814.318.142.1

Ordinanza
contro l'inquinamento atmosferico

(OIAt)1

del 16 dicembre 1985 (Stato 15  luglio 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 12, 13, 16 e 39 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente (legge),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

1 Scopo della presente ordinanza è di proteggere l'uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi nonché il suolo da inquinamenti dell'aria dannosi o molesti.

2 Essa regola:

a.
la limitazione preventiva delle emissioni provenienti da impianti secondo l'articolo 7 della legge che inquinano l'aria;
abis1 le modalità per bruciare i rifiuti all'aperto;
b.
le esigenze in materia di carburanti e di combustibili;
c.
il carico inquinante massimo ammissibile per l'aria (valori limite d'immissione);
d.
la procedura nel caso in cui le immissioni siano eccessive.

1 Introdotta dal n. I dell'O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).


Art. 2 Definizioni

1 Sono considerati impianti stazionari:

a.
le opere edili e gli altri dispositivi fissi;
b.
le modifiche del terreno;
c.
gli apparecchi e le macchine;
d.
gli impianti di ventilazione che convogliano i gas di scarico dei veicoli e li immettono nell'ambiente come aria di scarico.

2 Sono considerati veicoli gli autoveicoli, gli aeromobili, i battelli e i treni.

3 Sono considerate infrastrutture per i trasporti le strade, gli aeroporti, le strade ferrate e gli altri impianti nei quali i gas di scarico dei veicoli sono immessi nell'ambiente come aria di scarico senza essere stati convogliati.

4 Sono considerati nuovi impianti anche quelli ristrutturati, ampliati o ripristinati, qualora:

a.
a causa di ciò ci si debba aspettare altre o maggiori emissioni o
b.
le spese sopportate siano superiori alla metà di quelle che un impianto nuovo avrebbe richiesto.

5 Sono considerate eccessive le immissioni che superano uno o più valori limite d'immissione ai sensi dell'allegato 7. Se per una sostanza inquinante non è fissato un valore limite d'immissione, le immissioni sono considerate eccessive quando:

a.
mettono in pericolo l'uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi o i loro biotopi;
b.
sulla base di un'inchiesta è stabilito che esse disturbano considerevolmente il benessere fisico di una parte importante della popolazione;
c.
danneggiano le costruzioni;
d.
pregiudicano la fertilità del suolo, la vegetazione o le acque.

6  Per messa in commercio s'intende il primo trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito di un apparecchio o di una macchina per la distribuzione o l'utilizzo in Svizzera. È equiparata alla messa in commercio la prima messa in servizio di apparecchi e macchine nella propria azienda a condizione che non ci sia stata una messa in commercio precedente.1


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965).


Capitolo 2: Emissioni

Sezione 1: Limitazione delle emissioni degli impianti stazionari nuovi

Art. 3 Limitazione preventiva delle emissioni secondo gli allegati 1 a 4

1 Gli impianti stazionari nuovi devono essere equipaggiati e esercitati in modo da rispettare le limitazioni d'emissione fissate nell'allegato 1.

2 Per i seguenti impianti valgono esigenze completive o derogatorie:

a.
per gli impianti speciali secondo l'allegato 2: le esigenze fissate in detto allegato;
b.
per gli impianti a combustione: le esigenze secondo l'allegato 3;
c.1
per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato secondo l'articolo 19a, per gli impianti a combustione secondo l'articolo 20 e per gli strumenti di lavoro secondo l'articolo 20b: le esigenze di cui all'allegato 4.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965).


Art. 4 Limitazione preventiva delle emissioni da parte dell'autorità

1 L'autorità limita preventivamente, nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, le emissioni per le quali nella presente ordinanza un valore limite d'emissione non è fissato o è dichiarato inapplicabile.

2 Sono possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio i provvedimenti limitativi delle emissioni, che:

a.
sono stati sperimentati con successo su impianti comparabili in Svizzera o all'estero o
b.
sono stati impiegati con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicati ad altri impianti.

3 Per giudicare se un provvedimento limitativo delle emissioni sia sopportabile sotto il profilo economico si fa riferimento ad un'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo le aziende sono suddivise in categorie molto differenti, si fa riferimento ad un'azienda media della rispettiva categoria.


Art. 5 Limitazione più severa delle emissioni da parte dell'autorità

1 Se c'è da aspettarsi che un impianto previsto provochi immissioni eccessive, anche se la limitazione preventiva delle emissioni è rispettata, l'autorità decide limitazioni completive o più severe delle emissioni.

2 La limitazione delle emissioni è completata o resa più severa fino al punto in cui non si producono più immissioni eccessive.


Art. 6 Captazione ed evacuazione delle emissioni1

1 Le emissioni devono essere captate nel modo più completo possibile, il più vicino possibile al luogo della loro origine, ed evacuate in modo tale che non ne derivino immissioni eccessive.2

2 Di regola le emissioni devono essere espulse al di sopra del tetto mediante camini o condotte di scarico.

3 Per i camini industriali vale l'allegato 6. Se la necessaria altezza di costruzione H non può essere realizzata o se il parametro Ho è superiore a 100 m, l'autorità, a titolo sostitutivo, rende più severe le limitazioni delle emissioni previste negli allegati 1 a 3.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).


Sezione 2: Limitazione delle emissioni degli impianti stazionari esistenti

Art. 7 Limitazione preventiva delle emissioni

Le disposizioni sulla limitazione preventiva delle emissioni degli impianti stazionari nuovi (art. 3, 4 e 6) valgono anche per gli impianti stazionari esistenti.


Art. 8 Obbligo di risanamento

1 L'autorità provvede affinché gli impianti stazionari esistenti, che non soddisfano le esigenze della presente ordinanza, siano risanati.

2 Essa emana le decisioni necessarie e vi fissa il termine di risanamento secondo l'articolo 10. Se necessario, decide, per la durata del risanamento, la riduzione dell'attività o la disattivazione dell'impianto.1

3 Il titolare può essere dispensato dal risanamento, se si impegna a disattivare l'impianto entro il termine di risanamento.


1 Per. 2 introdotto dal n. I dell'O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).


Art. 9 Limitazione più severa delle emissioni

1 Se è accertato che un impianto esistente provoca immissioni eccessive, anche se la limitazione preventiva delle emissioni è rispettata, l'autorità decide limitazioni completive o più severe.

2 La limitazione delle emissioni è completata o resa più severa fino al punto in cui non si producono più immissioni eccessive.

3 Le limitazioni completive o più severe delle emissioni sono ordinate mediante decisione di risanamento da attuare entro i termini previsti all'articolo 10 capoverso 2. Se necessario, l'autorità decide, per la durata del risanamento, la riduzione dell'attività o la disattivazione dell'impianto.

4 Se le immissioni eccessive sono provocate da più impianti, la procedura è retta dagli articoli 31 a 34.


Art. 101 Termini di risanamento

1 Il termine normale di risanamento è di 5 anni.

2 Termini più brevi, ma di almeno 30 giorni, sono fissati, se:

a.
il risanamento può essere eseguito senza importanti investimenti;
b.
le emissioni superano il triplo del valore limite stabilito per la limitazione preventiva delle emissioni, o
c.
le immissioni provocate dall'impianto sono eccessive.

3 Termini più lunghi, fino a un massimo di 10 anni, sono fissati se:

a.
le emissioni sono inferiori a una volta e mezzo il valore limite stabilito per la limitazione preventiva delle emissioni o le prescrizioni sulle perdite di calore sensibile non sono rispettate e
b.
sono esclusi i casi secondo il capoverso 2 lettere a e c.

4 Resta salva la decisione di termini di risanamento più brevi secondo l'articolo 32.


1 Vedi anche le disp. fin. della modifica del 20 nov. 1991 (RU 1992 124) e del 15 dic. 1997 (RU 1998 223) alla fine del presente testo.


Art. 11 Agevolazioni

1 Su domanda, l'autorità accorda agevolazioni al titolare dell'impianto, se il risanamento ai sensi degli articoli 8 e 10 è sproporzionato, in particolare non possibile dal punto di vista tecnico o dell'esercizio o non sopportabile economicamente.

2 Come agevolazione l'autorità può concedere in primo luogo termini più lunghi. Se la concessione di termini più lunghi non basta, l'autorità fissa limitazioni più blande delle emissioni.


Sezione 3: Controllo degli impianti stazionari

Art. 12 Dichiarazione delle emissioni

1 Chi gestisce o intende costruire un impianto1, che causa inquinamenti atmosferici, deve fornire all'autorità informazioni su:

a.
il genere e la quantità delle emissioni;
b.
il luogo dell'espulsione, l'altezza rispetto al suolo e le variazioni nel tempo;
c.
ulteriori condizioni d'espulsione, se sono necessarie ai fini della valutazione delle emissioni.

2 La dichiarazione delle emissioni può essere allestita in base a misurazioni o al bilancio quantitativo delle sostanze.


1 RU 1986 835


Art. 13 Controlli e misurazioni delle emissioni

1 L'autorità sorveglia che le limitazioni delle emissioni siano rispettate. Procede essa stessa a controlli e misurazioni delle emissioni o li fa eseguire.

2 La prima misurazione o il primo controllo è effettuato, se possibile, entro 3 mesi, al più tardi però 12 mesi dopo l'entrata in funzione dell'impianto nuovo o risanato.

3 Di regola la misurazione o il controllo sono da ripetere ogni due anni per gli impianti a combustione, ogni tre anni per gli altri impianti.1 Restano salve le disposizioni derogatorie degli allegati 2 e 3.2

4 Per gli impianti dai quali possono uscire emissioni considerevoli, l'autorità ordina la misurazione e la registrazione continue delle emissioni o di un altro parametro d'esercizio che permetta il controllo delle emissioni.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).
2 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).


Art. 14 Esecuzione delle misurazioni

1 Le misurazioni tengono conto delle fasi d'esercizio importanti ai fini della valutazione. Se necessario, l'autorità fissa il genere e l'estensione delle misurazioni e le fasi d'esercizio importanti.

2 Le misurazioni delle emissioni sono eseguite secondo le regole riconosciute della metrologia. L'Ufficio federale dell'ambiente1 (UFAM2) raccomanda i metodi di misurazione idonei.3Le esigenze tecniche in materia di sistemi di misurazione e stabilità di misurazione sono disciplinate dall'ordinanza del 15 febbraio 20064 sugli strumenti di misurazione.5

3 Il titolare dell'impianto da controllare deve, su istruzioni dell'autorità, predisporre luoghi adatti per le misurazioni e renderli accessibili.

4 I valori misurati e quelli calcolati, i metodi di misura utilizzati e le condizioni d'esercizio dell'impianto durante le misurazioni sono consegnati nel verbale di misurazione.


1 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).
2 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965).Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.
3 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).
4 RS 941.210
5 Per. introdotto dal n. I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 giu. 2010 (RU 2010 2965).


Art. 15 Valutazione delle emissioni

1 I valori misurati sono rapportati alle grandezze di riferimento fissate nell'allegato 1 cifra 23.

2 Salvo disposizioni contrarie negli allegati 1 a 4, per la valutazione i valori calcolati secondo il capoverso 1 sono convertiti in valori medi orari. In casi motivati l'autorità può stabilire un'altra unità di tempo per il calcolo del valore medio.

3 Nelle misurazioni effettuate in occasione del collaudo o di controlli, la limitazione delle emissioni è considerata rispettata, se nessuno dei valori medi calcolati secondo il capoverso 2 supera il valore limite.

4 In caso di misurazione continua delle emissioni, i valori limite sono considerati rispettati, se nell'arco dell'anno civile:

a.
nessun valore medio giornaliero supera il valore limite d'emissione;
b.
il 97 per cento di tutti i valori medi orari non è superiore a 1,2 volte il valore limite e
c.
nessun valore medio orario è superiore al doppio del valore limite.

5 Le emissioni durante le fasi d'avviamento e di arresto dell'impianto sono valutate dall'autorità, tenendo conto delle circostanze particolari.


Art. 16 Condotte di aggiramento e disturbi d'esercizio

1 Una condotta di aggiramento per la protezione degli impianti di depurazione dei gas di scarico può essere utilizzata solo con il consenso dell'autorità.

2 Se l'impiego di condotte di aggiramento o disturbi d'esercizio possono provocare emissioni considerevoli, l'autorità stabilisce le misure da prendere.


Sezione 4: Emissioni da veicoli e da infrastrutture per i trasporti

Art. 17 Limitazione preventiva delle emissioni dei veicoli

Le emissioni dei veicoli sono limitate preventivamente secondo la legislazione sui trasporti per strada, aria, battello e ferrovia nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.


Art. 18 Limitazione preventiva delle emissioni delle infrastrutture per i trasporti

Per le infrastrutture per i trasporti l'autorità ordina tutti i provvedimenti possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabili sotto il profilo economico, atti a limitare le emissioni provocate dal traffico.


Art. 19 Misure contro le immissioni eccessive del traffico

Se è accertato o se c'è da aspettarsi che veicoli o infrastrutture per i trasporti provochino immissioni eccessive, la procedura è retta dagli articoli 31 a 34.


Sezione 4a:3 Esigenze per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato

Art. 19a Esigenze

1 Le macchine e gli apparecchi per l'impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3.

2 Le macchine di cantiere possono essere messe in commercio soltanto se ne è stata provata la conformità con le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3.

3 Le macchine di cantiere possono essere fatte funzionare soltanto con un sistema di filtri antiparticolato di cui è stata provata la conformità con le esigenze di cui all'allegato 4 numeri 32 e 33.


Art. 19b Prova di conformità

1 La prova di conformità comprende:

a.
un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 6 ottobre 19951 sugli ostacoli tecnici al commercio secondo cui il tipo di macchina di cantiere o di sistema di filtro antiparticolato soddisfa le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3 (certificato di conformità);
b.
una dichiarazione del fabbricante o dell'importatore secondo la quale le macchine di cantiere o i sistemi di filtro antiparticolato da mettere in commercio corrispondono ai tipi esaminati (dichiarazione di conformità), contenente i seguenti dati:
1.
nome e indirizzo del fabbricante o dell'importatore,
2.
designazione del tipo di macchina di cantiere, di motore e di sistema di riduzione del particolato,
3.
anno di fabbricazione e numeri di serie della macchina di cantiere, del motore e del sistema di filtro antiparticolato,
4.
nome e indirizzo dell'organismo di valutazione della conformità e numero del certificato di conformità,
5.
nome e funzione della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o per l'importatore,
6.
la posizione esatta del contrassegno apportato sulla macchina di cantiere; e
c.
il contrassegno secondo l'allegato 4 numero 33.

2 Gli organismi di valutazione della conformità fanno pervenire all'UFAM i certificati di conformità con i relativi rapporti di prova. L'UFAM pubblica una lista dei tipi di sistemi di filtro antiparticolato conformi.

3 Il fabbricante o l'importatore deve conservare la dichiarazione di conformità per 10 anni dal momento della messa in commercio della macchina di cantiere o del sistema di filtro antiparticolato.



Sezione 5:4 Messa in commercio degli impianti a combustione

Art. 201 Premesse per la messa in commercio

1 I seguenti impianti a combustione possono essere messi in commercio soltanto se ne è provata la conformità con le esigenze ai sensi dell'allegato 4 (art. 20a):

a.
i bruciatori ad aria soffiata, alimentati con olio da riscaldamento «extra leggero» o con gas, con una potenza termica pari o inferiore a 350 kW;
b.
le caldaie per i bruciatori ad aria soffiata ai sensi della lettera a, nella misura in cui come vettore termico viene impiegata acqua e la temperatura massima di quest'ultima è limitata a 110 °C;
c.
le caldaie ai sensi della lettera b con bruciatore ad aria soffiata in combinazione fissa (monoblocco) (Unit);
d.
le caldaie e i generatori di calore a circolazione con bruciatore atmosferico a gas con una potenza termica pari o inferiore a 350 kW, nella misura in cui come vettore termico viene impiegata acqua e la temperatura massima di quest'ultima è limitata a 110 °C;
e.
le caldaie e i generatori di calore a circolazione ai sensi della lettera d con bruciatore a vaporizzazione d'olio alimentato con olio da riscaldamento «extra leggero»;
f.
gli scaldacqua a gas ad accumulazione (boiler), con una capienza superiore a 30 litri d'acqua e con una potenza termica pari o inferiore a 350 kW;
g.
gli scaldacqua ad azione istantanea a gas, con una potenza termica da 35 a 350 kW;
h.2
gli impianti a combustione alimentati con combustibili secondo l'allegato 5 cifre 2 e 3 con una potenza termica fino a 350 kW, segnatamente caldaie, stufe, termocucine, stufe ad accumulazione, camini (inserti per camini) e camini aperti (caminetti); non sono soggetti alla prova di conformità gli impianti individuali fabbricati artigianalmente:
1.
costruiti secondo un metodo di calcolo riconosciuto, in particolare secondo il programma per la progettazione di stufe in maiolica dell'Associazione svizzera degli impresari fumisti e piastrellisti3, o
2.
con un sistema di separazione di polveri che riduca di almeno il 60 per cento le concentrazioni di particelle solide nei gas di scarico emessi nell'ambito dell'esercizio normale.

2 ...4

3 I Cantoni possono autorizzare, per un periodo massimo di due anni, la prova pratica, in numero limitato, di impianti privi di dichiarazione di conformità. Gli impianti, che allo scadere di detto termine sono ancora privi di una dichiarazione di conformità devono essere messi fuori servizio.


1 Vedi anche le disp. fin. della modifica del 23 giu. 2004 alla fine del presente testo.
2 Introdotta dal n. I dell'O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3875). Vedi anche le disp. fin. di detta modifica alla fine del presente testo.
3 Il programma è ottenibile presso l'Associazione svizzera degli impresari fumisti e piastrellisti ASIFP, Solothurnerstrasse 236, 4603 Olten.
4 Abrogato dal n. I dell'O del 18 giu. 2010, con effetto dal 15 giu. 2010 (RU 2010 2965).


Art. 20a Prova di conformità

1 La prova di conformità di un impianto a combustione comprende:

a.
un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 6 ottobre 19951 sugli ostacoli tecnici al commercio, secondo il quale il tipo soddisfa le esigenze ai sensi dell'allegato 4 (certificato di conformità);
b.
una dichiarazione del fabbricante o dell'importatore, secondo cui l'impianto a combustione che deve essere messo in commercio corrisponde al tipo esaminato (dichiarazione di conformità), corredata dalle seguenti indicazioni:
1.
il nome e l'indirizzo del fabbricante o dell'importatore;
2.
la descrizione dell'impianto a combustione;
3.
le disposizioni ai sensi dell'allegato 4 che sono state applicate;
4.
il nome e l'indirizzo dell'organismo di valutazione della conformità e il numero del certificato di conformità;
5.
il nome e la funzione della persona che sottoscrive la dichiarazione di conformità per il fabbricante o l'importatore.
c.2
un contrassegno secondo l'allegato 4 cifra 23.

2 Il fabbricante o l'importatore deve conservare la dichiarazione di conformità per dieci anni a decorrere dalla messa in commercio dell'impianto.


1 RS 946.51
2 Introdotto dal n. I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5163).


Sezione 5a:5 Messa in commercio di strumenti di lavoro

Art. 20b Condizioni per la messa in commercio

Le macchine e gli apparecchi dotati di motore ad accensione comandata con una potenza fino a 19 kW (strumenti di lavoro) possono essere messi in commercio soltanto se è provata la conformità del motore con le esigenze di cui all'allegato 4 cifra 4.


Art. 20c Prova di conformità

1 La prova di conformità comprende:

a.
l'omologazione del tipo di motore o della famiglia di motori da parte di uno Stato membro dell'Unione europea o il documento di cui all'allegato VII della direttiva 97/68/CE1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili e apparecchi; e
b.
la marcatura del motore conformemente all'allegato I punto 3 della direttiva 97/68/CE.

2 La prova di conformità può essere fornita anche con un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità secondo l'articolo 18 LOTC2, che attesti che il tipo di strumento di lavoro soddisfa le esigenze di cui all'allegato 4 cifra 4 (certificato di conformità). Il motore deve essere contrassegnato con il marchio o la denominazione commerciale del costruttore e il nome dell'organismo di valutazione della conformità.


1 GU L 059 del 27.02.1998, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/26/UE, GU L 86 del 01.04.2010, pag. 29.
2 RS 946.51


Sezione 6: Combustibili

Art. 21 Esigenze

Per i combustibili valgono le esigenze dell'allegato 5.


Art. 22 Dichiarazione

Chi importa o offre combustibili a scopo commerciale deve fornire all'acquirente o al consumatore una dichiarazione sulla qualità del combustibile. All'importazione è tenuto a presentare una tale dichiarazione anche alle autorità doganali.


Art. 231

1 Abrogato dal n. I dell'O del 4 lug. 2007, con effetto dal 1° set. 2007 (RU 2007 3875).


Sezione 7: Carburanti

Art. 24 Esigenze

Per i carburanti valgono le esigenze dell'allegato 5.


Art. 25 Dichiarazione

Chi importa o offre carburanti a scopo commerciale deve fornire all'acquirente o al consumatore una dichiarazione sulla qualità del carburante. All'importazione è tenuto a presentare una tale dichiarazione anche alle autorità doganali.


Art. 26 Impianti destinati alla benzina senza piombo per motori

1 Gli impianti destinati alla benzina senza piombo per motori, come serbatoi per il deposito e il trasporto, veicoli cisterna e pompe di distribuzione, devono essere chiaramente contrassegnati con la scritta «senza piombo».

2 Se per la benzina senza piombo viene usato un impianto che aveva contenuto benzina con piombo, il titolare deve dapprima procedere alla pulizia approfondita dell'impianto o, mediante altre misure, provvedere che non siano rimasti residui eccessivi di piombo.


Sezione 8:6 Modalità per bruciare i rifiuti

Art. 26a1 Incenerimento in impianti

I rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a decomposizione termica soltanto in impianti secondo l'allegato 2 cifra 7; è fatta eccezione per l'incenerimento di rifiuti secondo l'allegato 2 cifra 11.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3875).


Art. 26b1 Incenerimento al di fuori degli impianti

1 I rifiuti naturali provenienti da boschi, campi, giardini e orti possono essere bruciati al di fuori degli impianti soltanto se sono secchi al punto tale da produrre poco fumo.

2 L'autorità può autorizzare nel singolo caso l'incenerimento di rifiuti naturali non sufficientemente secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti se vi è un interesse preponderante e se non vengono prodotte immissioni eccessive.

3 In determinate regioni o determinati periodi l'autorità può limitare o vietare l'incenerimento di rifiuti provenienti da boschi, campi, giardini e orti al di fuori degli impianti se sono prevedibili immissioni eccessive.


1 Introdotto dal n. I dell'O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3875).


Capitolo 3: Immissioni

Sezione 1: Determinazione e valutazione

Art. 27 Determinazione delle immissioni

1 I Cantoni sorvegliano lo stato e lo sviluppo dell'inquinamento atmosferico sul loro territorio; determinano, in particolare, l'entità delle immissioni.

2 A tale scopo eseguono rilevamenti, misurazioni e calcoli di diffusione. L'UFAM raccomanda loro procedimenti idonei.


Art. 28 Previsione delle immissioni

1 Prima della costruzione o del risanamento di un impianto stazionario o di un'infrastruttura per i trasporti, suscettibili di produrre emissioni considerevoli, l'autorità può esigere dal titolare una previsione delle immissioni.

2 La previsione deve indicare le immissioni presumibili, la loro entità, la loro frequenza e le regioni colpite.

3 Nella previsione devono essere indicati la natura e la quantità delle emissioni, le condizioni di diffusione e i metodi di calcolo.


Art. 29 Sorveglianza di singoli impianti

L'autorità può esigere dal titolare dell'impianto, dal quale provengono emissioni considerevoli, che sorvegli con adeguati metodi di misurazione le immissioni nella zona colpita.


Art. 30 Valutazione delle immissioni

L'autorità giudica se le immissioni misurate sono eccessive (art. 2 cpv. 5).


Sezione 2: Provvedimenti contro le immissioni eccessive

Art. 311 Allestimento di un piano dei provvedimenti

L'autorità allestisce un piano dei provvedimenti giusta l'articolo 44a della legge se è accertato o se c'è da aspettarsi che, nonostante le limitazioni preventive delle emissioni, si producano immissioni eccessive provocate da:

a.
un'infrastruttura per i trasporti;
b.
più impianti stazionari.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).


Art. 321 Contenuto del piano dei provvedimenti

1 Il piano dei provvedimenti indica:

a.
le fonti delle emissioni all'origine delle immissioni eccessive;
b.
l'importanza delle emissioni delle singole fonti in rapporto al carico ambientale totale;
c.
i provvedimenti per ridurre ed eliminare le immissioni eccessive;
d.
l'effetto dei singoli provvedimenti;
e.
le basi legali esistenti o da emanare in relazione ai singoli provvedimenti;
f.
i termini entro i quali ordinare ed eseguire i provvedimenti;
g.
le autorità competenti per l'esecuzione dei provvedimenti.

2 Sono provvedimenti ai sensi del capoverso 1 lettera c:

a.
per gli impianti stazionari: termini di risanamento più brevi oppure limitazioni completive o più severe delle emissioni;
b.
per le infrastrutture per i trasporti: provvedimenti riguardanti la costruzione, l'esercizio, la gestione o la limitazione del traffico.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).


Art. 331 Attuazione del piano dei provvedimenti

1 Di regola i provvedimenti indicati nel piano devono essere attuati entro cinque anni.

2 In prima urgenza l'autorità ordina i provvedimenti relativi agli impianti che provocano più del 10 per cento del carico ambientale totale.

3 I Cantoni verificano regolarmente l'efficacia dei provvedimenti e, se necessario, adattano i piani dei provvedimenti. Ne informano il pubblico.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).


Art. 34 Proposte dei Cantoni

1 Se il piano cantonale prevede provvedimenti che sono di competenza della Confederazione, il Cantone presenta il piano al Consiglio federale e gli sottopone pertinenti proposte.

2 Se il piano cantonale presuppone la partecipazione di un altro Cantone, l'autorità cantonale glielo presenta e gli sottopone pertinenti proposte. Il Consiglio federale coordina, se necessario, i piani cantonali.1


1 RU 1986 835


Capitolo 4: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 35 Esecuzione da parte dei Cantoni

Fatto salvo l'articolo 36, l'esecuzione della presente ordinanza incombe ai Cantoni.


Art. 36 Esecuzione da parte della Confederazione

1 La Confederazione esegue le prescrizioni in materia di:

a.
sorveglianza del mercato delle macchine di cantiere, dei relativi sistemi di filtro antiparticolato, degli impianti a combustione e degli strumenti di lavoro (art. 37);
b.
controllo dei combustibili e dei carburanti al momento dell'importazione (art. 38).1

2 Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell'UFAM e dei Cantoni è retta dall'articolo 41 capoversi 2 e 4 della legge; sono salve le disposizioni legali sull'obbligo di tutela del segreto.2

3 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni3 può emanare disposizioni esecutive e completive, in particolare su:

a.
i metodi di controllo, di misurazione e di calcolo;
b.
le prove di omologazione;
c.
i camini.

4 La Confederazione esegue i rilevamenti sullo stato e l'evoluzione dell'inquinamento atmosferico sull'insieme del territorio svizzero (art. 39).4


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965).
2 Nuovo testo giusta il n. II 13 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).
3 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).
4 Introdotto dal n. I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 giu. 2010 (RU 2010 2965).


Art. 371 Sorveglianza del mercato delle macchine di cantiere, dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, degli impianti a combustione e degli strumenti di lavoro

1 L'UFAM controlla il rispetto delle prescrizioni relative alla messa in commercio di macchine di cantiere, dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, degli impianti a combustione e degli strumenti di lavoro. Controlla in particolare se:

a.
i dati riportati nella dichiarazione di conformità sono esatti; o
b.
i motori degli strumenti di lavoro muniti di un marchio di omologazione corrispondono al motore o alla famiglia di motori omologati.

2 Può affidare compiti di controllo a enti di diritto pubblico e a organizzazioni settoriali di diritto privato.

3 Se gli impianti controllati non sono conformi alle esigenze, l'UFAM ordina i necessari provvedimenti. In casi gravi, può vietare l'ulteriore offerta e messa in commercio degli impianti o esigere l'adeguamento di quelli già in commercio.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965).


Art. 38 Combustibili e carburanti

1 Le autorità doganali prelevano campioni di combustibili e di carburanti importati o forniti da raffinerie nazionali. Trasmettono tali campioni a un laboratorio designato dall'UFAM oppure li analizzano esse stesse.1

2 Le autorità doganali o il laboratorio comunicano i risultati delle analisi all'UFAM.2

3 Se constata a più riprese che i combustibili o i carburanti di un importatore non soddisfano le esigenze di qualità, l'UFAM notifica il fatto alle autorità doganali e all'autorità cantonale competente per l'azione penale.3


1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3561).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3561).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).


Art. 39 Rilevamenti sull'inquinamento atmosferico

1 L'UFAM esegue i rilevamenti sullo stato e sullo sviluppo dell'inquinamento atmosferico sull'insieme del territorio svizzero.

2 Il laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca a Dübendorf gestisce, per incarico dell'UFAM, la Rete nazionale d'osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL).


Art. 39a1 Geoinformazione

L'UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 20082 sulla geoinformazione.


1 Introdotto dal n. 8 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).
2 RS 510.620


Sezione 2: Modifica e abrogazione del diritto vigente

Art. 401

1 Abrogato dal n. IV 30 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).


Art. 41 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 10 dicembre 19841 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti è abrogata.


1 [RU 1984 1516]


Sezione 3: Disposizione transitoria

Art. 42

1 Gli impianti per i quali è necessaria l'autorizzazione di costruzione o l'approvazione dei piani sono considerati nuovi se, al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, nessuna decisione avente autorità di cosa giudicata è stata presa in merito all'autorizzazione di costruzione o all'approvazione dei piani.

2 L'autorità emana le decisioni di risanamento ai sensi degli articoli 8 e 9 entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, se possibile per tutti gli impianti, in ogni caso però per i casi più urgenti.

3 I piani dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 31 concernenti immissioni eccessive già in atto devono essere allestiti entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.


Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 43

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1986.


Disposizioni finali della modifica del 20 novembre 19917

Disposizioni finali della modifica del 15 dicembre 19978

Disposizioni finali della modifica del 25 agosto 19999

Disposizioni finali della modifica del 30 aprile 200310

1 Gli impianti per i quali è necessario un permesso di costruzione o un'approvazione dei piani, e per i quali non è stata ancora presa una decisione giuridicamente vincolante al momento dell'entrata in vigore della presente modifica devono adempiere le condizioni del nuovo diritto.

2 In deroga all'articolo 10, l'autorità accorda un termine per il risanamento da cinque a dieci anni per gli impianti da risanare dopo il 1° luglio 2003, ma che soddisfano già i limiti preventivi delle emissioni ai sensi delle disposizioni vigenti dell'ordinanza, Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.

Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 200411

1 Per gli impianti che in virtù della modifica del 23 giugno 2004 devono essere risanati, ma che adempiono già alle limitazioni preventive delle emissioni previste dalle disposizioni anteriori, l'autorità concede, in deroga all'articolo 10, un termine di risanamento da sei a dieci anni. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.

2 Gli impianti ai sensi dell'articolo 20 che hanno superato la prova di omologazione sulla base delle disposizioni anteriori della presente ordinanza12, possono ancora essere messi in commercio.

3 La benzina per motori e l'olio diesel che soddisfano le esigenze anteriori dell'allegato 5 della presente ordinanza13 possono essere messi in commercio a partire dalle scorte ammesse, dalle scorte obbligatorie o dalle scorte di proprietà dell'esercito sino al 31 dicembre 2008.

Disposizioni finali della modifica del 4 luglio 200714

Per gli impianti che conformemente alla modifica del 4 luglio 2007 devono essere risanati, ma che adempiono già le limitazioni preventive delle emissioni previste dalle disposizioni anteriori, l'autorità concede, in deroga all'articolo 10, un termine di risanamento da cinque a dieci anni. Per gli impianti a combustione alimentati con legna concede un termine di risanamento di dieci anni; sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.

2 Gli impianti a combustione di cui all'articolo 20 capoverso 1 lettera h possono essere messi in commercio senza prova di conformità fino al 31 dicembre 2007.

3 Gli impianti a combustione alimentati con legna possono continuare a essere messi in commercio senza prova di conformità fino al 31 dicembre 2009 purché soddisfino le esigenze di cui all'allegato 4. Tali esigenze sono considerate soddisfatte, se agli impianti in questione è stato conferito il marchio di qualità di Energia legno Svizzera per impianti a combustione alimentati con legna dopo il 31 dicembre 2003.

Disposizioni transitorie della modifica del 19 settembre 200815

1 Le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3 valgono per le macchine di cantiere con una potenza pari o superiore a 37 kW:

a.
fabbricate tra il 2000 e il 2008: a partire dal 1° maggio 2010 se sono impiegate in cantieri appartenenti al gruppo di provvedimenti A della direttiva del 1° settembre 2002 dell'Ufficio federale dell'ambiente sulla Protezione dell'aria sui cantieri edili;
b.
fabbricate prima del 2000: a partire dal 1° maggio 2015.

2 Le esigenze di cui all'allegato 4 numero 3 valgono per le macchine di cantiere con una potenza compresa tra 18 e 37 kW fabbricate a partire dal 2010.

3 Per i sistemi di filtro antiparticolato che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono pubblicati nell'elenco dei filtri UFAM/SUVA, le esigenze di cui all'allegato 4 numero 32 si considerano soddisfatte.

4 L'olio da riscaldamento «extra leggero» che soddisfa le esigenze di cui all'allegato 5 può essere messo in commercio a partire dalle scorte ammesse, dalle scorte obbligatorie o dalle scorte di proprietà dell'esercito sino al 31 dicembre 2011.

Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 201016

Le esigenze di cui all'allegato 4 cifra 4 si applicano agli strumenti di lavoro a partire dal 1° gennaio 2011.


Allegato 11

(art. 3 cpv. 1)

Limitazione preventiva generale delle emissioni

1 Campo d'applicazione

1 Le disposizioni del presente allegato valgono per la limitazione preventiva delle emissioni di impianti stazionari.

2 Restano salve le disposizioni completive o derogatorie:

a.
per gli impianti speciali secondo l'allegato 2;
b.
per gli impianti a combustione secondo l'allegato 3;
c.
per la prova di omologazione degli impianti a combustione secondo l'allegato 4.

2 Definizioni

21 Gas di scarico

L'aria di scarico, i gas di combustione e gli altri inquinanti atmosferici emessi da impianti sono designati gas di scarico.

22 Emissioni

L'entità delle emissioni è espressa in:

a.
concentrazione: massa di sostanza emessa rapportata al volume del gas di scarico (p. es.: in milligrammi per metro cubo [mg/m3]);
b.
flusso di massa: massa di sostanza emessa per unità di tempo (p. es.: in grammi all'ora [g/h]);
c.
fattore d'emissione: rapporto fra la massa di sostanza emessa e la massa del prodotto elaborato o fabbricato (p. es.: in chilogrammi per tonnellata [kg/t]);
d.
tasso d'emissione: rapporto fra la massa emessa di un inquinante atmosferico e la massa di detto inquinante introdotta nell'impianto insieme al combustibile e alla sostanza di carica (p. es.: in per cento [% massa]);
e.
indice di fuliggine: grado di annerimento di un filtro di carta prodotto dai gas di scarico. La scala di paragone da usare per la determinazione dell'indice di fuliggine (secondo Bacharach) comporta 10 gradi designati con le cifre 0 a 9.

23 Grandezza di riferimento per le concentrazioni d'emissione

1 I valori limite espressi in concentrazioni e i tenori in ossigeno espressi in grandezze di riferimento si riferiscono al volume del gas di scarico rapportato alle condizioni standard (0 °C, 1013 mbar) dopo eliminazione dell'umidità (secco).

2 I valori limite d'emissione espressi in concentrazioni si riferiscono alla quantità di gas di scarico non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

3 Se per un impianto descritto negli allegati 2 a 4 è indicato come grandezza di riferimento il contenuto volumetrico di ossigeno, le concentrazioni d'emissione misurate devono essere convertite in tale grandezza.

24 Potenza termica

La potenza termica indica l'energia termica fornita ad un impianto per unità di tempo. Viene calcolata moltiplicando il consumo di combustibile dell'impianto per il potere calorifico inferiore del combustibile.

3 Disposizioni generali

31 Limitazione delle emissioni

1 In materia di emissioni valgono le seguenti limitazioni:

a.
per la polvere: secondo la cifra 4;
b.
per le sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere: secondo la cifra 5;
c.
per le sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o di vapore: secondo la cifra 6;
d.
per le sostanze organiche che si presentano sotto forma di gas, vapore o particolato: secondo la cifra 7;
e.
per le sostanze cancerogene: secondo la cifra 8.

2 Le sostanze che non figurano nelle cifre 5 a 8 vengono assegnate alla categoria di sostanze con la quale hanno più somiglianze sotto il profilo dell'impatto sull'ambiente. Allo scopo si terrà particolarmente conto della capacità di dette sostanze a degradarsi o ad accumularsi, della loro tossicità, degli effetti dei processi di degradazione o dei prodotti secondari nonché dell'intensità degli odori.

32 Limitazione delle emissioni in funzione delle caratteristiche tecniche dell'impianto

1 Se ci sono più fonti d'emissione e se le esigenze in fatto di limitazione delle emissioni dipendono dalle caratteristiche tecniche dell'impianto (p. es.: potenza o flusso di massa), l'autorità stabilisce quali fonti d'emissione costituiscono insieme un unico impianto.

2 Di regola, sono considerate un unico impianto le fonti d'emissione riunite in uno spazio ristretto e le cui emissioni:

a.
contengono essenzialmente le stesse o simili sostanze nocive, o
b.
possono essere ridotte con lo stesso procedimento tecnico.

3 Nella determinazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto non si tiene conto delle parti che entrano in funzione esclusivamente in caso di guasto.

4 I valori limite d'emissione, fissati in funzione di un determinato flusso di massa, sono validi solo se:

a.
detto flusso di massa è raggiunto o superato durante più di 5 ore alla settimana, o
b.
durante un tempo più breve viene raggiunto o superato il doppio di detto flusso di massa.

4 Polvere

41 Valore limite per la polvere totale

Se il flusso di massa della polvere è pari o superiore a 0,20 kg/h, le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3.

42 Limitazione delle emissioni per le sostanze contenute nella polvere

Per la limitazione delle singole sostanze contenute nella polvere valgono le esigenze secondo le cifre 5, 7 e 8.

43 Misure applicabili a operazioni di trattamento,
d'immagazzinamento, di trasbordo e di trasporto

1 Se aziende industriali o artigianali effettuano operazioni come trasporto su nastro, frantumazione, classificazione o riempimento di prodotti suscettibili di produrre polvere e provocano emissioni di polvere considerevoli, i gas di scarico polverosi devono essere ricuperati e convogliati in un impianto per la captazione della polvere.

2 In caso di immagazzinamento e di trasbordo all'aperto di prodotti suscettibili di produrre polvere si devono prendere provvedimenti per impedire emissioni considerevoli di polvere.

3 In caso di trasporto di prodotti suscettibili di produrre polvere si devono usare dispositivi di trasporto che impediscano l'insorgere di emissioni considerevoli di polvere.

4 Se la circolazione sull'area industriale provoca emissioni considerevoli di polvere, le strade devono essere mantenute esenti da polvere.

5 Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente
sotto forma di polvere

51 Valori limite

1 La concentrazione d'emissione di sostanze secondo la cifra 52 non deve superare i valori seguenti:

a.

sostanze della classe 1

con flusso di massa pari o superiore a 1 g/h

0,2 mg/m3

b.

sostanze della classe 2

con flusso di massa pari o superiore a 5 g/h

1 mg/m3

c.

sostanze della classe 3

con flusso di massa pari o superiore a 25 g/h

5 mg/m3

2 I valori limite valgono per la massa totale di una sostanza emessa, compresa la quantità nel gas di scarico sotto forma di gas e di vapore.

3 Se il gas di scarico contiene più sostanze della stessa classe, il valore limite vale per la somma di dette sostanze.

52 Tabella delle sostanze inorganiche che si presentano
prevalentemente sotto forma di polvere

Sostanza

Indicata come

Classe

Antimonio1

e i suoi composti

Sb

3

Arsenico1

e i suoi composti tranne l'arsina

As

2

Cianuri2

CN

3

Cobalto1

e i suoi composti

Co

2

Cromo1

e i suoi composti

Cr

3

Fluoruri2

se in polvere

F

3

Manganese

e i suoi composti

Mn

3

Mercurio

e i suoi composti

Hg

l

Nichel1

e i suoi composti

Ni

2

Palladio

e i suoi composti

Pd

3

Piombo

e i suoi composti

Pb

3

Platino

e i suoi composti

Pt

3

Quarzo in polvere

se sotto forma di polvere cristallina

SiO2

3

Rame

e i suoi composti

Cu

3

Rodio

e i suoi composti

Rh

3

Selenio

e i suoi composti

Se

2

Stagno

e i suoi composti

Sn

3

Tallio

e i suoi composti

Tl

1

Tellurio

e i suoi composti

Te

2

Vanadio

e i suoi composti

V

3

1

Se non figura come composto cancerogeno alla cifra 8

2

Se è facilmente solubile.

6 Sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas
o di vapore

61 Valori limite

La concentrazione d'emissione di sostanze secondo la cifra 62 non deve superare i valori seguenti:

a.

sostanze della classe 1

con flusso di massa pari o superiore a 10 g/h

    1 mg/m3

b.

sostanze della classe 2

con flusso di massa pari o superiore a 50 g/h

    5 mg/m3

c.

sostanze della classe 3

con flusso di massa pari o superiore a 300 g/h

  30 mg/m3

d.

sostanze della classe 4

con flusso di massa pari o superiore a 2500 g/h

250 mg/m3

62 Tabella delle sostanze inorganiche che si presentano
sotto forma di gas o di vapore

Sostanza

Classe

Acido cianidrico

2

Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca

3

Arsina

1

Bromo e suoi composti sotto forma di gas o vapore, indicati come acido bromidrico

2

Cloro

2

Clorocianuro

1

Composti a base di cloro, composti inorganici a base di cloro sotto forma di gas o vapore, tranne clorocianuro e fosgene, indicati come acido cloridrico

3

Fluoro e i suoi composti sotto forma di gas o vapore, indicati come acido fluoridrico

2

Fosfina

1

Fosgene

1

Idrogeno solforato

2

Ossidi d'azoto (monossido e diossido) indicati come diossido d'azoto

4

Ossidi di zolfo (diossido e triossido) indicati come anidride solforosa

4

7 Sostanze organiche che si presentano sotto forma
di gas, vapore o particolato

71 Valori limite

1 La concentrazione d'emissione di sostanze secondo la cifra 72 non deve superare i valori seguenti:

a.

sostanze della classe 1

con flusso di massa pari o superiore a 0,1 kg/h

  20 mg/m3

b.

sostanze della classe 2

con flusso di massa pari o superiore a 2,0 kg/h

100 mg/m3

c.

sostanze della classe 3

con flusso di massa pari o superiore a 3,0 kg/h

150 mg/m3

2 In deroga al capoverso 1, per le sostanze organiche delle classi 2 e 3, che si presentano sotto forma di particolato, valgono le prescrizioni in materia di limitazione della polvere secondo la cifra 41.

3 Se il gas di scarico contiene più sostanze della stessa classe, il valore limite vale per la somma di dette sostanze.

4 Se il gas di scarico contiene sostanze di diverse classi, non solo devono essere rispettate le esigenze secondo i capoversi 1 e 2, ma, se il flusso di massa totale è pari o superiore a 3,0 kg/h, la somma di dette sostanze non deve superare il valore limite di 150 mg/m3.

5 Per le sostanze per le quali esiste il sospetto fondato di un effetto cancerogeno2, ma che nella tabella della cifra 72 non figurano come appartenenti alla classe 1, le emissioni devono essere limitate secondo il capoverso 1 lettera a.

6 Per le sostanze che, secondo l'allegato 1.4 dell'ordinanza del 18 maggio 20053 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, riducono lo strato di ozono e che nella tabella della cifra 72 non figurano come appartenenti alla classe 1, le emissioni devono essere limitate secondo il capoverso 1 lettera a. Restano salve le disposizioni della cifra 8.

72 Tabella delle sostanze organiche che si presentano
sotto forma di gas, vapore o particolato

Sostanza

Formula chimica

Classe

Acetaldeide

C2H4O

1

Acetone

C3H6O

3

Acido acetico

C2H4O2

2

Acido acrilico

C3H4O2

1

Acido cloroacetico

C2H3ClO2

1

Acido formico

CH2O2

1

Acido propionico

C3H6O2

2

Acroleina (v. 2-propenal)

Alcani, tranne metano

3

Alcheni, tranne 1,3-butadiene

3

Alcool furfurilico

C5H6O6

2

Alcooli alchilici

3

Aldeide butirrica

C4H8O

2

Aldeide propionica

C3H6O

2

Aloni, fluorocarburi bromati, completamente alogenati, con fino a 3 atomi di C

1

Anidride maleinica

C4H2O3

1

Anilina

C6H7N

1

Bifenile

C12H10

1

Bromuro di metano

CH3Br

1

Butilacetati

C6H12O2

3

2-butanone

C4H8O

3

2-butossietanolo

C6H14O2

2

CFC, clorofluorocarburi, completamente alogenati, con fino a 3 atomi di C

1

Cicloesanone

C6H10O

1

Cloroacetaldeide

C2H3ClO

1

Clorobenzolo

C6H5Cl

2

Cloroetano

C2H5Cl

1

Cloroformio (v. triclorometano)

Clorometano

CH3Cl

1

2-cloroprene

2-cloropropano

C3H7Cl

2

Cloruro di metilene (v. diclorometano)

Composti alchilici di piombo

1

Cresoli

C7H8O

1

Cumolo (v. isopropilbenzolo)

Di-(2-etilesil)-ftalato

C24H38O4

2

Diacetonalcool (v. 4-idrossi-4-metil-2-pentanone)

Dibutiletere

C8H18O

3

1,2-diclorobenzolo

C6H4Cl2

1

1,1-dicloroetano

C2H4Cl2

2

1,1-dicloroetilene

C2H2Cl2

1

1,2-dicloroetilene

C2H2Cl2

3

Diclorofenolo

C6H4Cl2O

1

Diclorometano

CH2Cl2

1

Dietanolammina

C4H11NO2

2

Dietilammina

C4H11N

1

Dietiletere

C4H10O

3

Difenile (v. bifenile)

Diisobutilchetone (v. 2,6-dimetileptano-4-one)

Diisocianatotoluolo (v. 4-metil-m-fenilendiisocianato)

Diisopropiletere

C6H14O

3

Dimetilammina

C2H7N

1

2,6-dimetileptano-4-one

C9H18O

2

Dimetiletere

C2H6O

3

N,N-dimetilformammide

C3H7NO

2

1,4-diossano

C4H8O2

1

Diottilftalato (v. di-(2-etilesil)-ftalato)

Estere butilico dell'acido acetico (v. butilacetato)

Estere di-(2-etilesil) dell'acido ftalico (v. di-(2-etilesil)-ftalato)

Estere diottilico dell'acido ftalico (v. di-(2-etilesil)-ftalato)

Estere etilico dell'acido acetico (v. etilacetato)

Estere etilico dell'acido acrilico (v. etilacrilato)

Estere metilico dell'acido acetico (v. metilacetato)

Estere metilico dell'acido acrilico (v. metilacrilato)

Estere metilico dell'acido benzoico (v. Metilbenzoato)

Estere metilico dell'acido metacrilico (v. metilmeta-crilato)

Estere vinilico dell'acido acetico (v. vinilacetato)

Etanolo (v. alcooli alchilici)

Etere (v. dietiletere)

Etere monobutilico del glicole etilenico (v. 2-butossietanolo)

Etere monoetilico del glicole etilenico (v. 2-etossietanolo)

Etere monometilico del glicole etilenico (v. 2-metossietanolo)

Etilacetato

C4H8O2

3

Etilacrilato

C5H8O2

1

Etilammina

C2H7N

1

Etilbenzolo

C8H10

1

Etilcloruro (v. cloroetano)

Etilene

C2H4

1

Etilglicolo (v. 2-etossietanolo)

Etilmetilchetone (v. 2-butanone)

2-etossietanolo

C4H10O2

2

Fenolo

C6H6O

1

Formaldeide

CH2O

1

2-furaldeide

C5H4O2

1

Furfurale, furfurolo, 2-furilmetanale (v. 2-furaldeide)

furfurilalcol

C5H6O2

2

Glicole (v. glicole etilenico)

Glicole butilico (v. 2-butossietanolo)

Glicole etilenico

C2H6O2

3

Glicole etilico (v. 2-etossietanolo)

Glicole metilico (v. 2-metossietanolo)

HBFC, fluorocarburi bromati, parzialmente alogenati, con fino a 3 atomi di C

1

HCFC, clorofluorocarburi, parzialmente alogenati, con fino a 3 atomi di C

1

Idrocarburi etilenici, tranne 1,3-butadiene

3

Idrocarburi paraffinici, tranne metano

3

4-idrossi-4-metil-2-pentanone

C6H12O2

3

2,2'-imminodietanolo

C4H11NO2

1

Isobutilmetilchetone (v. 4-metil-2-pentanone)

Isopropenilbenzolo

C9H10

2

Isopropilbenzolo

C9H12

2

Mercaptani (v. tioalcooli)

MetanoIo (v. alcooli alchilici)

Metilacetato

C3H6O2

2

Metilacrilato

C4H6O2

1

Metilammina

CH5N

1

Metilbenzoato

C8H8O2

3

Metilcicloesanone

C7H12O

2

Metilcloroformio (v. 1,1,1-tricloroetano)

Metilcloruro (v. clorometano)

Metilencloruro (v. diclorometano)

Metiletilchetone (v. 2-butanone)

Metilformiato

C2H4O2

2

Metilglicolo (v. 2-metossietanolo)

Metilisobutilchetone (v. 4-metil-2-pentanone)

Metilmetacrilato

C5H8O2

2

4-metil-2-pentanone

C6H12O

3

4-metil-m-fenilendiisocianato

C9H6N2O2

1

N-metilpirrolidone

C5H9NO

3

2-metossietanolo

C3H8O2

2

Naftalina

C10H8

1

Nitrobenzolo

C6H5NO2

1

Nitrocresolo

C7H7NO3

1

Nitrofenolo

C6H5NO3

1

Nitrotoluoli, tranne 2-nitrotoluolo

C7H7NO2

l

Olefine (v. alcheni)

Paraffine (v. alcani)

Percloroetilene (v. tetracloroetilene)

Pinene

C10H16

3

Piridina

C5H5N

1

Polvere di legno, sotto forma respirabile (tranne polvere di faggio e di quercia)

l

2-propenal

C3H4O

l

Solfuro di carbonio

CS2

2

Stirolo

C8H8

2

1,1,2,2-tetracloroetano

C2H2Cl4

1

Tetracloroetilene

C2Cl4

l

Tetraclorometano

CCl4

l

Tetracloruro di carbonio (v. tetraclorometano)

Tetraidrofurano

C4H8O

1

Tioalcooli

1

Tioeteri

1

Toluilene-2,4-diisocianato (v. 4-metil-m-fenilendiisocianato)

Toluolo

C7H8

2

1,1,1-tricloroetano

C2H3Cl3

1

1,1,2-tricloroetano

C2H3Cl3

1

Tricloretilene

C2HCl3

1

Triclorofenolo

C6H3OCl3

1

Triclorometano

CHCl3

1

Trietilammina

C6H15N

1

Trimetilbenzolo

C9H12

2

Vinilacetato

C4H6O2

1

Xilenoli, tranne 2,4-xilenolo

C8H10O

1

2,4-xilenolo

C8H10O

2

Xilolo

C8H10

2

8 Sostanze cancerogene

81 Definizione

Sono considerate cancerogene le sostanze designate come tali (K) nell'Elenco dei valori limite d'esposizione sui posti di lavoro4 dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).

82 Limitazione delle emissioni

1 Le emissioni di sostanze cancerogene, indipendentemente dal rischio del carico cancerogeno da esse provocato, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

2 La emissioni di sostanze cancerogene secondo la cifra 83 devono essere limitate almeno in modo tale che le concentrazioni d'emissione non superino i valori seguenti:

a.

sostanze della classe 1

con flusso di massa pari o superiore a 0,5 g/h

0,1 mg/m3

b.

sostanze della classe 2

con flusso di massa pari o superiore a 5 g/h

1 mg/m3

c.

sostanze della classe 3

con flusso di massa pari o superiore a 25 g/h

5 mg/m3

3 Se il gas di scarico contiene più sostanze della stessa classe, il valore limite secondo il capoverso 2 vale per la somma di dette sostanze.

83 Tabella delle sostanze cancerogene

Sostanza

Formula chimica

Classe

Acrilnitrile

C3H4N

3

Triossido d'antimonio (in forma respirabile), indicato come Sb

Sb

2

Amianto (crisotilo, crocidolite, amosite, antofillite, actinolite, tremolite) in polvere fine

1

Benzo(a)pirene

C20N12

1

Benzolo

C6H6

3

Berillio e i suoi composti in forma respirabile, indicati come Be

Be

1

Bromuro d'etano

C2H7Br

3

1,3-butadiene

C4H6

3

Cadmio e i suoi composti cloruro di cadmio, ossido di cadmio, solfato di cadmio, solfuro di cadmio e altri composti presenti biologicamente (in forma respirabile), indicati come Cd

Cd

1

1-cloro-2,3-epossipropano

C3H5ClO

3

alfa-clorotoluolo

C7H7Cl

3

alfa-clorotoluoli: miscele di alfa-clorotoluolo, alfa, alfa- diclorotoluolo, alfa, alfa, alfa-triclorotoluolo e cloruro di benzoile

3

2-cloro-1,3-butadiene

C4H5Cl

3

Cloruro di vinile

C2H3Cl

3

Cobalto (in forma di polvere respirabile o aerosoli di cobalto metallico e sali poco solubili di cobalto), indicato come Co

Co

2

Composti di cromo (VI) (in forma respirabile) in quanto cromato di calcio, cromato di cromo (III), cromato di stronzio e cromato di zinco, indicati come Cr

Cr

2

Dibenzo(a,h)antracene

C22H14

1

1,2-dibromoetano

C2H4Br2

3

3,3-diclorobenzidina

C12H10N2Cl2

2

1,4-diclorobenzolo

C6H4Cl2

3

1,2-dicloroetano

C2H4Cl2

3

Fuliggine di diesel

3

Sulfato di dietilene

C4H10O4S

2

Dimetilsolfato

C2H6O4S

2

Epicloridrina (v. l-cloro-2,3-epossipropano)

1,2-epossipropano

C3H6O

3

Etilenimina

C2H5N

2

Etilenossido

C2H4O

3

Idrazina

H4N2

3

2-naftilammina

C10H9N

1

Nichel (in forma di polvere respirabile o aerosoli di nichel metallico, solfuro di nichel e minerali contenenti solfuro, ossido di nichel e carbonato di nichel, tetracarbonile di nichel), indicato come nichel

Ni

2

2-nitrotoluolo

C7H7NO2

3

o-toluidina

C7H9N

3

Polvere di legno di faggio, in forma respirabile

3

Polvere di legno di quercia, in forma respirabile

3

Triossido e pentossido d'arsenico, acido arsenioso e sali derivati, acido arsenico e sali derivati (in forma respirabile), indicati come As

As

2

N-Vinyl-2-pyrrolidon

C6H9NO

3


1 Aggiornato dai n. II delle O del 20 nov. 1991 (RU 1992 124), del 15 dic. 1997 (RU 1998 223), del 23 giu. 2004 (RU 2004 3561), dal n. II 10 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici (RU 2005 2695) e dal n. II dell'O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3875).
2 Sono segnatamente considerate sostanze per le quali esiste il sospetto fondato di un effetto cancerogeno le sostanze che figurano nella sezione III (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu Besorgnis geben, aber aufgrund unzureichender Informationen nicht endgültig beurteilt werden können) della lista «MAK- und BAT-Werte-Liste» della «Deutsche Forschungsgemeinschaft». Fonte: VCH Verlags-AG, Casella postale, 4020 Basilea.
3 RS 814.81
4Fonte: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni INSAI, Casella postale, 6002 Lucerna.


Allegato 21

(art. 3 cpv. 2 lett. a)

Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni
degli impianti speciali

Sommario

1

Pietre e terre

11
Forni per cemento e forni per klinker di calcio
12
Impianti per la cottura di prodotti in ceramica a base di argilla
13
Vetrerie

2

Chimica

21
Impianti per la produzione di acido solforico
22
Impianti di Claus
23
Impianti per la produzione di cloro
24
Impianti per la produzione di 1, 2-dicloroetano e di cloruro di vinile
25
26
Fabbricazione e confezione di prodotti fitosanitari
27
Impianti per la produzione di nerofumo
28
Impianti per la produzione di carbonio (carbone artificiale) o elettrografite mediante combustione

3

Industria petrolifera

31
Raffinerie
32
Impianti con grandi serbatoi
33
Impianti per il travaso di benzina

4

Metalli

41
Fonderie
42
Cubilotti
43
Impianti per la produzione di alluminio
44
Impianti per la rifusione di metalli non ferrosi
45
Impianti per la zincatura
46
Impianti per la produzione di accumulatori al piombo
47
Forni per il trattamento termico

5

Agricoltura e generi alimentari

51
Allevamenti
52
Impianti per affumicare
53
Impianti per il trattamento di carcasse di animali e per l'essiccazione di materie fecali
54
Impianti per l'essiccazione di foraggio fresco
55
56
Impianti di torrefazione del caffè e del cacao.

6

Verniciatura e stampa

61
Impianti per l'applicazione di vernici e per la stampa con sostanze organiche

7

Rifuti

71
Impianti d'incenerimento di rifiuti urbani e speciali
72
Impianti d'incenerimento di legno, carta e rifiuti simili
73
Impianti d'incenerimento della lisciva solfitica proveniente dalla produzione di cellulosa
74
Impianti per la combustione di rifiuti biogeni e prodotti dell'agricoltura

8

Altri impianti

81
Impianti nei quali il trattamento del prodotto avviene per contatto immediato con i gas di combustione
82
Motori a combustione stazionari
83
Turbine a gas
84
Impianti per la produzione di truciolati
85
Pulitura di prodotti tessili
86
Forni crematori
87
Impianti per il trattamento della superficie
88
Cantieri edili

1 Pietre e terre

11 Forni per cemento e forni per klinker di calcio

111 Combustibili e rifiuti

1 La cifra 81 non è applicabile per i forni per cemento.

2 I rifiuti possono essere riciclati o trattati nei forni per cemento soltanto se sulla base del loro tipo, della loro quantità e della loro composizione si prestano a tali operazioni. L'UFAM emana direttive.

112 Ossidi d'azoto

Le emissioni di ossidi d'azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d'azoto, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, in ogni caso però almeno a 800 mg/m3.

113 Ossidi di zolfo

Le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, non devono superare 500 mg/m3.

12 Impianti per la cottura di prodotti in ceramica a base
di argilla

121 Grandezza di riferimento

I valori limite d'emissione si riferiscono ad un tenore in ossigeno dei gas di scarico del 18 per cento (% vol).

122 Composti del fluoro

1 I valori limite d'emissione di composti del fluoro secondo l'allegato 1 cifre 5 e 6 non valgono.

2 Le emissioni di composti del fluoro, indicati come acido fluoridrico, non devono superare 250 g/h.

123 Ossidi d'azoto

Le emissioni di ossidi d'azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d'azoto, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico; se il flusso di massa è pari o superiore a 2000 g/h, dette emissioni non devono comunque superare 150 mg/m3.

124 Sostanze organiche

1 Le limitazioni delle emissioni secondo l'allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.

2 Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o vapore vanno indicate come carbonio totale e non devono superare 100 mg/m3.

125 Applicabilità della cifra 81

Le disposizioni della cifra 81 sono applicabili.

13 Vetrerie

131 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti che producono più di 2 tonnellate di vetro all'anno.

132 Grandezze di riferimento

I valori limite d'emissione si riferiscono al seguente tenore in ossigeno dei gas di scarico:

a.

nei forni di fusione riscaldati con fiamma

  8 per cento (% vol)

b.

nei forni a crogioli riscaldati con fiamma

13 per cento (% vol)

133 Ossidi d'azoto

1 Le limitazioni delle emissioni secondo l'allegato 1 cifra 6 non sono applicabili.

2 Le emissioni di ossidi d'azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d'azoto, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico; dette emissioni non devono superare i valori seguenti:

a.
vetro soffiato
2,5 kg per tonnellata di vetro prodotto;
b.
altro vetro
6,5 kg per tonnellata di vetro prodotto.

134 Polvere

1 La limitazione delle emissioni totali di polvere secondo la cifra 41 dell'allegato non vale.

2 Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 0,4 kg per tonnellata di vetro prodotto.

135 Ossidi di zolfo

Le emissioni di ossidi di zolfo provenienti dalla materia prima e indicati come anidride solforosa non devono superare 500 mg/m3.

136 Applicabilità della cifra 81

Le disposizioni della cifra 81 sono applicabili.

2 Chimica

21 Impianti per la produzione di acido solforico

211 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti che producono anidride solforosa, triossido di zolfo, acido solforico e oleum.

212 Anidride solforosa

1 La limitazione delle emissioni di anidride solforosa secondo la cifra 6 dell'allegato 1 non vale.

2 Le emissioni di anidride solforosa non devono superare 2,6 kg per tonnellata di acido solforico al 100 per cento.

213 Triossido di zolfo

Le emissioni di triossido di zolfo non devono superare, in condizioni di gas costanti, 60 mg/m3, negli altri casi 120 mg/m3.

22 Impianti di Claus

221 Zolfo

Il grado d'emissione per lo zolfo non deve superare i seguenti valori limite:

Negli impianti con una capacità di produzione di

Valore limite in per cento (% massa)

meno di 20 t/giorno

3,0

da 20 a 50 t/giorno

2,0

più di 50 t/giorno

0,5

222 Idrogeno solforato

1 I gas di scarico devono essere sottoposti ad una postcombustione.

2 Le emissioni di idrogeno solforato non devono superare 10 mg/m3.

23 Impianti per la produzione di cloro

231 Cloro

1 Le emissioni di cloro non devono superare 3 mg/m3.

2 Negli impianti per la produzione di cloro mediante liquefazione completa, le emissioni di cloro non devono superare 6 mg/m3.

232 Mercurio

Nell'elettrolisi cloroalcalina secondo il procedimento per amalgama, le emissioni di mercurio non devono superare il valore medio annuo di 1,5 g per tonnellata di capacità nominale di produzione di cloro.

24 Impianti per la produzione di 1,2-dicloroetano e di cloruro di vinile

1 I gas di scarico devono essere depurati.

2 Le limitazioni delle emissioni di 1,2-dicloroetano e di cloruro di vinile secondo l'allegato 1 valgono indipendentemente dai flussi di massa ivi fissati.

25 ...

26 Fabbricazione e confezione di prodotti fitosanitari

1 Chi fabbrica o confeziona prodotti fitosanitari è tenuto a notificarlo all'Ufficio cantonale della protezione dell'ambiente.

2 L'autorità fissa le limitazioni preventive delle emissioni della polvere totale secondo l'articolo 4; l'allegato 1 cifra 41 non è applicabile.

27 Impianti per la produzione di nerofumo

Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3.

28 Impianti per la produzione di carbonio (carbone artificiale) o elettrografite mediante combustione

281 Sostanze organiche

1 Le emissioni di sostanze organiche, indicate come carbonio totale, non possono superare le limitazioni delle emissioni secondo le cifre 282-284.

2 Le limitazioni delle emissioni secondo l'allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.

282 Miscelamento e formatura

Le emissioni di sostanze organiche nei gas di scarico di impianti di miscelamento e di formatura, nei quali vengono trattati ad alta temperatura pece, catrame o altri prodotti leganti o diluenti volatili, non devono superare 100 mg/m3.

283 Combustione

1 Le emissioni di sostanze organiche nei gas di scarico di forni ad un focolare, a più focolari collegati o a tunnel non devono superare 50 mg/m3.

2 Le emissioni di sostanze organiche gassose nei gas di scarico di forni anulari per la produzione di elettrodi di grafite, di elettrodi di carbonio e di pietre di carbonio non devono superare 200 mg/m3.

284 Impregnazione

Le emissioni di sostanze organiche nei gas di scarico di impianti per l'impregnazione, nei quali sono usati prodotti impregnanti a base di catrame, non devono superare 50 mg/m3.

285 Applicabilità della cifra 81

Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

3 Industria petrolifera

31 Raffinerie

311 Definizione e campo d'applicazione

Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali si procede alla distillazione o alla raffinazione di petroli o di prodotti petroliferi e per gli altri impianti nei quali si producono idrocarburi.

312 Forni di raffinerie

312.1 Grandezze di riferimento

1 I valori limite d'emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico del 3 per cento (% vol).

2 Per le esigenze in materia di limitazione delle emissioni dei forni di raffinerie è determinante la potenza termica totale della raffineria.

312.2 Ossidi di zolfo

Le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, non devono superare le seguenti concentrazioni d'emissione:

a.

350 mg/m3 per una potenza termica pari o inferiore a

300 MW;

b.

100 mg/m3 per una potenza termica superiore a

300 MW.

312.3 Ossidi d'azoto

Le emissioni di ossidi d'azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d'azoto, non devono superare 300 mg/m3.

313 Deposito

1 Per il deposito di petrolio greggio e di prodotti intermedi, che sviluppano, alla temperatura di 20 °C, una pressione di vapore superiore a 13 mbar, occorre prevedere serbatoi con tetto galleggiante, serbatoi con tetto fisso ma membrana galleggiante, serbatoi con tetto fisso ma raccordo alla condotta del gas della raffineria o misure analoghe. I serbatoi con tetto galleggiante devono essere muniti di un'impermeabilizzazione efficace del bordo.

2 I serbatoi con tetto fisso devono essere muniti di un sistema di ricambio forzato dei gas; detti gas devono essere convogliati in un sistema di raccolta o in un impianto di postcombustione, se:

a.
i serbatoi contengono liquidi che, in condizioni di deposito, possono emettere sostanze della classe 1 ai sensi della cifra 7 dell'allegato 1 o sostanze ai sensi della cifra 8 dell'allegato 1 e
b.
le emissioni previste superano i flussi di massa indicati nell'allegato 1.

314 Altre fonti d'emissione

1 I gas e i vapori organici fuoriuscenti devono essere convogliati in un sistema di raccolta. Essi devono essere riutilizzati, depurati, postcombusti o bruciati (torcia). La presente prescrizione vale particolarmente per:

a.
i dispositivi di scarico della pressione e di svuotamento;
b.
gli impianti di produzione;
c.
la rigenerazione dei catalizzatori;
d.
le ispezioni e i lavori di pulizia;
e.
la fase di avviamento e di arresto degli impianti;
f.
il travaso di prodotti greggi, intermedi o finiti che sviluppano, alla temperatura di 20 °C, una pressione di vapore superiore a 13 mbar.

2 I dispositivi di scarico della pressione in caso di catastrofe o d'incendio non devono essere raccordati a un sistema di raccolta dei gas.

315 Idrogeno solforato

1 I gas provenienti da impianti di desolforazione o da altre fonti devono essere ulteriormente trattati, se le seguenti premesse sono contemporaneamente realizzate:

a.

tenore volumetrico in idrogeno solforato

più dello 0,4 per cento

b.

flusso di massa dell'idrogeno solforato

più di 2 t/giorno

2 Le emissioni di idrogeno solforato nei gas che non vengono ulteriormente trattati non devono superare 10 mg/m3.

316 Acque di processo e acque di lavaggio reflue

1 Le acque di processo e le acque di lavaggio reflue devono essere sottoposte a degassaggio prima della loro immissione in un sistema aperto.

2 I gas così prodotti devono essere sottoposti a lavaggio o combustione.

32 Impianti con grandi serbatoi

321 Definizione e campo d'applicazione

Le disposizioni della presente cifra valgono per i grandi impianti di deposito con una capacità superiore a 500 m3 per serbatoio, adibiti al deposito di prodotti con una pressione di vapore superiore a 1 mbar alla temperatura di 20 °C.

322 Deposito

Per il deposito si devono prevedere serbatoi con tetto fisso ma membrana galleggiante o serbatoi con tetto galleggiante e impermeabilizzazione efficace del bordo oppure misure analoghe atte a ridurre le emissioni.

33 Impianti per il travaso di benzina

1 Il riempimento di autocisterne, di vagoni cisterna o di altri contenitori da trasporto simili mediante benzina per autoveicoli o per aeromobili deve essere effettuato dal basso o mediante altri metodi ugualmente atti a ridurre le emissioni.

2 Le limitazioni delle emissioni secondo l'allegato 1 cifre 7 e 8 non sono applicabili ai distributori di benzina.

3 I distributori di benzina devono essere equipaggiati e funzionare in modo tale che:

a.
i gas e i vapori organici compressi durante l'operazione di riempimento del serbatoio del distributore vengano captati e ricondotti nel contenitore di trasporto (ricupero dei vapori); il sistema per il ricupero dei vapori e l'impianto allacciato non devono presentare alcuna apertura verso l'aria libera durante il loro funzionamento normale;
b.
durante l'operazione di rifornimento degli autoveicoli muniti di bocchettone normalizzato2 del serbatoio vengano emesse al massimo il 10 per cento delle sostanze organiche contenute nell'aria compressa; tale esigenza è considerata adempita quando i risultati delle misurazioni effettuate da un organo ufficiale lo attestano e quando il sistema di ricupero dei vapori è stato installato e funziona conformemente alle norme.

4 Le disposizioni del capoverso 3 lettera b non sono applicabili per il rifornimento mediante piccoli apparecchi di distribuzione.

4 Metalli

41 Fonderie

411 Ammine

Le emissioni di ammine, che si producono durante la produzione di anime, non devono superare 5 mg/m3.

412 Applicabilità della cifra 81

Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

42 Cubilotti

421 Polvere

1 La limitazione delle emissioni totali di polvere secondo la cifra 41 dell'allegato 1 non vale.

2 Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare, per tonnellata di ferro fuso, i valori limite seguenti:

Impianti con una capacità di fusione

Valore limite

inferiore a 4 t/h

150 g/t

da 4 a 8 t/h

120 g/t

superiore a 8 t/h

  90 g/t

422 Monossido di carbonio

Nei cubilotti ad aria calda muniti di ricuperatore di calore inserito a valle ed autoalimentato, le emissioni di monossido di carbonio nei gas di scarico non devono superare 1000 mg/m3.

423 Applicabilità della cifra 81

Le disposizioni della cifra 81 sono applicabili.

43 Impianti per la produzione di alluminio

431 Composti del fluoro

1 La limitazione delle emissioni di composti del fluoro secondo le cifre 5 e 6 dell'allegato 1 non vale.

2 Le emissioni di composti del fluoro, indicati come acido fluoridrico, non devono superare in totale 700 g per tonnellata di alluminio prodotto.

3 Le emissioni di composti del fluoro gassosi, indicati come acido fluoridrico, non devono superare 250 g per tonnellata di alluminio prodotto.

432 Valutazione delle emissioni

Per valutare se i valori d'emissione sono rispettati si fa la media delle emissioni misurate durante un periodo d'esercizio di un mese.

44 Impianti per la rifusione di metalli non ferrosi

441 Sostanze organiche

1 La limitazione delle emissioni secondo la cifra 7 dell'allegato 1 non vale.

2 Le emissioni di sostanze organiche, indicate come carbonio totale, non devono superare 50 mg/m3.

442 Applicabilità della cifra 81

Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

45 Impianti per la zincatura

451 Polvere

Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 10 mg/m3.

452 Disposizioni completive per gli impianti di zincatura
a caldo

1 I valori limite d'emissione si riferiscono ad una quantità d'aria espulsa di 3000 m3 all'ora per ogni m2 di superficie del bagno di zinco.

2 Le emissioni del bagno di zinco devono essere captate nella misura dell'80 per cento almeno, mediante campana, cappa, aspirazione sui bordi o mezzi analoghi.

3 Le emissioni si misurano solo durante il periodo d'immersione. Il periodo d'immersione inizia al primo e finisce all'ultimo contatto del prodotto con il bagno di zinco.

46 Impianti per la produzione di accumulatori al piombo

461 Piombo

1 I gas di scarico degli impianti devono essere raccolti e convogliati in un impianto di depolverizzazione.

2 Le emissioni di piombo non devono superare 1 mg/m3.

462 Vapori di acido solforico

1 I vapori di acido solforico, che si sprigionano durante la formazione, devono essere raccolti e convogliati in un impianto di depurazione dei gas di scarico.

2 Le emissioni di acido solforico, indicate come H2SO4, non devono superare 1 mg/m3.

463 Applicabilità della cifra 81

Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

47 Forni per il trattamento termico

471 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente cifra valgono per i forni per il trattamento termico con una potenza termica superiore a 100 kW, alimentati con combustibili gassosi ai sensi dell'allegato 5 cifra 4 lettere a-c.

472 Grandezze di riferimento

I valori limite d'emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico del 5 per cento (% vol).

473 Ossidi d'azoto

Le emissioni di ossidi d'azoto, indicati come diossido d'azoto, non devono superare i valori secondo il diagramma seguente:

474 Misurazioni

Le emissioni vanno misurate sia quando il carico corrisponde almeno all'80 per cento del carico nominale sia quando la temperatura d'esercizio è al massimo.

475 Applicabilità della cifra 81

Le disposizioni della cifra 81 sono applicabili.

5 Agricoltura e generi alimentari

51 Allevamenti

511 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti per l'allevamento tradizionale e per quelli per l'allevamento intensivo.

512 Distanze minime

Gli impianti devono essere costruiti rispettando le distanze minime dalle zone abitate, conformemente alle norme riconosciute per la detenzione di animali. Sono considerate in particolare come norme per la detenzione di animali le raccomandazioni della Stazione di ricerca d'economia aziendale e di genio rurale3.

513 Impianti di ventilazione

Gli impianti di ventilazione devono essere conformi alle regole tecniche riconosciute in materia di ventilazione. Come tali valgono in particolare le raccomandazioni delle Norme svizzere sul clima nelle stalle4.

52 Impianti per affumicare

521 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali si affumicano carne, salumi e pesce.

522 Produzione di fumo

Per la produzione di fumo la cifra 81 non è applicabile.

523 Sostanze organiche

1 La limitazione delle emissioni secondo la cifra 7 dell'allegato 1 non vale.

2 Le emissioni di sostanze organiche sono indicate come carbonio totale. Esse non devono superare i seguenti valori:

a.

per l'affumicatura a caldo:

con un flusso di massa di 50 g/h o più

  50 mg/m3

b.

per l'affumicatura a freddo:

con un flusso di massa da 50 a 300 g/h

120 mg/m3

c.

per l'affumicatura a freddo:

con un flusso di massa superiore a 300 g/h

  50 mg/m3

53 Impianti per il trattamento di carcasse di animali
e per l'essicazione di materie fecali

531 Definizione e campo d'applicazione

Le disposizioni della presente cifra valgono per:

a.
gli stabilimenti che trattano le carcasse di animali;
b.
le installazioni nelle quali le carcasse di animali, loro parti o prodotti di origine animale sono raccolti e depositati in vista del trattamento o dell'eliminazione in uno stabilimento che tratta le carcasse di animali;
c.
gli impianti per la fusione del grasso animale;
d.
gli impianti per la produzione di gelatina, di emoglobina e di mangime;
e.
gli impianti per l'essiccazione di materie fecali.

532 Esigenze in materia di costruzione e d'esercizio

1 Gli impianti di produzione e i depositi dai quali possono sprigionarsi odori devono essere sistemati in locali chiusi.

2 I gas di scarico maleodoranti devono essere raccolti e convogliati in un impianto di depurazione.

3 I prodotti greggi e intermedi devono essere conservati in contenitori chiusi.

533 Applicabilità della cifra 81

Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

54 Impianti per l'essiccazione di foraggio fresco

541 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali vengono essiccati erba, piante di mais e foraggi verdi simili, nonché vinacce, patate e fette di barbabietole da zucchero.

542 Polvere

Le emissioni sotto forma di polvere devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico; non devono comunque superare 150 mg/m3.

543 Applicabilità della cifra 81

Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

55 …

56 Impianti di torrefazione del caffè e del cacao

561 Sostanze organiche

1 La limitazione delle emissioni secondo la cifra 7 dell'allegato 1 non vale.

2 Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas e di vapore sono indicate come carbonio totale. Negli impianti con una capacità di torrefazione superiore a 100 kg di prodotto greggio all'ora, le emissioni non devono superare i valori seguenti:

a.

impianti con una capacità di torrefazione fino a 750 kg/h

150 mg/m3

b.

impianti con una capacità di torrefazione superiore a 750 kg/h

  50 mg/m3

562 Applicabilità della cifra 81

Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

6 Verniciatura e stampa

61 Impianti per l'applicazione di vernici e per la stampa
con sostanze organiche

611 Campo d'applicazione

1 Le disposizioni della presente cifra valgono:

a.
per gli impianti per l'applicazione di vernici e per la stampa con sostanze organiche come colori, vernici o sostanze plastiche;
b.
gli impianti per l'impregnazione.

2 Esse valgono sia per i reparti nei quali si procede all'applicazione e all'evaporazione sia per i relativi impianti d'essiccazione e di cottura.

612 Polvere

Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare i valori seguenti:

a.

per la verniciatura a spruzzo

  5 mg/m3

b.

per la verniciatura a polverizzazione

15 mg/m3

613 Emissioni dovute ai solventi

1 La limitazione delle emissioni secondo la cifra 71 dell'allegato 1 non vale per le emissioni di sostanze organiche, sotto forma di gas o di vapore, delle classi 2 e 3 ai sensi della cifra 72 dell'allegato 1.

2 Dette emissioni sono indicate come carbonio totale; per un flusso di massa pari o superiore a 3 kg/h non devono superare in totale 150 mg/m3.

3 Se si impiegano colori contenenti come solvente acqua e unicamente etanolo in quantità non superiore al 15 per cento (% massa), le emissioni di etanolo non devono superare 300 mg/m3 per un flusso di massa pari o superiore a 3 kg/h.

614 Gas di scarico di impianti d'essiccazione e di cottura

1 Le limitazioni delle emissioni secondo l'allegato 1 cifra 7 non sono applicabili agli impianti nei quali l'essiccazione o la cottura avviene a temperature superiori a 120 °C.

2 Per flussi di massa superiori a 250 g/h le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o di vapore, indicate come carbonio totale, non devono superare i valori seguenti:

a.
20 mg/m3 per le macchine tipografiche per stampa offset a rulli;
b.
50 mg/m3 per le altre macchine.

615 Applicabilità della cifra 81

Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

7 Rifiuti

71 Impianti d'incenerimento di rifiuti urbani e speciali

711 Campo d'applicazione e definizioni

1 Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali vengono bruciati o sottoposti a decomposizione termica i rifiuti urbani e quelli speciali. Sono esclusi gli impianti d'incenerimento di legno, carta e di rifiuti simili (cifra 72), gli impianti d'incenerimento della lisciva solfitica proveniente dalla produzione di cellulosa (cifra 73) e i forni per cemento (cifra 11).

2 Sono considerati rifiuti urbani quelli provenienti dalle economie domestiche e quelli loro assimilabili per composizione. Si tratta segnatamente di:

a.
rifiuti di giardino;
b.
rifiuti di mercato;
c.
rifiuti di strada;
d.
rifiuti d'ufficio, imballaggi e rifiuti di cucina dell'industria alberghiera;
e.
rifiuti urbani pretrattati;
f.
carcasse di animali e rifiuti di macellazione;
g.
fanghi delle stazioni di depurazione delle acque usate domestiche;
h.
gas di rifiuto ai sensi dell'allegato 5 cifra 41 capoverso 2;
i.
rifiuti ai sensi dell'allegato 5 cifra 3 capoverso 2 lettera b.

3 Sono considerati rifiuti speciali quelli designati come tali nell'elenco dei rifiuti emanato secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 22 giugno 20055 sul traffico di rifiuti (OTRif).

712 Applicabilità dell'allegato 1

1 Le limitazioni delle emissioni secondo l'allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.

2 Nella misura in cui valgono le limitazioni delle emissioni secondo l'allegato 1, esse sono applicabili indipendentemente dai flussi di massa ivi fissati.

713 Grandezze di riferimento e valutazione delle emissioni

1 I valori limite d'emissione si riferiscono ai seguenti tenori di ossigeno nei gas di scarico:

a.
3 per cento (% vol) per gli impianti in cui si bruciano rifiuti liquidi;
b.
3 per cento (% vol) per gli impianti in cui si bruciano rifiuti gassosi da soli o insieme a rifiuti liquidi;
c.
11 per cento (% vol) per gli impianti in cui si bruciano rifiuti solidi da soli o insieme a rifiuti liquidi o gassosi.

2 Per la valutazione delle emissioni sono determinanti le medie dei valori misurati su un periodo d'esercizio di parecchie ore.

714 Valori limite d'emissione

1 Le emissioni non devono superare i valori seguenti:

a.

Polvere

10 mg/m3

b.

Piombo e zinco nonché i loro composti, indicati come metalli, in totale

  1 mg/m3

c.

Mercurio e cadmio nonché i loro composti, indicati come metalli, ciascuno

  0,1 mg/m3

d.

Ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa 50 mg/m3

e.

Ossidi d'azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d'azoto, per un flusso di massa pari o superiore a 2,5 kg/h

80 mg/m3

f.

Composti gassosi inorganici del cloro, indicati come acido cloridrico

20 mg/m3

g.

Composti gassosi inorganici del fluoro, indicati come acido fluoridrico

  2 mg/m3

h.

Ammoniaca e composti dell'ammoniaca, indicati come ammoniaca

  5 mg/m3

i.

Sostanze organiche gassose, indicate come carbonio totale

20 mg/m3

k.

Monossido di carbonio

50 mg/m3

l.

Diossine e furani, indicati come totale degli equivalenti di tossicità secondo EN 1948-16

0,1 ng/m3

2 Per gli impianti con un tenore di ossidi d'azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d'azoto, nel gas grezzo, pari o superiore a 1000 mg/m3, l'autorità può stabilire, in deroga al capoverso 1 lettera h, un valore limite d'emissione dell'ammoniaca e dei composti dell'ammoniaca meno severo.

715 ...

716 Sorveglianza

1 Si devono continuamente misurare e registrare:

a.
la temperatura dei gas di scarico sia nella zona di consunzione sia nel camino;
b.
il tenore di ossigeno nei gas di scarico all'uscita della zona di consunzione;
c.
il tenore di monossido di carbonio nei gas di scarico.

2 Il funzionamento dell'impianto di depurazione dei gas di scarico deve essere sorvegliato in modo continuo mediante misurazione di un valore d'emissione o di un altro parametro idoneo dell'esercizio come la temperatura dei gas di scarico, la caduta di pressione o il flusso d'acqua del depuratore dei gas combusti.

717 Deposito

I rifiuti maleodoranti e i rifiuti che producono vapori pericolosi devono essere depositati in locali chiusi o in sili. L'aria di scarico deve essere aspirata e depurata.

718 Divieto di bruciare rifiuti in piccoli impianti

1 I rifiuti urbani e i rifiuti speciali non possono essere bruciati in impianti con una potenza termica inferiore a 350 kW.

2 Il divieto non è applicabile per l'incenerimento di rifiuti speciali provenienti da ospedali e che, per la loro composizione, non possono essere eliminati come rifiuti urbani.

719 Incenerimento di rifiuti particolarmente pericolosi
per l'ambiente

1 Prima di bruciare rifiuti dai quali potrebbero sprigionarsi emissioni particolarmente pericolose per l'ambiente, il titolare dell'impianto deve determinare, mediante prove d'incenerimento su piccole quantità, le future emissioni e ne deve comunicare il risultato all'autorità competente.

2 Sono considerate particolarmente pericolose per l'ambiente le emissioni che sono allo stesso tempo altamente tossiche e difficilmente degradabili come gli idrocarburi aromatici polialogenati.

72 Impianti d'incenerimento di legno, carta e rifiuti simili

721 Campo d'applicazione

1 Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali vengono bruciati o sottoposti a decomposizione termica rifiuti composti dalle seguenti sostanze, frammisti o meno a legna da ardere ai sensi dell'allegato 5:

a.
legname di scarto ai sensi dell'allegato 5 cifra 3 capoverso 2 lettera a;
b.
carta e cartone:
c.
altri rifiuti della combustione dei quali si producono emissioni simili a quelle prodotte dai rifiuti secondo le lettere a e b.

2 Se tali rifiuti sono bruciati insieme ai rifiuti di cui alla cifra 711, valgono le disposizioni della cifra 71.

3 Le disposizioni della presente cifra non sono applicabili per i forni per cemento (cifra 11).

722 Grandezze di riferimento

I valori d'emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico dell'11 per cento (% vol).

723 Polvere

Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare i valori seguenti:

a.

negli impianti con una potenza termica pari o inferiore a 10 MW:

20 mg/m3

b.

negli impianti con una potenza termica superiore a 10 MW:

10 mg/m3

724 Piombo e zinco

Le emissioni di piombo e zinco, insieme, non devono superare 5 mg/m3.

725 Sostanze organiche

1 Le limitazioni d'emissione secondo l'allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.

2 Le emissioni di sostanze organiche gassose, indicate come carbonio totale, non devono superare 50 mg/m3.

726 Monossido di carbonio e ossidi di azoto

1 Le emissioni di monossido di carbonio non devono superare 250 mg/m3.

2 Negli impianti con una potenza termica superiore a 10 MW, le emissioni di ossidi di azoto, indicati come diossido di azoto, non possono superare 150 mg/m3.

727 Regolazione della combustione

L'impianto deve funzionare con una regolazione automatica del sistema di comando della combustione.

728 Divieto di bruciare rifiuti nei piccoli impianti

I rifiuti ai sensi della cifra 721 non possono essere bruciati negli impianti con una potenza termica inferiore a 350 kW.

73 Impianti d'incenerimento della lisciva solfitica proveniente dalla produzione di cellulosa

731 Ossidi di zolfo

1 La limitazione delle emissioni secondo la cifra 6 dell'allegato 1 non vale.

2 Le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, non devono superare 4,0 kg per tonnellata di lisciva bruciata.

732 Valutazione delle emissioni

Per valutare se i valori limite d'emissione sono rispettati, si fa la media delle emissioni misurate durante un periodo d'esercizio di 24 ore.

74 Impianti per la combustione di rifiuti biogeni e prodotti dell'agricoltura

741 Campo d'applicazione

1 Le disposizioni della presente cifra si applicano agli impianti nei quali vengono bruciati o sottoposti a decomposizione termica rifiuti biogeni solidi e prodotti dell'agricoltura, frammisti o meno a legna da ardere secondo l'allegato 5. I concimi aziendali e gli altri rifiuti e prodotti maleodoranti non devono essere bruciati né essere sottoposti a decomposizione termica in tali impianti.

2 Se tali rifiuti e prodotti sono bruciati insieme ai rifiuti di cui alle cifre 711 o 721, si applicano le disposizioni della cifra 71 o della cifra 72.

3 Se tali rifiuti e prodotti sono bruciati frammisti ad altri combustibili secondo l'allegato 5, si applica il valore limite di miscela per combustibili misti secondo l'allegato 3 cifra 82.

4 Le disposizioni della presente cifra non sono applicabili ai forni per cemento (cifra 11).

742 Valori limite d'emissione

Le emissioni non devono superare i valori seguenti:

Potenza termica

fino a 1 MW

da 1 MW a 10 MW

oltre 10 MW

-
Grandezze di riferimento:
i valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno nei gas di scarico di

%vol

13

11

11

-
Particelle solide in totale:

mg/m3

20

20

10

-
Monossido di carbonio (CO)

mg/m3

500

250

150

-
Ossidi d'azoto (NOx), indicati come diossido d'azoto (NO2)1

mg/m3

250

250

150

1

Con un flusso di massa pari o superiore a 2500 g/h

743 Divieto di incenerimento in piccoli impianti

È vietato bruciare rifiuti biogeni solidi e prodotti dell'agricoltura secondo la cifra 741 negli impianti con una potenza termica inferiore a 70 kW.

8 Altri impianti

81 Impianti nei quali il trattamento del prodotto avviene
per contatto immediato con i gas di combustione

1 Si possono impiegare solo i combustibili secondo l'allegato 5.

2 L'allegato 1 cifra 6 non si applica alle emissioni di ossidi di zolfo prodotte da combustibili. Se si impiegano carbone o olio da riscaldamento «medio» o «pesante», le emissioni di ossidi di zolfo, indicate come anidride solforosa, devono essere limitate in modo tale da non risultare superiori a quelle che si produrrebbero impiegando una qualità di combustibili con un tenore di zolfo pari all'1,0 per cento (% massa) senza ridurne le emissioni.

3 Per le emissioni di ossidi di zolfo prodotte da merci trattate vale l'allegato 1 cifra 6.

82 Motori a combustione stazionari

821 Grandezze di riferimento

I valori limite d'emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico del 5 per cento (% vol).

822 Combustibili e carburanti

I motori a combustione stazionari possono essere alimentati soltanto con combustibili e carburanti ai sensi dell'allegato 5.

823 Particelle solide

Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare 50 mg/m3.

824 Ossidi d'azoto e monossido di carbonio

1 Le emissioni dei motori a combustione stazionari con una potenza termica superiore a 100 kW non devono superare i seguenti valori limite:

a.

per il monossido di carbonio

650 mg/m3

b.

per gli ossidi d'azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d'azoto:

1.

in caso di alimentazione con combustibili gassosi ai sensi dell'allegato 5 cifra 41 lettere d ed e, se l'impianto è fatto funzionare per almeno l'80 per cento all'anno con tali sostanze

400 mg/m3

2.

in caso di alimentazione con altri combustibili

250 mg/m3

2 Per i motori a combustione di gruppi elettrogeni d'emergenza che vengono fatti funzionare al massimo per 50 ore all'anno, l'autorità fissa la limitazione preventiva delle emissioni secondo l'articolo 4. Il capoverso 1 e l'allegato 1 non sono applicabili.

825 Banchi di collaudo

Per i banchi di collaudo sui quali i motori a combustione vengono sottoposti a prove, l'autorità fissa la limitazione preventiva delle emissioni secondo l'articolo 4; l'allegato 1 e l'allegato 2 cifre 821-824 non sono applicabili.

83 Turbine a gas

831 Grandezza di riferimento

I valori limite d'emissione si riferiscono all'esercizio con potenza nominale e a un tenore di ossigeno nei gas di scarico del 15 per cento (% vol.).

832 Combustibili

Le turbine a gas possono essere alimentate soltanto con combustibili ai sensi dell'allegato 5.

833 Indice di fuliggine

Le emissioni di fuliggine non devono superare i seguenti indici di fuliggine (allegato 1 cifra 22):

a.

per una potenza termica fino a 20 MW

indice di fuliggine 4

b.

per una potenza termica superiore a 20 MW

indice di fuliggine 2

834 Monossido di carbonio

Le emissioni di monossido di carbonio non devono superare i seguenti valori limite:

a.

per una potenza termica pari o inferiore a 40 MW

240 mg/m3

b.

per una potenza termica superiore a 40 MW

120 mg/m3

835 Ossidi di zolfo

Per un flusso di massa pari o superiore a 2,5 kg/h le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, non devono superare 120 mg/m3.

836 Ossidi d'azoto

Le emissioni di ossidi di azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d'azoto, non devono superare i seguenti valori limite:

a.

per una potenza termica pari o inferiore a 40 MW:

1.

in caso di alimentazione con combustibili gassosi ai sensi dell'allegato 5 cifra 41 lettere d ed e, se l'impianto è fatto funzionare per almeno l'80 per cento all'anno con tali sostanze

150 mg/m3

2.

in caso di alimentazione con altri combustibili

120 mg/m3

b.

per una potenza termica superiore a 40 MW:

1.

in caso di alimentazione con combustibili gassosi ai sensi dell'allegato 5 cifra 41

  50 mg/m3

2.

in caso di alimentazione con altri combustibili

120 mg/m3

837 Banchi di collaudo e gruppi elettrogeni d'emergenza

1 Per i banchi di collaudo sui quali le turbine a gas sono sottoposte a prove, l'autorità fissa la limitazione preventiva delle emissioni secondo l'articolo 4; l'allegato 1 e l'allegato 2 cifre 831-836 non sono applicabili.

2 Per le turbine a gas dei gruppi elettrogeni d'emergenza che vengono fatte funzionare al massimo per 50 ore all'anno, l'autorità fissa la limitazione preventiva delle emissioni secondo l'articolo 4; l'allegato 1 e l'allegato 2 cifre 833, 834 e 836 non sono applicabili.

84 Impianti per la produzione di truciolati

841 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali i truciolati vengono prodotti con un procedimento a secco.

842 Polvere

Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare i valori seguenti:

a.

nel gas di scarico di essiccatori di trucioli

50 mg/m3

b.

nei gas di scarico di levigatrici

10 mg/m3

843 Sostanze organiche

1 Le limitazioni d'emissione secondo l'allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.

2 Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o di vapore, misurate a una temperatura di 150 °C, vanno indicate come carbonio totale.

3 Dette emissioni devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico; esse non devono comunque superare 350 g per tonnellata di legno impiegato (assolutamente secco).

844 Applicabilità della cifra 81

Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

85 Pulitura di prodotti tessili

1 Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti di pulitura di prodotti tessili che utilizzano idrocarburi alogenati.

2 Il portello di carico della macchina per la pulitura di prodotti tessili deve restare bloccato, mediante un dispositivo automatico di sicurezza, fintanto che la concentrazione delle sostanze organiche sotto forma di gas o di vapore non scende al di sotto dei 2 g/m3.

3 La concentrazione di cui al capoverso 1, determinante per il bloccaggio della porta, deve essere sorvegliata in modo continuo, mediante un appropriato metodo di misurazione nei pressi della porta all'interno della macchina.

4 Prima di essere levati dalla macchina, i capi di vestiario devono avere una temperatura di almeno 35 °C.

5 Se l'aria che si trova all'interno della macchina viene aspirata, occorre poi depurarla mediante un filtro a carbone attivo o un dispositivo equivalente.

6 L'aria dei locali d'esercizio va aspirata in modo che in detti locali esista continuamente una depressione.

86 Forni crematori

861 Sostanze organiche

1 Le limitazioni d'emissione secondo l'allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.

2 Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o di vapore, indicate come carbonio totale, non devono superare 20 mg/m3.

862 Monossido di carbonio

Le emissioni di monossido di carbonio non devono superare 50 mg/m3.

87 Impianti per il trattamento della superficie

1 Le disposizioni della presente cifra sono applicabili agli impianti nei quali la superficie di oggetti o prodotti di metallo, vetro, ceramica, materia plastica, gomma o altre sostanze è trattata con sostanze organiche alogenate che, alla pressione di 1013 mbar, presentano un punto di ebollizione inferiore a 150°C.

2 Gli impianti per il trattamento della superficie devono essere equipaggiati e fatti funzionare come segue:

a.
gli oggetti e i prodotti devono essere trattati in una cappa che, fatta eccezione delle aperture che servono all'aspirazione dei gas di scarico, è chiusa;
b.
un dispositivo automatico di bloccaggio deve impedire che si possano togliere gli oggetti e i prodotti prima che la concentrazione di sostanze organiche alogenate sia pari o inferiore a 1 g/m3 nell'area dalla quale vengono tolti;
c.
i gas di scarico aspirati devono essere lavati in un separatore. Le emissioni di sostanze organiche alogenate ai sensi dell'allegato 1 cifra 72 non devono superare un flusso di massa di 100 g/h e le emissioni di sostanze organiche alogenate ai sensi dell'allegato 1 cifra 83 non devono superare un flusso di massa di 25 g/h. Le limitazioni delle emissioni secondo l'allegato 1 cifre 7 e 8 non sono applicabili;
d.
al momento di introdurre nell'impianto o di togliere da esso sostanze organiche alogenate, le emissioni devono essere ridotte mediante un sistema di ricupero dei gas o provvedimenti equivalenti.

3 Se in un impianto le esigenze di cui al capoverso 2 lettere a e b non possono essere rispettate perché gli oggetti e i prodotti trattati sono ingombranti, le emissioni devono essere ridotte nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico mediante provvedimenti come l'incapsulamento, la chiusura ermetica, la separazione dall'aria di scarico dell'impianto, camere di separazione o l'aspirazione.

88 Cantieri edili

1 Le emissioni provenienti da cantieri edili devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico in particolare mediante limitazioni delle emissioni delle macchine e degli apparecchi impiegati nonché mediante un adeguato svolgimento delle operazioni. In tale contesto occorre considerare il tipo, la grandezza e l'ubicazione del cantiere nonché la durata dei lavori di costruzione. L'UFAM emana direttive.

2 I valori limite delle emissioni secondo l'allegato 1 non sono applicabili alle macchine di cantiere e ai cantieri edili.


1 Aggiornato dal n. II dell'O del 20 nov. 1991 (RU 1992 124), dal n. II dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 223), dal n. 5 dell'all. dell'O del 23 giu. 1999 (RU 1999 2045), dal n. II dell'O del 30 apr. 2003 (RU 2003 1345), dal n. II 5 dell'all. 3 all'O del 22 giu. 2005 sul traffico di rifiuti (RU 2005 4199), dai n. II delle O del 4 lug. 2007 (RU 2007 3875) e del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965).
2 Norma US SAE 1140 Fonte: SAE European Office, 27-29 Knowl Piece, Wilbury Way, Hitchin, Herts SG4 OSX, England.
3 Ottenibili presso: Stazione di ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART), 8356 Ettenhausen.
4 Ottenibile presso l'Istituto delle scienze degli animali da reddito, Centro PF, 8092 Zurigo.
5 RS 814.610
6 Tale norma è ottenibile presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (www.snv.ch), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.


Allegato 31

(art. 3 cpv. 2 lett. b)

Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni
degli impianti a combustione

1 Campo d'applicazione

1 Le disposizioni del presente allegato valgono per gli impianti a combustione che servono ai seguenti scopi:

a.
riscaldamento di locali;
b.
produzione di calore di processo;
c.
produzione di acqua calda o surriscaldata;
d.
produzione di vapore.

2 Non sono applicabili agli impianti a combustione nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione.

2 Disposizioni generali

21 Combustibili

Gli impianti a combustione ai sensi della cifra 1 possono essere alimentati soltanto con combustibili ai sensi dell'allegato 5.

22 Controllo degli impianti a combustione

I seguenti impianti a combustione non sottostanno alla misurazione periodica ai sensi dell'articolo 13 capoverso 3:

a.
gli impianti a combustione che vengono fatti funzionare per meno di 100 ore durante l'anno civile;
b.
gli impianti a combustione con una potenza termica pari o inferiore a 12 kW che servono unicamente a riscaldare locali singoli;
c.
d.
e.
gli impianti a combustione alimentati con carbone, con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW;
f.
gli impianti a combustione alimentati con legna, con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW, se viene impiegata unicamente legna da ardere allo stato naturale ai sensi dell'allegato 5 cifra 3 capoverso 1 lettera a o b.

23 Misurazione e valutazione delle emissioni

1 Per ogni singolo focolare, le emissioni vanno misurate, a funzionamento costante, per i vari carichi termici importanti ai fini della valutazione: di solito sono tali almeno il carico termico minimo e massimo nei quali l'impianto viene fatto funzionare in condizioni normali d'esercizio.

2 Negli impianti che vengono fatti funzionare con un ventilatore per la fuliggine o con analoghi dispositivi di depurazione le emissioni di polvere devono essere misurate e valutate su un periodo di trenta minuti. La misurazione deve comprendere la fase di depurazione.

3 Prescrizioni particolari per gli impianti a combustione
a più focolari

1 Se più focolari formano un'unità d'esercizio, per la limitazione delle emissioni di ogni singolo focolare è determinante la potenza termica (allegato 1 cifra 24) dell'intera unità d'esercizio (potenza termica totale).

2 La potenza termica totale risulta dalla somma delle potenze termiche dei singoli focolari dell'unità d'esercizio.

3 Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 non sono applicabili:

a.
ai singoli focolari con una potenza termica pari o inferiore a 1 MW, nella misura in cui un altro o altri focolari della medesima unità d'esercizio siano alimentati con lo stesso combustibile;
b.
ai singoli focolari con una potenza termica pari o inferiore a 10 MW, nella misura in cui nessun altro focolare della medesima unità d'esercizio sia alimentato con lo stesso combustibile.

4 Impianti a combustione alimentati con olio

41 Impianti a combustione alimentati con olio
«extra leggero»

411 Valori limite d'emissione

1 Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio «extra leggero» non devono superare i valori seguenti:

Impianti a combustione alimentati con olio «extra leggero»

-
Grandezze di riferimento:
i valori limite delle sostanze nocive sotto forma di gas si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico del

3% vol

-
Indice di fuliggine
a.
impianti con bruciatore ad aria soffiata

1

b.
impianti con bruciatore a vaporizzazione

2

-
Monossido di carbonio (CO):
a.
impianti con bruciatore ad aria soffiata

  80 mg/m3

b.
impianti con bruciatore a vaporizzazione e ventilatore

150 mg/m3

-
Ossidi d'azoto (NOx), indicati come diossido d'azoto (NO2):
a.
impianti ai sensi dell'articolo 20

120 mg/m3

b.
impianti con una potenza termica superiore a 350 kW

- con temperatura del vettore calorico pari o inferiore a 110 °C

120 mg/m3

- con temperatura del vettore calorico superiore a 100 °C

150 mg/m3

-
Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniacaa

  30 mg/m3

a

Osservazione: La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione.

2 Per la limitazione delle emissioni di ossidi di zolfo sono applicabili i valori limite sul tenore di zolfo secondo l'allegato 5 cifra 11. Le limitazioni delle emissioni secondo l'allegato 1 cifra 6 non sono applicabili per gli ossidi di zolfo.

412 Disposizioni completive sulle emissioni di ossidi d'azoto

1 Qualora non fosse possibile rispettare il valore limite d'emissione di ossidi d'azoto di 150 mg/m3 conformemente alla cifra 411, sia per ragioni tecniche o d'esercizio sia per ragioni di sopportabilità economica, l'autorità può fissare un valore limite meno severo per gli impianti nei quali il vettore termico ha una temperatura superiore a 150 °C. Le emissioni di ossidi d'azoto, indicati come diossido d'azoto, non devono comunque superare i 250 mg/m3.

2 I valori limite d'emissione degli ossidi d'azoto si riferiscono ad un tenore d'azoto legato organicamente nel combustibile pari a 140 mg/kg. Se il tenore in azoto è più elevato, le emissioni di ossidi d'azoto, indicati come diossido d'azoto, possono essere superiori di 0,2 mg/m3 per ogni mg di azoto contenuto nel combustibile; se il tenore in azoto è meno elevato, le emissioni di ossidi d'azoto, indicati come diossido d'azoto, devono essere inferiori di 0,2 mg/m3 per ogni mg di azoto contenuto nel combustibile.

3 In deroga al capoverso 2, l'UFAM può stabilire una procedura di valutazione semplificata per la prima misurazione di impianti ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 come pure per il controllo periodico di impianti a combustione con una potenza termica pari o inferiore a 1 MW.

413 Particelle d'olio non completamente combuste

1 I gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio «extra leggero» non devono contenere particelle d'olio non completamente combuste.

2 Normalmente i gas di scarico sono da considerare privi di particelle d'olio non completamente combuste, se nell'ambito dei controlli periodici dell'impianto i valori limite d'emissione del monossido di carbonio secondo la cifra 411 sono rispettati. In presenza di odori, l'autorità può procedere ad un test supplementare dell'olio mediante solventi.

414 Esigenze energetiche

1 Le perdite di calore delle caldaie attraverso i gas di scarico non devono superare i valori seguenti:

a.

per i bruciatori ad aria soffiata ad una sola velocità e i bruciatori a vaporizzazione d'olio

7 per cento

b.

per i bruciatori ad aria soffiata a due velocità

1.

nella prima velocità

6 per cento

2.

nella seconda velocità

8 per cento

2 Qualora non fosse possibile adempiere alle esigenze di cui al capoverso 1 sia per ragioni tecniche o d'esercizio sia per ragioni di sopportabilità economica, l'autorità può fissare valori limite meno severi per le caldaie nelle quali la temperatura massima del vettore termico è superiore a 110 °C.

42 Impianti a combustione alimentati con olio «medio»
e «pesante»

421 Valori limite d'emissione

1 Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio «medio» e «pesante» non devono superare i valori seguenti:

Potenza termica

da 5 MW a 50 MW

da 50 MW a 100 MW

oltre 100 MW

Olio da riscaldamento «medio» e «pesante»

-
Grandezze di riferimento:
i valori limite si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico di

%vol

      3

      3

    3

-
Particelle solide in totale:
per oli da riscaldamento con un tenore di zolfo massimo dell'1% (massa):

mg/m3

    80

    10

  10

per altri oli da riscaldamento

mg/m3

    50

    10

  10

-
Monossido di carbonio (CO)

mg/m3

  170

  170

170

-
Ossidi di zolfo (SOx), indicati come anidride solforosa (SO2)

mg/m3

1700

1700

400

-
Ossidi d'azoto (NOx), indicati come diossido d'azoto (NO2)

mg/m3

  150

  150

150

-
Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca

mg/m3

    30

    30

  30

2 Per quanto concerne gli ossidi di zolfo, il valore limite di emissione di 1700 mg/m3 è considerato rispettato se nell'olio da riscaldamento impiegato il tenore di zolfo non supera l'1 per cento (% massa).

422 Impiego degli oli da riscaldamento «medio» e «pesante»

Gli oli da riscaldamento «medio» e «pesante» non possono essere impiegati negli impianti o nelle unità d'esercizio che sviluppano una potenza termica inferiore a 5 MW, se alimentati con tali combustibili.

5 Impianti a combustione alimentati con carbone o legna

51 Impianti a combustione alimentati con carbone

511 Valori limite d'emissione

1 Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con carbone, mattonelle di carbone o coke non devono superare i valori seguenti:

Potenza termica

fino 70 kW

da 70 kW a 500 kW

da 500 kW a 1 MW

da 1 MW a 10 MW

da 10 MW a 100 MW

oltre 100 MW

Carbone, mattonelle di carbone, coke

-
Grandezze di riferimento:
i valori limite si riferiscono ad un tenore in ossigeno dei gas di scarico di

%vol

      7

      7

      7

      7

      7

    7

-
Particelle solide in totale:

mg/m3

-
dal 1° settembre 2007

mg/m3

  150

  150

    50

    10

  10

-
dal 1° gennaio 2008

mg/m3

      -

  150

  150

    20

    10

  10

-
dal 1° gennaio 2012

mg/m3

      -

    50

    20

    20

    10

  10

-
Monossido di carbonio (CO)

mg/m3

4000

1000

1000

  150

  150

150

-
Ossidi di zolfo (SOx), indicati come anidride solforosa (SO2)
-
focolare a turbolenza

mg/m3

      -

      -

      -

  350

  350

350

-
altri impianti a combustione alimentati con carbone fossile

mg/m3

      -

      -

      -

1300

1300

400

-
altri impianti

mg/m3

      -

      -

      -

1000

1000

400

-
Ossidi d'azoto (NOx), indicati come diossido d'azoto (NO2)

mg/m3

      -

      -

      -

  500

  200

200

-
Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca1

mg/m3

    30

    30

    30

    30

    30

  30

Osservazioni:

-

Nella tabella, il trattino indica che non è prescritta alcuna limitazione, né nell'allegato 3 né nell'allegato 1.

1

La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione.

2 L'autorità fissa le limitazioni preventive delle emissioni di sostanze anorganiche prevalentemente sotto forma di polvere come i composti del cloro e del fluoro, secondo l'articolo 4; l'allegato 1 cifra 5 e le limitazioni delle emissioni di composti del cloro e del fluoro secondo l'allegato 1 cifra 6 non sono applicabili.

512 Controlli e misurazioni

Negli impianti con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW, di regola si considera che il valore limite d'emissione del monossido di carbonio è rispettato se l'impianto, per quanto riguarda il combustibile e le modalità di funzionamento, viene fatto funzionare in conformità alle istruzioni del fabbricante. Se esiste il sospetto che le immissioni, per quanto concerne il fumo o l'odore, siano eccessive, l'autorità può far procedere ad una misurazione complementare del monossido di carbonio.

513Impiego di carbone

Negli impianti a combustione con una potenza termica inferiore a 1 MW possono essere impiegati soltanto carbone, mattonelle di carbone e coke con un tenore di zolfo non superiore all'1 per cento (% massa).

52 Impianti a combustione alimentati con legna

521 Tipi di impianto e di combustibile

1 Negli impianti alimentati con legna può essere bruciata solo legna da ardere secondo l'allegato 5 cifra 3 capoverso 1 che, per tipo, qualità e umidità, è idonea all'incenerimento in tali impianti.

2 Negli impianti con una potenza termica pari o inferiore a 40 kW che si caricano a mano e nei caminetti si possono inoltre bruciare solo legna allo stato naturale, in pezzi, e i rami secchi e le pigne ai sensi dell'allegato 5 cifra 3 capoverso 1 lettera a.

522 Valori limite d'emissione

1 Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con legna da ardere secondo l'allegato 5 cifra 3 capoverso 1 non devono superare i valori seguenti:

Potenza termica

fino a 70 kW

da 70 kW a 500 kW

da 500 kW a 1 MW

da 1 MW a 10 MW

oltre 10 MW

Legna da ardere

-
Grandezze di riferimento:
i valori limite si riferiscono ad un tenore in ossigeno nei gas di scarico di

%vol

    13

    13

  13

  11

  11

-
Particelle solide in totale:
-
dal 1° settembre 2007

mg/m3

      -

  150

150

  20

  10

-
dal 1° gennaio 2008

mg/m3

      -

  150

  20

  20

  10

-
dal 1° gennaio 2012

mg/m3

      -

    501

  20

  20

  10

-
Monossido di carbonio (CO):
-
per la legna da ardere secondo l'allegato 5 cifra 3 cpv. 1 lett. a e b

- dal 1° settembre 2007

mg/m3

40002

1000

500

250

150

- dal 1° gennaio 2012

mg/m3

40002

  500

500

250

150

-
per la legna da ardere secondo l'allegato 5 cifra 3 cpv. 1 lett. c

- dal 1° settembre 2007

mg/m3

1000

1000

500

250

150

- dal 1° gennaio 2012

mg/m3

1000

  500

500

250

150

-
Ossidi d'azoto (NOX), indicati come diossido d'azoto (NO2)

mg/m3

3

3

3

3

150

-
Sostanze organiche sotto forma di gas, indicate come carbonio totale (C)

mg/m3

      -

      -

    -

    -

  50

-
Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca4

mg/m3

      -

      -

    -

  30

  30

Osservazioni:

-

Nella tabella, il trattino indica che non è prescritta alcuna limitazione, né nell'allegato 3 né nell'allegato 1.

1

Valore limite per le particelle solide in caldaie alimentate con legna in pezzi secondo l'allegato 5 cifra 3 capoverso 1 lettera a con una potenza termica pari o inferiore a 120 kW: 100 mg/m3.

2

Non è applicabile alle termocucine collegate all'impianto di riscaldamento centrale.

3

Si veda l'allegato 1 cifra 6, valore limite degli ossidi di azoto.

4

La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione.

2 Sono salve le esigenze particolari secondo la cifra 523 relative ai nuovi impianti a combustione da caricare a mano.

3 L'autorità fissa le limitazioni preventive delle emissioni di composti del cloro e di sostanze organiche sotto forma di gas, vapore o particelle, secondo l'articolo 4; le limitazioni delle emissioni di composti del cloro secondo l'allegato 1 cifra 6 e le limitazioni delle emissioni di sostanze organiche secondo l'allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.

523 Esigenze particolari relative agli impianti a combustione da caricare a mano

Se, funzionando al 30 per cento della potenza nominale, non sono in grado di rispettare i valori limite d'emissione secondo la cifra 522, le caldaie con carica manuale devono essere munite di un accumulatore di calore in grado di assorbire almeno la metà dell'energia termica fornita alla potenza nominale da ogni carica.

524 Misurazioni e controlli

1 Per gli impianti a combustione con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW, di regola il valore limite d'emissione del monossido di carbonio è considerato rispettato, se è accertato che l'impianto viene fatto funzionare conformemente alle regole e viene alimentato esclusivamente con legna da ardere secondo l'allegato 5 cifra 3 capoverso 1 lettere a e b. Se è assodato o bisogna attendersi che vi saranno emissioni di fumo o immissioni di odore, l'autorità può far procedere a misurazioni delle emissioni o ordinare altre indagini.

2 Determinante per la valutazione è la media delle emissioni misurate su un periodo di trenta minuti. L'UFAM raccomanda procedure di misurazione e di valutazione idonee.

6 Impianti a combustione alimentati con gas

61 Valori limite d'emissione

Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con combustibili gassosi non devono superare i seguenti valori:

Impianti a gas alimentati con combustibili gassosi

-
Grandezza di riferimento:
i valori limite si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico di

    3 % vol

-
Monossido di carbonio (CO):
a.
negli impianti ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettere a-d:

100 mg/m3

b.
negli impianti con una potenza termica superiore a 350 kW:

100 mg/m3

-
Ossidi d'azoto (NOx), indicati come diossido d'azoto (NO2):
a.
negli impianti ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettere a-d:

- bruciatori atmosferici con una potenza termica pari o inferiore a 12 kW

120 mg/m3

- altri impianti

  80 mg/m3

b.
negli impianti con una potenza termica superiore a 350 kW:

- con temperatura del vettore termico inferiore o pari a 110 °C

  80 mg/m3

- con temperatura del vettore termico superiore a 110 °C

110 mg/m3

-
Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniacaa

  30 mg/m3

a

Osservazione: La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione.

62 Disposizioni completive concernenti le emissioni di ossidi d'azoto

1 Qualora non fosse possibile rispettare il valore limite d'emissione di ossidi d'azoto di 110 mg/m3 ai sensi della cifra 61, sia per ragioni tecniche o d'esercizio, sia per ragioni di sopportabilità economica, l'autorità può fissare un valore limite meno severo per gli impianti nei quali la temperatura del vettore termico è superiore a 150 °C. Le emissioni di ossidi d'azoto, indicati come diossido d'azoto, non devono comunque superare i 200 mg/m3.

2 In deroga alla cifra 61 e per quanto concerne gli ossidi d'azoto, per gli impianti a gas alimentati con combustibili gassosi ai sensi dell'allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettere b, d ed e valgono i valori limite ai sensi dell'allegato 3 cifra 411.

3 Per gli impianti ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettere f e g, non valgono le limitazioni delle emissioni di ossidi d'azoto secondo l'allegato 1 cifra 6 e secondo l'allegato 3 cifra 61; non vengono ordinate limitazioni preventive delle emissioni secondo l'articolo 4.

63 Esigenze energetiche

1 Le perdite di calore delle caldaie attraverso i gas di scarico non devono superare i valori seguenti:

a.

per i bruciatori ad aria soffiata ad una sola velocità e i bruciatori atmosferici

7 per cento

b.

per i bruciatori ad aria soffiata a due velocità

1.

nella prima velocità

6 per cento

2.

nella seconda velocità

8 per cento

2 Qualora non fosse possibile adempiere alle esigenze di cui al capoverso 1 sia per ragioni tecniche o d'esercizio sia per ragioni di sopportabilità economica, l'autorità può fissare valori limite meno severi, per le caldaie nelle quali la temperatura massima del vettore termico è superiore a 110 °C.

7 Impianti a combustione alimentati con combustibili
liquidi secondo l'allegato 5 cifra 13

1 Per gli impianti a combustione alimentati con combustibili liquidi secondo l'allegato 5 cifra 13 valgono le esigenze di cui alla cifra 41.

2 Gli impianti con una potenza termica inferiore a 350 kW non devono essere alimentati con combustibili secondo l'allegato 5 cifra 13.

8 Impianti a combustione alimentati con combustibili multipli o misti

81 Impianti a combustione alimentati con combustibili multipli

Per gli impianti a combustione che possono essere alimentati alternativamente con combustibili diversi è determinante la limitazione delle emissioni del combustibile impiegato di volta in volta.

82 Impianti a combustione alimentati con combustibili misti

1 Per gli impianti a combustione alimentati contemporaneamente con combustibili diversi, le concentrazioni d'emissione non devono superare il valore limite di miscela per combustibili misti.

2 Il valore limite di miscela per combustibili misti è calcolato mediante la formula seguente:

Gm = G1´ G2´ ... Gn´

dove:

Gm

=

valore limite di miscela per combustibili misti, riferito ad un tenore in ossigeno B1

G1, G2 ... Gn

=

valore limite d'emissione dei diversi combustibili2

E1, E2 ... En

=

energia fornita all'ora dai singoli combustibili

Etot

=

E1 E2 ... En

B1, B2 ... Bn

=

grandezze di riferimento (tenore in ossigeno al quale si riferisce il valore limite d'emissione del primo, del secondo e degli altri combustibili).

3 Per calcolare il tasso d'emissione determinante dello zolfo, occorre procedere per analogia secondo il capoverso 2.


1 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 20 nov. 1991 (RU 1992 124). Aggiornato dai n. II delle O del 15 dic. 1997 (RU 1998 223), del 23 giu. 2004 (RU 2004 3561), del 4 lug. 2007 (RU 2007 3875), del 22 ott. 2008 (RU 2008 5163) e del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965).
2Osservazione: Come valori limite d'emissione per gli ossidi di zolfo valgono:


Allegato 41

(art. 3 cpv. 2 lett. c)

Esigenze per gli impianti a combustione, per le macchine
di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato nonché
per gli strumenti di lavoro

1 Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente allegato valgono per gli impianti a combustione di cui all'articolo 20 capoverso 1, per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato di cui all'articolo 19a nonché per gli strumenti di lavoro di cui all'articolo 20b.

2 Esigenze per gli impianti a combustione

21 Esigenze d'igiene dell'aria

211 Impianti a combustione alimentati con olio o gas

Gli impianti a combustione alimentati con olio e quelli alimentati con gas devono soddisfare le esigenze d'igiene dell'aria previste dalle norme europee determinanti come pure i valori limite delle emissioni previsti nella tabella seguente.

Tipo d'impianto

Norma europea determinante2

Classi d'emissione o valori limite d'emissione determinanti per gli ossidi d'azoto (NOx) e per il monossido di carbonio (CO)

Bruciatore ad aria soffiata alimentato con olio da riscaldamento «extra leggero» (art. 20 cpv. 1 lett. a)

EN 267

NOx classe 3 CO classe 3

Bruciatore automatico ad aria soffiata per combustibili gassosi (art. 20 cpv. 1 lett. a)

EN 676

NOx classe 3 CO: 100 mg/kWh

Caldaia con bruciatore ad aria soffiata per olio da riscaldamento «extra leggero» (art. 20 cpv. 1 lett. c)

EN 303 e 304

NOx classe 3 CO classe 3

Caldaia con bruciatori ad aria soffiata per combustibili gassosi (art. 20 cpv. 1 lett. c)

EN 303 e 304

NOx classe 3 CO: 100 mg/kWh

Caldaia e generatore di calore a circolazione per combustibili gassosi con bruciatore atmosferico (art. 20 cpv. 1 lett. d)

EN 297, EN 483, EN 625, EN 656, EN 677

NOx classe 5 CO: 100 mg/kWh

Caldaia e generatore di calore a circolazione con bruciatori a vaporizzazione d'olio per olio da riscaldamento «extra leggero» (art. 20 cpv. 1 lett. e)

EN 1, EN 303 e 304

Per impianti con una potenza termica inferiore o pari a 30 kW: NOx classe 1 secondo EN 1 CO: 150 mg/kWh

Per impianti con una potenza termica superiore a 30 kW: NOx classe 1 secondo EN 1 CO: 60 mg/kWh

Scaldacqua ad accumulazione con riscaldamento diretto a gas (boiler) (art. 20 cpv. 1 lett. f)

EN 89

NOx classe 5

Generatore di calore ad azione istantanea (art. 20 cpv. 1 lett. g)

EN 26

212 Impianti a combustione alimentati con carbone o legna

Gli impianti a combustione alimentati con carbone e quelli alimentati con legna devono soddisfare le esigenze d'igiene dell'aria previste dalle norme europee determinanti come pure i valori limite delle emissioni previsti nella tabella seguente:

Tipo di impianto

Norma europea determinante3

Esigenze particolari (valori limite d'emissione)a per il monossido di carbonio (CO) e per le particelle solide (polvere)

dal 1° gennaio 2008

dal 1° gennaio 2011

Caldaia per impianti alimentati con legna in pezzi e con carbone, con carica manuale

EN 303-5 o EN 12809

CO: 800 mg/m3 polvere: 60 mg/m3

CO: 800 mg/m3 polvere: 50 mg/m3

Caldaia per impianti a combustione alimentati con scaglie di legno e con carbone, con carica automatica

EN 303-5 o EN 12809

CO: 400 mg/m3 polvere: 90 mg/m3

CO: 400 mg/m3 polvere: 60 mg/m3

Caldaia a pellets con carica automatica

EN 303-5 o EN 12809

CO: 300 mg/m3 polvere: 60 mg/m3

CO: 300 mg/m3 polvere: 40 mg/m3

Stufa a combustibile solido

EN 13240

CO: 1500 mg/m3 polvere: 100 mg/m3

CO: 1500 mg/m3 polvere: 75 mg/m3

Stufa a pellets per il riscaldamento di locali

EN 14785

CO: 500 mg/m3 polvere: 50 mg/m3

CO: 500 mg/m3 polvere: 40 mg/m3

Termocucine individuali a combustibile solido

EN 12815

CO: 3000 mg/m3 polvere: 110 mg/m3

CO: 3000 mg/m3 polvere: 90 mg/m3

Tipo di impianto

Norma europea determinante

Esigenze particolari (valori limite d'emissione) per il monossido di carbonio (CO) e per le particelle solide (polvere)

dal 1° gennaio 2008

dal 1° gennaio 2011

Termocucine a combustibile solido collegate al riscaldamento centrale

EN 12815

CO: 3000 mg/m3 polvere: 150 mg/m3

CO: 3000 mg/m3 polvere: 120 mg/m3

Inserti per camini e camini aperti a combustibile solido

EN 13229

CO: 1500 mg/m3 polvere: 100 mg/m3

CO: 1500 mg/m3 polvere: 75 mg/m3

a

Tenore di ossigeno a cui si riferisce il valore limite:

-
per gli impianti alimentati con legna: 13 % vol;
-
per gli impianti alimentati con carbone: 7 % vol.

22 Esigenze energetiche

Le caldaie per impianti a combustione alimentati con olio o con gas devono avere almeno il rendimento di combustione seguente:

a.

con i bruciatori ad aria soffiata a due velocità:

1.

nella prima velocità

94 per cento

2.

nella seconda velocità

92 per cento

b.

altri tipi di caldaie

93 per cento

23 Contrassegno

1 Su ogni impianto di combustione il fabbricante deve apporre, in un posto ben visibile, una targhetta di identificazione duratura e ben leggibile su cui figurino le indicazioni conformi alle norme europee determinanti e almeno i dati seguenti:

a.
il nome del fabbricante o il marchio dell'impianto;
b.
la designazione commerciale, la categoria tipologica o il numero del modello;
c.
la norma europea determinante in base alla quale l'impianto è stato esaminato secondo la cifra 21;
d.
la potenza termica, la potenza nominale, la potenza calorifica oppure il relativo campo di potenza in W o kW.

2 Sulla targhetta d'identificazione degli impianti a combustione alimentati con olio o con gas deve inoltre figurare la classe NOx secondo la norma europea determinante.

3 Sulla targhetta d'identificazione degli impianti a combustione alimentati con legna o con carbone devono inoltre figurare i valori d'emissione di CO e di polvere in mg/m3, misurati secondo la cifra 212, riferiti al tenore di ossigeno determinante nei gas di scarico.

3 Esigenze d'igiene dell'aria per le macchine di cantiere
e i relativi sistemi di filtro antiparticolato

31 Esigenze per le macchine di cantiere

1 Le emissioni delle macchine di cantiere devono soddisfare, in riferimento all'anno di fabbricazione, le esigenze definite per le macchine mobili non stradali secondo la direttiva 97/68/CE4.

2 Le emissioni delle macchine da cantiere non devono inoltre superare 1×1012 1/kWh di particelle solide di diametro superiore a 23 nm nei gas di scarico, misurate secondo lo stato della tecnica riconosciuto, in particolare in base al programma UN/ECE sulla misurazione delle particelle5 e in base ai cicli di prova NRSC ed NRTC della Direttiva 97/68/CE.

3 Le esigenze di cui al capoverso 2 si considerano soddisfatte se la macchina di cantiere è munita di un sistema di filtro antiparticolato che soddisfa le esigenze di cui al numero 32.

32 Esigenze per i sistemi di filtro antiparticolato

1 I sistemi di filtri antiparticolato per le macchine di cantiere devono:

a.
separare il 97 per cento delle particelle solide di diametro compreso tra 20 e 300 nm, da nuovi e dopo 1000 ore di funzionamento in un'utilizzazione tipica;
b.
separare il 90 per cento delle particelle solide durante il processo di rigenerazione;
c.
disporre di un sistema di sorveglianza elettronico che registri le perdite di pressione pericolose per il funzionamento, lanci un apposito allarme e interrompa l'aggiunta di additivi in caso di danno;
d.
presentare un coefficiente d'opacità inferiore a 0.15 m-1 durante la libera accelerazione del motore;
e.
essere fabbricati in modo tale da renderne impossibile l'installazione in senso contrario alla direzione d'attraversamento del flusso;
f.
essere corredati da istruzioni per la pulizia e la manutenzione;
g.
funzionare senza additivi contenenti rame né rivestimenti catalitici a base di rame nel sistema di trattamento dei gas di scarico; e
h.
limitare le emissioni secondarie di inquinanti per quanto possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio, e sostenibile sotto il profilo economico.

2 I metodi di misura e lo svolgimento delle prove sono stabiliti in base allo stato della tecnica riconosciuto, in particolare secondo la norma SNR 2772056.

33 Contrassegno

1 I fabbricanti o gli importatori devono applicare su ogni macchina di cantiere e su ogni sistema di filtro antiparticolato un contrassegno ben visibile, resistente e chiaramente leggibile. Tale contrassegno deve contenere i seguenti dati:

a.
nome del fabbricante o dell'importatore;
b.
numero di serie;
c.
designazione del tipo;
d.
nome dell'organismo di valutazione della conformità, per quanto sia prescritta una valutazione.

2 Il contrassegno della macchina di cantiere deve contenere inoltre i seguenti dati:

a.
anno di fabbricazione della macchina di cantiere;
b.
potenza del motore in kW;
c.
designazione del tipo di sistema di riduzione del particolato.

3 Se una macchina di cantiere già in circolazione viene equipaggiata successivamente con un sistema di filtro antiparticolato, l'installatore del sistema di filtro antiparticolato deve munire la macchina di cantiere di un contrassegno contenente i dati di cui ai capoversi 1 e 2.

4 Esigenze d'igiene dell'aria per gli strumenti di lavoro

1 I motori degli strumenti di lavoro devono rispettare le esigenze applicabili ai motori ad accensione comandata per le macchine mobili non stradali secondo la direttiva 97/68/CE7 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.

2 Le limitazioni delle emissioni di cui all'allegato 1 non sono applicabili.


1 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3561). Aggiornato dai n. II delle O del 4 lug. 2007 (RU 2007 3875), del 19 set. 2008 (RU 2008 4639) del 22 ott. 2008 (RU 2008 5163) e del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965). Vedi anche le disp. fin. e trans. delle mod. del 4 lug. 2007, del 19 set. 2008 e del 18 giu. 2010, qui avanti.
2 Le norme riportate nella tabella sono ottenibili presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (www.snv.ch), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.
3 Le norme riportate nella tabella sono ottenibili presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (www.snv.ch), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.
4 Direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 apr. 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE del 16 dic. 1997 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, GU L 146 del 30.04.2004.
5 United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE), Transport Division, Working Party on Pollution and Energy (GRPE), Particle Measurement Programme (PMP), Heavy Duty Interlab Test Protocol; fonte: http://www.unece.org/trans/doc/2008/wp29grpe/PMP-22-04e.pdf.
6 Norma ottenibile presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (www.snv.ch), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.
7 GU L 59 del 27.02.1998, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/26/UE, GU L 86 del 01.04.2010, pag. 29.


Allegato 51

(art. 21 e 24)

Esigenze in materia di combustibili e carburanti

1 Oli da riscaldamento e altri combustibili liquidi

11 Tenore in zolfo degli oli da riscaldamento

1 Il tenore in zolfo dell'olio da riscaldamento «extra leggero» non deve superare lo 0,10 per cento (% m/m).

2 Il tenore in zolfo dell'olio da riscaldamento «medio» e «pesante» non deve superare il 2,8 per cento (% massa).

12 Ulteriori esigenze per gli oli da riscaldamento

1 Agli oli da riscaldamento è vietato aggiungere additivi che contengono composti alogenati o di metalli pesanti (composti del ferro esclusi).

2 Inoltre all'olio da riscaldamento «extra leggero» è vietato aggiungere additivi che contengono sostanze, come i composti del magnesio, che falsano il risultato della misurazione dell'indice di fuliggine nei controlli degli impianti a combustione alimentati con olio.

3 È vietato aggiungere oli esausti agli oli da riscaldamento.

13 Altri combustibili liquidi

131 Definizione

Sono considerati altri combustibili liquidi i composti organici liquidi che bruciano come l'olio da riscaldamento «extra leggero» e che soddisfano le esigenze secondo la cifra 132.

132 Esigenze

1 Gli altri combustibili liquidi, bruciando, non devono produrre né emissioni più elevate né emissioni di altre sostanze nocive rispetto alle emissioni prodotte dalla combustione dell'olio da riscaldamento «extra leggero».

2 Il tenore di sostanze nocive nel combustibile non deve superare i valori seguenti:

Cenere

50 mg/kg

Cloro

50 mg/kg

Bario

  5 mg/kg

Piombo

  5 mg/kg

Nichel

  5 mg/kg

Vanadio

10 mg/kg

Zinco

  5 mg/kg

Fosforo

  5 mg/kg

Idrocarburi aromatici policlorurati

(p. es. PCB)

  1 mg/kg

133 Applicabilità dell'allegato 2, cifra 71

Gli altri composti organici liquidi che non soddisfano le esigenze secondo la cifra 132 sono considerati rifiuti speciali.

2 Carbone, mattonelle di carbone e coke

Il tenore in zolfo nel carbone, nelle mattonelle di carbone e nel coke non deve superare il 3,0 per cento (% massa).

3 Legna da ardere

31 Definizioni

1 Sono considerati legna da ardere:

a.
la legna allo stato naturale, in pezzi, compresa la corteccia che vi aderisce, in particolare ciocchi, mattonelle, rami secchi e pigne;
b.
la legna allo stato naturale, non in pezzi, in particolare pellets, pezzetti minuti, trucioli, segatura, polvere di levigatrice o corteccia;
c.
gli scarti di legno provenienti dalla lavorazione del legno a livello industriale e artigianale, purché non siano stati né impregnati con un procedimento a getto né ricoperti con un rivestimento contenente composti organo-alogenati.

2 Non sono considerati legna da ardere:

a.
il legname di scarto proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici nonché da cantieri, quello costituito da imballaggi, incluse le palette e i mobili di legno usati, come pure quello frammisto a legna da ardere secondo il capoverso 1;
b.
tutti gli altri materiali in legno, come:
1.
il legname di scarto o i rifiuti di legname impregnato con prodotti per la protezione del legno mediante un procedimento a getto o ricoperto con un rivestimento contenente composti organo-alogenati,
2.
i rifiuti di legname o il legname di scarto trattati in modo intensivo con prodotti per la protezione del legno come il pentaclorofenolo,
3.
i miscugli di tali rifiuti con la legna da ardere secondo il capoverso 1 o il legname di scarto secondo la lettera a.

32 Esigenze per mattonelle e pellets

Per la produzione di mattonelle e pellets con legna allo stato naturale possono essere utilizzati soltanto lubrificanti naturali che non producono né emissioni più elevate né emissioni di altre sostanze inquinanti rispetto a quelle prodotte dalla legna allo stato naturale.

4 Combustibili e carburanti gassosi

41 Definizione

1 Sono considerati combustibili e carburanti gassosi:

a.
il gas naturale, il gas di petrolio e il gas di città che sono forniti dalle aziende pubbliche del gas;
b.
il gas liquido costituito da propano o butano o da una miscela dei due;
c.
l'idrogeno;
d.
i gas assimilabili al gas naturale, al gas di petrolio o al gas di città come il biogas d'origine agricola o il gas proveniente dagli impianti di depurazione delle acque;
e.
i gas provenienti dalle discariche nella misura in cui il tenore in composti organici e inorganici del fluoro e del cloro, indicati come acido fluoridrico e acido cloridrico, non supera, insieme, 50 mg/m3.

2 Tutti gli altri gas sono considerati rifiuti; la loro eliminazione mediante combustione deve dunque rispettare le esigenze secondo la cifra 71 dell'allegato 2. Ciò vale segnatamente per i gas provenienti dalle discariche, qualora tali gas non soddisfano le esigenze di cui al capoverso 1 lettera e.

42 Esigenze

Nei gas secondo la cifra 41 lettere a e b, il tenore in zolfo non deve superare il valore di 190 mg/kg.

5 Benzine

1 La benzina per motori può essere importata a scopi commerciali o messa in commercio soltanto se soddisfa le seguenti esigenze:

Parametro

Unità

Minimoa

Massimoa

Metodo di provab

Benzina per motori

-
Numero di ottani ricerca, RON

95,0c

-

EN ISO 5164

-
Numero di ottani motore, MON

85,0c

-

EN ISO 5163

-
Tensione di vapore (DVPE):

EN 13016-1

-
periodo estivo

kPa

-

60,0d

-
Distillazione:

EN ISO 3405

-
evaporato a 100 °C

% (V/V)

46,0

-

-
evaporato a 150 °C

% (V/V)

75,0

-

-
Analisi degli idrocarburi:
-
olefinici

% (V/V)

-

18,0

EN 15553, EN ISO 22854

-
aromatici

% (V/V)

-

35,0

EN 15553, EN ISO 22854

-
benzene

% (V/V)

-

  1,00

EN 12177, EN 238, EN ISO 22854

-
Tenore in ossigeno

% (m/m)

-

  3,7

EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854

-
Componenti ossigenati:

EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854

-
metanolo

% (V/V)

-

  3,0

-
etanolo

% (V/V)

-

10,0

-
alcole isopropilico

% (V/V)

-

12,0

-
alcole butilico terziario

% (V/V)

-

15,0

-
alcole isobutilico

% (V/V)

-

15,0

-
etere (5 o più atomi di carbonio)

% (V/V)

-

22,0

-
altri composti ossigenatie

% (V/V)

-

15,0

-
Tenore in zolfo

mg/kg

-

10,0

EN ISO 20846, EN ISO 20884

-
Tenore in piombo

mg/l

-

  5,0

EN 237

Osservazioni:

a

I risultati delle misurazioni vanno valutati secondo la norma EN ISO 4259 «Prodotti petroliferi - determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova».

b

Norme (comuni) determinanti per la prova:

-
EN: norma del Comitato europeo di normalizzazione (CEN)
-
ISO: norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO)

Le norme succitate sono ottenibili presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (www.snv.ch), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

c

In deroga alla presente tabella, il valore RON per la benzina normale deve raggiungere almeno 91 e il valore MON almeno 81.

d

Vale per le benzine utilizzate dal 1° maggio al 30 settembre.

e

Altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione non superiore a 210 °C.

1bis Se la benzina per motori è miscelata con bioetanolo, fino al 30 settembre 2015 la tensione di vapore massima di 60,0 kPa di cui al capoverso 1 può essere superata durante il periodo estivo nel rispetto dei seguenti limiti:

Tenore in bioetanolo

% (V/V)

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Superamento massimodella tensione di vapore prescrittaa

kPa

3,65

5,95

7,20

7,80

8,00

8,00

7,94

7,88

7,82

  7,76

Osservazione:

a

I valori intermedi sono calcolati per interpolazione lineare fra il valore immediatamente superiore e quello immediatamente inferiore al tenore in bioetanolo.

2 La benzina per aerei può essere importata a scopi commerciali o messa in commercio soltanto se il tenore in piombo non supera il valore di 0,56 g/l e il tenore in benzene l'1 per cento (% V/V). La benzina per aerei messa in commercio deve essere colorata di blu.

6 Olio diesel

L'olio diesel può essere importato a scopi commerciali o messo in commercio soltanto se soddisfa le seguenti esigenze:

Parametro

Unità

Minimoa

Massimoa

Metodo di provab

Olio diesel

-
Numero di cetano

51,0c

-

EN ISO 5165, EN 15195

-
Densità a 15 °C

kg/m3

-

845,0

EN ISO 3675, EN ISO 12185

-
Ebollizione: 95 % (V/V) raccolta a

°C

-

360

EN ISO 3405

-
Idrocarburi aromatici policiclici

% (m/m)

-

    8,0

EN 12916

-
Tenore in zolfo

mg/kg

-

  10,0

EN ISO 20846, EN ISO 20884

Osservazioni:

a

I risultati delle misurazioni vanno valutati secondo la norma EN ISO 4259 «Prodotti petroliferi - determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova».

b

Norme (comuni) determinanti per la prova:

-
EN: norma del Comitato europeo di normalizzazione (CEN)
-
ISO: norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO)

Le norme succitate sono ottenibili presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (www.snv.ch), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

c

In deroga alla presente tabella, il numero di cetano per le qualità invernali deve corrispondere almeno alle esigenze secondo la norma SN EN 590.


1 Aggiornato giusta il n. II dell'O del 20 nov. 1991 (RU 1992 124), il n. I dell'O del 25 ago. 1999 (RU 1999 2498), il n. II delle O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3561), del 4 lug. 2007 (RU 2007 3875), del 19 set. 2008 (RU 2008 4639) e del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965).Vedi anche le disp. trans. della mod. del 19 set. 2008 qui avanti.


Allegato 61

(art. 6 cpv. 3)

Altezza minima dei camini industriali

1 Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente allegato valgono per gli impianti nei quali il rapporto Q/S è superiore a 5, dove:

Q

=

flusso di massa dell'inquinante atmosferico emesso in g/h;

S

=

valore secondo la cifra 9.

2 Procedimento per il calcolo

1 L'altezza del camino è calcolata secondo le cifre 3 a 6.

2 Se sono emessi più inquinanti atmosferici, l'altezza del camino deve essere calcolata in base alla sostanza con il rapporto Q/S più alto.

3 Parametro H0

31 Determinazione di H0 secondo il diagramma 1

1 Il parametro H0 tiene conto degli influssi di breve durata di un inquinante atmosferico emesso da un singolo impianto. Viene determinato mediante il diagramma 1.

2 I fattori Q e F dipendono dalle condizioni d'emissione dell'impianto. Per il calcolo di H0 si prendono i valori a pieno carico, assumendo per il combustibile e le emissioni le condizioni più sfavorevoli dal profilo della protezione dell'aria.

3 Il fattore S limita ad un valore determinato (= valore S) le immissioni massime di breve durata provocate da un impianto. Per il calcolo di H0 si prendono i valori S secondo la cifra 9.

32 Determinazione di H0 nei singoli casi

1 Il parametro H0 è determinato nei singoli casi secondo le regole di calcolo riconosciute per l'altezza dei camini e la diffusione dei gas di scarico, se:

a.
i valori Q/S o F non sono compresi nel diagramma 1 oppure
b.
la temperatura dei gas di scarico è inferiore a 55 °C.

2 Anche se la temperatura dei gas di scarico è inferiore a 55 °C, il parametro H0 non può assumere un valore inferiore a quello indicato nel diagramma 1 per una temperatura di 55 °C.

4 Altezza minima in una zona piana senza ostacoli

1 L'altezza minima del camino in una zona piana senza ostacoli è:

H1 = f ´ H0

Il fattore di correzione f tiene conto degli influssi di lunga durata, dovuti all'incanalamento del vento.

2 Ad f si attribuiscono valori compresi fra 1,0 e 1,5 secondo i criteri seguenti:

f

=

1,00 per luoghi senza una direzione prevalente dei venti;

f

=

1,25 per luoghi con una situazione intermedia;

f

=

1,50 per valli con vento canalizzato in modo marcato.

3 A seconda dell'ubicazione dell'impianto, f può assumere anche valori intermedi.

5 Determinazione della maggiorazione dell'altezza
nelle zone edificate e boschive

Si deve tener conto degli ostacoli elevati (come costruzioni o boschi) in prossimità di camini industriali mediante una maggiorazione dell'altezza I1:

I1 = g ´ I

dove:

I

=

altezza del più alto fattore d'ostacolo determinante nella sfera d'influsso dell'impianto. Per I si prendono valori compresi fra 0 (nessun ostacolo) e 30 metri (p. es. bosco).

g

=

fattore di correzione con valori che variano da 0 a 1 secondo il diagramma 2.

6 Altezza di costruzione del camino

L'altezza di costruzione H del camino risulta dalla seguente formula:

H = H1 I1

7 Esigenze più severe

In casi giustificati l'autorità esige camini più alti, per esempio quando:

a.
l'edificio presenta una forma particolare;
b.
le condizioni meteorologiche di diffusione sono particolarmente sfavorevoli;
c.
la situazione topografica è particolare, come in caso di valle angusta, pendio o conca del terreno.

8 Simboli

H

(m)

=

altezza di costruzione del camino

H0

(m)

=

parametro per la determinazione di H1

H1

(m)

=

altezza minima del camino in zona piana senza ostacoli

I

(m)

=

altezza del più alto fattore d'ostacolo determinante

I1

(m)

=

maggiorazione dell'altezza in zona edificata o boschiva

f

(-)

=

fattore di correzione, che tiene conto degli influssi di lunga durata dovuti all'incanalamento del vento

g

(-)

=

fattore di correzione per zone edificate e boschive

Q

(g/h)

=

flusso di massa dell'inquinante atmosferico emesso; le emissioni di ossidi d'azoto (monossido e diossido) sono indicate come diossido d'azoto

Rn

(m3/h)

=

flusso volumetrico del gas di scarico in condizioni standard (0 °C, 1013 mbar)

t

(°C)

=

temperatura del gas di scarico allo sbocco del camino

Dt

(°C)

=

t-10 °C

F

(m4/s3)

=

flusso ascensionale; F = 3,18 ´ 10-6´ Rn´Dt

S

(µg/m3)

=

valore S (cfr. cifre 3 e 9)

9 Valori S

Sostanza nociva

S (µg/m3)

Polvere in sospensione (PM10)1

    50

Acido cloridrico, indicato come HCl

  100

Cloro

  150

Acido fluoridrico e composti inorganici gassosi del fluoro, indicati come HF

      1

Monossido di carbonio

8000

Ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa

  100

Idrogeno solforato

      5

Ossidi d'azoto, indicati come diossido d'azoto

  100

Sostanze secondo l'allegato 1 cifra 5:

-

della classe 1

      0,5

-

della classe 2

      2

-

della classe 3

      5

Sostanze secondo l'allegato 1 cifra 7:

-

della classe 1

    50

-

della classe 2

  200

-

della classe 3

1000

Sostanze secondo l'allegato 1 cifra 8:

-

della classe 1

      0,1

-

della classe 2

      1

-

della classe 3

    10

1

Sostanze finemente disperse in sospensione con un diametro aerodinamico inferiore a 10 µm.

Diagramma 2: Determinazione del fattore di correzione g in zone edificate e boschive

I

=

altezza del più alto fattore d'ostacolo determinante (cifra 5)

H1

=

altezza minima del camino in zona piana senza ostacoli (cifra 4)


1 Aggiornato giusta il n. II dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).


Allegato 71

(art. 2 cpv. 5)

Valori limite d'immissione

Sostanza nociva

valore limite d'immissione

Definizione statistica

Anidride solforosa (SO2)

  30 µg/m3

Valore annuo medio (media aritmetica)

100 µg/m3

95 % dei valori medi su ½ h di un anno £ 100 µg/m3

100 µg/m3

Valore medio su 24 h; può essere superato al massimo una volta all'anno

Diossido d'azoto (NO2)

  30 µg/m3

Valore medio annuo (media aritmetica)

100 µg/m3

95 % dei valori medi su ½ h di un anno £ 100 µg/m3

  80 µg/m3

Valore medio su 24 h; può essere superato al massimo una volta all'anno

Monossido di carbonio (CO)

    8 mg/m3a

Valore medio su 24 h; può essere superato al massimo una volta all'anno

Ozono (O3)

100 µg/m3

98 % dei valori medi su ½ h di un mese £ 100 µg/m3

120 µg/m3

Valore medio su 1 h; può essere superato al massimo una volta all'anno

Polvere in sospensione (PM10)b

  20 µg/m3

Valore medio annuo (media aritmetica)

  50 ng/m3

Valore medio su 24 h; può essere superato al massimo una volta all'anno

Piombo (Pb) nella polvere in sospensione (PM10)

500 µg/m3

Valore medio annuo (media aritmetica)

Cadmio (Cd) nella polvere in sospensione (PM10)

    1,5 ng/m3

Valore medio annuo (media aritmetica)

Ricaduta di polvere in totale

200 mg/m2´ giorno

Valore medio annuo (media aritmetica)

Piombo (Pb) nella ricaduta di polvere

100 µg/m2´ giorno

Valore medio annuo (media aritmetica)

Cadmio (Cd) nella ricaduta di polvere

    2 µg/m2´ giorno

Valore medio annuo (media aritmetica)

Zinco (Zn) nella ricaduta di polvere

400 µg/m2´ giorno

Valore medio annuo (media aritmetica)

Tallio (Tl) nella ricaduta di polvere

    2 µg/m2´ giorno

Valore medio annuo (media aritmetica)

Osservazioni:

mg

=

milligrammo;

1 mg

=

0,001 g

µg

=

microgrammo;

1 µg

=

0,001 mg

ng

=

nanogrammo;

1 ng

=

0,001 µg

Il segno «£» significa «inferiore o uguale».

a

RU 1988 1404

b

Sostanze finemente disperse in sospensione con una velocità di caduta inferiore a 10 cm/s.

Indice

Scopo e campo d'applicazione Art. 1

Definizioni Art. 2

Limitazione preventiva delle emissioni secondo gli allegati 1 a 4 Art. 3

Limitazione preventiva delle emissioni da parte dell'autorità Art. 4

Limitazione più severa delle emissioni da parte dell'autorità Art. 5

Captazione ed evacuazione delle emissioni Art. 6

Limitazione preventiva delle emissioni Art. 7

Obbligo di risanamento Art. 8

Limitazione più severa delle emissioni Art. 9

Termini di risanamento Art. 10

Agevolazioni Art. 11

Dichiarazione delle emissioni Art. 12

Controlli e misurazioni delle emissioni Art. 13

Esecuzione delle misurazioni Art. 14

Valutazione delle emissioni Art. 15

Condotte di aggiramento e disturbi d'esercizio Art. 16

Limitazione preventiva delle emissioni dei veicoli Art. 17

Limitazione preventiva delle emissioni delle infrastrutture per i trasporti Art. 18

Misure contro le immissioni eccessive del traffico Art. 19

Esigenze Art. 19a

Prova di conformità Art. 19b

Premesse per la messa in commercio Art. 20

Prova di conformità Art. 20a

Condizioni per la messa in commerio Art. 20b

Prova di conformità Art. 20c

Esigenze Art. 21

Dichiarazione Art. 22

Art. 23

Esigenze Art. 24

Dichiarazione Art. 25

Impianti destinati alla benzina senza piombo per motori Art. 26

Incenerimento in impianti Art. 26a

Incenerimento al di fuori degli impianti Art. 26b

Determinazione delle immissioni Art. 27

Previsione delle immissioni Art. 28

Sorveglianza di singoli impianti Art. 29

Valutazione delle immissioni Art. 30

Allestimento di un piano dei provvedimenti Art. 31

Contenuto del piano dei provvedimenti Art. 32

Attuazione del piano dei provvedimenti Art. 33

Proposte dei Cantoni Art. 34

Esecuzione da parte dei Cantoni Art. 35

Esecuzione da parte della Confederazione Art. 36

Sorveglianza del mercato delle macchine di cantiere, dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, degli impiantia combustione e degli strumenti di lavoro Art. 37

Combustibili e carburanti Art. 38

Rilevamenti sull'inquinamento atmosferico Art. 39

Geoinformazione Art. 39a

Art. 40

Abrogazione del diritto vigente Art. 41

Art. 42

Art. 43

Limitazione preventiva generale delle emissioni Allegato 1

Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti speciali Allegato 2

Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti a combustione Allegato 3

Esigenze per gli impianti a combustione, per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato nonché per gli strumenti di lavoro Allegato 4

Esigenze in materia di combustibili e carburanti Allegato 5

Altezza minima dei camini industriali Allegato 6

Valori limite d'immissione Allegato 7


1 Aggiornato giusta il n. II dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).



RU 1986 208


1 RU 1986 835
2 RS 814.01
3 Introdotta dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4639).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3561).
5 Introdotta dal n. I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 giu. 2010 (RU 2010 2965).
6 Introdotta dal n. I dell'O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).
7 RU 1991 124. Abrogate dal n. IV 30 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
8 RU 1998 223. Abrogate dal n. IV 30 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
9RU 1999 2498. Abrogate dal n. IV 30 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
10RU 2003 1345
11RU 2004 3561
12 RU 1998 223
13RU 1999 2498
14RU 2007 3875
15RU 2008 4639
16RU 2010 2965