0.274.131
Traduzione1
Convenzione
relativa alla notificazione e alla comunicazione
all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari
in materia civile o commerciale
Conclusa all'Aja il 15 novembre 1965
Approvata dall'Assemblea federale il 9 giugno 19942
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 2 novembre 1994
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1995
(Stato 27 aprile 2011)
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
desiderando creare i mezzi idonei affinché gli atti giudiziari e extragiudiziari che devono essere notificati o comunicati all'estero siano conosciuti dai loro destinatari in tempo utile,
nell'intento di migliorare a tale scopo l'assistenza reciproca giudiziaria semplificando ed accelerando la procedura,
hanno deciso di concludere una Convenzione al riguardo ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1
La presente Convenzione è applicabile, in materia civile e commerciale, in tutti i casi in cui un atto giudiziario o extragiudiziario debba essere trasmesso all'estero per esservi notificato o comunicato.
La Convenzione non si applica quando l'indirizzo del destinatario dell'atto non è conosciuto.
Capitolo I: Atti giudiziari
Art. 2
Ciascuno Stato contraente designa una Autorità centrale che assume, in conformità agli articoli da 3 a 6, l'onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito.
L'Autorità centrale è organizzata secondo le modalità previste dallo Stato richiesto.
Art. 3
L'Autorità o l'ufficiale ministeriale competenti in base alle leggi dello Stato di origine trasmette all'Autorità centrale dello Stato richiesto una richiesta in conformità al modulo modello allegato alla presente Convenzione, senza che sia necessaria la legalizzazione degli atti né altra formalità equivalente.
La richiesta deve essere accompagnata dall'atto giudiziario o dalla copia, il tutto in duplice esemplare.
Art. 4
Se l'Autorità centrale ritiene che le disposizioni della Convenzione non sono state rispettate, ne informa immediatamente il richiedente articolando i motivi di rilievo che riguardano la richiesta.
Art. 5
L'Autorità centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto:
- a)
- o secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo Paese e che sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;
- b)
- o secondo la forma particolare chiesta dal richiedente, purché tale forma non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto.
Salvo il caso previsto al comma precedente lettera b), l'atto può sempre essere consegnato al destinatario che lo accetti volontariamente.
Se l'atto deve essere notificato o comunicato in conformità al primo comma, l'Autorità centrale può chiedere che l'atto sia redatto o tradotto nella lingua o in una delle lingue ufficiali del suo Paese.
La parte della richiesta conforme al modulo modello allegato alla presente Convenzione, che contiene gli elementi essenziali dell'atto, viene consegnata al destinatario.
Art. 6
L'Autorità centrale dello Stato richiesto o ogni autorità che esso abbia designato a tal fine, redige un'attestazione secondo il modulo modello allegato alla presente Convenzione.
L'attestazione dà atto dell'esecuzione della richiesta; indica la forma, il luogo e la data dell'esecuzione nonché la persona alla quale l'atto è stato consegnato. Se del caso, precisa il fatto che ne ha impedito l'esecuzione.
Il richiedente può chiedere che l'attestazione che non sia redatta dall'Autorità centrale o da un'autorità giudiziaria venga vistata da una di queste autorità.
L'attestazione è direttamente indirizzata al richiedente.
Art. 7
Le annotazioni stampate nel modulo modello allegato alla presente Convenzione sono obbligatoriamente redatte o in lingua francese, o in lingua inglese. Possono, inoltre, essere redatte nella lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato d'origine.
Gli spazi bianchi corrispondenti a tali annotazioni sono riempiti o nella lingua dello Stato richiesto o in lingua francese o in lingua inglese.
Art. 8
Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari, alle persone che si trovano all'estero.
Ogni Stato può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato di origine.
Art. 9
Ciascuno Stato contraente, inoltre, ha la facoltà di utilizzare la via consolare per trasmettere, per la notifica o la comunicazione, atti giudiziari alle autorità di un altro Stato contraente che quest'ultimo ha designato.
Se circostanze eccezionali lo esigono, ogni Stato contraente ha la facoltà di utilizzare, per gli stessi fini, la via diplomatica.
Art. 10
La presente Convenzione non è di ostacolo, salvo se lo Stato di destinazione dichiara di opporvisi:
- a)
- alla facoltà di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero;
- b)
- alla facoltà, per gli ufficiali ministeriali, i funzionari o le altre persone competenti dello Stato di origine, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione;
- c)
- alla facoltà, per ogni persona interessata ad un procedimento giudiziario, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite gli ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione.
Art. 11
La presente Convenzione non si oppone a che degli Stati contraenti si accordino per ammettere, ai fini della notificazione o della comunicazione di atti giudiziari, vie di trasmissione diverse da quelle previste dagli articoli che precedono ed in particolare la comunicazione diretta tra le loro rispettive autorità.
Art. 12
Le notificazioni o comunicazioni degli atti giudiziari provenienti da uno Stato contraente non possono dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato richiesto.
Il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese causate da:
- a)
- l'intervento di un ufficiale ministeriale o di una persona competente secondo la legge dello stato di destinazione;
- b)
- l'adozione di una forma particolare.
Art. 13
L'esecuzione di una richiesta di notifica o di comunicazione in conformità alle disposizioni della presente Convenzione non può essere rifiutata se non quando lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione sia tale da arrecare pregiudizio alla propria sovranità o sicurezza.
L'esecuzione non può essere rifiutata per il solo motivo che la legge dello Stato richiesto rivendica la competenza giudiziaria esclusiva nell'affare in causa o non conosce mezzi legali che rispondano all'oggetto della domanda.
In caso di rifiuto, l'autorità centrale ne informa immediatamente il richiedente indicandone i motivi.
Art. 14
Le difficoltà che potrebbero sorgere in occasione della trasmissione, a scopo di notifica o di comunicazione, di atti giudiziari saranno appianate per via diplomatica.
Art. 15
Quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso all'estero per la notifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della presente Convenzione, e il convenuto non compaia, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:
- a)
- o che l'atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale Paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;
- b)
- o che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimora secondo un'altra procedura prevista dalla presente Convenzione,
e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o la comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.
Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che i propri giudici, nonostante le disposizioni del primo comma, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni, benché nessuna attestazione che dia atto della notificazione o comunicazione, o della consegna, sia stata ricevuta:
- a)
- l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla presente Convenzione;
- b)
- dalla data di invio dell'atto è trascorso un termine che il giudice valuterà in ciascun caso particolare e che sarà di almeno sei mesi;
- c)
- malgrado ogni diligenza utile presso le autorità competenti dello Stato richiesto, non è stata ottenuta un'attestazione.
Il presente articolo non osta a che, in caso di urgenza, il giudice ordini ogni misura provvisoria conservativa.
Art. 16
Quando un atto introduttivo o un atto equivalente ha dovuto essere trasmesso all'estero per la notifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della presente Convenzione, e una decisione è stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:
- a)
- il convenuto, senza che vi sia colpa da parte sua, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi e della decisione per impugnarla;
- b)
- i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.
La richiesta di rimuovere la preclusione è inammissibile se non è formulata entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.
Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che tale richiesta è inammissibile se è formulata dopo lo scadere di un termine che esso preciserà nella propria dichiarazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.
Il presente articolo non si applica alle decisioni che riguardano lo stato delle persone.
Capitolo II: Atti extragiudiziari
Art. 17
Gli atti extragiudiziari delle autorità e degli ufficiali «ministeriali» di uno Stato contraente possono essere trasmessi per la notificazione o la comunicazione in un altro Stato contraente nei modi ed alle condizioni previste dalla presente Convenzione.
Capitolo III: Disposizioni generali
Art. 18
Ogni Stato contraente può designare, oltre alla Autorità centrale, altre autorità, di cui determinerà le competenze.
Tuttavia, il richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all'Autorità centrale.
Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più Autorità centrali.
Art. 19
La presente Convenzione non si oppone a che la legge interna di uno Stato contraente permetta altre forme di trasmissione non previste negli articoli precedenti, per fini di notifica o di comunicazione, sul proprio territorio, degli atti che provengono dall'estero.
Art. 20
La presente Convenzione non si oppone a che taluni Stati contraenti si accordino per derogare:
- a)
- all'articolo 3 comma 2, per quanto concerne l'esigenza del duplice esemplare degli atti trasmessi;
- b)
- all'articolo 5 comma 3, e all'articolo 7, per quanto concerne l'uso delle lingue;
- c)
- all'articolo 5 comma 4;
- d)
- all'articolo 12 comma 2.
Art. 21
Ciascuno Stato contraente notificherà al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o d'adesione, o successivamente:
- a)
- la designazione delle autorità previste dagli articoli 2 e 18;
- b)
- la designazione delle autorità competenti a redigere l'attestazione prevista dall'articolo 6;
- c)
- la designazione dell'autorità competente a ricevere gli atti trasmessi per via consolare secondo l'articolo 9.
Notificherà, se del caso, alle stesse condizioni:
- a)
- la propria opposizione alla adozione delle vie di trasmissione previste dagli articoli 8 e 10;
- b)
- la dichiarazione prevista dall'articolo 15 comma 2, e dall'articolo 16 comma 3;
- c)
- ogni modifica delle designazioni, dell'opposizione e delle dichiarazioni di cui sopra.
Art. 22
La presente Convenzione sostituirà, nei rapporti fra gli Stati che l'avranno ratificata, gli articoli da 1 a 7 delle Convenzioni relative alla procedura civile, rispettivamente firmate all'Aja il 17 luglio 19051 e il 1° marzo 19542, purché detti Stati siano Parti all'una o all'altra di dette Convenzioni.
Art. 23
La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione relativa alla procedura civile, firmata all'Aja, il 17 luglio 19051, né dell'articolo 24 di quella firmata all'Aja il 1° marzo 19542.
Detti articoli non sono tuttavia applicabili se non nel caso in cui si faccia uso di modi di comunicazione identici a quelli previsti da dette Convenzioni.
Art. 24
Gli accordi aggiuntivi alle dette Convenzioni del 1905 e del 1954, conclusi dagli Stati contraenti, sono considerati egualmente applicabili alla presente Convenzione, a meno che gli Stati interessati non convengano diversamente.
Art. 25
Senza pregiudizio dell'applicazione degli articoli 22 e 24, la presente Convenzione non deroga alle Convenzioni in cui gli Stati contraenti siano o saranno Parti e che contengano delle disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione.
Art. 26
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Decima sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato.
Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.
Art. 27
La presente Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo al deposito del terzo strumento di ratifica previsto dall'articolo 26 comma 2.
La Convenzione entrerà in vigore, per ciascuno Stato firmatario che la ratifichi successivamente, il 60° giorno dopo il deposito del proprio strumento di ratifica.
Art. 28
Ciascuno Stato non rappresentato alla Decima sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell'articolo 27 comma 1. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.
La Convenzione entrerà in vigore per detto Stato solo in mancanza di opposizione da parte di uno Stato che ha ratificato la Convenzione prima di tale deposito, notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi entro un termine di 6 mesi a partire dalla data nella quale il Ministero gli avrà notificato detta adesione.
In mancanza di opposizione, la Convenzione entrerà in vigore per lo Stato aderente il primo giorno del mese che segue la scadenza dell'ultimo dei termini menzionati all'articolo precedente.
Art. 29
Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estenderà all'insieme dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale, o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.
Successivamente, ogni estensione di tale natura sarà notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.
La Convenzione entrerà in vigore, per i territori contemplati dall'estensione, il 60° giorno successivo alla notificazione di cui al comma precedente.
Art. 30
La presente Convenzione avrà la durata di 5 anni a partire dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 comma 1, anche per gli Stati che l'avranno notificata o vi avranno aderito successivamente.
La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni 5 anni, salvo denuncia.
La denuncia sarà notificata, almeno 6 mesi prima dello scadere del termine di 5 anni, al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.
Essa potrà limitarsi a taluni territori ai quali si applica la Convenzione.
La denuncia avrà effetto solo nei confronti dello Stato che l'avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.
Art. 31
Il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati di cui all'articolo 26, nonché agli Stati che avranno aderito in conformità alle disposizioni dell'articolo 28:
- a)
- le firme e le ratifiche di cui all'articolo 26;
- b)
- la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 27 comma 1;
- c)
- le adesioni di cui all'articolo 28 e la data in cui esse avranno effetto;
- d)
- le estensioni di cui all'articolo 29 e la data in cui esse avranno effetto;
- e)
- le designazioni, l'opposizione e le dichiarazioni di cui all'articolo 21;
- f)
- le denunce di cui all'articolo 30 comma 3.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto all'Aja, il 15 novembre 1965, in lingua francese e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e una copia del quale, munita di certificazione di conformità, sarà consegnata, per la via diplomatica, a ciascuno degli Stati rappresentati alla Decima sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato.
(Seguono le firme)
Allegato
Modulo di domanda e di attestazione
Annexe Formules de demande et d'attestation
Domanda
ai fini della notifica o della comunicazione all'estero
di un atto giudiziario o extragiudiziario
Demande
aux fins de signification ou de notification à l'étranger d'un acte
judiciaire ou extrajudiciaire
Convenzione relativa alla notificazione ed alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile o commerciale, firmata all'Aja il 15 novembre 1965
Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965
Identità e indirizzo del richiedente | Indirizzo dell'autorità destinataria | |
Identité et adresse du requérant | Adresse de l'autorité destinataire | |
Il richiedente sottoscritto si pregia far pervenire, in duplice esemplare, all'autorità destinataria i documenti sopra indicati, chiedendo in conformità all'articolo 5 della Convenzione citata, di far consegnare senza ritardo un esemplare al destinatario, precisamente:
Le requérant soussigné a l'honneur de faire parvenir - en double exemplaire - à l'autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant, conformément à l'art. 5 de la Convention précitée, d'en faire remettre sans retard unexemplaire au destinataire, à savoir:
(identità e indirizzo)
(identité et adresse)
a) | secondo le forme di legge (art. 5 comma 1 lett. a)1. |
selon les formes légales (art. 5, alinéa premier, let. a7. | |
b) | secondo la forma particolare seguente (art. 5 comma 1 lett. b)7. |
selon la forme particulière suivante (art. 5, alinéa premier, let. b)7: | |
c) | se del caso, mediante semplice consegna (art. 5 comma 2)7. |
le cas échéant, par remise simple (art. 5, al. 2)7. |
Detta autorità è pregata di restituire o far restituire al richiedente un esemplare dell'atto - e relativi allegati7 - con l'attestazione che figura sul verso.
Cette autorité est priée de renvoyer ou de faire renvoyer au requérant un exemplaire de l'acte - et de ses annexes7 - avec l'attestation figurant au verso.
Elenco degli atti
Enumération des pièces
Fatto a | , il | |
Fait à | , le | |
Firma e/o timbro | ||
Signature et/ou cachet |
1 Cancellare le annotazioni inutili. Rayer les mentions inutiles
Verso della domanda
Verso de la demande
Attestazione
Attestation
L'autorità sottoscritta si pregia attestare in conformità all'art. 6 di detta Convenzione,
L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à l'art. 6 de ladite Convention,
1. | che la domanda è stata eseguita1 | ||
que la demande a été exécutée8 | |||
- | il (data) | ||
- | le (date) | ||
- | a (località, via, numero) | ||
- | à (localité, rue, numéro) | ||
- | in una delle seguenti forme previste dall'articolo 5: | ||
- | dans une des formes suivantes prévues à l'art. 5: | ||
a) | secondo le forme di legge (art. 5 comma 1 lett. a)8. | ||
selon les formes légales (art. 5, alinéa premier, let. a)8. | |||
b) | secondo la forma particolare seguente8: | ||
selon la forme particulière suivante8: | |||
c) | mediante semplice consegna8. | ||
par remise simple8. | |||
I documenti di cui alla domanda sono stati consegnati a: | |||
Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à: | |||
- | (identità e qualità della persona): | ||
(identité et qualité de la personne) | |||
- | rapporto di parentela, di subordinazione od altro, con il destinatario dell'atto: | ||
liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte: | |||
2. | che la domanda non è stata eseguita, per i seguenti motivi8 | ||
que la demande n'a pas été exécutée, en raison des faits suivants8: |
In conformità all'articolo 12 comma 2 di detta Convenzione, il richiedente è pregato di pagare o rimborsare le spese indicate dettagliatamente nella memoria allegata2.
Conformément à l'art. 12, al. 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont de détail figure au mémoire ci-joint9.
Allegati
Annexes
Atti restituiti:
Pièces renvoyées:
Se del caso, gli atti che ne comprovano l'esecuzione:
Le cas échéant, les documents justificatifs de l'exécution:
Fatto a | , il | |
Fait à | , le | |
Firma e/o timbro/oder Stempel | ||
Signature et/ou cachet |
Elementi essenziali dell'atto
Eléments essentiels de l'acte
Convenzione relativa alla notifica e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale firmata all'Aja, il 15 novembre 1965
(art. 5 comma 4)
Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965
(art. 5, al. 4)
Nome e indirizzo dell'autorità richiedente:
Nom et adresse de l'autorité requérante:
Identità delle parti3:
Identité des parties10:
Atto giudiziario4
Acte judiciaire11
Natura e oggetto dell'atto:
Nature et objet de l'acte:
Natura e oggetto del procedimento, se del caso, ammontare della controversia:
Nature et objet de l'instance, le cas échéant, le montant du litige:
Data e luogo della comparizione11:
Date et lieu de la comparution11:
Autorità che ha pronunciato la decisione5:
Juridiction qui a rendu la décision12:
Data della decisione12:
Date de la décision12:
Indicazione dei termini che figurano nell'atto12:
Indication des délais figurant dans l'acte12:
Atto extragiudiziario12
Acte extrajudiciaire12
Natura e oggetto dell'atto:
Nature et objet de l'acte:
Indicazione dei termini che figurano nell'atto12:
Indication des délais figurant dans l'acte12:
Campo d'applicazione il 27 aprile 20116
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
Albania* | 1° novembre | 2006 A | 1° luglio | 2007 |
Antigua e Barbuda* | 17 maggio | 1985 S | 1° novembre | 1981 |
Argentina* | 2 febbraio | 2001 A | 1° dicembre | 2001 |
Australia* | 15 marzo | 2010 A | 1° novembre | 2010 |
Ashmore e Cartier, Isole | 12 agosto | 2010 | 1° novembre | 2010 |
Christmas, Isola | 12 agosto | 2010 | 1° novembre | 2010 |
Cocos, Isole | 12 agosto | 2010 | 1° novembre | 2010 |
Norfolk, Isola | 12 agosto | 2010 | 1° novembre | 2010 |
Territorio australiano dell'Antartico | 12 agosto | 2010 | 1° novembre | 2010 |
Territorio dell'Isola di Heard e delle Isole McDonald | 12 agosto | 2010 | 1° novembre | 2010 |
Territorio delle Isole del mare di Corallo | 12 agosto | 2010 | 1° novembre | 2010 |
Bahamas* | 17 giugno | 1997 A | 1° febbraio | 1998 |
Barbados* | 27 settembre | 1969 A | 1° ottobre | 1969 |
Belarus* | 6 giugno | 1997 A | 1° febbraio | 1998 |
Belgio* | 19 novembre | 1970 | 18 gennaio | 1971 |
Belize | 8 settembre | 2009 A | 1° maggio | 2010 |
Bosnia e Erzegovina* | 16 giugno | 2008 A | 1° febbraio | 2009 |
Botswana* | 28 agosto | 1969 A | 1° settembre | 1969 |
Bulgaria* | 23 novembre | 1999 A | 1° agosto | 2000 |
Canada* | 10 aprile | 1989 A | 1° maggio | 1989 |
Ceca, Repubblica* | 28 gennaio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
Cina* | 6 maggio | 1991 A | 1° gennaio | 1992 |
Hong Kong*a | 16 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
Macao*b | 10 dicembre | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
Cipro* | 15 maggio | 1983 A | 1° giugno | 1983 |
Corea (Sud)* | 13 gennaio | 2000 A | 1° agosto | 2000 |
Croazia* | 28 febbraio | 2006 A | 1° novembre | 2006 |
Danimarca* | 2 agosto | 1969 | 1° ottobre | 1969 |
Egitto* | 12 dicembre | 1968 | 10 febbraio | 1969 |
Estonia* | 2 febbraio | 1996 A | 1° ottobre | 1996 |
Finlandia* | 11 settembre | 1969 | 10 novembre | 1969 |
Francia* | 3 luglio | 1972 | 1° settembre | 1972 |
Germania* | 27 aprile | 1979 | 26 giugno | 1979 |
Giappone* | 28 maggio | 1970 | 27 luglio | 1970 |
Grecia* | 20 luglio | 1983 | 18 settembre | 1983 |
India* | 23 novembre | 2006 A | 1° agosto | 2007 |
Irlanda* | 5 aprile | 1994 | 4 giugno | 1994 |
Islanda* | 10 novembre | 2008 A | 1° luglio | 2009 |
Israele* | 14 agosto | 1972 | 13 ottobre | 1972 |
Italia* | 25 novembre | 1981 | 24 gennaio | 1982 |
Kuwait* | 8 maggio | 2002 A | 1° dicembre | 2002 |
Lettonia* | 28 marzo | 1995 A | 1° novembre | 1995 |
Lituania* | 2 agosto | 2000 A | 1° giugno | 2001 |
Lussemburgo* | 9 luglio | 1975 | 7 settembre | 1975 |
Macedonia* | 23 dicembre | 2008 A | 1° settembre | 2009 |
Malawi | 25 novembre | 1972 A | 1° dicembre | 1972 |
Messico* | 30 maggio | 2000 A | 1° giugno | 2000 |
Monaco* | 1° marzo | 2007 A | 1° novembre | 2007 |
Norvegia* | 2 agosto | 1969 | 1° ottobre | 1969 |
Paesi Bassi* | 3 novembre | 1975 | 2 gennaio | 1976 |
Aruba* | 28 maggio | 1986 | 27 luglio | 1986 |
Pakistan* | 6 luglio | 1989 A | 1° agosto | 1989 |
Polonia* | 13 febbraio | 1996 A | 1° settembre | 1996 |
Portogallo* | 27 dicembre | 1973 | 25 febbraio | 1974 |
Regno Unito* | 17 novembre | 1967 | 10 febbraio | 1969 |
Anguilla | 30 luglio | 1982 | 28 settembre | 1982 |
Bermuda | 20 maggio | 1970 | 19 luglio | 1970 |
Gibilterra | 20 maggio | 1970 | 19 luglio | 1970 |
gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn) | 20 maggio | 1970 | 19 luglio | 1970 |
Guernesey | 20 maggio | 1970 | 19 luglio | 1970 |
Isola di Man | 20 maggio | 1970 | 19 luglio | 1970 |
Isole Caimane | 20 maggio | 1970 | 19 luglio | 1970 |
Isole Falkland | 20 maggio | 1970 | 19 luglio | 1970 |
Isole Turche e Caicos | 20 maggio | 1970 | 19 luglio | 1970 |
Isole Vergini britanniche | 20 maggio | 1970 | 19 luglio | 1970 |
Jersey | 20 maggio | 1970 | 19 luglio | 1970 |
Montserrat | 20 maggio | 1970 | 19 luglio | 1970 |
San Vincenzo | 20 maggio | 1970 | 19 luglio | 1970 |
Sant'Elena | 20 maggio | 1970 | 19 luglio | 1970 |
Romania* | 21 agosto | 2003 A | 1° aprile | 2004 |
Russia* | 1° maggio | 2001 A | 1° dicembre | 2001 |
Saint Vincent e Grenadine* | 6 gennaio | 2005 S | 27 ottobre | 1979 |
San Marino* | 15 aprile | 2002 A | 1° novembre | 2002 |
Seicelle* | 18 giugno | 1981 A | 1° luglio | 1981 |
Serbia* | 2 luglio | 2010 A | 1° febbraio | 2011 |
Slovacchia* | 26 aprile | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
Slovenia* | 18 settembre | 2000 A | 1° giugno | 2001 |
Spagna*** | 4 giugno | 1987 | 3 agosto | 1987 |
Sri Lanka* | 30 agosto | 2000 A | 1° giugno | 2001 |
Stati Uniti* | 24 agosto | 1967 | 10 febbraio | 1969 |
Commonwealth delle Isole Marianne Settentrionali | 31 marzo | 1994 | 30 maggio | 1994 |
Svezia* | 2 agosto | 1969 | 1° ottobre | 1969 |
Svizzera* | 2 novembre | 1994 | 1° gennaio | 1995 |
Turchia* | 28 febbraio | 1972 | 28 aprile | 1972 |
Ucraina* | 1° febbraio | 2001 A | 1° dicembre | 2001 |
Ungheria* | 13 luglio | 2004 A | 1° aprile | 2005 |
Venezuela* | 29 ottobre | 1993 A | 1° luglio | 1994 |
* | Riserve e dichiarazioni. | |||
** | Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet della Conferenza dell'Aja: HYPERLINK "http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php" oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | |||
a | Fino al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong sulla base di una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. A partire dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica popolare di Cina. In virtù della dichiarazione sino-britannica del 19 dice. 1984, gli accordi che erano applicabili a Hong Kong prima della sua retrocessione alla Repubblica popolare di Cina rimangono applicabili alla RAS. | |||
b | Dall'11 feb. 1999 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In base alla dichiarazione cinese del 13 apr. 1987 la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla RAS Macao. | |||
Riserve e dichiarazioni
Svizzera7
1. Ad Articolo 1
1. Riferendosi all'articolo 1, la Svizzera ritiene che la Convenzione si applichi in maniera esclusiva tra Stati contraenti. In particolare ritiene che gli atti il cui destinatario effettivo è domiciliato all'estero non possano essere notificati o comunicati a un'entità giuridica non autorizzata a riceverli nel Paese in cui sono stati redatti senza derogare in particolare agli articoli 1 e 15 comma 1 lettera b) della Convenzione.
2. Ad Articoli 2 e 18
2. Conformemente all'articolo 21 comma 1 lettera a), la Svizzera designa le autorità cantonali elencate qui appresso in quanto autorità centrali ai sensi degli articoli 2 e 18. Le richieste di notifica o comunicazione di atti potranno essere parimenti inviate al Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna che le trasmetterà alle competenti autorità centrali.
Articolo 5 comma 3
3. La Svizzera dichiara che qualora il destinatario non accetti volontariamente la consegna dell'atto, quest'ultimo potrà essergli notificato o comunicato formalmente in conformità dell'articolo 5 comma 1 se redatto nella lingua dell'autorità richiesta, vale a dire nelle lingue tedesca, francese o italiana, o corredato di una traduzione in una di queste lingue secondo la regione di Svizzera nella quale l'atto deve essere notificato o comunicato (cfr. elenco delle autorità svizzere qui appresso).
4. Ad Articolo 6
4. Per redigere l'attestazione prevista nell'articolo 6 la Svizzera, in conformità dell'articolo 21 comma 1 lettera b), designa il tribunale cantonale competente o l'autorità centrale cantonale.
5. Ad Articoli 8 e 10
5. Conformemente all'articolo 21 comma 2 lettera a) la Svizzera dichiara di opporsi all'uso, sul proprio territorio, delle vie di trasmissione previste negli articoli 8 e 10.
6. Ad Articolo 9
6. Conformemente all'articolo 21 comma 1 lettera c), la Svizzera designa le autorità centrali cantonali come autorità competenti a ricevere gli atti trasmessi per via consolare ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione.
Elenco delle autorità svizzere8
a) Autorità centrali cantonali
Una lista aggiornata delle autorità centrali cantonali con gli indirizzi completi può essere consultata all'indirizzo seguente: HYPERLINK http://www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivil/behoerden/zentral.html
b) Autorità federali
Dipartimento federale di giustizia e polizia, Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna.
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3 Se del caso, identità e indirizzo della persona interessata alla trasmission dell'atto. S'il y a lieu, identité et adresse de la personne intéressée à la transmission de l'acte.
4 Cancellare le annotazioni inutili. Rayer les mentions inutiles.
5 Cancellare le annotazioni inutili. Rayer les mentions inutiles.
6 RU 1995 934, 2003 733, 2006 2117, 2009 3639 e 2011 2291. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).
7 Art. 1 cpv. 3 del DF del 9 giu. 1994 (RU 1994 2807).
8 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).
