837.12

Ordinanza
concernente il rimborso delle spese amministrative
delle casse di disoccupazione

del 12 febbraio 1986 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 92 capoverso 5 della legge del 25 giugno 19821 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LAD),

ordina:

Art. 1 Principio

1 Il rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione comprende:

a.
il risarcimento delle spese amministrative ordinarie;
b.
...1
c.
i contributi per gli investimenti.

2 Esso copre le spese computabili che i titolari assumono per l'esecuzione dei compiti imposti alle loro casse dalla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.


1 Abrogata dal n. II 3 dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071).


Art. 2 Risarcimento delle spese amministrative ordinarie

1 Per il rimborso sono computabili le seguenti spese amministrative ordinarie:

a.
spese di personale;
b.
spese di locali;
c.
spese di mobilia;
d.
spese di materiale d'ufficio;
e.
emolumenti e premi assicurativi;
f.
spese di viaggio;
g.
spese d'esercizio per l'elaborazione elettronica dei dati;
h.
spese di formazione.

2 Su domanda, l'ufficio di compensazione può dichiarare computabili, in tutto o in parte, le spese straordinarie della cassa di disoccupazione.

3 Le spese sono computabili soltanto nella misura in cui sono necessarie per una gestione razionale. Per la loro determinazione, è tenuto conto del numero dei casi liquidati e delle spese fisse.

4 Le casse ricevono almeno 10 000 franchi.

5 L'ufficio di compensazione emana direttive su la gestione razionale e la determinazione delle spese computabili.


Art. 3 Preventivo

1 Le casse sottopongono annualmente, entro il 30 settembre, all'ufficio di compensazione, un preventivo delle spese amministrative ordinarie per l'anno seguente. L'ufficio di compensazione emana direttive sulla compilazione del preventivo.

2 L'ufficio di compensazione approva il preventivo, di regola prima del 31 dicembre, oppure ingiunge alle casse di modificarlo.


Art. 41

1 Abrogato dal n. II 3 dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071).


Art. 5 Contributi per gli investimenti

1 L'ufficio di compensazione può dichiarare computabili, in tutto o in parte, le spese straordinarie delle casse per l'acquisto di attrezzature (ad es. impianti di elaborazione elettronica dei dati), qualora l'acquisto sia necessario per una gestione razionale.

2 L'ufficio di compensazione regola nella decisione le modalità di finanziamento. Può imporre oneri inerenti all'utilizzazione delle attrezzature.

3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia alle spese di progettazione.


Art. 6 Procedura

1 L'ufficio di compensazione fissa, per ogni cassa, l'importo del rimborso delle spese amministrative fondandosi sulle spese computabili, comprovate nei conti annui.

2 L'ufficio di compensazione può esigere altri documenti oppure fare verificare la gestione contabile da un organo indipendente.


Art. 71

1 Abrogato dal n. IV 56 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).


Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1986.



RU 1986 332


1 RS 837.0