510.211.2
Ordinanza
concernente l'informatica
nel Dipartimento federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport
(Ordinanza INF DDPS)
del 15 settembre 1997 (Stato 28 ottobre 1997)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,
visto l'articolo 37 capoverso 2 lettera c della legge del 21 marzo 19971 sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione
1 La presente ordinanza regola l'informatica nell'amministrazione, negli esercizi e nelle imprese del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) nonché nell'esercito.
2 Essa è applicabile per analogia ai terzi che utilizzano mezzi informatici del DDPS o elaborano progetti informatici del DDPS.
Art. 2 Definizioni
1 Ai fini della presente ordinanza i seguenti termini significano:
- a.
- informatica dell'esercito: informatica per l'esercito. Gli utenti sono in maggioranza militari degli stati maggiori e delle unità dell'esercito;
- b.
- servizio specializzato: unità organizzativa competente per la gestione e l'esecuzione di una gamma di compiti e che impiega mezzi informatici;
- c.
- informatica: sistemi d'informazione e tecnologie dell'informazione;
- d.
- servizio d'informatica: unità organizzativa che offre ai servizi specializzati prestazioni nel campo dell'informatica, cioè realizza e gestisce mezzi informatici e provvede alla loro manutenzione, nonché assicura la formazione e consiglia in questioni attinenti all'informatica;
- e.
- sistemi d'informazione (SI): applicazioni per l'elaborazione e la gestione informatizzate dei compiti dell'amministrazione, degli esercizi, delle imprese e dell'esercito. I sistemi d'informazione consistono dei dati necessari all'esecuzione dei processi informatici, delle funzioni necessarie per l'elaborazione, nonché delle regolamentazioni e degli accordi organizzativi necessari a tale scopo;
- f.
- tecnologie dell'informazione (TI): macchine, reti, programmi e processi tecnici necessari per il loro impiego che consentono la realizzazione e l'esercizio dei sistemi d'informazione assistiti dall'ordinatore;
- g.
- settore d'integrazione: settore nel quale sono necessarie, per tutto il DDPS, soluzioni informatiche uniformi;
- h.
- unità organizzativa: unità dell'amministrazione, degli esercizi e delle imprese del DDPS;
- i.
- realizzazione di mezzi informatici: sviluppo, collaudo, valutazione, acquisto, introduzione, modifica, sostituzione e liquidazione di mezzi informatici (software e hardware);
- k.
- informatica dell'amministrazione: informatica per l'amministrazione del DDPS. Gli utenti sono in maggioranza collaboratori delle unità organizzative del DDPS.
2 Per l'informatica dell'esercito vale inoltre quanto segue:
- a.
- i sistemi sono impiegati soprattutto in situazioni straordinarie e nel caso di difesa;
- b.
- i sistemi devono soddisfare elevate esigenze militari in materia di sicurezza.
3 Per l'informatica dell'amministrazione vale inoltre quanto segue:
- a.
- i sistemi sono impiegati soprattutto in situazioni normali;
- b.
- i sistemi necessitano di collegamenti con organi amministrativi al di fuori del DDPS e con terzi privati.
Sezione 2: Principî
Art. 3 Responsabilità
1 I servizi specializzati sono responsabili per la pianificazione, la funzionalità e l'utilizzazione dei propri sistemi d'informazione.
2 I servizi d'informatica sono responsabili per un funzionamento, economico e atto a coprire i fabbisogni, dell'infrastruttura informatica.
Art. 4 Organizzazione dei servizi d'informatica
1 I servizi centrali dello Stato maggiore generale, delle Forze terrestri, delle Forze aeree e dell'Aggruppamento dell'armamento dispongono ciascuno di un servizio d'informatica che fornisce al proprio gruppo prestazioni informatiche vicine all'utente.
2 Le imprese industriali dell'Aggruppamento dell'armamento possono gestire propri servizi d'informatica.
3 Il servizio centrale d'informatica del DDPS fornisce segnatamente prestazioni informatiche con un'ampia cerchia di utenti, con speciali esigenze di capacità e di sicurezza, nonché quelle prestazioni che, per motivi economici, devono essere fornite in maniera centralizzata. Esso gestisce un centro di competenza per lo sviluppo di sistemi d'informazione. È aggregato alla Segreteria generale del DDPS.
Art. 5 Pianificazione
1 La pianificazione dell'informatica nel DDPS ha lo scopo di impiegare in maniera mirata le risorse finanziarie e di personale per la realizzazione e l'esercizio di mezzi informatici. Essa comprende la pianificazione informatica strategica, nonché la pianificazione informatica a medio e a breve termine. La pianificazione informatica strategica delinea l'architettura SI e TI e contiene il portafoglio di progetto come compendio dei progetti previsti. La pianificazione informatica a medio e a breve termine contiene i progetti prioritari e l'assegnazione delle risorse.
2 Le pianificazioni informatiche sono eseguite:
- a.
- per l'informatica dell'amministrazione nella Segreteria generale del DDPS, nello Stato maggiore generale, nelle Forze terrestri, nelle Forze aeree e nell'Aggruppamento dell'armamento;
- b.
- per l'informatica dell'esercito nel suo insieme.
3 Le pianificazioni informatiche sono consolidate a livello di DDPS. Il consolidamento nel senso della presente ordinanza comprende:
- a.
- l'esame e la considerazione complessivi delle priorità dipartimentali;
- b.
- il coordinamento reciproco delle pianificazioni per quanto riguarda gli aspetti tecnici;
- c.
- il coordinamento reciproco delle pianificazioni dell'informatica dell'amministrazione per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse;
- d.
- la determinazione dei settori d'integrazione.
Art. 6 Standardizzazione
1 La standardizzazione comprende la ricerca di standard e la determinazione di standard per il DDPS.
2 La standardizzazione dell'informatica del DDPS deve:
- a.
- facilitare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le unità organizzative mediante l'integrazione dei sistemi d'informazione e delle infrastrutture TI;
- b.
- garantire l'economicità della realizzazione e dell'esercizio dei mezzi informatici.
3 Se necessario, per l'informatica dell'esercito possono essere stabiliti standard separati.
Art. 7 Processi
1 La regolamentazione dei processi di realizzazione deve:
- a.
- rendere possibile la realizzazione efficiente e orientata all'utente dei progetti informatici;
- b.
- considerare, per l'esercito e l'amministrazione, le differenti esigenze, nonché i differenti aspetti relativi alla sicurezza e all'economicità;
- c.
- assicurare l'interoperabilità dei sistemi.
2 Il processo di realizzazione di un progetto o di un sistema dev'essere stabilito tempestivamente e non cambiare per la durata del ciclo di vita del progetto o del sistema.
Art. 8 Controlling
1 Il controlling dell'informatica deve:
- a.
- controllare il rispetto delle opzioni in materia di informatica;
- b.
- garantire l'economicità dell'impiego dell'informatica e la qualità delle prestazioni informatiche.
2 I servizi specializzati e i servizi d'informatica sono responsabili per il controlling. Esso è eseguito in tutto il DDPS secondo gli stessi metodi. I risultati del controlling sono raggruppati a livello di DDPS.
Art. 9 Sicurezza
1 Le misure in materia di sicurezza informatica hanno lo scopo di assicurare, con provvedimenti adeguati, la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei mezzi informatici. Esse comprendono le valutazioni dei rischi, le misure di validità generale (protezione di base) e singole misure mirate.
2 Sono determinanti:
- a.
- la legge federale del 19 giugno 19921 sulla protezione dei dati;
- b.
- l'ordinanza del 14 giugno 19932 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- c.
- l'ordinanza del DDPS del 1° maggio 19903 sulla protezione d'informazioni militari;
- d.
- l'ordinanza del 10 dicembre 19904 sulla classificazione e il trattamento delle informazioni nel settore civile dell'amministrazione;
- e.
- l'ordinanza del 10 giugno 19915 concernente la protezione delle applicazioni e dei sistemi informatici nell'Amministrazione federale.
3 Per ordinare e controllare le misure di sicurezza sono responsabili:
- a.
- per i sistemi d'informazione, i responsabili delle applicazioni dei servizi specializzati;
- b.
- per i dati, i detentori delle collezioni di dati;
- c.
- per le tecnologie dell'informazione, i servizi d'informatica che le gestiscono.
4 Le spese per le misure di sicurezza devono essere pianificate e preventivate come spese di progetto o d'esercizio.
1 RS 235.1
2 RS 235.11
3 [RU 1990 887, 1999 242 art. 27 n. 3. RU 2007 3401 art. 22 cpv. 1 lett. b]. Ora: l'O del 4 lug. 2007 sulla protezione delle informazioni (RS 510.411).
4 [RU 1990 887, 1999 2424 art. 27 n. 3. RU 2007 3401 art. 22 cpv. 1 lett. a]
5 [RU 1991 1288, 1993 1962, 1999 704. RU 2000 1227 all- n. I 2].Ora: l'O del 23 feb. 2000 sull'informatica nell' Amministrazione federale (RS 172.010.58).
Sezione 3: Organizzazione
Art. 10 Organi
I seguenti organi del DDPS trattano questioni relative all'informatica:
- a.
- la Direzione del DDPS / il Comitato di direzione del DDPS;
- b.
- il segretario generale;
- c.
- il Comitato di gestione;
- d.
- il Comitato della condotta e dell'impiego;
- e.
- l'informatico del dipartimento;
- f.
- la Conferenza informatica del DDPS;
- g.
- le direzioni degli aggruppamenti;
- h.
- gli informatici degli aggruppamenti;
- i.
- il sottocapo di stato maggiore dell'aiuto alla condotta;
- k.
- il Comitato informatico dell'esercito;
- l.
- l'informatico dell'esercito;
- m.
- il capo dell'armamento.
Art. 11 Direzione del DDPS / Comitato di direzione del DDPS
1 Fanno parte degli affari d'informatica trattati dalla direzione dipartimentale:
- a.
- il Concetto direttivo del DDPS in materia d'informatica;
- b.
- le strategie di base e settoriali;
- c.
- la pianificazione informatica strategica consolidata del DDPS.
2 Nella Direzione del DDPS sono trattati gli affari d'informatica dell'esercito.
3 Se è interessata soltanto l'informatica dell'amministrazione, il trattamento avviene in seno al Comitato di direzione.
Art. 12 Segretario generale del DDPS
1 Il segretario generale del DDPS:
- a.
- emana le istruzioni per l'attuazione dei principî di cui agli articoli 3-9 e del Concetto direttivo del DDPS in materia d'informatica;
- b.
- approva le proposte per l'assegnazione di progetti all'informatica dell'esercito o all'informatica dell'amministrazione;
- c.
- approva l'assegnazione delle risorse all'informatica dell'amministrazione.
Art. 13 Comitato di gestione
1 Il Comitato di gestione prepara i seguenti affari:
- a.
- affari d'informatica della Direzione del DDPS che non provengono dal Comitato informatico dell'esercito;
- b.
- affari assegnati al segretario generale del DDPS giusta l'articolo 12.
2 Il presidente del Comitato informatico dell'esercito e l'informatico del dipartimento partecipano, a titolo consultivo, alle sedute in occasione delle quali sono discussi gli affari d'informatica.
Art. 14 Comitato della condotta e dell'impiego
1 Il Comitato della condotta e dell'impiego prepara gli affari d'informatica della Direzione del DDPS che provengono dal Comitato informatico dell'esercito.
2 Il presidente del Comitato informatico dell'esercito e l'informatico del dipartimento partecipano, a titolo consultivo, alle sedute in occasione delle quali sono discussi gli affari d'informatica.
Art. 15 Informatico del dipartimento
L'informatico del dipartimento:
- a.
- assiste e consiglia la direzione dipartimentale nelle questioni d'informatica;
- b.
- coordina l'informatica nel DDPS;
- c.
- stabilisce i settori d'integrazione e determina chi ne assume la responsabilità in occasione dell'elaborazione;
- d.
- rappresenta l'informatica del DDPS al di fuori del dipartimento, segnatamente in seno alla Conferenza informatica della Confederazione (CIC);
- e.
- elabora il Concetto direttivo del DDPS in materia d'informatica nonché le strategie d'attuazione e le istruzioni;
- f.
- consolida le pianificazioni informatiche per quanto riguarda l'informatica dell'amministrazione e l'informatica dell'esercito;
- g.
- elabora l'assegnazione delle risorse all'informatica dell'amministrazione;
- h.
- dirige il controlling dell'informatica a livello di DDPS;
- i.
- sorveglia l'attuazione del Concetto direttivo del DDPS in materia d'informatica nonché delle strategie d'attuazione e delle istruzioni;
- k.
- disciplina la collaborazione dei servizi d'informatica.
Art. 16 Conferenza informatica del DDPS
1 La Conferenza informatica del DDPS è il gruppo di esperti dell'informatico del dipartimento. Essa prepara gli affari giusta l'articolo 15.
2 Ne fanno parte:
- a.
- l'informatico del dipartimento come presidente;
- b.
- gli informatici degli aggruppamenti;
- c.
- l'informatico dell'esercito;
- d.
- un rappresentante dell'Ufficio federale dell'informatica (a titolo consultivo).
3 L'informatico del dipartimento può formare ulteriori gruppi di esperti, permanenti o ad hoc, per singoli settori specializzati dell'informatica.
Art. 17 Direzione degli aggruppamenti
Il segretario generale del DDPS, il capo dello Stato maggiore generale, il capo delle Forze terrestri, il comandante delle Forze aeree e il capo dell'armamento:
- a.
- approvano le rispettive pianificazioni informatiche strategiche;
- b.
- stabiliscono le priorità per i loro progetti informatici.
Art. 18 Informatici degli aggruppamenti
Gli informatici degli aggruppamenti:
- a.
- assistono e consigliano le rispettive direzioni nelle questioni d'informatica;
- b.
- elaborano le pianificazioni per l'informatica dell'amministrazione;
- c.
- assicurano, nel proprio settore, il coordinamento dei progetti e dei sistemi d'informatica dell'amministrazione con l'informatica dell'esercito;
- d.
- attuano il Concetto direttivo del DDPS in materia d'informatica e controllano l'esecuzione delle istruzioni.
Art. 19 Sottocapo di stato maggiore dell'aiuto alla condotta
Il sottocapo di stato maggiore dell'aiuto alla condotta:
- a.
- è responsabile della pianificazione informatica strategica dell'esercito;
- b.
- assicura il coordinamento tra i progetti informatici dell'esercito e i sistemi informatici dell'esercito;
- c.
- assicura il coordinamento dei progetti e dei sistemi informatici dell'esercito con l'informatica dell'amministrazione:
- d.
- emana istruzioni per l'attuazione dei principî nel settore dell'informatica dell'esercito.
Art. 20 Comitato informatico dell'esercito
1 Il Comitato informatico dell'esercito è l'organo direttivo per l'informatica dell'esercito. Esso tratta gli affari assegnati al sottocapo di stato maggiore dell'aiuto alla condotta giusta l'articolo 19.
2 Fanno parte del Comitato informatico dell'esercito:
- a.
- il sottocapo di stato maggiore dell'aiuto alla condotta come presidente;
- b.
- un rappresentante del servizio centrale d'informatica del DDPS;
- c.
- un rappresentante ciascuno dello Stato maggiore generale, delle Forze terrestri, delle Forze aeree e dell'Aggruppamento dell'armamento;
- d.
- il capo di stato maggiore di un corpo d'armata come rappresentante dell'esercito;
- e.
- l'informatico del dipartimento;
- f.
- l'informatico dell'esercito.
Art. 21 Informatico dell'esercito
L'informatico dell'esercito:
- a.
- assiste e consiglia il presidente del Comitato informatico dell'esercito nelle questioni riguardanti l'informatica dell'esercito;
- b.
- elabora la pianificazione informatica strategica dell'esercito;
- c.
- fornisce contributi al Gruppo della pianificazione per la pianificazione dell'equipaggiamento in materia d'informatica dell'esercito;
- d.
- attua il Concetto direttivo del DDPS in materia d'informatica e controlla l'esecuzione delle istruzioni.
Art. 22 Capo dell'armamento
Il capo dell'armamento stabilisce, d'intesa con il Comitato informatico dell'esercito, gli standard derogatori per l'informatica dell'esercito.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 23 Diritto previgente: abrogazione
L'ordinanza del 14 marzo 19911 concernente l'informatica nel Dipartimento militare federale è abrogata.
1 [RU 1991 849]
Art. 25 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 1997.
