251.1
Regolamento interno
della Commissione della concorrenza
del 1° luglio 1996 (Stato 1° gennaio 2013)
Approvato dal Consiglio federale il 30 settembre 1996
La Commissione della concorrenza,
visto l'articolo 20 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19951 sui cartelli (LCart),
ordina:
Capitolo 1: Organizzazione della Commissione della concorrenza
Sezione 1: Organi
Art. 1 Organi decisionali
1 Possono prendere decisioni in nome della Commissione della concorrenza (Commissione):
- a.
- la Commissione;
- b.
- …1
- c.
- la presidenza;
- d.
- ogni singolo membro della presidenza.
2 La presidenza è composta del presidente della Commissione e dei suoi vicepresidenti.2
1 Abrogata dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
2 Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
Art. 21
1 Abrogato dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
Art. 3 Composizione della segreteria
La segreteria si compone:
1 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
2 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
Art. 3a1 Confidenzialità
I membri della Commissione, il personale della segreteria nonché gli specialisti interpellati sono obbligati ad osservare il segreto d'ufficio su fatti di natura confidenziale di cui sono venuti a conoscenza durante l'attività al servizio delle autorità della concorrenza.
1 Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
Sezione 2: Competenze
Art. 4 Commissione
1 La Commissione prende le decisioni ed emana le disposizioni che non sono espressamente attribuite a un altro organo.
3 È inoltre competente per:
- a.
- ordinare un'inchiesta (art. 27 cpv. 1 LCart) e stabilire le priorità in base alle quali devono essere trattate le inchieste aperte (art. 27 cpv. 2 LCart);
- b.
- stendere il rapporto annuale di attività (art. 49 cpv. 2 LCart) e approvare il preventivo;
- c.2
- definire gli obiettivi generali della sua attività e dell'attività della segreteria;
- d.
- emanare comunicazioni e proporre al Consiglio federale di emanare ordinanze (art. 6 LCart);
- e.
- fare proposte al Consiglio federale per designare la direzione della segreteria (art. 24 cpv. 1 LCart);
- f.
- nominare il rimanente personale della segreteria a partire dalla diciottesima classe di stipendio (art. 24 cpv. 1 LCart);
- g.3
- prendere posizione nelle procedure secondo gli articoli 8 e 11 LCart nonché nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale o al Tribunale federale;
- h.
- prendere le sanzioni giusta gli articoli 53 e 57 LCart.
5 Può affidare alla presidenza, a sottocommissioni speciali o a singoli membri l'esame di determinati affari o categorie di affari.5
1 Abrogato dal n. I dell'O della Commisione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
2 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
3 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
4 Abrogato dal n. I dell'O della Commisione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
5 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
Art. 51
1 Abrogato dal n. I dell'O della Commisione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
Art. 61 Questioni giuridiche fondamentali
1 Nel corso di una procedura la presidenza può sottoporre questioni giuridiche fondamentali al parere della Commissione.
2 Il parere della Commissione vincola sia la presidenza che la segreteria.
1 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
Art. 71 Presidenza
1 La presidenza assicura le relazioni con l'economia, le amministrazioni e le autorità straniere nel settore della concorrenza.
2 La presidenza può discutere con la segreteria questioni relative a una procedura in corso o indipendenti da qualsiasi procedura. Può invitare a questa discussione uno o più membri della Commissione.
2bis La presidenza prepara, con il direttore e i collaboratori da lui designati, le sedute della Commissione.
3 La Commissione può, in singoli casi, autorizzare il suo presidente a sbrigare direttamente casi urgenti o di secondaria importanza (art. 19 cpv. 1 LCart). In casi particolarmente urgenti, il competente membro della presidenza può adottare le misure necessarie; la Commissione deve esserne informata immediatamente.
4 Su proposta del direttore, la presidenza stabilisce, modifica o conclude i rapporti di servizio degli impiegati della segreteria a partire dalla diciottesima classe di stipendio; l'articolo 4 capoverso 3 lettera f è fatto salvo.
1 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
Art. 8 Presidente
Il presidente:
- a.
- dirige i dibattiti della Commissione;
- abis.1 informa la Commissione e all'occorrenza il direttore delle sue attività e di quelle della presidenza;
- ater.2 assicura che la Commissione sia informata in modo appropriato e in tempo utile delle attività della segreteria;
- b.
- sorveglia la gestione della segreteria;
- c.3
- assicura il coordinamento tra la Commissione e la segreteria;
- d.
- è responsabile delle relazioni con i media.
1 Introdotta dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
2 Introdotta dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
3 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
Art. 9 Decisione relativa ai costi
L'organo competente in materia decide anche in merito ai costi.
Sezione 3: Sedute
Art. 10 Convocazione e decisioni
1 La Commissione e la presidenza sono convocate dal presidente. La Commissione deve essere convocata quando quattro membri lo richiedono, indicandone i motivi.1
1bis La Commissione delibera validamente se è presente almeno la metà dei suoi membri e la maggioranza dei presenti sono esperti indipendenti.2
1ter La Commissione prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti; in caso di parità di voti decide il voto del presidente.3
2 La Commissione può prendere decisioni mediante circolazione degli atti, a meno che tre membri della Commissione non chiedano una deliberazione, indicandone i motivi.4
3 Le deliberazioni non sono pubbliche.
1 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
2 Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
3 Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
4 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
Art. 111 Partecipazione del sorvegliante dei prezzi
Il sorvegliante dei prezzi partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione. Egli può anche prendere posizione per scritto o farsi rappresentare dal suo supplente.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
Capitolo 2: Attività della Commissione
Sezione 1: Attività della segreteria
Art. 12 Compiti della segreteria
1 La segreteria prepara gli affari della Commissione, le presenta proposte e ne esegue le decisioni. Essa svolge questi compiti in modo autonomo, con riserva delle competenze della Commissione. In particolare essa:
- a.1
- effettua le inchieste preliminari e informa la presidenza in merito alla chiusura di un'inchiesta preliminare;
- b.
- dirige le operazioni d'inchiesta;
- c.2
- sottopone i fascicoli alla Commissione o, nei casi giusta l'articolo 7 capoverso 3, alla presidenza, per decisione, con una proposta motivata;
- d.
- consiglia i servizi dell'amministrazione e le imprese, fornisce informazioni su questioni relative alla LCart (art. 23 cpv. 2 LCart) e dà preavvisi conformemente all'articolo 46 capoverso 1 LCart.
2 Può discutere questioni con la Commissione o la presidenza prima della presentazione di una proposta o indipendentemente dalla stessa.3
3 Essa richiama l'attenzione della Commissione quando una proposta secondo il capoverso 1 lettera c implica una pregiudiziale o costituisce un cambiamento di prassi.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
Art. 13 Compiti del direttore
1 Il direttore:
- a.
- gestisce gli affari della segreteria ed è responsabile delle sue attività;
- b.
- stabilisce, modifica o conclude i rapporti di servizio dei funzionari e degli impiegati fino alla diciassettesima classe di stipendio;
- c.
- organizza i lavori nell'ambito delle priorità stabilite dalla Commissione;
- d.1
- partecipa, con i collaboratori da lui designati, alle deliberazioni della Commissione concernenti le proposte che vengono ad essa presentate, a meno che la Commissione non decida altrimenti;
- dbis.2 informa, con i collaboratori da lui designati, la Commissione e la presidenza di tutti gli affari di loro competenza nonché, in generale, delle attività della segreteria;
- e.
- disciplina il diritto di firma e designa i collaboratori della segreteria che hanno la competenza di ascoltare i testimoni e di dirigere le audizioni.
2 Il direttore supplente può esercitare tutte le funzioni affidate dal presente regolamento al direttore quando quest'ultimo ne è impedito.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
2 Introdotta dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
Art. 14 Informazione interna
1 Il direttore provvede alla circolazione delle informazioni in seno alla Commissione applicando il concetto stabilito da quest'ultima.
2 La segreteria informa gli organi decisionali affinché possano esercitare le loro competenze.
3 Su richiesta, essa fornisce in ogni momento ai membri della Commissione informazioni relative ad affari correnti di competenza della Commissione o della presidenza.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
Art. 15 Relazioni della segreteria verso l'esterno
D'intesa con la presidenza, il direttore assicura i contatti con l'economia, le amministrazioni e le autorità straniere in materia di concorrenza nonché, secondo le istruzioni del presidente, con i media.
Sezione 2: Attività della Commissione e della presidenza2
Art. 16 Decisioni
1 Le decisioni recano la firma del competente membro della presidenza e del direttore.
2 Il competente membro della presidenza approva la redazione finale di tutte le decisioni.
Art. 17 Inchieste preliminari e inchieste
1 La Commissione può aprire un'inchiesta indipendentemente dalle conclusioni dell'inchiesta preliminare condotta dalla segreteria.1
2 I membri della Commissione possono partecipare a tutte le operazioni d'inchiesta condotte dalla segreteria, in particolare all'audizione di testimoni.
3 La Commissione può impartire alla segreteria direttive riguardo a misure d'inchiesta supplementari.2
4 La Commissione o una sua delegazione può sentire essa stessa i partecipanti alla procedura.3
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
Art. 181 Avvio della procedura di esame delle concentrazioni di imprese
1 La presidenza esamina se una concentrazione di imprese deve comportare l'avvio di una procedura di esame (art. 32 LCart).
2 Essa, se del caso, propone alla Commissione di avviare tale procedura. In caso d'urgenza, la presidenza stessa avvia tale procedura.
3 La Commissione può decidere di avviare una procedura di esame anche senza la proposta della presidenza.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
Art. 191 Esperti
La Commissione e la segreteria possono, in tutte le procedure, ricorrere a esperti.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
Art. 20 Concetto d'informazione
La Commissione elabora un concetto d'informazione interna.
Capitolo 3: Politica d'informazione, pubblicazioni, contabilità
Art. 21 Politica d'informazione
La Commissione stabilisce i principi della sua politica d'informazione. Le decisioni sono di regola pubblicate.
Art. 22 Comunicazione dell'apertura di un'inchiesta
1 La segreteria pubblica l'apertura di un'inchiesta (art. 28 LCart) nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
2 L'apertura può parimenti essere pubblicata in altri giornali se lo scopo dell'inchiesta lo esige.
Art. 23 Rapporto annuale
1 Il rapporto annuale è redatto dalla segreteria, esaminato dalla presidenza e approvato dalla Commissione.
2 Il rapporto fornisce alle autorità politiche e all'opinione pubblica una panoramica sulle attività svolte in relazione all'applicazione della LCart e della legge federale del 6 ottobre 19951 sul mercato interno.
Art. 24 Contabilità
Per quanto attiene alla contabilità, la Commissione è considerata alla stregua di un'unità amministrativa del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca1; quest'ultimo include nel preventivo i costi per il personale e il materiale.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 25 Abrogazione del diritto previgente
Il regolamento della Commissione dei cartelli del 24 febbraio 19861 è abrogato.
1 [RU 1986 977]
Art. 261
1 Abrogato dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
Art. 27 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1996.
1 RS 251
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
