172.042.110
Ordinanza
sugli emolumenti in materia di stato civile
(OESC)
del 27 ottobre 1999 (Stato 1° gennaio 2013)
Art. 11 Principio e campo d'applicazione
1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi per le operazioni di stato civile:
- a.
- dagli uffici dello stato civile;
- b.
- dalle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile;
- c.
- dalle rappresentanze svizzere all'estero;
- d.
- dall'Ufficio federale dello stato civile.
2 Non possono essere riscossi altri emolumenti, disborsi o supplementi per le operazioni di stato civile.
3 I disborsi sono conteggiati separatamente. In linea di massima, sono riscossi contemporaneamente agli emolumenti.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
Art. 2 Assoggettamento
1 È tenuto a versare un emolumento:
- a.
- chi sollecita una prestazione ai sensi dell'articolo 1;
- b.
- chi trae un vantaggio da un'operazione effettuata d'ufficio;
- c.
- chi, per sua colpa, rende necessaria un'operazione supplementare.
2 Se l'emolumento richiesto per una prestazione è a carico di più persone, queste ne rispondono solidalmente.
Art. 3Esenzione dall'emolumento
1 Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono esentate dal pagamento di qualsiasi emolumento, a meno che la prestazione richiesta non sia fornita nel diretto interesse di un privato. Sono fatti salvi altri casi d'esenzione previsti dal diritto federale.
2 I Cantoni possono prevedere di rinunciare in tutto o in parte agli emolumenti per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione domestica registrata e per gli spostamenti effettuati in relazione a queste prestazioni (art. 1a cpv. 4 dell'O del 28 apr. 20041 sullo stato civile, OSC).2
3 La divulgazione dei dati dello stato civile ad autorità straniere non è soggetta a emolumenti (art. 54 e 61 OSC).3
1 RS 211.112.2
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
3 Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
Art. 4Tariffe applicabili
1 Gli emolumenti sono fissati:
- a.
- nell'allegato 1 quando si tratta di prestazioni per cui sono in primo luogo competenti gli ufficiali dello stato civile;
- b.
- nell'allegato 2 quando si tratta di prestazioni per cui sono in primo luogo competenti le autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile;
- c.
- nell'allegato 3 quando si tratta di prestazioni delle rappresentanze svizzere all'estero;
- d.
- nell'allegato 4 quando si tratta di prestazioni dell'Ufficio federale dello stato civile.
2 Salvo disposizione contraria, le autorità summenzionate riscuotono gli emolumenti di cui agli allegati 1-4 indipendentemente dalla loro competenza principale.1
1 Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6451).
Art. 5Calcolo degli emolumenti
1 Se gli emolumenti sono calcolati in base alla durata dell'operazione, ogni frazione di mezz'ora conta come mezz'ora.
2 Se gli emolumenti sono calcolati in base al numero di pagine, ogni pagina iniziata conta come pagina intera.
3 Se l'ordinanza fissa un minimo e un massimo, l'emolumento è segnatamente calcolato in funzione del tempo impiegato, della complessità e dell'importanza del caso nonché dell'interesse e della colpa dell'assoggettato.
Art. 61Supplemento
1 L'emolumento è aumentato:
- a.
- del 50 per cento, se la domanda deve essere trattata d'urgenza; o
- b.
- del 100 per cento, se:
- 1.
- la prestazione deve essere fornita tra le ore 18 e le ore 7, di domenica o nei giorni festivi ordinari,
- 2.
- se la prestazione comporta un onere di lavoro straordinario, o
- 3.
- se la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione domestica registrata avviene il sabato.
2 I Cantoni possono rinunciare ai supplementi di cui al capoverso 1 lettera b numero 1, per le operazioni eseguite tra le ore 18 e le 19, e ai supplementi di cui al capoverso 1 lettera b numero 3.
3 Ogni supplemento deve essere motivato e conteggiato separatamente.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
Art. 7Disborsi
1 Sono considerate disborsi le spese supplementari connesse con una determinata prestazione, segnatamente:1
- a.
- le spese di porto e di telecomunicazione;
- b.
- le spese di viaggio e di trasporto;
- c.2
- le spese di altre autorità o di terzi, in particolare per autorizzazioni, accertamenti, perizie, informazioni, traduzioni e servizi di interpretariato;
- d.
- le spese per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari;
- e.3
- le spese per l'uso del locale dove celebrare il matrimonio o costituire l'unione domestica registrata, se non si tratta del locale ufficiale dello stato civile (art. 1a cpv. 4 OSC4);
- f.5
- le spese per la cartellina degli atti di stato civile.
2 Le autorità e le istituzioni esentate dal pagamento degli emolumenti secondo l'articolo 3 pagano i disborsi. Sono fatti salvi gli importi minimi e le spese di cui al capoverso 1 lettera a causate da una comunicazione diretta tra il fornitore e il beneficiario della prestazione.
3 I disborsi dovuti all'applicazione della legge federale del 13 dicembre 20026 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili sono a carico dell'ufficio dello stato civile.7
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
4 RS 211.112.2
5 Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 2004 (RU 2004 2903). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
6 RS 151.3
7 Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
Art. 81
1 Abrogato dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
Art. 9 Anticipo e fattura intermedia
L'assoggettato può essere obbligato al versamento di un anticipo adeguato sugli emolumenti e gli esborsi o al pagamento di una fattura intermedia.
Art. 10 Decisione sull'emolumento e rimedi giuridici
1 L'emolumento è deciso non appena la prestazione è stata fornita.
2 La decisione può essere impugnata presso l'unità amministrativa superiore. Sono applicabili gli articoli 89 e 90 OSC1.2
3 Le decisioni relative agli emolumenti riscossi per il rilascio di informazioni sul registro dei donatori di sperma sono impugnabili conformemente alla legge del 18 dicembre 19983 sulla medicina della procreazione.4
1 RS 211.112.2
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
3 RS 810.11
4 Introdotto dall'art. 27 dell'O del 4 dic. 2000 sulla medicina della procreazione, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3068).
Art. 11Termine di pagamento
L'emolumento deve essere pagato entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla data in cui la decisione è passata in giudicato.
Art. 12Incasso
1 Gli emolumenti possono essere riscossi contro rimborso se l'assoggettato vi consente o le circostanze lo giustificano.
2 All'estero gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale. Il corso del cambio è fissato dalle rappresentanze in base alle istruzioni del Dipartimento federale degli affari esteri.
3 Gli emolumenti riscossi per i solleciti sono retti dal diritto cantonale, sempre che non riguardino un'autorità federale.1
1 Introdotto dal n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
Art. 131 Condono o riduzione di emolumenti e disborsi
1 Gli emolumenti e i disborsi possono essere ridotti o condonati per motivi importanti, segnatamente:
- a.
- allorché l'assoggettato è indigente;
- b.
- allorché la prestazione risponde a un interesse pubblico o a uno scopo d'utilità pubblica;
- c.
- per informazioni semplici, disbrighi di lieve entità e lettere di intermediazione civica.
2 Se non possono essere addebitati alla persona tenuta a versare un emolumento in virtù dell'articolo 2 capoverso 1 o se non possono essere riscossi, i disborsi connessi con una prestazione o con un'attività di interesse pubblico sono a carico dell'ufficio dello stato civile.
3 Se non possono essere addebitati a qualcuno, i disborsi connessi con l'aggiornamento del registro dello stato civile sono a carico dell'ufficio dello stato civile competente per la documentazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
Art. 14Esecuzione forzata
Le decisioni sugli emolumenti sono assimilate in tutta la Svizzera alle sentenze ai sensi dell'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 18891 sull'esecuzione e sul fallimento.
Art. 15 Prescrizione
1 Il credito relativo all'emolumento si prescrive in cinque anni.
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con cui il credito è fatto valere presso l'assoggettato.
Art. 16 Adeguamento degli emolumenti all'evoluzione dei prezzi
1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia adegua gli emolumenti all'evoluzione generale dei prezzi, di norma ogni quattro anni per l'inizio dell'anno civile.
2 Il Dipartimento procede all'adeguamento degli emolumenti prima di tale termine allorché l'indice svizzero dei prezzi al consumo è variato di oltre il 5 per cento rispetto all'ultima indicizzazione.
3 Gli emolumenti sono arrotondati ai 5 franchi superiori o inferiori.
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.
Allegato 11
(art. 4 lett. a)
Prestazioni degli uffici dello stato civile
Il trasferimento dei dati personali dal registro delle famiglie al registro dello stato civile (art. 93 OSC2) e il rilevamento obbligatorio di dati (art. 7 e 8 OSC) e di persone (art. 15a cpv. 1 e 2 OSC) nel registro dello stato civile non sono soggetti a emolumenti.
Fr. | |||
I. | Divulgazione di dati dello stato civile | ||
L'emolumento comprende l'eventuale domanda d'autorizzazione della divulgazione presentata dall'ufficio dello stato civile all'autorità di vigilanza | |||
1. | Allestimento di documenti sulla base del registro dello stato civile | ||
1.1 | Atti, certificati, attestazioni o informazioni scritte concernenti un evento di stato civile, un fatto, lo stato civile o la cittadinanza di una persona, salvo i documenti di cui ai numeri 1.2 e 1.3 | 30 | |
1.2 | Certificato di famiglia o certificato di unione domestica, rilascio del primo esemplare o sostituzione senza procedura di documentazione | 40 | |
1.3 | Certificato relativo allo stato di famiglia registrato | ||
| 40 | ||
| 10 | ||
2. | Allestimento di documenti sulla base dei registri dello stato civile cartacei | ||
2.1 | Atti, certificati, attestazioni o informazioni scritte concernenti un evento di stato civile, un fatto, lo stato civile o la cittadinanza di una persona, salvo i documenti di cui ai numeri 2.2 e 2.3 | 30 | |
2.2 | Atto di famiglia | ||
| 40 | ||
| 10 | ||
2.3 | Allestimento di una copia o di una fotocopia compresa l'autenticazione (art. 47 cpv. 2 lett. b OSC): | ||
| 50 | ||
| 40 | ||
| 30 | ||
3. | Altre prestazioni in relazione alla divulgazione dei dati dello stato civile | ||
3.1 | Ricerche nei registri dello stato civile e nei documenti giustificativi basati su un mandato di ricerca al fine di accertare un fatto, per mezz'ora | 75 | |
3.2 | Collaborazione alla consultazione dei registri cartacei dello stato civile da parte degli interessati (art. 92b cpv. 4 OSC), per mezz'ora | 75 | |
3.3 | Copia o fotocopia di un documento giustificativo archiviato: | ||
| 2 | ||
| 30 | ||
3.4 | Accertamento dello stato civile, per persona | 30 | |
II. | Ricevimento di dichiarazioni | ||
L'emolumento comprende la consulenza e le informazioni concernenti le condizioni e gli effetti giuridici delle dichiarazioni nonché l'eventuale domanda d'autorizzazione del ricevimento presentata dall'ufficio dello stato civile all'autorità di vigilanza | |||
4. | Cognome | ||
4.1 | Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio (art. 12 OSC), fatta al di fuori della procedura preparatoria: | ||
| 75 | ||
| 60 | ||
4.2 | Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 OSC) | 75 | |
4.3 | Dichiarazione concernente l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale, se essa non è trasmessa contemporaneamente con la notificazione della nascita oppure prima della chiusura della procedura preparatoria al matrimonio o della procedura preliminare alla registrazione dell'unione domestica (art. 14 cpv. 1 OSC) | 75 | |
4.4 | Dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell'unione domestica (art. 12a OSC), fatta al di fuori della procedura preliminare: | ||
- se la dichiarazione è fatta congiuntamente | 75 | ||
- se la dichiarazione è fatta singolarmente, per dichiarante | 60 | ||
4.5 | Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata (art. 13a OSC) | 75 | |
4.6 | Dichiarazione concernente il cognome del figlio, se non è fatta al momento della notificazione della nascita (art. 37, 37a OSC) | 75 | |
4.7 | Dichiarazione concernente il cognome di cui all'art. 14a OSC | 75 | |
4.8 | Dichiarazione concernente il cognome di cui all'art. 14b OSC: | ||
| 75 | ||
| 60 | ||
5. | Riconoscimento | ||
5.1 | Dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio (art. 11 cpv. 5 OSC) | 75 | |
5.2 | Consenso del rappresentante legale (art. 11 cpv. 4 OSC) | 30 | |
6. | Dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC) resa presso un ufficio dello stato civile chiamato a collaborare (art. 69 cpv. 1 OSC) | 75 | |
7. | Dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni per la costituzione di un'unione domestica registrata (art. 5 cpv. 3 LUD), fatta presso un ufficio dello stato civile chiamato a collaborare (art. 75h cpv. 1 OSC) | 75 | |
8. | Dichiarazione concernente i dati non controversi sullo stato civile (art. 41 CC; art. 17 cpv. 1 OSC), per mezz'ora | 75 | |
III. | Matrimonio e unione domestica registrata | ||
L'emolumento comprende la consulenza e le informazioni concernenti le condizioni e gli effetti giuridici del matrimonio o dell'unione domestica registrata | |||
9. | Procedura preparatoria del matrimonio e procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata | ||
9.1 | Esame della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 63 cpv. 1 OSC), ricevimento delle dichiarazioni concernenti l'adempimento delle condizioni (art. 98 cpv. 3 CC; art. 65 cpv. 1 OSC) e della dichiarazione concernente il cognome (art. 12 oppure 14 cpv. 1 OSC), nonché comunicazione concernente la chiusura della procedura (art. 67 cpv. 2 OSC): | ||
| 150 | ||
| 125 | ||
| 100 | ||
9.2 | Esame della domanda per l'esecuzione della procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata (art. 75b cpv. 1 OSC), ricevimento delle dichiarazioni concernenti l'adempimento delle condizioni (art. 5 cpv. 3 LUD; art. 75d cpv. 1 OSC) e della dichiarazione concernente il cognome (art. 12a oppure 14 cpv. 1 OSC), nonché comunicazione concernente la chiusura della procedura (art. 75f cpv. 2 OSC): | ||
| 150 | ||
| 125 | ||
| 100 | ||
9.3 | Esame della domanda di abbreviare il termine previsto nell'articolo 100 capoverso 2 CC e di celebrare immediatamente il matrimonio (matrimonio di necessità) | 75 | |
9.4 | Consenso del rappresentante legale (art. 64 cpv. 2 e art. 75c cpv. 2 OSC) | 30 | |
10. | Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione domestica registrata | ||
10.1 | Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio (art. 70 cpv. 3 OSC) | 30 | |
10.2 | Certificato di capacità al matrimonio (art. 75 OSC) | 30 | |
10.3 | Autorizzazione per la costituzione dell'unione domestica registrata (art. 75i cpv. 3 OSC) | 30 | |
10.4 | Annullamento della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione domestica registrata o rinvio della data da parte dei fidanzati o dei partner meno di due giorni lavorativi prima della data convenuta | 100 | |
11. | Celebrazione del matrimonio o costituzione dell'unione domestica registrata (art. 70 cpv. 1 e art. 75i cpv. 1 OSC): | ||
| 75 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
IV. | Modifica dei dati documentati | ||
12. | Rettificazione, aggiunta, radiazione e nuova documentazione (art. 42 cpv. 1 e 43 CC; art. 29 cpv. 1 e 30 cpv. 1 OSC) sotto la responsabilità dell'ufficiale dello stato civile o su ordine dell'autorità di vigilanza o del giudice, se dovuti a colpa dell'interessato, per mezz'ora | 75 | |
V. | Altre prestazioni | ||
13. | Spostamenti effettuati in relazione a una prestazione soggetta a un emolumento, per mezz'ora | 50 | |
14. | Esame di casi in cui il cognome è o potrebbe essere retto dal diritto estero, per mezz'ora e per dossier | 75 | |
15. | Esame di documenti esteri, se l'onere di lavoro è superiore a un quarto d'ora, per mezz'ora e per dossier | 75 | |
16. | Ottenimento di documenti svizzeri o esteri , per incarico | 40 | |
17. | Domanda di traduzione di un atto non redatto in una lingua ufficiale della Svizzera (art. 3 cpv. 4 OSC) | 20 | |
18. | Messa a disposizione di un'interprete comprese le istruzioni e il conferimento del mandato | 20 | |
19. | Audizione di una persona o della coppia al fine di accertare fatti che indicano che l'interessato manifestamente non intende costituire l'unione coniugale o una comunione di vita, bensì eludere le disposizioni in materia di soggiorno degli stranieri (art. 97a CC; art. 6 cpv. 2 LUD), se la domanda della coppia interessata è respinta per abuso di diritto, per mezz'ora | 75 | |
20. | Trasmissione di una copia per fax o per e-mail, oltre all'emolumento e ai disborsi per l'allestimento e per la trasmissione del documento | 20 | |
21. | Allestimento di una copia di un documento su richiesta: | ||
| 2 | ||
| 30 | ||
22. | Allestimento di una copia di un documento di identità ad uso amministrativo (p.es. passaporto, carta d'identità, libretto per stranieri) | gratuito | |
23. | Mandato precauzionale (art. 23a OSC): | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
VI. | Prestazioni fornite in base a una delega di competenza dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile | ||
Gli emolumenti riscossi per le prestazioni fornite in base a una delega di competenza dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile sono retti dall'allegato 2 |
Allegato 21
(art. 4 lett. b)
Prestazioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia
di stato civile
Il riconoscimento di una decisione o un atto estero concernenti lo stato civile in virtù dell'articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 19872 sul diritto internazionale privato (LDIP)(art. 45 cpv. 2 n. 4 CC; art. 23 cpv. 1-2 OSC3) e l'ammissione del ricorso interposto contro la decisione di un ufficiale dello stato civile (art. 90 cpv. 1 OSC) non sono soggetti a emolumenti.
Fr. | |||
I. | Disbrigo di domande | ||
1. | Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio fra cittadini stranieri, quando: | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
2. | Decisione concernente la rettificazione, l'aggiunta, la radiazione e la nuova documentazione di dati, per colpa dell'interessato (art. 43 CC; art. 29 OSC), per mezz'ora | 75 | |
3. | Autorizzazione per il ricevimento della dichiarazione concernente i dati non controversi sullo stato civile in applicazione dell'articolo 41 CC, per mezz'ora | 75 | |
4. | Informazioni sui genitori biologici (art. 268c CC), per mezz'ora | 75 | |
5. | Autorizzazione di divulgare dati dello stato civile, per mezz'ora | 75 | |
II. | Altre prestazioni | ||
6. | Reiezione del ricorso interposto contro la decisione di un ufficiale dello stato civile, al massimo | 1000 | |
7. | Allestimento di una perizia o rilascio di informazioni giuridiche, per mezz'ora | 75 | |
8. | Verifica dello stato civile in caso di naturalizzazione, per mezz'ora | 75 | |
III. | Prestazioni fornite in rappresentanza dell'ufficio dello stato civile | ||
Gli emolumenti riscossi per le prestazioni fornite in rappresentanza di un ufficio di stato civile sono retti dall'allegato 1. |
Allegato 31
(art. 4 lett. c)
Prestazioni delle rappresentanze svizzere all'estero
Fr. | |||
I. | Scambio di atti fra la Svizzera e l'estero | ||
1 | Documenti di stato civile esteri | ||
1.1 | Trasmissione in Svizzera di documenti di stato civile esteri | ||
Non è riscosso alcun emolumento per la traduzione e l'autenticazione di decisioni e documenti di stato civile che vanno trasmessi d'ufficio in vista della documentazione nel registro dello stato civile, se tali operazioni possono essere effettuata dal personale della rappresentanza svizzera. Le spese risultanti dall'intervento di terzi sono rimborsate come disborsi. | |||
1.2 | Misure intese all'ottenimento di documenti di stato civile se una semplice domanda inviata all'autorità estera non è sufficiente, per mezz'ora | 75 | |
2 | Documenti di stato civile svizzeri | ||
2.1 | Ottenimento di documenti di stato civile svizzeri | ||
Non è riscosso alcun emolumento per l'ordinazione | |||
II. | Ricevimento di dichiarazioni | ||
L'emolumento comprende la consulenza e le informazioni concernenti le condizioni e gli effetti giuridici (art. 5 cpv. 1 lett. a OSC2) | |||
3. | Dichiarazioni concernenti il cognome | ||
3.1 | Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio, ricevuta indipendentemente dalla domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 63 cpv. 2 OSC) o dalla dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC): | ||
| 75 | ||
| 60 | ||
3.2 | Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 OSC) | 75 | |
3.3 | Dichiarazione concernente l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale, se essa non è trasmessa contemporaneamente con la decisione o con l'atto estero concernente lo stato civile (art. 14 cpv. 2 OSC) | 75 | |
3.4 | Dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell'unione domestica, ricevuta indipendentemente dalla domanda di esecuzione della procedura preliminare (art. 75b cpv. 2 OSC) o della dichiarazione ai sensi dell'art. 75d cpv. 1 OSC: | ||
| 75 | ||
| 60 | ||
3.5 | Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata (art. 13a OSC) | 75 | |
3.6 | Dichiarazione concernente il cognome del figlio, se non è fatta al momento della notificazione della nascita (art. 37, 37a OSC) | 75 | |
3.7 | Dichiarazione concernente il cognome di cui all'art. 14a OSC | 75 | |
3.83 | Dichiarazione concernente il cognome di cui all'art. 14b OSC | ||
| 75 | ||
| 60 | ||
4. | Dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio (art. 11 cpv. 6 OSC) | 75 | |
III. | Procedura preparatoria del matrimonio e procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata | ||
5. | Celebrazione del matrimonio o costituzione dell'unione domestica registrata prevista in Svizzera | ||
5.1 | Ricevimento della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio presentata singolarmente o congiuntamente dai fidanzati (art. 63 cpv. 2 OSC), ricevimento della dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC), nonché ricevimento della dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio (art. 12 OSC) oppure dell'assoggettamento del cognome al diritto nazionale (art. 14 cpv. 2 OSC) | 150 | |
5.2 | Ricevimento della domanda per la procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata presentata singolarmente o congiuntamente dai partner (art. 75b cpv. 2 OSC), ricevimento della dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni per la costituzione dell'unione domestica registrata (art. 5 cpv. 3 LUD; art. 75h cpv. 2 OSC), nonché ricevimento della dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell'unione domestica (art. 12a OSC) oppure dell'assoggettamento del cognome al diritto nazionale (art. 14 cpv. 2 OSC) | 150 | |
5.3 | Traduzione e autenticazione di documenti esteri, nonché autenticazione di traduzioni effettuate da terzi da esibire nell'ambito dell'esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio o della procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata, per mezz'ora | 75 | |
6. | Celebrazione del matrimonio prevista all'estero | ||
6.1 | Ordinazione di un certificato di capacità al matrimonio se sono necessarie anche prestazioni di cui al numero 5.1 | 75 | |
6.2 | Traduzione e autenticazione di documenti esteri nonché autenticazione di traduzioni effettuate da terzi da esibire alla celebrazione del matrimonio, per mezz'ora | 75 | |
IV. | Altre prestazioni | ||
7. | Perizie, informazioni giuridiche o rapporti su richiesta di un ufficio dello stato civile, di un'autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile oppure dell'Ufficio federale dello stato civile comprese l'ottenimento di documenti, le indagini condotte per accertare un fatto e il trattamento dei dossier da parte di un avvocato di fiducia o di un altro esperto (art. 5 cpv. 1 lett. h OSC), per mezz'ora | 75 | |
8. | Audizione di una di una persona o della coppia, su richiesta dell'ufficio dello stato civile o dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile, al fine di accertare fatti che indicano che l'interessato manifestamente non intende costituire l'unione coniugale o una comunione di vita, bensì eludere le diposizioni in materia di soggiorno degli stranieri (art. 97a CC; art. 6 cpv. 2 LUD), compreso l'allestimento del rapporto, se l'autorità competente respinge la domanda della coppia interessata per abuso di diritto, per mezz'ora | 75 | |
9. | Trasmissione di una domanda di informazioni sulle generalità dei genitori biologici (art. 268c CC) nonché cooperazione negli accertamenti necessari, per mezz'ora | 75 |
Allegato 41
(art. 4 lett. d)
Prestazioni dell'Ufficio federale dello stato civile
Fr. | |||
I. | Trasmissione di documenti | ||
1. | Documenti di stato civile svizzeri | ||
1.1 | Ordinazione e trasmissione di atti di stato civile, decisioni e documenti, per ufficio dello stato civile o altra autorità | 30 | |
1.2 | Ottenimento di autenticazioni presso rappresentanze in Svizzera, cancellerie cantonali e Cancelleria federale, per ufficio di legalizzazione | 30 | |
2. | Documenti di stato civile esteri | ||
2.1 | Ordinazione e trasmissione di atti di stato civile, di decisioni e di documenti, per dossier trasmesso da una rappresentanza svizzera all'estero | 50 | |
2.2 | Ottenimento e trasmissione di traduzioni, autenticazioni o esami di autenticità, nonché di perizie, di documenti già disponibili, per dossier trasmesso da una rappresentanza svizzera all'estero | 50 | |
II. | Altre prestazioni | ||
3. | Iscrizioni di dati concernenti il donatore di sperma, per singola nascita o data di nascita presunta, importo a carico del medico curante | 100 | |
4. | Disbrigo della domanda d'informazioni | ||
4.1 | Informazioni sulle generalità del donatore di sperma conformemente all'articolo 27 della legge federale del 18 dicembre 19982 concernente la procreazione con assistenza medica, per mezz'ora | 75 | |
4.2 | Informazioni sulle generalità dei genitori biologici conformemente all'articolo. 268c CC, per mezz'ora | 75 | |
5. | Preparazione di fotocopie: | ||
| 2 | ||
| 30 | ||
6. | Recupero di emolumenti non pagati Diffida scritta all'assoggettato alla scadenza del termine di pagamento (al più tardi dopo tre solleciti) | 20 |
1 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
2 RS 810.11
1 RS 210
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).
