411.3
Legge federale
concernente il sussidio alla Scuola cantonale
di lingua francese in Berna
del 19 giugno 1981
Art. 1
La Confederazione partecipa alle spese del Cantone di Berna per la Scuola cantonale di lingua francese in Berna.
Art. 2
La Confederazione assegna:
- a.
- un sussidio annuo pari al 25 per cento dei costi d'esercizio;
- b.
- un sussidio unico pari al 40 per cento dei costi di costruzione e attrezzatura di un nuovo edificio scolastico.
Art. 3
Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l'assegnazione dei sussidi d'accordo con il Cantone di Berna, il Comune di Berna, la Società della Scuola di lingua francese di Berna e la Fondazione «Scuola di lingua francese in Berna».
Art. 4
È abrogato il decreto federale del 18 dicembre 19591 che accorda un sussidio alla fondazione «Scuola di lingua francese in Berna».
1 [FF 1959 II 1202]
Art. 5
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° agosto 19823
