0.973.276.325.1
Traduzione1
Protocollo
concernente l'applicazione dell'accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca sulla concessione
di un credito di 12 milioni di franchi svizzeri alla Turchia
Conchiuso in Berna il 20 ottobre 1966
Entrato in vigore l'8 dicembre 1966
Riferendosi all'accordo, firmato oggi2, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca sulla concessione di un credito di 12 milioni di franchi svizzeri alla Turchia (chiamato in seguito «accordo»), le due Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:
I. Definizione dei termini «beni d'investimento» e «prestazioni di servizio»
Per beni d'investimento, giusta l'articolo 2 dell'accordo3, s'intendono i beni d'investimento d'importanza capitale per lo sviluppo economico della Turchia, che giustificano un ammortamento di lunga durata e, segnatamente, le attrezzature per centrali elettriche, per i trasporti e le comunicazioni, i porti e le miniere, ecc., come anche le attrezzature per lo sviluppo dell'infrastruttura, della produzione energetica, delle industrie fondamentali (comprese quelle tessili) e dello sfruttamento dei prodotti del suolo.
Per prestazioni di servizi giusta l'articolo 2, s'intendono principalmente le prestazioni importanti inerenti alla proprietà intellettuale, come ad esempio l'attività degli ingegneri consulenti.
II. Apertura del credito e organismi svizzeri incaricati dell'esecuzione dell'accordo
La Confederazione Svizzera apre, con l'entrata in vigore dell'accordo, un credito a favore della Banca centrale della Repubblica Turca (dappresso: BCRT) che opera in norme della Repubblica Turca.
La Divisione del commercio4 del Dipartimento federale dell'economia pubblica5 (dappresso: Commercio) esamina le domande dei fornitori svizzeri di beni e servizi (dappresso: forniture) e decide circa la loro ammissione.
L'Amministrazione delle finanze del Dipartimento federale delle finanze e dogane6 (dappresso: Finanze) amministra il credito. L'Ufficio svizzero di compensazione (dappresso: USC) è incaricato dell'esecuzione tecnica.
III. Procedura di consultazione
1. I fornitori svizzeri interessati chiedono un preavviso al Commercio (contenuto della domanda: vedi allegato).
2. Il Commercio, dopo aver accertato che le forniture siano conformi alle disposizioni dell'accordo e che per principio la domanda possa essere accettata, trasmette al fornitore svizzero gli esemplari 1 a 4 del preavviso favorevole. Il preavviso ha una durata di tre mesi che può essere prorogata se le circostanze lo giustificano.
3. Il fornitore svizzero trasmette gli esemplari 1, 2 e 3 del preavviso all'importatore turco.
4. L'importatore turco consegna gli esemplari 1 e 2 del preavviso alla BCRT; quest'ultima comunica al Commercio se essa può accettare che il pagamento dell'ordinazione sia integralmente coperto mediante il credito; detta comunicazione della BCRT è fatta sull'esemplare numero 1 del preavviso, il più tardi entro tre mesi dalla data dell'emissione.
5. In caso di accettazione della BCRT, il Commercio risponde al fornitore che la fornitura è definitivamente ammessa ad essere addebitata sul credito e che pertanto la somma necessaria rimane riservata.
IV. Procedura di pagamento
I pagamenti si effettuano mediante mandato semplice o accreditativo.
A. Mandato semplice
1. La BCRT invia all'USC il mandato di pagamento, riferendosi al preavviso.
2. L'USC accerta che il fornitore abbia, entro i limiti del possibile, adempiuto alle condizioni di cui al numero 8 dell'allegato. Nel caso contrario esso l'invita a farlo. Adempiute che siano le condizioni, l'USC svincola a carico del credito il pagamento al fornitore svizzero, e, a pagamento avvenuto, invia una nota di addebitamento alla BCRT.
B. Acreditativo
1. La banca privata turca spedisce l'ordine d'apertura dell'accreditativo alla banca privata svizzera.
2. Simultaneamente, una copia di detto ordine e il corrispondente mandato di pagamento della BCRT con riferimento al preavviso sono inviati dalla BCRT all'USC.
3. L'USC accerta che il fornitore abbia, entro i limiti del possibile, adempiuto alle condizioni di cui al numero 8 dell'allegato. Nel caso contrario esso l'invita a farlo. Adempiute che siano le condizioni, l'USC conferma alla banca privata svizzera che su richiesta può esserle versato l'importo dell'accreditativo, segnatamente previa presentazione dei documenti di spedizione della merce.
4. L'USC fa eseguire il pagamento alla banca privata svizzera, su richiesta di quest'ultima e a carico del credito, e, a pagamento avvenuto, invia una nota di addebitamento alla BCRT.
C. Successivo aumento della somma approvata
Se, per qualsiasi ragione (ad esempio per modifiche tecniche necessarie durante la fabbricazione), l'importo delle forniture supera quello approvato dalla BCRT, e se non si è potuto approvare il preavviso suppletivo per la somma eccedente, la BCRT versa direttamente alla banca privata svizzera la copertura dell'eccedenza.
Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.
Fatto in Berna, in due esemplari, il 20 ottobre 1966.
Per il Governo svizzero: |
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Allegato
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Il «modulo di preavviso» è allestito, per la Svizzera, solo in francese. Il testo ne è pubblicato dunque solo nell'edizione francese di questa Raccolta.
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RS 0.973.276.325
3 RS 0.973.276.325
4 Oggi: Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
5 Oggi: Dipartimento federale dell'economia (DFE).
6 Oggi: Dipartimento federale delle finanze (DFF).
