0.946.294.542.1

Scambio di lettere del 18 luglio 1969
tra la Svizzera e l'Italia concernente
l'aumento del contingente dei vini della Valtellina

Testo originale

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera della S. V. in data odierna del seguente tenore:

«Nel corso dei negoziati che hanno portato alla firma di due convenzioni italo-svizzere riguardanti i problemi posti dall'esportazione di determinati vini italiani verso la Svizzera (esportazione di vini della Valtellina e di Moscato d'Asti), la delegazione svizzera si era dichiarata disposta a esaminare la possibilità di aumentare il contingente contrattuale dei vini della Valtellina da 25 000 hl a 30 000 hl.

Ho l'onore di confermarLe che la Autorità svizzera ha aderito a questo aumento di contingente e ha deciso che produrrà i suoi effetti retroattivamente dal 1° novembre 1968.

Per quanto riguarda i vini bianchi di qualità, sono state regolarmente autorizzate importazioni dall'Italia fino a concorrenza delle quantità importate in Svizzera durante l'annata più favorevole, 1948 o 1949, conformemente all'articolo 4 dell'Accordo Commerciale italo-svizzero dei 21 ottobre 19501. Tali quantità che non raggiungevano i 15000 hl, saranno ragguagliate a questo ammontare che rappresenterà il nuovo contingente contrattuale.

Tenuto conto delle modifiche in argomento come pure di quelle che sono intervenute nel corso degli ultimi anni, i contingenti di base di cui dispone l'Italia per l'esportazione in Svizzera di vini contingentati (in botti o in fiaschi di una capacità superiore a 1 litro ammontano alle quantità seguenti, rimanendo inteso che l'importazione di vini in bottiglie ordinarie, di vini dolci e di specialità, di vini spumanti e di vermuth può essere fatta senza alcuna restrizione.

No. della Tariffa doganale svizzera2

Merci

Contingente

2205.10 e 20

Vino e mosto, in fusti: rosso

340 000 hl3

2205.10 e 20

Vino rosso della Valtellina

30 000 hl

ex

2205.304

Vino rosso in fiaschi ordinari di capacità superiore a 1 litro e fino a 1,9 litri; vino bianco di qualità, in fiaschi, di capacità superiore a 1 litro e fino a 2 litri

20 000 hl5

2205.12 e 22

Vino bianco di qualità

15 000 hl

I saldi eventuali non utilizzati di uno di questi contingenti non possono essere trasferiti a un altro contingente.

La predetta lettera e la risposta della S.V. fanno parte integrante dell'Accordo commerciale italo-svizzero del 21 ottobre 19506

Ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano concorda su quanto precede.

Voglia gradire, signor Presidente, le espressioni della mia alta considerazione.


RU 1970 475


1 RS 0.946.294.542
2 Per i numeri attuali vedi la tariffa delle dogane (RS 632.10 all.).
3 È compreso in questo contingente l'aumento annuo di 15.000 hl che è stato concesso in occasione del Kennedy Round con lo scambio di note del 29 giugno 1967 tra il Presidente della Delegazione della CEE e il Presidente della Delegazione svizzera.
4 Lo sdoganamento dei vini rossi si effettua al lasso cui sono soggetti i vini in fusti della posizione 2205.10 e 20
5 Scambio di note di Berna del 24 agosto 1964
6 RS 0.946.294.542