420.11
Ordinanza
relativa alla legge federale sulla promozione
della ricerca e dell'innovazione
(Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)1
del 10 giugno 1985 (Stato 1° gennaio 2013)
Sezione 1: Nuove istituzioni di promovimento della ricerca
(art. 5 lett. a n. 3 e art. 7 cpv. 2 LPRI4)
Art. 1 Riconoscimento
Possono essere riconosciute come nuove istituzioni di promovimento della ricerca istituzioni scientifiche che:
- a.
- svolgono, secondo gli articoli 7 e 9 LPRI1, compiti che presentano un rilevante interesse pubblico e che non sono adempiuti da istituzioni già riconosciute, e
- b.
- non possono essere incorporate in una istituzione già riconosciuta.
1 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5461). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 2 Domande
1 Le domande di riconoscimento devono essere presentate al Dipartimento federale federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1; questo consulta le istituzioni di promovimento della ricerca e chiede successivamente il parere del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia.2
2 Ogni domanda deve contenere:
- a.
- una descrizione dei compiti giusta gli articoli 7 e 9 LPRI, che l'istituzione ha finora adempiuto e che intende svolgere in avvenire;
- b.
- i motivi per i quali l'incorporazione in un'istituzione già riconosciuta non è possibile;
- c.
- un programma pluriennale secondo l'articolo 13;
- d.
- gli statuti e i regolamenti;
- e.
- i rapporti di attività e i rapporti contabili degli ultimi cinque anni.
1 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1861).
Art. 3 Approvazione degli statuti e dei regolamenti
1 Il Consiglio federale, con il riconoscimento dell'istituzione, approva i suoi statuti e regolamenti.
2 Può stabilire condizioni e oneri.
Sezione 2: Programmi nazionali di ricerca
(art. 6 cpv. 2 LPRI)
Art. 4 Scopo e contenuto
1 I programmi nazionali di ricerca devono promuovere l'elaborazione e l'esecuzione di progetti di ricerca coordinati e perseguenti uno scopo comune. Devono consentire, se necessario, la creazione di un potenziale di ricerca supplementare.
2 Le tematiche che possono costituire l'oggetto di programmi nazionali di ricerca sono in particolare quelle:
- a.
- il cui studio scientifico è d'importanza nazionale;
- b.
- alla cui soluzione la ricerca svizzera può particolarmente contribuire;
- c.
- alla cui soluzione sono necessari i contributi di diverse discipline;
- d.
- che non si possono attribuire esclusivamente alla ricerca fondamentale pura, alla ricerca dell'amministrazione (ricerca del settore pubblico) o alla ricerca vicina all'industria;
- e.
- la cui esplorazione può condurre, nello spazio di cinque anni, a risultati utilizzabili nella pratica.
3 All'atto della scelta dei programmi dev'essere tenuto conto delle loro possibilità di:
- a.
- servire come base scientifica a decisioni governative e amministrative;
- b.
- essere elaborati in un progetto internazionale che presenta simultaneamente un grande interesse per la Svizzera.
Art. 51 Vaglio e selezione delle proposte
1 I servizi federali e ogni persona fisica o giuridica possono presentare alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (Segreteria di Stato)2 proposte concernenti i programmi nazionali di ricerca.
2 La Segreteria di Stato procede periodicamente al vaglio di tutte le proposte presentate.3 Allestisce un elenco delle priorità tenendo conto dello scopo dei programmi nazionali di ricerca secondo l'articolo 4. A tal fine si avvale del sostegno di periti esterni dell'amministrazione e di altri ambienti interessati.
3 Per i temi selezionati come prioritari secondo il capoverso 2, elabora brevi proposte di programma che precisano le relative problematiche e illustrano il mandato di ricerca e altre condizioni determinanti per il programma.
4 Esso incarica il Fondo nazionale svizzero di effettuare uno studio di fattibilità per ciascuna delle proposte di programma e di redigere in base a detto studio un abbozzo di programma con orientamento scientifico.4
5 Esso può incaricare il Fondo nazionale svizzero di procedere, nel quadro dello studio delle proposte di programma, a studi speciali, segnatamente a perizie relative allo stato delle conoscenze in campi selezionati.5
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1861).
2 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 4263).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 4263).
5 Introdotto dal n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 4263).
Art. 61 Esame e scelta dei programmi
1 La Segreteria di Stato procede all'esame degli schizzi di progetto. A tal fine:
- a.
- incarica il Comitato direttivo formazione, ricerca e tecnologia di esaminare i programmi proposti dal profilo della loro importanza e della loro urgenza per l'esecuzione di compiti federali;
- b.
- valuta l'utilità dei risultati previsti secondo gli schizzi di progetto per gli utilizzatori e raccoglie per questo scopo i pareri degli ambienti interessati della politica e della società.2
2 Tenendo conto dei risultati delle consultazioni di cui nel capoverso 1, seleziona periodicamente proposte di nuovi programmi e le sottopone al DEFR.3 Al riguardo può fondarsi sul parere del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia.
3 Il DEFR propone periodicamente al Consiglio federale l'esecuzione di uno fino a tre programmi nazionali di ricerca.4 In tale ambito, tiene conto del fatto che per i programmi nazionali di ricerca può essere stanziato per periodo di sussidio al massimo il 12 per cento in media del bilancio ordinario del Fondo nazionale svizzero.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1861).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4871).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 4263).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 4263).
Art. 7 Esecuzione dei programmi
1 Il Fondo nazionale svizzero designa per ogni programma selezionato un gruppo direttivo o crea un'altra struttura adeguata di direzione.1
2 Esso allestisce un piano di esecuzione per ogni programma. Detto piano di esecuzione tiene conto dell'entità e della durata del programma relativamente alla sua estensione e al suo grado di specificazione e indica:
- a.
- gli obiettivi del programma e gli oggetti principali di ricerca;
- b.
- il calendario di realizzazione del programma;
- c.
- la ripartizione sommaria dei mezzi finanziari tra i principali oggetti di ricerca.2
3 Il DEFR approva il piano d'esecuzione, dopo aver sentito i servizi interessati dell'Amministrazione federale.
4 Il Fondo nazionale svizzero pubblica i piani d'esecuzione approvati e svolge i programmi.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 4263).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 4263).
Art. 8 Rapporto, analisi e verifica degli effetti1
1 Il Fondo nazionale svizzero informa regolarmente il pubblico e gli interessati sullo stato e la progressione dei lavori nei programmi nazionali di ricerca.2
2 Terminato un programma, compila un rapporto finale che consente agli interessati di analizzare e di utilizzare i risultati e che indica in quale misura sono stati conseguiti gli scopi stabiliti nel piano d'esecuzione.
3 L'amministrazione federale tiene conto dei risultati dei programmi nell'adempimento dei suoi compiti; essa ne promuove l'applicazione fuori del suo ambito.
4 Un programma nazionale di ricerca terminato è sottoposto, secondo le necessità, a una verifica unica degli effetti. La Segreteria di Stato decide, d'intesa con il Fondo nazionale svizzero, le modalità e assegna i mandati corrispondenti.3
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1861).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1861).
3 Introdotto dal n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1861).
Art. 8a1 Direttive
Il DEFR elabora le direttive che disciplinano dettagliatamente la procedura per il vaglio e l'esame dei temi per i programmi nazionali di ricerca nonché per il loro controllo. Il Consiglio federale approva tali direttive2.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1861).
2 Le presenti direttive non sono pubblicate nella RU; sono disponibili presso la Segreteria di Stato (RU 2004 4263).
Sezione 2bis:5 Poli di ricerca nazionali
(art. 6 cpv. 2 e 8 lett. h LPRI)
Art. 8b Scopo e contenuto
1 L'istituzione di poli di ricerca nazionali persegue in particolare i seguenti obiettivi:
- a.
- il mantenimento e il rafforzamento durevole della posizione della Svizzera nei settori di ricerca strategicamente importanti mediante il promovimento della ricerca di massimo livello;
- b.
- il rinnovamento durevole e l'ottimizzazione delle strutture svizzere di ricerca mediante il promovimento della ripartizione dei compiti e il coordinamento tra le istituzioni di ricerca e del loro collegamento alle reti internazionali;
- c.
- una migliore armonizzazione dei provvedimenti di promovimento per quanto concerne la ricerca fondamentale, il trasferimento di conoscenze e di tecnologie nonché la formazione delle nuove leve scientifiche mediante una strategia coerente e adeguata.
2 Un polo di ricerca nazionale è un progetto di ricerca d'importanza nazionale con base istituzionale. Consiste in un centro di competenze (leading house) e di una rete di partner e istituzioni del settore universitario o extrauniversitario; è subordinato a un ambito di ricerca ben definito e tematicamente delimitato e dispone di un adeguato sostegno in termini di risorse umane e materiali da parte dell'istituzione presso la quale è istituito il centro di competenze.
3 Un polo di ricerca nazionale ha una durata massima di dodici anni. Si applicano i seguenti principi:
- a.
- il Fondo nazionale svizzero garantisce, secondo l'articolo 8d capoverso 2, il finanziamento del polo di ricerca nazionale per una prima fase fino a quattro anni:
- b.
- il proseguimento del sostegno è accordato in base a una richiesta in merito e al risultato di una valutazione intermedia.
4 Un centro di competenze (leading house) secondo il capoverso 2 è l'organo direttivo a livello organizzativo e scientifico del polo di ricerca nazionale. I compiti che incombono al centro di competenze sono segnatamente i seguenti:
- a.
- il coordinamento a livello superiore di tutte le istituzioni e di tutti i gruppi di ricercatori che partecipano al polo di ricerca nazionale;
- b.
- la direzione scientifica e l'orientamento generale del polo di ricerca nazionale;
- c.
- la gestione operativa e il controllo dei fondi del polo di ricerca nazionale.
5 Un centro di competenze (leading house) secondo i capoversi 2 e 4 può essere istituito presso le seguenti istituzioni:
- a.
- gli organi incaricati della ricerca universitaria secondo l'articolo 5 lettera b LPRI;
- b.
- le scuole universitarie professionali riconosciute dalla Confederazione secondo la legge federale del 6 ottobre 19951 sulle scuole universitarie professionali;
- c.
- le scuole universitarie professionali riconosciute dai Cantoni secondo la legislazione cantonale sulle scuole universitarie professionali;
- d.
- i centri di ricerca secondo l'articolo 16 capoversi 1 e 3 lettera c LPRI;
- e.
- altri centri di ricerca nella misura in cui questi possano garantire un contributo sostanziale nel perseguimento degli obiettivi di cui al capoverso 1.
Art. 8c1 Competenze generali nella procedura di selezione e di decisione
1 Il Fondo nazionale svizzero, su proposta del DEFR, pubblica il bando di concorso del programma dei poli di ricerca nazionali. Nell'ambito di una procedura di selezione e di decisione a due livelli (schizzi e domande) è responsabile della valutazione scientifica dei progetti. A tale proposito:
- a.
- valuta ed esamina con l'aiuto di periti esteri gli aspetti scientifici degli schizzi e delle domande per i poli di ricerca nazionali;
- b.
- raccomanda la realizzazione di una selezione di domande valutate di elevato livello scientifico.
2 La Segreteria di Stato è competente per valutare le domande dal profilo della politica della ricerca e della politica universitaria e presentarle al DEFR. Nell'ambito della procedura di selezione e di decisione:
- a.
- svolge i necessari accertamenti e i negoziati con le scuole universitarie e le istituzioni di ricerca interessate;
- b.
- chiede il parere del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia in vista della proposta di cui alla lettera c;
- c.
- presenta una proposta motivata al DEFR concernente l'istituzione di poli di ricerca nazionali.
3 Il DEFR decide in merito all'istituzione di poli di ricerca nazionali e fissa, per ognuno di essi, il quadro finanziario. Può determinare condizioni per la loro attuazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
Art. 8d Notifica della decisione
1 Il Fondo nazionale svizzero, se dopo aver esaminato la domanda decide di non proporre la realizzazione del centro di ricerca interessato, ne informa gli autori mediante decisione secondo l'articolo 13 capoversi 1 e 2 LPRI.
2 Il DEFR notifica la sua decisione secondo l'articolo 8c capoverso 3 agli autori delle domande concernenti un polo di ricerca nazionale la cui realizzazione è stata raccomandata dal Fondo nazionale svizzero.
Art. 8e Realizzazione dei poli di ricerca nazionali
1 Il Fondo nazionale svizzero finanzia, assiste e controlla i poli di ricerca nazionali la cui istituzione è stata decisa dal DEFR.
2 Nel disciplinare i diritti e i doveri dei servizi che partecipano al polo di ricerca nazionale tiene conto del quadro finanziario fissato dal DEFR e delle condizioni poste per la loro attuazione. Rispetta il principio secondo il quale i risultati delle ricerche svolte nell'ambito di poli di ricerca nazionali sono pubblici conformemente agli articoli 7 capoverso 1 e 28 capoverso 1 LPRI.
3 Consulta la Segreteria di Stato sulla normativa prevista secondo il capoverso 2. Le normative contrattuali tra il Fondo nazionale svizzero e le istituzioni partecipanti sono giuridicamente vincolanti soltanto se sono approvate dalla Segreteria di Stato per quanto attiene alle condizioni poste dal DEFR conformemente all'articolo 8c capoverso 3.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4871).
Art. 8f Controllo: valutazione e verifica degli effetti
1 Il Fondo nazionale svizzero provvede a un costante monitoring dei poli di ricerca nazionali e ne fa rapporto alla Segreteria di Stato. Effettua valutazioni intermedie in vista della decisione relativa al proseguimento del sostegno federale secondo l'articolo 8b capoverso 3 lettera b.
2 Ogni polo di ricerca nazionale che giunge a termine è sottoposto a un'esaustiva verifica degli effetti incentrata sulla realizzazione degli obiettivi, su mandato della Segreteria di Stato. Quest'ultimo decide le modalità e assegna i mandati corrispondenti.
Art. 8g Interruzione di poli di ricerca nazionali
1 Il DEFR, su proposta del Fondo nazionale svizzero, decide prima della scadenza del periodo di finanziamento quadriennale di interrompere poli di ricerca nazionali. La procedura di decisione è retta dalle disposizioni dell'articolo 8c capoversi 2 e 3.
2 Se le circostanze lo esigono, la decisione di interruzione può essere adottata anche durante il periodo di finanziamento quadriennale.
3 In caso di interruzione di un polo di ricerca nazionale, il Fondo nazionale svizzero accorda per dodici mesi al massimo un finanziamento che permetta di concludere il polo.
Art. 8h Direttive
Il DEFR elabora le direttive che disciplinano dettagliatamente il bando di concorso, la selezione, la realizzazione e il controllo di poli di ricerca nazionali. Il Consiglio federale approva tali direttive1.
1 Le presenti direttive non sono pubblicate nella RU; sono disponibili presso la Segreteria di Stato (RU 2004 4263).
Sezione 2ter:6 Contributi per i costi indiretti di ricerca (overhead)
(art. 7 cpv. 3 e art. 8 cpv. 5 LPRI)
Art. 8i Scopo e diritto ai contributi
1 I contributi per i costi indiretti di ricerca (overhead) sono destinati a compensare in parte i costi cagionati alle istituzioni dai progetti di ricerca sostenuti dal Fondo nazionale svizzero nell'ambito delle sue attività di promovimento della ricerca.
2 Il Fondo nazionale svizzero può concedere contributi per i costi indiretti di ricerca:
- a.
- agli organi incaricati della ricerca universitaria;
- b.
- ai centri di ricerca sostenuti dalla Confederazione secondo l'articolo 16 capoverso 3 lettera c LPRI;
- c.
- ad altre istituzioni di ricerca senza scopo di lucro sostenute dalla Confederazione o dai Cantoni.
Art. 8j Criteri di calcolo, assegnazione e versamento
1 Il Fondo nazionale svizzero calcola i contributi sulla base dei contributi per i progetti di ricerca che ha approvato l'anno precedente ed entro i limiti:
- a.
- dei crediti approvati; e
- b.
- del tasso di contribuzione massimo stabilito dal Parlamento nel decreto di finanziamento corrispondente.
2 Approva i contributi mediante decisione.
3 I contributi sono versati in due rate uguali alla fine del primo e del terzo trimestre dell'anno civile.
Art. 8k Regolamento
1 Il Fondo nazionale svizzero emana un regolamento sui contributi per i costi indiretti di ricerca in cui disciplina in particolare i seguenti aspetti:
- a.
- gli strumenti di promovimento che possono dare diritto ai contributi;
- b.
- il rimborso dei contributi in casi motivati quali l'abbandono di un progetto.
2 Il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.
Art. 8l Rapporto e controllo
1 Per ogni periodo di sussidio, il Fondo nazionale svizzero presenta al DEFR un rapporto sull'assegnazione dei contributi per i costi indiretti di ricerca. In particolare, illustra la ripartizione di tali contributi tra istituzioni, strumenti di promovimento e campi di ricerca.
2 Nel quadro del controllo dell'adempimento del contratto di prestazioni di cui all'articolo 31a LPRI, il DEFR verifica se è stato rispettato il tasso di contribuzione massimo stabilito nel decreto di finanziamento (art. 8j cpv. 1 lett. b) e approva il rapporto.
Sezione 3: Contributi diretti e altri provvedimenti dell'amministrazione federale
(art. 6 cpv. 3 e 4 nonché art. 15 e 16 LPRI)7
Art. 9 Istituzione o assunzione di centri di ricerca
1 Le domande di istituzione o assunzione di centri di ricerca devono essere presentate al dipartimento competente secondo la natura dei pertinenti compiti, in caso dubbio, al DEFR.
2 Ogni domanda dev'essere motivata; in particolare deve indicare:
- a.
- le ricerche previste o eseguite nell'interesse della Confederazione;
- b.
- i motivi per i quali incombe alla Confederazione di istituire o assumere il centro e il modo previsto per integrarlo organizzativamente nell'amministrazione federale;
- c.
- le prestazioni federali auspicate.
3 Le consultazioni previste dalla LPRI sono svolte dal dipartimento competente. Questo, sentito il DEFR, presenta al Consiglio federale una proposta nella quale indica in particolare gli oneri di personale e finanziari connessi con l'istituzione o l'assunzione del centro di ricerca.
Art. 10 Contributi e altri provvedimenti
1 Le domande di contributi o di altri provvedimenti devono essere presentate al dipartimento competente secondo la natura dei pertinenti compiti, in caso di dubbio, al DEFR.
2 Ogni domanda dev'essere motivata. Di regola contiene:
- a.
- indicazioni su i compiti e l'organizzazione del richiedente;
- b.
- una descrizione delle attività presenti e future, nonché dei motivi per cui dev'essere fornito un contributo federale;
- c.
- una ricapitolazione delle spese necessarie all'adempimento dei compiti, della situazione finanziaria e delle prestazioni federali auspicate.
3 L'ammontare dei contributi e i provvedimenti a favore dei servizi scientifici ausiliari e dei centri di ricerca devono essere proporzionati sia alle prestazioni di quest'ultimi, sia alla partecipazione finanziaria di altre collettività, istituzioni o imprese interessate.
4 Il Dipartimento competente decide, in virtù dell'articolo 16 capoverso 7 LPRI, in merito al raggruppamento amministrativo e all'organizzazione razionale dei centri di ricerca secondo l'articolo 16 capoverso 1 LPRI. Disciplina autonomamente l'attuazione e la procedura di cui all'articolo 16 capoverso 2 LPRI ed elabora direttive sottoposte all'approvazione del Consiglio federale.1
5 Il Dipartimento competente decide, in virtù dell'articolo 16 capoverso 7 LPRI, sull'assegnazione di contributi alle istituzioni di ricerca e ai servizi scientifici ausiliari.2
6 Il DEFR può, nel quadro dei crediti stanziati, accordare contributi a istituzioni che promuovono il dialogo tra scienza e società. I principi seguenti sono applicabili:
- a.
- il sostegno avviene sotto forma di contributi fissi, unici o periodici;
- b.
- il DEFR conclude con i beneficiari una convenzione sulle prestazioni.3
7 Il DEFR può, nei limiti dei crediti autorizzati, accordare a istituzioni scientifiche, segnatamente alle università cantonali e alle scuole universitarie professionali, contributi destinati a sostenere i loro sforzi a favore della valorizzazione del sapere e del trasferimento di tecnologia e di sapere; può sostenere questi sforzi con altri provvedimenti. In merito sono applicabili principi seguenti:4
- a.
- se vengono assegnati, i contributi sono fissi; possono essere unici o ricorrenti;
- b.
- i contributi sono versati a istituzioni che, nell'ambito di programmi specifici, lavorano in rete a livello regionale o nazionale;
- c.
- l'ammontare dei contributi deve essere proporzionato alle prestazioni proprie delle istituzioni beneficiarie a favore della valorizzazione del sapere e del trasferimento di tecnologia e di sapere;
- d.5
- il DEFR conclude un contratto di prestazioni con le istituzioni beneficiarie. Esso può delegare questa competenza alla Segreteria di Stato (art. 31a LPRI);
- e.
- ... 6 . 7
1 Introdotto dal n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1861).
2 Introdotto dal n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1861). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 4263).
3 Introdotto dal n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1861).
4 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
5 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'O del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
6 Abrogata dal n. I 8 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
7 Introdotto dal n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 4263).
Art. 10a1 Dichiarazioni comuni d'intenti nell'ambito della COST
Il DEFR è autorizzato a decidere in merito alla conclusione di Dichiarazioni comuni d'intenti nell'ambito della Cooperazione Europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST). Può delegare questa competenza alla Segreteria di Stato.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1807).
Art. 10b1 Rappresentanza nel Comitato della COST
La Segreteria di Stato e la Direzione degli affari europei (DAE) rappresentano la Svizzera nel Comitato di alti funzionari della COST.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 1996 (RU 1996 1807). Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
Art. 10c1 Accordo d'esecuzione per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) e dell'Agenzia per l'energia nucleare (NEA)
Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni è autorizzato a decidere la conclusione di accordi d'esecuzione nonché la partecipazione ai nuovi progetti di cooperazione ivi previsti in materia di ricerca energetica nell'ambito dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) e dell'Agenzia per l'energia nucleare (NEA) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Può delegare tale competenza all'Ufficio federale dell'energia e all'Ispettorato federale della sicurezza nucleare.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 28 giu. 2000 (RU 2000 1861). Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
Art. 10d1 Accordi di esecuzione nell'ambito della Comunità europea dell'energia nucleare (EURATOM)
1 Introdotto dal n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 4263).
1 Il DEFR è autorizzato a decidere il rinnovo di accordi di esecuzione nell'ambito dell'Accordo di cooperazione del 14 settembre 19781 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea dell'energia nucleare nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi.
2 La Segreteria di Stato è competente per le proroghe nell'ambito degli accordi di esecuzione in vigore.
3 Il DEFR e la Segreteria di Stato consultano in ogni caso la DAE (DFAE), l'Ufficio federale dell'energia (DATEC) e l'Amministrazione federale delle finanze (DFF).2
1 RS 0.424.11
2 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'O del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
Art. 10e1 Rinnovo di delegazioni svizzere nell'ambito di cooperazioni internazionali
1 La Segreteria di Stato è autorizzata, nell'ambito dei pertinenti accordi di cooperazione scientifica internazionale, a decidere la rielezione o il rinnovo delle delegazioni svizzere nei comitati di organizzazioni, programmi e progetti internazionali di cooperazione, segnatamente delle delegazioni presso:
- a.
- il Laboratorio europeo della fisica delle particelle (CERN);
- b.
- l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (ESO);
- c.
- il Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL);
- d.
- la Comunità europea dell'energia nucleare (EURATOM).
2 La Segreteria di Stato consulta la DAE per i progetti che rientrano nella competenza della Commissione europea e l'Ufficio federale dell'energia per i progetti legati a EURATOM.2
1 Introdotto dal n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 4263).
2 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
Sezione 3bis:8Contributi per la cooperazione scientifica bilaterale
(art. 16 cpv. 3 lett. d LPRI)
Art. 10f Principi
1 Possono essere assegnati contributi per la cooperazione e gli scambi con i Paesi prioritari della politica scientifica estera della Confederazione. I contributi in favore della cooperazione scientifica bilaterale previsti in leggi o ordinanze specifiche non rientrano tra questi contributi.
2 La cooperazione tra le scuole universitarie svizzere e quelle dei Paesi partner è attuata mediante programmi di ricerca comuni, l'utilizzazione comune di laboratori, il conferimento di titoli universitari congiunti, il finanziamento di borse per lo scambio di studenti e ricercatori, nonché mediante progetti puntuali.
3 I progetti di cooperazione sono sostenuti se i Paesi partner garantiscono la reciprocità.
4 La Segreteria di Stato può rinunciare a esigere la reciprocità se lo giustificano l'interesse per la politica scientifica nazionale e l'eccellenza scientifica del progetto, a condizione che i promotori dei progetti o le istituzioni di promovimento della ricerca mettano a disposizione mezzi appropriati.
Art. 10g Leading house
1 Per ciascun Paese prioritario la Segreteria di Stato designa, dopo aver consultato la Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS) e la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere (KFH)1, una scuola universitaria responsabile (leading house).2
2 La leading house è responsabile della gestione strategica e dell'attuazione del programma di cooperazione. Elabora un piano di cooperazione e lo sottopone per approvazione alla Segreteria di Stato.
1 La designazione è stata adattata in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della legge del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
Art. 10h Contributo
1 Il DEFR fissa, entro i limiti dei crediti stanziati, il contributo massimo assegnato a ciascuna leading house per la realizzazione dei programmi di cooperazione con i Paesi prioritari durante il periodo di sussidio quadriennale.
2 La Segreteria di Stato stipula con ciascuna leading house un contratto di prestazioni in cui sono definiti gli obiettivi della cooperazione scientifica bilaterale sulla base del piano di cooperazione approvato, le prestazioni che la leadinghouse deve fornire e le modalità di rendiconto dell'impiego del contributo (reporting e controlling).
Art. 10i Comitato di gestione strategica nazionale
1 La Segreteria di Stato istituisce per ciascun Paese prioritario un comitato di gestione strategica nazionale responsabile di esaminare i progetti di cooperazione.
2 La parte svizzera dei gruppi di lavoro si compone di:
- a.
- un rappresentante della Segreteria di Stato, il quale copresiede il gruppo di lavoro;
- b.
- un rappresentante del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
- c.
- un rappresentante della leading house.1
3 Possono essere invitati a partecipare alle sedute con voto consultivo i rappresentanti di altre istituzioni.
1 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
Art. 10j Gruppi di lavoro bilaterali
1 In virtù degli accordi di cooperazione scientifica bilaterale sono istituiti gruppi di lavoro composti di rappresentanti della Svizzera e del Paese partner.
2 La parte svizzera dei gruppi di lavoro si compone di:
- a.
- un rappresentante della Segreteria di Stato, il quale copresiede il gruppo di lavoro;
- b.
- un rappresentante del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
- c.
- un rappresentante della leading house.1
3 Possono essere invitati a partecipare alle sedute i rappresentanti di altre istituzioni.
1 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
Art. 10k1 Messa a concorso e valutazione scientifica dei progetti di cooperazione
1 La leading house mette a concorso, su mandato della Segreteria di Stato e d'intesa con il Fondo nazionale svizzero e la Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI), i progetti di cooperazione. Nel bando di concorso sono menzionati i criteri e le modalità procedurali.
2 Il Fondo nazionale svizzero e la CTI sono responsabili, nel rispettivo settore di competenza, della valutazione scientifica dei progetti di cooperazione. Essi:
- a.
- valutano ed esaminano gli aspetti scientifici dei progetti di cooperazione tenendo conto in particolare dell'eccellenza scientifica e, per quanto riguarda la CTI, dell'impatto dei progetti sul mercato;
- b.
- raccomandano alla Segreteria di Stato i progetti di alto livello scientifico.
3 La Segreteria di Stato considera per la fase di selezione i progetti raccomandati dal Fondo nazionale svizzero e dalla CTI e li trasmette al comitato di gestione strategica nazionale. Informa i responsabili dei progetti non presi in considerazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5461).
Art. 10l Selezione dei progetti di cooperazione e decisione finale
1 Il comitato di gestione strategica nazionale esamina i progetti sotto il profilo della politica nazionale di cooperazione scientifica.
2 I progetti presi in considerazione dal comitato di gestione strategica sono trasmessi ai gruppi di lavoro bilaterali che li esaminano sulla base dei principi fissati negli accordi bilaterali, delle priorità della cooperazione scientifica bilaterale e delle risorse messe a disposizione dalle Parti all'accordo.
3 I progetti di cooperazione presi in considerazione dai gruppi di lavoro bilaterali sono integrati nel contratto di prestazioni stipulato tra la Segreteria di Stato e la leading house. Nel contratto sono menzionati per ogni progetto il contenuto, la durata, le modalità e gli importi di finanziamento, la partecipazione di terzi e le modalità di rendiconto.
4 La Segreteria di Stato comunica le decisioni ai responsabili dei progetti.
Sezione 3ter:9 Promozione dell'innovazione
(art. 16a-16i LPRI)
Art. 10m Basi per la promozione dell'innovazione
(art. 16a cpv. 4 LPRI)
1 L'UFFT elabora all'attenzione del Consiglio federale le basi per la promozione dell'innovazione, segnatamente la strategia in materia di politica dell'innovazione.
2 L'UFFT coordina tale attività con altri servizi federali, in particolare con la CTI.
Art. 10n Valutazione della promozione dell'innovazione
(art. 16a cpv. 5 LPRI)
L'UFFT garantisce la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della promozione dell'innovazione. Ogni quattro anni riferisce al Consiglio federale sui risultati di tale valutazione.
Art. 10nbis Valutazione dell'attività della CTI
(art. 16f cpv. 5 LPRI)
1 La CTI effettua il monitoring e il controlling dei provvedimenti da essa sostenuti.
2 Il rapporto d'attività di cui all'articolo 16f capoverso 5 LPRI contiene in particolare:
- a.
- indicazioni su come sono state attuate le direttive strategiche della Confederazione;
- b.
- indicazioni sugli effetti economici risultanti dall'attività di promozione;
- c.
- una panoramica di tutti i progetti e di tutte le domande.
Art. 10o Contributi CTI a favore di progetti di ricerca applicata e sviluppo
(art. 16b cpv. 1 e 16f cpv. 1 LPRI)
1 La CTI accorda contributi a progetti di ricerca applicata e sviluppo solo se i partner che assicurano la valorizzazione del progetto (partner attuatori) sono in grado di dimostrare che i risultati della ricerca saranno presumibilmente sfruttati sul mercato. A tale riguardo occorre considerare:
- a.
- gli effetti previsti del progetto sulla competitività dei partner attuatori o sull'economia;
- b.
- la prevista creazione di valore aggiunto in Svizzera derivante dall'attuazione;
- c.
- l'utilità economica prevista per il partner attuatore.
2 La CTI sostiene i progetti al massimo fino alla dimostrazione della capacità dei prodotti o dei procedimenti di affermarsi sul mercato.
3 Sono esclusi contributi diretti ai partner attuatori.
Art. 10p Istituzioni di ricerca aventi diritto ai contributi
(art. 16b cpv. 1 LPRI)
1 Possono beneficiare dei contributi le seguenti scuole universitarie:
- a.
- i politecnici federali e le istituzioni di ricerca del settore dei PF;
- b.
- le università e gli istituti universitari che secondo la legge dell'8 ottobre 19991 sull'aiuto alle università hanno diritto a contributi;
- c.
- le scuole universitarie professionali autorizzate secondo la legge del 6 ottobre 19952 sulle scuole universitarie professionali;
- d.
- le alte scuole pedagogiche riconosciute secondo il diritto cantonale.
2 La CTI valuta il diritto ai contributi di un centro di ricerca in base ai seguenti criteri:
- a.
- l'attività di ricerca è lo scopo del centro di ricerca;
- b.
- i responsabili e i proprietari dei centri di ricerca non ottengono vantaggi pecuniari dall'attività del centro;
- c.
- in termini di qualità, la ricerca del centro di ricerca è comparabile a quella delle scuole universitarie aventi diritto ai contributi;
- d.
- il centro di ricerca collabora regolarmente con le scuole universitarie di cui al capoverso 1.
Art. 10q Partecipazione dei partner attuatori
(art. 16b cpv. 1 lett. d LPRI)
1 Il partner attuatore fornisce la propria partecipazione alla metà dei costi complessivi del progetto corrispondendo in contanti all'istituzione avente diritto ai contributi una parte uguale almeno al 10 per cento dei contributi federali.
2 In singoli casi, la CTI può:
- a.
- fissare un'aliquota inferiore al 10 per cento qualora le capacità economiche del partner attuatore non siano sufficienti;
- abis.
- ... 1
- b.
- fissare un'aliquota superiore al 10 per cento qualora l'attività di ricerca dell'istituzione di ricerca avente diritto ai contributi abbia marcatamente le caratteristiche di una prestazione di servizio.
3 La CTI può, in via eccezionale, fissare una partecipazione del partner attuatore ai costi complessivi del progetto inferiore al 50 per cento se:
- a.
- il progetto presenta rischi di realizzazione superiori alla media e nel contempo promette un successo economico superiore alla media;
- b.
- i risultati previsti non giovano unicamente al partner attuatore, bensì anche a una vasta cerchia di utenti non coinvolti nel progetto; o
- c.
- la partecipazione del partner attuatore, insieme a un finanziamento di terzi che non derivi da fondi della Confederazione, copre almeno la metà dei costi.
1 Introdotta dal n. I dell'O del 22 giu. 2011, in vigore dal 15 lug. 2011 con effetto fino al 14 lug. 2012 (RU 2011 3151).
Art. 10r Progetti senza partner attuatori
(art. 16b cpv. 2 LPRI)
1 La CTI può sostenere studi di fattibilità, prototipi e impianti sperimentali relativi a progetti con un significativo potenziale innovativo e senza partner attuatori se tali progetti preliminari:
- a.
- forniscono risultati segnatamente sotto forma di simulazioni computerizzate, modelli di calcolo, risultati di misurazioni sperimentali, dati statistici nonché rapporti su studi clinici e preclinici;
- b.
- contribuiscono a una valutazione affidabile delle possibilità di valorizzazione economica dei risultati della ricerca e dei rischi ad essa legati; e
- c.
- sono effettuati in una prima fase di sviluppo con l'intento di convincere eventuali partner attuatori del potenziale dello sfruttamento economico dei risultati della ricerca.
2 La CTI può sostenere studi di fattibilità, prototipi e impianti sperimentali senza partner attuatori al massimo per 18 mesi.
Art. 10s Calcolo dei contributi a favore di progetti di ricerca applicata e sviluppo
(art. 16b LPRI)
1 I contributi per i progetti di ricerca applicata e sviluppo nonché la partecipazione dei partner attuatori sono calcolati in base ai costi complessivi di progetto computabili.
2 I costi complessivi di progetto computabili sono:
- a.
- i costi per il personale impiegato nel progetto nonché la retribuzione per prestazioni di ricerca di terzi connesse al progetto;
- b.
- i costi per apparecchiature e materiali connessi al progetto;
- c.
- i costi per l'utilizzo di apparecchiature e impianti di produzione, così come altri costi connessi al progetto, in particolare per l'infrastruttura e per le spese di viaggio.
3 Non rientrano tra i costi complessivi di progetto computabili in particolare i costi per:
- a.
- l'ottimizzazione del prodotto e dei processi di fabbricazione in serie;
- b.
- le certificazioni;
- c.
- l'immissione sul mercato.
4 I contributi CTI coprono i costi degli aventi diritto ai contributi di cui al capoverso 2 lettera a. In casi motivati, coprono inoltre i costi di cui al capoverso 2 lettera b.
5 I contributi coprono in ogni caso al massimo la metà dei costi complessivi di progetto computabili. Sono fatti salvi contributi CTI più cospicui erogati per progetti di cui all'articolo 10q capoverso 3 lettere a e b nonché all'articolo 10r.
6 I contributi per i costi indiretti di progetto (overhead) sono accordati unicamente alle scuole universitarie professionali con una contabilità analitica. Essi confluiscono nei contributi per i costi del personale.
7 I dettagli relativi al calcolo dei contributi sono definiti nell'allegato.
Art. 10t Assegni per l'innovazione
(art. 16b LPRI)
1 Le piccole e le medie imprese possono richiedere un importo (assegno per l'innovazione) alla CTI per l'elaborazione di un breve studio di fattibilità da parte di un'istituzione di ricerca di cui all'articolo 10p.
2 L'impresa stipula una convenzione di collaborazione con un'istituzione di ricerca di cui all'articolo 10p. L'istituzione può riscuotere l'assegno per l'innovazione presso la CTI sulla base di un contratto secondo l'articolo 10y capoverso 1. La convenzione di collaborazione è oggetto di tale contratto.
3 L'importo unitario massimo per assegno e l'importo complessivo a disposizione sono definiti in base al decreto di finanziamento del Parlamento.
4 Un'impresa può ricevere al massimo un assegno per l'innovazione ogni quattro anni.
Art. 10u Imprenditorialità basata sulla scienza
(art. 16c cpv. 1 LPRI)
1 La CTI può sostenere mediante contributi programmi per la sensibilizzazione di potenziali imprenditori e programmi per la formazione di giovani imprenditori prima e dopo la costituzione dell'impresa.
2 I programmi devono soddisfare le seguenti condizioni minime:
- a.
- gli istruttori possiedono un'esperienza imprenditoriale pratica coronata da successo. È ammessa una deroga in via eccezionale per gli istruttori che insegnano in un ambito molto specifico;
- b
- l'operatore che offre il programma definisce criteri chiari per la selezione dei partecipanti. Tali criteri riguardano in particolare l'impegno dei partecipanti e la qualità della loro idea imprenditoriale.
3 La CTI definisce con l'operatore di un programma che intende sostenere un massimale di spesa entro i limiti dei fondi disponibili.
Art. 10v Costituzione e sviluppo di imprese la cui attività è basata sulla scienza
(art. 16c cpv. 2 LPRI )
1 I giovani imprenditori possono ottenere assistenza, consulenza e sostegno dalla CTI se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- a.
- la sede dell'impresa si trova in Svizzera oppure il luogo di costituzione dell'impresa è la Svizzera;
- b.
- il prodotto, il processo o il piano imprenditoriale:
- 1.
- è innovativo e basato sulla scienza, e
- 2.
- presenta un importante potenziale di mercato;
- c.
- il gruppo costitutivo mostra un grande impegno nel progetto e dispone delle competenze necessarie per l'attuazione.
2 La CTI stipula un contratto con il giovane imprenditore secondo l'articolo 10y capoverso 1. Tale contratto definisce, in particolare, gli obiettivi intermedi e gli ulteriori obblighi dell'avente diritto.
Art. 10w Promozione del trasferimento di sapere e tecnologie tra le istituzioni di ricerca e l'economia
(art. 16c cpv. 3 LPRI)
1 La CTI può accordare contributi a organizzazioni senza scopo di lucro per le loro prestazioni di promozione dello scambio di informazioni tra le istituzioni di ricerca e l'economia.
2 Essa fissa con tali organizzazioni, in un contratto secondo l'articolo 10y capoverso 1, un limite di spesa annuo entro i limiti dei fondi disponibili. Essa considera a tal fine gli altri flussi di capitali da parte di enti pubblici e di terzi a favore delle organizzazioni in questione e altre misure regionali nel settore del trasferimento di sapere e tecnologie.
Art. 10x Domanda di contribuzione a progetti di ricerca applicata e sviluppo
1 L'istituzione di ricerca e i partner attuatori presentano congiuntamente la domanda di contribuzione per un progetto di ricerca applicata e sviluppo.
2 La domanda include:
- a.
- la descrizione del progetto;
- b.
- i costi complessivi di progetto previsti, ripartiti per anno secondo le categorie definite all'articolo 10s capoverso 2;
- c.
- il contributo CTI richiesto;
- d.
- le prestazioni proprie dei partner attuatori.
3 La descrizione del progetto costituisce una base sufficiente per effettuare la valutazione scientifica ed economica dei lavori previsti. Essa fornisce informazioni in particolare riguardo ai seguenti elementi:
- a.
- livello innovativo rispetto allo stato attuale della ricerca e della tecnologia nonché in relazione alla situazione di concorrenza sul mercato;
- b.
- pianificazione dell'iter di progetto, obiettivi quantitativi e programma di attuazione per il raggiungimento dell'utilità economica;
- c.
- risorse personali e materiali necessarie per la realizzazione del progetto;
- d.
- competenze dei richiedenti necessarie per la riuscita del progetto.
4 Se l'istituzione di ricerca non è ancora stata individuata, il partner attuatore può richiedere la garanzia di assunzione dei costi. La domanda include:
- a.
- una descrizione del progetto che fornisca informazioni sul livello innovativo rispetto allo stato attuale della ricerca e della tecnologia nonché in relazione alla situazione di concorrenza sul mercato;
- b.
- i costi di progetto previsti;
- c.
- la garanzia di assunzione dei costi richiesta;
- d.
- le prestazioni proprie dei partner attuatori previste.1
1 Introdotto dal n. I dell'O del 22 giu. 2011, in vigore dal 15 lug. 2011 con effetto fino al 14 lug. 2013 (RU 2011 3151).
Art. 10y Concessione di misure promozionali1
(art. 16f cpv. 1 e 28a cpv. 1 lett. c LPRI)
1 Se la CTI approva una domanda di contribuzione o un'altra misura promozionale, stipula un contratto con il richiedente. Tale contratto disciplina segnatamente:
- a.
- l'oggetto e la portata della misura promozionale;
- b.
- gli obblighi dei richiedenti.
2 Se la CTI vincola la concessione di contributi alla condizione che il partner di ricerca e il partner attuatore abbiano stipulato una convenzione sulla proprietà intellettuale e sui diritti di utilizzazione, oppure se il partner di ricerca e il partner attuatore presentano tale convenzione alla CTI prima della stipula del contratto di cui al capoverso 1, tale convenzione deve stabilire segnatamente:
- a.
- che i partner attuatori, in relazione ai beni e ai servizi che si basano sui risultati del progetto sostenuto, hanno diritto all'utilizzo e alla valorizzazione gratuiti dei risultati del progetto sostenuto nonché alla proprietà intellettuale;
- b.
- eventuali diritti a indennità;
- c.
- la tutela del segreto e i diritti di pubblicazione.
3 In casi motivati, nella convenzione il partner di ricerca e il partner attuatore possono convenire un disciplinamento che deroghi alle disposizioni di cui al capoverso 2 lettera a. La deroga può interessare il diritto alla proprietà intellettuale ma non il diritto dei partner attuatori all'utilizzo e alla valorizzazione gratuiti dei risultati del progetto sostenuto.
4 La CTI deve essere informata di tutti i depositi di brevetto effettuati in relazione ad un progetto in corso.
5 Se approva una domanda di garanzia di assunzione dei costi ai sensi dell'articolo 10x capoverso 4, la CTI assicura mediante decisione un importo massimo corrispondente e fissa il termine entro il quale deve essere presentata una domanda ai sensi dell'articolo 10x capoversi 1-3. La CTI può vincolare la decisione a ulteriori condizioni e oneri. L'importo complessivo disponibile per la garanzia di assunzione dei costi è determinato tenendo conto dei crediti approvati dal Parlamento.2
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 giu. 2011, in vigore dal 15 lug. 2011 con effetto fino al 14 lug. 2013 (RU 2011 3151).
2 Introdotto dal n. I dell'O del 22 giu. 2011, in vigore dal 15 lug. 2011 con effetto fino al 14 lug. 2013 (RU 2011 3151).
Art. 10z Programmi e progetti internazionali
(art. 16d e 16f cpv. 2 e 3 LPRI)
1 Fatto salvo il capoverso 2, l'UFFT ha i seguenti compiti nell'ambito dei programmi e dei progetti internazionali:
- a.
- prepara le basi per accordi sulla partecipazione a programmi internazionali nell'ambito dell'innovazione;
- b.
- partecipa alla concezione, alla pianificazione e alla realizzazione di attività di promozione in seno a organi internazionali;
- c.
- promuove l'informazione sui programmi internazionali.
2 La CTI ha i seguenti compiti nell'ambito dei programmi e dei progetti internazionali:
- a.
- partecipa alla concezione, alla pianificazione e alla realizzazione di attività di promozione nonché alla valutazione di progetti internazionali in seno a organi internazionali, per quanto negli accordi internazionali non sia prevista una diversa assegnazione delle competenze. Essa valuta tali progetti, emette raccomandazioni e decide in merito alla concessione di contributi CTI ai partner ricercatori svizzeri;
- b.
- promuove l'informazione sui programmi, per quanto negli accordi internazionali non sia prevista una diversa assegnazione delle competenze.
Sezione 4: Politica di ricerca, pianificazione
(art. 20 a 27 LPRI)
Art. 111 Finalità della politica svizzera di ricerca
Il DEFR fissa il termine entro il quale il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia deve presentare le sue proposte concernenti le finalità della politica svizzera di ricerca.
1 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
Art. 12 Programmi pluriennali
1 Gli organi della ricerca informano, nei loro programmi pluriennali, sulle attività previste nella prossima legislatura, in particolare su:
- a.
- gli scopi principali e le priorità che hanno stabilito e la loro concordanza con le finalità della politica svizzera di ricerca;
- b.
- la ripartizione dei loro mezzi finanziari in comparazione con l'attività finora svolta;
- c.
- il modo di coordinamento delle loro attività di cui agli articoli 17 e 18 LPRI;
- d.
- le ripercussioni a livello del personale e a livello finanziario.
2 La Segreteria di Stato fissa per le istituzioni di promovimento della ricerca e per la CTI il termine entro il quale devono presentare i loro programmi pluriennali.1
3 I Politecnici federali e gli istituti annessi coordinano i loro programmi pluriennali con la pianificazione secondo la legge federale dell'8 ottobre 19992 sull'aiuto alle università.3
1 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
2 RS 414.20
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1861).
Art. 13 Verificazione dei programmi pluriennali
1 Ogni organo della ricerca verifica, all'atto dell'allestimento della pianificazione annua secondo l'articolo 27 LPRI, la validità del suo programma pluriennale.
2 L'organo della ricerca comunica al DEFR i motivi per i quali sono necessarie eventuali modifiche.1
1 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
Art. 14 Piano di ripartizione delle istituzioni di promovimento della ricerca
Il piano di ripartizione indica il modo in cui, nel corso del prossimo anno, devono essere utilizzati i fondi; gli importi sono espressi in franchi e in percentuale dell'onere complessivo; a titolo di comparazione, devono essere menzionate le cifre corrispondenti dei due anni precedenti. La ripartizione prevista dev'essere motivata.
Sezione 5: Disposizioni comuni per gli organi della ricerca
(art. 28a, 31 e 31a LPRI)10
Art. 15 Rapporti1
1 Le istituzioni di promovimento della ricerca e la Conferenza universitaria svizzera presentano al DEFR, per il rapporto di gestione, un rapporto sommario della loro attività.
2 Le istituzioni di promovimento della ricerca includono nei loro programmi pluriennali un rapporto su attività finanziate con risorse federali durante i quattro anni precedenti.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1861).
Art. 15a1 Proprietà intellettuale
1 Se la Confederazione vincola lo stanziamento di aiuti finanziari a condizioni relative al promovimento della valorizzazione dei risultati della ricerca, tali condizioni comprendono in particolare i seguenti punti:
- a.
- i diritti di proprietà intellettuale sui risultati che il ricercatore ha ottenuto nell'esercizio della sua attività finanziata dalla Confederazione appartengono all'istituzione per la quale il ricercatore lavora;
- b.
- il ricercatore che nell'esercizio della sua attività finanziata dalla Confederazione ottiene risultati rilevanti in materia di diritti di proprietà intellettuale deve informarne l'istituzione per la quale lavora;
- c.
- il ricercatore e l'istituzione per la quale lavora si impegnano a non compromettere lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca mediante pubblicazioni anticipate o in altro modo;
- d.
- se l'istituzione per la quale il ricercatore lavora sfrutta i diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca, versa al ricercatore un equo compenso secondo i principi dell'articolo 332 capoverso 4 del Codice delle obbligazioni2;
- e.
- se l'istituzione per la quale il ricercatore lavora non sfrutta i diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca entro sei mesi dall'annuncio da parte del ricercatore, quest'ultimo può chiedere il ritrasferimento dei diritti di proprietà intellettuale;
- f.3
- se nell'esercizio di un'attività finanziata dalla Confederazione e da terzi si ottengono risultati rilevanti in materia di diritti di proprietà intellettuale, l'istituzione sostenuta dalla Confederazione partecipa allo sfruttamento di tali diritti almeno nella proporzione in cui la Confederazione ha partecipato al costo complessivo del progetto in questione. Sono esclusi i progetti di ricerca applicata e di sviluppo di cui all'articolo 10o. Le disposizioni di cui alle lettere b-e sono applicabili per analogia.
2 Se l'istituzione per la quale il ricercatore lavora non adempie i suoi obblighi vincolati allo stanziamento di aiuti federali, la Confederazione può ridurre i contributi versati o richiederne la restituzione.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1861).
2 RS 220
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5461).
Sezione 6: Entrata in vigore
Art. 16
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1985.
Disposizioni transitorie della modifica del 26 settembre 200811
Per l'anno 2009 vige quanto segue:
- a.
- i contributi per i costi indiretti di ricerca sono accordati sulla base dei contributi per i progetti di ricerca approvati nel 2009;
- b.
- i contributi sono versati in un'unica rata entro la fine dell'anno.
Disposizione transitoria della modifica del 24 novembre 201012
In deroga all'articolo 10s capoverso 6, fino al 31 dicembre 2013 i contributi per l'overhead possono essere concessi anche ad altre istituzioni di ricerca di cui all'articolo 10p se tali istituzioni dimostrano di tenere una contabilità analitica e hanno ricevuto dalla CTI i contributi per l'overhead prima dell'entrata in vigore della modifica del 24 novembre 2010 della presente ordinanza.
Allegato1
(art. 10s cpv.7)
Calcolo dei contributi CTI a favore di progetti di ricerca
applicata e sviluppo
- 1.
- Sono computabili i costi per il personale delle seguenti categorie:
- 1.1
- responsabile di progetto;
- 1.2
- sostituto responsabile di progetto;
- 1.3
- scienziato esperto;
- 1.4
- collaboratore scientifico;
- 1.5
- tecnico, programmatore.
- 2.
- I costi per il personale sono composti dal salario lordo (inclusa la 13a mensilità) e dalle prestazioni sociali. Nel settore dei PF la quota del datore di lavoro pari al 14 per cento per i contributi sociali è computata in modo addizionale.
- 3.
- Per ogni categoria vale il rispettivo importo massimo orario (con e senza overhead) seguente:
Categoria | Tariffa A (con overhead) Fr. | Tariffa B (senza overhead) Fr. | |
Responsabile di progetto | 148 | 105 | |
Sostituto responsabile di progetto | 127 | 87 | |
Scienziato esperto | 105 | 71 | |
Collaboratore scientifico | 84 | 60 | |
Tecnico, programmatore | 74 | 54 | |
- Tariffa A: è applicata alle scuole universitarie professionali con contabilità analitica e comprende le prestazioni sociali del datore di lavoro e i costi comuni generati dal progetto (overhead). È fatta la salva la disposizione transitoria della modifica del 24 novembre 2010.
- Tariffa B: è applicata alle scuole universitarie che non rientrano nella tariffa A e ai centri di ricerca senza scopo di lucro e comprende le prestazioni sociali del datore di lavoro. È fatta la salva la disposizione transitoria della modifica del 24 novembre 2010.
- 4.
- Il massimo di ore lavorative computabili è:
- a)
- 152 ore lavorative per persona e mese;
- b)
- 1824 ore lavorative per persona e anno.
1 Introdotto dal n. II dell'O del 24 nov. 2010 in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5461).
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5461).
2 RS 420.1
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5461).
4 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5461). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
5 Introdotta dal n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1861).
6 Introdotta dal n. I dell'O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU 2008 4617).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 4263).
8 Introdotta dal n. I dell'O del 27 feb. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 683).
9 Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5461).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1861).
11RU 2008 4617
12RU 2010 5461
