837.12
Ordinanza
concernente il rimborso delle spese amministrative
delle casse di disoccupazione
del 12 febbraio 1986 (Stato 1° gennaio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 92 capoverso 5 della legge del 25 giugno 19821 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LAD),
ordina:
Art. 1 Principio
1 Il rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione comprende:
- a.
- il risarcimento delle spese amministrative ordinarie;
- b.
- ...1
- c.
- i contributi per gli investimenti.
2 Esso copre le spese computabili che i titolari assumono per l'esecuzione dei compiti imposti alle loro casse dalla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.
1 Abrogata dal n. II 3 dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071).
Art. 2 Risarcimento delle spese amministrative ordinarie
1 Per il rimborso sono computabili le seguenti spese amministrative ordinarie:
- a.
- spese di personale;
- b.
- spese di locali;
- c.
- spese di mobilia;
- d.
- spese di materiale d'ufficio;
- e.
- emolumenti e premi assicurativi;
- f.
- spese di viaggio;
- g.
- spese d'esercizio per l'elaborazione elettronica dei dati;
- h.
- spese di formazione.
2 Su domanda, l'ufficio di compensazione può dichiarare computabili, in tutto o in parte, le spese straordinarie della cassa di disoccupazione.
3 Le spese sono computabili soltanto nella misura in cui sono necessarie per una gestione razionale. Per la loro determinazione, è tenuto conto del numero dei casi liquidati e delle spese fisse.
4 Le casse ricevono almeno 10 000 franchi.
5 L'ufficio di compensazione emana direttive su la gestione razionale e la determinazione delle spese computabili.
Art. 3 Preventivo
1 Le casse sottopongono annualmente, entro il 30 settembre, all'ufficio di compensazione, un preventivo delle spese amministrative ordinarie per l'anno seguente. L'ufficio di compensazione emana direttive sulla compilazione del preventivo.
2 L'ufficio di compensazione approva il preventivo, di regola prima del 31 dicembre, oppure ingiunge alle casse di modificarlo.
Art. 5 Contributi per gli investimenti
1 L'ufficio di compensazione può dichiarare computabili, in tutto o in parte, le spese straordinarie delle casse per l'acquisto di attrezzature (ad es. impianti di elaborazione elettronica dei dati), qualora l'acquisto sia necessario per una gestione razionale.
2 L'ufficio di compensazione regola nella decisione le modalità di finanziamento. Può imporre oneri inerenti all'utilizzazione delle attrezzature.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia alle spese di progettazione.
Art. 6 Procedura
1 L'ufficio di compensazione fissa, per ogni cassa, l'importo del rimborso delle spese amministrative fondandosi sulle spese computabili, comprovate nei conti annui.
2 L'ufficio di compensazione può esigere altri documenti oppure fare verificare la gestione contabile da un organo indipendente.
Art. 71
1 Abrogato dal n. IV 56 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1986.
