453.3

Ordinanza
concernente il riconoscimento
di istituzioni scientifiche nell'ambito
della Convenzione sulla conservazione delle specie

del 20 ottobre 1980 (Stato 1° gennaio 2013)


Il Dipartimento federale dell'interno,1

visto l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 giugno 19752 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (ordinanza sulla conservazione delle specie),

ordina:

Art. 1 Riconoscimento di istituzioni scientifiche nel nostro Paese

1 L'Ufficio federale di veterinaria può riconoscere come istituzioni scientifiche conformemente all'articolo VII cifra 6 della Convenzione del 3 marzo 19731 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (Convenzione):

a.
le istituzioni accessibili a tutti e dirette secondo principi scientifici;
b.
gli istituti universitari;
c.
gli istituti federali di ricerca oppure le istituzioni scientifiche equivalenti.

2 Le istituzioni devono adempiere le seguenti condizioni:

a.
disporre in permanenza di una collezione di esemplari di animali o di vegetali;
b.
la collezione deve servire in primo luogo a scopi di ricerca e didattici e, a tale fine, essere accessibile a tutti;
c.
in merito alle specie figuranti negli allegati I a III della Convenzione, i dati esatti devono essere menzionati su etichette, cataloghi o altri registri. Se siffatti esemplari vengono ceduti per un tempo determinato o indeterminato, se ne deve tenere un controllo.

3 L'Ufficio federale di veterinaria può subordinare il riconoscimento dell'istituzione a talune condizioni e oneri, nell'intento di escludere un'utilizzazione commerciale degli esemplari.


1 RS 0.453


Art. 2 Riconoscimento d'istituzioni scientifiche all'estero

1 Le istituzioni estere registrate presso la competente autorità esecutiva sono considerate come riconosciute.

2 Le istituzioni situate negli Stati che non sono parte contraente della Convenzione possono essere riconosciute dall'Ufficio federale di veterinaria d'intesa con la segreteria della Convenzione.


Art. 3 Procedura di riconoscimento

1 Le domande di riconoscimento devono essere indirizzate all'Ufficio federale di veterinaria.

2 Il riconoscimento è valido due anni. L'Ufficio federale di veterinaria rinnova d'ufficio il riconoscimento fintantoché le condizioni sono adempiute.

3 Il riconoscimento può essere revocato se ne vien fatto uso abusivo.


Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1981.



RU 1980 1878


1 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.
2 [RU 1975 1063 1321, 1977 1194 art. 84 cpv. 2. RS 453 art. 24 n. 3]. Vedi ora l'O del 18 apr. 2007 (RS 453).