0.748.127.192.32
Traduzione1
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e il Canada
concernente i trasporti aerei
Conchiuso il 20 febbraio 1975
Approvato dall'Assemblea federale il 17 dicembre 19752
Entrato in vigore con scambio di note il 12 marzo 1976
(Stato 22 agosto 2006)
Il Consiglio Federale Svizzero e il Governo del Canada,
avendo ambedue ratificato la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19443,
animali dal desiderio di conchiudere un accordo sul trasporto aero tra i territori dei due Paesi e oltre,
hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:
Art. I
Ai fini del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie:
- (a)1
- «Autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio federale dell'aviazione civile e, per il Canada, il Ministro dei trasporti e l'Ente governativo dei trasporti canadese o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad assumere le funzioni attualmente esercitate da dette autorità;
- (b)
- «Servizi convenuti» indica qualsiasi servizio aereo regolare per il trasporto dei passeggeri, merci e posta lungo le linee indicate nel presente Accordo, in modo separato o combinato:;
- (c)
- «Accordo» indica il presente Accordo, il suo Allegato ed ogni eventuale modifica;
- (d)
- «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;
- (e)
- «Impresa designata» indica un'impresa di trasporti aerei designata e autorizzata conformemente all'articolo 3 del presente Accordo;
- (f)
- «Tariffa» comprende le aliquote, tasse, tariffe, spese di trasporto, condizioni di trasporto, classificazioni, regole, regolamenti, pratiche e servizi pertinenti, ad eccezione tuttavia delle rimunerazioni e condizioni concernenti il trasporto della posta;
- (g)
- «Territorio», «Servizio aereo», «Servizio aereo internazionale», «Impresa di trasporto aereo» e «Scali non commerciali» hanno il significato loro attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.
1 Nuovo testo giusta la modifica del 13 giu. 2005, in vigore dal 17 mag. 2006 (RU 2006 3345).
Art. II1
1. Ciascuna Parte accorda all'altra i seguenti diritti per l'effettuazione dei servizi aerei internazionali ad opera dell'impresa o delle imprese di trasporti aerei designate dall'altra Parte:
- a)
- il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi;
- b)
- il diritto di effettuare sul suo territorio scali non commerciali;
- c)
- il diritto, nella misura in cui il presente Accordo lo consente, di effettuare sul suo territorio scali lungo le linee indicate nell'Accordo medesimo, al fine d'imbarcare e sbarcare, nel traffico internazionale, passeggeri e merci, inclusi invii postali, separatamente o in modo combinato.
2. Le imprese di ciascuna Parte che svolgono servizi aerei regolari, oltre a quelle designate in virtù dell'articolo III del presente Accordo, sono parimenti abilitate a esercitare i diritti stabiliti al paragrafo 1 a) e b) del presente articolo.
3. Nessun disposto del paragrafo 1 del presente articolo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto d'imbarcare, sul territorio dell'altra Parte, passeggeri, bagagli, merci e invii postali per trasportarli, dietro rimunerazione o in esecuzione di un contratto di locazione, in un altro punto del territorio di quest'altra Parte.
1 Nuovo testo giusta la modifica del 13 giu. 2005, in vigore dal 17 mag. 2006 (RU 2006 3345).
Art. III
1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare, mediante nota diplomatica, una o più imprese di trasporti aerei per l'esercizio, per detta Parte, dei servizi convenuti sulle linee indicate, di ritirare una designazione oppure di designare un'altra impresa di trasporti aerei in vece di quella precedentemente designata.1
2. Appena informate della designazione, le autorità aeronautiche dell'altra Parte accorderanno, nel termine più breve possibile, all'impresa così designata, giusta le loro leggi e regolamenti, le appropriate autorizzazioni d'esercizio per cui l'impresa è stata designata.
3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l'impresa designata dall'altra provi d'essere in grado di soddisfare alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l'esercizio dei servizi aerei internazionali.
4. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono rifiutare l'autorizzazione d'esercizio, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch'esse ritengano necessari, condizionare l'attuazione, ad opera dell'impresa designata, dei diritti definiti nell'articolo 2 del presente Accordo, qualora detta Parte non avesse la prova che una parte sostanziale della proprietà nonché il controllo effettivo dell'impresa stessa appartengono alla Parte che l'ha designata o a suoi cittadini.
5. Ricevuta l'autorizzazione d'esercizio prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa designata può iniziare, in ogni momento, ad esercitare i servizi convenuti, totalmente o parzialmente, sempreché sia entrata in vigore, per i servizi di cui si tratta, la tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 11.
1 Nuovo testo giusta la modifica del 13 giu. 2005, in vigore dal 17 mag. 2006 (RU 2006 3345).
Art. IV
1. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte hanno il diritto di sospendere le autorizzazioni di cui all'articolo 3 nei confronti dell'impresa designata dall'altra Parte, di revocare dette autorizzazioni oppure di subordinarle a condizioni, temporaneamente o definitivamente se:
- (a)
- l'impresa non può convincerle ch'essa soddisfa alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro applicati conformemente alla Convenzione;
- (b)
- l'impresa non si conforma alle leggi e regolamenti di detta Parte;
- (c)
- non hanno la prova che una parte sostanziale della proprietà nonché il controllo effettivo dell'impresa appartengono alla Parte che l'ha designata o a suoi cittadini;
- (d)
- l'impresa disattende altrimenti i suoi impegni nello svolgimento dei servizi secondo le condizioni del presente Accordo.
2. Tranne ove sia indispensabile agire immediatamente, allo scopo d'impedire nuove infrazioni alle leggi e regolamenti summenzionati, i diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno esercitati solamente dopo consultazione con l'altra Parte, conformemente all'articolo 14.
Art. V1
1. Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l'esercizio dei servizi convenuti fra i territori delle Parti.
2. L'impresa designata di ciascuna Parte deve tenere conto degli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti.
3. I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l'impresa e i punti serviti sulle linee indicate.
4. Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti nel traffico internazionale fra il territorio dell'altra Parte e i territori di Stati terzi deve essere esercitato secondo i principi generali di sviluppo normale che le due Parti riconoscono e alla condizione che la capacità sia adeguata:
- a)
- alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l'impresa;
- b)
- alla domanda di traffico delle regioni attraverso le quali passano i servizi, considerati i servizi locali e regionali;
- c)
- ai requisiti d'impiego dei servizi di trasporto aereo di lungo corso.
5. Sempre che non sia stato convenuto altrimenti, nessuna Parte impone unilateralmente all'impresa designata dall'altra Parte limitazioni riguardo a capacità, frequenze o al tipo di aeromobile utilizzato in relazione con servizi aerei su alcune delle linee indicate nell'Allegato al presente Accordo. Qualora una Parte ritenga che il servizio aereo proposto o effettuato da un'impresa designata dell'altra Parte pregiudichi ingiustificatamente i servizi convenuti offerti dalla propria impresa designata, può chiedere consultazioni in virtù dell'articolo XIV del presente Accordo.
1 Nuovo testo giusta la modifica del 13 giu. 2005, in vigore dal 17 mag. 2006 (RU 2006 3345).
Art. VI1
1. Le leggi i regolamenti e le procedure di una Parte che disciplinano, sul suo territorio, l'entrata, la sosta e l'uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale nonché l'esercizio e la navigazione di tali aeromobili, devono essere rispettati dall'impresa o dalle imprese designate dell'altra Parte all'entrata, all'uscita e durante la permanenza su tale territorio.
2. Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano, sul suo territorio, le formalità di entrata, uscita e transito di passeggeri, le formalità di emigrazione e immigrazione nonché le prescrizioni doganali e sanitarie, devono essere rispettati dall'impresa o dalle imprese designate dell'altra Parte e dagli equipaggi, dai passeggeri, dalle merci e dagli invii postali in transito, all'arrivo, all'uscita e durante la permanenza sul territorio di quest'altra parte.
3. I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte che rimangono nella zona dell'aeroporto loro riservata sono sottoposti solamente a un controllo molto semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e altre tasse analoghe.
4. Nessuna Parte attribuisce alle le proprie imprese, rispetto a quelle designate dell'altra, una posizione di favore quanto all'applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.
1 Nuovo testo giusta la modifica del 13 giu. 2005, in vigore dal 17 mag. 2006 (RU 2006 3345).
Art. VIbis1
1. Conformemente ai diritti e agli obblighi loro derivanti in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che l'obbligo reciproco di proteggere l'aviazione civile dagli atti d'intervento illeciti, per assicurare la sicurezza, è parte integrante del presente Accordo.
2. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, conchiusa a Tokyo il 14 settembre 19632, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conchiusa all'Aia il 16 dicembre 19703, della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, conchiusa a Montreal il 23 settembre 19714, del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 19885 e di ogni altra convenzione multilaterale relativa alla sicurezza dell'aviazione civile alla quale le Parti aderiscono.
3. Le Parti si accordano mutuamente, su richiesta, tutta l'assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile.
4. Le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell'aviazione stabilite dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la sede principale delle proprie attività o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell'aviazione.
5. Ciascuna Parte conviene che ai propri esercenti di aeromobili possa essere imposto di rispettare le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell'aviazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la cui osservanza è richiesta al momento dell'entrata, dell'uscita o durante la permanenza sul territorio dell'altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché sul proprio territorio siano applicate effettivamente misure adeguate per proteggere gli aeromobili e per garantire l'ispezione dei passeggeri, dei membri degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l'imbarco e il carico.
6. Ciascuna Parte esamina inoltre di buon grado qualsiasi domanda indirizzatale dall'altra Parte allo scopo di ottenere l'adozione di ragionevoli misure di sicurezza speciali per far fronte a una particolare minaccia.
7. In caso di cattura illecita o minaccia di cattura illecita di aeromobili civili o di qualsiasi altro atto illecito diretto contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti collaborano facilitando le comunicazioni e adottando tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza all'atto illecito o alla minaccia di atto illecito.
8. Una Parte, se ha seri motivi di ritenere che l'altra Parte deroghi dalle disposizioni del presente articolo, può chiedere l'immediato svolgimento di consultazioni. L'incapacità di giungere ad una soluzione soddisfacente rappresenta un motivo giustificato per invocare l'articolo VI del presente Accordo.
1 Introdotto dalla modifica del 13 giu. 2005, in vigore dal 17 mag. 2006 (RU 2006 3345).
2 RS 0.748.710.1
3 RS 0.748.710.2
4 RS 0.748.710.3
5 RS 0.748.710.31
Art. VII1
1. Per l'esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte riconosce come validi i certificati di navigabilità, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall'altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere o convalidare questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione. Ciascuna Parte si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte.
2. Se i diritti o le condizioni dei certificati, dei brevetti e delle licenze indicati al precedente paragrafo 1, rilasciati dalle autorità aeronautiche di una Parte a una persona, un'impresa designata oppure un aeromobile che esercita i servizi aerei convenuti, ammettono una differenza rispetto agli standard indicati nella Convenzione e questa differenza è stata comunicata all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, le autorità aeronautiche dell'altra Parte possono chiedere consultazioni con le autorità aeronautiche della prima Parte, conformemente alle disposizioni dell'articolo XIV del presente Accordo, per ottenere precisazioni sulla pratica in questione.
3. Ciascuna Parte può domandare in qualsiasi momento consultazioni sugli standard di sicurezza applicati dall'altra Parte per i suoi impianti aeroportuali, i suoi equipaggi, i suoi aeromobili e l'esercizio delle imprese designate. Se dopo siffatte consultazioni tecniche una Parte constata che in questi campi l'altra Parte non osserva standard di sicurezza corrispondenti almeno agli standard che possono essere stabiliti in base alla Convenzione, la Parte interessata notifica all'altra queste constatazioni e i passi ritenuti necessari per soddisfare tali standard minimi, e l'altra Parte adotta le corrispondenti misure correttive. Se quest'ultima Parte non adotta entro un tempo ragionevole misure adatte, si applicano le disposizioni dell'articolo IV.
1 Nuovo testo giusta la modifica del 13 giu. 2005, in vigore dal 17 mag. 2006 (RU 2006 3345).
Art. VIII1
1. Gli aeroporti, le aerovie, i servizi di controllo del traffico e della navigazione aerea, i servizi di sicurezza dell'aviazione e tutte le altre installazioni e servizi connessi che vengono forniti nel territorio di una Parte devono essere messi a disposizione di tutte le imprese di trasporti aerei, senza che una qualsiasi impresa sia favorita rispetto a un'impresa dell'altra Parte che effettua servizi aerei internazionali analoghi.
2. La fissazione e la riscossione di diritti e tasse applicati nel territorio di una Parte a un'impresa dell'altra Parte per l'utilizzazione di aeroporti, aerovie, servizi di controllo del traffico e della navigazione aerea, servizi di sicurezza dell'aviazione e altre installazioni e servizi connessi, devono essere eque e ragionevoli e avvenire senza discriminazioni illegittime. Tali diritti e tasse applicati a un'impresa dell'altra Parte devono essere fissati a condizioni non meno favorevoli delle condizioni più favorevoli accordate a una qualunque altra impresa che offre servizi aerei internazionali paragonabili al momento in cui i diritti e le tasse sono esigibili.
3. Ciascuna Parte incoraggia le consultazioni fra le sue autorità competenti che fissano i costi e le imprese di trasporti aerei che fanno ricorso alle prestazioni e alle installazioni o, per quanto possibile, per il tramite delle associazioni e delle organizzazioni che rappresentano tali imprese. Agli utilizzatori deve essere dato un preavviso ragionevole in merito a tutti i progetti di modifica delle tasse di utilizzazione dei servizi, per consentire loro di esprimere il loro punto di vista prima che le modifiche siano rese esecutive.
1 Nuovo testo giusta la modifica del 13 giu. 2005, in vigore dal 17 mag. 2006 (RU 2006 3345).
Art. IX
1. L'impresa designata da una Parte indica alle autorità aeronautiche dell'altra, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio dei servizi convenuti, gli orari prospettati conformi ai principi enunciati nell'articolo 5 del presente Accordo. La stessa procedura s'applica anche ai cambiamenti successivi.
2. L'impresa designata di ciascuna Parte fornirà mensilmente alle autorità aeronautiche dell'altra informazioni per ogni volo, concernenti il volume di traffico sulle linee indicate nella tavola delle linee.
Art. X
1. Ciascuna Parte, su una base di reciprocità, esenterà l'impresa designata dell'altra, nei limiti consentiti dalla sua legislazione nazionale, dalle restrizioni all'importazione, dazi, accise, spese d'ispezione e altri diritti e tasse nazionali sugli aeromobili, carburanti, oli lubrificanti, forniture tecniche consumabili, pezzi di ricambio compresi i motori, equipaggiamento normale degli aeromobili, provviste comprese le bevande, il tabacco e altri prodotti destinati alla vendita in quantità limitata ai passeggeri durante il volo, e gli altri beni che devono essere utilizzati o lo sono unicamente per l'esercizio o la manutenzione degli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte che assicura i servizi convenuti, come anche il materiale pubblicitario stampato e distribuito gratuitamente da questa impresa designata.
2. Le esenzioni accordate in virtù del presente articolo s'applicheranno ai beni contemplati nel paragrafo 1 allorquando questi saranno:
- (a)
- importati sul territorio di una Parte dall'impresa designata dell'altra o per proprio conto;
- (b)
- conservati a bordo degli aeromobili dell'impresa designata di una Parte al momento dell'arrivo nel territorio dell'altra o alla partenza dal detto territorio;
- (c)
- imbarcati sugli aeromobili dell'impresa designata di una Parte nel territorio dell'altra Parte e destinati ad essere utilizzati nel quadro dell'esercizio dei servizi convenuti;
che detti beni siano o no utilizzati o consumati interamente all'interno del territorio della Parte che accorda l'esenzione, sempreché essi non siano alienati nel territorio di detta Parte.
Art. XI1
1. Le tariffe per il trasporto sui servizi convenuti da e verso il territorio dell'altra Parte sono fissate tra le imprese designate in base alle forze di mercato, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, inclusi in particolare le spese d'esercizio, le particolari caratteristiche di ogni servizio, un utile ragionevole, le tariffe di altre imprese designate e altre considerazioni di ordine economico sugli avvenimenti di mercato.
2. Le tariffe menzionate nel paragrafo 1 possono essere fissate singolarmente o, a discrezione dell'impresa designata o delle imprese designate, mediante convenzione comune o mediante convenzione con altre imprese. Ciascuna impresa designata è responsabile della giustificazione economica delle proprie tariffe unicamente nei confronti delle proprie autorità aeronautiche.
3. Ove ciò sia richiesto, le tariffe vanno presentate alle autorità aeronautiche delle due Parti e le autorità devono riceverle almeno un (1) giorno prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Dette autorità esaminano prontamente e con benevolenza le domande per notificazioni a breve termine, in particolare se lo scopo è un allineamento a una tariffa già presentata o se si tratta di introdurre modifiche tariffali risultanti da circostanze che esulano dall'ambito di influenza dell'impresa o delle imprese designate. Un'impresa designata che ha stabilito singolarmente una tariffa, al momento di sottoporre la domanda trasmette all'impresa designata o alle imprese designate dell'altra Parte una copia della tariffa presentata.
4. Le imprese designate possono vendere titoli di trasporto per i servizi convenuti conformemente alle tariffe proposte a partire dalla data di presentazione, a condizione che tutte le vendite siano valide per trasporti che non si effettuano prima della data proposta per l'entrata in vigore delle tariffe e queste ultime indichino chiaramente che sono valide fatta salva l'approvazione da parte del Governo.
5. Se non sono d'accordo con una tariffa proposta, le autorità aeronautiche di una Parte lo comunicano entro dieci (10) giorni dalla data in cui l'hanno ricevuta alle autorità aeronautiche dell'altra Parte e all'impresa designata interessata. Qualora le autorità aeronautiche abbiano accettato un termine più breve per la presentazione di una tariffa, esse possono anche convenire che il termine entro il quale deve essere comunicata la non approvazione può essere inferiore a dieci (10) giorni.
6. Se non sono d'accordo con una tariffa in vigore, le autorità aeronautiche di una Parte devono informarne le autorità aeronautiche dell'altra Parte e l'impresa designata interessata.
7. Se una comunicazione sulla non approvazione ha avuto luogo secondo i paragrafi 5 o 6 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto tale comunicazione ne notificano il ricevimento entro dieci (10) giorni, indicando se sono d'accordo o no. La presa di contatto di cui al presente articolo può avvenire mediante lettera o qualsiasi genere di trasmissione elettronica che consenta di stampare testi.
8. Nessuna tariffa entra o rimane in vigore se:
- a)
- è applicabile al trasporto fra i territori delle Parti e le autorità aeronautiche delle due Parti non l'approvano;
- b)
- è applicabile al trasporto fra il territorio dell'altra Parte e uno Stato terzo e le autorità aeronautiche di quest'altra Parte non l'approvano.
9. L'impresa designata o le imprese designate di una Parte hanno il diritto di allinearsi, in tempi opportuni, a qualunque tariffa di traffico di linea legittima accessibile pubblicamente per un trasporto fra i territori delle due Parti, su una base che, senza essere necessariamente uguale, è per lo più equivalente quanto alla linea, al tipo di aeromobile e alle condizioni e agli standard delle prestazioni. Nello stesso modo, ciascuna delle imprese designate ad una o dall'altra Parte ha il diritto di allinearsi, entro tempo utile, a qualunque tariffa per il trasporto fra il territorio dell'altra Parte e uno Stato terzo, a condizione che la tariffa risultante non sia inferiore ad alcuna tariffa di un'impresa di trasporti aerei che opera su questo mercato godendo della terza o quarta libertà.
10. Le tariffe che sono state fissate conformemente ai disposti del presente articolo rimangono in vigore fino a quando non sono fissate nuove tariffe conformemente a detti disposti. Tuttavia, in virtù del presente paragrafo, esse non possono restare in vigore più di dodici (12) mesi oltre la data in cui avrebbero altrimenti cessato di avere effetto.
11. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito alle tariffe. Dette consultazioni, che possono essere verbali o scritte, hanno luogo entro quindici (15) giorni a decorrere dalla ricezione della domanda, sempre che non sia stato convenuto altrimenti fra le autorità aeronautiche.
12. Le autorità aeronautiche delle due Parti si adoperano per assicurarsi che le tariffe imposte e riscosse corrispondano alle tariffe legalmente in vigore.
1 Nuovo testo giusta la modifica del 13 giu. 2005, in vigore dal 17 mag. 2006 (RU 2006 3345).
Art. XII
1. L'impresa designata di una Parte avrà il diritto di tenere rappresentanze sul territorio dell'altra. Le rappresentanze possono includere personale commerciale, operativo e tecnico, in quanto necessario per lo svolgimento delle funzioni commerciali, operative e tecniche dell'impresa designata.
2. Ciascuna impresa designata avrà il diritto d'impegnarsi nella vendita di titoli di trasporto aereo, nel territorio dell'altra, direttamente e, a sua discrezione, per il tramite dei suoi agenti. Detta impresa avrà il diritto di vendere tali titoli e ognuno sarà libero d'acquistarli nella moneta di detto territorio o in quella liberamente convertibile d'altri Paesi.
3. Ciascuna Parte s'impegna ad accordare all'impresa designata dell'altra il libero trasferimento, al saggio ufficiale di mercato, delle eccedenze d'introiti realizzate sul proprio territorio, in proporzione ragionevole, col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e posta effettuato da questa impresa. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo sarà applicabile.
Art. XIII1
Le Parti agiscono in conformità alle pertinenti disposizioni della Convenzione tra il Canada e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio firmata a Berna il 20 agosto 19762 e di ogni convenzione successiva o modifica che vi possa essere apportata, in relazione all'esercizio di aeromobili nel traffico aereo internazionale.
1 Nuovo testo giusta la modifica del 13 giu. 2005, in vigore dal 17 mag. 2006 (RU 2006 3345).
2 RU 1977 1526. Vedi ora la Conv. del 5 mag, 1997 (RS 0.672.923.21).
Art. XIV
1. In uno spirito di stretta collaborazione, le Parti o le loro autorità aeronautiche si consulteranno periodicamente per accertare se il presente Accordo e la tavola delle linee siano applicati in modo corretto e soddisfacente.
2. La consultazione, chiesta da una Parte o dalle sue autorità aeronautiche, dovrà iniziare entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda.
Art. XV
1. Ogni modifica del presente Accordo entrerà in vigore quando le Parti si saranno notificate l'adempimento delle reciproche formalità costituzionali concernenti la conclusione e l'entrata in vigore degli accordi internazionali.
2. Modifiche dell'Allegato al presente Accordo potranno essere convenute direttamente fra le autorità aeronautiche delle Parti. Esse entreranno in vigore dopo essere state confermate con scambio di note diplomatiche.
Art. XVI
1. Qualsiasi controversia tra le Parti inerente all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo dovrà essere anzitutto composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica.
2. Mancando intesa siffatta, la controversia potrà essere sottoposta a un tribunale arbitrale trimembre; in tal caso ciascuna Parte designerà un arbitro e i due arbitri procederanno a cooptarne un terzo. Ciascuna Parte designerà il proprio arbitro entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della domanda d'arbitrato notificatale per via diplomatica dall'altra Parte e il terzo arbitro sarà designato entro un termine suppletivo di sessanta (60) giorni. Se l'una o l'atra Parte non designa un arbitro nel termine stabilito, o se il terzo arbitro non è designato nel termine stabilito, ciascuna Parte potrà chiedere al Presidente del Consiglio dell'OACI di procedere alla designazione di un arbitro o degli arbitri, a seconda dei casi. In tutti i casi il terzo arbitro sarà un cittadino di uno Stato terzo, fungerà da presidente del tribunale e ne determinerà la procedura ed il foro.
3. Le Parte s'impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione resa in virtù del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Il tribunale arbitrale deciderà circa la ripartizione delle spese procedurali.
5. Se e fino a quando una Parte o le sue imprese designate non si conformano ad una decisione presa in virtù del paragrafo 2, l'altra Parte potrà limitare, sospendere o revocare, alla Parte o all'impresa inadempiente, qualsiasi diritto o privilegio accordato giusta il presente Accordo.
Art. XVII
1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare all'altra, per iscritto e per via diplomatica, la sua decisione di disdire il presente Accordo; la notificazione va fatta simultaneamente all'OACI.
2. La disdetta diverrà effettiva alla fine di quel periodo d'orario nel corso del quale sarà giunto a scadenza un termine di dodici (12) mesi, sempreché la disdetta stessa non sia stata frattanto revocata di comune intesa.
3. Qualora l'altra Parte non riscontrasse la notificazione, si reputa l'abbia ricevuta quattordici (14) giorni dopo la ricezione da parte dell'OACI.
Art. XVIII
Il presente Accordo e i suoi emendamenti saranno registrati presso l'OACI.
Art. XIX
Ove una convenzione multilaterale generale relativa ai trasporti aerei entrasse in vigore per le due Parti, prevarranno le disposizioni di detta convenzione. Conformemente all'articolo 14 del presente Accordo potranno svolgersi consultazioni allo scopo di determinare in quale misura il presente Accordo è toccato dalle disposizioni della convenzione multilaterale.
Art. XIXbis1
1. Le disposizioni contenute negli articoli VI (applicabilità delle leggi), VII (direttive sulla sicurezza tecnica, certificati e autorizzazioni), VIbis (sicurezza dell'aviazione), VIII (utilizzazione degli aeroporti e di altre installazioni), IX (statistiche), X (dazi e altri emolumenti), XII (vendita e trasferimento degli introiti, rappresentanti delle imprese), XIII (imposizione fiscale) e XIV (consultazioni) del presente Accordo sono applicabili anche ai voli charter effettuati da un'impresa di una Parte verso il territorio dell'altra Parte, nonché alle imprese che effettuano questi voli.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non riguardano le leggi e le ordinanze nazionali che regolamentano il diritto per le imprese di effettuare voli charter, né la gestione delle imprese o di terzi che partecipano all'organizzazione di tali attività.
1 Introdotto dalla modifica del 13 giu. 2005, in vigore dal 17 mag. 2006 (RU 2006 3345).
Art. XX
1. Il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della firma; esso entrerà in vigore non appena le due Parti si saranno notificate l'adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l'entrata in vigore degli accordi internazionali.
2. Alla data d'entrata in vigore del presente Accordo, quello fra la Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei regolari, firmato a Berna il 10 gennaio 19581 diverrà caduco. Esso cesserà provvisoriamente d'essere applicato dal giorno della firma del presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Ottawa il 20 febbraio 1975, in due esemplari nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti parimenti fede.
1 RU 1961 1121
Per il |
Consiglio Federale Svizzero: |
| ||
|
Allegato
|
Tavole delle linee
Sezione I
La seguente linea può essere servita in una o nell'altra direzione o in entrambe le direzioni da una o più imprese di trasporti aerei designate dal governo della Svizzera:
Punti in Svizzera | Punti di scalo intermedi | Punti in Canada | Punti al di là |
Ogni punto o tutti i punti | Ogni punto o tutti i punti | Ogni punto o tutti i punti | Ogni punto o tutti i punti |
Note
1. Su una parte delle linee o su tutte le linee, ciascun punto intermedio di scalo e/o ciascun punto al di là può essere tralasciato, a condizione che tutte le linee inizino o terminino in Svizzera. I punti in Canada possono essere serviti singolarmente o in combinazione.
2. Sui punti intermedi di scalo e i punti in Canada sono disponibili solamente diritti di transito e diritti propri di scalo. Fra i punti in Canada non sono disponibili diritti di scalo intermedio. L'impresa o le imprese designate dalla Svizzera possono, in ogni punto sulle linee indicate e a propria discrezione, trasferire traffico fra i propri aeromobili senza limitazione in relazione al tipo e al numero di aeromobili, a condizione che, nel volo di andata, il trasporto al di là di questo punto rappresenti una continuazione del volo in partenza dalla Svizzera e che, nel volo di ritorno, il trasporto a destinazione della Svizzera sia una continuazione del volo in partenza da questo punto, e a condizione che tutti i voli interessati dal trasferimento abbiano la Svizzera come punto di partenza iniziale o come punto di destinazione finale.
3. Fatte salve le esigenze di carattere regolamentare normalmente applicate dalle autorità aeronautiche del Canada in relazione a tali servizi di trasporto, ciascuna impresa designata dalla Svizzera può stipulare accordi di collaborazione allo scopo di:
- a)
- offrire i servizi di trasporto convenuti in code-share sulle linee indicate (cioè, vendere titoli di trasporto con il proprio codice) su voli offerti da una o più imprese di trasporti aerei della Svizzera, del Canada o di uno Stato terzo;
- b)
- trasportare traffico con il codice di una qualunque altra impresa autorizzata dalle autorità aeronautiche del Canada a vendere titoli di trasporto con il proprio codice su voli effettuati da quest'impresa designata dalla Svizzera.
I trasporti effettuati fra punti in Canada sulla base di un code-share sono limitati a voli effettuati da una o più imprese autorizzate dalle autorità aeronautiche del Canada a offrire servizi fra punti situati in Canada, e tutti i voli effettuati fra punti in Canada con il codice dell'impresa o delle imprese designate dalla Svizzera sono offerti solamente nel quadro di viaggi internazionali.
Tutte le imprese che stipulano un accordo di code-share devono disporre delle necessarie autorizzazioni applicabili alle linee interessate.
Le autorità aeronautiche del Canada non possono rifiutare a una o più imprese di trasporti aerei designate dalla Svizzera l'autorizzazione ad effettuare trasporti sulla base di un accordo di code-share come quello indicato al precedente paragrafo 3a) adducendo come motivo il fatto che l'impresa o le imprese che esercitano l'aeromobile non hanno ottenuto dal Canada l'autorizzazione a trasportare traffico con il codice dell'impresa o delle imprese designate dalla Svizzera.
Sezione II
La seguente linea può essere servita in una o nell'altra direzione o in entrambe le direzioni da una o più imprese di trasporti aerei designate dal governo del Canada:
Punti in Canada | Punti di scalo intermedi | Punti in Svizzera | Punti al di là |
Ogni punto o tutti i punti | Ogni punto o tutti i punti | Ogni punto o tutti i punti | Ogni punto o tutti i punti |
Note
1. Su una parte delle linee o su tutte le linee, ciascun punto intermedio di scalo e/o ciascun punto al di là può essere tralasciato, a condizione che tutte le linee inizino o terminino in Canada. I punti in Svizzera possono essere serviti singolarmente o in combinazione.
2. Sui punti intermedi di scalo e i punti in Svizzera sono disponibili solamente diritti di transito e diritti propri di scalo. Fra i punti in Svizzera non sono disponibili diritti di scalo intermedio. L'impresa o le imprese designate dal Canada possono, in ogni punto sulle linee indicate e a propria discrezione, trasferire traffico fra i propri aeromobili senza limitazione in relazione al tipo e al numero di aeromobili, a condizione che, nel volo di andata, il trasporto al di là di questo punto rappresenti una continuazione del volo in partenza dal Canada e che, nel volo di ritorno, il trasporto a destinazione del Canada sia una continuazione del volo in partenza da questo punto, e a condizione che tutti i voli interessati dal trasferimento abbiano il Canada come punto di partenza iniziale o come punto di destinazione finale.
3. I diritti di traffico nella quinta libertà possono essere esercitati fra Zurigo o Ginevra (o entrambe) e i seguenti punti scelti dal Canada: a) quattro punti nei seguenti paesi: Polonia, Ungheria, Austria e Iugoslavia, b) cinque punti in Asia, incluso un punto o punti in India; e al di là fino al Canada, c) un punto in Kenia e quattro punti in Africa, a sud del tropico del Cancro. Per ciascun punto al di là, i diritti di traffico nella quinta libertà non possono essere esercitati contemporaneamente da Zurigo e da Ginevra.
4. Fatte salve le esigenze di carattere regolamentare normalmente applicate dalle autorità aeronautiche della Svizzera in relazione a tali servizi di trasporto, ciascuna impresa designata dal Canada può stipulare accordi di collaborazione allo scopo di:
- a)
- offrire i servizi di trasporto convenuti in code-share sulle linee indicate (cioè, vendere titoli di trasporto con il proprio codice) su voli offerti da una o più imprese di trasporti aerei del Canada, della Svizzera o di uno Stato terzo;
- b)
- trasportare traffico con il codice di una qualunque altra impresa autorizzata dalle autorità aeronautiche della Svizzera a vendere titoli di trasporto con il proprio codice su voli effettuati da quest'impresa designata dal Canada.
I trasporti effettuati fra punti in Svizzera sulla base di un code-share sono limitati a voli effettuati da una o più imprese autorizzate dalle autorità aeronautiche della Svizzera a offrire servizi fra punti situati in Svizzera, e tutti i voli effettuati fra punti in Svizzera con il codice dell'impresa o delle imprese designate dal Canada sono offerti solamente nel quadro di viaggi internazionali.
Tutte le imprese che stipulano un accordo di code-share devono disporre delle necessarie autorizzazioni applicabili alle linee interessate.
Le autorità aeronautiche della Svizzera non possono rifiutare a una o più imprese di trasporti aerei designate dal Canada l'autorizzazione ad effettuare trasporti sulla base di un accordo di code-share come quello indicato al precedente paragrafo 4a) adducendo come motivo il fatto che l'impresa o le imprese che esercitano l'aeromobile non hanno ottenuto dalla Svizzera l'autorizzazione a trasportare traffico con il codice dell'impresa o delle imprese designate dal Canada.
1 Nuovo testo giusta la modifica del 13 giu. 2005, in vigore dal 17 mag. 2006 (RU 2006 3345).
