0.916.026.81

Testo originale

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea
sul commercio di prodotti agricoli

Concluso il 21 giugno 1999
Approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 19991
Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000
Entrato in vigore il 1° giugno 2002

(Stato 22  febbraio 2013)

La Confederazione Svizzera,

di seguito denominata « la Svizzera», da un lato, e

La Comunità europea2,

di seguito denominata «la Comunità », dall'altro,

di seguito denominate «le Parti»,

risolute ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,

considerando che, all'articolo 15 dell'Accordo di libero scambio del 22 luglio 19723, le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l'Accordo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivo

1.  Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

2.  Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati ai capitoli 1-24 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci31. Ai fini dell'applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato, nonché i prodotti dei codici NC 05119110, 05119190, 19022010 e 23012000.

3.  Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 22 dell'Accordo di libero scambio, eccetto le relative concessioni di cui agli allegati 1 e 2.



Art. 2 Concessioni tariffarie

1.  Nell'Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.

2.  Nell'Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.


Art. 3 Concessioni relative ai formaggi

L'Allegato 3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche applicabili agli scambi di formaggi.


Art. 4 Regole di origine

Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a 3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 31 dell'Accordo di libero scambio.



Art. 5 Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio

1.  Gli allegati da 4 a 12 del presente Accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori:1

- allegato 4

relativo al settore fitosanitario

- allegato 5

concernente l'alimentazione degli animali

- allegato 6

relativo al settore delle sementi

- allegato 7

relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli

- allegato 8

concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino

- allegato 9

relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

- allegato 10

relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi

- allegato 11

relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali

- allegato 122

relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e dei prodotti agricoli e alimentari

2.  L'articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 del presente Accordo non si applicano all'Allegato 11.


1 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 dell'Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l'UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5149).
2 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 dell'Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l'UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5149).


Art. 6 Comitato misto per l'agricoltura

1.  È istituito un Comitato misto per l'agricoltura (di seguito denominato «il Comitato»), composto di rappresentanti delle Parti.

2.  Il Comitato è incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione.

3.  Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accordo e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le rispettive norme.

4.  Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

5.  Il Comitato delibera all'unanimità.

6.  Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato.

7.  Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell'Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l'altro, la composizione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro.

8.1  Il Comitato può approvare versioni autentiche dell'Accordo nelle nuove lingue.


1 Introdotto dall'art. 1 n. 2 dell'Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l'UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5149).


Art. 7 Composizione delle controversie

In caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo, ciascuna delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d'informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell'Accordo.


Art. 8 Scambi di informazioni

1.  Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all'attuazione e all'applicazione del presente Accordo.

2.  Ciascuna delle Parti informa l'altra circa le modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'oggetto dell'Accordo e comunica nel più breve tempo le nuove disposizioni all'altra Parte.


Art. 9 Riservatezza

I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro dell'Accordo e coperte dal segreto professionale.


Art. 10 Misure di salvaguardia

1.  Qualora, nell'applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo e in considerazione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell'altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell'attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie.

2.  In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati:

a)
in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure:
-
se una delle Parti ha l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima indicandone i motivi;
-
se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa quest'ultima nel più breve tempo possibile;
-
fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate;
-
in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile;
b)
devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell'Accordo.

Art. 111 Modifiche

Il Comitato può decidere di modificare gli allegati e le appendici degli allegati dell'Accordo.


1 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).


Art. 12 Revisione

1.  Se una delle Parti desidera una revisione dell'Accordo, essa trasmette all'altra Parte una domanda motivata.

2.  Le Parti possono incaricare il Comitato di esaminare la domanda e di formulare eventuali raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.

3.  Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.


Art. 13 Clausola evolutiva

1.  Le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli.

2.  A tale fine, le Parti procedono regolarmente, in sede di Comitato, all'esame delle condizioni in cui si svolgono i loro scambi di prodotti agricoli.

3.  Alla luce dei risultati di questo esame, le Parti, nell'ambito delle rispettive politiche agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, possono avviare negoziati, nel quadro del presente Accordo, per addivenire ad ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe.

4.  Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.


Art. 14 Attuazione dell'Accordo

1.  Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.

2.  Esse si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.


Art. 15 Allegati

Gli allegati dell'Accordo, comprese le relative appendici, formano parte integrante di quest'ultimo.


Art. 16 Sfera di applicazione territoriale

L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Svizzera.


Art. 17 Entrata in vigore e durata

1.  Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:

-
Accordo sul commercio di prodotti agricoli,
-
Accordo sulla libera circolazione delle persone1,
-
Accordo sul trasporto aereo2,
-
Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia3,
-
Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità4,
-
Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici5,
-
Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica6.

2.  Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all'altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

3.  Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all'altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

4.  I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.

Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.



Per la Confederazione Svizzera:

Per la Comunità europea:

Pascal Couchepin Joseph Deiss

Joschka Fischer Hans van den Broek


Indice

Allegato 1

Concessioni della Svizzera

Allegato 2

Concessioni della Comunità

Allegato 3

Allegato 4

Relativo al settore fitosanitario

Appendice 1

Vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti

Appendice 2

Riferimenti legislativi

Appendice 3

Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari

Appendice 4

Zone di cui all'articolo 4 e relative esigenze particolari

Appendice 5

Scambio di dati

Allegato 5

Concernente l'alimentazione degli animali

Appendice 1

Disposizioni della Comunità

Appendice 2

Elenco delle disposizioni legislative di cui all'articolo 9

Allegato 6

Relativo al settore delle sementi

Appendice 1

Legislazioni

Appendice 2

Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 3

Appendice 3

Deroghe

Appendice 4

Elenco dei paesi terzi

Allegato 7

Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli

Appendice 1

Prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2

Appendice 2

Disposizioni particolari di cui all'articolo 3, lettere (a) e (b)

Appendice 3

Elenco degli atti e delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli

Appendice 4

Denominazioni protette di cui all'articolo 5

Appendice 5

Condizioni e modalità di cui all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b)

Allegato 8

Concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino

Appendice 1

Indicazioni geografiche relative alle bevande spiritose originarie dell'Unione europea

Appendice 2

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera

Appendice 3

Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità

Appendice 4

Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera

Appendice 5

Allegato 9

Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Appendice 1

Elenco degli atti di cui all'articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Appendice 2

Modalità di applicazione

Allegato 10

Relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi

Appendice

Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'Allegato 10

Allegato 11

Relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Appendice 1

Misura di lotta/notifica delle malattie

Appendice 2

Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato

Appendice 3

Importazioni di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni dai paesi terzi

Appendice 4

Zootecnia, compresa l'importazione da paesi terzi

Appendice 5

Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni

Appendice 6

Prodotti animali

Appendice 7

Autorità competenti

Appendice 8

Adeguamento alle condizioni regionali

Appendice 9

Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche

Appendice 10

Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni

Appendice 11

Punti di contatto

Allegato 12

Relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

Appendice 1

Elenco delle rispettive IG oggetto di protezione dall'altra Parte

Appendice 2

Legislazione delle Parti

Atto finale

Dichiarazioni comuni

Appendice A

Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali le Parti si adoperano per trovare una soluzione conforme alle disposizioni dell'allegato 4

Appendice B

Legislazioni

Appendice C

Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario

Appendice D

Zone di cui all'articolo 4 e relative esigenze particolari

Atto finale della modifica del 23 dicembre 2008

Atto finale della modifica del 14 maggio 2009

Atto finale della modifica del 17 maggio 2011


Allegato 11

Concessioni della Svizzera

La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)

Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)

0101 90 95

Cavalli vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e gli animali destinati alla macellazione) (in numero di capi)

  0.00

100 capi

0204 50 10

Carni caprine, fresche, refrigerate o congelate

40.-

     100

0207 14 81

Petti di galli e di galline, congelati

15.-

  2 100

0207 14 91

Pezzi e frattaglie commestibili di galli e di galline, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati

15.-

  1 200

0207 27 81

Petti di tacchini e di tacchine, congelati

15.-

     800

0207 27 91

Pezzi e frattaglie commestibili di tacchini e di tacchine, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati

15.-

     600

0207 33 11

Anatre, intere, congelate

15.-

     700

0207 34 00

Fegati grassi di anatre, di oche o di faraone, freschi o refrigerati

  9.5

       20

0207 36 91

Pezzi e frattaglie commestibili di anatre, di oche o di faraone, congelati (esclusi i fegati grassi)

15.-

     100

0208 10 00

Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, fresche, refrigerate o congelate

11.-

  1 700

0208 90 10

Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, fresche, refrigerate o congelate (escluse quelle di lepri e di cinghiali)

  0.00

     100

ex

0210 11 91

Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati

esente

  1 0001

ex

0210 19 91

Pezzo di cotoletta disossato, in salamoia e affumicato

esente

0210 20 10

Carni secche della specie bovina

esente

     2002

ex

0407 00 10

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

47.-

     150

ex

0409 00 00

Miele naturale di acacia

  8.-

     200

ex

0409 00 00

Miele naturale diverso da quello di acacia

26.-

       50

0602 10 00

Talee senza radici e marze

esente

illimitato

Piantimi in forma di portinnesto di frutta a granella (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):

esente

3

0602 20 11

-
innestati, con radici nude

0602 20 19

-
innestati, con zolla

0602 20 21

-
non innestati, con radici nude

0602 20 29

-
non innestati, con zolla

Piantimi in forma di portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):

esente

3

0602 20 31

-
innestati, con radici nude

0602 20 39

-
innestati, con zolla

0602 20 41

-
non innestati, con radici nude

0602 20 49

-
non innestati, con zolla

Piantimi diversi da quelli in forma di portin-nesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta commestibile:

esente

illimitato

0602 20 51

-
con radici nude

0602 20 59

-
altri

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con radici nude:

esente

3

0602 20 71

-
di frutta a granella

0602 20 72

-
di frutta a nocciolo

0602 20 79

-
altri

esente

illimitato

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con zolla:

esente

3

0602 20 81

-
di frutta a granella

0602 20 82

-
di frutta a nocciolo

0602 20 89

-
altri

esente

illimitato

0602 30 00

Rododendri e azalee, anche innestati

esente

illimitato

Rosai, anche innestati:

esente

illimitato

0602 40 10

-
rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici

0602 40 91

-
altri:
-
con radici nude

0602 40 99

-
altri, con zolla

Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d'utilità; bianco di funghi (micelio):

esente

illimitato

0602 90 11

-
piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli

0602 90 12

-
bianco di funghi (micelio)

0602 90 19

-
altri

Altre piante vive (comprese le loro radici):

esente

illimitato

0602 90 91

-
con radici nude

0602 90 99

-
altre, con zolla

0603 11 10

Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre

esente

  1 000

0603 12 10

Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre

0603 13 10

Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre

0603 14 10

Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre

Fiori e boccioli di fiori (diversi da garofani, rose, orchidee e crisantemi), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre:

0603 19 11

-
legnosi

0603 19 19

-
altri

0603 12 30

Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile

esente

illimitato

0603 13 30

Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 26 ottobre al 30 aprile

0603 14 30

Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile

0603 19 30

Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile

Fiori e boccioli di fiori (diversi da garofani, rose, orchidee e crisantemi), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile:

esente

illimitato

0603 19 31

-
legnosi

0603 19 39

-
altri

Pomodori, freschi o refrigerati:

esente

10 000

0702 00 10

-
pomodori ciliegia (cherry):
-
dal 21 ottobre al 30 aprile

0702 00 20

-
pomodori peretti (di forma allungata):
-
dal 21 ottobre al 30 aprile

0702 00 30

-
altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):
-
dal 21 ottobre al 30 aprile

0702 00 90

-
altri:
-
dal 21 ottobre al 30 aprile

Lattuga iceberg, senza corona:

esente

  2 000

0705 11 11

-
dal 1° gennaio alla fine di febbraio
Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate:

esente

  2 000

0705 21 10

-
dal 21 maggio al 30 settembre

0707 00 10

Cetrioli per insalata, dal 21 ottobre al 14 aprile

  5.-

     200

0707 00 30

Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile

  5.-

     100

0707 00 31

Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre

  5.-

  2 100

0707 00 50

Cetriolini, freschi o refrigerati

  3.50

     800

Melanzane, fresche o refrigerate:

esente

  1 000

0709 30 10

-
dal 16 ottobre al 31 maggio

0709 51 00 0709 59 00

Funghi, freschi o refrigerati, del genere Agaricus o altri, esclusi i tartufi

esente

illimitato

Peperoni, freschi o refrigerati:

  2.50

illimitato

0709 60 11

-
dal 1° novembre al 31 marzo

0709 60 12

Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 31 ottobre

  5.-

  1 300

Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate:

esente

  2 000

0709 90 50

-
dal 31 ottobre al 19 aprile

ex

0710 80 90

Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati

esente

illimitato

0711 90 90

Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di legumi, temporaneamente conservati (p. es. con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

  0.00

     150

0712 20 00

Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

  0.00

     100

0713 10 11

Piselli (Pisum sativum), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali

Riduzione di 0.90 sul dazio applicato

  1 000

0713 10 19

Piselli (Pisum sativum), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati (esclusi quelli per l'alimentazione di animali, per usi tecnici o per la fabbricazione della birra)

0.00

  1 000

Nocciole (Corylus spp.), fresche o secche:

esente

illimitato

0802 21 90

-
con guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli

0802 22 90

-
con guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli

0802 32 90

Noci

esente

      100

ex

0802 90 90

Pinoli, freschi o secchi

esente

illimitato

0805 10 00

Arance, fresche o secche

esente

illimitato

0805 20 00

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi

esente

illimitato

0807 11 00

Cocomeri, freschi

esente

illimitato

0807 19 00

Meloni, freschi, diversi dai cocomeri

esente

illimitato

Albicocche, fresche, in imballaggio aperto:

esente

  2 100

0809 10 11

-
dal 1° settembre al 30 giugno

0809 10 91

in altro imballaggio:

-
dal 1° settembre al 30 giugno

0809 40 13

Prugne fresche, in imballaggio aperto, dal 1° luglio al 30 settembre

  0.00

     600

0810 10 10

Fragole, fresche, dal 1° settembre al 14 maggio

esente

10 000

0810 10 11

Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto

  0.00

     200

0810 20 11

Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre    

  0.00

     250

0810 50 00

Kiwi, freschi

esente

illimitato

ex

0811 10 00

Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all'ingrosso, destinate alla lavorazione industriale

10.-

  1 000

ex

0811 20 90

Lamponi, more di rovo o di gelso, more- lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all'ingrosso, destinati alla lavorazione industriale

10.-

  1 200

0811 90 10

Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

  0.00

     200

0811 90 90

Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more- lamponi, ribes a grappoli, uva spina, mirtilli e frutta tropicali)

  0.00

  1 000

0904 20 90

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, lavorati

  0.00

     150

0910 20 00

Zafferano

esente

illimitato

1001 90 60

Frumento e frumento segalato (escluso il frumento duro), denaturati, per l'alimentazione animale

Riduzione di 0.60 sul dazio applicato

50 000

1005 90 30

Granturco per l'alimentazione animale

Riduzione di 0.50 sul dazio applicato

13 000

Olio d'oliva, vergine, non per l'alimentazione animale:

1509 10 91

-
in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l

60.604

illimitato

1509 10 99

-
in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti

86.704

illimitato

Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l'alimentazione animale:

1509 90 91

-
in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l

60.604

illimitato

1509 90 99

-
in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti

86.704

illimitato

ex

0210 19 91

Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale

esente

  3 715

ex

0210 19 91

Pezzo di cotoletta disossato, affumicato

1601 00 11 1601 00 21

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali

ex ex

0210 19 91 1602 49 10

Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili

Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:

2002 10 10 2002 10 20

-
in recipienti eccedenti 5 kg
-
in recipienti non eccedenti 5 kg

2.50 4.50

illimitato illimitato

Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi:

esente

illimitato

2002 90 10

-
in recipienti eccedenti 5 kg

2002 90 21

Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg

esente

illimitato

2002 90 29

Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori:

esente

illimitato

-
in recipienti non eccedenti 5 kg

2003 10 00

Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

0.00

  1 700

Carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

ex

2004 90 18

-
in recipienti eccedenti 5 kg

17.50

illimitato

ex

2004 90 49

-
in recipienti non eccedenti 5 kg

24.50

illimitato

Asparagi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

esente

illimitato

2005 60 10

-
in recipienti eccedenti 5 kg

2005 60 90

-
in recipienti non eccedenti 5 kg

Olive preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006:

esente

illimitato

2005 70 10

-
in recipienti eccedenti 5 kg

2005 70 90

-
in recipienti non eccedenti 5 kg

Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

ex

2005 99 11

-
in recipienti eccedenti 5 kg

17.50

illimitato

ex

2005 99 41

-
in recipienti non eccedenti 5 kg

24.50

illimitato

2008 30 90

Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove

esente

illimitato

2008 50 10

Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove

10.-

illimitato

2008 50 90

Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

15.-

illimitato

2008 70 10

Polpe di pesche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove

esente

illimitato

2008 70 90

Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

esente

illimitato

Succhi di agrumi diversi dall'arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole:

ex

2009 39 19

-
senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati

  6.-

illimitato

ex

2009 39 20

-
con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati

14.-

illimitato

Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità:

2204 21 50

-
non eccedente 2 l5

  8.50

illimitato

2204 29 50

-
eccedente 2 l5

  8.50

illimitato

ex

2204 21 50

Vino di Porto, in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione6

esente

  1 000 hl

ex

2204 21 21

Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione7

esente

     500 hl

Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità eccedente 2 l, secondo la descrizione7, con titolo alcolometrico volumico:

ex

2204 29 21

-
eccedente 13 % vol.

ex

2204 29 22

-
non eccedente 13 % vol.

1

Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Daniele, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.

2

Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.

3

Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante.

4

Ivi compreso il contributo al fondo di garanzia per lo stoccaggio obbligatorio.

5

Riguarda solo i prodotti ai sensi dell'allegato 7 dell'Accordo.

6

Descrizione: per «vino di Porto» si intende un vino di qualità prodotto nella regione determinata portoghese che reca tale nome ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999.

7

Descrizione: per «retsina» si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui all'allegato VII, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.


1 Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 2/2008 del Comitato misto per l'agricoltura del 24 giu. 2008, approvata dall'AF il 29 mag. 2008 e in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2010 (RU 2010 251 249; FF 2008 885).


Allegato 21

Concessioni della Comunità

La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Codice NC

Designazione della merce

Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)

Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)

0102 90 41 0102 90 49 0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79

Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 160 kg

  0.00

4 600 capi

ex

0210 20 90

Carni della specie bovina, disossate, secche

esente

1 200

ex

0401 30

Crema di latte, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %

esente

2 000

0403 10

Iogurt

ex

0402 29 11 0404 90 83

Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %1

43.80

illimitato

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

esente

illimitato

0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

esente

illimitato

0701 10 00

Patate da semina, fresche o refrigerate

esente

4 000

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

esente2

1 000

0703 10 19 0703 90 00

Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

esente

5 000

0704 10 00 0704 90

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili, ad eccezione dei cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati

esente

5 500

0705

Lattughe (Latuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

esente

3 000

0706 10 00

Carote e navoni, freschi o refrigerati

esente

5 000

0706 90 10 0706 90 90

Barbabietola da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, ad eccezione del rafano (Cochlearia armoracia), freschi o refrigerati

esente

3 000

0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati

esente2

1 000

0708 20 00

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), freschi o refrigerati

esente

1 000

0709 30 00

Melanzane, fresche o refrigerate

esente

   500

0709 40 00

Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati

esente

   500

0709 51 00 0709 59

Funghi e tartufi, freschi o refrigerati

esente

illimitato

0709 70 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati

esente

1 000

0709 90 10

Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

esente

1 000

0709 90 20

Bietole da costa e cardi

esente

   300

0709 90 50

Finocchi, freschi o refrigerati

esente

1 000

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate

esente2

1 000

0709 90 90

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

esente

1 000

0710 80 61 0710 80 69

Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati

esente

illimitato

0712 90

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi e tartufi

esente

illimitato

ex

0808 10 80

Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche

esente2

3 000

0808 20

Pere e cotogne, fresche

esente2

3 000

0809 10 00

Albicocche, fresche

esente2

   500

0809 20 95

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide (Prunus cerasus), fresche

esente2

1 5003

0809 40

Prugne e prugnole, fresche

esente2

1 000

0810 10 00

Fragole

esente

   200

0810 20 10

Lamponi, freschi

esente

   100

0810 20 90

More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche

esente

   100

1106 30 10

Farine, semolini e polveri di banane

esente

       5

1106 30 90

Farine, semolini e polveri di altre frutta del capitolo 8

esente

illimitato

ex

0210 19 50

Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale

esente

1 900

ex

0210 19 81

Pezzo di cotoletta disossato, affumicato

ex

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali

ex ex

0210 19 81 1602 49 19

Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili

ex ex

2002 90 91 2002 90 99

Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4

esente

illimitato

2003 90 00

Funghi, esclusi quelli del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

esente

illimitato

0710 10 00

Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate

esente

3 000

2004 10 10 2004 10 99

Patate preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, ad eccezione della farina, semolino o fiocchi

2005 20 80

Patate preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

ex ex

2005 91 00 2005 99

Polveri preparate di ortaggi e legumi e delle relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4

esente

illimitato

ex

2008 30

Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4

esente

illimitato

ex

2008 40

Fiocchi e polveri di pere, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4

esente

illimitato

ex

2008 50

Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4

esente

illimitato

2008 60

Ciliegie, diversamente preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

esente

   500

ex ex

0811 90 19 0811 90 39

Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

0811 90 80

Ciliegie dolci, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

ex

2008 70

Fiocchi e polveri di pesche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4

esente

illimitato

ex

2008 80

Fiocchi e polveri di fragole, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4

esente

illimitato

ex

2008 99

Fiocchi e polveri di altre frutta, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4

esente

illimitato

ex

2009 19

Polveri di succhi d'arancia, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

ex ex

2009 21 00 2009 29

Polveri di succhi di pompelmo, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

ex ex

2009 31 2009 39

Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

ex ex

2009 41 2009 49

Polveri di succhi di ananasso, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

ex ex

2009 71 2009 79

Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

ex

2009 80

Polveri di succhi di altre frutta od ortaggi o legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

1

Ai fini dell'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossicogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

2

Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.

3

Comprese le 1000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986.

4

Si veda la dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta.

Allegato 32

1.  Gli scambi bilaterali di tutti i prodotti di cui al codice 0406 del sistema armonizzato sono pienamente liberalizzati a decorrere dal 1° giugno 2007, con la soppressione dei dazi doganali e dei contingenti.

2.  L'Unione europea non applica restituzioni all'esportazione per i formaggi esportati in Svizzera. La Svizzera non applica sovvenzioni all'esportazione3 per i formaggi esportati nell'Unione europea.

3.  Tutti i prodotti di cui al codice NC 0406 originari dell'Unione europea o della Svizzera e oggetto di scambi tra queste due Parti sono esentati dalla presentazione di un titolo di importazione.

4.  L'Unione europea e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni.

5.  Se in una della Parti dovessero manifestarsi perturbazioni dei mercati sotto forma di un'evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle Parti si procede quanto prima all'avvio di consultazioni, nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 6 dell'Accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni. A questo proposito, le Parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi autoctoni e importati.


1 Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 2/2008 del Comitato misto per l'agricoltura del 24 giu. 2008, approvata dall'AF il 29 mag. 2008 e in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2010 (RU 2010 251 249; FF 2008 885).
2 Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2011 del Comitato misto per l'agricoltura del 31 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1613).
3 Gli importi che hanno costituito la base per il processo di eliminazione delle sovvenzioni all'esportazione sono stati calcolati di comune accordo dalle Parti sulla base della differenza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio, ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa, e (salvo per i formaggi contingentati) previa detrazione dell'importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità.


Allegato 4

Relativo al settore fitosanitario

Art. 1 Oggetto

(1)  Il presente Allegato riguarda l'agevolazione degli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie originari del loro territorio o importati da paesi terzi, menzionati in un'appendice 1 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

(2)1 In deroga all'articolo 1 dell'Accordo, il presente allegato si applica a tutti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri oggetti menzionati nell'appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 1.


1 Introdotto dall'art. 1 n. 2 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).


Art. 2 Principi

(1)  Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Questo riconoscimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi.

(2)  Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un'appendice 2 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

(3)1 Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi che sono stati riconosciuti dalle rispettive autorità. Un elenco di questi organismi, regolarmente aggiornato, può essere ottenuto presso le autorità elencate nell'appendice 3. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell'appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1.

(4)  I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legislazioni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.


1 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 3 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).


Art. 3

(1)  I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano espressamente nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 e non sono soggetti a misure fitosanitarie in alcuna delle due Parti possono essere scambiati tra le Parti senza controlli relativi a misure fitosanitarie (controlli documentali, controlli d'identità, controlli fitosanitari).

(2)  Qualora una delle Parti abbia l'intenzione di adottare una misura fitosanitaria applicabile ai vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 1, essa ne informa l'altra Parte.

(3)  In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, il gruppo di lavoro «fitosanitario» valuta le conseguenze delle misure adottate ai sensi del paragrafo 2 sul presente Allegato e propone un'eventuale modifica delle appendici corrispondenti.


Art. 4 Esigenze regionali

(1)  Ciascuna delle Parti può stabilire, secondo criteri simili, specifiche esigenze per i movimenti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, indipendentemente dall'origine, da e verso una determinata zona del suo territorio, qualora lo giustifichi la situazione fitosanitaria ivi esistente.

(2)  L'appendice 4, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, definisce le zone di cui al paragrafo 1 e le esigenze specifiche ad esse applicabili.


Art. 5 Controllo all'importazione

(1)  Ciascuna delle Parti effettua controlli fitosanitari per sondaggio e su campione, in proporzione non superiore ad una determinata percentuale delle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Detta percentuale, proposta dal gruppo di lavoro «fitosanitario» e stabilita dal Comitato, è determinata per ciascun vegetale, prodotto vegetale o altro oggetto secondo il rischio fitosanitario che esso presenta. All'atto dell'entrata in vigore del presente Allegato, la percentuale in parola è fissata al 10 per cento.

(2)  In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2 del presente Allegato, il Comitato può decidere, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario», di ridurre la proporzione dei controlli di cui al paragrafo 1.

(3)  Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai controlli fitosanitari effettuati sugli scambi di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti tra le Parti.

(4)  Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano compatibilmente con l'articolo 11 dell'Accordo e con gli articoli 6 e 7 del presente Allegato.


Art. 6 Misure di salvaguardia

Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.


Art. 7 Deroghe

(1)  Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell'insieme o di una porzione del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

(2)  Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territorio o di un paese terzo, essa ne informa quanto prima l'altra Parte. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.


Art. 8 Controllo congiunto

(1)  Ciascuna delle Parti acconsente all'esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta dell'altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell'articolo 2.

(2)  Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanitari vigenti.

(3)  Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comitato, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario».


Art. 9 Scambi di informazioni

(1)  In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti all'oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all'appendice 5.

(2)  Al fine di garantire l'applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevere, su istanza dell'altra, visite di esperti dell'altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l'organismo fitosanitario ufficiale territorialmente competente.


Art. 10 Gruppo di lavoro «fitosanitario»

(1)  Il gruppo di lavoro «fitosanitario», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

(2)  Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nelle materie disciplinate dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.



Appendice 11

Vegetali, Prodotti vegetali ed altri oggetti

A.  Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti dal territorio delle Parti, in relazione ai quali le Parti hanno normative simili che comportano risultati equivalenti e in relazione ai quali le Parti riconoscono il passaporto fitosanitario

1

Vegetali e prodotti vegetali

1.1

Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Beta vulgaris L.

Camellia spp.

Humulus lupulus L.

Prunus L., eccetto Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L.

Rhododendron spp., eccetto Rhododendron simsii Planch.

Viburnum spp.

1.2

Vegetali diversi dai frutti e dalle sementi, compreso il polline vivo destinato all'impollinazione

Amelanchier Med.

Chaenomeles Lindl.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L.

1.3

Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all'impianto

Solanum L. e relativi ibridi

1.4

Vegetali, esclusi i frutti

Vitis L.

1.5

Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno

(a)

ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale;

nonché

(b)

corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune2:

Codice NC

Designazione delle merci

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere

ex

4401 30 80

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403 10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

ex

4403 99

Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex

4404 20 00

Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

ex

4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

2

Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali è garantito che la produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti

2.1

Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. e relativi ibridi

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

nonché altri vegetali di specie erbacee, eccetto i vegetali della famiglia delle Gramineae, i bulbi, le radici tuberose, i rizomi e i tuberi.

2.2

Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al nuermo 1.3.

2.3

Vegetali provvisti delle radici o con mezzo di coltura aderente o associato

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4

Sementi e bulbi destinati all'impianto

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum( L.) Karsten ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

2.5

Vegetali destinati all'impianto

Allium porrum L.

Vegetali di Palmae, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi o specie:

Areca catechu L.

Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

Borassus flabellifer L.

Brahea Mart.

Butia Becc.

Calamus merrillii Becc.

Caryota maxima Blume ex Mart.

Caryota cumingii Lodd. ex Mart.

Chamaerops L.

Cocos nucifera L.

Corypha elata Roxb.

Corypha gebang Mart.

Elaeis guineensis Jacq.

Jubaea Kunth.

Livistona R. Br.

Metroxylon sagu Rottb.

Oreodoxa regia Kunth.

Phoenix L.

Sabal Adans.

Syagrus Mart.

Trachycarpus H. Wendl.

Trithrinax Mart.

Washingtonia Raf.

2.6

Bulbi e rizomi bulbosi destinati all'impianto

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. e G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B.  Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da territori diversi da quelli delle Parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie relative all'importazione delle due Parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le Parti con un passaporto fitosanitario se figurano nella lettera A della presente appendice oppure liberamente se non vi figurano

1

Fatti salvi i vegatali di cui alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati all'impianto escluse le sementi

2

Sementi

2.1

Sementi originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay

Cruciferae

Gramineae eccetto Oryza spp.

Trifolium spp.

2.2

Sementi, di qualunque origine ad esclusione del territorio di una delle Parti

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

2.3

Sementi originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli Stati Uniti

Triticum

Secale

X Triticosecale

3

Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

Acer saccharum Marsh., originario degli USA e del Canada

Apium graveolens L. (ortaggi a foglia)

Aster spp. originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi)

Camellia spp.

Conifere (Coniferales)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Eryngium L., originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi)

Gypsophila L.

Hypericum L., originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi)

Lisianthus L., originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi)

Ocimum L. (ortaggi a foglia)

Orchidaceae (fiori recisi)

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L., originario di Paesi extraeuropei

Rhododendron spp., ad eccezione del Rhododendron simsii Planch.

Rosa L., originaria di Paesi extraeuropei (fiori recisi)

Quercus L.

Solidago L.

Trachelium L., originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi)

Viburnum spp.

4

Frutta

Annona L., originaria di Paesi extraeuropei

Cydonia L., originaria di Paesi extraeuropei

Diospyros L., originario di Paesi extraeuropei

Malus Mill., originario di Paesi extraeuropei

Mangifera L., originaria di Paesi extraeuropei

Momordica L.

Passiflora L., originaria di Paesi extraeuropei

Prunus L., originario di Paesi extraeuropei

Psidium L., originario di Paesi extraeuropei

Pyrus L., originario di Paesi extraeuropei

Ribes L., originario di Paesi extraeuropei

Solanum melongena L.

Syzygium Gaertn., originario di Paesi extraeuropei

Vaccinium L., originario di Paesi extraeuropei

5

Tuberi non destinati all'impianto

Solanum tuberosum L.

6

Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno

(a)

ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di territori diversi da quelli dell'una o dell'altra Parte:

-
Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 e purché dalla documentazione risulti provato che il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico che ha consentito di raggiungere una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti;
-
Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti o dell'Armenia;
-
Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi del continente americano;
-
Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti e del Canada;
-
conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi non europei, Kazakstan, Russia e Turchia;
-
Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA;

nonché

(b)

corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC

Designazione delle merci

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 21 00

Legno di conifere in piccole placche o in particelle

4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere

4401 30 40

Segatura

ex

4401 30 90

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

ex

4403 10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

4403 20

Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

4403 91

Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4403 99

Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex

4404

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 10

Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 91

Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex

4407 93

Legno di Acer saccharum Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 95

Legno di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex

4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44, da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.) o frassino (Fraxinus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

4416 00 00

Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

9406 00 20

Costruzioni prefabbricate di legno

(c)

-
materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori;
-
legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori.

7

Terra e mezzo di coltura

(a)

Terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba;

(b)

terra e mezzo di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente di materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti Paesi:

-
Turchia,
-
Bielorussia, Georgia, Moldova, Russia o Ucraina,
-
Paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.

8

Corteccia, separata del tronco, di:

-
conifere (Coniferales) originarie di Paesi non europei
-
Acer saccharum Marsh, Populus L., e Quercus L. ad eccezione di Quercus suber L.
-
Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originari del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA.

9

Cereali delle seguenti specie, originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli Stati Uniti

-
Triticum
-
Secale
-
X Triticosecale

C.  Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da una delle Parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili e in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario

1

Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione da parte di uno Stato membro della Comunità

1.1

Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

1.2

Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

1.3

Sementi

Oryza spp.

1.4

Frutta

Citrus L. e relativi ibridi

Fortunella Swingle e relativi ibridi

Poncirus Raf. e relativi ibridi

2

Vegetali e prodotti vegatali provenienti da uno Stato membro della Comunità che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione in Svizzera

3

Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata l'importazione in uno Stato membro della Comunità

3.1

Vegetali, esclusi frutti e sementi

Citrus L. e relativi ibridi

Fortunella Swingle e relativi ibridi

Poncirus Raf. e relativi ibridi

4

Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità di cui è vietata l'importazione in Svizzera

4.1

Vegetali

Cotoneaster Ehrh.

Photinia davidiana(Dcne.) Cardot


1 Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU 2004 2227). Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 251).
2 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


Appendice 21

Disposizioni legislative2

Disposizioni della Comunità europea

-
Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata
-
Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
-
Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
-
Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità
-
Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione
-
Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione
-
Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d'America
-
Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada
-
Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico
-
Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
-
Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
-
Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica  taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale
-
Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa
-
Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata
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Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario
-
Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi
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Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
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Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny
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Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
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Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.
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Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea
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Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell'8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone
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Decisione 2003/766/CE della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte
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Decisione 2004/4/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto
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Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino
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Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio
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Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l'importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti
-
Decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America
-
Decisione 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo
-
Decisione 2006/464/CE della Commissione, del 27 giugno 2006, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
-
Decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)
-
Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José (versione codificata)
-
Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
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Decisione 2007/410/CE della Commissione, del 12 giugno 2007, relativa a misure per impedire l'introduzione e la diffusione all'interno della Comunità del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata
-
Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell
-
Decisione 2007/847/CE della Commissione, del 6 dicembre 2007, che autorizza una deroga a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia
-
Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale
-
Decisione 2008/840/CE della Commissione, del 7 novembre 2008, che stabilisce misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Anoplophora chinensis (Forster)

Disposizioni della Svizzera

-
Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (RS 916.20)
-
Ordinanza del DFE3 del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RS 916.205.1)
-
Ordinanza dell'UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RS 916.202.1).

1 Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU 2004 2227). Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 251).
2 Salvo indicazione contraria, il riferimento a un atto rinvia all'ultima versione emanata prima del 30 aprile 2010.
3 Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).


Appendice 31

Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli
organismi ufficiali responsabili della preparazione dei
passaporti fitosanitari

A. Comunità europea

autorità unica di ciascuno Stato membro, secondo quanto indicato all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 20002.

Belgio:

Federal Public Service of Public Health

Food Chain Security and Environment

DG for Animals, Plants and Foodstuffs

Sanitary Policy regarding Animals and Plants

Division Plant Protection

Euro station II (7° floor)

Place Victor Horta 40 box 10

B-1060 Brussels

Bulgaria:

NSPP National Service for Plant Protection

17, Hristo Botev blvd., floor 5

BG-Sofia 1040

Repubblica ceca:

State Phytosanitary Administration

Bubenská 1477/1

CZ-170 00 Praha 7

Danimarca:

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

The Danish Plant Directorate

Skovbrynet 20

DK-2800 Kgs. Lyngby

Germania:

Julius Kühn-Institut - Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit

Messeweg 11/12 -

D-38104 Braunschweig

Estonia:

Plant Production Inspectorate

Teaduse 2

EE-75501 Saku Harju Maakond

Irlanda:

Department of Agriculture and Food

Maynooth Business Campus

Co. Kildare

IRL

Grecia:

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Division of Phytosanitary Control

150 Sygrou Ave.

GR-176 71 Athens

Spagna:

Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

c/ Alfonso XII, n° 62 - 2a planta

E-28071 Madrid

Francia:

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche

Sous-direction de la Protection des Végétaux

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

Italia:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)

Servizio Fitosanitario

Via XX Settembre 20

I-00187 Roma

Cipro:

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

CY-1412 Lefkosia

Lettonia:

State Plant Protection Service

Republikas laukums 2

LV-1981 Riga

Lituania:

State Plant Protection Service

Kalvariju str. 62

LT-2005 Vilnius

Lussemburgo:

Ministère de l'Agriculture

Adm. des Services Techniques de l'Agriculture

Service de la Protection des Végétaux

16, route d'Esch - BP 1904

L-1019 Luxembourg

Ungheria:

Ministry of Agriculture and Rural Development

Department for Plant Protection and Soil Conservation

Kossuth tér 11

HU-1860 Budapest 55 Pf. 1

Malta:

Plant Health Department

Plant Biotechnology Center

Annibale Preca Street

MT-Lija, Lja 1915

Paesi Bassi:

Plantenziektenkundige Dienst

Geertjesweg 15/Postbus 9102

NL6700 HC Wageningen

Austria:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,

Umwelt und Wasserwirtschaft

Referat III 9 a

Stubenring 1

A-1012 Wien

Polonia:

The State Plant Health and Seed Inspection Service

Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection

42, Mlynarska Street

PL-01-171 Warsaw

Portogallo:

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

Avenida Afonso Costa, 3

PT-1949-002 Lisboa

Romania:

Phytosanitary Direction

Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development

24th Carol I Blvd.

Sector 3

RO-Bucharest

Slovenia:

MAFF - Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Plant Health Division

Einspielerjeva 6

SI-1000 Ljubljana

Slovacchia:

Ministry of Agriculture

Department of plant commodities

Dobrovicova 12

SK-812 66 Bratislava

Finlandia:

Ministry of Agriculture and Forestry

Unit for Plant Production and Animal Nutrition

Department of Food and Health

Mariankatu 23

P.O. Box 30

FI-00023 Government Finland

Svezia:

Jordbruksverket

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S-55182 Jönköping

Regno Unito:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

Foss House

King's Pool

Peasholme Green

UK-York YO1 7PX

B. Svizzera

Ufficio federale dell'agricoltura

CH-3003 Berna


1 Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU 2004 2227). Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 4 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).
2 GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).


Appendice 41

Zone di cui all'articolo 4 e relative prescrizioni speciali

Le zone di cui all'articolo 4 e le relative prescrizioni speciali che le due Parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti qui di seguito indicate.

Disposizioni della Comunità europea

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

Disposizioni della Svizzera

Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali, allegato 4, parte B (RS 916.20)


1 Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU 2004 2227). Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 251). Salvo indicazione contraria, il riferimento a un atto rinvia all'ultima versione emanata prima del 30 apr. 2010.


Appendice 51

Scambio di dati

Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti:

-
notifiche d'intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE;
-
notifiche di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/29/CE.

1 Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU 2004 2227).


Allegato 5

Concernente l'alimentazione degli animali

Art. 1 Oggetto

1.  Le Parti si impegnano a ravvicinare le rispettive legislazioni in materia di alimentazione animale al fine di agevolare gli scambi in tale settore.

2bis.1In deroga all'articolo 1 dell'Accordo, il presente allegato si applica a tutti i prodotti contemplati dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 2

2.  In un'appendice 1, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, sono elencati i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali le disposizioni legislative delle Parti sono giudicate di effetto equivalente e, se del caso, le disposizioni legislative rispettive delle Parti i cui requisiti sono giudicati di effetto equivalente.

3.  Le Parti aboliscono i controlli alle frontiere sui prodotti o i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui al paragrafo 2.


1 Introdotto dall'art. 1 n. 5 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).


Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Allegato si intende per:

a)
«prodotto», l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell'alimentazione degli animali;
b)
«stabilimento», qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di un prodotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell'imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto;
c)
«autorità competente», l'autorità in ciascuna delle Parti incaricata di effettuare i controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

Art. 3 Scambi di informazioni

In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti comunicano reciprocamente:

-
la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale;
-
l'elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo;
-
se del caso, l'elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti;
-
i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale.

I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.


Art. 4 Disposizioni generali in materia di controlli

Ciascuna delle Parti prende tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti verso l'altra Parte siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli destinati ad essere messi in circolazione sul proprio territorio; in particolare, le Parti provvedono affinché i controlli:

-
siano effettuati con regolarità, in caso di sospetto di non conformità e commisuratamente all'obiettivo perseguito, in particolare in funzione dei rischi e dell'esperienza acquisita;
-
riguardino tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti all'immissione in commercio, l'immissione in commercio, inclusa l'importazione, e l'utilizzazione dei prodotti;
-
siano effettuati alla fase più idonea ai fini della ricerca prevista;
-
siano effettuati, di norma, senza preavviso;
-
riguardino anche le utilizzazioni vietate nell'alimentazione degli animali.

Art. 5 Controllo all'origine

1.  Le Parti provvedono affinché l'autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incombenti e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative elencate nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, applicabili sul territorio d'origine.

2.  In caso di sospetto di inosservanza di tali requisiti, l'autorità competente procede a controlli supplementari e, qualora tale sospetto venga confermato, prende le misure adeguate.


Art. 6 Controllo a destinazione

1.  L'autorità competente della Parte di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato mediante controlli per campione e in modo non discriminatorio.

2.  Tuttavia, qualora l'autorità competente della Parte di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un'infrazione, possono essere effettuati controlli anche durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.

3.  Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, l'autorità competente della Parte interessata constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato, essa prende le disposizioni adeguate ed intima allo speditore, al destinatario o a qualsiasi altro soggetto responsabile di effettuare una delle seguenti operazioni:

-
messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire;
-
eventuale decontaminazione;
-
qualsiasi altro trattamento appropriato;
-
utilizzazione per altri fini;
-
rinvio alla Parte d'origine, dopo aver informato l'autorità competente di detta Parte;
-
distruzione dei prodotti.

Art. 7 Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti

1.  In deroga all'articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell'introduzione nei propri territori doganali di prodotti provenienti da un territorio diverso da quelli definiti all'articolo 16 dell'Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d'identità per campione allo scopo di accertarne:

-
la natura;
-
l'origine;
-
la destinazione geografica,

in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.

2.  Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell'immissione in libera pratica.


Art. 8 Collaborazione in caso d'infrazione

1.  Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa concernente i prodotti per l'alimentazione animale, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.

2.  L'assistenza prevista nel presente articolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.


Art. 9 Prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva

1.  Le Parti si adoperano per rendere identici i rispettivi elenchi di prodotti disciplinati dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 2.

2.  Le Parti si informano mutuamente sulle domande di autorizzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.


Art. 10 Consultazioni e clausola di salvaguardia

1.  Le Parti si consultano ogniqualvolta una di esse ritenga che l'altra Parte sia venuta meno ad un obbligo derivante dal presente Allegato.

2.  La Parte che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso in questione.

3.  Le misure di salvaguardia previste da una delle disposizioni legislative riguardanti i prodotti e i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.

4.  Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino dell'Accordo, le Parti non sono addivenute ad un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può prendere le opportune misure conservative per garantire l'applicazione del presente Allegato.


Art. 11 Gruppo di lavoro per l'alimentazione animale

1.  Il gruppo di lavoro per l'alimentazione animale, denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito in base all'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. Assume inoltre tutte le funzioni previste dal presente Allegato.

2.  Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle normative interne delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. In particolare, esso formula proposte da presentare al Comitato ai fini dell'aggiornamento delle appendici del presente Allegato.


Art. 12 Obbligo di riservatezza

1.  Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del presente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell'ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l'informazione.

2.  Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all'articolo 3.

3.  Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all'altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.

4.  Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell'autorità amministrativa da cui emana l'informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità.

Il disposto del paragrafo 1 non osta all'utilizzazione delle informazioni nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un'assistenza giuridica internazionale.

5.  Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova informazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente articolo.



Appendice 11

Disposizioni della Comunità

Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 del'8.2.2005, pag. 1)

Disposizioni della Svizzera

Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, modificata da ultimo il 24 marzo 2006 (RU 2006 3861)

Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RU 2005 5555)

Ordinanza del DFE2 del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RU 2006 5213)

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (RU 2005 5545)

Ordinanza del DFE3 del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione primaria (RU 2005 6651)

Ordinanza del DFE4 del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione lattiera (RU 2005 6667)


1 Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2007 del Comitato misto per l'agricoltura del 15 giu. 2007 (RU 2007 4675).
2 Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).
3 Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).
4 Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).


Appendice 21

Elenco delle disposizioni legislative di cui all'articolo 9

Disposizioni della Comunità

Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 15)

Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81)

Disposizioni della Svizzera

Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RU 2005 5555)

Ordinanza del DFE2 del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RU 2006 5213)


1 Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2007 del Comitato misto per l'agricoltura del 15 giu. 2007 (RU 2007 4675).
2 Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).


Allegato 6

Relativo al settore delle sementi

Art. 1 Oggetto

(1)  Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, orticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite.

(2)  Ai sensi del presente Allegato s'intendono per «sementi» tutti i materiali di moltiplicazione o destinati alla piantagione.


Art. 2 Riconoscimento della conformità delle legislazioni

(1)  Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.

(2)  Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e commercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l'etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.

(3)  Le autorità nazionali responsabili dell'attuazione della legislazione sono elencate nell'appendice 2. Un elenco, regolarmente aggiornato, degli organismi responsabili dei controlli di conformità può essere ottenuto presso le autorità elencate nell'appendice 2.1


1 Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471).


Art. 3 Riconoscimento reciproco dei certificati

(1)  Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell'altra Parte dagli organismi richiamati all'articolo 2, paragrafo 3.1

(2)  Per «certificato» ai sensi del paragrafo 1 s'intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuna delle Parti, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell'appendice 1, seconda sezione.


1 Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471).


Art. 4 Armonizzazione delle legislazioni

(1)  Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima e seconda sezione.

(2)  Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s'impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.

(3)  In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s'impegnano a valutarne le conseguenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.


Art. 51 Varietà

(1)  Fatto salvo il paragrafo 3, la Svizzera ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse nella Comunità per le specie menzionate nella legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione.

(2)  Fatto salvo il paragrafo 3, la Comunità ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse in Svizzera per le specie menzionate nella legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione.

(3)  Le Parti redigono congiuntamente un catalogo delle varietà per le specie menzionate nella legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione, nei casi in cui la Comunità prevede un catalogo comune. Le Parti autorizzano la commercializzazione sul loro territorio di sementi delle varietà elencate in questo catalogo redatto congiuntamente.

(4)  Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle varietà geneticamente modificate.

(5)  Le Parti si informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest'ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una breve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l'utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà conosciute. Ciascuna delle Parti tiene inoltre a disposizione dell'altra i fascicoli contenenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l'ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell'ambiente.

(6)  Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli elementi in base ai quali una varietà è stata ammessa in una di esse. Ove del caso, il gruppo di lavoro «Sementi» è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni.

(7)  Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 5, le Parti utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.


1 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 6 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).


Art. 61 Deroghe

(1)  Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all'appendice 3 sono ammesse rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel quadro degli scambi di sementi delle specie contemplate dalla legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione.

(2)  Le Parti si informano reciprocamente di eventuali deroghe relative alla commercializzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un'entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori.

(3)  In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3, la Svizzera può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità.

(4)  In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, la Comunità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale svizzero.

(5)  Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legislazione delle Parti che figura all'appendice 1, prima sezione.

(6)  Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4:

-
nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente allegato, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera precedentemente a tale entrata in vigore;
-
nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera successivamente all'entrata in vigore del presente allegato.

(7)  Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell'articolo 4, potrebbero figurare nell'appendice 1, prima sezione, successivamente all'entrata in vigore del presente allegato.

(8)  Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conseguenze, ai fini del presente allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4.

(9)  Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nell'appendice 1, prima sezione. Le disposizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizzera in casi analoghi.


1 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 6 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).


Art. 7 Paesi terzi

(1)  Fatto salvo l'articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese diverso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi riconosciuto.

(2)  L'elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del riconoscimento, figurano nell'appendice 4.


Art. 8 Prove comparative

(1)  Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campioni di sementi prelevati dalla partite commercializzate sul territorio delle Parti. La Svizzera partecipa alle prove comparative comunitarie.

(2)  L'organizzazione delle prove comparative nelle Parti è soggetta all'approvazione del gruppo di lavoro «Sementi».


Art. 9 Gruppo di lavoro «Sementi»

(1)  Il gruppo di lavoro «Sementi» (denominato in appresso «gruppo di lavoro»), istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

(2)  Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori disciplinati dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.


Art. 10 Accordo con altri paesi

Salvo Accordo formale tra le Parti, queste ultime convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuna di esse con un paese terzo non possono in alcun caso vincolare l'altra Parte all'accettazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto paese terzo.



Appendice 11

Legislazioni2

Sezione I (riconoscimento della conformità delle legislazioni)

A. Disposizioni dell'Unione

1. Atti legislativi

-
Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66)
-
Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66)
-
Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15)
-
Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1)
-
Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12)
-
Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60)
-
Direttiva 2002/57/CEE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74)

2. Atti non legislativi

-
Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37)
-
Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che costata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26)
-
Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7)
-
Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35)
-
Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10)
-
Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7)
-
Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23)
-
Direttiva 2004/29/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 22)
-
Decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1° dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi (GU L 362 del 9.12.2004, pag. 21)
-
Decisione 2005/834/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2005, relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi e che modifica la decisione 2003/17/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51)
-
Direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 18)
-
Direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate sementi di base o sementi certificate (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 73)
-
Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10)

B. Disposizioni della Svizzera3

-
Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1)
-
Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RS 916.151)
-
Ordinanza del DFE4 del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi (RS 916.151.1)
-
Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole (RS 916.151.6).
-
Ordinanza del DFE5 del 2 novembre 2006 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (RS 916.151.3)

Sezione II (riconoscimento reciproco dei certificati)

A. Disposizioni dell'Unione

1. Atti legislativi

-

2. Atti non legislativi

-

B. Disposizioni della Svizzera

-

C. Certificati richiesti per le importazioni

-

1 Nuovo testo giusta l'art. 3 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471).
2 Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31.7.2010.
3 Restano escluse le sementi delle varietà locali di cui è autorizzata la commercializzazione in Svizzera.
4 Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).
5 Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).


Appendice 21

Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 3

A. Unione Europea

Belgio

Bureau de Coordination Agricole/Landbouwbureau BCA/LB Rue du Progrès 50/ Vooruitgangstraat 50 City Atrium, 6ème étage/6de verdieping 1210 BRUXELLES/BRUSSEL e-mail: BCA-LB-COORD@spw.wallonie.be

Bulgaria

Executive Agency of Variety Testing, Field Inspection and Seed Control 125, Tzarigradsko Shosse Blvd. 1113 Sofia BULGARIA Tel: � 2 870 03 75 Fax: � 2 870 65 17 e-mail: iasas@iasas.government.bg

Repubblica Ceca

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (Ústøední kontrolní a zkušební ústav zemìdìlský) Division of Seed Materials and Planting Stock (Odbor osiv a sadby) Za Opravnou 4 CZ-150 06 Praha 5 - Motol

Danimarca

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries Plant Directorate Skovbrynet 20 DK-2800 Kgs. Lyngby Tel: 45 45 26 36 00 Fax: 45 45 26 36 10 e-mail: meb@pdir.dk

Germania

Bundessortenamt Osterfelddamm 80 30627 Hannover Tel: 9566-50 Fax:  9566-9600 e-mail: BSA@bundessortenamt.de

Estonia

Agricultural Board Teaduse 2 Saku 75501 Harju county ESTONIA Fax: 372 6712 604

Grecia

Ministry of Rural Development and Food Directorate of Plant Production Inputs 6, Kapnokoptiriou Str Athens 10433 Greece Tel: �뗓浶, Fax: �뗓浶 e-mail: ax2u017@minagric.gr

Spagna

Oficina Española de Variedades Vegetales Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino c/ Alfonso XII, 62 28014 Madrid Tel: �痟軺 Fax: �痟軺

Francia

GNIS-Service Officiel de Contrôle et de Certification 44, rue du Louvre F - 75001 PARIS Tel: 33 (0) 1 42 33 76 93 Fax: 33 (0) 1 40 28 40 16

Irlanda

Department of Agriculture, Fisheries and Food Seed Certification Division Backweston Farm Leixlip Co. Kildare Republic of Ireland Tel: 353 1 6302900 Fax: 353 1 6280634

Italia

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) Via Ugo Bassi, n. 8 20159 MILANO ITALIA e-mail: aff-gen@ense.it

Cipro

Ministry of Agriculture Natural Resources and Environment, Department of Agriculture e-mail: doagrg@da.moa.gov.cy Tel: 00357 22 466249 Fax: 00357 22 343419

Lettonia

State Plant Protection Service Seed Control Department Lielvardes street 36/38 Riga, LV - 1006 Tel: �67113262 Fax: �67113085 e-mail: info@vaad.gov.lv

Lituania

Ministry of Agriculture State Seed and Grain Service Ozo 4A, LT-08200 Vilnius Tel/Fax: (� 5) 2375631

Lussemburgo

Ministère de l'Agriculture Administration des Services Techniques de l'Agriculture Service de la Production Végétale BP 1904 L-1019 Luxembourg Tel: �457172-234 Fax: �457172-341

Ungheria

Central Agricultural Office Directorate of Plant Production and Horticulture 1024 Budapest Keleti Károly u. 24. HUNGARY Tel: 06 1 336 9114 Fax: 06 1 336 9011

Malta

Ministry for Resources and Rural Affairs Plant Health Department Seeds and other Propagation Material Unit National Research and Development Centre Għammieri, Marsa MRS 3300 MALTA Tel: � 25904153 Fax: � 25904120. e-mail: spmu.mrra@gov.mt

Paesi Bassi

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality postbox 20401 2500 EK The Hague Netherlands Tel: 70 3785776 Fax: 70 3786156

Austria

Federal Office for Food Safety (Bundesamt für Ernährungssicherheit), Seed Certification Department Spargelfeldstrasse 191 A-1220 Vienna Tel: 50555 31121 Fax: 50555 34808 e-mail: saatgut@baes.gv.at

Polonia

Plant Health and Seed Inspection Service General Inspectorate Al. Jana Paw³a II 11, 00-828 Warszawa Tel: 22 652-92-90, 22 620-28-24, 22 620-28-25 Fax: 22 654-52-21 e-mail: HYPERLINK "mailto:gi@piorin.gov.pl"

Portogallo

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural Direcção de Serviços de Fitossanidade e de Materiais de Propagação de Plantas Edifício 1, Tapada da Ajuda 1349-018 Lisboa Tel: � 21 361 20 00 Fax: � 21 361 32 77 /22

Romania

National Inspection for Quality of Seeds Ministry of Agriculture and Rural Development 24 Blvd. Carol I, 70044 Bucharest Romania Tel: 21 3078663 Fax: 21 3078663 e-mail: incs@madr.ro

Slovenia

Ministry for Agriculture, Forestry and Food Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia Einspielerjeva 6 1000 Ljubljana

Repubblica Slovacca

Seed inspection and certification body of the Slovak Republic Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po¾nohospodársky v Bratislave (UKSUP), odbor osív a sadív Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Braislava, Department of Seeds and Planting Materials Matúškova 21 833 16 Bratislava Slovenská Republika Tel: 421259880255

Finlandia

Ministry of Agriculture and Forestry Department of Food and Health PO Box 30 FI - 00023 GOVERNMENT  FINLAND  Tel: �9-16001 Fax: �9-1605 3338 e-mail: elo.kirjaamo@mmm.fi

Svezia

Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket) Seed Division Box 83 SE-268 22 Svalöv SWEDEN Fax: 46 - (0)36 - 15 83 08 e-mail: utsadeskontroll@jordbruksverket.se

Regno Unito

Food and Environment Research Agency Seed Certification Team Whitehouse Lane, Huntingdon Road Cambridge CB3 0LF Tel: (0)1223 342379 Fax: (0)1223 342386 e-mail: seed.cert@fera.gsi.gov.uk

B. Svizzera

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Certificazione, protezione dei vegetali e delle varietà CH - 3003 Berna Tel: (41) 31 322 25 50 Fax: (41) 31 322 26 34


1 Nuovo testo giusta l'art. 3 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471).


Appendice 31

Deroghe

Deroghe dell'Unione europea ammesse dalla Svizzera2

a)
che dispensano alcuni Stati membri dall'obbligo di applicare, ad alcune specie, le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali, della vite, delle sementi di barbabietole, di piante oleaginose e da fibra:
-
decisione 69/270/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 8)
-
decisione 69/271/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 9)
-
decisione 69/272/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 10)
-
decisione 70/47/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 26)
-
decisione 70/48/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 27)
-
decisione 70/49/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 28)
-
decisione 70/93/CEE della Commissione (GU L 25 del 2.2.1970, pag. 16)
-
decisione 70/94/CEE della Commissione (GU L 25 del 2.2.1970, pag. 17)
-
decisione 70/481/CEE della Commissione (GU L 237 del 28.10.1970, pag. 29)
-
decisione 73/123/CEE della Commissione (GU L 145 del 2.6.1973, pag. 43)
-
decisione 74/5/CEE della Commissione (GU L 12 del 15.1.1974, pag. 13)
-
decisione 74/360/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 18)
-
decisione 74/361/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 19)
-
decisione 74/362/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 20)
-
decisione 74/491/CEE della Commissione (GU L 267 del 3.10.1974, pag. 18)
-
decisione 74/532/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 14)
-
decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
-
decisione 80/512/CEE della Commissione (GU L 126 del 21.5.1980, pag. 15)
-
decisione 86/153/CEE della Commissione (GU L 115 del 3.5.1986, pag. 26)
-
decisione 89/101/CEE della Commissione (GU L 38 del 10.2.1989, pag. 37)
-
decisione 2005/325/CE della Commissione (GU L 109 del 29.4.2005, pag. 1)
-
decisione 2005/886/CE della Commissione (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 39)
-
decisione 2005/931/CE della Commissione (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 67)
-
decisione 2008/462/CE della Commissione (GU L 109 del 29.4.2005, pag. 33);
b)
che autorizzano alcuni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà [v. Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole - ventottesima edizione integrale, colonna 4 (GU C 302A del 12.12.2009, pag. 1)];
c)
che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali:
-
decisione 74/269/CEE della Commissione (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 20)
-
decisione 74/531/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 13)
-
decisione 95/75/CE della Commissione (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 30)
-
decisione 96/334/CE della Commissione (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 39)
-
decisione 2005/200/CE della Commissione (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 19);
d)
che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie:
-
decisione 2004/3/CE della Commissione (GU L 2 del 6.1.2004, pag. 47);
e)
che autorizzano ad accertare, sulla base dei risultati delle analisi di sementi e plantule, l'osservanza delle norme di purezza varietale per le sementi di varietà apomittiche monoclonali di Poa pratensis:
-
decisione 85/370/CEE della Commissione (GU L 209 del 6.8.1985, pag. 41);
f)
che dispensano il Regno Unito da taluni obblighi in materia di applicazione delle direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto concerne l'Avena strigosa Schreb.:
-
decisione 2009/786/CE della Commissione del 26 ottobre 2009 (GU L 281 del 28.10.2009, pag. 5);
g)
che dispensano la Lettonia dall'obbligo di applicare le direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le specie Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch e Helianthus annuus L.:
-
decisione 2010/198/UE della Commissione del 6 aprile 2010 (GU L 84 del 7.4.2010, pag. 37).

1 Nuovo testo giusta l'art. 3 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471).
2 Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31.7.2010.


Appendice 41

Elenco dei paesi terzi2

Argentina

Australia

Canada

Cile

Croazia

Israele

Marocco

Nuova Zelanda

Serbia e Montenegro

Sudafrica

Turchia

Stati Uniti d'America

Uruguay


1 Nuovo testo giusta l'art. 3 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471).
2 Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda le ispezioni in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione 2003/17/CE del Consiglio (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10) e, per quanto riguarda i controlli delle selezioni conservatrici, sulla decisione 2005/834/CE del Consiglio (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51). Nel caso della Norvegia si applica l'accordo sullo Spazio economico europeo.


Allegato 71

Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli

Art. 1 Obiettivi

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di prodotti vitivinicoli originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente Allegato.


Art. 2 Campo d'applicazione

Il presente Allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 1.


Titolo I
Disposizioni applicabili all'importazione e alla commercializzazione


1 RS 0.632.20, Allegato 1.C


Titolo II
Protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2


Art. 5 Denominazioni protette

Per i prodotti vitivinicoli originari dell'Unione europea e della Svizzera, sono protette le seguenti denominazioni, menzionate nell'appendice 4:

(a)
il nome o i riferimenti allo Stato membro dell'Unione europea o alla Svizzera di cui il vino è originario;
(b)
i termini specifici;
(c)
le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche;
(d)
le menzioni tradizionali.

Art. 6 Nomi o riferimenti utilizzati per designare gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera

(1)  Ai fini dell'identificazione dell'origine dei vini in Svizzera, i nomi o i riferimenti agli Stati membri dell'Unione che servono a designare tali prodotti:

(a)
sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato;
(b)
possono essere utilizzati esclusivamente per prodotti vitivinicoli originari dell'Unione europea e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea.

(2)  Ai fini dell'identificazione dell'origine dei vini nell'Unione europea, il nome o i riferimenti alla Svizzera che servono a designare tali prodotti:

(a)
sono riservati ai vini originari della Svizzera;
(b)
possono essere utilizzati esclusivamente per prodotti vitivinicoli originari della Svizzera e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari svizzere.

Art. 7 Altri termini

(1)  I termini «denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protetta» e le relative sigle «DOP» e «IGP», e i termini «Sekt» e «crémant», di cui al regolamento (CE) n. 607/20091 della Commissione, sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato e possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea.

(2)  Fatto salvo l'articolo 10, i termini «denominazione d'origine controllata», e la relativa sigla «DOC» e «vino con indicazione geografica tipica», di cui all'articolo 63 della legge federale sull'agricoltura2, sono riservati ai vini originari della Svizzera e possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera.

Il termine «vino da tavola» di cui all'articolo 63 della legge federale sull'agricoltura, è riservato ai vini originari della Svizzera e può essere utilizzato esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera.


1 GU L 193 del 24.7.2009, pagg. 60-139
2 RS 910.1


Art. 8 Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

(1)  In Svizzera, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dell'Unione europea elencate nell'appendice 4, parte A:

I.
sono protette e riservate ai vini originari dell'Unione europea;
II.
possono essere utilizzate esclusivamente per prodotti vitivinicoli dell'Unione europea e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea.

Nell'Unione europea, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche della Svizzera elencate nell'appendice 4, parte B:

I.
sono protette e riservate ai vini originari della Svizzera;
II.
possono essere utilizzate esclusivamente per prodotti vitivinicoli della Svizzera e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari svizzere.

(2)  Le Parti adottano le misure necessarie, conformemente al presente Allegato, per la protezione reciproca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche elencate di cui all'appendice 4 utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio delle Parti medesime. Ciascuna Parte attua i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e per impedire l'uso di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica menzionate nell'appendice 4 per designare un vino non originario del luogo indicato da tale denominazione di origine o indicazione geografica.

(3)  La protezione prevista al paragrafo 1 si applica anche quando:

(a)
SEQ subroman\r0 \h è indicata la vera origine del vino;
(b)
SEQ subroman\r0 \h la denominazione di origine o l'indicazione geografica è tradotta o trascritta o traslitterata, oppure
(c)
le indicazioni utilizzate sono accompagnate da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni simili.

(4)  In caso di omonimia tra denominazioni di origine o indicazioni geografiche citate nell'appendice 4, la protezione è concessa a ciascuna di esse, a condizione che siano usate in buona fede e che, nel rispetto delle condizioni pratiche d'uso fissate dalle Parti nell'ambito del Comitato, sia garantito un trattamento equo dei produttori interessati e il consumatore non sia indotto in errore.

(5)  In caso di omonimia tra un'indicazione geografica citata nell'appendice 4 e un'indicazione geografica di un Paese terzo, si applica l'articolo 23, paragrafo 3, dell'Accordo ADPIC.

(6)  Le disposizioni del presente Allegato non pregiudicano in alcun modo il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del proprio predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore i consumatori.

(7)  Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga una Parte a proteggere una denominazione di origine o un'indicazione geografica dell'altra Parte citata nell'appendice 4, ma che non è o non è più protetta nel Paese di origine o è caduta in disuso in tale Paese.

(8)  Le Parti dichiarano che i diritti e gli obblighi stabiliti in virtù del presente Allegato non valgono per denominazioni di origine o indicazioni geografiche diverse da quelle menzionate nell'appendice 4.

(9)  Fatto salvo l'Accordo ADPIC, il presente Allegato completa e precisa i diritti e gli obblighi che si applicano alla protezione delle indicazioni geografiche di ciascuna Parte.

Tuttavia, ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni stabilite dall'articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7 dell'Accordo ADPIC, per rifiutare la protezione a una denominazione dell'altra Parte, salvo nei casi previsti nell'appendice 5 del presente Allegato.

(10)  La protezione esclusiva prevista dal presente articolo si applica alla denominazione «Champagne» menzionata nell'elenco dell'Unione europea di cui all'appendice 4 del presente Allegato.


Art. 9 Relazioni fra denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi

(1)  Le Parti non hanno l'obbligo di proteggere una denominazione di origine o un'indicazione geografica se, considerata la reputazione o la notorietà di un marchio anteriore, la protezione può indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.

(2)  La registrazione di un marchio commerciale per un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, che contiene o che consiste in una denominazione di origine o in un'indicazione geografica di cui all'appendice 4, è interamente o parzialmente rifiutata, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d'ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se il prodotto in questione non è originario del luogo indicato dalla denominazione di origine o dall'indicazione geografica.

(3)  Un marchio registrato per un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, che contiene o che consiste in una denominazione di origine o in un'indicazione geografica di cui all'appendice 4, è interamente o parzialmente invalidato, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d'ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se si riferisce a un prodotto non conforme alle condizioni richieste per la denominazione di origine o l'indicazione geografica.

(4)  Un marchio il cui utilizzo corrisponde alla situazione di cui al paragrafo precedente, che è stato depositato e registrato in buona fede o acquisito con l'uso in buona fede in una delle Parti (compresi gli Stati membri dell'Unione europea), se questa possibilità è prevista nella rispettiva legislazione, prima della data di decorrenza della protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica dell'altra Parte ai sensi del presente Allegato, può continuare ad essere utilizzato nonostante la protezione concessa alla denominazione di origine o all'indicazione geografica, purché nella legislazione della Parte interessata non esista alcun motivo di annullamento del marchio.


Art. 10 Protezione delle menzioni tradizionali

(1)  In Svizzera, le menzioni tradizionali dell'Unione europea elencate nell'appendice 4, parte A:

(a)
non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari della Svizzera;
(b)
possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari dell'Unione europea esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono indicate nell'appendice, nella lingua corrispondente e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea.

Nell'Unione europea, le menzioni tradizionali della Svizzera elencate nell'appendice 4, parte B:

(a)
non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari dell'Unione europea;
(b)
possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari della Svizzera esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono indicate nell'appendice, nella lingua corrispondente e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari svizzere.

(2)  Le Parti adottano le misure necessarie, in applicazione del presente Accordo, per garantire la protezione, conformemente al presente articolo, delle menzioni tradizionali elencate nell'appendice 4 e utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio delle Parti rispettive. A tal fine, le Parti garantiscono una protezione giuridica efficace per impedire l'uso di tali menzioni tradizionali per designare vini che non ne hanno diritto, anche qualora tali menzioni siano accompagnate da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni simili.

(3)  La protezione di una menzione tradizionale riguarda soltanto:

(a)
la lingua o le lingue in cui essa figura nell'elenco dell'appendice 4;
(b)
la categoria di vino per la quale è protetta a favore dell'Unione europea o la classe di vino per la quale è protetta a favore della Svizzera, come indicata nell'appendice 4.

(4)  In caso di omonimia tra menzioni tradizionali citate nell'appendice 4, la protezione è concessa a ciascuna di esse, a condizione che siano usate in buona fede e che, nel rispetto delle condizioni pratiche d'uso fissate dalle Parti nell'ambito del Comitato, sia garantito un trattamento equo dei produttori interessati e il consumatore non sia indotto in errore.

(5)  In caso di omonimia tra una menzione tradizionale citata nell'appendice 4 e una denominazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originarie del territorio di una delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto vitivinicolo, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal Paese di origine e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino.

(6)  Il presente Allegato non pregiudica in alcun modo il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del proprio predecessore, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il consumatore.

(7)  La registrazione di un marchio per un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, che contiene o che consiste in una menzione tradizionale di cui all'appendice 4, è interamente o parzialmente rifiutata, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d'ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se tale marchio non riguarda prodotti vitivinicoli originari della zona geografica connessa a detta menzione tradizionale.

Un marchio registrato per un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, che contiene o consiste in una menzione tradizionale di cui all'appendice 4, è interamente o parzialmente invalidato, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d'ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se non riguarda prodotti vitivinicoli originari della zona geografica connessa a detta menzione tradizionale.

Un marchio il cui utilizzo corrisponde alla situazione di cui al paragrafo precedente, che è stato depositato e registrato in buona fede o acquisito con l'uso in buona fede in una delle Parti (compresi gli Stati membri dell'Unione) prima della data di decorrenza della protezione della manzione tradizionale dell'altra Parte ai sensi del presente Allegato, può continuare ad essere utilizzato se questa possibilità è prevista nella legislazione pertinente della Parte interessata.

(8)  Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga le Parti a proteggere una menzione tradizionale citata nell'appendice 4, ma che non è o non è più protetta nel suo Paese di origine o è caduta in disuso in tale Paese.


Titolo III
Controllo e reciproca assistenza tra gli organismi di controllo


Sottotitolo I
Autorità e destinatari del controllo e della reciproca assistenza


Art. 13 Autorità di contatto

(1)  Quando una Parte che designa diverse autorità competenti, essa garantisce il coordinamento delle loro azioni.

(2)  Ciascuna delle Parti designa un'unica autorità di contatto. Tale autorità:

-
trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell'applicazione del presente titolo, all'autorità di contatto dell'altra Parte:
-
riceve dalla suddetta autorità tali domande, che essa trasmette all'autorità o alle autorità competenti della Parte dalla quale dipende;
-
rappresenta tale Parte nei confronti dell'altra Parte, nell'ambito della collaborazione in virtù del presente titolo;
-
comunica all'altra Parte le misure adottate in virtù dell'articolo 11.

Art. 14 Autorità e laboratori

Le Parti:

(a)
si comunicano reciprocamente gli elenchi da esse aggiornati regolarmente, segnatamente:
-
l'elenco degli organismi competenti per la redazione dei documenti VI 1 e degli altri documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 del presente Allegato e delle pertinenti disposizioni dell'Unione europea dell'appendice 3(A),
-
l'elenco delle autorità competenti e delle autorità di contatto di cui all'articolo 3, lettere j) e k),
-
l'elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire le analisi conformemente all'articolo 17, paragrafo 2,
-
l'elenco delle autorità competenti svizzere di cui alla casella 4 del documento di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli in provenienza dalla Svizzera, conformemente all'appendice 3(B);
(b)
si consultano e si informano in merito alle misure adottate da ciascuna di esse ai fini dell'applicazione del presente Allegato; in particolare, si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare importanza ai fini della corretta applicazione del presente Allegato.

Sottotitolo II
Misure di controllo


Art. 16 Misure di controllo

(1)  Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l'assistenza di cui all'articolo 12 mediante opportuni provvedimenti di controllo.

(2)  Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le Parti si accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.

(3)  Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi:

-
abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti;
-
abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di trasporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
-
possano effettuare il censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
-
possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto;
-
possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e ricavarne copie o estratti;
-
possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzione, all'elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla presentazione, all'esportazione verso l'altra Parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l'elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d'infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute pubblica.

Sottotitolo III
Procedure


Art. 18 Fatto generatore

Se un'autorità competente di una delle Parti ha motivo di sospettare o venga a conoscenza del fatto:

-
che un prodotto vitivinicolo non è conforme alla normativa sugli scambi di tali prodotti, oppure è oggetto di frodi relative all'elaborazione o alla commercializzazione di tale prodotto; e
-
che tale inosservanza riveste un interesse particolare per una Parte e potrebbe dare adito a misure amministrative o ad azioni legali, essa ne informa immediatamente, tramite l'autorità di contatto di sua pertinenza, l'autorità di contatto della Parte in questione.

Art. 19 Domande di reciproca assistenza

(1)  Le domande formulate in virtù del presente titolo sono redatte per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari per consentire di rispondervi. Qualora l'urgenza della situazione lo rende necessario, possono essere accettate domande presentate verbalmente che devono però essere immediatamente confermate per iscritto.

(2)  Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 sono corredate delle seguenti informazioni:

-
il nome dell'autorità richiedente;
-
la misura richiesta;
-
l'oggetto o il motivo della domanda;
-
la legislazione, le norme o gli altri strumenti giuridici interessati;
-
indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini;
-
una sintesi dei fatti pertinenti.

(3)  Le domande sono redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti.

(4)  Se una domanda non è conforme alle condizioni formali, è possibile richiedere che sia corretta o completata; si possono tuttavia decidere provvedimenti cautelari.


Art. 20 Procedura

(1)  Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di accertare che la normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli sia correttamente applicata, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa.

(2)  Su domanda motivata dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita - o assume le iniziative necessarie per farlo - una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.

(3)  L'autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per proprio conto o su domanda di un'autorità del proprio Paese.

(4)  D'accordo con l'autorità interpellata, l'autorità richiedente può designare funzionari al suo servizio o al servizio di un'altra autorità competente della Parte che rappresenta:

-
per ottenere, dagli uffici delle autorità competenti della Parte in cui l'autorità interpellata è stabilita, informazioni in merito alla corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli o ad azioni di controllo, come pure per effettuare copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri; oppure
-
per assistere alle azioni richieste in virtù del paragrafo 2.

Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate soltanto con l'accordo dell'autorità interpellata.

(5)  L'autorità richiedente che desidera inviare nell'altra Parte un funzionario designato conformemente al paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino di tale comma, avverte l'autorità interpellata in tempo utile prima dell'inizio di tali operazioni. I funzionari dell'autorità interpellata garantiscono ad ogni istante la direzione delle operazioni di controllo.

I funzionari dell'autorità richiedente:

-
presentano un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualità;
-
fatte salve le restrizioni che la normativa applicabile all'autorità interpellata impone ai suoi funzionari nell'esercizio dei controlli in questione:
-
godono dei diritti di accesso di cui all'articolo 16, paragrafo 3,
-
godono di un diritto d'informazione sui risultati dei controlli effettuati dai funzionari dell'autorità interpellata a norma dell'articolo 16, paragrafo 3;
-
adottano, nel corso dei controlli, un comportamento compatibile con le regole e gli usi imposti ai funzionari della Parte sul cui territorio è effettuata l'operazione di controllo.

(6)  Le domande motivate di cui al presente articolo sono trasmesse all'autorità interpellata della Parte interessata tramite l'autorità di contatto di tale Parte. Lo stesso vale per:

-
le risposte a tali domande;
-
le comunicazioni relative all'applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.

In deroga al primo comma, per rendere più efficace e più rapida la collaborazione tra le Parti, queste possono, in casi opportuni, permettere che un'autorità competente:

-
rivolga le sue domande motivate o le sue comunicazioni direttamente a un'autorità competente dell'altra Parte;
-
risponda direttamente alle domande motivate o alle comunicazioni ad essa rivolte da un'autorità competente dell'altra Parte.

In questi casi, le autorità in questione informano immediatamente l'autorità di contatto della Parte interessata.

(7)  Le informazioni che figurano nella banca di dati analitici di ciascuna delle Parti, compresi i dati ottenuti analizzando i propri prodotti vitivinicoli rispettivi, sono messe a disposizione dei laboratori a tal fine designati dalle Parti quando essi ne fanno richiesta. La comunicazione di informazioni riguarda esclusivamente i pertinenti dati analitici necessari per interpretare un'analisi fatta su un campione con caratteristiche e origine simili.


Art. 21 Decisione sull'assistenza reciproca

(1)  La Parte da cui dipende l'autorità interpellata può rifiutare di prestare assistenza a norma del presente titolo se tale assistenza può recare pregiudizio alla sovranità, all'ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi essenziali di detta Parte.

(2)  Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.

(3)  Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.


Art. 22 Informazioni e documentazione

(1)  L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, di copie certificate conformi, di relazioni e di testi simili.

(2)  I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informatizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini.

(3)  Le informazioni fornite a norma degli articoli 18 e 20 sono corredate di documenti o di altre prove utili, nonché dell'indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni legali, e riguardano in particolare:

-
la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo in questione;
-
la sua designazione e la sua presentazione;
-
il rispetto delle norme previste per la sua produzione, la sua elaborazione o la sua commercializzazione.

(4)  Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il processo di reciproca assistenza di cui agli articoli 18 e 20 si informano reciprocamente e senza indugio:

-
in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d'informazione;
-
in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguardanti le operazioni in questione.

Art. 23 Spese

Le spese di viaggio sostenute ai fini dell'applicazione del presente titolo sono assunte a carico dalla Parte che ha designato un funzionario per le misure di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 4.


Titolo IV
Disposizioni generali


Art. 25 Esclusioni

(1)  I titoli I e II non si applicano ai prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2:

(a)
in transito sul territorio di una delle Parti; o
(b)
originari del territorio di una delle Parti e oggetto di scambi in piccoli quantitativi tra dette Parti alle condizioni e secondo le modalità di cui all'appendice 5 del presente Allegato.

(2)  L'applicazione dello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera relativo alla cooperazione in materia di controllo ufficiale dei vini, firmato il 15 ottobre 19841 a Bruxelles, è sospesa finché sarà in vigore il presente Allegato.


1 RU 1984 1317


Art. 26 Consultazioni

(1)  Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra Parte non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente Allegato.

(2)  La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

(3)  Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda immediatamente ad una consultazione dopo l'adozione delle misure in parola.

(4)  Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare gli opportuni provvedimenti cautelari per consentire l'applicazione del presente Allegato.


Art. 27 Gruppo di lavoro

(1)  Il gruppo di lavoro «prodotti vitivinicoli», di seguito denominato «gruppo di lavoro», istituito secondo l'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.

(2)  Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. Esso formula in particolare proposte che presenta al Comitato al fine di adattare il presente Allegato e le relative appendici.


Art. 28 Disposizioni transitorie

(1)  Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 10, i prodotti vitivinicoli che, al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alla legge o alla regolamentazione interna delle Parti, ma vietato dal presente Allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

(2)  Fatte salve disposizioni contrarie adottate dal Comitato, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente Allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.



1 Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2012 del Comitato misto per l'agricoltura del 3 mag. 2012, in vigore dal 4 mag. 2012 (RU 2012 3263).


Appendice 1

Prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2

Per l'Unione europea:

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11) e riguardante i prodotti di cui ai codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.).

Per la Svizzera:

Capitolo 2 dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391) e riguardante i prodotti di cui ai codici della tariffa doganale svizzera 2009.60 e 2204.


Appendice 2

Disposizioni particolari di cui all'articolo 3, lettere (a) e (b)

Denominazione di origine controllata Genève (DOC Genève)

1.  Zona geografica

La zona geografica della DOC Genève comprende:

-
l'intero territorio del cantone di Ginevra;
-
tutti i comuni francesi di:
-
Challex,
-
Ferney-Voltaire;
-
le parti dei comuni francesi di:
-
Ornex,
-
Chens-sur-Léman,
-
Veigy-Foncenex,
-
Saint-Julien-en-Genevois,
-
Viry,

descritte nelle disposizioni della DOC Genève.

2.  Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve comprende:

a.
sul territorio ginevrino: le superfici incluse nello schedario viticolo ai sensi dell'articolo 61 della legge federale sull'agricoltura (RS 910.1) e la cui produzione è destinata alla vinificazione;
b.
sul territorio francese: le superfici dei comuni o delle parti dei comuni di cui al punto 1, coltivate a vite o che possono beneficiare di diritti di reimpianto per un massimo di 140 ettari.

3.  Zona di vinificazione del vino

La zona di vinificazione del vino è limitata al territorio svizzero.

4.  Declassamento

L'utilizzazione della DOC Genève non impedisce quella delle denominazioni «vin de pays» e «vin de table suisse» per designare vini prodotti da uve provenienti dalla zona di produzione definita al punto 2 lettera (b) e declassati.

5.  Controllo delle disposizioni della DOC Genève

I controlli in Svizzera competono alle autorità svizzere, in particolare a quelle ginevrine.

Per quanto attiene ai controlli fisici effettuati sul territorio francese, l'autorità svizzera competente incarica un organismo di controllo francese approvato dalle autorità francesi.

6.  Disposizioni transitorie

I produttori che possiedono superfici coltivate a vite non comprese nella zona di produzione delle uve di cui al punto 2 lettera (b) ma che precedentemente hanno utilizzato legittimamente la DOC Genève possono continuare a farlo fino alla vendemmia 2013 e i prodotti in questione possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.


Appendice 3

Elenco degli atti e delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli

A. Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione
in Svizzera di prodotti vitivinicoli originari dell'Unione europea

Atti ai quali si fa riferimento e disposizioni specifiche:

1.
Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).
2.
Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata) (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25).
3.
Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 92/11/CEE del Consiglio dell'11 marzo 1992 (GU L 65 dell'11.3.1992, pag. 32).
4.
Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13), rettificata nella GU L 259 del 7.10.1994, pag. 33, nella GU L 252 del 4.10.1996, pag. 23 e nella GU L 124 del 25.5.2000, pag. 66.
5.
Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1), rettificata nella GU L 248 del 14.10.1995, pag. 60, e modificata da ultimo dalla direttiva 2010/69/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010 (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 22).
6.
Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo - Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).
7.
Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).
8.
Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo - Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).
9.
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 813/2011 della Commissione dell'11 agosto 2011 (GU L 208 del 13.8.2011, pag. 23).
10.
Regolamento (CE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo - Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).
11.
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11).
12.
Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione del 1° settembre 2010 (GU L 232 del 2.9.2010, pag.1).
13.
Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 173/2011 della Commissione del 23 febbraio 2011 (GU L 49 del 24.2.2011, pag. 16).
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 436/2009, qualsiasi importazione in Svizzera di prodotti vitivinicoli originari dell'Unione europea è soggetta alla presentazione del documento di accompagnamento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento.
14.
Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 53/2011 della Commissione del 21 gennaio 2011 (GU L 19 del 22.1.2011, pag. 1).
15.
Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 (GU L 183 del 13.7.2011, pag. 6).

B. Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera

Atti ai quali si fa riferimento:

1.  Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, modificata da ultimo il 18 giugno 2010 (RU [raccolta ufficiale] 2010 5851).

2.  Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino), modificata da ultimo il 4 novembre 2009 (RU 2010 733).

3.  Ordinanza dell'UFAG (Ufficio federale dell'agricoltura) del 17 gennaio 2007,concernente il catalogo delle varietà di viti per la certificazione e la produzione di materiale standard nonché l'elenco dei vitigni, modificata da ultimo il 6 maggio 2011 (RU 2011 2169).

4.  Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 5 ottobre 2008 (RU 2008 785).

5.  Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), modificata da ultimo il 13 ottobre 2010 (RU 2010 4611).

6.  Ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell'interno) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391).

In deroga all'articolo 10 dell'ordinanza, le norme che regolano la designazione e la presentazione sono quelle applicabili ai prodotti importati dai Paesi terzi secondo quanto disposto nei seguenti regolamenti:

1)
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11).
Ai fini dell'applicazione del presente Allegato, il regolamento è adattato come segue:
a)
in deroga all'articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, lettera (a), le denominazioni della categoria sono sostituite dalle denominazioni specifiche previste dall'articolo 9 dell'ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche;
b)
in deroga all'articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, lettera (b) punto (i), i termini «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» sono sostituiti rispettivamente da «denominazione di origine controllata» e «vin de pays»;
c)
in deroga all'articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, lettera f), l'indicazione dell'importatore può essere sostituita da quella del produttore, del cantiniere, del negoziante o dell'imbottigliatore svizzero.
2)
Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 (GU L 183 del 13.7.2011, pag. 6).
Ai fini dell'applicazione del presente Allegato, il regolamento è adattato come segue:
a)
in deroga all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento, il titolo alcolometrico può essere indicato in decimi di unità percentuale in volume;
b)
in deroga all'articolo 64 e all'Allegato XIV, parte B, i termini «demi-sec» (abboccato) e «moelleux» (amabile) possono essere sostituiti rispettivamente da «légèrement doux» (leggermente dolce) e «demi-doux» (semidolce);
c)
in deroga all'articolo 62 del regolamento, l'indicazione di una o più varietà di viti è ammessa se il vino svizzero è ottenuto per l'85 per cento almeno dalla o dalle varietà indicate.

7.  Ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell'interno) del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr), modificata da ultimo il 13 ottobre 2010 (RU 2010 4649).

8.  Ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell'interno) del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd), modificata da ultimo l'11 maggio 2009 (RU 2009 2047).

9.  Ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell'interno) del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE), modificata da ultimo il 16 maggio 2011 (RU 2011 1985).

10.  Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).

11.  Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione del 1° settembre 2010 (GU L 232 del 2.9.2010, pag.1).

Ai fini dell'applicazione del presente Allegato, il regolamento è adattato come segue:

a)
tutte le importazioni nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera sono soggette alla presentazione del documento di accompagnamento che segue, redatto conformemente alla decisione della Commissione del 29 dicembre 2004 (GU L 4 del 6.1.2005, pag. 12);
b)
tale documento di accompagnamento sostituisce il documento VI 1 di cui al regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione del 1° settembre 2010 (GU L 232 del 2.9.2010, pag. 1);
c)
laddove il regolamento si riferisca a uno «Stato membro» o a «Stati membri», o a «disposizioni comunitarie o nazionali» (o a «norme comunitarie o nazionali»), tali termini si considerano riferiti anche alla Svizzera o alla legislazione svizzera;
d)
i vini originari della Svizzera, equiparabili ai vini a indicazione geografica, aventi un tenore di acidità totale, espresso in acido tartarico, inferiore a 3,5 g/l, ma non inferiore a 3 g/l, possono essere importati se sono designati da un'indicazione geografica e sono ottenuti, per l'85 per cento almeno, da uve di una o più delle seguenti varietà di vite: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir o Merlot.

Documento di accompagnamento(1) per il trasporto di prodotti vitivinicoli provenienti dalla Svizzera(2)

1. Esportatore (nome e indirizzo)

2. Numero di riferimento

4. Autorità competente svizzera del luogo di partenza (nome e indirizzo)

3. Destinatario (nome e indirizzo)

6. Data di spedizione

5. Trasportatore e altre indicazioni relative al trasporto

7. Luogo di consegna

8. Designazione del prodotto

9. Quantità

10. Indicazioni complementari

11. Partita (numero)

12. Attestati (per taluni vini)

13. Indicazioni per vini esportati alla rinfusa

Titolo alcolometrico effettivo:

Manipolazioni:

14. Controlli da parte delle autorità competenti dell'UE

15. Società del firmatario e numero di telefono

16. Nome del firmatario

17. Luogo e data

18. Firma

(1)

Conformemente all'Allegato 7, appendice 1, lettera B, punto 9, dell'accordo del 21 giu.gno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

(2)

La zona viticola presa in considerazione per compilare il presente documento è il territorio della Confederazione Svizzera.


Appendice 4

Denominazioni protette di cui all'articolo 5

Parte A: Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari dell'Unione europea

Belgio

Vini a denominazione di origine protetta

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Vini a indicazione geografica protetta

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

appellation d'origine contrôlée

DOP

francese

gecontroleerde oorsprongsbenaming

DOP

olandese

Vin de pays

IGP

francese

Landwijn

IGP

olandese

Bulgaria

Vini a denominazione di origine protetta

Àñåíîâãðàä seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Asenovgrad

Áîëðîâî seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Bolyarovo

Áðåñòíèê seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Brestnik

Âàðíà seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Varna

Âåëèêè Ïðåñëàâ seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Veliki Preslav

Âèäèí seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Vidin

Âðàöà seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Vratsa

Âúðáèöà seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Varbitsa

Äîëèíàòà íà Ñòðóìà seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Struma valley

Äðàãîåâî seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Dragoevo

Åâêñèíîãðàä seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Evksinograd

Èâàéëîâãðàä seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Ivaylovgrad

Êàðëîâî seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Karlovo

Êàðíîáàò seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Karnobat

Ëîâå÷ seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lovech

Ëîçèöa seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lozitsa

Ëîì seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lom

Ëþáèìåö seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lyubimets

Ëñêîâåö seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lyaskovets

Ìåëíèê seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Melnik

Ìîíòàíà seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Montana

Íîâà Çàãîðà seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Nova Zagora

Íîâè Ïàçàð seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Novi Pazar

Íîâî ñåëî seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Novo Selo

Îðõîâèöà seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Oryahovitsa

Ïàâëèêåíè seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Pavlikeni

Ïàçàðäæèê seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Pazardjik

Ïåðóùèöà seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Perushtitsa

Ïëåâåí seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Pleven

Ïëîâäèâ seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Plovdiv

Ïîìîðèå seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Pomorie

Ðóñå seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Ruse

Ñàêàð seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Sakar

Ñàíäàíñêè seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Sandanski

Ñâèùîâ seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Svishtov

Ñåïòåìâðè seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Septemvri

Ñëàâíöè seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Slavyantsi

Ñëèâåí seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Sliven

Ñòàìáîëîâî seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Stambolovo

Ñòàðà Çàãîðà seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Stara Zagora

Ñóíãóðëàðå seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Sungurlare

Ñóõèíäîë seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Suhindol

Òúðãîâèùå seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Targovishte

Õàí Êðóì seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Han Krum

Õàñêîâî seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Haskovo

Õèñàð seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Hisarya

Õúðñîâî seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Harsovo

×åðíîìîðñêè ðàéîí seguita o no da Þæíî ×åðíîìîðèå Termine equivalente: Southern Black Sea Coast

×åðíîìîðñêè ðàéîí - Ñåâåðåí seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Northen Black Sea Region

Øèâà÷åâî seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Shivachevo

Øóìåí seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Shumen

ßìáîë seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Yambol

Vini a indicazione geografica protetta

Äóíàâñêà ðàâíèíà Termine equivalente: Danube Plain

Òðàêèéñêà íèçèíà Termine equivalente: Thracian Lowlands

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Áëàãîðîäíî ñëàäêî âèíî (ÁÑÂ)

DOP

bulgaro

Ãàðàíòèðàíî è êîíòðîëèðàíî íàèìåíîâàíèå çà ïðîèçõîä (ÃÊÍÏ)

DOP

bulgaro

Ãàðàíòèðàíî íàèìåíîâàíèå çà ïðîèçõîä (ÃÍÏ)

DOP

bulgaro

Påãèîíàëíî âèíî

(Regional wine)

IGP

bulgaro

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Êîëåêöèîííî

(collection)

DOP

bulgaro

Íîâî

(young)

DOP/IGP

bulgaro

Ïðåìèóì

(premium)

IGP

bulgaro

Ïðåìèóì îóê, èëè ïúðâî çàðåæäàíå â áú÷âà

(premium oak)

DOP

bulgaro

Ïðåìèóì ðåçåðâà

(premium reserve)

IGP

bulgaro

Ðåçåðâà

(reserve)

DOP/IGP

bulgaro

Ðîçåíòàëåð

(Rosenthaler)

DOP

bulgaro

Ñïåöèàëíà ñåëåêöè

(special selection)

DOP

bulgaro

Ñïåöèàëíà ðåçåðâà

(special reserve)

DOP

bulgaro

Repubblica Ceca

Vini a denominazione di origine protetta

Èechy seguita o no da Litomìøická

Èechy seguita o no da Mìlnická

Morava seguita o no da Mikulovská

Morava seguita o no da Slovácká

Morava seguita o no da Velkopavlovická

Morava seguita o no da Znojemská

Vini a indicazione geografica protetta

Èeské

Moravské

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti

DOP

ceco

aromatický sekt s.o.

DOP

ceco

jakostní likérové víno

DOP

ceco

jakostní perlivé víno

DOP

ceco

jakostní šumivé víno stanovené oblasti

DOP

ceco

jakostní víno

DOP

ceco

jakostní víno odrùdové

DOP

ceco

jakostní víno s pøívlastkem

DOP

ceco

jakostní víno známkové

DOP

ceco

V.O.C

DOP

ceco

víno originální certifikace

DOP

ceco

víno s pøívlastkem kabinetní víno

DOP

ceco

víno s pøívlastkem ledové víno

DOP

ceco

víno s pøívlastkem pozdní sbìr

DOP

ceco

víno s pøívlastkem slámové víno

DOP

ceco

víno s pøívlastkem výbìr z bobulí

DOP

ceco

víno s pøívlastkem výbìr z cibéb

DOP

ceco

víno s pøívlastkem výbìr z hroznù

DOP

ceco

Víno origininální certifikace (VOC or V.O.C.)

IGP

ceco

zemské víno

IGP

ceco

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Archivní víno

DOP

ceco

Burèák

DOP

ceco

Klaret

DOP

ceco

Košer, Košer víno

DOP

ceco

Labín

DOP

ceco

Mladé víno

DOP

ceco

Mešní víno

DOP

ceco

Panenské víno, Panenská sklizeò

DOP

ceco

Pìstitelský sekt (*)

DOP

ceco

Pozdní sbìr

DOP

ceco

Premium

DOP

ceco

Rezerva

DOP

ceco

Rùžák, Ryšák

DOP

ceco

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích

DOP

ceco

Germania

Vini a denominazione di origine protetta

Ahr seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Baden seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Franken seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Hessische Bergstrasse seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Mittelrhein seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Mosel seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Nahe seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Pfalz seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Rheingau seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Rheinhessen seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Saale-Unstrut seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Sachsen seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Württemberg seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Vini a indicazione geografica protetta

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

Oberrhein

Pfälzer

Regensburger

Rhein

Rhein-Necker

Rheinburgen

Rheingauer

Rheinischer

Saarländischer

Sächsischer

Schleswig-Holsteinischer

Schwäbischer

Starkenburger

Taubertäler

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat(*)), seguita da:

-
Kabinett
-
Spätlese
-
Auslese
-
Beerenauslese
-
Trockenbeerenauslese
-
Eiswein

DOP

tedesco

Qualitätswein, seguita o no da b.A.

(Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

DOP

tedesco

Qualitätslikörwein, seguita o no da b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)

DOP

tedesco

Qualitätsperlwein, seguita o no da b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)

DOP

tedesco

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)

DOP

tedesco

Landwein

IGP

tedesco

Winzersekt

DOP

tedesco

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Affentaler

DOP

tedesco

Badisch Rotgold

DOP

tedesco

Ehrentrudis

DOP

tedesco

Hock

DOP

tedesco

Klassik/Classic

DOP

tedesco

Liebfrau(en)milch

DOP

tedesco

Riesling-Hochgewächs

DOP

tedesco

Schillerwein

DOP

tedesco

Weissherbst

DOP

tedesco

Grecia

Vini a denominazione di origine protetta

Áã÷ßáëïò Termine equivalente: Anchialos

Áìýíôáéï Termine equivalente: Amynteo

Áñ÷Üíåò Termine equivalente: Archanes

ÃïõìÝíéóóá Termine equivalente: Goumenissa

ÄáöíÝò Termine equivalente: Dafnes

Æßôóá Termine equivalente: Zitsa

ËÞìíïò Termine equivalente: Lemnos

Ìáíôéíåßá Termine equivalente: Mantinia

ÌáõñïäÜöíç Êåöáëëçíßáò Termine equivalente: Mavrodafne of Cephalonia

ÌáõñïäÜöíç Ðáôñþí Termine equivalente: Mavrodaphne of Patras

Ìåóåíéêüëá Termine equivalente: Messenikola

Ìïó÷Üôïò Êåöáëëçíßáò Termine equivalente: Cephalonia Muscatel

Ìïó÷Üôïò ËÞìíïõ Termine equivalente: Lemnos Muscatel

Ìïó÷Üôïò Ðáôñþí Termine equivalente: Patras Muscatel

Ìïó÷Üôïò Ñßïõ Ðáôñþí Termine equivalente: Rio Patron Muscatel

Ìïó÷Üôïò Ñüäïõ Termine equivalente: Rhodes Muscatel

ÍÜïõóá Termine equivalente: Naoussa

ÍåìÝá Termine equivalente: Nemea

ÐÜñïò Termine equivalente: Paros

ÐÜôñá Termine equivalente: Patras

ÐåæÜ Termine equivalente: Peza

ÐëáãéÝò Ìåëßôùíá Termine equivalente: Cotes de Meliton

ÑáøÜíç Termine equivalente: Rapsani

Ñüäïò Termine equivalente: Rhodes

Ñïìðüëá Êåöáëëçíßáò Termine equivalente: Robola of Cephalonia

ÓÜìïò Termine equivalente: Samos

Óáíôïñßíç Termine equivalente: Santorini

Óçôåßá Termine equivalente: Sitia

Vini a indicazione geografica protetta

Toðéêüò Ïßíïò Êù Termine equivalente: Regional wine of Êïs

Toðéêüò Ïßíïò Ìáãíçóßáò Termine equivalente: Regional wine of Magnissia

Áéãáéïðåëáãßôéêïò Ôïðéêüò Ïßíïò Termine equivalente: Regional wine of Aegean Sea

Áôôéêüò Ôïðéêüò Ïßíïò Termine equivalente: Regional wine of Attiki-Attikos

Á÷áúêüò Tïðéêüò Ïßíïò Termine equivalente: Regional wine of Áchaia

ÂåñíôÝá Ïíïìáóßá êáôÜ ðáñÜäïóç Æáêýíèïõ Termine equivalente: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Çðåéñùôéêüò Ôïðéêüò Ïßíïò Termine equivalente: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Çñáêëåéþôéêïò Ôïðéêüò Ïßíïò Termine equivalente: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Èåóóáëéêüò Ôïðéêüò Ïßíïò Termine equivalente: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Èçâáúêüò Ôïðéêüò Ïßíïò Termine equivalente: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Èñáêéêüò Ôïðéêüò Ïßíïò oppure Ôïðéêüò Ïßíïò ÈñÜêçò Termine equivalente: Regional wine of Thrace-Thrakikos oppure Regional wine of Thrakis

Éóìáñéêüò Ôïðéêüò Ïßíïò Termine equivalente: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Êïñéíèéáêüò Ôïðéêüò Ïßíïò Termine equivalente: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Êñçôéêüò Ôïðéêüò Ïßíïò Termine equivalente: Regional wine of Crete-Kritikos

Ëáêùíéêüò Ôïðéêüò Ïßíïò Termine equivalente: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Ìáêåäïíéêüò Ôïðéêüò Ïßíïò Termine equivalente: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Ìåóçìâñéþôéêïò Ôïðéêüò Ïßíïò Termine equivalente: Regional wine of Nea Messimvria

Ìåóóçíéáêüò Ôïðéêüò Ïßíïò Termine equivalente: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Ìåôóïâßôéêïò Ôïðéêüò Ïßíïò Termine equivalente: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

ÌïíåìâÜóéïò Ôïðéêüò Ïßíïò Termine equivalente: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Ðáéáíßôéêïò Ôïðéêüò Ïßíïò Termine equivalente: Regional wine of Peanea

Ðáëëçíéþôéêïò Ôïðéêüò Ïßíïò Termine equivalente: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Ðåëïðïííçóéáêüò Ôïðéêüò Ïßíïò Termine equivalente: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ñåôóßíá ÁôôéêÞò può essere accompagnata dal nome di un'unità geografica più piccolaTermine equivalente: Retsina of Attiki

Ñåôóßíá Âïéùôßáò può essere accompagnata dal nome di un'unità geografica più piccolaTermine equivalente: Retsina of Viotia

Ñåôóßíá ÃéÜëôñùí accompagnata o no da Evvia Termine equivalente: Retsina of Gialtra

Ñåôóßíá Åõâïßáò può essere accompagnata dal nome di un'unità geografica più piccolaTermine equivalente: Retsina of Evvia

Ñåôóßíá Èçâþí accompagnata o no da Viotia Termine equivalente: Retsina of Thebes

Ñåôóßíá Êáñýóôïõ accompagnata o no da Evvia Termine equivalente: Retsina of Karystos

Ñåôóßíá Êñùðßáò oppure Ñåôóßíá Êïñùðßïõ accompagnata o no da Attika Termine equivalente: Retsina of Kropia oppure Retsina of Koropi

Ñåôóßíá Ìáñêïðïýëïõ accompagnata o no da Attika Termine equivalente: Retsina of Markopoulo

Ñåôóßíá ÌåãÜñùí accompagnata o no da Attika Termine equivalente: Retsina of Megara

Ñåôóßíá Ìåóïãåßùí accompagnata o no da Attika Termine equivalente: Retsina of Mesogia

Ñåôóßíá Ðáéáíßáò oppure Ñåôóßíá Ëéïðåóßïõ accompagnata o no da Attika Termine equivalente: Retsina of Peania oppure Retsina of Liopesi

Ñåôóßíá ÐáëëÞíçò accompagnata o no da Attika Termine equivalente: Retsina of Pallini

Ñåôóßíá Ðéêåñìßïõ accompagnata o no da Attika Termine equivalente: Retsina of Pikermi

Ñåôóßíá ÓðÜôùí accompagnata o no da Attika Termine equivalente: Retsina of Spata

Ñåôóßíá ×áëêßäáò accompagnata o no da Evvia Termine equivalente: Retsina of Halkida

Óõñéáíüò Ôïðéêüò Ïßíïò Termine equivalente: Regional wine of Syros-Syrianos

Ôïðéêüò Ïßíïò ÁâäÞñùí Termine equivalente: Regional wine of Avdira

Ôïðéêüò Ïßíïò Áãßïõ ¼ñïõò, Áãéïñåßôéêïò Ôïðéêüò Ïßíïò Termine equivalente: Regional wine of Mount Athos - Regional wine of Holly Mountain

Ôïðéêüò Ïßíïò ÁãïñÜò Termine equivalente: Regional wine of Agora

Ôïðéêüò Ïßíïò ÁäñéáíÞò Termine equivalente: Regional wine of Adriani

Ôïðéêüò Ïßíïò Áíáâýóóïõ Termine equivalente: Regional wine of Anavyssos

Ôïðéêüò Ïßíïò Áñãïëßäáò Termine equivalente: Regional wine of Argolida

Ôïðéêüò Ïßíïò Áñêáäßáò Termine equivalente: Regional wine of Arkadia

Ôïðéêüò Ïßíïò Âåëâåíôïý Termine equivalente: Regional wine of Velventos

Ôïðéêüò Ïßíïò Âßëéôóáò Termine equivalente: Regional wine of Vilitsa

Ôïðéêüò Ïßíïò Ãåñáíåßùí Termine equivalente: Regional wine of Gerania

Ôïðéêüò Ïßíïò Ãñåâåíþí Termine equivalente: Regional wine of Grevena

Ôïðéêüò Ïßíïò ÄñÜìáò Termine equivalente: Regional wine of Drama

Ôïðéêüò Ïßíïò ÄùäåêáíÞóïõ Termine equivalente: Regional wine of Dodekanese

Ôïðéêüò Ïßíïò ÅðáíïìÞò Termine equivalente: Regional wine of Epanomi

Ôïðéêüò Ïßíïò Åýâïéáò Termine equivalente: Regional wine of Evia

Ôïðéêüò Ïßíïò Çëéåßáò Termine equivalente: Regional wine of Ilia

Ôïðéêüò Ïßíïò Çìáèßáò Termine equivalente: Regional wine of Imathia

Ôïðéêüò Ïßíïò Èáøáíþí Termine equivalente: Regional wine of Thapsana

Ôïðéêüò Ïßíïò Èåóóáëïíßêçò Termine equivalente: Regional wine of Thessaloniki

Ôïðéêüò Ïßíïò Éêáñßáò Termine equivalente: Regional wine of Ikaria

Ôïðéêüò Ïßíïò Éëßïõ Termine equivalente: Regional wine of Ilion

Ôïðéêüò Ïßíïò Éùáííßíùí Termine equivalente: Regional wine of Ioannina

Ôïðéêüò Ïßíïò Êáñäßôóáò Termine equivalente: Regional wine of Karditsa

Ôïðéêüò Ïßíïò Êáñýóôïõ Termine equivalente: Regional wine of Karystos

Ôïðéêüò Ïßíïò ÊáóôïñéÜò Termine equivalente: Regional wine of Kastoria

Ôïðéêüò Ïßíïò ÊÝñêõñáò Termine equivalente: Regional wine of Corfu

Ôïðéêüò Ïßíïò ÊéóÜìïõ Termine equivalente: Regional wine of Kissamos

Ôïðéêüò Ïßíïò ÊëçìÝíôé Termine equivalente: Regional wine of Klimenti

Ôïðéêüò Ïßíïò ÊïæÜíçò Termine equivalente: Regional wine of Kozani

Ôïðéêüò Ïßíïò ÊïéëÜäáò ÁôáëÜíôçò Termine equivalente: Regional wine of Valley of Atalanti

Ôïðéêüò Ïßíïò Êïñùðßïõ Termine equivalente: Regional wine of Koropi

Ôïðéêüò Ïßíïò ÊñáíéÜò Termine equivalente: Regional wine of Krania

Ôïðéêüò Ïßíïò Êñáííþíïò Termine equivalente: Regional wine of Krannona

Ôïðéêüò Ïßíïò ÊõêëÜäùí Termine equivalente: Regional wine of Cyclades

Ôïðéêüò Ïßíïò Ëáóéèßïõ Termine equivalente: Regional wine of Lasithi

Ôïðéêüò Ïßíïò Ëåôñßíùí Termine equivalente: Regional wine of Letrines

Ôïðéêüò Ïßíïò ËåõêÜäáò Termine equivalente: Regional wine of Lefkada

Ôïðéêüò Ïßíïò ËçëÜíôéïõ Ðåäßïõ Termine equivalente: Regional wine of Lilantio Pedio

Ôïðéêüò Ïßíïò ÌáíôæáâéíÜôùí Termine equivalente: Regional wine of Mantzavinata

Ôïðéêüò Ïßíïò Ìáñêüðïõëïõ Termine equivalente: Regional wine of Markopoulo

Ôïðéêüò Ïßíïò Ìáñôßíïõ Termine equivalente: Regional wine of Ìartino

Ôïðéêüò Ïßíïò ÌåôáîÜôùí Termine equivalente: Regional wine of Metaxata

Ôïðéêüò Ïßíïò Ìåôåþñùí Termine equivalente: Regional wine of Meteora

Ôïðéêüò Ïßíïò Ïðïýíôéá Ëïêñßäïò Termine equivalente: Regional wine of Opountia Lokridos

Ôïðéêüò Ïßíïò Ðáããáßïõ Termine equivalente: Regional wine of Pangeon

Ôïðéêüò Ïßíïò Ðáñíáóóïý Termine equivalente: Regional wine of Parnasos

Ôïðéêüò Ïßíïò ÐÝëëáò Termine equivalente: Regional wine of Pella

Ôïðéêüò Ïßíïò Ðéåñßáò Termine equivalente: Regional wine of Pieria

Ôïðéêüò Ïßíïò ÐéóÜôéäïò Termine equivalente: Regional wine of Pisatis

Ôïðéêüò Ïßíïò ÐëáãéÝò Áéãéáëåßáò Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Egialia

Ôïðéêüò Ïßíïò ÐëáãéÝò ÁìðÝëïõ Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Ambelos

Ôïðéêüò Ïßíïò ÐëáãéÝò Âåñôßóêïõ Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Ôïðéêüò Ïßíïò Ðëáãßåò ÐÜéêïõ Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Paiko

Ôïðéêüò Ïßíïò ÐëáãéÝò ôïõ Áßíïõ Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Enos

Ôïðéêüò Ïßíïò Ðëáãéþí Êéèáéñþíá Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Kitherona

Ôïðéêüò Ïßíïò Ðëáãéþí Êíçìßäïò Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Knimida

Ôïðéêüò Ïßíïò Ðëáãéþí ÐÜñíçèáò Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Parnitha

Ôïðéêüò Ïßíïò Ðëáãéþí Ðåíôåëéêïý Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Ôïðéêüò Ïßíïò Ðëáãéþí Ðåôñùôïý Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Petroto

Ôïðéêüò Ïßíïò Ðõëßáò Termine equivalente: Regional wine of Pylia

Ôïðéêüò Ïßíïò Ñéôóþíáò Termine equivalente: Regional wine of Ritsona

Ôïðéêüò Ïßíïò Óåññþí Termine equivalente: Regional wine of Serres

Ôïðéêüò Ïßíïò ÓéÜôéóôáò Termine equivalente: Regional wine of Siatista

Ôïðéêüò Ïßíïò Óéèùíßáò Termine equivalente: Regional wine of Sithonia

Ôïðéêüò Ïßíïò ÓðÜôùí Termine equivalente: Regional wine of Spata

Ôïðéêüò Ïßíïò ÓôåñåÜò ÅëëÜäáò Termine equivalente: Regional wine of Sterea Ellada

Ôïðéêüò Ïßíïò ÔåãÝáò Termine equivalente: Regional wine of Tegea

Ôïðéêüò Ïßíïò Ôñéöõëßáò Termine equivalente: Regional wine of Trifilia

Ôïðéêüò Ïßíïò ÔõñíÜâïõ Termine equivalente: Regional wine of Tyrnavos

Ôïðéêüò Ïßíïò Öëþñéíáò Termine equivalente: Regional wine of Florina

Ôïðéêüò Ïßíïò ×áëéêïýíáò Termine equivalente: Regional wine of Halikouna

Ôïðéêüò Ïßíïò ×áëêéäéêÞò Termine equivalente: Regional wine of Halkidiki

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Ïíïìáóßá ÐñïÝëåõóçò ÁíùôÝñáò Ðïéüôçôáò (ÏÐÁÐ) (denominazione di origine di qualità superiore)

DOP

greco

Ïíïìáóßá ÐñïÝëåõóçò Åëåã÷üìåíç (ÏÐÅ) (denominazione di origine controllata)

DOP

greco

Ïßíïò ãëõêüò öõóéêüò (vin doux naturel)

DOP

greco

Ïßíïò öõóéêþò ãëõêýò (vin naturellement doux)

DOP

greco

ïíïìáóßá êáôÜ ðáñÜäïóç (appellation traditionnelle)

IGP

greco

ôïðéêüò ïßíïò (vin de pays)

IGP

greco

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

ÁãñÝðáõëç

(Agrepavlis)

DOP/IGP

greco

ÁìðÝëé

(Ampeli)

DOP/IGP

greco

Áìðåëþíáò(åò)

(Ampelonas (-ès))

DOP/IGP

greco

Áñ÷ïíôéêü

(Archontiko)

DOP/IGP

greco

ÊÜâá

(Cava)

IGP

greco

Áðü äéáëåêôïýò áìðåëþíåò

(Grand Cru)

DOP

greco

ÅéäéêÜ ÅðéëåãìÝíïò

(Grande réserve)

DOP

greco

ÊÜóôñï

(Kastro)

DOP/IGP

greco

ÊôÞìá

(Ktima)

DOP/IGP

greco

Ëéáóôüò

(Liastos)

DOP/IGP

greco

Ìåôü÷é

(Metochi)

DOP/IGP

greco

ÌïíáóôÞñé

(Monastiri)

DOP/IGP

greco

ÍÜìá

(Nama)

DOP/IGP

greco

Íõ÷ôÝñé

(Nychteri)

DOP

greco

Ïñåéíü êôÞìá

(Orino Ktima)

DOP/IGP

greco

Ïñåéíüò áìðåëþíáò

(Orinos Ampelonas)

DOP/IGP

greco

Ðýñãïò

(Pyrgos)

DOP/IGP

greco

ÅðéëïãÞ Þ ÅðéëåãìÝíïò

(Réserve)

DOP

greco

Ðáëáéùèåßò åðéëåãìÝíïò

(Vieille réserve)

DOP

greco

ÂåñíôÝá

(Verntea)

IGP

greco

Vinsanto

DOP

latino

Spagna

Vini a denominazione di origine protetta

Abona

Alella

Alicante seguita o no da Marina Alta

Almansa

Arabako Txakolina Termine equivalente: Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina Termine equivalente: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia Termine equivalente: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria Termine equivalente: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre seguita o no da Artesa

Costers del Segre seguita o no da Les Garrigues

Costers del Segre seguita o no da Raimat

Costers del Segre seguita o no da Valls de Riu Corb

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina Termine equivalente: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palma seguita o no da Fuencaliente

La Palma seguita o no da Hoyo de Mazo

La Palma seguita o no da Norte de la Palma

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda Termine equivalente: Manzanilla

Méntrida

Mondéjar

Monterrei seguita o no da Ladera de Monterrei

Monterrei seguita o no da Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

Navarra seguita o no da Baja Montaña

Navarra seguita o no da Ribera Alta

Navarra seguita o no da Ribera Baja

Navarra seguita o no da Tierra Estella

Navarra seguita o no da Valdizarbe

Pago de Arínzano Termine equivalente: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixas seguita o no da Condado do Tea

Rías Baixas seguita o no da O Rosal

Rías Baixas seguita o no da Ribeira do Ulla

Rías Baixas seguita o no da Soutomaior

Rías Baixas seguita o no da Val do Salnés

Ribeira Sacra seguita o no da Amandi

Ribeira Sacra seguita o no da Chantada

Ribeira Sacra seguita o no da Quiroga-Bibei

Ribeira Sacra seguita o no da Ribeiras do Miño

Ribeira Sacra seguita o no da Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana seguita o no da Cañamero

Ribera del Guadiana seguita o no da Matanegra

Ribera del Guadiana seguita o no da Montánchez

Ribera del Guadiana seguita o no da Ribera Alta

Ribera del Guadiana seguita o no da Ribera Baja

Ribera del Guadiana seguita o no da Tierra de Barros

Ribera del Júcar

Rioja seguita o no da Rioja Alavesa

Rioja seguita o no da Rioja Alta

Rioja seguita o no da Rioja Baja

Rueda

Sierras de Málaga seguita o no da Serranía de Ronda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava Termine equivalente: Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia seguita o no da Alto Turia

Valencia seguita o no da Clariano

Valencia seguita o no da Moscatel de Valencia

Valencia seguita o no da Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madrid seguita o no da Arganda

Vinos de Madrid seguita o no da Navalcarnero

Vinos de Madrid seguita o no da San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Vini a indicazione geografica protetta

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Murcia

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

D.O

DOP

spagnolo

D.O.Ca

DOP

spagnolo

Denominacion de origen

DOP

spagnolo

Denominacion de origen calificada

DOP

spagnolo

vino de calidad con indicación geográfica

DOP

spagnolo

vino de pago

DOP

spagnolo

vino de pago calificado

DOP

spagnolo

Vino dulce natural

DOP

spagnolo

Vino generoso

DOP

spagnolo

Vino generoso de licor

DOP

spagnolo

Vino de la Tierra

IGP

spagnolo

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Amontillado

DOP

spagnolo

Añejo

DOP/IGP

spagnolo

Chacolí-Txakolina

DOP

spagnolo

Clásico

DOP

spagnolo

Cream

DOP

spagnolo

Criadera

DOP

spagnolo

Criaderas y Soleras

DOP

spagnolo

Crianza

DOP

spagnolo

Dorado

DOP

spagnolo

Fino

DOP

spagnolo

Fondillón

DOP

spagnolo

Gran reserva

DOP

spagnolo

Lágrima

DOP

spagnolo

Noble

DOP/IGP

spagnolo

Oloroso

DOP

spagnolo

Pajarete

DOP

spagnolo

Pálido

DOP

spagnolo

Palo Cortado

DOP

spagnolo

Primero de Cosecha

DOP

spagnolo

Rancio

DOP

spagnolo

Raya

DOP

spagnolo

Reserva

DOP

spagnolo

Sobremadre

DOP

spagnolo

Solera

DOP

spagnolo

Superior

DOP

spagnolo

Trasañejo

DOP

spagnolo

Vino Maestro

DOP

spagnolo

Vendimia Inicial

DOP

spagnolo

Viejo

DOP/IGP

spagnolo

Vino de Tea

DOP

spagnolo

Francia

Vini a denominazione di origine protetta

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace seguita o no dal nome di una varietà di vite e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Vin d'Alsace

Alsace Grand Cru preceduta da Rosacker

Alsace Grand Cru seguita da Altenberg de Bergbieten

Alsace Grand Cru seguita da Altenberg de Bergheim

Alsace Grand Cru seguita da Altenberg de Wolxheim

Alsace Grand Cru seguita da Brand

Alsace Grand Cru seguita da Bruderthal

Alsace Grand Cru seguita da Eichberg

Alsace Grand Cru seguita da Engelberg

Alsace Grand Cru seguita da Florimont

Alsace Grand Cru seguita da Frankstein

Alsace Grand Cru seguita da Froehn

Alsace Grand Cru seguita da Furstentum

Alsace Grand Cru seguita da Geisberg

Alsace Grand Cru seguita da Gloeckelberg

Alsace Grand Cru seguita da Goldert

Alsace Grand Cru seguita da Hatschbourg

Alsace Grand Cru seguita da Hengst

Alsace Grand Cru seguita da Kanzlerberg

Alsace Grand Cru seguita da Kastelberg

Alsace Grand Cru seguita da Kessler

Alsace Grand Cru seguita da Kirchberg de Barr

Alsace Grand Cru seguita da Kirchberg de Ribeauvillé

Alsace Grand Cru seguita da Kitterlé

Alsace Grand Cru seguita da Mambourg

Alsace Grand Cru seguita da Mandelberg

Alsace Grand Cru seguita da Marckrain

Alsace Grand Cru seguita da Moenchberg

Alsace Grand Cru seguita da Muenchberg

Alsace Grand Cru seguita da Ollwiller

Alsace Grand Cru seguita da Osterberg

Alsace Grand Cru seguita da Pfersigberg

Alsace Grand Cru seguita da Pfingstberg

Alsace Grand Cru seguita da Praelatenberg

Alsace Grand Cru seguita da Rangen

Alsace Grand Cru seguita da Saering

Alsace Grand Cru seguita da Schlossberg

Alsace Grand Cru seguita da Schoenenbourg

Alsace Grand Cru seguita da Sommerberg

Alsace Grand Cru seguita da Sonnenglanz

Alsace Grand Cru seguita da Spiegel

Alsace Grand Cru seguita da Sporen

Alsace Grand Cru seguita da Steinen

Alsace Grand Cru seguita da Steingrubler

Alsace Grand Cru seguita da Steinklotz

Alsace Grand Cru seguita da Vorbourg

Alsace Grand Cru seguita da Wiebelsberg

Alsace Grand Cru seguita da Wineck-Schlossberg

Alsace Grand Cru seguita da Winzenberg

Alsace Grand Cru seguita da Zinnkoepflé

Alsace Grand Cru seguita da Zotzenberg

Anjou seguita o no da Val de Loire

Anjou Coteaux de la Loire seguita o no da Val de Loire

Anjou-Villages Brissac seguita o no da Val de Loire

Arbois seguita o no da Pupillin seguita o no da «mousseux»

Auxey-Duresses seguita o no da «Côte de Beaune» o da «Côte de Beaune-Villages»

Bandol Termine equivalente: Vin de Bandol

Banyuls seguita o no da «Grand Cru» e/o «Rancio»

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn seguita o no da Bellocq

Beaujolais seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da «Villages»,seguita o no da «Supérieur»

Beaune

Bellet Termine equivalente: Vin de Bellet

Bergerac seguita o no da «sec»

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagny seguita o no da Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Bonnezeaux seguita o no da Val de Loire

Bordeaux seguita o no da «Clairet», «Rosé», «Mousseux» o «supérieur»

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg Termine equivalente: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogne seguita o no da «Clairet», «Rosé» o dal nome di un'unità geografica più piccola Chitry

Bourgogne seguita o no da «Clairet», «Rosé» o dal nome di un'unità geografica più piccola Côte Chalonnaise

Bourgogne seguita o no da «Clairet», «Rosé» o dal nome di un'unità geografica più piccola Côte Saint-Jacques

Bourgogne seguita o no da «Clairet», «Rosé» o dal nome di un'unità geografica più piccola Côtes d'Auxerre

Bourgogne seguita o no da «Clairet», «Rosé» o dal nome di un'unità geografica più piccola Côtes du Couchois

Bourgogne seguita o no da «Clairet», «Rosé» o dal nome di un'unità geografica più piccola Coulanges-la-Vineuse

Bourgogne seguita o no da «Clairet», «Rosé» o dal nome di un'unità geografica più piccola Épineuil

Bourgogne seguita o no da «Clairet», «Rosé» o dal nome di un'unità geografica più piccola Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne seguita o no da «Clairet», «Rosé» o dal nome di un'unità geografica più piccola Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne seguita o no da «Clairet», «Rosé» o dal nome di un'unità geografica più piccola La Chapelle Notre-Dame

Bourgogne seguita o no da «Clairet», «Rosé» o dal nome di un'unità geografica più piccola Le Chapitre

Bourgogne seguita o no da «Clairet», «Rosé» o dal nome di un'unità geografica più piccola Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul

Bourgogne seguita o no da «Clairet», «Rosé» o dal nome di un'unità geografica più piccola Vézelay

Bourgogne seguita o no da «Clairet», «Rosé», «ordinaire» o «grand ordinaire»

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugey seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, preceduta o no da «Vins du», «Mousseux du», «Pétillant» o «Roussette du», o seguita o no da «Mousseux» o «Pétillant»,seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Buzet

Cabardès

Cabernet d'Anjou seguita o no da Val de Loire

Cabernet de Saumur seguita o no da Val de Loire

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablis seguita o no da Beauroy seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Berdiot seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Beugnons

Chablis seguita o no da Butteaux seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Chapelot seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Chatains seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Chaume de Talvat seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Côte de Bréchain seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Côte de Cuissy

Chablis seguita o no da Côte de Fontenay seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Côte de Jouan seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Côte de Léchet seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Côte de Savant seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Côte de Vaubarousse seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Côte des Prés Girots seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Forêts seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Fourchaume seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da L'Homme mort seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Les Beauregards seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Les Épinottes seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Les Fourneaux seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Les Lys seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Mélinots seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Mont de Milieu seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Montée de Tonnerre

Chablis seguita o no da Montmains seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Morein seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Pied d'Aloup seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Roncières seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Sécher seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Troesmes seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Vaillons seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Vau de Vey seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Vau Ligneau seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Vaucoupin seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Vaugiraut seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Vaulorent seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Vaupulent seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Vaux-Ragons seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Vosgros seguita o no da «premier cru»

Chablis

Chablis grand cru seguita o no da Blanchot

Chablis grand cru seguita o no da Bougros

Chablis grand cru seguita o no da Grenouilles

Chablis grand cru seguita o no da Les Clos

Chablis grand cru seguita o no da Preuses

Chablis grand cru seguita o no da Valmur

Chablis grand cru seguita o no da Vaudésir

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet seguita o no da Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume - Premier Cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaune seguita o no da Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette de Languedoc seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Cornas

Corse preceduta o no da «Vin de»

Corse seguita o no da Calvi preceduta o no da «Vin de»

Corse seguita o no da Coteaux du Cap Corse preceduta o no da «Vin de»

Corse seguita o no da Figari preceduta o no da «Vin de»

Corse seguita o no da Porto-Vecchio preceduta o no da «Vin de»

Corse seguita o no da Sartène preceduta o no da «Vin de»

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune preceduta dal nome di un'unità geografica più piccola

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux champenois seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Coteaux d'Aix-en-Provence

Coteaux d'Ancenis seguita dal nome della varietà di vite

Coteaux de Die

Coteaux de l'Aubance seguita o no da Val de Loire

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur seguita o no da Val de Loire

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc seguita o no da Cabrières

Coteaux du Languedoc seguita o no da Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle

Coteaux du Languedoc seguita o no da Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol

Coteaux du Languedoc seguita o no da Coteaux de Vérargues/Vérargues

Coteaux du Languedoc seguita o no da Montpeyroux

Coteaux du Languedoc seguita o no da Quatourze

Coteaux du Languedoc seguita o no da Saint-Drézéry

Coteaux du Languedoc seguita o no da Saint-Georges-d'Orques

Coteaux du Languedoc seguita o no da Saint-Saturnin

Coteaux du Languedoc seguita o no da Pic-Saint-Loup

Coteaux du Layon seguita o no da Val de Loire seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Coteaux du Layon Chaume seguita o no da Val de Loire

Coteaux du Loir seguita o no da Val de Loire

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois seguita o no da Val de Loire

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac Termine equivalente: Canon Fronsac

Côtes d'Auvergne seguita o no da Boudes

Côtes d'Auvergne seguita o no da Chanturgue

Côtes d'Auvergne seguita o no da Châteaugay

Côtes d'Auvergne seguita o no da Corent

Côtes d'Auvergne seguita o no da Madargue

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais seguita o no da Fronton

Côtes du Frontonnais seguita o no da Villaudric

Côtes du Jura seguita o no da «mousseux»

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillon seguita o no da Les Aspres

Côtes du Roussillon Villages seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny seguita o no da Val de Loire

Crémant d'Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage Termine equivalente: Crozes-Ermitage

Échezeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Faugères

Fiefs Vendéens seguita o no da Brem

Fiefs Vendéens seguita o no da Mareuil

Fiefs Vendéens seguita o no da Pissotte

Fiefs Vendéens seguita o no da Vix

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan preceduta o no da «Muscat de»

Fronton

Gaillac seguita o no da «mousseux»

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon seguita o no da «Rancio»

Grand-Échezeaux

Graves seguita o no da «supérieures»

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros plant du Pays nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut-Poitou

Hermitage Termine equivalente: l'Hermitage/Ermitage/l'Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières seguita o no da Val de Loire

Juliénas

Jurançon seguita o no da «sec»

L'Étoile seguita o no da «mousseux»

La Grande Rue

Ladoix seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»

Lalande de Pomerol

Languedoc seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Languedoc-Pézénas

Latricières-Chambertin

Lavilledieu

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Mâcon seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da «Supérieur» o «Villages» Termine equivalente: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Maranges seguita o no da Clos de la Boutière

Maranges seguita o no da La Croix Moines

Maranges seguita o no da La Fussière

Maranges seguita o no da Le Clos des Loyères

Maranges seguita o no da Le Clos des Rois

Maranges seguita o no da Les Clos Roussots

Maranges seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»

Marcillac

Margaux

Marsannay seguita o no da «Rosé»

Maury seguita o no da «Rancio»

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salon seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da Val de Loire

Mercurey

Meursault seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»

Montlouis-sur-Loire seguita o no da Val de Loire seguita o no da «mousseux» o «pétillant»

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis Termine equivalente: Moulis-en-Médoc

Muscadet seguita o no da Val de Loire

Muscadet-Coteaux de la Loire seguita o no da Val de Loire

Muscadet-Côtes de Grandlieu seguita o no da Val de Loire

Muscadet-Sèvre et Maine seguita o no da Val de Loire

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits Termine equivalente: Nuits-Saint-Georges

Orléans seguita o no da Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh seguita o no da «sec»

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»

Pessac-Léognan

Petit Chablis seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Pineau des Charentes Termine equivalente: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire seguita o no da Val de Loire Termine equivalente: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachet seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»

Quarts de Chaume seguita o no da Val de Loire

Quincy seguita o no da Val de Loire

Rasteau seguita o no da «Rancio»

Régnié

Reuilly seguita o no da Val de Loire

Richebourg

Rivesaltes seguita o no da «Rancio» preceduta o no da «Muscat de»

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d'Anjou

Rosé de Loire seguita o no da Val de Loire

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubin seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueil seguita o no da Val de Loire

Saint-Péray seguita o no da «mousseux»

Saint-Pourçain

Saint-Romain seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenay seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages»

Saumur seguita o no da Val de Loire seguita o no da «mousseux» o «pétillant»

Saumur-Champigny seguita o no da Val de Loire

Saussignac

Sauternes

Savennières seguita o no da Val de Loire

Savennières-Coulée de Serrant seguita o no da Val de Loire

Savennières-Roche-aux-Moines seguita o no da Val de Loire

Savigny-les-Beaune seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages» Termine equivalente: Savigny

Seyssel seguita o no da «mousseux»

Tâche (La)

Tavel

Touraine seguita o no da Val de Loire seguita o no da «mousseux» o «pétillant»

Touraine Amboise seguita o no da Val de Loire

Touraine Azay-le-Rideau seguita o no da Val de Loire

Touraine Mestand seguita o no da Val de Loire

Touraine Noble Joué seguita o no da Val de Loire

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d'Entraygues et du Fel

Vin d'Estaing

Vin de Savoie seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola, seguita o no da «mousseux» o «pétillant»

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvray seguita o no da Val de Loire seguita o no da «mousseux» o «pétillant»

Vini a indicazione geografica protetta

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Bouches du Rhône

Bourbonnais

Calvados

Cassan

Cathare

Caux

Cessenon

Cévennes seguita o no da Mont Bouquet

Charentais seguita o no da Ile d'Oléron

Charentais seguita o no da Ile de Ré

Charentais seguita o no da Saint Sornin

Charente

Charentes Maritimes

Cher

Cité de Carcassonne

Collines de la Moure

Collines Rhodaniennes

Comté de Grignan

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Corrèze

Côte Vermeille

Coteaux Charitois

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de Glanes

Coteaux de l'Ardèche

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens

Coteaux de l'Auxois

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnies

Coteaux du Cher et de l'Arnon

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Libron

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Pont du Gard

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux d'Enserune

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes Catalanes

Côtes de Ceressou

Côtes de Gascogne

Côtes de Lastours

Côtes de Meuse

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Tarn

Côtes du Vidourle

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Duché d'Uzès

Franche-Comté seguita o no da Coteaux de Champlitte

Gard

Gers

Haute Vallée de l'Orb

Haute Vallée de l'Aude

Haute-Garonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Vienne

Hauterive seguita o no da Coteaux du Termenès

Hauterive seguita o no da Côtes de Lézignan

Hauterive seguita o no da Val d'Orbieu

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Hérault

Île de Beauté

Indre

Indre et Loire

Isère

Jardin de la France seguita o no da Marches de Bretagne

Jardin de la France seguita o no da Pays de Retz

Landes

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot et Garonne

Maine et Loire

Maures

Méditerranée

Meuse

Mont Baudile

Mont-Caume

Monts de la Grage

Nièvre

Oc

Périgord seguita o no da Vin de Domme

Petite Crau

Principauté d'Orange

Puy de Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sables du Golfe du Lion

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Sardos

Sainte Baume

Sainte Marie la Blanche

Saône et Loire

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landais seguita o no da Coteaux de Chalosse

Terroirs Landais seguita o no da Côtes de L'Adour

Terroirs Landais seguita o no da Sables de l'Océan

Terroirs Landais seguita o no da Sables Fauves

Thézac-Perricard

Torgan

Urfé

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Loire

Val de Montferrand

Vallée du Paradis

Var

Vaucluse

Vaunage

Vendée

Vicomté d'Aumelas

Vienne

Vistrenque

Yonne

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Appellation contrôlée

DOP

francese

Appellation d'origine contrôlée

DOP

francese

Appellation d'origine Vin Délimité de qualité supérieure

DOP

francese

Vin doux naturel

DOP

francese

Vin de pays

IGP

francese

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Ambré

DOP

francese

Clairet

DOP

francese

Claret

DOP

francese

Tuilé

DOP

francese

Vin jaune

DOP

francese

Château

DOP

francese

Clos

DOP

francese

Cru artisan

DOP

francese

Cru bourgeois

DOP

francese

Cru classé, seguita o no da Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième

DOP

francese

Edelzwicker

DOP

francese

Grand cru

DOP

francese

Hors d'âge

DOP

francese

Passe-tout-grains

DOP

francese

Premier Cru

DOP

francese

Primeur

DOP/IGP

francese

Rancio

DOP

francese

Sélection de grains nobles

DOP

francese

Sur lie

DOP/IGP

francese

Vendanges tardives

DOP

francese

Villages

DOP

francese

Vin de paille

DOP

francese

Italia

Vini a denominazione di origine protetta

Aglianico del Taburno Termine equivalente: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adige seguita da Colli di Bolzano Termine equivalente: Südtiroler Bozner Leiten

Alto Adige seguita da Meranese di collina Termine equivalente: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner

Alto Adige seguita da Santa Maddalena Termine equivalente: Südtiroler St.Magdalener

Alto Adige seguita da Terlano Termine equivalente: Südtirol Terlaner

Alto Adige seguita da Valle Isarco Termine equivalente: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler

Alto Adige seguita da Valle Venosta Termine equivalente: Südtirol Vinschgau

Alto Adige Termine equivalente: dell'Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Alto Adige o dell'Alto Adige seguita o no da Bressanone Termine equivalente: dell'Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner

Alto Adige/dell'Alto Adige seguita o no da Burgraviato Termine equivalente: dell'Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler

Ansonica Costa dell'Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Asti seguita o no da «spumante» o preceduta o no da «Moscato di»

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra Termine equivalente: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d'Alba

Barbera d'Asti seguita o no da Colli Astiani o Astiano

Barbera d'Asti seguita o no da Nizza

Barbera d'Asti seguita o no da Tinella

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano Termine equivalente: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell'Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza Termine equivalente: Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di San Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri seguita o no da Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d'Acqui Termine equivalente: Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Brunello di Montalcino

Cacc'e' mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Campi Flegrei

Campidano di Terralba Termine equivalente: Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna seguita o no da Capo Ferrato

Cannonau di Sardegna seguita o no da Jerzu

Cannonau di Sardegna seguita o no da Oliena/Nepente di Oliena

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio Termine equivalente: Piglio

Cesanese di Affile Termine equivalente: Affile

Cesanese di Olevano Romano Termine equivalente: Olevano Romano

Chianti seguita o no da Colli Aretini

Chianti seguita o no da Colli Fiorentini

Chianti seguita o no da Colli Senesi

Chianti seguita o no da Colline Pisane

Chianti seguita o no da Montalbano

Chianti seguita o no da Montespertoli

Chianti seguita o no da Rufina

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terre seguita o no da Costa da Posa Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre seguita o no da Costa de Campu Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre seguita o no da Costa de Sera Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirò

Cisterna d'Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani - Prosecco Termine equivalente: Asolo - Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesi seguita o no da Colline di Oliveto

Colli Bolognesi seguita o no da Colline di Riosto

Colli Bolognesi seguita o no da Colline Marconiane

Colli Bolognesi seguita o no da Monte San Pietro

Colli Bolognesi seguita o no da Serravalle

Colli Bolognesi seguita o no da Terre di Montebudello

Colli Bolognesi seguita o no da Zola Predosa

Colli Bolognesi seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Colli Bolognesi Classico - Pignoletto

Colli d'Imola

Colli del Trasimeno Termine equivalente: Trasimeno

Colli dell'Etruria Centrale

Colli della Sabina

Colli di Conegliano seguita o no da Fregona

Colli di Conegliano seguita o no da Refrontolo

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani

Colli Orientali del Friuli seguita o no da Cialla

Colli Orientali del Friuli seguita o no da Rosazzo

Colli Orientali del Friuli seguita o no da Schiopettino di Prepotto

Colli Orientali del Friuli Picolit seguita o no da Cialla

Colli Perugini

Colli Pesaresi seguita o no da Focara

Colli Pesaresi seguita o no da Roncaglia

Colli Piacentini seguita o no da Gutturnio

Colli Piacentini seguita o no da Monterosso Val d'Arda

Colli Piacentini seguita o no da Val Trebbia

Colli Piacentini seguita o no da Valnure

Colli Piacentini seguita o no da Vigoleno

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano Termine equivalente: Collio

Conegliano - Valdobbiadene - Prosecco

Cònero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell'Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d'Amalfi seguita o no da Furore

Costa d'Amalfi seguita o no da Ravello

Costa d'Amalfi seguita o no da Tramonti

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d'Acqui

Dolcetto d'Alba

Dolcetto d'Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d'Alba Termine equivalente: Diano d'Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore Termine equivalente: Dogliani

Dolcetto di Ovada Termine equivalente: Dolcetto d'Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici

Elba

Eloro seguita o no da Pachino

Erbaluce di Caluso Termine equivalente: Caluso

Erice

Esino

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani Termine equivalente: Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Fiano di Avellino

Franciacorta

Frascati

Freisa d'Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo Termine equivalente: Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda

Garda Colli Mantovani

Gattinara

Gavi Termine equivalente: Cortese di Gavi

Genazzano

Ghemme

Gioia del Colle

Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d'Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi Termine equivalente: Guardiolo

I Terreni di San Severino

Irpinia seguita o no da Campi Taurasini

Ischia

Lacrima di Morro Termine equivalente: Lacrima di Morro d'Alba

Lago di Caldaro Termine equivalente: Caldaro/Kalterer/Kalterersee

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano seguita o no da Oltre Po Mantovano

Lambrusco Mantovano seguita o no da Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison-Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d'Asti Termine equivalente: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mamertino di Milazzo Termine equivalente: Mamertino

Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina Termine equivalente: Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi seguita o no da Bonera

Menfi seguita o no da Feudo dei Fiori

Merlara

Molise Termine equivalente: del Molise

Monferrato seguita o no da Casalese

Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri-Colonna Termine equivalente: Montecompatri/Colonna

Montecucco

Montefalco

Montefalco Sagrantino

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d'Abruzzo accompagnata o no da Casauria/Terre di Casauria

Montepulciano d'Abruzzo accompagnata o no da Terre dei Vestini

Montepulciano d'Abruzzo seguita o no da Colline Teramane

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini Termine equivalente: Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari

Moscato di Pantelleria Termine equivalente: Passito di Pantelleria/Pantelleria

Moscato di Sardegna seguita o no da Gallura

Moscato di Sardegna seguita o no da Tempio Pausania

Moscato di Sardegna seguita o no da Tempo

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori Termine equivalente: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari

Nebbiolo d'Alba

Nettuno

Noto

Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto

Ostuni

Pagadebit di Romagna seguita o no da Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina seguita o no da Gragnano

Penisola Sorrentina seguita o no da Lettere

Penisola Sorrentina seguita o no da Sorrento

Pentro di Isernia Termine equivalente: Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio Termine equivalente: Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Prosecco

Ramandolo

Recioto di Gambellara

Recioto di Soave

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano Termine equivalente: Garda Bresciano

Riviera ligure di ponente seguita o no da Albenga/Albengalese

Riviera ligure di ponente seguita o no da Finale/Finalese

Riviera ligure di ponente seguita o no da Riviera dei Fiori

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua Termine equivalente: Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa seguita o no da Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano Termine equivalente: Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salaparuta

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro Termine equivalente: San Colombano

San Gimignano

San Ginesio

San Martino della Battaglia

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant'Agata de' Goti Termine equivalente: Sant'Agata dei Goti

Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto

Sant'Antimo

Santa Margherita di Belice

Sardegna Semidano seguita o no da Mogoro

Savuto

Scanzo Termine equivalente: Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca

Serrapetrona

Sforzato di Valtellina Termine equivalente: Sfursat di Valtellina

Sizzano

Soave seguita o no da Colli Scaligeri

Soave Superiore

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Taurasi

Teroldego Rotaliano

Terracina Termine equivalente: Moscato di Terracina

Terratico di Bibbona seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Terre dell'Alta Val d'Agri

Terre di Casole

Terre Tollesi Termine equivalente: Tullum

Torgiano

Torgiano rosso riserva

Trebbiano d'Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino seguita o no da Isera/d'Isera

Trentino seguita o no da Sorni

Trentino seguita o no da Ziresi/dei Ziresi

Trento

Val d'Arbia

Val di Cornia seguita o no da Suvereto

Val Polcèvera seguita o no da Coronata

Valcalepio

Valdadige seguita o no da Terra dei Forti Termine equivalente: Etschtaler

Valdadige Terradeiforti Termine equivalente: Terradeiforti Valdadige

Valdichiana

Valle d'Aosta seguita o no da Arnad-Montjovet Termine equivalente: Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta seguita o no da Blanc de Morgex et de la Salle Termine equivalente: Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta seguita o no da Chambave Termine equivalente: Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta seguita o no da Donnas Termine equivalente: Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta seguita o no da Enfer d'Arvier Termine equivalente: Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta seguita o no da Nus Termine equivalente: Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta seguita o no da Torrette Termine equivalente: Vallée d'Aoste

Valpolicella accompagnata o no da Valpantena

Valsusa

Valtellina Superiore seguita o no da Grumello

Valtellina Superiore seguita o no da Inferno

Valtellina Superiore seguita o no da Maroggia

Valtellina Superiore seguita o no da Sassella

Valtellina Superiore seguita o no da Valgella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga Termine equivalente: Verduno

Vermentino di Gallura

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave Termine equivalente: Piave

Vino Nobile di Montepulciano

Vittoria

Zagarolo

Vini a indicazione geografica protetta

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco del Sillaro Termine equivalente: Sillaro

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d'Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline di Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese Termine equivalente: Histonium

Delle Venezie

Dugenta

Emilia Termine equivalente: Dell'Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate Termine equivalente: del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia Termine equivalente: Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma Toscana

Marmilla

Mitterberg tra Cauria e Tel Termine equivalente: Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena Termine equivalente: Provincia di Modena/di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco Termine equivalente: Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona Termine equivalente: Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre Aquilane Termine equivalente: Terre dell'Aquila

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Terre Lariane

Tharros

Toscano Termine equivalente: Toscana

Trexenta

Umbria

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valcamonica

Valdamato

Vallagarina

Valle Belice

Valle d'Itria

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti Termine equivalente: Weinberg Dolomiten

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

D.O.C

DOP

italiano

D.O.C.G.

DOP

italiano

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

DOP

italiano

Denominazione di Origine Controllata

DOP

italiano

Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung

DOP

tedesco

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

DOP

tedesco

Vino Dolce Naturale

DOP

italiano

Indicazione geografica tipica (IGT)

IGP

italiano

Landwein

IGP

tedesco

Vin de pays

IGP

francese

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Alberata o vigneti ad alberata

DOP

italiano

Amarone

DOP

italiano

Ambra

DOP

italiano

Ambrato

DOP

italiano

Annoso

DOP

italiano

Apianum

DOP

italiano

Auslese

DOP

italiano

Buttafuoco

DOP

italiano

Cannellino

DOP

italiano

Cerasuolo

DOP

italiano

Chiaretto

DOP/IGP

italiano

Ciaret

DOP

italiano

Château

DOP

francese

Classico

DOP

italiano

Dunkel

DOP

tedesco

Fine

DOP

italiano

Fior d'Arancio

DOP

italiano

Flétri

DOP

francese

Garibaldi Dolce (o GD)

DOP

italiano

Governo all'uso toscano

DOP/IGP

italiano

Gutturnio

DOP

italiano

Italia Particolare (o IP)

DOP

italiano

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

DOP

tedesco

Kretzer

DOP

tedesco

Lacrima

DOP

italiano

Lacryma Christi

DOP

italiano

Lambiccato

DOP

italiano

London Particolar (o LP o Inghilterra)

DOP

italiano

Occhio di Pernice

DOP

italiano

Oro

DOP

italiano

Passito o Vino passito o Vino Passito Liquoroso

DOP/IGP

italiano

Ramie

DOP

italiano

Rebola

DOP

italiano

Recioto

DOP

italiano

Riserva

DOP

italiano

Rubino

DOP

italiano

Sangue di Giuda

DOP

italiano

Scelto

DOP

italiano

Sciacchetrà

DOP

italiano

Sciac-trà

DOP

italiano

Spätlese

DOP/IGP

tedesco

Soleras

DOP

italiano

Stravecchio

DOP

italiano

Strohwein

DOP/IGP

tedesco

Superiore

DOP

italiano

Superiore Old Marsala

DOP

italiano

Torchiato

DOP

italiano

Torcolato

DOP

italiano

Vecchio

DOP

italiano

Vendemmia Tardiva

DOP/IGP

italiano

Verdolino

DOP

italiano

Vergine

DOP

italiano

Vermiglio

DOP

italiano

Vino Fiore

DOP

italiano

Vino Novello o Novello

DOP/IGP

italiano

Vin Santo o Vino Santo o Vinsanto

DOP

italiano

Vivace

DOP/IGP

italiano

Cipro

Vini a denominazione di origine protetta

Âïõíß ÐáíáãéÜò - Áìðåëßôç Termine equivalente: Vouni Panayias - Ampelitis

Êïõìáíäáñßá Termine equivalente: Commandaria

Êñáóï÷þñéá Ëåìåóïý seguita o no da ÁöÜìçò Termine equivalente: Krasohoria Lemesou - Afames

Êñáóï÷þñéá Ëåìåóïý seguita o no da Ëáüíá Termine equivalente: Krasohoria Lemesou - Laona

Ëáüíá ÁêÜìá Termine equivalente: Laona Akama

ÐéôóéëéÜ Termine equivalente: Pitsilia

Vini a indicazione geografica protetta

ËÜñíáêá Termine equivalente: Larnaka

Ëåìåóüò Termine equivalente: Lemesos

Ëåõêùóßá Termine equivalente: Lefkosia

ÐÜöïò Termine equivalente: Pafos

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Ïßíïò ãëõêýò öõóéêüò

DOP

greco

Ïßíïò Åëåã÷üìåíçò Ïíïìáóßáò ÐñïÝëåõóçò (ÏÅÏÐ)

DOP

greco

Ôïðéêüò Ïßíïò

IGP

greco

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Áìðåëþíáò (-åò)

(Ampelonas (-es))

(Vineyard(-s))

DOP/IGP

greco

ÊôÞìá

(Ktima)

(Domain)

DOP/IGP

greco

ÌïíáóôÞñé

(Monastiri)

(Monastery)

DOP/IGP

greco

ÌïíÞ

(Moni)

(Monastery)

DOP/IGP

greco

Lussemburgo

Vini a denominazione di origine protetta

Crémant de Luxemboug

Moselle Luxembourgeoise seguita da Ahn/Assel/Bech-Kleinmacher/Born/Bous/ Bumerange/Canach/Ehnen/Ellingen/Elvange/Erpeldingen/Gostingen/Greveldingen/ Grevenmacher seguita da Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise seguita da Lenningen/Machtum/Mechtert/Moersdorf/ Mondorf/Niederdonven/Oberdonven/Oberwormelding/Remich/Rolling/Rosport/ Stadtbredimus seguita da Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise seguita da Remerschen/Remich/Schengen/ Schwebsingen/Stadtbredimus/Trintingen/Wasserbilig/Wellenstein/Wintringen or Wormeldingen seguita da Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise seguita dal nome della varietà di viteseguita da Appellation contrôlée

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Crémant de Luxembourg

DOP

francese

Marque nationale, seguita da:

- appellation contrôlée

- appellation d'origine contrôlée

DOP

francese

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Château

DOP

francese

Grand premier cru

Premier cru

Vin classé

DOP

francese

Vendanges tardives

DOP

francese

Vin de glace

DOP

francese

Vin de paille

DOP

francese

Ungheria

Vini a denominazione di origine protetta

Badacsony seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Balaton

Balaton-felvidék seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Balatonboglár seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della locali

Balatonfüred-Csopak seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Balatoni

Bükk seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Csongrád seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Debrõi Hárslevelû

Duna

Eger seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Egerszóláti Olaszrizling

Egri Bikavér

Egri Bikavér Superior

Etyek-Buda seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Hajós-Baja seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Izsáki Arany Sárfehér

Káli

Kunság seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Mátra seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Mór seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Nagy-Somló seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Neszmély seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Pannon

Pannonhalma seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della locali

Pécs seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Somlói

Somlói Arany

Somlói Nászéjszakák bora

Sopron seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Szekszárd seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Tihany

Tokaj seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Tolna seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Villány seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Villányi védett eredetû classicus

Zala seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Vini a indicazione geografica protetta

Alföldi seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Balatonmelléki seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Dél-alföldi

Dél-dunántúli

Duna melléki

Duna-Tisza-közi

Dunántúli

Észak-dunántúli

Felsõ-magyarországi

Nyugat-dunántúli

Tisza melléki

Tisza völgyi

Zempléni

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

minõségi bor

DOP

ungherese

védett eredetû bor

DOP

ungherese

Tájbor

IGP

ungherese

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos

DOP

ungherese

Aszúeszencia

DOP

ungherese

Bikavér

DOP

ungherese

Eszencia

DOP

ungherese

Fordítás

DOP

ungherese

Máslás

DOP

ungherese

Késõi szüretelésû bor

DOP/IGP

ungherese

Válogatott szüretelésû bor

DOP/IGP

ungherese

Muzeális bor

DOP/IGP

ungherese

Siller

DOP/IGP

ungherese

Szamorodni

DOP

ungherese

Malta

Vini a denominazione di origine protetta

Gozo

Malta

Vini a indicazione geografica protetta

Maltese Islands

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Denominazzjoni ta' Oriġini Kontrollata (D.O.K.)

DOP

maltese

Indikazzjoni Ġeografika Tipika (I.Ġ.T.)

IGP

maltese

Paesi Bassi

Vini a indicazione geografica protetta

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord Brabant

Noord Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid Holland

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Landwijn

IGP

Olandese

Austria

Vini a denominazione di origine protetta

Burgenland seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Carnuntum seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Kamptal seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Kärnten seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Kremstal seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Leithaberg seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Mittelburgenland seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Neusiedlersee seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Neusiedlersee-Hügelland seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Niederösterreich seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Oberösterreich seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Salzburg seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Steirermark seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Süd-Oststeiermark seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Südburgenland seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Südsteiermark seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Thermenregion seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Tirol seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Traisental seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Vorarlberg seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Wachau seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Wagram seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Weinviertel seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Weststeiermark seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Wien seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Vini a indicazione geografica protetta

Bergland

Steierland

Weinland

Wien

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Prädikatswein o Qualitätswein besonderer Reife und Leseart, seguita o no da:

-
Ausbruch/Ausbruchwein
-
Auslese/Auslesewein
-
Beerenauslese/Beerenauslesewein
-
Kabinett/Kabinettwein
-
Schilfwein
-
Spätlese/Spätlesewein
-
Strohwein
-
Trockenbeerenauslese
-
Eiswein

DOP

tedesco

DAC

DOP

latino

Districtus Austriae Controllatus

DOP

latino

Qualitätswein o Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

DOP

tedesco

Landwein

IGP

tedesco

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Ausstich

DOP/IGP

tedesco

Auswahl

DOP/IGP

tedesco

Bergwein

DOP/IGP

tedesco

Klassik/Classic

DOP

tedesco

Heuriger

DOP/IGP

tedesco

Gemischter Satz

DOP/IGP

tedesco

Jubiläumswein

DOP/IGP

tedesco

Reserve

DOP

tedesco

Schilcher

DOP/IGP

tedesco

Sturm

IGP

tedesco

Portogallo

Vini a denominazione di origine protetta

Alenquer

Alentejo seguita o no da Borba

Alentejo seguita o no da Évora

Alentejo seguita o no da Granja-Amareleja

Alentejo seguita o no da Moura

Alentejo seguita o no da Portalegre

Alentejo seguita o no da Redondo

Alentejo seguita o no da Reguengos

Alentejo seguita o no da Vidigueira

Arruda

Bairrada

Beira Interior seguita o no da Castelo Rodrigo

Beira Interior seguita o no da Cova da Beira

Beira Interior seguita o no da Pinhel

Biscoitos

Bucelas

Carcavelos

Colares

Dão seguita o no da Alva

Dão seguita o no da Besteiros

Dão seguita o no da Castendo

Dão seguita o no da Serra da Estrela

Dão seguita o no da Silgueiros

Dão seguita o no da Terras de Azurara

Dão seguita o no da Terras de Senhorim

Dão Nobre

Douro seguita o no da Baixo Corgo Termine equivalente: Vinho do Douro

Douro seguita o no da Cima Corgo Termine equivalente: Vinho do Douro

Douro seguita o no da Douro Superior Termine equivalente: Vinho do Douro

Encostas d'Aire seguita o no da Alcobaça

Encostas d'Aire seguita o no da Ourém

Graciosa

Lafões

Lagoa

Lagos

Madeira Termine equivalente: Madera/Vinho da Madeira/Madeira Weine/Madeira Wine/Vin de Madère/Vino di Madera/Madeira Wijn

Madeirense

Moscatel de Setúbal

Moscatel do Douro

Óbidos

Palmela

Pico

Portimão

Porto Termine equivalente: Oporto/Vinho do Porto/Vin de Porto/Port/Port Wine/Portwein/ Portvin/Portwijn

Ribatejo seguita o no da Almeirim

Ribatejo seguita o no da Cartaxo

Ribatejo seguita o no da Chamusca

Ribatejo seguita o no da Coruche

Ribatejo seguita o no da Santarém

Ribatejo seguita o no da Tomar

Setúbal

Setúbal Roxo

Tavira

Távora-Varosa

Torres Vedras

Trás-os-Montes seguita o no da Chaves

Trás-os-Montes seguita o no da Planalto Mirandês

Trás-os-Montes seguita o no da Valpaços

Vinho do Douro seguita o no da Baixo Corgo Termine equivalente: Douro

Vinho do Douro seguita o no da Cima Corgo Termine equivalente: Douro

Vinho do Douro seguita o no da Douro Superior Termine equivalente: Douro

Vinho Verde seguita o no da Amarante

Vinho Verde seguita o no da Ave

Vinho Verde seguita o no da Baião

Vinho Verde seguita o no da Basto

Vinho Verde seguita o no da Cávado

Vinho Verde seguita o no da Lima

Vinho Verde seguita o no da Monção e Melgaço

Vinho Verde seguita o no da Paiva

Vinho Verde seguita o no da Sousa

Vinho Verde Alvarinho

Vinho Verde Alvarinho Espumante

Vini a indicazione geografica protetta

Lisboa seguita o no da Alta Estremadura

Lisboa seguita o no da Estremadura

Península de Setúbal

Tejo

Vinho Espumante Beiras seguita o no da Beira Alta

Vinho Espumante Beiras seguita o no da Beira Litoral

Vinho Espumante Beiras seguita o no da Terras de Sicó

Vinho Licoroso Algarve

Vinho Regional Açores

Vinho Regional Alentejano

Vinho Regional Algarve

Vinho Regional Beiras seguita o no da Beira Alta

Vinho Regional Beiras seguita o no da Beira Litoral

Vinho Regional Beiras seguita o no da Terras de Sicó

Vinho Regional Duriense

Vinho Regional Minho

Vinho Regional Terras Madeirenses

Vinho Regional Transmontano

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Denominação de origem

DOP

portoghese

Denominação de origem controlada

DOP

portoghese

DO

DOP

portoghese

DOC

DOP

portoghese

Indicação de proveniência regulamentada

IGP

portoghese

IPR

IGP

portoghese

Vinho doce natural

DOP

portoghese

Vinho generoso

DOP

portoghese

Vinho regional

IGP

portoghese

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Canteiro

DOP

portoghese

Colheita Seleccionada

DOP

portoghese

Crusted/Crusting

DOP

inglese

Escolha

DOP

portoghese

Escuro

DOP

portoghese

Fino

DOP

portoghese

Frasqueira

DOP

portoghese

Garrafeira

DOP/IGP

portoghese

Lágrima

DOP

portoghese

Leve

DOP

portoghese

Nobre

DOP

portoghese

Reserva

DOP

portoghese

Velha reserva (o grande reserva)

DOP

portoghese

Ruby

DOP

inglese

Solera

DOP

portoghese

Super reserva

DOP

portoghese

Superior

DOP

portoghese

Tawny

DOP

inglese

Vintage, seguita o no da Late Bottle (LBV) o Character

DOP

inglese

Vintage

DOP

inglese

Romania

Vini a denominazione di origine protetta

Aiud seguita o no dal nome della sottoregione

Alba Iulia seguita o no dal nome della sottoregione

Babadag seguita o no dal nome della sottoregione

Banat seguita o no da Dealurile Tirolului

Banat seguita o no da Moldova Nouã

Banat seguita o no da Silagiu

Banu Mãrãcine seguita o no dal nome della sottoregione

Bohotin seguita o no dal nome della sottoregione

Cernãteºti - Podgoria seguita o no dal nome della sottoregione

Coteºti seguita o no dal nome della sottoregione

Cotnari

Criºana seguita o no da Biharia

Criºana seguita o no da Diosig

Criºana seguita o no da ªimleu Silvaniei

Dealu Bujorului seguita o no dal nome della sottoregione

Dealu Mare seguita o no da Boldeºti

Dealu Mare seguita o no da Breaza

Dealu Mare seguita o no da Ceptura

Dealu Mare seguita o no da Merei

Dealu Mare seguita o no da Tohani

Dealu Mare seguita o no da Urlaþi

Dealu Mare seguita o no da Valea Cãlugãreascã

Dealu Mare seguita o no da Zoreºti

Drãgãºani seguita o no dal nome della sottoregione

Huºi seguita o no da Vutcani

Iana seguita o no dal nome della sottoregione

Iaºi seguita o no da Bucium

Iaºi seguita o no da Copou

Iaºi seguita o no da Uricani

Lechinþa seguita o no dal nome della sottoregione

Mehedinþi seguita o no da Corcova

Mehedinþi seguita o no da Golul Drâncei

Mehedinþi seguita o no da Oreviþa

Mehedinþi seguita o no da Severin

Mehedinþi seguita o no da Vânju Mare

Miniº seguita o no dal nome della sottoregione

Murfatlar seguita o no da Cernavodã

Murfatlar seguita o no da Medgidia

Nicoreºti seguita o no dal nome della sottoregione

Odobeºti seguita o no dal nome della sottoregione

Oltina seguita o no dal nome della sottoregione

Panciu seguita o no dal nome della sottoregione

Pietroasa seguita o no dal nome della sottoregione

Recaº seguita o no dal nome della sottoregione

Sâmbureºti seguita o no dal nome della sottoregione

Sarica Niculiþel seguita o no da Tulcea

Sebeº - Apold seguita o no dal nome della sottoregione

Segarcea seguita o no dal nome della sottoregione

ªtefãneºti seguita o no da Costeºti

Târnave seguita o no da Blaj

Târnave seguita o no da Jidvei

Târnave seguita o no da Mediaº

Vini a indicazione geografica protetta

Colinele Dobrogei seguita o no dal nome della sottoregione

Dealurile Criºanei seguita o no dal nome della sottoregione

Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Covurluiului

Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Hârlãului

Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Huºilor

Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Iaºilor

Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Tutovei

Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Terasele Siretului

Dealurile Moldovei

Dealurile Munteniei

Dealurile Olteniei

Dealurile Sãtmarului

Dealurile Transilvaniei

Dealurile Vrancei

Dealurile Zarandului

Terasele Dunãrii

Viile Caraºului

Viile Timiºului

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Vin cu denumire de origine controlatã (D.O.C.), seguito da:

-
Cules la maturitate deplinã - C.M.D.
-
Cules târziu - C.T.
-
Cules la înnobilarea boabelor - C.I.B.

DOP

rumeno

Vin spumant cu denumire de origine controlatã - D.O.C.

DOP

rumeno

Vin cu indicaþie geograficã

IGP

rumeno

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Rezervã

DOP/IGP

rumeno

Vin de vinotecã

DOP

rumeno

Slovenia

Vini a denominazione di origine protetta

Bela krajina seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Belokranjec seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Bizeljèan seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Bizeljsko-Sremiè seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Sremiè-Bizeljsko

Cvièek, Dolenjska seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Dolenjska seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Goriška Brda seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Brda

Kras seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Metliška èrnina seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Prekmurje seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Prekmurèan

Slovenska Istra seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Štajerska Slovenija seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Teran, Kras seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Vipavska dolina seguita o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Vipava, Vipavec, Vipavèan

Vini a indicazione geografica

Podravje eventualmente seguita dall'espressione «mlado vino», le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale

Posavje eventualmente seguita dall'espressione «mlado vino», le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale

Primorska eventualmente seguita dall'espressione «mlado vino», le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Kakovostno vino z zašèitenim geografskim poreklom (kakovostno vino ZGP), seguita o no da Mlado vino

DOP

sloveno

Kakovostno peneèe vino z zašèitenim geografskim poreklom (Kakovostno vino ZGP)

DOP

sloveno

Penina

DOP

sloveno

Vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (vino PTP)

DOP

sloveno

Renome

DOP

sloveno

Vrhunsko vino z zašèitenim geografskim poreklom (vrhunsko vino ZGP), seguita o no da:

-
Pozna trgatev
-
Izbor
-
Jagodni izbor
-
Suhi jagodni izbor
-
Ledeno vino
-
Arhivsko vino (Arhiva)
-
Slamnovino (vino iz sušenega grozdja)

DOP

sloveno

Vrhunsko peneèe vino z zašèitenim geografskim poreklom (Vrhunsko peneèe vino ZGP)

IGP

sloveno

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Mlado vino

DOP/IGP

sloveno

Slovacchia

Vini a denominazione di origine protetta

Južnoslovenská vinohradnícka oblas seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola

Južnoslovenská vinohradnícka oblas seguita o no da Dunajskostredský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblas seguita o no da Galantský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblas seguita o no da Hurbanovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblas seguita o no da Komáròanský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblas seguita o no da Palárikovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblas seguita o no da Šamorínsky vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblas seguita o no da Strekovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblas seguita o no da Štúrovský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblas seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola

Malokarpatská vinohradnícka oblas seguita o no da Bratislavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblas seguita o no da Do¾anský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblas seguita o no da Hlohovecký vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblas seguita o no da Modranský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblas seguita o no da Orešanský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblas seguita o no da Pezinský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblas seguita o no da Senecký vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblas seguita o no da Skalický vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblas seguita o no da Stupavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblas seguita o no da Trnavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblas seguita o no da Vrbovský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblas seguita o no da Záhorský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblas seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola

Nitrianska vinohradnícka oblas seguita o no da Nitriansky vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblas seguita o no da Pukanecký vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblas seguita o no da Radošinský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblas seguita o no da Šintavský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblas seguita o no da Tekovský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblas seguita o no da Vrábe¾ský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblas seguita o no da Želiezovský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblas seguita o no da Žitavský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblas seguita o no da Zlatomoravecký vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblas seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola

Stredoslovenská vinohradnícka oblas seguita o no da Fil'akovský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblas seguita o no da Gemerský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblas seguita o no da Hontiansky vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblas seguita o no da Ipe¾ský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblas seguita o no da Modrokamencký vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblas seguita o no da Torna¾ský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblas seguita o no da Vinický vinohradnícky rajón

Vinohradnícka oblas Tokaj seguita o no da una delle seguenti unità geografiche più piccole: Bara/Èerhov/Èernochov/Malá Tàòa/Slovenské Nové Mesto/Ve¾ká Tàòa/ Vinièky

Východoslovenská vinohradnícka oblas seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un'unità geografica più piccola

Východoslovenská vinohradnícka oblas seguita o no da Krá¾ovskochlmecký vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblas seguita o no da Michalovský vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblas seguita o no da Moldavský vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblas seguita o no da Sobranecký vinohradnícky rajón

Vini a indicazione geografica protetta

Južnoslovenská vinohradnícka oblas eventualmente accompagnata dall'espressione «oblastné vino»

Malokarpatská vinohradnícka oblas eventualmente accompagnata dall'espressione «oblastné vino»

Nitrianska vinohradnícka oblas eventualmente accompagnata dall'espressione «oblastné vino»

Stredoslovenská vinohradnícka oblas eventualmente accompagnata dall'espressione «oblastné vino»

Východoslovenská vinohradnícka oblas eventualmente accompagnata dall'espressione «oblastné vino»

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Akostné víno

DOP

slovacco

Akostné víno s prívlastkom, seguita da:

-
Kabinetné
-
Neskorý zber
-
Výber z hrozna
-
Bobu¾ovývýber
-
Hrozienkový výber
-
Cibébový výber
-
L'adový zber
-
Slamové víno

DOP

slovacco

Esencia

DOP

slovacco

Forditáš

DOP

slovacco

Mášláš

DOP

slovacco

Pestovate¾ský sekt

DOP

slovacco

Samorodné

DOP

slovacco

Sekt vinohradníckej oblasti

DOP

slovacco

Výber (3)(4)(5)(6) putòový

DOP

slovacco

Výberová esencia

DOP

slovacco

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Mladé víno

DOP

slovacco

Archívne víno

DOP

slovacco

Panenská úroda

DOP

slovacco

Regno Unito

Vini a denominazione di origine protetta

English Vineyards

Welsh Vineyards

Vini a indicazione geografica protetta

England sostituita o no da Berkshire

England sostituita o no da Buckinghamshire

England sostituita o no da Cheshire

England sostituita o no da Cornwall

England sostituita o no da Derbyshire

England sostituita o no da Devon

England sostituita o no da Dorset

England sostituita o no da East Anglia

England sostituita o no da Gloucestershire

England sostituita o no da Hampshire

England sostituita o no da Herefordshire

England sostituita o no da Isle of Wight

England sostituita o no da Isles of Scilly

England sostituita o no da Kent

England sostituita o no da Lancashire

England sostituita o no da Leicestershire

England sostituita o no da Lincolnshire

England sostituita o no da Northamptonshire

England sostituita o no da Nottinghamshire

England sostituita o no da Oxfordshire

England sostituita o no da Rutland

England sostituita o no da Shropshire

England sostituita o no da Somerset

England sostituita o no da Staffordshire

England sostituita o no da Surrey

England sostituita o no da Sussex

England sostituita o no da Warwickshire

England sostituita o no da West Midlands

England sostituita o no da Wiltshire

England sostituita o no da Worcestershire

England sostituita o no da Yorkshire

Wales sostituita o no da Cardiff

Wales sostituita o no da Cardiganshire

Wales sostituita o no da Carmarthenshire

Wales sostituita o no da Denbighshire

Wales sostituita o no da Gwynedd

Wales sostituita o no da Monmouthshire

Wales sostituita o no da Newport

Wales sostituita o no da Pembrokeshire

Wales sostituita o no da Rhondda Cynon Taf

Wales sostituita o no da Swansea

Wales sostituita o no da The Vale of Glamorgan

Wales sostituita o no da Wrexham

Menzioni tradizionali (art. 118duovicies, par. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

quality (sparkling) wine

DOP

inglese

Regional vine

IGP

inglese

NB:

i termini in corsivo sono indicati solo a titolo informativo o esplicativo e non sono quindi soggetti alle disposizioni in materia di protezione di cui al presente Allegato.

Parte B: Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera

Vini a denominazione di origine controllata

Auvernier

Basel-Landschaft

Basel-Stadt

Bern/Berne

Bevaix

Bielersee/Lac de Bienne

Bôle

Bonvillars

Boudry

Chablais

Champréveyres

Château de Choully

Château de Collex

Château du Crest

Cheyres

Chez-le-Bart

Colombier

Corcelles-Cormondrèche

Cornaux

Cortaillod

Coteau de Bossy

Coteau de Bourdigny

Coteau de Chevrens

Coteau de Choulex

Coteau de Choully

Coteau de Genthod

Coteau de la vigne blanche

Coteau de Lully

Coteau de Peissy

Coteau des Baillets

Coteaux de Dardagny

Coteaux de Peney

Côtes de Landecy

Côtes de Russin

Côtes-de-l'Orbe

Cressier

Domaine de l'Abbaye

Entre-deux-Lacs

Fresens

Genève

Glarus

Gorgier

Grand Carraz

Graubünden/Grigioni

Hauterive

La Béroche

La Côte

La Coudre

La Feuillée

Lavaux

Le Landeron

Luzern

Mandement de Jussy

Neuchâtel

Nidwalden

Obwalden

Peseux

Rougemont

Saint-Aubin-Sauges

Saint-Blaise

Schaffhausen

Schwyz

Solothurn

St.Gallen

Thunersee

Thurgau

Ticino preceduto o no da «Rosso del», «Bianco del» o «Rosato del»

Uri

Valais/Wallis

Vaud

Vaumarcus

Ville de Neuchâtel

Vully

Zürich

Zürichsee

Zug

Menzioni tradizionali

Auslese/Sélection/Selezione

Appellation d'origine

Appellation d'origine contrôlée (AOC)

Attestierter Winzerwy

Beerenauslese/Sélection de grains nobles

Beerli/Beerliwein

Château/Schloss/Castello1

Cru

Denominazione di origine

Denominazione di origine controllata (DOC)

Eiswein/vin de glace

Federweiss/Weissherbst2

Flétri/Flétri sur souche

Gletscherwein/Vin des Glaciers

Grand Cru

Indicazione geografica tipica (IGT)

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung (KUB/AOC)

La Gerle

Landwein

Œil-de-Perdrix3

Passerillé/Strohwein/Sforzato4

Premier Cru

Pressé doux/Süssdruck

Primeur/Vin nouveau/Novello

Riserva

Schiller

Spätlese/Vendange tardive/Vendemmia tardiva5

Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut

Tafelwein

Terravin

Trockenbeerenauslese

Ursprungsbezeichnung

Village(s)

Vin de pays

Vin de table

Vin doux naturel6

Vinatura

Vino da tavola

VITI

Winzerwy

Denominazioni tradizionali

Dôle

Dorin

Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais

Fendant

Goron

Johannisberg du Valais

Malvoisie du Valais

Nostrano

Salvagnin

Païen ou Heida


1 Questi termini sono protetti unicamente per i Cantoni in cui beneficiano di una definizione precisa, ossia Vaud, Vallese e Ginevra.
2 Questi termini sono protetti fatto salvo l'uso della menzione tradizionale tedesca «Federweisser» per i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano, secondo quanto previsto all'articolo 3, lettera c), della legge tedesca sul vino e all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione.
3 Questo termine è protetto fatto salvo l'articolo 40 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione.
4 Per l'esportazione verso l'Unione, titolo alcolometrico totale (effettivo e potenziale) di 16% vol.
5 Per l'esportazione verso l'Unione, il tenore di zucchero naturale deve essere superiore almeno dell'1% alla media dell'anno degli altri vini.
6 Per l'esportazione verso l'Unione, questo termine indica un vino liquoroso con caratteristiche più rigorose in materia di resa e di contenuto di zucchero (contenuto iniziale di zucchero naturale: 252 g/l).


Appendice 5

Condizioni e modalità di cui all'articolo 8, paragrafo 9, e
all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b)

I.
La protezione delle denominazioni di cui all'articolo 8 dell'Allegato non impedisce l'uso dei seguenti nomi di varietà di vite per vini originari della Svizzera, a condizione che siano utilizzati conformemente alla legislazione svizzera e in combinazione con una denominazione geografica che indichi chiaramente l'origine del vino:
-
Ermitage/Hermitage;
-
Johannisberg.
II.
Conformemente all'articolo 25, lettera b), e fatte salve disposizioni particolari applicabili al regime dei documenti che scortano il trasporto, l'Allegato non si applica ai prodotti vitivinicoli:
a)
contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;
b)
oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;
c)
compresi tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;
d)
importati per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;
e)
destinati alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importati nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;
f)
che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 7

L'Unione europea dichiara che non si opporrà all'uso, da parte della Svizzera, delle espressioni «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta», e delle relative sigle «DOP» e «IGP», di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'Allegato 7 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, dal momento in cui il sistema legislativo svizzero in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e vitivinicoli sarà armonizzato col sistema dell'Unione europea.


Allegato 8

Concernente il riconoscimento reciproco e la protezione
delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose
e delle bevande aromatizzate a base di vino

Art. 1

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.


Art. 21

Il presente allegato si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate (vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli) quali definiti nella legislazione di cui all'appendice 5.


1 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 16 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).


Art. 3

Ai fini del presente Allegato, si intende per:

a)
«bevanda spiritosa originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda spiritosa che figura nelle appendici 1 e 2, elaborata sul territorio della suddetta Parte;
b)
«bevanda aromatizzata originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda aromatizzata che figura nelle appendici 3 e 4, elaborata sul territorio della suddetta Parte;
c)
«designazione»: le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;
d)
«etichettatura»: il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
e)
«presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
f)
«imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

Art. 4

1.  Sono protette le seguenti denominazioni:

a)
per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 1;
b)
per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 2;
c)
per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 3;
d)
per quanto riguarda le bevande aromatizzate originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 4.

2.1  La denominazione «marc» o «acquavite di vinaccia» può essere sostituita dalla denominazione «Grappa» per le bevande spiritose prodotte nelle regioni svizzere di lingua italiana, con uve ottenute in tali regioni, elencate nell'appendice 2, conformemente al regolamento di cui all'appendice 5, lettera a), primo trattino.


1 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 17 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).


Art. 5

1.  In Svizzera, le denominazioni comunitarie protette:

-
possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e
-
sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Comunità a cui si applicano.

2.  Nella Comunità, le denominazioni svizzere protette:

-
possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Svizzera, e
-
sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Svizzera a cui si applicano.

3.  Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi, di cui all'Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio1 (denominato in appresso Accordo ADPIC), le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 4 utilizzate per designare le bevande spiritose o le bevande aromatizzate originarie del territorio delle Parti. Ogni Parte fornisce alle Parti interessate i mezzi giuridici per impedire l'impiego di una denominazione per designare bevande spiritose o bevande aromatizzate non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

4.2  Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7 dell'Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra Parte.


1 RS 0.632.20
2 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 18 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).


Art. 61

La protezione di cui all'articolo 5 si applica anche nei casi in cui la vera origine della bevanda spiritosa o della bevanda aromatizzata è indicata e anche nel caso in cui la denominazione è tradotta, trascritta o traslitterata o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.


1 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 della Dec. n. 2/2012 del Comitato misto per l'agricoltura del 3 mag. 2012, in vigore dal 4 mag. 2012 (RU 2012 3385).


Art. 7

In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose o per le bevande aromatizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le Parti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.


Art. 8

Le disposizioni del presente Accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.


Art. 9

Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga una Parte a proteggere una denominazione dell'altra Parte che non è protetta o che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.


Art. 10

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose o di bevande aromatizzate originarie delle Parti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata originaria dell'altra Parte.


Art. 11

Qualora la legislazione pertinente delle Parti lo consenta, la protezione conferita dal presente Accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell'altra Parte.


Art. 12

Se la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o di una bevanda aromatizzata, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente Accordo, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.


Art. 13

Il presente Allegato non si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate:

a)
in transito sul territorio di una delle Parti, o
b)
originarie del territorio di una delle Parti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi, secondo le seguenti modalità:
aa)
contenute nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;
bb)
oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;
cc)
comprese tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;
dd)
importate per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;
ee)
destinate alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;
ff)
che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

Art. 14

1.  Ciascuna delle Parti designa gli organismi responsabili per il controllo dell'applicazione del presente Allegato.

2.  Le Parti si notificano reciprocamente le indicazioni e gli indirizzi di tali organismi entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente Allegato. Detti organismi collaborano strettamente e direttamente.


Art. 15

1.  Se uno degli organismi di cui all'articolo 14 ha motivo di sospettare che:

a)
una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata di cui all'articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra la Svizzera e la Comunità, non rispetta le disposizioni del presente Allegato o la legislazione comunitaria o svizzera applicabile al settore delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, e
b)
tale inosservanza riveste interesse particolare per una Parte e potrebbe comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali,

l'organismo in questione ne informa immediatamente la Commissione e l'organismo o gli organismi competenti dell'altra Parte.

2.  Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell'indicazione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata di cui trattasi:

a)
il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata;
b)
la composizione di tale bevanda;
c)
la designazione e la presentazione;
d)
la natura dell'infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.

Art. 16

1.  Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente Allegato.

2.  La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

3.  Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda a una consultazione immediatamente dopo l'adozione delle misure in parola.

4.  Se, in seguito alla consultazione di cui al paragrafo 1, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può adottare misure conservative per consentire l'applicazione del presente Allegato.


Art. 17

1.  Il gruppo di lavoro «bevande spiritose», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito secondo l'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, si riunisce a richiesta di una delle Parti e secondo le necessità inerenti all'applicazione dell'Accordo, a turno nella Comunità e in Svizzera.

2.  Il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione derivante dall'applicazione del presente Allegato. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni al Comitato per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente Allegato.


Art. 18

Qualora la legislazione di una delle Parti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano nelle appendici del presente Allegato, l'inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.


Art. 19

1.  Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate che al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato sono state prodotte, designate e presentate legalmente ma che sono vietate dal presente Allegato, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate contemplate nel presente Allegato non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine sin dall'entrata in vigore del presente Allegato.

2.  Salvo decisione contraria del Comitato, la commercializzazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente Accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Accordo, può continuare fino a esaurimento delle scorte.



Appendice 11

Indicazioni geografiche relative alle bevande spiritose originarie dell'Unione europea

Categoria di prodotti

Indicazione geografica

Paese d'origine (l'origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)

1. Rum

Rhum de la Martinique

Francia

Rhum de la Guadeloupe

Francia

Rhum de la Réunion

Francia

Rhum de la Guyane

Francia

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

Francia

Rhum des Antilles françaises

Francia

Rhum des départements français d'outre-mer

Francia

Ron de Málaga

Spagna

Ron de Granada

Spagna

Rum da Madeira

Portogallo

2. Whisky/Whiskey

Scotch Whisky

Regno Unito (Scozia)

Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/ Irish Whisky2

Irlanda

Whisky español

Spagna

Whisky breton/Whisky de Bretagne

Francia

Whisky alsacien/Whisky d'Alsace

Francia

3. Acquavite di cereali

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Lussemburgo

Korn/Kornbrand

Germania, Austria, Belgio (Comunità germanofona)

Münsterländer Korn/Kornbrand

Germania

Sendenhorster Korn/Kornbrand

Germania

Bergischer Korn/Kornbrand

Germania

Emsländer Korn/Kornbrand

Germania

Haselünner Korn/Kornbrand

Germania

Hasetaler Korn/Kornbrand

Germania

Samanë

Lituania

4. Acquavite di vino

Eau-de-vie de Cognac

Francia

Eau-de-vie des Charentes

Francia

Eau-de-vie de Jura

Francia

Cognac

Francia

(La denominazione «Cognac» può essere completata da una delle seguenti menzioni:

-
Fine

Francia

-
Grande Fine Champagne

Francia

-
Grande Champagne

Francia

-
Petite Fine Champagne

Francia

-
Petite Champagne

Francia

-
Fine Champagne

Francia

-
Borderies

Francia

-
Fins Bois

Francia

-
Bons Bois)

Francia

Fine Bordeaux

Francia

Fine de Bourgogne

Francia

Armagnac

Francia

Bas-Armagnac

Francia

Haut-Armagnac

Francia

Armagnac-Ténarèze

Francia

Blanche Armagnac

Francia

Eau-de-vie de vin de la Marne

Francia

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Francia

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Francia

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Francia

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Francia

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Francia

Eau-de-vie de vin de Savoie

Francia

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Francia

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Francia

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Francia

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

Francia

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Francia

Aguardente de Vinho Douro

Portogallo

Aguardente de Vinho Ribatejo

Portogallo

Aguardente de Vinho Alentejo

Portogallo

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Portogallo

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

Portogallo

Aguardente de Vinho Lourinhã

Portogallo

Ñóíãóðëàðñêà ãðîçäîâà ðàêè/Ãðîçäîâà ðàêè îò Ñóíãóðëàðå/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Sungurlare

Bulgaria

Ñëèâåíñêà ïåðëà (Ñëèâåíñêà ãðîçäîâà ðàêè/Ãðîçäîâà ðàêè îò Ñëèâåí)/ Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Sliven)

Bulgaria

Ñòðàëäæàíñêà Ìóñêàòîâà ðàêè/Ìóñêàòîâà ðàêè îò Ñòðàëäæà/Straldjanska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya di Straldja

Bulgaria

Ïîìîðèéñêà ãðîçäîâà ðàêè/Ãðîçäîâà ðàêè îò Ïîìîðèå/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Pomorie

Bulgaria

Ðóñåíñêà áèñåðíà ãðîçäîâà ðàêè/Áèñåðíà ãðîçäîâà ðàêè îò Ðóñå/Russenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya di Ruse

Bulgaria

Áóðãàñêà Ìóñêàòîâà ðàêè/Ìóñêàòîâà ðàêè îò Áóðãàñ/Bourgaska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya di Burgas

Bulgaria

Äîáðóäæàíñêà ìóñêàòîâà ðàêè/Ìóñêàòîâà ðàêè îò Äîáðóäæà/ Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya della Dobrudja

Bulgaria

Ñóõèíäîëñêà ãðîçäîâà ðàêè/Ãðîçäîâà ðàêè îò Ñóõèíäîë/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Suhindol

Bulgaria

Êàðëîâñêà ãðîçäîâà ðàêè/Ãðîçäîâà Ðàêè îò Êàðëîâî/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova Rakiya di Karlovo

Bulgaria

Vinars Târnave

Romania

Vinars Vaslui

Romania

Vinars Murfatlar

Romania

Vinars Vrancea

Romania

Vinars Segarcea

Romania

5. Brandy/Weinbrand

Brandy de Jerez

Spagna

Brandy del Penedés

Spagna

Brandy italiano

Italia

Brandy ÁôôéêÞò/Brandy dell'Attica

Grecia

Brandy ÐåëïðïííÞóïõ/Brandy del Peloponneso

Grecia

Brandy ÊåíôñéêÞò ÅëëÜäáò/Brandy della Grecia centrale

Grecia

Deutscher Weinbrand

Germania

Wachauer Weinbrand

Austria

Weinbrand Dürnstein

Austria

Pfälzer Weinbrand

Germania

Karpatské brandy špeciál

Slovacchia

Brandy francese/Brandy de France

Francia

6. Acquavite di vinaccia

Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne

Francia

Marc d'Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Francia

Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Francia

Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Francia

Marc de Franche-Comté/Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Francia

Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Francia

Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Francia

Marc des Côteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Francia

Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Francia

Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Francia

Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Francia

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Francia

Marc de Lorraine

Francia

Marc d'Auvergne

Francia

Marc du Jura

Francia

Aguardente Bagaceira Bairrada

Portogallo

Aguardente Bagaceira Alentejo

Portogallo

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Portogallo

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

Portogallo

Orujo de Galicia

Spagna

Grappa

Italia

Grappa di Barolo

Italia

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Italia

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Italia

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Italia

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Italia

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Italia

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Italia

Grappa siciliana/Grappa di Sicilia

Italia

Grappa di Marsala

Italia

ÔóéêïõäéÜ/Tsikoudia

Grecia

ÔóéêïõäéÜ ÊñÞôçò/Tsikoudia di Creta

Grecia

Ôóßðïõñï/Tsipouro

Grecia

Ôóßðïõñï Ìáêåäïíßáò/Tsipouro di Macedonia

Grecia

Ôóßðïõñï Èåóóáëßáò/Tsipouro de Tessaglia

Grecia

Ôóßðïõñï ÔõñíÜâïõ/Tsipouro di Tyrnavos

Grecia

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

Lussemburgo

Æéâáíßá/Ôæéâáíßá/ÆéâÜíá/Zivania

Cipro

Törkölypálinka

Ungheria

9. Acquavite di frutta

Schwarzwälder Kirschwasser

Germania

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Germania

Schwarzwälder Williamsbirne

Germania

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Germania

Fränkisches Zwetschgenwasser

Germania

Fränkisches Kirschwasser

Germania

Fränkischer Obstler

Germania

Mirabelle de Lorraine

Francia

Kirsch d'Alsace

Francia

Quetsch d'Alsace

Francia

Framboise d'Alsace

Francia

Mirabelle d'Alsace

Francia

Kirsch de Fougerolles

Francia

Williams d'Orléans

Francia

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Italia

Südtiroler Aprikot/Aprikot dell'Alto Adige

Italia

Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige

Italia

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Italia

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Italia

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Italia

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Italia

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Italia

Williams friulano/Williams del Friuli

Italia

Sliwovitz del Veneto

Italia

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Italia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Italia

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Italia

Williams trentino/Williams del Trentino

Italia

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Italia

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Italia

Medronho do Algarve

Portogallo

Medronho do Buçaco

Portogallo

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Italia

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Italia

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Italia

Aguardente de pêra da Lousã

Portogallo

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Lussemburgo

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Lussemburgo

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Lussemburgo

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Lussemburgo

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Lussemburgo

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Lussemburgo

Wachauer Marillenbrand

Austria

Szatmári Szilvapálinka

Ungheria

Kecskeméti Barackpálinka

Ungheria

Békési Szilvapálinka

Ungheria

Szabolcsi Almapálinka

Ungheria

Gönci Barackpálinka

Ungheria

Pálinka

Ungheria, Austria (acquaviti di albicocche elaborate esclusivamente nelle seguenti province austriache: Bassa Austria, Burgenland, Stiria, Vienna)

Bošácka Slivovica

Slovacchia

Brinjevec

Slovenia

Dolenjski sadjevec

Slovenia

Òðîíñêà ñëèâîâà ðàêè/Ñëèâîâà ðàêè îò Òðîí/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya di Troyan,

Bulgaria

Ñèëèñòðåíñêà êàéñèåâà ðàêè/Êàéñèåâà ðàêè îò Ñèëèñòðà/Silistrenska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya di Silistra,

Bulgaria

Òåðâåëñêà êàéñèåâà ðàêè/Êàéñèåâà ðàêè îò Òåðâåë/Tervelska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya di Tervel,

Bulgaria

Ëîâåøêà ñëèâîâà ðàêè/Ñëèâîâà ðàêè îò Ëîâå÷/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya di Lovech

Bulgaria

Pãlincã

Romania

Țuicã Zetea de Medieșu Aurit

Romania

Țuicã de Valea Milcovului

Romania

Țuicã de Buzãu

Romania

Þuicã de Argeº

Romania

Þuicã de Zalãu

Romania

Țuicã Ardeleneascã de Bistrița

Romania

Horincã de Maramureș

Romania

Horincã de Cãmârzana

Romania

Horincã de Seini

Romania

Horincã deChioar

Romania

Horincã de Lãpuș

Romania

Turþ de Oaº

Romania

Turþ de Maramureº

Romania

10. Acquavite di sidro di mele o di sidro di pere

Calvados

Francia

Calvados Pays d'Auge

Francia

Calvados Domfrontais

Francia

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Francia

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Francia

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Francia

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Francia

Eau-de-vie de cidre du Maine

Francia

Aguardiente de sidra de Asturias

Spagna

Eau-de-vie de poiré du Maine

Francia

15. Vodka

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Svezia

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

Finlandia

Polska Wódka/Polish Vodka

Polonia

Laugarício Vodka

Slovacchia

Originali Lietuviðka degtinë/Original Lithuanian vodka

Lituania

Vodka di erbe della pianura del Podlasie settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bisonte/Wódka zio³owa z Niziny Pó³nocnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy ¿ubrowej

Polonia

Latvijas Dzidrais

Lettonia

Rîgas Degvîns

Lettonia

Estonian vodka

Estonia

17. Geist

Schwarzwälder Himbeergeist

Germania

18. Genziana

Bayerischer Gebirgsenzian

Germania

Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige

Italia

Genziana trentina/Genziana del Trentino

Italia

19. Bevande spiritose al ginepro

Genièvre/Jenever/Genever3

Belgio, Paesi Bassi, Francia (dipartimenti Nord [59] e Pas-de-Calais [62]), Germania (Länder tedeschi Renania settentrionale-Vestfalia e Bassa Sassonia)

Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever

Belgio, Paesi Bassi, Francia (dipartimenti Nord [59] e Pas-de-Calais [62])

Jonge jenever, jonge genever

Belgio, Paesi Bassi

Oude jenever, oude genever

Belgio, Paesi Bassi

Hasseltse jenever/Hasselt

Belgio (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)

Balegemse jenever

Belgio (Balegem)

O´ de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

Belgio (Fiandra orientale)

Peket-Pekêt/Peket-Pékêt de Wallonie

Belgio (Vallonia)

Genièvre Flandres Artois

Francia (dipartimenti Nord [59] e Pas-de-Calais [62])

Ostfriesischer Korngenever

Germania

Steinhäger

Germania

Plymouth Gin

Regno Unito

Gin de Mahón

Spagna

Vilniaus Džinas/Vilnius Gin

Lituania

Spišská Borovièka

Slovacchia

Slovenská Borovièka Juniperus

Slovacchia

Slovenská Borovièka

Slovacchia

Inovecká Borovièka

Slovacchia

Liptovská Borovièka

Slovacchia

24. Akvavit/aquavit

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Danimarca

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

Svezia

25. Bevande spiritose all'anice

Anís español

Spagna

Anís Paloma Monforte del Cid

Spagna

Hierbas de Mallorca

Spagna

Hierbas Ibicencas

Spagna

Évora anisada

Portogallo

Cazalla

Spagna

Chinchón

Spagna

Ojén

Spagna

Rute

Spagna

Janeževec

Slovenia

29. Anice distillato

Ouzo/Oýæï

Cipro, Grecia

Ïýæï ÌõôéëÞíçò/Ouzo di Metilini

Grecia

Ïýæï Ðëùìáñßïõ/Ouzo di Plomari

Grecia

Ïýæï ÊáëáìÜôáò/Ouzo di Kalamata

Grecia

Ïýæï ÈñÜêçò/Ouzo de Tracia

Grecia

Ïýæï Ìáêåäïíßáò/Ouzo di Macedonia

Grecia

30. Bevande spiritose di gusto amaro o bitter

Demänovka bylinná horká

Slovacchia

Rheinberger Kräuter

Germania

Trejos devynerios

Lituania

Slovenska travarica

Slovenia

32. Liquore

Berliner Kümmel

Germania

Hamburger Kümmel

Germania

Münchener Kümmel

Germania

Chiemseer Klosterlikör

Germania

Bayerischer Kräuterlikör

Germania

Irish Cream

Irlanda

Palo de Mallorca

Spagna

Ginjinha portuguesa

Portogallo

Licor de Singeverga

Portogallo

Mirto di Sardegna

Italia

Liquore di limone di Sorrento

Italia

Liquore di limone della Costa d'Amalfi

Italia

Genepì del Piemonte

Italia

Genepì della Valle d'Aosta

Italia

Benediktbeurer Klosterlikör

Germania

Ettaler Klosterlikör

Germania

Ratafia de Champagne

Francia

Ratafia catalana

Spagna

Anis português

Portogallo

Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur

Finlandia

Grossglockner Alpenbitter

Austria

Mariazeller Magenlikör

Austria

Mariazeller Jagasaftl

Austria

Puchheimer Bitter

Austria

Steinfelder Magenbitter

Austria

Wachauer Marillenlikör

Austria

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Austria

Hüttentee

Germania

Allaþu Íimelis

Lettonia

Èepkeliø

Lituania

Demänovka Bylinný Likér

Slovacchia

Polish Cherry

Polonia

Karlovarská Hoøká

Repubblica ceca

Pelinkovec

Slovenia

Blutwurz

Germania

Cantueso Alicantino

Spagna

Licor café de Galicia

Spagna

Licor de hierbas de Galicia

Spagna

Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi

Francia, Italia

Ìáóôß÷á ×ßïõ/Masticha di Chios

Grecia

Êßôñï ÍÜîïõ/Kitro di Naxos

Grecia

ÊïõìêïõÜô ÊÝñêõñáò/Koum Kouat di Corfù

Grecia

Ôåíôïýñá/Tentoura

Grecia

Poncha da Madeira

Portogallo

34. Crème de cassis

Cassis de Bourgogne

Francia

Cassis de Dijon

Francia

Cassis de Saintonge

Francia

Cassis du Dauphiné

Francia

Cassis de Beaufort

Lussemburgo

40. Nocino

Nocino di Modena

Italia

Orehovec

Slovenia

Altre bevande spiritose

Pommeau de Bretagne

Francia

Pommeau du Maine

Francia

Pommeau de Normandie

Francia

Svensk Punsch/Swedish Punch

Svezia

Pacharán navarro

Spagna

Pacharán

Spagna

Inländerrum

Austria

Bärwurz

Germania

Aguardiente de hierbas de Galicia

Spagna

Aperitivo Café de Alcoy

Spagna

Herbero de la Sierra de Mariola

Spagna

Königsberger Bärenfang

Germania

Ostpreußischer Bärenfang

Germania

Ronmiel

Spagna

Ronmiel de Canarias

Spagna

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/ Jenever met vruchten/Fruchtgenever

Belgio, Paesi Bassi, Francia (dipartimenti Nord [59] e Pas-de-Calais [62]), Germania (Länder tedeschi Renania settentrionale-Vestfalia e Bassa Sassonia)

Domaèi rum

Slovenia

Irish Poteen/Irish Poitín

Irlanda

Trauktinë

Lituania

Trauktinë Palanga

Lituania

Trauktinë Dainava

Lituania


1 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 2 della Dec. n. 2/2012 del Comitato misto per l'agricoltura del 3 mag. 2012, in vigore dal 4 mag. 2012 (RU 2012 3385).
2 L'indicazione geografica Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky comprende il whisky/whiskey prodotto in Irlanda e in Irlanda del Nord.
3 Tenendo conto della protezione dell'indicazione geografica «Genièvre» nell'Unione europea e dell'intenzione espressa dalla Svizzera di proteggere la denominazione «Genièvre» come indicazione geografica sul suo territorio, l'Unione europea e la Svizzera hanno convenuto di inserire la denominazione «Genièvre» nelle appendici 1 e 2 dell'allegato 8. Le Parti si impegnano a riesaminare la situazione di tale denominazione nel 2015 alla luce dello stato di avanzamento della protezione della denominazione «Genièvre» come indicazione geografica in Svizzera.


Appendice 21

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie
della Svizzera

Acquavite di vino

Eau-de-vie de vin du Valais

Brandy du Valais

Acquavite di vinaccia

Baselbieter Marc

Grappa del Ticino/Grappa Ticinese

Grappa della Val Calanca

Grappa della Val Bregaglia

Grappa della Val Mesolcina

Grappa della Valle di Poschiavo

Marc d'Auvernier

Marc de Dôle du Valais

Acquavite di frutta

Aargauer Bure Kirsch

Abricotine/Eau-de-vie d'abricot du Valais

Baselbieterkirsch

Baselbieter Mirabelle

Baselbieter Pflümli

Baselbieter Zwetschgenwasser

Bernbieter Kirsch

Bernbieter Mirabellen

Bernbieter Zwetschgenwasser

Bérudge de Cornaux

Canada du Valais

Coing d'Ajoie

Coing du Valais

Damassine

Eau-de-vie de poire du Valais

Emmentaler Kirsch

Framboise du Valais

Freiämter Zwetschgenwasser

Fricktaler Kirsch

Golden du Valais

Gravenstein du Valais

Kirsch d'Ajoie

Kirsch de la Béroche

Kirsch du Valais

Kirsch suisse

Lauerzer Kirsch

Luzerner Kernobstbrand

Luzerner Kirsch

Luzerner Pflümli

Luzerner Williams

Luzerner Zwetschgenwasser

Mirabelle d'Ajoie

Mirabelle du Valais

Poire d'Ajoie

Poire d'Orange de la Baroche

Pomme d'Ajoie

Pomme du Valais

Prune d'Ajoie

Prune du Valais

Prune impériale de la Baroche

Pruneau du Valais

Rigi Kirsch

Schwarzbuben Kirsch

Seeländer Kirsch

Seeländer Pflümliwasser

Urschwyzerkirsch

Zuger Kirsch

Acquavite di sidro di mele o di sidro di pere

Bernbieter Birnenbrand

Freiämter Theilerbirnenbrand

Luzerner Birnenträsch

Luzerner Theilerbirnenbrand

Acquavite di genziana

Gentiane du Jura

Bevande spiritose al ginepro

Genièvre2

Genièvre du Jura

Liquori

Basler Eierkirsch

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur

Bernbieter Griottes Liqueur

Bernbieter Kirschen Liqueur

Liqueur de poires Williams du Valais

Liqueur d'abricot du Valais

Liqueur de framboise du Valais

Acquaviti di erbe (o a base di erbe)

Baselbieter Burgermeister (Kräuterbrand)

Bernbieter Kräuterbitter

Eau-de-vie d'herbes du Jura

Eau-de-vie d'herbes du Valais

Genépi du Valais

Gotthard Kräuterbrand

Innerschwyzer Chrüter

Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)

Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Altre

Lie du Mandement

Lie de Dôle du Valais

Lie du Valais


1 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 2 della Dec. n. 2/2012 del Comitato misto per l'agricoltura del 3 mag. 2012, in vigore dal 4 mag. 2012 (RU 2012 3385).
2 Tenendo conto della protezione dell'indicazione geografica «Genièvre» nell'Unione europea e dell'intenzione espressa dalla Svizzera di proteggere la denominazione «Genièvre» come indicazione geografica sul suo territorio, l'Unione europea e la Svizzera hanno convenuto di inserire la denominazione «Genièvre» nelle appendici 1 e 2 dell'allegato 8. Le Parti si impegnano a riesaminare la situazione di tale denominazione nel 2015 alla luce dello stato di avanzamento della protezione della denominazione «Genièvre» come indicazione geografica in Svizzera.


Appendice 3

Denominazioni protette per le bevande aromatizzate
originarie della Comunità

Clarea

Sangría

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino


Appendice 4

Denominazioni protette per le bevande aromatizzate
originarie della Svizzera

Nessuna


Appendice 51

Elenco degli atti di cui all'articolo 2, relativi alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati e alle bevande aromatizzate

a)
Bevande spiritose di cui al codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci2.
Per l'Unione europea:
regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1334/2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).
Per la Svizzera:
capitolo 5 dell'ordinanza del DFI del  23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391).
b)
Bevande aromatizzate di cui ai codici 2205 ed ex 2206 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.
Per l'Unione europea:
regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991 (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
Per la Svizzera:
capitolo 2 sezione 3 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391).

1 Introdotta dall'art. 1 n. 21 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE (RU 2009 4925). Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 2 della Dec. n. 2/2012 del Comitato misto per l'agricoltura del 3 mag. 2012, in vigore dal 4 mag. 2012 (RU 2012 3385).
2 RS 0.632.11


Allegato 9

Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti
con il metodo di produzione biologico

Art. 1 Oggetto

Fatti salvi i loro obblighi relativi ai prodotti non provenienti dal territorio delle Parti e ferme restando le altre disposizioni legislative in vigore, le Parti s'impegnano, su una base di non discriminazione e di reciprocità, a favorire il commercio dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Comunità e dalla Svizzera e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.


Art. 2 Campo d'applicazione

1.  Il presente Allegato si applica ai prodotti agricoli1 e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

2.  ...2


1 Nuova espressione giusta l'art 1 della Dec. n. 2/2011 del Comitato misto dell'agricoltura, in vigore dal 1° dic. 2011(RU 2011 6335).
2 Abrogato dall'art 1 della Dec. n. 2/2011 del Comitato misto dell'agricoltura, con effetto dal 1° dic. 2011 (RU 2011 6335).


Art. 3 Principio dell'equivalenza

1.  Le Parti riconoscono che le rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1 del presente Allegato sono equivalenti. Le Parti possono convenire di escludere dal regime di equivalenza alcuni aspetti o alcuni prodotti. Essi lo specificano nell'appendice 1.

2.  Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire che le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti specificamente i prodotti di cui all'articolo 2 si evolvano in maniera equivalente.

3.1  Le importazioni tra le Parti di prodotti biologici in provenienza da una delle Parti o immessi in libera pratica sul territorio di una delle Parti e oggetto del regime di equivalenza ai sensi del paragrafo 1 non richiedono la presentazione di certificati di ispezione.


1 Introdotto dall'art. 1 n. 22 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).


Art. 4 Libera circolazione dei prodotti biologici

Ogni Parte adotta, secondo le apposite procedure interne in materia, i provvedimenti necessari a consentire l'importazione e l'immissione in commercio dei prodotti di cui all'articolo 2 che soddisfano le disposizioni legislative e regolamentari dell'altra Parte menzionate nell'appendice 1.


Art. 5 Etichettatura

1.  Allo scopo di istituire regimi che consentano di evitare la rietichettatura dei prodotti biologici previsti dal presente Allegato, le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire, nell'ambito delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari,

-
la salvaguardia degli stessi termini nelle loro varie lingue ufficiali per designare i prodotti biologici;
-
l'uso degli stessi termini obbligatori per le dichiarazioni che figurano sull'etichetta dei prodotti conformi a condizioni equivalenti.

2.  Ogni Parte può prescrivere che i prodotti importati in provenienza dall'altra Parte rispettino i requisiti in materia di etichettatura previsti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.


Art. 61 Paesi terzi e organismi di controllo nei Paesi terzi

1.  Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l'equivalenza dei regimi d'importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da Paesi terzi.

2.  Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei confronti dei Paesi terzi e degli organismi di controllo nei Paesi terzi, le Parti istituiscono un'idonea collaborazione per valorizzare le loro esperienze e si consultano prima di riconoscere un Paese terzo o un organismo di controllo e di inserirlo nell'elenco previsto a tale scopo nelle loro disposizioni legislative e regolamentari.


1 Nuovo testo giusta l'art 1 della Dec. n. 2/2011 del Comitato misto dell'agricoltura, in vigore dal 1° dic. 2011(RU 2011 6335).


Art. 71 Scambio di informazioni

1.  In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti e gli Stati membri si comunicano reciprocamente, in particolare, le informazioni e documenti seguenti:

-
l'elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo con il relativo numero di codice, nonché le relazioni sulla sorveglianza esercitata dalle autorità responsabili;
-
l'elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l'importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da un Paese terzo;
-
le irregolarità o le infrazioni relative alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1 che alterano il carattere biologico del prodotto. Il livello di tali comunicazioni dipende dalla gravità e dall'entità dell'irregolarità o dell'infrazione constatata secondo l'appendice.

2.  Le Parti garantiscono la riservatezza delle informazioni di cui al paragrafo 1, terzo trattino.


1 Nuovo testo giusta l'art 1 della Dec. n. 2/2011 del Comitato misto dell'agricoltura, in vigore dal 1° dic. 2011(RU 2011 6335).


Art. 8 Gruppo di lavoro per i prodotti biologici

1.  Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici, di seguito denominato «il gruppo di lavoro», istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, procede all'esame di ogni questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.

2.  Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. In particolare, ad esso compete:

-
verificare l'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti in vista del loro inserimento nell'appendice 1;
-
raccomandare al Comitato, se necessario, l'introduzione nell'appendice 2 del presente Allegato delle modalità di applicazione necessarie a garantire un'attuazione coerente delle disposizioni legislative e regolamentari contemplate dal presente Allegato nei rispettivi territori delle Parti;
-
raccomandare al Comitato l'estensione del campo di applicazione del presente Allegato ad altri prodotti oltre a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Art. 9 Misure di salvaguardia

1.  Laddove qualsiasi indugio possa arrecare un pregiudizio difficile da riparare, possono essere adottate misure provvisorie di salvaguardia senza consultazioni preliminari, a condizione che, immediatamente dopo l'adozione di tali misure, siano avviate consultazioni.

2.  Se nell'ambito delle consultazioni di cui al paragrafo 1 le Parti non riescono a raggiungere un accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o adottato le misure di cui al paragrafo 1 può prendere le misure cautelari appropriate in modo da consentire l'applicazione del presente Allegato.



Appendice 11

Elenco degli atti di cui all'articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e
alle derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Disposizioni regolamentari applicabili nell'Unione europea

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 967/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 (GU L 264 del 3.10.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 426/2011 della Commissione, del 2 maggio 2011 (GU L 113 del 13.5.2011, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011 (GU L 161 del 21.6.2011, pag. 9).

Disposizioni applicabili nella Confederazione Svizzera

Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica), modificata da ultimo il 27 ottobre 2010 (RU 2010 5859).

Ordinanza del DFE2 del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, modificata da ultimo il 25 maggio 2011 (RU 2011 2369).

Esclusione dal regime di equivalenza

Prodotti svizzeri a base di componenti prodotti nel quadro della riconversione all'agricoltura biologica

Prodotti ottenuti dall'allevamento svizzero di caprini qualora gli animali beneficino della deroga prevista dall'articolo 39d dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (RS 910.18).


1 Nuovo testo giusta l'art 2 della Dec. n. 2/2011 del Comitato misto dell'agricoltura, in vigore dal 1° dic. 2011(RU 2011 6335).
2 Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).


Appendice 21

Modalità di applicazione

Le norme sull'etichettatura relative agli alimenti biologici per animali in vigore nella legislazione della Parte contraente importatrice si applicano alle importazioni dell'altra Parte.


1 Nuovo testo giusta l'art 2 della Dec. n. 2/2011 del Comitato misto dell'agricoltura, in vigore dal 1° dic. 2011(RU 2011 6335).


Allegato 10

Relativo al riconoscimento dei controlli di conformità
alle norme di commercializzazione per i prodotti
ortofrutticoli freschi

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente Allegato si applica agli ortofrutticoli destinati ad essere consumati freschi, per i quali la Comunità ha fissato norme di commercializzazione in base al regolamento (CE) n. 2200/96, esclusi gli agrumi.


Art. 2 Oggetto

1.  I prodotti di cui all'articolo 1 originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportati dalla Svizzera nella Comunità corredati del certificato di controllo di cui all'articolo 3, non sono soggetti, all'interno della Comunità, a un controllo di conformità alle norme prima di essere introdotti nel territorio doganale della Comunità.

2.  L'Ufficio federale dell'agricoltura viene accettato come autorità responsabile dei controlli di conformità alle norme comunitarie o alle norme equivalenti per i prodotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità. A tal fine, l'Ufficio federale dell'agricoltura può incaricare gli organismi di controllo menzionati in appendice di effettuare i controlli di conformità secondo la seguente procedura:

-
l'Ufficio federale dell'agricoltura notifica gli organismi designati alla Commissione europea;
-
gli organismi di controllo rilasciano il certificato di cui all'articolo 3;
-
gli organismi designati devono disporre di controllori con una formazione riconosciuta dall'Ufficio federale dell'agricoltura, del materiale e degli impianti necessari per le verifiche e le analisi richieste dal controllo e di apparecchiature adeguate per la trasmissione delle informazioni.

3.  Se la Svizzera sottopone i prodotti di cui all'articolo 1, prima di introdurli nel territorio doganale svizzero, ad un controllo di conformità a determinate norme di commercializzazione, sono adottate disposizioni equivalenti a quelle previste dal presente Allegato, che consentano ai prodotti originari della Comunità di non essere sottoposti a questo tipo di controllo.


Art. 3 Certificato di controllo

1.  Ai sensi del presente Allegato, per «certificato di controllo» s'intende:

-
il formulario di cui all'Allegato I del regolamento (CEE) n. 2251/92;
-
il formulario CEE/ONU Allegato al Protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca;
-
il formulario OCSE Allegato alla decisione del Consiglio dell'OCSE sul regime OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.

2.  Il certificato di controllo accompagna il lotto di prodotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità fino all'immissione in libera pratica sul territorio della Comunità.

3.  Il certificato di controllo deve recare il timbro di uno degli organismi menzionati in appendice al presente Allegato.

4.  I certificati di controllo rilasciati da un organismo di controllo cui sia stato ritirato il mandato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non sono più riconosciuti ai sensi del presente Allegato.


Art. 4 Scambio di informazioni

1.  In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti si trasmettono in particolare l'elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo della conformità. La Commissione europea segnala all'Ufficio federale dell'agricoltura le irregolarità o le infrazioni constatate per quanto concerne la conformità alle norme in vigore dei lotti di ortofrutticoli originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità e corredati del certificato di controllo.

2.  Per poter valutare l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, terzo trattino, l'Ufficio federale dell'agricoltura accetta, su richiesta della Commissione europea, che si proceda in loco a un controllo congiunto degli organismi designati.

3.  Il controllo congiunto viene effettuato secondo la procedura proposta dal gruppo di lavoro «ortofrutticoli» e deciso dal Comitato.


Art. 5 Clausola di salvaguardia

1.  Le Parti contraenti si consultano non appena una di esse ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente Allegato.

2.  La Parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso.

3.  Ogniqualvolta si constati che lotti originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportate dalla Svizzera alla Comunità corredati del certificato di controllo, non sono conformi alle norme in vigore, e che un ritardo rischia di rendere inefficaci le misure di lotta contro le frodi o di provocare distorsioni della concorrenza, possono essere prese misure di salvaguardia provvisorie senza consultazioni preliminari, purché siano avviate consultazioni subito dopo l'adozione di dette misure.

4.  Se, al termine delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non raggiungono un accordo entro tre mesi, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha preso le misure di cui al paragrafo 3 può prendere gli opportuni provvedimenti cautelari, che possono andare fino alla sospensione parziale o totale delle disposizioni del presente Allegato.


Art. 6 Gruppo di lavoro «ortofrutticoli»

1.  Il gruppo di lavoro «ortofrutticoli» istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'Accordo esamina tutte le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione. Esso esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato.

2.  Il gruppo di lavoro presenta proposte al Comitato onde adeguare e aggiornare l'appendice del presente Allegato.



Appendice dell'allegato 101

Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'allegato 10:

1.
Qualiservice Kapellenstrasse 5 CH-3011 Berna

1 Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 2/2004 del Comitato misto per l'agricoltura del 18 mar. 2004 (RU 2004 5235).


Allegato 11

Relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili
agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Titolo I
Scambi di animali vivi, dello sperma, degli ovuli e degli embrioni relativi, nonché movimenti a carattere non commerciale di animali di compagnia2


1 Trattino introdotto dall'art. 1 n. 1 dell'Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 4919, 2010 65).
2 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 2 dell'Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 4919, 2010 65).


Art. 2

1.  Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia di lotta contro le malattie degli animali e di notifica di queste malattie.

2.  Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 1. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.


Art. 31

Le Parti convengono che gli scambi di animali vivi, dello sperma, degli ovuli e degli embrioni relativi, nonché i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia si effettueranno conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 2. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.


1 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 3 dell'Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 4919, 2010 65).


Art. 4

1.  Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia d'importazione dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.

2.  Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 3. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.


Art. 5

Le Parti convengono, in materia zootecnica, sull'applicazione delle disposizioni che figurano nell'appendice 4.


Titolo II
Scambi di prodotti animali


Art. 7 Finalità

La finalità del presente titolo è di favorire gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra le Parti mediante l'istituzione di un dispositivo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie applicate dalle Parti, compatibilmente con la tutela della salute degli uomini e degli animali, nonché di migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le Parti in materia di polizia sanitaria.


Art. 8 Obblighi multilaterali

Il presente titolo non inficia in alcun modo i diritti e gli obblighi spettanti alle Parti in virtù dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio e dei relativi allegati, in particolare dell'Accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie1 (SPS).


1 RS 0.632.20, All. 1A.4


Art. 9 Campo d'applicazione

1.  Il campo di applicazione del presente titolo è inizialmente limitato alle misure sanitarie applicate dalle Parti ai prodotti di origine animale elencati nell'appendice 6.

2.  Salvo disposizione contraria delle appendici al presente titolo e fatto salvo l'articolo 20 del presente Allegato, sono escluse dal campo di applicazione del presente titolo le misure sanitarie concernenti gli additivi alimentari (ivi compresi tutti gli additivi e i coloranti alimentari, i coadiuvanti tecnologici, gli aromi), l'irradiazione, i contaminanti (agenti fisici e residui di farmaci veterinari), i residui chimici dovuti alla migrazione di sostanze contenute nei materiali d'imballaggio, le sostanze chimiche non autorizzate (additivi, coadiuvanti tecnologici, farmaci veterinari vietati, ecc.), l'etichettatura dei prodotti alimentari, i mangimi e le premiscele medicati.


Art. 10 Definizioni

Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni:

a)
prodotti animali: i prodotti di origine animale cui si applicano le disposizioni dell'appendice 6;
b)
misure sanitarie: le misure definite nell'Allegato A, paragrafo 1 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;
c)
adeguato livello di protezione sanitaria: il livello di protezione definito nell'Allegato A, paragrafo 5 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;
d)
autorità competenti:
(i)
Svizzera: le autorità di cui all'appendice 7, parte A;
(ii)
Comunità europea: le autorità di cui all'appendice 7, parte B.

Art. 11 Adeguamento alle condizioni regionali

1.  Ai fini degli scambi tra le Parti, le misure di cui all'articolo 2 si applicano fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.

2.  Se una delle Parti rivendica una qualifica sanitaria speciale riguardo ad una particolare malattia, può chiedere il riconoscimento di tale qualifica. Essa può chiedere anche garanzie supplementari, confacenti alla qualifica riconosciuta, per l'importazione di prodotti animali. Le garanzie inerenti a determinate malattie sono specificate nell'appendice 8.


Art. 12 Equivalenza

1.  Il riconoscimento dell'equivalenza presuppone la valutazione e l'accettazione dei seguenti elementi:

-
legislazione, norme, procedure e programmi vigenti per effettuare controlli e garantire l'adempimento degli obblighi nazionali e di quelli incombenti al paese importatore;
-
la struttura documentata delle autorità competenti, le loro attribuzioni e poteri, la loro organizzazione gerarchica, le loro procedure operative e risorse disponibili;
-
l'operato delle autorità competenti nell'esecuzione dei programmi di controllo e rispetto alle garanzie fornite.

Ai fini di tale valutazione, le Parti tengono conto dell'esperienza già acquisita.

2.  L'equivalenza si applica alle misure sanitarie vigenti nei settori o parti di settori dei prodotti animali, alle disposizioni legislative, ai sistemi ispettivi e di controllo, o a parti di essi, ovvero a particolari requisiti legislativi, ispettivi o d'igiene.


Art. 13 Determinazione dell'equivalenza

1.  Per determinare se una misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunga l'adeguato livello di protezione sanitaria, le Parti procedono come segue:

i)
identificano la misura sanitaria per la quale viene chiesto il riconoscimento dell'equivalenza;
ii)
la Parte importatrice espone l'obiettivo della propria misura sanitaria, indicando, secondo i casi, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire, e specifica l'adeguato livello di protezione sanitaria;
iii)
la Parte esportatrice dimostra che la misura sanitaria raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice;
iv)
la Parte importatrice determina se la misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria;
v)
la Parte importatrice riconosce l'equivalenza della misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice se quest'ultima dimostra obiettivamente che la propria misura raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice.

2.  Se l'equivalenza non viene riconosciuta, gli scambi tra le Parti possono avere luogo alle condizioni prescritte dalla Parte importatrice per garantire l'adeguato livello di protezione sanitaria, secondo quanto enunciato nell'appendice 6. La Parte esportatrice può attenersi alle condizioni stabilite dalla Parte importatrice senza che ciò pregiudichi l'esito della procedura di cui al paragrafo 1.


Art. 14 Riconoscimento delle misure sanitarie

1.  Nell'appendice 6 figurano i settori o parti di settori per i quali, alla data dell'entrata in vigore del presente Allegato, le misure sanitarie applicate dalle Parti sono reciprocamente riconosciute come equivalenti ai fini degli scambi. In questi settori o parti di settori, gli scambi di prodotti animali avvengono conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 6, applicate secondo le modalità ivi stabilite.

2.  Nell'appendice 6 figurano altresì i settori o parti di settori per i quali le Parti applicano misure sanitarie differenti.


Art. 151 Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni

I controlli relativi agli scambi di prodotti animali tra la Comunità e la Svizzera vengono effettuati conformemente alle disposizioni di cui all'appendice 10.


1 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 4 dell'Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 4919, 2010 65).


Art. 16 Verifica

1.  Per stimolare la fiducia nell'effettiva attuazione delle disposizioni del presente titolo, ciascuna delle Parti ha il diritto di effettuare verifiche sulla Parte esportatrice, comprendenti tra l'altro:

a)
una valutazione, totale o parziale, del programma di controllo realizzato dalle autorità competenti, eventualmente con una supervisione dei programmi d'ispezione e di verifica;
b)
sopralluoghi e ispezioni in loco.

Tali provvedimenti devono essere attuati in conformità con le disposizioni dell'appendice 9.

2.  Per la Comunità:

-
le verifiche di cui al paragrafo 1 sono eseguite dalla Comunità;
-
i controlli alle frontiere di cui all'articolo 15 sono di competenza degli Stati membri.

3.  Per la Svizzera, le autorità elvetiche procedono alle verifiche di cui al paragrafo 1 e ai controlli frontalieri di cui all'articolo 15.

4.  Le Parti possono, di comune Accordo:

a)
comunicare i risultati e le conclusioni delle verifiche e dei controlli frontalieri a paesi terzi non aderenti al presente Allegato;
b)
avvalersi dei risultati e delle conclusioni di verifiche e di controlli frontalieri eseguiti da paesi terzi non aderenti al presente Allegato.

Art. 17 Notificazione

1.  Le disposizioni del presente articolo si applicano nella misura in cui esse non rientrano nelle pertinenti misure di cui agli articoli 2 e 20 del presente Allegato.

2.  Le Parti si notificano reciprocamente:

-
entro le 24 ore, ogni modifica rilevante della situazione sanitaria;
-
nel più breve tempo possibile, ogni dato di rilevanza epidemiologica in relazione a malattie non figuranti nel paragrafo 1 o a nuove malattie;
-
qualsiasi misura supplementare adottata in più dei requisiti elementari in materia di lotta o di eradicazione delle malattie degli animali o di tutela della pubblica sanità, nonché ogni modifica della politica di prevenzione, comprese le campagne di vaccinazione.

3.  Le notificazioni di cui al paragrafo 2 vengono indirizzate per iscritto ai punti di contatto designati nell'appendice 11.

4.  In caso di allarme d'ordine sanitario o zoosanitario, la notificazione può essere effettuata oralmente ai punti di contatto di cui all'appendice 11 e sarà seguita da una conferma scritta entro le 24 ore.

5.  Se una delle Parti paventa un rischio per la salute degli uomini o degli animali, vengono tenute, su richiesta, consultazioni quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione reciprocamente accettabile.


Titolo III
Disposizioni generali


Art. 19 Comitato misto veterinario

1.  È istituito un Comitato misto veterinario, composto di rappresentanti delle Parti. Esso esamina tutte le questioni attinenti all'applicazione del presente Allegato e alla sua applicazione. Esso assume inoltre tutti gli incarichi previsti dal presente Allegato.

2.  Il Comitato misto veterinario dispone di un potere decisionale per i casi previsti dal presente Allegato. Le decisioni del Comitato misto veterinario sono eseguite dalle Parti secondo le loro norme rispettive.

3.  Il Comitato misto veterinario esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. Esso può decidere di modificare le appendici del presente Allegato, in particolare per adeguarle ed aggiornarle.

4.  Il Comitato misto veterinario si pronuncia di comune accordo.

5.  Il Comitato misto veterinario stabilisce il proprio regolamento interno. In funzione delle esigenze, il Comitato misto veterinario può essere convocato su richiesta di una delle Parti.

6.  Il Comitato misto veterinario può costituire gruppi di lavoro tecnici, composti di esperti delle Parti, incaricati di individuare e trattare particolari questioni d'ordine scientifico e tecnico attinenti al presente Allegato. Qualora sia necessaria una perizia, il Comitato misto veterinario può inoltre costituire gruppi di lavoro tecnici ad hoc, in particolare scientifici, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.


Art. 20 Clausola di salvaguardia

1.  Qualora la Comunità europea o la Svizzera abbia l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti dell'altra Parte contraente, ne informa previamente quest'ultima. Fatta salva la possibilità di porre immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

2.  Qualora uno Stato membro della Comunità europea abbia l'intenzione di attuare misure provvisorie di salvaguardia nei confronti della Svizzera, esso ne informa preventivamente le autorità elvetiche.

3.  Qualora la Comunità prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di una delle parti del territorio della Comunità europea o di paesi terzi, il servizio competente ne informa quanto prima le autorità competenti della Svizzera. Dopo aver esaminato la situazione, la Svizzera adotta le misure richieste da questa decisione, eccetto se ritiene che tali misure non siano giustificate. In quest'ultima ipotesi, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1.

4.  Qualora la Svizzera prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, ne informa quanto prima i servizi competenti della Commissione. Fatta salva la possibilità per la Svizzera di mettere immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.



Appendice 11

Misure di lotta/notifica delle malattie

I. Afta epizootica

A. Legislazioni

Comunità europea

Svizzera

Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1) modificata dalla decisione 2005/615/CE della Commissione, del 16 agosto 2005, che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda i laboratori nazionali in taluni Stati membri.

1.
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
2.
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patologici per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 99-103 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l'afta epizootica)
3.
Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del DFE2, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento, registrazione, controllo e messa a disposizione di vaccino contro l'afta epizootica)

B. Modalità d'applicazione particolari

1.  La Commissione e l'Ufficio federale di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere a una vaccinazione d'emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione adottata e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2.  In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio veterinario federale.

3.  Il laboratorio comune di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica è: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, Inghilterra. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

II. Peste suina classica

A. Legislazioni*

*

Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5)

1.
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
2.
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose) e 116-121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina)
3.
Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR; RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)
4.
Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22)

B. Modalità d'applicazione particolari

1.  La Commissione e l'Ufficio federale di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere ad una vaccinazione d'emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2.  Se necessario e in applicazione dell'articolo 117 capoverso 5 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria emanerà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.

3.  In applicazione dell'articolo 121 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di eradicazione della peste suina classica dei suini selvatici in conformità degli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE.

4.  In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

5.  L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell'articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

6.  Se necessario, in applicazione dell'articolo 89 capoverso 2 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria emanerà disposizioni d'esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei suini nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità del capitolo IV dell'allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione3.

7.  Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, D-30559, Hannover, Germania. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti del suddetto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

III. Peste suina africana

A. Legislazioni*

*

Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27)

1.
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
2.
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose) e 116-121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina)
3.
Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR; RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)
4.
Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22)

B. Modalità d'applicazione particolari

1.  Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per la peste suina africana è: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 2002/60/CE.

2.  In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

3.  Se necessario, e in applicazione dell'articolo 89 capoverso 2 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria emanerà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico in conformità delle disposizioni della decisione 2003/422/CE4 per quanto riguarda le modalità di diagnostica della peste suina africana.

4.  L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 20 della direttiva 2002/60/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

IV. Peste equina

A. Legislazioni

Comunità europea

Svizzera

Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

1.
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
2.
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 112-115 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste equina)
3.
Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del DFE5, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B. Modalità d'applicazione particolari

1.  Qualora si sviluppi in Svizzera un'epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere a un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere s'impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di questo esame.

2.  Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è: Laboratorio de Sanidady Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación, 28110 Algete, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/35/CEE.

3.  L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4.  In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'intervento pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

V. Influenza aviaria

A. Legislazioni*

*

Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1° settembre 2009.

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

1.
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misure contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).
2.
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie altamente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie altamente contagiose), 122-125 (misure specifiche riguardanti l'influenza aviaria).
3.
Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del DFE6 (Org-DFE; RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento).

B. Modalità di applicazione particolari

1.  Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per l'influenza aviaria è il seguente: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti di detto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato VII, punto 2 della direttiva 2005/94/CE.

2.  In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

3.  L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell'articolo 60 della direttiva 2005/94/CE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VI. Malattia di Newcastle

A. Legislazioni*

*

Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea

Svizzera

Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1).

1.
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
2.
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 122-125 (misure specifiche concernenti la malattia di Newcastle)
3.
Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR; RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)
4.
Istruzione (direttiva tecnica) dell'Ufficio federale di veterinaria del 20 giugno 1989 concernente la lotta contro la paramyxovirosi dei piccioni (bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria 90(13) pag. 113 [vaccinazione ecc.])
5.
Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22)

B. Modalità d'applicazione particolari

1.  Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per la malattia di Newcastle è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 92/66/CEE.

2.  In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

3.  Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario.

4.  L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VII. Malattie dei pesci e dei molluschi

A. Legislazioni*

*

Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1° settembre 2009.

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

1.
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 10 (misure contro le epizoozie) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).
2.
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizoozie considerate), 18a (registrazione delle aziende detentrici di pesci), 61 (obblighi degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 275-290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi).

B. Modalità di applicazione particolari

1.  Attualmente l'allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di Bonamiosi o Marteiliosi, l'Ufficio federale di veterinaria si impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa dell'Unione europea, sulla base dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

2.  Ai fini della lotta contro le malattie dei pesci e dei molluschi la Svizzera applica l'ordinanza sulle epizoozie, in particolare gli articoli 61 (obbligo degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 275-290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi) nonché 291 (epizoozie da sorvegliare).

3.  Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per le malattie dei crostacei è il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth, Regno Unito. Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per le malattie dei pesci è il National Veterinary, Technical University Institute of Denmarkiet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danimarca. Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per le malattie dei molluschi è il Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, Francia. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di detti laboratori sono quelli previsti nell'allegato VI, parte I della direttiva 2006/88/CE.

4.  L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell'articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VIII. Encefalopatie spongiformi trasmissibili

A. Legislazioni*

*

Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea

Svizzera

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

1.
Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), in particolare l'articolo 184 (procedimenti di stordimento)
2.
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10)
3.
Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e sugli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0), in particolare gli articoli 24 (ispezione e campionatura) e 40 (controllo delle derrate alimentari)
4.
Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), in particolare gli articoli 4 e 7 (parti della carcassa la cui utilizzazione è vietata)
5.
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 6 (definizioni e abbreviature), 36 (patente), 61 (obbligo di notifica), 130 (sorveglianza del bestiame svizzero), 175-181 (encefalopatie spongiformi trasmissibili), 297 (esecuzione all'interno del Paese), 301 (compiti del veterinario cantonale), 303 (formazione e perfezionamento dei veterinari ufficiali) e 312 (laboratori di diagnostica);
6.
Ordinanza del 10 giugno 1999 sul Libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali (OLAlA; RU 1999 2084), in particolare l'articolo 28 (trasporto di alimenti per animali da reddito), l'allegato 1, parte 9 (prodotti di animali terrestri), parte 10 (pesci, altri animali marini, relativi prodotti e sottoprodotti), e l'allegato 4 (elenco delle sostanze vietate)
7.
Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22).

B. Modalità d'applicazione particolari

1.  Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) è: The Veterinary Laboratories Agency (VLA), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001.

2.  In applicazione dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza per l'esecuzione delle misure di lotta contro le EST.

3.   In applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri dell'Unione europea, gli animali nei quali si sospetta la presenza d'infezione da EST sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un'indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall'autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.

In applicazione degli articoli 179b e 180a dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera vieta la macellazione degli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da EST. Gli animali sospetti devono essere abbattuti in modo incruento, la carcassa dev'essere incenerita e il cervello dev'essere analizzato nel laboratorio svizzero di riferimento per le EST.

In applicazione dell'articolo 10 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema d'identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine nelle quali si sospetta la presenza di encefalopatia spongiforme bovina (ESB) o da vacche colpite da tale malattia.

In applicazione dell'articolo 179c dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all'abbattimento degli animali colpiti da ESB, entro la fine della fase di produzione, di tutti i capi della specie bovina nati nell'intervallo compreso tra un anno prima e un anno dopo la nascita dell'animale contaminato e che, in questo lasso di tempo, hanno fatto parte della mandria, nonché degli animali discendenti da vacche colpite da ESB nati nei due anni che hanno preceduto la diagnosi.

4.  In applicazione dell'articolo 180b dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all'abbattimento degli animali colpiti da scrapie, delle loro madri, dei discendenti diretti di madri contaminate, nonché di tutti gli altri ovini o caprini del gruppo ad eccezione:

-
degli ovini portatori di almeno un allelo ARR e non aventi alcun allelo VRQ; nonché
-
degli animali aventi un'età inferiore a due mesi, destinati esclusivamente all'abbattimento. La testa e gli organi della cavità addominale di questi animali sono eliminati conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sull'eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA).

A titolo eccezionale, nel caso di razze i cui effettivi non sono numerosi, si può rinunciare all'abbattimento del gruppo. In questo caso, il gruppo viene posto sotto sorveglianza veterinaria ufficiale per una durata di due anni nel corso della quale viene effettuato due volte l'anno un esame clinico degli animali del gruppo. Se durante questo periodo alcuni animali sono ceduti per l'abbattimento, le loro teste, comprese le tonsille, sono oggetto di un'analisi nel laboratorio svizzero di riferimento per le EST.

Tali misure sono riviste in funzione dei risultati della sorveglianza sanitaria degli animali. In particolare, il periodo di sorveglianza è prolungato in caso di individuazione di un nuovo caso di malattia nell'ambito del gruppo.

In caso di conferma dell'ESB in un ovino o in un caprino, la Svizzera s'impegna ad applicare le misure previste all'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001.

5.  In applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri dell'Unione europea vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d'allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Negli Stati membri dell'Unione europea vige il divieto totale di somministrare proteine derivate da animali ai ruminanti.

In applicazione dell'articolo 27 dell'ordinanza sull'eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA), la Svizzera ha adottato il divieto totale di somministrare proteine animali agli animali di allevamento.

6.  In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III capitolo A di tale regolamento, gli Stati membri dell'Unione europea adottano un programma annuale di sorveglianza dell'ESB. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi abbattuti d'urgenza, sui bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem e su tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano.

I test diagnostici rapidi per la ESB utilizzati dalla Svizzera sono elencati all'allegato X capitolo C del regolamento (CE) n. 999/2001.

In applicazione dell'articolo 179 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera sottopone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi per la ESB tutti i bovini di età superiore a 30 mesi abbattuti d'urgenza, i bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché un campione di bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano.

7.  In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III capitolo A di tale regolamento, gli Stati membri dell'Unione europea adottano un programma annuale di sorveglianza della scrapie.

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 177 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera ha posto in essere un programma di sorveglianza delle EST negli ovini e nei caprini di età superiore a dodici mesi. Gli animali abbattuti d'urgenza, morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché gli animali macellati ai fini del consumo umano sono stati esaminati nel periodo dal giugno 2004 al luglio 2005. Dal momento che l'insieme dei campioni è risultato negativo rispetto alla ESB, è proseguita la sorveglianza per campionamento degli animali sospetti di infezione, degli animali abbattuti d'urgenza e degli animali morti nell'azienda.

Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle EST negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell'ambito del Comitato misto veterinario.

8.  Spetta al Comitato misto veterinario fornire le informazioni di cui all'articolo 6, al capitolo B dell'allegato III e all'allegato IV (3.III) del regolamento (CE) n. 999/2001.

9.  L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

C. Informazioni supplementari

1.  Dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, in applicazione dell'ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407), la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi ultimi sono macellati, sempre che essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore.

2.  In applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato XI punto 1 del medesimo regolamento, gli Stati membri dell'Unione europea rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (MSR).

L'elenco degli MSR ritirati nei bovini comprende il cranio, esclusa la mandibola, encefalo e occhi compresi, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a dodici mesi; la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma gangli spinali e midollo spinale inclusi, dei bovini di età superiore a 24 mesi; le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età.

L'elenco degli MSR ritirati negli ovini e nei caprini comprende il cranio, encefalo e occhi compresi, le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, nonché la milza e l'ileo degli ovini e dei caprini di tutte le età.

In applicazione dell'articolo 179d dell'ordinanza sulle epizoozie e dell'articolo 4 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro degli MSR dalle catene alimentari animale e umana. L'elenco degli MSR ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a 30 mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere degli animali di tutte le età.

In applicazione dell'articolo 180c dell'ordinanza sulle epizoozie e dell'articolo 4 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro degli MSR dalle catene alimentari animale e umana. L'elenco degli MSR ritirati negli ovini e nei caprini comprende in particolare il cervello non estratto dalla scatola cranica, il midollo spinale con la dura madre (Dura mater) e le tonsille degli animali di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, la milza e l'ileo degli animali di tutte le età.

3.  Il regolamento (CE) n. 1069/20097 e il regolamento (UE) n. 142/20118 definiscono le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano applicabili negli Stati membri dell'Unione europea.

In applicazione dell'articolo 22 dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in Svizzera sono inceneriti i sottoprodotti di origine animale di categoria 1, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell'azienda.

IX. Febbre catarrale degli ovini

A. Legislazioni

Comunità europea

Svizzera

Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

1.
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a, 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopo della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
2.
Ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 126 e 127 (disposizioni comuni concernenti le altre epizoozie fortemente contagiose)
3.
Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del DFE9, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B. Modalità d'applicazione particolari

1.  Il laboratorio comune di riferimento per la febbre catarrale degli ovini è: AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 0NF, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato II capitolo B della direttiva 2000/75/CE.

2.  In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

3.  L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 17 della direttiva 2000/75/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

X. Zoonosi

A. Legislazioni

Comunità europea

Svizzera

1.
Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).
2.
Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).
1.
Legge sulle epizoozie (LFE) del 1° luglio 1966, modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40)
2.
Ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401)
3.
Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RS 817.0)
4.
Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02)
5.
Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1)
6.
Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie), modificata da ultimo il 21 marzo 2003 (RS 818.101)
7.
Ordinanza del 13 gennaio 1999 concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell'uomo (Ordinanza sulla dichiarazione), modificata da ultimo il 15 dicembre 2003 (RS 818.141.1)

B. Modalità d'applicazione particolari

1.  I laboratori comunitari di riferimento sono i seguenti:

-
Laboratorio comunitario di riferimento per l'analisi e i test delle zoonosi (salmonella):
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 3720 BA Bilthoven Paesi Bassi
-
Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine:
Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA): E-36200 Vigo Spagna
-
Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi:
The laboratory of the Centrefor Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) Weymouth Dorset DT4 8UB Regno Unito
-
Laboratorio comunitario di riferimento per Listeria monocytogenes:
AFSSA - Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) F-94700 Maisons-Alfort Francia
-
Laboratorio comunitario di riferimento per gli stafilococchi coagulati positivi, compreso lo stafilococco aureus:
AFSSA - Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) F-94700 Maisons-Alfort Francia
-
Laboratorio comunitario di riferimento per Escherichia coli, compreso E.coli verotossigenico (VTEC):
Istituto Superiore di Sanità (ISS) I-00161 Roma Italia
-
Laboratorio comunitario di riferimento per Campylobacter:
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) S-751 89 Uppsala Svezia
-
Laboratorio comunitario di riferimento per i parassiti (in particolare Trichine, Echinococcus e Anisakis):
Istituto Superiore di Sanità (ISS) I-00161 Roma Italia
-
Laboratorio comunitario di riferimento per la resistenza antimicrobica:
Danmarks Fødevareforskning (DFVF) DK-1790 Copenaghen V Danimarca

2.  La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da queste designazioni. Le funzioni e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

3.  La Svizzera invia alla Commissione, ogni anno entro la fine del mese di maggio, una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica, comprendente i dati raccolti conformemente agli articoli 4, 7 e 8 della direttiva 2003/99/CE nel corso dell'anno precedente. Tale relazione comprende inoltre le informazioni di cui all'articolo 3 paragrafo 2 lettera b del regolamento (CE) n. 2160/2003. Tale relazione è inviata dalla Commissione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare in vista della pubblicazione della relazione di sintesi concernente le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica nella Comunità.

XI. Altre malattie

A. Legislazioni

Comunità europea

Svizzera

Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

1.
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
2.
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 103-105 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia vescicolare dei suini)
3.
Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del DFE10, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B. Modalità d'applicazione particolari

1.  Nei casi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/119/CEE, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2.  Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey GU240NF, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/119/CEE.

3.  In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione di esecuzione di carattere tecnico n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

4.  L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare in base all'articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

XII. Notifica delle malattie

A. Legislazioni

Comunità europea

Svizzera

Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione, del 1° marzo 2004, che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27)

1.
Legge del 1° luglio 1996 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 11 (denuncia e dichiarazione delle malattie) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
2.
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2-5 (malattie considerate), 59-65 e 291 (obbligo di denuncia, notifica), 292-299 (sorveglianza, esecuzione, assistenza amministrativa)

B. Modalità d'applicazione particolari

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali, previsto dalla direttiva 82/894/CEE.


1 Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2006 (RU 2007 4221). Aggiornata dall'art. 1 delle Dec. n. 1/2010 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2010 (RU 2011 235) e n. 1/2013 del Comitato misto veterinario del 22 feb. 2013, in vigore dal 22 feb. 2013 (RU 2013 1141).
2 Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).
3 Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1° febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).
4 Decisione 2003/422/CE della Commissione, del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana (GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 35).
5 Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).
6 Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).
7 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
8 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
9 Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).
10 Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).


Appendice 21

Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato

I. Bovini e suini

A. Legislazioni*

*

Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea

Svizzera

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977)

1.
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 116-121 (peste suina africana), 135-141 (malattia di Aujeszky), 150-157 brucellosi bovina), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (leucosi bovina enzootica), 170-174 (IBR/ IPV), 175-195 (encefalopatie spongiformi), 186-189 (infezioni genitali bovine), 207-211 (brucellosi suina), 297 (riconoscimento dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione)
2.
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10)

B. Modalità d'applicazione particolari

1.  In applicazione dell'articolo 297 capoverso 1 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria procede al riconoscimento dei centri di raccolta definiti all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, in conformità degli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 64/432/CEE, la Svizzera istituisce l'elenco dei centri di raccolta riconosciuti, dei trasportatori e dei commercianti.

2.  L'informazione di cui all'articolo 11 paragrafo 3 della direttiva 64/432/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3.  Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A parte II paragrafo 7 della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera s'impegna a soddisfare le seguenti condizioni:

a)
ogni animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due prove sierologiche con fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;
b)
nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che le prove previste alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fanno parte l'animale o gli animali sospetti della specie bovina.

Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

4.  Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a)
è istituito un sistema d'identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria d'origine;
b)
ogni animale abbattuto deve essere sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;
c)
qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;
d)
in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie d'origine e di transito. Se vengono riscontrate lesioni sospette di tubercolosi al momento dell'autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono tali lesioni ad un esame di laboratorio;
e)
la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l'esistenza della tubercolosi bovina;
f)
quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito viene ritirata;
g)
la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti siano stati eliminati dalla mandria, i locali e l'attrezzatura siano stati disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, abbiano reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l'animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

Informazioni dettagliate sul bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

5.  Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, parte F, della direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le seguenti condizioni:

a)
il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,2 per cento delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;
b)
ogni animale abbattuto deve essere sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;
c)
qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un'autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;
d)
in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
e)
il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni di intervallo hanno dato risultato negativo.

Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 per cento delle mandrie, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

6.  Ai fini dell'applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le seguenti condizioni:

a)
il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,2 per cento delle mandrie è contaminato da rinotracheite contagiosa bovina;
b)
i tori d'allevamento d'età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti annualmente ad un esame sierologico;
c)
qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina, tra cui prove virologiche o sierologiche;
d)
in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
e)
il sequestro è revocato se un esame sierologico effettuato almeno 30 giorni dopo l'eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2004/558/CE2 si applicano mutatis mutandis.

L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

7.  Ai fini dell'applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le seguenti condizioni:

a)
il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,2 per cento delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky;
b)
qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky, tra cui prove virologiche o sierologiche;
c)
in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
d)
il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici, effettuati ad almeno 21 giorni d'intervallo su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso, hanno dato un risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2008/185/CE3, modificata da ultimo dalla decisione 2010/434/UE4, si applicano mutatis mutandis.

L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

8.  Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome respiratoria e riproduttiva dei suini (SDRP), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l'Ufficio federale di veterinaria dello sviluppo della questione.

9.  In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Zurigo è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline ai sensi dell'allegato B punto 4 della direttiva 64/432/CEE.

10.  In Svizzera, il Centro per le zoonosi, le malattie animali di origine batterica e la resistenza agli antibiotici (ZOBA) è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) a norma dell'allegato C parte A punto 4 della direttiva 64/432/CEE.

11.  I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamenti seguenti:

-
nel modello 1, sezione C, le certificazioni sono così adattate:
-
al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:
‹-
malattia: rinotracheite bovina infettiva,
-
conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis;›,
-
nel modello 2, sezione C, le certificazioni sono così adattate:
-
al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:
‹-
malattia di Aujeszky
-
conformemente alla decisione 2008/185/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis;›.

12.  Ai fini dell'applicazione del presente allegato, i bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono muniti di certificati sanitari complementari recanti le seguenti dichiarazioni sanitarie:

‹-
I bovini:
-
sono identificati tramite un sistema d'identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono discendenti diretti di femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di ESB nate nei due anni precedenti la diagnosi;
-
non provengono da mandrie in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di ESB;
-
sono nati dopo il 1° giugno 2001.›

II. Ovini e caprini

A. Legislazioni*

*

Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea

Svizzera

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19)

1.
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 142-149 (rabbia), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (scrapie), 190-195 (brucellosi ovina e caprina), 196-199 (agalassia contagiosa), 200-203 (artrite/encefalite caprina), 233-235 (brucellosi del montone) e 297 (riconoscimento dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione)
2.
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10)

B. Modalità d'applicazione particolari

1.  L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 11 della direttiva 91/68/CEE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

In caso di insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell'evolversi della situazione.

2.  Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna ad attuare le misure previste all'allegato A, capitolo I, punto II.2, della direttiva 91/68/CEE.

3.  Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE.

III. Equidi

A. Legislazioni*

*

Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1)

1.
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 112-115 (peste equina), 204-206 (morbo coitale maligno, encefalomielite, anemia contagiosa, morva) e 240-244 (metrite contagiosa equina)
2.
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10)

B. Modalità d'applicazione particolari

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2009/156/CE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 2009/156/CE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3.  L'esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 10 della direttiva 2009/156/CE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4.  Gli allegati II e III della direttiva 2009/156/CE si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

IV. Pollame e uova da cova

A. Legislazioni*

*

Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74)

1.
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 25 (trasporto), 122-125 (peste aviaria e malattia di Newcastle), 255-261 (Salmonella Enteritidis) e 262-265 (laringotracheite contagiosa aviaria)
2.
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10)

B. Modalità d'applicazione particolari

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2009/158/CE, la Svizzera sottopone al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.

2.  Ai fini dell'articolo 4 della direttiva 2009/158/CE, il laboratorio nazionale di riferimento per la Svizzera è l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna.

3.  All'articolo 8 paragrafo 1 lettera a) punto i) della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

4.  In caso di spedizioni di uova da cova verso l'Unione europea, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le norme di stampigliatura stabilite dal regolamento (CE) n. 617/20085.

5.  All'articolo 10 lettera a) della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

6.  All'articolo 11 lettera a) della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

7.  All'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno delle uova prima della spedizione si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

8.  Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'articolo 15 paragrafo 2 della direttiva 2009/158/CE per quanto riguarda la malattia di Newcastle, e di conseguenza possiede la qualifica di paese ‹che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle›. L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

9.  All'articolo 18 della direttiva 2009/158/CE, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

10.  Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato IV della direttiva 2009/158/CE.

11.  In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere si impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla legislazione dell'Unione europea.

V. Animali e prodotti d'acquacoltura

A. Legislazioni*

*

Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea

Svizzera

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14)

1.
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizoozie considerate), 18a (registrazione delle aziende detentrici di pesci), 61 (obblighi degli affittuari di diritti di pesca e degli organi di vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 275-290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi)
2.
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10)
3.
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12)

B. Modalità d'applicazione particolari

1.  Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dall'anemia infettiva del salmone e dalle infezioni da Marteilia refringens e da Bonamia ostreae.

2.  L'eventuale applicazione degli articoli 29, 40, 41, 43, 44 e 50 della direttiva 2006/88/CE è di competenza del Comitato misto veterinario.

3.  Le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali, di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, così come alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento nonché di animali d'acquacoltura, e dei relativi prodotti destinati al consumo umano sono stabilite negli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1251/20086.

4.  L'esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VI. Embrioni bovini

A. Legislazioni*

*

Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea

Svizzera

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

1.
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 56-58 (trasferimento degli embrioni)
2.
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10)

B. Modalità d'applicazione particolari

1.  L'esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 15 della direttiva 89/556/CEE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

2.  Gli embrioni bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato C della direttiva 89/556/CEE.

VII. Sperma bovino

A. Legislazioni*

*

Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea

Svizzera

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10)

1.
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale)
2.
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10)

B. Modalità d'applicazione particolari

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 paragrafo 2 della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova ELISA.

2.  L'informazione di cui all'articolo 5 paragrafo 2 della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3.  L'esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 16 della direttiva 88/407/CEE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4.  Lo sperma bovino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 88/407/CEE.

VIII. Sperma suino

A. Legislazioni*

*

Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea

Svizzera

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62)

1.
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale)
2.
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)

B. Modalità d'applicazione particolari

1.  L'informazione di cui all'articolo 5 paragrafo 2 della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2.  L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 16 della direttiva 90/429/CEE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3.  Lo sperma suino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 90/429/CEE.

IX. Altre specie

A. Legislazioni*

*

Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea

Svizzera

1.
Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54)
2.
Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1)
1.
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale) e 56-58 (trasferimento di embrioni)
2.
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)

B. Modalità d'applicazione particolari

1.  Ai fini del presente allegato, il presente punto verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei punti I-V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI-VIII.

2.  L'Unione europea e la Svizzera s'impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall'applicazione del presente allegato, e in particolare dalle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 20.

3.  Gli ungulati di specie diverse da quelle contemplate ai punti I, II e III e oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E parte I della direttiva 92/65/CEE completati dall'attestato che figura all'articolo 6 parte A punto 1 lettera e) della direttiva 92/65/CEE.

4.  I lagomorfi oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella parte 1 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completati dall'attestato di cui all'articolo 9 paragrafo 2 secondo comma della direttiva 92/65/CEE.

Tale attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.

5.  L'informazione di cui all'articolo 9 paragrafo 2 quarto comma della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

6.
a) Le spedizioni di cani e gatti dall'Unione europea verso la Svizzera sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 2 della direttiva 92/65/CEE.
b)
Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso gli Stati membri dell'Unione europea, eccetto il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 2 della direttiva 92/65/CEE.
c)
Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 3 della direttiva 92/65/CEE.
d)
Il sistema d'identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003. Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE7. La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della nuova vaccinazione, è riconosciuta conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 e dalla decisione 2005/91/CE8.

7.  Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina e caprina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 2010/470/UE9.

8.  Lo sperma della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera deve essere accompagnato dal certificato previsto dalla decisione 2010/470/UE.

9.  Gli ovuli e gli embrioni della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 2010/470/UE.

10.  Gli ovuli e gli embrioni della specie suina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 2010/470/UE.

11.  Le colonie di api (alveari o regine con le loro nutrici) oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnate da certificati sanitari conformi al modello che figura nella parte 2 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.

12.  Gli animali, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella parte 3 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.

13.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l'informazione prevista al paragrafo 2 di tale articolo ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

X. Movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia

A. Legislazioni*

*

Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea

Svizzera

Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1)

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC; RS 916.443.14)

B. Modalità d'applicazione particolari

1.  Il sistema d'identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003.

2.  La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è riconosciuta secondo le raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 e della decisione 2005/91/CE.

3.  Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE.

In deroga all'allegato II lettera B punto 1 della decisione 2003/803/CE, il passaporto svizzero è di colore rosso e al posto delle stelle presenta la croce emblema della Svizzera.

4.  Ai fini della presente appendice, per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capitolo II (Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri) del regolamento (CE) n. 998/2003.


1 Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2013 del Comitato misto veterinario del 22 feb. 2013, in vigore dal 22 feb. 2013 (RU 2013 1141).
2 Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).
3 Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).
4 Decisione 2010/434/UE della Commissione, del 6 agosto 2010, che modifica gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda l'inclusione della Slovenia nell'elenco degli Stati membri indenni dalla malattia di Aujeszky e della Polonia e di regioni della Spagna nell'elenco degli Stati membri in cui si applica un programma nazionale approvato di lotta contro tale malattia (GU L 208 del 7.8.2010, pag. 5).
5 Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).
6 Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).
7 Decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1).
8 Decisione 2005/91/CE della Commissione, del 2 febbraio 2005, che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica (GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61).
9 Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15).


Appendice 31

Importazione di animali vivi, dei loro sperma, ovuli
ed embrioni dai paesi terzi

I. Unione europea - Legislazione*

*

Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

A. Ungulati ad eccezione degli equidi

Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per l'importazione e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).

B. Equidi

Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

C. Pollame e uova da cova

Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

D. Animali d'acquacoltura

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

E. Embrioni bovini

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

F. Sperma bovino

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

G. Sperma suino

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

H. Altri animali vivi

1.  Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A sezione I della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

2.  Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1).

I. Altre disposizioni specifiche

1.  Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle popolazioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

2.  Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

II. Svizzera - Legislazione*

*

Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

1.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)

2.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12)

3.  Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13)

4.  Ordinanza del DFI del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106)

5.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC; RS 916.443.14)

6.  Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (OMVet; RS 812.212.27)

7.  Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'UFV; RS 916.472)

III. Norme d'applicazione

L'Ufficio federale di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell'Unione europea, le condizioni d'importazione indicate negli atti menzionati al punto I della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti gli atti pertinenti, quale che sia la loro data d'adozione.

L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Al fine di individuare soluzioni adeguate, si tengono consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri dell'Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un'armonizzazione a livello dell'Unione europea.

Ai fini del presente allegato, per la Svizzera, le istituzioni approvate come centri riconosciuti conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE sono pubblicate sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.


1 Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2013 del Comitato misto veterinario del 22 feb. 2013, in vigore dal 22 feb. 2013 (RU 2013 1141).


Appendice 41

Zootecnia, ivi compresa l'importazione da paesi terzi

A. Legislazioni*

*

Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità

Svizzera

Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8)

Ordinanza del 14 novembre 2007 sull'allevamento di animali (RS 916.310)

Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36)

Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54)

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10)

Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali della specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30)

Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 34)

Direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 36)

Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55)

Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60)

Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37)

Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66)

B. Norme d'applicazione

Ai fini della presente appendice, gli animali vivi e i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera circolano alle condizioni stabilite per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità.

Lasciando impregiudicate le condizioni relative ai controlli zootecnici che figurano alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere s'impegnano a far sì che, per quanto riguarda le sue importazioni, la Svizzera applichi le stesse disposizioni della direttiva 94/28/CE del Consiglio.

In caso di difficoltà, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle Parti.


1 Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 4875, 2010 65).


Appendice 51

Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni

Capitolo I
Disposizioni generali - Sistema TRACES

A. Legislazioni*

*

Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea

Svizzera

Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63)

1.
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)
2.
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)
3.
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)
4.
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12)
5.
Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13)
6.
Ordinanza del DFI del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106)
7.
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC; RS 916.443.14)

B. Modalità d'applicazione

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, include la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE.

Se necessario, misure transitorie e complementari sono definite nell'ambito del Comitato misto veterinario.

Capitolo II
Controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera

A. Legislazioni*

*

Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

I controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità

Svizzera

1.
Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34)
1.
Legge sulle epizoozie (LFE) del 1° luglio 1966 (RS 916.40) e in particolare l'articolo 57
2.
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10)
3.
Ordinanza del DFE2 del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106)
4.
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14)
5.
Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)
2.
Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.08.1990, pag. 29)

B. Modalità d'applicazione generali

Nei casi previsti all'articolo 8 della direttiva 90/425/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.

L'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 22 della direttiva 90/425/CEE spetta al Comitato misto veterinario.

C. Modalità d'applicazione particolari per gli animali destinati al pascolo frontaliero

1.  Definizioni

Pascolo: transumanza degli animali verso una zona frontaliera limitata a 10 km al momento della spedizione degli animali verso un altro Stato membro o verso la Svizzera. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, le autorità competenti interessate possono autorizzare una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e la Comunità.

Pascolo giornaliero: pascolo effettuato in modo tale che, alla fine della giornata, gli animali vengono ricondotti nell'azienda di provenienza in uno Stato membro o in Svizzera.

2.  Per il pascolo tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23). Tuttavia, ai fini del presente Allegato, l'articolo 1 della decisione 2001/672/CE si applica con gli adattamenti seguenti:

-
l'espressione «il periodo dal 1° maggio al 15 ottobre» è sostituita dai termini «l'anno civile»;
-
per la Svizzera, le Parti di cui all'articolo 1 della decisione 2001/672/CE e menzionate nell'Allegato corrispondente sono:

Svizzera

Cantone di Zurigo
Cantone di Berna
Cantone di Lucerna
Cantone di Uri
Cantone di Svitto
Cantone di Obvaldo
Cantone di Nidvaldo
Cantone di Glarona
Cantone di Zugo
Cantone di Friburgo
Cantone di Soletta
Cantone di Basilea Città
Cantone di Basilea Campagna
Cantone di Sciaffusa
Cantone di Appenzello Esterno
Cantone di Appenzello Interno
Cantone di San Gallo
Cantone dei Grigioni
Cantone di Argovia
Cantone di Turgovia
Cantone Ticino
Cantone di Vaud
Cantone del Vallese
Cantone di Neuchâtel
Cantone di Ginevra
Cantone del Giura

In applicazione dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995 (RS 916.401), e in particolare dell'articolo 7 (registrazione) e dell'ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali (RS 916.404), e in particolare della sezione 2 (contenuto della banca di dati), la Svizzera attribuisce ad ogni pascolo un codice di registrazione specifico che dev'essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini.

3.  Per il pascolo tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, il veterinario ufficiale del paese di spedizione:

a)
notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattro ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;
b)
procede all'esame degli animali entro le quarantott'ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati;
c)
rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.

4.  Durante tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale.

5.  Il detentore degli animali:

a)
deve dichiarare per scritto che accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente Allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario di uno Stato membro o della Svizzera;
b)
si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all'applicazione del presente Allegato;
c)
offre la propria piena collaborazione per l'espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.

6.  Al ritorno degli animali alla fine della stagione di pascolo o in caso di ritorno anticipato, il veterinario ufficiale del paese del luogo di pascolo:

a)
notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattr'ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;
b)
procede all'esame degli animali entro le quarantott'ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati;
c)
rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.

7.  In caso d'insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune Accordo le misure che si rendono necessarie. Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere. Se del caso, consultano il Comitato misto veterinario.

8.  In deroga alle disposizioni previste per il pascolo ai punti da 1 a 7, nel caso del pascolo giornaliero tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera:

a)
gli animali non devono entrare in contatto con animali provenienti da altre aziende;
b)
il detentore degli animali s'impegna a segnalare all'autorità veterinaria competente ogni eventuale contatto degli animali con animali provenienti da altre aziende;
c)
il certificato sanitario di cui al punto 9 deve essere presentato alle autorità veterinarie competenti ogni anno civile, all'atto della prima introduzione degli animali in uno Stato membro o in Svizzera. Detto certificato sanitario deve poter essere presentato alle autorità veterinarie competenti su loro richiesta;
d)
le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 si applicano soltanto all'atto della spedizione degli animali verso uno Stato membro o verso la Svizzera nell'anno civile in questione;
e)
le disposizioni del punto 6 non si applicano;
f)
il detentore degli animali s'impegna a comunicare all'autorità veterinaria competente la fine del periodo di pascolo.

9. Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine:

Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine

figure

Comunità europea

2005/22 Estivazione

II. Informazione sanitaria

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b. Numero di riferimento locale

Parte II: Certificazione

II.1.

Certificato sanitario relativo al pascolo frontaliero3 o al pascolo giornaliero3 4 degli animali della specie bovina

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che ciascun animale della partita sopra descritta:

II.1.1.

proviene da un'azienda d'origine e da un'area che, conformemente alla normativa comunitaria o nazionale, non sono soggette a misure di divieto o restrizioni connesse con malattie dei bovini;

II.1.2.

proviene da un allevamento d'origine sito in uno Stato membro o parte del suo territorio:

a)
che ha creato una rete di sorveglianza approvata con la decisione …/…/CE della Commissione o, per la Svizzera, dall'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto I);
b)
che è riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi, tubercolosi e brucellosi;

II.1.3.

è un animale d'allevamento3 o da produzione3 che:

a)
ha trascorso, per quanto è possibile verificare, gli ultimi 30 giorni o, se di età inferiore a 30 giorni, è vissuto sin dalla nascita nell'azienda d'origine e che nessun animale importato da un paese terzo è stato introdotto in detta azienda nel periodo in questione, a meno di non essere stato isolato da tutti gli altri animali dell'azienda;
b)
non è stato in contatto negli ultimi 30 giorni con animali i cui allevamenti non soddisfano i requisiti di cui al punto II.1.2.

II.1.4.

Gli animali sopra descritti sono stati oggetto di un'ispezione in data [inserire la data], nelle quarantott'ore precedenti la partenza prevista, e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa.

II.1.5.

L'azienda d'origine e, se del caso, il centro di raccolta riconosciuto e l'area in cui essi sono situati non sono soggetti, conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini.

II.1.6.

Sono soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 64/432/CEE del Consiglio.

II.1.7.

Gli animali presentano le garanzie complementari concernenti la rinotracheite infettiva del bovino/vulvovaginite pustolosa infettiva, conformemente alla decisione 93/42/CEE della Commissione, le cui disposizioni si applicano, mutatis mutandis, conformemente all'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.

II.1.8.

Al momento dell'ispezione, gli animali di cui sopra erano idonei ad essere trasportati secondo il percorso previsto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/20055.

II.1.9.

Data di arrivo al pascolo6:

II.1.10

Data di partenza prevista dal pascolo:

II.2.

Certificato sanitario relativo al ritorno dal pascolo frontaliero degli animali della specie bovina (ritorno normale o anticipato).

II.2.1.

che gli animali sopra descritti [elenco degli animali in caso di ritorno anticipato3 o elenco degli animali che figurano sul certificato originale corrispondente3 7 8] sono stati oggetto di un'ispezione in data (data delle operazioni di carico degli animali o 48 prima della partenza) e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa;

II.2.2.

che l'area di pascolo nella quale gli animali hanno soggiornato non è soggetta ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, e in particolare non è stato constatato alcun caso di tubercolosi, brucellosi e leucosi nel corso del periodo di pascolo.

Note

Parte I:

*

Il numero del certificato sanitario utilizzato per il movimento d'entrata nella zona di pascolo è indicato nella parte I.6 del presente certificato.

Parte II:

1

Le informazioni che devono figurare nel presente certificato devono essere inserite nel sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE il giorno dell'emissione del certificato o almeno entro le ventiquattr'ore che precedono la data prevista dell'arrivo degli animali.

2

Il presente certificato è valido dieci giorni a decorrere dalla data dell'esame sanitario effettuato in Svizzera o nello Stato membro d'origine. Per il pascolo giornaliero il presente certificato è valido per l'intero periodo di pascolo.

3

Depennare la menzione non pertinente.

4

Per il pascolo giornaliero, questo certificato è valido per l'intero periodo di pascolo.

5

La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.

6

Il codice di registrazione del pascolo indicato nella parte I.13 (numero di autorizzazione) del presente certificato.

7

Qualora uno o più animali siano ritornati nell'azienda d'origine per motivi sanitari durante il periodo di pascolo, accompagnati da un certificato sanitario, occorre depennare i relativi dati identificativi dall'elenco iniziale, che deve quindi essere convalidato dal veterinario ufficiale.

8

La parte II.1 deve essere riempita per l'andata verso il pascolo frontaliero o per il pascolo giornaliero, la parte II.2 deve essere riempita per il ritorno dal pascolo frontaliero.

Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello delle altre menzioni del certificato.

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale

Nome (in lettere maiuscole):

Qualifica e titolo:

Unità veterinaria locale:

N. dell'unità veterinaria locale:

Data:

Timbro:

Firma:

Capitolo III
Condizioni per gli scambi tra la Comunità e la Svizzera

A. Legislazioni

Per gli scambi di animali vivi, dei loro sperma, ovuli, embrioni e per il pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

Capitolo IV
Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti
dai paesi terzi

A. Legislazioni*

*

Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Unione europea

Svizzera

1.
Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11)
2.
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)
3.
Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56)
4.
Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)
5.
Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10)
6.
Decisione 97/794/CE della Commissione, del 12 novembre 1997, recante modalità d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31)
7.
Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9)
1.
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)
2.
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12)
3.
Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13)
4.
Ordinanza del DFI del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106)
5.
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC; RS 916.443.14)
6.
Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'UFV; RS 916.472)
7.
Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (OMVet; RS 812.212.27)

B. Modalità d'applicazione

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri per i controlli veterinari sugli animali vivi figurano nell'allegato della decisione 2009/821/CE3.

2.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:

Nome

Codice TRACES

Tipo

Centro d'ispezione

Tipo di riconoscimento

Aeroporto di Zurigo

CHZRH4

A

Centro 3

O - Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)*

Aeroporto di Ginevra

CHGVA4

A

Centro 2

O - Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)*

*

Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione 2009/821/CE

Le ulteriori modifiche dell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri, dei loro centri d'ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 19 della direttiva 91/496/CEE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3.  L'Ufficio federale di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell'Unione europea, le condizioni d'importazione di cui all'appendice 3 del presente allegato, nonché le misure d'applicazione.

L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Al fine di individuare soluzioni adeguate si tengono consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri dell'Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un'armonizzazione a livello dell'Unione europea.

4.  I posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri dell'Unione europea indicati al punto 1 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera, conformemente al punto A del capitolo IV della presente appendice.

5.  I posti d'ispezione frontalieri della Svizzera indicati al punto 2 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri dell'Unione europea, conformemente al punto A del capitolo IV della presente appendice.

Capitolo V
Disposizioni specifiche

A. Identificazione degli animali

1. Legislazioni*

*

Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1° settembre 2009.

Unione europea

Svizzera

1.
Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31).
2.
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).
1.
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli da 7-20 (registrazione e identificazione).
2.
Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA; RS 916.404).

2. Modalità di applicazione particolari

a.
L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2008/71/CE è di competenza del comitato misto veterinario.
b.
L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie, così come dell'articolo 1 dell'ordinanza del 14 novembre 2007 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC; RS 910.15).

B. Protezione degli animali

1. Legislazioni*

*

Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea

Svizzera

1.
Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1)
2.
Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997 pag. 1)

Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), in particolare gli articoli 169-176

2. Modalità d'applicazione

a)
Le autorità svizzere s'impegnano a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 per gli scambi tra la Svizzera e l'Unione europea e per le importazioni dai paesi terzi.
b)
Nei casi previsti all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005, le autorità competenti del luogo di destinazione si pongono immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di partenza.
c)
L'attuazione degli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE4 è di competenza del Comitato misto veterinario.
d)
La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2005 e dell'articolo 208 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1).
e)
In applicazione delle disposizioni dell'articolo 175 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), il transito di bovini, ovini, caprini, suini, nonché di cavalli e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo. La questione è esaminata dal Comitato misto veterinario.

C. Canoni

1.  Non viene riscosso alcun canone per i controlli veterinari degli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera.

2.  Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s'impegnano a percepire i canoni dovuti per l'effettuazione dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).


1 Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008 (RU 2009 4875, 2010 65). Aggiornata dall'art. 1 della Dec. n.. 1/2010 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2010 (RU 2011 235) e n. 1/2013 del Comitato misto veterinario del 22 feb. 2013, in vigore dal 22 feb. 2013 (RU 2013 1141).
2 Ora: Dipartimento federale dell'interno, DFI (vedi RU 2012 3631).
3 Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 11).
4 Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34).


Appendice 61

Prodotti di origine animale

Capitolo I
Settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta

Prodotti d'origine animale destinati al consumo umano

Le definizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 si applicano mutatis mutandis.

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea

Condizioni commerciali

Equivalenza

Unione europea

Svizzera

Salute animale:

1.

Carni fresche comprese le carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi non trasformati e grassi fusi

Ungulati domestici

Solipedi domestici

Direttiva 64/432/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/ 20011

Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)1

1

2.

Carni di selvaggina d'allevamento, preparazioni di carni, prodotti a base di carni

Mammiferi terrestri d'allevamento diversi da quelli sopra citati

Direttiva 64/432/CEE

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)

Ratiti d'allevamento

Lagomorfi

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

3.

Carni di selvaggina selvatica, preparazioni di carni, prodotti a base di carni

Ungulati selvatici Lagomorfi

Altri mammiferi terrestri

Selvaggina selvatica di penna

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)

4.

Carni fresche di pollame, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi e grassi fusi

Pollame

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)

5.

Stomaci, vesciche e budella

Bovini

Ovini e caprini

Suini

Direttiva 64/432/CEE

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/20011

Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)1

1

6.

Ossa e prodotti a base di ossa

Ungulati domestici

Solipedi domestici

Altri mammiferi terrestri d'allevamento o selvatici

Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna

Direttiva 64/432/CEE

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/20011

Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)1

1

7.

Proteine animali trasformate, sangue e prodotti del sangue

Ungulati domestici

Solipedi domestici

Altri mammiferi terrestri d'allevamento o selvatici

Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna

Direttiva 64/432/CEE

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/20011

Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)1

1

8.

Gelatina e collagene

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/20011

Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)1

1

9.

Latte e prodotti del latte

Direttiva 64/432/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)

10.

Uova e ovoprodotti

Direttiva 2009/158/CE

Direttiva 2002/99/CE

Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)

11.

Prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi tunicati e gasteropodi marini

Direttiva 91/67/CEE

Direttiva 93/53/CEE

Direttiva 95/70/CE

Direttiva 2002/99/CE

Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)

12.

Miele

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)

13.

Lumache e cosce di rana

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)

1

Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle EST negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell'ambito del Comitato misto veterinario.

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea

Condizioni commerciali

Equivalenza

Unione europea

Svizzera

Sanità pubblica*

*

Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55)

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206)

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27)

Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60).

Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e sugli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0)

Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1)

Ordinanza del 16 novembre 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico (RS 916.402)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulla produzione primaria (OPPrim; RS 916.020)

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190)

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21)

Ordinanza del DEFR del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione primaria (OIPPrim; RS 916.020.1)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108)

Sì con condizioni speciali

Protezione degli animali*

*

Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1)

Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455)

Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1)

Ordinanza dell'UFV del 12 agosto 2010 concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac; RS 455.110.2)

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190)

Sì con ondizioni speciali

Condizioni speciali

(1)  La circolazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea; vigono le stesse condizioni anche per quanto riguarda la protezione degli animali al momento dell'abbattimento. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES.

(2)  I laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di medicinali veterinari e contaminanti negli alimenti di origine animale sono i seguenti:

a)
per i residui delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE2 comprese nella categoria A, punti 1, 2, 3 e 4, e nella categoria B, punti 2 d) e 3 d):
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) NL-3720 BA Bilthoven Paesi Bassi
b)
per i residui delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punto 1 e punto 3 e), e per i residui di carbadox e olaquindox:
Laboratoire d'étude et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants AFSSA - site de Fougères, BP 90203 F-35302 Fougères Francia
c)
per i residui delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria A, punto 5 e nella categoria B, punti 2 a), 2 b) e 2 e):
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Diedersdorfer Weg 1 D-12277 Berlin Germania
d)
per i residui delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punto 3 c):
Istituto Superiore di Sanità (ISS) Viale Regina Elena 299 I-00161 Roma Italia

La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questi laboratori. Le competenze e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/20043.

(3)  In attesa del riconoscimento dell'allineamento della legislazione dell'UE e della legislazione svizzera, per le esportazioni verso l'Unione europea la Svizzera garantisce il rispetto degli atti sottoelencati e delle relative norme di attuazione:

1.
Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).
2.
Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1).
3.
Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).
4.
Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
5.
Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).
6.
Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).
7.
Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1).
8.
Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002, che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).
9.
Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).
10.
Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
11.
Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle misure d'emergenza volte a sospendere l'uso del colorante alimentare E 128 rosso 2G (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 8).
12.
Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).
13.
Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
14.
Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).
15.
Direttiva 2008/128/CE della Commissione, del 22 dicembre 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 6 del 10.1.2009, pag. 20).
16.
Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3).
17.
Direttiva 2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17).
18.
Direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1).
19.
Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea

Condizioni commerciali

Equivalenza

Unione europea*

Svizzera*

*

Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

1.
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)
2.
Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1)
3.
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1)
1.
Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190)
2.
Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1)
3.
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)
4.
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)
5.
Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22)

Sì con condizioni speciali

Condizioni speciali

Per le sue importazioni, la Svizzera applica le disposizioni contemplate dagli arti-coli 25-28 e 30 e 31 e dagli allegati XIV e XV (certificati) del regolamento (UE) n. 142/2011, conformemente agli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Gli scambi di materie rientranti nelle categorie 1 e 2 sono disciplinati dall'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Le materie che rientrano nella categoria 3, oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, sono accompagnate dai documenti commerciali e dai certificati sanitari previsti al capitolo III dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 142/2011 e agli articoli 21 e 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

In conformità del titolo II, capitolo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del capitolo IV e dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 142/2011, la Svizzera redige l'elenco dei suoi stabilimenti corrispondenti.»

Capitolo II
Settori diversi da quelli rientranti nel capitolo I

I. Esportazioni della Comunità verso la Svizzera

Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari. Tuttavia, in ogni caso, sarà rilasciato dalle autorità competenti ai fini di accompagnamento dei lotti un certificato che attesta il rispetto di tali condizioni.

Se necessario, i modelli di certificati saranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

II. Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità

Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni pertinenti previste dalla normativa comunitaria. I modelli di certificati saranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

In attesa dell'elaborazione di tali modelli, si applicano i certificati attualmente richiesti.

Capitolo III
Trasferimento di un settore dal capitolo II al capitolo I

Non appena la Svizzera avrà adottato una legislazione che essa ritiene equivalente alla legislazione comunitaria, la questione sarà sottoposta al Comitato misto veterinario. Il capitolo I della presente appendice sarà quanto prima completato sulla base dei risultati dell'esame effettuato.


1 Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2006 (RU 2007 4221). Aggiornata dall'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008 (RU 2009 4875, 2010 65) e dall'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2010 (RU 2011 235) e n. 1/2013 del Comitato misto veterinario del 22 feb. 2013, in vigore dal 22 feb. 2013 (RU 2013 1141).
2 Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
3 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).


Appendice 7

Autorità competenti

Parte A

Svizzera

Le funzioni di controllo in materia sanitaria e veterinaria sono ripartite tra il Dipartimento federale dell'economia 1 e il Dipartimento federale dell'interno. Si applicano le seguenti disposizioni:

-
per le esportazioni verso la Comunità, il Dipartimento federale dell'economia2 rilascia il certificato sanitario attestante il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;
-
per le importazioni di prodotti alimentari di origine animale, il Dipartimento federale dell'economia3 è competente per le norme e le condizioni veterinarie relative alle carni (compresi i pesci, i crostacei e i molluschi) e ai prodotti carnei (compresi quelli ottenuti da pesci, crostacei e molluschi), mentre il Dipartimento federale dell'interno è competente per il latte, i prodotti lattiero-caseari, le uova e gli ovoprodotti;
-
per quanto riguarda le importazioni degli altri prodotti animali, la competenza in materia di norme e condizioni veterinarie spetta al Dipartimento federale dell'economia4.

Parte B

Comunità europea

Il controllo veterinario è esercitato sia dai servizi veterinari nazionali dei singoli Stati membri, sia dalla Commissione europea; in particolare:

-
per le esportazioni verso la Svizzera, gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;
-
la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché l'azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni veterinarie nell'ambito del mercato unico europeo.

1 Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).
2 Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).
3 Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).
4 Ora: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).


Appendice 8

Adeguamento alle condizioni regionali

Nessuno


Appendice 9

Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche

Ai fini della presente appendice, per «verifica» si intende il controllo dell'operato.

1

Principi generali

1.1
Le verifiche vengono effettuate in collaborazione tra la Parte incaricata di effettuare la verifica (in appresso denominata «verificatore») e la Parte verificata (in appresso denominata «verificato»), secondo le disposizioni della presente appendice. Possono essere condotte ispezioni presso stabilimenti o impianti, se giudicate necessarie.
1.2
Le verifiche sono intese ad appurare l'efficienza dell'autorità incaricata del controllo, più che a respingere partite di prodotti o stabilimenti. Se una verifica rivela l'esistenza di gravi rischi per la salute degli uomini o degli animali, il verificato è tenuto a prendere provvedimenti immediati per ovviare a tale emergenza. La procedura può comprendere l'esame della normativa pertinente, delle modalità di applicazione, dei risultati finali, del grado di conformità e delle misure correttive applicate.
1.3
La frequenza delle verifiche dipende dall'operato stesso. Se quest'ultimo è mediocre, le ispezioni saranno più frequenti. Il verificato deve correggere le prestazioni insoddisfacenti finché il verificatore non si ritenga soddisfatto.
1.4
Le verifiche e le conseguenti decisioni devono essere improntate a chiarezza e coerenza.

2

Principi applicabili al verificatore

Il responsabile della verifica elabora un piano, di preferenza in conformità con le norme internazionalmente riconosciute, comprendente i seguenti elementi:

2.1
l'oggetto, il campo di applicazione e la portata della verifica;
2.2
la data e il luogo della verifica, corredati di un calendario sino alla fine dei lavori, compresa la relazione conclusiva;
2.3
la o le lingue in cui verrà eseguita la verifica e redatta la relazione;
2.4
l'identità dei verificatori e, se si tratta di un gruppo, del capogruppo; in caso di verifica di sistemi o programmi specializzati, occorrono periti qualificati;
2.5
un piano delle riunioni da tenersi con funzionari e degli eventuali sopralluoghi presso stabilimenti o impianti; non è necessario indicare in anticipo i nomi degli stabilimenti o delle sedi da visitare;
2.6
fatte salve le disposizioni in materia di libertà d'informazione, il verificatore è tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali e ad evitare conflitti d'interessi;
2.7
il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza professionali e dei diritti dell'operatore.

Questo piano viene riesaminato in via preliminare con rappresentanti del soggetto verificato.

3

Principi applicabili al verificato

I seguenti principi si applicano alle iniziative prese dal verificato per agevolare la verifica.

3.1
Il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a questo scopo il personale competente. Questa collaborazione comprende, tra l'altro:
-
accesso all'insieme della normativa pertinente;
-
accesso ai programmi applicativi e alla documentazione pertinente;
-
accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni;
-
documentazione su azioni correttive e sanzioni;
-
accesso agli stabilimenti.
3.2
Il verificato deve mettere in atto un programma documentato per dimostrare a terzi l'osservanza regolare e uniforme delle norme.

4

Procedure

4.1

Riunione di apertura

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione iniziale, nel corso della quale il verificatore passa in rassegna il piano di verifica e si accerta che siano disponibili le risorse, la documentazione e ogni altro tipo di dotazione necessaria all'esecuzione della verifica.

4.2

Esame documentale

Si tratta dell'esame dei documenti e dei registri (cfr. punto 3.1.), nonché della struttura e dei poteri del verificato e di eventuali cambiamenti intervenuti nei sistemi d'ispezione alimentare o di certificazione successivamente all'adozione del presente Allegato o dalla precedente verifica, con particolare riguardo agli elementi del sistema d'ispezione e di certificazione concernenti gli animali o i prodotti di cui trattasi. Il verificatore può esaminare la documentazione relativa alle ispezioni e all'emissione di certificati.

4.3

Sopralluoghi

4.3.1

Il verificatore può decidere di procedere a sopralluoghi in base ad un calcolo del rischio, tenendo particolarmente conto di fattori quali il tipo di animali o di prodotti, i precedenti in materia di conformità con i requisiti prescritti dall'industria alimentare o dal paese esportatore, il volume della produzione, delle importazioni e delle esportazioni della merce in questione, i mutamenti di carattere infrastrutturale e la fisionomia dei sistemi nazionali d'ispezione e di certificazione.

4.3.2

Nell'ambito dei sopralluoghi, possono essere visitati impianti di produzione e di trasformazione, unità di condizionamento o d'immagazzinamento di prodotti alimentari, laboratori di analisi, allo scopo di controllare la rispondenza alle informazioni contenute nel materiale documentale di cui al punto 4.2.

4.4

Verifica a posteriori

Qualora sia necessario condurre ulteriori verifiche per accertare che le imperfezioni siano state corrette, basterà esaminare i soli aspetti manchevoli rilevati nella prima verifica.

5

Documenti di lavoro

I formulari per l'annotazione dei risultati e delle conclusioni delle verifiche dovrebbero essere per quanto possibile uniformati, in modo da rendere più uniformi, trasparenti ed efficaci le procedure di verifica. I documenti di lavoro possono includere liste di controllo degli elementi da verificare, tra cui:

-
testi normativi;
-
struttura e operato dei servizi incaricati dell'ispezione e della certificazione;
-
caratteristiche dello stabilimento e modalità operative;
-
statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati;
-
provvedimenti e procedure di applicazione;
-
procedure di notificazione e ricorso;
-
programmi di formazione.

6

Riunione di chiusura

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione conclusiva, se necessario con la partecipazione di funzionari dei servizi d'ispezione e di certificazione nazionali, nel corso della quale il verificatore espone le risultanze della verifica. Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro e conciso, affinché le conclusioni della verifica siano comprensibili a tutti.

Il verificato elabora un piano operativo per la correzione delle eventuali carenze riscontrate, possibilmente con un calendario di esecuzione indicativo.

7

Relazione

Il verificatore trasmette quanto prima possibile al verificato la bozza di relazione sulla verifica. Il verificato formula le proprie osservazioni entro un termine di un mese. Queste vengono inserite nella relazione definitiva.


Appendice 101

Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni

Capitolo I
Disposizioni generali

A. Legislazioni*

*

Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea

Svizzera

1.
Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63)
2.
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)
1.
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare l'articolo 57
2.
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)
3.
Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13)
4.
Ordinanza del DFI del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106)
5.
Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'UFV; RS 916.472)

B. Modalità d'applicazione

1.  La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, integra la Svizzera al sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.

2.  La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria e l'Ufficio federale della sanità pubblica, integra la Svizzera al sistema di allarme rapido previsto all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda le disposizioni connesse ai respingimenti alle frontiere dei prodotti di origine animale.

In caso di rifiuto di una partita, di un contenitore o di un carico da parte di un'autorità competente in un posto frontaliero della Comunità, la Commissione avvisa immediatamente la Svizzera.

La Svizzera notifica immediatamente alla Commissione qualunque caso di rifiuto, collegato a un rischio diretto o indiretto per la salute umana, di una partita, di un contenitore o di un carico di prodotti alimentari o di alimenti per animali, da parte di un'autorità competente di un posto frontaliero svizzero e rispetta le regole di confidenzialità previste all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Le misure particolari collegate a tale partecipazione sono definite nell'ambito del Comitato misto veterinario.

Capitolo II
Controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera

A. Legislazioni*

*

Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

I controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle seguenti disposizioni:

Unione europea

Svizzera

1.
Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34)
2.
Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13)
3.
Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11)
1.
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare l'articolo 57
2.
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)
3.
Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13)
4.
Ordinanza del DFI del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106)
5.
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC; RS 916.443.14)
6.
Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'UFV; RS 916.472)

B. Modalità d'applicazione

Nei casi previsti all'articolo 8 della direttiva 89/662/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.

L'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 16 della direttiva 89/662/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

Capitolo III
Controlli veterinari applicabili per le importazioni dai paesi terzi

A. Legislazioni*

*

Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale da ultimo modificato.

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle seguenti disposizioni:

Unione europea

Svizzera

1.
Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati dai paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11)
2.
Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1)
3.
Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206)
4.
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)
1.
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare l'articolo 57
2.
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)
3.
Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13)
4.
Ordinanza del DFI del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106)
5.
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC; RS 916.443.14)
6.
Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'UFV; RS 916.472)
7.
Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (LDerr); RS 817.0);
8.
Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02)
5.
Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34)
6.
Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)
7.
Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10)
8.
Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9)
9.
Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 14 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8)
9.
Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21)
10. Ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE; RS 817.021.23)
10. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11)
11. Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61)
12. Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9)

B. Modalità d'applicazione

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri della Comunità sono i seguenti: i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti per i controlli veterinari sui prodotti animali e che  figurano nell'Allegato della decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, così come modificata.

2.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d'ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:

Nome

Codice TRACES

Tipo

Centro d'ispezione

Tipo di riconoscimento

Aeroporto di Zurigo

CHZRH4

A

Centro 1

NHC*

Centro 2

HC(2)*

Aeroporto di Ginevra

CHGVA4

A

Centro 1

HC(2), NHC*

*

Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione della Commissione 2001/881/CE

Le ulteriori modifiche dell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri, dei loro centri d'ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario.

La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

Capitolo IV
Condizioni sanitarie e condizioni di controllo
degli scambi tra la Comunità e la Svizzera

Per i settori nei quali l'equivalenza è riconosciuta in modo reciproco, i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera circolano alle stesse condizioni dei prodotti oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità o definiti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES.

Per gli altri settori, restano applicabili le condizioni sanitarie di cui al capitolo II dell'appendice 6.

Capitolo V
Condizioni sanitarie e condizioni di controllo delle importazioni dai paesi terzi

1. Comunità - Legislazione*

*

Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

A. Regole di sanità pubblica

1.  Direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 157 del 24.6.1988, pag. 28).

2.  Direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61).

3.  ...

4.  Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1).

5.  Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

6. a 9. ...

10.  Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1).

11.  Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

12.  Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

13.  Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1).

14.  ...

15.  Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).

16.  Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).

17.  Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1).

18.  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

19.  Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002 che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).

20.  Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

21.  Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).

22.  Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

23.  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

24.  Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

25.  Decisione (2005/34/CE) della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61).

26.  Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).

27.  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

28.  Regolamento (CE) n. 1883/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 32).

29.  Regolamento (CE) n 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari ( GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

30.  Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle misure d'emergenza volte a sospendere l'uso del colorante alimentare E 128 rosso 2G (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 8).

31. Direttiva 2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17).

32. Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

33. Direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1).

B. Regole di salute animale

1.  Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, capitolo primo, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, della direttiva 90/425/CEE (GU L 062 del 15.3.1993, pag. 49).

2.  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

3.  Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1).

4.  Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

5.  Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

C. Altre misure specifiche*

*

Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

1.  Accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino - Dichiarazione comune - Dichiarazione della Comunità (GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14).

2.  Decisione 94/1/CE del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Svizzera (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).

3.  Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.97, pag. 4).

4.  Decisione 97/345/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, concernente la conclusione del protocollo sulle questioni veterinarie complementare all'Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra (GU L 148 del 6.6.1997, pag. 15).

5.  Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).

6.  Decisione 98/504/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla conclusione di un Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 24).

7.  Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1).

8.  Decisione 1999/778/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, concernente la conclusione di un protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Feröer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 25).

9.  Protocollo 1999/1130/CE sulle questioni veterinarie complementare all'Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Feröer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 26).

10.  Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).

2. Svizzera - Legislazione*

*

Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2012.

A
Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)
B
Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13)

3. Regole d'applicazione

A.
L'Ufficio federale di veterinaria applica, contemporaneamente agli Stati membri della Comunità, le condizioni d'importazione indicate nella normativa di cui al punto I della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali sono autorizzate le corrispondenti importazioni. Questo impegno si applica a tutti i relativi atti, quale che sia la loro data d'adozione.
L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di individuare soluzioni adeguate.
L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri della Comunità si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario.
B
I posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri di cui al punto B.1) del capitolo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera conformemente al punto A del capitolo III della presente appendice.
C
I posti d'ispezione frontalieri della Svizzera menzionati al punto B. 2) del capitolo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri della Comunità conformemente al punto A del capitolo III della presente appendice.
D
In applicazione delle disposizioni dell'ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13), la Confederazione svizzera mantiene la possibilità d'importare carni bovine ottenute da bovini potenzialmente trattati con promotori di crescita ormonali. L'esportazione di questa carne verso l'Unione europea è vietata. Inoltre, la Confederazione svizzera:
-
limita l'utilizzazione di tali carni ai soli fini di fornitura diretta al consumatore attraverso strutture di commercio al dettaglio in condizioni adeguate di etichettatura;
-
limita la loro introduzione ai soli posti d'ispezione frontalieri svizzeri e
-
mantiene un sistema di tracciabilità e di canalizzazione adeguato volto a prevenire qualunque possibilità di ulteriore introduzione nel territorio degli Stati membri della Comunità;
-
presenta due volte all'anno una relazione alla Commissione sull'origine e la destinazione delle importazioni, nonché uno stato dei controlli effettuati al fine di garantire il rispetto delle condizioni elencate nei precedenti trattini;
-
in caso di preoccupazione, tali disposizioni saranno esaminate dal Comitato misto veterinario.

Capitolo VI
Canoni

1.  Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari applicabili agli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera.

2.  Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s'impegnano a percepire i canoni collegati ai controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).


1 Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008 (RU 2009 4875, 2010 65). Aggiornata dall'art. 1 della Dec. n.. 1/2010 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2010 (RU 2011 235) e n. 1/2013 del Comitato misto veterinario del 22 feb. 2013, in vigore dal 22 feb. 2013 (RU 2013 1141).


Appendice 111

Punti di contatto

I. Per l'Unione europea:

Il direttore

Salute e benessere degli animali

Direzione generale Salute e consumatori

Commissione europea, B-1049 Bruxelles

II. Per la Svizzera:

Il direttore

Ufficio federale di veterinaria

CH-3003 Berna

Altro contatto importante:

Il capo divisione

Ufficio federale della sanità pubblica

Divisione Sicurezza alimentare

CH-3003 Berna

Allegato 122

Relativo alla protezione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

Art. 1 Obiettivi

Le Parti convengono di promuovere tra di loro lo sviluppo armonioso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (in seguito «IG») e di facilitare, mediante la loro protezione, i flussi commerciali bilaterali di prodotti agricoli e alimentari che beneficiano di una IG ai sensi delle loro rispettive regolamentazioni.


Art. 2 Disposizioni legislative delle Parti

1.  Le legislazioni delle Parti relative alla protezione delle IG sul loro rispettivo territorio permettono una procedura di protezione uniforme rispondente agli obiettivi comuni delle Parti.

2.  Le suddette legislazioni in particolare istituiscono:

-
un procedimento amministrativo che rende possibile verificare l'effettiva corrispondenza delle IG a prodotti agricoli o alimentari originari di una regione o di un luogo determinati a cui possono essere attribuite una qualità determinata, una reputazione, o altre caratteristiche;
-
un obbligo che le IG protette corrispondano a prodotti specifici, rispondenti a un determinato numero di condizioni elencate in un disciplinare e che le suddette condizioni possano essere modificate esclusivamente nell'ambito del suddetto procedimento amministrativo;
-
l'applicazione della protezione effettuata dalle Parti tramite controlli ufficiali;
-
il diritto per ogni produttore stabilito nell'area geografica interessata e che si sottopone al sistema di controllo di beneficiare della IG in questione, nella misura in cui i prodotti interessati sono conformi al disciplinare vigente;
-
una procedura preventiva di protezione che consenta ad ogni persona fisica o giuridica avente un legittimo interesse a far valere i propri diritti notificando la sua opposizione, in particolare se essa è titolare di un marchio famoso, conosciuto o rinomato che sia esistente da lunga data.

Art. 3 Procedimenti preventivi di protezione ai sensi dell'Accordo

Ogni Parte sottopone a un esame e a una consultazione pubblica le IG dell'altra Parte.


Art. 4 Oggetto della protezione

1.  Ogni Parte protegge le IG dell'altra Parte di cui all'appendice 1.

2.  Questa appendice può essere completata secondo la procedura di cui all'articolo 16.

3.  La protezione prevista dal presente allegato non pregiudica il trattamento di una domanda di registrazione individuale secondo le rispettive procedure delle Parti.


Art. 5 Campo d'applicazione

In deroga all'articolo 1 del presente accordo, il presente allegato si applica alle IG dell'appendice 1 che designano prodotti previsti dalle legislazioni delle due Parti di cui all'appendice 2.


Art. 6 Ammissibilità alla protezione

1.  Le IG delle Parti per essere ammesse alla protezione prevista dal presente allegato devono essere preventivamente protette sul loro rispettivo territorio ed essere originarie delle Parti.

2.  Le Parti non sono obbligate a proteggere una IG dell'altra Parte che non è più protetta sul territorio di quest'ultima.


Art. 7 Estensione della protezione

1.  Le IG di cui all'appendice 1 possono essere utilizzate da ogni operatore che commercializzi il prodotto conformemente al relativo disciplinare in vigore.

2.  L'uso commerciale diretto o indiretto di una IG protetta è vietato:

a)
per un prodotto comparabile non conforme al disciplinare;
b)
per un prodotto non comparabile nella misura in cui questo uso sfrutti la reputazione della IG in questione.

3.  La protezione prevista nell'ambito del presente Accordo si applica in caso di usurpazione, imitazione o evocazione, anche se:

-
la vera origine del prodotto è indicata;
-
la denominazione in questione è utilizzata in una traduzione, traslitterazione o trascrizione;
-
la denominazione utilizzata è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

4.  Le IG sono anche protette contro:

-
qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla vera origine del prodotto, alla sua provenienza, al suo metodo di produzione, alla sua natura o alle sue qualità essenziali usata sulla confezione, compreso l'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato;
-
qualsiasi impiego, per la confezione, di recipienti o imballaggi che possono indurre in errore sull'origine del prodotto;
-
qualsiasi ricorso alla forma del prodotto, qualora essa sia distintiva del prodotto;
-
qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine del prodotto.

5.  Le IG di cui all'appendice 1 non possono diventare generiche.


Art. 8 Disposizioni particolari per talune denominazioni

1.  La protezione dell'IG «Bündnerfleisch (Viande des Grisons)» della Svizzera di cui all'appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato l'utilizzo sul territorio dell'Unione di detta denominazione per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari della Svizzera.

2.  La protezione delle seguenti IG dell'Unione di cui all'appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato l'utilizzo sul territorio della Svizzera di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari dell'Unione:

a)
Salame di Varzi;
b)
Schwarzwälder Schinken.

3.  La protezione delle seguenti IG della Svizzera di cui all'appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato l'utilizzo sul territorio dell'Unione di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari della Svizzera:

a)
Sbrinz;
b)
Gruyère.

4.  La protezione delle seguenti IG dell'Unione di cui all'appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato l'utilizzo sul territorio della Svizzera di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari dell'Unione:

a)
Munster;
b)
Taleggio;
c)
Fontina;
d)
ÖÝôá (Feta);
e)
Chevrotin;
f)
Reblochon;
g)
Grana Padano (compreso il termine «Grana» usato da solo).

5.  Le seguenti IG omonime della Svizzera e dell'Unione di cui all'appendice 1 sono protette e possono coesistere:

-
«Vacherin Mont-d'Or» (Svizzera) e «Vacherin du Haut-Doubs» o «Mont d'Or» (Unione).

Se è necessario sono previste misure specifiche di etichettatura per distinguere i prodotti ed escludere qualsiasi rischio di inganno.

6.  La protezione delle IG «Grana Padano» e «Parmigiano Reggiano» non esclude, per prodotti destinati al mercato svizzero e per i quali sono state adottate tutte le misure in modo da evitare che essi siano esportati nuovamente, che la grattugiatura e il confezionamento (compreso il taglio in porzioni e l'imballaggio) di questi prodotti si effettuino sul territorio della Svizzera durante un periodo transitorio di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato e senza il diritto all'utilizzo dei simboli e delle diciture dell'Unione per le suddette IG.

7.  L'IG «Gruyère» da un lato e le IG «ÃñáâéÝñá ÊñÞôçò (Graviera Kritis)», «ÃñáâéÝñá ÁãñÜöùí (Graviera Agrafon)», «ÊåöáëïãñáâéÝñá (Kefalograviera)» e «ÃñáâéÝñá ÍÜîïõ (Graviera Naxou)» dall'altro, designano formaggi chiaramente distinti, in particolare per il loro luogo di origine geografica specifico, il loro modo di fabbricazione e le loro proprietà organolettiche. In questo contesto, le Parti si impegnano a adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare e, se necessario, per far cessare ogni uso abusivo o suscettibile di indurre confusione tra la IG «Gruyère» e il termine «ÃñáâéÝñá/Graviera», nel rispetto delle disposizioni degli articoli 13 e 15.

A tal fine le Parti convengono in particolare che il termine «ÃñáâéÝñá/Graviera» non può, in nessun caso, essere tradotto con «Gruyère» e lo stesso dicasi per il contrario.


Art. 9 Relazione con i marchi

1.  Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, per le IG di cui all'appendice 1 la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 7 è negata o annullata d'ufficio o su istanza della Parte interessata conformemente alla legislazione di ogni Parte. Questa obbligazione generale si riferisce in particolare al fatto che la domanda di registrazione di un marchio corrispondente alla situazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), sia rigettata conformemente alla legislazione di ogni Parte. I marchi registrati in violazione di quanto precede sono invalidi.

2.  Un marchio, il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all'articolo 7 e che in buona fede è stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione sul territorio della Parte interessata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente allegato, fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 3, può continuare a essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione di una IG da parte del presente allegato, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi delle legislazione delle Parti.


Art. 10 Relazione con gli accordi internazionali

Il presente allegato si applica fatti salvi i diritti e le obbligazioni delle Parti a norma dell'Accordo che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio1 e di ogni altro accordo multilaterale relativo al diritto della proprietà intellettuale cui sono Parti contraenti la Svizzera e l'Unione.



Art. 11 Legittimazione ad agire

Il diritto di agire per assicurare la protezione delle IG di cui all'appendice 1 è esteso alle persone fisiche o giuridiche legittimamente interessate, in particolare federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori stabiliti o aventi sede sul territorio dell'altra Parte.


Art. 12 Diciture e simboli

Tenuto conto della convergenza delle legislazioni delle Parti di cui all'articolo 2, ogni Parte autorizza sul suo territorio la commercializzazione dei prodotti suscettibili di essere compresi nell'ambito di applicazione del presente allegato e recanti diciture ed eventuali simboli ufficiali, relativi alle IG, utilizzati dall'altra Parte.


Art. 13 Applicazione dell'allegato e provvedimenti di attuazione

Le Parti attuano la protezione prevista all'articolo 7 mediante ogni azione amministrativa idonea o azione legale, se necessario su richiesta dell'altra Parte.


Art. 14 Provvedimenti alla frontiera

Le Parti adottano tutti i provvedimenti necessari per permettere alle rispettive autorità doganali di trattenere alla frontiera i prodotti nei confronti dei quali si sospetta l'illecita apposizione di una IG protetta dal presente allegato e destinati all'importazione sul territorio doganale di una Parte, all'esportazione a partire dal territorio doganale di una Parte, alla riesportazione, alla disposizione in zona franca o deposito franco o ad essere assoggettati a uno dei regimi seguenti: transito internazionale, deposito doganale, perfezionamento attivo o passivo o ammissione temporanea sul territorio doganale di una Parte.


Art. 15 Cooperazione bilaterale

1.  Le Parti si prestano reciproca assistenza.

2.  Le Parti si scambiano, regolarmente o su richiesta di una Parte, ogni informazione utile al buon funzionamento delle disposizioni del presente allegato, in particolare per quanto attiene alla evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti o delle loro IG (modifiche di diciture, simboli e loghi, modifiche sostanziali del disciplinare, cancellazione, ecc.).

3.  Le Parti si informano qualora una di esse, nell'ambito di negoziati con un paese terzo, proponga di proteggere una IG per un prodotto agricolo o alimentare di tale paese e che detta denominazione abbia per omonimo una IG protetta dell'altra Parte al fine di consentire a quest'ultima di esprimere un parere sulla protezione della IG in questione.

4.  Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente allegato.

5.  Il Comitato esamina ogni questione relativa all'applicazione del presente allegato o alla sua evoluzione. Il Comitato in particolare può decidere le modifiche da apportare all'articolo 8 e, se necessario, le condizioni pratiche di uso che permettono di differenziare le IG omonime.

6.  Il gruppo di lavoro «DOP/IGP» istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'Accordo assiste il Comitato su richiesta di quest'ultimo.


Art. 16 Clausola di riesame

1.  Per quanto attiene alle IG di nuova registrazione, da ambo le parti, le Parti procedono all'esame e alla consultazione di cui all'articolo 3 ai fini della loro protezione. L'inserimento di nuove IG nell'appendice 1 viene fatto secondo le procedure del Comitato.

2.  La Parti si impegnano a esaminare i casi di IG che non figurano nell'appendice 1 entro due anni successivi all'entrata in vigore del presente allegato.

3.  La data di cui all'articolo 9, paragrafo 2, è quella della trasmissione della domanda all'altra Parte.

4.  Le Parti si consultano per ogni altra modifica da apportare all'allegato.

5.  Le modalità di applicazione non previste dal presente allegato sono, se necessario, decise dal Comitato.


Art. 17 Disposizioni transitorie

1.  Fatto salvo l'articolo 8, i prodotti di cui alle IG contenuti nell'appendice 1 che, al momento dell'entrata in vigore del presente allegato, sono stati prodotti, designati e presentati legittimamente nel rispetto della legge o della regolamentazione interna delle Parti, ma la cui produzione, designazione e presentazione sono vietate dal presente allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, al massimo durante un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato.

2.  Le disposizioni transitorie summenzionate si applicano per analogia alle IG aggiunte successivamente all'appendice 1 ai sensi dell'articolo 16.

3.  Fatte salve disposizioni contrarie del Comitato, la commercializzazione dei prodotti elaborati, designati e presentati a norma del presente allegato, ma la cui produzione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.



1 Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2011 235).
2 Introdotto dall'art. 1 n. 3 dell'Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l'UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5149).


Appendice 1

Elenco delle rispettive IG oggetto di protezione dall'altra Parte

1.  Elenco delle IG svizzere

Tipo di prodotto

Denominazione

Protezione1

Spezie:

Munder Safran

DOP

Formaggi:

Berner Alpkäse/Berner Hobelkäse

DOP

Formaggio d'alpe ticinese

DOP

L'Etivaz

DOP

Gruyère

DOP

Raclette du Valais/Walliser Raclette

DOP

Sbrinz

DOP

Tête de Moine/Fromage de Bellelay

DOP

Vacherin fribourgeois

DOP

Vacherin Mont-d'Or

DOP

Frutta:

Poire à Botzi

DOP

Ortaggi o legumi:

Cardon épineux genevois

DOP

Prodotti carnei e di salumeria:

Longeole

IGP

Saucisse d'Ajoie

IGP

Saucisson neuchâtelois/Saucisse neuchâteloise

IGP

Saucisson vaudois

IGP

Saucisse aux choux vaudoise

IGP

St. Galler Bratwurst/St. Galler Kalbsbratwurst

IGP

Bündnerfleisch

IGP

Viande séchée du Valais

IGP

Prodotti di panetteria:

Pain de seigle valaisan/Walliser Roggenbrot  

DOP

Prodotti della molitura:

Rheintaler Ribel/Türggen Ribel

DOP

1

Conformemente alla legislazione svizzera vigente, come contenuto all'appendice 2

2.  Elenco delle IG dell'Unione

Le classi di prodotti figurano all'allegato II del regolamento CE n. 1898/2006 (GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1).

Denominazione

Traslitterazione in caratteri latini

Protezione2

Tipo di prodotto

Gailtaler Almkäse

DOP

13

Gailtaler Speck

IGP

12

Marchfeldspargel

IGP

16

Steirischer Kren

IGP

16

Steirisches Kürbiskernöl

IGP

15

Tiroler Almkäse; Tiroler Alpkäse

DOP

13

Tiroler Bergkäse

DOP

13

Tiroler Graukäse

DOP

13

Tiroler Speck

IGP

12

Vorarlberger Alpkäse

DOP

13

Vorarlberger Bergkäse

DOP

13

Wachauer Marille

DOP

16

Waldviertler Graumohn

DOP

16

Beurre d'Ardenne

DOP

15

Brussels grondwitloof

IGP

16

Fromage de Herve

DOP

13

Geraardsbergse Mattentaart

IGP

24

Jambon d'Ardenne

IGP

12

Pâté gaumais

IGP

18

Vlaams - Brabantse Tafeldruif

DOP

16

Ëïõêïýìé ÃåñïóêÞðïõ

Loukoumi Geroskipou

IGP

24

Brnìnské pivo/Starobrnìnské pivo

IGP

21

Budìjovické pivo

IGP

21

Budìjovický mìšanský var

IGP

21

Èeské pivo

IGP

21

Èeskobudìjovické pivo

IGP

21

Èeský kmín

DOP

18

Chamomilla bohemica

DOP

18

Denominazione

Traslitterazione in caratteri latini

Protezione

Tipo di prodotto

Chodské pivo

IGP

21

Hoøické trubièky

IGP

24

Karlovarský suchar

IGP

24

Lomnické suchary

IGP

24

Mariánskolázeòské oplatky

IGP

24

Nošovické kysané zelí

DOP

16

Pardubický perník

IGP

24

Pohoøelický kapr

DOP

17

Štramberské uši

IGP

24

Tøeboòský kapr

IGP

17

Všestarská cibule

DOP

16

Žatecký chmel

DOP

18

Znojemské pivo

IGP

21

Aachener Printen

IGP

24

Allgäuer Bergkäse

DOP

13

Altenburger Ziegenkäse

DOP

13

Ammerländer Dielenrauchschinken; Ammerländer Katenschinken

IGP

12

Ammerländer Schinken; Ammerländer Knochenschinken

IGP

12

Bayerischer Meerrettich; Bayerischer Kren

IGP

16

Bayerisches Bier

IGP

21

Bremer Bier

IGP

21

Diepholzer Moorschnucke

DOP

11

Dortmunder Bier

IGP

21

Feldsalat von der Insel Reichenau

IGP

16

Gögginger Bier

IGP

21

Greussener Salami

IGP

12

Gurken von der Insel Reichenau

IGP

16

Hofer Bier

IGP

21

Holsteiner Karpfen

IGP

17

Kölsch

IGP

21

Kulmbacher Bier

IGP

21

Lausitzer Leinöl

IGP

15

Lübecker Marzipan

IGP

24

Lüneburger Heidschnucke

DOP

11

Mainfranken Bier

IGP

21

Meissner Fummel

IGP

24

Münchener Bier

IGP

21

Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste

IGP

12

Nürnberger Lebkuchen

IGP

24

Oberpfälzer Karpfen

IGP

17

Odenwälder Frühstückskäse

DOP

13

Reuther Bier

IGP

21

Rieser Weizenbier

IGP

21

Salate von der Insel Reichenau

IGP

16

Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch

IGP

11

Schwarzwälder Schinken

IGP

12

Schwarzwaldforelle

IGP

17

Spreewälder Gurken

IGP

16

Spreewälder Meerrettich

IGP

16

Thüringer Leberwurst

IGP

12

Thüringer Rostbratwurst

IGP

12

Thüringer Rotwurst

IGP

12

Tomaten von der Insel Reichenau

IGP

16

Wernesgrüner Bier

IGP

21

Danablu

IGP

13

Esrom

IGP

13

Lammefjordsgulerod

IGP

16

¢ãéïò Ìáôèáßïò ÊÝñêõñáò

Agios Mattheos Kerkyras

IGP

15

Áêôéíßäéï Ðéåñßáò

Aktinidio Pierias

IGP

16

Áêôéíßäéï Óðåñ÷åéïý

Aktinidio Sperchiou

DOP

16

Áíåâáôü

Anevato

DOP

13

Áðïêïñþíáò ×áíßùí ÊñÞôçò

Apokoronas Chanion Kritis

DOP

15

Áñ÷Üíåò Çñáêëåßïõ ÊñÞôçò

Arxanes Irakliou Kritis

DOP

15

ÁõãïôÜñá÷ï Ìåóïëïããßïõ

Avgotaracho Messolongiou

DOP

17

ÂéÜííïò Çñáêëåßïõ ÊñÞôçò

Viannos Irakliou Kritis

DOP

15

Âüñåéïò Ìõëïðüôáìïò Ñåèýìíçò ÊñÞôçò

Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis

DOP

15

Ãáëïôýñé

Galotyri

DOP

13

ÃñáâéÝñá ÁãñÜöùí

Graviera Agrafon

DOP

13

ÃñáâéÝñá ÊñÞôçò

Graviera Kritis

DOP

13

ÃñáâéÝñá ÍÜîïõ

Graviera Naxou

DOP

13

ÅëéÜ ÊáëáìÜôáò

Elia Kalamatas

DOP

16

Åîáéñåôéêü ðáñèÝíï åëáéüëáäï «Ôñïéæçíßá»

Exeretiko partheno eleolado «Trizinia»

DOP

15

Åîáéñåôéêü ðáñèÝíï åëáéüëáäï Èñáøáíü

Exeretiko partheno eleolado Thrapsano

DOP

15

ÆÜêõíèïò

Zakynthos

IGP

15

ÈÜóïò

Thassos

IGP

15

Èñïýìðá ÁìðáäéÜò Ñåèýìíçò ÊñÞôçò

Throumpa Ampadias Rethymnis Kritis

DOP

16

Èñïýìðá ÈÜóïõ

Throumpa Thassou

DOP

16

Èñïýìðá ×ßïõ

Throumpa Chiou

DOP

16

ÊáëáèÜêé ËÞìíïõ

Kalathaki Limnou

DOP

13

ÊáëáìÜôá

Kalamata

DOP

15

ÊáóÝñé

Kasseri

DOP

13

Êáôßêé Äïìïêïý

Katiki Domokou

DOP

13

Êåëõöùôü öõóôßêé Öèéþôéäáò

Kelifoto fystiki Fthiotidas

DOP

16

ÊåñÜóéá ôñáãáíÜ Ñïäï÷ùñßïõ

Kerassia Tragana Rodochoriou

DOP

16

ÊåöáëïãñáâéÝñá

Kefalograviera

DOP

13

ÊåöáëïíéÜ

Kefalonia

IGP

15

ÊïëõìâÜñé ×áíßùí ÊñÞôçò

Kolymvari Chanion Kritis

DOP

15

ÊïíóåñâïëéÜ Áìößóóçò

Konservolia Amfissis

DOP

16

ÊïíóåñâïëéÜ ¢ñôáò

Konservolia Artas

IGP

16

ÊïíóåñâïëéÜ ÁôáëÜíôçò

Konservolia Atalantis

DOP

16

ÊïíóåñâïëéÜ Ðçëßïõ Âüëïõ

Konservolia Piliou Volou

DOP

16

ÊïíóåñâïëéÜ Ñïâßùí

Konservolia Rovion

DOP

16

ÊïíóåñâïëéÜ Óôõëßäáò

Konservolia Stylidas

DOP

16

ÊïðáíéóôÞ

Kopanisti

DOP

13

ÊïñéíèéáêÞ Óôáößäá Âïóôßôóá

Korinthiaki Stafida Vostitsa

DOP

16

Êïõì ÊïõÜô ÊÝñêõñáò

Koum kouat Kerkyras

IGP

16

Êñáíßäé Áñãïëßäáò

Kranidi Argolidas

DOP

15

Êñçôéêü ðáîéìÜäé

Kritiko paximadi

IGP

24

ÊñïêåÝò Ëáêùíßáò

Krokees Lakonias

DOP

15

Êñüêïò ÊïæÜíçò

Krokos Kozanis

DOP

18

Ëáäïôýñé ÌõôéëÞíçò

Ladotyri Mytilinis

DOP

13

Ëáêùíßá

Lakonia

IGP

15

ËÝóâïò; MõôéëÞíç

Lesvos; Mytilini

IGP

15

Ëõãïõñéü Áóêëçðéåßïõ

Lygourio Asklipiiou

DOP

15

Ìáíïýñé

Manouri

DOP

13

Ìáóôß÷á ×ßïõ

Masticha Chiou

DOP

25

Ìáóôé÷Ýëáéï ×ßïõ

Mastichelaio Chiou

DOP

32

ÌÝëé ÅëÜôçò ÌáéíÜëïõ Âáíßëéá

Meli Elatis Menalou Vanilia

DOP

18

Ìåôóïâüíå

Metsovone

DOP

13

ÌÞëá ÆáãïñÜò Ðçëßïõ

Mila Zagoras Piliou

DOP

16

ÌÞëá Íôåëßóéïõò ÐéëáöÜ Ôñéðüëåùò

Mila Delicious Pilafa Tripoleos

DOP

16

ÌÞëï ÊáóôïñéÜò

Milo Kastorias

IGP

16

ÌðÜôæïò

Batzos

DOP

13

ÎåñÜ óýêá Êýìçò

Xera syka Kymis

DOP

16

ÎõíïìõæÞèñá ÊñÞôçò

Xynomyzithra Kritis

DOP

13

Ïëõìðßá

Olympia

IGP

15

ÐáôÜôá ÊÜôù Íåõñïêïðßïõ

Patata Kato Nevrokopiou

IGP

16

ÐåæÜ Çñáêëåßïõ ÊñÞôçò

Peza Irakliou Kritis

DOP

15

ÐÝôñéíá Ëáêùíßáò

Petrina Lakonias

DOP

15

Ðç÷ôüãáëï ×áíßùí

Pichtogalo Chanion

DOP

13

ÐïñôïêÜëéá ÌÜëåìå ×áíßùí ÊñÞôçò

Portokalia Maleme Chanion Kritis

DOP

16

ÐñÝâåæá

Preveza

IGP

15

ÑïäÜêéíá ÍÜïõóáò

Rodakina Naoussas

DOP

16

Ñüäïò

Rodos

IGP

15

ÓÜìïò

Samos

IGP

15

Óáí Ìé÷Üëç

San Michali

DOP

13

Óçôåßá Ëáóéèßïõ ÊñÞôçò

Sitia Lasithiou Kritis

DOP

15

Óôáößäá Æáêýíèïõ

Stafida Zakynthou

DOP

16

Óýêá Âñáâñþíáò Ìáñêïðïýëïõ Ìåóïãåßùí

Syka Vavronas Markopoulou Messongion

IGP

16

ÓöÝëá

Sfela

DOP

13

Ôóáêþíéêç ìåëéôæÜíá Ëåùíéäßïõ

Tsakoniki Melitzana Leonidiou

DOP

16

Ôóß÷ëá ×ßïõ

Tsikla Chiou

DOP

25

Öáóüëéá (Ãßãáíôåò ÅëÝöáíôåò) Ðñåóðþí Öëþñéíáò

Fassolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas

IGP

16

Öáóüëéá (ðëáêÝ ìåãáëüóðåñìá) Ðñåóðþí Öëþñéíáò

Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas

IGP

16

Öáóüëéá ãßãáíôåò - åëÝöáíôåò ÊáóôïñéÜò

Fassolia Gigantes-Elefantes Kastorias

IGP

16

Öáóüëéá ãßãáíôåò åëÝöáíôåò ÊÜôù Íåõñïêïðßïõ

Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou

IGP

16

Öáóüëéá êïéíÜ ìåóüóðåñìá ÊÜôù Íåõñïêïðßïu

Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiou

IGP

16

ÖÝôá

Feta

DOP

13

Öïéíßêé Ëáêùíßáò

Finiki Lakonias

DOP

15

ÖïñìáÝëëá ÁñÜ÷ùâáò Ðáñíáóóïý

Formaella Arachovas Parnassou

DOP

13

Öõóôßêé Áßãéíáò

Fystiki Eginas

DOP

16

Öõóôßêé ÌåãÜñùí

Fystiki Megaron

DOP

16

×áíéÜ ÊñÞôçò

Chania Kritis

IGP

15

Aceite de La Alcarria

DOP

15

Aceite de la Rioja

DOP

15

Aceite de Mallorca; Aceite mallorquín; Oli de Mallorca; Oli mallorquí

DOP

15

Aceite de Terra Alta; Oli de Terra Alta

DOP

15

Aceite del Baix Ebre-Montsià; Oli del Baix Ebre-Montsià

DOP

15

Aceite del Bajo Aragón

DOP

15

Aceite Monterrubio

DOP

15

Afuega'l Pitu

DOP

13

Ajo Morado de las Pedroñeras

IGP

16

Alcachofa de Benicarló; Carxofa de Benicarló

DOP

16

Alcachofa de Tudela

IGP

16

Alfajor de Medina Sidonia

IGP

24

Antequera

DOP

15

Arroz de Valencia; Arròs de València

DOP

16

Arroz del Delta del Ebro; Arròs del Delta de l'Ebre

DOP

16

Avellana de Reus

DOP

16

Azafrán de la Mancha

DOP

18

Baena

DOP

15

Berenjena de Almagro

IGP

16

Botillo del Bierzo

IGP

12

Caballa de Andalucia

IGP

17

Cabrales

DOP

13

Calasparra

DOP

16

Calçot de Valls

IGP

16

Carne de Ávila

IGP

11

Carne de Cantabria

IGP

11

Carne de la Sierra de Guadarrama

IGP

11

Carne de Morucha de Salamanca

IGP

11

Carne de Vacuno del País Vasco; Euskal Okela

IGP

11

Cebreiro

DOP

13

Cecina de León

IGP

12

Cereza del Jerte

DOP

16

Cerezas de la Montaña de Alicante

IGP

16

Chufa de Valencia

DOP

18

Cítricos Valencianos; Cítrics Valencians

IGP

16

Clementinas de las Tierras del Ebro; Clementines de les Terres de l'Ebre

IGP

16

Coliflor de Calahorra

IGP

16

Cordero de Navarra; Nafarroako Arkumea

IGP

11

Cordero Manchego

IGP

11

Dehesa de Extremadura

DOP

12

Ensaimada de Mallorca; Ensaimada mallorquina

IGP

24

Espárrago de Huétor-Tájar

IGP

16

Espárrago de Navarra

IGP

16

Faba Asturiana

IGP

16

Gamoneu; Gamonedo

DOP

13

Garbanzo de Fuentesaúco

IGP

16

Gata-Hurdes

DOP

15

Guijuelo

DOP

12

Idiazábal

DOP

13

Jamón de Huelva

DOP

12

Jamón de Teruel

DOP

12

Jamón de Trevélez

IGP

12

Jijona

IGP

24

Judías de El Barco de Ávila

IGP

16

Kaki Ribera del Xúquer

DOP

16

Lacón Gallego

IGP

11

Lechazo de Castilla y León

IGP

11

Lenteja de La Armuña

IGP

16

Lenteja Pardina de Tierra de Campos

IGP

16

Les Garrigues

DOP

15

Mahón-Menorca

DOP

13

Mantecadas de Astorga

IGP

24

Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya; Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya

DOP

15

Mantequilla de Soria

DOP

15

Manzana de Girona; Poma de Girona

IGP

16

Manzana Reineta del Bierzo

DOP

16

Mazapán de Toledo

IGP

24

Mejillón de Galicia; Mexillón de Galicia

DOP

17

Melocotón de Calanda

DOP

16

Melva de Andalucia

IGP

17

Miel de Galicia; Mel de Galicia

IGP

14

Miel de Granada

DOP

14

Miel de La Alcarria

DOP

14

Montes de Granada

DOP

15

Montes de Toledo

DOP

15

Nísperos Callosa d'En Sarriá

DOP

16

Pan de Cea

IGP

24

Pan de Cruz de Ciudad Real

IGP

24

Pataca de Galicia; Patata de Galicia

IGP

16

Patatas de Prades; Patates de Prades

IGP

16

Pera de Jumilla

DOP

16

Peras de Rincón de Soto

DOP

16

Picón Bejes-Tresviso

DOP

13

Pimentón de la Vera

DOP

18

Pimentón de Murcia

DOP

18

Pimiento Asado del Bierzo

IGP

16

Pimiento Riojano

IGP

16

Pimientos del Piquillo de Lodosa

DOP

16

Pollo y Capón del Prat

IGP

11

Poniente de Granada

DOP

15

Priego de Córdoba

DOP

15

Queso de La Serena

DOP

13

Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya

DOP

13

Queso de Murcia

DOP

13

Queso de Murcia al vino

DOP

13

Queso de Valdeón

IGP

13

Queso Ibores

DOP

13

Queso Majorero

DOP

13

Queso Manchego

DOP

13

Queso Nata de Cantabria

DOP

13

Queso Palmero; Queso de la Palma

DOP

13

Queso Tetilla

DOP

13

Queso Zamorano

DOP

13

Quesucos de Liébana

DOP

13

Roncal

DOP

13

Salchichón de Vic; Llonganissa de Vic

IGP

12

San Simón da Costa

DOP

13

Sidra de Asturias; Sidra d'Asturies

DOP

18

Sierra de Cadiz

DOP

15

Sierra de Cazorla

DOP

15

Sierra de Segura

DOP

15

Sierra Mágina

DOP

15

Siurana

DOP

15

Sobrasada de Mallorca

IGP

12

Ternasco de Aragón

IGP

11

Ternera Asturiana

IGP

11

Ternera de Extremadura

IGP

11

Ternera de Navarra; Nafarroako Aratxea

IGP

11

Ternera Gallega

IGP

11

Torta del Casar

DOP

13

Turrón de Agramunt; Torró d'Agramunt

IGP

24

Turrón de Alicante

IGP

24

Uva de mesa embolsada «Vinalopó»

DOP

16

Kainuun rönttönen

IGP

24

Lapin Poron liha

DOP

11

Lapin Puikula

DOP

16

Abondance

DOP

13

Agneau de l'Aveyron

IGP

11

Agneau de Lozère

IGP

11

Agneau de Pauillac

IGP

11

Agneau de Sisteron

IGP

11

Agneau du Bourbonnais

IGP

11

Agneau du Limousin

IGP

11

Agneau du Poitou-Charentes

IGP

11

Agneau du Quercy

IGP

11

Ail blanc de Lomagne

IGP

16

Ail de la Drôme

IGP

16

Ail rose de Lautrec

IGP

16

Anchois de Collioure

IGP

17

Asperge des sables des Landes

IGP

16

Banon

DOP

13

Barèges-Gavarnie

DOP

11

Beaufort

DOP

13

Bergamote(s) de Nancy

IGP

24

Beurre Charentes-Poitou; Beurre des Charentes; Beurre des Deux-Sèvres

DOP

15

Beurre d'Isigny

DOP

15

Bleu d'Auvergne

DOP

13

Bleu de Gex Haut-Jura; Bleu de Septmoncel

DOP

13

Bleu des Causses

DOP

13

Bleu du Vercors-Sassenage

DOP

13

Boeuf charolais du Bourbonnais

IGP

11

Boeuf de Bazas

IGP

11

Boeuf de Chalosse

IGP

11

Boeuf du Maine

IGP

11

Boudin blanc de Rethel

IGP

12

Brie de Meaux

DOP

13

Brie de Melun

DOP

13

Brioche vendéenne

IGP

24

Brocciu Corse; Brocciu

DOP

13

Camembert de Normandie

DOP

13

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

IGP

12

Cantal; Fourme de Cantal; Cantalet

DOP

13

Chabichou du Poitou

DOP

13

Chaource

DOP

13

Chasselas de Moissac

DOP

16

Chevrotin

DOP

13

Cidre de Bretagne; Cidre Breton

IGP

18

Cidre de Normandie; Cidre Normand

IGP

18

Clémentine de Corse

IGP

16

Coco de Paimpol

DOP

16

Comté

DOP

13

Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor

IGP

17

Cornouaille

DOP

18

Crème d'Isigny

DOP

14

Crème fraîche fluide d'Alsace

IGP

14

Crottin de Chavignol; Chavignol

DOP

13

Dinde de Bresse

DOP

11

Domfront

DOP

18

Époisses

DOP

13

Foin de Crau

DOP

31

Fourme d'Ambert; Fourme de Montbrison

DOP

13

Fraise du Périgord

IGP

16

Haricot tarbais

IGP

16

Huile d'olive d'Aix-en-Provence

DOP

15

Huile d'olive de Corse; Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica

DOP

15

Huile d'olive de Haute-Provence

DOP

15

Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence

DOP

15

Huile d'olive de Nice

DOP

15

Huile d'olive de Nîmes

DOP

15

Huile d'olive de Nyons

DOP

15

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence

DOP

15

Huîtres Marennes Oléron

IGP

18

Jambon de Bayonne

IGP

12

Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes

IGP

12

Kiwi de l'Adour

IGP

16

Laguiole

DOP

13

Langres

DOP

13

Lentille vert du Puy

DOP

16

Lentilles vertes du Berry

IGP

16

Lingot du Nord

IGP

16

Livarot

DOP

13

Mâche nantaise

IGP

16

Maroilles; Marolles

DOP

13

Melon du Haut-Poitou

IGP

16

Melon du Quercy

IGP

16

Miel d'Alsace

IGP

14

Miel de Corse; Mele di Corsica

DOP

14

Miel de Provence

IGP

14

Miel de sapin des Vosges

DOP

14

Mirabelles de Lorraine

IGP

16

Mont d'or; Vacherin du Haut-Doubs

DOP

13

Morbier

DOP

13

Munster; Munster-Géromé

DOP

13

Muscat du Ventoux

DOP

16

Neufchâtel

DOP

13

Noix de Grenoble

DOP

16

Noix du Périgord

DOP

16

Œufs de Loué

IGP

14

Oignon doux des Cévennes

DOP

16

Olive de Nice

DOP

16

Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence

DOP

16

Olives noires de la Vallée des Baux de Provence

DOP

16

Olives noires de Nyons

DOP

16

Ossau-Iraty

DOP

13

Pâtes d'Alsace

IGP

27

Pays d'Auge; Pays d'Auge-Cambremer

DOP

18

Pélardon

DOP

13

Petit Épeautre de Haute Provence

IGP

16

Picodon de l'Ardèche; Picodon de la Drôme

DOP

13

Piment d'Espelette; Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra

DOP

18

Poireaux de Créances

IGP

16

Pomme de terre de l'Île de Ré

DOP

16

Pomme du Limousin

DOP

16

Pommes de terre de Merville

IGP

16

Pommes et poires de Savoie

IGP

16

Pont-l'Évêque

DOP

13

Porc de la Sarthe

IGP

11

Porc de Normandie

IGP

11

Porc de Vendée

IGP

11

Porc du Limousin

IGP

11

Pouligny-Saint-Pierre

DOP

13

Pruneaux d'Agen; Pruneaux d'Agen mi-cuits

IGP

16

Reblochon; Reblochon de Savoie

DOP

13

Riz de Camargue

IGP

16

Rocamadour

DOP

13

Roquefort

DOP

13

Sainte-Maure de Touraine

DOP

13

Saint-Nectaire

DOP

13

Salers

DOP

13

Selles-sur-Cher

DOP

13

Taureau de Camargue

DOP

11

Tome des Bauges

DOP

13

Tomme de Savoie

IGP

13

Tomme des Pyrénées

IGP

13

Valençay

DOP

13

Veau de l'Aveyron et du Ségala

IGP

11

Veau du Limousin

IGP

11

Volailles d'Alsace

IGP

11

Volailles d'Ancenis

IGP

11

Volailles d'Auvergne

IGP

11

Volailles de Bourgogne

IGP

11

Volailles de Bresse

DOP

11

Volailles de Bretagne

IGP

11

Volailles de Challans

IGP

11

Volailles de Cholet

IGP

11

Volailles de Gascogne

IGP

11

Volailles de Houdan

IGP

11

Volailles de Janzé

IGP

11

Volailles de la Champagne

IGP

11

Volailles de la Drôme

IGP

11

Volailles de l'Ain

IGP

11

Volailles de Licques

IGP

11

Volailles de l'Orléanais

IGP

11

Volailles de Loué

IGP

11

Volailles de Normandie

IGP

11

Volailles de Vendée

IGP

11

Volailles des Landes

IGP

11

Volailles du Béarn

IGP

11

Volailles du Berry

IGP

11

Volailles du Charolais

IGP

11

Volailles du Forez

IGP

11

Volailles du Gatinais

IGP

11

Volailles du Gers

IGP

11

Volailles du Languedoc

IGP

11

Volailles du Lauragais

IGP

11

Volailles du Maine

IGP

11

Volailles du plateau de Langres

IGP

11

Volailles du Val de Sèvres

IGP

11

Volailles du Velay

IGP

11

Budapesti szalámi/Budapesti téliszalámi

IGP

12

Szegedi szalámi; Szegedi téliszalámi

DOP

12

Clare Island Salmon

IGP

17

Connemara Hill lamb; Uain Sléibhe Chonamara

IGP

11

Imokilly Regato

DOP

13

Timoleague Brown Pudding

IGP

12

Abbacchio Romano

IGP

11

Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure

IGP

17

Aceto balsamico di Modena

IGP

18

Aceto balsamico tradizionale di Modena

DOP

18

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia

DOP

18

Agnello di Sardegna

IGP

11

Alto Crotonese

DOP

15

Aprutino Pescarese

DOP

15

Arancia del Gargano

IGP

16

Arancia Rossa di Sicilia

IGP

16

Asiago

DOP

13

Asparago Bianco di Bassano

DOP

16

Asparago bianco di Cimadolmo

IGP

16

Asparago verde di Altedo

IGP

16

Basilico Genovese

DOP

16

Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale

DOP

32

Bitto

DOP

13

Bra

DOP

13

Bresaola della Valtellina

IGP

12

Brisighella

DOP

15

Bruzio

DOP

15

Caciocavallo Silano

DOP

13

Canestrato Pugliese

DOP

13

Canino

DOP

15

Capocollo di Calabria

DOP

12

Cappero di Pantelleria

IGP

16

Carciofo di Paestum

IGP

16

Carciofo Romanesco del Lazio

IGP

16

Carota dell'Altopiano del Fucino

IGP

16

Cartoceto

DOP

15

Casatella Trevigiana

DOP

13

Casciotta d'Urbino

DOP

13

Castagna Cuneo

IGP

16

Castagna del Monte Amiata

IGP

16

Castagna di Montella

IGP

16

Castagna di Vallerano

DOP

16

Castelmagno

DOP

13

Chianti Classico

DOP

15

Ciauscolo

IGP

12

Cilento

DOP

15

Ciliegia di Marostica

IGP

16

Cipolla Rossa di Tropea Calabria

IGP

16

Cipollotto Nocerino

DOP

16

Clementine del Golfo di Taranto

IGP

16

Clementine di Calabria

IGP

16

Collina di Brindisi

DOP

15

Colline di Romagna

DOP

15

Colline Salernitane

DOP

15

Colline Teatine

DOP

15

Coppa Piacentina

DOP

12

Coppia Ferrarese

IGP

24

Cotechino Modena

IGP

12

Culatello di Zibello

DOP

12

Dauno

DOP

15

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese

IGP

16

Fagiolo di Sarconi

IGP

16

Fagiolo di Sorana

IGP

16

Farina di Neccio della Garfagnana

DOP

16

Farro della Garfagnana

IGP

16

Fico Bianco del Cilento

DOP

16

Ficodindia dell'Etna

DOP

16

Fiore Sardo

DOP

13

Fontina

DOP

13

Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana

DOP

13

Fungo di Borgotaro

IGP

16

Garda

DOP

15

Gorgonzola

DOP

13

Grana Padano

DOP

13

Kiwi Latina

IGP

16

La Bella della Daunia

DOP

16

Laghi Lombardi

DOP

15

Lametia

DOP

15

Lardo di Colonnata

IGP

12

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

IGP

16

Limone Costa d'Amalfi

IGP

16

Limone di Sorrento

IGP

16

Limone Femminello del Gargano

IGP

16

Lucca

DOP

15

Marrone del Mugello

IGP

16

Marrone di Castel del Rio

IGP

16

Marrone di Roccadaspide

IGP

16

Marrone di San Zeno

DOP

16

Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel

IGP

16

Mela Val di Non

DOP

16

Melannurca Campana

IGP

16

Miele della Lunigiana

DOP

14

Molise

DOP

15

Montasio

DOP

13

Monte Etna

DOP

15

Monte Veronese

DOP

13

Monti Iblei

DOP

15

Mortadella Bologna

IGP

11

Mozzarella di Bufala Campana

DOP

13

Murazzano

DOP

13

Nocciola del Piemonte; Nocciola Piemonte

IGP

16

Nocciola di Giffoni

IGP

16

Nocciola Romana

DOP

16

Nocellara del Belice

DOP

16

Oliva Ascolana del Piceno

DOP

16

Pagnotta del Dittaino

DOP

16

Pancetta di Calabria

DOP

12

Pancetta Piacentina

DOP

12

Pane casareccio di Genzano

IGP

24

Pane di Altamura

DOP

24

Pane di Matera

IGP

24

Parmigiano Reggiano

DOP

13

Pecorino di Filiano

DOP

13

Pecorino Romano

DOP

13

Pecorino Sardo

DOP

13

Pecorino Siciliano

DOP

13

Pecorino Toscano

DOP

13

Penisola Sorrentina

DOP

15

Peperone di Senise

IGP

16

Pera dell'Emilia Romagna

IGP

16

Pera mantovana

IGP

16

Pesca e nettarina di Romagna

IGP

16

Pomodoro di Pachino

IGP

16

Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino

DOP

16

Pretuziano delle Colline Teramane

DOP

15

Prosciutto di Carpegna

DOP

12

Prosciutto di Modena

DOP

12

Prosciutto di Norcia

IGP

12

Prosciutto di Parma

DOP

12