0.975.275.8

Traduzione1

Trattato
fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Tunisina
per la protezione e il promovimento
degli investimenti di capitali

Conchiuso il 2 dicembre 1961
Approvato dall'Assemblea federale il 12 giugno 19622
Entrato in vigore il 19 gennaio 1964

La Confederazione Svizzera e la Repubblica Tunisina,

desiderosi di stabilire delle condizioni favorevoli all'investimento di capitali da parte di cittadini e società dell'uno dei due Stati sul territorio dell'altro Stato;

considerato che la protezione contrattuale di simili investimenti giova a promuovere l'iniziativa economica privata e la prosperità nelle due nazioni,

hanno convenuto:

Art. 1

Gli investimenti, i beni, i diritti e gli interessi dei cittadini e delle fondazioni, associazioni o società dell'una delle alte Parti contraenti, godranno, sul territorio dell'altra Parte, d'un trattamento giusto ed equo, uguale almeno a quello riconosciuto da ciascuna Parte ai propri cittadini.


Art. 2

Le alte Parti contraenti si obbligano ad autorizzare, in virtù delle facoltà concesse dall'ordinamento stabilito in applicazione della loro legislazione presente o di qualunque altra più favorevole che avessero a emanare in futuro:

-
il trasferimento dell'utile netto, degli interessi, dividendi e diritti spettanti a persone fisiche o giuridiche dell'uno dei due Stati;
-
il trasferimento del ricavo della liquidazione parziale o totale degli investimenti approvati dallo Stato in cui furono operati;
-
il trasferimento d'una congrua parte del reddito del lavoro dei cittadini autorizzati a esercitare un'attività sul territorio dell'una o dell'altra Parte contraente.

Art. 3

Nel caso d'espropriazione o nazionalizzazione di beni, diritti o interessi spettanti a cittadini, fondazioni, associazioni o società dell'una Parte, o di altro provvedimento di spoglio contro gli stessi, per opera dell'altra Parte, questa dovrà prevedere il pagamento d'una indennità effettiva e adeguata, conformemente al diritto delle genti. L'ammontare di questa indennità, da stabilirsi al momento dell'espropriazione, della nazionalizzazione o dello spoglio, sarà pagato, senza ritardo ingiustificato, all'avente diritto. L'ammontare sarà trasferito entro un congruo termine. I provvedimenti d'espropriazione, di nazionalizzazione o di spoglio non dovranno nondimeno essere discriminatori né contrari a un'obbligazione specifica.


Art. 4

Le controversie fra le alte Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione degli articoli dall'1 al 3, che non si siano potute risolvere in maniera soddisfacente per la via diplomatica nel termine di sei mesi, saranno sottoposte, a richiesta dell'una o dell'altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte designerà un arbitro. I due arbitri nomineranno un superarbitro, il quale dovrà essere cittadino d'un terzo Stato.

Ove una Parte ometta di designare il suo arbitro ancorché l'altra Parte l'abbia invitata a farlo nel termine di due mesi, esso sarà nominato, a richiesta di quest'ultima, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se i due arbitri non riescono, entro due mesi dalla loro designazione, a mettersi d'accordo sulla scelta del superarbitro, questo sarà nominato, a richiesta di una Parte, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Ove, nei casi previsti nei capoversi 2 e 3, il presidente della Corte Internazionale di giustizia sia impedito, o sia cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal vicepresidente. Se questo è impedito oppure cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal membro più anziano della Corte, che non sia cittadino d'alcuna delle Parti.

Salvo disposizione contraria delle Parti, il tribunale stabilisce la sua procedura.

Le decisioni del tribunale sono obbligatorie per le Parti.


Art. 5

Le alte Parti contraenti convengono di conchiudere quanto prima un accordo per stabilire delle condizioni favorevoli per gli investimenti privati nei due Stati e delle forme di promovimento e di protezione degli stessi.


Art. 6

1.  Il presente trattato sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Tunisi entro il più breve termine possibile.

2.  Il presente trattato entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione. Esso rimarrà in vigore per dieci anni e sarà prorogato per un tempo indeterminato, salvo che l'una delle alte Parti contraenti non lo disdica per iscritto un anno prima della scadenza. Decorso il termine di dieci anni, il trattato potrà essere disdetto in ogni momento, ma rimarrà in vigore ancora per un anno dopo la disdetta.

3.  Il trattato rimane applicabile ancora dieci anni dopo la sua scadenza per quegli investimenti che siano stati effettuati prima di quest'ultima data.

Fatto a Berna, il 2 dicembre 1961, in due esemplari originali, in lingua francese.

(Seguono le firme)



RU 1964 67; FF 1962 541


1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Lett. a del DF del 12 giugno 1962 (RU 1964 65)