351.21

Ordinanza
sull'Ufficio centrale nazionale Interpol Berna
(Ordinanza Interpol)1

del 1° dicembre 1986 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero

visti gli articoli 350-353 del Codice penale (CP)2,3

ordina:

Sezione 1: Organizzazione e compiti

Art. 1 Organizzazione

1 L'Ufficio federale di polizia (fedpol) funge da Ufficio centrale nazionale (UCN) a tenore dell'articolo 32 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (allegato 1) e cura, in tal ambito, il collegamento con:1

a.
le diverse autorità del Paese;
b.
gli uffici centrali nazionali degli altri Paesi;
c.
il Segretariato generale dell'Organizzazione.

2 …2


1 Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).
2 Abrogato dal n. I dell'O del 21 nov. 2001, con effetto dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3316).


Art. 2 Compiti

1 L'UCN assume le seguenti funzioni:

a.
coadiuva alla prevenzione e alla repressione di reati curando lo scambio di informazioni di polizia giudiziaria tra le UCN degli altri Stati e il Segretariato generale dell'Interpol1 da un lato e le autorità inquirenti svizzere dall'altro;
b.
coordina lo scambio di informazioni e di dati segnaletici (segnatamente le impronte digitali, i profili del DNA e le fotografie) tra le UCN degli altri Stati e il Segretariato generale dell'Interpol da una parte e le autorità inquirenti svizzere dall'altra;
c.
assicura la diffusione delle informazioni su persone e beni ricercati a livello nazionale e internazionale nonché sui titolari di documenti d'identità;
d.
assicura un servizio di permanenza su 24 ore per ricevere tutte le domande Interpol e trasmetterle ai servizi competenti del fedpol2 da una parte e per trattare e coordinare gli affari urgenti di polizia giudiziaria dall'altra;
e.
assicura la trasmissione all'Ufficio federale di giustizia di tutte le domande di assistenza giuridica internazionale;
f.
partecipa ai lavori dell'Interpol, alla definizione dei suoi obiettivi e alla loro esecuzione a livello nazionale;
g.
delega uno o più funzionari di collegamento presso il Segretariato generale dell'Interpol.3

2 Salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza, allo scambio di informazioni di polizia tra l'UCN da un lato e il Segretariato generale dell'Interpol e le UCN degli altri Stati dall'altro si applica il Regolamento del 1° ottobre 2003 relativo al trattamento delle informazioni per la cooperazione internazionale di polizia (allegato 2 della presente ordinanza).4

3 Nella sua attività l'UCN è responsabile dell'osservanza del diritto nazionale e adotta, se necessario, i relativi provvedimenti.5


1 Nuova espr. giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2005 (RU 2005 1351). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
2 Nuova espr. giusta il n. I 11 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3316).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2005, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU 2005 1351).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2005, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU 2005 1351).



Art. 3 Scambio di informazioni con le autorità penali estere

1 L'UCN comunica alle autorità inquirenti estere informazioni utili alla prevenzione e al perseguimento di reati ovvero all'esecuzione di pene e misure.

2 Se non può rispondere da sé a una domanda la trasmette alle autorità inquirenti svizzere che ritiene competenti. Queste danno all'UCN l'informazione richiesta.


Art. 4 Scambio d'informazioni con le autorità inquirenti dei Cantoni

1 L'autorità inquirente cantonale che, per la prevenzione o il perseguimento di reati o per l'esecuzione di pene o misure, abbisogni d'organizzazioni da un'autorità penale estera può chiedere all'UCN di trasmettere la sua domanda all'Ufficio centrale nazionale di altri Paesi o al Segretariato generale dell'Interpol.

2 Rimane salva la facoltà delle autorità cantonali di polizia di corrispondere direttamente con le autorità estere di polizia nei limiti dell'articolo 35 capoverso 2 dell'ordinanza del 24 febbraio 19821 sull'assistenza internazionale in materia penale.



Art. 5 Collaborazione con le autorità federali

Per procedimenti penali giusta la legge federale del 15 giugno 19341 sulla procedura penale nonché per la prevenzione di reati sottoposti alla giurisdizione federale, il Ministero pubblico della Confederazione può chiedere informazioni ad altri Paesi per il tramite dell'UCN.


1 [CS 3 286; RU 1971 777 n. III 4, 1974 1857 all. n. 2, 1978 688 art. 88 n. 4, 1979 1170, 1992 288 all. n. 15 2465 all. n. 2, 1993 1993, 1997 2465 all. n. 7, 2000 505 n. I 3 2719 n. II 3 2725 n. II, 2001 118 n. I 3 3071 n. II 1 3096 all. n. 2 3308, 2003 2133 all. n. 9, 2004 1633 n. I 4, 2005 5685 all. n. 19, 2006 1205 all. n. 10, 2007 6087, 2008 1607 all. n. 1 4989 all. 1 n. 6 5463 all. n. 3, 2009 6605 all. n. II 3. RU 2010 1881]. Vedi ora il codice di procedura penale del 5 ott. 2007 (RS 312.0).


Art. 6 Collaborazione con i privati

L'UCN può, per la prevenzione e il chiarimento di reati, ragguagliare persone fisiche e giuridiche e chieder loro informazioni se:

a.
si tratta di parare a un pericolo imminente;
b.
la comunicazione è nell'interesse delle persone in causa e queste vi hanno acconsentito o, secondo le circostanze, il loro consenso può essere presunto.



Art. 9 Sistema d'informazione sui veicoli a motore (MOFIS)

1 L'UCN è allacciato al sistema informatico «Sistema d'informazione sui veicoli a motore» (MOFIS) del gruppo Logistica dello Stato maggiore del Dipartimento federale della difesa, della protezione e dello sport, per la ricerca internazionale dei veicoli a motore rubati.1

2 Per procedere a confronti con gli avvisi di ricerca, l'UCN può chiedere a MOFIS i dati seguenti:

a.
marca, numero di telaio e pertinente contrassegno;
b.
osservazioni complementari (denuncia di furto);
c.
ultimo detentore noto, con cognome, nomi, data di nascita e indirizzo.

3 Se accerta che un veicolo rubato all'estero è immatricolato in Svizzera, l'UCN lo comunica alle autorità penali estere che hanno annunciato la ricerca.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3316).


Sezione 2: Trattamento delle informazioni di polizia

Art. 101 Modalità dello scambio di informazioni

1 Gli scambi d'informazione sono limitati alle informazioni di polizia ai sensi dell'articolo 1 lettera b del Regolamento del 1° ottobre 2003 relativo al trattamento delle informazioni per la cooperazione internazionale di polizia (allegato 2 della presente ordinanza).

2 Il destinatario delle informazioni può trattare le stesse soltanto ai fini per i quali gli sono state comunicate. A ogni comunicazione di dati, egli deve essere avvertito in merito a questa restrizione del trattamento e al fatto che l'UCN si riserva il diritto di esigere informazioni sul trattamento di questi dati.

3 Inoltre, a ogni comunicazione di dati o per determinate categorie di dati, l'UCN informa preventivamente il Segretariato generale dell'Interpol e le UCN degli altri Stati, mediante una comunicazione generale:

a.
che la trasmissione di dati ad altre autorità diverse dalle autorità straniere con compiti di perseguimento penale e di polizia è autorizzata nel singolo caso solo con l'approvazione esplicita dell'UCN;
b.
di tutte le altre restrizioni di trattamento, imposte all'UCN conformemente alla legislazione federale o cantonale.

4 L'autorizzazione ai sensi del capoverso 3 lettera a avviene conformemente al diritto nazionale. È competente il capo dell'UCN.

5 L'UCN può comunicare a Stati stranieri dati concernenti i richiedenti d'asilo, i rifugiati, le persone bisognose di protezione o le persone ammesse provvisoriamente soltanto previa consultazione dell'Ufficio federale della migrazione.



Art. 10a1 Richieste del Segretariato generale dell'Interpol

1 L'UCN risponde alle domande del Segretariato generale dell'Interpol entro il termine legale conformemente al diritto nazionale. Ciò vale in particolare per le domande concernenti:

a.
la distruzione di dati della Svizzera, registrati presso il Segretariato generale;
b.
la trasmissione di dati della Svizzera, registrati presso il Segretariato generale, a uffici esterni secondo l'articolo 1 del Regolamento del 1° ottobre 2003 relativo al trattamento delle informazioni per la cooperazione internazionale di polizia (allegato 2 della presente ordinanza);
c.
l'accesso da parte di nuovi uffici a dati della Svizzera, registrati presso il Segretariato generale;
d.
il telecaricamento di dati della Svizzera da parte di nuovi uffici, registrati presso il Segretariato generale.

2 La decisione concernente richieste ai sensi del capoverso 1 lettere b-d necessita dell'autorizzazione del capo dell'UCN.

3 L'accesso a dati della Svizzera, registrati presso il Segretariato generale, o il loro telecaricamento è permesso a un ufficio, solo se anche la trasmissione dei dati ad esso sarebbe ammessa.



Art. 11 Esattezza delle informazioni di polizia

1 L'UCN segnala l'esattezza e l'attualità delle informazioni di polizia da esso trasmesse.1

2 Se un'informazione di polizia si rivela non pertinente o superata, l'UCN provvede a rettificarla dandone comunicazione al Segretariato generale dell'Interpol e agli uffici centrali nazionali cui l'informazione era stata trasmessa. L'UCN segnala al Segretariato generale dell'Interpol che i dati da distruggere devono essere eliminati integralmente e che un'ulteriore conservazione di parte dei dati in una banca dati separata non è ammessa.2

3 L'UCN comunica all'autorità svizzera competente le rettificazioni operate dal Segretariato generale dell'Interpol.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2005, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU 2005 1351).
2 Per. introdotto dal n. I dell'O dell'11 mar. 2005, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU 2005 1351).


Art. 121 Archiviazione dei fascicoli dell'UCN

Tutti i fascicoli di cui l'UCN non ha più in permanenza bisogno sono proposti all'Archivio federale per l'archiviazione, conformemente alla legge federale del 26 giugno 19982 sull'archiviazione.



Sezione 3: Diritti delle persone in causa

Art. 13 Diritto d'esame ragguagliati

1 Ognuno può esigere che l'UCN lo ragguagli sulle informazioni di polizia che lo concernono. A tal fine, deve presentare a fedpol una richiesta scritta corredata di un documento di legittimazione ufficiale (passaporto, carta d'identità, licenza di condurre).

2 I ragguagli sono dati giusta il diritto dell'ente pubblico (Stato estero, Confederazione, Cantone) le cui autorità stanno istruendo o hanno istruito la causa penale. Il fedpol inoltra la richiesta per decisione all'autorità competente.

3 Se il procedimento è stato condotto da fedpol senza delega a un Cantone, sulla richiesta decide il detto ufficio federale.1

4 La richiesta può essere rifiutata per quanto lo richiedano gli interessi del procedimento penale, dell'esecuzione della pena o la prevenzione della criminalità da parte della polizia.

5 I ragguagli circa i dati segnaletici sono dati giusta le disposizioni dell'ordinanza RIPOL del 15 ottobre 20082.3

6 I ragguagli circa i dati archiviati presso il Segretariato generale dell'Interpol sono dati giusta le disposizioni del Regolamento del 7 ottobre 2004 relativo al controllo delle informazioni e all'accesso agli schedari di Interpol (allegato 3 della presente ordinanza).4


1 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. dell'O del 19 ago. 1992 sull'incorporazione dell'Ufficio centrale di polizia nell'Ufficio federale di polizia, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1618).
2 RS 361.0
3 Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).
4 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mar. 2005, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU 2005 1351).


Art. 14 Diritto alla rettificazione e alla distruzione

1 Ogni persona in causa può esigere che l'UCN rettifichi o distrugga le informazioni di polizia che la concernono, sempreché renda verosimile ch'esse sono inesatte o sono state inserite a torto nei fascicoli di polizia.1

2 A tal fine deve presentare a fedpol una richiesta scritta corredata di un documento di legittimazione ufficiale (passaporto, carta d'identità, licenza di condurre).

3 La richiesta è trattata giusta il diritto dell'ente pubblico (Stato estero, Confederazione, Cantone) le cui autorità stanno istruendo o hanno istruito la causa penale. Il fedpol inoltra la richiesta per decisione all'autorità competente.

4 Se il procedimento è stato condotto da fedpol senza delega a un Cantone, sulla richiesta decide il detto ufficio federale.2

5 La rettificazione e la distruzione dei dati segnaletici sono rette dalle disposizioni dell'ordinanza RIPOL del 15 ottobre 20083.4


1 Nuovo testo giusta l'art. 36 n. 7 dell'O del 14 giu. 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1962).
2 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. dell'O del 19 ago. 1992 sull'incorporazione dell'Ufficio centrale di polizia nell'Ufficio federale di polizia, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1618).
3 RS 361.0
4 Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).


Art. 15 Procedura

1 Il fedpol, il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità cantonali competenti comunicano per scritto le loro decisioni alle persone che chiedono ragguagli ovvero la rettificazione o distruzione di informazioni. Se respingono una richiesta, ne indicano succintamente i motivi e i rimedi giuridici.1

2 Le autorità cantonali comunicano a fedpol le loro decisioni passate in giudicato.

3 Le disposizioni generali della procedura federale si applicano ai ricorsi contro le decisioni delle autorità federali e contro le decisioni cantonali di ultima istanza.


1 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. dell'O del 19 ago. 1992 sull'incorporazione dell'Ufficio centrale di polizia nell'Ufficio federale di polizia, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1618).


Sezione 4: Vigilanza e sicurezza dei dati

Art. 16

1 Il consulente per la protezione dei dati presso fedpol vigila sul trattamento dei dati personali nell'UCN.1

2 Il fedpol disciplina il diritto di disporre e di accedere ai dati e provvedere affinché i locali di lavoro siano inaccessibili alle persone non autorizzate.


1 Nuovo testo giusta l'art. 36 n. 7 dell'O del 14 giu. 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1962).


Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 17

1 Il decreto del Consiglio federale del 26 gennaio 19621 che assegna al Ministero pubblico della Confederazione i compiti di un «Ufficio centrale nazionale» OIPC (Interpol) è abrogato.

2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997. …23


1 Non pubblicato nella RU.
2 Seconda parte del per. abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1561).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3097).



Allegato 1

Traduzione1

Statuto
dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale

(Interpol)

Entrato in vigore il 13 giugno 1956

Disposizioni generali

Art. 1

L'Organizzazione detta «Commissione internazionale di polizia criminale» è denominata d'ora in poi: «Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol)». La sua sede è in Francia.


Art. 2

L'Organizzazione ha per scopo di:

a)
assicurare e sviluppare la più ampia assistenza reciproca fra tutte le autorità di polizia criminale, nell'ambito delle leggi esistenti nei diversi Paesi e nello spirito della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
b)
creare e sviluppare ogni istituzione idonea a contribuire efficacemente alla prevenzione e alla repressione dei reati di diritto comune.

Art. 3

Qualsiasi attività o intervento in questioni od affari con risvolti politici, militari, religiosi o razziali è rigorosamente vietato dall'Organizzazione.


Strutture e funzionamento


Assemblea generale


Art. 6

L'Assemblea generale è l'ente supremo dell'Organizzazione. Consta di delegati dei Membri dell'Organizzazione.


Art. 7

Qualsiasi Membro può essere rappresentato da uno o più delegati. Tuttavia, la delegazione di ciascun Paese può avere un solo capo. Questi è designato dall'autorità governativa competente del Paese interessato.

Visto il carattere tecnico dell'Organizzazione, i Membri devono includere nella loro delegazione:

a)
alti funzionari appartenenti ad enti che svolgono funzioni di polizia;
b)
funzionari la cui missione a livello nazionale è legata all'Organizzazione;
c)
specialisti nelle questioni iscritte all'ordine del giorno.

Art. 8

L'Assemblea generale svolge le seguenti funzioni:

a)
assume le incombenze previste dal presente Statuto;
b)
fissa i principi e emana provvedimenti generali atti a conseguire gli scopi dell'Organizzazione enunciati nell'articolo 2;
c)
esamina e approva il programma di lavoro presentato dal Segretario generale per l'anno successivo;
d)
stabilisce le disposizioni di qualsiasi regolamento ritenuto necessario;
e)
elegge alle funzioni previste dal presente Statuto;
f)
adotta risoluzioni e rivolge raccomandazioni ai Membri sulle questioni di competenza dell'Organizzazione;
g)
stabilisce la politica finanziaria dell'Organizzazione;
h)
esamina e approva gli accordi con altre Organizzazioni.

Art. 9

I Membri devono adoperarsi, compatibilmente con le loro proprie necessità, per attuare le decisioni dell'Assemblea generale.


Art. 10

L'Assemblea generale dell'Organizzazione si riunisce annualmente in sessione ordinaria. Può riunirsi in sessione straordinaria, a domanda del Comitato esecutivo o della maggioranza dei Membri.


Art. 11

L'Assemblea generale può, nel corso di una sessione, costituire commissioni specializzate per lo studio di una data questione.


Art. 12

L'Assemblea generale, al termine di ogni sessione, sceglie il luogo della riunione successiva. La data di ogni sessione è stabilita per intesa tra il Paese invitante e il Presidente, previa consultazione del Segretario generale.


Art. 13

All'Assemblea generale, un solo delegato per Paese ha diritto di voto.


Comitato esecutivo


Art. 15

Il Comitato esecutivo è composto del Presidente dell'Organizzazione, di tre Vicepresidenti e di nove Delegati.

I tredici membri del Comitato esecutivo devono appartenere a differenti Paesi, tenuto conto della ripartizione geografica.


Art. 16

L'Assemblea generale elegge fra i delegati il Presidente e i tre Vicepresidenti dell'Organizzazione.

Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi. Dopo due turni di scrutinio infruttuosi, è richiesta soltanto la maggioranza semplice.

Il Presidente e i Vicepresidenti devono provenire da continenti diversi.


Art. 17

Il Presidente è eletto per un quadriennio. I Vicepresidenti sono eletti per un triennio. Non sono immediatamente rieleggibili né a queste funzioni né a quella di Delegato presso il Comitato esecutivo.

Se, in seguito all'elezione del Presidente, le disposizioni degli articoli 15 (comma 2) e 16 (comma 3) si rilevassero inapplicabili o incompatibili, si procederà all'elezione di un quarto Vicepresidente, talché tutti i continenti siano rappresentati nella presidenza.

Il Comitato esecutivo potrà allora constare temporaneamente di quattordici membri. Questa situazione eccezionale cesserà appena le circostanze permetteranno di ripristinare l'applicazione delle disposizioni degli articoli 15 e 16.


Art. 18

Il Presidente dell'Organizzazione:

a)
presiede le sessioni dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo e ne dirige i dibattiti;
b)
accerta che le attività dell'Organizzazione siano conformi alle decisioni dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo;
c)
si tiene per quanto possibile direttamente e costantemente in contatto con il Segretario generale dell'Organizzazione.

Art. 19

I nove Delegati presso il Comitato esecutivo sono eletti dall'Assemblea generale per un triennio. Non sono immediatamente rieleggibili.


Art. 20

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente dell'Organizzazione.


Art. 21

Nell'esercizio delle loro funzioni, tutte le persone facenti parte del Comitato esecutivo agiscono come rappresentanti dell'Organizzazione e non come rappresentanti dei loro Paesi.


Art. 22

Il Comitato esecutivo:

a)
sorveglia l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea generale;
b)
prepara l'ordine del giorno delle sessioni dell'Assemblea generale;
c)
sottopone all'Assemblea generale ogni programma di lavoro ed ogni progetto che ritenga utile;
d)
controlla la gestione del Segretario generale;
e)
esercita ogni potere delegatogli dall'Assemblea.

Art. 23

In caso di morte o di dimissioni di una persona facente parte del Comitato esecutivo, l'Assemblea generale elegge un sostituto il cui mandato scade contemporaneamente a quello del suo predecessore. Il mandato cessa di diritto quando l'eletto al Comitato esecutivo non è più delegato presso l'Organizzazione.


Segretariato generale


Art. 25

I servizi permanenti dell'Organizzazione costituiscono il Segretariato generale.


Art. 26

Il Segretariato generale:

a)
dà applicazione alle decisioni dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo;
b)
funge da centro internazionale nella lotta contro la criminalità di diritto comune;
c)
funge da centro tecnico e di informazione;
d)
cura l'amministrazione generale dell'Organizzazione;
e)
cura i collegamenti con le autorità nazionali e internazionali, passando per il tramite di Uffici centrali nazionali ove trattisi di questioni di ricerche criminali;
f)
prepara e emana ogni pubblicazione ritenuta utile;
g)
organizza e esegue i compiti di segreteria durante le sessioni dell'Assemblea generale, del Comitato esecutivo e, se è il caso, di qualsiasi altro organo dell'Organizzazione;
h)
appronta il piano di lavoro per l'anno successivo, da sottoporre per esame e approvazione al Comitato esecutivo e all'Assemblea generale;
i)
si tiene, per quanto possibile, direttamente e costantemente in contatto con il Presidente dell'Organizzazione.

Art. 27

Il Segretariato generale consta del Segretario generale e del personale tecnico e amministrativo incaricato di svolgere i lavori dell'Organizzazione.


Art. 28

Il Segretario generale è nominato dall'Assemblea generale per un quinquennio, su proposta del Comitato esecutivo. Può essere riconfermato in carica, ma non oltre i 65 anni d'età. Può tuttavia portare a termine il mandato se compie i 65 anni nel corso del medesimo.

Deve essere scelto fra persone altamente competenti in questioni di polizia.

In circostanze eccezionali, il Comitato esecutivo può proporre all'Assemblea generale la cessazione del mandato del Segretario generale.


Art. 29

Il Segretario generale assume e amministra il personale, cura la gestione finanziaria, organizza, anima e dirige i servizi permanenti, secondo le direttive del Comitato esecutivo o dell'Assemblea generale.

Presenta al Comitato esecutivo e all'Assemblea generale le proposte e i progetti concernenti i lavori dell'Organizzazione.

È responsabile dinnanzi al Comitato esecutivo e all'Assemblea generale.

Partecipa di diritto ai dibattiti dell'Assemblea generale, del Comitato esecutivo e di tutti gli altri organi che ne dipendono.

Nell'esercizio delle sue funzioni, rappresenta l'Organizzazione e non un Paese determinato.


Uffici centrali nazionali


Art. 31

Per conseguire i suoi scopi, l'Organizzazione abbisogna della cooperazione costante ed attiva dei suoi Membri, i quali dovranno adoperarsi, compatibilmente con la legislazione del loro Paese, per partecipare con diligenza alle sue attività.


Art. 32

Per assicurare questa cooperazione, ogni Paese designa un ente che fungerà, al suo interno da Ufficio centrale nazionale. Quest'ultimo assicurerà i collegamenti:

a)
con i diversi servizi del Paese;
b)
con gli enti che gli altri Paesi designeranno quali Uffici centrali nazionali;
c)
con il Segretariato generale dell'Organizzazione.

Consulenti


Art. 34

Per l'esame di questioni scientifiche, l'Organizzazione può far capo a «Consulenti».


Art. 35

La funzione dei Consulenti è unicamente consultiva.


Art. 36

I Consulenti sono designati per un triennio dal Comitato esecutivo. La designazione diviene definitiva soltanto quando l'Assemblea generale ne ha preso atto.

I Consulenti sono scelti fra persone che godono di reputazione e autorità internazionali per lavori svolti in una disciplina di interesse per l'Organizzazione.


Bilancio e risorse


Art. 38

L'Organizzazione dispone di risorse provenienti:

a)
dai contributi finanziari dei Membri;
b)
da donazioni, legati, sovvenzioni e altre risorse, previa accettazione o approvazione da parte del Comitato esecutivo.

Art. 39

L'Assemblea generale disciplina le basi della partecipazione finanziaria dei Membri e l'importo massimo delle spese secondo le previsioni fornite dal Segretario generale.


Relazioni con altre organizzazioni


Applicazione, modifica e interpretazione del presente Statuto


Art. 42

Il presente Statuto può essere emendato su proposta di un Membro o del Comitato esecutivo.

Qualsiasi progetto d'emendamento del presente Statuto è comunicato dal Segretario generale ai Membri dell'Organizzazione almeno tre mesi prima d'essere sottoposto per esame all'Assemblea generale.

Qualsiasi emendamento del presente Statuto deve essere approvato dall'Assemblea generale a maggioranza dei due terzi dei Membri dell'Organizzazione.


Art. 43

I testi francese, inglese e spagnolo del presente Statuto sono considerati autentici.


Disposizioni transitorie


Art. 45

Tutti gli enti che hanno rappresentato i Paesi menzionati in appendice1 sono considerati Membri dell'Organizzazione salvo che, entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Statuto, dichiarino, per mezzo dell'autorità governativa competente, di non poterlo accettare.


1 RU 1987 520


Art. 46

Il mandato di uno dei due Vicepresidenti primi eletti cessa dopo un anno, per sorteggio. Alla prima elezione, vengono designati per sorteggio due Delegati presso il Comitato esecutivo il cui mandato scadrà dopo un anno, e due altri il cui mandato scadrà dopo due anni.


Art. 47

A chi abbia reso servizi eminenti e di lunga durata in seno alla Commissione internazionale di polizia criminale l'Assemblea generale può conferire un titolo onorifico in omologhi ranghi dell'Organizzazione.


Art. 48

Tutti i beni appartenenti alla Commissione internazionale di polizia criminale sono devoluti all'Organizzazione.


Art. 49

Nel presente Statuto s'intende per:

-
Organizzazione, «l'Organizzazione internazionale di polizia criminale»;
-
Statuto, lo Statuto dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale;
-
Segretario generale, il Segretario generale dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale;
-
Comitato, il Comitato esecutivo dell'Organizzazione;
-
Assemblea o Assemblea generale, l'Assemblea generale dell'Organizzazione;
-
Membro (al singolare) o Membri (al plurale), un Membro o Membri dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale, come definiti all'articolo 4;
-
Delegato (al singolare) o Delegati (al plurale), la o le persone facenti parte delle delegazioni previste all'articolo 7;
-
Delegato (al singolare) o Delegati (al plurale), la o le persone elette nel Comitato esecutivo alle condizioni previste nell'articolo 19.

Art. 50

Il presente Statuto entra in vigore il 13 giugno 1956.



1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.


Appendice1

Elenco dei Paesi cui si applicano le disposizioni dell'articolo 45 dello Statuto

I seguenti Paesi dispongono di servizi membri dell'Organizzazione (stato 1° gennaio 2005):

Afghanistan

Albania

Algeria

Andorra

Angola

Antigua Barbuda

Antille olandesi

Arabia Saudita

Argentina

Armenia

Aruba

Australia

Austria

Azerbaigian

Bahamas

Bahrein

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belgio

Belize

Benin

Bolivia

Bosnia e Erzegovina

Botswana

Brasile

Brunei Darussalam

Bulgaria

Burkina Faso

Burundi

Cambogia

Camerun

Canada

Capo Verde

Repubblica ceca

Repubblica centrafricana

Ciad

Cile

Cina

Cipro

Colombia

Comore

Congo

Congo

(Repubblica

democratica del)

Corea

(Repubblica di)

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Croazia

Cuba

Danimarca

Dominica

Repubblica dominicana

Ecuador

Egitto

El Salvador

Emirati arabi uniti

Eritrea

Estonia

Etiopia

Isole Figi

Filippine

Finlandia

Francia

Gabon

Gambia

Georgia

Germania

Ghana

Giamaica

Giappone

Gibuti

Giordania

Grecia

Grenada

Guatemala

Guinea

Guinea Bissau

Guinea equatoriale

Guyana

Haïti

Honduras

India

Indonesia

Iran

Iraq

Irlanda

Islanda

Israele

Italia

Kazakstan

Kenia

Kirghizistan

Kuwait

Laos

Lesotho

Lettonia

Libano

Liberia

Libia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Macedonia

Madagascar

Malaysia

Malawi

Maldive

Mali

Malta

Marocco

Isole Marshall

Mauritania

Maurizio

Messico

Moldova

Monaco

Mongolia

Mozambico

Myanmar

Namibia

Nauru

Nepal

Nicaragua

Niger

Nigeria

Norvegia

Nuova Zelanda

Oman

Paesi Bassi

Pakistan

Panama

Papua Nuova Guinea

Paraguay

Perù

Polonia

Portogallo

Qatar

Regno Unito

Romania

Ruanda

Russia

Saint Lucia

Saint Kitts e Nevis

Saint Vincent e

Grenadine

Sâo Tomé e Principe

Seicelle

Senegal

Serbia e Montenegro

Sierra Leone

Singapore

Siria

Slovacchia

Slovenia

Somalia

Spagna

Sri Lanka

Stati Uniti

Sudafrica

Sudan

Suriname

Svezia

Svizzera

Swaziland

Tagikistan

Tanzania

Thaïlandia

Timor Est

Togo

Tonga

Trinidad e Tobago

Tunisia

Turchia

Ucraina

Uganda

Ungheria

Uruguay

Uzbekistan

Venezuela

Vietnam

Yemen

Zambia

Zimbabwe


1 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O dell'11 mar. 2005, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU 2005 1351).


Allegato 21

Traduzione2

Regolamento relativo al trattamento delle informazioni
per la cooperazione internazionale di polizia

Approvato dall'Assemblea generale dell'Interpol il 1° ottobre 2003

Entrato in vigore 1° gennaio 2004

Art. 1 Definizioni
a)
Reato di diritto comune: i reati ai sensi dell'articolo 2 b) dello Statuto e ai quali non si applichi l'articolo 3 dello Statuto.
b)
Informazione: un'informazione o un insieme di informazioni, indipendentemente dalla loro fonte e dal loro carattere personale, concernente gli elementi costitutivi di un reato di diritto comune (conformemente all'articolo 1 a)), le relative indagini, la prevenzione, il perseguimento e la repressione di tali reati nonché la scomparsa di persone o l'identificazione di cadaveri.
c)
Informazione a carattere personale: un'informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; una persona identificabile è una persona che è possibile identificare, direttamente o indirettamente, in particolare grazie a un numero d'identificazione, a uno o più elementi caratteristici della sua identità oppure alle sue caratteristiche fisiche, psichiche, economiche e sociali.
d)
Informazione particolarmente delicata: un'informazione a carattere personale che rivela le origini razziali o etniche, le opinioni politiche, le convinzioni filosofiche, la religione o altre credenze oppure che contiene indicazioni relative allo stato di salute o alla vita sessuale.
e)
Ufficio centrale nazionale: gli enti previsti agli articoli 32 e 33 dello Statuto dell'Organizzazione.
f)
Servizio nazionale autorizzato: i servizi nazionali o gli enti che adempiono un servizio pubblico e intervengono nell'applicazione del diritto penale o sono in grado di contribuire in modo effettivo alla cooperazione internazionale di polizia, sono autorizzati dall'Ufficio centrale nazionale (articolo 1 e)) del loro Paese a trattare direttamente le informazioni tramite l'Organizzazione, con la quale essi hanno concluso un accordo a questo scopo.
g)
Ente internazionale autorizzato: un ente ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto dell'Organizzazione, il quale ha concluso con la stessa un accordo che l'autorizza a trattare direttamente le informazioni tramite l'Organizzazione.
h)
Ente privato autorizzato: tutti gli enti diversi dal Segretariato generale nonché da quelli di cui all'articolo 1 e)-1 g), i quali hanno concluso con l'Organizzazione. Questi enti allogeni possono ricevere informazioni dal Segretariato o comunicare informazioni allo stesso.
i)
Enti allogeni: tutti gli enti diversi dal Segretariato generale nonché da quelli di cui all'articolo 1 e)-1 h), i quali non hanno concluso con l'Organizzazione un accordo che li autorizza a trattare direttamente le informazioni tramite l'Organizzazione, passibili di ricevere un'informazione dal Segretariato generale o di comunicargliene una.
j)
Fonte dell'informazione: l'ente o la persona che comunica l'informazione tramite l'Organizzazione.
k)
Sistema d'informazione di polizia: l'insieme delle banche dati e delle reti dell'Organizzazione che permettono di trattare le informazioni tramite quest'ultima ai fini della cooperazione internazionale di polizia.
l)
Trattamento delle informazioni: un'operazione o un insieme di operazioni applicato a un'informazione, in modo automatizzato o meno, in qualsiasi forma e con qualsiasi supporto, dalla raccolta alla distruzione, incluso lo scambio.
m)
Informazione di interesse concreto per la polizia a livello internazionale: un'informazione, ai sensi dell'articolo 1 b), che, a causa del suo legame diretto con gli scopi dell'Organizzazione definiti all'articolo 3.1, può essere d'interesse per la polizia o per le autorità incaricate di applicare la legge.
n)
Comunicato: un comunicato internazionale dell'Organizzazione, che contiene un insieme di informazioni registrate nel sistema d'informazione di polizia, diramato dal Segretariato generale per uno scopo previsto dall'articolo 3.1 a).
o)
Analisi criminale: un'operazione di ricerca e di evidenziazione sistematica delle relazioni tra i dati criminologici stessi o tra i dati criminologici e altri possibili dati significativi, ai fini del perseguimento e delle procedure giudiziarie e di polizia.

Art. 2 Oggetto e campo d'applicazione del regolamento
a.)
Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le principali modalità relative al trattamento delle informazioni da parte dell'Organizzazione o per il suo tramite, ai fini della cooperazione internazionale di polizia (articolo 3.1) o per un altro scopo legittimo (articolo 3.2), nel rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo, conformemente all'articolo 2 dello Statuto dell'Organizzazione e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, alla quale il suddetto articolo rinvia.
b)
Il presente Regolamento si applica a qualsiasi operazione relativa al trattamento delle informazioni, sia in forma automatizzata sia mediante schedari manuali strutturati, su qualsiasi supporto e in qualsiasi forma.
c)
Il Segretariato generale, gli Uffici centrali nazionali, i servizi nazionali autorizzati, gli enti internazionali autorizzati e gli enti privati autorizzati, i quali utilizzano il sistema d'informazione di polizia e le informazioni che vi transitano, rispettano le disposizioni del presente regolamento e dei testi ai quali esso rinvia.

Art. 3 Finalità del trattamento delle informazioni
3.1
Trattamento ai fini della cooperazione internazionale di polizia
a)
Il trattamento delle informazioni da parte dell'Organizzazione o per il suo tramite si effettua ai fini della prevenzione, della repressione e dell'esercizio dell'azione pubblica in relazione ai reati di diritto comune ai sensi dell'articolo 1 a), nell'interesse delle indagini che li concernono e per le finalità seguenti:
1.
ricercare una persona in previsione del suo arresto;
2.
ottenere informazioni su una persona che ha commesso o ha partecipato oppure che potrebbe commettere o potrebbe aver partecipato, direttamente o indirettamente, a un reato di diritto comune;
3.
informare preventivamente le autorità di polizia in merito alle attività criminali di una persona;
4.
ricercare una persona scomparsa;
5.
ricercare testimoni o vittime;
6.
identificare una persona o un cadavere;
7.
ricercare o identificare oggetti;
8.
descrivere o identificare le modalità operative o i reati commessi da ignoti, le caratteristiche di falsificazioni o contraffazioni nonché sequestrare gli oggetti in relazione a un'attività illecita.
b.
Il trattamento delle informazioni ai sensi della lettera a) si può effettuare anche allo scopo di individuare minacce e reti criminali.
c.
Le finalità del trattamento sono determinate ed esplicitate per ogni banca dati.
3.2
Trattamento per qualsiasi altro scopo legittimo
a)
Il Segretariato generale può trattare un'informazione, al di fuori del sistema d'informazione di polizia, per qualsiasi altro scopo legittimo, vale a dire per necessità amministrative, per la ricerca o per pubblicazioni scientifiche (storiche, statistiche o giornalistiche) nonché per salvaguardare gli interessi dell'Organizzazione, dei suoi membri o del suo personale, in un processo o in una transazione, in un contenzioso, dopo una decisione giudiziaria o in una procedura di ricorso, conformemente all'articolo 10.4.
b)
Questo trattamento è oggetto di un regolamento d'applicazione ai sensi dell'articolo 22 b) 3, che precisa in particolare le condizioni e i termini per la conservazione delle informazioni trattate.

Art. 4 Ruolo del Segretariato generale
4.1
Disposizioni generali
a)
Il Segretariato generale funge da centro internazionale nella lotta contro la criminalità internazionale di diritto comune, in virtù dell'articolo 26 b) dello Statuto. A tale titolo esso è incaricato, nei limiti e alle condizioni fissati dal presente regolamento, di:
1.
trattare le informazioni che gli sono comunicate o che raccoglie, in conformità con le pertinenti disposizioni emanate dall'Organizzazione;
2.
garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei testi ai quali esso rinvia, nel corso delle operazioni di trattamento delle informazioni tramite l'Organizzazione;
3.
determinare la natura e la struttura della rete di telecomunicazione dell'Organizzazione e delle sue banche dati, senza pregiudicare gli articoli 22 d) e 29 capoverso 1 dello Statuto dell'Organizzazione;
4.
sviluppare e provvedere alla manutenzione della rete di telecomunicazione e delle banche dati nonché dei mezzi necessari per permettere agli Uffici centrali nazionali, ai servizi nazionali autorizzati, agli enti internazionali autorizzati e agli enti privati autorizzati di accedervi;
5.
sviluppare e controllare la sicurezza della rete di telecomunicazione e delle banche dati;
6.
ospitare all'interno dei suoi locali le banche dati dell'Organizzazione.
b)
Il Segretariato generale è inoltre autorizzato ad attuare le misure atte a contribuire efficacemente alla lotta contro la criminalità internazionale di diritto comune, nei limiti dei compiti che gli sono affidati e delle disposizioni del presente regolamento. A questo scopo può in particolare richiedere un'informazione (articolo 4.2) o concludere accordi di cooperazione sullo scambio di informazioni (articolo 4.3).
4.2
Richiesta di informazioni
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 4.1 b) e fatte salve le disposizioni dell'articolo 4.3, il Segretariato generale può richiedere informazioni in particolare nei casi seguenti:
a)
ha motivo di ritenere che la richiesta è necessaria per raggiungere gli obiettivi dell'Organizzazione e proporzionata agli scopi perseguiti;
b)
la richiesta si riferisce a un caso o a un progetto determinato;
c)
la richiesta ha lo scopo di garantire che il trattamento di un'informazione sia conforme al presente regolamento nonché di assicurare la qualità dell'informazione;
d)
presso un servizio nazionale che svolge compiti di polizia o di giustizia e che interviene nell'applicazione della legislazione penale se, entro 45 giorni dalla notifica inviata dal Segretariato generale all'Ufficio centrale nazionale del Paese al quale appartiene il servizio, siffatto Ufficio non si è opposto a che il Segretariato generale richieda direttamente le informazioni presso il suddetto servizio, fermo restando che l'Ufficio mantiene la possibilità di opporvisi in ogni momento;
e)
la richiesta di informazioni a un ente allogeno non pregiudica l'indipendenza dell'Organizzazione.
4.3
Conclusione di accordi di cooperazione
a)
In caso di scambio regolare di informazioni con un ente allogeno o semplicemente di richiesta regolare di informazioni presso un ente allogeno, il Segretariato generale conclude con l'ente interessato un accordo di cooperazione a tal fine, alle condizioni elencate qui di seguito.
b)
Le disposizioni di un accordo di cooperazione relativo al trattamento di informazioni devono essere conformi a quelle del presente regolamento e dei testi ai quali esso rinvia.
c)
Il Segretariato generale richiede il parere della Commissione di controllo degli schedari in merito all'esecuzione di richieste di informazioni presso un ente allogeno e in merito a ogni accordo di cooperazione che implichi il trattamento di informazioni a carattere personale, conformemente al Regolamento sul controllo delle informazioni a carattere personale e sull'accesso a tali informazioni. Questo vale in particolare per i casi di cui agli articoli 20.3 a) e 21 a) 5.
d)
Il Segretariato generale trasmette il parere della Commissione di controllo degli schedari al Comitato esecutivo, il quale può richiedere di adattare la cooperazione iniziata nell'ambito di un progetto oppure di opporsi a tale cooperazione se essa non è ancora stata attuata. Questo vale in particolare per i casi di cui agli articoli 20.3 b) e 21 a) 6.
e)
Per la cooperazione regolare con un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, il Segretariato generale necessita dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea generale e rispetta le disposizioni del Regolamento concernente l'accesso da parte di un'organizzazione intergovernativa alla rete di telecomunicazione e alle banche dati di Interpol.
f)
Ogni anno il Segretariato generale compila una lista degli enti con i quali sono stati conclusi accordi di cooperazione che prevedono il trattamento di informazioni e la comunica a titolo informativo all'Assemblea generale e alla Commissione di controllo degli schedari.
4.4
Obbligo d'informazione degli enti autorizzati
a)
Il Segretariato generale informa gli Uffici centrali nazionali, i servizi nazionali autorizzati, gli enti internazionali autorizzati e gli enti privati autorizzati, in merito a tutti i nuovi enti che hanno concluso un accordo con l'Organizzazione e ai diritti d'accesso e di utilizzazione del sistema d'informazione di polizia loro concessi, per permettere agli enti fonte delle informazioni trattate nel sistema di opporsi eventualmente all'accesso o all'utilizzazione da parte di questi nuovi enti delle informazioni comunicate. Questo vale in particolare per i casi di cui agli articoli 5 b), 17.1 a) 5 e 20.1 b).
b)
Ogni volta che si riveli necessario e almeno una volta all'anno, il Segretariato generale rammenta agli Uffici centrali nazionali, ai servizi nazionali autorizzati, agli enti internazionali autorizzati e agli enti privati autorizzati, il loro ruolo e le loro responsabilità in relazione alle informazioni che trattano tramite Interpol, in particolare per quanto riguarda l'esattezza dell'informazione comunicata e la sua pertinenza in rapporto alla finalità perseguita, conformemente all'articolo 5.

Art. 5 Ruolo degli enti fonte di un'informazione
a)
Gli Uffici centrali nazionali, i servizi nazionali autorizzati, gli enti internazionali autorizzati e gli enti privati autorizzati permangono responsabili delle informazioni che comunicano mediante il sistema d'informazione di polizia e che possono essere registrate negli schedari dell'Organizzazione. A tale titolo sono tenuti a:
1.
adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurarsi che le informazioni soddisfino sempre le condizioni richieste dal presente Regolamento e dai testi a cui esso rinvia, per poter essere trattate dall'Organizzazione;
2.
adottare tutte le misure atte a garantire l'esattezza e la pertinenza delle informazioni e informare il Segretariato generale di tutte le modifiche e le distruzioni richieste di tali informazioni o di procedere a tali modifiche o distruzioni direttamente se hanno registrato loro stessi le informazioni in una banca dati dell'Organizzazione.
b)
Gli Uffici centrali nazionali, i servizi nazionali autorizzati, gli enti internazionali autorizzati e gli enti privati autorizzati mantengono il controllo delle informazioni che comunicano mediante il sistema d'informazione di polizia e che possono essere registrate negli schedari dell'Organizzazione. A tale titolo, controllano i diritti d'accesso alle informazioni, fatte salve le restrizioni supplementari che possono essere imposte dal Segretariato generale conformemente all'articolo 8 b) del presente Regolamento.
1.
A partire dalla notifica da parte del Segretariato generale, la fonte dell'informazione può opporsi entro 45 giorni:
i)
all'accesso da parte di un nuovo ente (Ufficio centrale nazionale, servizio nazionale autorizzato, ente internazionale autorizzato o ente privato autorizzato) ad un'informazione da essa comunicata;
ii)
al telecaricamento di un'informazione da una banca dati di Interpol a una banca dati nazionale.
2.
La fonte dell'informazione conserva la possibilità di opporsi in qualsiasi momento a una delle operazioni menzionate al punto 1.
c)
Prima di utilizzare un'informazione ottenuta mediante il sistema d'informazione di polizia, gli Uffici centrali nazionali, i servizi nazionali autorizzati, gli enti internazionali autorizzati e gli enti privati autorizzati che hanno ottenuto un'informazione tramite Interpol si assicurano presso il Segretariato generale e presso la fonte che l'informazione sia ancora esatta e pertinente.

Art. 6 Banche dati dell'organizzazione
6.1
Diverse categorie di banche dati
Il sistema d'informazione di polizia include le seguenti banche dati in cui si possono registrare le informazioni scambiate mediante la rete dell'Organizzazione.
a)
La banca dati centrale: è la principale banca dati dell'Organizzazione, in cui sono trattate le informazioni ricevute od ottenute dal Segretariato generale e gli elementi delle informazioni che permettono di gestirla conformemente al presente Regolamento e ai testi a cui esso rinvia.
b)
Le banche dati specializzate:
1.
Le banche dati annesse alla banca dati centrale: sono collegate alla banca dati centrale mediante un sistema d'indice, conformemente all'articolo 6.1 d) e contengono informazioni che, per la loro specificità, non possono essere registrate direttamente nella banca dati centrale.
2.
Gli estratti: sono banche dati, eventualmente collegate al sistema d'indice, conformemente all'articolo 6.1 d), che contengono informazioni trattate in un'altra banca dati dell'Organizzazione e che sono state in seguito ricopiate nelle suddette banche dati.
3.
Le banche dati autonome: non sono collegate alla banca dati centrale mediante il sistema d'indice, per motivi di sicurezza.
c)
Gli schedari di analisi: si tratta di schedari di lavoro creati per procedere a un'analisi criminale ai sensi dell'articolo 1 o).
d)
Il sistema d'indice: si tratta di un'applicazione automatizzata che permette di collegare tra di loro le informazioni e le banche dati del sistema d'informazione di polizia, al fine di facilitare la gestione e la ricerca delle informazioni o di informare l'utente circa il luogo ove può essere registrata un'informazione, in particolare per la coordinazione dei lavori di analisi di cui l'informazione è oggetto, nel rispetto delle restrizioni d'accesso all'informazione imposta dalla fonte in virtù dell'articolo 5 b).
6.2
Condizioni per la creazione o la soppressione di banche dati
a)
In relazione a nuove banche dati o alla soppressione di banche dati, il Segretariato generale informa:
1.
la Commissione di controllo degli schedari, se la banca dati contiene o è collegata a informazioni a carattere personale, richiedendo il suo parere, e
2.
il Comitato esecutivo, al quale il Segretariato generale trasmette, se del caso, il parere della Commissione di controllo degli schedari e al quale permane la possibilità di chiedere la soppressione o la modifica delle banche dati.
b)
Ogni anno il Segretariato generale trasmette all'Assemblea generale e alla Commissione di controllo degli schedari la lista di tutte le nuove banche dati sviluppate, indicando in particolare il loro ruolo nell'intero sistema d'informazione di polizia, la loro finalità, il tipo di informazioni che contengono e i relativi diritti d'accesso.
c)
La creazione di banche dati specializzate ai sensi dell'articolo 6.1 b) è riservata ai casi in cui:
1.
essa si rivela necessaria e pertinente per motivi tecnici, giuridici o di sicurezza nonché per facilitare il trattamento di un'informazione, per rendere più sicura la gestione dei diritti d'accesso a siffatta informazione o per esaminare la stessa nel quadro di un progetto concernente gli accertamenti o l'analisi criminale;
2.
essa non pregiudica l'integrità, la sicurezza, l'attualità o la pertinenza delle informazioni trattate in queste banche dati.
d)
Una tale banca dati può essere installata segnatamente per il trattamento di informazioni particolarmente delicate o per la particolare delicatezza del soggetto trattato.
e)
Le condizioni aggiuntive per la creazione o la soppressione delle banche dati sono fissate nel regolamento d'applicazione previsto dall'articolo 22 del presente regolamento.

Art. 7 Diritto di trattare un'informazione
a)
Le informazioni trasmesse tramite l'Organizzazione o ottenute dal Segretariato generale possono essere trattate negli schedari dell'Organizzazione solo ed esclusivamente se:
1.
le condizioni per il trattamento previste dal presente regolamento e dai testi cui esso rinvia sono soddisfatte, e
2.
non vi si oppongono limitazioni connesse al loro trattamento, imposte dalla fonte dell'informazione.
b)
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle richieste d'accesso agli schedari dell'Organizzazione da parte di privati, le quali:
1.
sono trasmesse alla Commissione di controllo degli schedari, conformemente al Regolamento sul controllo delle informazioni a carattere personale e all'accesso a tali informazioni previsto dall'articolo 24 del presente Regolamento, e
2.
non sono trattate nel sistema d'informazione di polizia.

Art. 8 Riservatezza di un'informazione
a)
La fonte di un'informazione, che si tratti di un Ufficio centrale nazionale, di un servizio nazionale autorizzato, di un ente internazionale autorizzato o di un ente privato autorizzato, stabilisce il grado di riservatezza dell'informazione, classificandola.
b)
Il Segretariato generale può attribuire all'informazione un grado di riservatezza superiore a quello indicato dalla sua fonte, considerati i rischi che il suo trattamento, e in particolare la sua divulgazione, possono comportare per la cooperazione internazionale di polizia o per l'Organizzazione, il suo personale e i Paesi membri.
c)
Parimenti, il Segretariato generale stabilisce il grado di riservatezza del plusvalore che egli aggiunge all'informazione, in particolare quando effettua un lavoro di analisi o dirama un comunicato, sempre nel rispetto dei limiti alla trasmissione dell'informazione imposti dalla fonte dell'informazione menzionata nell'analisi.
d)
Il Segretariato generale può inoltre classificare una banca dati alle stesse condizioni suindicate.
e)
Il Segretariato generale può stabilire, ogni volta che si rivela necessario e in coordinazione con gli enti coinvolti, tabelle di equivalenza tra i livelli di classificazione da esso applicati e quelli applicati dagli Uffici centrali nazionali, dai servizi nazionali autorizzati, dagli enti internazionali autorizzati e dagli enti privati autorizzati.
f)
Le regole d'applicazione fissano i diversi gradi di riservatezza delle informazioni e precisano le condizioni connesse a ciascuno di essi.

Art. 9 Sicurezza del trattamento
a)
Il Segretariato generale adotta tutte le misure atte a garantire la sicurezza, ovvero l'integrità e la riservatezza delle informazioni comunicate e trattate mediante il sistema d'informazione di polizia.
b)
A questo scopo sviluppa gli strumenti tecnici, giuridici e procedurali atti a far sì che solo le persone autorizzate possano accedere a un'informazione.
c)
Il Segretariato generale adotta tutti i provvedimenti atti a:
1.
autorizzare l'accesso a un'informazione o a una banca dati esclusivamente alle persone la cui funzione o le cui competenze sono legate alla finalità del trattamento dell'informazione o della banca dati interessata;
2.
proteggere l'informazione che tratta da qualsiasi forma di trattamento non autorizzato o accidentale, quali la sua trasformazione (modifica, distruzione, perdita) o l'accesso e l'utilizzazione non autorizzati dell'informazione;
3.
verificare e stabilire che solo le persone autorizzate abbiano effettivamente avuto accesso all'informazione;
4.
essere in grado di ripristinare il più presto possibile le sue banche dati in caso di guasto nel sistema d'informazione di polizia.
d)
In caso d'intrusione o di grave tentativo d'intrusione nella rete o in una banca dati dell'Organizzazione nonché di lesione o di tentativo di lesione dell'integrità o della riservatezza di un'informazione, il Segretariato generale è tenuto a informare l'Ufficio centrale nazionale o l'ente autorizzato di cui agli articoli 1 e)-1 g), fonte dell'informazione, il Comitato esecutivo e la Commissione di controllo degli schedari.
e)
Il personale dell'Organizzazione è tenuto a garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni trattate dall'Organizzazione. Il Segretariato generale elabora le regole d'applicazione che stabiliscono gli obblighi del personale di Interpol relativi alla garanzia e al controllo della riservatezza e alla sicurezza delle informazioni custodite, conformemente all'articolo 22 b) 1.

Art. 10 Condizioni generali per il trattamento di un'informazione
10.1
Disposizioni generali
a)
Il trattamento di un'informazione tramite Interpol è possibile alle seguenti condizioni cumulative:
1.
esso è conforme allo Statuto e alle regole dell'Organizzazione applicabili in materia;
2.
persegue una delle finalità previste dall'articolo 3 e soddisfa le esigenze dell'articolo 2;
3.
è pertinente e collegato a casi di interesse concreto per la polizia a livello internazionale;
4.
non è di natura tale da pregiudicare gli obiettivi dell'Organizzazione, la sua immagine o i suoi interessi, la riservatezza (conformemente all'articolo 8) o la sicurezza (conformemente all'articolo 9) dell'informazione;
5.
l'informazione è stata trattata dalla fonte conformemente alle leggi vigenti nel suo Paese, alle convenzioni internazionali di cui siffatto Paese è membro e allo Statuto dell'O.I.P.C.-Interpol.
b)
Se è comunicata da un Ufficio centrale nazionale, da un servizio nazionale autorizzato, da un ente internazionale autorizzato o da un ente privato autorizzato, l'informazione è considerata esatta e pertinente.
c)
In caso di dubbi relativi al rispetto dei criteri sopra elencati, che permettono il trattamento di un'informazione, il Segretariato generale consulta la fonte dell'informazione oppure, conformemente all'articolo 12 a), l'Ufficio centrale nazionale interessato dall'informazione, se esso non ne è la fonte, e prende tutte le misure atte ad accertare che i criteri siano effettivamente soddisfatti. In tal caso l'informazione può essere registrata allo scopo di ottenere informazioni complementari che permettano di autorizzarne la registrazione nel sistema d'informazione di polizia. Questo può verificarsi in particolare quando l'informazione proviene da un ente allogeno.
d)
Il Segretariato generale attua tutti i provvedimenti conservativi atti a prevenire ogni eventuale danno diretto o indiretto che l'informazione potrebbe causare ai Paesi membri, all'Organizzazione o al suo personale, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone oggetto dell'informazione, conformemente all'articolo 2 dello Statuto dell'Organizzazione e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
e)
Il trattamento delle informazioni nella banca dati centrale e nelle banche dati specializzate, in particolare per gli schedari d'analisi criminale, è disciplinato mediante regole d'applicazione che stabiliscono le finalità delle banche dati interessate, la natura delle informazioni che vi si possono registrare e le modalità del loro trattamento nella banca dati, conformemente all'articolo 22 b) 2.
10.2
Disposizioni speciali per le informazioni particolarmente delicate
a)
Un'informazione particolarmente delicata può essere trattata, indipendentemente dalla forma e dal supporto, soltanto se:
1.
è pertinente e ha un valore criminalistico particolarmente importante per il perseguimento degli obiettivi dell'Organizzazione e le finalità del trattamento ai sensi dell'articolo 3.1 a);
2.
è sempre legata a una o più altre informazioni trattate dall'Organizzazione;
3.
è redatta in forma oggettiva e non contiene alcun giudizio o commento discriminatorio.
b)
Il trattamento di queste informazioni è oggetto di regole d'applicazione, conformemente all'articolo 22 b) 4.
10.3
Disposizioni speciali per le informazioni estratte
Il Segretariato generale può copiare un'informazione in un estratto (come definito all'articolo 6.1 b) 2) soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
a)
l'Ufficio centrale nazionale, il servizio nazionale autorizzato, l'ente internazionale autorizzato o l'ente privato autorizzato fonte dell'informazione, non si è opposto alla copia dell'informazione nell'estratto;
b)
la copia dell'informazione in un estratto non può pregiudicare gli obiettivi, l'immagine, gli interessi dell'Organizzazione né l'integrità, la sicurezza, l'attualità o la pertinenza dell'informazione copiata, ed è effettuata nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone oggetto dell'informazione, conformemente all'articolo 2 dello Statuto dell'Organizzazione e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
c)
la copia dell'informazione è identica all'originale.
10.4
Disposizioni speciali per il trattamento per qualsiasi altro scopo legittimo (cfr. articolo 3.2)
a)
Un'informazione può essere conservata dal Segretariato generale per qualsiasi altro scopo legittimo previsto dall'articolo 3.2, solo se è trattata in una banca dati autonoma, al di fuori del sistema d'informazione di polizia. L'informazione non può in seguito essere utilizzata ai fini della cooperazione di polizia.
b)
Le regole d'applicazione precisano le condizioni e le modalità del trattamento di un'informazione per qualsiasi altro scopo legittimo, conformemente all'articolo 22.
10.5
Disposizioni speciali per il trattamento di comunicati
a)
I comunicati sono diramati dal Segretariato generale, di sua iniziativa o su richiesta di un Ufficio centrale nazionale, di un servizio nazionale autorizzato o di un ente internazionale autorizzato, conformemente all'articolo 1 n) e alle regole d'applicazione previste dall'articolo 22 b) 5.
b)
Prima di diramare un comunicato e di diffonderlo, in particolare a enti diversi dagli Uffici centrali nazionali, il Segretariato generale valuta la necessità e l'opportunità di procedervi in base agli articoli 2 e 3 e alle misure relative alla sicurezza che s'impongono, tenendo conto dei rischi che la diffusione del comunicato può comportare per la cooperazione internazionale di polizia, per l'Organizzazione e il suo personale e per i Paesi membri.

Art. 11 Modalità generali del trattamento di un'informazione
a)
Indipendentemente dal supporto e dalla forma del trattamento di un'informazione, il Segretariato generale vi procede:
1.
in modo da distinguere chiaramente informazioni originali da una parte, e deduzioni e apprezzamenti che ne conseguono dall'altra, in particolare nell'ambito dei lavori di accertamento e di analisi criminale;
2.
senza alterarne il contenuto;
3.
indicando:
i)
la/le fonte/i dell'informazione;
ii)
il grado di riservatezza dell'informazione, descrivendo dettagliatamente l'estensione dell'accesso e dell'utilizzazione o le restrizioni d'accesso e d'utilizzazione dell'informazione richieste dalla sua fonte o dal Segretariato generale;
iii)
lo statuto della persona oggetto dell'informazione, conformemente alle disposizioni stabilite nelle regole d'applicazione;
iv)
la data limite per l'esame della necessità di conservare l'informazione, fissata conformemente alle disposizioni dell'articolo 13.
b)
Se il Segretariato generale tratta una o più informazioni che riguardano una o più persone coinvolte o che potrebbero essere coinvolte in uno stesso caso o in più casi criminali collegati tra di loro e a loro volta trattati dal Segretariato generale, egli collega le informazioni, sempreché la loro fonte non vi si opponga espressamente.

Art. 12 Consultazione da parte del Segretariato generale della fonte dell'informazione trattata

Il Segretariato generale consulta la fonte dell'informazione nei casi seguenti:

a)
se ha motivo di pensare che le condizioni per il trattamento previste dal presente regolamento e dai testi a cui esso rinvia non siano più soddisfatte, conformemente all'articolo 10.1;
b)
al più tardi sei mesi prima della scadenza del termine per l'esame della necessità di conservare un'informazione concernente una persona oggetto di un comunicato o ricercata, per chiedere alla fonte dell'informazione se ritiene che la sua conservazione negli schedari dell'Organizzazione sia ancora necessaria e pertinente; e
c)
se tre mesi prima della scadenza del termine per l'esame della necessità di conservare un'informazione concernente una persona oggetto di un comunicato o ricercata, la fonte dell'informazione non ha risposto alla richiesta del Segretariato generale; in tal caso quest'ultimo la consulta nuovamente.

Art. 13 Calcolo del termine per l'esame della necessità di conservare un'informazione
a)
Il punto di partenza per il calcolo del termine per l'esame della necessità di conservare un'informazione è la data della ricezione dell'informazione registrata.
b)
La necessità di conservare un'informazione a carattere personale è esaminata al più tardi ogni cinque anni, fatti salvi termini più brevi richiesti in particolare dalla fonte dell'informazione.
c)
Il termine per l'esame della necessità di conservare un'informazione, indipendentemente dal supporto e dalla forma, concernente una persona ricercata o oggetto di una richiesta di accertamenti a livello internazionale, è differito per la durata di una misura privativa della libertà pronunciata nel quadro di una procedura giudiziaria penale.

Art. 14 Differimento del termine per l'esame della necessità di conservare un'informazione
a)
Se un'informazione è legata a un insieme di altre informazioni concernenti la stessa o le stesse persone implicate o suscettibili di essere implicate in uno stesso caso o in più casi collegati tra di loro, il Segretariato generale può differire il termine per l'esame della necessità di conservare la suddetta informazione fino al termine per l'esame della necessità di conservare queste altre informazioni.
b)
Il Segretariato generale può differire di al massimo cinque anni il termine per l'esame della necessità di conservare un'informazione in uno dei casi seguenti:
1.
negli ultimi sei mesi che precedono questo termine la fonte dell'informazione ha informato il Segretariato generale che la conservazione dell'informazione negli schedari dell'Organizzazione è necessaria;
2.
la fonte dell'informazione non ha chiesto un differimento della data per l'esame della necessità di conservare l'informazione, ma il Segretariato generale ritiene che l'informazione sia ancora pertinente e di interesse concreto per la polizia a livello internazionale; non è tuttavia possibile procedere a un differimento, se la fonte dell'informazione si oppone di principio a che il Segretariato generale differisca il termine per l'esame della necessità di conservare l'informazione in caso di silenzio da parte sua;
3.
la fonte dell'informazione o il Paese cui la fonte appartiene non è più in grado, per motivi tecnici, meccanici o per altri motivi che ne impediscono la trasmissione, di aggiornare l'informazione e il Segretariato generale ritiene che essa sia ancora pertinente e di interesse concreto per la polizia a livello internazionale;
4.
conformemente all'articolo 15.2 c) 2 e fatte salve le disposizioni dell'articolo 15.2 c) 3, è raggiunta la finalità primaria per cui l'informazione concernente una persona ricercata o oggetto di una richiesta di accertamenti era stata registrata, ma il Segretariato generale ritiene, in circostanze eccezionali, che l'informazione sia ancora pertinente e di interesse concreto per la polizia a livello internazionale.
c)
In ogni caso, il differimento del termine per l'esame della necessità di conservare un'informazione, indipendentemente dalla forma e dal supporto, è permesso soltanto se sono soddisfatte le condizioni del suo trattamento previste dal presente regolamento e dai testi a cui esso rinvia.
d)
Quando applica una delle disposizioni del presente articolo, il Segretariato generale indica i fatti o i motivi che giustificano il differimento del termine per l'esame della necessità di conservare un'informazione.
e)
A ogni scadenza del termine per l'esame della necessità di conservare un'informazione, il Segretariato generale applica gli articoli 14 a)-14 d).

Art. 15 Modifica, blocco e distruzione delle informazioni
15.1
Su iniziativa della fonte di un'informazione
a)
Il Segretariato generale modifica, blocca o distrugge l'accesso a un'informazione se la fonte glielo richiede, fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, conformemente e nei limiti del presente Regolamento.
b)
Se più enti sono la fonte di una stessa informazione e uno solo di essi ne chiede la modifica, il blocco o la distruzione, il Segretariato generale chiede alle altre fonti di cui agli articoli 1 e)-1 h) se anch'essi desiderano procedervi:
1.
in caso di risposta affermativa, l'informazione è modificata, bloccata o distrutta;
2.
in caso di risposta negativa, la richiesta di modifica, blocco o distruzione dev'essere indicata; in caso di richiesta di distruzione dell'informazione, il nome della fonte che inoltra la richiesta è cancellato dalla lista delle fonti dell'informazione.
15.2
Su iniziativa di un ente diverso dalla fonte dell'informazione
a)
Se la richiesta di modifica, blocco o distruzione dell'informazione proviene da un ente che non sia la fonte dell'informazione, il Segretariato generale verifica dapprima se le condizioni per il trattamento dell'informazione sono soddisfatte. In seguito consulta la fonte dell'informazione, o l'Ufficio centrale nazionale eventualmente coinvolto, e prende tutti i provvedimenti atti a verificare la possibilità e la necessità di procedere all'operazione richiesta.
b)
Dopo aver consultato la fonte dell'informazione o l'Ufficio centrale nazionale coinvolto, conformemente agli articoli 10.1 c) e 12 a), il Segretariato generale modifica, blocca o distrugge un'informazione di sua iniziativa, se dispone di elementi pertinenti e concreti che permettono di ritenere che la conservazione dell'informazione o dei suoi diritti d'accesso rischierebbe di contravvenire a uno dei criteri per il trattamento di un'informazione previsti dal presente Regolamento e dai testi a cui rinvia oppure d'arrecare danno alla cooperazione internazionale di polizia, all'Organizzazione, al suo personale o ai diritti fondamentali della persona oggetto dell'informazione, conformemente all'articolo 2 dello Statuto dell'Organizzazione.
c)
Inoltre, fatte salve le disposizioni dell'articolo 16.2, il Segretariato generale distrugge un'informazione, in tutte le sue forme, nei casi seguenti:
1.
la finalità per cui l'informazione è stata trattata è raggiunta, fatte salve le disposizioni dell'articolo 14 b) 4 e del seguente punto 2;
2.
al massimo cinque anni dopo il differimento del termine per l'esame della necessità di conservare un'informazione effettuato conformemente all'articolo 14 b) 4;
3.
il Segretariato generale dispone di elementi concreti per ritenere che la persona ricercata o oggetto di una richiesta di accertamenti a livello internazionale, non sia più sospettata di aver commesso i fatti che avevano giustificato la registrazione delle informazioni che la concernevano oppure se la persona è deceduta o se, in caso di ricerca per interessi famigliari, era scomparsa ed è stata ritrovata, viva o morta; in questo caso il Segretariato generale adotta preliminarmente tutti i provvedimenti atti a ottenere la conferma dei suddetti elementi presso la fonte dell'informazione in questione, conformemente all'articolo 15.2 a);
4.
la fonte dell'informazione o il Paese al quale la fonte appartiene non è più in grado di aggiornarla, fatto salvo l'articolo 14 b) 3;
5.
il termine per l'esame della necessità di conservare un'informazione è scaduto, l'ente che ha chiesto la sua emissione non ha manifestato la necessità di conservarla ulteriormente e il Segretariato generale non ha ritenuto necessario o possibile applicare l'articolo 14b) 3.
15.3
Disposizioni speciali per i comunicati
a)
Se le informazioni all'origine di un comunicato sono modificate, il Segretariato generale esamina la necessità di conservare il comunicato. Se necesssario, lo modifica.
b)
Se le informazioni all'origine di un comunicato sono distrutte, il Segretariato generale distrugge anche il comunicato.
c)
Se distrugge un comunicato, il Segretariato generale può conservare le informazioni che erano all'origine del comunicato o della segnalazione per un periodo massimo di cinque anni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 a) 5 e salvo nei casi previsti dall'articolo 15.2 c) 3.

Art. 16 Conseguenze della modifica, del blocco o della distruzione delle informazioni
16.1
Operazioni effettuate dal Segretariato generale
a)
Se, in virtù dell'articolo 15.2 b), il Segretariato generale modifica, blocca o distrugge un'informazione comunicata da un Ufficio centrale nazionale, da un servizio nazionale autorizzato, da un ente internazionale autorizzato o da un ente privato autorizzato, la quale concerne una persona ricercata o oggetto di una richiesta di accertamenti:
1.
esso ne informa la fonte dell'informazione, spiegando le ragioni dell'operazione, salvo nei casi in cui:
i)
la modifica, il blocco o la distruzione dell'informazione sono stati comunicati alla fonte dell'informazione nei tre mesi precedenti la data effettiva della distruzione;
ii)
la distruzione riguarda un'informazione che non ha carattere personale;
2.
esso indica i motivi per cui ha modificato, bloccato o distrutto l'informazione;
3.
esso modifica, blocca o distrugge allo stesso modo le copie dell'informazione in tutte le altre banche dati del sistema d'informazione di polizia dell'Organizzazione;
4.
esso valuta le conseguenze di tale operazione sull'insieme dei procedimenti relativi al trattamento dell'informazione in questione e di quelle che vi sono collegate e se necessario dispone tutte le misure appropriate.
16.2
Conservazione degli elementi di un'informazione
a)
Se distrugge un'informazione, il Segretariato generale può tuttavia conservare:
1.
gli elementi strettamente necessari all'identificazione della persona oggetto dell'informazione, il nome della sua fonte e il tipo di crimine in questione, allo scopo di indirizzare un ente richiedente alla fonte dell'informazione, salvo nei casi in cui la fonte si è espressamente opposta alla conservazione di questi elementi;
2.
gli elementi di un'informazione che permettono di evitare il trattamento non autorizzato o erroneo dell'informazione;
3.
le informazioni necessarie al raggiungimento di uno scopo legittimo, ai sensi dell'articolo 3.2.
b)
Se la distruzione degli elementi di un'informazione si rivela impossibile a causa dei costi e della mole di lavoro che ne conseguirebbero, il Segretariato generale adotta tutte le misure atte a rendere l'informazione illeggibile, a impedire di accedervi o di servirsene per un'indagine criminale oppure atte a indicare chiaramente che l'informazione va ormai considerata come inesistente.
c)
Una copia della notifica da parte del Segretariato generale della distruzione di un'informazione di una banca dati dell'Organizzazione o una copia del documento che annuncia la sua distruzione entro tre mesi è conservata in una banca dati amministrativa, allo scopo di salvaguardare gli interessi dell'Organizzazione, dei suoi membri o del suo personale, conformemente all'articolo 3.2. Il Segretariato generale non può servirsi delle copie di notifica per un'indagine criminale.

Art. 17 Condizioni e casi di comunicazione di un'informazione
17.1
Disposizioni generali
a)
Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei testi a cui esso rinvia, il Segretariato generale può comunicare un'informazione alle condizioni cumulative seguenti:
1.
per adempiere le finalità della cooperazione internazionale di polizia di cui all'articolo 3 e nei limiti previsti dall'articolo 2;
2.
su richiesta motivata o di propria iniziativa, a un Ufficio centrale nazionale, a un servizio nazionale autorizzato, a un ente internazionale autorizzato o a un ente privato autorizzato, alle seguenti condizioni:
i)
in caso di richiesta motivata, il Segretariato generale può esigere dall'ente richiedente un riassunto dei fatti che giustificano la richiesta;
ii)
in caso di accesso diretto, i motivi sono dati per certi;
iii)
per comunicare di propria iniziativa un'informazione ai suddetti enti, il Segretariato generale deve ritenere il loro intervento necessario per gli scopi dell'Organizzazione; in tal caso specifica le finalità della trasmissione delle informazioni;
3.
sempreché gli enti richiedenti si siano precedentemente impegnati a rispettare i principi fondamentali del trattamento di un'informazione previsti dal presente regolamento e dai testi a cui esso rinvia;
4.
fatte salve eventuali limitazioni imposte dalla fonte dell'informazione in virtù dell'articolo 5 c);
5.
previa espressa autorizzazione della fonte dell'informazione prima della comunicazione a un ente allogeno.
b)
Il Segretariato generale decide autonomamente in merito alla necessità di comunicare un'informazione trasmessa da un ente allogeno.
c)
Il Segretariato generale comunica un'informazione particolarmente delicata soltanto se è pertinente e se ha un valore criminalistico particolare per il perseguimento degli obiettivi dell'Organizzazione e delle finalità del trattamento previste dall'articolo 3.1 a), fatte salve le limitazioni imposte dalla fonte dell'informazione in virtù dell'articolo 17.1 a).
d)
Nessuna disposizione del presente Regolamento impedisce al Segretariato generale di comunicare un'informazione, anche senza l'autorizzazione della fonte, nei casi seguenti:
1.
l'informazione è di dominio pubblico;
2.
vi è urgenza ai sensi dell'articolo 17.2;
3.
la comunicazione è necessaria per salvaguardare gli interessi dell'Organizzazione, dei suoi membri o del suo personale, ai sensi dell'articolo 3.2.
e)
Nessuna disposizione del presente Regolamento impedisce al Segretariato generale di comunicare, quando circostanze particolari lo giustificano, informazioni di polizia provenienti da un Paese membro dell'Organizzazione a organismi e autorità dello stesso Paese ai quali i servizi che contribuiscono all'applicazione del diritto penale dello Stato devono rendere conto delle loro azioni in virtù della legge.
f)
Se non può comunicare un'informazione a un ente richiedente a causa delle limitazioni imposte dalla fonte, in virtù dell'articolo 17.1 a) 4, il Segretariato generale può trasmettere la richiesta alla fonte dell'informazione che può rispondervi.
g)
Gli Uffici centrali nazionali si comunicano reciprocamente le informazioni di polizia in base alle leggi in vigore nei loro Paesi e conformemente alle convenzioni internazionali alle quali questi ultimi hanno aderito e allo Statuto dell'O.I.P.C.-Interpol (v. articolo 10.1 a) 5.
17.2
Comunicazione di un'informazione in casi urgenti
a)
Vi è urgenza quando il Segretariato generale ritiene che sussista una minaccia reale e imminente nei confronti dell'Organizzazione o di un membro del suo personale, di uno Stato membro o dei suoi cittadini o residenti, la quale potrebbe mettere in pericolo l'integrità fisica delle persone.
b)
In caso di urgenza, il Segretariato generale è autorizzato a trasmettere a tutti gli Uffici centrali nazionali tutte le informazioni relative alla minaccia, dopo averlo notificato alla fonte dell'informazione e se questa non si oppone espressamente alla trasmissione entro il termine fissato dal Segretariato generale in relazione alla suddetta minaccia.
c)
Il Segretariato generale è inoltre tenuto a informare il più rapidamente possibile dell'applicazione della procedura d'urgenza il Comitato esecutivo e la Commissione di controllo degli schedari.
d)
Le regole d'applicazione possono descrivere più in dettaglio la procedura per attuare lo stato d'urgenza.

Art. 18 Modalità della comunicazione
a)
Quando comunica un'informazione, il Segretariato generale trasmette una copia della comunicazione e una copia della relativa richiesta alla fonte dell'informazione, qualora lo ritenga necessario o sia stato richiesto dalla fonte dell'informazione.
b)
Quando comunica un'informazione, il Segretariato generale indica:
1)
la sua fonte;
2)
le limitazioni concernenti la comunicazione e l'accesso all'informazione;
3)
le condizioni per la distruzione dell'informazione;
4)
la data della sua ricezione;
5)
l'ultimo termine per l'esame della necessità di conservare l'informazione;
6)
le principali modifiche e i principali aggiornamenti dell'informazione;
7)
lo statuto della persona oggetto dell'informazione, se essa contiene dati a carattere personale.

Art. 19 Conservazione delle richieste di comunicazione e delle comunicazioni

Il Segretariato generale può conservare una traccia delle richieste di informazioni pervenute e delle comunicazioni di informazioni effettuate:

a)
nel sistema d'informazione di polizia, fino alla data di distruzione dell'informazione a cui la richiesta si riferiva, fatte salve le disposizioni dell'articolo 16.2 a), o
b)
al di fuori del sistema d'informazione di polizia, per salvaguardare gli interessi dell'Organizzazione, dei suoi Paesi membri o del suo personale, conformemente all'articolo 3.2.

Art. 20 Accesso diretto, telecaricamento e connessione
20.1
Disposizioni generali
a)
Il Segretariato generale può autorizzare un Ufficio centrale nazionale, un servizio nazionale autorizzato (su proposta dell'Ufficio centrale nazionale del Paese a cui appartiene), un ente internazionale autorizzato o un ente privato autorizzato, di seguito definiti «beneficiari», ad accedere direttamente al sistema d'informazione di polizia, a telecaricare un'informazione da una banca dati dell'Organizzazione o a connettersi con la rete e le banche dati dell'Organizzazione, alle condizioni cumulative seguenti:
1.
l'Organizzazione ha emanato regole d'applicazione (conformemente all'articolo 22 b) 6) in relazione a queste operazioni, che ne precisano condizioni e modalità;
2.
l'operazione è conforme alle disposizioni del presente regolamento e in particolare è pertinente e di interesse concreto in relazione agli obiettivi dell'Organizzazione e alle finalità del trattamento ai sensi degli articoli 2 e 3;
3.
non vi sono limitazioni imposte dalla fonte dell'informazione, in virtù dell'articolo 5 b);
4.
i beneficiari si sono impegnati per contratto con l'Organizzazione a:
i)
rispettare e a far rispettare le regole d'utilizzazione del sistema d'informazione di polizia e di trattamento delle informazioni, previste dal presente regolamento e dai testi a cui esso rinvia;
ii)
permettere esclusivamente alle persone espressamente autorizzate di beneficiare della possibilità dell'accesso diretto, del telecaricamento e della connessione;
iii)
procedere alla modifica, al blocco o alla distruzione di un'informazione, se l'Organizzazione lo richiede in base alle disposizioni del presente regolamento;
5.
sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 4.3 concernenti la conclusione di accordi di cooperazione e le disposizioni dell'articolo 20.2 e 20.3 concernenti l'accesso diretto, il telecaricamento e la connessione.
b)
Il Segretariato generale informa i beneficiari sui nuovi enti che possono accedere direttamente, telecaricare informazioni comunicate dai beneficiari o partecipare alla connessione delle reti e delle banche dati dell'Organizzazione, per permettere loro di esercitare i diritti di limitazione in virtù dell'articolo 5 b). Aggiorna la lista completa di tali enti e la comunica almeno una volta all'anno a tutti i beneficiari.
c)
Il Segretariato generale tiene un registro sulle consultazioni delle banche dati ad accesso diretto, sulle operazioni di telecaricamento e di connessione, la cui gestione è disciplinata dalle regole d'applicazione, conformemente all'articolo 22.
20.2
Disposizioni speciali per l'accesso diretto
L'accesso diretto al sistema d'informazione di polizia da parte di un'organizzazione intergovernativa che ha concluso un accordo di cooperazione con l'Organizzazione è oggetto di un accordo o di disposizioni speciali, conformemente al Regolamento concernente l'accesso alla rete di telecomunicazione e alle banche dati di Interpol da parte di un'organizzazione intergovernativa.
20.3
Disposizioni speciali per il telecaricamento e per la connessione
a)
Il Segretariato generale informa e richiede il parere della Commissione di controllo degli schedari in merito alle cooperazioni concernenti il telecaricamento o la connessione relativi a informazioni a carattere personale.
b)
Il Segretariato generale comunica il parere della Commissione di controllo degli schedari al Comitato esecutivo, conformemente all'articolo 4.3 d) e per gli scopi da esso previsti.
c)
Ogni anno il Segretariato generale comunica all'Assemblea generale e alla Commissione di controllo degli schedari la lista aggiornata di tutte le banche dati che si possono telecaricare e di quelle collegate al sistema d'informazione di polizia, nonché le finalità, il tipo di informazioni contenute e i diritti d'accesso per ogni banca dati.

Art. 21 Registrazione di informazioni in una banca dati autonoma direttamente da parte di un beneficiario
a)
Il Segretariato generale può creare e ospitare una banca dati autonoma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.1(b,3), se:
1.
la banca dati è destinata a essere alimentata direttamente da un Ufficio centrale nazionale, da un servizio nazionale autorizzato (su proposta dell'Ufficio centrale nazionale del suo Paese), da un ente internazionale autorizzato o da un ente privato autorizzato, in seguito designati «beneficiari»;
2.
l'operazione è conforme alle disposizioni del presente regolamento e in particolare è pertinente e di interesse concreto per gli obiettivi dell'Organizzazione e le finalità del trattamento, nei limiti previsti dagli articoli 2 e 3;
3.
l'Organizzazione ha emanato le relative regole d'applicazione (conformemente all'articolo 22 b) 6);
4.
al momento dell'accesso a un'informazione risulta evidente che quest'ultima è stata registrata da un beneficiario e non dal Segretariato generale;
5.
il Segretariato generale informa la Commissione di controllo degli schedari e ne chiede il parere per ogni cooperazione concernente il trattamento di informazioni a carattere personale direttamente da parte di un beneficiario;
6.
il Segretariato generale comunica il parere della Commissione di controllo degli schedari al Comitato esecutivo, conformemente all'articolo 4.3 d) e agli scopi da esso previsti.
b)
Un beneficiario può essere autorizzato a procedere direttamente alla registrazione di un'informazione in una banca dati autonoma dell'Organizzazione se si è impegnato per iscritto nei confronti dell'Organizzazione a:
1.
rispettare e a far rispettare le regole d'utilizzazione del sistema d'informazione di polizia e del trattamento delle informazioni previste dal presente regolamento e dai testi a cui esso rinvia;
2.
permettere di alimentare direttamente le banche dati corrispondenti soltanto alle persone espressamente autorizzate dal Segretariato generale;
3.
permettere all'Organizzazione e alla Commissione di controllo degli schedari di Interpol di controllare le informazioni che egli ha registrato nelle banche dati; a questo scopo, il beneficiario dev'essere in grado di fornire tutti i documenti all'origine della registrazione di un'informazione o che giustificano la sua conservazione nella banca dati;
4.
procedere o permettere all'Organizzazione di procedere alla modifica, al blocco o alla distruzione di un'informazione, se l'Organizzazione glielo richiede in base alla disposizioni del presente Regolamento.
c)
Il beneficiario può fissare limitazioni d'accesso soltanto in relazione alle informazioni a carattere personale che registra in una banca dati.
d)
Il Segretariato generale tiene un registro delle consultazioni delle banche dati alimentate direttamente da un beneficiario la cui gestione è disciplinata dalle regole d'applicazione, conformemente all'articolo 22.
e)
Ogni anno il Segretariato generale comunica all'Assemblea generale e alla Commissione di controllo degli schedari la lista aggiornata di tutte le banche dati alimentate direttamente dai beneficiari nonché la finalità, il tipo di informazioni contenute e i diritti d'accesso per ogni banca dati.

Art. 22 Applicazione dei principi generali del presente regolamento
a)
L'applicazione dei principi della cooperazione di polizia e della protezione delle informazioni enunciati nel presente Regolamento nonché l'adozione di modalità specifiche o procedurali per il trattamento di informazioni, in particolare mediante determinati supporti o in determinate forme, sono disciplinate nelle regole d'applicazione, sottomesse al parere della Commissione di controllo degli schedari (articolo 24).
b)
Le regole d'applicazione relative ai seguenti argomenti devono essere approvate dall'Assemblea generale:
1.
la riservatezza e la sicurezza dell'informazione (art. 8 e 9);
2.
le modalità di trattamento delle informazioni in ogni categoria di banche dati, in particolare per gli schedari d'analisi criminale (art. 10.1 e));
3.
le modalità di trattamento delle informazioni per qualsiasi altro scopo legittimo (art. 3.2 b));
4.
le modalità di trattamento delle informazioni particolarmente delicate (art. 10.2 b));
5.
il trattamento dei comunicati (art. 10.5);
6.
l'accesso diretto, il telecaricamento, la connessione e il trattamento delle informazioni effettuati direttamente dal beneficiario (art. 20.1 a) 1).

Art. 23 Soluzione delle controversie

Le controversie tra gli Uffici centrali nazionali, i servizi nazionali autorizzati, gli enti internazionali autorizzati e gli enti privati autorizzati o tra uno di questi enti e il Segretariato generale, relative all'applicazione del presente Regolamento e dei regolamenti d'applicazione a cui esso rinvia, sono risolte mediante concertazione. Se la concertazione non ha esito positivo, è possibile adire il Comitato esecutivo e, se necessario, l'Assemblea generale, conformemente alla procedura stabilita all'uopo.


Art. 24 Controllo del trattamento e accesso agli schedari dell'organizzazione

Il controllo della conformità al presente Regolamento riguardante il trattamento delle informazioni da parte dell'Organizzazione nonché l'accesso da parte delle persone fisiche e giuridiche agli schedari dell'Organizzazione è disciplinato in un regolamento concernente il controllo delle informazioni a carattere personale e l'accesso a tali informazioni.


Art. 25 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.



1 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O dell'11 mar. 2005, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU 2005 1351).
2 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'edizione franc. della presente Raccolta.


Allegato 31

Traduzione2

Regolamento
relativo al controllo delle informazioni e all'accesso agli schedari
di Interpol

Approvato dall'Assemblea generale dell'Interpol il 7 ottobre 2004
Entrato in vigore 1° gennaio 2005

Preambolo

Il presente Regolamento organizza il controllo indipendente degli schedari dell'Organizzazione. Di conseguenza esso istituisce una Commissione di controllo degli schedari e ne disciplina composizione, funzione e attività. Il presente Regolamento determina inoltre le condizioni generali affinché una persona possa accedere agli schedari dell'Organizzazione.

Capitolo 1: Commissione di controllo degli schedari di Interpol

Art. 1 Funzione della Commissione
a)
La Commissione controlla che le regole e le operazioni di trattamento delle informazioni a carattere personale da parte dell'Organizzazione, e in particolare i suoi progetti di creare nuovi schedari o nuovi modi di diffusione delle informazioni a carattere personale, siano conformi alle norme di cui l'Organizzazione si è dotata in materia e che non ledano i diritti fondamentali dell'individuo previsti all'articolo 2 dello Statuto dell'Organizzazione, che rinvia alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, o i principi generali in materia di protezione dei dati.
b)
La Commissione consiglia l'Organizzazione in tutti i progetti, operazioni e regolamentazioni o in ogni altra questione che implica il trattamento di informazioni a carattere personale.
c)
La Commissione tratta le richieste d'accesso agli schedari di Interpol e risponde ai richiedenti. Essa mette a disposizione dei cittadini o dei residenti permanenti di uno Stato membro dell'Organizzazione l'elenco degli schedari di Interpol.

Art. 2 Composizione della Commissione
a)
La Commissione è composta di cinque membri nominati in base alle loro competenze e in maniera tale da permetterle di svolgere il suo incarico in piena indipendenza:
-
un Presidente che esercita o che ha esercitato un'alta funzione nel settore giudiziario o della protezione dei dati;
-
due esperti in materia di protezione dei dati che esercitano o hanno esercitato un'alta funzione nel settore;
-
un esperto di informatica che esercita o ha esercitato un'alta funzione nel settore;
-
un membro del Comitato esecutivo.
b)
I membri sono nominati nel modo seguente:
-
gli esperti in materia di protezione dei dati e di informatica sono nominati dall'Assemblea generale, in base alle candidature trasmesse dagli Stati membri e selezionate dal Comitato esecutivo;
-
il membro del Comitato esecutivo è nominato dal Comitato esecutivo;
-
il Presidente è nominato dagli altri quattro membri.
c)
I membri della Commissione devono essere cittadini di uno Stato membro di Interpol e conoscere almeno una delle lingue di lavoro del Segretariato generale dell'Organizzazione. A tal fine le candidature trasmesse dagli Stati membri devono contenere dettagli sufficienti per giudicare le qualifiche dei candidati.
d)
Per quanto possibile, i membri sono di nazionalità diversa e rappresentano almeno due regioni.

Art. 3 Mandato dei membri della Commissione
a)
La durata del mandato di ogni membro della Commissione è di tre anni, a partire dalla data di designazione del Presidente della Commissione, fermo restando che la Commissione è considerata nominata a partire dalla data di designazione del Presidente.
b)
Il mandato di un membro nella stessa funzione e nella stessa qualità è rinnovabile una volta. Esso può tuttavia essere rinnovato una seconda volta se, in base alle circostanze, il Comitato esecutivo lo reputa necessario.
c)
Salvo in casi di forza maggiore, i mandati dei membri della Commissione non sono rinnovati tutti contemporaneamente.
d)
Se un membro della Commissione non è più in grado di esercitare la sua funzione o ha dato le dimissioni durante il mandato, si procede alla nomina di un nuovo membro per la restante durata del mandato. Se il membro in questione era stato nominato dall'Assemblea generale, il Comitato esecutivo può nominare un sostituto temporaneo in attesa della prossima Assemblea generale.

Art. 4 Richieste alla Commissione
a)
La Commissione può essere adita da qualsiasi persona che desidera accedere alle informazioni a carattere personale che riguardano lei stessa o persone da essa rappresentate, conformemente alle condizioni concernenti la ricevibilità delle richieste.
b)
Il Segretariato generale deve consultare la Commissione in tutti i casi previsti dal Regolamento relativo al trattamento delle informazioni per la cooperazione internazionale di polizia.
c)
La Commissione può essere consultata dal Segretariato generale per qualsiasi questione, progetto o operazione concernente il trattamento di informazioni a carattere personale, in particolare per l'interpretazione di una norma esistente, l'adozione di una nuova norma o di norme d'applicazione oppure per la creazione di banche dati o la conclusione di accordi con partner che implicano un'operazione di trattamento di informazioni a carattere personale.
d)
La Commissione può decidere autonomamente di procedere ai controlli nell'ambito di verifiche d'ufficio.

Art. 5 Attività della Commissione
a)
La Commissione esercita i compiti che le sono affidati in completa indipendenza.
b)
La Commissione stabilisce il luogo e il numero delle sue sessioni annuali, fermo restando che, per adempiere i suoi compiti, si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del suo Presidente.
c)
Le sedute della Commissione si tengono a porte chiuse. Solo i membri della Commissione e del suo Segretariato sono sempre presenti alle sedute. Per discutere un argomento all'ordine del giorno, la Commissione può tuttavia invitare terzi di cui ritiene necessaria la presenza.
d)
La Commissione stabilisce autonomamente le norme per la sua attività, nella misura in cui non sono fissate dal presente Regolamento.
e)
La Commissione attua tutte le misure necessarie per adempiere i propri compiti e garantire la sua indipendenza. A tal fine si stabilisce quanto segue:
1.
nell'esercizio delle loro funzioni, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcuno e sottostanno al segreto professionale.
2.
la Commissione dispone di un diritto d'accesso libero e senza limitazioni a tutte le informazioni a carattere personale trattate da Interpol e a tutti i sistemi d'informazione in cui tali informazioni sono trattate, indipendentemente dal luogo, dalla forma o dal supporto del trattamento; nella misura del possibile, la Commissione esercita il suo diritto d'accesso in maniera da non interferire inutilmente con il lavoro quotidiano del Segretariato generale;
3.
la Commissione consulta il Segretariato generale e può chiedere di udire i suoi rappresentanti;
4.
la Commissione consulta anche gli Uffici centrali nazionali, le altre fonti d'informazione coinvolte o il Comitato esecutivo;
5.
la Commissione può chiedere al Comitato esecutivo di essere udita dall'Assemblea generale conformemente all'articolo 6 d);
f)
Per permettere alla Commissione di adempiere i propri compiti, il Segretariato generale:
1.
trasmette immediatamente alla Commissione le richieste che essa riceve, fermo restando che le richieste trasmesse dall'Organizzazione alla Commissione e la corrispondenza tra l'Organizzazione e la Commissione non sono registrate negli schedari dell'Organizzazione, salvo su raccomandazione della Commissione per aggiornare un'informazione già registrata negli schedari di Interpol.
2.
comunica alla Commissione tutte le informazioni necessarie o richieste dalla Commissione, in particolare l'elenco degli schedari, informatizzati o meno, che contengono informazioni a carattere personale nonché la loro struttura e i diritti d'accesso ad essi collegati;
3.
fornisce alla Commissione il sostegno necessario, in particolare per facilitarle lo svolgimento delle sue sedute e garantire la sua indipendenza;
4.
informa la Commissione di tutte le nuove misure concernenti il trattamento delle informazioni a carattere personale;
5.
può inoltre chiedere di essere udito dalla Commissione per spiegare o difendere la propria posizione, in particolare in caso di dimostrato disaccordo con una raccomandazione della Commissione.

Art. 6 Risultati dei lavori della Commissione
a)
La Commissione, se necessario per il tramite del proprio Segretariato:
1.
informa il Segretariato generale delle proprie verifiche e gli trasmette il proprio avviso e le raccomandazioni, affinché possano essere comunicati agli enti o alle persone interessate oppure messi in atto;
2.
se lo ritiene opportuno, comunica al Segretariato generale informazioni tratte dalle richieste o documenti elaborati dal proprio Segretariato su propria richiesta allo scopo di comprendere e controllare il trattamento delle informazioni a carattere personale da parte dell'Organizzazione.
b)
Se il Segretariato generale ritiene di non poter seguire una raccomandazione della Commissione:
1.
attua tutte le misure necessarie ad assicurare che il trattamento da parte di Interpol delle informazioni a carattere personale in questione sia conforme alle norme in materia di trattamento delle informazioni di cui si è dotata l'Organizzazione; e
2.
sottopone alla successiva seduta della Commissione un rapporto ove espone e motiva le sue scelte.
c)
In caso di disaccordo con il Segretariato generale in merito a un'operazione o a un progetto di trattamento dei dati a carattere personale, la Commissione può informare il Comitato esecutivo affinché esso possa adottare, se necessario, le misure appropriate.
d)
La Commissione redige un rapporto annuale della sua attività per informare il Comitato esecutivo e affinché questi lo sottoponga all'Assemblea generale, accompagnato da eventuali suoi commenti. Previa autorizzazione del Comitato esecutivo, la Commissione può presentare il rapporto all'Assemblea generale.
e)
La Commissione decide come rispondere ai richiedenti e invia le risposte.
f)
La Commissione è autorizzata a fare dichiarazioni pubbliche e in particolare a diffondere il suo rapporto annuale d'attività.

Art. 7 Segretariato della Commissione
a)
Il Segretariato generale assicura il segretariato della Commissione. Esso nomina un Segretario che esercita le funzioni attribuitegli in piena indipendenza dal Segretariato generale e, in caso di indisponibilità, nomina un sostituto.
b)
Il Segretariato della Commissione adotta tutte le misure necessarie, in particolare per:
1.
eseguire o far eseguire i lavori amministrativi della Commissione;
2.
fungere da ufficio di contatto e di coordinazione tra la Commissione e i servizi permanenti dell'Organizzazione;
3.
esaminare le richieste ed eseguire gli esami e gli altri lavori richiesti dalla Commissione;
4.
eseguire gli altri compiti a esso affidati dalla Commissione o dal suo Presidente.
c)
Il Segretariato della Commissione assiste il Segretariato generale al fine di assicurare che la composizione della Commissione sia conforme al presente Regolamento.

Capitolo 2:
Accesso dei richiedenti alle informazioni a carattere personale trattate da Interpol


Art. 9 Condizioni e modalità d'accesso
a)
Ogni persona che lo desidera può esercitare gratuitamente e liberamente il suo diritto d'accesso alle informazioni a carattere personale che la riguardano, registrate negli schedari di Interpol.
b)
La Commissione accusa la ricezione di tutte le richieste e le tratta il più presto possibile.
c)
Le richieste d'accesso alle informazioni a carattere personale sono ricevibili solo se provenienti dalle persone che presumibilmente sono oggetto di tali informazioni, dai loro mandatari debitamente autorizzati o dai loro rappresentanti legali.
d)
Se le richieste sottoposte alla Commissione sono manifestamente abusive, in particolare a causa del numero o del carattere ripetitivo o sistematico delle richieste, la Commissione può astenersi dal procedere alle verifiche d'ufficio e non è tenuta a rispondere al richiedente.

Art. 10 Controllo esercitato dalla Commissione
a)
In caso di una richiesta ricevibile, la Commissione verifica che le informazioni a carattere personale eventualmente raccolte dall'Organizzazione in merito al richiedente o alla persona che questo rappresenta, soddisfino le condizioni per il trattamento di un'informazione che devono essere applicate dall'Organizzazione.
b)
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, la Commissione trasmette anche le sue raccomandazioni al Segretariato generale, se ritiene che un intervento di quest'ultimo sia necessario.

Art. 11 Risultati del trattamento di una richiesta
a)
Previo accordo con l'eventuale fonte di un'informazione, la Commissione può comunicare al richiedente l'informazione che l'Organizzazione detiene in merito a quest'ultimo e che proviene dalla suddetta fonte.
b)
Indipendentemente dall'esito della verifica e fatto salvo l'articolo 9 d), la Commissione notifica al richiedente di aver eseguito la verifica richiesta.

Art. 12 Disposizioni finali e misure transitorie
a)
Il presente Regolamento, che costituisce un allegato al Regolamento generale dell'Organizzazione, entra in vigore il 1° gennaio 2005.
b)
Le definizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento relativo al trattamento delle informazioni per la cooperazione internazionale di polizia si applicano al presente Regolamento.


1 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O dell'11 mar. 2005, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU 2005 1351).
2 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'edizione franc. della presente Raccolta



RU 1986 2318


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2005, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU 2005 1351).
2 RS 311.0
3 Introdotto dall'art. 36 n. 7 dell'O del 14 giu. 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (RU 1993 1962). Nuovo testo giusta il n. I 11 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).