0.973.242.34
Traduzione1
Accordo
tra il Governo della Confederazione Svizzera
e il Governo della Repubblica Indiana
concernente un credito di trasferimento e un dono2
Conchiuso il 9 ottobre 1973
Approvato dall'Assemblea federale il 14 dicembre 19733
Entrato in vigore con scambio di note il 10 aprile 1974
Desiderosi di agevolare all'economia indiana l'acquisto di beni svizzeri d'investimento suscettivi d'incrementare lo sviluppo economico dell'India, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Indiana hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
L'ammontare complessivo delle forniture svizzere di beni d'investimento che possono essere incluse nel presente accordo è stabilito a cinquantacinque milioni di franchi svizzeri. Soggiacciono ai disposti del presente accordo soltanto le forniture svizzere per l'attuazione dei progetti indiani di sviluppo che per loro natura giustificano un lungo periodo d'ammortamento.
Art. 2
L'inclusione di qualsiasi fornitura nel quadro del presente accordo è sottoposta a un'intesa preliminare tra le autorità competenti dei due Paesi.
Art. 3
Le disposizioni uniformi dell'allegato protocollo d'applicazione sono applicabili a ogni contratto di fornitura soggetto al presente accordo.
Art. 4
Il Governo svizzero facilita, nei limiti della propria competenza legale, la conclusione dei contratti di fornitura e il loro finanziamento.
Art. 51
Al fine di provvedere al finanziamento parziale delle forniture di beni d'attrezzatura d'un valore di 55 milioni di franchi svizzeri, il Governo svizzero accorda al Governo indiano un credito di trasferimento (14 151 842,25 franchi svizzeri) e un dono (10 598 157,75 franchi svizzeri) per un ammontare totale di 24,75 milioni di franchi svizzeri, sempre che sia stata conchiusa, tra il Governo indiano e un gruppo di banche svizzere, una convenzione concernente la messa a disposizione di un credito di trasferimento per una somma equivalente. Tali crediti di trasferimento e tale dono vanno esclusivamente adoperati per il finanziamento di forniture svizzere di beni d'investimento, nel quadro del presente accordo.
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dello scambio di lettere del 19 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1979 1131).
Art. 6
I crediti di trasferimento e dono del Governo svizzero1 e del gruppo di banche svizzere sono messi a disposizione del Governo indiano, conformemente ai disposti del protocollo d'applicazione di cui all'articolo 3.
1 Nuovo testo giusta il n. 2 della scambio di lettere del 19 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1979 1131).
Art. 7
1. Il Governo indiano si obbliga:
- a)
- a rifondere ogni somma prelevata dal credito di trasferimento del Governo svizzero, entro diciotto anni a contare dal giorno in cui è stata adoperata. Durante i primi dodici anni non dev'essere eseguito alcun rimborso. La rifusione delle somme va eseguita in rate semestrali equivalenti, ripartite sui sei anni rimanenti, in modo che la prima rata scada sei mesi e l'ultima settantadue mesi dopo i dodici anni di attesa;
- b)
- a rifondere ogni somma prelevata dal credito di trasferimento del gruppo di banche svizzere entro dodici anni a contare dal giorno in cui è stata adoperata. Durante i primi sei anni non dev'essere eseguito alcun rimborso. La rifusione delle somme va eseguita in rate semestrali equivalenti ripartite sui sei anni rimanenti, in modo che la prima rata scada sei mesi e l'ultima settantadue mesi dopo i sei anni di attesa;
- c)
- a pagare, alla fine di ogni semestre civile, gli interessi sulle somme rimborsabili dei crediti di trasferimento del Governo svizzero e del gruppo di banche svizzere. Il saggio d'interesse applicabile al credito del Governo svizzero è dell'uno per cento l'anno.
2. Il Governo indiano si riserva il diritto di rifondere innanzi la scadenza, in tutto o in parte, le somme prelevate dai crediti di trasferimento del Governo svizzero e del gruppo di banche svizzere.
Art. 8
Il pagamento degli interessi e la rifusione del capitale d'ambedue i crediti vanno eseguiti in franchi svizzeri liberi ed effettivi.
Art. 9
Il Governo indiano esonera il Governo svizzero, i fornitori svizzeri e le banche svizzere da qualsiasi tassa fiscale o imposta indiana su o in relazione con i crediti contemplati nel presente accordo e gli interessi prodotti.
Art. 10
Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno notificati l'adempimento delle formalità costituzionali richieste per l'entrata in vigore dell'accordo.
Fatto a Nuova Delhi, il 9 ottobre 1973, in sei originali, di cui due in lingua francese, due in lingua inglese e due in hindi, ciascun testo facente parimente fede; in caso di divergenza d'interpretazione prevarrà nondimeno il testo inglese.
Per il Governo |
della Confederazione Svizzera: |
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Protocollo d'applicazione
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L'accordo sui crediti di trasferimento e sul dono, conchiuso tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica indiana, è completato dalle disposizioni seguenti:4
- 1.
- I due Governi convengono che le seguenti disposizioni uniformi sono applicabili a ogni contratto di fornitura disciplinato dall'accordo:
- a)
- l'acquirente indiano paga al fornitore svizzero, in franchi svizzeri liberi ed effettivi.
- i)
- il dieci per cento del valore complessivo del contratto di fornitura appena abbia ricevuto conferma che il contratto di fornitura è stato approvato dalle competenti autorità svizzere e indiane, di cui al paragrafo 3 del presente protocollo;
- ii)
- il novanta per cento del valore fatturato di ogni fornitura, il giorno della spedizione.
- Il Governo indiano mette a disposizione dell'acquirente indiano, al saggio di cambio del giorno, le somme corrispondenti, in franchi svizzeri, necessarie ai pagamenti surriferiti.
- b)5
- A pagamento dell'aliquota menzionata alla lettera a (ii), il Governo indiano preleva, in franchi svizzeri, la metà della somma dal credito di trasferimento e dono del Governo svizzero e, l'altra metà, dal credito di trasferimento del gruppo di banche svizzere.
- 2.
- Accettando di sottoporre all'accordo una determinata fornitura, le autorità competenti dei due Paesi si obbligano a concedere tutte le autorizzazioni necessarie a conchiudere il negozio.
- 3.
- Le autorità competenti, di cui all'articolo 2 dell'accordo, sono, per la Svizzera, la Divisione del commercio6 del Dipartimento federale dell'economia pubblica e, per l'India, il Ministero delle finanze (Dipartimento degli affari economici).
- 4.
- Ciascuna autorità può proporre all'altra, per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a Nuova Delhi, di sottoporre all'accordo una determinata fornitura di beni svizzeri d'investimento. Tale proposta nonché l'assenso dell'altra autorità sono considerati un'intesa, giusta l'articolo 2 dell'accordo.
- 5.
- Ogni domanda d'inclusione di contratti di fornitura nell'accordo è sottoposta, entro trentasei mesi a contare dalla sua entrata in vigore, all'autorità competente svizzera, di cui al paragrafo 3 suindicato7. Di principio, il valore fatturato di qualsiasi contratto di fornitura non dev'essere inferiore a centomila franchi svizzeri.
- 6.
- Per quanto concerne i prelevamenti dai crediti di trasferimento da parte del Governo indiano, è stabilità la seguente procedura tecnica:
- a)
- Dopo la spedizione delle merci, l'esportatore svizzero consegna al gruppo di banche svizzere una «ricevuta» confermante ch'esso ha ricevuto dall'acquirente indiano i pagamenti di cui al paragrafo 1, a i) ii) qui sopra.
- b)
- Appena le ricevute fornitegli degli esportatori svizzeri equivarranno almeno a 1 milione di franchi svizzeri, il gruppo di banche svizzere rifonderà al Governo indiano, a carico dei crediti di trasferimento, il 90 (novanta) per cento del valore fatturato, pagato dall'acquirente indiano all'esportatore svizzero al momento della spedizione delle merci.
- 7. a) Ogni pagamento d'interesse e ogni rifusione di capitale d'ambedue i crediti di trasferimento vanno fatti al Credito svizzero a Zurigo, il quale agisce in nome del Governo svizzero e del gruppo di banche svizzere.
- b)
- Il Credito Svizzero terrà i conti che saranno aperti in nome del Governo indiano per l'esecuzione dell'accordo e sbrigherà ogni pertinente corrispondenza.
- c)
- Ogni notificazione dei mutuanti svizzeri, nel quadro dell'accordo, è considerata eseguita in buona e debita forma se presentata al Chief Accounting Officer, High Commission of India, India House, London W. C. 2.
- d)
- Ogni notificazione e ogni versamento del Governo indiano sono considerati eseguiti in buona e debita forma se fatti al Credito Svizzero a Zurigo.
Fatto a Nuova Delhi, il 9 ottobre 1973, in sei originali, di cui due in lingua francese, due in lingua inglese e due in hindi, ciascun testo facente parimente fede; in caso di divergenze d'interpretazione prevarrà nondimeno il testo inglese.
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Lettere del 9 ottobre 1973
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Traduzione dal testo originale inglese
L'Ambasciatore di Svizzera | Nuova Delhi, 9 ottobre 1973 |
Sua Eccellenza | |
Signor M. G. Kaul | |
Segretario | |
Dipartimento degli affari economici | |
Ministero delle finanze della Repubblica Indiana | |
Nuova Delhi |
Signor Segretario,
Durante i negoziati conchiusisi con l'accordo in data odierna, le due delegazioni hanno convenuto quanto segue riguardo al paragrafo 1 lettera a ii) del protocollo d'applicazione:
- «Se il contratto stipulato tra il fornitore svizzero e l'acquirente indiano prevede che una parte del valore fatturato dev'essere trattenuta o depositata in garanzia normale e usuale, e che pertanto il credito di trasferimento sia adoperato, quanto a detta parte, soltanto alla scadenza, la parte corrispondente del credito va rimborsata come se fosse stata adoperata al momento della spedizione».
Le sarei grato di volermi confermare l'accordo del Governo indiano sulla convenzione qui sopra.
Colgo l'occasione per rinnovarle, Signor Segretario, l'espressione della mia massima considerazione.
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Traduzione dal testo originale inglese
L'Ambasciatore di Svizzera | Nuova Delhi, 9 ottobre 1973 |
Sua Eccellenza | |
Signor M. G. Kaul | |
Segretario | |
Dipartimento degli affari economici | |
Ministero delle finanze della Repubblica Indiana | |
Nuova Delhi |
Signor Segretario,
Durante le nostre conversazioni inerenti all'applicazione dell'accordo firmato in data odierna, la delegazione indiana ha sottolineato gli sforzi intrapresi dal Governo indiano per meglio utilizzare i mezzi di produzione esistenti nel paese. Segnatamente, le condizioni dell'India in materia di riserve in divise estere rende difficile la destinazione di fondi all'importazione di parti costituenti di beni d'investimento necessari al pieno impiego della capacità industriale a disposizione nonché al mantenimento e all'estensione dell'apparato produttivo esistente. Conseguentemente, la delegazione indiana ha proposto che le parti costituenti richieste a tal fine dall'industria indiana siano incluse nell'ambito dell'accordo. Al lume di questa opinione, le due delegazioni hanno convenuto quanto segue:
- «Della somma totale di 55 milioni di franchi svizzeri previsti nell'accordo, 10 milioni di franchi svizzeri sono riservati alla fornitura di parti costituenti di beni di investimento, nell'ambito di progetti congiunti o in base ad accordi di licenza tra ditte svizzere ed indiane».
Le sarei grato di volermi confermare il suo accordo su quanto precede.
Colgo l'occasione per rinnovarle, Signor Segretario, l'espressione della mia massima considerazione.
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Traduzione dal testo originale inglese
L'Ambasciatore di Svizzera | Nuova Delhi, 9 ottobre 1973 |
Sua Eccellenza | |
Signor M. G. Kaul | |
Segretario | |
Dipartimento degli affari economici | |
Ministero delle finanze della Repubblica Indiana | |
Nuova Delhi |
Signor Segretario,
Durante i negoziati conchiusisi con l'accordo in data odierna, la delegazione indiana ha proposto che la prescrizione di cui al paragrafo 5 del protocollo d'applicazione, secondo la quale il valore fatturato di qualsiasi contratto di fornitura non deve per principio essere inferiore a centomila franchi svizzeri, sia interpretata in modo di corrispondere parimente ai bisogni delle industrie di dimensioni ridotte in India. Esaminate accuratamente le posizioni rispettive, le due delegazioni hanno convenuto quanto segue in merito al limite inferiore di qualsiasi contratto di fornitura:
- «Per principio, per le forniture di beni di investimento e di parti costituenti, si osserverà il limite inferiore di 100 000 franchi svizzeri prescritto nel paragrafo 5 del protocollo d'applicazione. In casi speciali, si esaminerà la possibilità di derogare a questa norma abbassando il limite inferiore a 50 000 franchi svizzeri per contratto di fornitura».
Le sarei grato di volermi confermare il suo accordo su quanto precede.
Colgo l'occasione per rinnovarle, Signor Segretario, l'espressione della mia massima considerazione.
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1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Nuovo testo giusta il n. 2 dello scambio di lettere del 19 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1979 1131).
3 Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 14 dic. 1973 (RU 1974 1765).
4 Nuovo testo giusta il n. 2 della scambio di lettere del 19 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1979 1131).
5 Nuovo testo giusta il n. 2 della scambio di lettere del 19 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1979 1131).
6 Oggi: Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
7 Mediante scambio di lettere del 22 apr. 1977 questo termine è stato prolungato di dodici mesi fino al 10 apr. 1978 (RU 1977 925).
