432.21

Legge federale
sulla Biblioteca nazionale svizzera

(Legge sulla Biblioteca nazionale, LBNS)

del 18 dicembre 1992 (Stato 1° gennaio 2012)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 19921,

decreta:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente legge disciplina i compiti e l'organizzazione della Biblioteca nazionale svizzera (Biblioteca nazionale).


Sezione 2: Attività della Biblioteca nazionale

Art. 2 Compito

1 La Biblioteca nazionale ha lo scopo di collezionare, inventariare, conservare, rendere accessibili e far conoscere gli stampati o altri supporti d'informazione che hanno un legame con la Svizzera.

2 Allestisce e aggiorna l'elenco delle banche dati che hanno un legame con la Svizzera e che sono accessibili al pubblico.

3 Contribuisce allo sviluppo della biblioteconomia a livello nazionale e internazio-nale.


Art. 3 Collezioni

1 La Biblioteca nazionale colleziona gli stampati o gli altri supporti d'informazione che:

a.
sono pubblicati in Svizzera;
b.
si riferiscono alla Svizzera, ai suoi cittadini o ai suoi abitanti;
c.
sono creati, in parte o interamente, da autori svizzeri o legati alla Svizzera.

2 Per svolgere il proprio incarico di collezione, la Biblioteca nazionale collabora con le associazioni di editori e di produttori. Conclude con queste associazioni, a seconda delle possibilità, accordi che garantiscano l'acquisto di tutti gli stampati e altri supporti d'informazione.


Art. 4 Definizione dell'incarico di collezione

1 Il Consiglio federale definisce in dettaglio l'incarico di collezione della Biblioteca nazionale e lo adegua ai nuovi sviluppi.

2 Può escludere dall'incarico di collezione gli stampati e gli altri supporti d'informazione che:

a.
sono collezionati e resi accessibili al pubblico da parte di un'altra istituzione;
b.
rivestono importanza trascurabile per la Svizzera;
c.
si rivolgono a una cerchia ristretta di persone o sono essenzialmente destinati ad usi privati.

Art. 5 Accesso alle collezioni

La Biblioteca nazionale permette al pubblico un facile accesso alle sue collezioni, segnatamente alle sale di lettura e mediante il prestito.


Art. 6 Archivio letterario svizzero

1 La Biblioteca nazionale gestisce l'Archivio letterario svizzero.

2 L'Archivio letterario svizzero ha lo scopo di acquistare, collezionare, repertoriare e rendere accessibile al pubblico i fondi e gli archivi personali di cittadini svizzeri o di persone legate alla Svizzera e la cui opera è importante per la vita culturale e intellettuale del Paese.


Art. 7 Elenco delle banche dati

La Biblioteca nazionale elabora e aggiorna l'elenco delle banche dati accessibili al pubblico che:

a.
sono gestite in Svizzera;
b.
sono gestite all'estero, ma contengono dati che hanno un'importanza particolare per la Svizzera.

Art. 8 Servizi

La Biblioteca nazionale fornisce prestazioni nell'ambito della diffusione dell'informazione. Può accettare mandati di documentazione o di ricerca in biblioteconomia.


Art. 8a1 Prestazioni commerciali

1 La Biblioteca nazionale può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:

a.
sono strettamente correlate ai compiti principali;
b.
non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
c.
non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento federale dell'interno può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.


1 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281).


Art. 9 Altri compiti

Il Consiglio federale può incaricare la Biblioteca nazionale di svolgere altre attività nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2.


Art. 10 Collaborazione e coordinamento

1 Per svolgere i propri compiti, la Biblioteca nazionale collabora con altre istituzioni, svizzere o estere, che hanno un'attività analoga; in questo ambito, tiene conto particolarmente delle istituzioni attive nel settore dell'audiovisivo e degli altri nuovi supporti d'informazione.

2 Essa persegue una ripartizione dei compiti.

3 Garantisce il coordinamento in stretta collaborazione con le grandi biblioteche pubbliche, segnatamente nell'ambito dell'automazione delle biblioteche.


Sezione 3: Emolumenti

Art. 11

1 La Biblioteca nazionale può riscuotere emolumenti per le proprie prestazioni.

2 Il Consiglio federale stabilisce le prestazioni soggette ad emolumento ed il relativo ammontare.


Sezione 4: Aiuti finanziari e rapporti con altre istituzioni

Art. 12 Aiuti finanziari

1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche dei Cantoni e dei Comuni se collaborano con la Biblioteca nazionale e se:

a.
...1
b.
possiedono e completano importanti fondi di stampati o di altri supporti d'informazione che rientrano nell'incarico di collezione.

2 Il versamento degli aiuti finanziari può avere come condizione che gli stampati o gli altri supporti d'informazione acquistati o prodotti con l'aiuto della Confederazione siano resi accessibili al pubblico.

3 Gli aiuti finanziari possono essere accordati anche mediante un contratto di prestazioni ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi.3


1 Abrogata dal n. II 1 dell'all. alla LF dell'11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6127; FF 2007 4421 4459).
2 RS 616.1
3 Introdotto dal n. II 1 dell'all. alla LF dell'11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6127; FF 2007 4421 4459).


Art. 13 Annessione di istituzioni

1 La Confederazione può eccezionalmente, su richiesta, rilevare ed annettere alla Biblioteca nazionale le istituzioni che possiedono importanti collezioni di stampati o di altri supporti d'informazione che rientrano nell'incarico di collezione.

2 Il Consiglio federale decide in merito alla rilevazione.


Sezione 5: Commissione

Art. 14

1 Il Consiglio federale nomina una commissione della Biblioteca nazionale svizzera (commissione) composta di nove membri.

2 La commissione:

a.
1
b.
segue lo sviluppo della biblioteconomia;
c.
può fare proposte al Dipartimento federale dell'interno in materia di biblioteconomia;
d.
dà il suo parere su progetti di atti legislativi che riguardano o potrebbero influire sull'attività della Biblioteca nazionale;
e.
promuove la collaborazione in materia di biblioteconomia.

3 La commissione deve essere consultata prima di prendere decisioni importanti in materia di biblioteconomia.


1 Abrogata dal n. II 21 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).


Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Esecuzione

1 Il Consiglio federale esegue la presente legge. Esso emana le disposizioni d'esecuzione.

2 Può concludere accordi di collaborazione internazionale relativi alle attività della Biblioteca nazionale.


Art. 16 Diritto vigente: abrogazione

La legge federale del 29 settembre 19111 sulla Biblioteca nazionale svizzera è abrogata.


1 [CS 4 187 197 art. 3 cpv. 2]


Art. 17 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.


Data dell'entrata in vigore: 1°giugno 19932


 RU 1993 1773


1 FF 1992 II 1205
2 DCF del 21 mag. 1993.