251.1

Regolamento interno
della Commissione della concorrenza

del 1° luglio 1996 (Stato 1° gennaio 2013)

Approvato dal Consiglio federale il 30 settembre 1996

La Commissione della concorrenza,

visto l'articolo 20 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19951 sui cartelli (LCart),

ordina:

Capitolo 1: Organizzazione della Commissione della concorrenza

Sezione 1: Organi

Art. 1 Organi decisionali

1 Possono prendere decisioni in nome della Commissione della concorrenza (Commissione):

a.
la Commissione;
b.
1
c.
la presidenza;
d.
ogni singolo membro della presidenza.

2 La presidenza è composta del presidente della Commissione e dei suoi vicepresidenti.2


1 Abrogata dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
2 Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).


Art. 21

1 Abrogato dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).


Art. 3 Composizione della segreteria

La segreteria si compone:

a.
del direttore;
b.
del direttore supplente;
c.1
dei vicedirettori;
d.2
dei collaboratori.

1 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
2 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).


Art. 3a1 Confidenzialità

I membri della Commissione, il personale della segreteria nonché gli specialisti interpellati sono obbligati ad osservare il segreto d'ufficio su fatti di natura confidenziale di cui sono venuti a conoscenza durante l'attività al servizio delle autorità della concorrenza.


1 Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).


Sezione 2: Competenze

Art. 4 Commissione

1 La Commissione prende le decisioni ed emana le disposizioni che non sono espressamente attribuite a un altro organo.

2 …1

3 È inoltre competente per:

a.
ordinare un'inchiesta (art. 27 cpv. 1 LCart) e stabilire le priorità in base alle quali devono essere trattate le inchieste aperte (art. 27 cpv. 2 LCart);
b.
stendere il rapporto annuale di attività (art. 49 cpv. 2 LCart) e approvare il preventivo;
c.2
definire gli obiettivi generali della sua attività e dell'attività della segreteria;
d.
emanare comunicazioni e proporre al Consiglio federale di emanare ordinanze (art. 6 LCart);
e.
fare proposte al Consiglio federale per designare la direzione della segreteria (art. 24 cpv. 1 LCart);
f.
nominare il rimanente personale della segreteria a partire dalla diciottesima classe di stipendio (art. 24 cpv. 1 LCart);
g.3
prendere posizione nelle procedure secondo gli articoli 8 e 11 LCart nonché nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale o al Tribunale federale;
h.
prendere le sanzioni giusta gli articoli 53 e 57 LCart.

4 …4

5 Può affidare alla presidenza, a sottocommissioni speciali o a singoli membri l'esame di determinati affari o categorie di affari.5


1 Abrogato dal n. I dell'O della Commisione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
2 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
3 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
4 Abrogato dal n. I dell'O della Commisione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
5 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).


Art. 51

1 Abrogato dal n. I dell'O della Commisione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).


Art. 61 Questioni giuridiche fondamentali

1 Nel corso di una procedura la presidenza può sottoporre questioni giuridiche fondamentali al parere della Commissione.

2 Il parere della Commissione vincola sia la presidenza che la segreteria.


1 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).


Art. 71 Presidenza

1 La presidenza assicura le relazioni con l'economia, le amministrazioni e le autorità straniere nel settore della concorrenza.

2 La presidenza può discutere con la segreteria questioni relative a una procedura in corso o indipendenti da qualsiasi procedura. Può invitare a questa discussione uno o più membri della Commissione.

2bis La presidenza prepara, con il direttore e i collaboratori da lui designati, le sedute della Commissione.

3 La Commissione può, in singoli casi, autorizzare il suo presidente a sbrigare direttamente casi urgenti o di secondaria importanza (art. 19 cpv. 1 LCart). In casi particolarmente urgenti, il competente membro della presidenza può adottare le misure necessarie; la Commissione deve esserne informata immediatamente.

4 Su proposta del direttore, la presidenza stabilisce, modifica o conclude i rapporti di servizio degli impiegati della segreteria a partire dalla diciottesima classe di stipendio; l'articolo 4 capoverso 3 lettera f è fatto salvo.


1 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).


Art. 8 Presidente

Il presidente:

a.
dirige i dibattiti della Commissione;
abis.1 informa la Commissione e all'occorrenza il direttore delle sue attività e di quelle della presidenza;
ater.2 assicura che la Commissione sia informata in modo appropriato e in tempo utile delle attività della segreteria;
b.
sorveglia la gestione della segreteria;
c.3
assicura il coordinamento tra la Commissione e la segreteria;
d.
è responsabile delle relazioni con i media.

1 Introdotta dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
2 Introdotta dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
3 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).


Art. 9 Decisione relativa ai costi

L'organo competente in materia decide anche in merito ai costi.


Sezione 3: Sedute

Art. 10 Convocazione e decisioni

1 La Commissione e la presidenza sono convocate dal presidente. La Commissione deve essere convocata quando quattro membri lo richiedono, indicandone i motivi.1

1bis La Commissione delibera validamente se è presente almeno la metà dei suoi membri e la maggioranza dei presenti sono esperti indipendenti.2

1ter La Commissione prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti; in caso di parità di voti decide il voto del presidente.3

2 La Commissione può prendere decisioni mediante circolazione degli atti, a meno che tre membri della Commissione non chiedano una deliberazione, indicandone i motivi.4

3 Le deliberazioni non sono pubbliche.


1 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
2 Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
3 Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
4 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).


Art. 111 Partecipazione del sorvegliante dei prezzi

Il sorvegliante dei prezzi partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione. Egli può anche prendere posizione per scritto o farsi rappresentare dal suo supplente.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).


Capitolo 2: Attività della Commissione

Sezione 1: Attività della segreteria

Art. 12 Compiti della segreteria

1 La segreteria prepara gli affari della Commissione, le presenta proposte e ne esegue le decisioni. Essa svolge questi compiti in modo autonomo, con riserva delle competenze della Commissione. In particolare essa:

a.1
effettua le inchieste preliminari e informa la presidenza in merito alla chiusura di un'inchiesta preliminare;
b.
dirige le operazioni d'inchiesta;
c.2
sottopone i fascicoli alla Commissione o, nei casi giusta l'articolo 7 capoverso 3, alla presidenza, per decisione, con una proposta motivata;
d.
consiglia i servizi dell'amministrazione e le imprese, fornisce informazioni su questioni relative alla LCart (art. 23 cpv. 2 LCart) e dà preavvisi conformemente all'articolo 46 capoverso 1 LCart.

2 Può discutere questioni con la Commissione o la presidenza prima della presentazione di una proposta o indipendentemente dalla stessa.3

3 Essa richiama l'attenzione della Commissione quando una proposta secondo il capoverso 1 lettera c implica una pregiudiziale o costituisce un cambiamento di prassi.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).


Art. 13 Compiti del direttore

1 Il direttore:

a.
gestisce gli affari della segreteria ed è responsabile delle sue attività;
b.
stabilisce, modifica o conclude i rapporti di servizio dei funzionari e degli impiegati fino alla diciassettesima classe di stipendio;
c.
organizza i lavori nell'ambito delle priorità stabilite dalla Commissione;
d.1
partecipa, con i collaboratori da lui designati, alle deliberazioni della Commissione concernenti le proposte che vengono ad essa presentate, a meno che la Commissione non decida altrimenti;
dbis.2 informa, con i collaboratori da lui designati, la Commissione e la presidenza di tutti gli affari di loro competenza nonché, in generale, delle attività della segreteria;
e.
disciplina il diritto di firma e designa i collaboratori della segreteria che hanno la competenza di ascoltare i testimoni e di dirigere le audizioni.

2 Il direttore supplente può esercitare tutte le funzioni affidate dal presente regolamento al direttore quando quest'ultimo ne è impedito.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
2 Introdotta dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).


Art. 14 Informazione interna

1 Il direttore provvede alla circolazione delle informazioni in seno alla Commissione applicando il concetto stabilito da quest'ultima.

2 La segreteria informa gli organi decisionali affinché possano esercitare le loro competenze.

3 Su richiesta, essa fornisce in ogni momento ai membri della Commissione informazioni relative ad affari correnti di competenza della Commissione o della presidenza.1


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).


Art. 15 Relazioni della segreteria verso l'esterno

D'intesa con la presidenza, il direttore assicura i contatti con l'economia, le amministrazioni e le autorità straniere in materia di concorrenza nonché, secondo le istruzioni del presidente, con i media.


Sezione 2: Attività della Commissione e della presidenza2

Art. 16 Decisioni

1 Le decisioni recano la firma del competente membro della presidenza e del direttore.

2 Il competente membro della presidenza approva la redazione finale di tutte le decisioni.


Art. 17 Inchieste preliminari e inchieste

1 La Commissione può aprire un'inchiesta indipendentemente dalle conclusioni dell'inchiesta preliminare condotta dalla segreteria.1

2 I membri della Commissione possono partecipare a tutte le operazioni d'inchiesta condotte dalla segreteria, in particolare all'audizione di testimoni.

3 La Commissione può impartire alla segreteria direttive riguardo a misure d'inchiesta supplementari.2

4 La Commissione o una sua delegazione può sentire essa stessa i partecipanti alla procedura.3


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).


Art. 181 Avvio della procedura di esame delle concentrazioni di imprese

1 La presidenza esamina se una concentrazione di imprese deve comportare l'avvio di una procedura di esame (art. 32 LCart).

2 Essa, se del caso, propone alla Commissione di avviare tale procedura. In caso d'urgenza, la presidenza stessa avvia tale procedura.

3 La Commissione può decidere di avviare una procedura di esame anche senza la proposta della presidenza.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).


Art. 191 Esperti

La Commissione e la segreteria possono, in tutte le procedure, ricorrere a esperti.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).


Art. 20 Concetto d'informazione

La Commissione elabora un concetto d'informazione interna.


Capitolo 3: Politica d'informazione, pubblicazioni, contabilità

Art. 21 Politica d'informazione

La Commissione stabilisce i principi della sua politica d'informazione. Le decisioni sono di regola pubblicate.


Art. 22 Comunicazione dell'apertura di un'inchiesta

1 La segreteria pubblica l'apertura di un'inchiesta (art. 28 LCart) nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

2 L'apertura può parimenti essere pubblicata in altri giornali se lo scopo dell'inchiesta lo esige.


Art. 23 Rapporto annuale

1 Il rapporto annuale è redatto dalla segreteria, esaminato dalla presidenza e approvato dalla Commissione.

2 Il rapporto fornisce alle autorità politiche e all'opinione pubblica una panoramica sulle attività svolte in relazione all'applicazione della LCart e della legge federale del 6 ottobre 19951 sul mercato interno.



Art. 24 Contabilità

Per quanto attiene alla contabilità, la Commissione è considerata alla stregua di un'unità amministrativa del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca1; quest'ultimo include nel preventivo i costi per il personale e il materiale.


1 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.


Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 25 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento della Commissione dei cartelli del 24 febbraio 19861 è abrogato.


1 [RU 1986 977]


Art. 261

1 Abrogato dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).


Art. 27 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1996.



 RU 1996 2870


1 RS 251
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).