411.3

Legge federale
concernente il sussidio alla Scuola cantonale
di lingua francese in Berna

del 19 giugno 1981


L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 115 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 19802,

decreta:

Art. 1

La Confederazione partecipa alle spese del Cantone di Berna per la Scuola cantonale di lingua francese in Berna.


Art. 2

La Confederazione assegna:

a.
un sussidio annuo pari al 25 per cento dei costi d'esercizio;
b.
un sussidio unico pari al 40 per cento dei costi di costruzione e attrezzatura di un nuovo edificio scolastico.

Art. 3

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l'assegnazione dei sussidi d'accordo con il Cantone di Berna, il Comune di Berna, la Società della Scuola di lingua francese di Berna e la Fondazione «Scuola di lingua francese in Berna».


Art. 4

È abrogato il decreto federale del 18 dicembre 19591 che accorda un sussidio alla fondazione «Scuola di lingua francese in Berna».


1 [FF 1959 II 1202]


Art. 5

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.


Data dell'entrata in vigore: 1° agosto 19823


RU 1982 1461


1 RS 101
2 FF 1981 I 1
3 DCF del 28 apr. 1982 (RU 1982 1462).