741.55
Ordinanza
concernente il registro automatizzato delle misure
amministrative
(Ordinanza sul registro ADMAS)
del 18 ottobre 2000 (Stato 1° giugno 2010)
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1 L'Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) gestisce, in collaborazione con i Cantoni e il Principato del Liechtenstein, un registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS).
2 ADMAS contiene tutte le misure amministrative decise dalle autorità svizzere o del Principato del Liechtenstein nell'ambito della circolazione stradale.
Art. 2 Scopo
ADMAS costituisce un ausilio per le autorità federali, cantonali e del Principato del Liechtenstein nell'adempimento dei seguenti compiti legali:
- a.
- rilascio di licenze per allievo conducente, di licenze di condurre e di licenze per maestro conducente;
- b.
- esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli;
- c.
- allestimento della statistica delle misure amministrative.
Art. 3 Definizioni
Nella presente ordinanza i seguenti termini significano:
a. | registrare: | riportare i dati allo schermo (online) o trasmetterli e iscriverli in modo automatizzato nel registro (file-transfer); | |
b. | rimuovere: | rendere invisibili tutti i dati relativi a una persona al termine dell'operazione di registrazione fino alla loro eliminazione definitiva in occasione della revisione semestrale di ADMAS; | |
c. | eliminare: | sovrascrivere o distruggere singoli dati concernenti una persona. |
Sezione 2: Autorità abilitate
Art. 4 Autorità abilitate a trattare dati
1 Le seguenti autorità sono abilitate a trattare dati in ADMAS:
- a.
- l'Ufficio federale;
- b.
- le autorità cantonali e del Principato del Liechtenstein competenti per la revoca delle licenze per allievo conducente, delle licenze di condurre e delle licenze per maestro conducente (autorità competenti per la revoca delle licenze).
2 Le autorità con diritto d'accesso designano le persone aventi diritto a trattare i dati.
Art. 5 Autorità abilitate a consultare dati
1 Le seguenti autorità sono abilitate alla consultazione diretta (online) dei dati:
- a.
- le autorità cantonali e del Principato del Liechtenstein competenti per il rilascio delle licenze di allievo conducente, delle licenze di condurre e delle licenze per maestro conducente;
- b.
- le autorità preposte al perseguimento penale e le autorità giudiziarie penali svizzere e del Principato del Liechtenstein nell'ambito di procedimenti relativi a infrazioni alla legislazione sulla circolazione stradale;
- c.1
- l'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito per il rilascio e la revoca di licenze di condurre militari.
2 Le autorità abilitate di cui al capoverso 1, che non sono collegate direttamente (online) ad ADMAS, ricevono dalle autorità competenti per la revoca delle licenze le informazioni in esso contenute necessarie per l'adempimento dei propri compiti legali.
3 Le autorità con diritto d'accesso designano le persone che hanno diritto a consultare dati.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5043).
Art. 6 Conferimento del diritto d'accesso
L'Ufficio federale garantisce che solo le autorità abilitate ai sensi degli articoli 4 e 5 abbiano accesso ad ADMAS.
Sezione 3: Contenuto del registro e trattamento dei dati
Art. 7 Misure da registrare
Devono essere registrate tutte le decisioni passate in giudicato riguardanti le seguenti misure amministrative:
- a.
- rifiuto e revoca di:
- 1.1
- licenze per allievo conducente e licenze di condurre (art. 14 cpv. 2 e 2bis nonché art. 16 LCStr),
- 2.2
- abilitazioni a maestro conducente (art. 26 e 27 dell'O del 28 set. 20073 sui maestri conducenti),
- 3.4
- permessi per formare apprendisti conducenti di autocarri (art. 20 dell'O del 27 ott. 19765 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, OAC);
- b.6
- revoca a titolo preventivo della licenza per allievo conducente e della licenza di condurre (art. 30 OAC);
- c.7
- revoca della licenza di condurre in prova con proroga del periodo di prova (art. 15a cpv. 3 LCStr);
- d.8
- annullamento della licenza di condurre in prova (art. 15a cpv. 4 LCStr);
- e.9
- divieto di circolare (art. 19 cpv. 2-4 e 21 LCStr e art. 36 OAC);
- f.10
- divieto di far uso di licenze di condurre straniere (art. 45 OAC);
- g.11
- ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr);
- h.12
- prescrizione di un esame medico o psicologico in materia di circolazione stradale (art. 7 cpv. 1, 9 cpv. 1, 11a, 11b cpv. 1 lett. a e b nonché 27 cpv. 1 OAC) nell'ambito di un procedimento amministrativo;
- i.13
- imposizione di condizioni (art. 24d OAC) nell'ambito di un procedimento amministrativo;
- j.14
- ordine di sottoporsi ad un nuovo esame di conducente (art. 14 cpv. 3 LCStr e art. 28 cpv. 1 e 2 OAC);
- k.15
- convocazione a partecipare ad un corso d'educazione stradale come formazione complementare (art. 40 OAC);
- l.16
- revoca o modifica delle misure di cui alle lettere a-k.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5043).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5043).
3 RS 741.522
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3320).
5 RS 741.51
6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5073).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5073).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5073).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5073).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5073).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5073).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5073).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5073).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5073).
15 Introdotta dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5073).
16 Introdotta dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2004 5073).
Art. 8 Dati
In ADMAS sono raccolti i seguenti dati:
- a.1
- numero d'identificazione personale del registro delle autorizzazioni a condurre (NIP FABER);
- b.
- numero di riferimento cantonale;
- c. e d
- ...2
- d.
- indirizzo;
- e.
- dati relativi alla licenza di condurre:
- 1.
- ...3
- 2.
- tipo di licenza e categoria(e);
- f.
- dati relativi alle misure amministrative:
- 1.
- tipo di misura(e),
- 2.
- durata (in mesi) nonché inizio e fine della(e) misura(e),
- 3.
- fino a tre motivi all'origine di una misura,
- 4.
- menzione di un'eventuale incidente provocato dall'infrazione,
- 5.
- ...4
- 6.
- menzione del tipo di veicolo con cui è stata commessa l'infrazione,
- 7.
- data dell'infrazione,
- 8.
- autorità cui compete la decisione e data della stessa,
- 9.5
- menzione se l'infrazione è stata giudicata grave, mediamente grave o leggera;
- g.6
- dati personali concernenti persone domiciliate all'estero e dati relativi alle misure amministrative prese nei loro confronti;
- h.7
- dati personali concernenti persone che non dispongono ancora di una licenza e dati relativi alle misure amministrative prese nei loro confronti.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 107).
2 Abrogate dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, con effetto dal 1° feb. 2007 (RU 2007 107).
3 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, con effetto dal 1° feb. 2007 (RU 2007 107).
4 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, con effetto dal 1° feb. 2007 (RU 2007 107).
5 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2871).
6 Introdotta dal n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5043).
7 Introdotta dal n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5043).
Art. 9 Raccolta dei dati e correzione delle registrazioni lacunose
1 I dati sono registrati in ADMAS dalle autorità cantonali e del Principato del Liechtenstein competenti per la revoca delle licenze.
2 Se le autorità competenti per la revoca delle licenze constatano registrazioni lacunose, esse correggono, completano o eliminano i dati corrispondenti.
3 L'Ufficio federale verifica la completezza e l'attendibilità dei dati registrati.
4 In caso di registrazioni incomplete o inattendibili, esso incarica le autorità competenti per la revoca delle licenze di procedere alla correzione, al completamento o all'eliminazione oppure, dopo aver consultato tali autorità, effettua esso stesso i necessari adeguamenti.
Art. 101 Rimozione di misure
1 Il rifiuto, la revoca e il divieto di fare uso di licenze per allievo conducente, di licenze di condurre o di licenze per maestro conducente nonché i divieti di circolare sono rimossi da ADMAS dieci anni dopo la loro scadenza o abrogazione, le altre misure cinque anni dopo che sono passate in giudicato.
2 L'annullamento della licenza di condurre in prova è rimosso dieci anni dopo il nuovo rilascio di una licenza di condurre.
3 La rimozione di misure figuranti nel registro è sospesa se una nuova misura vi è registrata; in questo caso, tutte le misure sono rimosse soltanto dopo la scadenza di tutti i periodi di attesa calcolati dal sistema.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 107).
Art. 11 Rimozione da ADMAS di tutti i dati concernenti una persona
Tutti i dati concernenti una persona sono rimossi da ADMAS quando:
- a.
- tutte le misure che la riguardano sono state rimosse;
- b.
- ...1
- c.
- l'autorità competente ne notifica il decesso.
1 Abrogata dal n. I dell'O del 29 nov. 2006, con effetto dal 1° feb. 2007 (RU 2007 107).
Art. 121 Trasferimento di dati da ADMAS in altri registri automatizzati
1 Le autorità cantonali e del Principato del Liechtenstein competenti per il rilascio e la revoca di licenze possono trasferire dati da ADMAS nelle proprie banche dati, purché ne garantiscano la protezione e la sicurezza e li utilizzino esclusivamente per:
- a.
- l'ammissione di persone alla circolazione stradale;
- b.
- il rilascio di informazioni alle autorità preposte al perseguimento penale e alle autorità giudiziarie penali in merito ai precedenti di un conducente.
2 I dati di ADMAS possono essere collegati, in forma anonimizzata, con i dati del sottoregistro per la valutazione degli incidenti stradali secondo l'articolo 1 lettera b dell'ordinanza del 14 aprile 20102 sul registro degli incidenti stradali (ORIS) al fine delle valutazioni di cui all'articolo 17 ORIS.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 apr. 2010, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2010 1655).
2 RS 741.57
Sezione 4: Diritto all'informazione
Art. 13 Diritto degli interessati all'informazione e alla correzione dei dati
1 Chiunque ha il diritto di chiedere all'autorità competente per la revoca delle licenze del suo luogo di domicilio informazioni sui dati concernenti la propria persona. Se l'interessato è incapace di discernimento, il diritto all'informazione può essere esercitato anche dal suo rappresentante legale, tuttavia esclusivamente in suo nome e nel suo interesse. La persona che richiede informazioni o il suo rappresentante legale deve provare la sua identità e presentare la richiesta per scritto.
2 L'autorità comunica i dati in modo completo, gratuito e generalmente per scritto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di informazioni.
3 Le persone di cui al capoverso 1 possono chiedere che i dati che le riguardano vengano corretti, completati o rimossi dal registro. Esse devono presentare la richiesta per scritto all'autorità competente.
4 Le richieste di informazione e di correzione presentate da privati domiciliati all'estero sono inoltrate dall'Ufficio federale all'autorità che ha deciso per ultima.
Art. 14 Diritti e procedura
La persona interessata può far valere il proprio diritto all'informazione e alla correzione dei dati nei confronti delle autorità cantonali competenti in virtù della legislazione cantonale applicabile.
Art. 15 Comunicazione di dati ad autorità di polizia
L'autorità cantonale o del Principato del Liechtenstein competente per la revoca delle licenze comunica in singoli casi alle autorità di polizia incaricate del controllo della circolazione stradale se la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o la licenza per maestro conducente di una persona sospetta è in quel momento stata revocata, ne è stato vietato l'uso o è stata rifiutata.
Art. 16 Comunicazione di dati ad autorità estere
Se un accordo internazionale o un trattato internazionale lo prevede e lo Stato richiedente concede la reciprocità, l'Ufficio federale rilascia su richiesta delle competenti autorità estere informazioni relative ai dati contenuti in ADMAS.
Sezione 5: Sorveglianza e sicurezza dei dati
Art. 17 Sorveglianza del trattamento dei dati
1 Le autorità abilitate assicurano che nel loro settore il trattamento dei dati si svolga conformemente alle prescrizioni.
2 Esse garantiscono in particolare che solo dati esatti e completamente aggiornati siano registrati in ADMAS o notificati all'organo competente.
Art. 18 Misure organizzative e tecniche
1 Le autorità abilitate prendono le necessarie misure organizzative e tecniche secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati, affinché questi ultimi siano protetti contro la perdita, il trattamento, la consultazione o la sottrazione da parte di persone non autorizzate. Esse disciplinano in particolare l'accesso alle sedi in cui sono trattati i dati e controllano che i locali di lavoro non siano accessibili a persone non autorizzate.
2 Per garantire la sicurezza dei dati si applicano l'ordinanza del 14 giugno 19931 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e gli articoli 14 e 15 dell'ordinanza del 23 febbraio 20002 sull'informatica nell'Amministrazione federale.
3 L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione è responsabile per la manutenzione tecnica e per l'osservanza dei requisiti di sicurezza nonché per la gestione delle autorizzazioni di accesso.
1 RS 235.11
2 [RU 2000 1227. RU 2003 3687 all. I 1]. Vedi ora l'O del 26 set. 2003 (RS 172.010.58).
Art. 19 Aggiornamento automatico
Nell'ambito del trattamento dei dati, sono automaticamente aggiornati i nomi degli utenti e la data delle operazioni da essi effettuate.
Sezione 6: Statistica
Art. 20 Statistica ADMAS
L'Ufficio federale pubblica annualmente una statistica delle misure amministrative nell'ambito della circolazione stradale.
Art. 21 Comunicazione di dati a fini statistici o di ricerca
La comunicazione dei dati raccolti nel registro ADMAS a fini statistici o di ricerca si basa sulle disposizioni della LPD, dell' ordinanza del 14 giugno 19931 sulla protezione dei dati e della legge federale del 9 ottobre 19922 sulla statistica federale.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 23 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
