520.1
Legge federale
sulla protezione della popolazione
e sulla protezione civile
(LPPC)
del 4 ottobre 2002 (Stato 1° gennaio 2012)
Titolo primo: Oggetto
Art. 1
La presente legge disciplina:
- a.
- la collaborazione tra Confederazione e Cantoni nella protezione della popolazione;
- b.
- la protezione civile.
Titolo secondo: Protezione della popolazione
Capitolo 1: Collaborazione nella protezione della popolazione
Art. 2 Scopo
La protezione della popolazione ha lo scopo di proteggere la popolazione e le sue basi vitali in caso di catastrofe, in situazioni d'emergenza e in caso di conflitto armato nonché di contribuire a limitare e superare gli effetti di eventi dannosi.
Art. 3 Organizzazioni partner
Nella protezione della popolazione collaborano le seguenti organizzazioni partner:
- a.
- la polizia, responsabile del mantenimento dell'ordine e della sicurezza;
- b.
- i pompieri, responsabili del salvataggio e della lotta contro i sinistri in generale;
- c.
- i servizi della sanità pubblica, compreso il soccorso d'urgenza, incaricati di fornire le prestazioni mediche alla popolazione;
- d.
- i servizi tecnici, responsabili del funzionamento dell'infrastruttura tecnica, in particolare dell'approvvigionamento di elettricità, acqua e gas, dello smaltimento dei rifiuti e della disponibilità delle vie di comunicazione e della telematica;
- e.
- la protezione civile, incaricata di proteggere la popolazione, assistere le persone in cerca di protezione, proteggere i beni culturali, sostenere gli organi di condotta e le altre organizzazioni partner nonché di svolgere lavori di ripristino e di pubblica utilità.
Art. 4 Organi di condotta
Le autorità competenti istituiscono organi di condotta per lo svolgimento dei seguenti compiti:
- a.
- informare la popolazione in merito ai pericoli che la minacciano come pure alle possibilità e alle misure di protezione esistenti;
- b.
- avvertire, dare l'allarme e impartire alla popolazione istruzioni sul comportamento;
- c.
- assicurare le attività di condotta;
- d.
- coordinare i preparativi e gli interventi delle organizzazioni partner;
- e.
- garantire, tempestivamente e in funzione della situazione, la disponibilità operativa e il rinforzo con personale e materiale della protezione della popolazione in vista di un conflitto armato.
Art. 51 Compiti della Confederazione
2 Essa sostiene i Cantoni con mezzi d'intervento specializzati.
6 Adotta misure per rafforzare la protezione della popolazione in vista di conflitti armati.
Art. 6 Compiti dei Cantoni
1 I Cantoni disciplinano in particolare l'istruzione, la condotta tempestiva e conforme alla situazione nonché l'intervento delle organizzazioni partner nella protezione della popolazione.
2 Essi disciplinano la collaborazione intercantonale.
Art. 7 Collaborazione tra Confederazione e Cantoni
Nell'ambito delle loro competenze, Confederazione e Cantoni collaborano in particolare nei settori dello sviluppo concettuale della protezione della popolazione, dell'informazione e della collaborazione internazionale.
Art. 8 Ricerca e sviluppo
1 La Confederazione si occupa, in collaborazione con i Cantoni, della ricerca e dello sviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne l'analisi delle minacce, la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza e le minacce di carattere politico-militare.
2 Essa sostiene la collaborazione nazionale e internazionale nel campo della ricerca e dello sviluppo in materia di protezione della popolazione.
Capitolo 2: Istruzione nella protezione della popolazione
Art. 9 Istruzione degli organi di condotta
1 L'istruzione di base e il perfezionamento (istruzione) dei membri degli organi di condotta sono rette dalle prescrizioni cantonali.
2 Il Consiglio federale disciplina l'istruzione degli organi di condotta necessaria al rinforzo della protezione della popolazione in vista di conflitti armati.
Art. 10 Sostegno da parte della Confederazione
La Confederazione:
- a.1
- coordina la collaborazione nel campo dell'istruzione tra:
- 1.
- le organizzazioni partner della protezione della popolazione,
- 2.
- la protezione della popolazione e l'esercito,
- 3.
- la protezione della popolazione e i terzi;
- b.
- sostiene i Cantoni nell'istruzione degli organi di condotta;
- c.
- organizza corsi d'istruzione destinati agli organi di condotta;
- d.
- può accordarsi con i Cantoni in merito all'organizzazione di corsi d'istruzione; i costi dei corsi di competenza dei Cantoni sono a carico di questi ultimi;
- e.
- assicura l'istruzione del personale responsabile della formazione degli organi di condotta;
- f.
- permette al personale insegnante delle organizzazioni partner di partecipare ai costi d'istruzione;
- g.
- gestisce un'infrastruttura d'istruzione.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
Titolo terzo: Protezione civile
Capitolo 1: Obbligo di prestare servizio di protezione civile
Sezione 1: Principi
Art. 11 Persone tenute a prestare servizio di protezione civile
È tenuto a prestare servizio di protezione civile ogni cittadino svizzero di sesso maschile dichiarato abile a tale servizio.
Art. 12 Eccezioni
1 Le persone tenute a prestare servizio militare o servizio civile non sottostanno all'obbligo di prestare servizio di protezione civile.
2 Gli uomini congedati dal servizio militare non sono tenuti a prestare servizio di protezione civile se hanno prestato almeno 50 giorni di servizio militare.1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
Art. 12a1 Esenzione di membri di autorità
Finché esercitano la loro funzione, le seguenti persone non sono tenute a prestare servizio di protezione civile:
- a.
- i membri del Consiglio federale;
- b.
- il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri;
- c.
- i membri dell'Assemblea federale;
- d.
- i membri dei Tribunali della Confederazione;
- e.
- i membri degli esecutivi cantonali;
- f.
- i membri permanenti dei tribunali cantonali;
- g
- i membri degli esecutivi comunali.
Art. 13 Durata
1 L'obbligo di prestare servizio nella protezione civile inizia nell'anno in cui il milite compie i 20 anni e dura fino alla fine dell'anno in cui compie i 40 anni.
2 Il Consiglio federale può:
- a.
- prolungare l'obbligo di prestare servizio al massimo sino alla fine dell'anno in cui il milite compie i 50 anni;
- b.
- ridurre l'obbligo di prestare servizio al massimo sino alla fine dell'anno in cui il milite compie i 35 anni.
Art. 14 Estensione dell'obbligo di prestare servizio in caso di conflitto armato
In caso di conflitto armato il Consiglio federale può inoltre obbligare a prestare servizio di protezione civile:
- a.
- gli uomini soggetti all'obbligo militare che sono stati prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare o civile;
- b.
- gli uomini prosciolti dal servizio militare o civile.
Art. 15 Volontariato
1 Possono prestare volontariamente servizio di protezione civile:
- a.
- gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile;
- b.
- gli uomini soggetti all'obbligo militare prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare o civile;
- c.
- gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare o civile;
- d.
- le cittadine svizzere, a partire dall'anno in cui compiono i 20 anni;
- e.
- gli stranieri domiciliati in Svizzera, a partire dall'anno in cui compiono i 20 anni.
2 I Cantoni decidono in merito all'ammissione dei volontari. Non vi è diritto all'ammissione.
3 Le persone che prestano volontariamente servizio nella protezione civile hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei militi della protezione civile.
4 I volontari sono prosciolti dall'obbligo di prestare servizio su domanda. Di regola devono tuttavia prestare almeno tre anni di servizio di protezione civile.
Art. 16 Reclutamento
L'esercito e la protezione civile procedono al reclutamento comune dei militi.
Art. 17 Incorporazione dei militi1
1 Di principio i militi della protezione civile sono a disposizione del loro Cantone di domicilio.
2 D'intesa con i Cantoni interessati, i militi possono essere incorporati al di fuori del Cantone di domicilio.2
3 Il Cantone di domicilio decide in merito all'incorporazione dei militi.3
1 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
2 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
3 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
Art. 20 Proscioglimento anticipato
1 I militi necessari a un'organizzazione partner possono essere prosciolti anticipatamente dal servizio di protezione civile.
2 Il Consiglio federale disciplina la procedura.
3 I Cantoni decidono in merito al proscioglimento anticipato.
Art. 211 Esclusione
I militi condannati a una pena detentiva o a una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere possono essere esclusi dal servizio di protezione civile.
Sezione 2: Diritti e doveri
Art. 22 Soldo, vitto, alloggio e trasporto
1 Chi presta servizio di protezione civile ha diritto a soldo e vitto gratuito.
2 Ha diritto inoltre:
- a.
- al trasporto gratuito, con mezzi pubblici, per l'entrata in servizio e il proscioglimento, nonché per gli spostamenti fra il luogo di servizio e il domicilio durante i congedi;
- b.
- all'alloggio gratuito, se non può alloggiare al proprio domicilio.
Art. 23 Indennità per perdita di guadagno
Chi presta servizio di protezione civile ha diritto ad un'indennità per perdita di guadagno secondo le disposizioni della legge federale del 25 settembre 19521 sulle indennità di perdita di guadagno.
Art. 24 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare
Nel calcolo della tassa d'esenzione dall'obbligo militare secondo la legge federale del 12 giugno 19591 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare vengono computati tutti i servizi d'istruzione e gli interventi prestati per i quali è previsto il versamento del soldo e dell'indennità per perdita di guadagno.
Art. 25 Assicurazione
Chi presta servizio di protezione civile è assicurato secondo la legge federale del 19 giugno 19921 sull'assicurazione militare (LAM).
Art. 25a1 Durata dei servizi di protezione civile
La durata dei servizi di protezione civile secondo gli articoli 27a e 33-37 non può superare complessivamente 40 giorni all'anno.
Art. 26 Obblighi
1 I militi sono tenuti a eseguire gli ordini di servizio loro impartiti.
2 I militi possono essere obbligati ad assumere funzioni di quadro e a prestare i servizi corrispondenti. Essi devono adempiere anche compiti fuori servizio, in particolare quelli relativi ai preparativi dei servizi d'istruzione e degli interventi della protezione civile.
Sezione 3: Chiamata e controlli
Art. 27 Chiamata per interventi in caso di catastrofi o situazioni d'emergenza, in caso di conflitto armato o per lavori di ripristino1
1 Il Consiglio federale può chiamare in servizio i militi di protezione civile:
- a.2
- in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono diversi Cantoni o l'intera Svizzera;
- b. 3
- in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono le zone limitrofe di Paesi confinanti;
- c.
- in caso di conflitto armato;
- d.
- ...4
2 I Cantoni possono chiamare in servizio i militi di protezione civile:
- a.5
- in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono il territorio cantonale, altri Cantoni o le zone limitrofe di Paesi confinanti;
- b.
- per svolgere lavori di ripristino;
- c.
- ...6
3 I Cantoni disciplinano la procedura di chiamata.7
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
4 Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
6 Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
Art. 27a1 Chiamata per interventi di pubblica utilità
- a.
- dal Consiglio federale, per interventi a livello nazionale;
- b.
- dai Cantoni, per interventi a livello cantonale, regionale o comunale.
2 La durata complessiva degli interventi non può superare 21 giorni all'anno.
3 La convocazione è inviata ai militi almeno 42 giorni prima dell'inizio dell'intervento.
4 I Cantoni disciplinano la procedura di chiamata.
Art. 28 Controlli
I controlli relativi ai militi di protezione civile incombono ai Cantoni.
Capitolo 2: Doveri di terzi
Art. 29 Singoli
1 Ognuno è tenuto a rispettare le misure prescritte e le istruzioni sul comportamento diramate in caso d'allarme.
2 Chi presta aiuto nell'ambito di un intervento della protezione civile è assicurato secondo la LAM1.
Art. 30 Proprietari di edifici abitativi e locatari
1 I proprietari di edifici abitativi e i locatari provvedono alla preparazione e all'esecuzione delle misure loro prescritte.
2 Se viene ordinata l'occupazione dei rifugi, mettono gratuitamente a disposizione della protezione civile i posti protetti non utilizzati.
Art. 31 Uso di proprietà in tempo di pace
I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi gli impianti tecnici necessari alla protezione civile. L'eventuale deprezzamento è equamente risarcito.
Art. 32 Uso di proprietà in caso di catastrofi e in situazioni d'emergenza o in caso di conflitto armato
In caso di catastrofi e in situazioni d'emergenza o in caso di conflitto armato, la protezione civile ha il diritto di requisire alle stesse condizioni dell'esercito.
Capitolo 3: Istruzione nella protezione civile
Art. 331 Istruzione di base
Al più tardi entro la fine dell'anno in cui compiono i 26 anni, i militi di protezione civile seguono un'istruzione di base di 14-21 giorni. Le persone cui si prevede di affidare una funzione di specialista possono inoltre essere chiamate a seguire un'istruzione complementare di 7 giorni al massimo.
Art. 361 Corsi di ripetizione
4 I corsi di ripetizione possono essere effettuati anche in zone limitrofe di un Paese confinante.
Art. 37 Servizio nell'amministrazione della protezione civile
1 In caso di bisogno imperativo, i militi possono essere chiamati a prestare servizio nell'amministrazione della protezione civile.
2 Il servizio prestato in seno all'amministrazione della protezione civile vale come corso di ripetizione secondo l'articolo 36.
Art. 38 Convocazione al servizio d'istruzione
1 I Cantoni disciplinano la convocazione per le prestazioni di servizio secondo gli articoli 33-37.
2 L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) disciplina la convocazione ai servizi d'istruzione e di perfezionamento secondo l'articolo 39 capoverso 2.1
3 La convocazione al servizio d'istruzione è inviata ai militi almeno sei settimane prima dell'inizio del servizio.
4 Il milite della protezione civile inoltra la richiesta di differimento del servizio all'organo che lo ha convocato.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
Art. 39 Sostegno da parte della Confederazione
1 La Confederazione istituisce, in collaborazione con i Cantoni, le basi per un'istruzione unificata.
2 Essa istruisce i comandanti e i loro sostituti nonché i quadri e determinati specialisti del sostegno alla condotta e della protezione dei beni culturali. 1
3 La Confederazione può convenire con i Cantoni l'organizzazione di corsi d'istruzione. I costi dei corsi di competenza dei Cantoni sono a carico di questi ultimi.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
Art. 40 Istruzione di personale insegnante
1 La Confederazione assicura l'istruzione del personale insegnante della protezione civile.
2 Essa permette al personale insegnante delle organizzazioni partner di partecipare a corsi d'istruzione.
Art. 41 Infrastruttura per l'istruzione
La Confederazione gestisce un'infrastruttura per l'istruzione.
Art. 42 Soppressione di centri d'istruzione della protezione civile
1 In caso di soppressione di un centro d'istruzione della protezione civile, con conseguente cambiamento d'utilizzazione o alienazione, i sussidi federali devono essere rimborsati.
2 Se un centro della protezione civile viene soppresso in seguito a riforme o all'introduzione di nuove strutture organizzative, i sussidi federali non devono essere rimborsati. I sussidi federali versati per l'acquisto di terreni devono essere rimborsati per quanto il terreno sia alienato con utile.
3 I Cantoni comunicano all'UFPP la soppressione di centri d'istruzione della protezione civile.1
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
Capitolo 4: Sistemi telematici e d'allarme, materiale3
Art. 43 Confederazione
1 La Confederazione è responsabile:
- a.
- dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione;
- b.
- dei sistemi telematici della protezione civile;
- c.
- dell'equipaggiamento e del materiale degli impianti di protezione;
- d.
- del materiale unificato della protezione civile.
2 Il Consiglio federale definisce il genere e l'entità del materiale unificato.1
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
Capitolo 5: Costruzioni di protezione
Sezione 1: Rifugi
Art. 45 Principio
Ogni abitante deve disporre di un posto protetto raggiungibile in tempo utile dalla sua abitazione.
Art. 48 Permessi di costruzione
1 I permessi di costruzione possono essere accordati solo quando gli organi competenti hanno deciso in merito all'obbligo di costruire un rifugio.
2 Per garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di costruzione dei rifugi, i Cantoni possono esigere che il proprietario della costruzione fornisca una garanzia.
Sezione 2: Impianti
Art. 50 Impianti di protezione
Sono impianti di protezione:
- a.
- i posti di comando;
- b.
- gli impianti d'apprestamento;
- c.
- i centri sanitari protetti;
- d.
- gli ospedali protetti.
Art. 51 Confederazione
Per ottenere un'efficienza operativa uniforme, la Confederazione disciplina la realizzazione, l'equipaggiamento, la manutenzione, il rinnovamento e il cambiamento di utilizzazione degli impianti di protezione.
Art. 521 Cantoni
1 I Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione.
3 Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la pianificazione del fabbisogno.
Art. 55 Soppressione
1 Gli impianti di protezione possono essere soppressi solo previa autorizzazione dell'UFPP1.
2 Se vengono soppressi impianti di protezione che soddisfano le esigenze minime (art. 56), i sussidi federali devono essere rimborsati.
3 Se gli impianti di protezione vengono soppressi in seguito a riforme o all'introduzione di nuove strutture organizzative, i sussidi federali non devono essere rimborsati.
4 Se vengono soppressi centri sanitari protetti od ospedali protetti, dev'essere garantito il numero minimo prescritto di posti letto.2
1 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
2 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
Sezione 3: Disposizioni comuni
Art. 56 Esigenze minime
Il Consiglio federale determina le esigenze minime per le costruzioni di protezione.
Art. 57 Efficienza operativa
I proprietari e i possessori devono provvedere affinché, su ordine della Confederazione, le costruzioni di protezione possano essere rese operative.
Art. 58 Esecuzione sostitutiva
Se le misure prescritte non vengono adottate, l'autorità federale o cantonale competente vi provvede a spese del proprietario o del possessore.
Capitolo 6: Distintivo internazionale e carta d'identità della protezione civile
Art. 59
1 Il personale e il materiale della protezione civile come pure le costruzioni di protezione sono contrassegnati con il distintivo internazionale della protezione civile.
2 Con il distintivo possono inoltre essere contrassegnate:
- a.
- singole persone che, rispondendo a un appello delle autorità competenti, adempiono compiti di protezione civile sotto la loro direzione;
- b.
- nello svolgimento della loro attività amministrativa, persone di uffici federali, cantonali e comunali con compiti attinenti alla protezione civile.
3 Ai militi della protezione civile è rilasciata la carta d'identità per il personale della protezione civile.
4 Il distintivo e la carta d'identità sono conformi ai modelli che figurano nel Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 19771 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 sulla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali (Protocollo I).
Capitolo 7: Responsabilità per danni
Art. 60 Principi
1 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono responsabili di qualsiasi danno causato illecitamente a terzi durante i servizi d'istruzione o altre prestazioni di servizio da parte del personale insegnante o dei militi della protezione civile, per quanto non possano provare che il danno sia dovuto a forza maggiore o a colpa della parte lesa o di terzi.
2 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni rispondono solidalmente dei danni che devono risarcire. Il Consiglio federale disciplina la ripartizione dei costi tra le autorità tenute al risarcimento.
3 Le persone danneggiate non possono far valere alcun diritto nei confronti del personale insegnante o dei militi colpevoli.
4 In caso di esercizi della protezione civile cui partecipano organizzazioni partner e l'esercito, la responsabilità per danni è disciplinata dalle disposizioni del presente capitolo.
5 Se la protezione civile interviene in caso di conflitto armato, le disposizioni del presente capitolo relative alla responsabilità per danni non sono applicabili.
6 Se a una fattispecie sono applicabili altre disposizioni di responsabilità civile, queste ultime prevalgono sulla presente legge.
Art. 61 Regresso e indennizzo1
2 Chi chiede un intervento di pubblica utilità a livello nazionale deve indennizzare la Confederazione, i Cantoni e i Comuni per le prestazioni fornite a terzi in caso di sinistro e non può far valer pretese di risarcimento nei confronti di tali enti per i danni che gli sono stati direttamente arrecati. Sono fatte salve le pretese risultanti da danni causati intenzionalmente o per negligenza grave.2
Art. 62 Responsabilità per danni nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni
1 Il personale insegnante e i militi della protezione civile sono responsabili per i danni causati direttamente alla Confederazione, ai Cantoni o ai Comuni violando i propri doveri intenzionalmente o per negligenza grave.
2 Essi sono responsabili del materiale loro assegnato e rispondono dei danni e delle perdite arrecati intenzionalmente o per negligenza grave.
3 I contabili sono responsabili della contabilità, del denaro e dei mezzi loro affidati, nonché del loro impiego conforme alle prescrizioni. Essi rispondono dei danni arrecati intenzionalmente o per negligenza grave.
4 Gli organi di controllo incaricati della tenuta dei conti rispondono allo stesso modo in caso di violazione dei loro doveri.
Art. 63 Determinazione del risarcimento
1 L'ammontare del risarcimento è stabilito, per analogia, in base agli articoli 42, 43 capoverso 1, 44 capoverso 1, 45 a 47, 49, 50 capoverso 1 e 51 a 53 del Codice delle obbligazioni1.
2 In caso di responsabilità da parte del personale insegnante o di militi della protezione civile è inoltre tenuto debitamente conto del loro comportamento in servizio, delle loro condizioni finanziarie e del tipo di servizio.
Art. 64 Danneggiamento o perdita di oggetti personali
1 Il personale insegnante e i militi della protezione civile si assumono i costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento di oggetti di loro proprietà. La Confederazione, i Cantoni e i Comuni versano un'equa indennità se il danno è causato da un incidente durante il servizio o costituisce la diretta conseguenza dell'esecuzione di un ordine.
2 In caso di responsabilità del danneggiato, l'indennità può essere ridotta in misura adeguata. In tal caso, se l'uso dell'oggetto personale in questione era necessario per ragioni di servizio, se ne terrà debitamente conto.
Art. 65 Prescrizione
1 Il diritto al risarcimento nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni secondo gli articoli 60 e 64 si prescrive in un anno dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, e in ogni caso in cinque anni dal giorno in cui si è verificato il danno.
2 Il diritto di regresso della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni secondo l'articolo 61 si prescrive in un anno dal momento in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza del danno e dell'identità del responsabile, e in ogni caso in cinque anni dal giorno in cui si è verificato il danno.
3 Se il diritto al risarcimento o il diritto di regresso risulta da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo.
4 Gli articoli 135 a 142 del Codice delle obbligazioni1 sono applicabili per analogia alla prescrizione e alla sua interruzione. È considerata azione anche la richiesta di risarcimento inviata per scritto alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni.
Capitolo 8: Protezione giuridica e procedimento
Sezione 1: Pretese non pecuniarie4
Art. 661 Apprezzamento dell'idoneità al servizio di protezione civile
2 Hanno il diritto di ricorrere:
- a.
- la persona oggetto della decisione o il suo rappresentante legale;
- b.
- l'assicurazione militare;
- c.
- la direzione medica delle cliniche e degli ospedali psichiatrici, degli istituti per epilettici, degli istituti di cura per alcolizzati, nonché delle istituzioni per la terapia dei tossicomani;
- d.
- i medici del Servizio medico militare.
3 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.
Art. 66a1 Attribuzione a una funzione
Chi non accetta l'attribuzione a una funzione nella protezione civile può interporre ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
Art. 66b1 Diritto di ricorso del DDPS
Il DDPS può impugnare le decisioni cantonali di ultima istanza con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Su richiesta, le autorità cantonali di ultima istanza notificano senza indugio e gratuitamente al DDPS le loro decisioni.
Sezione 2: Pretese pecuniarie5
Capitolo 9: Disposizioni penali
Art. 681 Infrazioni alla legge
- a.
- in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile si rifiuta di dar seguito a una convocazione o alla chiamata, si allontana dal servizio senza esserne autorizzato, non rientra dopo un'assenza autorizzata, abusa di un congedo o si sottrae in altro modo all'obbligo di prestare servizio;
- b.
- disturba servizi d'istruzione o interventi della protezione civile, oppure ostacola o mette in pericolo le persone che prestano servizio di protezione civile;
- c.
- incita pubblicamente a rifiutare di servire nella protezione civile o di eseguire le misure ufficialmente ordinate.
2 Nei casi di cui al capoverso 1, la pena è della multa se l'autore ha agito per negligenza.
3 È punito con la multa chiunque intenzionalmente:
- a.
- in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile si rifiuta di assumere i compiti e le funzioni attribuitegli;
- b.
- in qualità di persona in servizio nella protezione civile viene meno agli ordini di servizio;
- c.
- disattende ordini o regole di comportamento relativi all'allarme;
- d.
- abusa del distintivo internazionale della protezione civile oppure della carta d'identità per il personale della protezione civile.
6 Sono fatti salvi il perseguimento penale e l'azione civile in virtù di altre leggi.
Art. 691 Infrazioni alle prescrizioni esecutive
2 La pena è della multa sino a 5000 franchi se l'autore ha agito per negligenza.
Art. 70 Perseguimento penale
1 Il perseguimento e il giudizio degli atti per cui la presente legge commina una pena spettano ai Cantoni.
1 Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
Titolo quarto: Disposizioni comuni
Capitolo 1: Finanziamento
Art. 71
1 La Confederazione si assume i costi derivanti:
- a.
- dal reclutamento dei militi di protezione civile;
- b.
- dall'istruzione da essa organizzata in virtù della presente legge e dall'infrastruttura necessaria a questo scopo;
- c.
- dagli interventi dei militi di protezione civile in caso di chiamata da parte del Consiglio federale;
- d.
- dalle attività di sua competenza nei settori di cui all'articolo 7;
- e.
- dalle attività di ricerca e sviluppo di sua competenza;
- f.
- dalle misure secondo l'articolo 43;
- g.
- dal rinforzo della protezione civile in vista di conflitti armati;
- h.
- dagli interventi in caso di conflitto armato.
2 Essa si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l'equipaggiamento, il rinnovamento e il cambiamento di utilizzazione degli impianti di protezione nonché, in caso di soppressione degli stessi, per lo smantellamento necessario delle installazioni tecniche di protezione. Se a seguito della soppressione di un centro sanitario protetto o di un ospedale protetto non è più raggiunto il numero minimo prescritto di posti letto, la Confederazione non si assume tali costi.1
2bis Essa si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rinnovamento di rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d'importanza nazionale e i costi per l'equipaggiamento dei rifugi per beni culturali degli archivi cantonali.2
3 Essa versa un contributo forfettario annuale per la manutenzione degli impianti di protezione al fine di garantirne l'efficienza operativa in caso di conflitto armato.
4 Essa può sostenere finanziariamente le attività svolte da organizzazioni pubbliche o private nel campo della protezione civile.
5 La Confederazione non si assume:
- a.
- i costi per l'acquisto di terreni e le indennità per l'utilizzazione di terreni pubblici e privati;
- b.
- le tasse cantonali e comunali;
- c.
- i costi per la manutenzione ordinaria degli impianti di protezione.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
2 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
Capitolo 2: Trattamento di dati personali
Art. 721 Trattamento di dati
1 Per svolgere i compiti ad esso assegnati dalla presente legge, l'UFPP tratta i dati personali riguardanti i militi della protezione civile nel sistema informatico centralizzato della protezione civile.2 Al riguardo può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità:
- a.
- dati concernenti la salute;
- b.
- profili della personalità:
- 1.
- per decisioni concernenti l'attribuzione della funzione di base,
- 2.
- per l'accertamento del potenziale per funzioni di quadro.
- a.
- dati concernenti la salute;
- b.
- profili della personalità per la valutazione del potenziale per funzioni di quadro o di specialista.3
3 I dati di cui al capoverso 2 devono essere distrutti al più tardi un anno dopo il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile.4
5 L'UFPP e i Cantoni sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero di assicurato AVS per eseguire i controlli.5
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
3 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
5 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
Art. 73 Comunicazione di dati
1 Gli organi cantonali addetti ai controlli trasmettono all'UFPP i dati relativi ai militi della protezione civile, per quanto questi siano necessari all'adempimento dei compiti secondo la presente legge.
2 Essi comunicano inoltre i dati all'assicurazione militare1, il quale li utilizza nello svolgimento dei suoi compiti secondo la LAM2.
2bis L'UFPP può mettere a disposizione degli organi cantonali responsabili dell'istruzione le valutazioni del potenziale per funzioni di quadro o di specialista dei partecipanti ai servizi d'istruzione della Confederazione.3
3 L'UFPP può comunicare o rendere accessibili mediante procedura di richiamo i dati del sistema informatico centralizzato della protezione civile agli organi federali competenti nonché agli organi cantonali responsabili della protezione civile.4
1 Nuova espr. giusta in n. II cpv. 1 lett. c della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell'assicurazione militare all'INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2881; FF 2004 2493).
2 RS 833.1
3 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
Capitolo 3:6 Prestazioni commerciali
Art. 73a
1 L'UFPP può fornire prestazioni commerciali a terzi se tali prestazioni:
- a.
- sono in stretta relazione con i suoi compiti principali;
- b.
- non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
- c.
- non richiedono importanti mezzi materiali e risorse di personale supplementari.
2 Le prestazioni commerciali devono essere fornite, sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che coprano almeno i costi. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport può prevedere eccezioni per determinate prestazioni, se non ne risulta alcuna concorrenza per l'economia privata.
Capitolo 4:7 Disposizioni finali
Art. 74 Vigilanza
Il Consiglio federale esercita la vigilanza.
Art. 75 Disposizioni esecutive
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.
2 Esso può delegare competenze legislative all'UFPP.
3 Per il resto, l'esecuzione spetta ai Cantoni.
Art. 76 Diritto previgente: abrogazione
Le seguenti leggi federali sono abrogate:
- 1.
- Legge federale del 17 giugno 19941 sulla protezione civile;
- 2.
- Legge federale del 4 ottobre 19632 sull'edilizia di protezione civile.
Art. 77 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 20048
1 RS 101
2FF 2002 1535
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
4 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
5 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
6 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
7 Originario Cap. 3.
8 DCF del 30 ott. 2003.
