814.501

Ordinanza
sulla radioprotezione

(ORaP)

del 22 giugno 1994 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 47 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 19911 sulla radioprotezione (LRaP),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali e principi della radioprotezione

Art. 1 Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza si applica alle sostanze, agli oggetti e ai rifiuti, la cui attività, concentrazione, contaminazione, intensità di dose o massa supera i valori indicati nell'appendice 2.

2 La presente ordinanza si applica inoltre:

a.
agli impianti generatori di radiazioni ionizzanti;
b.
agli apparecchi e agli impianti che possono emettere radiazioni ionizzanti parassite, qualora l'intensità di dose ambientale accertata di cui all'appendice 5, sia superiore a 1 microsievert (µSv) all'ora a 10 cm dalla superficie esterna;
c.1

3 I valori indicati nell'appendice 3 si applicano all'esecuzione delle prescrizioni in materia di radioprotezione.


1 Abrogata dal n. I dell'O del 17 nov. 1999 (RU 2000 107).


Art. 2 Deroghe

1 La presente ordinanza non si applica alla manipolazione di materie prime di origine naturale e di composizioni di nuclidi che non sono menzionate nell'allegato 2 e forniscono una dose inferiore a 1 mSv all'anno.1

2 La presente ordinanza non si applica alle sostanze con un'attività specifica inferiore al limite di esenzione indicato nell'appendice 3, colonna 9, e un'intensità di dose ambientale superiore a 0,1 µSv all'ora a 10 cm dalla superficie esterna, dopo deduzione del valore di fondo, qualora si sia dimostrato all'autorità di sorveglianza che la dose efficace accumulata dalle persone non supererà in alcun momento il valore di 10 ×Sv all'anno.

3 Gli articoli 125-127, 133 e 134 non si applicano alle attività che esigono una licenza secondo la legge federale del 21 marzo 20032 sull'energia nucleare.3


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 107).
2 RS 732.1
3 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 7 all'O del 10 dic. 2004 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 601).


Art. 3 Miscele

1 Non sono ammesse miscele di sostanze radioattive con materiali non radioattivi, al solo scopo di eludere l'applicazione della presente ordinanza.

2 L'autorità di sorveglianza può autorizzare la miscela di sostanze di cui all'articolo 2 capoverso 2 con materiali non radioattivi a scopo di riciclaggio, se può essere fornita la prova richiesta dalla suddetta disposizione. Inoltre, è fatto salvo l'articolo 82.


Art. 4 Definizioni

Per la presente ordinanza valgono le definizioni riportate nell'appendice 1.


Art. 5 Giustificazione

1 Un'attività è giustificata, ai sensi dell'articolo 8 LRaP, qualora i vantaggi ad essa connessi superino nettamente gli svantaggi dovuti alle irradiazioni e qualora non siano disponibili soluzioni complessivamente più favorevoli all'uomo e all'ambiente che non comportino esposizione a radiazioni.

2 Sono comunque considerate giustificate le attività con radiazioni ionizzanti che procurano, alle persone interessate, una dose efficace inferiore a 10 µSv all'anno.


Art. 6 Ottimizzazione

1 Per attività giustificate la radioprotezione è ritenuta ottimale qualora:1

a.
le diverse soluzioni adeguate siano state valutate e confrontate dal punto di vista della radioprotezione;
b.
sia possibile ricostruire il processo decisionale che ha portato alla soluzione scelta;
c.2
si sia tenuto conto del rischio di incidente e dello smaltimento delle sorgenti radioattive.

2 L'autorità di sorveglianza (art. 136) può fissare, nel caso concreto, valori operativi per l'ottimizzazione.

3 Il principio dell'ottimizzazione è considerato soddisfatto nel caso di attività che non comportano in nessun caso una dose efficace superiore a 100 µSv all'anno per le persone professionalmente esposte a radiazioni e superiore a 10 µSv all'anno per le persone non professionalmente esposte a radiazioni.


1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 7 all'O del 10 dic. 2004 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 601).
2 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 7 all'O del 10 dic. 2004 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 601).


Art. 71 Valore operativo di dose riferito alla sorgente

1 Il valore operativo di dose riferito alla sorgente non può essere superiore al valore limite di cui all'articolo 37.

2 L'autorità preposta al rilascio della licenza (art. 127) decide per quali aziende si deve esigere un valore operativo riferito alla sorgente e stabilisce tale valore.

3 Il valore operativo di dose riferito alla sorgente è stabilito secondo il principio dell'ottimizzazione. Nel far questo si tiene anche in considerazione l'immissione nell'ambiente di sostanze radioattive e la radiazione diretta proveniente da altre aziende.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 107).


Art. 8 Ricerca

1 Le autorità di sorveglianza possono incaricare terzi di svolgere ricerche sugli effetti delle radiazioni e sulla radioprotezione, oppure parteciparvi esse stesse.

2 L'Istituto Paul Scherrer (IPS) e altri organismi della Confederazione, secondo le loro possibilità, rimangono a disposizione delle autorità di sorveglianza per l'esecuzione di mandati di ricerca sugli effetti delle radiazioni e sulla radioprotezione.

3 Le autorità di sorveglianza si consultano prima di affidare un mandato di ricerca.


Art. 91 Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza

1 La Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività (CFR) è un organo consultivo del Consiglio federale, del Dipartimento federale dell'interno (DFI), del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), degli uffici interessati, come pure dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) per questioni inerenti alla radioprotezione.

2 La CFR ha i seguenti compiti:

a.
informare periodicamente la popolazione sulla situazione della radioprotezione in Svizzera;
b.
pronunciarsi segnatamente in merito a:
1.
l'interpretazione e la valutazione di raccomandazioni internazionali concernenti la radioprotezione, nel quadro della loro applicazione in Svizzera,
2.
l'elaborazione e lo sviluppo di principi unitari per l'applicazione delle prescrizioni relative alla radioprotezione,
3.
la radioattività ambientale, i risultati della sorveglianza, l'interpretazione dei risultati e le dosi di irradiazione che ne risultano per la popolazione.

3 Essa si compone di specialisti in campo scientifico e industriale.

4 Il Consiglio federale, su proposta del DFI, ne nomina il presidente, il vicepresidente e gli ulteriori membri.

5 La CFR può proporre al DFI la nomina di supplenti e di nuovi membri.

6 La CFR è amministrativamente aggregata all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

7 Essa collabora con la Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC), la Commissione per la sicurezza nucleare (CSN) e l'Organizzazione di intervento in caso di aumento della radioattività (OIR). Si tratta in particolare di svolgere compiti comuni nel campo della radioprotezione.

8 Per l'esame di questioni specifiche, la CFR e i suoi comitati possono ricorrere a esperti esterni. La CFR può affidare mandati ai suoi membri o a esperti esterni.


1 Nuovo testo giusta il n. I 2.7 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).


Capitolo 2: Competenze, periti, formazione e perfezionamento professionali

Sezione 1: Principio

Art. 10

1 Le persone che operano con radiazioni ionizzanti devono poter fruire di una formazione e di un perfezionamento in materia di radioprotezione in funzione della loro attività e responsabilità.

2 La formazione deve garantire che queste persone:

a.
vengano a conoscenza delle regole fondamentali della radioprotezione;
b.
apprendano una tecnica di lavoro idonea;
c.
possano applicare le prescrizioni in materia di radioprotezione valide per l'attività svolta;
c.
conoscano i rischi dovuti all'esposizione a radiazioni in caso di comportamenti errati;
e.
siano informate circa i rischi per la salute dovuti ad un'attività che implica l'utilizzo di radiazioni ionizzanti.

Sezione 2: Competenze per le applicazioni mediche

Art. 111 Applicazioni diagnostiche

1 Sono considerati prova della necessaria competenza:

a.
il diploma federale di medicina, o un diploma estero di medicina riconosciuto come equivalente, per le applicazioni diagnostiche con impianti generatori di radiazioni ionizzanti (impianti) e con sorgenti radioattive sigillate;
b.
una formazione riconosciuta dall'UFSP con esame di tecnica radiologica e radioprotezione per le applicazioni diagnostiche con impianti a scopo chiropratico.

2 Per le applicazioni diagnostiche con dosi elevate giusta il capoverso 1 lettera a sono richiesti un titolo federale di perfezionamento nel settore, un titolo estero di perfezionamento riconosciuto come equivalente oppure un perfezionamento equivalente nel relativo metodo diagnostico.

3 Sono considerati prova della necessaria competenza per le applicazioni diagnostiche con impianti a scopo odontoiatrico:

a.
il diploma federale di medico-dentista o un diploma estero di medico-dentista riconosciuto come equivalente; oppure
b.
un esame riuscito come medico-dentista abilitato a livello cantonale.

4 Per l'attività di perito è fatto salvo l'articolo 18.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 121 Applicazioni terapeutiche

1 Sono considerati prova della necessaria competenza per le applicazioni terapeutiche con impianti e con sorgenti radioattive sigillate:

a.
il diploma federale di medicina o un diploma estero di medicina riconosciuto come equivalente;
b.
un titolo federale di perfezionamento nel settore, un titolo estero di perfezionamento riconosciuto come equivalente oppure un perfezionamento equivalente nel relativo metodo terapeutico;
c.
una formazione pratica appropriata, acquisita in ospedale; e
d.
una formazione in radioprotezione riconosciuta dall'UFSP .

2 Se la materia delle formazioni giusta il capoverso 1 lettere c e d è già stata acquisita nell'ambito del perfezionamento giusta il capoverso 1 lettera b, l'UFSP può dispensare il medico da una formazione supplementare.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 131 Diagnostica e terapia mediante sorgenti radioattive non sigillate

1 Sono considerati prova della necessaria competenza per l'applicazione con sorgenti radioattive non sigillate:

a.
il diploma federale di medicina o un diploma estero di medicina riconosciuto come equivalente;
b.
un titolo federale di perfezionamento nel settore, un titolo estero di perfezionamento riconosciuto come equivalente oppure un perfezionamento equivalente nel relativo metodo diagnostico e terapeutico;
c.
una formazione pratica appropriata, acquisita in ospedale; e
d.
una formazione in radioprotezione sull'applicazione medica di radionuclidi riconosciuta dall'UFSP.

2 Se la materia delle formazioni giusta il capoverso 1 lettere c e d è già stata acquisita nell'ambito del perfezionamento giusta il capoverso 1 lettera b, l'UFSP può dispensare il medico da una formazione supplementare.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 14 Veterinari

1 Sono considerati prova della necessaria competenza per le applicazioni con radiazioni ionizzanti in medicina veterinaria il diploma federale di medicina veterinaria o un diploma estero di medicina veterinaria riconosciuto come equivalente.1

2 Per l'attività di perito è fatto salvo l'articolo 18.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 151 Personale sanitario

1 Per i seguenti gruppi professionali è considerata prova delle necessaria competenza una formazione in radioprotezione con esame finale, riconosciuta dall'UFSP:

a.
tecnici in radiologia medica (TRM);
b.
assistenti di medici, assistenti dentali e igienisti dentali;
c.
assistenti di veterinari;
d.
altro personale sanitario che effettua radiografie a scopo medico o che assolve compiti di radioprotezione nei confronti di terzi.

2 Se la formazione giusta il capoverso 1 avviene nell'ambito di una formazione conforme alla legge federale del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale, il relativo attestato professionale è considerato come prova della necessaria competenza.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
2 RS 412.10


Sezione 3: Competenze per altre applicazioni

Art. 16 Esigenze in materia di competenze

1 Per le persone attive nella ricerca, nell'insegnamento, nella medicina analitica, nell'industria, negli impianti nucleari, nel trasporto e nel commercio che assolvono compiti di radioprotezione nei confronti di terzi, è considerata prova della necessaria competenza una formazione in radioprotezione con esame finale, riconosciuta dall'autorità di sorveglianza.

2 L'autorità di sorveglianza può, nel caso concreto, dispensare dall'esame qualora i rischi legati allo svolgimento di un'attività siano esigui.


Art. 17 Formazione delle organizzazioni di soccorso

1 Le persone appartenenti ad organizzazioni di soccorso, quali la polizia, i vigili del fuoco, la protezione civile, gli stati maggiori di condotta o i servizi sanitari, che assumono compiti di radioprotezione nel caso di incidenti radiologici, devono essere formate conformemente alla loro funzione ed attività.

2 L'Ufficio federale della protezione della popolazione coordina la formazione.1


1 Nuovo testo giusta l'art. 10 n. 2 dell'O del 18 giu. 2008 sulla Commissione federale per la protezione NBC, in vigore dal 15 giu. 2008 (RU 2008 3153).


Sezione 4: Periti

Art. 18

1 I periti di cui all'articolo 16 LRaP devono dimostrare di aver frequentato un corso di formazione in radioprotezione con esame finale, corrispondente alla loro attività e responsabilità, riconosciuto dall'autorità di sorveglianza, nonché di disporre di conoscenze nell'ambito della legislazione sulla radioprotezione.

2 I medici, i veterinari e i chiropratici che dispongono di una delle formazioni di cui agli articoli 11-14 ed esercitano la funzione di perito, devono aver frequentato un corso di formazione con esame finale in radioprotezione e applicazione medica di radiazioni ionizzanti riconosciuto dall'UFSP.1

3 Se la materia della formazione giusta i capoversi 1 o 2 è già stata acquisita nell'ambito di una formazione o di un perfezionamento giusta gli articoli 11-16, l'autorità di sorveglianza può dispensare la persona da una formazione supplementare.2

4 L'autorità di sorveglianza può, nel caso concreto, dispensare dall'esame qualora i rischi legati allo svolgimento di un'attività siano esigui.

5 I medici-dentisti e i medici-dentisti abilitati a livello cantonale che dispongono di una delle formazioni di cui all'articolo 11 capoverso 3, sono considerati periti nel loro campo di attività.3


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
3 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Sezione 5: Formazione e perfezionamento professionale; aiuti finanziari

Art. 19 Corsi di formazione e di perfezionamento

1 Le autorità di sorveglianza e l'IPS organizzano, a seconda della richiesta, corsi di radioprotezione.

2 Nel quadro delle loro competenze, il DFI e il DATEC possono incaricare altri organismi o istituzioni di organizzare corsi di radioprotezione.1


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 19a1 Registro della formazione e del perfezionamento professionale

1 L'autorità cui compete il rilascio delle licenze può tenere un registro delle persone che frequentano corsi di formazione e perfezionamento professionale per ottenere la necessaria competenza nel loro settore di licenza.

2 Lo scopo del registro è semplificare le pratiche amministrative necessarie al rilascio di licenze.

3 I seguenti dati possono essere memorizzati nel registro:

a.
cognome, nome, cognome da nubile;
b.
data di nascita;
c.
formazione professionale;
d.
tipo, luogo e data delle formazioni in radioprotezione;
e.
data del riconoscimento dell'equivalenza per le formazioni concluse all'estero.

4 Tutti i dati concernenti una persona sono eliminati dal registro dopo 80 anni, computati dalla data di nascita della stessa.

5 Le istituzioni di formazione riconosciute trasmettono all'autorità cui compete il rilascio delle licenze i dati di cui al capoverso 3 concernenti le persone che hanno concluso con successo i corsi di formazione e perfezionamento professionale.


1 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 20 Aiuti finanziari a terzi che organizzano corsi di formazione e di perfezionamento

1 L'UFSP e l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) possono accordare aiuti finanziari, entro i limiti dei crediti disponibili, a corsi di formazione o di perfezionamento in radioprotezione organizzati da terzi (scuole, organizzazioni specialistiche).1

2 Gli aiuti finanziari sono accordati soltanto se la formazione è stata riconosciuta dall'autorità di sorveglianza.

3 Gli aiuti finanziari sono calcolati in modo che, assieme agli ulteriori introiti dell'organizzatore dei corsi, non oltrepassino le spese che questi può documentare.


1 Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).


Sezione 6: Delega al DFI e al DATEC; riconoscimento di una formazione all'estero

Art. 21

1 Il DFI e il DATEC disciplinano, nel quadro delle loro competenze:

a.
le condizioni per il riconoscimento di una formazione o di un corso di cui gli articoli 11, 12, 13, 15, 16 e 18;
b.
le condizioni che disciplinano le attività delle organizzazioni di soccorso giusta l'articolo 17.

Possono regolare la materia d'esame e lo svolgimento degli esami stessi.

3 Determinano le attività che le persone in possesso delle conoscenze necessarie sono autorizzate a svolgere.


Art. 221 Riconoscimento di una formazione conclusa all'estero

L'autorità di sorveglianza riconosce una formazione conclusa all'estero se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 11-16 e 18.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Capitolo 3: Applicazioni mediche delle radiazioni

Sezione 1: Principi

Art. 23 Informazione e consenso del paziente

Le prescrizioni del diritto federale concernenti la protezione dell'integrità fisica, della vita e della personalità, come pure le prescrizioni del diritto cantonale in materia di sanità pubblica si applicano all'informazione e al consenso del paziente nell'ambito di applicazioni delle radiazioni programmate a scopo diagnostico o terapeutico.


Art. 24 Protezione del paziente

Il titolare della licenza deve assicurare che ogni impianto medico disponga dei dispositivi necessari alla protezione del paziente e che questi dispositivi vengano utilizzati.


Art. 25 Registrazione

Il titolare della licenza deve tenere un registro delle applicazioni terapeutiche delle radiazioni e delle applicazioni diagnostiche a dosi elevate o di tipo interventistico, in modo che sia possibile stabilire la dose di irradiazione del paziente anche a posteriori.


Art. 26 Radioscopia

1 La radioscopia può essere eseguita soltanto da un medico. I tecnici in radiologia medica (TRM) possono eseguire, secondo le istruzioni di un medico, una radioscopia di controllo dei campi di radioterapia.

2 Possono essere utilizzati unicamente impianti muniti di amplificatore d'immagine e regolazione automatica dell'intensità di dose.

3 Non sono ammesse radioscopie per visite di idoneità, in particolare nell'ambito di accertamenti per l'ammissione ad una assicurazione.


Sezione 2: Esami speciali

Art. 27 Esami radiologici su vasta scala

1 Gli esami radiologici su vasta scala possono essere effettuati unicamente se giustificati dal punto di vista medico ed epidemiologico.

2 Non sono ammessi esami su vasta scala a mezzo di radioscopie o schermografie.


Art. 281 Esami fisiologici e farmacologici

1 Per l'applicazione sull'uomo di sorgenti radioattive sigillate o non sigillate in vista di esami fisiologici e farmacologici che non rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 17 ottobre 20012 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici (OClin), occorre l'autorizzazione dell'UFSP.

2 L'autorizzazione non è necessaria se:

a.
la dose efficace per persona sana sottoposta a esame è inferiore a 1 mSv;
b.
la dose efficace per paziente è inferiore a 5 mSv all'anno; o
c.
si tratta di esami di routine in medicina nucleare nell'ambito di esami fisiologici e farmacologici effettuati su pazienti con radiofarmaci ammessi in Svizzera.

3 Con il consenso dell'UFSP, il valore limite per le persone sane che si sottopongono a esame può raggiungere i 5 mSv, purché la dose accumulata nei cinque anni precedenti, compreso l'anno in corso, sia inferiore a 5 mSv.

4 La domanda per il rilascio della licenza deve essere corredata di:

a.
una valutazione etico-scientifica del programma degli esami;
b.
indicazioni relative a dichiarazione di consenso, numero, età e sesso delle persone sottoposte a esame;
c.
indicazioni sulle proprietà, sul metodo di preparazione e sul controllo di qualità del radiofarmaco;
d.
indicazioni su tutti gli aspetti rilevanti in materia di radioprotezione, in particolare sulla stima della dose efficace di radiazioni, delle dosi relative agli organi e delle dosi tumorali, nonché di indicazioni concernenti le proprietà farmacocinetiche del radiofarmaco;
e.
indicazioni concernenti le licenze necessarie conformemente all'articolo 28 LRaP e all'articolo 5 della legge del 15 dicembre 20003 sugli agenti terapeutici (LATer);
f.
un formulario dell'UFSP compilato, concernente esami fisiologici con radiofarmaci o con sostanze marcate radioattivamente4.

5 Fatti salvi gli esami di routine giusta il capoverso 2 lettera c, per ogni progetto di ricerca deve essere presentato all'UFSP, entro 180 giorni dalla conclusione, un rapporto completo di tutti i dati rilevanti ai fini della radioprotezione, in particolare dei dati concernenti la dose efficace.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
2 RS 812.214.2
3 RS 812.21
4 Questo formulario può essere richiesto all'UFSP, Divisione radioprotezione, 3003 Berna, oppure scaricato dal sito Internet www.bag.admin.ch


Sezione 3: Disposizioni particolari per i radiofarmaci2

Art. 291 Sperimentazioni cliniche con radiofarmaci

1 Le sperimentazioni cliniche con radiofarmaci devono essere condotte conformemente all'OClin2.

2 Per le persone sane la dose efficace non deve superare 1 mSv all'anno. Il valore limite può raggiungere i 5 mSv, purché la dose accumulata nei cinque anni precedenti, compreso l'anno in corso, sia inferiore a 5 mSv.

3 La comunicazione all'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici deve essere corredata delle indicazioni di cui all'articolo 14 OClin nonché:

a.
delle indicazioni sulle proprietà, sul metodo di preparazione e sul controllo di qualità del radiofarmaco;
b.
indicazioni su tutti gli aspetti rilevanti in materia di radioprotezione, in particolare sulla stima della dose efficace di radiazioni, delle dosi relative agli organi e delle dosi tumorali, nonché di indicazioni concernenti le proprietà farmacocinetiche del radiofarmaco;
c.
indicazioni concernenti le licenze necessarie conformemente all'articolo 28 LRaP e all'articolo 5 LATer3.

4 L'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici trasmette la comunicazione all'UFSP e lo invita a esprimere un parere, se:

a.
la dose efficace per persona sana sottoposta a esame supera 1 mSv all'anno;
b.
la dose efficace per paziente supera i 5 mSv all'anno; o
c.
non si tratta di esami di routine in medicina nucleare nell'ambito di esami fisiologici e farmacologici effettuati su pazienti con radiofarmaci ammessi in Svizzera.

5 Per il rimanente si applica per analogia l'articolo 28 capoverso 5.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
2 RS 812.214.2
3 RS 812.21


Art. 301 Immissione in commercio e applicazione di radiofarmaci

1 I radiofarmaci possono essere messi in commercio o applicati sull'uomo a condizione che soddisfino le esigenze della LATer2. Il consenso dell'UFSP è necessario per:

a.
l'omologazione di radiofarmaci secondo l'articolo 9 capoverso 1 LATer;
b.
l'omologazione semplificata di radiofarmaci secondo l'articolo 14 LATer;
c.
l'autorizzazione temporanea di radiofarmaci secondo l'articolo 9 capoverso 4 LATer.

2 L'UFSP dà il suo consenso, se i controlli di qualità per il radiofarmaco sono stati svolti conformemente allo stato della scienza e della tecnica.

3 I radiofarmaci devono essere contrassegnati come tali e contenere almeno i seguenti dati:

a.
la designazione del preparato;
b.
il segnale di pericolo di cui all'appendice 6;
c.
i radionuclidi, la loro forma chimica e le loro attività, come pure gli altri radionuclidi presenti e le loro attività ad una determinata data;
d.
le altre forme chimiche dei radionuclidi presenti;
e.
le sostanze non radioattive aggiunte;
f.
la prima e l'ultima data (data di scadenza) in cui i radiofarmaci possono essere utilizzati.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
2 RS 812.21


Art. 31a1 Preparazione e sintesi di radiofarmaci

1 I prodotti finali radiofarmacologici devono essere preparati o sintetizzati nel rispetto della direttiva cGRPP2 della EANM3 del marzo 2007.

2 I radiofarmaci a rischio elevato devono essere preparati o sintetizzati sotto la direzione di un responsabile tecnico che soddisfa le esigenze professionali di cui all'articolo 5 capoverso 4 lettera d dell'ordinanza del 17 ottobre 20014 sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti o di una persona con una formazione equivalente. I radiofarmaci per la terapia ammessi in Svizzera provenienti da strumenti di marcatura possono essere approntati sotto la direzione di una persona che non soddisfa dette esigenze professionali, ma che è stata formata ed è sorvegliata da un responsabile tecnico abilitato.


1 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
2 Guidelines on current Good Radiopharmacy Practice in the Production of Radiopharmaceuticals, versione 2 del mar. 2007.
3 European Association of Nuclear Medicine Le direttive della EANM concernenti la presente ordinanza possono essere richieste all'UFSP, Divisione radioprotezione, 3003 Berna, oppure scaricate dal sito Internet www.eanm.org.
4 RS 812.212.1


Art. 321 Commissione tecnica per i radiofarmaci

1 La Commissione tecnica per i radiofarmaci (CTRF) consiglia l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici e l'UFSP per le questioni legate alla radiofarmaceutica. Allestisce perizie in merito a:

a.
domande d'omologazione di radiofarmaci;
b.
questioni rilevanti per la sicurezza relative ai radiofarmaci.

2 La CTRF è composta di periti dei settori scientifici della medicina nucleare, della farmacia, della chimica e della radioprotezione.

3 Il Consiglio federale, su proposta del DFI, ne nomina il presidente, il vicepresidente e gli ulteriori membri.

4 L'UFSP e l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici possono proporre al DFI la nomina di supplenti e di nuovi membri.


1 Nuovo testo giusta il n. I 2.7 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).


Capitolo 4: Protezione delle persone esposte a radiazioni

Sezione 1: Limiti di dose

Art. 33 Persone professionalmente esposte a radiazioni

1 Il titolare della licenza determina le persone che nell'azienda sono professionalmente esposte a radiazioni e le informa sulla loro particolare situazione di persone professionalmente esposte a radiazioni.

2 Le informa in particolare in merito a:

a.
le dosi di radiazione previste nell'ambito della loro attività;
b.
i valori limite di dose loro applicabili.

3 Il titolare della licenza non può impiegare persone di età inferiore ai 16 anni quali persone professionalmente esposte a radiazioni.


Art. 34 Valori limite di dose

1 I valori limite di dose di cui agli articoli 35-37 si applicano alla dose dovuta ad irradiazione controllata, accumulata nel corso di un anno civile.

2 Non si applicano a:

a.
le applicazioni di radiazioni su pazienti a scopi diagnostici o terapeutici;
b.
le esposizioni a radiazioni in situazioni eccezionali giusta l'articolo 20 LRaP;
c.
le esposizioni dovute a radiazione naturale la cui sorgente non può essere influenzata;
d.
l'esposizione di persone che collaborano a titolo non professionale all'assistenza e alla cura di pazienti.

3 Nel calcolo dei valori limite di dose, l'esposizione a radiazioni dovuta a radiazione naturale e a eventuali misure mediche non è considerata. È fatta salva la presa in considerazione di un'esposizione a radiazioni emesse dal radon giusta l'articolo 110 capoverso 3.


Art. 35 Valori limite di dose applicabili alle persone professionalmente esposte a radiazioni

1 Per le persone professionalmente esposte a radiazioni, la dose efficace non deve superare il valore limite di 20 mSv all'anno. È fatto salvo l'articolo 36.

2 Eccezionalmente e con il consenso dell'autorità di sorveglianza, la dose ammessa per le persone professionalmente esposte a radiazioni che svolgono lavori importanti può raggiungere 50 mSv all'anno, purché la dose totale accumulata nei cinque anni precedenti, compreso l'anno in corso, sia inferiore a 100 mSv.

3 Per le persone professionalmente esposte a radiazioni, l'equivalente di dose non deve superare i valori limite seguenti:

a.
cristallino: 150 mSv all'anno;
b.
pelle, mani e piedi: 500 mSv all'anno.

Art. 36 Protezione di giovani e donne

1 Per le persone professionalmente esposte a radiazioni di età compresa tra i 16 e i 18 anni, la dose efficace non deve superare il valore limite di 5 mSv all'anno.

2 Per le donne professionalmente esposte a radiazioni, dal momento in cui è costatato lo stato di gravidanza e fino al termine della stessa, l'equivalente di dose alla superficie dell'addome non deve superare 2 mSv, e la dose efficace in seguito ad incorporazione 1 mSv.

3 Le donne che allattano non possono svolgere lavori con sostanze radioattive che possono comportare il rischio di un'incorporazione o di una contaminazione radioattiva.


Art. 37 Valore limite di dose per le persone non professionalmente esposte a radiazioni

Per le persone non professionalmente esposte a radiazioni, la dose efficace non deve superare il valore limite di 1 mSv all'anno.


Art. 37a1 Valori diagnostici di riferimento per le dosi

1 L'UFAS emana istruzioni concernenti i valori diagnostici di riferimento per le dosi in vista di applicazioni mediche. A tal fine, tiene conto di indicazioni tratte da rilevamenti nazionali nonché di raccomandazioni internazionali.

2 La persona competente giusta l'articolo 11 deve annotare i valori delle dosi o i valori d'attività concernenti l'esame con dosi elevate nel dossier del paziente e paragonarli regolarmente ai relativi valori di riferimento. Il superamento di tali valori deve essere motivato.

3 In caso di applicazioni diagnostiche radiologiche con dosi elevate, su ordine dell'UFAS, i seguenti dati devono essere registrati per un mese in un protocollo e messi a sua disposizione:

a.
data e modalità dell'esame;
b.
valori della dose di radiazione o i valori d'attività;
c.
caratteristiche dell'impianto;
d.
sesso ed età dei pazienti.

1 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 38 Provvedimenti in caso di superamento dei valori limite di dose

1 Chi sospetta o costata il superamento di un valore limite di dose deve darne immediatamente avviso all'autorità di sorveglianza.

2 Il titolare della licenza deve fare in modo che sia svolta un'indagine giusta l'articolo 99.

3 L'autorità di sorveglianza adotta i provvedimenti necessari.

4 Se il valore limite di dose per una persona professionalmente esposta a radiazioni è superato, l'interessato non può accumulare, per il resto dell'anno, una dose efficace supplementare superiore a 1 mSv. È fatto salvo il consenso dell'autorità di sorveglianza giusta l'articolo 35 capoverso 2.


Art. 39 Controllo medico in caso di superamento dei valori limite di dose

1 Una persona che, sull'arco di un anno, abbia ricevuto una dose efficace superiore a 250 mSv, un'equivalente di dose alla pelle o al periostio superiore a 2500 mSv o un'equivalente di dose superiore a 1000 mSv a un altro organo, deve essere sottoposta a controllo medico.

2 Il medico comunica i risultati della visita, con una proposta circa i provvedimenti da adottare, sia all'interessato sia all'autorità di sorveglianza. Informa l'INSAI, se si tratta di un lavoratore.

3 Il medico comunica inoltre all'autorità di sorveglianza:

a.
i dati relativi a danni precoci riscontrati;
b.
i dati relativi a malattie o particolari predisposizioni che rendono necessaria una decisione di inidoneità;
c.
i dati relativi alla dosimetria biologica.

4 L'autorità di sorveglianza conserva questi dati finché la persona interessata rimane esposta professionalmente a radiazioni.

5 L'autorità di sorveglianza adotta i provvedimenti necessari per le persone non sottoposte a un contratto di lavoro. Può disporre una sospensione dal lavoro per una durata limitata o illimitata.


Art. 40 Esposizione eccezionale a radiazioni

1 I valori limite di dose di cui agli articoli 35-37 possono essere superati qualora si tratti di far fronte a un incidente giusta l'articolo 97, se il superamento è reso necessario ai fini della protezione della popolazione e in particolare del salvataggio di vite umane.

2 Per le persone di cui all'articolo 120 si applicano i valori dell'articolo 121 capoverso 1.


Art. 41 Personale di volo

1 Il personale di volo di aerei a reazione dev'essere informato dal proprietario della compagnia aerea sull'esposizione a radiazioni che comporta l'esercizio di tale professione.

2 Le gestanti possono esigere l'esonero dal servizio di volo.


Sezione 2: Accertamento della dose d'irradiazione (dosimetria)

Art. 42 Dosimetria per le persone professionalmente esposte a radiazioni

1 Per le persone professionalmente esposte a radiazioni, la dose dev'essere accertata individualmente e conformemente all'appendice 5 (dosimetria individuale).

2 La dose dovuta ad irradiazione esterna dev'essere accertata mensilmente.

3 L'autorità di sorveglianza stabilisce, nel caso concreto, come ed a quale intervallo di tempo dev'essere accertata la dose dovuta ad irradiazione interna. A tal fine, tiene conto delle condizioni di lavoro e dei radionuclidi impiegati.

4 L'autorità di sorveglianza può esigere che venga impiegato un secondo sistema di dosimetria autonomo che svolga una funzione supplementare.

5 L'autorità di sorveglianza può autorizzare deroghe ai capoversi 1 e 2, qualora sia a disposizione un sistema di dosimetria supplementare o un altro sistema adeguato di sorveglianza della dose.


Art. 43 Obblighi del titolare della licenza

1 Il titolare della licenza deve provvedere affinché la dose di tutte le persone professionalmente esposte a radiazioni impiegate nella sua azienda venga accertata da servizi di dosimetria individuale omologati. Può effettuare personalmente misurazioni1 di sondaggio per rilevare una contaminazione interna.

2 È tenuto a informare le persone interessate sui risultati della dosimetria.

3 È tenuto ad assumersi i costi per la dosimetria.

4 Deve mettere a disposizione dell'INSAI i dati relativi all'azienda, al personale ed i dati dosimetrici, necessari per l'applicazione dei provvedimenti preventivi di medicina del lavoro.


1 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 44 Dosimetria per le persone non professionalmente esposte a radiazioni

1 La dose delle persone non professionalmente esposte a radiazioni è accertata nel quadro della sorveglianza dei limiti di immissione giusta l'articolo 102 o mediante modelli matematici. In casi particolari, la dose può essere accertata anche individualmente.

2 Per le persone che in un'azienda non sono professionalmente esposte a radiazioni, l'autorità di sorveglianza stabilisce, nel caso concreto, il metodo per l'accertamento della dose.

3 La contaminazione dev'essere accertata conformemente alle appendici 3, 4, 5 e 7.1


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Sezione 3: Servizi di dosimetria individuale

Art. 45 Omologazione e condizioni

1 Chi intende esercitare un servizio di dosimetria individuale deve chiederne l'omologazione.

2 L'omologazione è accordata se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a.
il responsabile del servizio deve avere una formazione di perito in radioprotezione, possedere un diploma universitario o di una scuola tecnica superiore ad indirizzo tecnico-scientifico e disporre di conoscenze pratiche nella tecnica di misura impiegata;
b.
il servizio deve essere situato in Svizzera e disporre di un'organizzazione adeguata e di personale sufficiente e qualificato;
c.
il sistema di misura deve essere adeguato allo stato della tecnica e riconducibile ai campioni di riferimento nazionali o internazionali (riferibilità1).

3 Qualora un servizio di dosimetria individuale sia accreditato per l'esercizio di tale attività, le condizioni di cui al capoverso 2 sono considerate soddisfatte.


1 Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 107). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


Art. 46 Procedura e validità dell'omologazione

1 L'autorità cui compete l'omologazione stabilisce, mediante un'ispezione e un esame tecnico, se le condizioni per l'omologazione sono soddisfatte. Essa può affidare tale incarico a terzi.

2 La riferibilità giusta l'articolo 45 capoverso 2 lettera c è fissata, nel caso concreto, dall'Istituto federale di metrologia (METAS) e controllata da un servizio da esso riconosciuto.1

3 La validità dell'omologazione è di cinque anni.


1 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7065).


Art. 47 Autorità d'omologazione

1 L'omologazione è di competenza di:

a.
l'UFSP, se il servizio di dosimetria intende operare, completamente o in massima parte, nel suo settore di sorveglianza o in quello dell'INSAI;
b.1
l'IFSN, se il servizio di dosimetria intende operare, completamente o in massima parte, nel suo settore di sorveglianza.

2 Nel caso in cui un servizio di dosimetria individuale intendesse operare in diversi settori di sorveglianza, le autorità d'omologazione concordano quale dev'essere l'autorità competente per la relativa omologazione.

3 Le autorità d'omologazione non possono gestire un servizio di dosimetria individuale.


1 Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).


Art. 48 Comunicazioni del titolare della licenza

Il titolare della licenza deve comunicare al servizio di dosimetria individuale cui ha affidato il mandato, le generalità (cognome, nome, cognome da nubile, data di nascita, numero AVS, sesso) del personale professionalmente esposto a radiazioni della sua azienda, come pure i dati relativi all'azienda (nome, indirizzo).


Art. 49 Comunicazioni del servizio di dosimetria individuale

1 Il servizio di dosimetria individuale deve comunicare i dati di cui all'articolo 48 e le dosi accertate al titolare della licenza entro un mese dalla scadenza del periodo di sorveglianza, come pure al registro centrale delle dosi (art. 53) nella forma prescritta dall'UFSP. Devono inoltre essere comunicati direttamente all'IFSN i dati che rientrano nel suo ambito di sorveglianza.1

2 Se la dose efficace, accumulata durante il periodo di sorveglianza, supera 2 mSv oppure se l'equivalente di dose relativo agli organi supera 10 mSv, il servizio di dosimetria individuale deve darne avviso al titolare della licenza e all'autorità di sorveglianza competente (UFSP o INSAI) al più tardi entro dieci giorni dalla ricezione del dosimetro.

3 Se sussiste il sospetto di superamento di un valore limite di dose, il servizio deve comunicare il risultato al titolare della licenza entro 24 ore. Qualora la dose superi il valore limite di dose di cui all'articolo 35 o 36, il servizio deve informarne immediatamente l'autorità di sorveglianza competente. Esso informa anche l'INSAI, se si tratta di un lavoratore.


1 Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).


Art. 50 Obblighi del servizio di dosimetria individuale

1 Il servizio di dosimetria individuale è tenuto a conservare i valori delle dosi, le generalità delle persone interessate e tutti i dati originali necessari per effettuare un calcolo ulteriore delle dosi da dichiarare per due anni, dopo averli trasmessi al registro centrale delle dosi.

2 Il servizio è tenuto a partecipare a proprie spese a misurazioni1 di interconfronto, secondo le istruzioni dell'autorità cui compete l'omologazione.


1 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 51 Obbligo del segreto e protezione dei dati

1 Il servizio di dosimetria individuale è autorizzato a comunicare le generalità e i valori di dose delle persone sottoposte alla dosimetria soltanto a queste ultime, al mandante, all'autorità di sorveglianza, alle autorità cui compete il rilascio della licenza ed al registro centrale delle dosi.

2 Le persone addette all'esecuzione della dosimetria devono osservare, per quanto concerne l'obbligo del segreto e la protezione dei dati, le prescrizioni applicabili ai funzionari federali.


Art. 52 Disposizioni tecniche

1 Il DFI e il DATEC, dopo aver sentito il parere del METAS, emanano congiuntamente le disposizioni tecniche relative alla dosimetria individuale.

2 Le disposizioni tecniche concernono, in particolare:

a.
le esigenze minime in materia di sistemi di misurazione1;
b.
le esigenze minime relative alla precisione delle misure, sia durante l'esercizio ordinario sia in occasione di misure di interconfronto;
c.
i modelli standard di calcolo delle dosi d'irradiazione;
d.
la forma delle comunicazioni.

1 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Sezione 4: Registrazione delle dosi d'irradiazione

Art. 53 Registro centrale delle dosi

1 L'UFSP tiene un registro delle dosi accumulate dalle persone professionalmente esposte a radiazioni in Svizzera (registro centrale delle dosi).

2 Il registro centrale delle dosi ha per scopo:

a.
di consentire alle autorità di sorveglianza di controllare in ogni momento le dosi accumulate da tutte le persone professionalmente esposte a radiazioni in Svizzera;
b.
di consentire l'allestimento di statistiche;
c.
di assicurare la conservazione dei dati.

Art. 54 Dati elaborati

1 I seguenti dati possono essere memorizzati nel registro centrale delle dosi:

a.
cognome, nome, cognome da nubile;
b.
data di nascita;
c.
numero AVS;
d.
sesso;
e.
nome e indirizzo dell'azienda;
f.
valori di dose;
g.
categoria professionale.

2 Per le persone attive in Svizzera unicamente a titolo temporaneo vengono registrate le dosi accumulate in Svizzera. Per le altre persone professionalmente esposte a radiazioni vengono registrate anche le dosi accumulate all'estero.

3 Le autorità di sorveglianza e il Servizio di medicina del lavoro dell'INSAI hanno accesso diretto ai dati relativi al loro settore di sorveglianza.


Art. 55 Conservazione e pubblicazione dei dati

1 L'UFSP deve conservare tutti i dati trasmessi al registro centrale delle dosi per un periodo di 100 anni.

2 Le autorità di sorveglianza allestiscono annualmente un rapporto relativo ai risultati della dosimetria individuale.

3 L'UFSP pubblica il rapporto.


Art. 56 Utilizzazione a fini di ricerca

1 L'UFSP può utilizzare i dati memorizzati presso il registro centrale delle dosi a fini di ricerca sugli effetti delle radiazioni e sulla radioprotezione o comunicarli a terzi.

2 L'UFSP mette a disposizione i dati in forma anonima, a meno che la comunicazione di dati personali sia indispensabile per lo svolgimento della ricerca.

3 I dati sono messi a disposizione del destinatario se:

a.
gli occorrono per svolgere la sua ricerca;
b.
egli ne garantisce la protezione.

4 Il destinatario è autorizzato ad utilizzare i dati unicamente nel quadro del suo progetto di ricerca. Egli può trasmetterli a terzi unicamente nel quadro del suo progetto di ricerca.

5 Il destinatario deve rendere anonimi o distruggere i dati, qualora non gli servano più nel quadro del suo progetto di ricerca. Qualora siano previste ulteriori ricerche, i dati devono essere depositati presso l'UFSP.


Art. 57 Libretto di dosimetria personale

1 L'UFSP distribuisce un libretto di dosimetria personale.

2 I servizi di dosimetria individuale omologati devono consegnare gratuitamente il libretto alle persone professionalmente esposte a radiazioni.

3 Il titolare della licenza deve registrare le dosi accumulate. Egli deve consegnare il libretto di dosimetria personale, contenente l'indicazione delle dosi, alla persona professionalmente esposta a radiazioni al termine del rapporto di lavoro o prima che quest'ultima inizi a lavorare in un'altra azienda.


Capitolo 5: Manipolazione degli impianti e delle sorgenti radioattive

Sezione 1: Zone controllate

Art. 58

1 Il titolare della licenza deve allestire zone controllate al fine di limitare e controllare le irradiazioni.

2 Le zone controllate devono essere chiaramente delimitate e contrassegnate secondo l'appendice 6.

3 Il titolare della licenza deve tenere sotto controllo l'accesso alle zone controllate e la permanenza nelle stesse.

4 Nel quadro delle loro competenze, il DFI e il DATEC emanano le necessarie prescrizioni relative al comportamento da assumere nelle zone controllate.1


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Sezione 2: Schermatura e ubicazione degli impianti e delle sorgenti radioattive

Art. 591 Schermatura

1 Il locale o l'area in cui sono in funzione o sono depositati impianti fissi o sorgenti radioattive dev'essere concepito o schermato in modo che, tenuto conto della frequenza d'esercizio:

a.
in nessun luogo al di fuori delle zone controllate, all'interno del perimetro aziendale, dove possono soggiornare persone non professionalmente esposte a radiazioni, la dose ambientale superi 0,02 mSv alla settimana. Tale valore può essere superato fino a cinque volte nei luoghi in cui le persone non soggiornano in permanenza;
b.
in nessun luogo al di fuori del perimetro aziendale siano superati i valori limite di immissione giusta l'articolo 102.

2 Con il consenso dell'autorità di sorveglianza, l'intensità di dose ambientale può giungere fino a 0,0025 mSv/h nei luoghi poco frequentati all'esterno delle zone controllate comprese in un perimetro aziendale costantemente sorvegliato, nei quali il superamento del valore limite di dose di cui all'articolo 37 è impedito mediante misure idonee.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 60 Ubicazione degli impianti e delle sorgenti radioattive utilizzati a scopi non medici

1 Gli impianti per applicazioni non medici e le unità di irradiazione utilizzati per l'esame non distruttivo dei materiali (analisi della struttura) devono essere installati in un locale di irradiazione oppure essere dotati di un dispositivo di protezione totale.

2 Il locale di irradiazione deve soddisfare le esigenze seguenti:

a.
l'interruttore deve trovarsi al di fuori del locale di irradiazione;
b.
l'accesso al locale di irradiazione dev'essere impedito mediante dispositivi appropriati quando l'impianto è in esercizio. Dev'essere possibile abbandonare il locale in qualsiasi momento;
c.
un segnale ottico o acustico all'interno del locale di irradiazione, all'ingresso dello stesso e presso l'interruttore, deve indicare chiaramente se l'impianto è in funzione.

3 L'autorità di sorveglianza può ammettere deroghe al capoverso 1, se un impianto o un'unità di irradiazione non può essere utilizzato in un locale di irradiazione. La dose ambientale, presso la delimitazione della zona controllata, non deve superare 0,1 mSv alla settimana all'aperto e 0,02 mSv alla settimana negli edifici.

4 Se un impianto o una unità di irradiazione è utilizzato al di fuori di un locale di irradiazione, occorre garantire che l'operatore possa avvalersi in ogni momento dell'aiuto di una terza persona.

5 Gli impianti radiologici analitici e altri, come pure le unità che contengono sorgenti radioattive sigillate per misurazioni1 radiometriche quali gli indicatori di livello, i regolatori di livello e gli apparecchi per la misurazione2 dello spessore degli strati, devono essere installati in una zona controllata o equipaggiata di un dispositivo di protezione totale.


1 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
2 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 61 Ubicazione degli impianti e delle sorgenti radioattive utilizzati a scopi medici

1 Il DFI disciplina le esigenze in materia di ubicazione degli impianti medici. Determina, in particolare, le misure architettoniche e le basi di calcolo corrispondenti.

2 La permanenza di persone in prossimità di pazienti ai quali vengono applicate sorgenti radioattive a scopi terapeutici deve essere limitata al minimo. Il medico responsabile del paziente provvede a far sorvegliare in modo appropriato l'area in cui questi è degente.

3 Il DFI stabilisce:

a.
le esigenze in merito ai locali di applicazione;
b.
le misure di radioprotezione nell'ambito della cura e della degenza dei pazienti sottoposti a radioterapia.

Art. 62 Requisiti tecnici

Il DFI e il DATEC stabiliscono i requisiti tecnici relativi agli impianti e alle sorgenti radioattive e determinano i provvedimenti protettivi necessari per la loro utilizzazione.


Sezione 3: Apparecchi per la misura delle radiazioni

Art. 63 Apparecchi per la misura delle radiazioni

1 Il titolare della licenza deve fare in modo che l'azienda disponga del numero necessario di apparecchi appropriati per la misura delle radiazioni.

2 Nei locali o nei settori in cui vengono manipolate sorgenti radioattive devono essere sempre disponibili strumenti appropriati destinati al controllo dell'intensità di dose o della contaminazione.

3 Se gli impianti o le unità di irradiazione non medici destinati all'analisi della struttura dei materiali sono utilizzati senza schermature fisse oppure al di fuori di un locale d'irradiazione, il personale di servizio deve disporre, oltre al dosimetro personale, di un apparecchio per la misura delle radiazioni munito di dispositivo d'allarme.

4 Se la posizione e le dimensioni delle schermature possono essere cambiate, oppure se è necessario erigere barriere per delimitare una zona controllata, l'impianto deve disporre almeno di un apparecchio di misura appropriato, a lettura diretta, per la misura dell'intensità di dose ambientale.


Art. 641 Controllo e taratura degli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti

1 Gli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti sottostanno all'ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione e alle prescrizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia emanate d'intesa con il DFI e il DATEC.

2 Il titolare della licenza deve controllare il funzionamento degli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti ad intervalli convenienti, mediante appropriate sorgenti di controllo.

3 L'autorità di sorveglianza può obbligare il titolare della licenza a partecipare a misurazioni di interconfronto.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7157).
2 RS 941.210


Sezione 4: Tecnica di costruzione e contrassegno delle sorgenti radioattive sigillate

Art. 65 Tecnica di costruzione

1 Per quanto attiene alla tecnica di costruzione, le sorgenti radioattive sigillate devono corrispondere allo stato della scienza e della tecnica.1

2 Per le sorgenti radioattive sigillate devono essere scelti radionuclidi nella forma chimica più stabile.

3 Se le sorgenti radioattive sigillate sono impiegate esclusivamente come sorgenti di radiazioni gamma, devono essere munite di una schermatura in modo da assorbire la radiazione corpuscolare primaria.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 66 Contrassegno

1 Le sorgenti radioattive sigillate ed i relativi contenitori devono essere contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente. L'autorità di sorveglianza può ammettere deroghe, qualora sia impossibile collocare un contrassegno.

2 Il contrassegno deve indicare il tipo di radionuclide, l'attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché la classificazione conformemente alla norma ISO1 29192.3


1 International Organization for Standardization Le norme tecniche ISO concernenti la presente ordinanza possono essere consultate gratuitamente presso l'UFSP, 3003 Berna, oppure essere ottenute, contro rimborso, presso il Centro d'informazione svizzera sulle regole tecniche della SNV, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur o sul sito Internet www.snv.ch
2 ISO 2919, versione 1999-02, Radioprotezione - Sorgenti radioattive sigillate - prescrizioni generali e classificazione.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 67 Controllo

1 Ogni sorgente radioattiva sigillata dev'essere sottoposta a un controllo relativo all'ermeticità e all'assenza di contaminazione superficiale, il quale dev'essere effettuato da un organismo accreditato a svolgere tale attività o riconosciuto dall'autorità di sorveglianza.

2 Ogni sorgente radioattiva sigillata la cui attività supera di 100 volte il limite di licenza giusta l'appendice 3 colonna 10, deve essere sottoposta a un'omologazione in base alle regole riconosciute della tecnica e debitamente classificata.1

3 In casi motivati, l'autorità di sorveglianza può ammettere deroghe ai capoversi 1 e 2, oppure esigere controlli di qualità supplementari.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 68 Applicazione ed esercizio

1 Le unità di irradiazione e i recipienti di protezione contenenti sorgenti radioattive sigillate che vengono manipolate al di fuori dei locali di irradiazione, devono presentare, a schermatura chiusa, un'intensità di dose ambientale inferiore a 0,1 mSv all'ora ad un metro di distanza dalla superficie.

2 Qualora non siano utilizzate, le sorgenti radioattive sigillate impiegate per esami non distruttivi dei materiali, devono essere conservate in un recipiente di protezione (unità di irradiazione). Il fascio primario della sorgente radioattiva fuoriuscita dal recipiente deve essere diaframmato, mediante un collimatore, sul campo necessario.


Sezione 5: Aree di lavoro destinate alla manipolazione delle sorgenti radioattive non sigillate

Art. 69 Aree di lavoro

1 Gli impieghi con sorgenti radioattive non sigillate, la cui attività supera il limite autorizzato di cui all'appendice 3, colonna 10, devono essere svolti nelle aree di lavoro.

2 Le aree di lavoro devono essere installate in locali separati, previsti esclusivamente a tale scopo.

3 Le aree di lavoro sono classificate in funzione delle attività utilizzate per operazione o per giorno, ovvero:

a.
tipo C: un'attività compresa tra 1 e 100 limiti di licenza, di cui all'appendice 3, colonna 10;
b.
tipo B:
un'attività compresa tra 1 e 10 000 limiti di licenza, di cui all'appendice 3, colonna 10;
c.
tipo A:
un'attività compresa tra 1 limite di licenza ed un limite massimo, fissato nella procedura di licenza.

4 Per le operazioni che non comportano pericolo di inalazione, l'autorità di sorveglianza può fissare, nel caso concreto, il tipo di area di lavoro in funzione del rischio di incorporazione.

5 Il DFI e il DATEC emanano le necessarie prescrizioni relative ai provvedimenti protettivi da adottare nel manipolare sorgenti radioattive non sigillate.1


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 70 Deroghe

1 L'autorità di sorveglianza può autorizzare deroghe all'articolo 69 capoverso 2, qualora motivi legati alla tecnica di gestione lo giustifichino e sia garantita la radioprotezione.

2 Per manipolazioni a basso rischio di incorporazione, essa può, in casi eccezionali, autorizzare valori che superano fino a dieci volte quelli indicati dall'articolo 69 capoverso 3, a condizione che sia garantita la radioprotezione.

3 Essa può autorizzare valori che superano fino a 100 volte quelli indicati dall'articolo 69 capoverso 3, se un'area di lavoro è adibita esclusivamente al deposito di sorgenti radioattive.

4 L'autorità di sorveglianza può autorizzare deroghe all'articolo 69 capoverso 1, nel caso di impianti per i quali esiste un piano di utilizzazione degli spazi.1


1 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 71 Valori operativi per le contaminazioni

1 I valori operativi definiti nell'appendice 3, colonna 12, si applicano per contaminazioni massime della pelle, della biancheria, degli indumenti, dei materiali e delle superfici al di fuori delle zone controllate.

2 Se nei settori accessibili delle zone controllate la contaminazione dei materiali e delle superfici supera di oltre dieci volte il valore operativo di cui all'appendice 3, colonna 12, devono essere applicati provvedimenti di decontaminazione o altri provvedimenti protettivi adeguati.

3 Se in una zona controllata, una parte della contaminazione rimane fissata alla superficie anche a seguito di sollecitazioni prevedibili, i valori operativi dell'appendice 3, colonna 12, si applicano solo alla contaminazione trasmissibile.


Art. 72 Trattamento e riutilizzazione delle aree al termine dei lavori

1 Il titolare della licenza è tenuto a decontaminare le aree di lavoro che non sono più adibite alla manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate e, se necessario, anche le loro adiacenze, comprese tutte le installazioni e il materiale ivi rimasto, almeno fino al raggiungimento dei valori operativi stabiliti dall'appendice 3, colonna 12, e in modo che i limiti massimi di immissione di cui all'articolo 102 non siano superati.

2 Il titolare della licenza deve rendere conto all'autorità di sorveglianza dei provvedimenti adottati conformemente al capoverso 1.

3 Il titolare della licenza può adibire le aree di lavoro in questione ad altri usi solo dopo che l'autorità di sorveglianza abbia autorizzato l'accesso.


Sezione 6: Esercizio e manutenzione degli impianti e delle sorgenti radioattive3

Art. 73 Principio

1 Il titolare della licenza deve fare in modo che gli impianti siano completamente revisionati e sottoposti a manutenzione ad intervalli di tempo appropriati.

2 L'autorità di sorveglianza determina, nel caso concreto, gli intervalli di tempo relativi agli impianti non medici.

3 Il titolare della licenza deve verificare regolarmente lo stato delle sorgenti radioattive sigillate e tenere un registro dei controlli.


Art. 74 Impianti e installazioni medici contenenti sorgenti radioattive sigillate

1 Il titolare della licenza deve provvedere affinché ogni impianto o installazione medica contenente sorgenti radioattive sigillate sia sottoposto a collaudo prima di essere utilizzato.

2 Dopo la messa in servizio dell'impianto o dell'installazione medica contenente sorgenti radioattive sigillate, il titolare della licenza deve applicare regolarmente un programma di garanzia di qualità.

3 Per gli impianti radiologici medici o le installazioni mediche contenenti sorgenti radioattive sigillate la manutenzione deve essere eseguita almeno ogni sei anni; per gli impianti terapeutici che superano i 100 chilovolt e per le unità di irradiazione almeno una volta all'anno.1

4 Per gli impianti terapeutici o le unità di irradiazione, gli elementi rilevanti ai fini della sicurezza e quelli che servono ad accertare la dose devono essere controllati almeno una volta l'anno, nonché dopo ogni modifica delle componenti che possono influire sull'intensità di dose. Il controllo degli elementi che servono ad accertare la dose deve avvenire sotto la sorveglianza di un fisico che dispone di una formazione in fisica medica con riconoscimento in fisica medica delle radiazioni della Società svizzera di radiobiologia e di fisica medica o di un'altra formazione equivalente.2

5 Il titolare della licenza deve assumere uno o più fisici con specializzazione in fisica medica conformemente al capoverso 4 per poter garantire il corretto funzionamento degli acceleratori e delle unità di irradiazione impiegati in medicina, nonché per la dosimetria nell'ambito della pianificazione delle irradiazioni.

6 Il DFI stabilisce i requisiti minimi del collaudo e del programma di garanzia di qualità tenendo conto delle norme internazionali relative alla garanzia di qualità.

7 Per le applicazioni di medicina nucleare e di radiologia interventistica con impiego di radioscopia nonché per la tomografia computerizzata il titolare della licenza deve rivolgersi regolarmente a un esperto in fisica medica giusta il capoverso 4.3


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
2 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 107).
3 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Sezione 7: Immagazzinamento, trasporto, importazione, esportazione e transito di sorgenti radioattive

Art. 75 Immagazzinamento

1 Le sorgenti radioattive la cui attività supera i limiti di licenza di cui all'appendice 3, colonna 10, devono essere immagazzinate in modo da essere accessibili solo al personale autorizzato a utilizzarle.

2 Nel quadro delle loro competenze, il DFI e il DATEC disciplinano il tipo di immagazzinamento e le esigenze in materia di depositi.1


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 76 Trasporti al di fuori del perimetro aziendale

1 Chi trasporta o fa trasportare sorgenti radioattive al di fuori del perimetro aziendale deve osservare le prescrizioni federali concernenti il trasporto di merci pericolose.

2 Deve dimostrare di disporre di un programma di garanzia di qualità appropriato e di applicarlo.

3 Lo speditore e il trasportatore di sorgenti radioattive devono designare un responsabile per la garanzia di qualità e fissare per scritto i provvedimenti in materia di garanzia di qualità.

4 Lo speditore o il trasportatore che dispongono di un sistema di garanzia di qualità per il trasporto di sorgenti radioattive certificato da un servizio accreditato sono ritenuti applicare un programma di garanzia di qualità appropriato.

5 Coloro che spediscono o trasportano devono assicurarsi che i contenitori o gli imballaggi usati per il trasporto siano conformi alle prescrizioni in materia e siano debitamente mantenuti.

6 Lo speditore deve verificare che la persona incaricata del trasporto è in possesso di un'autorizzazione per il trasporto di sorgenti radioattive.


Art. 771 Trasporti entro il perimetro aziendale

Nel quadro delle loro competenze, il DFI e il DATEC disciplinano le esigenze in materia di imballaggi per il trasporto di sorgenti radioattive entro il perimetro aziendale.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 78 Importazione, esportazione e transito

1 Le sorgenti radioattive possono essere importate, esportate o fatte transitare esclusivamente tramite gli uffici doganali designati dalla Direzione generale delle dogane.1

2 La dichiarazione doganale per l'importazione e l'esportazione deve presentare le indicazioni seguenti:2

a.
la designazione esatta della merce;
b.
i radionuclidi;
c.
l'attività totale per radionuclide in Becquerel;
d.
il numero della licenza del destinatario o del mittente in Svizzera.

3 Per ogni immagazzinamento in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale è richiesta un'autorizzazione, la quale va presentata all'ufficio doganale.3


1 Nuovo testo giusta il n. 44 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
3 Nuovo testo giusta il n. 44 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).


Capitolo 6: Scorie radioattive

Sezione 1: Immissione nell'ambiente

Art. 79 Principio

1 L'immissione di scorie radioattive nell'ambiente può avvenire soltanto se il titolare della licenza è in possesso della relativa autorizzazione e sotto il controllo di quest'ultimo.

2 Possono essere immesse nell'ambiente soltanto scorie radioattive di bassa attività.


Art. 80 Immissione di scorie sotto forma di gas, di aerosol o di liquidi

1 Le scorie radioattive sotto forma di gas, di aerosol o di liquidi possono essere immesse nell'ambiente solo mediante l'aria espulsa nell'atmosfera, oppure per mezzo delle acque di scarico riversate nelle acque di superficie.

2 L'autorità cui compete il rilascio delle licenze stabilisce per ogni azienda le quote massime ammissibili dell'immissione e, eventualmente, la sua concentrazione.

3 L'autorità cui compete il rilascio delle licenze stabilisce le quote e le concentrazioni dell'immissione in modo che il valore operativo di dose riferito alla sorgente di cui all'articolo 7 e i valori limite d'immissione di cui all'articolo 102 non siano superati.


Art. 81 Misure di controllo

1 L'autorità cui compete il rilascio della licenza stabilisce in quest'ultima una sorveglianza delle emissioni. Può prevedere l'obbligo di annunciare.

2 La sorveglianza delle immissioni è disciplinata dall'articolo 103.

3 Il titolare della licenza può rivolgersi a servizi esterni, riconosciuti dall'autorità di sorveglianza, per lo svolgimento delle misurazioni1 di vigilanza.

4 L'autorità cui compete il rilascio delle licenze o l'autorità di sorveglianza possono esigere che, prima della messa in esercizio, siano svolte perizie meteorologiche e misurazioni2 del livello di fondo.


1 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
2 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 821 Immissione nell'ambiente di scorie solide

1 Le scorie radioattive solide la cui attività specifica non è superiore a cento volte il limite di esenzione giusta l'appendice 3 colonna 9 possono essere eccezionalmente immesse nell'ambiente con il consenso dell'autorità cui compete il rilascio delle licenze, se si può assicurare che, miscelandole con materiali non radioattivi, i valori giusta l'appendice 2 non sono superati.

2 Con il consenso dell'autorità cui compete il rilascio delle licenze, possono essere immessi nell'ambiente anche materiali provenienti da insediamenti abitati, contenenti radio e uranio la cui attività specifica non è superiore a mille volte il limite di esenzione giusta l'appendice 3 colonna 9, se:

a.
sono stati prodotti prima dell'entrata in vigore della LRaP;
b.
uno smaltimento attraverso i canali consueti è impossibile, o possibile solo con un onere sproporzionato;
c.
la rimozione rappresenta la soluzione complessivamente più favorevole all'uomo e all'ambiente rispetto al mantenimento della situazione esistente; e
d.
è possibile assicurare che, dopo la miscelazione con materiali non radioattivi, i valori giusta l'appendice 2 non sono superati.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 83 Combustione di scorie nelle aziende

1 Le scorie radioattive combustibili possono essere combuste nelle aziende in cui sono state prodotte oppure, con il consenso dell'autorità cui compete il rilascio delle licenze, in altre aziende, se:

a.
l'azienda dispone di un impianto di combustione di rifiuti conforme alle disposizioni dell'ordinanza del 16 dicembre 19851 contro l'inquinamento atmosferico e dell'ordinanza tecnica del 10 dicembre 19902 sui rifiuti.
b.
esiste un programma di vigilanza corrispondente.3

2 Le scorie possono contenere solo i radionuclidi H-3, C-14 o S-35. In casi motivati e con il consenso dell'autorità cui compete il rilascio delle licenze, possono essere combuste scorie contenenti altri radionuclidi.4

3 L'attività ammessa settimanalmente per la combustione non deve superare di mille volte il limite di licenza di cui all'appendice 3, colonna 10.

4 I residui radioattivi risultanti dalla combustione e dalla depurazione dei gas di scarico devono essere trattati come scorie radioattive.


1 RS 814.318.142.1
2 RS 814.600
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Sezione 2: Trattamento delle scorie nelle aziende

Art. 84 Registrazione

Il detentore di scorie radioattive deve controllare le proprie giacenze e documentare le attività determinanti per il loro successivo trattamento e la loro composizione.


Art. 85 Scorie a tempo di dimezzamento breve

1 Le scorie contenenti esclusivamente radionuclidi il cui tempo di dimezzamento è uguale o inferiore a 60 giorni devono essere immagazzinate nelle aziende in cui sono state prodotte, finché la loro attività sia scesa ad un valore tale per cui non rientrano più nel campo d'applicazione dell'articolo 1 o si situano al di sotto della quota di immissione nell'ambiente autorizzata conformemente all'articolo 80.

2 Le scorie, che al più tardi entro 30 anni dalla loro generazione non rientrano più nel campo di applicazione dell'articolo 1 a causa del decadimento radioattivo, devono venire separate dalle scorie radioattive sempre che non esista in generale un'alternativa più favorevole per l'uomo e l'ambiente. In caso di separazione le scorie devono essere:

a.
imballate e conservate in modo tale da evitare fughe incontrollate di sostanze radioattive e ridurre il pericolo d'incendio;
b.
contrassegnate e accompagnate da una documentazione relativa al tipo e al tenore di radioattività.1

3 L'attività delle scorie deve essere controllata in modo adeguato nel periodo immediatamente precedente la loro eliminazione.2

4 Il titolare della licenza deve fare in modo che le etichette, i segnali di pericolo o qualsiasi altra iscrizione che faccia riferimento alla radioattività siano tolti dopo la riduzione dell'attività delle scorie, ma prima dell'eliminazione quali scorie non radioattive.3


1 Introdotto dal n. 3 dell'all. 7 all'O del 10 dic. 2004 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 601).
2 Originario cpv. 2.
3 Originario cpv. 3.


Art. 86 Gas, polveri, aerosol e liquidi

In quanto ragionevole e realizzabile con un onere adeguato:

a.
le scorie radioattive sotto forma di gas, polveri o aerosol devono essere trattenute con appositi dispositivi, quali filtri o torri di lavaggio;
b.
le scorie radioattive liquide devono essere solidificate.

Sezione 3: Consegna

Art. 871 Scorie radioattive da consegnare

1 Le scorie radioattive che non provengono dallo sfruttamento dell'energia nucleare, devono essere consegnate, eventualmente dopo essere state trattate, al centro di raccolta della Confederazione.

2 Il centro di raccolta della Confederazione è l'IPS.

3 Non soggiacciono all'obbligo di consegna all'IPS:

a.
le scorie radioattive che possono essere rilasciate nell'ambiente;
b.
le scorie radioattive con tempo di dimezzamento breve secondo l'articolo 85;

4 Il DFI determina i dettagli tecnici relativi al trattamento delle scorie radioattive che devono essere consegnate fino al momento in cui vengono ritirate dal centro di raccolta della Confederazione.


1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 7 all'O del 10 dic. 2004 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 601).


Art. 87a1 Compiti dell'IPS

L'IPS prende in consegna le scorie radioattive che vanno consegnate, provvede al loro immagazzinamento, trattamento e collocamento in un deposito intermedio.


1 Introdotto dal n. I dell'O del 3 giu. 1996 (RU 1996 2129). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 7 all'O del 10 dic. 2004 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 601).


Art. 87b1 Commissione di coordinamento

Una Commissione di coordinamento composta da rappresentanti dell'UFSP, dell'IFSN e dell'IPS stabilisce, all'attenzione delle autorità di vigilanza e delle autorità che rilasciano licenze, raccomandazioni sulla procedura da seguire quando è necessario concedere licenze o nulla osta nuovi o supplementari.


1 Introdotto dal n. I dell'O del 3 giu. 1996 (RU 1996 2129). Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).


Sezione 4: …

Art. 88 a 921

1 Abrogati dal n. 3 dell'all. 7 all'O del 10 dic. 2004 sull'energia nucleare, con effetto dal 1° feb. 2005 (RU 2005 601).


Sezione 5: …

Art. 931

1 Abrogato dal n. 3 dell'all. 7 all'O del 10 dic. 2004 sull'energia nucleare, con effetto dal 1° feb. 2005 (RU 2005 601).


Capitolo 7: Incidenti

Sezione 1: Prevenzione degli incidenti

Art. 94 Prevenzione

1 Il titolare della licenza deve adottare misure idonee a evitare incidenti.

2 L'esercizio deve essere concepito in modo che il valore operativo di dose riferito alla sorgente di cui all'articolo 7 possa essere osservato anche in caso di incidenti la cui probabilità annua è superiore a 10-1.

3 Per gli incidenti, la cui probabilità annua è compresa tra 10-1 e 10-2, l'esercizio deve essere concepito in modo che la dose supplementare dovuta a un singolo incidente non superi il valore operativo annuo di dose riferito alla sorgente, stabilito per l'azienda interessata.

4 Per gli incidenti la cui frequenza annua è compresa fra 10-2 e 10-4 , l'esercizio deve essere concepito in modo che, per le persone non professionalmente esposte a radiazioni la dose derivante da un singolo incidente non superi 1 mSv.1

5 Per gli incidenti la cui frequenza annua è compresa fra 10-4 e 10-6 , l'esercizio deve essere concepito in modo che, per le persone non professionalmente esposte a radiazioni, la dose derivante da un singolo incidente non superi 100 mSv. In singoli casi l'autorità che rilascia la licenza può anche stabilire una dose inferiore.2

6 L'esercizio deve essere concepito in modo che gli incidenti di cui ai capoversi 4 e 5 possano verificarsi soltanto raramente.3

7 Per gli incidenti di cui ai capoversi 4 e 5 e per quelli la cui frequenza di accadimento è inferiore a 10-6 per anno, ma le cui conseguenze possono essere gravi, l'autorità di sorveglianza esige le misure preventive necessarie.4

8 L'autorità di sorveglianza stabilisce, nel caso concreto, i metodi e le condizioni per l'analisi degli incidenti come pure l'assegnazione degli incidenti alle categorie di frequenza giusta i capoversi 3-5. La dose efficace o le dosi relative agli organi causate da irradiazioni accidentali di persone devono essere accertate mediante le grandezze di apprezzamento e i fattori di dose di cui alle appendici 3, 4 e 7 conformemente allo stato della scienza e della tecnica.5


1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 7 all'O del 10 dic. 2004 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 601).
2 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 7 all'O del 10 dic. 2004 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 601).
3 Introdotto dal n. 3 dell'all. 7 all'O del 10 dic. 2004 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 601).
4 Introdotto dal n. 3 dell'all. 7 all'O del 10 dic. 2004 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 601).
5 Originario cpv. 6. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 95 Rapporto sulla sicurezza

1 L'autorità di sorveglianza può esigere dal titolare della licenza un rapporto sulla sicurezza.

2 Il rapporto sulla sicurezza deve indicare:

a.
i sistemi e i dispositivi di sicurezza;
b.
le misure adottate per garantire la sicurezza;
c.
l'organizzazione aziendale determinante per la sicurezza e la radioprotezione;
d.
gli incidenti, le loro ripercussioni sull'azienda e sulle adiacenze, nonché la loro presumibile frequenza;
e.
il piano di protezione della popolazione in caso di emergenza per le aziende di cui all'articolo 101 capoverso 1.

3 L'autorità di sorveglianza può esigere ulteriore documentazione.


Art. 96 Misure preventive

1 Il titolare della licenza deve predisporre le misure preventive necessarie nella sua azienda per far fronte agli incidenti.

2 Emana istruzioni relative ai provvedimenti d'urgenza.

3 Deve fare in modo che siano disponibili in qualsiasi momento i mezzi idonei per far fronte agli incidenti. Questa prescrizione si applica anche alla lotta contro gli incendi nei locali in cui sono manipolate sostanze radioattive.

4 Il titolare della licenza deve provvedere ad istruire il personale regolarmente in merito alle regole di comportamento, a formarlo per quanto concerne i provvedimenti d'urgenza e a familiarizzarlo circa l'ubicazione e l'impiego dei mezzi d'intervento.

5 Deve prendere le misure adeguate affinché il personale intervenuto in caso di incidente non accumuli, nel primo anno dopo l'evento, una dose efficace superiore a 50 mSv e, per le operazioni destinate alla protezione della popolazione, in particolare al salvataggio di vite umane, superiore a 250 mSv.1

5bis L'autorità di sorveglianza può chiedere alle aziende in cui possono verificarsi gli incidenti menzionati nell'articolo 94 capoverso 5 di:

a.
rilevare i parametri d'impianto necessari per seguire l'evoluzione dell'incidente, per elaborare diagnosi o previsioni e per individuare provvedimenti protettivi a favore della popolazione;
b.
trasmettere costantemente alle autorità di sorveglianza questi parametri d'impianto mediante canali di trasmissione sicuri anche in caso d'incidente.2

6 L'autorità di sorveglianza può esigere che i mezzi di informazione, il funzionamento dei mezzi d'intervento e la formazione del personale siano controllati mediante esercitazioni pratiche. Può organizzare essa stessa le esercitazioni.

7 Il titolare della licenza è tenuto ad informare gli organi competenti e i servizi d'intervento cantonali circa le sorgenti radioattive presenti nella sua azienda.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
2 Introdotto dal n. 3 dell'all. 7 all'O del 10 dic. 2004 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 601).


Sezione 2: Provvedimenti volti a far fronte agli incidenti

Art. 97 Provvedimenti d'urgenza

1 Il titolare della licenza deve intraprendere tutti gli sforzi necessari, volti a superare gli incidenti.

2 In particolare, deve immediatamente:

a.
contenere gli effetti dell'incidente, segnatamente mediante provvedimenti all'origine;
b.
fare in modo che tutte le persone non impegnate nel superamento dell'incidente non penetrino nella zona di pericolo o la abbandonino immediatamente;
c.
adottare provvedimenti protettivi per il personale d'intervento, quali la sorveglianza delle dosi e l'istruzione;
d.
censire tutte le persone che hanno partecipato all'intervento e controllarle per quanto concerne la contaminazione e l'incorporazione e, se del caso, sottoporle a decontaminazione.

3 Subito dopo l'incidente, il titolare della licenza deve:

a.
eliminare le contaminazioni risultanti dall'incidente;
b.
adottare le misure necessarie per un'analisi dell'incidente.

Art. 98 Obbligo di annunciare

1 Il titolare della licenza deve annunciare ogni incidente all'autorità di sorveglianza.

2 Deve annunciare immediatamente gli incidenti radiologici anche alla Centrale nazionale d'allarme (CENAL).

3 In caso di incidente con radiazioni, il titolare della licenza deve informare immediatamente l'autorità di sorveglianza. L'infortunio che concerne un lavoratore deve inoltre essere immediatamente comunicato all'INSAI.


Art. 99 Inchiesta

1 Dopo un incidente, il titolare della licenza deve incaricare immediatamente un perito di svolgere un'inchiesta.

2 Il risultato dell'inchiesta deve essere notificato in un rapporto. Il rapporto deve contenere:

a.
la descrizione dell'incidente, le cause, le ulteriori conseguenze accertate e quelle ipotizzate, le misure adottate;
b.
la descrizione dei provvedimenti previsti o già adottati per evitare che incidenti analoghi si ripetano.

3 Il titolare della licenza trasmette il rapporto all'autorità di sorveglianza al più tardi entro sei settimane dalla data dell'incidente.


Art. 1001 Informazioni sull'incidente

L'autorità di sorveglianza provvede a informare tempestivamente le persone e i Cantoni interessati, nonché la popolazione, in merito agli incidenti radiologici o tecnici. È fatto salvo l'articolo 9 dell'ordinanza del 20 ottobre 20102 sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN).


1 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O del 20 ott. 2010 sugli interventi NBCN, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5395).
2 RS 520.17


Sezione 3: Protezione d'emergenza nelle adiacenze dell'azienda

Art. 101

1 L'autorità cui compete il rilascio delle licenze stabilisce, nel caso concreto, in quale misura le aziende per le quali, in seguito a incidente, il valore limite di dose di cui all'articolo 37 può essere superato, sono tenute a partecipare alla preparazione e alla realizzazione dei provvedimenti protettivi di emergenza nelle loro adiacenze o ad adottarli esse stesse.

2 L'autorità cui compete il rilascio delle licenze si avvale della collaborazione degli organi competenti e dei servizi d'intervento cantonali per la preparazione dei provvedimenti protettivi di emergenza e li informa in merito alle misure adottate.

3 La messa in guardia e l'allarme, la preparazione e l'esecuzione dei provvedimenti protettivi in caso di aumento della radioattività nei dintorni degli impianti nucleari sono disciplinati dall'ordinanza del 20 ottobre 20101 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari e dall'ordinanza del 18 agosto 20102 sull'allarme.3


1 RS 732.33
2 RS 520.12
3 Nuovo testo giusta l'art. 20 n. 4 dell'O del 20 ott. 2010 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5191).


Capitolo 8: Sorveglianza dell'ambiente e delle derrate alimentari

Sezione 1: Sorveglianza dell'ambiente

Art. 102 Valori limite di immissione

1 Le immissioni di sostanze radioattive nell'aria, al di fuori del perimetro aziendale, non devono superare, nella media annua, un trecentesimo del valore operativo di cui all'appendice 3, colonna 11.

2 Le immissioni di sostanze radioattive nelle acque pubblicamente accessibili non devono superare, nella media settimanale, un cinquantesimo del limite di esenzione relativo all'attività specifica, di cui all'appendice 3, colonna 9.


Art. 1031 Sorveglianza delle immissioni da parte dell'azienda

1 L'autorità cui compete il rilascio delle licenze può obbligare il titolare della licenza a sorvegliare, mediante misure tecniche di misurazione, le immissioni di sostanze radioattive e l'irradiazione diretta emessa dalla sua azienda, e a comunicare i risultati all'autorità di sorveglianza.

2 Per l'esecuzione di misurazioni di vigilanza, il titolare della licenza può avvalersi della collaborazione di servizi esterni, riconosciuti dall'autorità di sorveglianza.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 104 Sorveglianza della radioattività ambientale

1 L'UFSP sorveglia le radiazioni ionizzanti e la radioattività ambientale.

2 L'IFSN sorveglia inoltre le radiazioni ionizzanti e la radioattività in prossimità degli impianti nucleari e dell'IPS.1

3 L'UFSP collabora con i Cantoni per la sorveglianza della radioattività nelle derrate alimentari.


1 Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).


Art. 105 Programma di prelievo di campioni e di misurazioni1

1 L'UFSP allestisce un programma di prelievo di campioni e di misurazioni in collaborazione con l'IFSN, l'INSAI, la CENAL ed i Cantoni.2

2 I laboratori della Confederazione, segnatamente l'IPS, l'Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque e il Laboratorio AC di Spiez, sono tenuti a partecipare alla realizzazione del programma di prelievo di campioni e di misurazioni3, come pure a mettere a disposizione il personale e il materiale necessari. Si può ricorrere all'aiuto di terzi.


1 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
2 Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
3 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 106 Raccolta dei dati e rapporto

1 L'IFSN, l'INSAI, la CENAL, i Cantoni e gli altri laboratori interessati mettono a disposizione dell'UFSP i dati raccolti nel quadro della sorveglianza, dopo averli interpretati.1

2 In base a questi dati, l'UFSP allestisce annualmente un rapporto in merito ai risultati della sorveglianza e alle dosi di irradiazione che ne risultano per la popolazione. Pubblica il rapporto.


1 Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).


Art. 1071

1 Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2000 2894).


Sezione 2: Sorveglianza delle derrate alimentari

Art. 108 Valori limite e di tolleranza per i radionuclidi nelle derrate alimentari

Per i radionuclidi nelle derrate alimentari si applicano i valori limite e le tolleranze definiti nell'ordinanza del 27 febbraio 19861 sulle sostanze estranee e sui componenti nelle derrate alimentari.


1 [RU 1986 647, 1987 1288, 1988 1235 1302, 1989 1197, 1990 1094, 1991 1878, 1994 2051 art. 2. RU 1995 2893 art. 6]. Ora definiti nell'O del 26 giu. 1995 sulle sostanze e sui componenti (RS 817.021.23).


Art. 109 Informazione

1 Gli organi di controllo informano l'UFSP qualora accertino il superamento di un valore limite o di un valore di tolleranza.

2 L'UFSP informa gli organi di controllo sulle notifiche, di cui al capoverso 1, che gli sono state trasmesse.


Sezione 3: Concentrazioni elevate di radon

Art. 110 Valori limite e valore operativo

1 Per le concentrazioni di radon nei locali di abitazione e di soggiorno si applica un valore limite di 1000 Becquerel per metro cubo (Bq/m3), calcolato come media annua.

2 Per le concentrazioni di radon nelle aree di lavoro si applica un valore limite di 3000 Bq/ m3, calcolato come media sulla durata mensile del lavoro.

3 Se una persona professionalmente esposta a radiazioni è esposta nell'esercizio della sua professione a ulteriori concentrazioni di radon che superano 1000 Bq/ m3, nel calcolo della dose annua ammissibile giusta l'articolo 35 si deve tener conto anche della dose supplementare accumulata dovuta al radon.

4 Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni (art. 114), come pure per i risanamenti (art. 113 e 116) è applicabile un valore operativo di 400 Bq/ m3, nella misura in cui ciò sia realizzabile con misure architettoniche semplici.


Art. 111 Misurazioni1

1 La concentrazione di radon deve essere rilevata da servizi di misurazione2 riconosciuti.

1bis Le misurazioni nei locali di abitazione e di soggiorno devono protrarsi per almeno un mese.3

2 Le misurazioni4 possono essere richieste dal proprietario o da qualsiasi altra persona interessata.

3 Se una misurazione5 non è svolta conformemente al capoverso 2, essa viene ordinata dai Cantoni su richiesta dell'interessato. I Cantoni provvedono affinché il risultato della misurazione6 sia comunicato all'interessato.

4 Per «interessati» s'intendono le persone per le quali si può presumere che, in seguito alla permanenza in locali o aree di cui all'articolo 110, i valori limite siano superati. Questa disposizione si applica, in particolare, alle persone che soggiornano in aree a concentrazione elevata di radon giusta l'articolo 115.

5 Gli utenti degli edifici sono tenuti a rendere i locali accessibili per le misurazioni7.

6 I costi delle misurazioni8 ordinate dai Cantoni sono a carico del proprietario.


1 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
2 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
3 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
4 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
5 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
6 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
7 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
8 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 1121 Riconoscimento e obblighi dei servizi di misurazione

1 L'UFSP riconosce un servizio di misurazione per le misurazioni relative al radon a condizione che tale servizio:

a.
disponga del personale specializzato e dei sistemi di misura necessari per adempiere correttamente i compiti affidatigli;
b.
garantisca un adempimento dei compiti ineccepibile; in particolare che il personale, nell'esercizio delle sue funzioni, non subisca alcun influsso che possa condurre a conflitti di interesse.

2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia disciplina i requisiti tecnici concernenti i sistemi di misura e le procedure per garantirne la costanza dei valori.

3 I servizi di misurazione sono tenuti a immettere i loro dati nella banca dati radon (art. 118a).

4 L'UFSP sottopone i servizi di misurazione alla sua sorveglianza.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 113 Provvedimenti di protezione

1 In caso di superamento del valore limite di cui all'articolo 110, il proprietario, su richiesta di un interessato, deve intraprendere i risanamenti necessari entro un termine di tre anni.

2 Se il termine non è osservato o in caso di rifiuto da parte del proprietario, i Cantoni ordinano i risanamenti necessari. Essi impartiscono un termine di tre anni al massimo, a seconda dell'urgenza nel caso concreto, per la realizzazione dei risanamenti.

3 I costi per i risanamenti sono a carico del proprietario.

4 Sono fatte salve le misure di risanamento adottate dall'INSAI in conformità con la legge del 20 marzo 19811 sull'assicurazione contro gli infortuni.



Art. 114 Prescrizioni in materia di costruzione

1 I Cantoni adottano i provvedimenti necessari affinché le nuove costruzioni e le ristrutturazioni siano realizzate in modo da non superare il valore limite di 1000 Bq/m3. Essi si adoperano per assicurare che, mediante misure architettoniche appropriate, la concentrazione di radon non superi il valore operativo di 400 Bq/m3.

2 Al termine dei lavori di costruzione i Cantoni controllano per campionatura, se il valore limite è stato osservato.


Art. 115 Aree a concentrazione radon

1 I Cantoni provvedono affinché, sul loro territorio, sia svolto un numero sufficiente di misurazioni1.

2 Determinano le aree ad elevata concentrazione di radon e adeguano costantemente la situazione sulla base dei dati forniti dalle misurazioni2.

3 Provvedono affinché, nelle aree ad elevata concentrazione di radon, sia svolto un numero sufficiente di misurazioni3 nei locali di abitazione, di soggiorno e di lavoro negli edifici pubblici.

4 Chiunque può consultare le mappe delle aree ad alta concentrazione di radon.


1 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
2 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
3 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 116 Programmi di risanamento

1 Nelle aree ad elevata concentrazione di radon, i Cantoni determinano le misure di risanamento da adottare per i locali in cui il valore limite giusta l'articolo 110 capoverso 1 è superato.

2 Stabiliscono il termine entro il quale devono essere realizzate le misure di risanamento in funzione dell'urgenza nel caso concreto e dell'aspetto economico.

3 Le misure di risanamento devono essere realizzate al più tardi entro 20 anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

4 I costi delle misure di risanamento sono a carico dei proprietari.


Art. 117 Informazione

1 I Cantoni trasmettono regolarmente all'UFSP le mappe aggiornate delle aree a concentrazione di radon.1

2 Informano regolarmente l'UFSP in merito allo stato di avanzamento dei risanamenti.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 118 Servizio tecnico e d'informazione sul radon

1 L'UFSP gestisce un servizio tecnico e d'informazione sul radon.

2 Esso svolge i seguenti compiti:

a.
regolarmente, emana raccomandazioni e conduce campagne di misurazione, in collaborazione con i Cantoni;
b.
consiglia i Cantoni, i proprietari di case e gli altri interessati circa i problemi legati al radon;
c.
informa regolarmente l'opinione pubblica sulla problematica del radon in Svizzera;
d.
consiglia le persone e i servizi interessati sui provvedimenti protettivi adeguati;
e.
svolge regolarmente valutazioni sugli effetti delle misure;
f.
può svolgere indagini in merito alla provenienza e agli effetti del radon;
g.
fornisce regolarmente ai Cantoni una panoramica delle aree a concentrazione di radon che gli sono state comunicate giusta l'articolo 115.

3 L'UFSP mette a disposizione dei Cantoni, in procedura di richiamo, le misurazioni raccolte.1

4 Può organizzare corsi di formazione.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 118a1 Banca dati sul radon

1 L'UFSP gestisce una banca dati centralizzata sul radon. Esso vi memorizza le informazioni necessarie in modo da poter costantemente valutare l'esecuzione delle misurazioni e dei risanamenti e in modo da acquisire dati per scopi statistici e scientifici.

2 Nella banca dati centralizzata sul radon possono essere memorizzati i seguenti dati:

a.
localizzazione dell'edificio (coordinate, numero di particella);
b.
dati concernenti l'edificio;
c.
dati concernenti il locale;
d.
misurazioni;
e.
dati concernenti il risanamento.
f.
proprietari e/o inquilini degli edifici (nome, indirizzo, numero postale di avviamento, località).

3 I collaboratori del Servizio tecnico e d'informazione sul radon sono autorizzati a elaborare i dati della banca dati conformemente al disciplinamento specifico.

4 I servizi di misurazione riconosciuti, i punti vendita di dosimetri e le autorità competenti sono tenute a registrare nella banca dati radon centralizzata i dati che hanno raccolto. A questo scopo, possono essere messi loro a disposizione tutti i dati in procedura di richiamo.

5 Le persone incaricate delle misurazioni e del risanamento possono accedere ai dati concernenti gli edifici e sono autorizzate a registrare le informazioni da loro raccolte. A questo scopo, possono essere messi loro a disposizione tutti i dati in procedura di richiamo.

6 I dati memorizzati nella banca dati sono eliminati dopo 100 anni.


1 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Capitolo 9: Protezione della popolazione in caso di aumento della radioattività

Sezione 1: Organizzazione dell'intervento

Art. 1191

Per gli eventi che possono presentare un pericolo per la popolazione a causa di un aumento della radioattività, oltre alle disposizioni della presente ordinanza si applicano quelle dell'ordinanza del 20 ottobre 20102 sugli interventi NBCN.


1 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O del 20 ott. 2010 sugli interventi NBCN, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5395).
2 RS 520.17


Sezione 2: Persone ed imprese mobilitate

Art. 120 Categorie di persone

1 In caso di pericolo in seguito ad aumento della radioattività, sono chiamate a svolgere i compiti di cui all'articolo 20 capoverso 2 lettera b LRaP:

a.
le persone e le imprese, quali le squadre di misurazione1 e di radioprotezione, per la lotta contro i danni immediati;
b.
le persone e le imprese di trasporto pubblico e privato, per effettuare trasporti di persone e di merci e per le operazioni di evacuazione;
c.
le persone e le imprese per la lotta contro i danni indiretti, p. es. l'adozione di provvedimenti all'origine volti ad impedire un'ulteriore propagazione della contaminazione nelle adiacenze;
d.
gli organi doganali per i controlli alla frontiera;
e.
i medici e il personale sanitario specializzato per l'assistenza alle persone irradiate o ad altre persone interessate.

2 Sono esonerate dagli interventi di cui al capoverso 1 le persone di età inferiore ai 18 anni e le gestanti.


1 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 121 Protezione della salute

1 Le persone mobilitate possono essere chiamate a svolgere solo i lavori che non dovrebbero comportare, nel primo anno dopo l'evento, l'accumulo di una dose efficace superiore a 50 mSv, e superiore a 250 mSv per le operazioni di salvataggio di vite umane.

2 Se una persona mobilitata ha ricevuto una dose efficace superiore a 250 mSv, deve essere sottoposta a controllo medico. Il medico curante comunica il risultato della visita alla persona interessata e all'UFSP, proponendo le misure da adottare. Informa l'INSAI, se si tratta di un lavoratore.

3 La comunicazione dei dati da parte del medico è disciplinata dall'articolo 39 capoverso 3.

4 L'irradiazione delle persone mobilitate deve essere accertata ad intervalli appropriati, mediante misure adeguate.

5 Se vengono mobilitate persone che fanno parte dell'esercito, della protezione civile o dei servizi d'intervento ai sensi della LRaP, la protezione della salute è disciplinata dal capoverso 1.


Art. 122 Equipaggiamento

1 Lo Stato maggiore federale competente in materia di eventi NBCN (SMF NBCN) secondo l'articolo 5 dell'ordinanza del 20 ottobre 20101 sugli interventi NBCN come pure gli organi della Confederazione e dei Cantoni secondo l'articolo 4 dell'ordinanza del 20 ottobre 2010 sugli interventi NBCN provvedono affinché le persone mobilitate dispongano dell'equipaggiamento necessario allo svolgimento dei loro compiti e alla protezione della loro salute.2

2 Fanno parte dell'equipaggiamento necessario, in particolare:

a.
un numero sufficiente di apparecchi di misura per accertare l'irradiazione;
b.
i mezzi di protezione contro le incorporazioni o le contaminazioni.

1 RS 520.17
2 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O del 20 ott. 2010 sugli interventi NBCN, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5395).


Art. 123 Istruzione e formazione

1 Lo SMF NBCN e gli organi federali e cantonali secondo l'articolo 4 dell'ordinanza del 20 ottobre 20101 sugli interventi NBCN provvedono affinché le persone mobilitate siano istruite in modo adeguato prima di svolgere il loro compito e siano informate sui pericoli connessi con lo stesso.2

2 L'istruzione deve comprendere almeno:

a.
il comportamento nel campo di radiazione (protezione personale);
b.
i rischi legati alle irradiazioni;
c.
i metodi di lavoro e di misura in caso d'intervento.

3 Le persone mobilitate possono essere chiamate a partecipare a esercitazioni.


1 RS 520.17
2 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 2 all'O del 20 ott. 2010 sugli interventi NBCN, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5395).


Art. 124 Copertura assicurativa e indennizzo

1 In caso di aumento della radioattività le persone mobilitate sono assicurate contro gli infortuni e la malattia. Se l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le assicurazioni private non offrono una copertura sufficiente, la Confederazione garantisce la concessione delle prestazioni conformemente alle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19921 sull'assicurazione militare. Per l'esecuzione si può ricorrere, in caso di necessità, alla collaborazione dell'assicurazione militare.2

2 La Confederazione indennizza le persone e le aziende mobilitate per i costi scoperti causati dalla loro attività. Il DFI definisce le modalità per la concessione delle indennità.


1 RS 833.1
2 Nuovo testo del per. giusta il n. 7 dell'all. all'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).


Capitolo 10: Licenze e sorveglianza

Sezione 1: Obbligo della licenza e procedura

Art. 125 Obbligo della licenza

1 L'obbligo della licenza è disciplinato dall'articolo 28 LRaP.

2 E' sottoposto all'obbligo della licenza anche chi impiega persone professionalmente esposte a radiazioni in un'altra azienda che non sia la propria.1

3 Non soggiacciono all'obbligo della licenza:

a.2
le attività con sostanze radioattive, la cui attività impiegata giornalmente o applicata non supera il limite di licenza di cui all'allegato 3 colonna 10;
b.
la manipolazione di sorgenti radioattive ammesse in conformità dell'articolo 128, fatta eccezione del commercio;
c.3
il commercio, l'utilizzazione, il deposito, il trasporto, lo smaltimento, l'importazione, l'esportazione e il transito di strumenti di cronometria finiti provvisti di sostanze radioattive, se corrispondenti alle norme ISO4 31575 e 41686, nonché di un massimo di 1000 componenti di strumenti di cronometria contenenti pittura luminescente radioattiva;
d.7
il trasporto di sostanze radioattive sotto forma di colli esonerati (numeri UN 2908, 2909, 2910 e 2911 conformemente all'all. A, sez. 3.2.1, tabella A ADR8/SDR9, RID/RSD10, LTrR11, O del 10 gen. 197312 concernente il trasporto marittimo di merci pericolose, ADNR13);
e.14
il trasporto di sostanze radioattive nell'aria (numeri UN 2912, 2915, 2916, 3321 e 3332 conformemente all'all. 18 della Conv. del 7 dic. 194415 relativa all'aviazione civile internazionale e alle relative disposizioni tecniche16).

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 107).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 107).
3 Introdotta dal n. I dell'O del 3 giu. 1996 (RU 1996 2129). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
4 International Organization for Standardization Le norme tecniche della ISO concernenti la presente ordinanza possono essere consultate gratuitamente presso l'UFSP, 3003 Berna, oppure possono essere ottenute, contro rimborso, presso il Centro d'informazione svizzera sulle regole tecniche della SNV, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur o sul sito Internet www.snv.ch
5 ISO 3157, versione 1991-11, Radioluminescenza per strumenti orari, specifiche.
6 SN ISO 4168, versione 2003-09, Strumenti orari - Condizioni per l'esecuzione di controlli dei depositi radioluminescenti.
7 Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 107). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 7 all'O del 10 dic. 2004 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 601).
8 RS 0.741.621
9 RS 741.621
10 RS 742.401.6
11 RS 748.411
12 [RU 1973 121. RU 2007 4477 n. I 88]
13 [RU 2002 3649, 2004 3939, 2007 7069, 2008 5747 all. n. 20. RU 2010 1667 art. 5]. Vedi ora l'O del DATEC del 2 mar. 2010 sulla messa in vigore dell'Acc. europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (RS 747.224.141).
14 Introdotta dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
15 RS 0.748.0. Questo all. non è pubblicato nella RU né nella RS. Può essere consultato presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna.
16 Le norme e le prescrizioni tecniche non sono pubblicate nella RU né nella RS. Possono essere consultate in francese o in inglese presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna, e presso i servizi d'informazione degli aeroporti nazionali; non sono tradotte né in italiano né in tedesco.


Art. 126 Rilascio e durata limitata della licenza

1 Le domande intese ad ottenere il rilascio della licenza devono essere presentate all'autorità cui compete il rilascio, assieme ai documenti richiesti.

2 L'autorità cui compete il rilascio delle licenze limita la validità a un massimo di dieci anni.

3 L'autorizzazione per l'importazione o l'esportazione di sorgenti radioattive, la cui attività supera di oltre 10 000 000 di volte il limite di licenza, è rilasciata per ogni singola importazione o esportazione.

4 L'autorità cui compete il rilascio della licenza comunica la sua decisione ai Cantoni interessati, all'autorità di sorveglianza e, per le aziende sottoposte alla legge del 13 marzo 19641 sul lavoro, anche al competente Ispettorato federale del lavoro.



Art. 127 Autorità cui compete il rilascio delle licenze

1 All'IFSN compete il rilascio delle licenze per:1

a.
le attività svolte negli impianti nucleari;
b.2
c.3
d.4
gli esperimenti con sostanze radioattive nel quadro di indagini geologiche secondo l'articolo 35 della legge federale del 21 marzo 20035 sull'energia nucleare.
e.6
l'importazione rispettivamente l'esportazione di sostanze radioattive destinate a impianti nucleari o provenienti da essi;
f.7
il trasporto di sostanze radioattive provenienti da impianti nucleari o a essi destinate.

2 In tutti gli altri casi, l'autorità cui compete il rilascio delle licenze è l'UFSP.


1 Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
2 Abrogata dal n. 3 dell'all. 7 all'O del 10 dic. 2004 sull'energia nucleare, con effetto dal 1° feb. 2005 (RU 2005 601).
3 Abrogata dal n. II 2 dell'O del 15 nov. 1995 (RU 1995 4959).
4 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 7 all'O del 10 dic. 2004 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 601).
5 RS 732.1
6 Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 107).
7 Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 107).


Sezione 2: Ammissione

Art. 128 Condizioni

1 Gli impianti e le sorgenti radioattive possono essere ammessi dall'UFSP a condizione che:

a.
si impedisca, mediante misure riguardanti la costruzione, che le persone siano irradiate o contaminate in modo inammissibile da sorgenti di radiazioni;
b.1
sia garantita la loro consegna al centro di raccolta della Confederazione quali scorie radioattive, consegna che potrebbe rendersi eventualmente necessaria al termine del loro periodo d'impiego;
c.
l'intensità di dose ambientale, misurata a una distanza di 10 cm dalla superficie, non superi 1 µSv all'ora.

2 Il DFI può emanare prescrizioni circa l'ammissione di determinati impianti e sorgenti radioattive.


1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 7 all'O del 10 dic. 2004 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 601).


Art. 129 Omologazione

L'UFSP sottopone ad omologazione gli impianti e le sorgenti radioattive per cui è prevista l'ammissione. A tale scopo, esso può chiedere la collaborazione di altri servizi.


Art. 130 Effetti dell'ammissione

1 Chi manipola impianti e sorgenti radioattive ammessi non necessita di una licenza; fa eccezione il commercio con gli stessi.

2 Mediante l'ammissione, l'UFSP stabilisce:

a.
a quali condizioni sorgenti radioattive possono essere manipolate come sostanze non radioattive;
b.1
il modo in cui, al termine del periodo d'impiego, le sorgenti radioattive devono eventualmente essere consegnate al centro di raccolta della Confederazione quali scorie radioattive;
c.
quali sono gli impianti e le sorgenti radioattive che devono essere muniti di un'iscrizione di pericolo.

3 L'UFSP limita la validità dell'ammissione a un massimo di dieci anni.


1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 7 all'O del 10 dic. 2004 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 601).


Art. 131 Obblighi del titolare dell'ammissione

1 Il titolare dell'ammissione è sottoposto all'obbligo di registrazione e di rapporto giusta l'articolo 134.

2 Deve apporre un contrassegno definito dall'UFSP sugli impianti e sulle sorgenti radioattive ammessi.

3 L'UFSP può esonerare, completamente o parzialmente, dall'obbligo del contrassegno determinate categorie di impianti e di sorgenti radioattive ammessi.


Sezione 3: Obblighi del titolare della licenza

Art. 132 Obblighi di carattere organizzativo

1 Il titolare della licenza deve stabilire per la sua azienda istruzioni relative ai metodi di lavoro e ai provvedimenti protettivi e sincerarsi che siano osservate.

2 Fissa per scritto le competenze dei diversi superiori gerarchici e dei periti in radioprotezione, come pure di coloro che manipolano sorgenti radioattive. Delega ai periti la competenza di intervenire, qualora motivi di protezione lo richiedano.

3 Deve provvedere affinché tutte le persone occupate nella sua azienda siano informate in modo appropriato sui pericoli che il loro lavoro a contatto con le radiazioni ionizzanti può comportare per la loro salute.

4 Se il titolare della licenza occupa personale di aziende di servizi o di altre aziende a titolo di persone professionalmente esposte a radiazioni, deve richiamare l'attenzione di tali aziende sulle prescrizioni determinanti in materia di radioprotezione.


Art. 133 Obbligo di annunciare

1 Il titolare della licenza deve annunciare le modifiche all'autorità di sorveglianza, prima della loro attuazione, in particolare:

a.
le modifiche relative alla potenza dell'impianto, alle caratteristiche riguardanti l'architettura e la costruzione e alla direzione del fascio radiante;
b.1
c.
la sostituzione del perito in radioprotezione.

2 Deve annunciare annualmente all'autorità di sorveglianza l'esatta ubicazione di ogni sorgente radioattiva, la cui attività supera di 100 000 volte il limite di licenza giusta l'appendice 3 colonna 10 oppure la cui intensità di dose, senza schermo, supera 1 mSv/h a un metro di distanza.2

3 Lo smarrimento di una sorgente radioattiva, la cui attività è superiore al limite di licenza di cui all'appendice 3, colonna 10, dev'essere annunciato immediatamente all'autorità di sorveglianza.


1 Abrogata dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 134 Obbligo di tenere un registro e di allestire un rapporto

1 Chi manipola sorgenti radioattive, la cui attività è superiore al limite di licenza di cui all'appendice 3, colonna 10, deve tenerne un inventario.

2 Chi manipola sorgenti radioattive non sigillate, la cui attività è superiore al limite di licenza di cui all'appendice 3, colonna 10, deve tenerne un registro.

3 Chi commercia con sorgenti radioattive deve, su richiesta, presentare all'autorità di sorveglianza un rapporto contenente le seguenti indicazioni:1

a.
la designazione dei radionuclidi e la loro forma chimica e fisica;
b.
la designazione degli apparecchi o degli oggetti contenenti sostanze radioattive, con indicazione dei radionuclidi e della loro attività;
c.
la designazione degli impianti e dei loro parametri;
d.
gli indirizzi dei fornitori nazionali;
e.
gli indirizzi degli acquirenti nazionali e l'attività dei singoli radionuclidi acquistati.

4 Per tutte le altre forme di manipolazione, la tenuta del registro e la forma del rapporto possono essere disciplinati, nel caso concreto, nella licenza.2


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 135 Obbligo di diligenza del commerciante

Il commerciante è autorizzato a vendere in Svizzera impianti o sorgenti radioattive, la cui attività supera il limite di licenza di cui all'appendice 3, colonna 10, soltanto a persone o aziende in possesso della relativa licenza.


Sezione 4: Sorveglianza

Art. 136 Autorità di sorveglianza

1 L'UFSP, l'INSAI e l'IFSN sono competenti per la sorveglianza della protezione delle persone e delle adiacenze.1

2 L'UFSP sorveglia le aziende nelle quali si rende necessaria soprattutto la protezione della popolazione, in particolare gli esercizi medici e gli istituti di ricerca e di insegnamento presso le università.

3 L'INSAI sorveglia le aziende nelle quali si rende necessaria soprattutto la protezione dei lavoratori, in particolare le aziende industriali e artigianali.

4 L'IFSN sorveglia:2

a.
gli impianti nucleari;
b.3
le indagini geologiche secondo l'articolo 35 della legge federale del 21 marzo 20034 sull'energia nucleare;
c.5
d.6
e.7
la ricezione rispettivamente la spedizione di sostanze radioattive negli o dagli impianti nucleari.

5 In caso di dubbio circa le competenze, le autorità di sorveglianza si accordano tra di loro.

6 Le autorità di sorveglianza considerano che il titolare della licenza ottemperi ai suoi obblighi organizzativi di cui all'articolo 132, se dispone di un sistema di garanzia di qualità certificato da un servizio accreditato.


1 Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
2 Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
3 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 7 all'O del 10 dic. 2004 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 601).
4 RS 732.1
5 Abrogata dal n. I dell'O del 17 nov. 1999 (RU 2000 107).
6 Abrogata dal n. 3 dell'all. 7 all'O del 10 dic. 2004 sull'energia nucleare, con effetto dal 1° feb. 2005 (RU 2005 601).
7 Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 107).


Art. 1371 Controllo degli impianti medici e delle installazioni mediche contenenti sorgenti radioattive sigillate

1 L'autorità di sorveglianza svolge, per campionatura, controlli di radioprotezione in aziende con impianti medici o installazioni mediche contenenti sorgenti radioattive sigillate.

2 L'UFSP può incaricare terzi, che effettuano manutenzioni giusta l'articolo 74 capoverso 3, di svolgere controlli degli impianti di diagnostica presso studi medici, dentistici e veterinari come pure studi chiropratici o di dentisti titolari di un'abilitazione cantonale.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 138 Controllo delle importazioni, delle esportazioni e dei transiti

1 La Direzione generale delle dogane, di comune accordo con l'UFSP e l'IFSN, emana direttive relative al controllo delle importazioni, delle esportazioni e del transito di sorgenti radioattive.1

2 L'Amministrazione federale delle dogane riserva all'UFSP l'accesso alla banca dati in cui registra le dichiarazioni doganali con le indicazioni giusta l'articolo 78 capoverso 2.2 Nel caso di immagazzinamento in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale, essi annullano l'autorizzazione d'importazione e la trasmettono all'UFSP.3

3 Nel caso di importazione e di transito, gli uffici doganali verificano, nell'ambito dei loro controlli, se il trasporto è stato autorizzato dall'UFSP.

4 L'UFSP decide circa l'approvazione della convenzione sulla ripresa delle scorie radioattive secondo l'articolo 25 capoverso 3 lettera d LRaP.4


1 Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
3 Nuovo testo giusta il n. 44 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
4 Introdotto dal n. 3 dell'all. 7 all'O del 10 dic. 2004 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 601).


Capitolo 11: Disposizioni penali e finali

Art. 139 Disposizioni penali

1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

a.
mescola sostanze radioattive con materiali non radioattivi, senza il consenso dell'autorità di sorveglianza, al solo scopo di eludere l'applicazione della presente ordinanza (art. 3 cpv. 1);
b.1
esercita un'attività che può costituire un pericolo dovuto a radiazioni ionizzanti, senza disporre della formazione richiesta a tale scopo giusta gli articoli 10-18;
c.
mette in circolazione o applica sul corpo umano radiofarmaci senza l'autorizzazione dell'UFSP (art. 30 cpv. 1);
d.
non annuncia immediatamente all'autorità di sorveglianza il superamento di un valore limite di dose sospettato o costatato (art. 38);
e.
esercita un servizio di dosimetria individuale non omologato (art. 45);
f.
esercita un servizio di dosimetria individuale, contravvenendo agli obblighi imposti a tale attività giusta gli articoli 49-51;
g.
nella dichiarazione doganale, omette i dati richiesti dall'articolo 78 capoverso 2;
h.
provoca un incidente nello svolgimento di un'attività,

è punito conformemente all'articolo 44 capoverso 1 lettera f LRaP.

2 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

a.
non assume i compiti che gli sono stati assegnati giusta l'articolo 20 capoverso 2 lettera b LRaP (art. 120);
b.
non partecipa, senza giustificazione, alle esercitazioni per le quali è stato mobilitato giusta l'articolo 123 capoverso 3,

è punito con la multa fino a 20 000 franchi.2


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 107).
2 Nuova comminatoria giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 140 Diritto previgente. Abrogazione e modificazione

1 Sono abrogate:

1.
l'ordinanza del 30 giugno 19761 sulla radioprotezione;
2.
l'ordinanza dell'11 novembre 19812 sull'omologazione e l'esercizio dei laboratori di dosimetria individuale;
3.
l'ordinanza del 30 agosto 19783 sulla formazione e il perfezionamento nel campo della radioprotezione.

2 L'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali è modificata come segue:

...4


1 [RU 1976 1573,1979 256, 1981 537, 1983 1964, 1984 876, 1987 652 art. 21 n. 4, 1988 1561, 1991 1459 art. 22 n. 2]
2 [RU 1981 1872]
3 [RU 1978 1404]
4 La mod. può essere consultata alla RU 1994 1947.


Art. 141 Disposizioni transitorie

1 I medici, i dentisti e i veterinari che non dispongono di una formazione giusta l'articolo 18 capoverso 2 sono considerati periti:

a.
al più tardi fino al 30 settembre 2004 se, al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, sono in possesso di una licenza per le applicazioni di cui agli articoli 11 e 14;
b.
al più tardi fino al 30 settembre 1997 se ottengono una licenza per le applicazioni di cui agli articoli 11 e 14 dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

2 I medici e i veterinari che, al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, eseguono applicazioni di cui agli articoli 11 capoverso 2 e 12-14 senza disporre della competenza richiesta nelle relative disposizioni, devono dimostrare entro il 30 settembre 2004 di averla acquisita.

3 Le ammissioni per radiofarmaci, concesse in base al diritto previgente, rimangono valide fino al 30 settembre 1999.

4 I valori limite di dose di cui all'articolo 35 capoversi 1 e 2 si applicano soltanto a partire dal 1° gennaio 1995.

5 Schermatura e ubicazione di impianti omologati o di sorgenti radioattive devono essere conformi agli articoli 59 e 60 al più tardi entro il 1° ottobre 2004.

6 Le radioscopie possono essere effettuate negli impianti omologati non muniti di amplificatore d'immagine e di regolazione automatica dell'intensità di dose fino al 30 settembre 1996 al più tardi.

7 Gli esami radiologici su vasta scala possono essere effettuati negli impianti debitamente omologati per procedimenti di schermografia non muniti di amplificatore d'immagine, fino al 30 settembre 1999 al più tardi. L'articolo 27 capoverso 1 è applicabile agli esami su vasta scala del torace per mezzo di sistemi con amplificatore d'immagine o con placche fotostimolabili.1

8 Le licenze a tempo indeterminato, le omologazioni di cui all'articolo 45 o le ammissioni di cui all'articolo 128, rilasciate in base al diritto previgente, rimangono valide fino al 30 settembre 2004. Sono fatti salvi i capoversi 6 e 7.

9 Per i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza si applica il nuovo diritto.

10 Se l'uomo e l'ambiente non sono minacciati e se non sono pregiudicati gli interessi legittimi degli interessati, l'autorità di sorveglianza può, nel caso concreto, esprimere un giudizio conformemente al diritto previgente, fino al 30 settembre 1997, per quanto concerne:

a.
le esigenze minime in materia di sistemi di misura di un servizio di dosimetria individuale, la precisione delle misure e il valore soglia per le comunicazioni accelerate (art. 52);
b.
l'ubicazione degli impianti medici e delle sorgenti radioattive (art. 61);
c.
il metodo di immagazzinamento delle sorgenti radioattive e le esigenze in materia di depositi (art. 75);
d.
il trasporto di sorgenti radioattive entro il perimetro aziendale (art. 77).

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2129).


Art. 141a1 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 24 ottobre 2007

1 I prodotti finali radiofarmacologici devono essere preparati o sintetizzati nel rispetto dell'articolo 31a al più tardi fino al 1° gennaio 2012.

2 L'esperto in fisica medica giusta l'articolo 74 capoverso 7 deve essere consultato al più tardi fino al 1° gennaio 2012.


1 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Art. 142 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1994.



Appendice 11

(art. 4)

Definizioni

Applicazioni diagnostiche e interventistiche a dosi elevate

Esami dello scheletro assiale, del bacino e dell'addome nonché gli esami per i quali sono preparate diverse lastre mediante radiografia diretta o indiretta. Tali applicazioni si estendono anche alle radioscopie, agli esami eseguiti con mezzi di contrasto e a interventi, questi ultimi due con il supporto della radioscopia. Non rientrano nelle applicazioni diagnostiche eseguite con dosi elevate le radioscopie delle estremità periferiche, inclusi i gomiti, rispettivamente l'articolazione talocalcaneare superiore.

Attività

Numero di disintegrazioni per unità di tempo. L'unità di misura dell'attività è il Becquerel (Bq); 1 Bq = 1 s-1.

Attività specifica

Attività per unità di massa. L'attività specifica si esprime in Becquerel per chilogrammo (Bq/kg).

Attività volumetrica

Attività per unità di volume. L'attività volumetrica si esprime in Becquerel per metro cubo (Bq/m3).

Becquerel (Bq)

Unità di misura dell'attività di un radionuclide. 1 Bq = 1 disintegrazione al secondo. Il Becquerel sostituisce il Curie (Ci), unità usata precedentemente. (1 Ci = 3,7 ´ 1010 Bq).

Campione di riferimento

Dispositivo di misura, o la realizzazione di una grandezza di misura, che serve di base per il controllo di altri sistemi di misura.

Collaudo

Controllo effettuato su un prodotto fornito o destinato ad essere fornito, al fine di stabilire se l'applicazione prevista è conforme ai requisiti tecnici e alle esigenze in materia di sicurezza.

Contaminazione radioattiva

Stato di contaminazione di un materiale dovuto a sostanze radioattive.

Controlli di stabilità

Controlli di determinati parametri, volti a stabilire le divergenze rispetto a valori operativi ed effettuati a intervalli regolari.

Dispositivo di schermatura totale

Schermatura di un impianto generatore di radiazioni ionizzanti e di unità che contengono sorgenti radioattive sigillate, la quale durante l'esercizio dell'impianto, confina completamente le radiazioni primarie, diffuse e parassitarie in modo tale da ridurre l'intensità di dose ambientale, a 10 cm di distanza dalla superficie dell'impianto, a meno di 1 microsievert all'ora e da impedire che, in ogni punto accessibile, i valori limite di dose per le persone non professionalmente esposte a radiazioni siano superati.

Dose

Grandezza usata per la valutazione dei rischi per la salute dovuti a radiazioni ionizzanti. Se la presente ordinanza non specifica in altro modo, s'intende la dose efficace.

Dose ambientale

È considerata dose ambientale:

a.
la grandezza H*(10) (equivalente di dose ambientale) in caso di radiazione penetrante;
b.
la grandezza H'(0,07) (equivalente di dose direzionale) in caso di radiazione poco penetrante.

Dose assorbita

L'energia assorbita da una massa unitaria in seguito all'interazione delle radiazioni ionizzanti con la materia. L'unità di misura della dose assorbita è il Gray (Gy); l Gy = 1 J/kg.

Dose efficace E

Somma degli equivalenti di dose, moltiplicati per il fattore di ponderazione del tessuto wT, estesa a tutti i tessuti ed organi.

E = ST wT.HT = ST wT SR wR.DT,R

DT, R =  dose assorbita nel tessuto T esposto alla radiazione

wR =  fattore di ponderazione della radiazione R

w =  fattore di ponderazione per il tessuto (quota del rischio totale

    per organo o tessuto T)

HT =  equivalente di dose dell'organo o tessuto T

L'unità di misura della dose efficace è il sievert (Sv); 1 Sv = 1 J/kg.

Fattori di ponderazione delle radiazioni

Tipo di radiazione e intervallo di energia

Fattore di ponderazione delle radiazioni, wR

Fotoni, tutte le energie

  1

Elettroni e muoni, tutte le energie

  1

Neutroni, energia:

- inferiore a 10 keV

  5

- 10 keV fino a 100 keV

10

- 100 keV fino a 2 MeV

20

- 2 MeV fino a 20 MeV

10

- superiore a 20 MeV

  5

Protoni, senza protoni di rinculo, energia superiore a 2 MeV

  5

Particelle alfa, frammenti di fissione, nuclei pesanti

20

Fattori di ponderazione del tessuto

Tessuto o organo

Fattori di ponderazione del tessuto , wT

gonadi

0,20

midollo osseo (rosso)

0,12

colon

0,12

polmoni

0,12

stomaco

0,12

vescica

0,05

petto

0,05

fegato

0,05

esofago

0,05

tiroide

0,05

pelle

0,01

periostio

0,01

altri organi e tessuti

0,05

Dose efficace impegnata E50

Dose efficace accumulata nell'organismo sull'arco di 50 anni, in seguito all'incorporazione di un nuclide.

Dose profonda, individuale Hp(10) [Sigla Hp]

Equivalente di dose nel tessuto molle a una profondità di 10 mm nella zona toracica.

Dose superficiale individuale Hp(0,07) [Sigla Hs]

Equivalente di dose nel tessuto molle a una profondità di 0,07 mm nella zona toracica.

Dosimetro

Strumento che serve alla misurazione2 della dose ambientale o della dose individuale.

Equivalente di dose H

Prodotto della dose assorbita DT,R nel tessuto T esposto alla radiazione R e del fattore di ponderazione di radiazione wR (cfr. anche dose efficace). L'unità di misura dell'equivalente di dose è il sievert (Sv); 1 Sv = 1 J/kg.

HT,R = wR· DT,R; per una miscela di radiazioni: HT = SwR DT,R

Equivalente di dose ambientale H*(10)

L'equivalente di dose ambientale H*(10) nel punto interessato del campo di radiazione effettivo corrisponde all'equivalente di dose nel relativo campo di radiazione, allineato ed espanso nella sfera ICRU centrata in questo punto, a 10 mm di profondità lungo il raggio della sfera opposto alla direzione del campo allineato.

Equivalente di dose direzionale H'(0,07)

L'equivalente di dose direzionale H'(0,07) nel punto interessato del campo di radiazione effettivo corrisponde all'equivalente di dose nel relativo campo di radiazione espanso nella sfera ICRU a una profondità di 0,07 mm lungo un raggio in una specificata direzione.

Esame del funzionamento

Esame del funzionamento di un prodotto utilizzato e verifica dell'adempimento dei requisiti.

Esame radiologico su vasta scala

Esame radiologico, svolto sistematicamente su un numero elevato di persone, senza indicazione individuale. Gli esami preventivi di medicina del lavoro non sono considerati esami su vasta scala.

Esami fisiologici

Controlli che servono a verificare i processi di funzionamento del metabolismo, in caso di crescita, di sviluppo e di movimenti.

Fascio parassitario

Radiazione ionizzante emessa da un apparecchio, o da parti di esso, la cui funzione primaria non è quella di emettere radiazioni ionizzanti, quale effetto secondario durante l'esercizio o in seguito a difetto.

Garanzia di qualità

Pianificazione, sorveglianza, controllo e correzione nella realizzazione di un prodotto, oppure dello svolgimento di un'attività, allo scopo di soddisfare i requisiti di qualità richiesti.

Generatori di radionuclidi

Sorgente radioattiva con un nuclide padre fissato chimicamente, che produce un nuclide figlio, il quale può essere estratto mediante elusione o un altro processo.

Gray (Gy)

Denominazione dell'unità di misura della dose assorbita. 1 Gy = 1 J/kg.

Immissione nell'ambiente

Liberazione controllata di sostanze radioattive nell'ambiente, in prevalenza sotto forma di gas e aerosol - mediante la condotta di scarico dell'aria -, e di liquidi - mediante le acque di scarico. L'immagazzinamento di scorie radioattive in un deposito definitivo non è considerato un'immissione nell'ambiente ai sensi dell'articolo 79.

Impianti generatori di radiazioni ionizzanti

Installazioni e apparecchi che servono a generare radiazioni fotogeniche o corpuscolari di energia superiore a 5 keV.

Importazione/Esportazione

Per importazione o esportazione s'intende sia l'importazione o l'esportazione definitiva, sia quella temporanea. È considerato importazione anche l'immagazzinamento in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.

Inalazione

Assorbimento di sostanze radioattive attraverso le vie respiratorie.

Incidente

Evento durante il quale un impianto si discosta dalle normali condizioni d'esercizio e che:

a.
pregiudica la sicurezza di un impianto o di un oggetto (incidente di natura tecnica), o
b.
può provocare il superamento di un valore limite di immissione o di un valore limite di dose per le persone non professionalmente esposte a radiazioni (incidente radiologico), o
c.
espone qualcuno a una dose superiore a 50 mSv (incidente con radiazioni).

Incorporazione

Assorbimento di sostanze radioattive nell'organismo umano mediante ingestione, inalazione o attraverso la pelle o le ferite.

Ingestione

Assorbimento di sostanze radioattive nell'organismo attraverso gli organi digestivi.

Manutenzione

Garanzia della funzionalità e della sicurezza di un impianto mediante misure preventive.

Misure di sondaggio

Procedimento di misurazione3 volto a rilevare incorporazioni, effettuato senza stabilire la dose efficace corrispondente. In caso di superamento di un valore soglia predeterminato, dev'essere svolta una misura dell'incorporazione, stabilendo la dose efficace impegnata.

Oggetti di uso quotidiano

Oggetti quali biancheria e capi d'abbigliamento, mobili, impianti casalinghi e simili, non compresi i materiali da costruzione.

Persone professionalmente esposte a radiazioni

Persone che,

a.
nel corso della loro attività professionale o della loro formazione, possono accumulare una dose efficace superiore a 1 mSv all'anno in seguito a esposizione controllata a radiazioni, oppure
b.
lavorano o sono in formazione regolarmente all'interno delle zone controllate.

Persone non professionalmente esposte a radiazioni

Persone che, per circostanze che non hanno attinenza con l'attività professionale o la formazione, possono trovarsi esposte a radiazioni controllabili di intensità superiore a quella terrestre.

Preparazione di un radiofarmaco

Procedimento grazie al quale, nel rispetto delle disposizioni per la marcatura e conformemente all'autorizzazione di uno strumento di marcatura per la diagnosi, viene fabbricato un prodotto finale radiofarmacologico.

Radiazioni ionizzanti

Radiazioni la cui energia è sufficiente a liberare elettroni dall'atomo (ionizzazione).

Radioattività

Disintegrazione spontanea di nuclidi con emissione di radiazioni ionizzanti.

Radiofarmaci

Medicinali contenenti radionuclidi le cui radiazioni trovano un'applicazione diagnostica o terapeutica.

Sono considerati radiofarmaci ai sensi della presente ordinanza:

a.
i farmaci contenenti uno o più radionuclidi nella loro forma d'impiego come medicinali;
b.
i composti non radioattivi (kit) utilizzati, immediatamente prima dell'applicazione al paziente, per la preparazione di radiofarmaci mediante la formazione di nuovi radionuclidi o la combinazione con radionuclidi;
c.
generatori di radionuclidi con un nuclide padre fissato, sulla cui base è prodotto un nuclide figlio, estratto mediante eluizione o un altro procedimento e utilizzato per la preparazione di un prodotto radiofarmaceutico;
d.
radionuclidi che servono alla marcatura radioattiva diretta o preliminare di altre sostanze (combinazioni portatrici, cellule, proteine plasmatiche) prima della loro somministrazione.

Radiofarmaci a rischio elevato

Strumenti di marcatura per la terapia, radiofarmaci per la tomografia a emissione di positroni (PET) e radiofarmaci prodotti secondo standard interni (in house reference preparation) destinati o meno a kit.

Radionuclide

Nuclide che si disintegra spontaneamente emettendo radiazioni.

Regola di addizione

Regola che permette di controllare l'osservanza dei valori limite di attività per le miscele di nuclidi. Ad ogni nuclide viene attribuito un peso in funzione della sua tossicità. Se sono soddisfatte le disequazioni seguenti, le miscele si situano al di sotto del limite di esenzione e del valore operativo per la contaminazione superficiale.

a1, a2,...an: attività specifiche dei nuclidi 1, 2,....n in Bq/kg.

LE1,LE2,...LEn: limiti di esenzione dei nuclidi 1, 2,...n in Bq/kg conformemente all'appendice 3, colonna 9.

c1,c2,...cn: valori di contaminazione dei nuclidi 1, 2,...n in Bq/ cm2

CS1, CS2...CSn:valori operativi di contaminazione dei nuclidi 1, 2,...n in Bq/cm2 conformemente all'appendice 3, colonna 12

Riferibilità

Proprietà del risultato di una misurazione o proprietà del valore di un campione di essere riferibile a campioni appropriati, generalmente nazionali od internazionali, attraverso una catena ininterrotta di confronti con incertezze di misura indicate.

Scorie radioattive

Sostanze radioattive o materiali contaminati, che non possono più essere utilizzati.

Sfera ICRU

La sfera ICRU è definita come una sfera del diametro di 30 cm, con una densità di 1 g/cm3 e la seguente composizione (parti di massa relative): ossigeno 76,2 per cento; carbonio 11,1 per cento; idrogeno 10,1 per cento e azoto 2,6 per cento (approssimazione per il tessuto delle parti molli).

Sievert (Sv)

Denominazione dell'unità di equivalente di dose o di dose efficace. 1 Sv = 1 J/kg.

Sintesi di un prodotto finale radiofarmacologico

Tutte le tappe della sintesi volta a produrre un radiofarmaco pronto per la somministrazione (prodotto finale radiofarmacologico), in particolare la legatura dell'isotopo radioattivo a una molecola (p. es. formare un legame covalente, una struttura complessa oppure raggiungere il necessario stadio di ossidazione del radionuclide mediante riduzione/ossidazione).

Sorgenti di radiazioni

Apparecchi e oggetti contenenti sostanze radioattive (sorgenti radioattive sigillate e non sigillate), nonché impianti che possono emettere radiazioni ionizzanti.

Sorgenti radioattive

Sorgenti radioattive sigillate e non sigillate.

Sorgenti radioattive non sigillate

Sorgenti di radiazioni, contenenti sostanze radioattive, che possono espandersi e provocare una contaminazione.

Sorgenti radioattive sigillate

Sorgenti di radiazioni, contenenti sostanze radioattive, costruite in modo tale da impedire completamente la fuoriuscita di sostanze radioattive in condizioni normali, escludendo l'eventualità di una contaminazione. L'involucro della sorgente deve soddisfare le esigenze delle norme ISO per l'impiego previsto ed essere debitamente classificato.

Sostanze radioattive

Sostanze contenenti radionuclidi, la cui attività supera i limiti di esenzione di cui all'appendice 3, colonna 9.

Sperimentazioni cliniche

Ogni studio eseguito sull'essere umano con lo scopo di verificare in modo sistematico la sicurezza, l'efficacia nonché altre proprietà di un agente terapeutico oppure la biodisponibilità.

Taratura

Verifica ufficiale e conferma che un singolo strumento di misurazione4 delle radiazioni (mezzo di misura) soddisfa le prescrizioni legali in materia.

Tempo di dimezzamento

Periodo di tempo entro il quale l'attività di un radionuclide si riduce della metà.

Trattamento di scorie radioattive

Attività di preparazione delle scorie radioattive in vista della consegna al centro di raccolta della Confederazione

Unità di irradiazione

Apparecchio contenente una sorgente radioattiva sigillata, utilizzato a scopo di irradiazione. La sorgente radioattiva è rinchiusa in un involucro schermato, con il quale resta meccanicamente collegata in ogni condizione d'esercizio.

Valore operativo

Designazione generale che indica un valore dedotto da un valore limite, il cui superamento implica l'adozione di determinati provvedimenti, oppure la cui osservanza costituisce anche l'osservanza del valore limite corrispondente.

Il valore operativo per le concentrazioni di radon è considerato un valore auspicabile. Il suo superamento non implica conseguenze giuridiche.

Zona controllata

Sono zone controllate:

a.
le aree di lavoro nelle quali vengono manipolate sorgenti radioattive non sigillate giusta l'articolo 69;
b.
le aree entro le quali la concentrazione dell'aria può superare di 1/20 i valori operativi di cui all'appendice 3, colonna 11;
c.
le aree entro le quali la contaminazione superficiale può superare i valori operativi di cui all'appendice 3, colonna 12;
d.
le aree entro le quali le persone possono accumulare, in seguito ad esposizione a radiazioni esterne, una dose efficace superiore a 1 mSv all'anno;
e.
le aree in cui sono in funzione impianti non dotati di schermatura totale;
f.
le aree definite come tali dall'autorità di sorveglianza.

1 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 17 nov. 1999 (RU 2000 107). Aggiornata dal n. 3 dell'all. 7 all'O del 10 dic. 2004 sull'energia nucleare (RU 2005 601), dal n. 44 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane (RU 2007 1469) e dal n. III cpv. 1 dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
2 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
3 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).
4 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Appendice 21

(art. 1 cpv. 1 e 2 cpv. 1)

Campo di applicazione

1. Sostanze e oggetti

L'ordinanza si applica se tutti i valori concernenti una sostanza o un oggetto sono superati almeno su una linea.

Per i minerali, le collezioni di minerali e di pietre è determinante unicamente la linea corrispondente.

Sostanze, oggetti

Attività specifica

Attività assoluta, massa

Concentrazione, contaminazione, intensità di dose

Sostanze solide

Limite di esenzione di cui all'app. 3, colonna 9

Limite di esenzione di cui all'app. 3, colonna 9

Sostanze solide

Intensità di dose ambientale a 10 cm di distanza dalla superficie dopo deduzione del valore di fondo: 0,1 µSv all'ora

Sostanze solide

Valore operativo di cui all'app. 3, colonna 12

Liquidi

Limite di esenzione di cui all'app. 3, colonna 9

Limite di esenzione di cui all'app. 3, colonna 9

Acqua

1% del limite di esenzione di cui all'app. 3, colonna 9

Limite di esenzione di cui all'app. 3, colonna 9

Gas e aria (radon compreso)

1/300 del valore operativo di cui all'app. 3, colonna 11

Derrate alimentari

Valori limite e di tolleranza secondo l'Ordinanza del 26 giugno 19952 sulle sostanze estranee e sui componenti nelle derrate alimentari

Oggetti di uso quotidiano

1% del limite di esenzione di cui all'app. 3, colonna 9, per i radio-nuclidi prodotti artificialmente

Limite di esenzione di cui all'app. 3, colonna 9

Minerali, collezioni di minerali e di pietre

Limite di esenzione di cui all'app. 3, colonna 9 moltiplicato per 1000

10 g di torio nat. o 100 g di uranio nat.

2. Rifiuti e acque di scarico

L'ordinanza si applica se tutti i valori concernenti rifiuti o acque di scarico sono superati almeno su una linea.

L'indicazione mensile si riferisce all'immissione nell'ambiente.

Rifiuti, acque di scarico

Attività specifica

Attività assoluta per licenza

Contaminazione, intensità di dose

Rifiuti solidi

Limite di esenzione di cui all'app. 3, colonna 9

Limite di esenzione mensile di cui all'app. 3, colonna 9, moltiplicato per 100

Rifiuti solidi

Intensità di dose ambientale a 10 cm di distanza dalla superficie dopo deduzione del valore di fondo: 0,1 µSv all'ora

Rifiuti solidi

Valore operativo di cui all'app. 3, colonna 12

Rifiuti liquidi

Limite di esenzione di cui all'app. 3, colonna 9

Limite di esenzione mensile di cui all'app. 3, colonna 9, moltiplicato per 100

Acque di scarico

1% del limite di esenzione di cui all'app. 3, colonna 9 (nella media settimanale nelle acque di scarico dell'area di lavoro)

Limite di esenzione mensile di cui all'app. 3, colonna 9, moltiplicato per 100

Rifiuti sotto forma di gas, racchiusi

Limite di licenza di cui all'app. 3, colonna 10


1 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 107).
2 RS 817.021.23


Appendice 31

Dati per la radioprotezione operazionale

Nuclide

Tempo di dimezzamento

Tipo di disintegrazione e di radiazione

einhSv/Bq

eingSv/Bq

Grandezze di apprezzamento

Limite di esenzione

Limiti di licenza

Valore operativo

Nuclide figlio instabile

h10(mSv/h)/GBq a 1 m di distanza

h0,07(mSv/h)/GBq a 10 cm di distanza

hc0,07(mSv/h)/ (kBq/cm2)

LE Bq/kg o LEabs Bq

LA Bq

CA Bq/m3

CS Bq/cm2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 

13

H-3

12.35 a

b-

4.1 E-11

4.2 E-11

<0.001

<1

<0.1

2 E

1 E

2 E

1000 

H-3, HTO

12.35 a

b-

1.8 E-11

1.8 E-11

<0.001

<1

<0.1

6 E

3 E

5 E

1000

H-3, gas [7]

12.35 a

b-

1.8 E-15

<0.001

<1

<0.1

3 E

5 E

Be-7

53.3 d

e, g

4.6 E-11

2.8 E-11

0.008

<1

0.1

4 E

1 E

1 E

1000

Be-10

1.6 E6 a

b-

1.9 E-08

1.1 E-09

<0.001

2000

1.6

9 E

3 E

9 E

3

C-11

20.38 m

e, b

3.2 E-12

2.4 E-11

0.160

1000

1.7

4 E

7 E

7 E

[3]

3

C-11 monossido

20.38 m

e, b

1.2 E-12

1.2 E-12

7 E

7 E

[3]

C-11 biossido

20.38 m

e, b

2.2 E-12

2.2 E-12

7 E

7 E

[3]

C-14

5730 a

b-

5.8 E-10

5.8 E-10

<0.001

200

0.3

2 E

9 E

1 E

30

C-14 monossido

5730 a

b-

8.0 E-13

8.0 E-13

6 E

1 E

C-14 biossido

5730 a

b-

6.5 E-12

6.5 E-12

8 E

1 E

N-13

9.965 m

e, b

0.160

1000

1.7

7 E

7 E

[3]

3

O-15

122.24 s

e, b

0.161

1000

1.7

7 E

7 E

[3]

3

F-18

109.77 m

e, b

9.3 E-11

4.9 E-11

0.160

2000

1.7

2 E

5 E

7 E

[3]

3

Na-22

2.602 a

e, b, g

2.0 E-09

3.2 E-09

0.330

2000

1.6

3 E

3 E

4 E

3

Na-24

15 h

b-, g

5.3 E-10

4.3 E-10

0.506

1000

1.9

2 E

9 E

3 E

3

Mg-28 / Al-28

20.91 h

b-, g

1.7 E-09

2.2 E-09

0.529

2000

3.1

5 E

3 E

6 E

3

Al-26

7.16 E5 a

e, b, g

1.4 E-08

3.5 E-09

0.382

1000

1.5

3 E

4 E

4 E

3

Si-31

157.3 m

b-, g

1.1 E-10

1.6 E-10

<0.001

1000

1.6

6 E

5 E

1 E

3

Si-32

450 a

b-

5.5 E-08

5.6 E-10

<0.001

500

0.6

2 E

9 E

3 E

3

-> P-32

P-30

2.499 m

e, b, g

0.371

900

1.7

3

P-32

14.29 d

b-

2.9 E-09

2.4 E-09

<0.001

1000

1.6

4 E

2 E

2 E

3

P-33

25.4 d

b-

1.3 E-09

2.4 E-10

<0.001

700

0.8

4 E

4 E

1 E

10

S-35 (inorg.)

87.44 d

b-

1.1 E-09

1.9 E-10

<0.001

200

0.3

5 E

5 E

1 E

30

S-35 (org.)

87.44 d

b-

1.2 E-10

7.7 E-10

<0.001

200

0.3

1 E

4 E

7 E

30

Cl-36

3.01 E5 a

b-, e, b

5.1 E-09

9.3 E-10

<0.001

1000

1.5

1 E

1 E

1 E

3

Cl-38

37.21 m

b-, g

7.3 E-11

1.2 E-10

1.551

1000

1.8

8 E

7 E

4 E

[3]

3

Cl-39

55.6 m

b-, g

7.6 E-11

8.5 E-11

0.241

1000

1.7

1 E

7 E

2 E

3

-> Ar-39

Ar-37

35. 02 d

e

<0.001

<1

<0.1

1 E

1 E

Ar-39

269 a

b-

<0.001

2000

1.5

3 E

7 E

[4]

Ar-41

1.827 h

b-, g

0.188

1000

1.7

5 E

5 E

K-38

7.636 m

e, b, g

0.480

1000

1.8

3

K-40

1.28 E9 a

b-, e, g

3.0 E-09

6.2 E-09

0.022

1000

1.5

2 E

2 E

3 E

3

K-42

12.36 h

b-, g

2.0 E-10

4.3 E-10

0.464

1000

1.7

2 E

3 E

2 E

3

K-43

22.6 h

b-, g

2.6 E-10

2.5 E-10

0.152

1000

1.6

4 E

2 E

4 E

3

K-44

22.13 m

b-, g

3.7 E-11

8.4 E-11

1.553

1000

1.8

1 E

1 E

3 E

3

K-45

20 m

b-, g

2.8 E-11

5.4 E-11

0.302

1000

1.7

2 E

2 E

5 E

3

Ca-41

1.4 E5 a

e

1.9 E-10

2.9 E-10

<0.001

<1

<0.1

3 E

3 E

3 E

300

Ca-45

163 d

b-, g

2.3 E-09

7.6 E-10

<0.001

700

0.8

1 E

2 E

5 E

10

Ca-47

4.53 d

b-, g

2.1 E-09

1.6 E-09

0.156

1000

1.6

6 E

2 E

4 E

3

-> Sc-47

Sc-43

3.891 h

e, b, g

1.8 E-10

1.9 E-10

0.174

1000

1.4

5 E

3 E

1 E

3

Sc-44

3.927 h

e, b, g

3.0 E-10

3.5 E-10

0.324

1000

1.7

3 E

2 E

7 E

3

Sc-44m

58.6 h

e, g

2.0 E-09

2.4 E-09

0.045

200

0.2

4 E

3 E

4 E

3

-> Sc-44 [6]

Sc-46

83.83 d

b-, g

4.8 E-09

1.5 E-09

0.299

1000

1.2

7 E

1 E

1 E

3

Sc-47

3.351 d

b-, g

7.3 E-10

5.4 E-10

0.017

1000

1.3

2 E

7 E

1 E

3

Sc-48

43.7 h

b-, g

1.6 E-09

1.7 E-09

0.495

2000

1.7

6 E

3 E

7 E

3

Sc-49

57.4 m

b-, g

6.1 E-11

8.2 E-11

0.001

1000

1.6

1 E

8 E

3 E

3

Ti-44

47.3 a

e, g

7.2 E-08

5.8 E-09

0.026

2

<0.1

2 E

7 E

3 E

30

-> Sc-44 [6]

Ti-45

3.08 h

e, b, g

1.5 E-10

1.5 E-10

0.136

1000

1.5

7 E

3 E

2 E

3

V-47

32.6 m

e, b, g

5.0 E-11

6.3 E-11

0.156

1000

1.7

2 E

1 E

4 E

3

V-48

16.238 d

e, b, g

2.7 E-09

2.0 E-09

0.432

900

1.0

5 E

2 E

3 E

3

V-49

330 d

e

2.6 E-11

1.8 E-11

<0.001

<1

<0.1

6 E

2 E

9 E

100

Cr-48

22.96 h

e, b, g

2.5 E-10

2.0 E-10

0.071

50

0.1

5 E

2 E

3 E

100

-> V-48 [6]

Cr-49

42.09 m

e, b, g

5.9 E-11

6.1 E-11

0.166

1000

1.7

2 E

8 E

1 E

3

-> V-49

Cr-51

27.704 d

e, g

3.6 E-11

3.8 E-11

0.005

3

<0.1

3 E

1 E

2 E

100

Mn-51

46.2 m

e, b, g

6.8 E-11

9.3 E-11

0.159

1000

1.7

1 E

7 E

1 E

3

-> Cr-51

Mn-52

5.591 d

e, b, g

1.8 E-09

1.8 E-09

0.510

600

0.7

6 E

3 E

5 E

10

Mn-52m

21.1 m

e, b, g

5.0 E-11

6.9 E-11

0.389

1000

1.7

1 E

1 E

2 E

3

-> Mn-52

Mn-53

3.7 E6 a

e

3.6 E-11

3.0 E-11

<0.001

20

<0.1

3 E

1 E

2 E

1000

Mn-54

312.5 d

e, g

1.2 E-09

7.1 E-10

0.126

10

0.1

1 E

4 E

7 E

100

Mn-56

2.5785 h

b-, g

2.0 E-10

2.5 E-10

0.275

1000

1.7

4 E

3 E

4 E

3

Fe-52

8.275 h

e, b, g

9.5 E-10

1.4 E-09

0.116

900

1.0

7 E

5 E

9 E

3

-> Mn-52m [6]

Fe-55

2.70 a

e

9.2 E-10

3.3 E-10

<0.001

20

<0.1

3 E

5 E

9 E

300

Fe-59

44.529 d

b-, g

3.2 E-09

1.8 E-09

0.175

1000

1.1

6 E

2 E

3 E

3

Fe-60

1 E5 a

b-

3.3 E-07

1.1 E-07

<0.001

90

0.3

9 E

2 E

3 E

3

-> Co-60m

Co-55

17.54 h

e, b, g

8.3 E-10

1.1 E-09

0.302

1000

1.4

9 E

6 E

1 E

3

-> Fe-55

Co-56

78.76 d

e, b, g

4.9 E-09

2.5 E-09

0.485

300

0.6

4 E

1 E

2 E

10

Co-57

270.9 d

e, g

6.0 E-10

2.1 E-10

0.021

100

0.1

5 E

8 E

1 E

100

Co-58

70.80 d

e, b, g

1.7 E-09

7.4 E-10

0.147

300

0.3

1 E

3 E

5 E

30

Co-58m

9.15 h

g

1.7 E-11

2.4 E-11

<0.001

10

<0.1

4 E

3 E

5 E

1000

-> Co-58 [6]

Co-60

5.271 a

b-, g

1.7 E-08

3.4 E-09

0.366

1000

1.1

1 E

9 E

5 E

3

Co-60m

10.47 m

b-, g

1.2 E-12

1.7 E-12

0.001

20

<0.1

6 E

4 E

7 E

300

-> Co-60 [6]

Co-61

1.65 h

b-, g

7.5 E-11

7.4 E-11

0.017

1000

1.6

1 E

7 E

1 E

3

Co-62m

13.91 m

b-, g

3.7 E-11

4.7 E-11

0.436

1000

1.8

2 E

1 E

2 E

3

Ni-56

6.10 d

e, g

9.6 E-10

8.6 E-10

0.260

60

0.1

1 E

5 E

9 E

30

-> Co-56 [6]

Ni-57

36.08 h

e, b, g

7.6 E-10

8.7 E-10

0.278

700

0.8

1 E

7 E

1 E

10

-> Co-57

Ni-59

7.5 E4 a

e

2.2 E-10

6.3 E-11

<0.001

10

<0.1

2 E

2 E

4 E

1000

Ni-63

96 a

b-

5.2 E-10

1.5 E-10

<0.001

<1

<0.1

7 E

1 E

2 E

1000

Ni-65

2.520 h

b-, g

1.3 E-10

1.8 E-10

0.081

1000

1.6

6 E

4 E

6 E

3

Ni-66 / Cu-66

54.6 h

b-, g

1.9 E-09

3.0 E-09

0.039

2000

2.2

3 E

3 E

4 E

3

Cu-60

23.2 m

e, b, g

6.2 E-11

7.0 E-11

0.596

1000

1.8

1 E

8 E

1 E

3

Cu-61

3.408 h

e, b, g

1.2 E-10

1.2 E-10

0.128

900

1.1

8 E

4 E

7 E

3

Cu-64

12.701 h

e, b, b-, g

1.5 E-10

1.2 E-10

0.030

900

0.8

8 E

3 E

6 E

10

Cu-67

61.86 h

b-, g

5.8 E-10

3.4 E-10

0.018

1000

1.4

3 E

9 E

1 E

3

Zn-62 / Cu-62

9.26 h

e, b, g

6.6 E-10

9.4 E-10

0.319

1000

1.9

1 E

8 E

1 E

3

Zn-63

38.1 m

e, b, g

6.1 E-11

7.9 E-11

0.175

1000

1.6

1 E

8 E

1 E

3

Zn-65

243.9 d

e, b, g

2.8 E-09

3.9 E-09

0.086

40

0.1

3 E

2 E

3 E

30

Zn-69

57 m

b-, g

4.3 E-11

3.1 E-11

<0.001

1000

1.6

3 E

1 E

2 E

3

Zn-69m

13.76 h

b-, g

3.3 E-10

3.3 E-10

0.067

70

0.1

3 E

2 E

3 E

3

-> Zn-69

Zn-71m

3.92 h

b-, g

2.4 E-10

2.4 E-10

0.240

1000

1.7

4 E

2 E

3 E

3

Zn-72

46.5 h

b-, g

1.5 E-09

1.4 E-09

0.026

900

0.9

7 E

3 E

6 E

3

-> Ga-72 [6]

Ga-65

15.2 m

e, b, g

2.9 E-11

3.7 E-11

0.183

1000

1.6

3 E

2 E

3 E

3

-> Zn-65

Ga-66

9.40 h

e, b, g

7.1 E-10

1.2 E-09

0.877

600

1.1

8 E

7 E

1 E

3

Ga-67

78.26 h

e, g

2.8 E-10

1.9 E-10

0.025

30

0.3

5 E

2 E

3 E

30

Ga-68

68.0 m

e, b, g

8.1 E-11

1.0 E-10

0.149

1000

1.5

1 E

6 E

1 E

3

Ga-70

21.15 m

e, b-, g

2.6 E-11

3.1 E-11

0.001

1000

1.6

3 E

2 E

3 E

3

Ga-72

14.1 h

b-, g

8.4 E-10

1.1 E-09

0.386

1000

1.7

9 E

6 E

1 E

3

Ga-73

4.91 h

b-, g

2.0 E-10

2.6 E-10

0.052

1000

1.6

4 E

3 E

4 E

3

Ge-66

2.27 h

e, b, g

1.3 E-10

1.0 E-10

0.108

400

0.5

1 E

4 E

6 E

10

-> Ga-66 [6]

Ge-67

18.7 m

e, b, g

4.2 E-11

6.5 E-11

0.407

1000

1.7

2 E

1 E

2 E

3

-> Ga-67

Ge-68

288d

e

7.9 E-09

1.3 E-09

<0.001

10

<0.1

8 E

6 E

1 E

3

-> Ga-68 [6]

Ge-69

39.05 h

e, b, g

3.7 E-10

2.4 E-10

0.132

500

0.6

4 E

1 E

2 E

10

Ge-71

11.8 d

e

1.1 E-11

1.2 E-11

<0.001

10

<0.1

8 E

5 E

8 E

1000

Ge-75

82.78 m

b-, g

5.4 E-11

4.6 E-11

0.006

1000

1.6

2 E

9 E

2 E

3

Ge-77

11.3 h

b-, g

4.5 E-10

3.3 E-10

0.163

1000

1.6

3 E

1 E

2 E

3

Ge-78

87 m

b-, g

1.4 E-10

1.2 E-10

0.045

1000

1.5

8 E

4 E

6 E

3

-> As-78 [6]

As-69

15.2 m

e, b, g

3.5 E-11

5.7 E-11

0.250

900

1.7

2 E

1 E

2 E

3

-> Ge-69

As-70

52.6 m

e, b, g

1.2 E-10

1.3 E-10

0.603

1000

1.7

8 E

4 E

7 E

3

As-71

64.8 h

e, b, g

5.0 E-10

4.6 E-10

0.088

700

0.7

2 E

1 E

2 E

10

-> Ge-71

As-72

26.0 h

e, b, g

1.3 E-09

1.8 E-09

0.339

900

1.6

6 E

4 E

6 E

3

As-73

80.30 d

e, g

6.5 E-10

2.6 E-10

0.003

20

<0.1

4 E

8 E

1 E

300

As-74

17.76 d

e, b, b-, g

1.8 E-09

1.3 E-09

0.117

900

1.1

8 E

3 E

5 E

3

As-76

26.32 h

b-, g

9.2 E-10

1.6 E-09

0.132

1000

1.6

6 E

5 E

9 E

3

As-77

38.8 h

b-, g

4.2 E-10

4.0 E-10

0.001

1000

1.5

3 E

1 E

2 E

3

As-78

90.7 m

b-, g

1.4 E-10

2.1 E-10

0.804

1000

1.7

5 E

4 E

6 E

3

Se-70

41.0 m

e, b, g

1.2 E-10

1.4 E-10

0.158

900

1.3

7 E

4 E

7 E

3

-> As-70 [6]

Se-73

7.15 h

e, b, g

2.4 E-10

3.9 E-10

0.174

900

1.2

3 E

2 E

3 E

3

-> As-73

Se-73m

39 m

e, b, g

2.7 E-11

4.1 E-11

0.038

300

0.4

2 E

2 E

3 E

10

-> Se-73

Se-75

119.8 d

e, g

1.7 E-09

2.6 E-09

0.064

80

0.1

4 E

3 E

5 E

30

Se-79

6.5 E4 a

b-, g

3.1 E-09

2.9 E-09

<0.001

200

0.4

3 E

2 E

3 E

10

Se-81

18.5 m

b-, g

2.4 E-11

2.7 E-11

0.002

1000

1.6

4 E

2 E

3 E

3

Se-81m

57.25 m

b-, g

6.8 E-11

5.9 E-11

0.004

100

1.1

2 E

7 E

1 E

3

-> Se-81

Se-83

22.5 m

b-, g

5.3 E-11

5.1 E-11

0.362

1000

1.7

2 E

9 E

2 E

3

-> Br-83

Br-74

25.3 m

e, b, g

6.8 E-11

8.4 E-11

1.022

1000

1.8

1 E

7 E

1 E

3

Br-74m

41.5 m

e, b, g

1.1 E-10

1.4 E-10

1.347

900

1.8

7 E

5 E

8 E

3

Br-75

98 m

e, b, g

8.5 E-11

7.9 E-11

0.189

900

1.3

1 E

6 E

1 E

3

-> Se-75

Br-76

16.2 h

e, b, g

5.8 E-10

4.6 E-10

0.503

700

1.1

2 E

9 E

1 E

3

Br-77

56 h

e, b, g

1.3 E-10

9.6 E-11

0.051

60

0.1

1 E

4 E

6 E

100

Br-80

17.4 m

e, b, b-, g

1.7 E-11

3.1 E-11

0.013

1000

1.5

3 E

3 E

5 E

3

Br-80m

4.42 h

g

1.0 E-10

1.1 E-10

0.012

10

<0.1

9 E

5 E

8 E

3

-> Br-80

Br-82

35.30 h

b-, g

8.8 E-10

5.4 E-10

0.395

1000

1.4

2 E

6 E

9 E

3

Br-83

2.39 h

b-, g

6.7 E-11

4.3 E-11

0.001

1000

1.5

2 E

7 E

1 E

3

Br-84

31.80 m

b-, g

6.2 E-11

8.8 E-11

0.923

1000

1.7

1 E

8 E

1 E

3

Kr-79

35.04 h

e, b, g

0.042

100

0.2

3 E

3 E

Kr-81

2.1 E5 a

e, g

0.004

8

<0.1

7 E

7 E

Kr-83m

1.83 h

g

0.002

3

<0.1

1 E

1 E

Kr-85

10.72 a

b-, g

0.001

1000

1.5

5 E

5 E

[4]

Kr-85m

4.48 h

b-, g

0.026

1000

1.4

5 E

5 E

-> Kr-85

Kr-87

76.3 m

b-, g

0.501

1000

1.7

8 E

8 E

-> Rb-87

Kr-88

2.84 h

b-, g

0.264

1000

1.5

2 E

2 E

[1]

-> Rb-88 [6]

Kr-89

3.18 m

b-, g

2.047

900

1.8

3 E

3 E

-> Rb-89 [6]

Rb-79

22.9 m

e, b, g

3.0 E-11

5.0 E-11

0.217

2000

2.1

2 E

2 E

3 E

3

-> Kr-79

Rb-81

4.58 h

e, b, g

6.8 E-11

5.4 E-11

0.101

1000

1.2

2 E

7 E

1 E

3

-> Kr-81

Rb-81m

32 m

g

1.3 E-11

9.7 E-12

0.006

5

0.3

1 E

4 E

6 E

30

-> Rb-81 [6]

Rb-82m

6.2 h

e, b, g

2.2 E-10

1.3 E-10

0.436

400

0.6

8 E

2 E

4 E

10

Rb-83

86.2 d

e, g

1.0 E-09

1.9 E-09

0.082

20

<0.1

5 E

5 E

8 E

100

Rb-84

32.77 d

e, b, b-, g

1.5 E-09

2.8 E-09

0.141

400

0.6

4 E

3 E

6 E

10

Rb-86

18.66 d

b-, g

1.3 E-09

2.8 E-09

0.014

1000

1.6

4 E

4 E

6 E

3

Rb-87

4.7 E10 a

b-

7.6 E-10

1.5 E-09

<0.001

1000

1.2

7 E

7 E

1 E

3

Rb-88

17.8 m

b-, g

2.8 E-11

9.0 E-11

2.314

900

1.7

1 E

2 E

3 E

3

Rb-89

15.2 m

b-, g

2.5 E-11

4.7 E-11

0.659

1000

1.8

2 E

2 E

3 E

3

-> Sr-89

Sr-80 / Rb-80

100m

e, b, g

2.1 E-10

3.5 E-10

1.750

900

1.7

3 E

2 E

4 E

3

Sr-81

25.5 m

e, b, g

6.1 E-11

7.8 E-11

0.247

1000

1.6

1 E

8 E

1 E

3

-> Rb-81 [6]

Sr-82 / Rb-82

25.0 d

e, b, g

7.7 E-09

6.1 E-09

0.434

900

1.6

2 E

6 E

1 E

3

Sr-83

32.4 h

e, b, g

4.9 E-10

5.8 E-10

0.127

400

0.5

2 E

1 E

2 E

10

-> Rb-83

Sr-85

64.84 d

e, g

6.4 E-10

5.6 E-10

0.086

20

0.1

2 E

8 E

1 E

100

Sr-85m

69.5 m

e, g

7.4 E-12

6.1 E-12

0.035

70

0.1

2 E

7 E

1 E

100

-> Sr-85

Sr-87m

2.805 h

e, g

3.5 E-11

3.3 E-11

0.053

300

0.3

3 E

1 E

2 E

30

-> Rb-87

Sr-89

50.5 d

b-, g

5.6 E-09

2.6 E-09

<0.001

1000

1.6

4 E

9 E

1 E

3

Sr-90

29.12 a

b-

7.7 E-08

2.8 E-08

<0.001

1000

1.4

4 E

6 E

1 E

3

-> Y-90 [6]

Sr-91

9.5 h

b-, g

5.7 E-10

7.6 E-10

0.117

1000

1.6

1 E

9 E

1 E

3

-> Y-91m, Y-91

Sr-92

2.71 h

b-, g

3.4 E-10

4.9 E-10

0.194

1000

1.4

2 E

1 E

2 E

3

-> Y-92 [6]

Y-86

14.74 h

e, b, g

8.1 E-10

9.6 E-10

0.515

500

0.8

1 E

6 E

1 E

10

Y-86m

48 m

e, b, g

4.9 E-11

5.6 E-11

0.034

200

0.1

2 E

1 E

2 E

30

-> Y-86 [6]

Y-87

80.3 h

e, b, g

5.3 E-10

5.5 E-10

0.080

20

<0.1

2 E

9 E

2 E

100

Y-88

106.64 d

e, b, g

3.3 E-09

1.3 E-09

0.380

40

0.2

8 E

2 E

3 E

30

Y-90

64.0 h

b-, g

1.7 E-09

2.7 E-09

0.007

1000

1.6

4 E

3 E

5 E

3

Y-90m

3.19 h

g

1.3 E-10

1.7 E-10

0.098

200

0.2

6 E

4 E

6 E

30

-> Y-90

Y-91

58.51 d

b-, g

6.1 E-09

2.4 E-09

0.001

1000

1.6

4 E

8 E

1 E

3

Y-91m

49.71 m

g

1.5 E-11

1.1 E-11

0.082

70

0.1

9 E

3 E

6 E

30

-> Y-91

Y-92

3.54 h

b-, g

2.8 E-10

4.9 E-10

0.546

1000

1.7

2 E

2 E

3 E

3

Y-93

10.1 h

b-, g

6.0 E-10

1.2 E-09

0.098

1000

1.6

8 E

8 E

1 E

3

-> Zr-93

Y-94

19.1 m

b-, g

4.6 E-11

8.1 E-11

1.111

900

1.7

1 E

1 E

2 E

3

Y-95

10.7 m

b-, g

2.6 E-11

4.6 E-11

1.219

1000

1.7

2 E

2 E

3 E

3

-> Zr-95 [6]

Zr-86

16.5 h

e, g

7.0 E-10

8.6 E-10

0.069

100

0.1

1 E

7 E

1 E

30

-> Y-86 [6]

Zr-88

83.4 d

e, g

4.1 E-09

3.3 E-10

0.076

50

0.1

3 E

1 E

2 E

100

-> Y-88 [6]

Zr-89

78.43 h

e, b, g

7.5 E-10

7.9 E-10

0.182

400

0.5

1 E

7 E

1 E

10

Zr-93

1.53 E6 a

b-

2.9 E-08

2.8 E-10

<0.001

<1

<0.1

4 E

2 E

3 E

100

-> Nb-93m

Zr-95

63.98 d

b-, g

4.2 E-09

8.8 E-10

0.112

1000

1.1

1 E

1 E

2 E

3

-> Nb-95 [6]

Zr-97

16.90 h

b-, g

1.4 E-09

2.1 E-09

0.027

1000

1.6

5 E

4 E

6 E

3

-> Nb-97

Nb-88

14.3 m

e, b, g

5.0 E-11

6.3 E-11

0.719

1000

1.8

2 E

1 E

2 E

3

-> Zr-88

Nb-89-1 [2]

66 m

e, b, g

1.2 E-10

1.4 E-10

0.306

900

1.5

7 E

4 E

7 E

3

-> Zr-89

Nb-89-2 [2]

122 m

e, b, g

1.9 E-10

3.0 E-10

0.392

700

1.3

3 E

3 E

4 E

3

-> Zr-89

Nb-90

14.60 h

e, b, g

1.1 E-09

1.2 E-09

0.574

2000

1.9

8 E

5 E

8 E

3

Nb-91

680 a

e

4.1 E-09

6.4 E-11

2 E

1 E

2 E

Nb-91m

62 d

e, g

2.3 E-09

6.3 E-10

2 E

2 E

4 E

Nb-92m

10.15 d

b, g

5.9 E-10

6.0 E-10

2 E

8 E

1 E

Nb-93m

13.6 a

g

8.6 E-10

1.2 E-10

0.003

<1

<0.1

8 E

6 E

1 E

1000

Nb-94

2.03 E4 a

b-, g

2.5 E-08

1.7 E-09

0.237

1000

1.5

6 E

2 E

3 E

3

Nb-95

35.15 d

b-, g

1.3 E-09

5.8 E-10

0.116

100

0.3

2 E

4 E

6 E

30

Nb-95m

86.6 h

g

8.5 E-10

5.6 E-10

0.021

2000

1.4

2 E

6 E

1 E

3

-> Nb-95 [6]

Nb-96

23.35 h

b-, g

9.7 E-10

1.1 E-09

0.372

1000

1.6

9 E

5 E

9 E

3

Nb-97

72.1 m

b-, g

7.2 E-11

6.8 E-11

0.099

1000

1.6

1 E

7 E

1 E

3

Nb-98

51.5 m

b-, g

9.9 E-11

1.1 E-10

0.393

1000

1.8

9 E

5 E

8 E

3

Mo-90

5.67 h

e, b, g

5.6 E-10

6.2 E-10

0.147

1000

1.4

2 E

9 E

1 E

3

-> Nb-90 [6]

Mo-93

3.5 E3 a

e

1.4 E-09

2.6 E-09

0.016

4

<0.1

4 E

4 E

6 E

300

Mo-93m

6.85 h

g

3.0 E-10

2.8 E-10

0.330

800

0.8

4 E

2 E

3 E

10

-> Mo-93

Mo-99

66.0 h

b-, g

1.1 E-09

1.2 E-09

0.024

1000

1.6

8 E

5 E

8 E

3

-> Tc-99m, Tc-99

Mo-101

14.62 m

b-, g

4.5 E-11

4.2 E-11

0.196

1000

1.7

2 E

1 E

2 E

3

-> Tc-101

Tc-93

2.75 h

e, g

6.5 E-11

4.9 E-11

0.222

20

0.1

2 E

8 E

1 E

100

-> Mo-93

Tc-93m

43.5 m

e, g

3.1 E-11

2.4 E-11

0.098

300

0.4

4 E

2 E

3 E

10

-> Tc-93, Mo-93

Tc-94

293 m

e, b, g

2.2 E-10

1.8 E-10

0.414

200

0.4

6 E

2 E

4 E

10

Tc-94m

52 m

e, b, g

8.0 E-11

1.1 E-10

0.285

700

1.3

9 E

6 E

1 E

3

Tc-95

20.0 h

e, g

1.8 E-10

1.6 E-10

0.135

20

0.1

6 E

3 E

5 E

100

Tc-95m

61 d

e, b, g

8.6 E-10

6.2 E-10

0.117

100

0.1

2 E

6 E

1 E

30

-> Tc-95

Tc-96

4.28 d

e, g

1.0 E-09

1.1 E-09

0.388

40

0.2

9 E

5 E

8 E

30

Tc-96m

51.5 m

e, g

1.1 E-11

1.3 E-11

0.016

3

<0.1

8 E

5 E

8 E

1000

-> Tc-96

Tc-97

2.6 E6 a

e

1.6 E-10

8.3 E-11

0.017

4

<0.1

1 E

3 E

5 E

1000

Tc-97m

87 d

g

2.7 E-09

6.6 E-10

0.014

30

0.7

2 E

2 E

3 E

10

-> Tc-97

Tc-98

4.2 E6 a

b-, g

6.1 E-09

2.3 E-09

0.215

2000

1.5

4 E

8 E

1 E

3

Tc-99

2.13 E5 a

b-

3.2 E-09

7.8 E-10

<0.001

1000

1.1

1 E

2 E

3 E

3

Tc-99m

6.02 h

g

2.9 E-11

2.2 E-11

0.022

300

0.2

5 E

2 E

3 E

30

-> Tc-99

Tc-101

14.2 m

b-, g

2.1 E-11

1.9 E-11

0.055

1000

1.6

5 E

2 E

4 E

3

Tc-104

18.2 m

b-, g

4.8 E-11

8.1 E-11

1.219

1000

1.8

1 E

1 E

2 E

3

Ru-94

51.8 m

e, g

7.4 E-11

9.4 E-11

0.100

20

0.1

1 E

7 E

1 E

100

-> Tc-94

Ru-97

2.9 d

e, g

1.6 E-10

1.5 E-10

0.055

100

0.1

7 E

3 E

5 E

100

-> Tc-97

Ru-103

39.28 d

b-, g

2.2 E-09

7.3 E-10

0.073

500

0.6

1 E

2 E

4 E

10

Ru-105

4.44 h

b-, g

2.5 E-10

2.6 E-10

0.119

1000

1.6

4 E

2 E

3 E

3

-> Rh-105

Ru-106/Rh-106

368.2 d

b-, g

3.5 E-08

7.0 E-09

0.357

1000

1.6

1 E

1 E

2 E

3

Rh-99

16 d

e, b, g

8.9 E-10

5.1 E-10

0.115

100

0.2

2 E

6 E

9 E

30

Rh-99m

4.7 h

e, b, g

7.3 E-11

6.6 E-11

0.122

100

0.2

2 E

7 E

1 E

30

Rh-100

20.8 h

e, b, g

6.3 E-10

7.1 E-10

0.392

100

0.3

1 E

8 E

1 E

30

Rh-101

3.200 a

e, g

3.1 E-09

5.5 E-10

0.062

300

0.4

2 E

2 E

3 E

10

Rh-101m

4.34 d

e, g

2.7 E-10

2.2 E-10

0.066

200

0.2

5 E

2 E

3 E

30

-> Rh-101

Rh-102

2.900 a

e, b, g

9.0 E-09

2.6 E-09

0.339

50

0.2

4 E

6 E

9 E

30

Rh-102m

207 d

e, b, b-, g

4.2 E-09

1.2 E-09

0.085

400

0.6

8 E

1 E

2 E

10

-> Rh-102

Rh-103m

56.12 m

g

2.5 E-12

3.8 E-12

0.002

<1

<0.1

3 E

2 E

3 E

1000

Rh-105

35.36 h

b-, g

4.4 E-10

3.7 E-10

0.013

1000

1.2

3 E

1 E

2 E

3

Rh-106m

132 m

b-, g

1.9 E-10

1.6 E-10

0.436

1000

1.7

6 E

3 E

4 E

3

Rh-107

21.7 m

b-, g

2.8 E-11

2.4 E-11

0.051

1000

1.6

4 E

2 E

3 E

3

-> Pd-107

Pd-100

3.63 d

e, g

9.7 E-10

9.4 E-10

0.050

20

0.1

1 E

5 E

9 E

100

-> Rh-100 [6]

Pd-101

8.27 h

e, b, g

1.0 E-10

9.4 E-11

0.081

100

0.2

1 E

5 E

8 E

30

-> Rh-101m

Pd-103

16.96 d

e, g

3.0 E-10

1.9 E-10

0.019

3

<0.1

5 E

2 E

3 E

300

-> Rh-103m

Pd-107

6.5 E6 a

b-

2.9 E-10

3.7 E-11

<0.001

<1

<0.1

3 E

2 E

3 E

1000

Pd-109

13.427 h

b-,g

5.0 E-10

5.5 E-10

0.010

1000

2.0

2 E

1 E

2 E

3

Ag-102

12.9 m

e, b, g

3.2 E-11

4.0 E-11

0.546

800

1.4

3 E

2 E

3 E

3

Ag-103

65.7 m

e, b, g

4.5 E-11

4.3 E-11

0.125

500

0.8

2 E

1 E

2 E

10

-> Pd-103

Ag-104

69.2 m

e, b, g

7.1 E-11

6.0 E-11

0.410

300

0.5

2 E

7 E

1 E

10

Ag-104m

33.5 m

e, b, g

4.5 E-11

5.4 E-11

0.188

400

0.8

2 E

1 E

2 E

10

-> Ag-104 [6]

Ag-105

41.0 d

e, b, g

8.0 E-10

4.7 E-10

0.102

50

0.1

2 E

6 E

1 E

100

Ag-106

23.96 m

e, b, g

2.7 E-11

3.2 E-11

0.117

700

1.0

3 E

2 E

3 E

10

Ag-106m

8.41 d

e, g

1.6 E-09

1.5 E-09

0.435

60

0.2

7 E

3 E

5 E

30

Ag-108m/Ag-108

127 a

e, b, b-, g

1.9 E-08

2.3 E-09

0.263

100

0.3

4 E

3 E

4 E

30

Ag-110m/Ag-110

249.9 d

e, b-, g

7.3 E-09

2.8 E-09

0.409

500

0.6

4 E

7 E

1 E

10

Ag-111

7.45 d

b-, g

1.6 E-09

1.3 E-09

0.004

1000

1.6

8 E

3 E

5 E

3

Ag-112

3.12 h

b-, g

2.6 E-10

4.3 E-10

0.640

1000

1.7

2 E

2 E

3 E

3

Ag-115

20.0 m

b-, g

4.4 E-11

6.0 E-11

0.181

1000

1.7

2 E

1 E

2 E

3

->

Cd-115, Cd-115m

Cd-104

57.7 m

e, b, g

6.3 E-11

5.8 E-11

0.062

20

0.1

2 E

8 E

1 E

100

-> Ag-104 [6]

Cd-107

6.49 h

e, b, g

1.1 E-10

6.2 E-11

0.030

20

0.6

2 E

5 E

8 E

10

Cd-109

464 d

e, g

9.6 E-09

2.0 E-09

0.027

5

0.4

5 E

5 E

9 E

10

Cd-113

9.3 E15 a

b-

1.4 E-07

2.5 E-08

<0.001

1000

0.9

4 E

4 E

6 E

10

Cd-113m

13.6 a

b-

1.3 E-07

2.3 E-08

<0.001

1000

1.4

4 E

4 E

6 E

3

Cd-115

53.46 h

b-, g

1.3 E-09

1.4 E-09

0.037

1000

1.5

7 E

4 E

6 E

3

-> In-115

Cd-115m

44.6 d

b-, g

6.4 E-09

3.3 E-09

0.003

1000

1.6

3 E

8 E

1 E

3

-> In-115

Cd-117

2.49 h

b-, g

2.5 E-10

2.8 E-10

0.158

1000

1.5

4 E

2 E

3 E

3

-> In-117m, In-117

Cd-117m

3.36 h

b-, g

3.2 E-10

2.8 E-10

0.282

1000

1.5

4 E

2 E

3 E

3

-> In-117, In-117m

In-109

4.2 h

e, b, g

7.3 E-11

6.6 E-11

0.117

300

0.3

2 E

7 E

1 E

30

-> Cd-109

In-110L [2]

4.9 h

e, b ,g

2.5 E-10

2.4 E-10

0.468

60

0.2

4 E

2 E

3 E

30

In-110S [2]

69.1 m

e, b, g

8.1 E-11

1.0 E-10

0.238

700

1.1

1 E

6 E

1 E

3

In-111

2.83 d

e, g

3.1 E-10

2.9 E-10

0.082

400

0.3

3 E

2 E

3 E

10

In-112

14.4 m

e, b, b-, g

1.3 E-11

1.0 E-11

0.047

900

1.0

1 E

4 E

6 E

10

In-113m

1.658 h

g

3.2 E-11

2.8 E-11

0.047

500

0.6

4 E

2 E

3 E

10

In-114m/In-114

49.51 d

e, b, b-, g

1.1 E-08

4.1 E-09

0.023

3000

3.2

2 E

5 E

8 E

3

In-115

5.1 E14 a

b-

4.5 E-07

3.2 E-08

<0.001

1000

1.3

3 E

1 E

2 E

3

In-115m

4.486 h

b-, g

8.7 E-11

8.6 E-11

0.033

900

1.0

1 E

6 E

1 E

10

-> In-115

In-116m

54.15 m

b-, g

8.0 E-11

6.4 E-11

0.356

1000

1.7

2 E

6 E

1 E

3

In-117

43.8 m

b-, g

4.8 E-11

3.1 E-11

0.109

2000

1.8

3 E

1 E

2 E

3

In-117m

116.5 m

b-, g

1.1 E-10

1.2 E-10

0.019

1000

1.4

8 E

5 E

8 E

3

-> In-117 [6]

In-119m/In-119

18.0 m

b-, g

2.9 E-11

4.7 E-11

0.033

1000

1.7

2 E

2 E

3 E

3

Sn-110

4.0 h

e, g

2.6 E-10

3.5 E-10

0.064

70

0.1

3 E

2 E

3 E

100

-> In-110S [6]

Sn-111

35.3 m

e, b, g

2.2 E-11

2.3 E-11

0.087

400

0.6

4 E

2 E

4 E

10

-> In-111

Sn-113

115.1 d

e, g

1.9 E-09

7.3 E-10

0.019

4

<0.1

1 E

3 E

4 E

100

-> In-113m

Sn-117m

13.61 d

g

2.2 E-09

7.1 E-10

0.038

3000

2.4

1 E

2 E

4 E

3

Sn-119m

293.0 d

g

1.5 E-09

3.4 E-10

0.011

1

<0.1

3 E

3 E

6 E

300

Sn-121

27.06 h

b-

2.8 E-10

2.3 E-10

<0.001

1000

1.1

4 E

2 E

3 E

3

Sn-121m

55 a

b-, g

3.3 E-09

3.8 E-10

0.004

300

0.3

3 E

2 E

3 E

30

-> Sn-121

Sn-123

129.2 d

b-, g

5.6 E-09

2.1 E-09

0.001

1000

1.6

5 E

9 E

1 E

3

Sn-123m

40.08 m

b-, g

4.4 E-11

3.8 E-11

0.024

2000

1.9

3 E

1 E

2 E

3

Sn-125

9.64 d

b-, g

2.8 E-09

3.1 E-09

0.053

1000

1.5

3 E

2 E

3 E

3

-> Sb-125

Sn-126

1.0 E5 a

b-, g

1.8 E-08

4.7 E-09

0.017

1000

1.2

2 E

3 E

5 E

3

-> Sb-126 [6]

Sn-127

2.10 h

b-, g

2.0 E-10

2.0 E-10

0.313

1000

1.6

5 E

3 E

4 E

3

-> Sb-127 [6]

Sn-128

59.1 m

b-, g

1.5 E-10

1.5 E-10

0.138

1000

1.5

7 E

3 E

6 E

3

-> Sb-128S [6]

Sb-115

31.8 m

e, b, g

2.3 E-11

2.4 E-11

0.151

400

0.6

4 E

2 E

4 E

10

Sb-116

15.8 m

e, b, g

2.3 E-11

2.6 E-11

0.321

500

0.9

4 E

2 E

4 E

10

Sb-116m

60.3 m

e, b, g

8.5 E-11

6.7 E-11

0.487

400

0.9

1 E

6 E

1 E

10

Sb-117

2.80 h

e, b, g

2.7 E-11

1.8 E-11

0.045

400

0.3

6 E

2 E

3 E

10

Sb-118m

5.00 h

e, b, g

2.3 E-10

2.1 E-10

0.411

200

0.3

5 E

2 E

4 E

30

Sb-119

38.1 h

e, g

5.9 E-11

8.1 E-11

0.022

3

<0.1

1 E

8 E

1 E

1000

Sb-120-1 [2]

15.89 m

e, b, g

1.2 E-11

1.4 E-11

0.079

500

0.7

7 E

4 E

7 E

10

Sb-120-2 [2]

5.76 d

e, g

1.3 E-09

1.2 E-09

0.386

400

0.4

8 E

4 E

6 E

10

Sb-122

2.70 d

e, b-, g

1.2 E-09

1.7 E-09

0.068

1000

1.6

6 E

4 E

7 E

3

Sb-124

60.20 d

b-, g

4.7 E-09

2.5 E-09

0.261

1000

1.5

4 E

1 E

2 E

3

Sb-124m-2 [2]

20.2 m

g

8.3 E-12

8.0 E-12

<0.001

<1

<0.1

1 E

6 E

1 E

100

-> Sb-124 [6]

Sb-125

2.77 a

b-, g

3.3 E-09

1.1 E-09

0.076

700

0.7

9 E

2 E

3 E

10

-> Te-125m

Sb-126

12.4 d

b-, g

3.2 E-09

2.4 E-09

0.434

1000

1.5

4 E

2 E

3 E

3

Sb-126m

19.0 m

b-, g

3.3 E-11

3.6 E-11

0.239

1000

1.5

3 E

2 E

3 E

3

-> Sb-126 [6]

Sb-127

3.85 d

b-, g

1.7 E-09

1.7 E-09

0.106

1000

1.6

6 E

3 E

5 E

3

->

Te-127, Te-127m

Sb-128S [2]

10.4 m

b-, g

2.6 E-11

3.3 E-11

0.313

1000

1.8

3 E

2 E

3 E

3

Sb-128L [2]

9.01 h

b-, g

6.7 E-10

7.6 E-10

0.472

1000

1.8

1 E

7 E

1 E

3

Sb-129

4.32 h

b-, g

3.5 E-10

4.2 E-10

0.212

1000

1.6

2 E

1 E

2 E

3

->

Te-129, Te-129m

Sb-130

40 m

b-, g

9.1 E-11

9.1 E-11

0.505

2000

2.1

1 E

5 E

9 E

3

Sb-131

23 m

b-, g

8.3 E-11

1.0 E-10

0.278

1000

1.7

1 E

6 E

1 E

3

->

Te-131, Te-131m

Te-116

2.49 h

e, g

1.7 E-10

1.7 E-10

0.033

8

0.2

6 E

3 E

5 E

10

-> Sb-116 [6]

Te-119m

16 h

e, b, g

6.3 E-10

8.3 E-10

1 E

8 E

1 E

10

Te-121

17 d

e, g

4.4 E-10

4.3 E-10

0.104

20

0.1

2 E

1 E

2 E

100

Te-121m

154 d

e, g

3.6 E-09

2.3 E-09

0.043

200

0.4

4 E

1 E

2 E

10

-> Te-121 [6]

Te-123

1 E13 a

e

5.0 E-09

4.4 E-09

0.017

2

<0.1

2 E

1 E

2 E

300

Te-123m

119.7 d

g

3.4 E-09

1.4 E-09

0.032

400

0.8

7 E

1 E

2 E

10

-> Te-123

Te-125m

58 d

g

2.9 E-09

8.7 E-10

0.027

500

1.1

1 E

2 E

3 E

3

Te-127

9.35 h

b-, g

1.8 E-10

1.7 E-10

0.001

1000

1.4

6 E

3 E

5 E

3

Te-127m

109 d

b-, g

6.2 E-09

2.3 E-09

0.009

40

0.5

4 E

8 E

1 E

10

-> Te-127

Te-129

69.6 m

b-, g

5.7 E-11

6.3 E-11

0.012

1000

1.6

2 E

9 E

1 E

3

-> I-129

Te-129m

33.6 d

b-, g

5.4 E-09

3.0 E-09

0.011

600

1.2

3 E

9 E

2 E

3

-> Te-129

Te-131

25 m

b-, g

6.1 E-11

8.7 E-11

0.067

2000

2.0

1 E

8 E

1 E

3

-> I-131

Te-131m

30 h

b-, g

1.6 E-09

1.9 E-09

0.208

2000

1.5

5 E

3 E

5 E

3

-> I-131, Te-131

Te-132

78.2 h

b-, g

3.0 E-09

3.7 E-09

0.050

700

0.7

3 E

2 E

3 E

10

-> I-132 [6]

Te-133

12.45 m

b-, g

4.4 E-11

7.2 E-11

0.151

1000

1.7

1 E

1 E

2 E

3

-> I-133

Te-133m

55.4 m

b-, g

1.9 E-10

2.8 E-10

0.344

1000

1.8

4 E

3 E

4 E

3

-> I-133, Te-133

Te-134

41.8 m

b-,g

1.1 E-10

1.1 E-10

0.142

2000

1.7

9 E

5 E

8 E

3

-> I-134 [6]

I-120

81.0 m

e, b, g

1.9 E-10

3.4 E-10

1.155

800

1.5

3 E

3 E

4 E

3

I-120m

53 m

e, b, g

1.4 E-10

2.1 E-10

1.108

800

1.7

5 E

4 E

6 E

3

I-121

2.12 h

e, b, g

3.9 E-11

8.2 E-11

0.077

400

0.4

1 E

1 E

2 E

10

-> Te-121

I-123

13.2 h

e, g

1.1 E-10

2.1 E-10

0.043

400

0.3

5 E

5 E

8 E

10

-> Te-123

I-124

4.18 d

e, b, g

6.3 E-09

1.3 E-08

0.170

300

0.5

8 E

8 E

1 E

10

I-125

60.14 d

e, g

7.3 E-09

1.5 E-08

0.033

4

<0.1

7 E

7 E

1 E

10

I-126

13.02 d

e, b, b-, g

1.4 E-08

2.9 E-08

0.078

700

0.7

3 E

4 E

6 E

3

I-128

24.99 m

e, b, b-, g

2.2 E-11

4.6 E-11

0.016

1000

1.5

2 E

2 E

4 E

3

I-129

1.57 E7 a

b-, g

5.1 E-08

1.1 E-07

0.016

100

0.3

9 E

1 E

2 E

1

-> Xe-129

I-130

12.36 h

b-, g

9.6 E-10

2.0 E-09

0.325

1000

1.6

5 E

5 E

9 E

3

I-131

8.04 d

b-, g

1.1 E-08

2.2 E-08

0.062

1000

1.4

5 E

5 E

8 E

3

-> Xe-131m

I-132

2.30 h

b-, g

2.0 E-10

2.9 E-10

0.338

1000

1.7

3 E

3 E

4 E

3

I-132m

83.6 m

b-, g

1.1 E-10

2.2 E-10

0.055

300

1.0

5 E

5 E

8 E

10

-> I-132 [6]

I-133

20.8 h

b-, g

2.1 E-09

4.3 E-09

0.093

1000

1.6

2 E

2 E

4 E

3

->

Xe-133, Xe-133m

I-134

52.6 m

b-, g

7.9 E-11

1.1 E-10

0.385

1000

1.8

9 E

6 E

1 E

3

I-135

6.61 h

b-, g

4.6 E-10

9.3 E-10

0.223

1000

1.6

1 E

1 E

2 E

3

->

Xe-135, Xe-135m

Xe-122 / I-122

20.1 h

e, b, g

0.284

800

1.3

7 E

7 E

Xe-123

2.08 h

e, b, g

0.107

800

0.9

1 E

1 E

-> I-123

Xe-125

17.0 h

e, b, g

0.060

300

0.2

3 E

3 E

-> I-125

Xe-127

36.41 d

e, g

0.059

400

0.3

3 E

3 E

Xe-129m

8.0 d

g

0.030

3000

1.9

4 E

4 E

Xe-131m

11.9 d

g

0.012

3000

2.1

9 E

9 E

Xe-133

5.245 d

b-, g

0.016

1000

1.0

2 E

2 E

Xe-133m

2.188 d

g

0.016

2000

1.7

2 E

2 E

-> Xe-133

Xe-135

9.09 h

b-, g

0.040

2000

1.6

3 E

3 E

-> Cs-135

Xe-135m

15.29 m

b-, g

0.069

200

0.4

2 E

2 E

-> Cs-135

Xe-137

3.83 m

b-, g

1.167

2

1.7

3 E

3 E

Xe-138

14.17 m

b-, g

0.166

1000

1.7

6 E

6 E

-> Cs-138 [6]

Cs-125

45 m

e, b, g

2.3 E-11

3.5 E-11

0.114

500

0.7

3 E

2 E

4 E

10

-> Xe-125

Cs-127

6.25 h

e, b, g

4.0 E-11

2.4 E-11

0.079

100

0.2

4 E

1 E

2 E

30

-> Xe-127

Cs-129

32.06 h

e, b, g

8.1 E-11

6.0 E-11

0.063

30

<0.1

2 E

6 E

1 E

100

Cs-130

29.9 m

e, b, g

1.5 E-11

2.8 E-11

0.087

500

0.8

4 E

3 E

6 E

10

Cs-131

9.69 d

e

4.5 E-11

5.8 E-11

0.016

2

<0.1

2 E

1 E

2 E

1000

Cs-132

6.475 d

e, b, b-, g

3.8 E-10

5.0 E-10

0.119

50

0.1

2 E

1 E

2 E

100

Cs-134

2.062 a

e, b-, g

9.6 E-09

1.9 E-08

0.236

1000

1.1

5 E

5 E

9 E

3

Cs-134m

2.90 h

g

2.6 E-11

2.0 E-11

0.009

1000

1.5

5 E

2 E

3 E

3

-> Cs-134 [6]

Cs-135

2.3 E6 a

b-

9.9 E-10

2.0 E-09

0.000

600

0.7

5 E

5 E

8 E

10

Cs-135m

53 m

g

2.4 E-11

1.9 E-11

0.239

70

0.2

5 E

2 E

3 E

30

-> Cs-135

Cs-136

13.1 d

b-, g

1.9 E-09

3.0 E-09

0.327

1000

1.5

3 E

3 E

4 E

3

Cs-137/Ba-137m

30.0 a

b-, g

6.7 E-09

1.3 E-08

0.092

2000

1.5

8 E

7 E

1 E

3

Cs-138

32.2 m

b-, g

4.6 E-11

9.2 E-11

0.445

1000

1.8

1 E

1 E

2 E

3

Ba-126/Cs-126

96.5 m

e, b, g

1.2 E-10

2.6 E-10

0.805

900

1.6

4 E

4 E

7 E

3

Ba-128/Cs-128

2.43 d

e, b, g

1.3 E-09

2.7 E-09

0.209

700

1.2

4 E

4 E

6 E

3

Ba-131

11.8 d

e, b, g

3.5 E-10

4.5 E-10

0.087

300

0.4

2 E

1 E

2 E

10

-> Cs-131

Ba-131m

14.6 m

g

6.4 E-12

4.9 E-12

0.019

50

0.4

2 E

8 E

1 E

10

-> Ba-131

Ba-133

10.74 a

e, g

1.8 E-09

1.0 E-09

0.085

70

0.1

1 E

3 E

5 E

30

Ba-133m

38.9 h

g

2.8 E-10

5.5 E-10

0.019

2000

1.5

2 E

2 E

3 E

3

-> Ba-133

Ba-135m

28.7 h

g

2.3 E-10

4.5 E-10

0.018

2000

1.5

2 E

2 E

4 E

3

Ba-139

82.7 m

b-, g

5.5 E-11

1.2 E-10

0.012

1000

1.7

8 E

9 E

2 E

3

Ba-140

12.74 d

b-, g

1.6 E-09

2.5 E-09

0.031

1000

1.5

4 E

3 E

5 E

3

-> La-140 [6]

Ba-141

18.27 m

b-, g

3.5 E-11

7.0 E-11

0.152

1000

1.9

1 E

1 E

2 E

3

-> La-141

Ba-142

10.6 m

b-, g

2.7 E-11

3.5 E-11

0.160

1000

1.7

3 E

2 E

3 E

3

-> La-142 [6]

La-131

59 m

e, b, g

3.6 E-11

3.5 E-11

0.116

400

0.6

3 E

1 E

2 E

10

-> Ba-131

La-132

4.8 h

e, b, g

2.8 E-10

3.9 E-10

0.379

400

0.8

3 E

2 E

3 E

10

La-135

19.5 h

e, b, g

2.5 E-11

3.0 E-11

0.017

2

<0.1

3 E

2 E

3 E

1000

La-137

6 E4 a

e

1.0 E-08

8.1 E-11

0.014

2

<0.1

1 E

5 E

8 E

1000

La-138

1.35E11 a

e, b-, g

1.8 E-07

1.1 E-09

0.185

400

0.4

9 E

3 E

5 E

10

La-140

40.272 h

b-, g

1.5 E-09

2.0 E-09

0.332

1000

1.8

5 E

3 E

6 E

3

La-141

3.93 h

b-, g

2.2 E-10

3.6 E-10

0.016

1000

1.6

3 E

2 E

4 E

3

-> Ce-141

La-142

92.5 m

b-, g

1.5 E-10

1.8 E-10

0.490

1000

1.8

6 E

3 E

6 E

3

La-143

14.23 m

b-, g

3.3 E-11

5.6 E-11

0.219

1000

1.6

2 E

2 E

3 E

3

-> Ce-143

Ce-134/La -134

72.0 h

e, b, g

1.6 E-09

2.5 E-09

0.149

600

1.0

4 E

3 E

5 E

10

Ce-135

17.6 h

e, b, g

7.6 E-10

7.9 E-10

0.271

2000

1.8

1 E

7 E

1 E

3

-> La-135

Ce-137

9.0 h

e, g

1.9 E-11

2.5 E-11

0.016

10

<0.1

4 E

3 E

4 E

1000

-> La-137

Ce-137m

34.4 h

e, g

5.9 E-10

5.4 E-10

0.016

2000

1.6

2 E

8 E

1 E

3

-> Ce-137, La-137

Ce-139

137.66 d

e, g

1.4 E-09

2.6 E-10

0.036

500

0.5

4 E

4 E

6 E

10

Ce-141

32.501 d

b- ,g

3.1 E-09

7.1 E-10

0.014

2000

1.6

1 E

2 E

3 E

3

Ce-143

33.0 h

b-, g

1.0 E-09

1.1 E-09

0.053

1000

1.6

9 E

5 E

8 E

3

-> Pr-143

Ce-144/Pr-144m

284.3 d

b-, g

2.9 E-08

5.2 E-09

0.005

800

0.9

2 E

2 E

3 E

10

-> Pr-144

Pr-136

13.1 m

e, b, g

2.5 E-11

3.3 E-11

0.375

600

1.1

3 E

2 E

3 E

3

Pr-137

76.6 m

e, b, g

3.5 E-11

4.0 E-11

0.083

300

0.5

3 E

1 E

2 E

10

-> Ce-137

Pr-138m

2.1 h

e, b, g

1.3 E-10

1.3 E-10

0.379

600

0.8

8 E

4 E

6 E

10

Pr-139

4.51 h

e, b, g

3.0 E-11

3.1 E-11

0.028

100

0.1

3 E

2 E

3 E

30

-> Ce-139

Pr-142

19.13 h

e, b-, g

7.4 E-10

1.3 E-09

0.011

1000

1.6

8 E

7 E

1 E

3

Pr-142m

14.6 m

g

9.4 E-12

1.7 E-11

<0.001

<1

<0.1

6 E

5 E

9 E

10

-> Pr-142

Pr-143

13.56 d

b-, g

2.2 E-09

1.2 E-09

0.000

1000

1.5

8 E

2 E

4 E

3

Pr-144

17.28 m

b-, g

3.0 E-11

5.0 E-11

0.099

1000

1.6

2 E

2 E

3 E

3

Pr-145

5.98 h

b-, g

2.6 E-10

3.9 E-10

0.002

1000

1.6

3 E

2 E

3 E

3

Pr-147

13.6 m

b-, g

3.0 E-11

3.3 E-11

0.144

1000

1.8

3 E

2 E

3 E

3

-> Nd-147

Nd-136

50.65 m

e, b, g

8.9 E-11

9.9 E-11

0.061

200

0.3

1 E

6 E

9 E

30

-> Pr-136 [6]

Nd-138/Pr-138

5.04 h

e, b, g

3.8 E-10

6.4 E-10

0.398

700

1.3

2 E

1 E

2 E

3

Nd-139

29.7 m

e, b, g

1.7 E-11

2.0 E-11

0.070

300

0.4

5 E

3 E

5 E

10

-> Pr-139

Nd-139m

5.5 h

e, b, g

2.5 E-10

2.5 E-10

0.246

500

0.6

4 E

2 E

3 E

10

-> Pr-139, Nd-139

Nd-140

3.37 d

e

2.0 E-09

2.8 E-09

4 E

3 E

4 E

3

Nd-141

2.49 h

e, b, g

8.8 E-12

8.3 E-12

0.021

50

0.1

1 E

6 E

9 E

100

Nd-147

10.98 d

b-, g

2.1 E-09

1.1 E-09

0.027

1000

1.5

9 E

2 E

4 E

3

-> Pm-147

Nd-149

1.73 h

b-, g

1.3 E-10

1.2 E-10

0.063

2000

1.8

8 E

4 E

6 E

3

-> Pm-149

Nd-151

12.44 m

b- ,g

2.9 E-11

3.0 E-11

0.137

1000

1.7

3 E

2 E

3 E

3

-> Pm-151

Pm-141

20.90 m

e, b, g

2.5 E-11

3.6 E-11

0.137

500

0.9

3 E

2 E

3 E

10

->

Nd-141, Nd-141m

Pm-143

265 d

e, g

9.6 E-10

2.3 E-10

0.057

7

<0.1

4 E

5 E

9 E

300

Pm-144

363 d

e, g

5.4 E-09

9.7 E-10

0.248

40

0.1

1 E

9 E

2 E

100

Pm-145

17.7 a

e, g

2.4 E-09

1.1 E-10

0.013

10

<0.1

9 E

2 E

3 E

1000

Pm-146

2020 d

e, b-, g

1.3 E-08

9.0 E-10

0.122

500

0.6

1 E

4 E

6 E

10

-> Sm-146

Pm-147

2.6234 a

b-, g

3.5 E-09

2.6 E-10

<0.001

500

0.6

4 E

1 E

2 E

10

-> Sm-147

Pm-148

5.37 d

b-, g

2.2 E-09

2.7 E-09

0.091

1000

1.6

4 E

2 E

4 E

3

Pm-148m

41.3 d

b-, g

4.3 E-09

1.8 E-09

0.306

1000

1.4

6 E

1 E

2 E

3

-> Sm-148

Pm-149

53.08 h

b-, g

8.2 E-10

9.9 E-10

0.002

1000

1.6

1 E

6 E

1 E

3

Pm-150

2.68 h

b-, g

2.1 E-10

2.6 E-10

0.226

1000

1.8

4 E

2 E

4 E

3

Pm-151

28.4 h

b-, g

6.4 E-10

7.3 E-10

0.052

1000

1.5

1 E

8 E

1 E

3

-> Sm-151

Sm-141

10.2 m

e, b, g

2.7 E-11

3.9 E-11

0.287

500

1.0

3 E

2 E

3 E

10

-> Pm-141 [6]

Sm-141m

22.6 m

e, b, g

5.6 E-11

6.5 E-11

0.338

900

1.1

2 E

9 E

1 E

3

-> Pm-141, Sm-141

Sm-142/Pm-142

72.49 m

e, b, g

1.1 E-10

1.9 E-10

0.752

800

1.5

5 E

5 E

8 E

3

Sm-145

340 d

e, g

1.1 E-09

2.1 E-10

0.026

20

<0.1

5 E

5 E

8 E

100

-> Pm-145

Sm-146

1.03 E8 a

a

6.7 E-06

5.4 E-08

<0.001

<1

<0.1

2 E

7 E

1 E

1

Sm-147

1.06E11 a

a

6.1 E-06

4.9 E-08

<0.001

<1

<0.1

2 E

8 E

1 E

1

Sm-151

90 a

b-, g

2.6 E-09

9.8 E-11

<0.001

<1

<0.1

1 E

2 E

3 E

100

Sm-153

46.7 h

b-, g

6.8 E-10

7.4 E-10

0.016

1000

1.6

1 E

7 E

1 E

3

Sm-155

22.1 m

b-, g

2.8 E-11

2.9 E-11

0.019

1000

1.6

3 E

2 E

3 E

3

-> Eu-155

Sm-156

9.4 h

b-, g

2.8 E-10

2.5 E-10

0.022

1000

1.4

4 E

2 E

3 E

3

-> Eu-156 [6]

Eu-145

5.94 d

e, b, g

7.3 E-10

7.5 E-10

0.217

60

0.2

1 E

7 E

1 E

30

-> Sm-145

Eu-146

4.61 d

e, b, g

1.2 E-09

1.3 E-09

0.375

100

0.3

8 E

4 E

7 E

30

-> Sm-146

Eu-147

24 d

a, e, b, g

1.0 E-09

4.4 E-10

0.085

300

0.3

2 E

5 E

8 E

30

-> Sm-147, Pm-143

Eu-148

54.5 d

a, e, b, g

2.3 E-09

1.3 E-09

0.327

70

0.2

8 E

2 E

4 E

30

-> Pm-144

Eu-149

93.1 d

e, g

2.3 E-10

1.0 E-10

0.018

20

<0.1

1 E

2 E

4 E

300

Eu-150-1

12.62 h

e, b, b-, g

2.8 E-10

3.8 E-10

0.008

1000

1.4

3 E

2 E

3 E

3

Eu-150-2

34.2 a

e, g

3.4 E-08

1.3 E-09

0.238

100

0.2

8 E

1 E

2 E

30

Eu-152

13.33 a

e, b, b-, g

2.7 E-08

1.4 E-09

0.179

700

0.8

7 E

2 E

3 E

10

-> Gd-152

Eu-152m

9.32 h

e, b, b-, g

3.2 E-10

5.0 E-10

0.047

900

1.3

2 E

2 E

3 E

3

-> Gd-152

Eu-154

8.80 a

e, b-, g

3.5 E-08

2.0 E-09

0.185

2000

1.8

5 E

1 E

2 E

3

Eu-155

4.96 a

b-, g

4.7 E-09

3.2 E-10

0.012

200

0.3

3 E

1 E

2 E

30

Eu-156

15.19 d

b-, g

3.0 E-09

2.2 E-09

0.188

1000

1.5

5 E

2 E

3 E

3

Eu-157

15.15 h

b-, g

4.4 E-10

6.0 E-10

0.049

1000

1.6

2 E

1 E

2 E

3

Eu-158

45.9 m

b-, g

7.5 E-11

9.4 E-11

0.220

1000

1.8

1 E

7 E

1 E

3

Gd-145

22.9 m

e, b, g

3.5 E-11

4.4 E-11

0.360

500

0.9

2 E

1 E

2 E

10

-> Eu-145 [6]

Gd-146

48.3 d

e, g

5.2 E-09

9.6 E-10

0.057

600

0.9

1 E

1 E

2 E

10

-> Eu-146 [6]

Gd-147

38.1 h

e, b, g

5.9 E-10

6.1 E-10

0.206

400

0.4

2 E

8 E

1 E

10

-> Eu-147

Gd-148

93 a

a

3.0 E-05

5.5 E-08

<0.001

<1

<0.1

2 E

2 E

3 E-01

1

Gd-149

9.4 d

e, g

7.9 E-10

4.5 E-10

0.076

400

0.6

2 E

6 E

1 E

10

-> Eu-149

Gd-151

120 d

a, e, g

9.3 E-10

2.0 E-10

0.018

200

0.2

5 E

5 E

9 E

30

-> Sm-147

Gd-152

1.08E14 a

a

2.2 E-05

4.1 E-08

<0.001

<1

<0.1

2 E

2 E

4 E-01

1

Gd-153

242 d

e, g

2.5 E-09

2.7 E-10

0.029

30

0.1

4 E

2 E

3 E

30

Gd-159

18.56 h

b-, g

3.9 E-10

4.9 E-10

0.010

1000

1.5

2 E

1 E

2 E

3

Tb-147

1.65 h

e, b, g

1.2 E-10

1.6 E-10

0.356

400

0.8

6 E

4 E

7 E

10

-> Gd-147 [6]

Tb-149

4.15 h

a, e, b, g

3.1 E-09

2.5 E-10

0.241

400

0.6

4 E

2 E

3 E

10

-> Gd-149, Eu-145

Tb-150

3.27 h

e, b, g

1.8 E-10

2.5 E-10

0.346

400

0.8

4 E

3 E

5 E

10

Tb-151

17.6 h

a, e, b, g

3.3 E-10

3.4 E-10

0.147

400

0.6

3 E

2 E

3 E

10

-> Gd-151, Eu-147

Tb-153

2.34 d

e, b, g

2.4 E-10

2.5 E-10

0.045

100

0.1

4 E

2 E

3 E

30

-> Gd-153

Tb-154

21.4 h

e, b, g

6.0 E-10

6.5 E-10

0.313

400

0.6

2 E

8 E

1 E

10

Tb-155

5.32 d

e, g

2.5 E-10

2.1 E-10

0.031

200

0.2

5 E

2 E

3 E

30

Tb-156

5.34 d

e, g

1.4 E-09

1.2 E-09

0.277

500

0.8

8 E

4 E

6 E

10

Tb-156m-1 [2]

5.0 h

g

1.3 E-10

8.1 E-11

0.001

8

0.6

1 E

4 E

6 E

10

-> Tb-156 [6]

Tb-156m-2 [2]

24.4 h

g

2.3 E-10

1.7 E-10

0.007

4

<0.1

6 E

2 E

4 E

1000

Tb-157

150 a

e, g

7.9 E-10

3.4 E-11

0.001

6

<0.1

3 E

6 E

1 E

1000

Tb-158

150 a

e, b-, g

3.0 E-08

1.1 E-09

0.127

400

0.6

9 E

2 E

3 E

10

Tb-160

72.3 d

b-, g

5.4 E-09

1.6 E-09

0.169

1000

1.7

6 E

9 E

2 E

3

Tb-161

6.91 d

b-, g

1.2 E-09

7.2 E-10

0.013

1000

1.3

1 E

4 E

7 E

3

Dy-155

10.0 h

e, b, g

1.2 E-10

1.3 E-10

0.094

100

0.1

8 E

4 E

7 E

30

-> Tb-155

Dy-157

8.1 h

e, g

5.5 E-11

6.1 E-11

0.065

40

0.1

2 E

9 E

2 E

100

-> Tb-157

Dy-159

144.4 d

e, g

2.5 E-10

1.0 E-10

0.015

10

<0.1

1 E

2 E

3 E

1000

Dy-165

2.334 h

b-, g

8.7 E-11

1.1 E-10

0.005

1000

1.6

9 E

6 E

1 E

3

Dy-166

81.6 h

b-, g

1.8 E-09

1.6 E-09

0.010

1000

1.1

6 E

3 E

5 E

3

-> Ho-166

Ho-155

48 m

e, b, g

3.2 E-11

3.7 E-11

0.066

300

0.5

3 E

2 E

3 E

10

-> Dy-155

Ho-157

12.6 m

e, b, g

7.6 E-12

6.5 E-12

0.088

300

0.3

2 E

7 E

1 E

30

-> Dy-157

Ho-159

33 m

e, b, g

1.0 E-11

7.9 E-12

0.069

200

0.2

1 E

5 E

8 E

30

-> Dy-159

Ho-161

2.5 h

e, g

1.0 E-11

1.3 E-11

0.022

20

<0.1

8 E

5 E

8 E

300

Ho-162

15 m

e, b, g

4.5 E-12

3.3 E-12

0.032

70

0.2

3 E

1 E

2 E

30

Ho-162m

68 m

e, g

3.3 E-11

2.6 E-11

0.094

300

0.3

4 E

2 E

3 E

30

-> Ho-162

Ho-164

29 m

e, b-, g

1.3 E-11

9.5 E-12

0.009

600

0.7

1 E

4 E

6 E

10

Ho-164m

37.5 m

g

1.6 E-11

1.6 E-11

0.014

20

<0.1

6 E

3 E

5 E

300

-> Ho-164

Ho-166

26.80 h

b-, g

8.3 E-10

1.4 E-09

0.005

1000

1.7

7 E

6 E

1 E

3

Ho-166m

1.20 E3 a

b-, g

7.8 E-08

2.0 E-09

0.268

800

0.9

5 E

6 E

1 E

10

Ho-167

3.1 h

b-, g

1.0 E-10

8.3 E-11

0.061

1000

1.4

1 E

5 E

8 E

3

Er-161

3.24 h

e, b, g

8.5 E-11

8.0 E-11

0.139

400

0.4

1 E

6 E

1 E

10

-> Ho-161

Er-165

10.36 h

e

1.4 E-11

1.9 E-11

0.011

7

<0.1

5 E

4 E

6 E

1000

Er-169

9.3 d

b-, g

9.2 E-10

3.7 E-10

<0.001

1000

1.0

3 E

5 E

9 E

10

Er-171

7.52 h

b-, g

3.0 E-10

3.6 E-10

0.064

2000

1.9

3 E

2 E

3 E

3

-> Tm-171

Er-172

49.3 h

b-, g

1.2 E-09

1.0 E-09

0.084

1000

1.0

1 E

4 E

7 E

10

-> Tm-172

Tm-162

21.7 m

e, b, g

2.7 E-11

2.9 E-11

0.261

300

0.9

3 E

2 E

3 E

10

Tm-166

7.70 h

e, b, g

2.8 E-10

2.8 E-10

0.270

200

0.4

4 E

2 E

3 E

10

Tm-167

9.24 d

e, g

1.0 E-09

5.6 E-10

0.029

2000

1.1

2 E

5 E

8 E

3

Tm-170

128.6 d

e, b-, g

5.2 E-09

1.3 E-09

0.001

1000

1.6

8 E

1 E

2 E

3

Tm-171

1.92 a

b-, g

9.1 E-10

1.1 E-10

<0.001

<1

<0.1

9 E

5 E

9 E

1000

Tm-172

63.6 h

b-, g

1.4 E-09

1.7 E-09

0.069

1000

1.5

6 E

4 E

6 E

3

Tm-173

8.24 h

b-, g

2.6 E-10

3.1 E-10

0.063

1000

1.6

3 E

2 E

3 E

3

Tm-175

15.2 m

b-, g

3.1 E-11

2.7 E-11

0.160

2000

2.0

4 E

2 E

3 E

3

-> Yb-175

Yb-162

18.9 m

e, g

2.3 E-11

2.3 E-11

0.027

60

0.1

4 E

2 E

4 E

100

-> Tm-162 [6]

Yb-166

56.7 h

e, g

9.5 E-10

9.5 E-10

0.022

10

0.1

1 E

5 E

9 E

100

-> Tm-166 [6]

Yb-167

17.5 m

e, b, g

9.5 E-12

6.7 E-12

0.053

200

0.4

1 E

5 E

9 E

10

-> Tm-167

Yb-169

32.01 d

e, g

2.4 E-09

7.1 E-10

0.061

1000

1.0

1 E

2 E

3 E

10

Yb-175

4.19 d

b-, g

7.0 E-10

4.4 E-10

0.007

1000

1.1

2 E

7 E

1 E

3

Yb-177

1.9 h

b-, g

9.4 E-11

9.7 E-11

0.028

1000

1.5

1 E

5 E

9 E

3

-> Lu-177

Yb-178

74 m

b-, g

1.1 E-10

1.2 E-10

0.006

1000

1.3

8 E

5 E

8 E

3

-> Lu-178

Lu-169

34.06 h

e, b, g

4.9 E-10

4.6 E-10

0.154

100

0.2

2 E

1 E

2 E

30

-> Yb-169

Lu-170

2.00 d

e, b, g

9.5 E-10

9.9 E-10

0.281

60

0.3

1 E

5 E

9 E

10

Lu-171

8.22 d

e, g

9.3 E-10

6.7 E-10

0.115

30

0.1

1 E

5 E

9 E

100

Lu-172

6.70 d

e, b, g

1.8 E-09

1.3 E-09

0.283

300

0.5

8 E

3 E

5 E

10

Lu-173

1.37 a

e, g

1.5 E-09

2.6 E-10

0.028

30

0.1

4 E

3 E

6 E

100

Lu-174

3.31 a

e, b, g

2.9 E-09

2.7 E-10

0.024

10

<0.1

4 E

2 E

3 E

100

Lu-174m

142 d

e, g

2.6 E-09

5.3 E-10

0.015

30

<0.1

2 E

2 E

3 E

300

-> Lu-174

Lu-176

3.60E10 a

b-, g

4.6 E-08

1.8 E-09

0.081

2000

2.3

6 E

1 E

2 E

3

Lu-176m

3.68 h

b-, g

1.6 E-10

1.7 E-10

0.003

1000

1.8

6 E

3 E

5 E

3

Lu-177

6.71 d

b-, g

1.1 E-09

5.3 E-10

0.006

1000

1.3

2 E

5 E

8 E

3

Lu-177m

160.9 d

b-, g

1.2 E-08

1.7 E-09

0.166

2000

2.6

6 E

4 E

7 E

3

-> Lu-177

Lu-178

28.4 m

b-, g

4.1 E-11

4.7 E-11

0.022

1000

1.8

2 E

1 E

2 E

3

Lu-178m

22.7 m

b-, g

5.6 E-11

3.8 E-11

0.182

2000

2.8

3 E

9 E

1 E

3

Lu-179

4.59 h

b-, g

1.6 E-10

2.1 E-10

0.005

1000

1.6

5 E

3 E

5 E

3

Hf-170

16.01 h

e, g

4.3 E-10

4.8 E-10

0.091

200

0.3

2 E

1 E

2 E

30

-> Lu-170 [6]

Hf-172

1.87 a

e, g

3.7 E-08

1.0 E-09

0.030

100

0.1

1 E

1 E

2 E

100

-> Lu-172 [6]

Hf-173

24.0 h

e, b, g

2.2 E-10

2.3 E-10

0.071

300

0.3

4 E

2 E

4 E

30

-> Lu-173

Hf-175

70 d

e, g

8.8 E-10

4.1 E-10

0.065

200

0.2

2 E

6 E

9 E

30

Hf-177m

51.4 m

g

1.5 E-10

8.1 E-11

0.370

4000

4.5

1 E

3 E

6 E

1

Hf-178m

31 a

g

3.1 E-07

4.7 E-09

0.378

2000

2.1

2 E

2 E

3 E

3

Hf-179m

25.1 d

g

3.2 E-09

1.2 E-09

0.149

1000

1.6

8 E

2 E

3 E

3

Hf-180m

5.5 h

g

2.0 E-10

1.7 E-10

0.166

700

1.1

6 E

3 E

4 E

3

Hf-181

42.4 d

b-, g

4.1 E-09

1.1 E-09

0.089

2000

1.9

9 E

1 E

2 E

3

Hf-182

9 E6 a

b-, g

3.6 E-07

3.0 E-09

0.039

500

0.6

3 E

1 E

2 E

10

-> Ta-182 [6]

Hf-182m

61.5 m

b-, g

7.1 E-11

4.2 E-11

0.150

1000

1.8

2 E

7 E

1 E

3

-> Ta-182 [6], Hf-182

Hf-183

64 m

b-, g

8.3 E-11

7.3 E-11

0.116

1000

1.6

1 E

6 E

1 E

3

-> Ta-183

Hf-184

4.12 h

b-, g

4.5 E-10

5.2 E-10

0.043

2000

2.2

2 E

1 E

2 E

3

-> Ta-184

Ta-172

36.8 m

e, b, g

5.7 E-11

5.3 E-11

0.244

700

1.5

2 E

9 E

1 E

3

-> Hf-172 [6]

Ta-173

3.65 h

e, b, g

1.6 E-10

1.9 E-10

0.098

500

0.7

5 E

3 E

5 E

10

-> Hf-173

Ta-174

1.2 h

e, b, g

6.6 E-11

5.7 E-11

0.106

700

1.2

2 E

8 E

1 E

3

-> Hf-174

Ta-175

10.5 h

e, b, g

2.0 E-10

2.1 E-10

0.137

200

0.3

5 E

3 E

4 E

30

-> Hf-175

Ta-176

8.08 h

e, b, g

3.3 E-10

3.1 E-10

0.280

100

0.5

3 E

2 E

3 E

10

Ta-177

56.6 h

e, g

1.3 E-10

1.1 E-10

0.015

100

0.2

9 E

4 E

6 E

30

Ta-178-1 [2]

9.31 m

e, g

0.021

10

0.2

30

Ta-178-2 [2]

2.2 h

e, g

1.1 E-10

7.8 E-11

0.172

700

1.2

1 E

5 E

8 E

3

Ta-179

664.9 d

e

2.9 E-10

6.5 E-11

0.008

6

<0.1

2 E

2 E

3 E

1000

Ta-180

1.0 E13 a

e, g

1.4 E-08

8.4 E-10

0.094

600

1.0

1 E

4 E

6 E

10

Ta-180m

8.1 h

e, b-, g

6.2 E-11

5.4 E-11

0.011

200

0.4

2 E

8 E

1 E

10

Ta-182

115.0 d

b-, g

7.4 E-09

1.5 E-09

0.194

1000

1.8

7 E

7 E

1 E

3

Ta-182m

15.84 m

g

3.6 E-11

1.2 E-11

0.044

3000

2.7

8 E

1 E

2 E

3

-> Ta-182 [6]

Ta-183

5.1 d

b-, g

2.0 E-09

1.3 E-09

0.051

2000

2.3

8 E

3 E

4 E

3

Ta-184

8.7 h

b-, g

6.3 E-10

6.8 E-10

0.247

2000

2.8

1 E

8 E

1 E

3

Ta-185

49 m

b-, g

7.2 E-11

6.8 E-11

0.033

2000

2.3

1 E

7 E

1 E

3

-> W-185

Ta-186

10.5 m

b-, g

3.1 E-11

3.3 E-11

0.252

2000

2.5

3 E

2 E

3 E

3

W-176

2.3 h

e, g

7.6 E-11

1.1 E-10

0.036

20

0.1

9 E

7 E

1 E

30

-> Ta-176 [6]

W-177

135 m

e, b, g

4.6 E-11

6.1 E-11

0.140

300

0.4

2 E

1 E

2 E

10

-> Ta-177

W-178/Ta-178-1

21.7 d

e, g

1.2 E-10

2.5 E-10

0.024

20

0.2

4 E

4 E

7 E

30

W-179

37.5 m

e, g

1.8 E-12

3.3 E-12

0.019

10

<0.1

3 E

3 E

5 E

300

-> Ta-179

W-181

121.2 d

e, g

4.3 E-11

8.2 E-11

0.009

7

<0.1

1 E

1 E

2 E

1000

W-185

75.1 d

b-, g

2.2 E-10

5.0 E-10

<0.001

1000

1.1

2 E

2 E

4 E

3

W-187

23.9 h

b-, g

3.3 E-10

7.1 E-10

0.075

2000

1.6

1 E

2 E

3 E

3

-> Re-187

W-188

69.4 d

b-, g

8.4 E-10

2.3 E-09

<0.001

1000

1.0

4 E

6 E

1 E

10

-> Re-188

Re-177

14.0 m

e, b, g

2.2 E-11

2.2 E-11

0.100

300

0.8

5 E

2 E

4 E

10

-> W-177 [6]

Re-178

13.2 m

e, b, g

2.4 E-11

2.5 E-11

0.256

700

1.6

4 E

2 E

3 E

3

-> W-178

Re-181

20 h

e, b, g

3.7 E-10

4.2 E-10

0.124

500

0.6

2 E

1 E

2 E

10

-> W-181

Re-182-1 [2]

12.7 h

e, b, g

3.0 E-10

2.7 E-10

0.282

900

1.7

4 E

2 E

3 E

3

Re-182-2 [2]

64.0 h

e, g

1.7 E-09

1.4 E-09

0.177

80

0.6

7 E

3 E

5 E

10

Re-183

71 d

e, g

1.8 E-09

7.6 E-10

1 E

3 E

5 E

10

Re-184

38.0 d

e, g

1.8 E-09

1.0 E-09

0.138

300

0.6

1 E

3 E

5 E

10

Re-184m

165 d

e, g

4.8 E-09

1.5 E-09

0.063

300

0.8

7 E

1 E

2 E

10

-> Re-184 [6]

Re-186

90.64 h

e, b-, g

1.2 E-09

1.5 E-09

0.004

2000

1.6

7 E

4 E

7 E

3

Re-186m

2.0 E5 a

g

7.9 E-09

2.2 E-09

0.004

10

0.1

5 E

6 E

1 E

100

-> Re-186

Re-187

5 E10 a

b-

4.6 E-12

5.1 E-12

<0.001

<1

<0.1

2 E

1 E

2 E

100

Re-188

16.98 h

b-, g

7.4 E-10

1.4 E-09

0.010

1000

1.8

7 E

7 E

1 E

3

Re-188m

18.6 m

g

2.0 E-11

3.0 E-11

0.016

40

0.2

3 E

3 E

4 E

30

-> Re-188

Re-189

24.3 h

b-, g

6.0 E-10

7.8 E-10

0.011

2000

1.6

1 E

8 E

1 E

3

-> Os-189m

Os-180/Re-180

22 m

e, b, g

2.5 E-11

1.7 E-11

0.199

300

1.0

6 E

2 E

3 E

10

Os-181

105 m

e, b, g

1.0 E-10

8.9 E-11

0.186

400

0.6

1 E

5 E

8 E

10

-> Re-181 [6]

Os-182

22 h

e, g

5.2 E-10

5.6 E-10

0.071

100

0.2

2 E

1 E

2 E

30

-> Re-182-1 [6]

Os-185

94 d

e, g

1.4 E-09

5.1 E-10

0.112

40

0.1

2 E

4 E

6 E

100

Os-189m

6.0 h

g

7.9 E-12

1.8 E-11

<0.001

5

<0.1

6 E

6 E

1 E

1000

Os-191

15.4 d

b-, g

1.5 E-09

5.7 E-10

0.015

400

0.4

2 E

3 E

6 E

10

Os-191m

13.03 h

g

1.4 E-10

9.6 E-11

0.002

5

0.1

1 E

4 E

6 E

100

-> Os-191

Os-193

30.0 h

b-, g

6.8 E-10

8.1 E-10

0.012

1000

1.6

1 E

7 E

1 E

3

Os-194

6.0 a

b-, g

4.2 E-08

2.4 E-09

0.001

2

<0.1

4 E

1 E

2 E

30

-> Ir-194

Ir-182

15 m

e, b, g

4.0 E-11

4.8 E-11

0.584

1000

1.9

2 E

1 E

2 E

3

-> Os-182

Ir-184

3.02 h

e, b, g

1.9 E-10

1.7 E-10

0.296

1000

1.5

6 E

3 E

4 E

3

Ir-185

14.0 h

e, b, g

2.6 E-10

2.6 E-10

0.091

300

0.5

4 E

2 E

3 E

10

-> Os-185 [6]

Ir-186-1 [2]

1.75 h

e, b, g

7.1 E-11

6.1 E-11

0.152

900

0.9

2 E

7 E

1 E

10

Ir-186-2 [2]

15.8 h

e, b, g

5.0 E-10

4.9 E-10

0.243

1000

1.0

2 E

1 E

2 E

10

Ir-187

10.5 h

e, g

1.2 E-10

1.2 E-10

0.059

100

0.1

8 E

4 E

7 E

30

Ir-188

41.5 h

e, b, g

6.2 E-10

6.3 E-10

0.223

500

0.5

2 E

8 E

1 E

10

Ir-189

13.3 d

e, g

4.6 E-10

2.4 E-10

0.016

50

0.1

4 E

1 E

2 E

100

Ir-190

12.1 d

e, g

2.5 E-09

1.2 E-09

0.228

800

1.3

8 E

2 E

3 E

3

Ir-190m-1 [2]

3.1 h

e, g

1.4 E-10

1.2 E-10

0.247

900

0.9

8 E

4 E

6 E

10

-> Ir-190

Ir-190m-2 [2]

1.2 h

g

1.1 E-11

8.0 E-12

<0.001

5

<0.1

1 E

5 E

8 E

100

-> Ir-190 [6]

Ir-192

74.02 d

e, b-, g

4.9 E-09

1.4 E-09

0.131

2000

1.6

7 E

1 E

2 E

3

Ir-192m

241 a

g

1.9 E-08

3.1 E-10

0.025

2

<0.1

3 E

3 E

4 E

300

-> Ir-192 [6]

Ir-193m

10.6 d

g

1.0 E-09

2.7 E-10

4 E

5 E

8 E

100

Ir-194

19.15 h

b-, g

7.5 E-10

1.3 E-09

0.017

1000

1.6

8 E

7 E

1 E

3

Ir-194m

171 d

b-, g

8.2 E-09

2.1 E-09

0.367

1000

1.5

5 E

6 E

1 E

3

Ir-195

2.5 h

b-, g

1.0 E-10

1.0 E-10

0.012

1000

1.7

1 E

5 E

8 E

3

Ir-195m

3.8 h

b-, g

2.4 E-10

2.1 E-10

0.073

2000

2.6

5 E

2 E

3 E

3

-> Ir-195

Pt-186

2.0 h

a, e, g

6.6 E-11

9.3 E-11

0.115

20

0.1

1 E

8 E

1 E

100

->

Ir-186-1 [6], Os-182

Pt-188

10.2 d

e, g

6.3 E-10

7.6 E-10

0.035

800

0.8

1 E

8 E

1 E

10

-> Ir-188 [6]

Pt-189

10.87 h

e, b, g

7.3 E-11

1.2 E-10

0.054

200

0.2

8 E

7 E

1 E

30

-> Ir-189

Pt-190

6.1 E11 a

a

2.3 E-07

8.2 E-09

1 E

2 E

4 E

3

Pt-191

2.8 d

e, g

1.9 E-10

3.4 E-10

0.053

200

0.3

3 E

3 E

4 E

30

Pt-193

50 a

e

2.7 E-11

3.1 E-11

0.001

4

<0.1

3 E

2 E

3 E

1000

Pt-193m

4.33 d

g

2.1 E-10

4.5 E-10

0.003

2000

1.8

2 E

2 E

4 E

3

-> Pt-193

Pt-195m

4.02 d

g

3.1 E-10

6.3 E-10

0.016

2000

2.1

2 E

2 E

3 E

3

Pt-197

18.3 h

b-, g

1.6 E-10

4.0 E-10

0.005

1000

1.5

3 E

3 E

5 E

3

Pt-197m

94.4 m

b-, g

4.3 E-11

8.4 E-11

0.015

2000

1.6

1 E

1 E

2 E

3

-> Pt-197

Pt-199

30.8 m

b-, g

2.2 E-11

3.9 E-11

0.031

1000

1.7

3 E

2 E

4 E

3

-> Au-199

Pt-200

12.5 h

b-, g

4.0 E-10

1.2 E-09

0.011

1000

1.5

8 E

1 E

2 E

3

-> Au-200

Au-193

17.65 h

e, g

1.6 E-10

1.3 E-10

0.029

400

0.5

8 E

3 E

5 E

10

-> Pt-193

Au-194

39.5 h

e, b, g

3.8 E-10

4.2 E-10

0.157

200

0.2

2 E

1 E

2 E

30

Au-195

183 d

e, g

1.2 E-09

2.5 E-10

0.017

40

0.2

4 E

4 E

7 E

30

Au-196

6.2 d

e, b-, g

3.7 E-10

4.4 E-10

2 E

1 E

2 E

10

Au-198

2.696 d

b-, g

1.1 E-09

1.0 E-09

0.065

1000

1.6

1 E

5 E

8 E

3

Au-198m

2.30 d

g

2.0 E-09

1.3 E-09

0.094

3000

3.9

8 E

3 E

4 E

1

-> Au-198

Au-199

3.139 d

b-, g

7.6 E-10

4.4 E-10

0.015

2000

1.5

2 E

7 E

1 E

3

Au-200

48.4 m

b-, g

5.6 E-11

6.8 E-11

0.044

1000

1.6

1 E

9 E

1 E

3

Au-200m

18.7 h

b-, g

1.0 E-09

1.1 E-09

0.323

2000

2.1

9 E

5 E

8 E

3

-> Au-200

Au-201

26.4 m

b-, g

2.9 E-11

2.4 E-11

0.008

1000

1.6

4 E

2 E

3 E

3

Hg-193

3.5 h

e, b, g

1.0 E-10

8.2 E-11

0.037

800

1.1

1 E

5 E

8 E

3

-> Au-193

Hg-193m

11.1 h

e, b, g

3.8 E-10

4.0 E-10

0.162

1000

0.9

3 E

1 E

2 E

10

-> Hg-193

Hg-194

260 a

e

1.9 E-08

5.1 E-08

0.001

4

<0.1

2 E

3 E

4 E

3

-> Au-194 [6]

Hg-195

9.9 h

e, g

9.2 E-11

9.7 E-11

0.034

60

0.1

1 E

5 E

9 E

100

-> Au-195

Hg-195m

41.6 h

e, g

6.5 E-10

5.6 E-10

0.037

1000

1.3

2 E

8 E

1 E

3

-> Hg-195, Au-195

Hg-197

64.1 h

e, g

2.8 E-10

2.3 E-10

0.014

20

0.1

4 E

2 E

3 E

100

Hg-197m

23.8 h

e, g

6.6 E-10

4.7 E-10

0.017

3000

2.7

2 E

8 E

1 E

3

-> Hg-197

Hg-199m

42.6 m

g

5.2 E-11

3.1 E-11

0.032

2000

2.3

3 E

1 E

2 E

3

Hg-203

46.60 d

b-, g

1.9 E-09

1.9 E-09

0.039

800

0.9

5 E

3 E

4 E

10

Tl-194

33 m

e, g

8.9 E-12

8.1 E-12

0.125

90

0.1

1 E

6 E

9 E

30

-> Hg-194

Tl-194m

32.8 m

e, b, g

3.6 E-11

4.0 E-11

0.368

700

1.3

3 E

1 E

2 E

3

-> Hg-194

Tl-195

1.16 h

e, b, g

3.0 E-11

2.7 E-11

0.159

200

0.3

4 E

2 E

3 E

30

-> Hg-195

Tl-197

2.84 h

e, b, g

2.7 E-11

2.3 E-11

0.065

300

0.3

4 E

2 E

3 E

30

-> Hg-197

Tl-198

5.3 h

e, b, g

1.2 E-10

7.3 E-11

0.280

100

0.2

1 E

4 E

7 E

30

Tl-198m

1.87 h

e, b, g

7.3 E-11

5.4 E-11

0.188

2000

1.5

2 E

7 E

1 E

3

-> Tl-198 [6]

Tl-199

7.42 h

e, b, g

3.7 E-11

2.6 E-11

0.042

600

0.5

4 E

1 E

2 E

10

Tl-200

26.1 h

e, b, g

2.5 E-10

2.0 E-10

0.198

100

0.2

5 E

2 E

3 E

30

Tl-201

3.044 d

e, g

7.6 E-11

9.5 E-11

0.018

100

0.2

1 E

7 E

1 E

30

Tl-202

12.23 d

e, b, g

3.1 E-10

4.5 E-10

0.077

60

0.1

2 E

2 E

3 E

100

Tl-204

3.779 a

e, b-

6.2 E-10

1.3 E-09

<0.001

1000

1.4

8 E

8 E

1 E

3

-> Pb-204

Tl-209

2.20 m

b-, g

0.296

1000

1.9

3

-> Pb-209

Pb-195m

15.8 m

e, b, g

3.0 E-11

2.9 E-11

0.254

600

1.9

3 E

2 E

3 E

3

-> Tl-195 [6]

Pb-198

2.4 h

e, g

8.7 E-11

1.0 E-10

0.073

600

0.6

1 E

6 E

1 E

10

-> Tl-198 [6]

Pb-199

90 m

e, b, g

4.8 E-11

5.4 E-11

0.218

200

0.3

2 E

1 E

2 E

30

-> Tl-199

Pb-200

21.5 h

e, g

2.6 E-10

4.0 E-10

0.037

1000

1.0

3 E

2 E

3 E

10

-> Tl-200 [6]

Pb-201

9.4 h

e, b, g

1.2 E-10

1.6 E-10

0.120

300

0.3

6 E

4 E

7 E

30

-> Tl-201

Pb-202

3 E5 a

e

1.4 E-08

8.7 E-09

0.001

4

<0.1

1 E

4 E

6 E

10

-> Tl-202

Pb-202m

3.62 h

e, g

1.2 E-10

1.3 E-10

0.310

900

1.0

8 E

4 E

7 E

10

-> Pb-202, Tl-202

Pb-203

52.05 h

e, g

1.6 E-10

2.4 E-10

0.054

500

0.4

4 E

3 E

5 E

10

Pb-205

1.43 E7 a

e

4.1 E-10

2.8 E-10

0.001

4

<0.1

4 E

1 E

2 E

300

Pb-209

3.253 h

b-

3.2 E-11

5.7 E-11

<0.001

1000

1.4

2 E

2 E

3 E

3

Pb-210

22.3 a

b-, g

1.1 E-06

6.8 E-07

0.003

3

<0.1

1 E

5 E

8 E

0.3

-> Bi-210

Pb-211/Bi-211

36.1 m

a, b-, g

5.6 E-09

1.8 E-10

0.016

1000

1.7

6 E

9 E

1 E

3

Pb-212

10.64 h

b-, g

3.3 E-08

5.9 E-09

0.025

2000

1.8

2 E

2 E

3 E

3

-> Bi-212 [6]

Pb-214

26.8 m

b-, g

4.8 E-09

1.4 E-10

0.041

2000

1.9

7 E

1 E

2 E

3

-> Bi-214 [6]

Bi-200

36.4 m

e, b, g

5.6 E-11

5.1 E-11

0.371

600

0.7

2 E

9 E

1 E

10

-> Pb-200

Bi-201

108 m

e, g

1.1 E-10

1.2 E-10

0.205

500

0.8

8 E

5 E

8 E

10

-> Pb-201 [6]

Bi-202

1.67 h

e, b, g

1.0 E-10

8.9 E-11

0.367

500

0.6

1 E

5 E

8 E

10

-> Pb-202

Bi-203

11.76 h

e, b, g

4.5 E-10

4.8 E-10

0.310

200

0.4

2 E

1 E

2 E

10

-> Pb-203

Bi-205

15.31 d

e, b. g

1.0 E-09

9.0 E-10

0.239

100

0.2

1 E

5 E

8 E

30

-> Pb-205

Bi-206

6.243 d

e, g

2.1 E-09

1.9 E-09

0.487

600

1.0

5 E

2 E

4 E

10

Bi-207

38 a

e, b, g

3.2 E-09

1.3 E-09

0.233

100

0.3

8 E

2 E

3 E

30

Bi-208

3.68 E5 a

e, g

4.0 E-09

1.4 E-09

7 E

1 E

2 E

10

Bi-210

5.012 d

b-

6.0 E-08

1.3 E-09

<0.001

1000

1.6

8 E

8 E

1 E

3

-> Po-210

Bi-210m

3.0 E6 a

a, g

2.1 E-06

1.5 E-08

0.042

500

0.4

7 E

2 E

4 E

10

-> Tl-206

Bi-212 / Po-212,

Tl-208

60.55 m

a, b-, g

3.9 E-08

2.6 E-10

0.180

1000

1.7

4 E

1 E

2 E

3

Bi-213 / Po-213,

Tl-209

45.65 m

a, b-, g

4.1 E-08

2.0 E-10

0.027

1000

1.6

5 E

1 E

2 E

3

Bi-214

19.9 m

b-, g

2.1 E-08

1.1 E-10

0.239

1000

1.7

9 E

2 E

4 E

3

-> Po-214 -> Pb-210

Po-203

36.7 m

e, b, g

6.1 E-11

5.2 E-11

0.245

1000

1.0

2 E

8 E

1 E

10

->Bi-203 [6]

Po-205

1.80 h

a, e, b ,g

8.9 E-11

5.9 E-11

0.233

200

0.3

2 E

6 E

9 E

30

->

Bi-205 [6], Pb-201

Po-206

8.8 d

a, e, g

3.7 E-07

1.3 E-07

8 E

1 E

2 E

1

-> Bi-206 [6]

Po-207

350 m

e, b, g

1.5 E-10

1.4 E-10

0.201

200

0.3

7 E

3 E

6 E

30

-> Bi-207 [6]

Po-208

2.898 a

a, e, g

2.4 E-06

7.7 E-07

1 E

2 E

3 E

0.3

-> Bi-208

Po-209

102 a

a, e, g

2.4 E-06

7.7 E-07

1 E

2 E

3 E

0.3

-> Pb-205

Po-210

138.38 d

a, g

2.2 E-06

2.4 E-07

<0.001

<1

<0.1

4 E

2 E

4 E

1.0

At-207

1.80 h

a, e, g

1.9 E-09

2.3 E-10

0.198

500

0.5

4 E

3 E

4 E

10

->

Po-207 [6], Bi-203

At-211

7.214 h

a, e, g

1.1 E-07

1.1 E-08

0.008

3

<0.1

9 E

5 E

5 E

10

-> Po-211, Bi-207 [6]

Rn-220

55.6 s

a, g

<0.001

<1

<0.1

1 E

-> Po-216 -> Pb-212

Rn-222

3.8235 d

a, g

<0.001

<1

<0.1

3 E

-> Po-218 -> Pb-214

Fr-222

14.4 m

b-

2.1 E-08

7.1 E-10

0.001

1000

1.6

1 E

2 E

4 E

3

-> Ra-222 etc.

Fr-223

21.8 m

b-, g

1.3 E-09

2.3 E-09

0.017

2000

1.8

4 E

4 E

6 E

3

-> Ra-223

Ra-223

11.434 d

a, g

5.7 E-06

1.0 E-07

0.024

600

0.5

1 E

9 E

1 E

1

->Rn-219->Po-215 ->Pb-211

Ra-224

3.66 d

a, g

2.4 E-06

6.5 E-08

0.002

30

<0.1

2 E

2 E

3 E

3

-> Rn-220 etc.

Ra-225

14.8 d

b-, g

4.8 E-06

9.5 E-08

0.007

1000

0.9

1 E

1 E

2 E

3

-> Ac-225

Ra-226

1600 a

a, g

2.2 E-06

2.8 E-07

0.001

50

<0.1

4 E

2 E

4 E

1

-> Rn-222

Ra-226 figli incl.

1600 a

a, b, g

0.283

5000

5.2

4 E

2 E

4 E

1

Ra-227

42.2 m

b-, g

2.1 E-10

8.4 E-11

0.038

2000

1.8

1 E

2 E

4 E

3

-> Ac-227

Ra-228

5.75 a

b-, g

1.7 E-06

6.7 E-07

<0.001

<1

<0.1

1 E

3 E

5 E

0.3

-> Ac-228

Ac-224

2.9 h

a, e, g

9.9 E-08

7.0 E-10

0.038

100

0.2

1 E

5 E

8 E

30

->

Ra-224, Fr-220 etc.

Ac-225

10.0 d

a, g

6.5 E-06

2.4 E-08

0.005

20

0.1

4 E

8 E

1 E

3

-> Fr-221 etc.

Ac-226

29 h

a, e, b-, g

1.0 E-06

1.0 E-08

0.024

1000

1.3

1 E

5 E

8 E

3

->

Th-226, Ra-226, Fr-222

Ac-227

21.773 a

a, b-, g

6.3 E-04

1.1 E-06

<0.001

<1

<0.1

9 E

9 E

1 E-02

0.1

-> Th-227, Fr-223

Ac-228

6.13 h

b-, g

2.9 E-08

4.3 E-10

0.145

2000

1.8

2 E

2 E

3 E

3

-> Th-228

Th-226

30.9 m

a, g

7.8 E-08

3.6 E-10

0.002

100

0.3

3 E

6 E

1 E

30

-> Ra-222 etc.

Th-227

18.718 d

a, g

7.6 E-06

8.9 E-09

0.023

200

0.2

1 E

1 E

1 E

10

-> Ra-223

Th-228

1.9131 a

a, g

3.2 E-05

7.0 E-08

0.002

3

<0.1

1 E

2 E

3 E-01

0.1

-> Ra-224

Th-229

7340 a

a, g

6.9 E-05

4.8 E-07

0.027

300

0.5

2 E

7 E

1 E-01

0.1

-> Ra-225

Th-230

7.7 E4 a

a, g

2.8 E-05

2.1 E-07

0.001

3

<0.1

5 E

2 E

3 E-01

0.1

-> Ra-226

Th-231

25.52 h

b-, g

4.0 E-10

3.4 E-10

0.019

700

0.8

3 E

1 E

2 E

10

-> Pa-231

Th-232

1.4 E10 a

a, g

2.9 E-05

2.2 E-07

0.001

3

<0.1

5 E

2 E

3 E-01

0.1

-> Ra-228

Th-234/Pa-234m

24.10 d

b-, g

5.8 E-09

3.4 E-09

0.008

1000

1.9

3 E

9 E

1 E

3

-> Pa-234

Th nat figli incl.

(1.4 E10 a)

a, b, g

0.355

6000

5.4

6 E

2 E

4 E-02

0.1

Pa-227

38.3 m

a, e, g

9.7 E-08

4.5 E-10

0.007

5

<0.1

2 E

5 E

9 E

100

-> Ac-223

Pa-228

22 h

a, e, b, g

5.1 E-08

7.8 E-10

0.168

400

0.9

1 E

1 E

2 E

10

-> Th-228, Ac-224

Pa-230

17.4 d

a, e, b-, g

5.7 E-07

9.2 E-10

0.108

200

0.3

1 E

1 E

1 E

30

-> Th-230, U-230, Ac-226

Pa-231

3.3 E4 a

a, g

8.9 E-05

7.1 E-07

0.020

40

0.1

1 E

6 E

9 E-02

0.3

-> Ac-227

Pa-232

1.31 d

b-, g

6.8 E-09

7.2 E-10

0.151

1000

1.3

1 E

7 E

1 E

3

-> U-232

Pa-233

27.0 d

b-, g

3.2 E-09

8.7 E-10

0.041

2000

1.4

1 E

2 E

3 E

3

-> U-233

Pa-234

6.70 h

b-, g

5.8 E-10

5.1 E-10

0.281

2000

2.9

2 E

9 E

1 E

3

-> U-234

U-230

20.8 d

a, g

1.2 E-05

5.5 E-08

0.003

6

<0.1

2 E

4 E

7 E-01

1

-> Th-226

U-231

4.2 d

a, e, g

4.0 E-10

2.8 E-10

0.032

10

0.1

4 E

1 E

2 E

100

-> Pa-231, Th-227

U-232

72 a

a, g

2.6 E-05

3.3 E-07

0.002

6

<0.1

3 E

2 E

3 E-01

0.3

-> Th-228

U-233

1.6 E5 a

a, g

6.9 E-06

5.0 E-08

0.001

2

<0.1

2 E

7 E

1 E

1

-> Th-229

U-234

2.4 E5 a

a, g

6.8 E-06

4.9 E-08

0.002

3

<0.1

2 E

7 E

1 E

1

-> Th-230

U-235

7.0 E8 a

a, g

6.1 E-06

4.6 E-08

0.028

100

0.2

2 E

8 E

1 E

3

-> Th-231

U-236

2.3 E7 a

a, g

6.3 E-06

4.6 E-08

0.002

1

<0.1

2 E

8 E

1 E

1

-> Th-232

U-237

6.75 d

b-, g

1.7 E-09

7.7 E-10

0.037

1000

1.6

1 E

3 E

5 E

3

-> Np-237

U-238

4.5 E9 a

a, g, f

5.7 E-06

4.4 E-08

0.002

1

<0.1

2 E

9 E

1 E

1

-> Th-234

U-239

23.54 m

b-, g

3.5 E-11

2.8 E-11

0.012

1000

1.6

4 E

1 E

2 E

3

-> Np-239

U-240

14.1 h

b-, g

8.4 E-10

1.1 E-09

0.009

1000

1.0

9 E

6 E

1 E

-> Np-240

U nat figli incl.

a, b, g

0.296

6000

7.1

4 E

4 E

3 E-01

1

Np-232

14.7 m

e, b, g

3.5 E-11

9.7 E-12

0.199

400

0.6

1 E

1 E

2 E

10

-> U-232

Np-233

36.2 m

e, g

3.0 E-12

2.2 E-12

0.022

40

<0.1

5 E

2 E

3 E

100

-> U-233

Np-234

4.4 d

e, b, g

7.3 E-10

8.1 E-10

0.219

80

0.2

1 E

7 E

1 E

30

-> U-234

Np-235

396.1 d

a, e, g

2.7 E-10

5.3 E-11

0.008

3

<0.1

2 E

2 E

3 E

1000

-> U-235, Pa-231

Np-236L [2]

1.15 E5 a

e, b-, g

2.0 E-06

1.7 E-08

0.046

1000

1.8

6 E

3 E

4 E

3

-> U-236, Pu-236

Np-236S [2]

22.5 h

e, b-, g

3.6 E-09

1.9 E-10

0.013

600

0.6

5 E

1 E

2 E

10

-> U-236, Pu-236

Np-237

2.14 E6 a

a, g

1.5 E-05

1.1 E-07

0.018

30

0.1

9 E

3 E

6 E-01

0.3

-> Pa-233

Np-238

2.117 d

b-, g

1.7 E-09

9.1 E-10

0.089

1000

1.1

1 E

3 E

5 E

3

-> Pu-238

Np-239

2.355 d

b-, g

1.1 E-09

8.0 E-10

0.039

2000

2.3

1 E

5 E

8 E

3

-> Pu-239

Np-240

65 m

b-, g

1.3 E-10

8.2 E-11

0.225

3000

3.4

1 E

4 E

6 E

1

-> Pu-240

Np-240m

7.4 m

b-, g

0.060

1000

1.6

3

-> Pu-240

Pu-234

8.8 h

a, e, g

1.8 E-08

1.6 E-10

0.018

6

<0.1

6 E

3 E

5 E

300

-> Np-234, U-230

Pu-235

25.3 m

a, e, g

2.6 E-12

2.1 E-12

0.026

8

<0.1

5 E

2 E

3 E

300

-> Np-235, U-231

Pu-236

2.851 a

a, g, f

1.3 E-05

8.6 E-08

0.003

1

<0.1

1 E

4 E

6 E-01

1

-> U-232

Pu-237

45.3 d

a, e, g

3.0 E-10

1.0 E-10

0.018

6

<0.1

1 E

2 E

3 E

300

-> Np-237, U-233

Pu-238

87.74 a

a, g, f

3.0 E-05

2.3 E-07

0.002

<1

<0.1

4 E

2 E

3 E-01

0.3

-> U-234

Pu-239

2.4 E4 a

a, g

3.2 E-05

2.5 E-07

0.001

<1

<0.1

4 E

2 E

3 E-01

0.3

-> U-235

Pu-240

6537 a

a, g, f

3.2 E-05

2.5 E-07

0.002

<1

<0.1

4 E

2 E

3 E-01

0.3

-> U-236

Pu-241

14.4 a

a, b-, g

5.8 E-07

4.7 E-09

<0.001

<1

<0.1

2 E

9 E

1 E

10

-> Am-241, U-237

Pu-242

3.76 E5 a

a, g, f

3.1 E-05

2.4 E-07

0.002

<1

<0.1

4 E

2 E

3 E-01

0.3

-> U-238

Pu-243

4.956 h

b-, g

1.1 E-10

8.5 E-11

0.007

1000

1.3

1 E

5 E

8 E

3

-> Am-243

Pu-244 [9]

8.26 E7 a

a, g, f

3.0 E-05

2.4 E-07

0.053

1

0.1

4 E

2 E

3 E-01

0.3

-> U-240

Pu-245

10.5 h

b-, g

6.5 E-10

7.2 E-10

0.070

2000

2.0

1 E

8 E

1 E

3

-> Am-245

Pu-246

10.85 d

b-, g

7.0 E-09

3.3 E-09

0.034

700

0.7

3 E

7 E

1 E

10

-> Am-246

Am-237

73.0 m

a, e, g

3.6 E-11

1.8 E-11

0.073

800

0.7

6 E

1 E

2 E

10

-> Pu-237, Np-233

Am-238

98 m

a, e, g

6.6 E-11

3.2 E-11

0.145

60

0.1

3 E

8 E

1 E

30

-> Pu-238, Np-234

Am-239

11.9 h

a, e, g

2.9 E-10

2.4 E-10

0.059

1000

1.4

4 E

2 E

3 E

3

-> Pu-239, Np-235

Am-240

50.8 h

a, e, g

5.9 E-10

5.8 E-10

0.171

50

0.3

2 E

8 E

1 E

30

-> Pu-240, Np-236

Am-241

432.2 a

a, g

2.7 E-05

2.0 E-07

0.019

6

<0.1

5 E

2 E

3 E-01

0.3

-> Np-237

Am-242

16.02 h

e, b-, g

1.2 E-08

3.0 E-10

0.009

1000

1.1

3 E

4 E

7 E

3

-> Cm-242, Pu-242

Am-242m

152 a

a, g

2.4 E-05

1.9 E-07

0.006

2

<0.1

5 E

2 E

3 E-01

0.3

-> Am-242, Np-238

Am-243

7380 a

a, g

2.7 E-05

2.0 E-07

0.014

2

<0.1

5 E

2 E

3 E-01

0.3

-> Np-239

Am-244

10.1 h

b-, g

1.5 E-09

4.6 E-10

0.145

3000

2.9

2 E

3 E

6 E

3

-> Cm-244

Am-244m

26 m

b-, g

6.2 E-11

2.9 E-11

0.002

1000

1.6

3 E

8 E

1 E

3

-> Cm-244

Am-245

2.05 h

b-, g

7.6 E-11

6.2 E-11

0.007

2000

1.8

2 E

7 E

1 E

3

-> Cm-245

Am-246

39 m

b-, g

1.1 E-10

5.8 E-11

0.135

4000

4.5

2 E

5 E

8 E

1

-> Cm-246

Am-246m

25.0 m

b-, g

3.8 E-11

3.4 E-11

0.154

1000

1.7

3 E

1 E

2 E

3

-> Cm-246

Cm-238

2.4 h

a, e

4.8 E-09

8.0 E-11

0.021

7

<0.1

1 E

1 E

2 E

300

-> Am-238, Pu-234

Cm-240

27 d

a, g

2.3 E-06

7.6 E-09

0.003

<1

<0.1

1 E

2 E

4 E

10

-> Pu-236

Cm-241

32.8 d

a, e, g

2.6 E-08

9.1 E-10

0.100

600

0.7

1 E

2 E

3 E

10

-> Am-241, Pu-237

Cm-242

162.8 d

a, g, f

3.7 E-06

1.2 E-08

0.002

<1

<0.1

8 E

1 E

2 E

10

-> Pu-238

Cm-243

28.5 a

a, e, g

2.0 E-05

1.5 E-07

0.033

1000

1.1

7 E

3 E

4 E-01

0.3

-> Pu-239, Am-243

Cm-244

18.11 a

a, g, f

1.7 E-05

1.2 E-07

0.002

<1

<0.1

8 E

3 E

5 E-01

0.3

-> Pu-240

Cm-245

8500 a

a, g

2.7 E-05

2.1 E-07

0.028

400

0.4

5 E

2 E

3 E-01

0.3

-> Pu-241

Cm-246 [9]

4370 a

a, g, f

2.7 E-05

2.1 E-07

0.013

<1

<0.1

5 E

2 E

3 E-01

0.3

-> Pu-242

Cm-247

1.56 E7 a

a, g

2.5 E-05

1.9 E-07

0.053

100

0.1

5 E

2 E

3 E-01

0.3

-> Pu-243

Cm-248 [9]

3.39 E5 a

a, g, f

9.5 E-05

7.7 E-07

3.8

<1

<0.1

1 E

5 E

9 E-02

0.1

-> Pu-244

Cm-249

64.15 m

b-, g

5.1 E-11

3.1 E-11

0.003

1000

1.5

3 E

1 E

2 E

3

-> Bk-249

Cm-250 [9]

6900 a

a, b-, f

5.4 E-04

4.4 E-06

36

<1

<0.1

2 E

9 E

2 E-02

0.03

-> Pu-246, Bk-250

Bk-245

4.94 d

a, e, g

1.8 E-09

5.7 E-10

0.054

2000

1.6

2 E

3 E

5 E

3

->

Cm-245, Am-241

Bk-246

1.83 d

e, g

4.6 E-10

4.8 E-10

0.161

30

0.1

2 E

1 E

2 E

30

-> Cm-246

Bk-247

1380 a

a, g

4.5 E-05

3.5 E-07

0.021

800

0.7

3 E

1 E

2 E-01

0.3

-> Am-243

Bk-249

320 d

a, b-, g, f

1.0 E-07

9.7 E-10

<0.001

20

<0.1

1 E

5 E

8 E

100

-> Cf-249, Am-245

Bk-250

3.222 h

b-, g

7.1 E-10

1.4 E-10

0.137

1000

1.5

7 E

7 E

1 E

3

-> Cf-250

Cf-244

19.4 m

a, g

1.8 E-08

7.0 E-11

0.003

<1

<0.1

1 E

3 E

5 E

300

-> Cm-240

Cf-246

35.7 h

a, g, f

3.5 E-07

3.3 E-09

0.002

<1

<0.1

3 E

1 E

2 E

30

-> Cm-242

Cf-248 [9]

333.5 d

a, g, f

6.1 E-06

2.8 E-08

0.003

<1

<0.1

4 E

8 E

1 E

3

-> Cm-244

Cf-249

350.6 a

a, g, f

4.5 E-05

3.5 E-07

0.060

200

0.2

3 E

1 E

2 E-01

0.3

-> Cm-245

Cf-250 [9]

13.08 a

a, g, f

2.2 E-05

1.6 E-07

0.035

<1

<0.1

6 E

2 E

4 E-01

0.3

-> Cm-246

Cf-251

898 a

a, g

4.6 E-05

3.6 E-07

0.037

1000

1.8

3 E

1 E

2 E-01

0.3

-> Cm-247

Cf-252 [9]

2.638 a

a, g, f

1.3 E-05

9.0 E-08

1.3

<1

<0.1

1 E

4 E

6 E-01

1

-> Cm-248

Cf-253

17.81 d

a, b-, g

1.0 E-06

1.4 E-09

<0.001

800

0.8

7 E

7 E

8 E

10

-> Es-253, Cm-249

Cf-254 [9]

60.5 d

a, g, f

2.2 E-05

4.0 E-07

42

<1

<0.1

3 E

2 E

4 E-01

0.3

-> Cm-250

Es-250

2.1 h

e, g

4.2 E-10

2.1 E-11

0.071

20

0.1

5 E

1 E

2 E

100

-> Cf-250

Es-251

33 h

a, e, g

1.7 E-09

1.7 E-10

0.028

200

0.2

6 E

3 E

5 E

30

-> Cf-251, Bk-247

Es-253

20.47 d

a, g, f

2.1 E-06

6.1 E-09

0.001

1

<0.1

2 E

2 E

4 E

10

-> Bk-249

Es-254

275.7 d

a, g

6.0 E-06

2.8 E-08

0.021

6

<0.1

4 E

8 E

1 E

3

-> Bk-250

Es-254m

39.3 h

a, b-, g

3.7 E-07

4.2 E-09

0.077

1000

1.4

2 E

1 E

2 E

3

-> Fm-254, Bk-250

Fm-252

22.7 h

a, g

2.6 E-07

2.7 E-09

0.002

<1

<0.1

4 E

2 E

3 E

30

-> Cf-248

Fm-253

3.00 d

a, e, g

3.0 E-07

9.1 E-10

0.023

200

0.2

1 E

2 E

3 E

30

-> Es-253, Cf-249

Fm-254

3.240 h

a, g

7.7 E-08

4.4 E-10

0.002

<1

<0.1

2 E

6 E

1 E

300

-> Cf-250

Fm-255

20.07 h

a, g

2.6 E-07

2.5 E-09

0.016

5

0.1

4 E

2 E

3 E

30

-> Cf-251

Fm-257

100.5 d

a, g

5.2 E-06

1.5 E-08

0.032

600

0.8

7 E

1 E

2 E

3

-> Cf-253

Md-257

5.2 h

a, e, g

2.0 E-08

1.2 E-10

0.027

30

<0.1

8 E

3 E

4 E

100

-> Fm-257, Es-253

Md-258

55 d

a, g

4.4 E-06

1.3 E-08

0.007

2

<0.1

8 E

1 E

2 E

10

-> Es-254

Spiegazioni per le singole colonne

1-3

Indicazioni generali concernenti il radionuclide [Fonte: International Commission on Radiological Protection, ICRP 38]. I nuclidi figli con un tempo di dimezzamento inferiore a 10 minuti non figurano separatamente; le loro caratteristiche sono integrate nella linea del nuclide padre

1

Radionuclide; m: metastabile. Un nuclide figlio con un tempo di dimezzamento inferiore a 10 minuti è indicato dopo la barra. [2]: due nuclidi con lo stesso numero di protoni e neutroni, ma con una configurazione e un tempo di dimezzamento diversi.

2

Tempo di dimezzamento: s: secondo; m: minuto; h: ora; a: anno; E: rappresentazione esponenziale.

3

Tipo di disintegrazione e di radiazione: a = raggi alfa; b-,b = raggi beta; g = raggi gamma; e = cattura di elettroni; F = fissione spontanea.

4, 5

Fattori di dose per inalazione (respirazione) e ingestione (cibi, bevande) per adulti. [Fonte: direttiva 96/29/Euratom del 13 maggio 1996, (tabella C1, colonna h(g)5mm per inalazione, colonna h(g) per ingestione). Singoli nuclidi che non vi figurano: International Commission on Radiological Protection, Oak Ridge, data base for ICRP 61, K.F. Eckerman, february 1993 oppure National Radiological Protection Board, UK; NRPB-R245, 1991]

4

Grandezza di apprezzamento per inalazione. L'inalazione di 1 Bq conduce al massimo alla dose efficace indicata in Sv.

5

Grandezza di apprezzamento per ingestione. L'ingestione di 1 Bq conduce al massimo alla dose efficace indicata in Sv.

6-8

Grandezze di apprezzamento per l'irradiazione esterna [Fonte: Petoussi et al., GSF-Bericht 7/93, Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit GmbH, Neuherberg]. Qualora il nuclide figlio avesse un tempo di dimezzamento inferiore a 10 minuti, è indicata la somma delle grandezze di apprezzamento del nuclide padre e del nuclide figlio.

6

Intensità di dose a 10 mm di profondità nel tessuto (equivalente di intensità di dose ambientale) a 1 m di distanza da una sorgente radioattiva con una attività pari a 1 GBq (109 Bq).

7

Intensità di dose a 0,07 mm di profondità nel tessuto (equivalente di intensità di dose direzionale) a 10 cm di distanza da una sorgente radioattiva con una attività pari a 1 GBq (109 Bq).

8

Grandezza di apprezzamento per la contaminazione della pelle. Una contaminazione della pelle pari a 1 kBq/ cm2 (media su 100 cm2) conduce all'intensità di dose indicata (equivalente di intensità di dose direzionale).

9-12

Limite di esenzione, limite di licenza e valori operativi.

9

Limite di esenzione per l'attività specifica in Bq/kg e limite di esenzione per l'attività assoluta in Bq. I limiti di esenzione sono derivati dalla colonna 5. L'ingestione di 1 kg di sostanza con attività specifica LE, cioè l'attività LEabs, conduce a una dose efficace impegnata pari a 10 µSv.

10

Limite di licenza per la manipolazione giornaliera. I valori dei limiti di licenza sono derivati dalla colonna 4, poiché - nel trattamento di radionuclidi nei laboratori - domina il pericolo di inalazione. L'inalazione unica di una attività LA conduce a una dose efficace impegnata pari a 5 mSv. In alcuni casi, il valore ricavato per LA è inferiore al valore per LE, e ciò non è logico. Il valore di LA è dunque stato sostituito da quello di LE [5]. Per i gas nobili, il limite di licenza corrisponde all'attività presente in un locale con un volume di 1000 m3 con una concentrazione CA di cui alla colonna 11.

11

Valore operativo per attività continua nell'aria, applicabile alle persone professionalmente esposte a radiazioni. L'inalazione di aria con una concentrazione radioattiva CA durante 40 ore settimanali e 50 settimane all'anno conduce a una dose efficace impegnata pari a 20 mSv. Per l'inalazione si applica: CA [Bq/ m3] = 0,02 Sv/( einh · 2400 m3/a). Per i gas nobili, la permanenza in una nube semisferica di grande raggio durante 40 ore settimanali e 50 settimane all'anno conduce a una dose efficace pari a 20 mSv (gas e gas nobili: D.C. Kocher, Oak Ridge National Laboratory, TN Jnl. - 1981, NUREG/CR-1918). Nella maggior parte dei casi, il valore CA si riferisce al nuclide padre. Le eccezioni, per le quali è indicato il valore CA del nuclide figlio, sono contrassegnate in modo particolare. Sono contrassegnati con la relativa nota anche i casi in cui l'immersione conduce a un'irradiazione della pelle o di tutti gli organi e la dose dovuta a immersione è più elevata di quella dovuta a inalazione. [1]: Per Kr-88 sono stati indicati i valori del nuclide figlio in caso d'immersione. [3]: Ricavato dalla dose efficace in caso di immersione. [4]: Ricavato dalla dose per la pelle in caso di immersione.

12

Valore operativo per la contaminazione superficiale al di fuori delle zone controllate, calcolato come media su 100 cm2. Per l'ottenimento dei valori si è tenuto conto dell'irradiazione della pelle, di una incorporazione e del limite di licenza (riferimento all'inalazione), ed è stato considerato, di volta in volta, il caso più sfavorevole:

-
irradiazione della pelle durante 8760 ore all'anno, esaurimento di un decimo del valore limite per la pelle, corrispondente a una dose efficace pari a 0,5 mSv all'anno;
-
ingestione giornaliera dell'attività che può trovarsi su una superficie di 10 cm2 (parti della mano), corrispondente a una dose efficace pari a 0,5 mSv all'anno;
-
CSinh = LA/ 100 cm2 = (5 mSv/[1000 · mSv/Sv · einh])/ 100 cm2

13

Nuclide figlio instabile

13

Nuclide figlio instabile; - > significa: si disintegra a...; in caso di ramificazione in diversi nuclidi, gli stessi sono separati da una virgola; una seconda freccia indica una serie di disintegrazione. [6]: Il valore h10 del nuclide figlio supera 0,1 (mSv/h)/GBq a 1 m di distanza (osservare il nuclide figlio di volta in volta!).

Tavola delle note

[1]

Per Kr-88 sono stati indicati i valori del nuclide figlio in caso d'immersione (colonna 11).

[2]

Due nuclidi con lo stesso numero di protoni e di neutroni, ma con una configurazione e un tempo di dimezzamento diversi (colonna 1).

[3]

Ricavato dalla dose efficace in caso d'immersione (colonna 11).

[4]

Ricavato dalla dose per la pelle in caso d'immersione (colonna 11).

[5]

Il valore di LA è stato sostituito da quello di LE (colonna 10).

[6]

Il valore h10 del nuclide figlio supera 0,1 (mSv/h)/GBq a 1 m di distanza (osservare il nuclide figlio di volta in volta!) (colonna 13).

[7]

Deve essere considerata anche la parte H-3,HTO

[8]

Per il Kr-85 è stato scelto il valore LA, in modo che a una distanza di 10 cm l'intensità di dose sia di 1 ?Sv/h.

[9]

Per h10 si è tenuto conto della fissione spontanea. La parte delle fissioni spontanee è tratta da «Tables of Isotopes» (8a edizione, 1996, John Wiley&Sons) e dalla banca dati ENDF del «Brookhaven National Laboratory». Per il numero medio di neutroni per fissione e il fattore di dose sono stati ripresi i valori di Cf-252. Non è stata presa in considerazione la parte di fotoni prodotti nel corso della fissione e l'emissione dei fotoni dovuta ai prodotti di fissione.

Miscele di nuclidi

Per le miscele di nuclidi, la regola di addizione di cui all'appendice 1 si applica alle colonne 9, 11 e 12.


1 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 17 nov. 1999 (RU 2000 107 934). Aggiornata giusta il n. II dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2894).


Appendice 41

(art. 44 cpv. 3)

Fattori di dose per diversi gruppi di età

1. Inalazione

Nuclide

Prima infanzia (1a)

Bambini (10 a)

Adulti

einalSv/Bq

hinal, organoSv/Bq

organo

einalSv/Bq

hinal, organoSv/Bq

organo

einalSv/Bq

hinal, organoSv/Bq

organo

H-3, HTO [1]

4.8 E-11

4.8 E-11

GK

2.3 E-11

2.3 E-11

GK

1.8 E-11

1.8 E-11

GK

H-3, OBT [2]

1.1 E-10

1.1 E-10

GK

5.5 E-11

5.5 E-11

GK

4.1 E-11

4.1 E-11

GK

C-14 organico

1.6 E-09

1.6 E-09

GK

7.9 E-10

7.9 E-10

GK

5.8 E-10

5.8 E-10

GK

Na-22

7.3 E-09

6.4 E-08

ET

2.4 E-09

2.0 E-08

ET

1.3 E-09

9.2 E-09

ET

Na-24

1.8 E-09

4.3 E-08

ET

5.7 E-10

1.3 E-08

ET

2.7 E-10

6.0 E-09

ET

Sc-47

2.8 E-09

1.4 E-08

Lu

1.1 E-09

6.7 E-09

Lu

7.3 E-10

5.1 E-09

Lu

Cr-51

1.9 E-10

8.2 E-10

ET

6.4 E-11

2.6 E-10

ET

3.2 E-11

1.4 E-10

Lu

Mn-54

6.2 E-09

2.5 E-08

ET

2.4 E-09

9.1 E-09

Lu

1.5 E-09

6.3 E-09

Lu

Fe-59

1.3 E-08

6.7 E-08

Lu

5.5 E-09

3.1 E-08

Lu

3.7 E-09

2.3 E-08

Lu

Co-57

2.2 E-09

1.2 E-08

Lu

8.5 E-10

4.8 E-09

Lu

5.5 E-10

3.3 E-09

Lu

Co-58

6.5 E-09

3.0 E-08

ET

2.4 E-09

1.2 E-08

Lu

1.6 E-09

8.9 E-09

Lu

Co-60

3.4 E-08

1.6 E-07

Lu

1.5 E-08

7.3 E-08

Lu

1.0 E-08

5.2 E-08

Lu

Zn-65

6.5 E-09

1.9 E-08

ET

2.4 E-09

7.5 E-09

Lu

1.6 E-09

5.1 E-09

Lu

Se-75

6.0 E-09

2.4 E-08

Ni

2.5 E-09

9.2 E-09

Ni

1.0 E-09

5.4 E-09

Ni

Br-82

3.0 E-09

5.0 E-08

ET

1.1 E-09

1.5 E-08

ET

6.3 E-10

7.0 E-09

ET

Sr-89

2.4 E-08

1.5 E-07

Lu

9.1 E-09

6.3 E-08

Lu

6.1 E-09

4.5 E-08

Lu

Sr-90

1.1 E-07

7.0 E-07

Lu

5.1 E-08

2.9 E-07

Lu

3.6 E-08

2.1 E-07

Lu

Y-91

3.0 E-08

1.7 E-07

Lu

1.1 E-08

6.9 E-08

Lu

7.1 E-09

5.0 E-08

Lu

Zr-95

1.6 E-08

9.1 E-08

Lu

6.8 E-09

4.2 E-08

Lu

4.8 E-09

3.1 E-08

Lu

Nb-95

5.2 E-09

2.8 E-08

Lu

2.2 E-09

1.3 E-08

Lu

1.5 E-09

9.5 E-09

Lu

Mo-99

4.4 E-09

1.8 E-08

DD

1.5 E-09

7.2 E-09

Lu

8.9 E-10

5.3 E-09

Lu

Tc-99m

9.9 E-11

1.4 E-09

ET

3.4 E-11

4.3 E-10

ET

1.9 E-11

2.1 E-10

ET

Ru-103

8.4 E-09

5.3 E-08

Lu

3.5 E-09

2.4 E-08

Lu

2.4 E-09

1.8 E-08

Lu

Ru-106

1.1 E-07

7.1 E-07

Lu

4.1 E-08

2.8 E-07

Lu

2.8 E-08

2.0 E-07

Lu

Ag-110m

2.8 E-08

1.1 E-07

Lu

1.2 E-08

5.1 E-08

Lu

7.6 E-09

3.6 E-08

Lu

Sn-125

1.5 E-08

6.5 E-08

Lu

5.0 E-09

2.7 E-08

Lu

3.1 E-09

2.0 E-08

Lu

Sb-122

5.7 E-09

2.7 E-08

DD

1.8 E-09

7.5 E-09

Lu

1.0 E-09

5.5 E-09

Lu

Sb-124

2.4 E-08

1.4 E-07

Lu

9.6 E-09

6.1 E-08

Lu

6.4 E-09

4.4 E-08

Lu

Sb-125

1.6 E-08

1.0 E-07

Lu

6.8 E-09

4.5 E-08

Lu

4.8 E-09

3.2 E-08

Lu

Sb-127

7.3 E-09

3.1 E-08

Lu

2.7 E-09

1.4 E-08

Lu

1.7 E-09

1.1 E-08

Lu

Te-125m

1.1 E-08

7.4 E-08

Lu

4.8 E-09

3.5 E-08

Lu

3.4 E-09

2.6 E-08

Lu

Te-127m

2.6 E-08

1.7 E-07

Lu

1.1 E-08

7.7 E-08

Lu

7.4 E-09

5.6 E-08

Lu

Te-129m

2.6 E-08

1.5 E-07

Lu

9.8 E-09

6.6 E-08

Lu

6.6 E-09

4.8 E-08

Lu

Te-131m

5.8 E-09

3.2 E-08

ET

1.9 E-09

9.8 E-09

ET

9.4 E-10

4.6 E-09

Lu

Te-132

1.3 E-08

5.6 E-08

ET

4.0 E-09

1.7 E-08

ET

2.0 E-09

1.0 E-08

Lu

I-125

2.3 E-08

4.5 E-07

SD

1.1 E-08

2.2 E-07

SD

5.1 E-09

1.0 E-07

SD

I-125 organico

4.0 E-08

8.1 E-07

SD

2.2 E-08

4.4 E-07

SD

1.1 E-08

2.1 E-07

SD

I-125 elementare

5.2 E-08

1.0 E-06

SD

2.8 E-08

5.6 E-07

SD

1.4 E-08

2.7 E-07

SD

I-129

8.6 E-08

1.7 E-06

SD

6.7 E-08

1.3 E-06

SD

3.6 E-08

7.1 E-07

SD

I-129 organico

1.5 E-07

3.0 E-06

SD

1.3 E-07

2.7 E-06

SD

7.4 E-08

1.5 E-06

SD

I-129 elementare

2.0 E-07

3.9 E-06

SD

1.7 E-07

3.4 E-06

SD

9.6 E-08

1.9 E-06

SD

I-131

7.2 E-08

1.4 E-06

SD

1.9 E-08

3.7 E-07

SD

7.4 E-09

1.5 E-07

SD

I-131 organico

1.3 E-07

2.5 E-06

SD

3.7 E-08

7.4 E-07

SD

1.5 E-08

3.1 E-07

SD

I-131 elementare

1.6 E-07

3.2 E-06

SD

4.8 E-08

9.5 E-07

SD

2.0 E-08

3.9 E-07

SD

I-133

1.8 E-08

3.5 E-07

SD

3.8 E-09

7.4 E-08

SD

1.5 E-09

2.8 E-08

SD

I-133 organico

3.2 E-08

6.3 E-07

SD

7.6 E-09

1.5 E-07

SD

3.1 E-09

6.0 E-08

SD

I-133 elementare

4.1 E-08

8.0 E-07

SD

9.7 E-09

1.9 E-07

SD

4.0 E-09

7.6 E-08

SD

I-135

3.7 E-09

7.0 E-08

SD

7.9 E-10

1.5 E-08

SD

3.2 E-10

5.7 E-09

SD

I-135 organico

6.7 E-09

1.3 E-07

SD

1.6 E-09

3.1 E-08

SD

6.8 E-10

1.3 E-08

SD

I-135 elementare

8.5 E-09

1.6 E-07

SD

2.1 E-09

3.8 E-08

SD

9.2 E-10

1.5 E-08

SD

Cs-134

7.3 E-09

4.9 E-08

ET

5.3 E-09

1.8 E-08

ET

6.6 E-09

1.2 E-08

ET

Cs-136

5.2 E-09

5.9 E-08

ET

2.0 E-09

1.9 E-08

ET

1.2 E-09

8.8 E-09

ET

Cs-137

5.4 E-09

2.5 E-08

ET

3.7 E-09

9.7 E-09

ET

4.6 E-09

7.4 E-09

ET

Ba-140

2.0 E-08

1.1 E-07

Lu

7.6 E-09

4.8 E-08

Lu

5.1 E-09

3.5 E-08

Lu

La-140

6.3 E-09

4.4 E-08

ET

2.0 E-09

1.3 E-08

ET

1.1 E-09

6.2 E-09

ET

Ce-141

1.1 E-08

6.9 E-08

Lu

4.6 E-09

3.2 E-08

Lu

3.2 E-09

2.4 E-08

Lu

Ce-144

1.6 E-07

6.5 E-07

Lu

5.5 E-08

2.6 E-07

Lu

3.6 E-08

1.9 E-07

Lu

Pr-143

8.4 E-09

4.6 E-08

Lu

3.2 E-09

2.1 E-08

Lu

2.2 E-09

1.5 E-08

Lu

Pb-210

3.7 E-06

2.2 E-05

Lu

1.5 E-06

1.1 E-05

KH

1.1 E-06

1.3 E-05

KH

Bi-210

3.0 E-07

2.4 E-06

Lu

1.3 E-07

1.1 E-06

Lu

9.3 E-08

7.7 E-07

Lu

Po-210

1.1 E-05

8.1 E-05

Lu

4.6 E-06

3.5 E-05

Lu

3.3 E-06

2.6 E-05

Lu

Ra-224

8.2 E-06

6.7 E-05

Lu

3.9 E-06

3.2 E-05

Lu

3.0 E-06

2.5 E-05

Lu

Ra-226

1.1 E-05

9.1 E-05

Lu

4.9 E-06

3.8 E-05

Lu

3.5 E-06

2.8 E-05

Lu

Th-227

3.0 E-05

2.5 E-04

Lu

1.4 E-05

1.2 E-04

Lu

1.0 E-05

8.7 E-05

Lu

Th-228

1.3 E-04

1.1 E-03

Lu

5.5 E-05

4.5 E-04

Lu

4.0 E-05

3.3 E-04

Lu

Th-230

3.5 E-05

2.6 E-04

KH

1.6 E-05

2.4 E-04

KH

1.4 E-05

2.8 E-04

KH

Th-232

5.0 E-05

3.5 E-04

Lu

2.6 E-05

2.6 E-04

KH

2.5 E-05

2.9 E-04

KH

Pa-231

2.3 E-04

1.0 E-02

KH

1.5 E-04

7.5 E-03

KH

1.4 E-04

6.8 E-03

KH

U-234

1.1 E-05

9.0 E-05

Lu

4.8 E-06

3.8 E-05

Lu

3.5 E-06

2.7 E-05

Lu

U-235

1.0 E-05

8.1 E-05

Lu

4.3 E-06

3.4 E-05

Lu

3.1 E-06

2.4 E-05

Lu

U-238

9.4 E-06

7.5 E-05

Lu

4.0 E-06

3.1 E-05

Lu

2.9 E-06

2.2 E-05

Lu

Np-237

4.0 E-05

8.3 E-04

KH

2.2 E-05

6.7 E-04

KH

2.3 E-05

1.0 E-03

KH

Np-239

4.2 E-09

1.8 E-08

ET

1.4 E-09

8.4 E-09

Lu

9.3 E-10

6.3 E-09

Lu

Pu-238

7.4 E-05

1.2 E-03

KH

4.8 E-05

9.8 E-04

KH

4.6 E-05

1.4 E-03

KH

Pu-239

7.7 E-05

1.3 E-03

KH

4.4 E-05

1.1 E-03

KH

5.0 E-05

1.5 E-03

KH

Pu-240

7.7 E-05

1.3 E-03

KH

4.8 E-05

1.1 E-03

KH

5.0 E-05

1.5 E-03

KH

Pu-241

9.7 E-07

2.2 E-05

KH

8.3 E-07

2.4 E-05

KH

9.0 E-07

3.1 E-05

KH

Am-241

6.9 E-05

1.4 E-03

KH

4.0 E-05

1.2 E-03

KH

4.2 E-05

1.7 E-03

KH

Cm-242

1.8 E-05

1.2 E-04

KH

7.3 E-06

4.8 E-05

Lu

5.2 E-06

3.5 E-05

Lu

Cm-244

5.7 E-05

9.6 E-04

KH

2.7 E-05

6.4 E-04

KH

2.7 E-05

9.2 E-04

KH

einal:

dose efficace impegnata; tempo di integrazione: 50 anni per gli adulti, 70 anni per i bambini fattori di dose tratti dal CD-ROM ICRP (AMAD = 1mm)

hinal, organo:

dose impegnata nell'organo più colpito (GK: corpo intero, Go: gonadi, KM: midollo osseo (rosso), DD: colon, Lu: polmoni, Ma: stomaco, Bl: vescica, Br: torace, Le: fegato, SR: esofago, SD: tiroide, Ha: epidermide, KH: periostio, altri organi e tessuti (ET: vie respiratorie extratoraciche, Ut: utero, Ni: reni, Mi: milza)) fattori di dose tratti dal CD-ROM ICRP (AMAD = 1mm)

[1]

sotto forma di acqua evaporata

[2]

tritio legato organicamente

2. Ingestione

Nuclide

La infanzia (la)

Bambini (10a)

Adulti

eingSv/Bq

hing, organoSv/Bq

organo

eingSv/Bq

hing, organoSv/Bq

organo

eingSv/Bq

hing, organoSv/Bq

organo

H-3, HTO

4.8E-11

4.8E-11

GK

2.3E-11

2.3E-11

GK

1.8E-11

1.8E-11

GK

H-3, OBT [2]

1.2E-10

1.6E-10

Ma

5.7E-11

6.7E-11

Ma

4.2E-11

4.7E-11

Ma

C-14

1.6E-09

1.9E-09

Ma

8.0E-10

8.9E-10

Ma

5.8E-10

6.3E-10

Ma

Na-22

1.5E-08

2.8E-08

KH

5.5E-09

1.1E-08

KH

3.2E-09

6.3E-09

KH

Na-24

2.3E-09

6.7E-09

Ma

7.7E-10

2.1E-09

Ma

4.3E-10

1.2E-09

Ma

Sc-47

3.9E-09

3.0E-08

DD

1.2E-09

9.0E-09

DD

5.4E-10

4.1E-09

DD

Cr-51

2.3E-10

1.4E-09

DD

7.8E-11

4.5E-10

DD

3.8E-11

2.1E-10

DD

Mn-54

3.1E-09

8.3E-09

DD

1.3E-09

3.3E-09

DD

7.1E-10

1.8E-09

DD

Fe-59

1.3E-08

3.5E-08

DD

4.7E-09

1.2E-08

DD

1.8E-09

5.8E-09

DD

Co-57

1.6E-09

5.6E-09

DD

5.8E-10

1.8E-09

DD

2.1E-10

9.4E-10

DD

Co-58

4.4E-09

1.4E-08

DD

1.7E-09

4.9E-09

DD

7.4E-10

2.8E-09

DD

Co-60

2.7E-08

5.1E-08

DD

1.1E-08

2.0E-08

Le

3.4E-09

8.7E-09

DD

Zn-65

1.6E-08

2.2E-08

KH

6.4E-09

8.9E-09

KH

3.9E-09

5.4E-09

KH

Se-75

1.3E-08

5.1E-08

Ni

6.0E-09

2.2E-08

Ni

2.6E-09

1.4E-08

Ni

Br-82

2.6E-09

4.0E-09

DD

9.5E-10

1.5E-09

DD

5.4E-10

8.3E-10

Ma

Sr-89

1.8E-08

9.2E-08

DD

5.8E-09

2.7E-08

DD

2.6E-09

1.4E-08

DD

Sr-90

7.3E-08

7.3E-07

KH

6.0E-08

1.0E-06

KH

2.8E-08

4.1E-07

KH

Y-91

1.8E-08

1.4E-07

DD

5.2E-09

4.2E-08

DD

2.4E-09

1.9E-08

DD

Zr-95

5.6E-09

3.4E-08

DD

1.9E-09

1.1E-08

DD

9.5E-10

5.1E-09

DD

Nb-95

3.2E-09

1.6E-08

DD

1.1E-09

5.6E-09

DD

5.8E-10

2.8E-09

DD

Mo-99

3.5E-09

1.6E-08

Le

1.1E-09

5.5E-09

Le/Ni

6.0E-10

3.1E-09

Ni

Tc-99m

1.3E-10

4.7E-10

SD

4.3E-11

1.4E-10

DD

2.2E-11

6.7E-11

DD

Ru-103

4.6E-09

2.9E-08

DD

1.5E-09

9.2E-09

DD

7.3E-10

4.3E-09

DD

Ru-106

4.9E-08

3.3E-07

DD

1.5E-08

1.0E-07

DD

7.0E-09

4.5E-08

DD

Ag-110m

1.4E-08

4.6E-08

DD

5.2E-09

1.7E-08

DD

2.8E-09

8.5E-09

DD

Sn-125

2.2E-08

1.8E-07

DD

6.7E-09

5.2E-08

DD

3.1E-09

2.4E-08

DD

Sb-122

1.2E-08

9.1E-08

DD

3.7E-09

2.7E-08

DD

1.7E-09

1.2E-08

DD

Sb-124

1.6E-08

9.6E-08

DD

5.2E-09

3.0E-08

DD

2.5E-09

1.4E-08

DD

Sb-125

6.1E-09

3.3E-08

KH

2.1E-09

1.3E-08

KH

1.1E-09

9.0E-09

KH

Sb-127

1.2E-08

8.4E-08

DD

3.6E-09

2.5E-08

DD

1.7E-09

1.2E-08

DD

Te-125m

6.3E-09

9.0E-08

KH

1.9E-09

3.4E-08

KH

8.7E-10

2.0E-08

KH

Te-127m

1.8E-08

1.4E-07

KH

5.2E-09

5.5E-08

KH

2.3E-09

3.2E-08

KH

Te-129m

2.4E-08

1.1E-07

DD

6.6E-09

3.2E-08

DD

3.0E-09

1.4E-08

DD

Te-131m

1.4E-08

1.5E-07

SD

4.3E-09

4.5E-08

SD

1.9E-09

1.8E-08

SD

Te-132

3.0E-08

3.2E-07

SD

8.3E-09

7.5E-08

SD

3.8E-09

3.1E-08

SD

I-125

5.7E-08

1.1E-06

SD

3.1E-08

6.2E-07

SD

1.5E-08

3.0E-07

SD

I-129

2.2E-07

4.3E-06

SD

1.9E-07

3.8E-06

SD

1.1E-07

2.1E-06

SD

I-131

1.8E-07

3.6E-06

SD

5.2E-08

1.0E-06

SD

2.2E-08

4.3E-07

SD

I-133

4.4E-08

8.6E-07

SD

1.0E-08

2.0E-07

SD

4.3E-09

8.2E-08

SD

I-135

8.9E-09

1.7E-07

SD

2.2E-09

3.9E-08

SD

9.3E-10

1.6E-08

SD

Cs-134

1.6E-08

2.4E-08

DD

1.4E-08

1.7E-08

DD

1.9E-08

2.1E-08

DD

Cs-136

9.5E-09

1.3E-08

DD

4.4E-09

5.3E-09

DD

3.0E-09

3.4E-09

DD

Cs-137

1.2E-08

2.3E-08

DD

1.0E-08

1.3E-08

DD

1.3E-08

1.5E-08

DD

Ba-140

1.8E-08

1.2E-07

DD

5.8E-09

3.5E-08

DD

2.6E-09

1.7E-08

DD

La-140

1.3E-08

8.7E-08

DD

4.2E-09

2.7E-08

DD

2.0E-09

1.3E-08

DD

Ce-141

5.1E-09

4.0E-08

DD

1.5E-09

1.2E-08

DD

7.1E-10

5.5E-09

DD

Ce-144

3.9E-08

3.1E-07

DD

1.1E-08

9.2E-08

DD

5.2E-09

4.2E-08

DD

Pr-143

8.7E-09

7.0E-08

DD

2.6E-09

2.1E-08

DD

1.2E-09

9.3E-09

DD

Pb-210

3.6E-06

3.8E-05

KH

1.9E-06

4.4E-05

KH

6.9E-07

2.3E-05

KH

Bi-210

9.7E-09

7.6E-08

DD

2.9E-09

2.3E-08

DD

1.3E-09

1.0E-08

DD

Po-210

8.8E-06

7.6E-05

Mi

2.6E-06

2.5E-05

Mi

1.2E-06

1.3E-05

Ni

Ra-224

6.6E-07

2.3E-05

KH

2.6E-07

1.1E-05

KH

6.5E-08

1.7E-06

KH

Ra-226

9.6E-07

2.9E-05

KH

8.0E-07

3.9E-05

KH

2.8E-07

1.2E-05

KH

Th-227

7.0E-08

8.0E-07

KH

2.3E-08

3.9E-07

KH

8.8E-09

8.8E-08

KH

Th-228

3.7E-07

8.4E-06

KH

1.4E-07

4.3E-06

KH

7.2E-08

2.5E-06

KH

Th-230

4.1E-07

1.3E-05

KH

2.4E-07

1.1E-05

KH

2.1E-07

1.2E-05

KH

Th-232

4.5E-07

1.3E-05

KH

2.9E-07

1.2E-05

KH

2.3E-07

1.2E-05

KH

Pa-231

1.3E-06

6.0E-05

KH

9.2E-07

4.6E-05

KH

7.1E-07

3.6E-05

KH

U-234

1.3E-07

1.8E-06

KH

7.4E-08

1.5E-06

KH

4.9E-08

7.8E-07

KH

U-235

1.3E-07

1.7E-06

KH

7.1E-08

1.4E-06

KH

4.7E-08

7.4E-07

KH

U-238

1.2E-07

1.6E-06

KH

6.8E-08

1.4E-06

KH

4.5E-08

7.1E-07

KH

Np-237

2.1E-07

5.0E-06

KH

1.1E-07

4.1E-06

KH

1.1E-07

5.4E-06

KH

Np-239

5.7E-09

4.4E-08

DD

1.7E-09

1.3E-08

DD

8.0E-10

6.0E-09

DD

Pu-238

4.0E-07

6.9E-06

KH

2.4E-07

5.9E-06

KH

2.3E-07

7.4E-06

KH

Pu-239

4.2E-07

7.6E-06

KH

2.7E-07

6.8E-06

KH

2.5E-07

8.2E-06

KH

Pu-240

4.2E-07

7.6E-06

KH

2.7E-07

6.8E-06

KH

2.5E-07

8.2E-06

KH

Pu-241

5.7E-09

1.2E-07

KH

5.1E-09

1.4E-07

KH

4.8E-09

1.6E-07

KH

Am-241

3.7E-07

8.3E-06

KH

2.2E-07

7.3E-06

KH

2.0E-07

9.0E-06

KH

Cm-242

7.6E-08

9.7E-07

KH

2.4E-08

3.5E-07

KH

1.2E-08

1.9E-07

KH

Cm-244

2.9E-07

5.8E-06

KH

1.4E-07

3.9E-06

KH

1.2E-07

4.9E-06

KH

eing:

dose efficace impegnata; tempo d'integrazione: 50 anni per adulti, 70 anni per bambini

Fattori di dose tratti dal CD-ROM dell'ICRP (AMAD=1mm)

hing, organo:

dose impegnata nell'organo più colpito (GK: corpo intero, Go gonadi, KM: midollo osseo (rosso), DD: colon, Lu: polmoni, Ma: stomaco, Bl: vescica, Br: petto, Le: fegato, SR: esofago, SD: tiroide, Ha: pelle, KH: periostio, altri organi e tessuti (ET: vie respiratorie extratoraciche, Ut: utero, Ni: reni, Mi: milza...))

[2]

Fattori di dose tratti dal CD-ROM dell'ICRP (AMAD=1mm)


1 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2000 2894). Agg. dal n. III cpv. 1 dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).


Appendice 51

(art. 1 cpv. 2, 42 e 44)

Metodo per l'accertamento della dose di irradiazione

1. Principio

La dose efficace e le dosi relative agli organi sono generalmente accertate con l'ausilio di grandezze operazionali.

2. Grandezze operazionali

Le grandezze operazionali per la dosimetria individuale in caso di irradiazione esterna sono:

a.
la dose profonda individuale Hp(10) [sigla Hp];
b.
la dose superficiale individuale Hp(0,07) [sigla Hs].

Le grandezze operazionali per la dosimetria ambientale sono:

a.
l'equivalente di dose ambientale H*(10);
b.
l'equivalente di dose direzionale H'(0,07).

La grandezza operazionale per l'irradiazione interna è la dose efficace impegnata E50, calcolata con modelli standard e i fattori di dose di cui alle appendici 3 e 4.

3. Dosi individuali inferiori ai valori limite di dose corrispondenti

La dose equivalente di un organo è equiparata, in caso di irradiazione esterna, alla dose profonda individuale Hp(10), ovvero all'equivalente di dose ambientale H*(10) per tutti i tessuti e organi ad eccezione della pelle.

La dose equivalente per la pelle è equiparata, in caso di irradiazione esterna, alla dose superficiale individuale Hp(0,07), o all'equivalente di dose direzionale H'(0,07).

La dose efficace è equiparata alla somma:

a.
della dose individuale Hp(10), o dell'equivalente di dose ambientale H*(10) e
b.
della dose efficace impegnata E50.

4. Dosi individuali superiori ai valori limite di dose corrispondenti

Se i valori di dose, calcolati conformemente al numero 3, sono superiori ai valori limite corrispondenti, la dose efficace o le dosi relative agli organi per le persone interessate devono essere accertate individualmente da un perito, in collaborazione con l'autorità di sorveglianza, con metodi di calcolo e fattori di dose conformi allo stato della scienza e della tecnica. Il valore così stabilito determina se un valore limite di dose è effettivamente superato.

5. Dosimetria ambientale

Quando la presente ordinanza limita la dose ambientale, è considerata dose ambientale:

a.
la grandezza H*(10) (equivalente di dose ambientale) in caso di radiazione penetrante;
b.
la grandezza H'(0,07) (equivalente di dose direzionale) in caso di radiazione poco penetrante.

1 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 107).


Appendice 61

(art. 30 e 58)

Designazione delle zone controllate

A seconda delle sorgenti radioattive impiegate, le zone controllate devono essere contrassegnate, come segue:

1. Sorgenti radioattive non sigillate:

a.
il nuclide di massima radiotossicità e la sua attività massima;
b.
la classificazione dell'area di lavoro (tipo A, B o C);
c.
il grado di contaminazione massima non fissata su superfici in Bq/cm2 oppure come numero dei valori operativi per il nuclide in questione;
d.
l'intensità di dose ambientale in mSv all'ora nelle aree accessibili, qualora ciò sia ragionevole;
e.
indicazioni circa gli indumenti protettivi necessari e i provvedimenti di protezione;
f.
il segnale di pericolo.

2. Sorgenti radioattive sigillate:

a.
il nuclide di massima radiotossicità e la sua attività massima, oppure l'attività e il nuclide con la radiazione gamma di massima energia;
b.
l'intensità di dose ambientale in mSv all'ora nelle aree accessibili, qualora ciò sia ragionevole;
c.
il segnale di pericolo.

3. Impianti (p. es. impianti a raggi X, acceleratori):

a.
la designazione dell'impianto;
b.
il tipo di radiazione (p. es. elettroni, raggi X, neutroni, nella misura in cui ciò non sia implicito nella designazione dell'impianto);
c.
l'intensità di dose ambientale in mSv all'ora nelle aree accessibili, qualora ciò sia ragionevole;
d.
il segnale di pericolo.

Segnale di pericolo:

Relazione dei raggi: 1 : 1, 5 : 5


1 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 107).


Appendice 7*

(art. 44 cpv. 3)

Radioattività da nube e radioattività terrestre

nuclide

irradiazione esterna di una nube radioattiva

irradiazione esterna del suolo

hq10(mSv/h)/(Bq/m3)

hc10(mSv/h)/(Bq/m2)

H-3

0.0E

0.0E

C-14

6.7E-12

0.0E

Na-22

3.1E-07

5.8E-09

Na-24

6.7E-07

1.0E-08

Sc-47

1.5E-08

3.3E-10

Cr-51

4.3E-09

9.2E-11

Mn-54

1.2E-07

2.4E-09

Fe-59

1.7E-07

3.1E-09

Co-57

1.6E-08

3.6E-10

Co-58

1.4E-07

2.8E-09

Co-60

3.6E-07

6.4E-09

Zn-65

8.5E-08

1.5E-09

Se-75

5.2E-08

1.1E-09

Br-82

3.8E-07

7.3E-09

Kr-79

3.5E-08

7.2E-10

Kr-81

1.4E-09

3.3E-11

Kr-83m

6.9E-12

1.6E-12

Kr-85

7.8E-10

3.6E-11

Kr-85m

2.2E-08

5.1E-10

Kr-87

1.3E-07

2.5E-09

Kr-88

3.2E-07

5.0E-09

Kr-88/Rb-88

4.2E-07

7.2E-09

Kr-89

2.9E-07

5.1E-09

Kr-90

1.9E-07

3.8E-09

Sr-89

1.4E-09

2.4E-10

Sr-90

3.3E-10

5.0E-12

Sr-90/Y-90

2.6E-09

3.9E-10

Y-91

1.9E-09

2.6E-10

Zr-95

1.1E-07

2.1E-09

Nb-95

1.1E-07

2.2E-09

Mo-99

2.3E-08

5.7E-10

Mo-99/Tc-99m

3.8E-08

9.1E-10

Tc-99m

1.7E-08

3.8E-10

Ru-103

6.7E-08

1.4E-09

Ru-106

0.0E

0.0E

Ru-106/Rh-106

3.3E-08

1.1E-09

Ag-110m

4.0E-07

7.5E-09

Sn-125

4.7E-08

1.1E-09

Sb-122

6.4E-08

1.5E-09

Sb-124

2.8E-07

5.0E-09

Sb-125

5.9E-08

1.2E-09

Sb-127

9.4E-08

2.0E-09

Te-125m

9.1E-10

3.9E-11

Te-127m

3.0E-10

1.3E-11

Te-129m

5.2E-09

1.9E-10

Te-131m

2.1E-07

3.9E-09

Te-132

2.9E-08

6.4E-10

Te-132/I-132

3.6E-07

7.2E-09

I-125

1.0E-09

4.5E-11

I-129

8.0E-10

4.2E-11

I-130

3.0E-07

6.1E-09

I-131

5.2E-08

1.1E-09

I-132

3.3E-07

6.6E-09

I-133

8.6E-08

1.8E-09

I-134

3.9E-07

7.5E-09

I-135

2.3E-07

4.2E-09

Xe-122

7.9E-09

1.8E-10

Xe-123

8.8E-08

1.8E-09

Xe-125

3.3E-08

7.3E-10

Xe-127

3.5E-08

7.8E-10

Xe-129m

2.8E-09

9.8E-11

Xe-131m

1.1E-09

3.7E-11

Xe-133

4.3E-09

1.2E-10

Xe-133m

4.0E-09

9.9E-11

Xe-135

3.4E-08

7.9E-10

Xe-135m

5.9E-08

1.3E-09

Xe-137

3.1E-08

1.1E-09

Xe-138

1.8E-07

3.2E-09

Cs-134

2.2E-07

4.4E-09

Cs-136

3.1E-07

6.0E-09

Cs-137

2.6E-10

8.5E-12

Cs-137/Ba-137m

8.1E-08

1.6E-09

Ba-140

2.6E-08

6.0E-10

Ba-140/La-140

3.7E-07

6.8E-09

La-140

3.5E-07

6.2E-09

Ce-141

1.0E-08

2.3E-10

Ce-144

2.4E-09

5.4E-11

Ce-144/Pr-144

1.0E-08

5.9E-10

Pr-143

6.2E-10

7.2E-11

Pb-210

1.4E-10

5.9E-12

Bi-210

8.1E-10

1.2E-10

Po-210

1.3E-12

2.5E-14

Ra-224

1.3E-09

2.9E-11

Ra-226

9.0E-10

2.0E-11

Th-227

1.4E-08

3.1E-10

Th-228

2.5E-10

6.4E-12

Th-230

4.6E-11

1.8E-12

Th-232

2.1E-11

1.2E-12

Pa-231

4.0E-09

9.1E-11

U-234

1.6E-11

1.3E-12

U-235

2.0E-08

4.4E-10

U-238

1.0E-11

1.0E-12

Np-237

2.8E-09

7.5E-11

Np-239

2.2E-08

4.9E-10

Pu-238

7.3E-12

1.3E-12

Pu-239

9.0E-12

6.2E-13

Pu-240

7.2E-12

1.2E-12

Pu-241

0.0E

0.0E

Am-241

2.2E-09

6.7E-11

Cm-242

8.0E-12

1.4E-12

Cm-244

6.6E-12

1.2E-12

hq10

dose efficace da irradiazione esterna di una nube estesa, di forma semisferica, all'aperto.

hc10

dose efficace da irradiazione esterna di una considerevole area di terreno pianeggiante.

valore nullo

0.0E è indicato per dei valori inferiori a 4.0E-19

*

Introdotto dal n. III cpv. 2 dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).



 RU 1994 1947


1 RS 814.50
2 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3294).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).