453.3
Ordinanza
concernente il riconoscimento
di istituzioni scientifiche nell'ambito
della Convenzione sulla conservazione delle specie
del 20 ottobre 1980 (Stato 1° gennaio 2013)
Art. 1 Riconoscimento di istituzioni scientifiche nel nostro Paese
1 L'Ufficio federale di veterinaria può riconoscere come istituzioni scientifiche conformemente all'articolo VII cifra 6 della Convenzione del 3 marzo 19731 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (Convenzione):
- a.
- le istituzioni accessibili a tutti e dirette secondo principi scientifici;
- b.
- gli istituti universitari;
- c.
- gli istituti federali di ricerca oppure le istituzioni scientifiche equivalenti.
2 Le istituzioni devono adempiere le seguenti condizioni:
- a.
- disporre in permanenza di una collezione di esemplari di animali o di vegetali;
- b.
- la collezione deve servire in primo luogo a scopi di ricerca e didattici e, a tale fine, essere accessibile a tutti;
- c.
- in merito alle specie figuranti negli allegati I a III della Convenzione, i dati esatti devono essere menzionati su etichette, cataloghi o altri registri. Se siffatti esemplari vengono ceduti per un tempo determinato o indeterminato, se ne deve tenere un controllo.
3 L'Ufficio federale di veterinaria può subordinare il riconoscimento dell'istituzione a talune condizioni e oneri, nell'intento di escludere un'utilizzazione commerciale degli esemplari.
Art. 2 Riconoscimento d'istituzioni scientifiche all'estero
1 Le istituzioni estere registrate presso la competente autorità esecutiva sono considerate come riconosciute.
2 Le istituzioni situate negli Stati che non sono parte contraente della Convenzione possono essere riconosciute dall'Ufficio federale di veterinaria d'intesa con la segreteria della Convenzione.
Art. 3 Procedura di riconoscimento
1 Le domande di riconoscimento devono essere indirizzate all'Ufficio federale di veterinaria.
2 Il riconoscimento è valido due anni. L'Ufficio federale di veterinaria rinnova d'ufficio il riconoscimento fintantoché le condizioni sono adempiute.
3 Il riconoscimento può essere revocato se ne vien fatto uso abusivo.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1981.
1 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.
2 [RU 1975 1063 1321, 1977 1194 art. 84 cpv. 2. RS 453 art. 24 n. 3]. Vedi ora l'O del 18 apr. 2007 (RS 453).
