232.111
Ordinanza
sulla protezione dei marchi
(OPM)
del 23 dicembre 1992 (Stato 1° luglio 2011)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 38 capoversi 2 e 3, 39 capoverso 5, 51 e 73 della legge federale del 28 agosto 19921 sulla protezione dei marchi (LPM); visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19952 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),3
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Competenza
1 L'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) esegue i compiti amministrativi derivanti dalla LPM e dalla presente ordinanza.1
2 Gli articoli 70 a 72 della legge e gli articoli 54 a 57 della presente ordinanza sono di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5158).
Art. 21 Calcolo dei termini
Se fissato in mesi o anni, il termine scade il giorno dell'ultimo mese che corrisponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno dell'ultimo mese.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119).
Art. 3 Lingua
1 Le istanze inviate all'Istituto1 devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera. È fatto salvo l'articolo 47 capoverso 3.
2 L'Istituto può chiedere che i documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale siano tradotti e che sia attestata l'esattezza della traduzione; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 3. Se, nonostante l'ingiunzione, la traduzione o l'attes-tazione non è presentata, il documento non è preso in considerazione.
1 Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5158). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 41 Rappresentante in caso di piú depositanti2 o titolari di marchio
1 Qualora piú persone siano depositanti del medesimo marchio o titolari del medesimo diritto di marchio, l'Istituto ingiunge loro di designare un rappresentante comune.
2 Fintanto che non è stato designato un rappresentante, i depositanti o i titolari del marchio devono agire in comune nei confronti dell'Istituto.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119).
2 Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2170). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 51 Procura
Se un depositante o un titolare del marchio si fa rappresentare davanti all'Istituto, oppure deve farsi rappresentare per legge, l'Istituto può esigere una procura scritta.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119).
Art. 61 Firma
1 Le domande e la documentazione devono essere firmate.
2 Mancando la firma legalmente valida su una domanda o un documento, l'originaria data di presentazione è riconosciuta qualora una domanda o un documento identico per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall'ingiunzione da parte dell'Istituto.
3 La firma sulla domanda di registrazione non è necessaria. L'Istituto può designare altri documenti per i quali non è necessaria la firma.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119).
Art. 71 Emolumenti
Agli emolumenti esigibili giusta la LTo o la presente ordinanza si applica l'ordinanza del 25 ottobre 19952 sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).
2 [RU 1995 5174, 1997 773]. Vedi ora il Reg. del 28 apr. 1997 sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RS 232.148).
Art. 7a1 Comunicazione elettronica
1 L'Istituto può autorizzare la comunicazione elettronica.
2 Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.2
1 Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).
2 Introdotto dal n. II dell'O del 31 mar. 1999 relativa ai brevetti d'invenzione, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).
Capitolo 2: Registrazione dei marchi
Sezione 1: Procedura di registrazione
Art. 8 Deposito
1 Per il deposito deve essere utilizzato il modulo ufficiale, un modulo privato autorizzato dall'Istituto oppure un modulo conforme al regolamento d'esecuzione relativo al Trattato di Singapore del 27 marzo 20061 sul diritto dei marchi.2
2 L'Istituto rilascia al depositante un certificato di deposito.
1 RS 0.232.112.11
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 16 mar. 2009 (RU 2009 859).
Art. 8a1 Trasformazione di una registrazione internazionale in domanda di registrazione
Una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 46a LPM riceve, quale data di deposito, la data di registrazione della corrispondente registrazione internazionale o quella dell'estensione della protezione alla Svizzera.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).
Art. 9 Domanda di registrazione
1 La domanda di registrazione contiene:
- a.
- la richiesta di registrazione del marchio;
- b.
- il cognome e il nome o la ragione commerciale nonché l'indirizzo del depositante;
- c.
- una lista dei documenti inoltrati e delle tasse pagate con l'indicazione delle modalità di pagamento;
- d.
- …1
2 Se del caso, essa deve essere completata con:
- a.2
- il recapito in Svizzera del depositante;
- abis.3
- il nome e l'indirizzo del rappresentante ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;
- b.
- la dichiarazione di priorità (art. 12-14);
- c.
- l'indicazione che si tratta di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo.
- d.4
- una prova di cancellazione della registrazione internazionale e dell'estensione della protezione alla Svizzera. Se è rivendicata la priorità della registrazione internazionale cancellata, non è più necessario un altro documento di priorità.
1 Abrogata dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002 (RU 2002 1119).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2243).
3 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2243).
4 Introdotta dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).
Art. 101 Riproduzione del marchio
1 Il marchio deve poter essere rappresentato graficamente. L'Istituto può autorizzare altre modalità di rappresentazione per tipi di marchi particolari.2
2 Se è rivendicata una rappresentazione a colori del marchio, occorre indicare il colore o la combinazione di colori. L'Istituto può inoltre esigere che siano presentate riproduzioni in colore del marchio.
3 Nel caso di un particolare tipo di marchio, per esempio un marchio tridimensionale, tale particolarità deve essere menzionata nella domanda di registrazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).
Art. 11 Lista dei prodotti e dei servizi
1 I prodotti e i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio devono essere designati con precisione.
2 I prodotti e servizi devono essere raggruppati conformemente all'Accordo di Nizza del 15 giugno 19571 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi. Deve essere anteposto ai gruppi il numero della classe di questa classificazione e ogni gruppo deve essere enumerato nell'ordine esatto che si trova nelle classi di tale classificazione.2
1 RS 0.232.112.7/.9
2 Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).
Art. 12 Priorità in virtù della Convenzione di Parigi
1 La dichiarazione di priorità in virtù della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18831 per la protezione della proprietà industriale comprende le seguenti indicazioni:
- a.
- la data del primo deposito;
- b.
- il Paese nel quale o per il quale tale deposito è stato effettuato.
2 Il documento di priorità, rilasciato dalle competenti autorità, attesta il primo deposito e indica il numero di deposito o il numero di registrazione del marchio.
3 L'Istituto tiene un elenco degli Stati che accordano la reciprocità alla Svizzera giusta l'articolo 7 capoverso 2 LPM.
Art. 13 Priorità risultante da un'esposizione
1 La dichiarazione di priorità risultante da un'esposizione comprende:
- a.
- la designazione esatta dell'esposizione;
- b.
- l'indicazione dei prodotti o dei servizi presentati sotto il marchio.
2 Il documento di priorità, rilasciato dal competente servizio, attesta che i prodotti o i servizi designati dal marchio sono stati esposti e indica il giorno d'apertura dell'esposizione.
Art. 14 Disposizioni comuni alla dichiarazione di priorità e al documento di priorità
1 La dichiarazione di priorità deve essere presentata entro 30 giorni dal deposito del marchio e il documento di priorità deve essere inoltrato entro sei mesi dalla data del deposito; in caso contrario il diritto di priorità si estingue.
2 La dichiarazione di priorità può riferirsi a diversi primi depositi.
3 I documenti di priorità possono parimenti essere presentati in lingua inglese.
Art. 14a1 Data di presentazione degli invii postali
Per gli invii postali, è considerata data della presentazione il giorno in cui l'invio è stato consegnato alla Posta svizzera all'indirizzo dell'Istituto.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4479).
Art. 15 Esame preliminare
Se il deposito non soddisfa le condizioni previste nell'articolo 28 capoverso 2 LPM, l'Istituto può fissare al depositante un termine per completare i documenti.
Art. 16 Esame formale
1 Se il deposito non soddisfa le condizioni formali previste dalla LPM e dalla presente ordinanza, l'Istituto fissa al depositante un termine entro il quale eliminare il difetto.
2 Se il difetto non è eliminato entro il termine stabilito dall'Istituto, la domanda di registrazione è respinta interamente o parzialmente. L'Istituto può eccezionalmente impartire termini supplementari.
Art. 17 Esame materiale
1 Se esiste un motivo di rifiuto giusta l'articolo 30 capoverso 2 lettera c o d LPM, l'Istituto fissa al depositante un termine per eliminare il difetto.
2 Se il difetto non è eliminato entro il termine stabilito, la domanda di registrazione è respinta interamente o parzialmente. L'Istituto può eccezionalmente impartire termini supplementari.
Art. 17a1 Proseguimento della procedura in caso d'inosservanza dei termini
Per il proseguimento della procedura di una domanda respinta per inosservanza dei termini (art. 41 LPM) deve essere pagato un emolumento per il proseguimento della procedura.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5158). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).
Art. 181 Emolumento di deposito ed emolumento supplementare
1 Il depositante deve pagare l'emolumento di deposito entro il termine fissato dall'Istituto.
2 Se la lista dei prodotti e dei servizi concernenti il marchio depositato comprende più di tre classi, il depositante deve versare un emolumento supplementare (emolumento di classe) per ogni classe in più. L'Istituto determina il numero di classi soggette alla tassazione secondo la suddivisione in classi prevista dall'Accordo di Nizza del 15 giugno 19572 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio.3
3 Il depositante deve pagare l'emolumento di classe entro il termine fissato dall'Istituto. Questa somma è restituita se non avviene la registrazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).
2 RS HYPERLINK "http://intranet.admin.ch/ch/d/sr/c0_232_112_7.html" /.9
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4479).
Art. 18a1 Procedura d'esame accelerata
1 Il depositante può chiedere che l'esame sia attuato secondo una procedura accelerata.
2 La richiesta è considerata presentata soltanto se, oltre all'emolumento di deposito, è stato pagato l'emolumento per la procedura d'esame accelerata.2
1 Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2170).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).
Art. 19 Registrazione e pubblicazione
1 Se non vi sono motivi di rifiuto, l'Istituto registra il marchio e pubblica la registrazione.
2 Esso rilascia al titolare del marchio un attestato di registrazione contenente le indicazioni iscritte nel registro.
Sezione 2: Procedura di opposizione
Art. 20 Forma e contenuto dell'opposizione
L'opposizione deve essere presentata in due esemplari e contenere:
- a.1
- il cognome e il nome o la ragione commerciale, l'indirizzo dell'opponente ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;
- b.
- il numero della registrazione o il numero del deposito sul quale si basa l'opposizione;
- c.
- il numero della registrazione impugnata nonché il nome o la ragione commerciale del titolare del marchio;
- d.
- una dichiarazione che precisi in che misura è fatta opposizione alla registrazione;
- e.
- una breve motivazione dell'opposizione.
Art. 212Recapito in Svizzera
1 L'opponente che deve indicare un recapito in Svizzera giusta l'articolo 42 LPM è tenuto a indicarlo entro il termine d'opposizione o un termine supplementare fissato dall'Istituto. Allo stesso tempo l'Istituto informa l'opponente che, in caso di inosservanza del termine, l'opposizione non è accolta.
2 Se il resistente deve indicare un recapito in Svizzera è tenuto a indicarlo entro il termine fissato dall'Istituto. Allo stesso tempo l'Istituto informa il resistente che, se non soddisfa tale obbligo, sarà escluso dalla procedura.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2243).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2243).
Art. 22 Scambio di allegati
1 Se un'opposizione non è palesemente irricevibile, l'Istituto informa il resistente fissandogli un termine per la risposta.
2 Il resistente deve inoltrare la propria risposta in due esemplari.
3 Nella prima risposta, il resistente deve eventualmente far valere il mancato uso del marchio dell'opponente giusta l'articolo 12 capoverso 1 LPM.
4 L'Istituto può effettuare ulteriori scambi di allegati.
Art. 23 Diverse opposizioni, sospensione della decisione
1 Se diverse opposizioni sono inoltrate contro la stessa registrazione, l'Istituto ne informa tutti gli opponenti. Esso può riunire le opposizioni in un unico procedimento.
2 Se l'Istituto lo ritiene opportuno, può dapprima trattare una delle opposizioni, decidere in merito e sospendere il procedimento riguardante le altre opposizioni.
3 Se l'opposizione si fonda su un deposito di marchio, l'Istituto può sospendere la procedura d'opposizione finché il marchio è registrato.
Art. 241 Restituzione della tassa di opposizione
1 Se un'opposizione non è presentata entro i termini o la tassa di opposizione non è pagata tempestivamente, l'opposizione è considerata non presentata. Non sono riscosse spese e la tassa di opposizione già pagata è restituita.
2 Se una causa diviene priva d'oggetto o è risolta per mezzo di una transazione giudiziale o con il versamento di un'indennità, la metà della tassa d'opposizione è restituita.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1893).
Sezione 3: Proroga della registrazione
Art. 251 Comunicazione della scadenza della registrazione
Prima della scadenza della durata di validità della registrazione, l'Istituto può ricordare al titolare iscritto nel registro, o al suo rappresentante, la data della scadenza e la possibilità di una proroga. L'Istituto può inviare tali comunicazioni anche all'estero.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4479).
Art. 26 Procedura1
1 La domanda di proroga della registrazione del marchio può essere presentata al piú presto dodici mesi prima della scadenza della durata di validità.2
2 La proroga diventa effettiva allo scadere del periodo di protezione precedente.
3 L'Istituto rilascia al titolare un attestante relativo alla proroga della registrazione.
4 Per la proroga deve essere pagato un emolumento di proroga.3
5 Se è presentata una domanda di proroga dopo la scadenza della registrazione, deve essere pagato un emolumento supplementare.4
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119).
3 Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5158). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1893).
4 Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5158). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).
Art. 271 Restituzione dell'emolumento di proroga
Se è stata presentata una domanda di proroga, ma la registrazione non è prorogata, l'emolumento di proroga è restituito.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1893).
Sezione 4: Modificazione della registrazione
Art. 28 Trasferimento
1 La domanda di registrazione del trasferimento deve essere presentata dal precedente titolare o dall'acquirente e comprende:
- a.
- una dichiarazione esplicita del precedente titolare o un altro documento appropriato attestante che il marchio è stato trasmesso all'acquirente;
- b.1
- il cognome e il nome o la ragione commerciale, l'indirizzo dell'acquirente ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;
- c.
- in caso di trasferimento parziale, l'indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è stato trasmesso.
2 In caso di trasferimento parziale, il periodo di protezione concernente la parte della registrazione che è stata trasmessa prende fine contemporaneamente a quello riguardante la parte rimasta registrata a nome del precedente titolare.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2243).
Art. 29 Licenza
1 La domanda di registrazione di una licenza deve essere presentata dal titolare del marchio o dal licenziatario e comprende:
- a.
- una dichiarazione esplicita del titolare del marchio o un altro documento appropriato secondo cui il titolare autorizza il licenziatario a utilizzare il marchio;
- b.
- il cognome e il nome o la ragione commerciale nonché l'indirizzo del licenziatario;
- c.
- se del caso, l'indicazione che si tratta di una licenza esclusiva;
- d.
- in caso di licenza parziale, l'indicazione dei prodotti o dei servizi oppure del territorio per i quali la licenza è stata rilasciata.
2 Il capoverso 1 si applica parimenti alla registrazione di sottolicenze. Inoltre, deve essere provato il diritto del licenziatario di rilasciare sottolicenze.
Art. 30 Altre modificazioni della registrazione
In seguito ad una corrispondente dichiarazione del titolare o ad un altro documento appropriato sono registrati:
- a.
- l'usufrutto e il diritto di pegno che gravano sul marchio;
- b.
- le limitazioni della facoltà di disporre ordinate da tribunali e autorità d'esecuzione;
- c.
- le modificazioni concernenti indicazioni registrate.
Art. 31 Cancellazione di diritti di terzi
Su domanda del titolare del marchio, l'Istituto cancella il diritto registrato a favore di un terzo se è presentata un'esplicita dichiarazione di rinuncia del titolare di tale diritto oppure un altro documento appropriato.
Art. 32 Rettifiche
1 Su domanda del titolare del marchio, le registrazioni erronee sono rettificate senza indugio.
2 Se l'errore è imputabile all'Istituto, la rettifica avviene d'ufficio.
Art. 33 e 341
1 Abrogati dal n. I dell'O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4479).
Sezione 5: Cancellazione della registrazione
Art. 351
La cancellazione completa o parziale della registrazione di un marchio è esente da emolumenti.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1893).
Capitolo 3: Fascicolo e registro dei marchi
Sezione 1: Fascicolo
Art. 36 Contenuto
1 Per ogni domanda di registrazione e per ogni registrazione di marchi l'Istituto tiene un fascicolo nel quale sono raccolti lo svolgimento della procedura di deposito e di un'eventuale procedura d'opposizione, la proroga e la cancellazione della registrazione, il fatto di un'eventuale registrazione internazionale, le modificazioni del diritto al marchio nonché qualsiasi altra modificazione della registrazione.1
2 Il regolamento di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo fa parimenti parte del fascicolo.
3 Su domanda, i documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d'affari sono conservati separatamente. Questo fatto è menzionato nel fascicolo.2
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4479).
3 Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997 (RU 1997 865). Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).
Art. 37 Consultazione degli atti
1 Prima della registrazione del marchio, sono autorizzati a consultare il fascicolo:
- a.
- il depositante e il suo rappresentante;
- b.
- persone in grado di provare che il depositante rimprovera loro di violare il suo diritto al marchio o che le diffida da una simile violazione;
- c.
- altre persone autorizzate esplicitamente dal depositante o dal suo rappresentante.
2 Le persone menzionate nel capoverso 1 sono parimenti autorizzate a consultare gli atti relativi alle domande ritirate o respinte.
3 Dopo la registrazione, il fascicolo può essere consultato da chiunque.
4 Se è richiesta la consultazione di documenti di prova conservati separatamente (art. 36 cpv. 3), l'Istituto decide dopo aver sentito il depositario o il titolare del marchio.
5 Su domanda, la consultazione è autorizzata mediante la consegna di copie.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4479).
Art. 38 Informazioni su domande di registrazione
1 L'Istituto dà informazioni a terzi sulle domande di registrazione, comprese le domande ritirate o respinte.1
2 Queste informazioni sono limitate alle indicazioni che successivamente sono pubblicate in caso di registrazione del marchio.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4479).
Art. 39 Conservazione degli atti
1 Per i documenti relativi a registrazioni totalmente cancellate, l'Istituto conserva l'originale o la copia per cinque anni dalla cancellazione.
2 Per i documenti relativi a domande ritirate o respinte nonché a registrazioni totalmente revocate (art. 33 LPM), esso conserva l'originale o la copia per cinque anni dal ritiro, dal rigetto o dalla revoca, ma almeno per dieci anni a partire dal deposito.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997 (RU 1997 865). Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).
Sezione 2: Registro dei marchi
Art. 40 Contenuto del registro
1 La registrazione del marchio comprende:
- a.
- il numero del marchio;
- b.
- la data del deposito;
- c.
- il cognome e il nome o la ragione commerciale nonché l'indirizzo del titolare;
- d.
- il nome e l'indirizzo dell'eventuale rappresentante;
- e.
- la riproduzione del marchio;
- f.
- i prodotti e i servizi per i quali il marchio è rivendicato, nell'ordine e con l'indicazione delle classi secondo la classificazione di Nizza1;
- g.
- la data di pubblicazione della registrazione.
- h.2
- i dati riguardanti la sostituzione di una registrazione nazionale precedente con una registrazione internazionale;
- i.3
- la data della registrazione;
- k.4
- il numero della domanda di registrazione.
2 La registrazione è eventualmente completata con:5
- a.
- l'indicazione del colore o della combinazione di colori rivendicati;
- b.6
- la menzione «marchio tridimensionale» o con un'altra indicazione specificante il tipo particolare del marchio;
- c.
- l'indicazione «marchio imposto»;
- d.
- l'indicazione che si tratta di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo;
- e.
- indicazioni relative alla rivendicazione di priorità giusta gli articoli 7 e 8 LPM;
- f.
- …7
3 Sono inoltre iscritti nel registro con la data di pubblicazione:
- a.
- la proroga della registrazione e l'indicazione della data in cui la proroga diventa effettiva;
- b.
- la revoca totale o parziale della registrazione;
- c.
- la cancellazione totale o parziale della registrazione e l'indicazione del motivo della cancellazione;
- d.
- il trasferimento totale o parziale del marchio;
- e.
- il rilascio di una licenza, eventualmente con l'indicazione che si tratta di una licenza esclusiva e, in caso di licenza parziale, l'indicazione della lista di prodotti e di servizi oppure il territorio per i quali la licenza è rilasciata;
- f.
- l'usufrutto e il diritto di pegno che gravano sul marchio;
- g.
- le limitazioni della facoltà di disporre ordinate da tribunali e da autorità d'esecuzione;
- h.
- le modificazioni delle indicazioni registrate;
- i.
- il rinvio a una modificazione del regolamento del marchio.
4 L'Istituto può registrare altre indicazioni di pubblico interesse.
1 RS 0.232.112.7/.9
2 Introdotta dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).
3 Introdotta dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).
4 Introdotta dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119).
7 Abrogata dal n. I dell'O del 22 gen. 1997 (RU 1997 865).
Art. 40a1
1 Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997 (RU 1997 865). Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).
Art. 411 Consultazione del registro; estratti
1 Chiunque può consultare il registro dei marchi.
2 L'Istituto comunica informazioni sul contenuto del registro dei marchi e allestisce degli estratti.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4479).
Art. 41a1 Documento di priorità relativo alla prima registrazione in Svizzera
Su domanda, l'Istituto rilascia un documento di priorità relativo a una prima registrazione in Svizzera.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5158). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4479).
Capitolo 4: Pubblicazioni dell'Istituto
Art. 42 Oggetto della pubblicazione
L'Istituto pubblica:
- a.
- la registrazione del marchio e le indicazioni previste nell'articolo 40 capoverso 1 lettere a-f e capoverso 2 lettere a-e;
- b.
- le modificazioni iscritte secondo l'articolo 40 capoverso 3;
- c.
- le indicazioni secondo l'articolo 40 capoverso 4, se la loro pubblicazione sembra utile.
Art. 431 Organo di pubblicazione
1 L'Istituto designa l'organo di pubblicazione.
2 Su domanda e previo rimborso delle spese, l'Istituto esegue copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).
Capitolo 5: …
Capitolo 6: Registrazione internazionale dei marchi
Sezione 1: Domanda di registrazione internazionale
Art. 47 Deposito della domanda
1 La domanda di registrazione internazionale di un marchio o di una domanda di registrazione deve essere inoltrata all'Istituto se la Svizzera è il Paese d'origine ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 dell'Accordo di Madrid del 14 luglio 19671 per la registrazione internazionale dei marchi (Accordo di Madrid) o ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 del Protocollo del 27 giugno 19892 all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Protocollo di Madrid).3
2 La domanda deve essere presentata sul formulario officiale o su un formulario autorizzato dall'Istituto.
3 L'Istituto stabilisce la lingua in cui si devono indicare i prodotti e i servizi ai quali sono destinati il marchio o la domanda di registrazione.4
4 La tassa nazionale (art. 45 cpv. 2 LPM) deve essere pagata dopo l'ingiunzione dell'Istituto.5
1 RS 0.232.112.3
2 RS 0.232.112.4
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).
Art. 48 Esame da parte dell'Istituto
1 Se una domanda inoltrata all'Istituto non soddisfa le esigenze formali previste dalla LPM o dalla presente ordinanza o dal regolamento d'esecuzione del 18 gennaio 19961 dell'Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid, o se gli emolumenti prescritti non sono stati pagati, l'Istituto impartisce al richiedente un termine per eliminare il difetto.2
2 Se il difetto non è eliminato entro il termine stabilito, la domanda è respinta. L'Istituto può eccezionalmente impartire termini supplementari.
1 RS 0.232.112.21
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).
Art. 49 Fascicolo
1 L'Istituto tiene un fascicolo per ogni marchio iscritto nel registro internazionale e di cui la Svizzera è il Paese d'origine.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997 (RU 1997 865). Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).
Sezione 2: Effetto della registrazione internazionale in Svizzera
Art. 50 Procedura d'opposizione
1 Nell'ambito di un'opposizione contro una registrazione internazionale, il termine previsto nell'articolo 31 capoverso 2 LPM comincia a decorrere dal primo giorno del mese seguente quello in cui l'ufficio internazionale ha pubblicato il marchio nel proprio organo di pubblicazione.
2 L'Istituto tiene un fascicolo che raccoglie lo svolgimento della procedura di opposizione.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997 (RU 1997 865). Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).
Art. 51 Sospensione della decisione
1 Se l'opposizione si fonda su una registrazione internazionale oggetto di un rifiuto di protezione provvisorio da parte dell'Istituto, quest'ultimo può sospendere la procedura di opposizione fintanto che sia stato definitivamente deciso in merito al rifiuto di protezione.
2 Se la registrazione internazionale decade ed è possibile, ai sensi dell'articolo 46a LPM, trasformarla in domanda di registrazione, l'Istituto può sospendere la decisione in merito all'opposizione fino alla trasformazione.1
1 Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).
Art. 52 Rifiuto di protezione e ritiro di protezione
1 Le seguenti regole si applicano ai marchi iscritti nel registro internazionale:
- a.
- il rifiuto di protezione sostituisce il rigetto della domanda di registrazione giusta l'articolo 30 capoverso 2 lettere c e d LPM e la revoca della registrazione giusta l'articolo 33 LPM;
- b.
- il ritiro di protezione sostituisce la cancellazione della registrazione in seguito a dichiarazione di nullità con decisione giudiziale passata in giudicato (art. 35 lett. c LPM).
2 L'Istituto non pubblica il rifiuto di protezione né il ritiro di protezione.
Capitolo 7: Contrassegno del produttore su orologi e movimenti d'orologi
Art. 53
1 Gli orologi svizzeri e i movimenti svizzeri ai sensi dell'ordinanza del 23 dicembre 19711 concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi devono essere muniti del contrassegno del produttore. Per gli orologi, il contrassegno deve essere apposto sulla cassa o sul quadrante.
2 Il contrassegno del produttore deve essere apposto in modo indelebile e ben visibile. Può essere sostituito dalla ragione commerciale o dal marchio del produttore.
3 Esso può essere utilizzato unicamente per prodotti svizzeri.
4 La Federazione dell'industria orologiera svizzera attribuisce i contrassegni del produttore e tiene il corrispondente registro.
5 I motivi d'esclusione giusta l'articolo 3 capoverso 1 LPM si applicano parimenti ai contrassegni del produttore.
Capitolo 8: Intervento dell'Amministrazione delle dogane
Art. 541 Campo d'applicazione
L'Amministrazione federale delle dogane è abilitata a intervenire in caso di introduzione sul territorio doganale o all'asportazione da esso di merci munite di un marchio o di un'indicazione di provenienza illeciti.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2547).
Art. 55 Domanda d'intervento
1 Il titolare del marchio, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza oppure un'associazione professionale o economica legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 LPM o il titolare di una licenza legittimato ad agire (richiedente) deve presentare la domanda d'intervento alla Direzione generale delle dogane.1
2 La domanda è valevole due anni se non è stata presentata per un periodo più breve. Può essere rinnovata.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2547).
Art. 56 Ritenzione
1 Se l'ufficio doganale trattiene dei prodotti, ne assume la custodia dietro pagamento di un emolumento oppure affida tale compito a terzi a spese del richiedente.1
2 Comunica al richiedente il nome e l'indirizzo del depositante, del detentore o del proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente in Svizzera o all'estero della merce trattenuta.2
3 Qualora, prima della scadenza del termine previsto all'articolo 72 capoversi 2 e 2bis LPM, risulti che il richiedente non possa ottenere provvedimenti cautelari, i prodotti sono sbloccati immediatamente.3
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2547).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1783).
Art. 56a1 Campioni
1 Il richiedente può chiedere la consegna o l'invio di campioni a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare la merce ritenuta. Invece di campioni l'Amministrazione delle dogane può trasmettere al richiedente fotografie della merce ritenuta, se queste ne consentono l'esame.
2 La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d'intervento alla Direzione generale delle dogane o, durante la ritenzione della merce, direttamente all'ufficio doganale che trattiene la merce.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2547).
Art. 56b1 Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari
1 L'Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, il detentore o il proprietario della merce della possibilità di presentare una richiesta motivata per rifiutare il prelievo di campioni. Per l'inoltro della richiesta essa stabilisce un termine adeguato.
2 Qualora l'Amministrazione delle dogane consenta al richiedente di ispezionare la merce ritenuta, per stabilire il momento dell'esame tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente e del dichiarante, del detentore o del proprietario.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2547).
Art. 56c1 Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione della merce
1 L'Amministrazione delle dogane trattiene i campioni prelevati per un periodo di un anno dalla notifica del dichiarante, del detentore o del proprietario in virtù dell'articolo 72 capoverso 1 LPM. Allo scadere di tale termine l'Amministrazione delle dogane invita il depositante, il detentore o il proprietario a prendere in custodia i campioni, oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore. Qualora il depositante, il detentore o il proprietario non sia disposto a prendere in custodia i campioni oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore, o se non si esprime entro 30 giorni, l'Amministrazione delle dogane distrugge i campioni.
2 Invece di prelevare campioni essa può fotografare la merce distrutta, a condizione che ciò consenta di garantire la conservazione dei mezzi di prova.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2547).
Art. 571 Emolumenti
Gli emolumenti per l'intervento dell'Amministrazione delle dogane sono retti dall'ordinanza del 4 aprile 20072 sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2547).
2 RS 631.035
Capitolo 9: Disposizioni finali
Sezione 1: Abrogazione del diritto previgente
Art. 58
Sono abrogati:
- a.
- l'ordinanza del 24 aprile 19291 sulla protezione delle marche di fabbrica e di commercio (OMFC);
- b.
- il decreto del Consiglio federale del 4 novembre 19662 relativo all'esecuzione dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio.
Sezione 2: Disposizioni transitorie
Art. 59 Termini
I termini fissati dall'Istituto che non sono scaduti il giorno dell'entrata in vigore della presente ordinanza rimangono invariati.
Art. 60 Priorità d'uso
1 In caso di deposito di un marchio conformemente all'articolo 78 capoverso 1 LPM, il momento a partire dal quale il marchio è stato usato è registrato e pubblicato nel registro dei marchi.
2 Se si tratta di un marchio che figura nel registro internazionale, la relativa segnalazione deve pervenire all'Istituto entro la fine del mese di pubblicazione della registrazione internazionale1; il momento a partire dal quale il marchio è stato usato è iscritto in uno speciale registro e pubblicato.
1 RU 1993 1050
Art. 60a1
1 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2006 (RU 2006 4479). Abrogato dal n. I dell'O del 14 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1893).
Sezione 3: Entrata in vigore
Art. 61
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1993.
1 RS 232.11
2 RS 172.010.31
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5158).
