747.201.1
Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere
(Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)1
dell'8 novembre 1978 (Stato 1° gennaio 2013)
1 Disposizioni generali
Art. 1 Campo d'applicazione
1 La presente ordinanza è applicabile alla navigazione nelle acque svizzere, ivi comprese quelle confinarie.
2 Restano comunque riservate le disposizioni derogative o complementari adottate in applicazione di convenzioni internazionali.
Art. 21 Definizioni
Nella presente ordinanza:
- a.
- Tipi di veicoli galleggianti
- 1.
- il termine «natante» indica un'imbarcazione, un corpo galleggiante destinato a spostarsi sulla superficie dell'acqua o sotto di essa, o un impianto galleggiante,
- 2.
- il termine «battello motorizzato» o «battello a motore» indica un natante a propulsione meccanica,
- 3.
- il termine «convoglio rimorchiato» indica una composizione formata da imbarcazioni sprovviste di propulsione, rimorchiata da almeno un natante a motore. La composizione formata unicamente da imbarcazioni da diporto, da imbarcazioni sportive o da entrambi i tipi di imbarcazioni, non è considerata un convoglio rimorchiato,
- 4.
- il termine «convoglio spinto» indica una formazione di natanti sprovvisti di propulsione, riuniti in modo da formare un insieme rigido, spinta da almeno un natante a motore,
- 5.
- il termine «impianto galleggiante» indica un corpo galleggiante quali una draga, un pontone, una gru, fornito di istallazioni per i lavori in acqua,
- 6.
- il termine «battello per passeggeri» indica un natante utilizzato per il trasporto di più di 12 persone a scopo professionale,
- 7.
- il termine «battello in servizio regolare» indica un natante che circola per un'impresa di navigazione della Confederazione o per un'impresa beneficiaria di una concessione federale,
- 8.
- il termine «battello per il trasporto di merci» indica un natante utilizzato per il trasporto di merci per terzi,
- 9.
- il termine «battello a vela» indica un natante concepito per la navigazione a vela. Un natante a vela che naviga a motore con o senza vela issata, ai sensi delle prescrizioni concernenti la circolazione, è considerato come un natante a motore,
- 10.
- il termine «tavola a vela» indica un natante a vela con uno scafo compatto senza timone e dotato di uno o parecchi alberi che si possono abbattere e far rotare di 360°,
- 11.
- il termine «battello a remi» indica un natante che può essere mosso soltanto mediante remi, pedivelle o manovelle, pagaie oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana,
- 12.
- il termine «gommone» indica un natante pneumatico sprovvisto di motore, destinato alla navigazione in torrenti e nel quale i passeggeri siedono generalmente sulle camere d'aria laterali,
- 13.
- il termine «canotto pneumatico» indica un natante pneumatico costituito da più camere d'aria separate con o senza elementi fissi,
- 14.
- il termine «imbarcazione da diporto» indica un natante utilizzato per lo sport e lo svago e non è un'imbarcazione sportiva ai sensi del numero 15,
- 15.
- il termine «imbarcazione sportiva» indica un natante rientrante nel campo d'applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 19942 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (direttiva CE),
- 16.
- il termine «kite surf» (tavola ad aquilone) indica un natante rimorchiato da attrezzature per il volo (aquiloni, paracadute ascensionali e dispositivi analoghi non motorizzati) e utilizzato per il surf al traino,
- 17.
- il termine «natante destinato a scopo di abitazione» indica un natante che è allestito ed equipaggiato in modo che sia possibile abitarvi a bordo in modo permanente, che è abitato e che staziona in un luogo da più di due mesi consecutivi o che in questo periodo di tempo torna sempre allo stesso luogo di stazionamento,
- 18.
- il termine «moto d'acqua» indica un natante di lunghezza inferiore a 4 metri, equipaggiato con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e condotto da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo. Ai sensi della presente ordinanza le moto d'acqua sono considerate imbarcazioni da diporto (altri termini con lo stesso significato: acquascooter o jet-bike),
- 19.
- il termine «natante da noleggio» indica un natante che il suo proprietario presta a titolo temporaneo e contro rimunerazione a persone terze che lo conducono loro stesse,
- 20.
- il termine «imbarcazione da spiaggia» indica un canotto gonfiabile o un mezzo di svago o da bagno costituito da una camera d'aria connessa, ottenuto da un materiale privo di supporti e senza rinforzi. Materassini pneumatici, equipaggiamenti individuali di aiuto al galleggiamento o simili sono considerati imbarcazioni da spiaggia ai sensi della presente ordinanza,
- 21.
- il termine «imbarcazione a pagaia» indica un natante a propulsione umana mosso da una o più pagaie doppie o semplici. Sono considerati imbarcazioni a pagaia in particolare le canoe, i caiachi, le canoe canadesi, i canotti pieghevoli e natanti analoghi. Ai sensi della presente ordinanza esse sono considerate un sottogruppo dei battelli a remi;
- b.
- Definizioni di tecnica navale
- 1.
- il termine «componente» indica uno dei componenti di un'imbarcazione sportiva riportati nell'allegato II della direttiva CE,
- 2.
- il termine «lunghezza»
- -
- per le imbarcazioni sportive di cui alla lettera a numero 15 indica la lunghezza dello scafo LH secondo la norma SN EN ISO 86663,
- -4
- per gli altri natanti indica la lunghezza dello scafo (LH) compresi tutti i componenti strutturali o integrati. Fanno parte della lunghezza tutte le parti che di solito sono solidamente fissate al natante, anche se sporgono dalla poppa. I motori fuoribordo, le trasmissioni Z e i componenti che possono essere smontati senza distruggerli o senza impiego di utensili non fanno parte della lunghezza. Nel caso di natanti a più scafi è considerata la lunghezza dello scafo più lungo;
- 3.
- il termine «larghezza»
- -
- per le imbarcazioni sportive con uno scafo indica la larghezza dello scafo BH secondo la norma SN EN ISO 86665. In deroga alla norma, nel caso di imbarcazioni sportive con più di uno scafo la larghezza deve comprendere tutti gli scafi,
- -
- per gli altri natanti indica la larghezza massima dello scafo (Bmax), compresi tutti i componenti strutturali o integrati. I componenti che possono essere smontati dallo scafo senza distruzione o senza impiego di utensili non fanno parte della larghezza,
- 4.
- il termine «battello in stazionamento» indica un natante che si trova direttamente o indirettamente all'ancora, ormeggiato alla riva o arenato,
- 5.
- il termine «battello in navigazione» o «battello in rotta» indica un natante che non è direttamente né indirettamente all'ancora, né ormeggiato a riva, né arenato,
- 6.
- il termine «notte» indica il periodo di tempo compreso tra il tramonto e il sorgere del sole,
- 7.
- il termine «giorno» indica il periodo di tempo compreso tra il sorgere e il tramonto del sole,
- 8.
- il termine «potenza di propulsione» indica la potenza nominale ai sensi della cifra 2.10 dell'ordinanza del 13 dicembre 19936 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot),
- 9.7
- il termine «stagno all'acqua» indica la proprietà di componenti, dispositivi o aree di un natante che escludono qualsiasi infiltrazione di acqua,
- 10.8«stagno agli spruzzi e alle intemperie» indica la proprietà di componenti, dispositivi o aree di un natante che in circostanze considerate abituali consentono unicamente l'infiltrazione di una quantità insignificante di acqua;
- c.
- tavole e segnali nautici
- 1.
- il termine «luce intermittente» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente almeno 40 volte al minuto,
- 2.
- il termine «luce lampeggiante» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente al massimo 20 volte al minuto,
- 3.
- il termine «luce cadenzata» indica una sorgente luminosa accesa e spenta al massimo 20 volte al minuto seguendo un determinato ritmo;
- d.
- definizioni generali
- 1.
- il termine «messa in circolazione» indica la cessione o il trasferimento, a titolo gratuito o oneroso, di un'imbarcazione sportiva nuova o usata a scopo di vendita o di uso in Svizzera,
- 2.
- il termine «trasporto professionale» indica un trasporto di persone o di merci durante il quale sono adempiute le condizioni sul trasporto professionale secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 25 novembre 19989 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV).
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
2 GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giu. 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, pag. 18). Il testo di questa direttiva può essere ottenuto presso l'Euro Info Centro Svizzero, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics o essere consultato sull'indirizzo Internet del sito ufficiale della banca di dati della CE ( HYPERLINK "http://www.europa.eu.int/eur-lex" ).
3 La norma SN EN ISO 8666 può essere ottenuta presso l'Associazione Svizzera di Normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).
5 La norma SN EN ISO 8666 può essere ottenuta presso l'Associazione Svizzera di Normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch).
6 RS 741.201.3
7 Introdotto dal n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).
8 Introdotto dal n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).
9 [ HYPERLINK "http://intranet.admin.ch/ch/f/as/1999/721.pdf" , 2000 2103 allegato n. II 5, 2005 1167 allegato n. II 5, 2008 3547. RU 2009 6027 art. 82 n. 1]. Vedi ora l'O del 4 nov. 2009 sul trasporto dei viaggiatori (RS 745.11).
2 Disposizioni relative alla circolazione
21 Generalità
Art. 3 Conduttore
1 Nessun battello isolato o convoglio rimorchiato o spinto può navigare senza che a bordo vi sia un conduttore.
2 Il conduttore è responsabile dell'osservanza della presente ordinanza.
Art. 4 Doveri dell'equipaggio e delle altre persone a bordo
1 I membri dell'equipaggio eseguono gli ordini loro impartiti dal conduttore nei limiti della sua responsabilità. Essi devono contribuire all'osservanza della presente ordinanza.
2 Ogni persona a bordo è tenuta ad osservare gli ordini che le vengono impartiti dal conduttore nell'interesse della sicurezza della navigazione e dell'ordine a bordo.
Art. 5 Dovere di precauzione in particolare
Il conduttore deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo. Egli adatta la rotta alle condizioni locali e prende tutte le misure precauzionali che il dovere di vigilanza richiede, in special modo per evitare
- a.
- di mettere in pericolo o di molestare le persone,
- b.
- di causare danni ad altri natanti, alla proprietà altrui, alle rive ed alla vegetazione rivierasca, o alle istallazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive,
- c.
- di intralciare la navigazione o la pesca,
- d.
- di inquinare le acque o di alterarne le sue proprietà.
Art. 6 Comportamento in circostanze particolari
Per evitare un pericolo imminente, il conduttore prende le misure necessarie, anche in deroga alla presente ordinanza.
Art. 7 Carico e numero di persone
1 Il carico o il numero di persone indicati nella licenza di navigazione non devono essere superati. Nel caso in cui sono indicate le marche di bordo libero, il natante non deve immergersi oltre il limite inferiore delle marche stesse.
2 Il carico deve essere disposto in modo da non mettere in pericolo la sicurezza del natante né da ostacolare la visuale necessaria per la condotta.
3 Sulle imbarcazioni da diporto, quando lo spazio lo permette, 3 ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono essere contati come 2 adulti. Un adulto e 2 ragazzi possono essere imbarcati su un natante idoneo al trasporto di 2 persone.
4 Se il numero di persone o il carico ammissibili non sono stati fissati, il natante dovrà essere caricato in modo che la sicurezza dello stesso non sia compromessa.
Art. 8 Documenti
I documenti richiesti dalla presente ordinanza devono essere tenuti a bordo ed essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità competente.
Art. 9 Protezione dei segnali della via navigabile
1 È vietato togliere, modificare, danneggiare o rendere inefficaci i segnali della via navigabile, oppure di ormeggiarsi a loro.
2 Chi danneggia un segnale della via navigabile deve avvertire senza indugio la polizia.
Art. 10 Protezione delle acque
1 È vietato versare o immettere nelle acque sostanze la cui natura possa inquinarle o alterarne le proprietà.
2 Se, per negligenza, sostanze pericolose o inquinanti sono cadute o rischiano di cadere in acqua, il conduttore deve avvertire senza indugio la polizia, sempre che non sia in grado egli stesso di evitare il pericolo o l'inquinamento.
3 Il conduttore di battelli che constata la presenza sulla via navigabile di carburante, di lubrificante o di altre sostanze pericolose per le acque in quantità apprezzabile è tenuto ad avvertire la polizia.
4 Per motori con carburante a miscela, l'olio dev'essere biodegradabile.1
1 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 11 Protezione contro le immissioni nocive
I rumori, il fumo, i gas di scappamento e gli odori devono essere tenuti nei limiti compatibili ad un perfetto funzionamento di un natante utilizzato secondo le regole.
Art. 12 Incidenti ed assistenza
1 In caso d'incidente, il conduttore prende tutte le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo.
2 Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche del suo natante e la natura della sua partecipazione all'incidente. È considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all'incidente stesso.
3 Il conduttore è tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o ai natanti in pericolo, nella misura compatibile con la sicurezza del suo proprio battello. In caso di bisogno egli chiede l'aiuto di terzi.
4 Se ci sono feriti, morti o dispersi occorre chiamare immediatamente la polizia.
5 In caso di danni materiali, l'autore del danno avvisa al più presto possibile il danneggiato.
Art. 13 Battelli incagliati o affondati
Se un natante è incagliato o affondato e se ne risulti un pericolo per la sicurezza della navigazione, occorre esporre i segnali previsti agli articoli 26 e 29 e prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d'impossibilità dovrà essere avvertita senza indugio la polizia.
Art. 14 Ordini delle autorità
1 I conduttori ed i sorveglianti di stabilimenti galleggianti devono conformarsi agli ordini impartiti dalle autorità competenti per garantire la sicurezza del traffico o evitare difficoltà alla navigazione.
2 I conduttori ed i sorveglianti di stabilimenti galleggianti devono parimenti conformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni di cui all'articolo 72, i lavori sull'acqua o sulle rive, oppure in caso di alto livello delle acque.
Art. 15 Controllo
I conduttori ed i sorveglianti di stabilimenti galleggianti devono prestare la collaborazione necessaria alle autorità di vigilanza competenti.
22 Contrassegni dei natanti
Art. 16 Contrassegni1
1 I natanti stazionati su uno specchio d'acqua o al di sopra di esso e impiegati sulle acque aperte alla navigazione pubblica devono essere provvisti dei contrassegni attribuiti dall'autorità competente conformemente all'allegato 1.2
2 Non sono sottoposti a questa disposizione:
- a.
- i battelli delle imprese di navigazione che beneficiano di una concessione federale;
- b.
- i natanti la cui lunghezza è inferiore a 2,50 m;
- c.3
- le imbarcazioni da spiaggia e altri natanti simili;
- d.4
- le canoe, i natanti da competizione per regate, le tavole a vela e i kite surf.5
3 I battelli previsti alla lettera a del secondo capoverso portano un nome che può essere composto da lettere e numeri; quelli di cui alle lettere b-d del secondo capoverso, il nome e l'indirizzo del proprietario o del detentore in modo ben visibile.6
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
6 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
Art. 17 Applicazione dei contrassegni
1 I contrassegni sono applicati sui due lati del natante, in modo ben visibile, a caratteri latini e cifre arabe resistenti alle intemperie. Il Cantone può inoltre prevedere un simbolo nautico o uno stemma. Per i natanti con licenza di navigazione collettiva è sufficiente recare seco i contrassegni in posto ben visibile.1
2 I caratteri ed i numeri devono avere almeno 8 cm di altezza per i natanti di lunghezza fino a 15 m, almeno 20 cm per gli altri battelli. La loro larghezza e lo spessore delle linee saranno adattati all'altezza. I caratteri ed i numeri devono essere chiari su uno sfondo scuro o scuri su uno sfondo chiaro e ben leggibili.
3 L'autorità competente può prescrivere l'utilizzazione di larghe di controllo secondo l'allegato 1.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
23 Segnalazione dei battelli
Art. 181 Generalità
I natanti portano, di notte o in caso di tempo con scarsa visibilità (nebbia, nevischio, ecc.) i fanali prescritti, di giorno le tavole, le bandiere e i palloni prescritti. I segnali sono riprodotti nell'allegato 2.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 18a1 Generi di fanali
1 I fanali d'albero devono emettere una luce bianca visibile dal davanti su un arco d'orizzonte di 225°, vale a dire di 112° 30' su ogni lato.2
1bis I fanali d'albero devono essere disposti nell'asse del natante. La loro distanza dal punto d'intersezione della linea dei fanali laterali con l'asse del natante deve essere almeno di 0,5 m.3
2 Due fanali laterali, uno a luce verde a tribordo e uno a luce rossa a babordo, sono disposti sul natante alla stessa altezza rispetto alla linea di galleggiamento. Ciascuno deve essere visibile dal davanti, sul lato corrispondente, su un arco d'orizzonte di 112° 30'. Sulle imbarcazioni da diporto e sulle imbarcazioni sportive è ammesso l'impiego di un fanale a due colori a prua al posto dei fanali laterali separati; tale fanale deve essere collocato a prua nell'asse del natante.4
3 I fanali di poppa devono emettere una luce bianca visibile da dietro su un arco d'orizzonte di 135°, vale a dire 67° 30' su ogni lato.5
3bis I fanali di poppa devono essere disposti nell'asse del natante. Sulle imbarcazioni sportive e sulle imbarcazioni da diporto possono essere disposti lateralmente all'asse, se non è possibile disporli nell'asse. La distanza dall'asse va ridotta al minimo. Non deve ammontare a più del 50 per cento della metà della larghezza del natante (BH).6
4 I fanali visibili da ogni lato lo sono su un arco d'orizzonte di 360°.
1 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
3 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2275). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
6 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2275). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).
Art. 19 Fanali
1 I fanali prescritti devono essere collocati in modo da essere ben visibili e non abbagliare il conduttore. Salvo disposizione contraria, devono emettere una luce uniforme e continua.1
2 Di notte in piena oscurità e con atmosfera chiara la portata sarà di almeno:
Genere del fanale | Bianco o giallo | Rosso o verde |
chiaro | 4 km | 3 km |
ordinario | 2 km | 1,5 km |
3 Le portate minime prescritte sono ritenute conformi se i fanali hanno le intensità luminose seguenti:
Portata minima in chilometri | Intensità in candela |
4 | 10,0 |
3 | 4,1 |
2 | 1,4 |
1,5 | 0,72 |
4 Per le imbarcazioni da diporto e per le imbarcazioni sportive sono sufficienti fanali alimentati da una sorgente di corrente di 5 Watt.3
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
3 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
Art. 20 Tavole, bandiere e palloni
1 Le tavole, le bandiere ed i palloni prescritti vanno disposti in modo da essere ben visibili. I loro colori devono essere facilmente riconoscibili. Le tavole e le bandiere avranno un'altezza ed una larghezza di almeno 60 cm. I palloni devono avere un diametro di almeno 30 cm.
2 I palloni possono essere sostituiti da dispositivi equivalenti che impediscano qualsiasi confusione.
Art. 21 Segnali a vista non ammessi
1 È vietato portare segnali a vista diversi da quelli che sono prescritti o di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.
2 Per determinati scopi, l'Ufficio federale dei trasporti può autorizzare altri segnali a vista.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 22 Fanali di soccorso
1 Nel caso che i fanali prescritti cessino di funzionare devono essere sostituiti senza indugio con fanali di rispetto. Se il fanale prescritto dev'essere chiaro, esso può essere sostituito con un fanale ordinario. Appena possibile si provvederà a ristabilire la segnalazione conformemente alle prescrizioni.
2 Se i fanali di rispetto non possono essere messi in servizio tempestivamente e se la sicurezza lo esige, un fanale ordinario bianco visibile su l'intero orizzonte sarà messo in loro vece.
Art. 23 Lampade e riflettori
È vietato fare uso di lampade e di riflettori:
- a.
- che possono essere scambiati con i fanali prescritti,
- b.
- che producono un abbagliamento e mettono in pericolo o ostacolano la navigazione o la circolazione a terra.
Art. 241 Battelli motorizzati
1 Di notte durante la rotta, i battelli motorizzati devono portare:
- a.
- un fanale chiaro d'albero;
- b.
- fanali chiari laterali;
- c.
- un fanale ordinario di poppa.
2 Per imbarcazioni da diporto, imbarcazioni sportive e imbarcazioni di pescatori professionisti sono pure autorizzati:
- a.
- fanali ordinari al posto di fanali chiari;
- b.
- un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e collocato nell'asse dell'imbarcazione invece del fanale d'albero e del fanale di poppa. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore.2
3 Di notte i natanti a vela che navigano a motore portano:
- a.
- un fanale a luce bianca, visibile da ogni lato e fanali laterali; questi ultimi possono essere collocati a prua uno accanto all'altro o riuniti in una lanterna bicolore collocata nell'asse del natante; o
- b.
- un fanale d'albero, un fanale di poppa e fanali laterali; questi ultimi e il fanale di poppa possono anche essere riuniti in una lanterna tricolore collocata sulla punta dell'albero.
4 Se la potenza propulsiva non eccede 6 kW, un fanale a luce bianca visibile da ogni lato è sufficiente in tutti i casi.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
Art. 251 Natanti senza motore
1 Di notte, durante la navigazione, i natanti senza motore devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato. Sui battelli a remi, tale fanale può essere a luce lampeggiante (art. 2 lett. c n. 2).2
2 Per i natanti a vela che navigano soltanto a vela, sono pure autorizzati:
- a.
- un fanale di poppa nonché fanali laterali che possono pure essere collocati uno accanto all'altro a prua o riuniti in una lanterna bicolore, collocata nell'asse del natante; o
- b.
- una lanterna tricolore sulla punta dell'albero.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).
Art. 26 Battelli in stazionamento
1 Di notte, i battelli in stazionamento, ad eccezione di quelli che sono ormeggiati a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato.1
2 Quando la sicurezza della navigazione lo esige, gli impianti galleggianti devono essere illuminati in modo tale da poter riconoscere i loro contorni.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 27 Battelli in servizio regolare
I battelli di servizio regolare devono portare:
- a.1
- di notte, oltre ai fanali prescritti nell'articolo 24 capoverso 1, un fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto per quanto possibile un metro più alto del fanale d'albero;
- b.
- di giorno, un pallone verde.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 28 Protezione contro il moto ondoso
I natanti destinati a compiti speciali (misurazioni, ricerche idrologiche e azioni di salvataggio) che devono essere protetti dal moto ondoso possono portare, previo accordo con le autorità competenti:
- a.1
- di notte, oltre ai fanali prescritti, un fanale ordinario a luce rossa, visibile da ogni lato, e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e disposto circa un metro al di sotto del primo;
- b.
- di giorno, una bandiera, rossa per la metà superiore e bianca per quella inferiore. Tale bandiera può essere sostituita da due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 29 Ancoraggi pericolosi
1 I natanti, quando sono ancorati in maniera di mettere in pericolo la navigazione devono portare:
- a.1
- di notte due fanali ordinari a luce bianca, visibili da ogni lato e disposti l'uno al di sopra dell'altro a un intervallo di almeno 1 m;
- b.
- di giorno due bandiere bianche sovrapposte.
2 Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, l'ancora è inoltre segnalata di notte con fanali ordinari a luce bianca, visibili da ogni lato, di giorno con corpi galleggianti gialli.2
Art. 30 Battelli della polizia e dei servizi ausiliari
1 I natanti della polizia possono portare uno o parecchi fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato, quando svolgono interventi urgenti. Previo accordo con le autorità competenti, i natanti dell'amministrazione delle dogane, dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio possono portare siffatti fanali durante gli interventi urgenti.1
2 Se un battello della polizia o dei servizi di sorveglianza di frontiera o di vigilanza sulla pesca intende entrare in comunicazione con un altro natante, esso deve esporre la bandiera corrispondente alla lettera «K» del codice internazionale dei segnali (metà lato asta di colore giallo, l'altra metà blu).
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 31 Imbarcazioni da pesca al lavoro1
1 Le imbarcazioni dei pescatori professionisti portano durante la posa e il ritiro delle reti:
- a.
- di notte, un fanale ordinario a luce gialla visibile da ogni lato;
- b.
- di giorno, un pallone giallo.2
2 Le imbarcazioni intente di giorno alla pesca con la sciabica portano un pallone bianco.
Art. 32 Segnalazione durante le immersioni
1 Durante le immersioni che si svolgono da riva dev'essere mostrato una tavola con la lettera «A» del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta bianca e l'altra metà blu).
2 In caso di immersioni svolte al largo la tavola di cui al capoverso 1 dovrà essere issata sull'imbarcazione ed essere ben visibile da tutti i lati.1
3 Di notte e in caso di scarsa visibilità la tavola di cui ai capoversi 1 e 2 deve essere illuminata in modo che sia ben visibile.2
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
2 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
24 Segnalazioni acustiche dei natanti
Art. 33 Generalità
1 I segnali acustici prescritti e quelli ammessi secondo l'allegato 3 devono essere emessi:
- a.1
- dai battelli a motore, eccezione fatta per le imbarcazioni da diporto e per le imbarcazioni sportive, mediante sorgenti sonore azionate meccanicamente o elettricamente;
- b.
- dagli altri natanti mediante un clacson idoneo oppure un apposito corno. Per i battelli a remi ed i battelli a vela fino a 15 m2 di superficie velica è sufficiente un semplice fischietto.
2 I segnali acustici devono essere emessi sotto forma di suoni di intensità costante. Un suono breve deve avere una durata di circa un secondo, un suono prolungato una durata di circa quattro secondi. L'intervallo tra due suoni successivi è di circa un secondo.
3 Il segnale dato mediante rintocchi di campana deve avere una durata di circa quattro secondi. Esso può essere sostituito da colpi battuti su un oggetto metallico.
4 I natanti della polizia possono fare uso, durante gli interventi urgenti, di un avvisatore acustico a due suoni alternati oppure di una sirena. Previa autorizzazione dell'autorità competente, i medesimi apparecchi possono essere utilizzati dai natanti dell'amministrazione delle dogane, dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l'inquinamento e dei servizi di salvataggio durante gli interventi urgenti.2
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 34 Segnali acustici
I seguenti segnali acustici devono essere emessi solo se la sicurezza della navigazione e di altri utenti della via navigabile lo esige:
| «attenzione» oppure «mantengo la rotta»; |
| «accosto a destra»; |
| «accosto a sinistra»; |
| «faccio marcia indietro»; |
| «sono impossibilitato a manovrare»; |
| «pericolo di collisione». |
Art. 35 Uso di segnali acustici
1 È vietato emettere segnali acustici diversi da quelli previsti oppure di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.
2 Per determinati scopi, l'Ufficio federale dei trasporti può autorizzare l'uso di altri segnali acustici.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
25 Segnalazione della via navigabile
Art. 36 Generalità
1 Senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente ordinanza, i conduttori devono attenersi alle prescrizioni e tener conto delle raccomandazioni o indicazioni portate a loro conoscenza mediante i segnali della via navigabile riprodotti nell'allegato 4.
2 L'autorità competente fissa il posto ed il tipo dei segnali da posare o da togliere.
Art. 37 Segnalazione di taluni specchi d'acqua
1 Gli specchi d'acqua in cui è vietata qualsiasi navigazione sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica. Questa segnalazione può essere completata mediante le tavole A.1.
2 Gli specchi d'acqua in cui la navigazione è vietata soltanto per certe categorie di natanti sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e da tavole indicanti la natura del divieto (A.2, A.3 oppure A.4).
3 Gli specchi d'acqua e i corridoi di partenza in cui lo sci nautico è permesso lungo le rive, sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e mediante tavole E.5 collocate sulla riva. Le boe dei corridoi di partenza al largo hanno un diametro doppio delle altre; la parte superiore della boa sinistra, vista dal largo, dev'essere dipinta di rosso, quella della boa destra, di verde.1
4 I passi navigabili per l'accesso ai porti ed alle foci dei fiumi e dei canali possono essere segnalati, visti dal largo, a sinistra mediante boe di color rosso di forma cilindrica, a destra mediante boe di color verde di forma conica, oppure ancora mediante segnali fissi. Di notte, la segnalazione può essere costituita da fari a luce lampeggiante rossa a sinistra e verde a destra.
5 I passi navigabili dei fiumi e dei canali possono essere segnalati mediante tavole A.12 oppure D.2.
6 Gli specchi d'acqua in cui è permessa la pratica del kite surf possono essere segnalati mediante tavole E.5ter (all. 4) collocate sulla riva.2
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
Art. 38 Entrata dei porti e degli imbarcatoi
1 Le entrate dei porti aperti al traffico generale come pure quelle dei fiumi e canali navigabili sono segnalate, di notte e in caso di scarsa visibilità, sul molo di destra, visto dal largo, mediante un faro a luce verde, su quello di sinistra mediante un faro a luce rossa. È consentito di collocare un faro supplementare di direzione a luce gialla.
2 Gli scali per i battelli per passeggeri situati fuori dei porti devono essere segnalati generalmente, di notte e in caso di scarsa visibilità mediante uno o più fari a luce rossa. In più può essere collocato un faro di direzione a luce gialla.
3 Previo accordo con l'autorità competente, anche i porti e gli imbarcatoi, diversi da quelli menzionati ai capoversi 1 e 2, possono essere segnalati nella stessa maniera.
4 I fari menzionati ai capoversi 1 e 2 possono essere a luce intermittente o cadenzata ad eccezione del faro di direzione.1
5 I luoghi in cui la balneazione è vietata (art. 77) possono essere segnalati mediante la tavola A.14 (all. 4).2
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
Art. 391 Segnali di riferimento
Di notte e in caso di tempo con scarsa visibilità si possono emettere mediante istallazioni fisse i segnali acustici previsti nell'allegato 4, oppure accendere i fari a luce intermittente di color giallo.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 40 Segnali d'avviso di tempesta
1 Il segnale di prudenza (luce arancione intermittente con circa 40 accensioni al minuto) viene emesso in caso di pericolo per l'avvicinarsi di venti di tempesta, senza precisare l'ora. Esso viene emesso il più presto possibile.
2 L'avviso di tempesta (luce arancione intermittente con circa 90 accensioni al minuto) annuncia il pericolo di tempesta imminente.
26 Regole di rotta e di stazionamento
Art. 41 Regole generali di comportamento
1 Il conduttore deve regolare la velocità del natante in modo da poter soddisfare, in ogni momento, ai suoi doveri nei confronti della navigazione. Egli esegue ogni manovra tempestivamente e in maniera da non generare confusione nelle proprie istruzioni.
2 I cambiamenti di rotta e di velocità non devono creare pericolo di collisione.
3 Non possono condurre natanti tutti coloro che non siano in grado di farlo in modo sicuro, per malattia, infermità fisica o psichica, abuso di bevande alcooliche o per altre ragioni.
Art. 421 Regole speciali
I natanti di lunghezza inferiore a 2,50 m (art. 16 cpv. 2 lett. b), le imbarcazioni da spiaggia e altri natanti simili (art. 16 cpv. 2 lett. c) possono navigare esclusivamente nella zona rivierasca interna (150 m) o a una distanza massima di 150 m dai natanti che li accompagnano.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
Art. 42a1 Rotta
Durante la loro corsa, i battelli delle imprese pubbliche di navigazione devono seguire una rotta, dalla quale non possono discostare senza motivo. La rotta deve essere tenuta libera per i battelli di linea in avvicinamento.
1 Introdotto dall'art. 56 n. 2 dell'O del 14 mar. 1994 sulla costruzione di battelli, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1994 1011).
Art. 43 Comportamento nei confronti dei natanti delle autorità di controllo
Ogni natante deve allontanarsi dalla rotta di quelli che portano il fanale blu a luce intermittente previsto all'articolo 30 capoverso 1 o che emettono i segnali acustici menzionati all'articolo 33 capoverso 4. Se necessario, essi devono ridurre la loro velocità o fermarsi.
Art. 44 Natanti tenuti ad allontanarsi da altri battelli
1 In caso d'incrocio o di sorpasso, fatto salvo l'articolo 43, devono allontanarsi:
- a.
- tutti i natanti dai battelli in servizio regolare;
- b.
- ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare, dai battelli per il trasporto di merci;
- c.
- ogni natante, ad eccezione di quelli in servizio regolare e dei battelli per il trasporto di merci, dalle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all'articolo 31;
- d.
- ogni natante, ad eccezione di quelli in servizio regolare, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all'articolo 31, dai battelli a vela;
- e.
- ogni battello a motore, ad eccezione di quelli in servizio regolare, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all'articolo 31, dai battelli a remi;
- f.1
- i kite surfs da tutti gli altri natanti.2
2 I convogli rimorchiati sono considerati come battelli in servizio regolare, i convogli spinti come battelli per il trasporto di merci.
1 Introdotta dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
2RU 2001 3038
Art. 45 Incontro di battelli a motore fra di loro
1 Quando due battelli a motore, di cui né l'uno né l'altro è tenuto ad allontanarsi ai sensi dell'articolo 44, seguono rotte che si incrociano in modo da non poter escludere un pericolo di collisione, è tenuto ad allontanarsi il battello che vede l'altro da dritta.
2 Quando due battelli a motore seguono rotte direttamente o quasi oppposte in modo da ingenerare pericolo di collisione, ognuno di loro deve venire a dritta, così da passare sinistra su sinistra. In caso di dubbio si presume la possibilità di una tale situazione.
3 In circostanze speciali, segnatamente durante le manovre d'attracco, il conduttore può chiedere di accostare a sinistra, sempre che ciò sia possibile senza pericolo. In tale caso egli emette il segnale «due suoni brevi». L'altro battello deve allora rispondere con il medesimo segnale e lasciare lo spazio necessario per la manovra.
Art. 46 Sorpasso di battelli a motore fra di loro
1 Sempre che non goda di priorità ai sensi dell'articolo 44, ogni battello a motore che ne sorpassa un altro si allontana dalla rotta di quest'ultimo.
2 Un battello viene considerato come battello sorpassante quando esso si avvicina ad un altro da dietro in modo che di notte vedrebbe soltanto il fanale di poppa di quest'ultimo. In caso di dubbio si presume la possibilità di una tale situazione.
3 In seguito ad un ulteriore cambiamento della posizione dei due natanti quello che effettua il sorpasso non può essere considerato come battello incrociante ai sensi dell'articolo 45, e per conseguenza non può ritenersi dispensato dall'obbligo di spostarsi dalla rotta del battello sorpassato.
Art. 47 Comportamento dei battelli a vela fra di loro
Allorquando due battelli a vela si avvicinano l'uno all'altro in maniera tale che un pericolo di collisione non possa essere escluso, uno dei due deve allontanarsi dalla rotta dell'altro, nel modo seguente:
- a.
- quando i battelli ricevono il vento da un lato differente, quello che riceve il vento da sinistra deve allontanarsi dalla rotta dell'altro;
- b.
- quando i battelli ricevono il vento dallo stesso lato, quello che è a sopravvento deve allontanarsi dalla rotta di quello che è a sottovento.
Si considera lato da dove proviene il vento quello che si trova in posizione perpendicolare alla vela maestra convessa.
Art. 48 Comportamento dei natanti che devono allontanarsi da altri natanti
1 I natanti che devono allontanarsi da altri natanti devono lasciare a questi ultimi lo spazio necessario in modo che possano proseguire la loro rotta e manovrare. Essi devono mantenere una distanza di almeno 50 m nei confronti di battelli in servizio regolare, di convogli rimorchiati come pure di imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all'articolo 31 capoverso 1, ed una distanza di 200 m almeno se essi incrociano da poppavia le imbarcazioni dei pescatori professionisti.
2 Per quanto possibile:
- a.1
- le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive devono mantenere le distanze previste al capoverso 1 anche nei confronti delle imbarcazioni che praticano la pesca con la sciabica e che portano il segnale previsto dall'articolo 31 capoverso 2;
- b.
- i battelli per il trasporto di merci ed i convogli spinti devono mantenere una distanza di almeno 200 m quando incrociano da poppa le imbarcazioni dei pescatori professionisti.
In caso di pericolo di collisione fanno comunque stato gli articoli 44 a 46 senza restrizioni.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
Art. 49 Comportamento nei riguardi dei sommozzatori
Ogni natante deve mantenere una distanza di almeno 50 m dai natanti o dai luoghi sulla riva contrassegnati secondo l'articolo 32.
Art. 50 Moto ondoso
La velocità dovrà essere ridotta in modo adeguato e mantenuta la maggior distanza possibile dai natanti contrassegnati secondo l'articolo 28.
Art. 51 Natanti impossibilitati a manovrare
1 I natanti impossibilitati a manovrare devono agitare una bandiera o un fanale a luce rossa all'approssimarsi di altri natanti. Essi devono inoltre emettere un segnale acustico costituito da «quattro suoni brevi».
2 Tutti i natanti devono allontanarsi da quelli impossibilitati a manovrare.
Art. 52 Porti e imbarcatoi o scali
1 I natanti che escono da un porto hanno la precedenza su quelli che vi entrano, salvo che non si tratti di battelli in servizio regolare o di natanti in difficoltà. I battelli in servizio regolare o quelli in difficoltà devono segnalare tempestivamente la loro entrata emettendo il segnale acustico «tre suoni prolungati».
2 I natanti non devono ostacolare l'entrata o l'uscita da un porto. È perciò vietata la sosta in prossimità dell'imboccatura di un porto.
3 I natanti non devono ostacolare la manovra dei battelli in servizio regolare che vogliono approdare ad un imbarcatoio o scalo oppure che si allontanano da questo. È vietato avvicinarsi agli imbarcatoi segnalati mediante la tavola A.9 e completata dal cartello supplementare: «ad eccezione dei battelli in servizio regolare».
4 Le imbarcazioni dei pescatori professionisti sono esonerate dall'obbligo di osservare le disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3 durante la posa ed il ritiro delle reti, sempre che non ostacolino la circolazione dei battelli in servizio regolare.
Art. 53 Navigazione in prossimità delle rive
1 Ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, dei battelli della polizia, dell'Amministrazione delle dogane e delle forze di salvataggio, i battelli a motore non possono:1
- a.
- circolare nella zona rivierasca interna a meno che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve;
- b.
- circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne.
È considerata come zona rivierasca interna, lo specchio d'acqua che si estende fino a 150 m dalla riva; come zona rivierasca esterna, lo specchio d'acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia dalla riva, sia dalle zone di piante acquatiche situate davanti la stessa o dalle costruzioni erette nell'acqua.
2 Il capoverso 1 lettera a non si applica:
- a.
- ai natanti a propulsione elettrica;
- b.
- alle imbarcazioni dei pescatori professionisti al lavoro;
- c.
- alle imbarcazioni che praticano la pesca alla traina, se l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione.2
3 È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giuncheti e ninfee). Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m.3
4 L'autorità competente può limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando:
- a.
- le zone rivierasche sono vicine l'una all'altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige;
- b.
- non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti, specie laddove la riva è ripida e disabitata.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 54 Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature similari
1 La pratica dello sci nautico, della tavola a vela, del kite surf o l'impiego di attrezzature gonfiabili rimorchiate o analoghe è autorizzata solamente di giorno e con buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 8 e al più tardi fino alle ore 21.1
2 La pratica dello sci nautico o l'impiego di altre attrezzature analoghe è vietata nelle zone rivierasche al di fuori dei corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e degli specchi d'acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso.
2bis La pratica del kite surf è vietata al di fuori degli specchi d'acqua autorizzati ufficialmente. Gli specchi d'acqua possono essere aperti alla pratica del kite surf soltanto se all'interno delle superfici autorizzate la sicurezza degli altri utenti è garantita e l'ambiente non subisce danni.2
3 Il conduttore del natante rimorchiatore deve essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino dell'attrezzatura e di sorvegliare le persone trainate; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito.3
4 Il natante rimorchiatore, lo sciatore nautico e le attrezzature rimorchiate devono mantenere una distanza di almeno 50 m dagli altri natanti e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non deve essere trainato a vuoto nell'acqua.4
5 È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici o di attrezzature.5
6 È parimenti vietato rimorchiare attrezzature per il volo (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi similari).
7 Le persone che vengono trainate devono poter essere riprese sul natante rimorchiatore. In tal caso il numero massimo di persone indicato nella licenza di navigazione non deve essere superato.6
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
2 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
6 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
Art. 55 Navigazione in caso di scarsa visibilità
1 I natanti che non possono emettere i segnali ottici e quelli acustici prescritti e che non dispongono né di una bussola né di un radar non devono uscire in caso di scarsa visibilità (per esempio: nebbia, nevischio). Quando, durante la navigazione, il tempo si offusca essi devono raggiungere, non appena le circostanze lo permettono, un porto o avvicinarsi alla riva.
2 I natanti senza radar nonché le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive che dispongono di un radar devono ridurre la velocità in funzione della diminuita visibilità. Devono sostare se le circostanze lo richiedono.1
3 Sui battelli e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m deve essere posta una vedetta a prora. Essa deve essere in grado di vedere o sentire il conduttore; qualora ciò non sia possibile è necessario che vi sia un'istallazione tale da permettere le comunicazioni tra la prora e la cabina di pilotaggio.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
Art. 561 Segnali acustici durante la rotta in caso di scarsa visibilità
In caso di tempo con scarsa visibilità, i battelli in servizio regolare emettono i segnali sonori «due suoni prolungati», gli altri natanti «un suono prolungato». Questi segnali vengono ripetuti almeno una volta al minuto.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 57 Impiego del radar
1 Il radar può essere impiegato come mezzo ausiliario di navigazione quando l'osservatore sa utilizzare l'apparecchio ed interpretarne le informazioni.
2 La vedetta prescritta secondo l'articolo 55 capoverso 3, non è necessaria in caso di impiego del radar. Le altre disposizioni della presente ordinanza restano tuttavia valide.
Art. 58 Natanti in difficoltà
Per chiedere aiuto, un natante in difficoltà può utilizzare i seguenti mezzi di segnalazione:
- a.
- agitare circolarmente una bandiera rossa, un fanale o qualsiasi altro oggetto adatto;
- b.
- lanciare dei razzi rossi o mostrare altri segnali luminosi rossi;
- c.
- emettere una serie di suoni prolungati;
- d.
- dare mediante mezzi acustici o ottici il segnale composto dal gruppo . . . - - -. . . (SOS) del codice morse;
- e.
- emettere una serie di rintocchi di campana:
- f.
- eseguire dei movimenti lenti e ripetuti dall'alto verso il basso delle braccia allargate lateralmente.
Art. 59 Stazionamento
1 I luoghi di stazionamento sono scelti in modo da non ostacolare la navigazione. È vietato stazionare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giunchi e ninfee). Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m.1
2 I natanti in stazionamento devono essere ancorati o ormeggiati in maniera sicura, tenuto altresì conto del moto ondoso e del risucchio provocato dai natanti in navigazione. Essi devono poter seguire le variazioni del livello dell'acqua.
3 L'ancoraggio è vietato in prossimità degli impianti dei pescatori professionisti segnalati come tali.
4 All'esterno dei luoghi di stazionamento autorizzati, i natanti possono restare ancorati od ormeggiati per più di 24 ore soltanto se una persona si trova a bordo. Questa disposizione non è applicabile alle attrezzature galleggianti.2
27 Disposizioni particolari per fiumi e canali
Art. 601 Campo d'applicazione
Il presente capitolo si applica alla navigazione sui fiumi e canali navigabili come pure su quelle superfici d'acqua che sono loro equiparate e designate come tali dall'autorità competente.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 61 Definizione
Nel presente capitolo, il termine «a monte» significa la direzione verso la sorgente, il termine «a valle» quella verso la foce.
Art. 62 Disposizioni non applicabili
Le disposizioni degli articoli 44 (natanti tenuti ad allontanarsi da altri), 45 capoverso 1 (incrocio), 46 (sorpasso), 47 (comportamento dei battelli a vela tra di loro), 52 capoverso 1 (porti) come pure 53 capoverso 1 e 2 (navigazione nella zona rivierasca) non sono applicabili sui fiumi e canali.
Art. 63 Incrocio e sorpasso
1 I natanti possono incrociare o sorpassare soltanto se il passo navigabile offre spazio sufficiente per una manovra senza rischio.
2 In caso d'incrocio, ciascun natante deve tenere la propria dritta. Se ciò non è possibile, si può chiedere di passare a sinistra emettendo a tempo «due suoni brevi». L'altro natante risponde con lo stesso segnale e lascia lo spazio necessario.
3 In deroga a quanto detto al capoverso 2, tutti i natanti devono sempre allontanarsi da quelli che risalgono il corso d'acqua servendosi di un'asta e tenendosi al margine del passo navigabile.
4 I battelli a vela possono veleggiare contro vento soltanto se non ostacolano altri natanti.
5 Quando il passo navigabile non offre spazio sufficiente per un incrocio sicuro, il natante in ascesa deve attendere a valle della strettoia che sia transitato quello in discesa. Qualora l'incrocio nella strettoia si renda inevitabile, i conduttori devono prendere tutte le misure per evitare o ridurre il pericolo.
Art. 64 Passaggio sotto i ponti
1 È vietato incrociare o sorpassare sotto i ponti e nelle loro immediate vicinanze. Se sussiste il pericolo di incrociare in vicinanza o sotto un ponte, il natante in ascesa deve attendere a valle del ponte che quello in discesa sia transitato. Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, i natanti devono annunciare a tempo il loro avvicinarsi al ponte emettendo «un suono prolungato».
2 L'incrocio in prossimità di un ponte o sotto lo stesso è consentito quando il passo navigabile presenta una larghezza sufficiente o se esistono passaggi separati.
Art. 65 Passaggio delle chiuse e delle relative rampe d'accesso
I conduttori devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal personale addetto alle chiuse ed alle rampe di passaggio, al fine di garantire la sicurezza della navigazione.
Art. 661 Priorità dei battelli in servizio regolare
I battelli in servizio regolare godono sempre di priorità, e ciò in deroga agli articoli 63 capoversi 3 e 5, nonché 64 capoverso 1.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 67 Attraversamento
1 Ad eccezione dei battelli a remi, i natanti che attraversano un fiume o un canale devono tenersi lontani da quelli in discesa o in ascesa.
2 I natanti che attraversano un fiume o canale devono mantenere, dai battelli per passeggeri, da quelli per il trasporto di merci e dai convogli una distanza di almeno 200 m quando questi sono in discesa e di almeno 100 m quando sono in ascesa.
Art. 68 Virare
I natanti possono virare se ciò è possibile senza pericolo per il traffico e senza costringere altri natanti a modificare bruscamente la loro rotta o la loro velocità.
Art. 69 Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature analoghe
La pratica dello sci nautico o l'impiego di altre attrezzature analoghe è autorizzata esclusivamente sui percorsi che sono segnalati sulle due rive mediante le tavole E.5.
Art. 70 Stazionamento vietato
Lo stazionamento è vietato nelle strettoie, nei passi navigabili come pure in prossimità e sotto i ponti.
Art. 71 Segnalamento di impianti galleggianti, di natanti al lavoro e di natanti incagliati o affondati
1 Gli impianti galleggianti ed i natanti intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure i natanti incagliati o affondati devono portare:
- a.
- di notte,
- 1.
- sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, un fanale ordinario a luce rossa e, a circa 1 m più in basso, un fanale ordinario a luce bianca;
- 2.
- sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, un fanale ordinario a luce rossa disposto alla stessa altezza di quello a luce rossa posto sull'altro lato;
- b.
- di giorno,
- 1.
- sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, una bandiera la cui metà superiore è rossa e quella inferiore è bianca oppure due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca;
- 2.
- sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, una bandiera rossa disposta alla stessa altezza della bandiera rossa e bianca o della bandiera rossa posta sull'altro lato.
2 Questi segnali devono trovarsi ad un'altezza tale da essere visibili da tutti i lati. Qualora i segnali non possano essere applicati su un natante affondato, a causa della sua posizione, essi dovranno essere disposti in un altro modo appropriato.
28 Disposizioni complementari
281 Manifestazioni e trasporti sottoposti a permesso
Art. 72 Manifestazioni nautiche
1 Le gare di velocità, le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni di natanti o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione dell'autorità competente.
2 Il permesso viene accordato soltanto:
- a.1
- se la manifestazione non comporta grave pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca o per l'ambiente, o se tale pregiudizio può essere evitato grazie a oneri e condizioni, e se è garantita la sicurezza dei partecipanti;
- b.
- se sia stata conclusa la prescritta assicurazione sulla responsabilità civile.
3 Contemporaneamente all'autorizzazione della manifestazione nautica l'autorità competente può autorizzare deroghe a certe disposizioni della presente ordinanza, a condizione che la sicurezza della navigazione non ne sia compromessa.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
Art. 73 Trasporti speciali
I trasporti mediante battelli o convogli che non possono ottemperare alle prescrizioni sulla circolazione, come pure i trasporti di impianti galleggianti e di natanti o corpi galleggianti senza licenza di navigazione sono sottoposti a permesso da parte dell'autorità competente.
Art. 74 Trasporto di persone con battelli per il trasporto di merci
1 Il trasporto di persone mediante battelli destinati al trasporto di merci è soggetto ad autorizzazione dell'autorità competente.
2 L'autorizzazione può essere accordata soltanto qualora:
- a.
- siano rispettate le disposizioni del diritto federale concernente il trasporto di persone in servizio pubblico;
- b.
- sussistano le condizioni necessarie per garantire la sicurezza delle persone;
- c.
- siano osservate le disposizioni relative alla protezione delle acque;
- d.
- sia stata stipulata l'assicurazione sulla responsabilità civile prescritta;
- e.1
- il conduttore sia titolare del permesso di condurre della categoria B. Il permesso deve contenere la sottocategoria necessaria per la condotta del numero di persone indicato sul battello per il trasporto di merci in questione.
1 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
Art. 751 Trasporto di merci che possono inquinare le acque
1 Il trasporto di merci che possono inquinare le acque è vietato. Sono considerate merci che possono inquinare le acque:
- a.
- le merci pericolose secondo il RID2; oppure
- b.
- le sostanze che provocano modifiche nocive alle proprietà fisiche o chimiche dell'acqua o che possono danneggiare gli organismi viventi che vi si trovano, in particolare i combustibili e i carburanti liquidi come pure i prodotti chimici liquidi, solidi e gassosi.
2 Da questo divieto sono esclusi i seguenti trasporti:
- a.
- battelli: trasporto di quantità limitate secondo il capitolo 7.6 RID in locali non accessibili ai passeggeri oppure come bagaglio a mano o bagaglio registrato secondo il capitolo 7.7 RID;
- b.
- chiatte da traghetto: trasporto di veicoli a motore e relativi rimorchi o di altri mezzi di trasporto conformemente alle prescrizioni dell'ordinanza del 29 novembre 20023 concernente il trasporto di merci pericolose su strada, sulle tratte:
- 1.
- Horgen-Meilen,
- 2.
- Beckenried-Gersau.
3 Alle imprese di navigazione che trasportano merci che possono inquinare le acque si applicano per analogia i capitoli 1.3 e 1.4 RID.
4 Per il trasporto su chiatte da traghetto di merci che possono inquinare le acque occorre attenersi alla parte 4 RID relativa all'utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne.
1 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 3 all'O del 31 ott. 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6541).
2 Il RID (appendice C alla Conv. del 9 mag. 1980 relativa ai trasporti internazionali ferroviari, COTIF; RS 0.742.403.12) non è pubblicato né nella RU né nella RS. Estratti dell'allegato e delle sue modifiche possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita delle pubblicazioni federali, 3003 Berna, oppure direttamente all'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), HYPERLINK "http://www.otif.org"
3 RS 741.621
282 Comportamento dei pescatori e dei sommozzatori
Art. 76 Pesca
1 Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per ia pesca:
- a.
- che possono intralciare la navigazione devono essere segnalati mediante corpi galleggianti, di cui una metà è rossa e l'altra metà è bianca;
- b.
- che non ostacolano la navigazione possono essere contrassegnati soltanto con corpi galleggianti non confondibili con altri segnali della navigazione.
2 Sulla rotta dei battelli in servizio regolare, in prossimità delle entrate dei porti e degli imbarcatoi per battelli dei passeggeri, come pure delle strettoie, la posa di reti da pesca, di nasse e di altri attrezzi per la pesca è consentita solo nel limite in cui la navigazione non ne sia intralciata.
Art. 771 Balneazione e immersioni
1 Al di fuori degli specchi d'acqua autorizzati ufficialmente e segnalati come tali, la balneazione è vietata nella fascia situata entro i 100 m dalle entrate dei porti e dei luoghi di stazionamento dei battelli per passeggeri. Questo divieto vale anche per altre entrate di porti, se la navigazione ne risulta pregiudicata.
2 Alle persone non autorizzate è vietato avvicinarsi a nuoto ai battelli in rotta, attaccarsi o avvicinarsi ad essi.
3 Le immersioni subacquee sportive sono vietate:
- a.
- sulla rotta dei battelli in servizio regolare;
- b.
- nelle strettoie;
- c.
- alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze;
- d.
- nelle vicinanze dei luoghi di stazionamento autorizzati ufficialmente;
- e.
- entro un raggio di 100 m dai luoghi di stazionamento autorizzati ufficialmente dei battelli in servizio regolare.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
3 Disposizioni di ammissione
31 Conduttori
Art. 78 Generalità
1 Per pilotare un natante è richiesto un permesso di condurre se:
- a.
- la potenza di propulsione supera 6 kW;
- b.
- la superficie velica, calcolata secondo l'allegato 12, supera i 15 m2.
2 Il conduttore di un natante motorizzato deve avere compiuto gli anni 14.
311 Permesso di condurre
Art. 791 Categorie di permessi
1 Il permesso di condurre è rilasciato per le seguenti categorie di natanti:
Categoria A: | natanti motorizzati che non fanno parte delle categorie B e C; |
Categoria B: | battelli per passeggeri; |
Categoria C: | battelli motorizzati per il trasporto di merci, battelli di spinta e rimorchiatori; |
Categoria D: | natanti a vela; |
Categoria E: | natanti di costruzione particolare. |
1bis I permessi della categoria B sono suddivisi in sottocategorie. Queste sono rette dalle disposizioni dell'articolo 45 dell'ordinanza del 14 marzo 19942 sulla costruzione dei battelli e sulle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento.3
2 Equivalenze da iscrivere nel permesso di condurre:
- a.4
- il permesso della categoria B, comprese tutte le sottocategorie, è valido per condurre natanti della categoria A. Se il permesso della categoria B autorizza a condurre natanti di portata superiore a 60 passeggeri, esso è pure valido per condurre natanti della categoria C;
- b.
- il permesso della categoria C è valido per condurre natanti della categoria A.
3 I conduttori di battelli che possono trasportare, a titolo professionale, fino a 12 passeggeri (iscrizione nella licenza di navigazione) devono disporre, a dipendenza del tipo di propulsione del natante, di un permesso di condurre della categoria A, D o E. In casi di dubbio, la categoria del permesso viene stabilita dall'autorità competente.5
4 Il titolare di un permesso delle categorie A, B o C è autorizzato a condurre natanti a vela motorizzati con una superficie velica di più di 15 m2, nella misura in cui navighi unicamente a motore.
5 Il titolare del permesso della categoria D è autorizzato a condurre natanti a vela motorizzati con una potenza propulsiva di più di 6 kW, nella misura in cui navighi unicamente a vela.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 RS 747.201.7
3 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
Art. 80 Obblighi e restrizioni
1 Il permesso di condurre può contenere prescrizioni (p. e. obbligo di portare gli occhiali, ecc.).
2 La validità del permesso della categoria A può essere limitata ai battelli a vela con motore, quella del permesso della categoria E ad un determinato tipo di natante.
Art. 811 Validità territoriale
1 I permessi delle categorie A, C, D, e E sono valevoli su tutte le superfici d'acqua aperte alla navigazione. Sono parimenti valevoli sulle acque di confine, nella misura in cui accordi internazionali o disposizioni fondate su questi ultimi, concernenti la navigazione su dette acque, non impongano prescrizioni più severe per l'ammissione di conduttori.
2 Il permesso della categoria B è valido soltanto sulle acque per le quali il conduttore è stato esaminato.
3 La validità territoriale deve essere iscritta nel permesso di condurre se è limitata o se un accordo internazionale o prescrizioni fondate sul medesimo e concernenti il diritto di condurre natanti su determinate acque di confine impongono un'iscrizione ad hoc.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 82 Condizioni generali
1 L'età minima per ottenere un permesso è di:
- a.
- 14 anni per condurre natanti della categoria D;
- b.
- 18 anni per condurre natanti della categoria A;
- c.1
- 20 anni per condurre natanti delle categorie C ed E.
1bis L'età minima per ottenere un permesso della categoria B, comprese le sue sottocategorie, è retta dall'articolo 43 dell'ordinanza del 14 marzo 19942 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento.3
1ter In deroga alle disposizioni del capoverso 1 lettera b, l'età minima per ottenere un permesso per condurre natanti della categoria A è di 16 anni per i membri della famiglia dei pescatori professionisti che cooperano all'esercizio, nonché per gli apprendisti in possesso di un contratto valido di tirocinio di pescatore professionista, costruttore nautico o manutentore nautico. I permessi possono essere utilizzati solo in relazione all'esercizio dell'attività professionale durante il tempo di lavoro. Questa restrizione è menzionata nel permesso dalle autorità che lo rilasciano.4
2 Il candidato all'ottenimento di un permesso di condurre deve:
- a.
- essere fisicamente e psichicamente idoneo a condurre un natante, in particolare avere un udito ed una vista sufficienti e non presentare, in base al suo comportamento precedente, difetti di carattere che facciano presumere l'incapacità del candidato ad assumere la responsabilità che gli incombe quale conduttore;
- b.
- aver superato l'esame prescritto.
3 Un certificato medico può essere richiesto nel caso che si dubiti dell'attitudine psichica o fisica del candidato. Un certificato medico è invece obbligatorio per i candidati all'ottenimento di permessi delle categorie B e C, come pure per tutti coloro di età superiore a 65 anni.
4 I titolari di un permesso della categoria B o C devono farsi visitare da un medico di fiducia ogni cinque anni fino all'età di 50 anni, ogni tre anni da 51 fino a 70 anni e ogni due anni dopo quest'età.5
5 I conduttori di natanti della categoria C devono soddisfare le esigenze mediche minime che figurano nell'allegato 1 dell'ordinanza del 27 ottobre 19766 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli per il gruppo 2.7
6 Le esigenze mediche minime per candidati e titolari del permesso della categoria B, comprese le sottocategorie, sono rette dalle esigenze richieste al candidato alla licenza di condurre della categoria D1 (autoveicoli adibiti al trasporto professionale di persone con più di otto posti a sedere, ma non più di 16, conduttore non compreso) dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli.8
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
2 RS 747.201.7
3 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
4 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
5 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
6 RS 741.51
7 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
8 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
Art. 831 Condizioni particolari
2 Il candidato all'ottenimento del permesso della categoria C deve dimostrare di possedere una pratica di navigazione di 150 giorni. Se è titolare di un permesso della categoria B per natanti di portata non superiore a 60 passeggeri, dieci giorni sono sufficienti.
3 La pratica di navigazione dev'essere stata effettuata a bordo di un natante della stessa categoria per la quale sarà valevole il permesso di condurre. Il numero di giorni dev'essere provato per mezzo di un libro di bordo o di un altro documento (per es. attestazione del datore di lavoro o del detentore del natante). È considerato tempo di navigazione quello durante il quale il candidato si trova su un natante in servizio e si familiarizza con i compiti di conduttore. Un giorno è computato se il tempo di formazione o di navigazione durante il medesimo a bordo di un natante è durato almeno 5 ore.
4 Ai conduttori di battelli per passeggeri si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 14 marzo 19943 sulla costruzione dei battelli e le pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento.4
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Abrogato dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
3 RS 747.201.7
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
Art. 84 Rilascio
1 Il permesso di condurre dev'essere compilato secondo i modelli riprodotti nell'allegato 5. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) definisce nell'allegato 5 la forma e il contenuto del permesso di condurre.1
2 Sempre che non sia di competenza della Confederazione, il permesso di condurre è rilasciato dall'autorità del Cantone nel quale il candidato ha il suo domicilio o vi soggiorna in modo permanente. Se non è possibile ottenere i permessi nel Cantone di domicilio o di dimora, il Cantone del luogo di stazionamento del natante è competente per il rilascio. In mancanza di un tale Cantone, il permesso è rilasciato dal Cantone scelto dal candidato.2
3 Quando il titolare di un permesso di condurre, rilasciato da un'autorità cantonale, trasferisce il suo domicilio in un altro Cantone, deve sostituire il suo permesso, entro un termine di 15 giorni, con altro richiesto al Cantone del nuovo domicilio.
4 In caso di smarrimento del permesso di condurre l'autorità competente rilascerà, dietro richiesta, un duplicato designato come tale. In caso di ritrovamento del documento originale, il titolare è tenuto a restituire spontaneamente il duplicato all'autorità che l'ha rilasciato.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 85 Modifiche ed aggiunte
1 Modifiche e aggiunte ai permessi di condurre possono essere apportate soltanto dall'autorità competente.
2 Il titolare è tenuto ad annunciare all'autorità competente, entro un termine di 15 giorni, tutto ciò che richiede modifiche o aggiunte al permesso di condurre o la sua eventuale sostituzione presentando alla stessa il documento precedente.
312 Esame
Art. 861 Generalità
1 Il candidato all'ottenimento del permesso di condurre deve dimostrare le sue attitudini sostenendo un esame teorico e pratico conformemente all'allegato 19. Il candidato è esaminato da esperti designati dall'autorità competente.
2 Su domanda fondata e con il consenso dell'autorità cantonale competente secondo l'articolo 84 capoverso 2, l'esame può essere sostenuto in un altro Cantone.
3 I L'ammissione all'esame e l'entità dell'esame teorico e pratico per l'ottenimento del permesso della categoria B, comprese le sottocategorie, sono rette dagli articoli 43 e 45 dell'ordinanza del 14 marzo 19942 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento.3
4 Devono sostenere soltanto un esame pratico:
- a.
- i candidati al permesso di condurre delle categorie D o E, se titolari del permesso delle categorie A, B e C;
- b.
- i candidati al permesso di condurre della categoria A, se titolari del permesso della categoria D;
- c.
- i candidati al permesso di condurre delle categorie A o D, se titolari del permesso della categoria E.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 RS 747.201.7
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
4 Introdotti dal n. I dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089). Abrogati dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
Art. 871 Esame teorico
1 L'esame teorico ha lo scopo di stabilire se il candidato conosce le prescrizioni e le basi della navigazione.2
2 Un nuovo esame teorico è richiesto se il candidato non sostiene l'esame pratico entro i 18 mesi che seguono la riuscita dell'esame teorico. Questo termine può essere prorogato di altri sei mesi se la domanda è inoltrata prima della scadenza del medesimo e se l'esame pratico può essere sostenuto soltanto in una data ulteriore.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
Art. 88 Esame pratico
1 L'esame pratico ha lo scopo di stabilire sé il candidato è capace di condurre un natante in modo sicuro, conformemente alle regole della circolazione ed in circostanze particolari.
2 L'esame pratico si svolge su un natante della categoria per la quale il candidato vuole ottenere il permesso.
3 L'esame pratico della categoria D può essere sostenuto soltanto se il vento raggiunge almeno la forza 2 sulla scala di Beaufort.1
4 L'esame pratico può essere sostenuto soltanto quando quello teorico è stato superato.2
Art. 89 Ripetizione dell'esame
1 Colui che non supera l'esame teorico o pratico ha la facoltà di ripeterlo. La ripetizione si estende, quando si tratta di quello teorico, all'intera materia; quando si tratta dell'esame pratico, lo stesso può essere limitato a quella parte che il candidato non aveva superato.
2 L'esame pratico può essere ripetuto al più presto dopo un mese. Questa disposizione non si applica agli esami per conduttori di natanti militari.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
313 Documenti internazionali ed esteri
Art. 901 Rilascio
1 Su richiesta, i titolari di permessi di condurre svizzeri delle categorie A, B, C e D possono ottenere dall'autorità che li ha rilasciati un «Certificato internazionale per conduttori di imbarcazioni da diporto», compilato conformemente ai modelli 1 o 2 dell'allegato 6. Tale certificato non è valevole come permesso di condurre nelle acque svizzere.
1bis Il campo di validità del certificato internazionale rilasciato in virtù dei permessi di condurre di cui al capoverso 1 va limitato alle vie navigabili interne.2
2 Il certificato internazionale rilasciato in Svizzera è valido fino a quando il titolare può presentare un permesso di condurre svizzero valido, ma al massimo per dieci anni a contare dal rilascio.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
2 Introdotto dal n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).
Art. 911 Riconoscimento dei documenti
1 Chi soggiorna temporaneamente in Svizzera è autorizzato a condurre un natante svizzero della categoria per la quale è in grado di presentare uno dei documenti seguenti:
- a.
- un permesso di condurre nazionale;
- b.
- un certificato internazionale redatto sulla base della risoluzione n. 40 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.
2 Chi soggiorna temporaneamente in Svizzera è autorizzato a condurre il suo natante estero, se da uno dei documenti menzionati al capoverso 1 sia desumibile che egli è autorizzato a condurre tale natante nel suo Paese.
3 Possono beneficiare dei diritti definiti nei capoversi 1 e 2 i cittadini dei Paesi che accordano la reciprocità ai titolari di permessi di condurre o di certificati di idoneità svizzeri e che hanno raggiunto l'età minima di cui all'articolo 82. L'elenco di questi Paesi è compilato dall'Ufficio federale dei trasporti.
4 I certificati internazionali devono essere compilati conformemente al modello 1 o 2 dell'allegato 6.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
Art. 91a1 Acquisizione del permesso di condurre svizzero
1 Devono essere in possesso di un permesso di condurre svizzero:
- a.
- le persone residenti in Svizzera da oltre 12 mesi;
- b.
- le persone che pilotano a titolo professionale natanti delle categorie B, C ed E immatricolati in Svizzera.
2 Il Cantone di residenza rilascia il permesso di condurre svizzero senza esame teorico né pratico al titolare di un permesso di condurre internazionale o estero valido. Il permesso originario deve essere stato rilasciato da un Paese che pone requisiti analoghi alle disposizioni svizzere in materia di addestramento ed esami e che accorda la reciprocità nei confronti dei titolari di permesso di condurre svizzero.
3 L'Ufficio federale dei trasporti redige un elenco di questi Stati. Può stabilire quale categoria di permesso internazionale o estero possa essere convertita nella corrispondente categoria di permesso svizzera e se debba essere limitato il campo di validità.
4 Per ottenere il permesso svizzero il richiedente deve soddisfare tutte le condizioni mediche di cui all'articolo 82. Al momento dell'acquisizione del permesso svizzero deve inoltre avere compiuto l'età minima prescritta nell'articolo 82 per il permesso della rispettiva categoria.
5 Il permesso svizzero è rilasciato solo a coloro che al momento del rilascio del permesso internazionale o estero risiedevano nel Paese nel quale è stato sostenuto l'esame. I permessi rilasciati all'estero a persone residenti in Svizzera possono altresì essere riconosciuti qualora il rilascio sia avvenuto durante un soggiorno di almeno 12 mesi consecutivi nello Stato che li ha emessi.
6 Le autorità indicano sul permesso internazionale o estero che esso non è valido per la Svizzera e lo restituiscono al titolare. Il contenuto dei permessi viene registrato.
1 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
32 Natanti
321 Licenza di navigazione
Art. 921 Licenza per i natanti che devono essere provvisti di contrassegni
I natanti che devono essere provvisti di contrassegni (art. 16) nonché i natanti di imprese che beneficiano di una concessione federale necessitano di una licenza di navigazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
Art. 93 Tipi e categorie di licenze
1 Le licenze di navigazione vengono rilasciate per:
- a.
- l'ammissione ordinaria di natanti;
- b.1
- l'ammissione di natanti per i quali non vi è stata un'imposizione doganale;
- c.
- l'ammissione di natanti di imprese di cantieri navali come pure di quelle che commerciano natanti e loro motori (licenza di navigazione collettiva).2
2 Le licenze per l'ammissione normale e quelle per l'ammissione di natanti per i quali non vi è stata un'imposizione doganale, si suddividono in licenze per:3
- a.
- battelli motorizzati (battelli a motore, battelli a vapore, ecc.);
- b.
- battelli non motorizzati (battelli a remi, mosconi a pedali, chiatte, ecc.);
- c.
- battelli a vela (jole, panfili a vela con indicazione della classe);
- d.
- impianti galleggianti (draghe, pontoni, gru, ecc.);
- e.
- natanti di costruzione particolare (battelli a cuscini d'aria, aliscafi, sommergibili, ecc.).
1 Nuovo testo giusta il n. 37 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
3 Nuovo testo giusta il n. 37 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
Art. 94 Condizioni e restrizioni
1 La licenza di navigazione può essere sottoposta a condizioni.
2 La licenza di navigazione può anche essere limitata a taluni specchi d'acqua o settori navigabili.
3 Un detentore che offre in leasing il proprio natante può chiedere all'organismo d'ammissione mediante un formulario ufficiale che un cambiamento del detentore necessiti del consenso della società di leasing. L'organismo d'ammissione iscrive tale limitazione nella licenza di navigazione e conserva l'originale del modulo o un'altra sua forma riproducibile fino a quando l'annotazione rimane nella licenza di navigazione.1
1 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
Art. 95 Validità territoriale1
1 La licenza di navigazione è valevole, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 94 capoverso 2, su tutte le acque aperte alla navigazione, comprese le acque di confine.2
2 Non è tuttavia valevole:
- a.
- sul lago di Costanza, sull'Untersee e sul Reno fino a Sciaffusa, per le imbarcazioni da diporto e per le imbarcazioni sportive a motore con carburante a miscela e potenza propulsiva superiore a 7,4 kW;
- b.
- sul Reno, a valle del ponte stradale di Rheinfelden fino al ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea, per i natanti con un dislocamento uguale o superiore a 100 m3 o una lunghezza uguale o superiore a 20 m.3
- 3 Le licenze per i natanti per i quali non vi è stata un'imposizione doganale sono valevoli soltanto per la durata dell'autorizzazione doganale.4
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
4 Nuovo testo giusta il n. 37 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
Art. 96 Condizioni per il rilascio
1 La licenza di navigazione è rilasciata se:
- a.1
- il natante è conforme alle prescrizioni sulla costruzione;
- b.
- è stata fornita l'attestazione dell'assicurazione sulla responsabilità civile;
- c.2
- è stata dimostrata l'origine svizzera del natante, lo sdoganamento o l'esonero fiscale;
- d.
- il natante è stato sottoposto ad un'ispezione.
1bis Per le imbarcazioni sportive la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 148j o 148k comprova, unitamente all'attestato sulle conclusioni dell'ispezione ufficiale di cui all'articolo 100 capoverso 2, che le prescrizioni in materia di costruzione sono soddisfatte.3
2 I natanti che per costruzione o per uso sono destinati prevalentemente a scopi di abitazione (per esempio, casette o abitazioni galleggianti) ed i veicoli anfibi non sono ammessi.
3 Il Dipartimento prende le disposizioni necessarie per l'ammissione dei natanti il cui tipo di costruzione o di propulsione è insolito o nuovo.4
4 L'Amministrazione federale delle dogane informa le autorità d'ammissione sulle categorie di natanti per i quali non è necessario ottenere un'autorizzazione o fornire la prova dell'imposizione doganale. Nessuna autorizzazione è necessaria per la concessione di una licenza di navigazione collettiva.5
5 Qualora all'organismo d'ammissione sia presentata una licenza di navigazione provvista dell'annotazione di cui all'articolo 94 capoverso 3, esso rifiuta:
- a.
- l'annullamento della licenza di navigazione;
- b.
- il rilascio di una licenza di navigazione per un nuovo detentore;
- c.
- la cancellazione dell'annotazione.6
6 Il rifiuto di cui al capoverso 5 è nullo qualora vi sia il consenso scritto dell'impresa di leasing o una sentenza di tribunale passata in giudicato concernente i rapporti di proprietà.7
7 È reputato masserizia di trasloco un natante che è importato in Svizzera da una persona fisica che abbandona il proprio domicilio all'estero e si stabilisce in Svizzera. Come documento di prova vale la copia munita del bollo doganale della «Dichiarazione/Domanda di sdoganamento per masserizie di trasloco» (formulario 18.44). Deve risultare evidente che si tratta dell'importazione di un natante avvenuta nell'ambito del trasferimento del domicilio dall'estero nel territorio doganale svizzero. È necessario che l'immigrante abbia usato personalmente all'estero il natante per almeno sei mesi. L'importazione del natante deve avvenire in correlazione cronologica con il trasferimento del domicilio. Il proprietario del natante fornisce la prova del rispetto delle presenti disposizioni.8
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
3 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
4 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219).Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
5 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219). Nuovo testo giusta il n. 37 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
6 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
7 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
8 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
Art. 96a1 Licenza di navigazione collettiva
1 La licenza di navigazione collettiva è rilasciata alle persone e imprese che:
- a.
- nella loro azienda costruiscono regolarmente e a titolo professionale natanti o motori per natanti, ne fanno commercio, li riparano, li trasformano o eseguono lavori simili;
- b.
- sono in grado di provare che una persona che lavora nell'azienda possiede le conoscenze ed esperienze professionali necessarie a condurre natanti non ispezionati;
- c.2
- hanno concluso un'assicurazione di responsabilità civile, con copertura minima di 2 milioni di franchi per sinistro, per i danni causati da natanti con licenza di navigazione collettiva alle persone e ai beni.
2 Sono autorizzati a condurre un natante con licenza di navigazione collettiva:
- a.
- il titolare dell'azienda e i suoi impiegati;
- b.
- i membri della famiglia del titolare o capo dell'azienda, se vivono con lui nella stessa economia domestica;
- c.3
- gli esperti dell'autorità d'ammissione e del servizio d'omologazione.
Devono essere in possesso del necessario permesso di condurre.
3 La licenza di navigazione collettiva può essere utilizzata soltanto:
- a.
- per le corse di riparazione e di rimorchio;
- b.
- per le corse di trasferimento e di prova in rapporto con le omologazioni, le ispezioni ufficiali e il commercio dei natanti, come pure con le riparazioni, le trasformazioni e altri lavori realizzati su natanti;
- c.4
- per altre corse gratuite, se per il natante è stata eseguita un'imposizione doganale.
4 Come un qualsiasi detentore, il titolare della licenza di navigazione collettiva è responsabile della sicurezza d'esercizio e dell'equipaggiamento prescritto del natante.
1 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
4 Nuovo testo giusta il n. 37 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
Art. 97 Rilascio
1 La licenza di navigazione deve essere compilata conformemente al modello 1 o 3 dell'allegato 7.1 Il Dipartimento definisce la forma e il contenuto della licenza di navigazione nell'allegato 7.2
2 Per quanto non sia di competenza della Confederazione, la licenza di navigazione è rilasciata dal Cantone nel quale il natante ha il suo luogo di stazionamento. Il luogo di stazionamento è, di regola, il luogo dove il natante staziona con l'autorizzazione dell'autorità. Nei casi in cui tale luogo manca, determinante è il luogo dove il natante viene principalmente utilizzato. Se non esistono né l'uno né l'altro, si prende come luogo, quello in cui il natante staziona normalmente prima e dopo l'uso.
3 Deve essere rilasciata una nuova licenza quando il luogo di stazionameto d'un natante è trasferito in un altro Cantone, oppure in caso di cambiamento di proprietà o di detentore.
4 In caso di perdita della licenza di navigazione, l'autorità competente rilascia, a richiesta, un duplicato designato come tale. Se il documento originale viene ritrovato, il titolare deve restituire spontaneamente il duplicato all'autorità che l'ha rilasciato.
5 La licenza di navigazione collettiva è rilasciata dal Cantone sede dell'impresa; è compilata in nome dell'impresa o del suo capo responsabile.3
6 Se un natante ha più detentori, questi devono indicare alle autorità d'ammissione una persona responsabile che è iscritta nella licenza di navigazione come detentore.4
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
3 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
4 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
Art. 98 Modifiche ed aggiunte
1 Soltanto l'autorità competente può apportare modifiche ed aggiunte alle licenze di navigazione.
2 Il titolare è tenuto a notificare all'autorità competente, entro un termine di 15 giorni, ogni fatto che richieda una modifica o un'aggiunta oppure che determini la sostituzione presentando il documento precedente.
322 Ispezione
Art. 991 Generalità
1 Di regola, per l'ispezione il natante dev'essere presentato in acqua e a vuoto. Deve essere pulito e accessibile in tutte le sue parti essenziali.2
2 Le persone incaricate di presentare il natante sono tenute, durante l'ispezione, a fornire gratuitamente l'aiuto e il materiale necessari.
3 Qualora la sicurezza o la protezione dell'ambiente lo esigano, l'autorità competente può domandare che i compartimenti chiusi siano resi accessibili.
Art. 1001 Ispezione di collaudo ufficiale
1 I natanti devono essere sottoposti a un'ispezione ufficiale individuale antecedente il rilascio della prima licenza di navigazione. L'ispezione ha lo scopo di controllare se la costruzione del natante è conforme alle prescrizioni. Per i battelli a vela deve essere calcolata la superficie velica conformemente all'allegato 12.
2 Per le imbarcazioni sportive, nell'ispezione ufficiale secondo il programma di cui all'allegato 32, si verifica se le disposizioni degli articoli 18a, 19, 24, 25, 107 capoversi 1 e 2, 108 e 109 sono rispettate.
3 Sono dispensati dall'ispezione ufficiale individuale tutti i natanti omologati in Svizzera.2
4 Per ogni natante giusta il capoverso 3 deve essere redatto il verbale di collaudo conformemente all'allegato 33. L'originale, o un'altra sua forma riproducibile, di tale verbale e dei verbali secondo l'allegato 32 sono conservati dall'autorità per 25 anni dal rilascio della prima licenza di navigazione.
5 Nel caso di natanti motorizzati e omologati in Svizzera con una potenza totale di tutti i motori di propulsione superiore a 40 kW, per i quali non si dispone di un verbale della misurazione del rumore, l'ispezione si limita alle emissioni acustiche ai sensi dell'allegato 10.3
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
Art. 100a1 Redazione del verbale di collaudo
1 Su richiesta, l'autorità può delegare la redazione del verbale di collaudo per il rilascio della prima licenza di navigazione per imbarcazioni sportive o imbarcazioni da diporto secondo l'allegato 33 a persone o imprese, purché siano titolari di una licenza di navigazione collettiva e possano garantire il controllo e la verifica ineccepibili dell'imbarcazione sportiva o dell'imbarcazione da diporto.2
2 La persona o l'impresa autorizzata deve confermare nel verbale di collaudo di aver verificato i punti indicati dal programma di collaudo per imbarcazioni sportive o imbarcazioni da diporto e che i documenti e i verbali richiesti sono disponibili. L'autorità effettua controlli per campionatura. Può ritirare la delega qualora si constatino gravi o ripetute mancanze.3
3 Gli impianti e gli equipaggiamenti elettrici sui natanti, esclusi quelli sulle imbarcazioni sportive, sono sottoposti al controllo dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.
4 Gli impianti a gas liquido sui natanti, esclusi quelli sulle imbarcazioni sportive, devono essere controllati da specialisti conformemente alla direttiva di cui all'allegato 17.
5 Per quanto concerne le ispezioni e i controlli di cui ai capoversi 3 e 4 deve essere presentato un attestato all'autorità.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
Art. 101 Ispezione periodica
1 I natanti collaudati sono sottoposti a ispezioni periodiche a intervalli regolari. La frequenza delle ispezioni è la seguente:
- a.
- sei anni per i natanti non motorizzati;
- b.
- due anni per i natanti da noleggio;
- c.
- tre anni per i gommoni, i battelli per il trasporto di merci e altri natanti.1
2 In casi particolari e per determinati impianti, l'autorità competente può prevedere altre scadenze.2
3 La frequenza delle ispezioni degli impianti a gas liquido sui natanti collaudati, escluse di quelli sui battelli per passeggeri, è disciplinata dalle disposizioni della direttiva di cui all'allegato 17. Ai battelli per passeggeri si applicano le disposizioni d'esecuzione del Dipartimento relative all'articolo 50 dell'ordinanza del 14 marzo 19943 sulla costruzione dei battelli.4
4 La frequenza delle ispezioni degli impianti elettrici sui natanti collaudati è disciplinata dalle prescrizioni federali concernenti gli impianti a corrente debole e a corrente forte.5
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
3 RS 747.201.7
4 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
5 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
Art. 1021 Ispezione speciale
Dopo ogni importante modifica o riparazione tale da influire sulla resistenza dello scafo, sulle caratteristiche menzionate nella licenza di navigazione o sulla stabilità o la sicurezza, il proprietario o il detentore è tenuto a presentare il natante per una nuova ispezione prima della sua messa in servizio.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 103 Ispezione d'ufficio
L'autorità competente può esigere un'ispezione d'ufficio nel caso in cui si dubiti che il natante non risponda alle prescrizioni.
Art. 104 Misure in caso di costatazione di difetti
Se sono accertati difetti, l'autorità competente può limitare o vietare l'impiego del natante, trattenere la licenza di navigazione o far ritirare il natante dalla circolazione finché si sia provato che i difetti sono stati eliminati.
323 Natanti esteri
Art. 105 Obbligo di portare contrassegni e di possedere un'autorizzazione
1 L'obbligo di portare i contrassegni conformemente all'articolo 16 si applica senza restrizione anche ai natanti con luogo di stazionamento all'estero.
2 Per la messa in servizio o lo stazionamento, in acque aperte alla navigazione pubblica, di natanti con luogo di stazionamento all'estero è richiesta un'autorizzazione. Essa viene accordata dal Cantone sul cui territorio il natante estero viene messo in servizio o staziona per la prima volta dopo aver varcato la frontiera.1
3 L'autorizzazione è valevole a decorrere dalla data del rilascio fino alla fine del mese seguente su tutte le acque aperte alla navigazione.2 Le restrizioni di carattere genere secondo il diritto cantonale o internazionale restano riservate. L'autorizzazione non può essere rinnovata nel corso di un anno civile.
4 L'autorità competente può autorizzare delle eccezioni alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 per i natanti che prendono parte a manifestazioni nautiche.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 106 Condizioni e rilascio
1 L'autorizzazione per i natanti con luogo di stazionamento all'estero viene accordata se:
- a.
- il natante è costruito ed equipaggiato in modo tale che le prescrizioni sulla circolazione possono essere osservate;
- b.1
- non vi sono da temere inquinamenti delle acque né emissioni nocive rilevanti;
- c.2
- il proprietario o il detentore può presentare un permesso di condurre nazionale, un certificato internazionale per pilotare imbarcazioni da diporto o imbarcazioni sportive ai sensi delle disposizioni dell'articolo 91 capoverso 1 lettera b;
- d.3
- sono presentati il prescritto attestato dell'assicurazione sulla responsabilità civile o una polizza dell'assicurazione di responsabilità civile con ricevuta del pagamento del premio annuo, che garantisca la copertura minima richiesta in Svizzera o attesti che il proprietario o detentore ha versato all'autorità il premio per un'assicurazione collettiva;
- e.4
- il proprietario o il detentore può provare che ha il suo domicilio all'estero.
2 L'autorizzazione deve essere compilata secondo il modello 1 dell'allegato 7.5
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
4 Disposizioni sulla costruzione
41 Disposizioni comuni
411 Generalità
Art. 107 Principio
1 I natanti devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti secondo le regole della tecnica, in modo che:
- a.
- le prescrizioni della circolazione siano osservate;
- b.
- la sicurezza delle persone a bordo sia garantita:
- c.
- le proprietà dell'acqua non possono essere alterate.
2 Possono essere impiegati soltanto materiali da costruzione appropriati. Occorre dimostrare le proprietà di materiali nuovi, di cui si ignorano le caratteristiche.
3 L'autorità competente può esigere da una società di classificazione riconosciuta la classificazione di natanti di costruzione particolare (natante su cuscini d'aria, scafo ad ala portante, sottomarino ecc.).1
1 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 107a1 Disposizioni non applicabili
1 Gli articoli 110-120, 121 capoversi 1 e 2, 122-125, 126 capoversi 1-3 e 5-7, 127, 128 e 129 non si applicano alle imbarcazioni sportive ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 15.2
2 L'articolo 125 (Istallazioni elettriche) non si applica alle imbarcazioni da diporto con tensioni fino a 24 V.
3 L'articolo 132 capoverso 2 (Equipaggiamento minimo) non si applica alle imbarcazioni da diporto o alle imbarcazioni sportive motorizzate la cui potenza di propulsione non supera i 30 kW e ai natanti che devono portare soltanto il fanale a luce bianca previsto dall'articolo 25 capoverso 1.
5 L'articolo 134 capoverso 5 non si applica alle imbarcazioni da diporto o alle imbarcazioni sportive motorizzate con una potenza propulsiva fino a 30 kW.
6 L'articolo 134 capoverso 5 non si applica ai battelli a vela con una superficie velica massima di 15 m2 e ai natanti a remi, nemmeno se questi sono imbarcazioni sportive ai sensi dell'articolo 2 lettera 1bis.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
3 Abrogato dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
Art. 108 Protezione delle acque
1 I natanti dotati di locali di soggiorno, d'istallazioni per la cucina o d'impianti sanitari devono essere forniti di recipienti da vuotare a terra, destinati alla raccolta di sostanze fecali, delle acque di scarico e dei rifiuti.
2 Il fasciame esterno di un natante non può essere usato nello stesso tempo quale parete di recipienti destinati a contenere sostanze pericolose per le acque.
3 Sotto i motori fissi e gli aggregati vanno posti recipienti di raccolta appropriati per impedire che materie inquinanti possano disperdersi in acqua, a meno che lo stesso risultato sia ottenuto mediante altre misure.
1 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 1091 Rumore in esercizio
1 Il rumore di un natante in esercizio non deve superare 72 dB(A). La misura deve avvenire conformemente all'allegato 10.
2 Provvedimenti adeguati devono essere applicati per ridurre il rumore d'esercizio eccessivo a bordo.
3 La misurazione del rumore d'esercizio non è eseguita di regola sui natanti con una potenza totale di tutti i motori di propulsione non superiore a 40 kW. Se sussistono dubbi sul rispetto da parte di un natante del valore limite di cui al capoverso 1, l'autorità competente può disporre la misurazione del rumore d'esercizio secondo l'allegato 10.2
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
2 Introdotto dal n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).
Art. 110 Carico
1 Il carico ammissibile viene fissato secondo il genere del natante, tenuto conto della stabilità, del bordo libero, della galleggiabilità in caso di falla e delle condizioni dei posti. Se è stato fissato dal costruttore, il carico ammissibile non può essere aumentato.1
2 Il peso di una persona, bagaglio compreso, è fissato in 75 kg.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 1111 Marchio di costruzione
1 In luogo ben visibile devono essere apposti:
| la marca e il tipo o il nome del costruttore, come pure il numero individuale dello scafo; |
| la marca e il tipo o il nome del costruttore, come pure la potenza di propulsione in kW e il numero del motore. |
2 I numeri dello scafo e del motore devono essere indelebili.
3 Se non è indicata sul motore, la potenza di propulsione deve essere attestata dal costruttore o dal suo rappresentante.3
Art. 112 Locali abitabili e di soggiorno
I locali abitabili e di soggiorno devono avere forme e dimensioni tali da offrire piene garanzie per la sicurezza e la salute delle persone che li utilizzano. Essi devono essere sufficientemente arieggiati, disporre di un accesso direttamente da coperta e possedere finestre, oblò o sopraluce.
412 Bordo libero e stabilità
Art. 113 Bordo libero
1 I natanti devono presentare a pieno carico un bordo libero sufficiente.
2 Il bordo libero è misurato dalla linea d'acqua di massimo carico fino al punto più basso del bordo superiore dello scafo oppure, se quest'ultimo è fornito di aperture, al punto più basso delle stesse.
Art. 114 Stabilità
1 I natanti devono presentare una stabilità sufficiente in qualsiasi condizione normale di carico, tenuto conto del loro genere di utilizzazione.
2 In casi particolari si possono esigere prove di stabilità.
413 Scafo
Art. 115 Principio
Lo scafo deve essere costruito in maniera tale da poter resistere alle sollecitazioni alle quali può essere sottoposto in condizioni normali. Misure appropriate devono essere prese contro le vibrazioni.
Art. 116 Oblò e raccordi allo scafo
1 I telai degli oblò devono essere fissati sul lato esterno dello scafo in modo da garantirne la chiusura stagna.
2 Le tubazioni raccordate al di sotto della linea d'acqua di carico massimo devono essere munite di rubinetti di chiusura facilmente accessibili e disposte il più vicino possibile alle pareti dello scafo. Questa disposizione non si applica:
- a.
- ai tubi di scappamento e alle tubazioni di scarico particolarmente solidi di posti di guida a poppa dotati di prosciugamento automatico;
- b.
- alle tubazioni dell'acqua di raffreddamento dei motori con albero con sistema di trasmissione «Z».1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 117 Paratie
Qualora la galleggiabilità in caso di falla sia prescritta e garantita da paratie, le stesse devono essere totalmente stagne.1 I passi d'uomo ed i fori per il passaggio dei cavi di comando, degli alberi di trasmissione, di cavi elettrici, ecc. devono essere resi stagni.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 118 Uscite di soccorso
Nel limite in cui la sicurezza delle persone a bordo lo richieda, si devono prevedere dei passaggi di soccorso che garantiscano un'uscita senza ostacoli. Le dimensioni di questi passaggi devono essere almeno di 50 x 40 cm.
Art. 1191 Pavimenti e rivestimenti
1 I pavimenti che non costituiscono una parte di compartimenti stagni devono essere tali da consentire un accesso alle parti essenziali dello scafo.
2 I rivestimenti devono essere amovibili.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 120 Impianti ed attrezzi d'esaurimento
1 I natanti devono essere equipaggiati di impianti o di attrezzi sufficientemente dimensionati per prosciugare l'acqua di sentina. Le pompe devono essere autoaspiranti.
2 Sui natanti dotati di paratie stagne si deve poter prosciugare ciascun compartimento. Sono eccettuati i compartimenti di minor importanza come pure i cassoni ad aria e gli altri dispositivi analoghi.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
414 Istallazioni delle macchine
Art. 1211 Generalità
1 La potenza dei motori di propulsione deve essere calcolata in maniera che, in condizioni normali, la manovrabilità del natante e dei convogli sia garantita. Sono applicabili le seguenti disposizioni supplementari:
- a.
- i natanti che navigano su fiumi e che non possono virare devono poter fermarsi con la prua a valle;
- b.
- i natanti con motori di potenza propulsiva superiore a 6 kW devono poter far marcia indietro;
- c.
- sulle imbarcazioni da diporto telecomandate i motori devono poter essere manovrati dal posto di timoneria; per i motori la cui potenza propulsiva non supera 6 kW è sufficiente che il posto di timoneria sia equipaggiato con un dispositivo di arresto.
2 I motori entrobordo non installati in un compartimento delle macchine devono essere coperti in modo appropriato e ben arieggiati. Per motori a carburante volatile, installati sotto il ponte o in un cofano chiuso, dev'essere previsto un impianto di ventilazione protetto contro le esplosioni.
3 I motori con carburante a miscela possono essere utilizzati soltanto se il carburante contiene olio in misura non superiore al 2 per cento del volume (miscela 1:50) e se nessun prodotto di condensazione proveniente dal carter può riversarsi nell'acqua.
4 I motori a combustione interna usati per la propulsione dei natanti come pure i loro impianti di scappamento devono essere costruiti e tenuti in modo tale da rispondere alle prescrizioni dell'ordinanza del 13 dicembre 19932 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere.3
5 I battelli di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere b, c e d nonché i canotti gonfiabili ed altri simili mezzi di svago e da bagno non possono essere dotati di motore.4
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 RS 747.201.3
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
4 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
Art. 122 Tubi di scappamento
I tubi di scappamento non devono permettere fughe di gas. Essi devono essere istallati e, se necessario, isolati o raffreddati in modo da escludere i pericoli d'incendio e danni per la salute.
Art. 1231 Istallazioni per il carburante
1 Le istallazioni per il carburante devono essere fabbricate con materiali appropriati.
2 I serbatoi per carburante devono essere isolati, fissati solidamente e, se necessario, muniti di paratie frangiflutti. I raccordi di serbatoi di carburante devono essere accessibili.2
3 I serbatoi fissi devono essere provvisti di tubazioni d'aerazione.3 Le condotte che passano attraverso lo scafo devono essere stagne.
3quater Le tubazioni di riempimento e svuotamento degli impianti dei serbatoi devono essere costruite e disposte all'interno del natante in modo tale che, durante l'uso conforme del battello, non possano verificarsi spandimenti di carburante.6
4 Le tubazioni che portano ai motori devono essere ben accessibili e fornite di valvole di chiusura o di rubinetti.
5 I compartimenti e i cassoni nei quali sono depositati serbatoi di carburante devono poter essere arieggiati in modo efficace.7
6 Inoltre, nel caso di impianti per carburanti volatili:
- a.
- i recipienti per il carburante installati in vicinanza di motori devono essere protetti da paratie ignifughe;
- b.
- le tubazioni di riempimento devono giungere al ponte o fuori bordo;
- c.
- le tubazioni d'aerazione che giungono al ponte o fuoribordo devono passare più in alto possibile e essere provviste di un dispositivo antincendio;
- d.
- le tubazioni devono essere raccordate nella parte superiore dei recipienti;
- e.
- le valvole di chiusura menzionate nel capoverso 4 devono essere collocate all'esterno del compartimento delle macchine o poter essere azionate dall'esterno. Sono ammessi i comandi manuali o per mezzo di un interruttore, come pure quelli automatici o quelli elettromagnetici collegati con il dispositivo di accensione.
7 Deve essere possibile l'impiego di pistole erogatrici dotate di dispositivo per il ritorno dei vapori.8
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
4 Introdotto dal n. 16.2 dell'O del 13 dic. 1993 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (RU 1993 3333). Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, con effetto dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089)
5 Introdotto dal n. 16.2 dell'O del 13 dic. 1993 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (RU 1993 3333). Abrogato dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
6 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
8 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
Art. 124 Istallazioni ad aria compressa
Le prescrizioni federali concernenti le istallazioni e l'esercizio dei recipienti sotto pressione si applicano analogamente alle istallazioni ad aria compressa.
415 Istallazioni elettriche
Art. 125 Prescrizioni applicabili
La costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle istallazioni elettriche devono essere conformi alle prescrizioni federali in materia di istallazioni elettriche a corrente debole e forte.
Art. 126 Disposizioni particolari
1 Per le istallazioni elettriche dei natanti si possono impiegare soltanto materiali appropriati, in particolare che siano resistenti all'ambiente, al calore, all'umidità e ignifughi.
2 La tensione ammessa è fissata come segue:
- a.
- 250 V per l'illuminazione ed il riscaldamento;
- b.
- 500 V per le istallazioni di forza motrice.
Tensioni più elevate possono essere autorizzate per istallazioni speciali, a condizione che le misure di protezione necessarie siano osservate.
3 Nel caso in cui possano verificarsi correnti di intensità superiore al valore nominale dell'impianto, occorre prevedere misure appropriate atte a garantire il funzionamento degli apparecchi elettrici indispensabili al servizio nautico.
4 I fanali di navigazione devono essere allacciati ad un circuito elettrico indipendente e poter essere comandati dal posto del timoniere.
5 Ad eccezione delle imbarcazioni da diporto, le apparecchiature ed i cavi elettrici saranno posati in modo che la loro influenza magnetica sulla bussola sia inferiore a 0,5°.
6 Gli accumulatori saranno fissati solidamente e protetti contro il danneggiamento, in modo da evitare lo spargimento dell'elettrolita sullo scafo. I compartimenti e le casse per accumulatori devono poter essere arieggiati in modo efficace.
7 I cavi di raccordo con la rete di distribuzione a terra devono essere flessibili, abbastanza lunghi e ben isolati. Disposizioni appropriate devono garantire che le connessioni non abbiano ad essere sottoposte a sforzi di trazione. Quando la tensione impiegata è superiore a 50 V lo scafo dev'essere dotato di una messa a terra efficace. Sul quadro principale di comando una lampada di controllo deve indicare se il raccordo alla rete di distribuzione pubblica è sotto tensione.
416 Timoneria
Art. 127 Impianto di timoneria
1 Ogni natante dev'essere fornito di un impianto di timoneria di funzionamento sicuro e di buona manovrabilità. Questa disposizione non è applicabile alle imbarcazioni, la cui manovra viene effettuata tramite altri battelli.
2 Le deviazioni angolari del timone devono essere limitate nella misura in cui lo esige la sicurezza d'esercizio.
Art. 128 Posti di timoneria
1 I posti di timoneria devono essere disposti in modo da garantire una condotta sicura del natante ed assicurare una vista sufficiente sulla via navigabile e sugli impianti d'arrivo e di partenza alle banchine.
2 In condizioni normali d'esercizio il livello d'intensità sonora prodotto dal natante stesso, ad eccezione delle imbarcazioni da diporto, non deve superare 70 dB (A) all'altezza della testa del timoniere.
417 Istallazioni a gas liquido
Art. 1291 Prescrizioni applicabili
La costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a gas liquido devono essere conformi all'allegato 17.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
418 Equipaggiamento
Art. 131 Principio
1 I natanti devono essere equipaggiati in funzione della loro grandezza e conformemente all'uso al quale sono destinati.
2 Gli oggetti dell'equipaggiamento prescritto devono sempre essere pronti all'uso e trovarsi in un luogo apposito.
Art. 132 Equipaggiamento minimo
1 I natanti che devono essere provvisti di contrassegni devono essere forniti almeno degli oggetti di equipaggiamento menzionati nell'allegato 15.1
2 I fanali prescritti negli articoli 24, 25, 27 e 30 devono essere istallati in modo fisso.
3 I segnalatori acustici azionati meccanicamente o elettricamente previsti all'articolo 33 devono essere disposti in maniera da favorire al massimo la propagazione del suono. Ad 1 m di distanza dal centro dell'apertura di fuoruscita del suono, il livello fonico dovrà essere compreso tra 120 e 130 dB (A).
4 Il cordame e i dispositivi dell'ancora devono sopportare una sufficiente forza di trazione.2
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
3 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 1331 Apparecchi radar
L'Ufficio federale dei trasporti designa gli apparecchi radar che possono essere installati sui natanti. Gli apparecchi radar devono essere conformi alle norme legali in materia di telecomunicazioni ed essere esercitati secondo le medesime.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
Art. 134 Mezzi di salvataggio
1 Sono ritenuti mezzi di salvataggio i mezzi di salvataggio individuali o collettivi. Giubbotti di salvataggio con collo e salvagenti anulari sono considerati mezzi di salvataggio individuali. Zattere gonfiabili e imbarcazioni di salvataggio sulle quali le persone possono salire sono considerate mezzi di salvataggio collettivi.1
2 I mezzi di salvataggio individuali, tranne che per le persone sui gommoni, devono avere una spinta idrostatica di almeno 75 N.2
2bis I giubbotti di salvataggio gonfiabili sono riconosciuti se il dispositivo di gonfiamento è azionato automaticamente o a mano.3
3 Le esigenze per le zattere gonfiabili e le imbarcazioni di salvataggio sulle quali le persone possono salire sono rette dall'ordinanza del 14 marzo 19944 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento. I palischermi non sono ammessi come canotti di salvataggio.5
4 Per ogni persona a bordo di un natante deve essere disponibile un mezzo di salvataggio individuale o un posto in un mezzo di salvataggio collettivo.6
4bis La disposizione di cui al capoverso 4 non si applica:
- a.
- ai battelli a remi (art. 2 lett. a n. 11) e alle attrezzature nautiche idonee alla competizione (art. 134a cpv. 1) che circolano su laghi nella zona rivierasca interna o esterna;
- b.
- ai battelli per passeggeri. La dotazione e la composizione dei mezzi di salvataggio a bordo dei battelli per passeggeri è retta dalle disposizioni dell'ordinanza del 14 marzo 19947 sulla costruzione dei battelli.8
5 Oltre agli attrezzi menzionati nel capoverso 4 deve trovarsi a bordo, tranne che nei gommoni, almeno un salvagente appropriato che possa essere gettato in acqua e sia dotato di una spinta idrostatica di 75 N e munito di una sagola di lancio di almeno 10 m.9
6 La spinta idrostatica dei giubbotti di salvataggio per ragazzi al di sotto di 12 anni non è prescritta. Devono tuttavia essere utilizzati giubbotti di salvataggio con collo di misura adeguata.10
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
3 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
4 RS 747.201.7
5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).
7 RS 747.201.7
8 Introdotto dal n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
10 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
11 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, (RU 2001 1089). Abrogato dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
Art. 134a1 Mezzi di salvataggio per attrezzature nautiche idonee alla competizione
1 In deroga alle disposizioni dell'articolo 134, su attrezzature nautiche idonee alla competizione che circolano su fiumi o laghi al di fuori della zona rivierasca interna o esterna è ammesso trasportare l'equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento. Sono considerati attrezzature nautiche idonee alla competizione i kite surf e le tavole a vela, i natanti da competizione per regate, i caiachi e le canoe idonei alla competizione e altri natanti simili, nonché i battelli a vela che non dispongono di un invaso stagno agli spruzzi e alle intemperie e sufficientemente grande per il trasporto di mezzi di salvataggio ai sensi dell'articolo 134.2
2 L'equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento deve corrispondere alla taglia della persona che lo indossa.
3 Sono considerati equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento i giubbotti di salvataggio che corrispondono alla norma SN EN 393:1994 nella versione del novembre 19933.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).
3 La norma SN EN ISO 8666 può essere ottenuta presso l'Associazione Svizzera di Normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch).
42 Disposizioni particolari per le imbarcazioni da diporto
Art. 1361 Bordo libero
1 Il bordo libero (F) delle imbarcazioni da diporto deve misurare almeno:
- a.
- per i battelli motorizzati, ad eccezione dei natanti a vela e dei canotti pneumatici, con una potenza propulsiva:
| 30 cm, |
| 35 cm, |
| 40 cm; |
| 25 cm. |
2 In deroga all'articolo 113 capoverso 2, il bordo libero, secondo il capoverso 1, dei natanti con ponte parzialmente coperto è misurato al capodibanda o alla parte superiore dello scafo a una distanza di 20 cm al massimo dal profilo esterno del parabordo o, se siffatto profilo manca, dalla murata.
3 Nel terzo posteriore del natante, il bordo libero allo specchio di poppa (f) ed agli orifizi nello scafo deve essere almeno pari all'80 per cento del bordo libero prescritto nel capoverso 1.
4 Per i natanti con ponte coperto continuo o con galleggianti chiusi e stagni, ad eccezione dei canotti pneumatici, è ammesso un bordo libero minore quando la stabilità è sufficiente.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 1371 Stabilità
1 In caso di carico asimmetrico, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:
- a.
- lo sbandamento delle imbarcazioni da diporto, ad eccezione dei natanti a vela, non deve superare 30°;
- b.
- l'acqua non deve penetrare all'interno dei natanti a remi e di quelli motorizzati aperti;
- c.
- nel caso di natanti giusta la lettera b con ponte parzialmente coperto, il ponte può essere immerso su una larghezza di 20 cm al massimo;
- d.
- sui natanti di cui alla lettera b, dotati di due o più galleggianti stagni, il profilo superiore del o dei galleggianti non deve essere immerso oltre il punto più basso del ponte;
- e.
- sui natanti a remi con ponte coperto continuo, il punto più basso del ponte non deve essere immerso.
2 All'atto dell'ispezione, un carico (P) è posato sul ponte o sul capodibanda, in modo che la distanza dall'asse longitudinale corrisponda al 40 per cento della larghezza massima e che il natante non risulti fuori assetto. Il carico è di:
- a.
- 18 kg per persona ammessa, ma al massimo 90 kg per i natanti giusta il capoverso 1 lettere b e c; se questi natanti sono dotati di una cabina e se le loro parti anteriori sono accessibili transitando sul bordo, il carico è pure di 90 kg;
- b.
- 90 per cento del peso totale delle persone ammesse, per i natanti giusta il capoverso 1 lettere d ed e.
3 I natanti giusta il capoverso 1 lettere d ed e devono essere costruiti in modo da permettere agli spruzzi di defluire liberamente.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 1381 Galleggiabilità
1 In caso di allagamento completo, devono restare a galla, completamente equipaggiati e non danneggiati:
- a.
- i natanti a vela con deriva, di una superficie velica non superiore a 15 m2;
- b.
- i natanti da noleggio a motore, con una potenza propulsiva che non eccede 6 kW;
- c.
- i natanti a remi da noleggio;
- d.2
- i battelli che servono al trasporto professionale di dodici passeggeri al massimo.
2 La spinta idrostatica residua deve essere di almeno 15 kg per persona ammessa.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Introdotta dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
Art. 138a1 Posti disponibili e numero di persone
Il numero di persone ammesse sulle imbarcazioni monoscafo da diporto è determinato dall'allegato 18. Deve inoltre essere conforme alle disposizioni degli articoli 107, 110, 136, 137 e 138.
1 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 139 Potenza di propulsione
La potenza di propulsione ammessa per le imbarcazioni da diporto d'una lunghezza fino a 6,5 m deve essere conforme all'allegato 11. Comunque essa non deve superare in nessun caso la potenza indicata dal costruttore del natante.
Art. 140 Impianti di timoneria
1 Le imbarcazioni da diporto munite di motori fuoribordo devono avere un comando a distanza quando la potenza di propulsione supera i 30 kW oppure se la sicurezza d'esercizio del natante lo richiede.
1 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 140a1 Manovrabilità dei natanti a vela
La manovrabilità di un natante a vela è considerata sufficiente se non abbisogna di altri mezzi di propulsione oltre alla vela per ritornare al punto di partenza.
1 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 140b1 Cavi di traino e di manovra per kite surf
La lunghezza massima dei cavi di traino e di manovra per kite surf è di 25 m.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
43 Disposizioni particolari per i battelli per il trasporto di merci e gli impianti galleggianti
Art. 143 Linea d'immersione
1 I battelli per il trasporto di merci devono portare su ogni lato linee d'immersione disposte rispettivamente a una distanza dalla prua e dalla poppa di circa un sesto della loro lunghezza.1
2 Le linee di immersione devono avere la forma indicata nell'allegato 13. Esse saranno pitturate in maniera indelebile di colore chiaro su fondo scuro o di colore scuro su sfondo chiaro e trovarsi in modo che il loro bordo inferiore corrisponda all'immersione massima.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 143a1 Stabilità dei battelli per il trasporto di merci
1 Per i battelli per il trasporto di merci che portano il loro carico prevalentemente sul ponte e per quelli per i quali in base alla costruzione o al collocamento del carico si può prevedere una scarsa stabilità, la sufficiente stabilità deve essere comprovata mediante un calcolo. In caso di dubbio, l'autorità competente decide se occorre fornire tale prova.
2 La stabilità è comprovata se l'angolo d'inclinazione trasversale del natante, pronto all'esercizio e a pieno carico, applicando i carichi esterni sotto indicati, non supera 5 gradi e la linea di intersezione del ponte e dello scafo nel punto più basso non è immersa in acqua. L'altezza metacentrica del natante pronto all'esercizio e a pieno carico non dev'essere inferiore a 1,00 m.
3 Occorre tenere conto dell'influsso sulla stabilità di eventuali superfici di liquidi liberi.
4 Se la posizione del baricentro del natante pronto all'esercizio e privo di carico può essere calcolata con sufficiente precisione, la prova di sbandamento non è richiesta.
5 Per i momenti di sbandamento devono valere contemporaneamente almeno le seguenti ipotesi di carico:
- a.
- pressione laterale del vento di 0,25 kN/m2;
- b.
- momento di sbandamento in presenza di forze centrifughe nella navigazione in circolo
dove: | |
LCWL | è la lunghezza sul piano di galleggiamento in m; |
c | è il coefficiente fissato dal cantiere di costruzione o dal gestore del natante, comunque non minore di 0,4; |
v | è la velocità del natante in acque alte e calme alla potenza nominale del/i motore/i in m/s; |
T | è il pescaggio del natante a pieno carico in m; |
D | è il dislocamento del natante a pieno carico in t; |
KG | è l'altezza del baricentro dal limite superiore delle chiglia in m. |
6 Qualora sia prevedibile che nell'esercizio concreto del natante si verifichino altri momenti di sbandamento, questi vanno parimenti considerati nel calcolo dell'angolo di sbandamento.
7 Qualora le condizioni di impiego locali facciano prevedere pressioni di vento più elevate, l'autorità competente può prescrivere le maggiorazioni del caso.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
Art. 144 Bordo libero
1 Il bordo libero dei battelli per il trasporto di merci viene stabilito secondo la zona di navigazione nella quale essi circolano.1 Il lago Lemano, il lago di Neuchâtel ed il lago di Costanza fanno parte della zona 2, tutte le altre superfici d'acqua appartengono alla zona 3 (detta classificazione risulta dalla raccomandazione della commissione economica europea).
2 Il bordo libero, misurato dalla zona di galleggiamento a pieno carico al punto più basso del bordo superiore dello scafo, è il seguente:2
- a.3
- per i battelli con ponte fisso continuo senza insellamento né sovrastruttura
- -
- 30 cm per la zona 2,
- -
- 15 cm per la zona 3;
- b.
- per i battelli sprovvisti di ponte:
- -
- 100 cm per la zona 2,
- -
- 50 cm per la zona 3.
3 Per i battelli senza insellamento o con sovrastrutture, il bordo libero prescritto al capoverso 2 lettera a può essere ridotto, ma al massimo fino a
- -
- 10 cm per la zona 2,
- -
- 5 cm per la zona 3.
In tale caso il bordo libero si calcola secondo l'allegato 14.
4 Le sovrastrutture possono essere prese in considerazione per il calcolo del bordo libero conformemente al capoverso 3, soltanto se:
- a.
- la loro larghezza media raggiunge il 60 % almeno della larghezza del battello, misurata a metà lunghezza dello stesso;
- b.
- esse sono stagne fino all'altezza della distanza di sicurezza.
5 Il bordo libero per gli impianti galleggianti è di:
- a.
- 90 cm per la zona 2;
- 45 cm per la zona 3.4
6 Il bordo libero può essere opportunamente ridotto se si dimostra con un calcolo di stabilità che, con un carico sfavorevole dell'impianto galleggiante e con l'applicazione dei momenti di sbandamento come previsto nel capoverso 7, il bordo libero restante minimo in posizione di sbandamento non è inferiore a 20 cm. Il calcolo della stabilità deve basarsi sui risultati di una prova di sbandamento eseguita sull'impianto galleggiante completamente equipaggiato e pronto all'esercizio. Deve essere considerato l'influsso di eventuali superfici di liquidi liberi.5
7 Per i momenti di sbandamento devono valere contemporaneamente almeno le seguenti ipotesi di carico:
- a.
- pressione laterale del vento di 0,25 kN/m2;
- b.
- spostamento unilaterale del carico pari alle sollecitazioni prevedibili durante l'esercizio effettivo;
- c.
- altre sollecitazioni esterne (p. es. forze centrifughe, corrente trasversale, forze di sollevamento della fune, ecc.).6
8 Qualora le condizioni di impiego locali facciano prevedere pressioni più elevate di vento, l'autorità competente può imporre le maggiorazioni del caso.7
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
4 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
5 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
6 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
7 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
Art. 145 Distanza di sicurezza
1 La distanza di sicurezza per i battelli per il trasporto di merci misurata dalla linea di galleggiamento a pieno carico al punto più basso delle aperture, quali porte, finestre e oblò muniti di chiusura resistente e stagna agli spruzzi e alle intemperie, deve essere di almeno:
- -
- 60 cm per la zona 2,
- -
- 30 cm per la zona 3.1
Indipendentemente dalle distanze di sicurezza prescritte, le aperture devono avere una soglia di almeno 15 cm di spessore al di sopra della coperta.
2 La linea di sicurezza, misurata dalla linea di galleggiamento a pieno carico al punto più basso della soglia della stiva dei battelli che navigano con stive da carico aperte, dev'essere aumentata, in rapporto alla distanza di sicurezza, secondo il capoverso 1:
- a.
- se si tratta di stive che si estendono da un bordo all'altro, di
- -
- 40 cm per la zona 2,
- -
- 20 cm per la zona 3;
- b.
- se si tratta di stive che non si estendono da un bordo all'altro e che sono totalmente separate dallo scafo in modo stagno, nella misura prescritta nella tabella riprodotta alla cifra 4 dell'allegato 14.
3 Le aperture sui ponti di impianti galleggianti, come porte, finestre, oblò muniti di chiusura resistente e stagna agli spruzzi e alle intemperie, devono avere una paratia di almeno 15 cm al di sopra del ponte.2
Art. 146 Scafo
1 Il dimensionamento degli elementi che compongono lo scafo di battelli per il trasporto merci e di impianti galleggianti deve corrispondere alle prescrizioni d'una società di classificazione riconosciuta.1
2 I natanti devono avere almeno una paratia di collisione e due paratie per il compartimento delle macchine. Nel caso in cui il compartimento delle macchine si trovi nella parte posteriore del natante, la seconda paratia non è richiesta.2
3 La distanza tra la paratia di collisione e l'intersezione del dritto di prua con la linea di galleggiamento a pieno carico deve essere compresa tra 1/12 e 1/8 della lunghezza di questa linea di galleggiamento. Se questa distanza è inferiore, occorre provare mediante calcoli che il natante pronto a essere messo in esercizio e a pieno carico resta a galla in caso di allagamento dei due primi compartimenti. La prova non è necessaria se il natante, fino a 1/8 della lunghezza sulla linea di galleggiamento misurato dal punto di intersezione della linea di galleggiamento a pieno carico con il dritto di prua, dispone di compartimenti stagni su entrambi i lati, la cui larghezza su ogni lato del natante in quel punto corrisponde ad almeno 1/5 della larghezza dello scafo al livello della linea di galleggiamento a pieno carico.3
4 La prova della galleggiabilità in caso di allagamento dei primi due compartimenti è considerata valida se il natante, in tutte le fasi intermedie e ad allagamento ultimato non affonda tanto da sommergere la linea di intersezione del ponte e dello scafo. Nel calcolo vanno considerati gli sbandamenti provocati da un eventuale allagamento su un solo lato.4
5 La paratia di collisione deve essere stagna e andare da sponda a sponda. Deve estendersi dal fondo del natante al ponte e non deve avere porte, boccaporti, passi d'uomo o altre aperture.5
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
3 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
4 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
5 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
Art. 146a1 Ancora, catena dell'ancora
1 Il numero e il peso delle ancore, il diametro e la lunghezza della catena dell'ancora devono corrispondere alle prescrizioni di una società di classificazione riconosciuta dall'Ufficio federale dei trasporti.
2 L'autorità competente può permettere una riduzione massima del peso dell'ancora di prua del 50 per cento per natanti circolanti su laghi, se il peso previsto per l'ancora è stato determinato secondo una prescrizione che presuppone acque correnti. L'autorità competente può richiedere l'allungamento della catena dell'ancora. Non è ammessa la somma di più riduzioni di peso grazie all'impiego di ancore ad alta tenuta.
3 L'estremità della catena dell'ancora deve essere saldamente fissata allo scafo del natante.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
Art. 1471 Impianti d'esaurimento
1 Ciascun compartimento stagno di battelli per il trasporto di merci o di impianti di galleggiamento deve poter essere esaurito. Ciò non vale per i compartimenti stagni solitamente chiusi ermeticamente.
2 Devono essere in dotazione due pompe di sentina autoaspiranti indipendenti che non devono essere installate nello stesso locale e di cui almeno una deve essere azionata da un motore a combustione interna.
3 Ogni pompa di sentina deve essere utilizzabile per ogni compartimento stagno.
4 La portata minima Q della pompa di sentina deve essere calcolata secondo la formula seguente:
d è il diametro interno dei tubi di sentina e va calcolato secondo la formula seguente:
dove:
L | è la lunghezza massima del natante o dell'impianto di galleggiamento senza rimorchi in m; |
B | è la larghezza del natante o dell'impianto di galleggiamento all'ordinata in m; |
H | è la più piccola altezza di costruzione del natante o dell'impianto di galleggiamento in m. |
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
Art. 147a1 Mezzi di salvataggio
Qualsiasi persona che lavora a bordo di un impianto galleggiante deve disporre di un mezzo di salvataggio individuale. Inoltre, se l'impianto è stazionato al largo, per le persone che lavorano a bordo deve essere a disposizione una barca a remi o a motore con un numero sufficiente di posti.
1 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
44 Disposizioni particolari per i battelli che servono al trasporto professionale di persone5
Art. 1481
1 Per la costruzione e la dotazione di battelli per passeggeri si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 14 marzo 19942 sulla costruzione dei battelli.
2 Per i battelli che servono al trasporto professionale di dodici passeggeri al massimo, si applicano gli articoli 107-114, 124 e 131-140a nonché gli articoli 22, 27 capoversi 1 e 2, 28-36, 38 e 39 dell'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e le pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento.
3 In deroga al capoverso 2, i battelli adibiti al trasporto a titolo professionale di dodici passeggeri al massimo non devono soddisfare le disposizioni dell'articolo 27 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza sulla costruzione dei battelli e dell'articolo 138, sempre che per ogni passeggero ammesso a bordo venga recato un mezzo di salvataggio individuale e sia previsto a bordo un posto in un mezzo di salvataggio collettivo in cui le persone possano salire. Le esigenze relative al materiale di salvataggio sono rette dall'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento.3
4 I battelli per il trasporto di merci utilizzati principalmente per il trasporto a titolo professionale di oltre 12 persone e sui quali le merci vengono trasportate solo occasionalmente, devono soddisfare le disposizioni dell'ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e le pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento. Nella licenza di navigazione devono essere indicati quali battelli per passeggeri.4
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
2 RS 747.201.7
3 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
4 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
456 Disposizioni particolari per i gommoni
Art. 148a Costruzione
1 Prua e poppa del gommone devono essere piegate verso l'alto. Le camere d'aria laterali di un gommone chiuso devono essere saldate a poppa e a prua, incollate saldamente o unite in maniera analoga. Il gommone deve essere costruito in maniera tale da assicurare sufficiente stabilità e manovrabilità.
2 Le installazioni sul gommone devono essere effettuate in modo che non danneggino la superficie del gommone o le camere d'aria.
Art. 148b Camere d'aria e rinforzi
1 I gommoni devono constare nella lunghezza di un numero sufficiente di camere d'aria separate.
2 I gommoni di lunghezza superiore a 4,50 m devono avere almeno due camere d'aria trasversali unite alle camere d'aria longitudinali. Si possono ammettere altri dispositivi che assicurino una sufficiente stabilità.
3 I punti dei gommoni soggetti a forti sollecitazioni e particolarmente a rischio come i bordi e la parte inferiore delle camere d'aria longitudinali devono essere rinforzati.
Art. 148c Dispositivo di riflusso dell'acqua
Qualora un gommone sia dotato di dispositivo di riflusso dell'acqua, questo deve eliminare rapidamente l'acqua raccolta a bordo a prescindere dalla direzione di navigazione.
Art. 148d Cima di sicurezza, elementi metallici
1 Sul lato esterno di ogni gommone va passata una cima di sicurezza ben tesa.
2 Prua e poppa del gommone devono essere dotate di elementi metallici per il fissaggio di cime di ormeggio o di salvataggio.
Art. 148e Dispositivo di fissaggio
Per ogni passeggero ammesso devono essere previsti due dispositivi di fissaggio, di cui almeno uno per il fissaggio dei piedi al fondo. Devono essere concepiti in modo da impedire che il passeggero scivoli o rimanga impigliato.
Art. 148f Numero di passeggeri ammessi
1 Il numero di passeggeri ammessi a bordo di un gommone è fissato in base alle indicazioni del costruttore. Esso può superare il numero calcolato secondo l'allegato 18 cifra 1 lettera c al massimo di un'unità.
2 Il numero di passeggeri ammessi deve essere scritto a bordo in modo chiaramente visibile.
467 Disposizioni particolari per le imbarcazioni sportive
Art. 148g Messa in circolazione di imbarcazioni sportive, di imbarcazioni sportive parzialmente completate e componenti
1 1 Le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate o i loro componenti possono essere messi in circolazione solamente se rispondono ai requisiti essenziali relativi alla progettazione e costruzione di imbarcazioni sportive giusta l'allegato I (parte A) della direttiva CE.1
2 D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia, l'Ufficio federale dei trasporti determina le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali per i componenti, le imbarcazioni sportive o le imbarcazioni sportive parzialmente completate relativi alla progettazione e alla costruzione di imbarcazioni sportive e relativi alle emissioni acustiche. Le fa pubblicare sul Foglio federale con il titolo e l'indirizzo per l'ordinazione2.3
3 Se le imbarcazioni sportive o i loro componenti sono costruiti secondo le norme tecniche giusta il capoverso 2, si presuppone che i requisiti di sicurezza essenziali siano adempiuti.
4 Se queste norme non sono applicate o lo sono soltanto in parte, la persona che mette in circolazione l'imbarcazione deve poter comprovare che i requisiti di sicurezza essenziali sono adempiuti in altro modo.
5 Per comprovare la conformità ai requisiti di sicurezza essenziali, la persona che mette in circolazione l'imbarcazione deve, per dieci anni dalla costruzione, poter fornire entro un termine adeguato la documentazione tecnica giusta l'allegato 30. Per le fabbricazioni in serie il termine di dieci anni decorre dalla costruzione dell'ultimo esemplare.
6 La documentazione o le informazioni necessarie per la sua valutazione devono essere fornite alle autorità competenti svizzere in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l'autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
2 Gli elenchi dei titoli delle norme designate e i relativi testi possono essere richiesti presso l'Associazione Svizzera di Normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
Art. 148h1 Procedure di valutazione della conformità
1 Le procedure per la valutazione della conformità sono disciplinate nell'allegato 20.
2 Se un organismo di valutazione della conformità è coinvolto nella procedura di valutazione della conformità, occorre apporre il suo numero di identificazione sull'imbarcazione sportiva o sul componente.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
Art. 148i Organismi di collaudo e di valutazione della conformità
1 Gli organismi di collaudo e di valutazione della conformità che occorre consultare per la valutazione della conformità ai sensi degli allegati 23 e 24 nonché 26-29 devono, per il relativo settore specifico,:
- a.
- essere accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 19961 sull'accreditamento e sulla designazione;
- b.
- essere riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di un accordo internazionale; oppure
- c.
- essere autorizzati in altro modo dal diritto federale.
2 Chiunque si riferisce alla documentazione di un centro diverso da quelli di cui al capoverso 1 deve dimostrare in maniera credibile che le procedure applicate e la qualifica del centro soddisfano i requisiti svizzeri (art. 18 cpv. 2 LOTC).
Art. 148j Dichiarazione di conformità
1 Chiunque mette per la prima volta in circolazione in Svizzera un'imbarcazione sportiva o un componente, deve presentare una dichiarazione di conformità secondo l'allegato 31, dalla quale risulti che l'imbarcazione sportiva o il componente rispondono ai requisiti essenziali relativi alla progettazione e costruzione di imbarcazioni sportive giusta l'allegato I (parte A) della direttiva CE e che è stata svolta una procedura di valutazione della conformità secondo l'articolo 148h.1
2 Chiunque mette in circolazione un'imbarcazione sportiva parzialmente completata deve presentare solamente una dichiarazione giusta l'allegato 21.
3 Deve poter essere esibita copia della dichiarazione di conformità durante dieci anni dalla costruzione dell'imbarcazione sportiva. In caso di fabbricazioni in serie questo termine decorre dalla costruzione dell'ultimo esemplare.
4 La dichiarazione giusta l'allegato 21 o la dichiarazione di conformità giusta l'allegato 31 devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese l'autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
Art. 148k1 Valutazione della conformità successiva alla costruzione
1 Se per un'imbarcazione sportiva già costruita non esiste più il costruttore o il suo rappresentante, oppure se questi non adempie gli obblighi per l'attestazione della conformità, la dichiarazione di conformità per imbarcazioni sportive costruite può essere compilata da qualsiasi persona che sotto la propria responsabilità mette in circolazione o in servizio in Svizzera l'imbarcazione sportiva. Un organismo di valutazione della conformità esamina inoltre l'imbarcazione sportiva per valutarne la conformità ai pertinenti requisiti della direttiva CE.
2 Per la verifica la persona mette a disposizione dell'organismo di valutazione della conformità tutti i documenti disponibili o i dati tecnici relativi alla prima messa in circolazione dell'imbarcazione sportiva nel Paese di origine.
3 L'organismo di valutazione della conformità redige un rapporto di conformità concernente la valutazione eseguita. Esso informa la persona che mette in circolazione o in servizio l'imbarcazione sportiva riguardo a eventuali obblighi.
4 La dichiarazione di conformità deve essere compilata secondo l'allegato 31. Sulla targhetta del costruttore deve essere apposto il numero di identificazione dell'organismo di valutazione della conformità e aggiunta la menzione «certificazione successiva alla costruzione».
1 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
Art. 148l1 Sorveglianza del mercato2
1 Per le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e i componenti che vengono messi in circolazione, le autorità competenti possono effettuare controlli anche al di fuori delle scadenze fissate dall'articolo 101.3 I controlli garantiscono che tali prodotti messi in circolazione ottemperano alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo vengono effettuati controlli per campionatura e si dà seguito alle segnalazioni motivate secondo le quali le prescrizioni della presente ordinanza non sono rispettate.
2 Nel quadro della sorveglianza del mercato, per provare la conformità delle imbarcazioni sportive, delle imbarcazioni sportive parzialmente completate o dei componenti, le autorità competenti sono autorizzate a: 4
- a.
- richiedere la documentazione e le informazioni necessarie;
- b.
- prelevare campioni;
- c.
- richiedere esami; e
- d.
- accedere ai locali commerciali durante le normali ore di lavoro.
3 Qualora chi mette in circolazione l'imbarcazione non fornisca la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente o non la fornisca completa, essa può disporre un'ispezione dell'imbarcazione sportiva, dell'imbarcazione sportiva parzialmente completata o del componente. Chi la mette in circolazione ne sostiene le spese.
4 Prima di ordinare l'ispezione, le autorità competenti offrono a chi mette in circolazione l'imbarcazione la possibilità di esprimersi.
5 Se dal controllo o dall'ispezione risulta che le prescrizioni della presente ordinanza sono state violate, le autorità competenti dispongono misure secondo l'articolo 10 capoversi 2-5 della legge federale del 12 giugno 20095 sulla sicurezza dei prodotti.6
1 Originario art. 148k (RU 2007 2275).
2 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11giu. 2010 che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2749).
3 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11giu. 2010 che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2749).
4 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11giu. 2010 che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2749).
5 RS 930.11
6 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11giu. 2010 che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2749).
5 Equipaggio
Art. 149 Generalità
1 Durante la navigazione i battelli e gli impianti galleggianti devono essere dotati, oltre che del conduttore, di un equipaggio sufficientemente numeroso e qualificato per garantire la sicurezza delle persone a bordo e quella della navigazione.1
2 I membri dell'equipaggio devono avere un'età di almeno 16 anni. Uno di essi deve essere capace di sostituire temporaneamente il conduttore e conoscere il comando dell'impianto di propulsione.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 150 Battelli per trasporto di merci
1 L'effettivo dell'equipaggio dei battelli per il trasporto di merci è fissato dall'autorità competente.
2 Di regola, esso si compone:
| |
| 1 marinaio, |
| 2 marinai; |
| 1 marinaio; |
| |
| 1 marinaio, |
| 2 marinai. |
3 Esso può essere aumentato
- a.
- se le condizioni di navigazione ed il tipo di costruzione del battello lo richiedono, segnatamente in caso di disposizione particolare delle sovrastrutture;
- b.
- se il conduttore non può manovrare simultaneamente, senza difficoltà, il timone e gli apparecchi di propulsione e se, dal posto di governo non è garantita una sufficiente visuale per tutte le manovre del battello;
- c.
- se le istallazioni di propulsione non possono essere comandate a distanza e se il controllo delle stesse non può essere assicurato da un altro membro dell'equipaggio fisso con una formazione adeguata;
- d.
- se il carico richiede una sorveglianza speciale durante la navigazione.
4 Su battelli con una capacità di carico di meno di 350 t e in condizioni di buona visibilità durante il giorno è possibile rinunciare a un marinaio se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a.
- il battello in questione naviga fra luoghi da cui è sempre possibile osservarlo. È possibile rinunciare al contatto visivo se vi è un altro modo adeguato per osservare in maniera affidabile la navigazione fra il luogo di partenza e il luogo d'arrivo;
- b.
- il tempo di navigazione fra il luogo di partenza e il luogo d'arrivo non dura più di 45 minuti;
- c.
- nel posto di timoneria il battello è equipaggiato con un apparecchio radioelettrico pronto all'uso che permette il contatto ininterrotto con un posto dell'impresa a terra, il quale è costantemente in servizio durante la navigazione del battello;
- d.
- nel luogo d'arrivo del battello una persona si tiene pronta ad ormeggiare.1
5 Se le circostanze locali lo richiedono, l'autorità competente può imporre ulteriori oneri.2
1 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
2 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
Art. 151 Impianti galleggianti, battelli rimorchiatori e di spinta
L'effettivo dell'equipaggio degli impianti galleggianti durante la navigazione e quello dei rimorchiatori e dei battelli da spinta sono fissati in ogni singolo caso dall'autorità competente.
Art. 152 Battelli per passeggeri
L'effettivo dell'equipaggio dei battelli per passeggeri deve essere conforme alle prescrizioni federali concernenti la navigazione sottoposta a concessione o a permesso.
6 Assicurazione sulla responsabilità civile
Art. 153 Assicurazione obbligatoria
1 Nessun natante può essere messo in servizio o stazionare in acque aperte alla navigazione pubblica fintanto che non sia stata stipulata un'assicurazione sulla responsabilità civile.1
2 Sempreché non siano utilizzati a scopo professionale, i seguenti natanti non sono sottoposti a un'assicurazione obbligatoria:
- a.
- natanti non motorizzati;
- b.
- gommoni con una lunghezza inferiore a 2,5 m;
- c.
- battelli a vela non motorizzati con una superficie velica fino a 15 m2.2
2bis Nonostante le deroghe del capoverso 2, i natanti utilizzati come kite surf sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria di cui al capoverso 1.3
3 La stipulazione dell'assicurazione sulla responsabilità civile obbligatoria deve essere provata mediante un attestato d'assicurazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
3 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
Art. 154 Assicuratore
L'assicurazione sulla responsabilità civile dev'essere stipulata presso un istituto d'assicurazione autorizzato dal Consiglio federale ad esercitare questo ramo d'attività. Per i natanti esteri, l'autorità competente può riconoscere un'assicurazione stipulata all'estero, a condizione che la stessa sia conforme alla presente ordinanza.
Art. 1551 Assicurazione minima per non concessionari
1 Per i natanti motorizzati e i natanti a vela con superficie velica superiore a 15 m2, il cui esercizio non è sottoposto a concessione, l'assicurazione dovrà coprire i diritti delle persone lese almeno fino alla concorrenza di due milioni di franchi per ciascun sinistro, per l'insieme dei danni alle persone e quelli materiali.
2 Per i battelli adibiti al trasporto professionale di passeggeri deve essere garantita una copertura minima per ciascun sinistro di 70 000 franchi per ogni passeggero ammesso, per un importo totale minimo di 5 milioni di franchi.2
4 Per i battelli destinati al trasporto di merci per terzi, la copertura minima per ciascun sinistro deve essere portata a 5 milioni di franchi.
5 L'assicurazione minima per ciascun sinistro ammonta a 750 000 franchi:
- a.
- per i gommoni con una lunghezza superiore a 2,5 m;
- b.
- per i natanti non motorizzati utilizzati a scopo professionale;
- c.
- per i battelli a vela non motorizzati e con una superficie velica inferiore a 15 m2 utilizzati a scopo professionale;
- d.
- per i kite surf.4
6 In caso di manifestazioni nautiche si dovrà stipulare un'assicurazione speciale, essa deve coprire la responsabilità degli organizzatori, dei partecipanti e delle persone ausiliarie per i danni causati da natanti agli spettatori ed a terzi estranei alla manifestazione, nella misura in cui tale responsabilità non è coperta dall'assicurazione del natante che vi prende parte. L'autorità competente che rilascia le autorizzazioni fissa l'importo minimo dell'assicurazione in relazione alle circostanze. Gli importi assicurati non possono essere inferiori a quelli previsti per l'assicurazione ordinaria.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
3 Abrogato dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, con effetto dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
Art. 155a1 Contratti d'assicurazione per concessionari
1 I contratti d'assicurazione sulla responsabilità civile e le successive modifiche devono essere comunicati all'Ufficio federale dei trasporti.
2 L'Ufficio federale dei trasporti può esigere che l'ammontare della copertura assicurativa sia aumentato, qualora questa sia manifestamente insufficiente.
1 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 156 Attestato d'assicurazione
1 L'attestato e la notifica dell'assicuratore in caso di interruzione o di cessazione dell'assicurazione devono essere rilasciati conformemente ai modelli riprodotti nell'allegato 9. Il Dipartimento determina nell'allegato 9 la forma e il contenuto dei modelli di notifica.1
2 Un nuovo attestato d'assicurazione dovrà essere presentato all'autorità nel caso che un natante resti oppure venga rimesso in circolazione:
- a.
- dopo il cambiamento del proprietario o del detentore;
- b.
- dopo aver trasferito il luogo di stazionamento in un altro Cantone;
- c.
- dopo che l'assicuratore abbia notificato l'interruzione o la cessazione dell'assicurazione (art. 36 cpv. 3 della LF del 3 ott. 19752 sulla navigazione interna);
- d.
- in caso di sostituzione del contrassegno con un altro di numero diverso.
3 L'assicuratore non può far valere nei confronti del danneggiato la mancanza di un nuovo attestato d'assicurazione nei casi secondo il capoverso 2 lettere a, b e d, fintanto che il natante è al beneficio della licenza di navigazione precedente.
4 Per i casi di cui al capoverso 2, come pure al momento della messa fuori servizio del natante, la licenza di navigazione deve essere riconsegnata all'autorità che l'ha rilasciata.3 La validità dell'assicurazione cessa il giorno successivo a quello della consegna dei documenti, a meno che non venga presentato un nuovo attestato d'assicurazione. L'autorità comunica all'assicuratore la restituzione della licenza di navigazione. Essa tiene un elenco delle licenze di navigazione depositate, dal quale sia desumibile la data a partire dalla quale gli effetti dell'assicurazione sono sospesi.
5 Il Dipartimento emana istruzioni in cui disciplina le modalità secondo cui l'autorità d'ammissione trasmette agli assicuratori, mediante un ufficio di clearing, i dati elettronici concernenti la messa in servizio e la messa fuori servizio di natanti, nonché ulteriori notifiche.4
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
2 RS 747.201
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
4 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
7 Prestito e noleggio di natanti
Art. 157 Prestito
1 Il detentore o la persona autorizzata a disporre del natante non deve tollerare l'uso dello stesso da parte di terzi, quando sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che il natante non è ammesso alla circolazione o che il conduttore non è autorizzato a condurre.
2 Il prestito di natanti per i quali non vi è stata un'imposizione doganale è ammesso soltanto con il consenso dell'Amministrazione delle dogane.1
3 L'esistenza di un trasferimento a titolo professionale di un natante con conduttore per il trasporto di persone o di merci viene decisa in base all'articolo 3 OCTV2.3
1 Nuovo testo giusta il n. 37 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
2 RS 744.11
3 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
Art. 158 Noleggio
1 I natanti per la condotta dei quali è necessario un permesso di condurre possono essere dati in noleggio soltanto a persone che possono esibire al noleggiatore il loro permesso di condurre.
2 I natanti per la condotta dei quali non occorre un permesso di condurre possono essere dati in noleggio soltanto a persone che hanno raggiunto l'età minima seguente:
- a.
- 14 anni compiuti per i battelli motorizzati e per i natanti a vela;
- b.
- dieci anni compiuti per gli altri natanti.1
3 È vietato dare in noleggio natanti alle persone per le quali si possa presumere che manchino della necessaria esperienza oppure della capacità a condurre in modo sicuro.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 159 Doveri del noleggiatore
1 Il noleggiatore di natanti è tenuto a segnalare ai clienti le zone dove la navigazione è pericolosa, ammesso che gli stessi possano raggiungere tali zone. Egli deve pure richiamare l'attenzione dei clienti sulle particolarità locali, sulle condizioni di navigazione, sulle prescrizioni e su tutte le altre circostanze, nella misura in cui le stesse siano importanti per i clienti.
2 Il noleggiatore deve equipaggiare ogni natante dato in noleggio conformemente alle prescrizioni. I natanti dovranno inoltre essere dotati dei fanali prescritti, a meno che sia stato convenuto di noleggiarli soltanto durante le ore diurne. Il numero di persone ammesso deve essere iscritto sul natante in modo ben visibile.
8 Impianti per la navigazione
Art. 160 Generalità
1 Per quanto non di competenza della Confederazione, gli impianti destinati alla navigazione possono essere costruiti soltanto con il consenso del Cantone sul territorio del quale essi si trovano.
2 Detti impianti devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti in maniera da poter soddisfare le esigenze della presente ordinanza e garantire la sicurezza della navigazione.
3 La segnalazione dei posti di ormeggio mediante boe o altri oggetti analoghi non deve dare adito a confusioni con quella della via navigabile.
Art. 161 Distanze
Le entrate nei porti, i luoghi di noleggio ed i luoghi di ormeggio come pure le altre istallazioni fisse in acqua devono trovarsi ad una distanza appropriata dagli imbarcatoi e dalla rotta dei battelli in servizio regolare.
9 Disposizioni speciali
Art. 1621 Diritti speciali
1 I natanti delle autorità, quelli di istituti scientifici e quelli dei servizi di salvataggio sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni degli articoli 36 e 37 (segnali della via navigabile), 53 (navigazione nelle zone rivierasche) e 70 (stazionamento), nella misura in cui ciò sia assolutamente richiesto dall'adempimento dei loro compiti. Quando svolgono servizi di sorveglianza, i natanti della polizia e dell'Amministrazione delle dogane sono inoltre esonerati dall'osservanza delle disposizioni concernenti i fanali di bordo, nella misura in cui non risulti pregiudicata la sicurezza della navigazione.
2 Per i natanti di cui al capoverso 1, l'autorità competente può autorizzare deroghe a determinate disposizioni di costruzione, qualora l'utilizzazione specifica dei medesimi l'esiga.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
Art. 163 Deroghe
1 L'autorità competente può autorizzare deroghe alle seguenti disposizioni:
- a.
- articolo 53 capoverso 1 lettera a. Essa può autorizzare corse in prossimità della riva, se non si debbano temere danni od altri inconvenienti, specie nelle zone dove la riva è ripida;
- b.
- articolo 54 capoversi 5 e 6. Il traino simultaneo di più di due sciatori nautici e quello di attrezzi per il volo può essere autorizzato in determinati settori a scopo di allenamento;
- c.
- articolo 70. Lo stazionamento in prossimità di ponti e sotto gli stessi può essere autorizzato quando la sicurezza e la fluidità del traffico non ne sono pregiudicate;
- d.
- articolo 75, in particolare se mancano altre possibilità di trasporto;
- e.
- …1
- f.
- articolo 91 capoverso 1, per i partecipanti a manifestazioni nautiche;
- g.
- articolo 111 capoverso 1 lettera a per i natanti costruiti da non professionisti non è richiesta la targa con il numero di costruzione;
- h.
- …2
- i.
- articolo 139. Una potenza di propulsione più elevata può essere consentita, a condizione che si possano eliminare le carenze nel comportamento del natante.
- k.
- …3
- l.4
- articoli 148a-f per gommoni impiegati non a titolo professionale ma esclusivamente per competizioni. Sulla licenza di navigazione va riportato l'uso previsto;
- m.5
- allegato 15 cifra 7 capoverso 1 primo comma e capoverso 2 primo comma per percorsi durante competizioni;
- n.6
- articolo 77 capoverso 3 lettera e. Essa può opportunamente ridurre il raggio di 100 m se ciò non pregiudica la sicurezza della navigazione dei battelli in servizio regolare.
2 La commissione peritale per l'esame di tipo può autorizzare deroghe all'articolo 132 per certe categorie di piccoli natanti, quando attrezzi dell'equipaggiamento prescritti non possono essere convenientemente sistemati.
3 Altre deroghe possono essere consentite soltanto con l'accordo dell'Ufficio federale dei trasporti. Tale disposizione non si applica invece alle deroghe previste all'articolo 72 capoverso 3 (manifestazioni nautiche) ed all'articolo 73 (trasporti speciali).
4 Le disposizioni speciali relative alla navigazione militare, ai natanti dell'esercito ed ai loro conduttori restano riservate.
1 Abrogata dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
2 Abrogata dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
3 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998 (RU 1998 1476). Abrogata dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
4 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
5 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
6 Introdotta dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
Art. 1641 Controllo da parte dell'Amministrazione federale delle dogane
1 I Cantoni e le autorità federali competenti per il rilascio delle licenze di navigazione notificano alla Direzione generale delle dogane i natanti ammessi per la prima volta.
2 La Direzione generale delle dogane è autorizzata a verificare se gli annunci trasmessi sono esatti e completi.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
10 Disposizioni finali
Art. 165 Esecuzione
1 I Cantoni sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
2 L'Ufficio federale dei trasporti agisce per la Confederazione in quei casi in cui la presente ordinanza conferisce a quest'ultima compiti per i quali non esiste una regolamentazione specifica.
3 Il Dipartimento può emanare istruzioni per l'esecuzione della presente ordinanza. Di regola, consulta dapprima gli esperti e i Cantoni.1
1 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
Art. 166 Disposizioni transitorie
1 I permessi di condurre per natanti rilasciati anteriormente al 1° aprile 1979 conservano la loro validità; essi devono comunque essere sostituiti entro il 1° aprile 1989 con un permesso di condurre conformemente all'allegato 5.
4 Gli articoli 109 capoverso 1 e 121 capoverso 1, modificati il 1° gennaio 1992, si applicano soltanto ai natanti messi in servizio la prima volta dopo il 1° gennaio 1992. A partire dal momento in cui i motori sono sostituiti, questi articoli si applicano ai natanti che, il 31 dicembre 1991, erano provvisti di una licenza di navigazione valida.3
5 L'articolo 144 capoverso 5 si applica soltanto agli impianti galleggianti ordinati dopo il 1° gennaio 1992.4
8 Le licenze di navigazione per gommoni, rilasciate prima dell'entrata in vigore della modifica dell'8 aprile 1998, rimangono valide al massimo per 15 anni dalla data del rilascio purché sia garantita la sicurezza di funzionamento del gommone e vengano eseguiti i controlli periodici.7
9 L'articolo 123 capoversi 3quater e 7 si applica a tutti gli impianti di carburante su battelli messi in servizio per la prima volta dopo il 1° gennaio 1999. Esso si applica inoltre agli impianti di carburante modificati dopo l'entrata in vigore della modifica dell'8 aprile 1998.8
10 La potenza di propulsione indicata nelle licenze di navigazione rilasciate prima dell'entrata in vigore della modifica dell'8 aprile 1998 rimane invariata fino alla sostituzione del motore o dei motori.9
11 Le licenze di navigazione per imbarcazioni sportive che prima del 1° maggio 2001 sono state rilasciate secondo il diritto anteriore per imbarcazioni da diporto, rimangono valide purché siano soddisfatte le disposizioni dell'articolo 153 concernenti l'assicurazione obbligatoria. In seguito a modifiche o ammodernamenti che migliorano notevolmente la sicurezza deve essere rilasciata una nuova licenza. Relativamente alle modifiche e agli ammodernamenti le imbarcazioni sportive sono soggette alle disposizioni della sezione 46.10
12 Le imbarcazioni sportive messe in circolazione in Svizzera per la prima volta antecedentemente al 1° maggio 2001 non devono rispondere ai requisiti della sezione 46, purché non siano riscontrati difetti che potrebbero influire negativamente sull'ambiente e sulla salute degli utenti o di altre persone.11
13 Le imbarcazioni sportive che il 1° maggio 2001 sono in costruzione presso un costruttore con sede in Svizzera sono escluse dalle disposizioni della sezione 46. Devono tuttavia essere registrate prima del 1° gennaio 2002 presso l'Associazione svizzera dei costruttori navali12 indicando il costruttore, il tipo di imbarcazione e il numero di costruzione. Al collaudo deve essere presentato un attestato dell'Associazione dei costruttori navali che certifichi la registrazione dell'imbarcazione sportiva entro i termini.13
14 I natanti che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva CE e per i quali non sussiste la necessaria dichiarazione di conformità secondo l'articolo 148j, fino al 1° gennaio 2002 possono essere immatricolati secondo il diritto anteriore come imbarcazioni da diporto.14
15 Le licenze di navigazione di battelli adibiti al trasporto a titolo professionale di 12 passeggeri al massimo rimangono valide fino al 31 dicembre 2007, purché siano state svolte le ispezioni periodiche previste senza riscontro di anomalie e siano rispettate le disposizioni dell'articolo 153 concernente l'assicurazione obbligatoria. Dal 1° gennaio 2008 devono essere rilasciate nuove licenze di navigazione. A tal fine, le imbarcazioni dovranno superare un nuovo collaudo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 148 capoversi 2 e 3.15
16 L'articolo 143a si applica a tutti i battelli per il trasporto di merci. Per quelli esistenti per i quali non vi sia la prova di una sufficiente stabilità ai sensi dell'articolo 143a, essa dovrà essere fornita all'autorità competente al più tardi entro il 31 dicembre 2007. L'autorità competente può prescrivere misure volte a migliorare la stabilità. Gli articoli 146 capoversi 2-5, 146a e 147 si applicano ai battelli per il trasporto di merci che vengono immatricolati in Svizzera per la prima volta dopo il 1° maggio 2001. Per quelli esistenti esse si applicano sono nel caso in cui i settori in questione siano interessati da modifiche o ristrutturazioni.16
17 Entro il 30 aprile 2002 i Cantoni designano gli specchi d'acqua sul loro territorio sui quali è autorizzata la pratica del surf al traino giusta l'articolo 54 capoverso 2bis.17
18 Attestati e certificati di capacità internazionali rilasciati all'estero fino al momento dell'entrata in vigore della modifica del 2 maggio 200718 sono riconosciuti fino alla scadenza della loro validità. Attestati e certificati internazionali di capacità rilasciati in Svizzera vengono sostituiti, su richiesta del titolare del certificato alle autorità di rilascio, da un «Certificato internazionale per conduttori di imbarcazioni da diporto», sempre che siano adempiute le disposizioni dell'articolo 90.19
19 I battelli per il trasporto di merci, per i quali è possibile comprovare che fino all'entrata in vigore della modifica del 2 maggio 2007 sono stati utilizzati per il trasporto professionale di persone e sui quali le merci sono state trasportate solo occasionalmente, possono ancora essere impiegati fino al 31 dicembre 2014 per il trasporto professionale di persone, purché siano state svolte le ispezioni periodiche previste senza riscontro di anomalie e siano rispettate le disposizioni dell'articolo 153 concernente l'assicurazione obbligatoria. Dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni dell'articolo 148 capoverso 4.20
20 Le autorizzazioni accordate secondo l'articolo 74 per il trasporto di persone con battelli per il trasporto di merci restano valide fino alla loro scadenza, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2010. È possibile prorogare tale termine soltanto se sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 74. In merito alle necessarie categorie di permessi per conduttori, in casi eccezionali debitamente motivati l'autorità competente può accordare un'ulteriore dilazione del termine oltre il 31 dicembre 2010, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2011.21
21 Collari di salvataggio, cuscini di salvataggio e scialuppe di salvataggio possono essere sostituiti solo con mezzi di salvataggio di cui all'articolo 134 capoverso 1. Sono da sostituire al più tardi entro il 31 dicembre 2012. In casi particolari questo termine, su richiesta, può essere prorogato dalle autorità competenti fino al 31 dicembre 2017.22
22 Le licenze di navigazione di battelli azionati da motori a due tempi ad accensione comandata e per i quali non vi è un certificato d'omologazione relativo ai gas di scarico né una dichiarazione di conformità secondo l'OGMot23, rimangono valide fino al 31 dicembre 2017. Dal 1° gennaio 2018 i battelli azionati da motori a due tempi ad accensione comandata possono ancora circolare solo se i motori soddisfano alle disposizioni dell'OGMot.24
23 In deroga all'articolo 96 capoverso 1 lettera a, e fatte salve le disposizioni dell'OGMot, la licenza di navigazione per imbarcazioni da diporto o imbarcazioni sportive che sono importate in Svizzera nell'ambito di un trasferimento dall'estero del proprietario o del detentore dell'imbarcazione (masserizia di trasloco) può essere rilasciata se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a.
- le imbarcazioni sportive costruite prima del 1° maggio 2001 o le imbarcazioni da diporto devono soddisfare le disposizioni in materia costruzione di cui alle sezioni 41 e 42 per le imbarcazioni da diporto. Se per un'imbarcazione sportiva di cui al primo periodo vengono presentate una dichiarazione di conformità valevole e la prova delle ispezioni secondo l'articolo 100 capoverso 2, si applicano le disposizioni della sezione 46;
- b.
- le imbarcazioni sportive costruite dopo il 30 aprile 2001 devono soddisfare le disposizioni della sezione 46. In particolare si deve presentare una dichiarazione di conformità valevole e la prova delle ispezioni secondo l'articolo 100 capoverso 2.25
24 I permessi di condurre della categoria B rilasciati entro il 30 novembre 2007 devono essere sostituiti da nuovi documenti entro il 31 dicembre 2012. A dipendenza dell'attuale campo di validità della categoria di permessi B, si iscrivono le seguenti nuove categorie:
- a.
- fino a 60 persone, la nuova categoria B I;
- b.
- da più di 60 a 300 persone, la nuova categoria B II/1;
- c.
- più di 300 persone, la nuova categoria B II/2.
Fino alla sostituzione del documento, il titolare di un permesso può condurre natanti della grandezza di quelli che ha condotto fino al 30 novembre 2007. Il titolare di un permesso di condurre secondo il diritto anteriore che richiede un permesso della nuova categoria B II/2 è tenuto a presentare un certificato scritto di un'impresa di navigazione che attesti che egli ha condotto natanti di questa grandezza come conduttore responsabile. Non è necessario presentare il certificato se il permesso secondo il diritto anteriore autorizza la condotta di battelli per passeggeri con più di 300 persone (menzione scritta dell'autorità competente). La validità del nuovo documento deve essere limitata alle acque per le quali era valido il permesso secondo il diritto anteriore (art. 81 cpv. 2).26
1 Abrogata (o) dal n. I dell'O dell'11 set. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
2 Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, con effetto dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
5 Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, con effetto dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
6 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219). Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, con effetto dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
7 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
8 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
9 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).
10 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
11 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
12 Associazione svizzera dei costruttori navali, Sede commerciale, Casella postale 74, 8117 Fällanden.
13 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
14 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
15 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
16 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
17 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).
18RU 2007 2275
19 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
20 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
21 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
22 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
23 RS 747.201.3
24 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
25 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
26 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).
Art. 166a1 Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 2008
1 I fanali d'albero disposti conformemente alle previgenti disposizioni dell'articolo 18a possono essere lasciati immutati.
2 I fanali di poppa delle imbarcazioni sportive e di quelle da diporto disposti conformemente alle previgenti disposizioni dell'articolo 18a possono essere lasciati immutati.
3 La potenza ammissibile per i natanti determinata sulla base della definizione di cui all'articolo 2 lettera b numero 2 secondo trattino nella versione del 1° dicembre 20072 può essere mantenuta invariata.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3221).
2RU 2007 2275
Art. 167 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1979.
Allegato 11
(art. 16, 17 e 105)
Contrassegni dei battelli
1. Contrassegni cantonali
I natanti sottoposti al controllo cantonale devono essere contrassegnati con due lettere maiuscole seguite da numeri come segue:
Zurigo | ZH | Sciaffusa | SH |
Berna | BE | Appenzello Esterno | AR |
Lucerna | LU | Appenzello Interno | AI |
Uri | UR | San Gallo | SG |
Svitto | SZ | Grigioni | GR |
Untervaldo Soprasselva | OW | Argovia | AG |
Untervaldo Sottoselva | NW | Turgovia | TG |
Glarona | GL | Ticino | TI |
Zugo | ZG | Vaud | VD |
Friburgo | FR | Vallese | VS |
Soletta | SO | Neuchâtel | NE |
Basilea Città | BS | Ginevra | GE |
Basilea Campagna | BL | Giura | JU |
2. Contrassegni della Confederazione
I natanti della Confederazione devono essere contrassegnati con una lettera maiuscola seguita da numeri come segue:
natanti dell'Amministrazione | A | natanti dell'esercito | M |
3. Contrassegni particolari
- a.
- I battelli delle imprese di navigazione della Confederazione e quelli di un'impresa che beneficia di una concessione federale portano un nome oppure le iniziali dell'impresa seguite da numeri.
- b.
- I natanti per i quali non vi è stata un'imposizione doganale portano:
- -
- le iniziali cantonali e un numero d'ordine della serie compresa tra 90 000 e 99 999,
- o
- -
- targhe doganali speciali con le iniziali cantonali, seguite da numeri, una striscia verticale rossa di 4 cm di larghezza e la lettera Z. La striscia rossa contiene le due ultime cifre dell'anno di scadenza. Queste cifre sono bianche e alte 3 cm.
1 Aggiornato dal n. II dell'O dell'11 set. 1991 (RU 1992 219) e dal n. 37 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
Allegato 21
(art. 18-32, 51, 58 e 71)
Segnali a vista dei natanti
Generalità
- 1.
- Gli schizzi riprodotti qui di seguito hanno unicamente carattere indicativo. Occorre pertanto riferirsi al testo dell'ordinanza, il quale fa esclusivamente fede.
- 2.
- I simboli utilizzati hanno il seguente significato:
- a.
- fanali:
luce fissa visibile da ogni lato | luce fissa visibile soltanto su un arco d'orizzonte limitato | luce fissa visibile soltanto su un arco d'orizzonte limitato non visibile per chi la guarda |
luce intermittente | ||
- b.
- tavole o bandiere e palloni:
tavola o bandiera | pallone |
| Battelli motorizzati Articolo 24 capoverso 1 - battelli isolati o rimorchianti altri natanti fanale d'albero o fanale di prua: luce chiara bianca fanali laterali: luce chiara verde luce chiara rossa fanale di poppa: luce ordinaria bianca |
| - convogli spinti fanale d'albero: luce chiara bianca sul natante di testa fanali laterali: luce chiara verde luce chiara rossa fanale di poppa: luce ordinaria bianca |
| - imbarcazioni da diporto e imbarcazio- ni sportive i fanali secondo il capoverso 1 Invece di luci chiare si possono usare luci ordinarie |
| capoverso 2 lettera a - imbarcazioni da diporto e imbarcazioni sportive i fanali del capoverso 1 Invece di luci chiare si possono usare luci ordinarie |
| lettera b fanali a luce ordinaria bianca visibili da tutti i lati fanali laterali: luce ordinaria verde luce ordinaria rossa |
| capoverso 3 - natanti a vela che navigano a motore, con o senza vela Lettera a fanale a luce ordinaria bianca visibile da tutti i lati fanali laterali: luce ordinaria verde luce ordinaria rossa I fanali possono essere collocati a prua uno accanto all'altro o riuniti in una lanterna bicolore |
| lettera b fanale d'albero: luce ordinaria bianca fanali laterali: luce ordinaria verde luce ordinaria rossa fanale di poppa: luce ordinaria bianca |
| fanale d'albero: luce ordinaria bianca I fanali laterali e il fanale di poppa possono essere riuniti in una lanterna tricolore collocata sulla punta dell'albero. |
| capoverso 4 quando la potenza propulsiva non eccede 6 kW: luce ordinaria bianca |
| |
| Natanti senza motore Articolo 25 capoverso 1 - natanti che navigano isolati o in convoglio rimorchiato luce ordinaria bianca visibile da tutti i lati |
