910.17
Ordinanza
concernente i contributi di superficie
e di trasformazione nella campicoltura
(Ordinanza sui contributi nella campicoltura, OCCamp)
del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2013)
Capitolo 1: Contributi di coltivazione
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Diritto ai contributi
1 gestori che gestiscono un'azienda a proprio rischio e pericolo e che hanno domicilio civile in Svizzera beneficiano, per ettaro e anno, dei seguenti contributi di coltivazione:
Franchi | |||
a. | colza, soia, girasole, zucche per l'estrazione di olio e lino; favette, piselli proteici e lupini da foraggio; piante da fibra, lino e canapa esclusi; sementi di patate, mais e piante foraggere | 1000 | |
b. | barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero | 1900. 1 |
2 Il contributo per sementi di patate, mais e piante foraggere è versato al gestore che ha stabilito per scritto una determinata superficie con un'organizzazione di moltiplicazione delle sementi autorizzata. La superficie deve soddisfare le esigenze stabilite in virtù dell'articolo 23 capoverso 1 dell'ordinanza del DEFR2 del 7 dicembre 19983 sulle sementi e i tuberi-seme.4
2bis Il contributo per le barbabietole da zucchero è versato al gestore che, mediante contratto con gli zuccherifici, si è impegnato a fornire un determinato quantitativo di zucchero. Per le colture convenzionali, il contributo ordinario è versato per una fornitura di almeno 8 tonnellate di zucchero per ettaro e per le colture biologiche per una fornitura di almeno 6 tonnellate di zucchero per ettaro (resa minima). Il contributo ordinario è ridotto se il quantitativo da fornire concordato è inferiore alla resa minima. In questo caso, il contributo è calcolato dividendo il quantitativo da fornire concordato per la resa minima e moltiplicando il risultato per il contributo ordinario.5
3 Le superfici delle singole colture devono misurare almeno 20 are per azienda.6
4 Per le superfici nella zona economica estera coltivate per tradizione familiare le aliquote dei contributi ammontano al 75 per cento delle aliquote all'interno del Paese.
5 Dai contributi di coltivazione vengono dedotti i pagamenti diretti UE versati in virtù del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 per le superfici nella zona economica estera coltivate per tradizione familiare, a condizione che tali pagamenti diretti UE non siano dedotti dai pagamenti diretti conformemente all'articolo 67 capoverso 4 lettera d dell'ordinanza del 7 dicembre 19987 sui pagamenti diretti.8
6 Ai fini del calcolo delle deduzioni sono determinanti i pagamenti diretti UE versati per l'anno precedente.9
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3809).
2 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.
3 RS 916.151.1
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3809).
5 Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5821).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5821).
7 RS 910.13
8 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 885).
9 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 885).
Art. 2 Condizioni1
1 I contributi di coltivazione sono versati solo se:
- a.
- …2
- b.
- il gestore fornisce la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate di cui al titolo 1 capitolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 19983 sui pagamenti diretti;
- c.4
- nell'azienda sussiste un fabbisogno di almeno 0,25 unità standard di manodopera;
- d.5
- almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell'azienda devono essere svolti da manodopera propria dell'azienda; il carico di lavoro viene calcolato in base al preventivo di lavoro, edizione 1996, della Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricole di Tänikon.
- 2 …6
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6175).
2 Abrogata dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5345).
3 RS 910.13
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5345).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 250).
6 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 5345). Abrogato dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6175).
Art. 3 Esclusione dai contributi
Non sono versati contributi per:
- a.
- superfici al di fuori della superficie agricola utile;
- b.
- superfici non coltivate per tradizione familiare nella zona economica estera;
- c.
- particelle o parti di particelle caratterizzate da un'elevata presenza di malerbe, in particolare romice, stoppione («cardo dei campi»), agropiro («gramigna») e avena selvatica;
- d.1
- superfici con colza, soia, girasole, zucche per l'estrazione di olio, lino, favette, piselli proteici e lupini, raccolti prima della loro maturazione e non per l'estrazione dei granelli;
- e.2
- superfici con piante da fibra, raccolte prima della loro maturazione;
- f.3
- superfici con zucche per l'estrazione di olio, che non sono trebbiate sul campo.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3809).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3809).
3 Introdotta dal n. I dell'O del 10 gen. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 250).
Art. 4 Limite di età
1 I contributi di coltivazione non sono versati alle persone fisiche che hanno compiuto il 65° anno di età prima del 1° gennaio dell'anno di contribuzione.
2 Se l'azienda è gestita da una società di persone è determinante l'età del gestore più giovane.
3 Per le comunità aziendali il diritto ai contributi decade per l'azienda associata il cui gestore ha raggiunto il limite di età.
Sezione 2: Procedura
Art. 5 Domande
1 I contributi di coltivazione sono versati solo su domanda scritta. Tale domanda deve essere presentata all'autorità designata dal Cantone di domicilio.
1bis Il Cantone decide:
- a.
- se la domanda deve essere presentata in forma cartacea o via Internet;
- b.
- quali moduli devono essere firmati;
- c.
- se le domande presentate via Internet possono essere munite di firma elettronica qualificata secondo l'articolo 2 lettera c della legge federale del 19 dicembre 20031 sulla firma elettronica.2
2 A complemento dei dati della struttura aziendale conformemente all'ordinanza del 7 dicembre 19983 sui dati agricoli, tra il 15 aprile e il 15 maggio il gestore notifica all'autorità designata dal Cantone di domicilio:
- a.
- le particelle con colture aventi diritto ai contributi di coltivazione; e
- b.
- i pagamenti diretti UE ricevuti per l'anno precedente per le superfici nella zona economica estera coltivate per tradizione familiare.4
3 Il Cantone può:
- a.
- entro la data di cui al capoverso 2 stabilire un termine per inoltrare la domanda;
- b.
- richiedere una notifica preliminare per singoli provvedimenti.
1 RS 943.03
2 Introdotto dal n. II 2 dell'O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5855).
3 RS 919.117.71
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 885).
Art. 6 Ritiro della domanda
1 Il richiedente che non adempie più le condizioni e gli oneri per beneficiare dei contributi di coltivazione deve ritirare la domanda senza indugio.
2 Prima di prendere provvedimenti che implicano la mancata osservanza delle condizioni e degli oneri deve annunciarli per scritto alle autorità competenti.
Art. 71 Controlli
1 Il Cantone può affidare l'esecuzione a organizzazioni che garantiscono un controllo competente e indipendente. Il Cantone verifica per campionatura l'attività di controllo delle organizzazioni. I controlli sono in parte eseguiti senza preavviso.
2 La frequenza e il coordinamento dei controlli e la registrazione dei dati di controllo sono retti dall'ordinanza del 26 ottobre 20112 sul coordinamento dei controlli.3
3 Il servizio di controllo verifica i dati forniti dai gestori, controlla il tipo di gestione e valuta prima del raccolto lo stato delle colture.
4 Se durante il controllo constata inesattezze nell'indicazione delle superfici, uno stato insoddisfacente delle colture oppure la mancata osservanza del tipo di gestione o di utilizzazione notificato, o se gli acquirenti le segnalano tali fatti, il servizio di controllo lo comunica senza indugio al gestore.
5 Se contesta i risultati del controllo, il gestore può chiedere, entro i tre giorni feriali seguenti, che il Cantone effettui, nel giro di 48 ore, un ulteriore controllo dell'azienda e dei campi. Il raccolto del campo oggetto della contestazione non può essere effettuato prima del nuovo controllo.
6 I Cantoni allestiscono ogni anno, in base alle indicazioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale), un rapporto sulla loro attività di controllo e sulle sanzioni prese.
7 I gestori di aziende con superfici nella zona economica estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a presentare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti UE concessi.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6175).
2 RS 910.15
3 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 2 dall'O del 26 ott. 2011 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5297).
Art. 8 Versamento dei contributi e conteggio
1 Il Cantone:
- a.
- determina i contributi e li versa;
- b.
- allestisce per ogni provvedimento liste ricapitolative (distinte di pagamento) per l'intero territorio cantonale;
- c.
- trasmette ogni anno all'Ufficio federale le distinte di pagamento su supporto dati elettronico;
- d.
- inoltra all'Ufficio federale il conteggio finale di tutti i contributi, di volta in volta entro il 1° marzo dell'anno successivo.
2 I contributi che non possono essere assegnati, decadono dopo cinque anni. Il Cantone deve rimborsarli all'Ufficio federale.
3 Per l'allestimento delle distinte di pagamento l'Ufficio federale emana direttive e stabilisce, in collaborazione con i Cantoni, l'impostazione tecnica e organizzativa della raccolta dei dati.
4 L'Ufficio federale controlla le distinte di pagamento e trasferisce ai Cantoni l'importo totale autorizzato.
Capitolo 2: Contributi di trasformazione
Art. 101 Trasformazione mediante impianti pilota e impianti di dimostrazione
1 La Confederazione versa contributi per la trasformazione di materie prime rinnovabili, a condizione che possano essere destinate a scopi alimentari e a scopi industriali. I contributi sono versati soltanto agli impianti pilota e agli impianti di dimostrazione riconosciuti dall'Ufficio federale.
2 Gli impianti sono considerati pilota o di dimostrazione se:
- a.
- servono al collaudo tecnico di sistemi e permettono la raccolta di nuovi dati scientifici o tecnici; oppure
- b.
- servono a sondare il mercato e soprattutto permettono la valutazione economica di un'eventuale introduzione sul mercato.
2bis Il riconoscimento di impianti pilota o di impianti di dimostrazione è rilasciato per una durata massima di tre anni. In casi motivati il riconoscimento può essere prolungato al massimo per due anni, contro riduzione di almeno un terzo dell'aliquota di contributo.2
2ter Per ogni impianto pilota o impianto di dimostrazione riconosciuto è versato un contributo di trasformazione annuo di massimo 400000 franchi.3
3 Le materie prime rinnovabili che servono all'alimentazione umana o degli animali non danno diritto ai contributi. Questi ultimi non sono tuttavia limitati se i sottoprodotti derivanti dalla trasformazione sono utilizzati come alimenti per animali.
5 L'Ufficio federale assegna i contributi per la biomassa prodotta sulla superficie agricola utile. Il contributo massimo è di:
- a.
- 100 franchi per hl di etanolo puro, olio grezzo e biodiesel prodotti da biomassa;
- b.
- 17 centesimi per kWh di energia prodotta da biomassa, qualora si tratti di un vettore energetico diverso da etanolo, olio grezzo o biodiesel.5
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2507).
2 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore a partire dal 1° lug. 2009 (RU 2007 6175).
3 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore a partire dal 1° lug. 2009 (RU 2007 6175).
4 Abrogato dal n. I dell'O del 25 giu. 2008, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2008 3809).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2008 3809).
Art. 11 Superfici ubicate all'estero
Sono versati contributi di trasformazione anche per il raccolto di superfici coltivate per tradizione familiare nella zona economica estera, nell'enclave di Büsingen e nel Principato del Liechtenstein.
Art. 11a1
1 Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 250). Abrogato dal n. I dell'O del 25 giu. 2008, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2008 3809).
Art. 12 Registrazioni
Le aziende registrano in modo completo:
- a.
- quantità e provenienza delle materie prime;
- b.
- quantità e acquirenti dei prodotti trasformati.
Art. 12a1
1 Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2507). Abrogato dal n. I dell'O del 25 giu. 2008, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2008 3809).
Art. 131 Domande
1 Le domande per il riconoscimento di un impianto pilota o di un impianto di dimostrazione devono essere presentate all'Ufficio federale al più tardi il 1° febbraio dell'anno in cui vengono fatti valere i contributi.2
3 Le domande di contributi di cui all'articolo 10 capoverso 5 devono essere presentate all'Ufficio federale al più tardi quattro mesi dopo la trasformazione delle materie prime rinnovabili.
4 Se la domanda è incompleta o non è compilata correttamente, l'autorità competente accorda un termine supplementare di tre giorni lavorativi per la rettifica.
5 Le domande trasmesse per fax o Internet sono ammesse a condizione che l'originale pervenga all'Ufficio federale il giorno feriale seguente la scadenza del termine di inoltro. Fanno fede l'ora stampata sul fax o l'ora di entrata dell'invio via Internet. È determinante il timbro postale o, in caso di consegna personale, la data di ricezione.4
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2507).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4829).
3 Abrogato dal n. I dell'O del 25 giu. 2008, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2008 3809).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4829).
Capitolo 3: Sanzioni amministrative e notifica delle decisioni
Art. 14 Riduzione e diniego dei contributi
1 I Cantoni riducono o negano i contributi se il richiedente:
- a.
- fornisce intenzionalmente o per negligenza dati errati;
- b.
- intralcia i controlli;
- c.
- non annuncia tempestivamente i provvedimenti ai quali intende ricorrere;
- d.
- non osserva le condizioni e gli oneri postigli dalla presente ordinanza o altrimenti;
- e.
- non osserva le prescrizioni rilevanti per l'agricoltura della legge sulla protezione delle acque, della legge sulla protezione dell'ambiente o della legge sulla protezione della natura e del paesaggio; la mancata osservanza di queste disposizioni deve essere stabilita da una decisione definitiva.
2 In caso di violazione intenzionale e ripetuta delle prescrizioni i Cantoni possono rifiutare di versare contributi per due fino a cinque anni al massimo.
3 La riduzione dei contributi è fissata nell'allegato.1
1 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6175).
Art. 151 Notifica delle decisioni
1 Le decisioni relative ai contributi sono trasmesse all'Ufficio federale unicamente su domanda.
2 I Cantoni notificano all'Ufficio federale le decisioni su ricorso.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2507).
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 161 Esecuzione
1 L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza, sempre che tale competenza non sia affidata ai Cantoni.2
2 Esso vigila sull'esecuzione da parte dei Cantoni e dell'organizzazione incaricata.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2507).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2008 3809).
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Allegato1
(art. 14)
Riduzione dei contributi
1 Dati forniti intenzionalmente o per negligenza
in modo errato
1.1 Indicazioni errate relative alle superfici
Differenze relative a singole superfici | Provvedimenti / Riduzioni |
0-5 per cento, ma al massimo 25 are | Contributi di coltivazione per la superficie effettiva |
5-20 per cento od oltre 25 are, ma al massimo 1 ettaro di superficie indicata in eccesso | Contributi di coltivazione per la superficie effettiva, meno i contributi calcolati sulla base della differenza fra l'indicazione errata e quella corretta |
Oltre 20 per cento o 1 ettaro di superficie indicata in eccesso | Diniego totale dei contributi di coltivazione per la superficie interessata |
In caso di recidiva | Diniego totale dei contributi di coltivazione di cui all'articolo 1 |
Se durante il controllo si constata una superficie maggiore di quella indicata per l'ottenimento dei contributi, la superficie in eccesso non dà diritto ad alcun contributo.
Per l'applicazione delle deduzioni, si considera quale base la superficie effettiva (misurata). Per le deduzioni è determinante la differenza di superficie delle singole parcelle della stessa coltura e non la differenza della superficie totale.
Per recidiva si intende la ripetuta indicazione di un valore troppo elevato entro quattro anni, indipendentemente dall'ubicazione nell'azienda.
1.2 Indicazioni errate
Chi, intenzionalmente o per negligenza, fornisce indicazioni errate (p. es. relative alle colture o alle varietà), è escluso per l'anno di contribuzione in corso e per quello successivo dai contributi per il provvedimento in questione.
2 Intralcio ai controlli
Riduzione del 10 per cento dei contributi, ma al minimo di 200 franchi e al massimo di 1000 franchi. Il rifiuto del controllo comporta l'esclusione dal contributo per il provvedimento in questione.
3 Domande e notifiche tardive
Ad eccezione dei casi di forza maggiore, le domande e le notifiche inoltrate tardivamente comportano una riduzione del 10 per cento dei contributi, ma almeno di 200 franchi e al massimo di 1000 franchi.
Se non è più possibile effettuare un controllo adeguato entro i termini, non è versato alcun contributo.
Sono considerati casi di forza maggiore:
- a.
- la morte del gestore;
- b.
- l'espropriazione di una gran parte della superficie dell'azienda, se l'espropriazione non poteva essere prevista al momento dell'inoltro della domanda di contributi;
- c.
- una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca considerevoli danni alla superficie agricola.
4 Comunicazione intempestiva in caso di inosservanza
delle condizioni e degli oneri
Chi non adempie le condizioni e gli oneri senza darne notifica all'autorità competente designata dal Cantone, è escluso per l'anno di contribuzione in corso e per quello successivo dai contributi per il provvedimento in questione.
5 Riduzione in caso di violazione delle prescrizioni
in materia di agricoltura previste dalla legge
sulla protezione dell'ambiente, dalla legge sulla protezione
delle acque e dalla legge sulla protezione della natura
e del paesaggio
L'inosservanza di prescrizione di cui alla presente sezione va constatata con una decisione definitiva.
Negligenza | Dolo eventuale | Dolo | |
Infrazione commessa per la prima volta senza ripercussioni durevoli | 5 %, min. 200 fr., max. 500 fr. | 15 %, min. 200 fr., max. 1'500 fr. | 25 %, min. 200 fr., max. 2'500 fr. |
Infrazione commessa per la prima volta con ripercussioni durevoli | 10 %, min. 200 fr., max. 1000 fr. | 25 %, min. 200 fr., max. 2500 fr. | 50 %, min. 200 fr., max. 10 000 fr. |
In caso di recidiva entro 4 anni | Raddoppio della riduzione | Raddoppio della riduzione | Esclusione dai contributi |
1 Introdotto dal n. II dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6175).
1 RS 910.1
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2008 3809).
