0.632.31

Traduzione1

Convenzione istitutiva
dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS)

Conchiusa a Stoccolma il 4 gennaio 1960
Versione consolidata dell'Acc. di Vaduz del 21 giugno 20012
Approvata dall'Assemblea federale il 14 dicembre 20013
Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 12 aprile 2002
Entrata in vigore 1° giugno 2002

(Stato 1° gennaio 2013)

La Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera

(in seguito denominati «Stati membri»),

considerando la conclusione, il 4 gennaio 1960, della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (in seguito denominata «Convenzione») tra la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, il Regno di Norvegia, la Repubblica Portoghese, il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord,

considerando l'associazione con la Repubblica di Finlandia e la sua successiva adesione, il 1° gennaio 1986, come pure le adesioni della Repubblica d'Islanda, il 1° gennaio 1970, e del Principato del Liechtenstein, il 1° settembre 1991,

considerando le successive recessioni dalla Convenzione del Regno di Danimarca e del Regno Unito, il 1° gennaio 1973, della Repubblica Portoghese, il 1° gennaio 1986, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, il 1° gennaio 1995,

considerando gli accordi di libero scambio tra gli Stati membri, da un lato, e gli Stati terzi, dall'altro,

riaffermando la massima priorità che attribuiscono al mantenimento delle relazioni privilegiate tra gli Stati membri e all'agevolazione del proseguimento delle buone relazioni che ognuno di essi intrattiene con l'Unione europea, in ragione della loro prossimità geografica, dei loro valori comuni di lunga data e della loro identità europea,

risoluti a intensificare la collaborazione in seno all'Associazione europea di libero scambio nella prospettiva di facilitare ulteriormente la libera circolazione delle merci, di promuovere progressivamente la libera circolazione delle persone e la liberalizzazione graduale degli scambi di servizi e degli investimenti, a proseguire l'apertura dei mercati pubblici negli Stati dell'AELS e a garantire una protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale in condizioni di concorrenza leale,

fondandosi sui propri diritti e obblighi conformemente all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio4 e ad altri strumenti di cooperazione multilaterale o bilaterale,

riconoscendo la necessità di politiche commerciali e ambientali che si sostengano reciprocamente allo scopo di realizzare uno sviluppo sostenibile,

affermando il loro impegno a rispettare le principali norme di lavoro riconosciute; sottolineando i propri sforzi volti a promuovere tali norme nei consessi multilaterali appropriati ed esprimendo la convinzione che la crescita e lo sviluppo economici, indotti dall'incremento e dalla liberalizzazione degli scambi, contribuiscano a promuovere queste norme,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Obiettivi

Art. 1 L'Associazione

Con la presente Convenzione è costituita un'organizzazione internazionale denominata Associazione europea di libero scambio (in seguito denominata «l'Associazione»).


Art. 2 Obiettivi

Gli obiettivi dell'Associazione sono:

a)
promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni economiche e commerciali tra gli Stati membri in condizioni di concorrenza leale e nel rispetto di regole equivalenti sul territorio degli Stati membri dell'Associazione;
b)
favorire il libero scambio delle merci;
c)
liberalizzare progressivamente la circolazione delle persone;
d)
liberalizzare progressivamente gli scambi di servizi e gli investimenti;
e)
garantire una concorrenza leale nell'ambito degli scambi commerciali tra gli Stati membri;
f)
aprire gli appalti pubblici degli Stati membri;
g)
assicurare una protezione appropriata dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle norme internazionali più elevate.

Capitolo II: Libera circolazione delle merci

Art. 3 Dazi d'importazione e d'esportazione e gravami con effetto equivalente

I dazi d'importazione e d'esportazione e tutti i gravami con effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Il divieto si applica anche ai dazi di carattere fiscale.


Art. 4 Imposte interne

1.  Nessuno Stato membro grava direttamente o indirettamente i prodotti degli altri Stati membri con imposte interne, di qualunque natura esse siano, superiori a quelle che gravano direttamente o indirettamente i prodotti nazionali analoghi.

2.  Inoltre, nessuno Stato membro grava i prodotti degli altri Stati membri con imposte interne in modo da proteggere indirettamente altre produzioni.

3.  I prodotti esportati verso il territorio di uno Stato membro non possono beneficiare di alcun rimborso di imposte interne superiore alle imposte interne di cui sono stati gravati direttamente o indirettamente.


Art. 5 Regole d'origine

Le disposizioni relative alle regole d'origine e ai metodi di cooperazione amministrativa in materia doganale figurano nell'allegato A.


Art. 6 Assistenza reciproca in materia doganale

1.  Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza nel settore doganale in generale conformemente alle disposizioni di cui nell'allegato B, in modo da assicurare l'applicazione corretta della loro legislazione doganale.

2.  L'allegato B si applica a tutti i prodotti, indipendentemente dal fatto che siano coperti o no dalla presente Convenzione.


Art. 7 Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti di effetto equivalente

Le restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni come pure tutti i provvedimenti di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri.


Art. 8 Prodotti agricoli

1.  Tenuto conto delle considerazioni particolari relative all'agricoltura, i prodotti agricoli di base e i prodotti ottenuti da materie prime agricole, citati nell'allegato C, sono soggetti alle seguenti norme:

a)
Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ai prodotti menzionati nella Parte I dell'allegato C, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 9.
b)
Gli articoli 2, 3, 4 e 7 non si applicano ai prodotti menzionati nelle Parti II e III dell'allegato C, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 9.
c)
Per quanto riguarda i prodotti menzionati nella Parte III dell'allegato C, gli Stati membri sono pronti a promuovere lo sviluppo armonioso dei propri scambi nel rispetto delle rispettive politiche agricole. A tale scopo, l'Islanda accorda ai prodotti originari della Norvegia e della Svizzera1 le preferenze tariffali elencate nella tabella 1 dell'allegato D; la Norvegia accorda ai prodotti originari dell'Islanda e della Svizzera2 le preferenze tariffali elencate nella tabella 2 dell'allegato D; e la Svizzera3 accorda ai prodotti originari dell'Islanda e della Norvegia le preferenze tariffali elencate nella tabella 3 dell'allegato D. L'articolo 15 dell'allegato A non si applica ai prodotti menzionati nella Parte III dell'allegato C.

2.  Il capitolo IV sugli aiuti statali, il capitolo VI sulla concorrenza e il capitolo XII sugli appalti pubblici non si applicano ai prodotti agricoli.


1 Le concessioni sono parimenti applicabili al Principato del Liechtenstein, finché questo è legato alla Svizzera dal trattato di unione doganale del 29 mar. 1923 (RS 0.631.112.514).
2 Vedi nota 5.
3 Vedi nota 5.


Art. 9 Prodotti menzionati nelle Parti I e II dell'allegato C (prodotti ottenuti da materie prime agricole)

1.  Per compensare le differenze di prezzo delle materie di base integrate nei prodotti menzionati nella Parte I dell'allegato C, e ai quali si riferisce la lettera a) dell'articolo 8, la Convenzione non esclude:

a)
la riscossione di un dazio forfettario d'importazione;
b)
l'applicazione di provvedimenti interni di compensazione di prezzo;
c)
l'applicazione di provvedimenti all'esportazione.

2.  I dazi forfettari che si applicano al momento dell'importazione dei prodotti menzionati nella Parte I dell'allegato C sono calcolati sulla base della differenza - che non devono eccedere - esistente tra il prezzo interno e quello sul mercato mondiale dei prodotti agricoli di base incorporati nei prodotti menzionati.

3.  Tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 2, ciascuno Stato membro accorderà ai prodotti menzionati nelle Parti I e II dell'allegato C, originari degli altri Stati membri, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda alla Comunità europea o a un altro partner di libero scambio.

4.  Gli Stati membri si comunicano tutte le modifiche sopravvenute nei trattamenti dei prodotti menzionati nelle Parti I o II dell'allegato C accordate alla Comunità europea o a un altro partner di libero scambio.


Art. 10 Pesci e altri prodotti di mare

Le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili ai pesci e agli altri prodotti di mare.


Art. 11 Sementi e agricoltura biologica

1.  Le disposizioni specifiche relative alle sementi figurano nell'allegato E.

2.  Le disposizioni specifiche relative all'agricoltura biologica figurano nell'allegato F.


Art. 12 Misure sanitarie e fitosanitarie

I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti le misure sanitarie e fitosanitarie sono retti dall'allegato G.


Art. 13 Eccezioni

Le disposizioni contenute nell'articolo 7 non pregiudicano i divieti o le restrizioni d'importazione, d'esportazione o di transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e dell'ambiente, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.


Capitolo III: Ostacoli tecnici al commercio

Art. 14 Notifica dei progetti di norme tecniche

1.  Gli Stati membri notificano al Consiglio il più presto possibile, allo stadio di elaborazione, qualsiasi progetto di norme tecniche o di emendamenti ad esse.

2.  Le disposizioni sulla procedura di notifica figurano nell'allegato H.


Art. 15 Riconoscimento reciproco delle valutazioni della conformità

Impregiudicato l'articolo 7, la Svizzera da una parte e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia dall'altra accettano reciprocamente i rapporti, i certificati, le autorizzazioni, i marchi di conformità e le dichiarazioni di conformità del fabbricante secondo le disposizioni contenute nell'allegato I.


Capitolo IV: Aiuti statali

Art. 16 Aiuti statali

1.  I diritti e gli obblighi degli Stati membri concernenti gli aiuti statali sono retti dall'articolo XVI dell'Accordo GATT del 19941 e dall'Accordo OMC2 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono integrati nella presente Convenzione e ne sono parte integrante, fatte salve le norme specifiche contenute nell'allegato Q.

2.  Conformemente all'articolo 36 della presente Convenzione, gli Stati membri non applicano, nei confronti di altri Stati membri, le misure compensative menzionate nella Parte V dell'Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

3.  Gli Stati membri riesaminano il campo d'applicazione del presente capitolo al fine di estendere al settore dei servizi le norme relative agli aiuti statali, tenendo conto degli sviluppi avvenuti in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale.


1 RS 0.632.20 All. 1A.1
2 RS 0.632.20 All. 1A.13


Capitolo V: Imprese pubbliche e monopoli

Art. 17 Imprese pubbliche e monopoli

1.  Gli Stati membri provvederanno affinché le imprese pubbliche rinuncino ad applicare:

a)
le misure che mirano a proteggere la produzione nazionale in modo incompatibile con la presente Convenzione, se tale effetto è ottenuto applicando dazi o gravami con effetto equivalente, oppure restrizioni quantitative o aiuti statali; oppure
b)
una discriminazione commerciale fondata sul principio di nazionalità, qualora una discriminazione simile pregiudichi i vantaggi attesi dall'abolizione o dall'assenza di dazi doganali e di restrizioni quantitative agli scambi fra gli Stati membri.

2.  Ai fini del presente articolo, il termine «imprese pubbliche» designa le autorità centrali, regionali o locali, le aziende pubbliche o qualsiasi altro ente od organizzazione mediante i quali uno Stato membro controlla, di fatto o di diritto, le importazioni provenienti dal territorio di un altro Stato membro o le esportazioni destinate a un altro Stato membro o influisce sensibilmente su dette importazioni o esportazioni.

3.  Le disposizioni contenute nell'articolo 18 paragrafo 1 sono parimenti applicabili alle attività delle imprese pubbliche e delle imprese alle quali gli Stati membri hanno accordato diritti speciali o esclusivi, entro i limiti in cui l'applicazione delle presenti disposizioni non impedisca di compiere, di diritto o di fatto, la missione particolare affidata a queste imprese.

4.  Il paragrafo 3 si applica all'allegato Q. Gli Stati membri riesaminano il campo d'applicazione del presente capitolo allo scopo di estendere le sue norme ad altri servizi, tenendo conto degli sviluppi in questo settore sul piano internazionale. A questo scopo, si procede a un riesame annuale.

5.  Gli Stati membri provvedono a impedire l'introduzione di nuove pratiche del genere di quelle descritte nel paragrafo 1 del presente articolo.

6.  Qualora non abbiano i poteri legali per dare direttive alle autorità governative regionali o locali o alle imprese da esse dipendenti, gli Stati membri si adoperano affinché dette autorità o imprese si attengano alle disposizioni del presente articolo.


Capitolo VI: Regole in materia di concorrenza

Art. 18 Concorrenza

1.  Gli Stati membri riconoscono che le seguenti pratiche sono incompatibili con la presente Convenzione, in quanto pregiudichino i vantaggi attesi dalla stessa:

a)
ogni accordo fra imprese, ogni decisione presa da associazioni delle medesime, ogni pratica concertata fra imprese, che perseguano lo scopo o l'effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza;
b)
lo sfruttamento abusivo, esercitato da una o più imprese, di una posizione dominante sull'insieme del territorio degli Stati membri o in una parte sostanziale di esso.

2.  Lo Stato membro che reputa incompatibile una pratica con il presente articolo può chiedere una consultazione secondo le procedure previste nell'articolo 47 e prendere le misure appropriate conformemente all'articolo 40 paragrafo 2 per rimediare alle difficoltà risultanti dalla pratica in questione.


Capitolo VII: Protezione della proprietà intellettuale

Art. 19

1.  Gli Stati membri accordano e assicurano una protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale. Prendono provvedimenti per far rispettare tali diritti in caso d'infrazione, di contraffazione e di pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell'allegato J e delle convenzioni internazionali che fanno riferimento a quest'ultimo.

2.  Gli Stati membri accordano ai cittadini degli altri Stati membri un trattamento non meno favorevole di quello che riservano ai propri cittadini. Le esenzioni a quest'obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell'articolo 3 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio1 (in seguito «Accordo TRIPS»).

3.  Gli Stati membri accordano ai cittadini degli altri Stati membri un trattamento non meno favorevole di quello che riservano ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le esenzioni a quest'obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell'Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.

4.  Gli Stati membri convengono di rivedere, su domanda di uno di essi, le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale contenute nel presente articolo e nell'allegato J nell'intento di migliorare il livello di protezione e di evitare o correggere le distorsioni commerciali qualora provengano dal livello effettivo di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.


1 RS 0.632.20 All. 1C


Capitolo VIII: Libera circolazione delle persone

Art. 20 Circolazione delle persone

1. La libera circolazione delle persone è assicurata tra gli Stati membri conformemente alle disposizioni contenute nell'allegato K e nel protocollo all'allegato K sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera.

2. Il presente articolo si prefigge, a favore dei cittadini degli Stati membri, di:

a)
conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio degli Stati membri;
b)
agevolare la prestazione di servizi sul territorio degli Stati membri, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;
c)
conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio degli Stati membri, alle persone che non svolgono un'attività economica nel Paese ospitante;
d)
garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali.

Art. 21 Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Nell'intento di assicurare la libera circolazione delle persone, gli Stati membri disciplinano, conformemente all'appendice 2 dell'allegato K e al protocollo all'allegato K sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:

a)
la parità di trattamento;
b)
la determinazione della legislazione applicabile;
c)
il computo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni come pure per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;
d)
il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio degli Stati membri;
e)
la reciproca assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.

Art. 22 Riconoscimento delle qualifiche professionali

Per agevolare ai cittadini degli Stati membri l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, gli Stati membri adottano, conformemente alle disposizioni contenute nell'appendice 3 dell'allegato K e nel protocollo all'allegato K sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera, le misure necessarie per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e di altre prove di qualificazione ufficiali e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste.


Capitolo IX: Investimento

Sezione I: Diritto di stabilimento

Art. 23 Principi e portata

1.  Nell'ambito e fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, sono vietate le restrizioni al diritto di stabilimento delle società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro che hanno la loro sede statutaria, la loro amministrazione centrale o il loro stabilimento principale sul territorio di uno Stato membro. Questa regola si applica anche alla costituzione di agenzie, di succursali o di filiali da parte di società di un qualsiasi Stato membro stabilite sul territorio di un qualsiasi altro Stato membro.

Il diritto di stabilimento comprende il diritto di costituire, di acquisire e di gestire imprese, in particolare società ai sensi del paragrafo 2, alle condizioni definite dalla legislazione del Paese di stabilimento per le proprie società, fatte salve le disposizioni seguenti.

2.  Ai fini del presente capitolo:

a)
per «filiale» di una società s'intende una società effettivamente controllata da un'altra società;
b)
per «società» s'intendono società di diritto civile o commerciale, comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato eccettuate le società senza scopo di lucro; per essere considerate stabilite in uno Stato membro, le società devono avere un legame reale e continuo con l'economia di tale Stato membro.

3.  Gli allegati da L a O contengono le disposizioni specifiche e le esenzioni relative al diritto di stabilimento. Gli Stati membri si sforzano di eliminare progressivamente le discriminazioni rimanenti che possono mantenere secondo gli allegati da L a O. Gli Stati membri riesaminano la presente disposizione, compresi i relativi allegati, nei due anni seguenti l'entrata in vigore dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS del 21 giugno 2001, nell'intento di ridurre e, in definitiva, di eliminare le restrizioni rimanenti.

4.  Dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS del 21 giugno 2001, nessuno degli Stati membri adotta nuovi provvedimenti o provvedimenti supplementari legati allo stabilimento e alle operazioni delle società di un altro Stato membro, che siano discriminatori rispetto al trattamento riservato alle proprie società.

5.  Nei settori coperti da un'eccezione contenuta negli allegati da L a O, ogni Stato membro accorda alle società di un altro Stato membro un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società di una terza Parte diversa dalla Comunità europea. Per quanto riguarda qualsiasi nuovo accordo concluso tra uno Stato membro e la Comunità europea, gli Stati membri convengono di accordarsi reciprocamente i benefici di tali accordi mediante una decisione del Consiglio.

6.  Nei settori dei trasporti terrestri e aereo, il diritto di stabilimento è retto dalle disposizioni dell'articolo 35 e dagli allegati P e Q, fatte salve le disposizioni specifiche e le eccezioni contenute negli allegati L e M.

7.  Il diritto di stabilimento delle persone fisiche è retto dalle disposizioni dell'articolo 20, dell'allegato K e del protocollo all'allegato K sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera.


Art. 24 Trattamento nazionale

1.  Nel campo d'applicazione del presente capitolo e impregiudicate le disposizioni speciali che vi figurano:

a)
gli Stati membri accordano un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie società;
b)
ogni Stato membro può disciplinare lo stabilimento e le attività delle società sul proprio territorio in quanto tali disciplinamenti non discriminino le società di un altro Stato membro rispetto alle proprie.

2.  Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione, da parte di uno Stato membro, delle regole specifiche concernenti lo stabilimento e le attività sul proprio territorio delle succursali e delle agenzie delle società di un altro Stato membro non costituite sul territorio del primo, giustificate dalle differenze giuridiche o tecniche tra queste succursali e agenzie e quelle delle società costituite sul proprio territorio. La differenza di trattamento non deve andare al di là di quanto è strettamente necessario in ragione delle differenze giuridiche o tecniche.


Art. 25 Disciplinamento dei mercati finanziari

1.  Per quanto riguarda i servizi finanziari, il presente capitolo non limita il diritto degli Stati membri di adottare provvedimenti resisi necessari a titolo prudenziale, al fine di assicurare la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o di soggetti ai quali è dovuto un diritto di custodia da parte di un fornitore di servizi finanziari, o per assicurare l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Questi provvedimenti non devono discriminare le società di un altro Stato membro rispetto alle società dello Stato membro in questione.

2.  Nessuna disposizione del presente capitolo può essere intesa come obbligo per uno Stato membro di rivelare le informazioni relative agli affari e alla contabilità dei diversi clienti o altre informazioni di carattere confidenziale o di proprietà riservata in possesso di enti pubblici.


Art. 26 Riconoscimento

1.  Uno Stato membro può partecipare a un accordo o a un'intesa con un altro Stato allo scopo di riconoscere norme o criteri concernenti il rilascio di autorizzazioni, di licenze o di certificati per i fornitori di servizi. In una siffatta situazione, lo Stato membro interessato offre adeguate possibilità a un altro Stato membro di negoziare la propria adesione a tale accordo o intesa oppure di negoziarne un altro comparabile.

2.  Ove il riconoscimento, conformemente al paragrafo 1, venga accordato autonomamente da uno Stato membro, quest'ultimo offre adeguate possibilità a qualsivoglia altro Stato membro di dimostrare che l'esperienza acquisita, le licenze, i certificati ottenuti o i requisiti soddisfatti nel suo territorio debbano essere riconosciuti.

3.  Uno Stato membro si asterrà dall'accordare il riconoscimento secondo modalità che costituirebbero un mezzo di discriminazione tra gli Stati nell'applicazione di norme o criteri per il rilascio di autorizzazioni, di licenze o di certificati per i fornitori di servizi, ovvero una limitazione dissimulata al diritto di stabilimento negli scambi di servizi.


Art. 27 Eccezioni

1.  Per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle attività legate anche occasionalmente, in tale Stato membro, all'esercizio dell'autorità pubblica.

2.  Le disposizioni del presente capitolo come pure le misure adottate ai sensi di tali disposizioni non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono un regime speciale per le società estere e che sono giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.

3.  Sempreché tali eccezioni non siano applicate in maniera da causare discriminazioni arbitrarie tra Stati in cui vigono condizioni analoghe o non costituiscano una forma dissimulata di limitazione agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione è inteso ad impedire l'adozione, l'applicazione o il mantenimento, da parte di uno Stato membro, di misure:

a)
incompatibili con l'articolo 24, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace1 di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i fornitori di servizi di altri Stati membri;
b)
incompatibili con l'articolo 23 paragrafo 5, purché il trattamento differenziato risulti da un accordo contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o convenzioni internazionali dai quali lo Stato membro sia vincolato.

1 Le misure finalizzate a garantire l'equa o efficace imposizione o riscossione delle imposte dirette comprendono i provvedimenti adottati da uno Stato membro a norma del suo regime fiscale, che:


Sezione II: Movimenti di capitali

Art. 28

1.  Nel quadro del presente capitolo, tra gli Stati membri sono vietate le limitazioni ai movimenti di capitali legati allo stabilimento di una società di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro.

2.  I movimenti di capitali non legati allo stabilimento tra gli Stati membri sono disciplinati conformemente agli accordi internazionali di cui gli Stati membri sono Parti.

3.  Gli Stati membri riesaminano il presente articolo nei due anni seguenti l'entrata in vigore dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS del 21 giugno 2001, nell'intento di ampliarne la portata e, in definitiva, di eliminare le limitazioni rimanenti ai movimenti di capitali.


Capitolo X: Scambi di servizi

Art. 29 Principi e portata

1.  Nell'ambito e fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, nel territorio degli Stati membri è vietato porre restrizioni al diritto di fornire servizi a persone fisiche e a società di uno Stato membro diverso da quello del destinatario della prestazione di servizi.

2.  Ai fini del presente capitolo, sono considerati servizi nell'ambito della presente Convenzione le prestazioni fornite abitualmente contro rimunerazione:

a)
provenienti dal territorio di uno Stato membro e destinate al territorio di un altro Stato membro;
b)
sul territorio di uno Stato membro destinate a un consumatore di servizi di un altro Stato membro, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo;
c)
di un fornitore di servizi di uno Stato membro, grazie alla presenza di persone fisiche di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo.

3.  Gli allegati da L a O contengono le disposizioni specifiche e le esenzioni relative al diritto di fornire servizi. Gli Stati membri si sforzano di eliminare progressivamente le discriminazioni rimanenti che possono mantenere secondo gli allegati da L a O. Gli Stati membri riesaminano la presente disposizione, compresi i relativi allegati, nei due anni seguenti l'entrata in vigore dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS del 21 giugno 2001, nell'intento di ridurre e, in definitiva, di eliminare le restrizioni rimanenti.

4.  Dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS del 21 giugno 2001, nessuno degli Stati membri adotta nuovi provvedimenti o provvedimenti supplementari nei confronti dei servizi e dei fornitori di servizi di un altro Stato membro, che sono discriminatori rispetto al trattamento riservato ai propri servizi e fornitori di servizi.

5.  Nei settori coperti da un'eccezione contenuta negli allegati da L a O, ogni Stato membro accorda ai servizi e ai fornitori di servizi di un altro Stato membro un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai servizi e ai fornitori di servizi simili di una terza Parte diversa dalla Comunità europea. Per quanto riguarda qualsiasi nuovo accordo concluso tra uno Stato membro e la Comunità europea, gli Stati membri convengono di accordarsi reciprocamente i benefici di tali accordi mediante una decisione del Consiglio.

6.  Nei settori dei trasporti terrestri e aereo il diritto di fornire servizi è soggetto alle disposizioni dell'articolo 35 e agli allegati P e Q, fatte salve le disposizioni specifiche e le eccezioni contenute nell'allegato M.

7.  Conformemente ai paragrafi 2(b) e 2(c), il diritto delle persone fisiche di fornire servizi e di beneficiarne è retto dalle disposizioni dell'articolo 20, dell'allegato K e del protocollo all'allegato K sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera.


Art. 30 Trattamento nazionale

Nel campo d'applicazione del presente capitolo, impregiudicate le disposizioni speciali che vi figurano:

a)
gli Stati membri accordano un trattamento non meno favorevole di quello che riservano alle proprie persone fisiche o alle proprie società fornitrici di servizi;
b)
ciascuno Stato membro può disciplinare le attività di servizi sul proprio territorio, sempreché tali disciplinamenti non discriminino le persone fisiche e le società di un altro Stato membro rispetto alle proprie persone fisiche o alle proprie società.

Art. 31 Disciplinamento dei mercati finanziari

1.  Per quanto riguarda i servizi finanziari, il presente capitolo non limita il diritto degli Stati membri di adottare provvedimenti resisi necessari a titolo prudenziale, al fine di assicurare la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o di persone alle quali è dovuto un diritto di custodia da parte di un fornitore di servizi finanziari, o per assicurare l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Questi provvedimenti non devono discriminare le persone fisiche e le società di un altro Stato membro rispetto alle persone fisiche e alle società dello Stato membro in questione.

2.  Nessuna disposizione del presente capitolo può essere intesa come obbligo per uno Stato membro di rivelare le informazioni relative agli affari e alla contabilità dei diversi clienti o altre informazioni di carattere confidenziale o di proprietà riservata in possesso di enti pubblici.


Art. 32 Riconoscimento

1.  Il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei diplomi, dei certificati e di altre prove di qualificazione formali come pure il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'accesso alle attività e il loro esercizio da parte di persone fisiche, sono retti dalle disposizioni pertinenti contenute nell'articolo 22, nell'allegato K (compresa l'appendice 3) e nel protocollo all'allegato K sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein.

2.  Uno Stato membro può partecipare a un accordo o a un'intesa con un altro Stato allo scopo di riconoscere norme o criteri concernenti il rilascio di autorizzazioni, di licenze o di certificati per i fornitori di servizi. In una siffatta situazione, lo Stato membro interessato offre adeguate possibilità a un altro Stato membro di negoziare la propria adesione a tale accordo o intesa oppure di negoziarne un altro comparabile.

3.  Ove il riconoscimento, conformemente al paragrafo 2, venga accordato autonomamente da uno Stato membro, quest'ultimo offre adeguate possibilità a qualsivoglia altro Stato membro di dimostrare che l'esperienza acquisita, le licenze o i certificati ottenuti o i requisiti soddisfatti sul suo territorio debbano essere riconosciuti.

4.  Uno Stato membro si asterrà dall'accordare un riconoscimento secondo modalità che costituirebbero un mezzo di discriminazione tra gli Stati nell'applicazione di norme o criteri per il rilascio di autorizzazioni, di licenze o di certificati per i fornitori di servizi ovvero una limitazione dissimulata degli scambi di servizi.


Art. 33 Eccezioni

1.  Per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle attività legate anche occasionalmente, in tale Stato membro, all'esercizio dell'autorità pubblica.

2.  Le disposizioni del presente capitolo come pure le misure adottate ai sensi di tali disposizioni non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono un regime speciale per i fornitori di servizi esteri e che sono giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.

3.  Sempreché tali eccezioni non siano applicate in maniera da causare discriminazioni arbitrarie tra Stati in cui vigono condizioni analoghe o non costituiscano una forma dissimulata di limitazione agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione è inteso ad impedire l'adozione, l'applicazione o il mantenimento, da parte di uno Stato membro, di misure:

a)
incompatibili con l'articolo 30, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace1 di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i fornitori di servizi di altri Stati membri;
b)
incompatibile con l'articolo 29 paragrafo 5, purché il trattamento differenziato risulti da un accordo concluso contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o convenzioni internazionali diversi dai quali lo Stato membro sia vincolato.

1 Vedi nota dell'art. 27 n. 3 lett. a.


Art. 34 Appalti pubblici

Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata come facente obbligo nel settore degli appalti pubblici.


Art. 35 Trasporti

Gli Stati membri liberalizzano reciprocamente l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti di passeggeri e di merci su strada, ferrovia o per via aerea conformemente alle disposizioni corrispondenti contenute negli allegati P e Q.


Capitolo XI: Dumping

Art. 36

Le misure antidumping, i dazi compensativi e le misure che sanzionano le pratiche commerciali illecite imputabili a Paesi terzi non si applicano nelle relazioni tra gli Stati membri.


Capitolo XII: Appalti pubblici

Art. 37

1.  Gli Stati membri riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'Accordo OMC sugli appalti pubblici1 (AAP). Nell'ambito della presente Convenzione, gli Stati membri estendono la portata degli impegni che hanno assunto con l'Accordo OMC sugli appalti pubblici nell'intento di proseguire la liberalizzazione degli appalti pubblici secondo l'allegato R.

2.  A tal fine, gli Stati membri assicurano un accesso non discriminatorio, trasparente e reciproco ai propri appalti pubblici come pure una concorrenza aperta ed effettiva basata su un trattamento equo.



Capitolo XIII: Pagamenti correnti

Art. 38

Nell'ambito della presente Convenzione, i pagamenti correnti relativi alla circolazione tra gli Stati membri di merci, di persone, di servizi e di capitali secondo la definizione dell'articolo 28 sono esenti da qualsiasi restrizione.


Capitolo XIV: Deroghe e misure di salvaguardia

Art. 39 Deroghe per ragioni di sicurezza

Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce a uno Stato membro di prendere le misure che:

a)
ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
b)
riguardano sia la produzione o il commercio di armi, di munizioni, di materiale bellico o di altri prodotti o servizi indispensabili alla difesa, sia le attività di ricerca, di sviluppo o di produzione indispensabili alla difesa, purché tali provvedimenti non falsino le condizioni di concorrenza in materia di prodotti o servizi non destinati a fini specificatamente militari;
c)
ritiene indispensabili alla propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettono l'ordine pubblico, in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali che costituiscono una minaccia di guerra, o per adempiere gli obblighi assunti al fine di preservare la pace e la sicurezza internazionali.

Art. 40 Misure di salvaguardia

1.  In caso di serie difficoltà, che potrebbero perdurare, di ordine economico, sociale o ambientale, di natura settoriale o regionale, uno Stato membro può prendere unilateralmente misure appropriate alle condizioni e secondo le procedure previste nell'articolo 41.

2.  Tali misure di salvaguardia sono limitate, per campo d'applicazione e durata, allo stretto indispensabile per rimediare alla situazione. Devono essere preferite le misure che meno ostacolano la messa in atto della presente Convenzione.

3.  Le misure di salvaguardia si applicano nei confronti di tutti gli Stati membri.

4.  Il presente articolo si applica impregiudicate le misure specifiche di salvaguardia che figurano negli allegati della presente Convenzione o nell'articolo 5 dell'Accordo OMC sull'agricoltura1.


1 RS 0.632.20 All. 1A.3


Art. 41

1.  Lo Stato membro che intende prendere misure di salvaguardia in applicazione dell'articolo 40 ne dà senza indugio comunicazione agli altri Stati membri per il tramite del Consiglio fornendo loro tutte le informazioni utili.

2.  Gli Stati membri si consultano immediatamente in seno al Consiglio nell'intento di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.

3.  Lo Stato membro interessato non può prendere misure di salvaguardia prima della scadenza del termine di un mese a contare dalla data di notifica prevista nel paragrafo 1, a meno che la consultazione prevista nel paragrafo 2 non sia terminata prima della scadenza del termine menzionato. Qualora circostanze eccezionali che necessitano un intervento immediato escludano un esame preliminare, lo Stato membro interessato può applicare senza indugio le misure di protezione strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

4.  Lo Stato membro interessato notifica senza indugio le misure prese al Consiglio fornendogli tutte le informazioni utili.

5.  Ogni tre mesi a contare dalla loro adozione, le misure di salvaguardia prese sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio, nell'intento di sopprimerle prima della data di scadenza prevista o di limitarne il campo d'applicazione.

Ogni Stato membro può chiedere al Consiglio, in qualsiasi momento, la revisione di tali misure.


Capitolo XV: Cooperazione in materia di politica economica e monetaria

Art. 42

Gli Stati membri procedono a scambi di opinioni e di informazioni concernenti la messa in atto della presente Convenzione come pure l'incidenza dell'integrazione sulle attività economiche e sulla gestione delle politiche economica e monetaria. Essi possono inoltre dibattere sulle situazioni, le politiche e le prospettive macroeconomiche. Tali scambi di opinioni e di informazioni non hanno carattere obbligatorio.


Capitolo XVI: Disposizioni istituzionali

Art 43 Il Consiglio

1.  Al Consiglio competono:

a)
l'esercizio dei poteri e delle funzioni conferitigli dalla presente Convenzione;
b)
le decisioni in merito agli emendamenti da inserire nella presente Convenzione conformemente alle disposizioni che vi figurano;
c)
il controllo sull'applicazione della presente Convenzione e la sorveglianza sul suo funzionamento;
d)
la valutazione dell'opportunità che gli Stati membri prendano ulteriori disposizioni intese a promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione;
e)
l'agevolazione della conclusione di legami più stretti con altri Stati o unioni di Stati;
f)
gli sforzi per stabilire legami con altre organizzazioni internazionali al fine di facilitare la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione;
g)
la negoziazione di accordi di commercio e di cooperazione tra gli Stati membri e uno Stato terzo, un'unione di Stati o un'organizzazione internazionale;
h)
gli sforzi intesi a comporre le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione; e
i)
la trattazione di qualsiasi altro argomento che potrebbe condizionare il funzionamento della presente Convenzione.

2.  Ogni Stato membro è rappresentato nel Consiglio e dispone di un voto.

3.  Il Consiglio può decidere di istituire gli organi, i comitati o gli altri organismi che esso ritiene necessari per assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti. Tali organi, comitati e altri organismi figurano nell'allegato S.

4.  Nell'esercizio delle sue responsabilità ai sensi del presente articolo, il Consiglio può prendere decisioni vincolanti per tutti gli Stati membri e fare raccomandazioni ai medesimi.

5.  Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio devono essere prese all'unanimità, se la presente Convenzione non prevede diversamente. Le decisioni e le raccomandazioni sono considerate unanimi qualora nessun Stato abbia espresso voto negativo. Le decisioni e le raccomandazioni che devono essere adottate a maggioranza richiedono il voto affermativo di tre Stati membri.

6.  Qualora il numero degli Stati membri variasse, il Consiglio può decidere di modificare il numero dei voti richiesti per le decisioni e le raccomandazioni che devono essere prese a maggioranza.


Art. 44 Norme amministrative dell'Associazione

Il Consiglio prende le decisioni nell'intento di:

a.
stabilire le norme di procedura proprie e di ogni altro organo dell'Associazione, comprese quelle relative alle questioni di procedura che possano essere decise a maggioranza;
b.
prendere le disposizioni necessarie per i servizi di segreteria dell'Associazione;
c.
fissare le misure finanziarie necessarie per le spese di amministrazione, per la procedura di allestimento del bilancio e per la ripartizione delle spese fra gli Stati membri.

Art. 45 Statuto giuridico, privilegi e immunità

1.  Lo statuto giuridico, i privilegi e le immunità che gli Stati membri riconosceranno e accorderanno in relazione all'Associazione sono fissati in un protocollo allegato alla presente convenzione.

2.  Il Consiglio, a nome dell'Associazione, può concludere con il Governo dello Stato nel cui territorio prenderà sede, un accordo concernente lo statuto giuridico, i privilegi e le immunità da riconoscere o da accordare in relazione all'Associazione


Capitolo XVII: Consultazioni e composizione delle controversie

Art. 46 Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente capitolo si applicano a ogni fattispecie attinente alla presente Convenzione, salvo disposizione contraria di quest'ultima.


Art. 47 Consultazioni

1.  Gli Stati membri si adoperano in ogni momento per trovare un accordo sull'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione e si adoperano, mediante la cooperazione e consultazioni, per raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile in ogni fattispecie che potrebbe pregiudicarne il funzionamento.

2.  Ogni Stato membro può sottoporre al Consiglio problemi d'interpretazione o d'applicazione della presente Convenzione. Lo Stato che interpella il Consiglio gli fornisce tutte le informazioni utili a consentire un esame approfondito della situazione nell'intento di trovare una soluzione accettabile. A tale scopo, il Consiglio esamina tutte le possibilità atte a garantire il buon funzionamento della presente Convenzione.

3.  Il Consiglio si riunisce entro 30 giorni a contare dal ricevimento della domanda di consultazione.


Art. 48 Arbitrato

1.  Qualora uno Stato membro ritenga che una misura applicata da un altro Stato membro violi la Convenzione e la fattispecie non sia stata risolta entro 45 giorni nell'ambito delle consultazioni previste nell'articolo 47, uno o più Stati membri che sono parti in causa possono sottoporre la fattispecie ad arbitrato per mezzo di una notifica scritta indirizzata allo Stato membro oggetto del reclamo. Una copia di tale notifica è comunicata agli altri Stati membri affinché ciascuno di essi possa determinare se abbia un interesse sostanziale nella fattispecie. Qualora più di uno Stato membro domandi che sia sottoposta ad arbitrato una controversia avente lo stesso oggetto con lo stesso Stato membro, è costituito, se possibile, un solo tribunale arbitrale per esaminare tutte le controversie in questione.

2.  Uno Stato membro che non è parte in causa può, mediante una nota scritta agli Stati membri che sono parti in causa, sottoporre proposte scritte al tribunale arbitrale, ricevere proposte scritte dagli Stati membri che sono parti in causa, assistere a tutte le udienze e formulare proposte oralmente.

3.  La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e vincolante per tutti gli Stati membri che sono parti in causa e dev'essere eseguita senza indugio.

4.  La costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale come pure l'esecuzione delle sentenze arbitrali sono disciplinati dalle disposizioni dell'allegato T.


Capitolo XVIII: Disposizioni generali

Art. 49 Obblighi derivanti da altri accordi internazionali

1.  La presente Convenzione non libera gli Stati membri dagli obblighi che hanno assunto in virtù di accordi con Stati terzi o di accordi multilaterali di cui sono parte.

2.  La presente Convenzione si applica, impregiudicate le norme che vincolano gli Stati membri parte all'Accordo sullo spazio economico europeo1, alla cooperazione nordica o all'unione regionale tra la Svizzera e il Liechtenstein.


1 FF 1992 IV 481


Art. 50 Diritti e obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri prendono tutte le misure generali o particolari atte a garantire l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Rinunciano a qualsiasi misura che potrebbe pregiudicare la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione.


Art. 51 Trasparenza

1.  Gli Stati membri pubblicano o rendono accessibili al pubblico in altro modo le proprie leggi, regolamenti, procedure e decisioni amministrative, le proprie decisioni giudiziarie di applicazione generale, come pure gli accordi internazionali che potrebbero pregiudicare il funzionamento della presente Convenzione.

2.  Gli Stati membri rispondono senza indugio alle domande specifiche e si forniscono reciprocamente, su richiesta, le informazioni menzionate nel paragrafo 1.


Art. 52 Confidenzialità

Sempreché agiscano in virtù della presente Convenzione, i rappresentanti, i delegati e gli esperti degli Stati membri, come pure i funzionari e gli altri agenti sono tenuti a non divulgare, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, le informazioni che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese e concernenti le loro relazioni commerciali o gli elementi del loro prezzo di costo.


Art. 53 Allegati

1.  Gli allegati, le appendici e i protocolli della presente Convenzione sono parte integrante della stessa.

2.  Gli allegati della presente Convenzione sono i seguenti:

Allegato A

Relativo alle regole d'origine

Allegato B

Relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Allegato C

Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti ottenuti da materie prime agricole, cui si fa riferimento nell'articolo 8 paragrafo 1

Allegato D

Elenco delle concessioni tariffali relative ai prodotti agricoli

Allegato E

Sementi

Allegato F

Agricoltura biologica

Allegato G

Misure sanitarie e fitosanitarie

Allegato H

Procedura di notifica relativa ai progetti di regolamentazioni tecniche e di regole relative ai servizi della società dell'informazione

Allegato I

Riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità

Allegato J

Protezione della proprietà intellettuale

Allegato K

Libera circolazione delle persone

Allegato L

Riserve dell'Islanda relative agli investimenti e ai servizi

Allegato M

Riserve del Liechtenstein relative agli investimenti e ai servizi

Allegato N

Riserve della Norvegia relative agli investimenti e ai servizi

Allegato O

Riserve della Svizzera relative agli investimenti e ai servizi

Allegato P

Trasporti terrestri

Allegato Q

Trasporto aereo

Allegato R

Appalti pubblici

Allegato S

Organi, comitati e altri organismi istituiti dal Consiglio

Allegato T

Arbitrato

Allegato U

Applicazione territoriale

Il Consiglio può decidere di emendare le disposizioni del presente paragrafo.

3.  Il Consiglio può decidere di emendare gli allegati A, C, H, S e T come pure le appendici degli allegati E, F, K, P, Q, e R, salvo disposizione contraria menzionata negli allegati.

4.  Il Comitato nominato in base all'allegato I può decidere di emendare l'articolo 3 di tale allegato come pure la relativa appendice.1 Esso informa il Consiglio sulle sue procedure di decisione corrispondenti.


1 Nuovo testo giusta il n. 1 della Dec. n. 2/2009 del Consiglio del 16 giu. 2009, in vigore per la Svizzera dal 1° set. 2010 (RU 2010 4063).


Art. 54 Ratifica

1.  La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso il Governo di Svezia che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati firmatari.

2.  Il Governo di Norvegia agisce in qualità di depositario a partire dal 17 novembre 1995.

3.  Il Consiglio può decidere di emendare le disposizioni del presente articolo.


Art. 55 Entrata in vigore

La Convenzione entrerà in vigore depositati che siano da tutti gli Stati firmatari gli strumenti di ratifica.


Art. 56 Adesione e associazione

1.  Qualsiasi Stato potrà aderire alla presente Convenzione a condizione che il Consiglio decida di approvarne l'adesione ai termini e alle condizioni enunciati nella decisione stessa. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati membri. Per lo Stato che aderisce, la Convenzione entrerà in vigore alla data indicata nella decisione del Consiglio.

2.  Il Consiglio può negoziare accordi fra gli Stati membri e qualsiasi altro Stato, unione di Stati o organizzazione internazionale, istituenti un'associazione che comporta reciproci diritti e doveri, azioni comuni e le procedure speciali che saranno ritenute adeguate. Tali accordi dovranno essere sottoposti agli Stati membri per l'accettazione ed entreranno in vigore se approvati da tutti gli Stati membri. Gli strumenti di accettazione saranno depositati presso il depositario, che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati membri.

3.  Qualsiasi Stato che diviene Parte alla presente Convenzione deve chiedere di divenire Parte agli accordi di libero scambio conclusi tra gli Stati membri, da un lato, e Stati terzi, unioni di Stati o organizzazioni internazionali, dall'altro.


Art. 57 Recessione

1.  Qualsiasi Stato membro potrà recedere dalla presente Convenzione con un preavviso scritto di almeno 12 mesi da notificare al depositario, il quale ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati membri.

2.  Prima che la recessione abbia effetto, gli Stati membri devono convenire adeguate disposizioni e un'equa ripartizione dei costi causati dalla recessione.


Art. 58 Applicazione territoriale

La presente Convenzione si applica ai territori degli Stati membri, fatte salve le disposizioni dell'allegato U.


Art. 59 Emendamenti

Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, un emendamento alle disposizioni di quest'ultima diventa oggetto di una decisione del Consiglio che sarà sottoposta agli Stati membri affinché l'approvino conformemente alle esigenze della propria legislazione interna. Salvo disposizione contraria, essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese che segue il deposito degli strumenti di accettazione di tutti gli Stati membri presso il depositario, che ne darà comunicazione a tutti gli Stati membri.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Stoccolma il 4 gennaio 1960, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che verrà depositato presso il Governo di Svezia, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

Emendato a Vaduz, il 21 giugno 2001, in un solo esemplare in inglese, facente fede e che verrà depositato presso il Governo di Norvegia.



Allegato A1

Allegato relativo alle regole d'origine


1 Questo all., e le sue mod., sarà pubblicato successivamente, non appena la versione consolidata dell'all. sulle origini nell'ambito della zona di cumulo paneuropeo sarà disponibile in italiano, francese e tedesco (RU 2012 1235).


Allegato B

Relativo all'assistenza amministrativa reciproca
in materia doganale

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

(a)
«merci», le merci di cui ai capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato1, indipendentemente dal campo di applicazione della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (di seguito «Convenzione AELS»);
(b)
«legislazione doganale», le disposizioni legali o regolamentari adottate dagli Stati dell'AELS individualmente, di seguito «Stati membri» che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché il vincolo delle stesse a un regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
(c)
«autorità richiedente», l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da uno Stato membro e che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
(d)
«autorità interpellata», l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da uno Stato membro e che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
(e)
«operazioni contrarie alla legislazione doganale», le violazioni della legislazione doganale o i tentativi di violazione della stessa.


Art. 2 Campo di applicazione

1.  Nei limiti delle loro competenze, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente allegato, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, segnatamente mediante la prevenzione, l'individuazione delle operazioni contrarie a tale legislazione e conducendo indagini su di esse.

2.  L'assistenza in materia doganale prevista dal presente allegato si applica a ogni autorità amministrativa degli Stati membri competente per la sua applicazione. Essa non pregiudica le disposizioni che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale. Del pari, essa non si applica alle informazioni ottenute grazie ai poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo accordo di quest'ultima.


Art. 3 Assistenza su richiesta

1.  Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese segnatamente le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che siano o possano essere contrarie a tale legislazione.

2.  Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di uno degli Stati membri sono state regolarmente importate nel suo territorio, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.

3.  Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue leggi, le misure necessarie per garantire che siano tenuti sotto controllo:

(a)
le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che svolgano o abbiano svolto operazioni contrarie alla legislazione doganale;
(b)
i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da far legittimamente supporre che siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
(c)
i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni gravi contrarie alla legislazione doganale;
(d)
i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Art. 4 Assistenza spontanea

Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentano le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevano informazioni riguardanti:

-
operazioni che sono o possano essere contrarie a tale legislazione e che possono interessare altri Stati membri;
-
nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni;
-
merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;
-
persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che commettano o abbiano commesso operazioni contrarie alla legislazione doganale;
-
mezzi di trasporto per i quali vi siano fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Art. 5 Consegna/notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, secondo la propria legislazione, tutte le misure necessarie per:

-
comunicare tutti i documenti,
-
notificare tutte le decisioni, nonché tutti gli atti pertinenti che fanno parte della procedura in questione, che rientrano nel campo di applicazione del presente allegato a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta di comunicazione o di notifica si applica l'articolo 6 paragrafo 3.

Art. 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.  Le domande inoltrate secondo il presente allegato sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti ritenuti utili per rispondere. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2.  Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

(a)
l'autorità richiedente che presenta la domanda;
(b)
la misura richiesta;
(c)
l'oggetto e il motivo della domanda;
(d)
le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
(e)
ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
(f)
una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3.  Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità.

4.  Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelari.


Art. 7 Adempimento delle domande

1.  Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle proprie competenze e risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità dello stesso Stato membro, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si applica anche al servizio amministrativo cui è pervenuta la domanda dell'autorità interpellata quando quest'ultima non possa agire autonomamente.

2.  Le domande di assistenza sono soddisfatte secondo le disposizioni legislative o regolamentari e gli altri strumenti giuridici dello Stato membro interpellato.

3.  I funzionari debitamente autorizzati di uno Stato membro possono, d'intesa con lo Stato membro interessato e alle condizioni da questo stabilite, raccogliere presso gli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o che possano essere contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente nel quadro di un'indagine ai fini del presente allegato.

4.  I funzionari di uno Stato membro possono essere presenti, d'intesa con lo Stato membro interessato e alle condizioni da esso stabilite, alle indagini condotte nel territorio di quest'ultimo.


Art. 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.  L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2.  I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.


Art. 9 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1.  Gli Stati membri possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente allegato, qualora ciò possa:

(a)
pregiudicare la loro sovranità, l'ordine pubblico, la loro sicurezza o altri interessi essenziali; ovvero
(b)
riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della legislazione doganale; ovvero
(c)
violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.  Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.

3.  Se l'assistenza viene negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.


Art. 10 Riservatezza

1.  Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi dell'allegato sono di natura riservata o ristretta. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio dello Stato membro che le ha ricevute.

2.  I dati personali, ossia tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile, possono essere scambiati solo se lo Stato membro che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nello Stato membro che li fornisce.


Art. 11 Utilizzo delle informazioni

1.  Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente allegato e possono essere destinate ad altri scopi da uno degli Stati membri solo previa autorizzazione scritta dell'autorità che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Tali informazioni potranno essere comunicate ad altre autorità incaricate di lottare contro il traffico illegale di stupefacenti.

2.  Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.

3.  Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, gli Stati membri possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati secondo le disposizioni del presente allegato.


Art. 12 Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente allegato nella giurisdizione di un altro Stato membro e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.


Art. 13 Spese di assistenza

Gli Stati membri rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente allegato, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.


Art. 14 Esecuzione

1.  L'applicazione del presente allegato è affidata alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati.

2.  Per il tramite del Segretariato dell'AELS gli Stati membri si consultano e si tengono reciprocamente informati in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente allegato. Essi si trasmettono segnatamente l'elenco delle autorità competenti abilitate a intervenire in virtù del presente allegato.


Art. 15 Complementarità

Questo allegato è destinato a completare e non a ostacolare l'applicazione degli accordi relativi all'assistenza amministrativa reciproca che sono stati conclusi o che potrebbero essere conclusi fra Stati membri e Paesi terzi nonché fra Stati membri delle Comunità europee e Stati membri dell'AELS e/o Paesi terzi. Esso non esclude neppure un'assistenza reciproca più estesa concessa conformemente a tali accordi.



Allegato C1

Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti ottenuti da materie prime agricole, cui si fa riferimento nell'articolo 8 paragrafo 12

Parte I

Voce del SA

Designazione della merce

0403.

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

10

-  iogurt:

ex

10

-  -  contenente cacao

90

-  altri:

ex

90

-  -  con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

0710.

Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:

40

-  granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0711.

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (p. es., con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

90

-  altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

ex

90

-  -  granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

1302.

Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

-  mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

31

-  -  agar-agar:

ex

31

-  -  -  modificati

32

-  -  mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar,         anche modificati:

ex

32

-  -  -  modificati

39

-  -  altri:

ex

39

-  -  -  modificati

1702.

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

50

-  fruttosio chimicamente puro

1704.

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

1806.

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

1901.

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

ex

10

-  preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita     al minuto:

10

-  -  preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404

ex

20

-  miscele e paste per la preparazione dei prodotti di panetteria, pasticceria o     biscotteria della voce 1905:

20

-  -  preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404

ex

90

-  altri:

90

-  -  estratti di malto e preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401         a 0404

1902.

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

-  paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

11

-  -  contenenti uova

19

-  -  altre

20

-  paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)

ex

20

-  -  diverse dai prodotti aventi tenore, in peso, di carne, frattaglie, sangue o         una combinazione di questi prodotti eccedente il 20 %

30

-  altre paste alimentari

40

-  cuscus

1904.

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (p. es. «corn-flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi o di altri grani lavorati (escluse la farina, la semola e il semolino), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

1905.

Prodotti di panetteria, pasticceria o biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, amido o fecola e prodotti simili:

20

-  pane con spezie

-  biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini

31

-  -  biscotti con aggiunta di dolcificanti

32

-  -  cialde e cialdini

40

-  fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

90

-  altri:

ex

90

-  -  diversi dai prodotti della panetteria, senza aggiunta di miele, uova,         formaggio o frutta e aventi tenore, in peso nella sostanza secca, di         zucchero non eccedente il 5 % e di materie grasse non eccedente il 5 %

2001.

Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

90

-  altri:

ex

90

-  -  granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2004.

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

90

-  altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o legumi:

ex

90

-  -  granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2005.

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

80

-  granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2101.

Estratti, essenze e concentrati di caffè, tè o mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

-  estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi     estratti, essenze o concentrati o a base di caffè:

ex

12

-  -  preparazioni a base di caffè

20

-  estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi     estratti, essenze o concentrati o a base di tè o mate:

ex

20

-  -  preparazioni a base di tè o di mate

30

-  cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti,     essenze e concentrati

2103.

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:

10

-  salsa di soia

20

-  «Tomato-ketchup» e altre salse al pomodoro

90

-  altri

2104.

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

10

-  preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi,     preparati

20

-  preparazioni alimentari composte omogeneizzate

ex

20

-  -  non contenenti carne o frattaglie

2105.

Gelati, anche contenenti cacao:

ex

2105

-  prodotti di questa voce esclusi i gelati contenenti materie grasse e non     contenenti cacao

2106.

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

10

-  concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

90

-  altre:

ex

90

-  -  preparazioni di questa voce, esclusi:

a)
le emulsioni grasse e preparazioni simili aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente il 15 %
b)
gli sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati

2202.

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009

2203.

Birra di malto

2208.

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande spiritose:

20

-  acquaviti di vino o di vinacce:

ex

20

-  -  acquaviti di vino

30

-  whisky

40

-  rum e altre acquaviti provenienti dalla distillazione, dopo fermentazione,     di prodotti della canna da zucchero

50

-  gin e acquavite di ginepro

60

-  vodka

70

-  liquori

90

-  altri:

ex

90

-  -  acquaviti di grani di cereali; acquaviti di melassi; aquavit e imitazioni di         rum; bevande spiritose a base delle precitate acquaviti o di whisky,         rum, taffia, gin e acquavite di ginepro; acquaviti di fichi

2905.

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

-  altri polialcoli:

43

-  -  mannitolo

44

-  -  D-glucitolo (sorbitolo)

2940.

Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939:

ex

2940.

-  sorbosio, suoi sali ed esteri

3001.

Ghiandole e altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici, non nominate né comprese altrove:

90

-  altri:

ex

90

-  -  eparina e suoi sali

3501.

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina:

90

-  altri:

ex

90

-  -  colle di caseina

3502.

Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, contenenti, in peso calcolato su sostanza secca, oltre l'80 % di proteine di siero di latte), albuminati e altri derivati delle albumine:

-  ovoalbumina

11

-  -  essiccata

19

-  -  altra

20

-  -  lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di         latte

3505.

Destrina e altri amidi e fecole modificati (p. es. amidi e fecole pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o fecole, destrina o altri amidi e fecole modificati

3507.

Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove:

90

-  altri:

ex

90

-  -  enzimi preparati contenenti sostanze nutritive

3809.

Agenti di apprettatura o finitura, acceleratori di tintura o fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

10

-  a base di sostanze amilacee

-  altri:

91

-  -  dei tipi utilizzati nell'industria tessile o nelle industrie simili:

ex

91

-  -  -  aventi tenore complessivo, in peso, di amido o derivati dall'amido             uguale o superiore al 30 %

92

-  -  dei tipi utilizzati nell'industria della carta o nelle industrie simili:

ex

92

-  -  -  aventi tenore complessivo, in peso, di amido o derivati dall'amido             uguale o superiore al 30 %

93

-  -  dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o nelle industrie simili:

ex

93

-  -  -  aventi tenore complessivo, in peso, di amido o derivati dall'amido             uguale o superiore al 30 %

3824.

Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

10

-  leganti preparati per forme o anime da fonderia

ex

10

-  -  a base di amido o destrina o aventi tenore complessivo, in peso,         di amido o derivati dall'amido uguale o superiore al 30 %

60

-  sorbitolo diverso da quello della voce 2905.44

ex

90

-  altri:

90

-  -  aventi tenore complessivo di zucchero, prodotti delle voci 0401 a         0404, amido o derivati dall'amido uguale o superiore al 30 %

3913.

Polimeri naturali (p. es. acido alginico) e polimeri naturali modificati (p. es. proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale), non nominati né compresi altrove, in forme primarie:

90

-  altri:

ex

90

-  -  diversi dalle proteine indurite e dai derivati chimici della gomma         naturale

Parte II

Voce del SA

Designazione della merce

ex

0403.

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, frutta o cacao:

10

-  iogurt:

ex

10

-  -  con aggiunta di aromatizzanti o di frutta ma non contenente cacao

1901.

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

10

-  preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita     al minuto:

ex

10

-  -  diverse dalle preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a         0404

20

-  miscele e paste per la preparazione dei prodotti di panetteria, pasticceria     o biscotteria della voce 1905:

ex

20

-  -  diverse dalle preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a         0404

90

-  altri:

ex

90

-  -  diversi dagli estratti di malto e preparazioni alimentari di prodotti delle         voci da 0401 a 0404

1903.

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o in forme simili

1905.

Prodotti di panetteria, pasticceria o biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, amido o fecola e prodotti simili:

10

-  pane croccante detto «Knäckebrot»

90

-  altri:

ex

90

-  -  prodotti di panetteria senza aggiunta di miele, uova, formaggio         o frutta e avente tenore, in peso nella sostanza secca, di zucchero non         eccedente il 5 % e di materie grasse non eccedente il 5 %

2004.

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

10

-  patate:

ex

10

-  -  sotto forma di farine, semole o fiocchi

2005.

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

20

-  patate:

ex

20

-  -  sotto forma di farine, semole o fiocchi

2008.

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

-  frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:

11

-  -  arachidi:

ex

11

-  -  -  burro di arachidi (Peanutbutter)

19

-  -  altri, compresi i miscugli:

ex

19

-  -  -  preparazioni a base di cereali

-  altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19:

99

-  -  altre:

ex

99

-  -  -  granturco, diverso da quello dolce (Zea mays var. saccharata)

2102.

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:

10

-  lieviti vivi:

ex

10

-  -  lievito pressato (lievito da panetteria)

2105.

Gelati, anche contenenti cacao:

ex

2105.

-  gelati contenenti materie grasse e non contenenti cacao

2106.

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

90

-  altre:

ex

90

-  -  emulsioni grasse e preparazioni simili aventi tenore, in peso, di materie         grasse del latte eccedente il 15 %

2204.

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009:

-  altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con     l'aggiunta di alcole:

21

-  -  in recipienti di capacità non eccedente 2 1:

ex

21

-  -  -  succhi d'uva o mosti d'uva, non fermentati, con aggiunta di alcole

29

-  -  altri:

ex

29

-  -  -  succhi d'uva o mosti d'uva, non fermentati, con aggiunta di alcole

2205.

Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o sostanze aromatiche

2208.

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande spiritose:

20

-  acquaviti di vino o di vinacce:

ex

20

-  -  acquaviti di vinacce

90

-  altri:

ex

90

-  -  diverse dalle bevande spiritose seguenti: acquaviti di grani di cereali;         acquaviti di melassi; acquavit e imitazioni di rum; bevande         alcoliche a base delle precitate acquaviti o di whisky, rum, taffia,         gin e acquavite di ginepro; acquavite di fichi

3501.

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina:

10

-  caseine

90

-  altri:

ex

90

-  -  caseinati e altri derivati delle caseine

Parte III

Voce del SA

Designazione della merce

Capitolo 1

Animali vivi

Capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

ex

Capitolo 2

-  diversi dalla carne di balena (ex 0208.90)

Capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

ex

Capitolo 4

-  diversi dai prodotti della voce 0403, aromatizzati con aggiunta di frutta o cacao

0504.

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:

ex

0504

-  diversi dai prodotti seguenti: budella, vesciche e stomaci commestibili,     interi o in pezzi, di ovini, porcini o bovini

0511.

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana

Capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura

Capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci:

ex

capitolo 7

-  esclusi:

a)
gli agli, freschi o refrigerati (0703.20) o gli agli essiccati, tritati o polverizzati ma non altrimenti preparati (ex 0712.90)
b)
il mais dolce (Zea mays var. saccharata) (ex 0710.40 e ex 0711.90)

Capitolo 8

Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

Capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie

Capitolo 10

Cereali

Capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

Capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi, esclusi:

-  semi di conifere, da semina (ex 1209.99)

-  alghe (1212.20)

1501.

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

1502.

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

1503.

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

1506.

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

ex

1506

-  diversi dall'olio di piede di bue, per usi tecnici

1507 a 1515

Grassi e oli vegetali e loro frazioni fisse, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, esclusi:

-  gli oli estratti da residui di olive mediante prodotti chimici, per usi tecnici     (ex 1510)

-  l'olio di ioioba e sue frazioni (1515.60)

1516.

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

10

-  grassi e oli animali e loro frazioni:

ex

10

-  -  diversi da quelli fabbricati esclusivamente con pesci o mammiferi marini

20

-  grassi e oli vegetali e loro frazioni:

ex

20

-  -  diversi dall'olio di ricino idrogenato

1517.

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del presente capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516

1518.

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del presente capitolo, non nominati né compresi altrove:

ex

1518

-  miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali     o di frazioni di differenti grassi o oli del presente capitolo, diversi dai     miscugli a base di prodotti della voce 1504

1601.

Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, frattaglie o sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

1602.

Altre preparazioni e conserve di carni, frattaglie o sangue

1603.

Estratti e sughi di carne, pesci o crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici:

ex

1603

-  esclusi:
a)
gli estratti di carne di balena
b)
gli estratti e i sughi di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici
c)
i sughi di pesci

1701.

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

1702.

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

-  lattosio e sciroppo di lattosio

11

-  -  contenenti, in peso, il 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

19

-  -  altri

20

-  zucchero e sciroppo d'acero

30

-  glucosio e sciroppo di glucosio non contenenti fruttosio o contenenti in     peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio

40

-  glucosio e sciroppo di glucosio contenenti in peso, allo stato secco,     dal 20 % incluso al 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

60

-  altro fruttosio e sciroppo di fruttosio contenenti in peso, allo stato secco,     più del 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

90

-  altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco il 50 % di fruttosio:

ex

90

-  -  diversi dal maltosio, chimicamente puro

1703.

Melassi derivanti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

1801.

Cacao in grani interi o infranti, greggio o torrefatto

1802.

Gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao

1902.

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

20

-  paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)

ex

20

-  -  aventi tenore, in peso, di carne, frattaglie, sangue o una combinazione di         questi prodotti eccedente il 20 %

2001.

Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

10

-  cetrioli e cetriolini

90

-  altri:

ex

90

-  -  diversi dal granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2002.

Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:

10

-  pomodori, interi o in pezzi

90

-  altri:

ex

90

-  -  diversi da polpe e puree di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi,         aventi tenore, in peso, di estratto secco del 25 % o più, composti         esclusivamente di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre         sostanze di conservazione o di condimento

2003.

Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico

2004.

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

10

-  patate:

ex

10

-  -  diverse da quelle sotto forma di farine, semole o fiocchi

90

-  altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o legumi:

ex

90

-  -  diversi dal granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2005.

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

10

-  ortaggi o legumi omogeneizzati

20

-  patate:

ex

20

-  -  diverse da quelle sotto forma di farine, semole o fiocchi

40

-  piselli (Pisum sativum)

-  fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

51

-  -  fagioli in grani

59

-  -  altri

60

-  asparagi

70

-  olive

-  altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi

91

-  -  germogli di bambù

99

-  -  altri

2006.

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

2007.

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2008.

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

-  frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:

11

-  -  arachidi:

ex

11

-  -  -  diversi dal burro di arachidi (Peanutbutter)

19

-  -  altri, compresi i miscugli:

ex

19

-  -  -  diversi dalle preparazioni a base di cereali

20

-  ananassi

30

-  agrumi

40

-  pere

50

-  albicocche

60

-  ciliegie

70

-  pesche, comprese le pesche noci

80

-  fragole

-  altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19:

91

-  -  cuori di palma

92

-  -  miscugli

99

-  -  altre:

ex

99

-  -  -  diverse dal granturco

2009.

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

2102.

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:

20

-  lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

ex

20

-  -  altri microrganismi monocellulari morti, per l'alimentazione di animali

2104.

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

20

-  preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

ex

20

-  -  contenenti carne o frattaglie

2106.

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

90

-  altre:

ex

90

-  -  sciroppi di zucchero contenenti aromatizzanti o coloranti

2204.

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009:

10

-  vini spumanti

-  altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con     l'aggiunta di alcole:

21

-  -  in recipienti di capacità non eccedente 2 1:

ex

21

-  -  -  diversi dai succhi d'uva o mosti d'uva, non fermentati, con aggiunta             di alcole

29

-  -  altri:

ex

29

-  -  -  diversi dai succhi d'uva o mosti d'uva, non fermentati, con aggiunta             di alcole

30

-  altri mosti d'uva

2206.

Altre bevande fermentate (p. es. sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

2208.

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande spiritose:

90

-  altri:

ex

90

-  -  alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore         all'80 % vol

2209.

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico

2302.

Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altri trattamenti dei cereali o dei legumi

2303.

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione di zucchero, avanzi della fabbricazione di birra o della distillazione di alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

2304.

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

2305.

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide

2306.

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305

2308.

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

2309.

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

10

-  alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

90

-  altri:

ex

90

-  -  diversi dai «solubles» di pesci

2401.

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco


1 Nuovo testo giusta la Dec. del Consiglio n. 4/2011 del 7 giu. 2011, entrata in vigore per la Svizzera il 7 giu. 2011 (RU 2012 1235).
2 Nota relativa alle voci del SA 0711, 2001, 2004: il granturco dolce menzionato sotto queste voci nella parte I dell'all. C non include i miscugli di granturco con altri prodotti delle stesse voci. Tali miscugli sono elencati nella parte III dell'all. C.


Allegato D1

Elenco delle concessioni tariffali relative ai prodotti agricoli

Tabella 1

Concessioni islandesi

Voce di tariffa islandese

Designazione della merce

Aliquota di dazio AELS

NPF applicabile

Concessione

ex

1106.

Farine, semolini e polveri di legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8;

3000

-  dei prodotti del capitolo 8

0

esente

2008.

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

0

esente

2009.

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

20 %

esente

ex

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

esente

1000

-  alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

0

9003

-  -  miscugli per l'alimentazione degli animali

0

esente


1 Aggiornato dalla Dec. del Consiglio n. 1/2008 del 16 apr. 2008, in vigore per la Svizzera dal 1° ago. 2008 (RU 2008 4073).


Tabella 2

Concessioni norvegesi

Voce di tariffa norvegese

Designazione della merce

NPF (2000)

AELS

1

2

3

4

ex

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate.

-  fresche o refrigerate:

0203

11 00

-  -  in carcasse o mezzene

24,64

23,64

-  congelate:

0203.

21 00

-  -  in carcasse o mezzene

24,64

23,64

0405

Burro e altre materie grasse del latte; paste da spalmare a base di latte.

0405.

10 00

-  burro

25,19

22,39

0405.

20 00

-  paste da spalmare a base di latte

25,19

22,39

0405.

90 00

-  altri

25,19

22,39

0406

Formaggi e latticini

28,24/ 28,04/ 27,15/ 24,68

esente1

ex

0407

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte.

0407.

00

-  uova di gallina:

0407.

00 11

-  -  per l'incubazione

272 %

229 %

0407.

00 19

-  -  altre

12,59

10,59

ex

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana.

-  altri:

0511.

99

-  -  altri:

-  -  -  sangue in polvere, non atto all'alimentazione umana:

0511.

99 11

-  -  -  -  per l'alimentazione di animali

3,53

2,33

0511.

99 21

-  -  -  -  altri:

0,36

esente

0604

Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati.

0604.

10 00

-  muschi e licheni

1,2 %

esente

-  altri:

0604.

91

-  -  freschi:

0604.

91 10

-  -  -  adianto e asparagi, dal 1° giugno             al 31 ottobre

67 %

66,9 %

-  -  -  altri:

0604.

91 91

-  -  -  -  adianto e asparagi, dal 1° novembre                 al 31 maggio

0,12

esente

0604.

91 92

-  -  -  -  alberi di Natale

0,12

esente

91 99

-  -  -  -  altri

0,12

esente

99 00

-  -  altri

3,9 %

esente

ex

0702

Pomodori, freschi o refrigerati.

0702.

00 30

-  dall'11 luglio al 14 ottobre:

8,86

7,86

0702.

00 40

-  dal 15 ottobre al 31 ottobre

1,60

0,60

ex

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati.

0703.

20 00

-  aglio

0,03

esente

ex

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate.

-  lattughe:

ex

0705.

11

-  -  a cappuccio:

-  -  lattuga iceberg:

0705.

11 30

-  -  -  dal 1° dicembre al 28-29 febbraio

esente

esente

ex

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, scorzonera (salsefrica), sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati.

ex

0706.

10

-  carote e navoni:

0706.

10 11

-  -  carote dal 1° maggio al 31 agosto

2,61

2,53

0706.

10 21

-  -  carote dal 1° settembre al 30 aprile

1,15

1,07

ex

0707

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati.

-  cocomeri serpentini:

0707.

00 20

-  -  dal 1° novembre al 30 novembre

0,60

esente

0707.

00 30

-  -  dal 1° dicembre al 9 marzo

esente

esente

ex

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati.

-  funghi e tartufi:

0709.

51

-  -  funghi:

0709.

51 10

-  -  -  funghi coltivati (champignos)

0,30

esente

ex

0804

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi.

ex

0804.

20

-  fichi:

0804.

20 90

-  -  altri (diversi da quelli freschi)

0,01

esente

ex

0809

Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche.

0809.

30

-  pesche, comprese le pesche noci:

-  -  pesche:

0809.

30.10

-  -  -  dal 16 maggio al 15 agosto

0,12

esente

0809.

30 20

-  -  -  dal 16 agosto al 15 maggio

0,24

esente

-  -  pesche noci:

0809.

30 30

-  -  -  dal 16 maggio al 15 agosto

0,12

esente

0809.

30 90

-  -  -  dal 16 agosto al 15 maggio

0,24

esente

ex

8010

Altre frutta, fresche.

0810.

10

-  fragole:

0810.

10 11

-  -  dal 15 aprile all'8 giugno

0,18

esente

-  -  dal 9 giugno al 31 ottobre:

0810.

10 23

-  -  -  dal 9 giugno al 30 giugno

7,21

6,91

0810.

10 24

-  -  -  dal 1° luglio al 9 settembre

7,21

6,01

0810.

10 25

-  -  -  dal 10 settembre al 31 ottobre

1,92

0,72

0810.

10 30

-  -  dal 1° novembre al 31 marzo

0,36

esente

0810.

10 40

-  -  dal 1° aprile al 14 aprile

0,36

esente

0810.

50 00

-  kiwi

0,06

esente

ex

1106

Farine, semolini e polveri di legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8.

ex

1106.

30

-  dei prodotti del capitolo 8:

1106.

30 90

-  -  altri (non destinati all'alimentazione         di animali)

0,04

esente

ex

1209

Semi, frutti e spore da sementa.

-  semi di barbabietole:

1209.

11 00

-  -  semi di barbabietole da zucchero

0,72

esente

ex

1209.

19

-  -  altri:

1209.

19 02

-  -  -  semi di coste

29,06

28,46

1209.

19 09

-  -  -  altri (diversi dai semi di navoni e rutabaga)

29,06

26,66

- semi da foraggio, diversi dai semi di     barbabietole:

ex

1209.

22

-  -  semi di trifoglio (Trifolium spp.):

1209.

22 09

-  -  altri (diversi dai semi di trifoglio rosso)

29,06

28,26

1209.

23 00

-  -  semi di festuca

17,68

17,28

1209.

24 00

-  -  semi di fienarola o gramigna dei prati         del Kentucky (Poa pratensis L.)

29,06

28,46

1209.

25 00

-  -  semi di loglio (Lolium multiflorum Lam.,         Lolium perenne L.)

29,06

28,46

ex

1209.

29

-  -  altri:

1209.

29 10

-  -  -  semi di agrostide

29,06

28,46

1209.

29 20

-  -  -  semi di ranuncolo, poa e coda di volpe

14,81

14,41

-  altri:

ex

1209.

91

-  -  semi di ortaggi o legumi:

1209.

91 10

-  -  -  di cetrioli, cavolfiori, carote, cipolle,             scalogni, porri, prezzemolo, indivia e lattuga

0,18

esente

1209.

91 99

-  -  -  altri (diversi dai semi di cavoli)

0,72

esente

ex

15.01

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503.

1501.

00 01

-  strutto (per usi tecnici)

8,64

8,44

1501.

00 09

-  altri (per usi tecnici)

8,64

8,56

ex

15.02

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503.

-  altri (diversi da quelli per l'alimentazione     di animali)

1502.

00.20

-  -  sevo

0,01

esente

1502.

00 99

-  -  altri

0,05

esente

ex

1505

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina.

1505.

10 00

-  grasso di lana greggio

0,02

esente

1505.

90 00

-  altri

0,02

esente

ex

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente.

-  altri (diversi da quelli per l'alimentazione     di animali):

1506.

00 21

-  -  grasso e olio di ossa e olio di piede di bue,         di animali della specie bovina

0,05

esente

-  -  altri:

1506.

00 30

-  -  -  frazioni solide

5,1 %

esente

ex

1518

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove.

1518.

00 11

-  oli di siccativi e olio di semi di lino cotto,     per l'alimentazione di animali

3,91

3,63

-  altri:

1518.

00 31

- -  oli di siccativi

0,08

esente

1518.

00 41

-  -  olio di semi di lino, cotto

0,07

esente

ex

2001

Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico.

ex

2001.

90

-  altri:

-  -  ortaggi e legumi:

2001.

90 10

-  -  -  capperi

0,60

esente

2001.

90 20

-  -  -  olive

0,30

esente

ex

2002

Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico.

ex

2002.

10

-  pomodori, interi o in pezzi:

2002.

10 01

-  -  in recipienti ermeticamente chiusi

1,50

0,80

ex

2005

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006.

2005.

70 00

-  olive

0,60

esente

ex

2008

Frutta, noci e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

2008.

40.00

-  pere

0,30

esente

-  altri, compresi i miscugli, esclusi quelli     della sottovoce 2008.19:

ex

2008.

99

-  -  altri:

2008.

99 02

-  -  -  susine

0,64

esente

ex

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti.

2009.

30

-  succhi di altri agrumi:

2009.

30 10

-  -  -  in recipienti di capacità eccedente 3 kg:

esente

esente

-  -  altri:

2009.

30 91

-  -  con aggiunta di zuccheri

0,15

esente

2009.

30 99

-  -  -  altri

0,15

esente

ex

2101

Estratti essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati.

-  estratti, essenze e concentrati di caffè     e preparazioni a base di questi estratti, essenze     o concentrati o a base di caffè:

ex

2101.

12

-  -  preparazioni a base di estratti, essenze         o concentrati o a base di caffè:

2101.

12 02

- - -preparazioni a base di caffè

3 %

esente

2101.

12 09

-  -  -  altri (diversi da quelli senza materie grasse             del latte, proteine lattee, zuccheri o amidi,             oppure contenenti, in peso, meno dell'1,5%             di materie grasse del latte, 2,5 % di             proteine lattee, 5% di zuccheri o amidi)

3 %

esente

ex

2101.

20

-  -  estratti, essenze e concentrati di tè o di mate         e preparazioni a base di questi estratti,         essenze o concentrati oppure a base di tè o di         mate

2101.

20 10

-  -  estratti, essenze e concentrati di tè

esente

esente

2101.

20 91

-  -  preparazioni a base di tè o di mate

3 %

esente

-  -  altri:

2101.

20 99

-  -  -  altri (diversi da quelli senza materie grasse             del latte, proteine lattee, zuccheri o amidi,             oppure contenenti, in peso, meno dell'1,5%             di materie grasse del latte, 2,5% di proteine             lattee, 5% di zuccheri o amidi)

3 %

esente

ex

23.09

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali.

2309.

10

-  alimenti per cani o gatti, condizionati     per la vendita al minuto:

-  -  contenenti carne o scarti di macellazione         di animali terrestri, in recipienti ermetica-         mente chiusi:

2309.

10 11

-  -  -  alimenti per cani

0,42

esente

2309.

10 12

-  -  -  alimenti per gatti

0,42

esente

-  -  altri:

2309.

10 91

-  -  -  alimenti per cani

esente

esente

10 99

-  -  -  alimenti per gatti

esente

esente

ex

2309.

10

- altri:

- - altri (diversi da quelli con carne o scarti         di macellazione di animali terrestri,         in recipienti ermeticamente chiusi):

-  -  -  foraggi per pesci:

2309.

90 30

-  -  -  -  per pesci ornamentali

esente

esente

-  -  foraggi per uccelli:

2309.

90 50

-  -  -  -  per animali domestici

esente

esente

-  -  altri:

2309.

90 80

-  -  -  -  per animali domestici

esente

esente


1 Nei limiti di un contingente doganale pari a 90 t. (per l'anno 2008).


Tabella 3

Concessioni del Principato del Liechtenstein1 e della Svizzera

Voce di tariffa svizzera

Designazione della merce

Aliquota di dazio Fr./100 kg lordo

Aliquota della nazione più favorita (NPF)

Concessione

0101.

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:

-  cavalli:

-  -  riproduttori di razza pura:

11 10

-  -  -  importati nei limiti del contingente doganale             n. cont. 1)

120.-

esente

-  -  altri:

-  -  -  da macello:

19 11

-  -  -  -  importati nei limiti del contingente                 doganale (n. cont. 5)

90.-

NPF meno 10.-

-  -  -  altri:

19 91

-  -  -  -  importati nei limiti del contingente                 doganale (n. cont. 1)

120.-

esente

0106.

Altri animali vivi:

00 90

-  altri:

ex

00 90

-  animali da pelliccia

esente

esente

0204.

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:

-  carcasse e mezzene di agnello, fresche o     refrigerate:

10 10

-  -  importate nei limiti del contingente doganale         (n. cont. 5)

30.-

NPF meno 10.-

-  altre carni di animali della specie ovina, fresche     o refrigerate:

-  -  in altri pezzi, non disossati:

22 10

-  -  -  importate nei limiti del contingente doganale             (n. cont. 5)

30.-

NPF meno 10.-

-  -  disossati:

23 10

-  -  -  importate nei limiti del contingente doganale             (n. cont. 5)

30.-

NPF meno 10.-

-  carcasse e mezzene di agnello, congelate:

30 10

-  -  importate nei limiti del contingente doganale         (n. cont. 5)

30.-

NPF meno 10.-

-  altre carni di animali della specie ovina,     congelate:

-  -  in carcasse o mezzene:

41 10

-  -  -  importate nei limiti del contingente doganale             (n. cont. 5)

30.-

NPF meno 10.-

-  -  in altri pezzi non disossati:

42 10

-  -  -  importate nei limiti del contingente doganale             (n. cont. 5)

30.-

NPF meno 10.-

-  -  disossati:

43 10

-  -  -  importati nei limiti del contingente doganale             (n. cont. 5)

30.-

NPF meno 10.-

0205.

Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

00 10

-  importate nei limiti del contingente doganale     n. cont. 5)

20.-

NPF meno 9.-

0406.

Formaggi e latticini, importati nei limiti del contingente doganale AELS-franchigia doganale di 90 t2

21.- a 442.-

esente

0504.

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:

-  altri stomaci di animali delle voci 0101-0104;     trippe:

00 31

-  -  per l'alimentazione umana

765.-

esente

00 39

-  -  altri

-.50

esente

00 90

-  altri

esente

esente

0602.

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):

10 00

-  talee senza radici e marze

6.80

esente

-  alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, di specie     di frutta o noci commestibili, anche innestati:

-  -  piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione         vegetativa):

-  -  -  altri:

20 51

-  -  -  -  con radici nude

6.80

esente

20 59

-  -  -  altri

5.20

esente

-  -  altri:

-  -  -  con radici nude:

20 79

-  -  -  -  altri

22.-

esente

-  -  -  altri:

20 89

-  -  -  -  altri

19.60

esente

-  altri:

-  -  piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione         vegetativa) di vegetali d'utilità; bianco di         funghi (micelio):

90 11

-  -  -  piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli

1.40

esente

90 12

-  -  -  bianco di funghi (micelio)

-.20

esente

90 19

-  -  -  altri

5.20

esente

-  -  altri:

90 91

-  -  -  con radici nude

22.-

esente

90 99

-  -  -  altri

19.60

esente

0603.

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

-  freschi:

-  -  dal 1° maggio al 25 ottobre:

-  -  -  garofani:

10 31

-  -  -  -  nei limiti del contingente doganale                 n. cont. 13)

25.-

esente

-  -  -  rose:

10 41

-  -  -  -  nei limiti del contingente doganale                 n. cont. 13)

12.50

esente

0604.

Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

-  muschi e licheni:

10 10

-  -  freschi o semplicemente essiccati

esente

esente

-  altri:

-  -  freschi:

-  -  -  legnosi:

91 11

-  -  -  -  alberi di Natale e rami di conifere

esente

esente

91 19

-  -  -  -  altri

5.-

esente

91 90

-  -  -  altri

esente

esente

-  -  altri:

99 10

-  -  -  semplicemente essiccati

esente

esente

0702.

Pomodori, freschi o refrigerati:

-  pomodori ciliegia (cherry):

00 10

-  -  dal 21 ottobre al 30 aprile

5.-

esente

-  pomodori peretti (di forma allungata):

00 20

-  -  dal 21 ottobre al 30 aprile

5.-

esente

-  altri pomodori, con diametro di 80 mm o più     pomodori carnosi):

00 30

-  -  dal 21 ottobre al 30 aprile

5.-

esente

-  altri:

00 90

-  -  dal 21 ottobre al 30 aprile

5.-

esente

0703.

Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:

-  cipolle e scalogni:

-  -  cipolline da semina:

10 11

-  -  -  dal 1° maggio al 30 giugno

-.20

esente

-  -  -  dal 1° luglio al 30 aprile:

10 13

-  -  -  -  nei limiti del contingente doganale                 n. cont. 15)

-.20

esente

-  -  altre cipolle e scalogni:

-  -  -  cipolle mangerecce, bianche, con gambo             verde (cipollotte e cipolle primavera):

10 20

-  -  -  -  dal 31 ottobre al 31 marzo

2.90

esente

-  -  -  -  dal 1° aprile al 30 ottobre:

10 21

-  -  -  -  -  nei limiti del contingente doganale                     (n. cont. 15)

2.90

esente

-  -  -  cipolle mangerecce, bianche, piatte,             con diametro non superiore a 35 mm:

10 30

-  -  -  -  dal 31 ottobre al 31 marzo

2.90

esente

-  -  -  -  dal 1° aprile al 30 ottobre:

10 31

-  -  -  -  -  nei limiti del contingente doganale                     (n. cont. 15)

2.90

esente

-  -  -  lampagioni:

10 40

-  -  -  -  dal 16 maggio al 29 maggio

2.90

esente

-  -  -  -  dal 30 maggio al 15 maggio:

10 41

-  -  -  -  -  nei limiti del contingente doganale                     (n. cont. 15)

2.90

esente

-  -  -  cipolle mangerecce con un diametro             di 70 mm o più:

10 50

-  -  -  -  dal 16 maggio al 29 maggio

2.90

esente

-  -  -  -  dal 30 maggio al 15 maggio:

10 51

-  -  -  -  -  nei limiti del contingente doganale                     (n. cont. 15)

2.90

esente

-  -  -  cipolle mangerecce, con diametro inferiore             a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse             da quelle delle voci 0703.1030/1039:

10 60

-  -  -  -  dal 16 maggio al 29 maggio

2.90

esente

-  -  -  -  dal 30 maggio al 15 maggio:

10 61

-  -  -  -  -  nei limiti del contingente doganale                     (n. cont. 15)

2.90

esente

-  -  -  altre cipolle mangerecce:

10 70

-  -  -  -  dal 16 maggio al 29 maggio

2.90

esente

-  -  -  -  dal 30 maggio al 15 maggio:

10 71

-  -  -  -  -  nei limiti del contingente doganale                     (n. cont. 15)

2.90

esente

10 80

-  -  -  scalogni

2.90

esente

0705.

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate:

-  lattughe:

-  -  a cappuccio:

-  -  -  lattuga iceberg, senza corona:

11 11

-  -  -  -  dal 1° gennaio alla fine di febbraio

7.-

esente

-  -  -  Batavia e altre lattughe iceberg:

11 20

-  -  -  -  dal 1° gennaio alla fine di febbraio

7.-

esente

-  -  -  altri:

11 91

-  -  -  -  dall'11 dicembre alla fine di febbraio

10.-

esente

0707.

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:

-  cetrioli:

-  -  cetrioli per insalata:

00 10

-  -  -  dal 21 ottobre al 14 aprile

10.-

esente

-  -  cetrioli nostrani o cetrioli-slicer:

00 20

-  -  -  dal 21 ottobre al 14 aprile

10.-

esente

-  -  cetrioli per conserva, di una lunghezza         superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm:

00 30

-  -  -  dal 21 ottobre al 14 aprile

10.-

esente

0709.

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

-  -  peperoni:

60 11

-  -  -  dal 1° novembre al 31 marzo

6.-

esente

0711.

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (p. es., con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

20 00

-  olive

ex

20 00

-  -  olive nere

3.-

esente

0713.

Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:

-  ceci:

-  -  in grani intieri, non lavorati:

20 19

-  -  -  altri (non destinati all'alimentazione di             animali, per usi tecnici o la fabbricazione             della birra)

esente

esente

0802.

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

50 00

-  pistacchi

esente

esente

-  altri:

ex

90 90

-  -  altri, pinoli

4.-

esente

0805.

Agrumi, freschi o secchi:

30 00

-  limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette     (Citrus aurantifolia)

esente

esente

0807.

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:

-  meloni (compresi i cocomeri):

11 00

-  -  cocomeri

2.-

esente

19 00

-  -  altri

2.-

esente

0904.

Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati o tritati o polverizzati:

-  pepe:

11 00

-  -  non tritato né polverizzato

esente

esente

12 00

-  -  tritato o polverizzato

7.50

esente

-  pimenti essiccati o tritati o polverizzati:

20 10

-  -  non lavorati

esente

esente

20 90

-  -  altri

esente

esente

1207.

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:

-  semi di sesamo:

-  -  altri (non destinati all'alimentazione di animali         o alla fabbricazione dell'olio)

50 91

-  -  -  per l'alimentazione umana

-.10

esente

50 99

-  -  -  altri

-.10

esente

1209.

Semi, frutti e spore da sementa:

-  semi di barbabietole:

-  -  semi di barbabietole da zucchero:

11 90

-  -  -  altri

esente

esente

-  -  altri:

19 90

-  -  -  altri

esente

esente

-  semi da foraggio, diversi dai semi di     barbabietole:

21 00

-  -  di erba medica

esente

esente

22 00

-  -  di trifoglio (Trifolium spp.)

esente

esente

23 00

-  -  di festuca

esente

esente

24 00

-  -  di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky         (poa pratensis L.)

esente

esente

25 00

-  -  di loglio (Lolium multiflorum Lam.,         Lolium perenne L.)

esente

esente

26 00

-  -  di fléolo (coda di topo)

esente

esente

-  -  altri:

-  -  -  di vecce e di lupino:

29 19

- - - - altri

esente

esente

29 80

-  -  -  di erba mazzolina, di avena bionda,             di fromentale, di cimmino e di altri semi             di piante erbacee

esente

esente

29 90

-  -  -  altri

esente

esente

30 00

-  semi di piante erbacee utilizzate principalmente     per i loro fiori

esente

esente

-  altri:

91 00

-  -  semi di ortaggi o legumi

esente

esente

-  -  altri:

-  -  -  altri:

99 99

-  -  -  -  altri

esente

esente

1212.

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

-  altri:

-  -  altri:

-  -  -  radici di cicoria, essiccate:

99 19

-  -  -  -  altri

esente

esente

-  -  -  altri:

99 99

-  -  -  -  altri

esente

esente

1501.

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

-  grassi di maiale (compreso lo strutto):

-  -  altri:

ex

00 18

-  -  -  in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici

1.-

esente

ex

00 19

-  -  -  altri, per usi tecnici

1.-

esente

-  grassi di volatili:

-  -  altri:

ex

00 28

-  -  -  in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici

1.-

esente

ex

00 29

-  -  -  altri, per usi tecnici

1.-

esente

1502.

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:

-  altri:

ex

00 91

-  -  in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici

1.-

esente

ex

00 99

-  -  altri, per usi tecnici

1.-

esente

1506.

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

-  altri:

ex

00 91

-  -  in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici

1.-

esente

ex

00 99

-  -  altri, per usi tecnici

1.-

esente

1602.

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

-  di fegato di qualsiasi animale:

20 10

-  -  a base di fegato d'oca

71.-

esente

2309.

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

-  alimenti per cani o gatti, condizionati     per la vendita al minuto:

10 10

-  -  biscotti

5.90

esente

-  -  in recipienti ermeticamente chiusi:

10 21

-  -  -  contenenti latte in polvere o siero di latte             in polvere

12.80

esente

10 29

-  -  -  altri

11.-

esente


1 Fintanto che il Trattato di unione doganale del 29 mar. 1923 fra la Confederazione Svizzera ed il Principato del Liechtenstein resta in vigore (RS 0.631.112.514), le concessioni doganali verranno pure accordate per le importazioni provenienti dalla Norvegia e dall'Islanda e destinate al Liechtenstein.
2 Per l'anno 2008


Allegato E

Sementi

(art. 11 della Convenzione)

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente allegato riguarda le sementi delle specie agricole disciplinate dai testi legislativi di cui all'appendice 1.


Art. 2 Riconoscimento della conformità delle legislazioni

1.  Gli Stati membri riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all'appendice 1 sono equivalenti in termini di risultati.

2.  Fatti salvi gli articoli 6 e 7, le sementi delle specie definite nella legislazione di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra gli Stati membri e commercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni degli Stati membri l'etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.

3.  Gli organismi responsabili del controllo di conformità figurano nell'appendice 2.


Art. 3 Riconoscimento reciproco dei certificati

1.  Ciascuno Stato membro riconosce, per le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all'appendice 1, sezione 2, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell'altro Stato membro dagli organismi indicati nell'appendice 2.

2.  Per certificato ai sensi del paragrafo 1 s'intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuno Stato membro, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell'appendice 1, sezione 2.


Art. 4 Armonizzazione delle legislazioni

1.  Gli Stati membri si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, sezioni 1 e 2, e per le specie non contemplate dagli atti legislativi che figurano nella prima e seconda sezione dell'appendice 1.

2.  Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da uno degli Stati membri, essi si impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente allegato.

3.  In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente allegato, gli Stati membri si impegnano a valutarne le conseguenze.


Art. 5 Comitato delle sementi

1.  Il Consiglio istituisce un comitato delle sementi (di seguito: comitato) incaricato di trattare tutte le questioni relative al presente allegato.

2.  Il comitato esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne degli Stati membri nei settori disciplinati dal presente allegato.

3.  In particolare, il comitato formula proposte che sottopone al Consiglio al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente allegato.


Art. 6 Varietà

1.  Gli Stati membri consentono la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità europea nella misura in cui esse siano disciplinate dagli atti legislativi enumerati nell'appendice 1, sezione 1.

2.  Il paragrafo 1 non si applica alle varietà modificate geneticamente.

3.  Gli Stati membri si informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni di nuove varietà in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest'ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una breve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l'utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà conosciute.

Ciascuno degli Stati membri tiene inoltre a disposizione degli altri i fascicoli contenenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l'ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, gli Stati membri si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell'ambiente.

4.  Gli Stati membri possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli elementi in base ai quali una varietà è stata ammessa in uno di essi. Ove del caso, il comitato è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni.

5.  Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 3, gli Stati membri utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.


Art. 7 Deroghe

1.  Gli Stati membri si informano reciprocamente di tutte le deroghe relative alla commercializzazione delle sementi che essi intendono applicare sul proprio territorio o in uno Stato membro. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un'entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori.

2.  In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 paragrafo 1, uno Stato membro può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità europea.

3.  Le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano nei casi previsti dagli atti legislativi che figurano nell'appendice 1, sezione 1.

4.  Ciascuno degli Stati membri può ricorrere alle disposizioni di cui al paragrafo 2:

(a)
nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente allegato, per le varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità europea precedentemente a tale entrata in vigore;
(b)
nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 6 paragrafo 3, per le varietà iscritte nel catalogo comune della Comunità europea successivamente all'entrata in vigore del presente allegato.

5.  Le disposizioni di cui al paragrafo 4 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate dagli atti legislativi che, in virtù delle disposizioni dell'articolo 4, potrebbero figurare nell'appendice 1, sezione 1, successivamente all'entrata in vigore del presente allegato.

6.  Gli Stati membri possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conseguenze, ai fini del presente allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 3.


Art. 8 Paesi terzi

1.  Fatto salvo l'articolo 10, le disposizioni del presente allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio di uno Stato membro e provenienti da un Paese diverso dagli Stati membri e da essi riconosciuto.

2.  L'elenco dei Paesi terzi di cui al paragrafo 1 nonché le specie e la portata del riconoscimento figurano nell'appendice 3.


Art. 9 Prove comparative

1.  Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campioni di sementi prelevati dalle partite commercializzate sul territorio degli Stati membri.

2.  L'organizzazione delle prove comparative nei Paesi membri è soggetta all'approvazione del comitato.


Art. 10 Accordo con Paesi terzi

Salvo accordo formale fra gli Stati membri, questi ultimi convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuno di essi con un Paese terzo non possono in alcun caso vincolare l'altro Stato membro all'accettazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto Paese terzo.



Allegato E - Appendice 11

Legislazione

Sezione 1 (riconoscimento della conformità delle legislazioni)

A. Atti legislativi applicabili agli Stati dell'AELS parti allo SEE:

Disposizioni nazionali adottate in conformità ai testi legislativi sottoelencati, come integrati nell'Accordo SEE:

1. Testi di base

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Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/74/CE (GU L 166 del 27.6.2009, pag. 40-70 corretta dalla GU L 154 del 19.6.2010, pag. 31).
-
Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1-11), modificata da ultimo dalla decisione 2007/329/CE (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 59).
-
Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12-32), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18-33).
-
Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33-59), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/74/CE (GU L 166 del 27.6.2009, pag. 40-70 corretta dalla GU L 154 del 19.6.2010, pag. 31).
-
Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74-97), modificata dalla direttiva 2009/74/CE (GU L 166 del 27.6.2009, pag. 40-70 corretta dalla GU L 154 del 19.6.2010, pag. 31).
-
Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7-10), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/46/UE (GU L 169 del 3.7.2010, pag. 7-12).
-
Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 11-13), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/46/UE (GU L 169 del 3.7.2010, pag. 7-12).

2. Testi di applicazione2

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Decisione n. 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata da ultimo dalla decisione n. 81/109/CEE della Commissione (GU L 64 dell'11.3.1981, pag. 13).
-
Decisione n. 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26‒27), modificata da ultimo dalla decisione n. 86/563/CEE (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50).
-
Direttiva 89/14/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1988, che determina i gruppi di varietà di bietole da coste e bietole da orto cui si riferiscono le condizioni previste in materia di isolamento delle colture dell'allegato I della direttiva 70/458/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 8 dell'11.1.1989, pag. 9-10).
-
Decisione n. 89/374/CEE della Commissione, del 2 giugno 1989, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo nel quadro della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, al fine di stabilire le condizioni cui devono rispondere le colture e le sementi degli ibridi di segala (GU L 166 del 16.6.1989, pag. 66-67), modificata da ultimo dalla decisione n. 92/520/CEE (GU L 325 dell'11.11.1992, pag. 25).
-
Decisione n. 89/540/CEE della Commissione, del 22 settembre 1989, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo in materia di commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione (GU L 286 del 4.10.1989, pag. 24-26).
-
Decisione n. 90/639/CEE della Commissione, del 12 novembre 1990, che stabilisce le denominazioni delle varietà derivate da varietà di specie di ortaggi elencate nella decisione 89/7/CEE della Commissione (GU L 348 del 12.12.1990, pag. 1-59).
-
Decisione 2000/165/CE della Commissione, del 15 febbraio 2000, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di taluni vegetali a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU L 52 del 25.2.2000, pag. 41-43).
-
Decisione 2002/98/CE della Commissione, del 28 gennaio 2002, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio (GU L 37 del 7.2.2002, pag. 14-15).
-
Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10-14).
-
Decisione 2001/897/CE della Commissione, del 12 dicembre 2001, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di taluni vegetali a norma delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE e 92/33/CEE del Consiglio (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 97-100).
-
Decisione 2002/756/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di taluni vegetali a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio (GU L 252 del 20.9.2002, pag. 33-36).
-
Decisione 2002/984/CE della Commissione, del 16 dicembre 2002, relativa al proseguimento di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di graminacee, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus e Allium ascalonicum a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio (GU L 341 del 17.12.2002, pag. 70).
-
Decisione 2003/210/CE della Commissione, del 25 marzo 2003, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (GU L 80 del 27.3.2003, pag. 25-26).
-
Decisione 2003/244/CE della Commissione, del 4 aprile 2003, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di Triticum aestivum che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (GU L 89 del 5.4.2003, pag. 39-40).
-
Decisione 2003/307/CE della Commissione, del 2 maggio 2003, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di Lupinus angustifolius e Linum usitatissimum che non soddisfano i requisiti delle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE del Consiglio (GU L 113 del 7.5.2003, pag. 5-7).
-
Decisione 2003/756/CE della Commissione, del 23 ottobre 2003, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi delle specie Secale cereale e Triticum durum che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 47-48).
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Decisione 2003/795/CE della Commissione, del 10 novembre 2003, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di Vicia faba L. che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (GU L 296 del 14.11.2003, pag. 32-33).
-
Decisione 2004/11/CE della Commissione, del 18 dicembre 2003, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di talune piante agricole e ortaggi e della vite a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio negli anni 2004 e 2005 (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 38-42).
-
Decisione 2004/57/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativa al proseguimento nel 2004 di prove ed analisi comparative comunitarie iniziate nel 2003 sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di graminacee, Triticum aestivum, Brassica napus e Allium ascalonicum a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio (GU L 12 del 17.1.2004, pag. 49).
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Decisione 2004/287/CE della Commissione, del 24 marzo 2004, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi delle specie Vicia faba e Glycine max L. che non soddisfano i requisiti, rispettivamente, delle direttive 66/401/CEE o 2002/57/CE del Consiglio (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 56-57).
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Decisione 2004/329/CE della Commissione, del 6 aprile 2004, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi della specie Glycine max che non soddisfano i requisiti della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 133-134).
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Decisione 2004/130/CE della Commissione, del 30 gennaio 2004, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di Vicia faba L. che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (GU L 37 del 10.2.2004, pag. 32-33), modificata da ultimo dalla decisione 2004/164/CE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 77).
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Decisione 2004/297/CE della Commissione, del 29 marzo 2004, che autorizza la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia a differire l'applicazione di talune disposizioni delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione delle sementi di determinate varietà (GU L 97 del 1.4.2004, pag. 66-67).
-
Decisione 2004/371/CE della Commissione, del 20 aprile 2004, relativa alle condizioni per l'immissione sul mercato di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere (GU L 116 del 22.4.2004, pag. 39).
-
Decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1° dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi (GU L 362 del 9.12.2004, pag. 21-27).
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Decisione 2004/893/CE della Commissione, del 20 dicembre 2004, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi della specie Secale cereale che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 31-32).
-
Decisione 2004/894/CE della Commissione, del 20 dicembre 2004, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi della specie Triticum aestivum che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 33-34).
-
Decisione 2005/5/CE della Commissione, del 27 dicembre 2004, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di alcune specie di piante agricole e di ortaggi nonché della vite a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio per gli anni 2005-2009 (GU L 2 del 5.1.2005, pag. 12-16), modificata da ultimo dalla decisione 2007/852/CE (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 57).
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Decisione 2005/114/CE della Commissione, del 7 febbraio 2005, relativa al proseguimento nel 2005 delle prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di graminacee, Medicago sativa L. e Beta a norma delle direttive 66/401/CEE e 2002/54/CE del Consiglio, iniziate nel 2004 (GU L 36 del 9.2.2005, pag. 8).
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Decisione 2005/310/CE della Commissione, del 15 aprile 2005, che prevede la commercializzazione temporanea di determinate sementi della specie Glycine max che non soddisfano le condizioni poste dalla direttiva 2002/57/CE del Consiglio (GU L 99 del 19.4.2005, pag. 13-14).
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Decisione 2005/435/CE della Commissione, del 9 giugno 2005, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi delle specie Pisum sativum, Vicia faba e Linum usitatissimum che non soddisfano i requisiti, rispettivamente, delle direttive 66/401/CEE del Consiglio o 2002/57/CE del Consiglio (GU L 151 del 14.6.2005, pag. 23-25).
-
Decisione 2005/841/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi di Triticum durum che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 65-66).
-
Decisione 2005/947/CE della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativa alla prosecuzione nel 2006 delle prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp., Poa spp., comprese le miscele, e di Asparagus officinalis a norma delle direttive del Consiglio 66/401/CEE e 2002/55/CE iniziate nel 2005 (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 103).
-
Direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 18-20).
-
Decisione 2006/335/CE della Commissione, dell'8 maggio 2006, che autorizza la Repubblica di Polonia a vietare nel suo territorio l'impiego di sedici varietà di mais geneticamente modificato MON 810 elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, a norma della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 26-28).
-
Decisione 2006/338/CE della Commissione, dell'8 maggio 2006, che autorizza la Repubblica di Polonia a vietare sul proprio territorio l'impiego di alcune varietà di granturco iscritte al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole in conformità della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (GU L 125 del 12.5.2006, pag. 31-37).
-
Decisione 2006/934/CE della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativa alla prosecuzione nel 2007 delle prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di Asparagus officinalis L. a norma della direttiva 2002/55/CE del Consiglio iniziate nel 2005 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 104).
-
Decisione 2007/66/CE della Commissione, del 18 dicembre 2006, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per un lotto di alcune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 161‒163), modificata da ultimo dalla decisione 2010/667/UE (GU L 288 del 5.11.2010, pag. 23).
-
Decisione 2007/853/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, relativa alla prosecuzione nel 2008 delle prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di Asparagus officinalis a norma della direttiva 2002/55/CE del Consiglio iniziate nel 2005 (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 59).
-
Direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 73-75).
-
Decisione 2009/109/CE della Commissione, del 9 febbraio 2009, riguardante l'organizzazione di un esperimento temporaneo che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio al fine di determinare se talune specie non elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE o 2002/57/CE del Consiglio soddisfino i requisiti per essere incluse nell'articolo 2, paragrafo 1, punto A della direttiva 66/401/CEE (GU L 40 dell'11.2.2009, pag. 26-30).
-
Decisione 2010/468/CE della Commissione, del 27 agosto 2010, che prevede la commercializzazione temporanea di varietà di Avena strigosa Schreb. non incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri (GU L 226 del 28.8.2010, pag. 46-47), modificata da ultimo dalla decisione 2011/43/UE (GU L 19 del 22.1.2011, pag. 19).
-
Decisione 2011/180/UE della Commissione, del 23 marzo 2011, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni alle quali è autorizzata la commercializzazione di piccoli imballaggi di miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie (GU L 78 del 24.3.2011, pag. 55-56).

B. Atti legislativi applicabili alla Svizzera3:

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Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, modificata da ultimo il 9 novembre 2011 (RU 2011 5227).
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Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione, modificata da ultimo il 25 maggio 2011 (RU 2011 2399).
-
Ordinanza del DFE4 del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi, modificata da ultimo il 7 giugno 2010 (RU 2010 2763).
-
Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole, modificata da ultimo il 14 maggio 2012 (RU 2012 2835).5

Sezione 2 (riconoscimento reciproco dei certificati)

A. Atti legislativi applicabili agli Stati dell'AELS parti allo SEE:

Disposizioni nazionali adottate in conformità ai testi legislativi sottoelencati, come integrati nell'Accordo SEE:

1. Testi di base

-
Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/2308), modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 2009/74/CE (GU L 166 del 27.6.2009, pag. 40-70 corretta dalla GU L 154 del 19.6.2010, pag. 31).

2. Testi di applicazione6

-
Decisione n. 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26‒27), modificata da ultimo dalla decisione n. 86/563/CEE (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50).
-
Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 93 dell'8.4.1986, pag. 21‒22), modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE (GU L 203 del 26.7.1991, pag. 108).
-
Decisione n. 87/309/CEE della Commissione, del 2 giugno 1987, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 155 del 16.6.1987, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione n. 97/125/CE (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35‒36).
-
Decisione n. 92/195/CEE della Commissione, del 17 marzo 1992, che organizza, in virtù della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per partita (GU L 88 del 3.4.1992, pag. 59‒60), modificata da ultimo dalla decisione n. 96/203/CE (GU L 65 del 15.3.1996, pag. 41).
-
Decisione n. 93/213/CEE della Commissione, del 18 marzo 1993, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore massimo di materia inerte nelle sementi di soia (GU L 91 del 15.4.1993, pag. 27-28).
-
Decisione n. 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15-16), modificata da ultimo dalla decisione n. 98/174/CE (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 31).
-
Decisione n. 95/232/CE della Commissione, del 27 giugno 1995, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone (GU L 154 del 5.7.1995, pag. 22-25), modificata da ultimo dalla decisione 2001/18/CE (GU L 4 del 9.1.2001, pag. 36).
-
Decisione n. 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione n. 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35-36).
-
Decisione n. 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/ CEE, 66/402/ CEE e 69/208/ CEE del Consiglio (GU L 140 del 12.5.1998, pag. 14-16), modificata da ultimo dalla decisione 2004/626/CE (GU L 99 del 3.4.2004, pag. 3).
-
Decisione 2002/454/CE della Commissione, del 12 giugno 2002, che organizza un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per un lotto di talune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (GU L 155 del 14.6.2002, pag. 57-58).
-
Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23-25).
-
Regolamento (CE) n. 217/2006 della Commissione dell'8 febbraio 2006 che stabilisce norme per l'applicazione delle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'autorizzazione agli Stati membri di permettere la commercializzazione temporanea delle sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 17-18).
-
Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13-19).
-
Direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà (GU L 312 del 27.11.2009, pag. 44-54).

B. Atti legislativi applicabili alla Svizzera:

-
Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, modificata da ultimo il 9 novembre 2011 (RU 2011 5227).
-
Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione, modificata da ultimo il 25 maggio 2011 (RU 2011 2399).
-
Ordinanza del DFE7 del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi, modificata da ultimo il 7 giugno 2010 (RU 2010 2763).
-
Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole, modificata da ultimo il 14 maggio 2012, (RU 2012 2835).8

C. Certificati richiesti all'atto delle importazioni:

Le etichette ufficiali di imballaggio CE o OCSE rilasciate dagli organismi elencati all'appendice 2 del presente allegato nonché, per ciascuna partita di sementi, i bollettini arancioni o verdi dell'ISTA o un certificato di analisi equivalente.


1 Nuovo testo giusta la Dec. n. 3/2012 del Consiglio del 2 lug. 2012, in vigore per la Svizzera dal 2 lug. 2012 (RU 2012 4873).
2 Se del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali.
3 Restano escluse le sementi delle varietà locali la cui commercializzazione è autorizzata in Svizzera.
4 Ora: DEFR (vedi RU 2012 3631).
5 Se del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali.
6 Se del caso, con l'esclusione delle sementi di cereali.
7 Ora: DEFR (vedi RU 2012 3631).
8 Se del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali.


Allegato E - Appendice 21

Autorità nazionali responsabili
del recepimento della legislazione

Islanda

Ministry of Fisheries and Agriculture Skulagata 4 IS-150 Reykjavík Telefono: � 545 8300 Fax: � 552 1160

Liechtenstein

Ufficio federale dell'agricoltura Servizio sementi e piante CH-3003 Berna Telefono: 31 322 25 50 Fax: 31 322 26 34

Norvegia

Norwegian Food Safety Authority Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal Telefono: 23 21 68 00 Fax: 23 21 68 01

Svizzera

Ufficio federale dell'agricoltura Servizio sementi e piante CH-3003 Berna Telefono: 31 322 25 50 Fax: 31 322 26 34


1 Nuovo testo giusta la Dec. n. 3/2012 del Consiglio del 2 lug. 2012, in vigore per la Svizzera dal 2 lug. 2012 (RU 2012 4873).


Allegato E - Appendice 31

Elenco dei Paesi terzi

Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda l'ispezione in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione n. 95/514/CE del Consiglio (GU L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione n. 98/162/CE del Consiglio (GU L 53 del 24.2.1998, pag. 21) e, per quanto riguarda il controllo della selezione conservatrice delle varietà, sulla decisione n. 97/788/CEE del Consiglio (GU L 322 del 25.11.1998, pag. 39).

Argentina

Australia

Austria

Belgio

Bulgaria

Canada

Cile

Cipro

Croazia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Irlanda

Israele

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Marocco

Nuova Zelanda

Paesi bassi

Polonia

Portogallo

Regno unito

Repubblica Ceca

Romania

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Stati Uniti d'America

Sudafrica

Svezia

Turchia

Ungheria

Uruguay


1 Nuovo testo giusta la Dec. n. 3/2012 del Consiglio del 2 lug. 2012, in vigore per la Svizzera dal 2 lug. 2012 (RU 2012 4873).


Allegato F

Agricoltura biologica

(art. 11 della Convenzione)

Art. 1 Obiettivi

Fatti salvi i loro obblighi relativi ai prodotti non provenienti dal territorio degli Stati membri e ferme restando le altre disposizioni legislative in vigore, gli Stati membri s'impegnano, su una base di non discriminazione e di reciprocità, a favorire il commercio dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dagli Stati membri e conformi agli atti normativi di cui all'appendice 1.


Art. 2 Campo d'applicazione

1.  Il presente allegato si applica ai prodotti vegetali e alle derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e conformi agli atti normativi di cui all'appendice 1.

2.  Gli Stati membri s'impegnano a estendere il campo d'applicazione del presente allegato agli animali, ai prodotti animali e alle derrate alimentari contenenti ingredienti di origine animale dopo aver adottato i rispettivi atti normativi in materia.


Art. 3 Principio dell'equivalenza

1.  Gli Stati membri riconoscono che i rispettivi atti normativi di cui all'appendice 1 del presente allegato sono equivalenti. Gli Stati membri possono convenire di escludere determinati aspetti o prodotti dal regime di equivalenza. Essi lo specificano nell'appendice 1.

2.  Gli Stati membri s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire che gli atti normativi riguardanti specificatamente i prodotti di cui all'articolo 2 evolvano in maniera equivalente.


Art. 4 Libera circolazione dei prodotti biologici

1.  Gli Stati membri adottano, secondo le proprie procedure interne in materia, i provvedimenti necessari a consentire l'importazione e l'immissione in commercio dei prodotti di cui all'articolo 2 che soddisfano gli atti normativi dell'altro Stato membro di cui all'appendice 1.

2.  Questo comprende l'accesso ai loro marchi di conformità, ai loghi ufficiali o ai marchi nazionali rispettivi utilizzati per i prodotti biologici in relazione a tutti i prodotti previsti dall'articolo 2, conformi agli atti normativi di un altro Stato membro di cui all'appendice 1.


Art. 5 Etichettatura

1.  Allo scopo di istituire regimi che consentano di evitare la rietichettatura dei prodotti biologici previsti dal presente allegato, gli Stati membri s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire, nell'ambito dei propri atti normativi:

(a)
la salvaguardia degli stessi termini nelle loro diverse lingue ufficiali per designare i prodotti biologici;
(b)
l'impiego degli stessi termini obbligatori per le dichiarazioni che figurano sull'etichetta dei prodotti conformi a condizioni equivalenti.

2.  Ogni Stato membro può prescrivere che i prodotti importati in provenienza da un'altra Parte rispettino i requisiti in materia di etichettatura previsti nei rispettivi atti normativi di cui all'appendice 1.


Art. 6 Stati terzi

1.  Gli Stati membri s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l'equivalenza dei regimi d'importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da Stati terzi.

2.  Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei confronti dei Paesi terzi, gli Stati membri si consultano prima di riconoscere uno Stato terzo e di inserirlo nell'elenco previsto a tale scopo nei loro atti normativi.


Art. 7 Scambio d'informazioni

Gli Stati membri si comunicano reciprocamente, in particolare, le seguenti informazioni:

(a)
l'elenco delle autorità competenti e degli organismi incaricati delle ispezioni con il relativo numero di codice, come pure le relazioni sulla sorveglianza esercitata dalle autorità responsabili;
(b)
l'elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l'importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da uno Stato terzo;
(c)
le irregolarità o le violazioni constatate in relazione agli atti normativi di cui all'appendice 1.

Art. 8 Comitato per i prodotti biologici

1.  Il Consiglio istituisce un Comitato per i prodotti biologici, in seguito denominato comitato, il quale esamina ogni questione relativa al presente allegato e alla sua applicazione.

2.  Il comitato esamina periodicamente l'evoluzione degli atti normativi rispettivi degli Stati membri nei settori contemplati dal presente allegato. In particolare, ad esso compete:

(a)
verificare l'equivalenza degli atti normativi degli Stati membri in vista del loro inserimento nell'appendice 1;
(b)
raccomandare al Consiglio, se necessario, l'introduzione nell'appendice 2 del presente allegato delle norme necessarie a garantire un'attuazione coerente degli atti normativi contemplati dal presente allegato nei rispettivi territori degli Stati membri;
(c)
raccomandare al Consiglio l'estensione del campo d'applicazione del presente allegato ad altri prodotti, oltre a quelli di cui all'articolo 2 paragrafo 1;
(d)
raccomandare al Consiglio la modifica delle prescrizioni delle appendici.


Allegato F - Appendice 1

Disposizioni regolamentari applicabili negli Stati dell'AELS parti all'Accordo SEE

Disposizioni regolamentari nazionali adottate in applicazione dei seguenti atti della CE, come sono stati integrati nell'Accordo SEE:

Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198/1 del 22.7.91), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/98 della Commissione, del 4 settembre 1998 (GU L 247 del 5.9.1998, pag. 6).

Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione dai Paesi terzi di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 11 del 17.01.1992, pag. 14).

Regolamento (CEE) n. 3457/92 della Commissione, del 30 novembre 1992, recante modalità di esecuzione concernenti il certificato di controllo previsto per le importazioni nella Comunità in provenienza dai Paesi terzi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 350/56 del 1.12.92, pag. 56).

Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'Allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5 paragrafo 4 di detto regolamento (GU L 25/5 del 2.2.93), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 345/97 della Commissione (GU L 58 del 27.02.1997, pag. 38).

Disposizioni regolamentari applicabili in Svizzera

Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull'agricoltura biologica), modificata da ultimo il 23 agosto 2000 (RU 2000 2491).

Ordinanza del DFE1 del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, modificata da ultimo il 23 agosto 2000 (RU 2000 2508).

Esclusione dal regime di equivalenza

Prodotti svizzeri a base di componenti prodotte nel quadro della riconversione all'agricoltura biologica.


1 Ora: DEFR (vedi RU 2012 3631).


Allegato F - Appendice 2

Modalità d'applicazione

-
nessuna

Allegato G

Misure sanitarie e fitosanitarie

(art. 12 della Convenzione)

Per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie, i diritti e gli obblighi degli Stati membri sono disciplinati dall'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC1.


1 RS 0.632.20 All. 1A.4


Allegato H

Procedura di notifica
relativa ai progetti di regolamentazioni tecniche
e di regole relative ai servizi della società dell'informazione

(art. 14 della Convenzione)

Art. 1

Ai sensi del presente allegato, si intende per:

1.  «Prodotto»: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca.

2.  «Servizio»: qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Secondo la presente definizione, si intende con i termini:

-
«a distanza»: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
-
«per via elettronica»: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
-
«a richiesta individuale di un destinatario di servizi»: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

Il presente allegato non si applica:

-
ai servizi di radiodiffusione sonora;
-
ai servizi di radiodiffusione televisiva.

3.  «Specificazione tecnica»: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura nonché le procedure di valutazione della conformità.

L'espressione «specificazione tecnica» comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali, così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi.

4.  «Altro requisito»: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione.

5.  «Regola relativa ai servizi»: un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui al numero 2 e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.

Il presente allegato non si applica a regole relative ai servizi di telecomunicazioni. Secondo la presente definizione, per «servizi di telecomunicazione» si intendono i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.

Il presente allegato non si applica a regole concernenti i servizi finanziari quali i servizi d'investimento, le operazioni di assicurazione e riassicurazione, i servizi bancari, le operazioni relative ai fondi di pensione, i servizi concernenti operazioni a termine o in opzione.

Fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 3, il presente allegato non si applica alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati (servizi d'investimento), da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati.

Secondo la presente definizione:

-
una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo risulta che nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, la sua finalità e contenuto specifici consistono nel disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;
-
una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se si riferisce a tali servizi solo in modo implicito o incidentale.

6.  «Norma»: una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga a una delle seguenti categorie:

-
norma internazionale: norma adottata da un'organizzazione internazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;
-
norma europea: norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;
-
norma nazionale: norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico.

7.  «Regola tecnica»: una specificazione tecnica o un altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un prestatore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 4, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

-
le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
-
gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale, mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
-
le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

Rientrano in questa categoria unicamente le regole tecniche fissate dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco che il Consiglio deve allestire prima dell'entrata in vigore del presente allegato.

Tale elenco è modificato secondo questa medesima procedura.

8.  «Progetto di regola tecnica»: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali.

Il presente allegato non si applica alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie per garantire la tutela delle persone, e in particolare dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.


Art. 2

1.  Fatto salvo l'articolo 4, gli Stati membri comunicano immediatamente al Consiglio ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi comunicano al Consiglio anche i motivi che rendono necessario adottare una simile regola tecnica, a meno che i motivi non risultino già dal progetto:

(a)
alla comunicazione va annesso il testo integrale del progetto di prescrizione tecnica redatto in lingua originale e una traduzione completa o un riassunto in inglese.
(b)
all'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica;
(c)
gli Stati membri procedono a una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate, qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti;
(d)
quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, per motivi di salute pubblica, di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti sostitutivi conosciuti e disponibili, nella misura in cui tali informazioni sono a disposizione, come pure le conseguenze previste delle misure sulla salute pubblica o sulla tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici quali le sostanze nuove o già esistenti;
(e)
il Consiglio comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che gli sono stati trasmessi. Esso può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all'articolo 5 (qui di seguito il comitato), e se del caso, del comitato competente del settore in questione;
(f)
per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1 numero 7 secondo comma terzo trattino, le osservazioni o i pareri circostanziati degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento del prestatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.

2.  Gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro in questione terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.

3.  Gli Stati membri comunicano senza indugio al Consiglio il testo definitivo della regola tecnica.

4.  Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata. In caso di una simile richiesta, il comitato e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare persone fisiche o morali che possono appartenere al settore privato.


Art. 3

1.  Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui il Consiglio ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 2 paragrafo 1.

2.  Gli Stati membri rinviano:

-
di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo ai sensi dell'articolo 1 numero 7 secondo trattino;
-
di quattro mesi l'adozione di qualsiasi progetto di regola riguardante i servizi;
-
di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica;

a decorrere dalla data in cui il Consiglio ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 2 paragrafo 1, se un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente ostacolare la libera circolazione delle merci o dei servizi, o la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nell'ambito dell'Associazione.

3.  Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati degli Stati membri non possono pregiudicare le misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati membri potrebbero adottare, in conformità ai loro obblighi internazionali, tenendo conto delle loro specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali.

4.  Lo Stato membro interessato riferisce al Consiglio sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati.

5.  Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, lo Stato membro interessato indica i motivi per i quali non sia possibile tenere conto dei pareri circostanziati.

6.  I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili allorché uno Stato membro:

(a)
per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute o della sicurezza di persone e animali, alla preservazione dei vegetali e, per le regole relative ai servizi, alla sicurezza, in particolare la tutela dei minori, si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di procedere a una consultazione; oppure
(b)
per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e all'integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, si trovi nella necessità di adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari.

7.  Lo Stato membro indica, nella comunicazione di cui all'articolo 2, i motivi che giustificano l'urgenza delle misure in questione. Questa giustificazione, che deve essere dettagliata e spiegata in modo chiaro, è intesa a sottolineare in particolare l'imprevedibilità e la gravità del pericolo che le autorità in questione devono affrontare, come pure l'assoluta necessità di prendere misure immediate per porvi rimedio. Il comitato si pronuncia quanto prima su tale comunicazione. Esso prende le misure appropriate in caso di ricorso abusivo a questa procedura.


Art. 4

1.  Gli articoli 2 e 3 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o agli accordi facoltativi con i quali quest'ultimi soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche comuni o di regole relative ai servizi.

2.  L'articolo 3 non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolino la libera circolazione dei prodotti.

3.  L'articolo 3 non si applica alle specificazioni tecniche o agli altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1 numero 7 terzo trattino.


Art. 5

1.  Il Consiglio costituisce un comitato responsabile della gestione e dell'applicazione corretta del presente allegato.

2.  A tale scopo, il comitato può emanare raccomandazioni.

3.  Il comitato può in particolare raccomandare al Consiglio di emendare le disposizioni del presente allegato.

4.  Il comitato si riunisce in una composizione specifica per esaminare le questioni relative ai servizi della società dell'informazione.



Allegato I1

Riconoscimento reciproco in materia di valutazione
della conformità

(art. 15)

Indice

1.  Disposizioni generali

2.  Appendice 1: autorità designatrici

Art. 1 Obiettivo

1.  La Svizzera e gli Stati AELS parti allo SEE accettano reciprocamente i rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità riconosciuti di cui all'articolo 6, nonché le dichiarazioni di conformità del fabbricante che attestano la conformità ai requisiti degli altri Stati membri nei settori di cui all'articolo 3.

2.  Per evitare la duplicazione delle procedure qualora i requisiti svizzeri e quelli dello SEE siano giudicati equivalenti, la Svizzera e gli Stati AELS parti allo SEE accettano reciprocamente i rapporti, i certificati e le autorizzazioni rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità riconosciuti di cui all'articolo 6, nonché le dichiarazioni del fabbricante che attestano la conformità ai loro rispettivi requisiti nei settori di cui all'articolo 3. I rapporti, i certificati, le autorizzazioni e le dichiarazioni di conformità del fabbricante devono indicare, in particolare, la conformità con la legislazione vigente nello SEE. I marchi di conformità richiesti dalla legislazione di uno Stato membro devono essere apposti sui prodotti immessi sul mercato di tale Stato membro.

3.  Il Comitato nominato in base all'articolo 10 definisce i casi in cui si applica il paragrafo 2.


Art. 2 Definizioni

1.  Ai fini del presente allegato:

-
per «Stati AELS parti allo SEE» si intendono gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio che partecipano allo Spazio economico europeo, ossia la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia;
-
per «valutazione della conformità» si intende un esame sistematico volto a determinare in che misura un prodotto, un processo o un servizio soddisfa i requisiti specificati;
-
per «organismo di valutazione della conformità» si intende un'entità di diritto pubblico o privato le cui attività consistono nell'esecuzione dell'intero processo di valutazione della conformità o di qualsiasi parte di esso;
-
per «autorità designatrice» si intende un'autorità investita del potere giuridico di designare, sospendere, revocare la designazione o annullare la sospensione degli organismi di valutazione della conformità posti sotto la sua giurisdizione.

2.  Per stabilire il significato dei termini generali relativi alla valutazione della conformità contenuti nella presente Convenzione si possono utilizzare le definizioni stabilite dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) e dalla Commissione elettrotecnica internazionale (CEI).


Art. 3 Campo d'applicazione e oggetto

1.  Il campo d'applicazione del presente allegato è identico a quello dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità1 nella versione da ultimo emendata mediante decisione del Comitato misto n. 1/2009 del 21 dicembre 20092.

2.  Qualora l'oggetto dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità dovesse essere emendato, le Parti alla presente Convenzione provvedono a emendare il presente allegato di conseguenza.


1 RS 0.946.526.81; GU L 114 del 30.4.2002, pag. 369.
2RU 2010 4003; GU L 147 del 12.6.2010, pag. 11.


Art. 4 Legislazione

1.  Per la Svizzera, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative pertinenti coperte dal presente allegato sono contenute nell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

2.  Per gli Stati AELS parti allo SEE, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative pertinenti coperte dal presente allegato sono contenute nell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

3.  Se la Svizzera e la Comunità europea convengono che la loro rispettiva legislazione è equivalente, la legislazione svizzera viene pure ritenuta equivalente alla legislazione SEE1.


1 A tale proposito si rimanda al par. 2 dell'art. 1 del MRA Svizzera-CE.


Art. 51 Origine

Le disposizioni dell'allegato si applicano ai prodotti coperti dal presente allegato, indipendentemente dalla loro origine.


1 Emendato mediante la Dec. n. 1/2007, del 23.4.2007, del Comitato nominato ai sensi dell'all. I.


Art. 6 Organismi di valutazione della conformità riconosciuti

Gli organismi di valutazione della conformità che sono notificati o accettati sotto l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità o sotto l'Accordo sullo Spazio economico europeo, sono riconosciuti sotto il presente allegato. Le informazioni su tali organismi di valutazione della conformità devono essere rese accessibili sul sito Internet del segretariato dell'AELS1.


1 www.efta.int/mra/recognised-cabs


Art. 7 Autorità designatrici

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità designatrici abbiano le competenze e i poteri necessari per designare o revocare la designazione, sospendere o cancellare la sospensione degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti, definiti nell'articolo 6.

2.  Nell'appendice 1 del presente allegato sono elencate le autorità designatrici per ogni settore di prodotti coperto.


Art. 8 Verifica degli organismi di valutazione della conformità

1.  In circostanze eccezionali, ciascuno Stato membro ha il diritto di contestare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità definiti all'articolo 6. A tale scopo sottopone per scritto agli altri Stati membri una giustificazione oggettiva e ponderata.

2.  In caso di disaccordo tra gli Stati membri, confermato dal Comitato di cui all'articolo 10, gli Stati membri procedono congiuntamente a una verifica, conformemente ai requisiti previsti, della competenza tecnica dell'organismo di valutazione della conformità contestato, con la partecipazione delle autorità competenti interessate. I risultati di tale verifica sono discussi in seno al Comitato al fine di risolvere la questione il più presto possibile.

3.  Ciascuno Stato membro garantisce che gli organismi di valutazione della conformità soggetti alla sua giurisdizione siano disponibili per una verifica della loro competenza tecnica come previsto.

4.  Salvo decisione contraria del Comitato, l'organismo contestato è sospeso dall'autorità designatrice competente dalla data in cui si constata il disaccordo alla data in cui si il Comitato raggiunge un'intesa.


Art. 9 Attuazione dell'allegato

1.  Gli Stati membri cooperano al fine di garantire l'attuazione soddisfacente del presente allegato.

2.  Le autorità designatrici accertano con mezzi adeguati se gli organismi di verifica della conformità soggetti alla loro giurisdizione osservano i principi generali di designazione in conformità alle disposizioni applicabili di cui all'articolo 4.

3.  Le autorità designatrici chiedono agli organismi di valutazione della conformità riconosciuti di collaborare in modo adeguato al fine di garantire che le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 4 siano applicate in modo uniforme e corretto.


Art. 10 Comitato

1.  Al fine di garantire la gestione del presente allegato e di vigilare sul suo corretto funzionamento, il Comitato nominato sulla base dell'articolo 43 paragrafo 3 della Convenzione formula raccomandazioni e prende decisioni nei casi previsti dal presente allegato. Esso può farsi assistere da periti, consulenti o gruppi di lavoro settoriali. Il Comitato agisce di comune accordo.

2.  Il Comitato statuisce il proprio regolamento interno che comprende, tra l'altro, disposizioni relative alla convocazione di riunioni, alla designazione del presidente e alla durata del suo mandato.

3.  Il Comitato si riunisce quando necessario. Ciascuno Stato membro può chiedere la convocazione di una riunione.

4.  Il Comitato può decidere di emendare il paragrafo 1 dell'articolo 3 del presente allegato e la relativa appendice.

5.  Il presidente del Comitato comunica senza indugio al Consiglio tutte le decisioni del Comitato.


Art. 11 Scambio di informazioni

1.  Gli Stati membri si scambiano informazioni rilevanti concernenti l'attuazione e l'applicazione del presente allegato.

2.  Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri delle modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'oggetto del presente allegato e comunica loro per scritto le nuove disposizioni al più tardi 60 giorni prima della loro entrata in vigore.

3.  Nei casi in cui la legislazione di uno Stato membro prevede che una determinata informazione debba essere fornita all'autorità competente da una persona stabilita nel suo territorio, per ottenere tale informazione detta autorità competente può anche rivolgersi alle autorità competenti degli altri Stati membri oppure contattare direttamente il fabbricante o, se opportuno, il suo agente stabilito sul territorio degli altri Stati membri.

4.  Ciascuno Stato membro informa senza indugio gli altri Stati membri delle misure di salvaguardia adottate sul suo territorio.


Art. 12 Composizione delle controversie

Ciascuno Stato membro può sottoporre qualsiasi controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente allegato al Comitato di cui all'articolo 10. Al Comitato, che si sforza di comporre la controversia, devono essere fornite tutte le informazioni utili per consentire un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile. A tale scopo, il Comitato prende in considerazione tutti i metodi possibili per garantire il funzionamento corretto del presente allegato.


Art. 13 Accordi con Stati terzi

Gli Stati membri convengono che gli accordi di reciproco riconoscimento conclusi da qualsiasi Stato membro con uno Stato terzo non comportano in alcun caso obblighi per gli altri Stati membri in termini di accettazione di dichiarazioni di conformità dei fabbricanti come pure di rapporti, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità dello Stato terzo in questione, salvo esplicito accordo tra gli Stati membri.


Art. 14 Sospensione

Uno Stato membro che constata che un altro Stato membro non si conforma alle condizioni del presente allegato o è oggetto di una sospensione d'applicazione di disposizioni parallele nell'ambito di un accordo con la Comunità europea può, consultato il Comitato, sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione del presente allegato.


Art. 15 Diritti acquisiti

Gli Stati membri continuano a riconoscere i rapporti, i certificati, le autorizzazioni, i marchi di conformità e le dichiarazioni di conformità dei fabbricanti rilasciati conformemente al presente allegato, a condizione che:

(a)
la richiesta di valutazione della conformità sia stata formulata prima della notifica di sospensione del presente allegato o di denuncia della Convenzione; e
(b)
i rapporti, i certificati, le autorizzazioni, i marchi di conformità e le dichiarazioni di conformità dei fabbricanti siano stati rilasciati prima che la sospensione o la denuncia abbia avuto effetto.


1 Nuovo testo giusta il n. 2 della Dec. n. 2/2009 del Consiglio del 16 giu. 2009, (RU 2010 4063). Aggiornato dal n. 1 della Dec. n. 1/2011 del Consiglio del 31 mar. 2011, in vigore per la Svizzera dal 31 mar. 2011 (RU 2011 2983).


Appendice 1

Autorità designatrici1

La presente appendice elenca le autorità designatrici degli Stati membri per i seguenti settori di prodotti:

1.
Macchine
2.
Dispositivi di protezione individuale
3.
Giocattoli
4.
Dispositivi medici
5.
Apparecchi a gas e caldaie
6.
Apparecchi a pressione
7.
Apparecchiature terminali di telecomunicazione
8.
Apparecchi e sistemi di protezione destinati all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive
9.
Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica
10.
Macchine e materiali per cantieri
11.
Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati
12.
Veicoli a motore
13.
Trattori agricoli e forestali
14.
Buona pratica di laboratorio
15.
Ispezione della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali
16.
Prodotti per costruzioni
17.
Ascensori

1. Macchine

Stati AELS parti allo SEE

Islanda:

Ministry of Social Affairs

Liechtenstein:

Governo del Liechtenstein

Norvegia:

Ministry of Labour and Social Inclusion

Svizzera:

Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

2. Dispositivi di protezione individuale

Stati AELS parti allo SEE

Islanda:

Ministry of Social Affairs

Liechtenstein:

Governo del Liechtenstein

Norvegia:

Ministry of Justice and the Police;

Per i dispositivi di protezione individuale marittimi: Ministry of Trade and Industry

Svizzera:

Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

3. Giocattoli

Stati AELS parti allo SEE

Islanda:

Ministry of Business Affairs

Liechtenstein:

Governo del Liechtenstein

Norvegia:

Ministry of Children and Equality

Svizzera:

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

4. Dispositivi medici

Stati AELS parti allo SEE

Islanda:

Ministry of Health and Social Security

Liechtenstein:

Governo del Liechtenstein

Norvegia:

Ministry of Health and Care Services

Svizzera:

Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

5. Apparecchi a gas e caldaie

Disposizioni di cui all'articolo 1 paragrafo 1 (caldaie ad acqua calda)

Stati AELS parti allo SEE

Islanda:

Ministry of Social Affairs

Liechtenstein:

Governo del Liechtenstein

Norvegia:

Ministry of Local Government and Regional Development

Svizzera:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

Disposizioni di cui all'articolo 1 paragrafo 2 (apparecchi a combustibili gassosi)

Stati AELS parti allo SEE

Islanda:

Ministry of Social Affairs

Liechtenstein:

Governo del Liechtenstein

Norvegia:

Ministry of Justice and the Police

Svizzera:

Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

6. Apparecchi a pressione

Disposizioni di cui all'articolo 1 paragrafo 1 (apparecchi a pressione trasportabili)

Stati AELS parti allo SEE

Islanda:

Ministry of Social Affairs

Liechtenstein:

Governo del Liechtenstein

Norvegia:

Ministry of Justice and the Police

Svizzera:

Ufficio federale delle strade (USTRA) e Ufficio federale dei trasporti (UFT)

Disposizioni di cui all'articolo 1 paragrafo 2 (apparecchi a pressione e semplici contenitori a pressione)

Stati AELS parti allo SEE

Islanda:

Ministry of Social Affairs

Liechtenstein:

Governo del Liechtenstein

Norvegia:

Ministry of Justice and the Police

Svizzera:

Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

7. Apparecchiature radio e apparecchiature terminali
di telecomunicazione

Stati AELS parti allo SEE

Islanda:

Ministry of Communications

Liechtenstein:

Governo del Liechtenstein

Norvegia:

Ministry of Transport and Communications

Svizzera:

Ufficio federale della comunicazione (UFCOM)

8. Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati
in atmosfera potenzialmente esplosiva

Stati AELS parti allo SEE

Islanda:

Ministry of Social Affairs

Liechtenstein:

Governo del Liechtenstein

Norvegia:

Ministry of Justice and the Police

Svizzera:

Ufficio federale dell'energia (UFE)

9. Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica

Stati AELS parti allo SEE

Islanda:

Ministry of Business Affairs

Ministry of Transport and Communication

Liechtenstein:

Governo del Liechtenstein

Norvegia:

Ministry of Justice and the Police

Ministry of Transport and Communications (per aspetti di compatibilità elettromagnetica relativi alle apparecchiature radio e alle apparecchiature terminali di telecomunicazione)

Svizzera:

Ufficio federale dell'energia (UFE)

Ufficio federale della comunicazione (UFCOM) (per aspetti di compatibilità elettromagnetica relativi alle apparecchiature radio e alle apparecchiature terminali di telecomunicazione)

10. Macchine e materiali per cantieri

Stati AELS parti allo SEE

Islanda:

Ministry of Industry

Liechtenstein:

Governo del Liechtenstein

Norvegia:

Ministry of Local Government and Regional Development

Svizzera:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

11. Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati

Disposizioni di cui all'articolo 1 paragrafo 1

Stati AELS parti allo SEE

Islanda:

Ministry of Commerce

Liechtenstein:

Governo del Liechtenstein

Norvegia:

Ministry of Trade and Industry

Svizzera:

Ufficio federale di metrologia (METAS)

Disposizioni di cui all'articolo 1 paragrafo 2

Stati AELS parti allo SEE

Islanda:

Ministry of Business Affairs

Liechtenstein:

Governo del Liechtenstein

Norvegia:

Ministry of Trade and Industry

Svizzera:

Ufficio federale di metrologia (METAS)

12. Veicoli a motore

Stati AELS parti allo SEE

Islanda:

Ministry of Communications

Liechtenstein:

Governo del Liechtenstein

Norvegia:

Ministry of Transport and Communications

Svizzera:

Ufficio federale delle strade (USTRA)

13. Trattori agricoli e forestali

Stati AELS parti allo SEE

Islanda:

Ministry of Communications

Liechtenstein:

Governo del Liechtenstein

Norvegia:

Ministry of Transport and Communications

Svizzera:

Ufficio federale delle strade (USTRA)

14. Buona pratica di laboratorio (good laboratory practice)

Ai fini del presente capitolo settoriale, per «autorità designatrici» si intendono le autorità di controllo ufficiali GLP degli Stati membri.

Stati AELS parti allo SEE

Islanda:

Ministry of Business Affairs

Liechtenstein:

Governo del Liechtenstein

Norvegia:

Norwegian Accreditation

Svizzera:

Per studi ambientali su tutti i prodotti: Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

Per studi sanitari su prodotti farmaceutici: Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

Per studi sanitari su tutti i prodotti, tranne i prodotti farmaceutici: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

15. Ispezioni della buona pratica di fabbricazione e certificazione
delle partite dei medicinali

Ai fini del presente capitolo, per «organismi di valutazione della conformità» si intendono i servizi ufficiali di ispezione GMP di ciascuno Stato membro.

Stati AELS parti allo SEE

Islanda:

Icelandic Medicines Control Agency

Liechtenstein:

Ufficio della sanità

Norvegia:

Norwegian Medicines Agency

Svizzera:

Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (per tutti i prodotti per uso umano e veterinario, eccetto i prodotti immunologici per uso veterinario)

Istituto di virologia e d'immunoprofilassi (per i prodotti immunobiologici per uso veterinario)

16. Prodotti per costruzioni

Stati AELS parti allo SEE

Islanda:

Ministry of Business Affairs

Liechtenstein:

Governo del Liechtenstein

Norvegia:

National Office of Building Technology and Administration

Svizzera:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL)

17. Ascensori

Stati AELS parti allo SEE

Islanda:

Ministry of Welfare

Liechtenstein:

Amt für Handel und Transport

Norvegia:

National Office of Building Technology and Administration

Svizzera:

Segreteria di Stato dell'economia (SECO)


1 Il Governo del Liechtenstein è autorizzato a designare a una data ulteriore organi nazionali appropriati dell'amministrazione quali organismi di valutazione della conformità.


Allegato J

Protezione della proprietà intellettuale

(art. 19 della Convenzione)

Art. 1 Proprietà intellettuale

La «proprietà intellettuale» comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i programmi di computer e le banche dati, i diritti affini, i marchi di prodotti e di servizi, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, di prodotti e di servizi, i design, i brevetti d'invenzione, le varietà vegetali, le topografie di prodotti a semiconduttori e le informazioni segrete.


Art. 2 Convenzioni internazionali

1.  Gli Stati membri riconfermano il loro impegno di rispettare gli obblighi che incombono loro in virtù degli accordi internazionali dei quali sono parte, e segnatamente le convenzioni multilaterali seguenti:

-
l'Accordo dell'OMC del 15 aprile 19941 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS);
-
la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 19672);
-
la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 19713); e
-
la Convenzione internazionale del 26 ottobre 19614 sui diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di registrazioni sonore (Convenzione di Roma).

2.  Gli Stati membri che non sono parte di uno o più accordi elencati di seguito s'impegnano ad aderirvi prima del 1°° gennaio 2005:

-
l'Atto di Ginevra (1999) relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali5;
-
il Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (Ginevra 1996); e
-
il Trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (Ginevra 1996).

3.  Gli Stati membri, su richiesta di uno di essi, convengono di avviare rapidamente le consultazioni di esperti in merito alle attività relative alle convenzioni internazionali summenzionate o alle convenzioni future che concernono l'armonizzazione, l'amministrazione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, nonché alle attività delle organizzazioni internazionali, quali l'OMC e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), e alle relazioni degli Stati membri con Stati terzi nell'ambito della proprietà intellettuale.



Art. 3 Brevetti d'invenzione

Gli Stati membri assicurano nelle loro leggi nazionali almeno ciò che segue:

a)
la protezione adeguata e effettiva dei brevetti d'invenzione in tutti i settori tecnologici. Per il Liechtenstein e la Svizzera significa protezione a un livello corrispondente a quello previsto nella Convenzione del 5 ottobre 19731 sul brevetto europeo, come applicata nel diritto nazionale. Per l'Islanda e la Norvegia, significa protezione a un livello corrispondente a quello previsto nell'Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, come applicato nel diritto nazionale;
b)
un periodo di protezione complementare per i medicamenti e i prodotti fitosanitari uguale, a partire dai 20 anni di protezione massima del brevetto, al periodo trascorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto, ridotto di un periodo di cinque anni. La protezione complementare non può superare i cinque anni e deve essere accordata nel rispetto delle condizioni seguenti:
-
il prodotto è protetto da un brevetto valido;
-
è stata seguita una procedura ufficiale di autorizzazione per l'immissione in commercio del medicamento o del prodotto fitosanitario;
-
l'immissione in commercio del prodotto brevettato è stata ritardata a causa di procedure amministrative legate all'autorizzazione di immissione in commercio in modo tale che l'uso effettivo del brevetto è inferiore a 15 anni;
-
la protezione effettiva conferita dal brevetto e la protezione complementare non superano, insieme, i 15 anni.


Art. 4 Design

Gli Stati membri assicurano nelle loro leggi nazionali la protezione adeguata e effettiva dei design prevedendo un periodo di protezione di cinque anni a contare dal giorno del deposito, suscettibile di essere prorogato almeno per altri quattro periodi di cinque anni ciascuno. Gli Stati membri possono prevedere un periodo di protezione più breve per il design di pezzi utilizzati per la riparazione di un prodotto.


Art. 5 Indicazioni geografiche

Gli Stati membri assicurano nelle loro leggi nazionali i mezzi adeguati e effettivi per la protezione delle indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, in relazione a tutti i prodotti e servizi.


Art. 6 Acquisizione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale

Se l'acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale è sottoposta alla concessione o alla registrazione di tale diritto, gli Stati membri fanno in modo che le procedure di concessione o di registrazione siano dello stesso livello di quello previsto dall'Accordo TRIPS, segnatamente all'articolo 62.


Art. 7 Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Gli Stati membri fanno in modo che le loro leggi nazionali contengano disposizioni di tutela dei diritti di proprietà intellettuale di un livello identico a quello previsto dall'Accordo TRIPS, segnatamente agli articoli 41-61.



Allegato K1

Libera circolazione delle persone

(Capitolo VIII della Convenzione)

I. Disposizioni di base

Art. 1 Obiettivi

Il presente allegato a favore dei cittadini degli Stati membri si prefigge di:

a)
conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio degli Stati membri;
b)
facilitare la prestazione di servizi sul territorio degli Stati membri, in particolare liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;
c)
conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio degli Stati membri, alle persone che non esercitano un'attività economica nel Paese ospitante;
d)
garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini del Paese ospitante.

Art. 2 Non discriminazione

In conformità delle disposizioni delle appendici 1, 2 e 3 del presente allegato, i cittadini di uno Stato membro che soggiornano legalmente sul territorio di un altro Stato membro non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.


Art. 3 Diritto d'ingresso

Ai cittadini di uno Stato membro è garantito il diritto di ingresso nel territorio di un altro Stato membro conformemente alle disposizioni di cui all'appendice 1.


Art. 4 Diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica

Il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica è garantito fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 e conformemente alle disposizioni dell'appendice 1.


Art. 5 Prestazione di servizi

1.  Fatti salvi altri accordi specifici tra gli Stati membri relativi alla prestazione di servizi (compreso l'Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi), un prestatore di servizi, comprese le società conformemente alle disposizioni dell'appendice 1, gode del diritto di fornire, sul territorio di uno Stato membro, un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

2.  Un prestatore di servizi gode del diritto di ingresso e soggiorno sul territorio dell'altro Stato membro

a)
se ha il diritto di fornire un servizio ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 o in virtù delle disposizioni di un accordo di cui al paragrafo 1;
b)
oppure, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), se l'autorizzazione a fornire il servizio gli è stata concessa dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

3.  Le persone fisiche di uno Stato membro che si recano nel territorio di un altro Stato membro unicamente in veste di destinatari di servizi godono del diritto di ingresso e di soggiorno.

4.  I diritti di cui al presente articolo sono garantiti conformemente alle disposizioni delle appendici 1, 2 e 3. Le restrizioni quantitative di cui all'articolo 10 non sono applicabili alle persone di cui al presente articolo.


Art. 6 Diritto di soggiorno per le persone che non svolgono un'attività economica

Alle persone che non svolgono un'attività economica è garantito il diritto di soggiorno sul territorio di uno Stato membro conformemente alle disposizioni dell'appendice 1 relative alle persone che non svolgono un'attività.


Art. 7 Altri diritti

Conformemente all'appendice 1, gli Stati membri disciplinano in particolare i diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone:

a)
il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso a un'attività economica e il suo esercizio, nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro;
b)
il diritto a una mobilità professionale e geografica che consenta ai cittadini degli Stati membri di spostarsi liberamente sul territorio del Paese ospitante e di esercitare la professione scelta;
c)
il diritto di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver cessato la propria attività economica;
d)
il diritto di soggiorno dei membri della famiglia, qualunque sia la loro nazionalità;
e)
il diritto dei membri della famiglia di esercitare un'attività economica, qualunque sia la loro nazionalità;
f)
il diritto di acquistare immobili nella misura in cui ciò sia collegato all'esercizio dei diritti conferiti dal presente allegato;
g)
durante il periodo transitorio, il diritto, al termine di un'attività economica o di un soggiorno sul territorio di uno Stato membro, di ritornarvi per esercitare un'attività economica, nonché il diritto alla trasformazione di un titolo temporaneo di soggiorno in titolo permanente.

Art. 8 Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Conformemente all'appendice 2, gli Stati membri disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:

a)
la parità di trattamento;
b)
la determinazione della normativa applicabile;
c)
il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;
d)
il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio degli Stati membri;
e)
la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.

II. Disposizioni generali e finali


Art. 10 Disposizioni transitorie ed evoluzione dell'allegato

1.  Durante i cinque1 anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone2 (qui di seguito Accordo Svizzera-CE sulla libera circolazione delle persone) la Svizzera può mantenere contingenti per quanto riguarda l'accesso a un'attività economica per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limitazioni quantitative.

A decorrere dall'inizio del sesto anno, cessa l'applicazione di tutti i contingenti nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri.

2.  Gli Stati membri possono mantenere, per un periodo non superiore a due anni, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo Svizzera-CE sulla libera circolazione delle persone, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini degli altri Stati membri, comprese le persone che prestano servizi di cui all'articolo 5. Entro il primo anno, il Comitato di cui all'articolo 14 (qui di seguito «Comitato») esamina la necessità di mantenere tali restrizioni. Il Consiglio può ridurre il periodo massimo. I prestatori di servizi liberalizzati dagli allegati P, Q e R, purché essi coprano la prestazione di servizi, non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro.

3.  A decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo Svizzera-CE sulla libera circolazione delle persone e fino al termine del quinto anno, la Svizzera riserva, nell'ambito dei suoi contingenti globali, i seguenti quantitativi minimi di nuove carte di soggiorno a lavoratori dipendenti e autonomi degli altri Stati membri: carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno: 300 l'anno; carte di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno: 200 l'anno. Qualora questi contingenti dovessero rivelarsi insufficienti, il Consiglio prende disposizioni.

4.  Il numero di nuove carte di soggiorno rilasciate dalla Svizzera a lavoratori dipendenti o autonomi degli altri Stati membri non può essere inferiore a 300 l'anno per le nuove carte di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno e a 200 l'anno per quelle di durata superiore a quattro mesi e inferiori a un anno.

5.  Le disposizioni transitorie dei paragrafi da 1 a 4, segnatamente quelle del paragrafo 2 relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all'entrata in vigore dell'Accordo Svizzera-CE sulla libera circolazione delle persone, sono autorizzati a esercitare un'attività economica sul territorio degli Stati membri. Questi ultimi godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale. I titolari di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno il diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l'esaurimento dei contingenti. I titolari di una carta di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga della propria carta di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall'entrata in vigore dell'allegato questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone specificati nelle disposizioni di base del presente allegato, in particolare all'articolo 7.

6.  La Svizzera comunica regolarmente e tempestivamente al Consiglio le statistiche e le informazioni utili, comprese le misure d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2. Ciascuno Stato membro può chiedere che la situazione venga esaminata.

7.  Ai lavoratori frontalieri non è applicabile alcun limite quantitativo.

8.  Le disposizioni transitorie in materia di sicurezza sociale e di trasferimento dei contributi ai fondi per la disoccupazione sono disciplinate dai protocolli l, 2 e 3 all'appendice 2.


1 Il periodo transitorio dovrebbe spirare contemporaneamente al periodo corrispondente nell'Acc. tra la Svizzera e la CE.
2 RS 0.142.112.681


Art. 11 Trattazione dei ricorsi

1.  Le persone di cui al presente allegato possono presentare ricorso alle autorità competenti dello Stato membro interessato per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del presente allegato.

2.  I ricorsi devono essere trattati entro un termine ragionevole.

3.  Le decisioni prese previo ricorso, o l'assenza di decisioni entro un periodo di tempo ragionevole, offrono alle persone di cui al presente allegato la possibilità di presentare appello all'autorità giudiziaria nazionale competente.


Art. 12 Disposizioni più favorevoli

Il presente allegato non pregiudica eventuali disposizioni nazionali più favorevoli tanto per i cittadini degli Stati membri quanto per i membri della loro famiglia.


Art. 13 Standstill

Gli Stati membri si impegnano a non adottare nuove misure restrittive nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri nel campo di applicazione del presente allegato.


Art. 14 Comitato sulla circolazione delle persone

1.  Il Consiglio istituisce un Comitato sulla circolazione delle persone responsabile della gestione e della corretta applicazione dell'allegato. Esso formula raccomandazioni a tal fine. Può costituire gruppi di lavoro sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e sul mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali.

2.  Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, gli Stati membri procedono regolarmente a scambi di informazioni e, su richiesta di uno degli Stati membri, si consultano in sede di Comitato.

3.  Il Consiglio può decidere di modificare le appendici 2 e 3 del presente allegato.


Art. 15 Misure di salvaguardia

In caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale, il Comitato si riunisce, su richiesta di uno Stato membro, al fine di esaminare le misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Il Consiglio può decidere le misure da adottare entro 60 giorni dalla data della richiesta. Tale termine può essere prorogato dal Consiglio. La portata e la durata delle misure si limitano a quanto strettamente indispensabile per porre rimedio alla situazione. Le misure scelte devono perturbare il meno possibile il funzionamento del presente allegato.


Art. 16 Riferimento al diritto comunitario

1.  Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente allegato, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento, come incorporati nell'Accordo SEE e nell'Accordo Svizzera-CE sulla libera circolazione delle persone.

2.  Nella misura in cui l'applicazione del presente allegato implica nozioni comuni agli strumenti giuridici di cui al paragrafo 1, si terrà conto della giurisprudenza pertinente precedente al 21 giugno 1999. Per garantire il corretto funzionamento dell'allegato, il Consiglio determina, su richiesta di uno degli Stati membri, le implicazioni della giurisprudenza successiva al 21 giugno 1999.


Art. 17 Evoluzione del diritto

1.  Non appena uno Stato membro avvia il processo d'adozione di un progetto di modifica della propria normativa interna, o non appena sopravvenga un cambiamento nella giurisprudenza degli organi le cui decisioni non sono soggette a un ricorso giurisdizionale di diritto interno in un settore disciplinato dal presente allegato, lo Stato membro in questione ne informa gli altri attraverso il Comitato.

2.  Il Comitato procede a uno scambio di opinioni sulle implicazioni di una siffatta modifica per il corretto funzionamento del presente allegato.


Art. 18 Relazione con gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale

Salvo disposizione contraria contenuta nell'appendice 2, gli accordi bilaterali tra gli Stati membri in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.


Art. 19 Relazione con gli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione

1.  Le disposizioni del presente allegato lasciano impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali tra gli Stati membri in materia di doppia imposizione. In particolare, le disposizioni del presente allegato non devono incidere sulla definizione di lavoratore frontaliero secondo gli accordi di doppia imposizione.

2.  Nessun elemento del presente allegato vieta agli Stati membri di operare distinzioni, nell'applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è comparabile, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

3.  Nessun elemento del presente allegato vieta agli Stati membri di adottare o di applicare misure volte a garantire l'imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale o agli accordi volti a evitare la doppia imposizione tra gli Stati membri, oppure altre intese fiscali.


Art. 20 Relazione con gli accordi bilaterali in settori diversi dalla sicurezza sociale e dalla doppia imposizione

1.  Fatte salve le disposizioni degli articoli 18 e 19, il presente allegato non incide sugli accordi tra gli Stati membri quali ad esempio quelli riguardanti i privati, gli operatori economici, la cooperazione transfrontaliera o il piccolo traffico frontaliero, nella misura in cui gli stessi siano compatibili con il presente allegato.

2.  In caso di incompatibilità tra tali accordi e il presente allegato, prevale quest'ultimo.


Art. 21 Diritti acquisiti

In caso di denuncia o di mancato rinnovo, i diritti acquisiti dai privati restano immutati. Gli Stati membri decideranno di comune accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.



1 Aggiornato dalle mod. adottate il 13 lug. 2004 (RU 2005 1525), il 19 apr. 2007 (RU 2007 4553, 2012 2373) ed il 27 nov. 2007, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2008 (RU 2009 605).


Allegato K - Appendice 1

Libera circolazione delle persone

(art. 20 della Convenzione)

I. Disposizioni generali

Art. 1 Ingresso e uscita

1.  Gli Stati membri ammettono nel rispettivo territorio i cittadini degli altri Stati membri, i membri della loro famiglia ai sensi dell'articolo 3 della presente appendice, nonché i lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 16 della presente appendice dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi.

Non può essere imposto alcun visto d'ingresso né obbligo equivalente, salvo per i membri della famiglia e i lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 16 della presente appendice, che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri. Lo Stato membro interessato concede a tali persone ogni agevolazione per ottenere i visti eventualmente necessari.

2.  Gli Stati membri riconoscono ai cittadini degli altri Stati membri, ai membri della loro famiglia ai sensi dell'articolo 3 della presente appendice, nonché ai lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 16 della presente appendice, il diritto di lasciare il loro territorio dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi. Gli Stati membri non possono imporre ai cittadini degli altri Stati membri alcun visto d'uscita né obbligo equivalente.

Gli Stati membri rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, in conformità della propria legislazione, una carta d'identità o un passaporto da cui risulti in particolare la loro cittadinanza.

Il passaporto deve essere valido almeno per tutti gli Stati membri e per i Paesi di transito diretto fra questi. Se il passaporto è l'unico documento valido per uscire dal Paese, la sua validità non deve essere inferiore a cinque anni.


Art. 2 Soggiorno e attività economica

1.  Fatte salve le disposizioni del periodo transitorio di cui all'articolo 10 dell'allegato e al capitolo VII della presente appendice, i cittadini di uno Stato membro hanno diritto di soggiornare e di esercitare un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro conformemente alle disposizioni previste nei capitoli da II a IV. Tale diritto è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno o di una carta speciale per i frontalieri.

I cittadini degli Stati membri hanno altresì il diritto di recarsi in un altro Stato membro o di rimanervi al termine di un impiego di durata inferiore a un anno, per cercare un impiego e soggiornarvi per un periodo ragionevole, che può essere di sei mesi, che consenta loro di informarsi in merito alle offerte di lavoro corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di prendere, all'occorrenza, le misure necessarie per essere assunti. Coloro che cercano un impiego hanno il diritto di ricevere, sul territorio dello Stato membro interessato, la stessa assistenza prestata dagli uffici di collocamento di tale Stato ai propri cittadini nazionali. Essi possono essere esclusi dall'assistenza sociale durante tale soggiorno.

2.  I cittadini degli Stati membri che non svolgono un'attività economica nello Stato ospitante e che non beneficiano di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni dell'allegato hanno un diritto di soggiorno, purché soddisfino le condizioni preliminari di cui al capitolo V. Tale diritto è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno.

3.  La carta di soggiorno o la carta speciale concesse ai cittadini degli Stati membri vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d'identità ai cittadini nazionali. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure per il rilascio di tali documenti.

4.  Gli Stati membri possono imporre ai cittadini degli altri Stati membri l'obbligo di segnalare la propria presenza sul territorio.


Art. 3 Membri della famiglia

1.  I membri della famiglia di un cittadino di uno Stato membro avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. Il lavoratore dipendente deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui è occupato, senza che tale disposizione possa condurre a discriminazioni tra i lavoratori nazionali e i lavoratori provenienti dall'altro Stato membro.

2.  Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza:

a)
il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico;
b)
gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico;
c)
nel caso di studenti, il coniuge e i loro figli a carico.

Gli Stati membri favoriscono l'ammissione di ogni membro della famiglia che non benefici delle disposizioni del presente paragrafo, lettere a), b) e c), se è a carico o vive nel Paese di provenienza sotto il tetto del cittadino di uno Stato membro.

3.  Per il rilascio della carta di soggiorno ai membri della famiglia di un cittadino di uno Stato membro, gli Stati membri possono esigere soltanto i documenti indicati qui di seguito:

a)
il documento in forza del quale sono entrati nel loro territorio;
b)
un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza attestante l'esistenza del vincolo di parentela;
c)
per le persone a carico, un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato d'origine o di provenienza, da cui risulti che sono a carico della persona di cui al paragrafo 1 o che convivono con essa in detto Stato.

4.  La carta di soggiorno rilasciata a un membro della famiglia ha la medesima validità di quella rilasciata alla persona da cui dipende.

5.  Il coniuge e i figli minori di 21 anni o a carico di una persona avente il diritto di soggiorno hanno il diritto di accedere a un'attività economica a prescindere dalla loro cittadinanza.

6.  I figli di un cittadino di uno Stato membro che eserciti, non eserciti, o abbia esercitato un'attività economica sul territorio di un altro Stato membro sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante, se i figli stessi vi risiedono. Gli Stati membri incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i suddetti corsi nelle migliori condizioni.


Art. 4 Diritto di rimanere

1.  I cittadini di uno Stato membro e i membri della loro famiglia hanno il diritto di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo aver cessato la propria attività economica.

2.  Conformemente all'articolo 16 dell'allegato, si fa riferimento al regolamento (CEE) n. 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24) e alla direttiva 75/34/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10), come incorporati nell'Accordo SEE e nell'Accordo Svizzera-CE sulla libera circolazione delle persone e in vigore il 21 giugno 19991.



II. Lavoratori dipendenti


Art. 6 Disciplina del soggiorno

1.  Il lavoratore dipendente cittadino di uno Stato membro (in appresso denominato lavoratore dipendente) che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno cinque anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore a un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi.

2.  Il lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di lavoro. Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata non superiore a tre mesi non occorre una carta di soggiorno.

3.  Per il rilascio dei documenti di soggiorno, gli Stati membri possono esigere dal lavoratore soltanto la presentazione dei documenti seguenti:

a)
il documento in forza del quale è entrato nel loro territorio;
b)
una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro.

4.  La carta di soggiorno è valida per tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.

5.  Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.

6.  La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, sia che lo stato di disoccupazione dipenda da una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, sia che si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente.

7.  L'adempimento delle formalità necessarie per ottenere la carta di soggiorno non può costituire un impedimento all'immediata esecuzione dei contratti di lavoro conclusi dai richiedenti.


Art. 7 Lavoratori dipendenti frontalieri

1.  Il lavoratore dipendente frontaliero è un cittadino di uno Stato membro che ha la sua residenza sul territorio di uno Stato membro e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altro Stato membro e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana.

2.  I lavoratori frontalieri non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno.

Tuttavia, l'autorità competente dello Stato d'impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell'impiego, se questa è superiore a tre mesi e inferiore a un anno. Tale carta viene rinnovata per almeno cinque anni purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un'attività economica.

3.  La carta speciale è valida per tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.


Art. 8 Mobilità professionale e geografica

1.  I lavoratori dipendenti hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante.

2.  La mobilità professionale comprende il cambiamento di datore di lavoro, di impiego, di professione e il passaggio da un'attività dipendente a un'attività autonoma. La mobilità geografica comprende il cambiamento di luogo di lavoro e di soggiorno.


Art. 9 Parità di trattamento

1.  Il lavoratore dipendente cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio di un altro Stato membro, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2.  Il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all'articolo 3 della presente appendice godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie.

3.  Egli fruisce altresì, allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei lavoratori dipendenti nazionali, dell'insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione.

4.  Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive riguardanti l'accesso all'impiego, l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori dipendenti non nazionali cittadini degli Stati membri.

5.  Il lavoratore dipendente cittadino di uno Stato membro, occupato sul territorio dell'altro Stato membro, beneficia della parità di trattamento per quanto riguarda l'iscrizione alle organizzazioni sindacali e l'esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto e l'accesso ai posti amministrativi o direttivi di un'organizzazione sindacale. Egli può essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall'esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'impresa.

Queste disposizioni non infirmano le norme legislative o regolamentari che, nello Stato ospitante, accordano diritti più ampi ai lavoratori dipendenti provenienti dall'altro Stato membro.

6.  Fatte salve le disposizioni dell'articolo 25 della presente appendice, un lavoratore dipendente cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode di tutti i diritti e vantaggi concessi ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda l'alloggio, ivi compreso l'accesso alla proprietà dell'alloggio di cui necessita.

Nella regione in cui è occupato detto lavoratore può iscriversi, allo stesso titolo dei cittadini nazionali, negli elenchi dei richiedenti alloggio delle località ove tali elenchi esistono e gode dei vantaggi e delle precedenze che ne derivano.

La sua famiglia, rimasta nello Stato di provenienza, è considerata a tal fine come se fosse residente nella predetta regione, nei limiti in cui un'analoga presunzione valga per i lavoratori nazionali.


III. Autonomi


Art. 11 Disciplina del soggiorno

1.  Il cittadino di uno Stato membro che desideri stabilirsi nel territorio di un altro Stato membro per esercitarvi un'attività indipendente (in appresso denominato autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal fine.

2.  La carta di soggiorno è automaticamente rinnovabile per almeno cinque anni purché il lavoratore autonomo dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare un'attività economica indipendente.

3.  Per il rilascio dei documenti di soggiorno, gli Stati membri possono esigere dal lavoratore autonomo soltanto la presentazione:

a)
del documento in forza del quale è entrato nel territorio;
b)
della prova di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.  La carta di soggiorno è valida in tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.

5.  Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.

6.  La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata alle persone di cui al paragrafo 1 per il solo fatto di non esercitare più un'attività a causa di una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio.


Art. 12 Lavoratori autonomi frontalieri

1.  Il lavoratore autonomo frontaliero è un cittadino di uno Stato membro che risiede sul territorio di uno Stato membro ed esercita un'attività indipendente sul territorio di un altro Stato membro e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

2.  I frontalieri autonomi non hanno bisogno di una carta di soggiorno.

Tuttavia, l'autorità competente dello Stato interessato può concedere al lavoratore autonomo frontaliero una carta speciale della durata di almeno cinque anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare o di voler esercitare un'attività indipendente. Essa viene rinnovata per almeno cinque anni, purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un'attività economica indipendente.

3.  La carta speciale è valida in tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.


Art. 13 Mobilità professionale e geografica

1.  I lavoratori autonomi hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante.

2.  La mobilità professionale comprende il cambiamento di professione e il passaggio da un'attività autonoma a un'attività dipendente. La mobilità geografica comprende il cambiamento del luogo di lavoro e di soggiorno.


Art. 14 Parità di trattamento

1.  Il lavoratore autonomo riceve nel Paese ospitante, per quanto riguarda l'accesso a un'attività indipendente e al suo esercizio, lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali.

2.  Le disposizioni dell'articolo 9 della presente appendice si applicano, mutatis mutandis, ai lavoratori autonomi di cui al presente capitolo.


IV. Prestazione di servizi


Art. 16 Prestazione di servizi

Nell'ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato, è vietata:

a)
qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di uno Stato membro, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile;
b)
qualsiasi limitazione relativa all'ingresso e al soggiorno nei casi di cui all'articolo 5 paragrafo 2 dell'allegato per quanto riguarda:
i)
i cittadini degli Stati membri prestatori di servizi e stabiliti sul territorio di uno Stato membro diverso da quello del destinatario dei servizi;
ii)
i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalità, di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro di uno Stato membro che sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territorio di un altro Stato membro, fatte salve le disposizioni dell'articolo 1.

Art. 17

Le disposizioni di cui all'articolo 16 della presente appendice si applicano a società costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e che abbiano sede sociale, amministrazione centrale o sede principale sul territorio di uno Stato membro.


Art. 18

Il prestatore di servizi che ha il diritto di, o è stato autorizzato a, fornire un servizio può esercitare a titolo temporaneo, per l'esecuzione della sua prestazione, la propria attività nello Stato in cui la prestazione è fornita alle stesse condizioni che lo Stato in questione impone ai suoi cittadini, conformemente alle disposizioni della presente appendice e delle appendici 2 e 3 dell'allegato.


Art. 19

1.  Alle persone di cui all'articolo 16 lettera b) della presente appendice che hanno il diritto di prestare un servizio, non occorre un documento di soggiorno per soggiorni di durata inferiore o uguale a 90 giorni. Il soggiorno è coperto dai documenti di cui all'articolo 1, in forza dei quali dette persone sono entrate nel territorio.

2.  Le persone di cui all'articolo 16 lettera b) della presente appendice che hanno il diritto di prestare un servizio di durata superiore a 90 giorni, o che siano state autorizzate a prestare un servizio, ricevono, per comprovare tale diritto, un documento di soggiorno della stessa durata della prestazione.

3.  Il diritto di soggiorno si estende a tutto il territorio degli Stati membri.

4.  Per il rilascio dei documenti di soggiorno, gli Stati membri possono richiedere alle persone di cui all'articolo 16 lettera b) della presente appendice soltanto:

a)
il documento in forza del quale sono entrate nel loro territorio;
b)
la prova che esse effettuano o desiderano effettuare una prestazione di servizi.

Art. 20

1.  La durata complessiva di una prestazione di servizi di cui all'articolo 16 lettera a) della presente appendice, che si tratti di una prestazione ininterrotta o di prestazioni successive, non può superare 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

2.  Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano né l'adempimento degli obblighi legali del prestatore di servizi nei confronti dell'obbligo di garanzia verso il destinatario di servizi, né casi di forza maggiore.


Art. 21

1.  Le disposizioni degli articoli 16 e 18 della presente appendice non si applicano alle attività legate anche occasionalmente all'esercizio della pubblica autorità nello Stato membro interessato.

2.  Le disposizioni degli articoli 16 e 18 della presente appendice nonché le misure adottate ai sensi di tali disposizioni, non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono l'applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione ai lavoratori distaccati nell'ambito di una prestazione di servizi. Conformemente all'articolo 16 del presente allegato, viene fatto riferimento alla direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 (GU L 18 del 1997, pag. 1) relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, come incorporata nell'Accordo SEE e nell'Accordo Svizzera-CE sulla libera circolazione delle persone e in vigore il 21 giugno 1999.

3.  Le disposizioni dell'articolo 16 lettera a) e dell'articolo 18 della presente appendice non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in ciascuno Stato membro all'entrata in vigore dell'allegato per quanto riguarda:

i)
l'attività delle agenzie di collocamento per impieghi temporanei e interinali;
ii)
i servizi finanziari la cui prestazione esige un'autorizzazione preliminare sul territorio di uno Stato membro e il cui prestatore è soggetto a vigilanza prudenziale da parte delle autorità pubbliche di detto Stato membro.

4.  Le disposizioni dell'articolo 16 lettera a) e dell'articolo 18 della presente appendice non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ciascuno Stato membro per quanto riguarda le prestazioni di servizi di durata inferiore o uguale a 90 giorni di lavoro effettivo, giustificate da seri motivi di interesse generale.


V. Persone che non esercitano un'attività economica


VI. Acquisto di immobili


1 In Svizzera, la copertura dell'assicurazione malattia per le persone che non hanno il domicilio nel Paese deve comprendere anche prestazioni in caso d'infortunio e maternità.


VII. Disposizioni transitorie ed evoluzione dell'allegato


Art. 25 Generalità

1.  Quando sono applicate le restrizioni previste all'articolo 10 dell'allegato, le disposizioni contenute nel presente capitolo completano e sostituiscono, rispettivamente, le altre disposizioni della presente appendice.

2.  Quando sono applicate le restrizioni previste all'articolo 10 dell'allegato, l'esercizio di un'attività economica è soggetta al rilascio di un permesso di soggiorno e/o di lavoro.


Art. 26 Disciplina del soggiorno dei lavoratori dipendenti

1.  La carta di soggiorno di un lavoratore dipendente detentore di un contratto di lavoro di durata inferiore a un anno viene rinnovata fino a 12 mesi al massimo purché il lavoratore dipendente dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un'attività economica. Una nuova carta di soggiorno viene rilasciata purché il lavoratore dipendente dimostri di poter esercitare un'attività economica e che i limiti quantitativi previsti all'articolo 10 dell'allegato non siano raggiunti. Conformemente all'articolo 23 della presente appendice, non vi è alcun obbligo di lasciare il Paese tra un contratto di lavoro e l'altro.

2.  Durante il periodo di cui all'articolo 10 paragrafo 2 dell'allegato, uno Stato membro può esigere, per rilasciare una carta di soggiorno iniziale, un contratto scritto o una proposta di contratto.

3.  a)
Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro temporaneo sul territorio dello Stato ospitante per almeno 30 mesi hanno automaticamente il diritto di accettare un impiego di durata illimitata1, senza che possa essere contestato loro l'eventuale esaurimento del numero garantito delle carte di soggiorno.
b)
Coloro che abbiano occupato precedentemente un posto di lavoro stagionale sul territorio dello Stato ospitante della durata complessiva di almeno 50 mesi negli ultimi 15 anni e che non soddisfino le condizioni necessarie per avere diritto a una carta di soggiorno in base alle disposizioni della lettera a) del presente paragrafo, hanno automaticamente il diritto di accettare un posto di lavoro di durata illimitata.

1 Essi non sono soggetti né alla precedenza data ai lavoratori cittadini nazionali, né al controllo del rispetto delle condizioni di lavoro e di retribuzione nel settore e nel posto.


Art. 27 Lavoratori dipendenti frontalieri

1.  Il lavoratore frontaliero dipendente è un cittadino di uno Stato membro che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un'attività retribuita nelle zone frontaliere della Svizzera o dei suoi Stati limitrofi e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Sono considerate zone frontaliere ai sensi dell'allegato le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e i suoi Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliera.

2.  La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l'ha rilasciata.


Art. 28 Diritto al ritorno dei lavoratori dipendenti

1.  Il lavoratore dipendente che, all'entrata in vigore dell'allegato, era detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno un anno e che ha lasciato il Paese ospitante, ha diritto a un accesso privilegiato all'interno del contingente per la sua carta di soggiorno entro i sei anni successivi alla sua partenza, purché dimostri di poter esercitare un'attività economica.

2.  Il lavoratore frontaliero ha diritto a una nuova carta speciale nei sei anni successivi alla fine dell'attività precedente, della durata ininterrotta di tre anni, con riserva di un controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro qualora si tratti di un dipendente, nei due anni successivi all'entrata in vigore dell'allegato, e purché dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un'attività economica.

3.  I giovani che hanno lasciato il territorio di uno Stato membro dopo avervi soggiornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quattro anni ed esercitare un'attività economica.


Art. 29 Mobilità geografica e professionale dei dipendenti

1.  Il lavoratore dipendente detentore di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno ha diritto, nei 12 mesi successivi all'inizio dell'impiego, alla mobilità professionale e geografica. È possibile passare da un'attività dipendente a un'attività indipendente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 dell'allegato.

2.  Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri dipendenti danno diritto alla mobilità professionale e geografica all'interno delle zone frontaliere della Svizzera o dei suoi Stati limitrofi.


Art. 30 Disciplina del soggiorno dei lavoratori autonomi

Il cittadino di uno Stato membro che desideri stabilirsi sul territorio di un altro Stato membro per esercitare un'attività indipendente (in appresso denominato lavoratore autonomo) riceve una carta di soggiorno della durata di sei mesi. Egli riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni purché dimostri alle autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un'attività indipendente. Tale periodo di sei mesi può, all'occorrenza, essere prorogato di due mesi al massimo qualora il lavoratore possa effettivamente presentare la prova richiesta.


Art. 31 Lavoratori autonomi frontalieri

1.  Il lavoratore frontaliero autonomo è un cittadino di uno Stato membro che ha il suo domicilio regolare nelle zone frontaliere della Svizzera o dei suoi Stati limitrofi, esercita un'attività autonoma nelle zone frontaliere della Svizzera o dei suoi Stati limitrofi e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Sono considerate zone frontaliere ai sensi dell'allegato le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e i suoi Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliera.

2.  Il cittadino di uno Stato membro che desideri esercitare, in qualità di lavoratore frontaliero e a titolo autonomo, un'attività nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi riceve una carta speciale preliminare della durata di sei mesi. Egli riceve una carta speciale della durata di almeno cinque anni purché dimostri alle autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un'attività indipendente. Tale periodo di sei mesi può essere prorogato, all'occorrenza, di due mesi al massimo qualora egli possa effettivamente presentare la prova richiesta.

3.  La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l'ha rilasciata.


Art. 32 Diritto al ritorno dei lavoratori autonomi

1.  Il lavoratore autonomo che è stato detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni, e ha lasciato il Paese ospitante, riceverà automaticamente una carta speciale entro sei anni dalla sua partenza, purché abbia già lavorato nel Paese ospitante ininterrottamente per tre anni e dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un'attività economica.

2.  Il lavoratore frontaliero autonomo, entro sei anni dalla fine dell'attività precedente, riceverà automaticamente una nuova carta speciale della durata ininterrotta di quattro anni, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un'attività economica.

3.  I giovani che hanno lasciato il territorio di uno Stato membro dopo avervi soggiornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quattro anni ed esercitare un'attività economica.


Art. 33 Mobilità geografica e professionale dei lavoratori autonomi

Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri autonomi danno diritto alla mobilità professionale e geografica all'interno delle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi. Le carte di soggiorno (per i frontalieri: le carte speciali) preliminari della durata di sei mesi danno diritto soltanto alla mobilità geografica.



Allegato K - Appendice 2

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(art. 21 della Convenzione)

Art. 1

1.  Gli Stati membri convengono di applicare fra di loro, nell'ambito del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento, nella versione integrata nell'Accordo SEE e nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la CE, nella versione in vigore il 21 giugno 19991 e nella versione modificata dalla sezione A della presente appendice, o norme ad essi equivalenti.

2.  Per «Stato(i) membro(i)» di cui agli atti cui è fatto riferimento nella sezione A della presente appendice si intendono gli Stati membri della presente Convenzione.



Art. 2

1.  Ai fini dell'applicazione della presente appendice, gli Stati membri prendono in considerazione gli atti comunitari cui è fatto riferimento, nella versione modificata dalla sezione B della presente appendice, nella versione integrata nell'Accordo SEE e nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la CE e nella versione in vigore il 21 giugno 1999.

2.  Ai fini dell'applicazione della presente appendice, gli Stati membri prendono atto degli atti comunitari cui è fatto riferimento nella sezione C della presente appendice, nella versione integrata nell'Accordo SEE e nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la CE, nonché nella versione in vigore il 21 giugno 1999.


Sezione A: Atti ai quali è fatto riferimento

1.  371 R 14081: Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità,

modificato e aggiornato da:

397 R 118: Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1), che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71;

397 R 1290: Regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio, del 27 giugno 1997 (GU L 176 del 4.7.1998, pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71;

398 R 1223: Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio, del 4 giugno 1998 (GU L 168 del 13.6.1998, pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71;

398 R 1606: Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71;

399 R 307: Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12.2.1999, pag. 1), recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti.

399 R 1399: Regolamento (CE) n. 1399/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1).

32001 R 1386: Regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).

32004 R 0631: Regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (GU L 100, 6.4.2004, pag. 1) che modifica il regolamento del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento del Consiglio (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamenti (CEE) n. 1408/71, in relazione al coordinamento dei diritti e alla semplificazione delle procedure.

Ai fini della presente convenzione, le disposizioni del regolamento sono applicabili, fatti salvi i seguenti adeguamenti:

1.  l'articolo 1 lettera j) terzo comma non è applicabile;

2.  l'articolo 94 (9) non è applicabile;

3.  l'articolo 95a non è applicabile;

4.  l'articolo 95b non è applicabile;

5.  l'articolo 96 non è applicabile;

6.  l'allegato I parte I è completato nel modo seguente:

«ZA.Islanda

Sono considerati lavoratori subordinati o lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1 lettera a) punto ii) del regolamento tutti i lavoratori subordinati o autonomi conformemente alle disposizioni concernenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro della legge sulla sicurezza sociale.

ZB.Liechtenstein

Senza oggetto.

ZC. Norvegia

Sono considerati lavoratori subordinati o lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1 lettera a) punto ii) del regolamento tutti i lavoratori subordinati o autonomi conformemente alla legge sull'assicurazione nazionale.

ZD. Svizzera

Se un'istituzione svizzera è competente per la concessione delle prestazioni sanitarie conformemente al titolo III capitolo 1 del regolamento:

(a)
è considerato lavoratore subordinato ai sensi dell'articolo 1 lettera a) punto ii) del regolamento qualsiasi persona che è considerata lavoratore dipendente conformemente alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti2;
(b)
è considerato lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 1 lettera a) punto ii) del regolamento qualsiasi persona che è considerata lavoratore indipendente conformemente alla legge federale sull'assicurazione per le vecchiaia e per i superstiti.»

7.  l'allegato I parte II è completato nel modo seguente:

«ZA. Islanda

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in applicazione delle norme di cui al titolo III capitolo 1 del regolamento, il termine «familiare» designa il coniuge o un figlio di meno di 25 anni.

ZB. Liechtenstein

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in applicazione delle norme di cui al titolo III capitolo 1 del regolamento, il termine «familiare» designa il coniuge o un figlio di meno di 25 anni.

ZC. Norvegia

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in applicazione delle norme di cui al titolo III capitolo 1 del regolamento, il termine «familiare» designa il coniuge o un figlio a carico di meno di 25 anni.

ZD. Svizzera

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in applicazione delle norme di cui al titolo III capitolo 1 del regolamento, il termine «familiare» designa il coniuge, i figli che non hanno ancora compiuto i 18 anni, nonché i figli che non hanno ancora compiuto i 25 anni e che frequentano una scuola oppure effettuano degli studi o un apprendistato.

8.  l'allegato II parte I è completato nel modo seguente:

«ZA. Islanda

Senza oggetto.

ZB. Liechtenstein

Senza oggetto

ZC. Norvegia

Senza oggetto.

ZD. Svizzera

Gli assegni familiari ai lavoratori autonomi in applicazione delle pertinenti legislazioni cantonali (Grigioni, Lucerna e San Gallo).»

9.  l'allegato II parte II è completato nel modo seguente:

«ZA. Islanda

Nulla.

ZB. Liechtenstein

Nulla.

ZC. Norvegia

(a)
Gli assegni forfettari per la nascita di un figlio in applicazione della legge sull'assicurazione nazionale.
(b)
Gli assegni forfettari per l'adozione in applicazione della legge sull'assicurazione nazionale.

ZD. Svizzera

Gli assegni per la nascita e gli assegni per l'adozione in applicazione delle pertinenti legislazioni cantonali in materia di prestazioni familiari (Friburgo, Ginevra, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Sciaffusa, Svitto, Soletta, Uri, Vallese, Vaud).»

10.  l'allegato II parte III è completato nel modo seguente:

«ZA. Islanda

Nulla.

ZB. Liechtenstein

Nulla.

ZC. Norvegia

Nulla.

ZD. Svizzera

Senza oggetto.»

11.  l'allegato II bis è completato come segue:

«ZA. Islanda

Nulla.

ZB. Liechtenstein

(a)
Gli assegni per i non vedenti (legge sulla concessione di assegni per i non vedenti del 17 dicembre 1970).
(b)
Gli assegni maternità (legge sulla concessione di assegni maternità del 25 novembre 1981).
(c)
Le prestazioni complementari per le persone anziane e l'assicurazione superstiti e invalidità (legge sulle prestazioni complementari per le persone anziane e sull'assicurazione superstiti e invalidità del 10 dicembre 1965 nella versione modificata il 12 novembre 1992).
(d)
Gli assegni per grandi invalidi (legge sulle prestazioni complementari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del 10 dicembre 1965 nella versione modificata il 12 novembre 1992).

ZC. Norvegia

(a)
Gli assegni di base e le prestazioni di cura, conformemente agli articoli 6-1-6-8 della legge n. 19 del 28 febbraio 1997 sul regime nazionale di sicurezza sociale, destinati a coprire le spese supplementari o a fornire cure particolari, cure sanitarie o servizi di aiuto a domicilio in seguito a invalidità, tranne nei casi in cui il beneficiario percepisca dal regime nazionale di sicurezza sociale una pensione di vecchiaia, di superstite o di invalidità.
(b)
Il supplemento minimo di pensione garantito alle persone disabili dalla nascita o che lo sono divenute in età precoce, conformemente agli articoli 3-21 e 3-22 della legge n. 19 del 28 febbraio 1997 sul regime nazionale di sicurezza sociale.
(c)
Gli assegni familiari e scolastici erogati ai congiunti superstiti conformemente alle disposizioni dell'articolo 17-9 della legge n. 19 del 28 febbraio 1997 sul regime nazionale di sicurezza sociale.

ZD. Svizzera

(a)
Le prestazioni complementari (legge federale del 19 marzo 19653 sulle prestazioni complementari) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali.
(a1)
L'assegno per grandi invalidi (legge federale del 19 giugno 19594 sull'assicurazione invalidità [LAI] e legge federale del 20 dicembre 19465 sull'assicurazione vecchiaia e superstiti [LAVS] nelle versioni rivedute dell'8 ottobre 1999).
(b)
Le rendite per casi di rigore dell'assicurazione invalidità (art. 28 cpv. 1bis della legge federale del 19 giugno 19596 sull'assicurazione per l'invalidità, nella versione riveduta del 7 ottobre 1994).
(c)
Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione previste dalle legislazioni cantonali.»

12.  l'allegato III parte A è completato nel modo seguente:

«106. Islanda-Liechtenstein

Senza oggetto.

107. Islanda-Norvegia

L'articolo 10 della convenzione nordica di sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

108. Islanda-Svizzera

Senza oggetto.

109. Liechtenstein-Norvegia

Senza oggetto.

110. Liechtenstein-Svizzera

(a)
L'articolo 4 della convenzione di sicurezza sociale dell'8 marzo 19897 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 febbraio 19968 e n. 2 del 29 novembre 20009 per quanto concerne il versamento di prestazioni in denaro a persone residenti in uno Stato terzo.
L'articolo 14 paragrafo 1 della convenzione summenzionata, con la seguente riserva: i provvedimenti di integrazione accordati conformemente alla legislazione dello Stato dell'ultima occupazione sono concesse per soli tre anni. In seguito, l'assicurazione dello Stato di residenza applica i provvedimenti come se il relativo diritto fosse sorto conformemente alla sua normativa.
L'articolo 14 paragrafi 3 e 4 e gli articoli 20-22 delle convenzioni summenzionate.
Il numero 20 del protocollo finale alla convenzione summenzionata e l'articolo 3 paragrafo 3 della convenzione complementare n. 2 summenzionata.
(b)
L'articolo 6 della convenzione del 15 gennaio 197910 sull'assicurazione contro la disoccupazione.

111. Norvegia-Svizzera

L'articolo 6 (2) della convenzione di sicurezza sociale del 21 febbraio 197911

13.  l'allegato III parte B è completato nel modo seguente:

«106. Islanda-Liechtenstein

Senza oggetto.

107. Islanda-Norvegia

Nulla.

108. Islanda-Svizzera

Senza oggetto.

109. Liechtenstein-Norvegia

Senza oggetto.

110. Liechtenstein-Svizzera

(a)
L'articolo 4 della convenzione di sicurezza sociale dell'8 marzo 198912 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 febbraio 199613 e n. 2 del 29 novembre 200014 per quanto concerne il versamento di prestazioni in denaro a persone residenti in uno Stato terzo.
(b)
L'articolo 6 della convenzione sull'assicurazione contro la disoccupazione del 15 gennaio 197915.

111. Norvegia-Svizzera

L'articolo 6 (2) della convenzione di sicurezza sociale del 21 febbraio 1979.»

14.  l'allegato IV parte A è completato nel modo seguente:

«ZA. Islanda

Nulla.

ZB. Liechtenstein

Nulla.

ZC. Norvegia

Nulla.

ZD. Svizzera

Nulla.»

15.  l'allegato IV parte B è completato nel modo seguente:

«ZA. Islanda

Nulla.

ZB. Liechtenstein

Nulla.

ZC. Norvegia

Nulla.

ZD. Svizzera

Nulla.»

16.  l'allegato IV parte C è completato nel modo seguente:

«ZA. Islanda

Tutte le domande concernenti sia le pensioni di vecchiaia di base e complementari sia il regime speciale dei funzionari.

ZB. Liechtenstein

Tutte le domande di pensioni ordinarie nell'ambito delle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nonché degli altri regimi professionali di pensioni di vecchiaia, di superstiti e di invalidità, nella misura in cui la normativa del fondo in questione non preveda riduzioni.

ZC. Norvegia

Tutte le domande di pensioni di vecchiaia, fatte salve le pensioni menzionate dall'allegato IV parte D.

ZD. Svizzera

Tutte le domande di rendite di vecchiaia, per superstiti e invalidità del regime di base, nonché di rendita di vecchiaia nell'ambito della previdenza professionale.»

17.  l'allegato IV parte D2 è completato nel modo seguente:

«(g)
Pensioni d'invalidità norvegesi, anche se convertite in pensione di vecchiaia qualora sia raggiunta l'età di ammissione alla pensione di vecchiaia e tutte le pensioni (per superstiti e di vecchiaia) fondate sui redditi della pensione di una persona deceduta.
(h)
Le rendite svizzere per i superstiti e di invalidità conformemente alla legge federale del 25 giugno 198216 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.»

18.  l'allegato VI è completato nel modo seguente:

«ZA. Islanda

1.  Se un lavoratore subordinato o autonomo che ha un impiego in Islanda ha terminato la sua attività e il rischio si verifica durante l'esercizio di un lavoro subordinato o autonomo in un altro Stato cui si applica il regolamento e in cui la pensione di invalidità versata nell'ambito dei regimi di sicurezza sociale e di pensione supplementare (casse pensioni) in Islanda non comprende più il periodo fra il verificarsi del rischio e l'età di ammissione alla pensione (periodo futuro), i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica il presente regolamento sono presi in considerazione per adempiere le esigenze relative al periodo futuro come se fossero stati compiuti in Islanda.

2.  Qualsiasi persona subordinata a un regime speciale dei funzionari che risiede in Islanda e:

a)
che non è subordinata alle disposizioni del titolo III capitolo 1 sezioni 2-7, e
b)
che non ha diritto a una pensione islandese,

sarà obbligata a pagare le spese derivanti dalle prestazioni in natura accordate a questa persona o ai suoi familiari in Islanda, se queste prestazioni in natura sono coperte dal regime speciale in questione e/o dal regime d'assicurazione personale che completa il regime speciale.

3.  Le persone assicurate in Islanda, iscritte nel registro nazionale, che risiedono in Islanda e seguono degli studi in un altro Stato cui si applica il presente regolamento sono coperte dal regime di sicurezza sociale islandese. L'assicurazione dello studente non dipende dalla durata degli studi. In caso di trasferimento di residenza dall'Islanda a un altro Stato cui si applica il presente regolamento o di impiego attivo in tale Stato, lo studente non è più coperto dall'assicurazione.

ZB. Liechtenstein

Per l'applicazione del titolo III capitolo 3 del regolamento, qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che non è più assoggettato alla legislazione del Liechtenstein sull'assicurazione invalidità è considerato come assicurato contro tale rischio per l'erogazione di una pensione d'invalidità ordinaria:

(a)
se, al momento in cui si verifica il rischio assicurato, conformemente alle disposizioni della legislazione del Liechtenstein sull'assicurazione invalidità:
(i)
beneficia di provvedimenti di rieducazione previsti dall'assicurazione invalidità del Liechtenstein; o
(ii)
è assicurato conformemente alla legislazione sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità di un altro Stato al quale si applica il presente regolamento; o
(iii)
può pretendere una pensione dell'assicurazione invalidità o vecchiaia di un altro Stato al quale si applica il presente regolamento; o
(iv)
qualora sia subordinato alla legislazione di un altro Stato al quale si applica il presente regolamento, sia inabile al lavoro e possa pretendere prestazioni dell'assicurazione malattia o infortuni di tale Stato o percepisca siffatta prestazione; oppure se
(v)
può pretendere, per motivi di disoccupazione, prestazioni in denaro dell'assicurazione disoccupazione di un altro Stato al quale si applica il presente regolamento o se riceve siffatta prestazione;
(b)
o, qualora abbia lavorato nel Liechtenstein in qualità di frontaliere, abbia versato i contributi previsti dalla legge per almeno 12 mesi durante i tre anni immediatamente precedenti al verificarsi del rischio conformemente alla legislazione del Liechtenstein;
(c)
o, qualora debba abbandonare il lavoro subordinato o autonomo nel Liechtenstein in seguito a infortunio o malattia, sintanto che dimora nel Liechtenstein; è chiamato a versare contributi sulla stessa base di una persona che non esercita un'attività lucrativa.

ZC. Norvegia

1.  Le disposizioni transitorie della legislazione norvegese che prevedono una riduzione del periodo di assicurazione richiesto per il versamento di una pensione supplementare completa alle persone nate prima del 1937 si applicano alle persone coperte dal regolamento, nella misura in cui abbiano risieduto in Norvegia o vi abbiano esercitato un'attività lucrativa subordinata o autonoma durante il numero di anni richiesti dopo il sedicesimo compleanno e prima del 1° gennaio 1967, ossia durante un numero di anni corrispondente al periodo intercorso fra la data di nascita e il 1937.

2.  Una persona assicurata conformemente alla legge sull'assicurazione nazionale che assiste persone assicurate anziane, disabili o ammalate beneficia, alle condizioni previste e durante il periodo in cui presta tale assistenza, di un accredito di punti per il computo della pensione. Analogamente, una persona che assiste bambini in tenera età beneficia di un accredito di punti per il computo della pensione se soggiorna in uno Stato, diverso dalla Norvegia, al quale si applica il presente regolamento, a condizione che fruisca di un congedo parentale previsto dalla legge norvegese sul lavoro.

3.  Gli articoli 12-2 sezione 3, 17-3 sezione 4 e 18-2 sezione 4 della legge sul regime nazionale di sicurezza sociale - in virtù dei quali una pensione può essere concessa in deroga all'obbligo generale di essere stati assicurati conformemente a tale legge durante i tre anni precedenti al verificarsi del rischio - non sono applicabili se sussiste un diritto alla pensione per superstiti o di invalidità norvegese, calcolata conformemente all'articolo 46 paragrafo 2 e in applicazione dell'articolo 45.

4.  Le persone assicurate in Norvegia, cui si applica il presente regolamento e che beneficiano di un prestito o di una borsa di studio della cassa nazionale di prestiti di studio (Statens lånekasse for utdanning) e che seguono degli studi in un altro Stato al quale si applica il presente regolamento, sono coperte dal regime d'assicurazione nazionale norvegese. In caso di studi in Danimarca, Finlandia, Islanda e Svezia lo studente deve altresì essere iscritto nel registro norvegese della popolazione. L'assicurazione dello studente non dipende della durata degli studi. In caso di impiego attivo in un altro Stato al quale si applica il presente regolamento, lo studente non è più coperto dall'assicurazione.

ZD. Svizzera

1.  L'articolo 2 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti17 e l'articolo 1 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità18 - che disciplinano l'assicurazione facoltativa nei rispettivi settori - si applicano ai cittadini degli altri Stati membri che risiedono al di fuori della Svizzera, sul territorio degli altri Stati membri o sul territorio degli Stati membri della Comunità europea allorché tali persone dichiarano la loro adesione all'assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui hanno cessato di essere assicurate all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.

2.  Quando una persona cessa di essere assicurata all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni essa ha diritto di continuare l'assicurazione con l'accordo del datore di lavoro se non lavora in un altro Stato membro o in uno Stato membro della Comunità europea per conto di un datore di lavoro in Svizzera e se ne fa domanda entro sei mesi dal giorno in cui cessa di essere assicurata.

3.  (a)
Se, in applicazione degli articoli 14 paragrafo 1, 14a paragrafo 1, e 17, una persona rimane assoggettata alle disposizioni legali di uno Stato membro mentre esercita un'attività lucrativa sul territorio di uno Stato membro, lo stesso vale per il coniuge o i figli che soggiornano con essa sul territorio di tale Stato e che non esercitano un'attività lucrativa.
(b)
Se, conformemente alla lettera a), le disposizioni legali svizzere sono applicabili ai coniugi e ai figli, questi sono assicurati nell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

4.  Le disposizioni legali svizzere sull'assicurazione malattie obbligatoria si applicano alle seguenti categorie di persone che non risiedono in Svizzera:

(i)
le persone assoggettate alle disposizioni legali svizzere in virtù del titolo II del regolamento;
(ii)
le persone per le quali la Svizzera è lo Stato competente in virtù degli articoli 28, 28a o 29 del regolamento;
(iii)
le persone che beneficiano di prestazioni dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione;
(iv)
i familiari di tali persone o di un lavoratore che risiede in Svizzera ed è assicurato nell'assicurazione malattie svizzera.

5.  Per l'applicazione degli articoli 22, 22a, 22b, 22c, 25 e 31 del regolamento, l'assicuratore svizzero prende a carico tutti i costi fatturati.

6.  I periodi di assicurazione d'indennità giornaliera compiuti nell'assicurazione di un altro Stato membro sono conteggiati per ridurre o togliere un'eventuale riserva sull'assicurazione di indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, se la persona si assicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall'uscita dall'assicurazione straniera.

7.  Qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che non è più assicurato secondo la legislazione svizzera sull'assicurazione invalidità è considerato come se fosse assicurato durante un anno dall'interruzione del lavoro antecedente all'invalidità, se ha dovuto rinunciare all'attività lucrativa in Svizzera in seguito a malattia o infortunio e se l'invalidità è stata constatata in tale Paese; è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità come se fosse domiciliato in Svizzera.

8.  Le persone che, avendo esercitato un'attività lucrativa subordinata o autonoma per coprire i bisogni vitali, hanno dovuto cessare tale attività in seguito a malattia o infortunio e che non sono più subordinate alla legislazione svizzera sull'assicurazione invalidità, sono considerate come se fossero ancora affiliate a tale assicurazione per quanto concerne la concessione di provvedimenti di integrazione, nonché durante il periodo in cui beneficiano di tali provvedimenti, a condizione che non riprendano una nuova attività fuori della Svizzera.»

19.  l'allegato VII è completato nel modo seguente:

«13.  Esercizio, da parte di una persona residente in Islanda, di un'attività autonoma in Islanda e di un attività subordinata in qualsiasi altro Stato cui si applica il presente regolamento.

14.  Esercizio di un'attività autonoma nel Liechtenstein e di un'attività subordinata in qualsiasi altro Stato cui si applica il presente regolamento.

15.  Esercizio, da parte di una persona residente in Norvegia, di un'attività autonoma in Norvegia e di un'attività subordinata in qualsiasi altro Stato cui si applica il presente regolamento.

16.  Esercizio, da parte di una persona residente in Svizzera, di un'attività autonoma in Svizzera e di un'attività subordinata in qualsiasi altro Stato cui si applica il presente regolamento.»

20.  L'allegato VIII è modificato come segue:

«ZA. Islanda

Nulla.

ZB. Liechtenstein

Nulla.

ZC. Norvegia

Nulla.

ZD. Svizzera

Nulla.»

2.  372 R 574: Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

modificato ed aggiornato da:

397 R 118: Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28 del 30.01.1997, pag. 1), che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71;

397 R 1290: Regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio, del 27 giugno 1997 (GU L 176 del 4.7.1998, pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71;

398 R 1223: Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio, del 4 giugno 1998 (GU L 168 del 13.6.1998 pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71;

398 R 1606: Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 al fine di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici;

399 R 307: Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12.2.99, pag. 1), recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti.

399 R 1399: Regolamento (CE) n. 1399/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1).

32001 R 1386: Regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).»

32001 R 0089: Regolamento (CE) n. 89/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno dellas Comunità (GU L 14 del 18.1.2001, pag. 16).

32002 R 0410: Regolamento (CE) n. 410/2002 della Commissione, del 27 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 17).

32003 R 1851: Regolamento della Commissione (CE) n. 1851/2003 del 17 ottobre 2003 (GU L 271, 22.10.2003, pag. 3) che modifica il regolamento del Consiglio (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

32004 R 0631: Regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (GU L 100, 6.4.2004, pag. 1) che modifica il regolamento del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento del Consiglio (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in relazione al coordinamento dei diritti e alla semplificazione delle procedure.

Ai fini della presente convenzione, le disposizioni del regolamento sono applicabili con i seguenti adeguamenti:

1.  l'allegato 1 è completato nel modo seguente:

«ZA. Islanda

1.  Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra (ministro della sanità e della sicurezza sociale), Reykjavík

2.  Félagsmálaráðherra (ministro degli affari sociali), Reykjavík

3.  Fjármálaráðherra (ministro delle finanze), Reykjavík

ZB. Liechtenstein

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (il governo del Principato del Liechtenstein), Vaduz

ZC. Norvegia

1.  Sosialdepartementet (Ministero degli affari sociali), Oslo

2.  Helsedepartementet (Ministero della sanità), Oslo

3.  Arbeids- og administrasjonsdepartementet (Ministero del lavoro e dell'amministrazione pubblica), Oslo

4.  Barne- og familiedepartementet (Ministero dell'infanzia e della famiglia), Oslo

5.  Justisdepartementet (Ministero della giustizia), Oslo

6.  Utenriksdepartementet (Ministero degli affari esteri) Oslo.

ZD. Svizzera

1.  Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Federal Social Insurance Office, Berne).

2.  Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern - Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du travail, Berne - Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro, Berna (State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne).»

2.  l'allegato 2 è completato nel modo seguente:

«ZA. Islanda

1. Malattia e maternità:

(a)
Malattia:
Tryggingastofnun ríkisins (Amministrazione nazionale delle assicurazioni sociali), Reykjavík
(b)
Maternità:
Tryggingastofnun ríkisins (Amministrazione nazionale delle assicurazioni sociali), Reykjavík

2. Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni):

(a)
Pensioni nell'ambito della legge sui regimi di sicurezza sociale:
Tryggingastofnun ríkisins (Amministrazione nazionale delle assicurazioni sociali), Reykjavík
(b)
Pensioni concesse in virtù della legge sul regime obbligatorio delle pensioni e le attività delle casse pensioni:
La cassa pensioni alla quale l'assicurato ha versato i contributi.
Organo di collegamento per le casse pensioni è il Tryggingastofnun ríkisins (Amministrazione nazionale delle assicurazioni sociali), Reykjavík

3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

(a)
Prestazioni in natura e pensioni nell'ambito dei regimi di sicurezza sociale:
Tryggingastofnun ríkisins (Amministrazione nazionale delle assicurazioni sociali), Reykajvík
(b)
Pensioni concesse in virtù della legge sul regime obbligatorio delle pensioni e le attività delle casse pensioni:
La cassa pensioni alla quale l'assicurato ha versato i contributi.
Organo di collegamento per le casse pensioni è il Tryggingastofnun ríkisins (Amministrazione nazionale delle assicurazioni sociali), Reykjavík

4. Disoccupazione:

Vinnumálastofnun (Direzione del lavoro), Reykjavík.

5. Prestazioni familiari:

(a)
Prestazioni familiari, ad eccezione delle prestazioni per figli:
Tryggingastofnun ríkisins (Amministrazione nazionale delle assicurazioni sociali), Reykjavík
(b)
Prestazioni per figli e prstazioni supplementari per figli:
Ríkisskattstjóri (Direttore del Servizio delle imposte), Reykjavík.

ZB. Liechtenstein

1.  Malattia e maternità:

-
cassa di assicurazione malattia riconosciuta presso il quale l'interessato è assicurato, o
-
Amt für Gesundheit (Ufficio della sanità)

2.  Invalidità:

(a)
Assicurazione invalidità: Liechtensteinische Invalidenversicherung (Assicurazione invalidità del Liechtenstein)
(b)
regime professionale: cassa pensione alla quale è affiliato l'ultimo datore di lavoro

3.  Vecchiaia e morte (pensioni):

(a)
Assicurazione vecchiaia e superstiti: Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein)
(b)
regime professionale: cassa pensione alla quale è affiliato l'ultimo datore di lavoro

4.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

-
cassa di assicurazione presso la quale è assicurato l'interessato, o
-
Amt für Gesundheit (Ufficio della sanità)

5.  Disoccupazione:

Ufficio degli affari economici

6.  Prestazioni familiari:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Cassa di compensazione familiare del Liechtenstein)

ZC. Norvegia

1.  Prestazioni di disoccupazione:

Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeids-kontorer på bostedet eller oppholdsstedet (Ufficio nazionale del lavoro, Oslo, uffici regionali del lavoro e uffici locali del lavoro nel luogo di residenza o di dimora)

2.  Tutte le altre prestazioni previste dalla legge norvegese sulle assicurazioni nazionali:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio nazionale di assicurazioni sociali all'estero), Oslo

3.  Assegni familiari:

Rikstrygdeverket (Amministrazione nazionale delle assicurazioni), Oslo, e Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio nazionale di assicurazioni sociali all'estero), Oslo

4.  Regime di assicurazione pensione per i marittimi:

Pensjonstrygden for sjømenn (Assicurazione pensione per i marittimi), Oslo

5.  Legge del 16 giugno 1989 sull'assicurazione infortuni sul lavoro (lov av 16. juni 1989 om yrkesskadeforsikring):

L'assicuratore presso il quale è assicurato il datore di lavoro. Se non è assicurato: Yrkesskadeforsikringsforeningen (Associazione di assicurazione infortuni sul lavoro), Oslo

6.  Regime di garanzia dei diritti di sicurezza sociale conformemente all'articolo 32 della legge del 30 maggio 1975 relativa ai marittimi (sjømannsloven av 30. mai 1975):

L'assicuratore presso il quale è assicurato il datore di lavoro.

7.  Prestazioni in virtù della legge n. 26 del 28 luglio 1949 concernente la cassa pensione del servizio pubblico norvegese (lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse):

Statens Pensjonskasse (Cassa pensione del servizio pubblico norvegese).

ZD. Svizzera

1. Malattia e maternità:

Versicherer - Assureur - Assicuratore secondo la legge federale sull'assicurazione malattie19, presso cui è assicurato l'interessato.

2.  Invalidità:

(a)
Assicurazione invalidità:
(i)
Persone residenti in Svizzera:
IV-Stelle - Office AI - Ufficio AI del Cantone di residenza.
(ii)
Persone residenti fuori della Svizzera:
IV-Stelle für Versicherte im Ausland, Genf -- Office AI pour les assurés à l'étranger, Genève - Ufficio AI per gli assicurati all'estero, Ginevra.
(b)
Previdenza professionale:
cassa pensione alla quale è affiliato l'ultimo datore di lavoro.

3.  Vecchiaia e morte:

(a)
Assicurazione vecchiaia e superstiti:
(i)
Persone residenti in Svizzera:
Ausgleichskasse - Caisse de compensation - Cassa di compensazione alla quale sono stati pagati gli ultimi contributi.
(ii)
Persone residenti fuori della Svizzera: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
(b)
Previdenza professionale:
Cassa pensione alla quale è affiliato l'ultimo datore di lavoro.

4.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

(a)
Lavoratori dipendenti:
Assicuratore contro gli infortuni presso il quale il datore di lavoro è assicurato.
(b)
Lavoratori indipendenti:
Assicuratore contro gli infortuni presso il quale l'interessato è assicurato a titolo facoltativo.

5.  Disoccupazione:

(a)
In caso di disoccupazione completa:
cassa di assicurazione disoccupazione scelta dal lavoratore.
(b)
In caso di disoccupazione parziale:
cassa di assicurazione disoccupazione scelta dal datore di lavoro.

6.  Prestazioni familiari:

(a)
Regime federale:
(i)
Lavoratori dipendenti:
Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione alla quale è affiliato il datore di lavoro.
(ii)
Lavoratori indipendenti:
Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione del Cantone di residenza.
(b)
Regimi cantonali:
(i)
Lavoratori dipendenti:
Familienausgleichskasse - Caisse de compensation familiale - Cassa di compensazione familiare alla quale è affiliato il lavoratore, o il datore di lavoro stesso.
(ii)
Lavoratori indipendenti:
L'istituzione designata dal Cantone.»

3.  l'allegato 3 è completato nel modo seguente:

«ZA. Islanda

1.  Malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Tryggingastofnun ríkisins (Amministrazione nazionale delle assicurazioni sociali), Reykjavík

2.  Prestazioni di disoccupazione:

Vinnumálastofnun (Direzione del lavoro), Reykjavík.

3.  Prestazioni familiari:

(a)
Prestazioni familiari, ad eccezione delle prestazioni per figli e delle prestazioni supplementari per figli:
Tryggingastofnun ríkisins (Amministrazione nazionale delle assicurazioni sociali), Reykjavík
(b)
Prestazioni per figli e prestazioni supplementari per figli:
Ríkisskattstjóri (direttore del servizio delle imposte), Reykjavík

ZB. Liechtenstein

1.  Malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Amt für Gesundheit (Ufficio della sanità)

2.  Vecchiaia e morte:

(a)
Assicurazione vecchiaia e superstiti:
Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein)
(b)
regime professionale:
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (Autorità per il mercato finanziario del Liechtenstein)
(c)
Regime professionale dei funzionari:
Stiftungsrat der Pensionskasse für das Staatspersonal (Consiglio di fondazione del regime professionale dei funzionari).

3.  Invalidità:

(a)
Assicurazione invalidità:
Liechtensteinische Invalidenversicherung (Assicurazione invalidità del Liechtenstein)
(b)
regime professionale:
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (Autorità per il mercato finanziario del Liechtenstein)
(c)
) Regime professionale dei funzionari:
Stiftungsrat der Pensionskasse für das Staatspersonal (Consiglio di fondazione del regime professionale dei funzionari).

4.  Prestazioni familiari:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Cassa di compensazione familiare del Liechtenstein)

5.  Disoccupazione:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio degli affari economici)

ZC. Norvegia

1.  De lokale arbeidskontor og trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (uffici locali del lavoro e uffici locali di assicurazione del luogo di residenza o di dimora)

2.  Legge del 16 giugno 1989 sull'assicurazione infortuni sul lavoro (lov av 16 juni 1989 om yrkesskadeforsikring):

L'assicuratore presso il quale è assicurato il datore di lavoro. Se non è assicurato: Yrkesskadeforsikringsforeningen (Associazione di assicurazione infortuni sul lavoro), Oslo

3.  Regime di garanzia dei diritti di sicurezza sociale conformemente all'articolo 32 della legge del 30 maggio 1975 relativa ai marittimi (sjømannsloven av 30. mai 1975):

I lavoratori possono prendere contatto con il datore di lavoro sul posto di lavoro, ossia sull'imbarcazione. Dal luogo di residenza o di dimora, il lavoratore può prendere contatto con l'assicuratore presso il quale è assicurato il datore di lavoro.

4.  Prestazioni in virtù della legge n. 26 del 28 luglio 1949 concernente la cassa pensione del servizio pubblico norvegese (lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse):

Statens Pensjonskasse (Cassa pensione del servizio pubblico norvegese).

ZD. Svizzera

1.  Malattia e maternità:

Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institution commune LaMal, Soleure - Istituzione comune LaMal, Soletta.

2.  Invalidità:

(a)
Assicurazione invalidità:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
(b)
Previdenza professionale:
Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.

3.  Vecchiaia e morte:

(a)
Assicurazione vecchiaia e superstiti:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
(b)
Previdenza professionale:
Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.

4.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.

5.  Disoccupazione:

(a)
In caso di disoccupazione completa:
Cassa disoccupazione scelta dal lavoratore dipendente.
(b)
In caso di disoccupazione parziale:
Cassa disoccupazione scelta dal datore di lavoro.

6.  Prestazioni familiari:

L'istituzione designata dal Cantone di residenza o di dimora.»

4.  l'allegato 4 è completato nel modo seguente:

«ZA. Islanda

1.  Malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Tryggingastofnun ríkisins (Amministrazione nazionale delle assicurazioni sociali), Reykjavík

2.  Prestazioni di disoccupazione:

Vinnumálastofnun (Direzione del lavoro), Reykjavík.

3.  Prestazioni familiari:

(a)
Prestazioni familiari, ad eccezione delle prestazioni per figli e delle prestazioni supplementari per figli:
Tryggingastofnun ríkisins (Istituzione nazionale di sicurezza sociale), Reykjavík
(b)
prestazioni per figli e prestazioni supplementari per figli:
Ríkisskattstjóri (direttore delle contribuzioni), Reykjavík

ZB. Liechtenstein

1.  Malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Amt für Gesundheit (Ufficio della sanità)

2.  Vecchiaia e morte:

(a)
Assicurazione vecchiaia e superstiti:
Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein)
(b)
regime professionale:
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (Autorità per il mercato finanziario del Liechtenstein)
(c)
Regime professionale dei funzionari:
Geschäftsleitung der Pensionsversicherung für das Staatspersonal (Gestione del regime professionale dei funzionari).

3.  Invalidità:

(a)
Assicurazione invalidità:
Liechtensteinische Invalidenversicherung (Assicurazione invalidità del Liechtenstein)
(b)
regime professionale:
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (Autorità per il mercato finanziario del Liechtenstein)
(c)
Regime professionale dei funzionari:
Geschäftsleitung der Pensionsversicherung für das Staats-personal (Gestione del regime professionale dei funzionari).

4.  Prestazioni familiari:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Cassa di compensazione familiare del Liechtenstein)

5.  Disoccupazione:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio degli affari economici)

ZC. Norvegia

1.  Prestazioni di disoccupazione:

Arbeidsdirektoratet (Ufficio del lavoro), Oslo

1a.  Prestazioni in virtù della legge n. 26 del 28 luglio 1949 concernente la cassa pensione del servizio pubblico norvegese (lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse):

Statens Pensjonskasse (Cassa pensione del servizio pubblico norvegese)

2.  In tutti gli altri casi:

Rikstrygdeverket (Amministrazione nazionale delle assicurazioni), Oslo.

ZD. Svizzera

1.  Malattia e maternità:

Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institution commune LaMal, Soleure - Istituzione comune LaMal, Soletta.

2.  Invalidità:

(a)
Assicurazione invalidità:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
(b)
Previdenza professionale:
Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.

3.  Vecchiaia e morte:

(a)
Assicurazione vecchiaia e superstiti:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
(b)
Previdenza professionale:
Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.

4.  Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.

5.  Disoccupazione:

Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern - Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du travail, Berne - Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro, Berna.

6.  Prestazioni familiari:

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.»

5.  l'allegato 5 è completato nel modo seguente:

«106. Islanda-Liechtenstein

Senza oggetto.

107. Islanda-Norvegia

Articolo 23 della convezione nordica di sicurezza sociale del 15 giugno 1992. Accordo concernente la rinuncia reciproca al rimborso di cui all'articolo 36 paragrafo 3, all'articolo 63 paragrafo 3 e all'articolo 70 paragrafo 3 del regolamento (spese per prestazioni in natura erogate in caso di malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale) e di cui all'articolo 105 paragrafo 2 del regolamento di applicazione (spese risultanti da controlli amministrativi e medici).

108. Islanda-Svizzera

Senza oggetto.

109. Liechtenstein-Norvegia

Senza oggetto.

110. Liechtenstein-Svizzera

Senza oggetto.

111. Norvegia-Svizzera

Senza oggetto.»

6.  l'allegato 6 è completato nel modo seguente:

«ZA. Islanda

Pagamento diretto.

ZB. Liechtenstein

Pagamento diretto.

ZC. Norvegia

Pagamento diretto.

ZD. Svizzera

Pagamento diretto.»

7.  l'allegato 7 è completato nel modo seguente:

«ZA. Islanda

Nulla.

ZB. Liechtenstein

Liechtensteinische Landesbank (Banca nazionale del Liechtenstein), Vaduz.

ZC. Norvegia

Sparebanken NOR (Unione di banche di Norvegia), Oslo.

ZD. Svizzera

UBS S.A., Genf - Genève - Ginevra - Geneva.»

8.  l'allegato 8 è completato nel modo seguente, alla fine della lettera A (a):

«tra l'Islanda e il Liechtenstein tra l'Islanda e la Norvegia tra il Liechtenstein e la Norvegia»

9.  l'allegato 9 è completato nel modo seguente:

«ZA. Islanda

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato tenendo conto delle prestazioni erogate dai regimi di sicurezza sociale in Islanda.

ZB. Liechtenstein

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato tenendo conto delle prestazioni erogate dalle casse malattia riconosciute conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale sull'assicurazione malattie riconosciute.

ZC. Norvegia

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato tenendo conto delle prestazioni erogate conformemente al capitolo 5 della legge sull'assicurazione nazionale (legge del 28 febbraio 1997), alla legge del 19 novembre 1982 sulle cure di salute municipali, alla legge del 2 luglio 1999 sui servizi della salute specializzati ecc.

ZD. Svizzera

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato tenendo conto delle prestazioni erogate dagli assicuratori conformemente alle disposizioni della legge federale sull'assicurazione malattie20

10.  l'allegato 10 è completato nel modo seguente:

«ZA. Islanda

1.  Ai fini dell'applicazione degli articoli 13 paragrafo 2 punto d), 14 paragrafo 1 punto a), 14 paragrafo 2 punto b), 14bis paragrafo 1 punto a), 14bis paragrafo 2, 14bis paragrafo 4, 14ter paragrafo 1, 14ter paragrafo 2, 14ter paragrafo 4, 14quater punto a) e 14sexies del regolamento e degli articoli 11, 11bis, 12bis paragrafo 2 punto a), 12bis paragrafo 5 punto c), 12bis paragrafo 7 punto a) e 12terdel regolamento d'applicazione:

Alþjóðadeild Tryggingastofnunar ríkisins (dipartimento internazionale dell'Amministrazione nazionale delle assicurazioni sociali), Reykjavík.

2.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento:

Vinnumálastofnun (Direzione del lavoro), Reykjavík.

3.  Ai fini dell'applicazione del titolo III capitoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 del regolamento e delle pertinenti disposizioni del regolamento d'applicazione:

Tryggingastofnun ríkisins (Amministrazione nazionale delle assicurazioni sociali), Reykjavík.

4.  Ai fini dell'applicazione del titolo III capitolo 6 del regolamento e delle pertinenti disposizioni del regolamento d'applicazione:

Atvinnuleysistryggingasjóður, vinnumálaskrifstofan (Cassa di assicurazione disoccupazione), Reykjavík.

5.  Ai fini dell'applicazione del titolo III capitolo 7 del regolamento e delle pertinenti disposizioni del regolamento di applicazione:

Ríkisskattstjóri (Direzione delle contribuzioni), Reykjavík.

ZB. Liechtenstein

1.  Per l'applicazione dell'articolo 11 paragrafo 1 del regolamento d'applicazione:

(a)
in relazione all'articolo 14 paragrafo 1 e all'articolo 14b paragrafo 1 del regolamento: Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein)
(b)
in relazione all'articolo 17 del regolamento: Amt für Gesundheit (Ufficio della sanità)

2.  Per l'applicazione dell'articolo 11a paragrafo 1 del regolamento d'applicazione:

(a)
in relazione all'articolo 14a paragrafo 1 e all'articolo 14b paragrafo 2 del regolamento: Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein)
(b)
Amt für Gesundheit (Ufficio della sanità)

3.  Per l'applicazione dell'articolo 13 paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14 paragrafi 1 e 2 del regolamento d'applicazione:

Amt für Gesundheit und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Ufficio della sanità e assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein).

4.  Per l'applicazione dell'articolo 38 paragrafo 1, dell'articolo 70 paragrafo 1, dell'articolo 82 paragrafo 2 e dell'articolo 86 paragrafo 2 del regolamento d'applicazione:

Gemeindeverwaltung (Amministrazione comunale) del luogo di residenza.

5.  Per l'applicazione dell'articolo 80 paragrafo 2 e dell'articolo 81 del regolamento d'applicazione:

Amt für Gesundheit (Ufficio della sanità)

6.  Per l'applicazione dell'articolo 102 paragrafo 2 del regolamento d'applicazione in relazione agli articoli 36, 63 e 70 del regolamento:

Amt für Gesundheit (Ufficio della sanità)

7.  Per l'applicazione dell'articolo 113 paragrafo 2 del regolamento d'applicazione:

Amt für Gesundheit (Ufficio della sanità)

ZC. Norvegia

1.  Per l'applicazione dell'articolo 14 paragrafo 1 lettere a) e b) del regolamento, dell'articolo 11 paragrafo 1 lettera a) e paragrafo 2 del regolamento d'applicazione, se l'attività è esercitata fuori della Norvegia, e dell'articolo 14a paragrafo 1 lettera b) del regolamento: Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio nazionale delle assicurazioni sociali all'estero), Oslo.

2.  Per l'applicazione dell'articolo 14a paragrafo 1 lettera a) del regolamento, se l'attività è esercitata in Norvegia:

Ufficio locale delle assicurazioni della municipalità ove risiede l'interessato.

3.  Per l'applicazione dell'articolo 14 paragrafo 1 lettere a) e b) del regolamento, se l'interessato è distaccato in Norvegia:

L'ufficio locale di assicurazione della municipalità ove il datore di lavoro ha la sede centrale e, se il datore di lavoro non ha la sede centrale in Norvegia: Stavanger trygdekontor (Ufficio locale di assicurazione di Stavanger), Stavanger.

4.  Per l'applicazione dell'articolo 14 paragrafi 2 e 3 del regolamento:

Ufficio di assicurazioni locale della municipalità dove risiede l'interessato.

5.  Per l'applicazione dell'articolo 14a paragrafo 2 del regolamento:

Ufficio di assicurazioni locale della municipalità ove è svolta l'attività.

6.  Per l'applicazione dell'articolo 14b paragrafi 1 e 2 del regolamento:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio nazionale delle assicurazioni sociali all'estero), Oslo.

7.  Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento:

(a)
Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio nazionale delle assicurazioni sociali all'estero), Oslo
(b)
Stavanger trygdekontor (Ufficio locale di assicurazione di Stavanger), Stavanger
Per il caso particolare di:
(i)
Persone che lavorano in Norvegia per un datore di lavoro estero che non ha una sede sociale in Norvegia;
(ii)
Persone che lavorano in Norvegia per un datore di lavoro che ha la sede sociale a Stavanger.

8.  Per l'applicazione degli articoli 36, 63 e 87 del regolamento e degli articoli 102 paragrafo 2 e 105 paragrafo 1 del regolamento d'applicazione:

Rikstrygdeverket (Amministrazione nazionale delle assicurazioni), Oslo

9.  Per l'applicazione delle altre disposizioni del titolo III capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento e delle relative disposizioni del regolamento d'applicazione:

Rikstrygdeverket (Amministrazione nazionale delle assicurazioni), Oslo, e relativi organismi designati (Folketrygdkontoret for utenlandssaker, Oslo (Ufficio nazionale delle assicurazioni sociali all'estero), organismi locali e regionali di assicurazione.

10.  Per l'applicazione del titolo III capitolo 6 del regolamento e delle relative disposizioni del regolamento d'applicazione:

(Ufficio del lavoro), Oslo e relativi organismi designati.

11.  Per l'applicazione dell'articolo 10a del regolamento e dell'articolo 2 del regolamento d'applicazione:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio nazionale delle assicurazioni sociali all'estero), Oslo.

12.  Per il regime di assicurazione pensione dei marittimi:

(a)
Ufficio di assicurazioni locale del luogo ove l'interessato risiede in Norvegia.
(b)
Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio nazionale delle assicurazioni sociali all'estero), Oslo, in relazione con il servizio di prestazioni per le persone residenti all'estero, conformemente a tale regime.

13.  Prestazioni in virtù della legge n. 26 del 28 luglio 1949 concernente la cassa pensione del servizio pubblico norvegese (lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse):

Statens Pensjonskasse (cassa pensione del servizio pubblico norvegese).

ZD. Svizzera

1.  Per l'applicazione dell'articolo 11 paragrafo 1 del regolamento d'applicazione:

(a)
in relazione all'articolo 14 paragrafo 1 e all'articolo 14b paragrafo 1 del regolamento: Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité - Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità competente;
(b)
in relazione all'articolo 17 del regolamento: Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

2.  Per l'applicazione dell'articolo 11a paragrafo 1 del regolamento d'applicazione:

(a)
in relazione all'articolo 14a paragrafo 1 e all'articolo 14b paragrafo 2 del regolamento: Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité - Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità competente;
(b)
in relazione all'articolo 17 del regolamento: Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

3.  Per l'applicazione dell'articolo 12a del regolamento d'applicazione:

Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité - Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità competente.

4.  Per l'applicazione dell'articolo 13 paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14 paragrafi 1 e 2 del regolamento d'applicazione:

Eidgenössische Ausgleichskasse, Bern - Caisse fédérale de compensation, Berne - Cassa federale di compensazione, Berna.

5.  Per l'applicazione dell'articolo 38 paragrafo 1, dell'articolo 70 paragrafo 1, dell'articolo 82 paragrafo 2 e dell'articolo 86 paragrafo 2 del regolamento d'applicazione:

Gemeindeverwaltung - Administration communale - Amministrazione comunale del luogo di residenza.

6.  Per l'applicazione dell'articolo 80 paragrafo 2 e dell'articolo 81 del regolamento d'applicazione:

Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit - Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du travail - Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro (State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne).

7.  Per l'applicazione dell'articolo 102 paragrafo 2 del regolamento d'applicazione:

(a)
in relazione all'articolo 36 del regolamento: Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institution commune LAMal, Soleure - Istituzione comune LAMal, Soletta.
(b)
in relazione all'articolo 63 del regolamento: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.
(c)
in relazione all'articolo 70 del regolamento: Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit - Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du travail - Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro (State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne).

8.  Per l'applicazione dell'articolo 113 paragrafo 2 del regolamento d'applicazione:

(a)
In relazione all'articolo 20 paragrafo 1 del regolamento d'applicazione: Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institution commune LAMal, Soleure - Istituzione comune LAMal, Soletta.
(b)
in relazione all'articolo 62 paragrafo 1 del regolamento d'applicazione: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.»

11.  l'allegato 11 è completato nel modo seguente:

«ZA. Islanda

Nulla.

ZB. Liechtenstein

Nulla.

ZC. Norvegia

Nulla.

ZD. Svizzera

Nulla.»

3.  398 L 0049: Direttiva 98/49 CE del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU L 209 del 25.7.1998 pag. 46), relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea.

Sezione B: Atti che gli Stati membri prendono in considerazione

4.1

373 Y 0919(02): Decisione n. 74, del 22 febbraio 1973, concernente la concessione di cure mediche in caso di dimora temporanea, in applicazione degli articoli 22, paragrafo 1, a) i) del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 4).

4.2

373 Y 0919(03): Decisione n. 75, del 22 febbraio 1973, concernente l'istruttoria delle istanze di revisione presentate ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 5 del regolamento (CEE n. 1408/71 da parte dei titolari di pensione d'invalidità (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 5).

4.3

373Y 0919(06): Decisione n. 78, del 22 febbraio 1973, relativa all'inter- pretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 circa le modalità di applicazione delle clausole di riduzione o di sospensione (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 8).

4.4

373 Y 0919(07): Decisione n. 79, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo alla totalizzazione dei periodi assimilati in materia di assicurazione invalidità-vecchiaia-morte (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 9).

4.5

373 Y 0919(09): Decisione n. 81, del 22 febbraio 1973, concernente la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in un'occupazione determinata, in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 11).

4.6

373 Y 0919(11): Decisione n. 83, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi alle maggiorazioni delle prestazioni di disoccupazione per familiari a carico (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 14).

4.7

373 Y 0919(13): Decisione n. 85, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 574/72 relativo alla determinazione della legislazione applicabile e dell'istituzione competente per la concessione delle prestazioni di malattie professionali (GU C 75 del 19.9.1973, pag. 17).

4.8

373 Y 1113(02): Decisione n. 86, del 24 settembre 1973, relativa alle modalità di funzionamento ed alla composizione della commissione dei conti presso la commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU C 96 del 13.11.1973, pag. 2) modificata da: 395 D 0512: Decisione n. 159, del 3 ottobre 1995 (GU L 294, 8.12.95, pag. 38).

4.9

374 Y 0720(06): Decisione n. 89, del 20 marzo 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o posti consolari (GU C 86 del 20.7.1974, pag. 7).

4.10

374 Y 0720(07): Decisione n. 91, del 12 luglio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo alla liquidazione delle prestazioni dovute in virtù del paragrafo 1 dello stesso articolo (GU C 86 del 20.7.1974, pag. 8).

4.11

374 Y 0823(04): Decisione n. 95, del 24 gennaio 1974, concernente l'interpretazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo al calcolo «pro rata temporis» delle pensioni (GU C 99 del 23.8.1974, pag. 5).

4.12

374 Y 1017(03): Decisione n. 96, del 15 marzo 1974, concernente la revisione dei diritti alle prestazioni in applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 126 del 17.10.1974, pag. 23).

4.13

375 Y 0705(02): Decisione n. 99, del 13 marzo 1975, relativa all'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72, per quanto riguarda il nuovo calcolo delle prestazioni correnti (GU C 150 del 5.7.1975, pag. 2).

4.14

375 Y 0705(03): Decisione n. 100, del 23 gennaio 1975, relativa al rimborso delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza per conto dell'istituzione competente, nonché alle modalità di rimborso di dette prestazioni (GU C 150 del 5.7.1975, pag. 3).

4.15

376 Y 0526(03): Decisione n. 105, del 19 dicembre 1975, concernente l'applicazione dell'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 117 del 26.5.1976, pag. 3).

4.16

...

4.17

383 Y 0115: Decisione n. 115, del 15 dicembre 1982, concernente la concessione delle protesi, dei grandi apparecchi e delle altre prestazioni in natura di notevole importanza, di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 193 del 20.7.1983, pag. 7).

4.18

383 Y 0117: Decisione n. 117, del 7 luglio 1982, relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 (GU C 238 del 7.9.1983, pag. 3).

Ai fini della presente convenzione, la decisione è adeguata nel modo seguente:

Il punto 2.2 è completato come segue:

«Islanda

Tryggingastofnun ríkisins (Amministrazione nazionale delle assicurazioni sociali), Reykjavík.

Liechtenstein

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità), Vaduz.

Norvegia

Rikstrygdeverket (Amministrazione nazionale delle assicurazioni), Oslo.

Svizzera

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.»

4.19

...

4.20

383 Y 1102 (03): Decisione n. 119, del 24 febbraio 1983, concernente l'interpretazione degli articoli 76 e 79, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi al cumulo di diritti a prestazioni o assegni familiari (GU C 295 del 2.11.1983, pag. 3).

4.21

383 Y 0121: Decisione n. 121, del 21 aprile 1983, concernente l'inter- pretazione dell'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla concessione di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di grande importanza (GU C 193 del 20.7.1983, pag. 10).

4.22

386 Y 0126: Decisione n. 126, del 17 ottobre 1985, relativa all'applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), 14bis, paragrafo 1, lettera a), e 14ter, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 141 del 7.6.1986, pag.3).

4.23

387 Y 1009(01): Decisione n. 132, del 23 aprile 1987, concernente l'interpretazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 (GU C 271 del 9.10.1987, pag. 3).

4.24

387 Y 1022(01): Decisione n. 133, del 2 luglio 1987, concernente- l'applicazione degli articoli 17 paragrafo 7, e 60 paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 284 del 22.10.1987, pag. 3, e GU C 64 del 9.3.1988, pag. 13).

4.25

388 Y 0309(01): Decisione n. 134, del 1° luglio 1987, concernente l'interpretazione dell'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale in uno o più Stati membri (GU C 64 del 9.3.1988, pag. 4).

4.26

388 Y 0309(03): Decisione n. 135, del 1° luglio 1987, relativa alla concessione delle prestazioni in natura di cui agli articoli 17, paragrafo 7, e 60 paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72, nonché alla nozione di urgenza ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e di urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 281 del 9.3.1988, pag. 7).

Ai fini della presente convenzione, la decisione è adeguata nel modo seguente:

L'articolo 2 numero 2 è completato come segue:

«-
CHF 800 per l'istituzione di residenza svizzera;
-
Euro 500 per l'istituzione di residenza in Islanda, nel Liechtenstein e in Norvegia.»

4.27

388 Y 0309(01): Decisione n. 136, del 1° luglio 1987, relativa all'inter- pretazione dell'articolo 45, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, concernente la presa in considerazione dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni (GU C 64 del 9.3.1988, pag. 7).

Ai fini della presente convenzione, la decisione è adeguata nel modo seguente:

L'allegato è completato come segue:

«ZA. Islanda

Nulla.

ZB. Liechtenstein

Nulla.

ZC. Norvegia

Nulla.

ZD. Svizzera

Nulla.»

4.28

389Y 0606(01): Decisione n. 137, del 15 dicembre 1988, relativa all'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 140 del 6.6.1989, pag. 3).

4.29

389 Y 1115(01): Decisione n. 138, del 17 febbraio 1989, relativa all'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1408/71 nel caso di trapianto di organi o di altri interventi chirurgici che richiedono analisi di campioni biologici mentre l'interessato non si trova nello Stato membro in cui vengono effettuate le analisi (GU C 287 del 15.11.1989, pag. 3).

4.30

390 Y 0412(01): Decisione n. 139, del 30 giugno 1989, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di conversione di cui all'articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72, da applicare al calcolo di prestazioni e contributi (GU C 94 del 12.4.1990, pag. 3).

4.31

390 Y 0412(02): Decisione n. 140, del 17 ottobre 1989, concernente il tasso di conversione da applicare, da parte dell'istituzione del luogo di residenza di un lavoratore frontaliero in stato di disoccupazione completa, all'ultima retribuzione dallo stesso percepita nello Stato competente (GU C 94 del 12.4.1990, pag. 4).

4.32

...

4.33

390Y 0330(01): Decisione n. 142, del 13 febbraio 1990, relativa all'applicazione degli articoli 73, 74 e 75 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 80 del 30.3.1990, pag. 7).

Ai fini della presente convenzione, la decisione è adeguata nel modo seguente:

(a)
il numero 1 non è applicabile;
(b)
il numero 3 non è applicabile.

4.34

391 D 0140: Decisione n. 144, del 9 aprile 1990, che fissa i modelli dei formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401-E 410 F) (GU L 71 del 18.3.1991, pag. 1).

4.35

391 D 0425: Decisione n. 147, dell'11 ottobre 1990, concernente l'applicazione dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 235 del 23.8.1991, pag. 21) modificata da: 395 D 2353: Decisione n. 155, del 6 luglio 1994, (E 401 a 411) (GU L 209, 5.9.1995, pag. 1).

4.36

393 D 0068: Decisione n. 148, del 25 giugno 1992, concernente l'uso dell'attestato relativo alla legislazione applicabile (E 101) in caso di distacco di durata non superiore a tre mesi (GU L 22 del 30.1.1993, pag. 124).

4.37

393 D 0825: Decisione n. 150, del 26 giugno 1992, riguardante l'applicazione degli articoli 77, 78 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) ii) del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 229 del 25.8.1993, pag. 5).

Ai fini della presente convenzione, la decisione è adeguata nel modo seguente:

L'allegato è completato come segue:

«ZA. Islanda

Tryggingastofnun ríkisins (Amministrazione nazionale delle assicurazioni sociali), Laugavegur 114, 150 Reykjavík.

ZB. Liechtenstein

1.  Per le prestazioni familiari:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Cassa di compensazione familiare del Liechtenstein)

2.  Per le prestazioni per orfani:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein).

ZC. Norvegia

Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Ufficio nazionale delle assicurazioni sociali all'estero), Oslo.

ZD. Svizzera

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.»

4.38

394 D 0602 Decisione n. 151, del 22 aprile 1993, concernente l'applicazione dell'articolo 10a del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1247/92 (GU L 244 del 19.9.1994, pag. 1).

Ai fini della presente convenzione, la decisione è adeguata nel modo seguente:

L'allegato è completato come segue:

«13. Islanda

Tryggingastofnun ríkisins (Amministrazione nazionale delle assicurazioni sociali), Laugavegur 114, 150 Reykjavík.

14. Norvegia

Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Ufficio nazionale delle assicurazioni sociali all'estero), Oslo.

15. Liechtenstein

-
Amt für Gesundheit (Ufficio della sanità), per quanto concerne gli assegni familiari.
-
Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein) per quanto concerne le indennità vedovili, le prestazioni complementari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità e per quanto concerne gli assegni per grandi invalidi.
-
Liechtensteinische Invalidenversicherung (Assicurazione invalidità del Liechtenstein) per quanto concerne le indennità per i non vedenti.

16. Svizzera

1.  Invalidità, vecchiaia e morte

(a)
Assicurazione invalidità: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
(b)
Previdenza professionale: Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.

2.  Disoccupazione

Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern - Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du travail, Berne - Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro, Berna (State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne).

3.  Prestazioni familiari

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Federal Social Insurance Office, Berne).»

4.39

394 D 0604: Decisione n. 153, del 7 ottobre 1993, relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 001, E 103 - E 127) (GU L 244 del 19.9.1994, pag. 22).

4.40

394 D 0605: Decisione n. 154, del 18 febbraio 1994, sui formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 301, E 302, E 303) (GU L 244 del 19.9.1994, pag. 123).

4.41

395 D 0353: Decisione n. 155, del 6 luglio 1994, relativa ai modelli di formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 401 - E 411) (GU L 209 del 5.9.1995, pag. 1).

4.42

395 D 0419: Decisione n. 156, del 7 aprile 1995, concernente le regole di priorità in materia di diritti all'assicurazione malattia e maternità (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 41).

4.43

396 D 0732: Decisione n. 158, del 27 novembre 1995, relativa ai moduli necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 201-E215) (GU L 336 del 27.12.1996, pag. 1)

4.44

395 D 0512: Decisione n. 159, del 3 ottobre 1995, che modifica la decisione n. 86, del 24 settembre 1973, relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della Commissione dei conti presso la Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU L 294 dell'8.12.1995, pag. 38).

4.45

396 D 0172: Decisione n. 160, del 28 novembre 1995, concernente l'applicabilità dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo al diritto alle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori diversi dai lavoratori frontalieri che, durante la loro ultima occupazione, risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU C 49 del 28.2.1996, pag. 31).

4.46 a 4.48

...

4.49

397 D 0533: Decisione n. 164, del 27 novembre 1996, relativa ai modelli di formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 101 e E 102) (GU L 216 dell' 8.8.1997, pag. 85).

4.50

397 D 0823: Decisione n. 165, del 30 giugno 1997, relativa ai formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/ 71 e (CEE) n. 574/72 (E 128 e E 128B) (GU L 341 del 12.12.1997, pag. 61).

4.51

398 D 0441: Decisione n. 166, del 2 ottobre 1997, relativa alla modifica da apportare ai formulari E 106 e E 109 (GU L 195 dell'11.07.1998, pag. 25).

4.52

398 D 0442: Decisione n. 167 che modifica la decisione n. 146, del 10 ottobre 1990, concernente l'interpretazione dell'articolo 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 195 dell'11.7.1998, pag. 35).

4.53

398 D 0443: Decisione n. 168, dell'11 giugno 1998, relativa alla modifica dei formulari E 121 e E 127 e alla cancellazione del formulario E 122 (GU L 195 dell'11.7.1998, pag. 37).

4.54

398 D 0444: Decisione n. 169, dell'11 giugno 1998, relativa al funzionamento e alla composizione della Commissione tecnica per il trattamento dei dati della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU L 195 dell'11.7.1998, pag. 46).

4.55

398 D 0565: Decisione n. 170, dell'11 giugno 1998, che modifica la decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, sulla messa a punto degli inventari previsti dall'articolo 94, paragrafo 4, e dall'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (GU L 275 del 10.10.1998, pag. 40).

4.56

399 D 0370: Decisione n. 171, del 9 dicembre 1998, che modifica la decisione n. 135 del 1° luglio 1987, relativa alla concessione di prestazioni in natura di cui agli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72 e la nozione di urgenza ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e di assoluta urgenza ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU L 143 dell'8.6.1999, pag. 11).

4.57

399 D 0371: Decisione n. 172, del 9 dicembre 1998, relativa ai modelli dei formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 101) (GU L 143 dell'8.6.1999, pag. 13), con rettifica pubblicata nella GU L 159, 25.6.1999, pag. 67.

4.58

32000 D 0129(01): Decisione n. 173, del 9 dicembre 1998, relativa alle modalità comuni approvate dagli Stati membri in vista del rimborso fra le istituzioni a seguito del passaggio all'euro (GU C 27 del 29.1.2000, pag. 21).

4.59

32000 D 0141: Decisione n. 174, del 20 aprile 1999, relativa all'interpretazione dell'articolo 22bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 47 del 19.2.2000, pag. 30).

4.60

32000 D 0142: Decisione no 175, del 23 giugno 1999, relativa all'interpretazione della nozione di prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità di cui agli articoli 19, paragrafi 1 e 2, 22, 22bis e 22ter, 25, paragrafi 1, 3 e 4, 26, 28, paragrafo 1, 28bis, 29, 31, 34bis e 34ter del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, nonché agli anticipi da versare in applicazione dell'articolo 102, paragrafo 4, del medesimo regolamento (GU L 47 del 19.2.2000, pag. 32).

4.61

32000 D 0582: Decisione no 176, del 24 giugno 1999, relativa al rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante il soggiorno in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 (96/249/CE) (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 42).

4.62

32000 D 0748: Decisione n. 177, del 5 ottobre 1999, relativa ai formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 128 ed E 128 B) (GU L 302 del 1.12.2000, pag. 65)

4.63

32000 D 0749: Decisione n. 178, del 9 dicembre 1999, relativa all'interpretazione dell'articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU L 302 del 1.12.2000, pag. 71).

4.64

32002 D 0154: Decisione n. 179, del 18 aprile 2000, relativa ai modelli di formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 111, E 111 B, E 113-E 118, E 125-E 127) (GU L 54 del 25.2.2002, pag. 1).

4.65

32001 D 0070: Decisione n. 180, del 15 febbraio 2000, relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 211 ed E 212) (GU L 23 del 25.1.2001, pag. 33).

4.66

32001 D 0891: Decisione n. 181, del 13 dicembre 2000, concernente l'interpretazione degli articoli 14, paragrafo 1, 14bis, paragrafo 1, e 14ter, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativi alla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati ed ai lavoratori autonomi che svolgono un'attività all'esterno dello Stato competente (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 73).

4.67

32001 D 0655: Decisione n. 182, del 13 dicembre 2000, relativa alla realizzazione di un quadro comune per la raccolta dei dati relativi alla liquidazione delle domande di pensione (GU L 230 del 28.8.2001, pag. 20).

4.68

...

4.69

32002 D 0864: Decisione n. 184 del 10 dicembre 2001 relativa ai modelli di formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 201-E 207, E 210, E 213 e E 215) (GU L 304, 6.11.2002, pag. 1), con rettifica pubblicata nella GU L 315, 19.11.2002, pag. 22.

4.70

32003 D 0148: Decisione n. 185 del 27 giugno 2002 (GU L 55, 1.3.2003, pag. 74), con rettifica pubblicata nella GU L 173, 11.7.2003, pag. 44.

4.71

32003 D 0149: Decisione n. 186 del 27 giugno 2002 relativa ai modelli di formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 101) (GU L 55, 1.3.2003, pag. 80).

4.72

32003 D 0251: Decisione n. 187 del 27 giugno 2002 relativa ai modelli di formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 111 e E 111B) (GU L 93, 10.4.2003, pag. 40).

4.73

32003 D 0306: Decisione n. 188 del 10 dicembre 2002 relativa ai modelli di formulari necessari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 210 e E 211) (GU L 112, 6.5.2003, pag. 12).

4.74

32003 D 0751: Decisione n. 189 del 18 giugno 2003 relativa alla sostituzione mediante la carta europea di assicurazione malattia dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio per quanto riguarda l'accesso ai servizi sanitari durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso da quello competente o da quello di residenza (GU L 276, 27.10.2003, pag. 1).

4.75

32003 D 0752: Decisione n. 190 del 18 giugno 2003 relativa alle caratteristiche tecniche della carta europea di assicurazione malattia (GU L 276, 27.10.2003, pag. 4).

Ai fini della presente Convenzione la decisione si intende adattata come in appresso:

Conformemente al punto 3.3.2 dell'allegato alla decisione, sulle tessere europee di assicurazione malattia rilasciate negli Stati membri dello SEE o dell'AELS non figureranno le stelle europee. Gli Stati membri dello SEE o dell'AELS dovrebbero tuttavia avere la possibilità di introdurle, se necessario, in una fase successiva.

4.76

32003 D 0753: Decisione n. 191 del 18 giugno 2003 relativa alla sostituzione dei formulari E 111 e E 111 B con la tessera europea d'assicurazione malattia (GU L 276, 27.10.2003, pag. 19).

4.77

32004 D 0324: Decisione n. 192 del 29 ottobre 2003 relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50 paragrafo 1 punto b del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU L 104, 8.4.2004, pag. 114).

Ai fini della presente Convenzione la decisione si intende adattata come in appresso:

Al punto 2.4 è aggiunto quanto segue:

«Islanda

Tryggingastofnun ríkisins (Amministrazione nazionale delle assicurazioni sociali), Reykjavik.

Liechtenstein:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Vaduz.

Norvegia:

Arbeids- og velferdsdirektoratet (Ufficio del lavoro e degli affari sociali), Oslo.

Svizzera:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.».

4.78

32004 D 0325: Decisione n. 193 del 29 ottobre 2003 relativa al trattamento delle domande di pensione (GU L 104, 8.4.2004, pag. 123).

4.79

32004 D 0327: Decisione n. 194 del 17 dicembre 2003 relativa all'applicazione uniforme dell'articolo 22 paragrafo 1 lettere a) ed i) del regolamento (CEE) n. 1408/71 nello Stato membro di soggiorno (GU L 104, 8.4.2004, pag. 127).

4.80

32004 D 0481: Decisione n. 195 del 23 marzo 2004 relativa all'applicazione uniforme dell'articolo 22 paragrafo 1 lettere a) ed i) del regolamento (CEE) n. 1408/71 per quanto riguarda le prestazioni relative alla gravidanza e alla maternità (GU L 160, 30.4.2004, pag. 134), con rettifica pubblicata nella GU L 212, 12.6.2004, pag. 82.

4.81

32004 D 0482: Decisione n. 196 del 23 marzo 2004 in applicazione dell'articolo 22 paragrafo 1 a del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 160, 30.4.2004, pag. 136), con rettifica pubblicata nella GU L 212, 12.6.2004, pag. 83.

4.82

32004 D 0777: Decisione n. 197 del 23 marzo 2004 relativa ai periodi transitori per l'introduzione della carta europea di assicurazione malattia in conformità all'articolo 5 della decisione n. 191 (GU L 343, 19.11.2004, pag. 28)

4.83

32004 D 0562: Decisione n. 198 del 23 marzo 2004 relativa alla sostituzione e soppressione dei modelli di formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72 del Consiglio (E110, E111, E111B, E113, E114, E119, E128, E128B) (GU L 259, 5.8.2004, pag. 1).

Sezione C: Atti di cui gli Stati membri prendono atto

Gli Stati membri prendono atto del tenore dei seguenti atti:

5.1

Raccomandazione n. 14, del 23 gennaio 1975, riguardante il rilascio del formulario E 111 ai lavoratori distaccati all'estero (adottata dalla Commissione amministrativa nella 139a sessione del 23 gennaio 1975).

5.2

Raccomandazione n. 15, del 19 dicembre 1980, relativa alla determinazione della lingua d'emissione dei formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 del Consiglio (adottata dalla Commissione amministrativa nella 176a sessione del 19 dicembre 1980).

5.3

385 Y 0016: Raccomandazione n. 16, del 12 dicembre 1984, relativa alla conclusione di accordi nel quadro dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU C 273 del 24.10.1985, pag. 3).

5.4

385 Y 0017: Raccomandazione n. 17, del 12 dicembre 1984, concernente le informazioni statistiche da fornire annualmente per la predisposizione delle relazioni della Commissione amministrativa (GU C 273 del 24.10.1985, pag. 3).

5.5

386 Y 0018: Raccomandazione n. 18, del 28 febbraio 1986, relativa alla legislazione applicabile ai disoccupati che esercitano un'attività lavorativa a orario ridotto in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU C 284 dell'11.11.1986, pag. 4).

5.6

392 Y 0019: Raccomandazione n. 19, del 24 novembre 1992, riguardante il miglioramento della cooperazione tra Stati membri nell'applicazione della regolamentazione comunitaria (GU C 199 del 23.7.1993, pag. 11).

5.7

396 Y 0592: Raccomandazione n. 20, del 31 maggio 1996, sul miglioramento della gestione e della compensazione dei crediti reciproci (GU C 259 del 12.10.1996, pag. 19).

5.8

397 Y 0304(01): Raccomandazione n. 21, del 28 novembre 1996, relativa all'applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai disoccupati che accompagnano il loro coniuge occupato in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GR C 67 del 4.3.1997, pag. 3).

5.9

380 Y 0609(03): Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU C 139 del 9.6.1980, pag. 1).

6.0

381 Y 0613(01): Dichiarazioni della Grecia previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU C 143 del 13.6.1981, pag. 1).

6.1

380 Y 0609(01): Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU C 338 del 31.12.1986, pag. 1).

6.2

C/107/87/pag. 1: Dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU C 107 del 22.4.1987, pag. 1).

6.3

C/323/80/pag. 1: Notifiche al Consiglio da parte dei governi della Repubblica federale di Germania e del Granducato del Lussemburgo in merito alla conclusione di un accordo fra questi due governi per quanto concerne varie questioni di sicurezza sociale, in applicazione degli articoli 8, paragrafo 2 e 96 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU C 323 dell'11.12.1980, pag. 1).

6.4

L/90/87/pag. 39: Dichiarazione della Repubblica francese in applicazione dell'articolo 1, lettera j) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 90 del 2.4.1987, pag. 39).

6.5

32003 H 0023: raccomandazione n. 23 del 29 ottobre 2003 relativa al  trattamento delle domande di pensione (GU L 104, 8.4.2004, pag.125).

Protocollo 1 all'appendice 2

Assicurazione disoccupazione

1.  Per quanto concerne l'assicurazione disoccupazione dei lavoratori subordinati che beneficiano di un titolo di soggiorno di una durata inferiore all'anno si applica il seguente regime:

1.1  Soltanto i lavoratori che hanno versato i contributi in Svizzera per il periodo minimo prescritto dalla legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI)21 e che soddisfano le altre condizioni relative all'indennità di disoccupazione hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione alle condizioni previste dalla legge.

1.2  Una parte del prodotto dei contributi ricevuti per i lavoratori che hanno versato contributi per un periodo troppo breve per avere diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera conformemente al punto 1.1 è retrocessa al loro Stato d'origine secondo le modalità previste dal punto 1.3 a titolo di contributo ai costi delle prestazioni versate a tali lavoratori in caso di disoccupazione completa; di conseguenza i lavoratori non hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione in caso di disoccupazione completa in Svizzera. Tuttavia, essi hanno diritto alle indennità in caso di intemperie e di insolvenza del datore di lavoro. Le prestazioni in caso di disoccupazione completa sono a carico dello Stato d'origine a condizione che i lavoratori si mettano a disposizione dei servizi dell'occupazione in detto Stato. I periodi di assicurazione compiuti in Svizzera sono considerati come se fossero stati compiuti nello Stato d'origine.

1.3  La parte dei contributi ricevuti per i lavoratori di cui al punto 1.2 è rimborsata annualmente secondo le disposizioni legali menzionate qui di seguito:

(a)
Il prodotto dei contributi di questi lavoratori è calcolato, per Paese, sulla base del numero annuale dei lavoratori occupati e della media dei contributi annuali versati per ogni lavoratore (contributi del datore di lavoro e del lavoratore).
(b)
Sulla base dell'importo così calcolato, una parte corrispondente alla percentuale delle indennità di disoccupazione rispetto a tutti gli altri tipi di indennità menzionate al punto 1.2 sarà rimborsata agli Stati di origine dei lavoratori e una riserva per le prestazioni ulteriori verrà mantenuta dalla Svizzera22.
(c)
La Svizzera trasmette ogni anno il conteggio dei contributi retrocessi. Essa indica agli Stati d'origine, se questi ne fanno richiesta, le basi di calcolo e l'importo delle retrocessioni. Gli Stati d'origine comunicano ogni anno alla Svizzera il numero dei beneficiari di prestazioni di disoccupazione conformemente al punto 1.2.

1.4  Il primo periodo del punto 1.2 e il punto 1.3 non si applicano al Liechtenstein.

2.  L'articolo 9 dell'Accordo d'assicurazione disoccupazione del 15 gennaio 197923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein continua ad essere applicabile.

3.  I regimi di cui ai numeri 1 e 2 sono applicabili per un periodo di sette anni a partire dall'entrata in vigore dell'accordo. In caso di difficoltà per uno Stato membro al termine del periodo di sette anni con la fine del sistema delle retrocessioni o per la Svizzera con il sistema della totalizzazione, il gruppo di lavoro sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui all'articolo 14 dell'allegato può essere adito da uno Stato membro.

Assegni per grandi invalidi

Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti24 e dalla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità25 saranno iscritti nell'appendice 2 all'allegato sulla libera circolazione delle persone, nell'allegato IIa del regolamento (CEE) n. 1408/71, con decisione del Consiglio, a decorrere dall'entrata in vigore della revisione di tali leggi secondo cui tali prestazioni sono esclusivamente finanziate dai poteri pubblici.

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Fatto salvo l'articolo 10 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, la prestazione di uscita prevista dalla legge federale svizzera sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 199326 sarà versata su richiesta a un lavoratore dipendente o indipendente che intenda lasciare definitivamente la Svizzera e che non sarà più soggetto alla legislazione svizzera secondo le disposizioni del titolo II del regolamento, a condizione che detta persona lasci la Svizzera entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente appendice.

Protocollo 2 all'appendice 2

Le sezioni A e B dell'appendice 2 sono applicabili alle relazioni fra il Liechtenstein e la Svizzera, fatte salve le disposizioni del presente protocollo.

1. Assoggettamento obbligatorio all'assicurazione malattie

1.1  Le persone residenti in uno dei due Stati sono assoggettati alle disposizioni concernente l'assicurazione malattie obbligatoria dello Stato di residenza se:

(a)
esercitano un'attività lucrativa e sono assoggettate in uno dei due Stati alla legislazione relativa alle altre assicurazioni sociali;
(b)
sono assoggettate alla legislazione di uno dei due Stati in quanto beneficiari o richiedenti di rendite, conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento;
(c)
percepiscono prestazioni dell'assicurazione disoccupazione in uno dei due Stati;
(d)
sono familiari di una persona assoggettata, in virtù delle lettere a)-c), alle disposizioni concernenti l'assicurazione malattie obbligatoria di uno dei due Stati.

1.2  L'assoggettamento all'assicurazione per indennità giornaliere è disciplinato conformemente alla legislazione applicabile alla persona interessata in base alla sua attività lucrativa.

1.3  I lavoratori assoggettati alle disposizioni legali svizzere in virtù del numero 1.1 lettera a) e che sono assoggettati alle disposizioni del Liechtenstein in virtù del numero 1.2 hanno diritto a un sussidio del datore di lavoro nel Liechtenstein corrispondente al contributo al pagamento dei premi dell'assicurazione malattie a carico del datore di lavoro nel Liechtenstein per i lavoratori affiliati al sistema obbligatorio di questo Stato.

1.4  L'articolo 20 del regolamento si applica per analogia ai lavoratori frontalieri assoggettati all'assicurazione malattie obbligatoria del loro Stato di residenza in virtù del numero 1.1 lettera a).

2. Rendite per figli e orfani nell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità

Il titolo III capitolo 3 del regolamento si applica:

(a)
agli aumenti di rendite e ai supplementi per figli, qualora il beneficiario della rendita percepisca prestazioni di vecchiaia o di invalidità soltanto dal Liechtenstein o dalla Svizzera;
(b)
alle rendite per orfani, ad eccezione di quelle dell'assicurazione in caso di infortuni o malattie professionali, qualora il lavoratore dipendente o indipendente deceduto sia stato assoggettato unicamente alla legislazione del Liechtenstein e della Svizzera.

3. Assicurazione disoccupazione

Un lavoratore subordinato o autonomo in disoccupazione completa che soddisfa, conformemente all'articolo 69 paragrafo 1 del regolamento, le condizioni per accedere al diritto alle prestazioni secondo la legislazione di uno Stato e che si reca nell'altro Stato per cercare un impiego riceve, in deroga al primo periodo dell'articolo 70 del paragrafo 1 del regolamento, prestazioni dalla competente istituzione del primo Stato e deve assoggettarsi alle relative prescrizioni di controllo.

Protocollo 3 all'appendice 2

Le sezioni A e B dell'appendice 2 si applicano alle relazioni fra la Norvegia e la Svizzera, fatte salve le disposizioni del presente protocollo.

Il titolo III capitolo 3 del regolamento si applica:

(a)
agli aumenti di rendite e supplementi per figli, se il beneficiario della rendita percepisce prestazioni di vecchiaia o d'invalidità soltanto dalla Norvegia e dalla Svizzera;
(b)
alle rendite per orfani, ad eccezione di quelle dell'assicurazione in caso di infortuni o malattie professionali se il lavoratore subordinato o autonomo deceduto è stato assoggettato unicamente alla legislazione della Norvegia e della Svizzera.

1 I principi relativi alla totalizzazione dei diritti alle indennità di disoccupazione e alla loro realizzazione nello Stato dell'ultima occupazione si applicano a prescindere dalla durata dell'impiego. Le persone che hanno avuto un'occupazione per una durata inferiore a un anno sul territorio di uno Stato membro possono soggiornarvi alla scadenza di tale rapporto di lavoro per cercare un nuovo impiego durante un periodo ragionevole - che può essere pari a sei mesi - e che consenta loro di esaminare le offerte corrispondenti alle loro qualifiche professionali e, se del caso, di intraprendere i passi necessari per essere assunte. Possono altresì soggiornarvi dopo la fine del rapporto di lavoro se dispongono sia di mezzi finanziari sufficienti per il proprio sostentamento e per quello della propria famiglia senza dover ricorrere all'assistenza sociale, sia di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Rientrano in tale computo le indennità di disoccupazione corrisposte conformemente alle disp. della legislazione nazionale, se del caso completate in base alle norme relative alla totalizzazione. Sono reputati sufficienti i mezzi finanziari che superano l'importo al di sotto del quale i cittadini nazionali hanno diritto, sulla base della loro situazione personale e eventualmente quella della loro famiglia, di pretendere prestazioni d'assistenza. Se tale condizione non può essere applicata, si considerano sufficienti i mezzi che superano il livello della pensione minima di sicurezza sociale versato dallo Stato ospitante. I lavoratori stagionali possono far valere i diritti agli assegni di disoccupazione nello Stato dell'ultima occupazione, indipendentemente dal termine della stagione. Possono soggiornarvi dopo la fine dell'impiego, a condizione che adempiano le condizioni di cui al par. precedente. Se si mettono a disposizione dello Stato di residenza, beneficiano delle indennità di disoccupazione di tale Paese, conformemente alle disp. dell'art. 71 del R 1408/71. I lavoratori frontalieri possono mettersi a disposizione del mercato del lavoro nello Stato di residenza o, qualora conservino legami personali e professionali tali da avervi migliori opportunità di reinserimento professionale, nello Stato dell'ultima occupazione. Maturano i diritti alle indennità di disoccupazione nello Stato in cui si mettono a disposizione del mercato del lavoro.
2 RS 831.10
3 [RU 1965 535, 1972 2314 n. III, 1974 1589 n. II, 1978 n. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 all. n. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 n. I 6 3371 all. n. 9 3453, 2003 3837 all. n. 4, 2006 979 art. 2 n. 8, 2007 5259 all. n. 8. RU 2007 6055 art. 35]. Vedi ora la LF del 6 ott. 2006 (RS 831.30).
4 RS 831.20
5 RS 831.10
6 RS 831.20
7 RS 0.831.109.514.1
8 RS 0.831.109.514.11
9 RS 0.831.109.514.13
10 RS 0.837.951.4
11 RS 0.831.109.598.1
12 RS 0.831.109.514.1
13 RS 0.831.109.514.11
14 RS 0.831.109.514.13
15 RS 0.837.951.4
16 RS 831.40
17 RS 831.10
18 RS 831.20
19 RS 832.10
20 RS 832.10
21 RS 837.0. Attualmente 6 mesi, 12 mesi in caso di disoccupazione ripetuta.
22 Contributi retrocessi per lavoratori che eserciteranno il loro diritto all'assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera dopo aver versato contribuzioni per un periodo di almeno 6 mesi - durante soggiorni ripetuti - nello spazio di due anni.
23 RS 0.837.951.4
24 RS 831.10
25 RS 831.20
26 RS 831.42



Allegato K - Appendice 3

Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali
(diplomi, certificati e altri titoli)

(art. 22 della Convenzione)

1.  Gli Stati membri convengono di applicare fra di loro, nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, gli atti comunitari ai quali è fatto riferimento, come integrati nell'Accordo SEE e nell'Accordo Svizzera - CE sulla libera circolazione delle persone1, entrati in vigore il 21 giugno 1999 e modificati dalla sezione A della presente appendice, o norme ad essi equivalenti.

2.  Ai fini dell'applicazione della presente appendice, gli Stati membri prendono atto degli atti comunitari ai quali è fatto riferimento nella sezione B della presente appendice, come integrati nell'Accordo SEE e nell'Accordo Svizzera - CE sulla libera circolazione delle persone, entrati in vigore il 21 giugno 1999.

3.  Il termine «Stato(i) membro(i)» figurante negli atti ai quali è fatto riferimento nella sezione A della presente appendice è considerato applicarsi agli Stati membri della presente Convenzione.

Sezione A
Atti ai quali è fatto riferimento

A. Sistema generale

1.  389 L 0048: Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.01.1989, pag. 16), modificata da:

-
32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

2.  392 L 0051: Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25), modificata da:

-
394 L 0038: Direttiva 94/38/CE della Commissione, del 26 luglio 1994, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 217 del 13.8.1994, pag. 8).
-
395 L 0043: Direttiva 95/43/CE della Commissione, del 20 luglio 1995, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 184 del 3.8.1995, pag. 21).
-
395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1).
-
397 L 0038: Direttiva 97/38/CE della Commissione, del 20 giugno 1997, che modifica l'allegato C della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio (GU L 184 del 3.8.1997, pag. 31).
-
32000 L 0005: Direttiva 2000/5/CE della Commissione, del 25 febbraio 2000, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 54 del 26.2.2000, pag. 42).
-
32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adeguata come segue:

(I)  L'allegato C (Elenco dei cicli di formazione professionale con struttura particolare contemplati nell'articolo 1, lettera a), primo comma, secondo trattino, lettera ii) è completato dal testo seguente:

(a)
Il titolo «2. Settore dei mastri artigiani («Mester/Meister/Maître»), che comprende formazioni e corsi relativi alle competenze non contemplate dalle direttive di cui all'Allegato A», è completato dal testo seguente:
«In Norvegia
Corsi di formazione per:
-
giardiniere paesaggista («anleggsgartner»)
-
odontotecnico («tanntekniker»)
Tali formazioni hanno una durata di almeno 14 anni, di cui almeno cinque di formazione nell'ambito di corsi strutturati suddivisi in un tirocinio di almeno tre anni, compiuto in parte in un'impresa e in parte in un istituto di formazione professionale, e in uno stage professionale con formazione pratica, che si conclude con un esame di maestria riguardante le competenze artigianali e dà diritto al titolo di «Mester».»
(b)
Il titolo «3. Settore marittimo» è completato dal testo seguente:
(i)
Nel sottotitolo «(a) Navigazione marittima»:
«In Islanda
Corsi di formazione per:
-
capitano («skipstjóri»),
-
capo timoniere («stýrimaður»),
-
ufficiale di guardia («undirstýrimaður»),
-
ingegnere di marina, primo grado («vélstjóri 1. stigs»),
In Norvegia
Corsi di formazione per:
-
marinaio capo/sottufficiale 1° classe («skipsfører»),
-
primo timoniere («overstyrmann»),
-
marinaio di costa/sottufficiale 3° classe («kystskipper»),
-
timoniere/ufficiale di guardia/sottufficiale 4° classe («styrmann»),
-
ufficiale capo ingegnere/ufficiale ingegnere 1° classe («maskinsjef»),
-
secondo ufficiale ingegnere/ufficiale ingegnere 2° classe («1. maskinist»),
-
ufficiale ingegnere 3° classe («enemaskinist»)
-
ingegnere di guardia/ufficiale ingegnere 3° classe («maskinoffiser»),
il che rappresenta una formazione:
-
in Islanda , di nove o dieci anni di insegnamento primario, seguito da due anni di servizio marittimo completato da tre anni di formazione professionale specializzata (cinque anni per l'ingegnere di marina),
-
in Norvegia, di nove anni di insegnamento primario, seguito da un corso di base e da un servizio marittimo della durata di tre anni (due anni e mezzo per gli ufficiali ingegneri), completati da:
-
per gli ufficiali di guardia, un anno di formazione professionale specializzata,
-
per gli altri, due anni di formazione professionale specializzata.
e un servizio marittimo supplementare riconosciuto nel contesto della Convenzione internazionale STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978).
In Norvegia
Corsi di formazione per:
-
ufficiale di elettroautomazione (elettricista navale), («elektro-automasjonstekniker/skipselektriker»),
il che rappresenta una formazione di nove anni di insegnamento primario, seguito da un corso di base di due anni completato da due anni di formazione professionale specializzata.»
(ii)
Nel sottotitolo «(b) Pesca marittima»:
«In Islanda
Corsi di formazione per:
-
capitano («skipstjóri»),
-
capo timoniere («stýrimaður»),
-
ufficiale di guardia («undirstýrimaður»),
il che rappresenta una formazione di nove o dieci anni di insegnamento primario, seguito da un servizio marittimo di due anni completato da un anno di esperienza pratica e di servizio marittimo e da un anno di formazione professionale specializzata che si conclude con un esame ed è riconosciuta nel contesto della Convenzione di Torremolinos (1977 International Convention for the Safety of Fishing Vessels).»
(iii)
Nel sottotitolo «(c) Personale di piatteforme mobili di trivellazione»
«In Norvegia
Corsi di formazione per:
-
capo di piattaforma («plattformsjef»),
-
capo settore stabilità («stabilitetssjef»),
-
operatore sala di controllo («kontrollromoperator»),
-
capo settore tecnico («teknisk sjef»),
-
assistente settore tecnico («teknisk assistent»),
il che rappresenta una formazione di nove anni di insegnamento primario, seguito da un corso di base di due anni completato da un servizio «off-shore» di almeno un anno e
-
per l'operatore della sala di controllo, un anno di formazione professionale specializzata,
-
per gli altri, una formazione professionale specializzata della durata di due anni e mezzo.»
(c)
Il titolo «4. Settore tecnico» è completato dal testo seguente:
«Nel Liechtenstein
Corsi di formazione per:
-
perito fiduciario («fiduciary expert»)
Durata, livello ed esigenze:
La formazione si basa su una scolarità obbligatoria di nove anni e - salvo che non sia stato ottenuto un attestato di maturità - su un tirocinio commerciale con formazione delle conoscenze pratiche in un'impresa di tirocinio, mentre le conoscenze professionali teoriche e la cultura generale sono insegnate in una scuola professionale; la formazione si conclude con un esame nazionale («esame di fine tirocinio») che permette di conseguire il Certificato federale di impiegato di commercio.
Dopo tre anni di esperienza pratica in un'azienda con un perfezionamento di quattro anni compiuto parallelamente all'esercizio di un'attività professionale, l'esame professionale consente di conseguire il brevetto federale di fiduciario.
In generale, la durata complessiva di tale formazione è compresa fra 16 e 19 anni.
Prescrizioni:
La professione è disciplinata dalla legislazione nazionale. I candidati possono scegliere le modalità di preparazione all'esame professionale (scuole professionali, scuole private, insegnamento per corrispondenza).
-
perito contabile («auditing expert»)
Durata, livello ed esigenze:
La formazione si basa su una scolarità obbligatoria di nove anni, seguita da un tirocinio commerciale con formazione delle conoscenze pratiche in un'impresa di tirocinio, mentre le conoscenze professionali teoriche e la cultura generale sono insegnate in una scuola professionale.
Dopo tre anni di esperienza pratica supplementare in un'azienda e un perfezionamento di cinque anni che può essere compiuto anche parallelamente all'esercizio di un'attività professionale, l'esame professionale superiore consente di conseguire il diploma federale di perito contabile.
La durata complessiva di tale formazione è compresa fra 17 e 18 anni. I candidati che hanno acquisito la propria esperienza pratica all'estero devono dimostrare di aver compiuto un anno di esperienza pratica supplementare nel Liechtenstein.
Prescrizioni:
La professione è disciplinata dalla legislazione nazionale.»

(II)  Le aggiunte all'Allegato C enumerate nel supplemento I hanno forza di legge congiuntamente con l'elenco compreso nell'allegato II della direttiva 95/51/CE della Commissione, come modificata dalla direttiva 97/38/CE della Commissione e come integrata nella Convenzione SEE e nell'Accordo settoriale Svizzera - UE sulla libera circolazione delle persone.

(III)  Gli elenchi svizzeri cui è fatto riferimento negli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE saranno stabiliti nel quadro dell'applicazione della presente Convenzione.

2a. 399 L 0042: Direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (GU L 201 del 31.7.1999, pag. 77).

Ai fini della presente Convenzione, la direttiva è modificata come segue.

Il testo dell'articolo 1 paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

‹La presente direttiva si applica per quanto riguarda lo stabilimento o la prestazione di servizi negli Stati AELS da parte delle seguenti persone fisiche e società (di seguito denominate «beneficiari») nei settori di attività di cui all'allegato A:

Per quanto riguarda la prestazione di servizi:

cittadini degli Stati membri della CE e degli Stati AELS stabiliti all'interno dello Spazio economico europeo,

società costituite ai sensi della legge di uno Stato membro della CE o di uno Stato AELS e aventi la sede prescritta dal loro statuto o il centro della loro amministrazione o il loro principale stabilimento all'interno dello Spazio economico europeo, a condizione che, se soltanto la sede si trova all'interno dello Spazio economico europeo, la loro attività dimostri un legame reale e continuo con l'economia di uno Stato membro della CE o di uno Stato AELS; non si deve trattare di un legame di nazionalità, né dei membri della società, né delle persone che al suo interno hanno funzioni di gestione o vigilanza né dei detentori del capitale,

a condizione che il servizio sia effettuato personalmente dalla persona incaricata per contratto di fornirlo o da una delle sue agenzie o filiali stabilite nello Spazio economico europeo.

Per quanto riguarda lo stabilimento:

cittadini degli Stati membri della CE e degli Stati AELS e società costituite ai sensi della legge di uno Stato membro della CE o di uno Stato AELS e aventi la sede prescritta dal loro statuto o il centro della loro amministrazione o il loro principale stabilimento all'interno dello Spazio economico europeo, che intendono stabilirsi per esercitare attività a titolo autonomo in uno Stato membro della CE o in uno Stato AELS; e

cittadini degli Stati membri della CE e degli Stati AELS stabiliti in uno Stato membro della CE o in uno Stato AELS e società come sopra a condizione che, se soltanto la sede prescritta dal loro statuto si trova all'interno dello Spazio economico europeo, la loro attività dimostri un legame reale e continuo con l'economia di uno Stato membro della CE o di uno Stato AELS; non si deve trattare di un legame di nazionalità, né dei membri della società, né delle persone che al suo interno hanno funzioni di gestione o vigilanza né dei detentori del capitale, che intendono creare agenzie, filiali o consociate in uno Stato membro della CE o in uno Stato AELS.

B. Professioni giuridiche

3.  377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17), modificata da:

-
1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91),
-
1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, Adesione alle Comunità europee del Regno, pag. 160),
-
395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1).

Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adeguata come segue:

All'articolo 1, il paragrafo 2 è completato dal testo seguente:

«In Islanda:

«Lögmaður»,

Nel Liechtenstein:

«Rechtsanwalt»,

In Norvegia:

«Advokat»

In Svizzera:

«Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech/Avvocato».

3a. 398 L 0005: Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36).

Ai fini della presente Convenzione, la direttiva è modificata come segue:

all'articolo 1 paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

In Islanda:

«Lögmaður»,

Nel Liechtenstein:

«Rechtsanwalt»,

In Norvegia:

«Advokat»,

In Svizzera:

«Avocat, Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech, Avvocato».

C. Attività mediche e paramediche

4.  381 L 1057: Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981, che completa le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE e 78/1026/CEE concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista e di veterinario, per quanto riguarda i diritti acquisiti (GU L 385 del 31.12.1981, pag. 25).

Medici

5.  393 L 0016: Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi (GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1), modificata da:

-
398 L 0021: Direttiva della Commissione, dell'8 aprile 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 119 del 22.4.1998, pag. 15).
-
398 L 0063: Direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 253 del 15.9.1998, pag. 24).
-
32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).
-
399 L 0046: Direttiva 1999/46/CE della Commissione, del 21 maggio 1999, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 25).

Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adeguata come segue:

(I) I titoli di diplomi, certificati e altri titoli di medico nei Paesi dell'AELS elencati nella seguente tabella sono aggiunti nell'allegato A della direttiva:

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Certificato che accompagna il diploma

Islanda

Lækningaleyfi

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

Liechtenstein

The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex

Certificate on the completed practical training issued by the competent authorities

Norvegia

Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus medicinae, short form cand.med.

Medisinsk universitetsfakultet

Bekreftelse på praktisk tjeneste som lege utstedt av kompetent offentlig myndighet

Svizzera

Diploma federale di medico

Dipartimento federale dell'interno

Eidgenössisches Arztdiplom

Eidgenössisches Departement des Innern

Diplôme fédéral de médecin

Département fédéral de l'intérieur

(II) I titoli di diplomi, certificati e altri titoli di medico specialista nei Paesi dell'AELS elencati nella seguente tabella sono aggiunti nell'allegato B della direttiva:

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Certificato che accompagna il diploma

Islanda

Sérfræðileyfi

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

Liechtenstein

The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex

Competent authorities

Certificate on the completed practical training issued by the competent authorities

Norvegia

Spesialistgodkjenning

Den norske lægeforening ihht. delegert myndighet

Svizzera

Diploma di medico specialista

Dipartimento federale dell'interno e Federazione dei medici svizzeri

Diplom als Facharzt

Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

Diplôme de médecin spécialiste

Département fédéral de l'intérieur et Fédération des médecins suisses

(III) I titoli di formazioni mediche specialistiche nei Paesi dell'AELS elencati nella seguente tabella sono aggiunti nell'allegato C della direttiva:

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Anestesiologia Durata minima della formazione: 3 anni

Islanda

Svæfinga- og gjörgæslulæknisfræði

Liechtenstein

Anästhesiologie

Norvegia

Anestesiologi

Svizzera

Anestesiologia

Anästhesiologie

Anesthésiologie

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Chirurgia generale Durata minima della specializzazione: 5 anni

Islanda

Skurðlækningar

Liechtenstein

Chirurgie

Norvegia

Generell kirurgi

Svizzera

Chirurgia

Chirurgie

Chirurgie

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Neurochirurgia Durata minima della specializzazione: 5 anni

Islanda

Taugaskurðlækningar

Liechtenstein

Neurochirurgie

Norvegia

Nevrokirurgi

Svizzera

Neurochirurgia

Neurochirurgie

Neurochirurgie

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Ostetricia e ginecologia Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Fæðingar- og kvenlækningar

Liechtenstein

Gynäkologie und Geburtshilfe

Norvegia

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Svizzera

Ginecologia e ostetricia

Gynäkologie und Geburtshilfe

Gynécologie et obstétrique

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Medicina interna Durata minima della specializzazione: 5 anni

Islanda

Lyflækningar

Liechtenstein

Innere Medizin

Norvegia

Indremedisin

Svizzera

Medicina interna

Innere Medizin

Médecine interne

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Oculistica Durata minima della specializzazione: 3 anni

Islanda

Augnlækningar

Liechtenstein

Augenheilkunde

Norvegia

Øyesykdommer

Svizzera

Oftalmologia

Ophtalmologie

Ophtalmologie

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Otorinolaringoiatria Durata minima della specializzazione: 3 anni

Islanda

Háls-, nef- og eyrnalækningar

Liechtenstein

Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

Norvegia

Øre-nese-halssykdommer

Svizzera

Otorinolaringoiatria

Oto-rhino-laryngologie

Oto-rhino-laryngologie

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Pediatria Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Barnalækningar

Liechtenstein

Kinderheilkunde

Norvegia

Barnesykdommer

Svizzera

Pediatria

Kinder- und Jugendmedizin

Pédiatrie

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Pneumologia Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Lungnalækningar

Liechtenstein

Pneumologie

Norvegia

Lungesykdommer

Svizzera

Pneumologia

Pneumologie

Pneumologie

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Urologia Durata minima della specializzazione: 5 anni

Islanda

Þvagfæraskurðlækningar

Liechtenstein

Urologie

Norvegia

Urologi

Svizzera

Urologia

Urologie

Urologie

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Ortopedia Durata minima della specializzazione: 5 anni

Islanda

Bæklunarskurðlækningar

Liechtenstein

Orthopädische Chirurgie

Norvegia

Ortopedisk kirurgi

Svizzera

Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio

Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates

Chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Anatomia patologia Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Vefjameinafræði

Liechtenstein

Pathologie

Norvegia

Patologi

Svizzera

Patologia

Pathologie

Pathologie

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Neurologia Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Taugalækningar

Liechtenstein

Neurologie

Norvegia

Nevrologi

Svizzera

Neurologia

Neurologie

Neurologie

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Psichiatria Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Geðlækningar

Liechtenstein

Psychiatrie und Psychotherapie

Norvegia

Psykiatri

Svizzera

Psichiatria e psicoterapia

Psychiatrie und Psychotherapie

Psychiatrie et psychothérapie

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Radiodiagnostica Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Geislagreining

Liechtenstein

Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik

Norvegia

Radiologi

Svizzera

Radiologia

Radiologie

Radiologie

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Radioterapia Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Liechtenstein

Medizinische Radiologie/Radio-Onkologie

Norvegia

Svizzera

Radio-oncologia/radioterapia

Radio-Onkologie/Strahlentherapie

Radio-oncologie/radiothérapie

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Microbiologia -batteriologia Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Sýklafræði

Liechtenstein

Norvegia

Medisinsk mikrobiologi

Svizzera

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Biochimica Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Klínísk lífefnafræði

Liechtenstein

Norvegia

Medisinsk biokjemi

Svizzera

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Immunologia Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Ónæmisfræði

Liechtenstein

Allergologie und klinische Immunologie

Norvegia

Immunologi og transfusjonsmedisin

Svizzera

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Chirurgia plastica Durata minima della specializzazione: 5 anni

Islanda

Lýtalækningar

Liechtenstein

Plastische- und Wiederherstellungschirurgie

Norvegia

Plastikkirurgi

Svizzera

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

Plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie

Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Chirurgia toracica Durata minima della specializzazione: 5 anni

Islanda

Brjóstholsskurðlækningar

Liechtenstein

Herz- und thorakale Gefässchirurgie

Norvegia

Thoraxkirurgi

Svizzera

Chirurgia del cuore e dei vasi toracici

Herz- und thorakale Gefässchirurgie

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Chirurgia pediatrica Durata minima della specializzazione: 5 anni

Islanda

Barnaskurðlækningar

Liechtenstein

Kinderchirurgie

Norvegia

Barnekirurgi

Svizzera

Chirurgia pediatrica

Kinderchirurgie

Chirurgie pédiatrique

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Chirurgia vascolare Durata minima della specializzazione: 5 anni

Islanda

Æðaskurðlækningar

Liechtenstein

Norvegia

Karkirurgi

Svizzera

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Cardiologia Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Hjartalækningar

Liechtenstein

Kardiologie

Norvegia

Hjertesykdommer

Svizzera

Cardiologia

Kardiologie

Cardiologie

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Gastroenterologia Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Meltingarlækningar

Liechtenstein

Gastroenterologie

Norvegia

Fordøyelsessykdommer

Svizzera

Gastroenterologia

Gastroenterologie

Gastro-entérologie

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Reumatologia Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Gigtarlækningar

Liechtenstein

Rheumatologie

Norvegia

Revmatologi

Svizzera

Reumatologia

Rheumatologie

Rhumatologie

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Ematologia generale Durata minima della specializzazione: 3 anni

Islanda

Blóðmeinafræði

Liechtenstein

Hämatologie

Norvegia

Blodsykdommer

Svizzera

Ematologia

Hämatologie

Hématologie

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Endocrinologia Durata minima della specializzazione: 3 anni

Islanda

Efnaskipta- og innkirtlalækningar

Liechtenstein

Endokrinologie-Diabetologie

Norvegia

Endokrinologi

Svizzera

Endocrinologia-diabetologia

Endokrinologie-Diabetologie

Endocrinologie-diabétologie

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Fisioterapia Durata minima della specializzazione: 3 anni

Islanda

Orku- og endurhæfingarlækningar

Liechtenstein

Physikalische Medizin und Rehabilitation

Norvegia

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Svizzera

Medicina fisica e riabilitazione

Physikalische Medizin und Rehabilitation

Médecine physique et réadaptation

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Dermatologia e venereologia Durata minima della specializzazione: 3 anni

Islanda

Húð- og kynsjúkdómalækningar

Liechtenstein

Dermatologie und Venereologie

Norvegia

Hud- og veneriske sykdommer

Svizzera

Dermatologia e venereologia

Dermatologie und Venerologie

Dermatologie et vénéréologie

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Radiologia Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Geislalækningar

Liechtenstein

Norvegia

Svizzera

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Medicina tropicale Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Liechtenstein

Tropenmedizin

Norvegia

Svizzera

Medicina tropicale e medicina di viaggio

Tropen- und Reisemedizin

Médecine tropicale et médecine des voyages

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Psichiatria infantile Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Barna- og unglingageðlækningar

Liechtenstein

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Norvegia

Barne- og ungdomspsykiatri

Svizzera

Psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Geriatria Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Öldrunarlækningar

Liechtenstein

Geriatrie

Norvegia

Geriatri

Svizzera

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Malattie renali Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Nýrnalækningar

Liechtenstein

Nephrologie

Norvegia

Nyresykdommer

Svizzera

Nefralogia

Nephrologie

Néphrologie

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Malattie infettive Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Smitsjúkdómar

Liechtenstein

Infektiologie

Norvegia

Infeksjonssykdommer

Svizzera

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Igiene e medicina sociale Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Félagslækningar

Liechtenstein

Prävention und Gesundheitswesen

Norvegia

Samfunnsmedisin

Svizzera

Prevenzione e salute pubblica

Prävention und Gesundheitswesen

Prévention et santé publique

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Farmacologia Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Lyfjafræði

Liechtenstein

Klinische Pharmakologie und Toxikologie

Norvegia

Klinisk farmakologi

Svizzera

Farmacologia clinica e tossicologia

Klinische Pharmakologie und Toxikologie

Pharmacologie clinique et toxicologie

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Medicina del lavoro Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Atvinnulækningar

Liechtenstein

Arbeitsmedizin

Norvegia

Arbeidsmedisin

Svizzera

Medicina del lavoro

Arbeitsmedizin

Médecine du travail

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Allergologia Durata minima della specializzazione: 3 anni

Islanda

Ofnæmislækningar

Liechtenstein

Allergologie und klinische Immunologie

Norvegia

Svizzera

Allergologia e immunologia clinica

Allergologie und klinische Immunologie

Allergologie et immunologie clinique

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Chirurgia dell'apparato digerente Durata minima della specializzazione: 5 anni

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Gastroenterologisk kirurgi

Svizzera

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Medicina nucleare Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Ísótópagreining

Liechtenstein

Nuklearmedizin

Norvegia

Nukleærmedisin

Svizzera

Medicina nucleare

Nuklearmedizin

Médecine nucléaire

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Neurofisiologia Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Klínísk taugalífeðlisfræði

Liechtenstein

Norvegia

Klinisk nevrofysiologi

Svizzera

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) Durata minima della specializzazione: 4 anni

Islanda

Liechtenstein

Kiefer- und Gesichtschirurgie

Norvegia

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

Svizzera

Chirurgia maxillo-facciale

Kiefer- und Gesichtschirurgie

Chirurgie maxillo-faciale

Infermieri

6.  377 L 0452: Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera circolazione dei servizi (GU L 176 del 15.7.1977, pag. 1), modificata da:

-
1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91),
-
1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160),
-
389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19),
-
389 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 30),
-
390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73),
-
395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri dell'Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1).
-
32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adattata come segue:
(a)
all'articolo 1, il paragrafo 2 è completato dal testo seguente:
«In Islanda: «hjúkrunarfræðingur»,
«Nel Liechtenstein: «Krankenschwester - Krankenpfleger»,
«In Norvegia: «sykepleier»,
«In Svizzera: «infirmière, infirmier», «Krankenschwester, Krankenpfleger», «infermiera, infermiere».»
(b)
I titoli di diplomi, certificati e altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale nei Paesi dell'AELS elencati nella seguente tabella sono aggiunti nell'allegato della direttiva:

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Certificato che accompagna il diploma

Islanda

1.
B.Sc. í hjúkrunarfræði
2.
B.Sc. í hjúkrunarfræði
3.
Hjúkrunarpróf
1.
Háskóli Islands
2.
Háskólinn á Akureyri
3.
Hjúkrunarskóli Islands

Liechtenstein

The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex

Norvegia

1.
Vitnemål for bestått sykepleierutdanning
2.
Vitnemål for fullført grad bachelor i sykepleie
1.
Høgskole
2.
Universitet

Svizzera

Infermiera diplomata SSS, infermiere diplomato SSS

Scuole specializzate superiori per le professioni sanitarie

diplomierte Pflegefachfrau HF, diplomierter Pflegefachmann HF

Höhere Fachschulen für Gesundheit

Infirmière diplômée ES, infirmier diplômé ES

Ecoles supérieures de la santé

7.  377 L 0453: Direttiva 77/453/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale (GU L 176 del 15.7.1977, pag. 8), modificata da:

-
389 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 30).
-
32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Dentisti

8.  378 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modificata da:

-
1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91),
-
1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160),
-
389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19),
-
390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73),
-
395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1).
-
32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adeguata come segue:
(a)
l'articolo 1 è completato dal testo seguente:
«In Islanda: «tannlæknir»,
«Nel Liechtenstein: «Zahnarzt»,
«In Norvegia: «tannlege»,
«In Svizzera: «médecin-dentiste», «Zahnarzt», «medico-dentista».»
(b)
I titoli di diplomi, certificati e altri titoli di dentista nei Paesi dell'AELS elencati nella seguente tabella sono aggiunti nell'allegato A della direttiva:

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Certificato che accompagna il diploma

Islanda

Próf frá tannlæknadeild Háskóla Islands

Tannlæknadeild Háskóla Islands

Liechtenstein

The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex, accompanied by a certificate on the completed practical training issued by the competent authorities

Norvegia

Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus odontologiae, short form: cand.odont. or master i odontologi

Odontologisk universitetsfakultet

Svizzera

Diploma federale di medico- dentista

Dipartimento federale dell'interno

Eidgenössisches Zahnarztdiplom

Eidgenössisches Departement des Innern

Diplôme fédéral de médecin- dentiste

Département fédéral de l'intérieur

(c)
I titoli di diplomi, certificati e altri titoli di dentista specialista nei Paesi dell'AELS elencati nella seguente tabella sono aggiunti nell'allegato B della direttiva:

1. Ortodonzia

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Certificato che accompagna il diploma

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Bevis for gjennomgått spesialistutdanning i kjeveortopedi

Odontologisk universitetsfakultet

Svizzera

Diploma di ortodontista

Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

Diplom für Kieferorthopädie

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Diplôme fédéral d'orthodontiste

Département fédéral de l'intérieur et Société Suisse d'Odonto-stomatologie

2. Chirurgia odontostomatologica

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Certificato che accompagna il diploma

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Svizzera

Diploma di chirurgia orale

Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

Diplom für Oralchirurgie

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Diplôme fédéral de chirurgie orale

Département fédéral de l'intérieur et Société Suisse d'Odonto-stomatologie

9.  378 L 0687: Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233 del 24.8.1978, pag. 10), modificata da:

-
395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1).
-
32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Veterinari

10.  378 L 1026: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1), modificata da:

-
1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91),
-
1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160),
-
389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19),
-
390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73),
-
395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1).
-
32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).
Ai fini del presente accordo, la direttiva è adattata come segue:
I titoli di diplomi, certificati e altri titoli di veterinario nei Paesi dell'AELS elencati nella seguente tabella sono aggiunti nell'allegato della direttiva:

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Certificato che accompagna il diploma

Islanda

The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex, accompanied by a certificate on the completed practical training issued by the competent authorities

Liechtenstein

The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex, accompanied by a certificate on the completed practical training issued by the competent authorities

Norvegia

Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus medicinae veterinariae, short form: cand.med.vet.

Norvegias veterinærhøgskole

Svizzera

Diploma federale di veterinario

Dipartimento federale dell'interno

Eidgenössisches Tierarztdiplom

Eidgenössisches Departement des Innern

Diplôme fédéral de vétérinaire

Département fédéral de l'intérieur

11.  378 L 1027: Direttiva 78/1027/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario (GU L 362 del 23.12.1978, pag. 7), modificata da:

-
389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19).
-
32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Ostetriche

12.  380 L 0154: Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 33 dell'11.2.1980, pag. 1), modificata da:

-
380 L 1273: Direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU L 375 del 31.12.1980, pag. 74),
-
1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160),
-
389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19),
-
390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU . L 353 del 17.12.1990, pag. 73),
-
395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1).
-
32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).
Ai fini del presente accordo, la direttiva è adeguata come segue:
(a)
l'articolo 1 è completato dal testo seguente:
«In Islanda: «ljósmóðir»,
Nel Liechtenstein: «Hebamme»
In Norvegia: «jordmor»,
In Svizzera: «sage-femme», «Hebamme», «levatrice».»
(b)
I titoli di diplomi, certificati e altri titoli di ostetrica nei Paesi dell'AELS elencati nella seguente tabella sono aggiunti nell'allegato della direttiva:

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Certificato che accompagna il diploma

Islanda

1.
Embættispróf í ljósmóðurfræði
2.
Próf í ljósmæðrafræðum
1.
Háskóli Islands
2.
Ljósmæðraskóli Islands

Liechtenstein

The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex

Norvegia

Vitnemål for bestått jordmorutdanning

Høgskole

Svizzera

Levatrice/ostetrica dipl. SSS, ostetrico dipl. SSS

Scuole specializzate superiori per le professioni sanitarie

Diplomierte Hebamme HF, Dipl. Entbindungspfleger HF

Höhere Fachschulen für Gesundheit

Sage-femme diplômée ES, homme sage-femme diplômé ES

Ecoles supérieures de la santé

13.  380 L 0155: Direttiva 80/155/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'accesso alle attività dell'ostetrica e al loro esercizio (GU L 33 dell'11.2.1980, pag. 8), modificata da:

-
389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19.)
-
32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Farmacia

14.  385 L 0432: Direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, pag. 34) , modificata da:

-
32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

15.  385 L 0433: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, pag. 37), modificata da:

-
385 L 0584: Direttiva 85/584/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 42),
-
390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73),
-
395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1).
-
32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adeguata come segue:
I titoli di diplomi, certificati e altri titoli di farmacista nei Paesi dell'AELS elencati nella seguente tabella sono aggiunti nell'allegato della direttiva:

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Islanda

Próf í lyfjafræði

Háskóli Islands

Liechtenstein

The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex, accompanied by a certificate on the completed practical training issued by the competent authorities

Norvegia

Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus pharmaciae, short form: cand.pharm. or master I farmaci

Universitetsfakultet

Svizzera

Diploma federale di farmacista

Dipartimento federale dell'interno r

Eidgenössisches Apothekerdiplom

Eidgenössisches Departement des Innern

Diplôme de pharmacien

Département fédéral de l'intérieu

D. Architettura

16.  385 L 0384: Direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15), modificata da:

-
385 L 0614: Direttiva 85/614/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU L 376 del 31.12.1985, pag. 1),
-
386 L 0017: Direttiva 86/17/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1986 (GU L 27 dell'1.2.1986, pag. 71),
-
390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU 353 del 17.12.1990, pag. 73),
-
395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).
-
32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adeguata come segue:
(a)
l'articolo 11 è completato dal testo seguente:
«(l)
In Islanda: i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un altro Stato che applica questa direttiva ed enumerati nel presente articolo, completati dalla prova di aver concluso una formazione pratica rilasciata dalle autorità competenti;
(m)
Nel Liechtenstein: i diplomi rilasciati dalla «Scuola universitaria professionale» (arch. dipl. SUP);
(n)
In Norvegia:
-
i diplomi («sivilarkitekt») rilasciati dall'Istituto norvegese di tecnologia dell'Università di Trondheim, dal Collegio di architettura di Oslo e dal Collegio di architettura di Bergen,
-
i certificati di affiliazione al «Norske Arkitekters Landsforbund» (NAL), se le persone interessate hanno assolto la formazione in uno Stato che applica questa direttiva;
(o)
In Svizzera:
-
i diplomi rilasciati da Ecoles polytechniques fédérales/Eidgenössische Technische Hochschulen/Politecnici Federali (arch. dipl. EPF/dipl. Arch. ETH/arch. dipl. PF),
-
i diplomi rilasciati dall'Ecole d'architecture de l'Université de Genève (architecte diplômé EAUG),
-
i certificati della Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens/Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG): architecte REG A/Architekt REG A/architetto REG A.»
(b)
l'articolo 15 non è applicabile.

16a. 98/C/217/S.3: Diplomi, certificati e altri titoli di formazione nel settore dell'architettura che sono oggetto di reciproco riconoscimento tra Stati membri (aggiornamento della comunicazione 96/C 205 del 16 luglio 1996) (GU C 217, 11.7.1998, pag. 3), aggiornata dalle comunicazioni del 4 dicembre 1999 (GU C 351, 4.12.1999, pag. 39), del 28 novembre 2001 (GU C 333, 28.11.2001, pag. 2), del 10 settembre 2002 (GU C 214, 10.9.2002, pag. 9), con rettifica pubblicata nella GU C 80, 3.4.2003, pag. 18), e del 4 dicembre 2003 (GU 294, 4.12.2003, pag. 2), con rettifica pubblicata nella GU C 297, 9.12.2003, pag. 27.

Ai fini del presente Accordo il testo seguente è aggiunto all'aggiornamento del 4 dicembre 2003 (GU C 294, 4.12.2003, pag. 2), con rettifica pubblicata nella GU C 297, 9.12.2003, pag. 27:
‹in Svizzera:
- i diplomi rilasciati dall'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera italiana: diploma di architettura (arch. dipl. USI).

E. Commercio e intermediari

Commercio e distribuzione di prodotti tossici

17.  374 L 0556: Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1).

18.  374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5), modificata da:

-
395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 del 1.1.1995, pag. 1).
Ai fini del presente Accordo, la direttiva è adeguata come segue:
l'allegato è completato dal testo seguente:
«Nel Liechtenstein:
1.
Benzene e tetracloruro di carbonio (ordinanza n. 23 del 1° giugno 1964);
2.
Tutte le sostanze tossiche e tutti i prodotti di cui all'articolo 2 della legge del 21 marzo 19692 sui veleni e in particolare quelli figuranti nell'elenco delle sostanze e dei prodotti tossici delle classi 1, 2 e 3, a norma dell'articolo 3 del regolamento sulle sostanze tossiche3 (applicabile secondo Customs Treaty, Public Notice n. 47 del 28 agosto 1979).
In Norvegia:
1.
Pesticidi che rientrano nell'atto concernente i pesticidi del 5 aprile 1963 e nelle relative ordinanze;
2.
Prodotti chimici che rientrano nell'ordinanza del 1° giugno 1990 sul contrassegno e il commercio dei prodotti chimici che possono essere pericolosi per la salute dell'uomo, con la relativa ordinanza sull'elenco dei prodotti chimici.
In Svizzera:
Tutti i prodotti e le sostanze tossiche di cui all'articolo 2 della legge del 21 marzo 19694 sui veleni e in particolare quelli figuranti nell'elenco delle sostanze e dei prodotti tossici delle classi 1, 2 e 3, a norma dell'articolo 3 dell'ordinanza del 19 settembre 19835 sui veleni.»

Agenti commerciali indipendenti

19. 386 L 0653: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).

F. Varie

20. 385 D 0368: Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 56).

Sezione B
Atti di cui gli Stati membri prendono atto

Gli Stati membri prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

In generale

21. ...

22. 374 Y 0820(01): Risoluzione del Consiglio, del 6 giugno 1974, per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli (GU C 98 del 20.8.1974, pag. 1).

Sistema generale

23. 389 L 0048: Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa alla direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1.1989, pag. 23).

Medici

24. 375 X 0366: Raccomandazione 73/366/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di medico rilasciato in un paese terzo (GU L 167 del 30.6.1975, pag. 20).

25. 375 X 0367: Raccomandazione 73/367/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alla formazione clinica del medico (GU L 167 del 30.6.1975, pag. 21).

26. 375 Y 0701(01): Dichiarazioni del Consiglio, in occasione dell'adozione dei testi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi medici nella Comunità (GU C 146 dell'1.7.1975, pag. 1).

27. 386 X 0458: Raccomandazione 86/458/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di medico generico rilasciato in uno Stato terzo (GU L167 del 30.6.1975, pag. 30).

28. 389 X 0601: Raccomandazione 89/601/CEE della Commissione, dell'8 novembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario (GU L 346 del 27.11.1989, pag. 1).

Dentisti

29. 378 Y 0824(01): Dichiarazione del Consiglio relativa alla direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di dentista (GU C 202 del 24.8.1978, pag. 1).

Medicina veterinaria

30. 378 X 1029: Raccomandazione 78/1029/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di veterinario rilasciato in un paese terzo (GU L 362 del 23.12.1978, pag. 12).

31. 378 Y 1223(01): Dichiarazioni del Consiglio concernenti la direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU C 308 del 23.12.1978, pag. 1).

Farmacia

32. 385 X 0435: Raccomandazione 85/435/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di farmacista rilasciato in uno Stato terzo (GU L 253 del 24.9.1985, pag. 45).

Architettura

33. 385 X 0386: Raccomandazione 85/386/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, riguardante i titolari di un diploma nel settore dell'architettura rilasciato in un paese terzo (GU L 223 del 21.8.1985, pag. 28).

Protocollo
concernente la libera circolazione delle persone
tra la Svizzera e il Liechtenstein

La Svizzera e il Liechtenstein, in seguito denominati le Parti,

-
considerando che in virtù dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, la Svizzera, l'Islanda e la Norvegia hanno concluso un accordo sulla circolazione delle persone fondato sull'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
-
constatando che la Svizzera e il Liechtenstein perseguono lo scopo di concludere un accordo analogo;
-
considerando la situazione particolare del Liechtenstein in virtù della quale il Liechtenstein, quale membro della Comunità europea (SEE), ha negoziato una soluzione speciale in materia di libera circolazione, fondata sulla dichiarazione del Consiglio dello SEE relativa alla libera circolazione, la quale costituisce parte integrante delle conclusioni finali della seconda sessione del Consiglio dello SEE del 20 dicembre 1994 e secondo la quale il Consiglio dello SEE riconosce che il Liechtenstein rappresenta un piccolo territorio a carattere rurale che accoglie una percentuale eccezionalmente elevata di residenti stranieri attivi, la cui volontà di proteggere la propria identità nazionale è tuttavia manifesta, e tenuto conto della decisione n. 191/1999 del Comitato misto dello SEE del 17 dicembre 1999;
-
fondandosi sulla dichiarazione comune relativa alle questioni di parità di trattamento tra la Svizzera e il Liechtenstein del 2 novembre 1994;
-
applicando la dichiarazione sulla libera circolazione delle persone firmata il 6 aprile 2001 a Ginevra nel quadro delle trattative condotte dalle delegazioni del Liechtenstein e della Svizzera in vista della revisione della Convenzione AELS,

hanno convenuto quanto segue:

A) In relazione al punto 29 (Circolazione delle persone) e all'allegato VIII dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (art. 20 e allegato K della versione consolidata della Convenzione AELS):

1.  Princìpi

1.1.  Il Liechtenstein e la Svizzera stabiliscono che il Liechtenstein applicherà la parità di trattamento tra i cittadini svizzeri e i cittadini dello SEE, in virtù della soluzione speciale di cui beneficia il Liechtenstein in seno allo SEE.

1.2.  Il Liechtenstein e la Svizzera stabiliscono che la Svizzera applicherà ai cittadini del Liechtenstein l'allegato VIII dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (allegato K, versione consolidata della Convenzione AELS).

1.3.  Il Liechtenstein e la Svizzera concordano normative per l'istituzione di soluzioni equivalenti.

1.4.  Nel caso di gravi difficoltà di ordine economico, sociale o ecologico, di natura settoriale o regionale, di carattere verosimilmente durevole, il Liechtenstein e la Svizzera possono adottare unilateralmente misure appropriate. Queste misure di salvaguardia saranno limitate nel loro campo d'applicazione e nella durata allo stretto necessario allo scopo di porre rimedio alle difficoltà sopraggiunte. Conviene adottare misure suscettibili di perturbare il meno possibile il funzionamento del presente accordo.

Nel caso in cui una Parte intenda adottare misure di salvaguardia, essa comunica la sua intenzione tempestivamente all'altra Parte e mette a sua disposizione tutte le informazioni utili. Il Liechtenstein e la Svizzera procedono immediatamente a consultazioni per trovare una soluzione accettabile per le due Parti; ne informano in seguito il Consiglio dell'AELS. La messa in applicazione delle misure di salvaguardia sarà effettuata un mese dopo la data di comunicazione all'altra Parte, salvo che le consultazioni si concludano prima di questa scadenza. Se circostanze eccezionali, per le quali è necessario un intervento immediato, escludono un esame preliminare, è possibile attuare le misure indispensabili al superamento delle difficoltà.

Consultazioni bilaterali avranno luogo almeno trimestralmente, sia per decidere la revoca delle misure di salvaguardia prima del termine di validità previsto, sia per limitarne il campo di applicazione.

Se le misure adottate da una Parte provocano uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi fissati nel presente protocollo, ogni Parte può, nei confronti dell'altra, adottare le misure di compensazione adeguate indispensabili alla soppressione dello squilibrio. Conviene adottare prima di tutto misure suscettibili di perturbare il meno possibile l'applicazione del presente accordo.

2.  Applicazione

2.1.  Un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il Liechtenstein applicherà la parità di trattamento tra i cittadini svizzeri già residenti nel Liechtenstein e i cittadini dello SEE residenti nel Liechtenstein.

2.2.  A partire da questa data, la Svizzera accorderà, secondo l'articolo 10 paragrafo 5 dell'allegato VIII dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (allegato K, versione consolidata della Convenzione AELS), la libera circolazione ai cittadini del Liechtenstein già residenti in Svizzera.

2.3.  Il Liechtenstein e la Svizzera disciplinano, entro un anno al massimo dall'entrata in vigore dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, le prestazioni di servizi transfrontalieri nel settore dell'industria.

2.4.  Il Liechtenstein e la Svizzera disciplinano entro due o al più tardi tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, l'introduzione della parità di trattamento tra i cittadini svizzeri e i cittadini dello SEE non domiciliati nel Liechtenstein, rispettivamente l'introduzione della parità di trattamento tra i cittadini del Liechtenstein e i cittadini dell'UE o dell'AELS non domiciliati in Svizzera.

B) In relazione al punto 29 (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale), all'allegato VIII e all'appendice 2 dell'allegato VIII dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (art. 21 e allegato K,
versione consolidata della Convenzione AELS):

Le relazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein sono rette dalle disposizioni dell'allegato VIII (allegato K, versione consolidata della Convenzione AELS) e dell'appendice 2 dell'allegato VIII (allegato K, versione consolidata della Convenzione AELS) dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.

C) In relazione al punto 29 (Riconoscimento dei diplomi), all'allegato VIII e all'appendice 3 dell'allegato VIII dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero
scambio (art. 22 e allegato K, versione consolidata della Convenzione AELS):

Sono applicabili le disposizioni dell'allegato VIII (allegato K, versione consolidata della Convenzione AELS) e dell'appendice 3 dell'allegato VIII (allegato K, versione consolidata della Convenzione AELS) dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio tra la Svizzera e il Liechtenstein conformemente alle prescrizioni sulla circolazione delle persone convenute tra le Parti.

Il presente protocollo costituisce una parte integrante dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio e entra in vigore contemporaneamente.


1 RS 0.142.112.681
2 [RU 1972 360, 1977 2249 n. I 541, 1982 1676 all. n. 10, 1984 1122 art. 66 n. 4, 1985 660 n. I 41, 1991 362 n. II 403, 1997 1155 all. n. 4, 1998 3033 all. n. 7. RU 2004 4763 all. n. I). Vedi ora la LF del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici (RS 813.1).]
3 [RU 1983 1387 1516, 1986 1254 art. 70 n. I, 1987 1026, 1992 1175, 1997 697 n. II 2, 1999 56 1362 2036,2001 522 all. n. 1 3294 n. II 5, 2002 1406 1517, 2003 5421 n. II 1. RU 2005 2695 n. I 3]. Vedi ora l'O del 18 mag. 2005 sui prodotti chimici (RS 813.11).
4 [RU 1972 360, 1977 2249 n. I 541, 1982 1676 all. n. 10, 1984 1122 art. 66 n. 4, 1985 660 n. I 41, 1991 362 n. II 403, 1997 1155 all. n. 4, 1998 3033 all. n. 7. RU 2004 4763 all. n. I]. Vedi ora la LF del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici (RS 813.1).
5 [RU 1983 1387 1516, 1986 1254 art. 70 n. I, 1987 1026, 1992 1175, 1997 697 n. II 2, 1999 56 1362 2036,2001 522 all. n. 1 3294 n. II 5, 2002 1406 1517, 2003 5421 n. II 1. RU 2005 2695 n. I 3]. Vedi ora l'O del 18 mag. 2005 sui prodotti chimici (RS 813.11).


Vaduz, 21 giugno 2001

Per la

Confederazione Svizzera:

Per il

Principato del Liechtenstein:

Pascal Couchepin

Dichiarazione

Ernst Walch

dei Governi della Svizzera e del Liechtenstein concernente le trattative aggiuntive tra la Svizzera e il Liechtenstein relative alla parità di trattamento dei cittadini di un Paese nell'altro

Nella prospettiva di una regolamentazione dei numeri 2.1.-2.3. del presente protocollo (persone domiciliate nell'altro Stato rispettivo), la Svizzera e il Liechtenstein esaminano insieme, entro la fine del 2001, la situazione giuridica e l'opportunità di stabilire una regolamentazione in vista di elaborare tra le due Parti un'intesa in materia. In seguito inizieranno i lavori in merito al chiarimento della situazione giuridica relativa al numero 2.4. del presente protocollo (persone non domiciliate nell'altro Stato rispettivo).

Vaduz, 21 giugno 2001

Per la

Confederazione Svizzera:

Per il

Principato del Liechtenstein:

Pascal Couchepin

Allegato L

Ernst Walch

1

Riserve dell'Islanda relative agli investimenti e ai servizi


1 Questo All. non è pubblicato nella presente Raccolta ma può essere ottenuto, sotto forma di estratto, presso la SECO, 3003 Berna.


Allegato M1

Riserve del Liechtenstein relative agli investimenti e ai servizi


1 Questo All. non è pubblicato nella presente Raccolta ma può essere ottenuto, sotto forma di estratto, presso la SECO, 3003 Berna.


Allegato N1

Riserve della Norvegia relative agli investimenti e ai servizi


1 Questo All. non è pubblicato nella presente Raccolta ma può essere ottenuto, sotto forma di estratto, presso la SECO, 3003 Berna.


Allegato O1

Riserve della Svizzera relative agli investimenti e ai servizi


1 Questo All. non è pubblicato nella presente Raccolta ma può essere ottenuto, sotto forma di estratto, presso la SECO, 3003 Berna.


Allegato P

Trasporti terrestri

(art. 35 della Convenzione)

Titolo I: Disposizioni generali

Art. 1 Principi generali e obiettivi

1.  Il presente allegato è inteso a liberalizzare l'accesso degli Stati membri ai rispettivi mercati del trasporto stradale e ferroviario di merci e passeggeri, allo scopo di garantire uno scorrimento più agevole del traffico sull'itinerario tecnicamente, geograficamente ed economicamente più adatto per tutti i modi di trasporto contemplati dal presente allegato.

2.  Le disposizioni del presente allegato e la loro applicazione si basano sui principi della reciprocità, della territorialità, della trasparenza e della libera scelta del modo di trasporto.

3.  Gli Stati membri si impegnano a non adottare misure discriminatorie nell'ambito dell'applicazione del presente allegato.

4.  L'applicazione del presente allegato è parimenti fondata, entro i limiti delle competenze degli Stati membri, sui princìpi e sugli obiettivi di una mobilità sostenibile e di una politica dei trasporti coordinata nelle regioni alpine così come menzionati nel capitolo 4 dell'Accordo del 21 giugno 1999 sui trasporti terrestri fra la Svizzera e la CE1 (di seguito Accordo Svizzera-CE).



Art. 2 Campo d'applicazione

1.  Il presente allegato si applica ai trasporti bilaterali su strada di merci e passeggeri fra gli Stati membri, al transito attraverso il loro territorio fatto salvo l'articolo 7 paragrafo 3 e alle operazioni di trasporto su strada di merci e passeggeri a carattere triangolare.

2.  Il presente allegato si applica al trasporto ferroviario internazionale di merci e passeggeri, nonché al trasporto combinato internazionale. Esso non si applica alle imprese ferroviarie la cui attività è limitata all'esercizio dei soli servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali.

3.  Il presente allegato si applica alle operazioni di trasporto effettuate da imprese di trasporto su strada o da imprese ferroviarie con sede in uno degli Stati membri.


Art. 3 Definizioni

1.  Trasporti stradali

Ai fini del presente allegato si intende per:

-
professione di trasportatore di merci su strada: l'attività di un'impresa che esegue, mediante un veicolo a motore oppure mediante complessi di veicoli, il trasporto di merci per conto terzi;
-
professione di trasportatore di passeggeri su strada: l'attività di un'impresa che esegue, per conto terzi, trasporti internazionali di passeggeri a mezzo autobus;
-
impresa: qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo che rivesta funzioni di autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un'autorità avente personalità giuridica;
-
veicolo: veicolo a motore immatricolato nel territorio di uno Stato membro, o complesso di veicoli adibito esclusivamente al trasporto merci di cui almeno la motrice sia immatricolata nel territorio di uno Stato membro, od ogni autoveicolo atto, secondo il tipo di costruzione e l'attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinato a tal fine;
-
trasporto internazionale: spostamento di un veicolo il cui punto di partenza si trovi nel territorio di uno Stato membro e la cui destinazione sia situata nel territorio di un altro Stato membro o in un Paese terzo e viceversa, nonché lo spostamento del veicolo a vuoto relativo al percorso sopra citato; qualora il punto di partenza o di destinazione dello spostamento sia situato in un Paese terzo, il trasporto deve essere effettuato da un veicolo immatricolato nel territorio dello Stato membro in cui si trova il punto di partenza o di destinazione dello spostamento;
-
transito: il trasporto di merci o di passeggeri effettuato senza operazioni di carico o scarico e lo spostamento del veicolo a vuoto attraverso il territorio di uno Stato membro;
-
traffico triangolare con Paesi terzi: qualsiasi trasporto di merci o passeggeri effettuato con partenza dal territorio di uno Stato membro verso un Paese terzo e viceversa, con un veicolo immatricolato nel territorio di un altro Stato membro, sia che detto veicolo - nel corso dello stesso viaggio e secondo l'itinerario abituale - transiti o meno dal Paese in cui è immatricolato;
-
autorizzazione: autorizzazione, licenza o concessione richiesta secondo la legislazione dello Stato membro;

2.  Trasporti ferroviari

Ai fini del presente allegato si intende per:

-
impresa ferroviaria: qualsiasi impresa, privata o pubblica, la cui attività principale sia la prestazione di servizi di trasporto di merci e/o passeggeri per ferrovia e che garantisca obbligatoriamente la trazione;
-
raggruppamento internazionale: qualsiasi associazione comprendente almeno due imprese ferroviarie stabilite in Stati membri diversi di cui una con sede in Svizzera, che abbia lo scopo di fornire servizi di trasporto internazionale fra gli Stati membri;
-
gestore dell'infrastruttura: qualsiasi ente pubblico o impresa incaricati in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza;
-
licenza: un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro ad un'impresa cui è riconosciuta dalla stessa autorizzazione la qualità di impresa ferroviaria. Tale qualità può essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi di trasporto;
-
autorità responsabile della licenza: gli organismi incaricati da ciascuno Stato membro di rilasciare le licenze;
-
tracciato: capacità d'infrastruttura necessaria per far viaggiare un convoglio ferroviario tra due località in un determinato momento;
-
ripartizione: l'assegnazione delle capacità di infrastruttura ferroviaria da parte di un organismo a ciò preposto;
-
organismo di ripartizione: l'autorità e/o il gestore dell'infrastruttura incaricati da uno Stato membro di ripartire le capacità di infrastruttura;
-
servizi urbani ed extraurbani: i servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro urbano o di un agglomerato, nonché le esigenze in materia di trasporto fra detto centro o agglomerato e le sue zone periferiche;
-
servizi regionali: i servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze di trasporto di una regione;
-
trasporto combinato: il trasporto di merci effettuato da veicoli stradali o da unità di carico viaggianti per ferrovia per una parte del tragitto e su strada per i percorsi iniziali e/o terminali.

Titolo II: Trasporti stradali internazionali

A. Disposizioni comuni


Art. 5 Accesso alla professione

1.  Le imprese che intendono esercitare l'attività di trasportatore su strada devono soddisfare i tre requisiti seguenti:

a.
onorabilità;
b.
adeguata capacità finanziaria;
c.
competenza professionale.

2.  Le relative disposizioni applicabili figurano nella sezione 1 dell'appendice 1.


Art. 6 Norme sociali

Le disposizioni applicabili in materia sociale figurano nella sezione 2 dell'appendice 1.


Art. 7 Norme tecniche

1.  Le disposizioni concernenti le norme tecniche figurano nella sezione 3 dell'appendice 1.

2.  Ciascuno Stato membro s'impegna a non applicare ai veicoli omologati nel territorio di un altro Stato membro condizioni più restrittive di quelle in vigore nel proprio territorio.

3.  In considerazione dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, di territorialità e di trasparenza, gli Stati membri applicano ai veicoli degli altri Stati membri, così come ai propri, le stesse regole concernenti il limite di peso, le tariffe di uso della rete stradale e, dove applicabile, il divieto di circolare la notte e la domenica.

4.  Le deroghe alle regole della Svizzera concernenti il limite di peso e il divieto di circolare la notte e la domenica sono menzionate nell'appendice 6.


B. Trasporti internazionali di merci su strada


Art. 9 Trasporti di merci fra i territori degli Stati membri

1.  I trasporti internazionali di merci su strada eseguiti per conto terzi e i viaggi dei veicoli a vuoto fra i territori degli Stati membri sono effettuati dietro rilascio dell'autorizzazione per i trasportatori istituita dal regolamento (CEE) n. 881/92 così come integrata nell'Accordo SEE e nell'Accordo Svizzera-CE, il cui modello figura nell'appendice 3, e dietro rilascio, per i trasportatori svizzeri, di un'autorizzazione svizzera analoga.

2.  I trasporti menzionati nell'appendice 4 sono esonerati da ogni regime di licenza e da ogni autorizzazione di trasporto.

3.  Le procedure in materia di rilascio, uso, rinnovo e ritiro delle autorizzazioni e le procedure relative all'assistenza reciproca sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 881/92, così come figurano nell'Accordo SEE e nell'Accordo Svizzera-CE, e da equivalenti disposizioni svizzere.


Art. 10 Trasporti di merci in transito attraverso il territorio degli Stati membri

1.  I trasporti internazionali di merci su strada effettuati per conto terzi e i viaggi a vuoto effettuati in transito attraverso il territorio degli Stati membri sono liberalizzati. Detti trasporti sono eseguiti dietro rilascio delle licenze di cui all'articolo 9.

2.  Sono applicabili i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 9.


Art. 11 Traffico triangolare con Paesi terzi

1.  Il regime che disciplina il traffico triangolare con i Paesi terzi sarà stabilito di comune accordo dopo la conclusione dell'accordo necessario fra uno qualsiasi degli Stati membri ed il Paese terzo interessato. Tale regime è volto a garantire la reciprocità di trattamento fra gli operatori degli Stati membri relativamente a tale tipo di trasporti.

2.  In attesa della conclusione di accordi fra gli Stati membri e i Paesi terzi interessati, il presente allegato non modifica le disposizioni relative ai trasporti triangolari contenute negli accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri riguardo al trasporto con i Paesi terzi. Un elenco di tali diritti è riportato nell'appendice 5 del presente allegato.


C .Trasporti internazionali di passeggeri a mezzo autobus


Art. 13 Condizioni applicabili ai trasportatori

1.  Ogni trasportatore per conto terzi è ammesso ad effettuare i servizi di trasporto definiti nell'articolo 1 dell'appendice 7 senza discriminazioni riguardo alla nazionalità o al luogo di stabilimento, purché:

-
sia abilitato, nello Stato membro in cui è stabilito, ad effettuare trasporti a mezzo autobus, con servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, o con servizi occasionali;
-
soddisfi le regolamentazioni in materia di sicurezza stradale per quanto concerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.

2.  Ogni trasportatore che esercita l'attività per conto proprio è ammesso ad effettuare i servizi di trasporto di cui all'articolo 1 numero 3 dell'appendice 7 senza discriminazioni riguardo alla nazionalità o al luogo di stabilimento, purché:

-
sia abilitato, nello Stato membro in cui è stabilito, ad effettuare trasporti a mezzo autobus in base alle condizioni d'accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale;
-
soddisfi le regolamentazioni in materia di sicurezza stradale per quanto concerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.

3.  Per effettuare trasporti internazionali di passeggeri a mezzo autobus, i trasportatori che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 devono essere in possesso di una licenza conforme. Il modello, le procedure in materia di rilascio, uso, e rinnovo delle licenze sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 684/92, modificato dal regolamento (CE) n. 11/98, così come figurano nell'Accordo SEE, nell'Accordo Svizzera-CE e nella legislazione svizzera equivalente.


Art. 14 Accesso al mercato

1.  I servizi occasionali definiti nell'articolo 1 numero 2.1 dell'appendice 7 sono esentati da qualsiasi autorizzazione.

2.  I servizi regolari specializzati, definiti nell'articolo 1 numero 1.2 dell'appendice 7 sono esentati da qualsiasi autorizzazione purché siano regolati, nel territorio degli Stati membri all'infuori di quello della Svizzera, da un contratto stipulato fra l'organizzatore ed il trasportatore.

3.  Sono altresì esentati da qualsiasi autorizzazione gli spostamenti dei veicoli a vuoto relativi ai servizi di trasporto di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.  I servizi regolari sono soggetti ad autorizzazione conformemente agli articoli 2 e seguenti dell'appendice 7.

5.  I servizi regolari specializzati non regolati da un contratto stipulato fra l'organizzatore ed il trasportatore sono soggetti ad autorizzazione nel territorio degli Stati membri tranne della Svizzera, conformemente agli articoli 2 e seguenti dell'appendice 7. In Svizzera tali servizi sono esentati da qualsiasi autorizzazione.

6.  I trasporti su strada effettuati per conto proprio, di cui all'articolo 1 numero 3 dell'appendice 7, sono esentati da autorizzazione.


Art. 15 Traffico triangolare con Paesi terzi

1.  Il regime che disciplina il traffico triangolare con i Paesi terzi sarà stabilito di comune accordo dopo la conclusione dell'accordo necessario fra uno qualsiasi degli Stati membri ed il Paese terzo interessato. Tale regime è volto a garantire la reciprocità di trattamento fra gli operatori degli Stati membri relativamente a tale tipo di trasporti.

2.  In attesa della conclusione di accordi fra gli Stati membri e i Paesi terzi interessati, il presente allegato non modifica le disposizioni relative al trasporto menzionate negli accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri riguardo al trasporto con i Paesi terzi. Un elenco di tali diritti è riportato nell'appendice 8 del presente allegato.


Art. 16 Trasporto fra due punti situati nel territorio di uno stesso Stato membro

1.  Le operazioni di trasporto fra due punti situati nel territorio di uno stesso Stato membro, effettuate da trasportatori stabiliti nel territorio di un altro Stato membro, non sono autorizzate dal presente allegato.

2.  Tuttavia possono continuare ad essere esercitati i diritti esistenti che derivano dai vigenti accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri, purché non vi sia alcuna discriminazione fra trasportatori, né distorsione della concorrenza. Un elenco di tali diritti è riportato nell'appendice 8 del presente allegato.


Art. 17 Procedure

Le procedure in materia di rilascio, uso, rinnovo e scadenza delle autorizzazioni e le procedure relative alla reciproca assistenza sono disciplinate dalle disposizioni dell'appendice 7 del presente allegato.


Titolo III: Trasporti ferroviari internazionali


Art. 19 Autonomia gestionale

Gli Stati membri si impegnano a:

-
garantire l'autonomia gestionale delle imprese ferroviarie, dotandole in particolare di indipendenza giuridica e permettendo loro di adattare le proprie attività al mercato e di gestirle sotto la responsabilità dei loro organi direttivi;
-
separare la gestione dell'infrastruttura ferroviaria dall'esercizio dei servizi di trasporto delle imprese ferroviarie, perlomeno a livello contabile. L'aiuto concesso ad una di queste due attività non può essere trasferito all'altra.

Art. 20 Diritti di accesso all'infrastruttura ferroviaria e diritti di transito

1.  Le imprese ferroviarie e i raggruppamenti internazionali godono dei diritti di accesso e/o di transito definiti dalla legislazione comunitaria di cui alla sezione 4 dell'appendice 1, così come figurano nell'Accordo SEE e nell'Accordo Svizzera-CE.

2.  Le imprese ferroviarie stabilite nel territorio di un Stato membro godono del diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria nel territorio degli altri Stati membri per l'esercizio di servizi di trasporto combinati internazionali.

3.  Le imprese ferroviarie e i raggruppamenti internazionali che fanno uso dei diritti di accesso e/o di transito concludono con i gestori dell'infrastruttura ferroviaria utilizzata gli accordi amministrativi, tecnici e finanziari necessari per disciplinare gli aspetti di controllo e di sicurezza del traffico inerenti ai servizi di trasporto internazionale di cui ai paragrafi 1 e 2.


Art. 21 Licenze ferroviarie

1.  La concessione di una licenza conforme al tipo di servizio ferroviario da prestare è un presupposto indispensabile per ogni domanda di accesso all'infrastruttura ferroviaria o per ogni domanda di transito, e, di conseguenza, per il diritto di esercitare servizi di trasporto. Detta licenza non dà diritto, di per sé, all'accesso all'infrastruttura ferroviaria.

2.  Un'impresa ferroviaria ha diritto di richiedere una licenza nello Stato membro in cui è stabilita. Gli Stati membri non rilasciano licenze né prorogano la loro validità nei casi in cui non siano riuniti i requisiti fissati dal presente allegato.

3.  Le licenze sono rilasciate dall'autorità responsabile e appositamente designata, alle imprese esistenti ed ad imprese nuove, sotto la responsabilità degli Stati membri.

4.  Le licenze sono riconosciute negli Stati membri su base di reciprocità.

5.  Esse sono soggette a requisiti fissati dagli Stati membri in materia di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale, nonché di copertura della responsabilità civile, per tutto il periodo di validità. Le disposizioni applicabili in materia figurano nella sezione 4 dell'appendice 1.

6.  Le licenze restano valide fintantoché l'impresa ferroviaria adempie gli obblighi previsti dalle disposizioni legali sopra citate. Tuttavia, l'autorità responsabile può prescrivere che esse siano riesaminate a intervalli regolari.

7.  Le procedure di verifica, modifica, sospensione o ritiro di una licenza sono disciplinate dalle disposizioni legali sopra citate.


Art. 22 Attribuzione del certificato di sicurezza

1.  Gli Stati membri prevedono l'obbligo per le imprese ferroviarie di presentare anche un certificato di sicurezza che stabilisca le norme ad esse imposte in materia di sicurezza, per garantire un servizio sicuro sui percorsi considerati.

2.  L'impresa ferroviaria può richiedere il certificato di sicurezza presso un organo designato dallo Stato membro in cui si trova l'infrastruttura usata.

3.  Per ottenere il certificato di sicurezza, l'impresa ferroviaria deve rispettare le prescrizioni della legislazione dello Stato membro per la parte di percorso situata nel territorio di questo Stato membro.


Art. 23 Attribuzione di tracciati

1.  Ciascuno Stato membro designa il responsabile della ripartizione delle capacità, sia che si tratti di un'autorità specifica, sia che si tratti del gestore dell'infrastruttura. L'organismo di ripartizione che deve essere a conoscenza di tutti i tracciati disponibili, provvede affinché:

-
la capacità di infrastruttura ferroviaria sia ripartita su base equa e non discriminatoria;
-
fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, la procedura di ripartizione permetta un uso efficace e ottimale dell'infrastruttura ferroviaria.

2.  L'impresa ferroviaria o il raggruppamento internazionale che richiede l'attribuzione di uno o più tracciati ferroviari si rivolge all'organismo (o agli organismi) di ripartizione dello Stato membro sul cui territorio si trova la località di partenza del servizio di trasporto. L'organismo di ripartizione, cui è stata presentata la domanda di assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria, informa immediatamente gli altri organismi corrispondenti interessati. Questi ultimi adottano una decisione al più tardi entro un mese dalla data di ricevimento delle informazioni necessarie; ciascun organismo di ripartizione può respingere una domanda. L'organismo di ripartizione cui è stata presentata la domanda decide in merito ad essa, di concerto con gli altri organismi corrispondenti interessati, al più tardi entro due mesi dalla data di presentazione di tutte le informazioni necessarie. Le procedure per il trattamento di una domanda di capacità di infrastruttura sono disciplinate dalle disposizioni figuranti nella sezione 4 dell'appendice 1.

3.  Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie a garantire che in sede di ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria sia data priorità ai seguenti servizi ferroviari:

a)
servizi prestati nell'interesse del pubblico;
b)
servizi prestati totalmente o parzialmente su un'infrastruttura costruita a tal fine o sistemata per tali servizi (ad es. linee per l'alta velocità o linee specializzate per il trasporto di merci).

4.  Gli Stati membri possono incaricare l'organismo di ripartizione di concedere diritti speciali, nella ripartizione delle capacità di infrastruttura, su base non discriminatoria, alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi o li forniscono in determinate regioni, se tali diritti sono indispensabili per garantire un buon livello di servizio pubblico o un uso efficace delle capacità di infrastruttura, o per consentire il finanziamento di nuove infrastrutture.

5.  Gli Stati membri possono prevedere la possibilità che le domande di accesso all'infrastruttura siano accompagnate dal deposito di una cauzione, ovvero che sia costituita una garanzia analoga.

6.  Gli Stati membri adottano e pubblicano le procedure di ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria, informandone inoltre il Comitato istituito dall'articolo 29.


Art. 24 Conti e tariffe di uso

1.  I conti del gestore di un'infrastruttura devono presentare, per un periodo ragionevole, un equilibrio fra il gettito ottenuto con la riscossione di tali tariffe e con eventuali contributi statali da un lato, e i costi dell'infrastruttura dall'altro.

2.  Il gestore dell'infrastruttura applica tariffe di uso dell'infrastruttura ferroviaria di cui garantisce la gestione, che sono versate dalle imprese ferroviarie o dai raggruppamenti internazionali che usano l'infrastruttura stessa.

3.  Le tariffe di uso dell'infrastruttura sono fissate secondo la natura del servizio, il tempo di servizio, la situazione del mercato, nonché il tipo e l'usura dell'infrastruttura.

4.  Le tariffe sono pagate direttamente al gestore/ai gestori dell'infrastruttura.

5.  Ciascuno Stato membro stabilisce le modalità per fissare le tariffe di uso previa consultazione del gestore dell'infrastruttura. Le tariffe per servizi di natura equivalente su un medesimo mercato sono applicate in modo non discriminatorio.

6.  Il gestore dell'infrastruttura comunica in tempo utile alle imprese ferroviarie o ai raggruppamenti internazionali che usano le sue infrastrutture per effettuare i servizi di cui all'articolo 20 ogni modifica rilevante della qualità o capacità dell'infrastruttura in questione.


Art. 25 Ricorso

1.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che le decisioni prese in materia di ripartizione delle capacità di infrastruttura o di riscossione delle tariffe possano essere oggetto di ricorso dinanzi ad un organo indipendente. Tale organo si pronuncia entro un termine di due mesi dalla comunicazione di tutte le informazioni necessarie.

2.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che le decisioni prese conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 21 paragrafo 3 siano soggette a controllo giurisdizionale.


Titolo IV: Diversi

Art. 26 Contingenti per veicoli leggeri

L'Islanda riceve un contingente annuo di 5, il Liechtenstein di 3000 e la Norvegia di 500 autorizzazioni per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004, per viaggi (sola andata) di veicoli a vuoto o caricati con prodotti leggeri, a condizione che il peso totale effettivo a pieno carico del veicolo non superi 28 t, effettuati in transito attraverso la parte svizzera della catena alpina, dietro pagamento di una tariffa di uso dell'infrastruttura di importo pari a 50 CHF nel 2001, 60 CHF nel 2002, 70 CHF nel 2003 e 80 CHF nel 2004. Le procedure normali di controllo saranno applicabili.


Art. 27 Agevolazione dei controlli alle frontiere

Gli Stati membri si impegnano a snellire e a semplificare le formalità che gravano sul trasporto, in particolare in campo doganale.


Art. 28 Norme ecologiche per veicoli commerciali

La categoria di emissioni EURO dei veicoli pesanti (quale definita nella legislazione comunitaria e integrata nell'Accordo SEE e nell'Accordo Svizzera-CE), se non è menzionata nella carta di circolazione del veicolo, è verificata a partire dalla data della prima messa in circolazione figurante su detta carta oppure, ove del caso, sulla base di un documento aggiuntivo speciale, redatto dalle autorità competenti dello Stato di rilascio.


Art. 29 Comitato

1.  Il Consiglio istituisce un Comitato dei trasporti terrestri responsabile della gestione e della corretta applicazione del presente allegato.

2.  A tal fine, il comitato formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal presente allegato.

3.  Può raccomandare in particolare al Consiglio di modificare le disposizioni delle appendici 1 e 3-9 del presente allegato.



Allegato P - Appendice 11

Disposizioni applicabili

Per conseguire gli obiettivi del presente allegato e in base alle scadenze stabilite nello stesso allegato, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i diritti e gli obblighi equivalenti a quelli che figurano nei seguenti strumenti legali della Comunità europea, così come integrati nell'Accordo SEE e nell'Accordo Svizzera-CE, siano applicati nelle loro relazioni:

Sezione 1:

-
Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1) modificata da ultimo dalla direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1º ottobre 1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17).

Le disposizioni della direttiva devono essere lette con gli adeguamenti seguenti:

Nell'articolo 3(3)(c), riguardante gli Stati membri, l'espressione «monete nazionali che non partecipano alla terza fase dell'Unione monetaria» è sostituita da «monete nazionali degli Stati membri» e l'espressione «pubblicati nella GU» è sostituita da «pubblicati ufficialmente da ogni Stato membro»;

Gli Stati membri riconoscono gli attestati rilasciati dagli altri Stati membri conformemente all'articolo 3(4)(d) della direttiva, così come figura nell'Accordo SEE e nell'Accordo Svizzera-CE.

Sezione 2:

-
Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 68/2009 della Commissione del 23 gennaio 2009 (GU L 21 del 24.1.2009, pag. 3).
Ai fini della Convenzione le disposizioni del regolamento sono modificate come segue:
Il punto 1 (Dati visibili) del capitolo IV dell'allegato I B, relativo al lato anteriore della carta del conducente è modificato come segue:
i)
La tabella che figura come stampa di fondo della carta è completata come segue:

«IS

Ökumannskort

Eftirlitskort

Verkstæðiskort

Fyrirtækiskort»

«FL

Fahrerkarte

Kontrollkarte

Werkstattkarte

Unternehmenskarte»

«NO

Sjåførkort

Kontrollkort

Verkstedkort Verkstadkort

Bedriftkort»

ii)
La frase introduttiva concernente i segni distintivi è modificata come segue:
«Il segno distintivo dello Stato membro che rilascia la carta, cerchiato dall'ellisse menzionato nell'articolo 37 della Convenzione ONU dell'8 novembre 1968 sulla circolazione stradale, ha il medesimo sfondo della carta del conducente; i segni distintivi sono i seguenti:»
iii)
L'elenco dei segni distintivi è completato come segue:
«IS
Islanda
FL
Liechtenstein
N
Norvegia
CH
Svizzera».
-
Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).
Ai fini della Convenzione, le disposizioni del regolamento sono modificate come segue:
(a)
È applicabile solo l'articolo 1.
(b)
Gli Stati membri esentano reciprocamente i cittadini degli altri Stati membri dall'obbligo di possedere un attestato di conducente.
-
Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35).
-
Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).
Ai fini della Convenzione, le disposizioni della direttiva sono modificate come segue:
(a)
All'articolo 9 va aggiunto il seguente paragrafo:
«I conducenti di cui all'articolo 1 solitamente residenti e operanti nel Liechtenstein sono legittimati in via sussidiaria ad assolvere la formazione periodica di cui all'articolo 7 in Svizzera, Austria e Germania, qualora la formazione periodica offerta in questi Stati rispetti completamente le disposizioni della presente direttiva.»
(b)
Gli Stati membri possono rilasciare una carta di qualificazione del conducente in ottemperanza alle disposizioni di questa direttiva, modificate come segue:
(i)
Al punto 2 (c) dell'allegato II concernente la facciata 1 della carta, dopo la sigla del Regno Unito va aggiunto il seguente testo:
«la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la carta cerchiata dall'ellisse menzionato nell'articolo 37 della Convenzione ONU dell'8 novembre 1968 sulla circolazione stradale ha il medesimo sfondo della carta; le sigle distintive sono le seguenti:
IS: Islanda
FL: Liechtenstein
N: Norvegia
CH: Svizzera»
(ii)
Per quanto concerne gli Stati membri che sono parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, al punto 2 (e) dell'allegato II concernente la facciata 1 della carta, la dicitura «modello delle Comunità europee» va sostituita con la dicitura «modello SEE».
(iii)
Al punto 2 (e) dell'allegato II concernente la facciata 1 della carta, va aggiunto quanto segue:
«atvinnuskírteini ökumanns
yrkessjåførbevis/yrkessjåførprov»
(iv)
Il punto 2 (f) dell'allegato II concernente la facciata 1 della carta  non si applica agli Stati membri che sono parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.
(v)
Al punto 2 (b) dell'allegato II concernente la facciata 2 della carta, le parole «svedese e tedesco» vanno sostituite da «svedese, tedesco, islandese e norvegese».
(vi)
Al punto 2 (b) dell'allegato II concernente la facciata 2 della carta, va aggiunto il seguente paragrafo:
«Ogni riferimento alla lingua norvegese va inteso come riferimento sia al norvegese standard (‹yrkessjåførbevis›) sia al nuovo norvegese (‹yrkessjåførprov›).»
-
Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

Sezione 3:

-
Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1).
-
Direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1991, che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli (GU L 295 del 25.10.1991, pag. 1).
-
Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 23.2.1992, pag. 27), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8).
-
Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154).
-
Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e  al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 371 del 19.12.1992, pag. 1).
-
Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).
-
Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1).
-
Direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 63).
-
Direttiva 2003/26/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai limitatori di velocità e alle emissioni di gas di scarico dei veicoli commerciali (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 37).
-
Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/112/CE della Commissione del 13 dicembre 2004 (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 23).
-
Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione) (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12).
-
Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
Ai fini della Convenzione, le disposizioni della direttiva sono modificate come segue:

1. Trasporto su strada

Deroghe per la Svizzera ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 2 lettera a) della direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose

RO-a-CH-1

Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento con numero ONU 1202 in container cisterna.

Riferimento all'allegato I capo I.1 della presente direttiva: 1.1.3.6 e 6.8.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto, norme relative alla costruzione di cisterne.

Contenuto della normativa nazionale: container cisterna non costruiti ai sensi del punto 6.8 ma secondo la normativa nazionale, con una capacità pari o inferiore a 1210 l e che sono utilizzati per il trasporto di gasolio da riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202 possono beneficiare delle esenzioni di cui al punto 1.1.3.6 dell'ADR.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 punti 1.1.3.6.3 (b) e 6.14 dell'ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

RO-a-CH-2

Oggetto: esenzione dall'obbligo di detenere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose come specificato al punto 1.1.3.6 dell'ADR.

Riferimento all'allegato I capo I.1 della presente direttiva: 1.1.3.6 e 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di container vuoti non puliti appartenenti alla categoria di trasporto 4 e di bombole di gas vuote o piene per apparecchi respiratori (per interventi di emergenza o come attrezzature per immersioni), in quantità non superiori ai limiti di cui al punto 1.1.3.6, non è soggetto all'obbligo di detenere un documento di trasporto di cui al punto 5.4.1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.6.3 c) dell'ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

RO-a-CH-3

Oggetto: trasporto di cisterne vuote non pulite da parte di aziende che servono strutture di stoccaggio per liquidi pericolosi per l'acqua.

Riferimento all'allegato I capo I.1 della presente direttiva: 6.5, 6.8, 8.2 e 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: costruzione, equipaggiamento e ispezione di cisterne e veicoli; formazione dei conducenti.

Contenuto della normativa nazionale: i veicoli e cisterne/container vuoti non puliti, utilizzati da imprese che forniscono assistenza a impianti di stoccaggio di liquidi pericolosi per l'acqua per contenere liquidi mentre le cisterne fisse sono sottoposte ad interventi di assistenza, non sono soggetti agli obblighi di costruzione, equipaggiamento e ispezione né agli obblighi in materia di etichettatura e marcatura con pannello arancione previste dall'ADR. Sono soggetti a obblighi speciali in materia di etichettatura e identificazione e non è obbligatorio che il conducente abbia seguito la formazione di cui al punto 8.2.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.6.3.10 dell'ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

Deroghe per la Svizzera ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 2 lettera b) punto i) della direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

RO-bi-CH-1

Oggetto: trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Riferimento all'allegato I capo I.1 della presente direttiva: 2, 4.1.10, 5.2 e 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio combinato, etichettatura e indicazioni poste sull'imballaggio, documentazione.

Contenuto della normativa nazionale: le norme contengono disposizioni relative alla classificazione semplificata di rifiuti domestici contenenti merci pericolose (domestiche) svolta da un esperto riconosciuto dall'autorità competente, all'uso di recipienti adeguati e alla formazione del conducente. I rifiuti domestici che non possono essere classificati dall'esperto possono essere trasportati presso un centro di trattamento in piccole quantità identificate per imballaggio e unità di trasporto.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.7 dell'ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Commenti: queste norme si applicano solo al trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose tra i siti pubblici per il trattamento e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

RO-bi-CH-2

Oggetto: trasporto per la restituzione di fuochi d'artificio

Riferimento all'allegato I capo I.1 della presente direttiva: 2.1.2 e 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione e documentazione.

Contenuto della normativa nazionale: allo scopo di facilitare il trasporto per la restituzione di fuochi d'artificio con numeri ONU 0335, 0336 e 0337 dai dettaglianti ai fornitori, sono previste esenzioni relative all'indicazione della massa netta e della classificazione del prodotto sul documento di trasporto.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.8 dell'ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Commenti: il controllo dettagliato del contenuto esatto di ogni elemento invenduto in ogni confezione è praticamente impossibile per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio.

Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

RO-bi-CH-3

Oggetto: certificato di formazione ADR per i viaggi compiuti al fine di trasportare veicoli guasti, di svolgere riparazioni, di acquisire esperienza nella guida di cisterne/ container e per i viaggi compiuti su veicoli cisterna da esperti responsabili dell'esame del veicolo in questione.

Riferimento all'allegato I capo I.1 della presente direttiva: 8.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.

Contenuto della normativa nazionale: la formazione e i certificati ADR non sono richiesti nel caso di viaggi finalizzati a trasportare veicoli guasti o per eseguire prove relative alle riparazioni, viaggi effettuati su veicoli cisterna per acquisire esperienza in questo campo e viaggi compiuti da esperti responsabili dell'esame del veicolo cisterna.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: istruzioni del 30 settembre 2008 del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione (DATEC) sul trasporto su strada di merci pericolose.

Commenti: in alcuni casi i veicoli guasti o sottoposti a riparazioni e i veicoli cisterna che vengono preparati per un'ispezione tecnica o sottoposti a controlli durante tale ispezione contengono ancora merci pericolose.

Le disposizioni di cui ai punti 1.3. e 8.2.3 rimangono di applicazione.

Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

2. Trasporto ferroviario

Deroghe per la Svizzera ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 2 lettera a) della direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose

RA-a-CH-1

Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento con numero ONU 1202 in container cisterna.

Riferimento all'allegato II capo II.1 della presente direttiva: 6.8.

Contenuto dell'allegato della direttiva: norme relative alla costruzione delle cisterne.

Contenuto della normativa nazionale: sono autorizzati i container cisterna non costruiti ai sensi del punto 6.8 ma secondo la normativa nazionale, con una capacità pari o inferiore a 1210 l e che sono utilizzati per il trasporto di gasolio da riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: allegato all'ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS 742.401.6) e appendice 1 capitolo 6.14 dell'ordinanza relativa al trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

RA-a-CH-2

Oggetto: obbligo di documento di trasporto.

Riferimento all'allegato II capo II.1 della presente direttiva: 5.4.1.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni di carattere generale richieste nel documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: uso di un termine collettivo nel documento di trasporto e di un elenco allegato contenente le informazioni obbligatorie come stabilito sopra.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: allegato all'ordinanza del DATEC del  3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS 742.401.6).

Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

Sezione 4:

-
Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70).
-
Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75).
-
Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25).

Sezione 5:

-
Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39).

1 Aggiornato dai n. 1 delle Dec. del Consiglio n. 3/2010 del 20 set. 2010 (RU 2011 1551) e n. 6/2001 del 4 ott. 2011, in vigore per la Svizzera dal 4 ott. 2011 (RU 2012 6929).


Allegato P - Appendice 2

Modalità di applicazione delle tariffe di cui all'articolo 8

1.  La tariffa svizzera massima per i veicoli muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 paragrafo 2 e il cui peso totale effettivo a pieno carico supera 34 t ma non supera 40 t e che percorrono una distanza di 300 km attraverso la catena alpina, sarà di 252 CHF per un veicolo che non soddisfa le norme EURO, 211 CHF per un veicolo che soddisfa la norma EURO I e 178 CHF per un veicolo che rispetta almeno la norma EURO II.

2.  La tariffa svizzera massima per i veicoli muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 paragrafo 3 e il cui peso totale effettivo a pieno carico supera 34 t ma non supera 40 t e che percorrono una distanza di 300 km attraverso la catena alpina, sarà di 300 CHF per un veicolo che non soddisfa le norme EURO, 240 CHF per un veicolo che soddisfa la norma EURO I e 210 CHF per un veicolo che rispetta almeno la norma EURO II.


Allegato P - Appendice 3

Modello d'autorizzazione

(carta blu - DIN A4)

(Prima pagina dell'autorizzazione)

(Testo redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato AELS che rilascia l'autorizzazione)

Stato che rilascia l'autorizzazione Sigla distintiva dello Stato1

Denominazione dell'autorità o dell'organismo competente

Autorizzazione N. ......... per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi

La presente autorizzazione permette a

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i tragitti o parti di tragitti effettuati sul territorio della Comunità europea, dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia2 trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992 adeguato agli obiettivi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo3 (Accordo SEE), e conformemente alle disposizioni generali della presente autorizzazione.

Osservazioni particolari: ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

La presente autorizzazione è valida dal ...................................... al ............................

Rilasciata a......................................................................., il .......................................

.................................................................................................................................. 4

(Seconda pagina dell'autorizzazione)

La presente autorizzazione è rilasciata a norma del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, adeguato agli obiettivi dell'Accordo SEE.

Essa permette di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i tragitti o parti di tragitti effettuati sul territorio della Comunità europea e degli Stati dell'AELS e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi:

-
il cui punto di partenza ed il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, che siano membri della CE o Stati dell'AELS, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri della CE o dell'AELS o Paesi terzi;
-
in partenza da uno Stato membro della CE o dell'AELS e a destinazione di un Paese terzo o viceversa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri della CE o dell'AELS o Paesi terzi;
-
tra Paesi terzi con transito sul territorio di uno o più Stati membri della CE o dell'AELS,

nonché gli spostamenti a vuoto in relazione con tali trasporti.

Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro della CE o dell'AELS e a destinazione di un Paese terzo e viceversa, la presente autorizzazione non è valida per il percorso effettuato sul territorio dello Stato membro della CE o dell'AELS di carico o di scarico.

Essa è personale e non è cedibile a terzi.

L'autorità competente dello Stato membro dell'AELS che l'ha rilasciata può ritirarla qualora il trasportatore:

-
abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto l'uso dell'autorizzazione;
-
abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione.

L'originale dell'autorizzazione deve essere conservato dall'impresa di trasporto.

Una copia certificata conforme dell'autorizzazione deve trovarsi a bordo del veicolo5.

Nel caso di un veicolo combinato, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al veicolo combinato anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare dell'autorizzazione stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato membro della CE o dell'AELS.

L'autorizzazione deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

Il titolare è tenuto a rispettare sul territorio di ogni Stato membro della CE o dell'AELS le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore in tale Stato, in particolare quelle in materia di trasporto e di circolazione.


1 Sigla distintiva del Paese: IS (Islanda), FL (Liechtenstein), N (Norvegia).
2 Designati di seguito «Stati dell'AELS».
3 FF 1992 IV 481
4 Firma e timbro dell'autorità o organismo competente che rilascia l'autorizzazione.
5 Per «veicolo» s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro dell'AELS o un veicolo combinato di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro dell'AELS, adibiti esclusivamente al trasporto merci.


Allegato P - Appendice 4

Categorie di trasporti esonerate da qualsiasi sistema
di licenza o autorizzazione

1.  I trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio pubblico.

2.  I trasporti di veicoli danneggiati o da riparare.

3.  I trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate.

4.  I trasporti di merci con autoveicoli sempreché sussistano le condizioni seguenti:

a)
le merci trasportate devono appartenere all'impresa o essere state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;
b)
il trasporto deve servire a far affluire le merci all'impresa, a spedirle dall'impresa stessa, oppure a spostarle all'interno dell'impresa o, per esigenze aziendali, all'esterno dell'impresa stessa;
c)
gli autoveicoli adibiti a tale trasporto devono essere guidati dal personale dell'impresa;
d)
i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprietà dell'impresa o essere stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, così come integrate nell'Accordo SEE e nell'Accordo Svizzera-CE. Questa disposizione non si applica in caso di uso di un veicolo di sostituzione durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente;
e)
il trasporto deve costituire soltanto un'attività accessoria nell'ambito di tutte le attività dell'impresa.

5.  I trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché di altri articoli necessari in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in caso di calamità naturali.


Allegato P - Appendice 5

Elenco delle disposizioni contenute negli accordi bilaterali
stradali conclusi fra i diversi Stati membri relativi al trasporto di merci nel traffico triangolare:

-
Accordo del 26 maggio 19981 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia concernente il traffico transfrontaliero di persone e di merci su strada
Art. 4: trasporti di merci


Allegato P - Appendice 6

Esenzioni dal limite di peso e dal divieto di circolare la notte
e la domenica:

1.  Esenzione dal limite di peso per il periodo che scade il 31 dicembre 2004

Per viaggi che hanno origine all'estero a destinazione della zona svizzera vicina alla frontiera, così come definiti nell'appendice 10, (e viceversa), sono autorizzate eccezioni, senza versamento di corrispettivi in denaro, per merci di qualunque tipo fino ad un peso totale di 40 t e, per il trasporto di contenitori ISO di 40 piedi in traffico combinato, fino a 44 t. Alcuni uffici doganali applicano pesi inferiori in funzione delle caratteristiche della rete stradale.

2.  Altre esenzioni dal limite di peso

Per viaggi che hanno origine all'estero e destinati ad una località situata oltre la zona svizzera vicina alla frontiera (e viceversa) e per il transito attraverso la Svizzera può essere autorizzato un peso totale superiore al peso massimo autorizzato in Svizzera nel caso di trasporti non contemplati dall'articolo 8 dell'allegato:

a)
per il trasporto di merci indivisibili quando, nonostante l'uso di un veicolo appropriato, le prescrizioni non possono essere rispettate;
b)
per il trasferimento o l'uso di veicoli speciali, in particolare veicoli da lavoro che, tenuto conto dell'uso cui sono destinati, non possono rispettare le prescrizioni in materia di pesi;
c)
per i trasporti di veicoli danneggiati o da riparare, in caso di urgenza;
d)
per i trasporti di prodotti destinati al rifornimento degli aerei (catering);
e)
per i percorsi stradali iniziali e finali di un trasporto combinato, di norma entro un raggio di 30 km dal terminale.

3.  Esenzione dal divieto di circolare la notte e la domenica

Sono previste le eccezioni seguenti al divieto di circolare la notte e la domenica:

a)
senza autorizzazione speciale:
-
i viaggi effettuati per prestare i primi soccorsi in caso di catastrofi;
-
i viaggi effettuati per prestare i primi soccorsi in caso di incidenti in servizio, in particolare nelle imprese di trasporti pubblici e nei trasporti aerei;
b)
con autorizzazione speciale:
Per il trasporto di merci che, per la loro stessa natura, giustificano viaggi di notte e, per motivi fondati, di domenica, vale a dire
-
prodotti agricoli deperibili (ad es. bacche, ortofrutticoli, piante, compresi i fiori recisi, o succhi di frutta appena spremuti), durante tutto l'anno civile;
-
suini e pollame destinati alla macellazione;
-
latte fresco e prodotti lattiero-caseari deperibili;
-
materiale da circo, strumenti musicali di orchestre, accessori di teatro ecc.;
-
quotidiani con articoli redazionali e invii postali spediti nel quadro del mandato legale di prestazione di servizi.
Per agevolare le procedure di autorizzazione, possono essere rilasciate autorizzazioni valide per un periodo massimo di 12 mesi per un numero indeterminato di viaggi, a condizione che questi siano della stessa natura.

4.  Le esenzioni dal divieto di circolare la notte sono concesse in via non discriminatoria e possono essere ritirate presso un unico sportello. Esse sono concesse pagando un importo destinato a coprire i costi amministrativi.


Allegato P - Appendice 7

Trasporti internazionali di viaggiatori in autobus

Sezione I: Servizi regolari soggetti ad autorizzazione


Art. 2 Natura dell'autorizzazione

1.  L'autorizzazione è redatta a nome del trasportatore; non può essere ceduta da questi a terzi. Tuttavia, il trasportatore che ha ricevuto l'autorizzazione può, con il consenso delle autorità di cui all'articolo 3 paragrafo 1 della presente appendice, far svolgere il servizio da un subappaltatore. In tal caso il nome di quest'ultimo e la sua funzione di subappaltatore sono indicati nell'autorizzazione. Il subappaltatore deve soddisfare le condizioni indicate all'articolo 13 del presente allegato.

Nel caso di un consorzio di imprese per l'esercizio di un servizio regolare, l'autorizzazione è redatta a nome di tutte le imprese ed è rilasciata all'impresa che gestisce il consorzio, con copia alle altre imprese. L'autorizzazione indica i nomi di tutti gli esercenti.

2.  La validità massima dell'autorizzazione è di cinque anni.

3.  L'autorizzazione definisce quanto segue:

a)
il tipo di servizio;
b)
l'itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il luogo di partenza e il luogo di destinazione;
c)
il periodo di validità dell'autorizzazione;
d)
le fermate e gli orari.

4.  L'autorizzazione deve essere conforme al modello fissato dal regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione, del 2 ottobre 1998, recante modalità di esecuzione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98 del Consiglio, con riguardo ai documenti di trasporto dei viaggiatori mediante autobus (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 10), così come integrati nell'Accordo SEE e nell'Accordo Svizzera-CE.

5.  L'autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi regolari sul territorio degli Stati membri.

6.  L'impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali. In tal caso, il trasportatore deve provvedere affinché i documenti seguenti si trovino a bordo del veicolo:

-
una copia dell'autorizzazione del servizio regolare;
-
una copia del contratto stipulato tra l'impresa che gestisce il servizio regolare e l'impresa che mette a disposizione i veicoli di rinforzo o un documento equivalente;
-
una copia autenticata della licenza rilasciata all'impresa che gestisce il servizio regolare.

Art. 3 Presentazione delle domande di autorizzazione

1.  La presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori degli Stati membri all'infuori della Svizzera è effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 684/92, modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 e integrato nell'Accordo SEE e nell'Accordo Svizzera-CE sui trasporti terrestri, e la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri conformemente alle disposizioni del capitolo 5 dell'ordinanza del 25 novembre 19981 sulle concessioni per il trasporto di viaggiatori (OCTV). Per i servizi esonerati da autorizzazione in uno Stato membro ma soggetti ad autorizzazione in un altro Stato membro, la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri sarà effettuata presso le autorità competenti dello Stato in cui avviene la partenza.

2.  Le domande devono essere conformi al modello fissato dal regolamento (CE) n. 2121/98.

3.  A sostegno della domanda di autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono chieste dalle autorità competenti per l'autorizzazione, in particolare uno schema di guida che consenta di controllare l'osservanza della normativa relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo. I trasportatori di Stati membri all'infuori della Svizzera sottoporranno anche una copia della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi, così come previsto dall'Accordo SEE. I trasportatori svizzeri forniranno una copia di un'analoga licenza svizzera, rilasciata all'impresa che gestisce il servizio regolare.


1 [RU 1999 721, 2000 2103 all. n. II 5, 2005 1167 app. n. II 5, 2008 3547. RU 2009 6027 art. 82 n. 1]. Vedi ora l'O del 4 nov. 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.11).


Art. 4 Procedura d'autorizzazione

1.  L'autorizzazione è rilasciata con l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri nel cui territorio vengono presi a bordo o fatti scendere i viaggiatori. L'autorità di rilascio inoltra a queste ultime - nonché alle autorità competenti degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza che siano presi a bordo o deposti viaggiatori - una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione.

2.  Le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l'accordo notificano entro due mesi la loro decisione alle autorità di rilascio. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta di parere che figura nell'avviso di ricevimento. La mancata risposta entro tale termine da parte delle autorità consultate vale come risposta positiva e l'autorità di rilascio concede l'autorizzazione.

3.  Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, l'autorità di rilascio prende una decisione entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del trasportatore.

4.  L'autorizzazione è rilasciata a meno che:

a)
il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente;
b)
il richiedente non abbia rispettato in passato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per servizi di trasporto internazionale di viaggiatori, o abbia commesso gravi infrazioni delle regolamentazioni in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e le ore di guida e di riposo dei conducenti;
c)
in caso di domanda di rinnovo dell'autorizzazione, le condizioni di quest'ultima non siano state rispettate;
d)
sia dimostrato che il servizio che ne costituisce oggetto comprometterebbe direttamente l'esistenza dei servizi regolari già autorizzati, salvo nel caso in cui i servizi regolari in questione siano offerti da un solo trasportatore o gruppo di trasportatori;
e)
risulti che l'esercizio dei servizi che ne costituiscono oggetto riguarda unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti sui collegamenti in questione;
f)
l'autorità competente di uno Stato membro decida, in base ad analisi dettagliata, che tale servizio comprometterebbe la redditività economica di un servizio ferroviario comparabile sulle tratte dirette interessate. Tutte le decisioni prese in base alla presente disposizione, e le relative motivazioni, sono notificate ai trasportatori interessati. A decorrere dal 1° gennaio 2000, qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente la redditività economica di un servizio ferroviario comparabile sulle tratte dirette interessate, l'autorità competente di uno Stato membro può, con l'accordo del Comitato, sospendere ovvero ritirare l'autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo un preavviso di sei mesi al trasportatore. Il fatto che un trasportatore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri trasportatori stradali, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri trasportatori stradali, non può costituire di per sé una giustificazione per respingere la domanda.

5.  L'autorità di rilascio può respingere le domande esclusivamente per motivi compatibili con il presente allegato.

6.  Se la procedura per il raggiungimento dell'accordo di cui al paragrafo 1 non ha esito positivo, si può adire il Comitato.

7.  Il Comitato adotta quanto prima una decisione, che entra in vigore entro 30 giorni dalla sua notifica agli Stati membri interessati.

8.  Dopo aver espletato la procedura prevista nel presente articolo, l'autorità di rilascio ne informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1, inviando loro, se del caso, una copia dell'autorizzazione.


Art. 5 Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione

1.  Al termine della procedura di cui all'articolo 4, l'autorità di rilascio concede l'autorizzazione o ne respinge formalmente la domanda.

2.  Il rigetto di una domanda deve essere motivato. Gli Stati membri garantiscono ai trasportatori la possibilità di far valere i propri interessi in caso di rigetto della loro domanda.

3.  L'articolo 4 della presente appendice si applica, mutatis mutandis, alle domande di rinnovo di un'autorizzazione o di modifica delle condizioni poste all'esecuzione dei servizi soggetti ad autorizzazione. In caso di una modifica scarsamente rilevante delle condizioni di esercizio, segnatamente un adeguamento delle frequenze, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l'autorità di rilascio ne informi le autorità competenti dell'altro Stato membro.


Art. 6 Scadenza dell'autorizzazione

La procedura da seguire in materia di scadenza di un'autorizzazione è conforme alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 648/92 contenute nell'Accordo SEE e all'articolo 44 dell'OCTV.


Sezione II:
Servizi occasionali e altri servizi non soggetti ad autorizzazione


Art. 8 Documento di controllo

1.  Per i servizi di cui all'articolo 14 paragrafo 1 dell'allegato è necessario un documento di controllo (foglio di viaggio).

2.  I trasportatori che effettuano servizi occasionali devono compilare il foglio di viaggio prima di ciascun viaggio.

3.  I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore, o da organismi da esse designati.

4.  Il modello del documento di controllo e le modalità di uso sono determinati dal regolamento (CE) n. 2121/98.


Sezione III: Controlli e sanzioni


Art. 10 Titoli di trasporto

1.  I viaggiatori che utilizzano un servizio regolare, ad esclusione dei servizi regolari specializzati, devono essere muniti, per tutta la durata del viaggio, di un titolo di trasporto individuale o collettivo sul quale figurano:

-
i punti di partenza e di destinazione nonché, se del caso, il ritorno;
-
la durata di validità del titolo di trasporto;
-
il prezzo del trasporto.

2.  Il titolo di trasporto di cui al paragrafo 1 deve essere esibito ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.


Art. 11 Controlli su strada e presso le imprese

1.  Nel caso di un trasporto per conto terzi devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti agli agenti preposti al controllo che ne facciano richiesta, la copia autenticata della licenza di uno Stato membro, nonché, a seconda della natura del servizio, l'autorizzazione (o una copia conforme di essa) o il foglio di viaggio. Nel caso di un trasporto per conto proprio, deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita agli agenti preposti al controllo che ne facciano richiesta, l'attestazione (o una copia conforme di essa). Nel caso dei servizi di cui all'articolo 14 paragrafo 2 dell'allegato, il contratto, o una copia autenticata di esso, funge da documento di controllo.

2.  I trasportatori che effettuano trasporti internazionali di viaggiatori con autobus autorizzano i controlli intesi a garantire che i servizi siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e i periodi di riposo.


Art. 12 Assistenza reciproca

1.  A richiesta, le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente tutte le informazioni utili disponibili su:

-
le infrazioni alla presente appendice e alle altre disposizioni applicabili ai servizi internazionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, commesse sul loro territorio da un trasportatore di un altro Stato membro, nonché le sanzioni inflitte;
-
le sanzioni inflitte ai propri trasportatori per le infrazioni commesse sul territorio dell'altro Stato membro.

2.  Le autorità competenti dello Stato membro sul territorio del quale è stabilita l'impresa di trasporti ritirano la licenza rilasciata da uno Stato membro se il titolare:

-
non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 13 paragrafo 1 dell'allegato;
-
ha fornito informazioni inesatte sui dati necessari per ottenere il rilascio della licenza accordata da uno Stato membro.

3.  L'autorità di rilascio ritira l'autorizzazione se il titolare non soddisfa più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio in base alla presente appendice e in particolare in seguito a richiesta in tal senso avanzata dalle autorità competenti dello Stato membro sul territorio del quale è stabilito il trasportatore. Essa ne informa immediatamente le autorità competenti degli altri Stati membri.

4.  In caso di infrazione grave, o di ripetute infrazioni minori, alla regolamentazione in materia di trasporti e sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, i periodi di guida e di riposo dei conducenti e l'organizzazione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all'articolo 1 numero 2.1, le autorità competenti dello Stato membro sul territorio del quale è stabilito il trasportatore che ha commesso l'infrazione possono procedere al ritiro della licenza accordata da uno Stato membro, oppure al ritiro temporaneo e/o parziale delle copie conformi della licenza accordata da uno Stato membro.

Tali sanzioni sono determinate in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza rilasciata da uno Stato membro, e del numero totale delle copie conformi di cui egli dispone per il suo traffico internazionale.



Allegato P - Appendice 8

Elenco delle disposizioni contenute negli accordi stradali
bilaterali conclusi fra gli Stati membri relative al rilascio di
autorizzazioni al trasporto di viaggiatori nel traffico triangolare:

-
Accordo del 4 marzo 19991 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo ai trasporti transfrontalieri stradali di viaggiatori
Art. 3: trasporti occasionali di viaggiatori
Art. 4: trasporti regolari di viaggiatori e corse pendolari
Art. 5: trasporti interni
-
Accordo del 26 maggio 19982 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia concernente il traffico transfrontaliero di persone e di merci su strada
Art. 3: trasporti di persone
Art. 6: divieto di trasporti all'interno del Paese


Allegato P - Appendice 9

Elenco degli accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri
e interamente o parzialmente relativi al campo di applicazione
materiale dell'allegato:

-
Accordo del 26 maggio 19981 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia concernente il traffico transfrontaliero di persone e di merci su strada
-
Trattato del 29 marzo 19232 di unione doganale conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein
-
Accordo del 4 marzo 19993 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo ai trasporti transfrontalieri stradali di viaggiatori


Allegato P - Appendice 10

Zona di frontiera della Svizzera

La zona di frontiera è definita nell'allegato 4 del verbale della 5a riunione del Comitato misto istituito nel quadro dell'Accordo del 1992, svoltasi a Bruxelles il 2 aprile 1998. In linea di massima, si tratta di una zona di un raggio di 10 km misurato a partire dall'ufficio doganale1.


1 Questo documento può essere ottenuto presso il Ministero dei trasporti di qualsiasi Stato membro (in Svizzera: Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna).


Allegato Q1

Trasporto aereo

(art. 29 della Convenzione)

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente allegato stabilisce norme per gli Stati membri in materia di trasporto aereo; esso si applica a condizione che tali norme concernano il trasporto aereo o materie direttamente connesse al trasporto aereo, secondo quanto disposto dall'appendice al presente allegato.


Art. 2 Non discriminazione

Nel campo di applicazione del presente allegato e fatte salve disposizioni speciali in esso contenute, è vietata ogni discriminazione in base alla nazionalità.


Art. 3 Libertà di stabilimento

1.  Nel campo di applicazione del presente allegato, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2407/92, così come richiamato dall'appendice al presente allegato, è vietata qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. Tale principio si applica anche alla costituzione di agenzie, succursali e società controllate da parte di cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento comporta l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare società ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 4 alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.

2.  Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le restrizioni contenute negli allegati L e M e nel protocollo all'allegato K sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera.


Art. 4 Società

1.  Nel campo di applicazione del presente allegato le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale nel territorio di uno Stato membro sono equiparate alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

2.  Per «società» si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, a eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.


Art. 5 Eccezioni

1.  Gli articoli 3 e 4 non si applicano, per quanto concerne uno Stato membro, alle attività che in detto Stato membro sono connesse, anche solo occasionalmente, con l'esercizio di pubblici poteri.

2.  Gli articoli 3 e 4 e le misure adottate in base agli stessi non pregiudicano l'applicabilità di disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi che prevedono un trattamento speciale per i cittadini stranieri per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.


Art. 6 Aiuti statali

1.  Salvo diversa disposizione del presente allegato, sono incompatibili con il presente allegato nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri gli aiuti concessi da uno o più Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni.

2.  Sono compatibili con il presente allegato:

a)
gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b)
gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

3.  Possono considerarsi compatibili con il presente allegato:

a)
gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
b)
gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c)
gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Art. 7 Vigilanza

Le rispettive autorità competenti procedono all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti nello Stato membro interessato. Ciascuno Stato membro provvede a informare gli altri Stati membri di qualsiasi procedura avviata per garantire l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 6 e, se necessario, può presentare osservazioni prima che sia assunta una decisione definitiva. Su richiesta di uno Stato membro, il Consiglio esamina qualsiasi misura opportuna che si renda necessaria ai fini e per gli effetti del presente allegato.


Art. 8 Accordi bilaterali esistenti

1.  Le disposizioni concernenti i diritti di traffico richiamati nell'appendice prevalgono sulle disposizioni pertinenti contenute negli accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri. Tuttavia, i diritti di traffico in vigore che sono sorti da tali accordi bilaterali e che non rientrano in dette disposizioni possono continuare a essere esercitati a condizione che ciò non comporti discriminazioni in ragione della nazionalità né distorsioni della concorrenza.

2.  Fatto salvo il paragrafo 1, il presente allegato prevale sulle disposizioni pertinenti contenute negli accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri concernenti ogni questione prevista dal presente allegato.


Art. 9 Comitato

1.  Il Consiglio istituisce un Comitato per il trasporto aereo, demandato a gestire il presente allegato e ad assicurare che esso sia correttamente attuato.

2.  A tal fine, il Comitato emana raccomandazioni.

3.  Può in particolare raccomandare al Consiglio di emendare le disposizioni dell'appendice.

4.  Ai fini di una corretta attuazione del presente allegato, gli Stati membri si scambiano informazioni e, su richiesta di uno di essi, si consultano nell'ambito del Comitato.


Art. 10 Diritti acquisiti

1.  In caso di denuncia della presente Convenzione o di recesso di uno Stato membro, i servizi aerei operanti alla data di cessazione della Convenzione o alla data in cui il recesso diviene effettivo possono continuare a essere operanti fino alla fine della stagione aeronautica in corso a tali date.

2.  La cessazione della Convenzione o il recesso di uno Stato membro lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi acquisiti dalle imprese in virtù degli articoli 3 e 4 del presente allegato e delle norme del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio richiamate dall'appendice al presente allegato.



1 Aggiornato dalle Dec. del Consiglio n. 3/2004 del 5 nov. 2004 (RU 2005 1639 2201), n. 1/2006 del 3 feb. 2006 (RU 2009 297), n. 5/2007 del 13 dic. 2007 (RU 2009 299), n. 4/2009 del 19 nov. 2009 (RU 2012 627), n. 7/2011 del 4 ott. 2011 (RU 2012 907), n. 1/2012 del 22 mar. 2012 (RU 2012 2897), e n. 4/2012 del 6 nov. 2012, in vigore per la Svizzera dal 6 nov. 2012 (RU 2013 961).


Allegato Q - Appendice

Ai fini della presente appendice:

-
in tutti i casi in cui gli atti richiamati dalla presente appendice menzionano gli Stati membri della Comunità europea o prevedono la necessità di un criterio di collegamento con questi ultimi, tali menzioni si intendono riferite, ai fini dell'allegato, anche agli Stati membri o alla necessità di un criterio di collegamento identico con uno degli Stati membri;
-
il termine «vettore aereo comunitario» menzionato nelle direttive e nei regolamenti comunitari seguenti comprende i vettori aerei che hanno ottenuto un'autorizzazione di esercizio ed hanno il centro d'attività principale ed eventualmente la sede legale in uno degli Stati membri, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio.

Per quanto l'applicazione dell'allegato implichi nozioni comuni contenute negli strumenti giuridici richiamati dalla presente appendice, si tiene conto della giurisprudenza disciplinante la stessa materia anteriore al 21 giugno 1999. Al fine di assicurare il buon funzionamento del presente allegato il Consiglio, su richiesta di uno Stato membro, determina le implicazioni della giurisprudenza posteriore al 21 giugno 1999.

1.  Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile

n. 2299/89

Regolamento del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione, così come modificato dal regolamento del Consiglio n. 3089/93 e dal regolamento n. 323/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999

(Art. 1-22)

n. 2002/30

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 marzo 2002 che istituisce le norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, nella versione modificata da:

-
1 03 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati del 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2006, pag. 33).
(Articoli 1-12, 14-18)

n. 2000/79

Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

n. 93/104

Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, modificata dalla direttiva 2000/34/CE del 22 giugno 2000.

n. 785/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.

n. 89/629

Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione

(Art. 1-8)

n. 91/670

Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile

(Art. 1-8)

n. 95/93

Regolamento del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità

(Art. 1-12)

n. 793/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità.

(Art. 1 e 2)

n. 96/67

Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità

(Art. 1-9, 11-23, 25)

n. 2027/97

Regolamento del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti

(Art. 1-8)

n. 889/2002

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti.

(Art. 1 e 2)

n. 285/2010

Regolamento della Commissione del 6 aprile 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.

n. 1008/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione).

n. 2009/12

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali.

Ai fini della convenzione le disposizioni di questo regolamento devono essere lette con l'adattamento seguente:

Questo regolamento non è applicabile sul territorio del Liechtenstein.

2.  Armonizzazione tecnica

n. 3922/91

Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile

(Art. 1-3, 4, par. 2, 5-11, 13)

n. 1899/2006

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile.

n. 1900/2006

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile.

n. 8/2008

Regolamento della Commissione dell'11 dicembre 2007 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili.

n. 859/2008

Regolamento della Commissione del 20 agosto 2008 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili.

3.  Sicurezza aerea

n. 94/56

Direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile

(Art. 1-13)

n. 2004/36

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari. (Articoli 1-9, 11-14)

Ai fini della presente Convenzione, le disposizioni di questa direttiva devono essere lette con l'adattamento seguente:

Le misure contenute in questa direttiva non si applicano alle infrastrutture dell'aviazione civile esistenti sul territorio del Liechtenstein.

n. 768/2006

Regolamento della Commissione del 19 maggio 2006 recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo.

n. 1592/2002

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue:

a)
Nell'articolo 9 paragrafi 1 e 2 lettera a), dopo il termine ‹Comunità› è inserita l'espressione ‹o uno Stato membro dell'AELS›.
b)
L'articolo 9 paragrafo 2 lettere b) e c) non si applica.
c)
Per quanto riguarda la Svizzera, l'allegato II del regolamento è esteso agli aeromobili seguenti in qualità di prodotti di cui all'articolo 2 paragrafo 3 punto a) lettere ii) del regolamento (CE) n. 1702/2003:
-
A/c - [HB IDJ] - tipo CL600-2B19
-
A/c - [HB-IGM] - tipo Gulfstream G-V-SP
-
A/c - [HB-IIS, HB-IIY, HB-IMJ, HB-IVL, HB-IVZ, HB-JES] - tipo Gulfstream G-V
-
A/c - [HB-IBX, HB-IKR, HB-IMY, HB-ITF, HB-IWY] - tipo Gulfstream G-IV
-
A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF, HB-ZDO] - tipo MD 900.

n. 1643/2003

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea;

n. 1701/2003

Regolamento della Commissione del 24 settembre 2003 che adegua l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

n. 334/2007

Regolamento della Commissione del 28 marzo 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

n. 103/2007

Regolamento della Commissione del 2 febbraio 2007 relativo alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

n. 104/2004

Regolamento della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

n. 593/2007

Regolamento della Commissione del 31 maggio 2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

n. 736/2006

Regolamento della Commissione del 16 maggio 2006 concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione.

n. 1702/2003

Regolamento della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione.

Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue:

Per quanto riguarda la Svizzera, la data ‹28 settembre 2003› alla quale si fa riferimento nell'articolo 2 paragrafi 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 e 14 è sostituita dalla data ‹1° dicembre 2006›.

n. 381/2005

Regolamento della Commissione, del 7 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e di progettazione.

n. 706/2006

Regolamento della Commissione dell'8 maggio 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto concerne il periodo durante il quale uno Stato membro può emettere approvazioni di durata limitata.

n. 335/2007

Regolamento della Commissione del 28 marzo 2007 recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto riguarda le regole di attuazione per la certificazione ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze.

n. 375/2007

Regolamento della Commissione del 30 marzo 2007 recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione.

n. 2042/2003

Regolamento della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.

n. 707/2006

Regolamento della Commissione dell'8 maggio 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 per quanto riguarda le approvazioni di durata limitata e gli allegati I e III.

n. 376/2007

Regolamento della Commissione del 30 marzo 2007 recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.

n. 2003/42

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003 relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile. (Art. 1-12)

n. 2111/2005

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005 relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE.

N. 473/2006

Regolamento della Commissione del 22 marzo 2006 che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

n. 474/2006

Regolamento della Commissione del 22 marzo 2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 715/2008 della Commissione del 24 luglio 2008.

Ai fini della presente Convenzione, le disposizioni di questo regolamento devono essere lette con l'adattamento seguente:

L'allegato al regolamento si applica finché il regolamento rimane in vigore nell'UE.

n. 1330/2007

Regolamento della Commissione del 24 settembre 2007 che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

n. 1321/2007

Regolamento della Commissione del 12 novembre 2007 che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile scambiate in conformità della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

n. 287/2008

Regolamento della Commissione del 28 marzo 2008 relativo alla proroga del periodo di validità di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1702/2003.

n. 351/2008

Regolamento della Commissione del 16 aprile 2008 recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari.

n. 1056/2008

Regolamento della Commissione del 27 ottobre 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.

n. 1057/2008

Regolamento della Commissione del 27 ottobre 2008 che modifica l'appendice II dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 concernente il certificato di revisione dell'aeronavigabilità (modulo AESA 15a).

n. 1356/2008

Regolamento della Commissione del 23 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

n. 1194/2009

Regolamento della Commissione del 30 novembre 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione.

n. 2008/49/CE

Direttiva della Commissione del 16 aprile 2008 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari.

n. 127/2010

Regolamento della Commissione del 5 febbraio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.

n. 962/2010

Regolamento della Commissione, del 26 ottobre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.

n. 295/2012

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 3 aprile 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità.

4.  Protezione della navigazione aerea

n. 300/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002.

n. 272/2009

Regolamento della Commissione del 2 aprile 2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

n. 297/2010

Regolamento della Commissione del 9 aprile 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile.

n. 18/2010

Regolamento della Commissione dell'8 gennaio 2010 che modifica il regolamento (CE) 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell'aviazione civile.

n. 72/2010

Regolamento della Commissione del 26 gennaio 2010 che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile.

n. 1254/2009

Regolamento della Commissione del 18 dicembre 2009 che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative.

n. 185/2010

Regolamento della Commissione del 4 marzo 2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile.

n. 357/2010

Regolamento della Commissione del 23 aprile 2010 recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile.

n. 358/2010

Regolamento della Commissione del 23 aprile 2010 recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile.

n. 573/2010

Regolamento della Commissione, del 23 aprile 2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile.

n. 334/2011

Regolamento della Commissione, del 23 aprile 2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile.

n. 720/2011

Regolamento della Commissione, del 22 luglio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile in merito alla graduale introduzione di controlli su liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell'Unione europea.

n. 774/2010

Decisione della Commissione, del 13 aprile 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008.

n. 2604/2010

Decisione della Commissione, del 23 aprile 2010, che modifica la decisione 774/2010/UE della Commissione, del 13 aprile 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008.

n. 3572/2010

Decisione della Commissione, del 30 aprile 2010, che modifica la decisione 774/2010/UE della Commissione, del 13 aprile 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008.

n. 9139/2010

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2010 che modifica la decisione 774/2010/UE della Commissione, del 13 aprile 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008.

n. 983/2010

Regolamento della Commissione, del 3 novembre 2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile.

n. 1087/2011

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 27 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile per quanto concerne i sistemi per il rivelamento di esplosivi.

n. 1141/2011

Regolamento della Commissione, del 10 novembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile sull'impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell'Unione europea.

n. 1147/2011

Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 novembre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile per quanto concerne l'impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell'Unione europea.

n. 8042/2011

Decisione della Commissione, del 14 novembre 2011, che modifica la decisione 2010/774/UE della Commissione del 13 aprile 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione per quanto concerne l'impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell'Unione europea.

5. Gestione del traffico aereo

n. 549/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (‹regolamento quadro›)

Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue:

Questo regolamento non si applica al Liechtenstein.

n. 550/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (‹regolamento sulla fornitura di servizi›)

Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue:

a)
Negli articoli 3 paragrafo 2, 7 paragrafi 1 e 6, 8 paragrafo 1 e 10 paragrafo 1, l'espressione ‹e gli Stati membri dell'AELS› è inserita dopo il termine ‹Comunità›.
b)
Per quanto concerne l'Islanda, l'ultimo periodo dell'articolo 14 si intende modificato come segue:
‹Questo sistema è compatibile con l'articolo 15 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile di Chicago1 del 1944 relativa all'aviazione civile internazionale e con il sistema di tasse di Eurocontrol relativo alle tasse di rotta o agli accordi di finanziamento congiunto amministrati dall'ICAO per la regione nord-atlantica.›
c)
Per quanto riguarda l'Islanda, l'espressione seguente è aggiunta alla fine del primo periodo dell'articolo 15 paragrafo 2 lettera b:
‹o la regione nord-atlantica.›
d)
Questo regolamento non si applica al Liechtenstein.

n. 551/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (‹regolamento sullo spazio aereo›).

Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue:

Questo regolamento non si applica al Liechtenstein.

n. 552/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (‹regolamento sull'interoperabilità›).

Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue:

a)
Negli articoli 5 paragrafi 2 e 7, paragrafo 4, come pure al secondo e all'ultimo trattino della sezione 3 dell'allegato III, l'espressione ‹e gli Stati membri dell'AELS› è inserita dopo il termine ‹Comunità›.
b)
Questo regolamento non si applica al Liechtenstein.

n. 2096/2005

Regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea.

n. 2150/2005

Regolamento n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo.

n. 2006/23

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.

n. 730/2006

Regolamento della Commissione dell'11 maggio 2006 riguardante la classificazione dello spazio aereo e l'accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista.

n. 1033/2006

Regolamento della Commissione del 4 luglio 2006 recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo.

n. 1032/2006

Regolamento della Commissione del 6 luglio 2006 che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo.

n. 633/2007

Regolamento della Commissione del 7 giugno 2007 che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo.

n. 1265/2007

Regolamento della Commissione del 26 ottobre 2007 che stabilisce le prescrizioni relative alla spaziatura tra i canali per le comunicazioni vocali bordo-terra per il cielo unico europeo.

n. 1315/2007

Regolamento della Commissione dell'8 novembre 2007 sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione.

n. 482/2008

Regolamento della Commissione del 30 maggio 2008 che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005.

n. 668/2008

Regolamento della Commissione del 30 luglio 2008 recante modifica degli allegati da II a V del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea per quanto riguarda i metodi di lavoro e le procedure operative.

n. 29/2009

Regolamento della Commissione del 16 gennaio 2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo.

n. 262/2009

Regolamento della Commissione del 30 marzo 2009 che fissa i requisiti per l'assegnazione e l'uso coordinati dei codici dell'interrogatore modo S per il cielo unico europeo.

n. 2006/93/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988).

n. 30/2009

Regolamento della Commissione del 16 gennaio 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1032/2006 per quanto riguarda i requisiti dei sistemi automatici di scambio di dati di volo con funzioni di supporto per i servizi di collegamento dati.

n. 1794/2006

Regolamento della Commissione del 6 dicembre 2006 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (applicabile in Svizzera con l'entrata in vigore della legislazione svizzera in materia, al più tardi il 1° gennaio 2012).

n. 255/2006

Regolamento della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo.

Ai fini della presente Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue:

Questo regolamento non si applica al Liechtenstein.

n. 929/2010

Regolamento della Commissione, del 18 ottobre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le diposizioni ICAO di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

n. 283/2011

Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 633/2007 per quanto riguarda le diposizioni transitorie di cui all'articolo 7.

6.  Altri

n. 90/314

Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso

(Art. 1-10)

n. 93/13

Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

(Art. 1-11)

n. 261/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91. (Art. 1-18).

n. 1107/2006

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

n. 437/2003

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003 relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta.

Ai fini della presente Convenzione, le disposizioni di questo regolamento devono essere lette con l'adattamento seguente:

Il regolamento non è applicabile sul territorio del Liechtenstein

n. 1358/2003

Regolamento della Commissione del 31 luglio 2003 recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso.

Ai fini della presente Convenzione, le disposizioni di questo regolamento devono essere lette con l'adattamento seguente:

a)
Il regolamento non è applicabile sul territorio del Liechtenstein.
b)
Per quanto concerne l'Islanda e la Norvegia, è aggiunta la tabella seguente:
Islanda: Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Airport category in 2007

BIFK

Keflavík Airport

3

BIRK

Reykjavík Airport

2

BIAR

Akureyri

2

BIEG

Egilsstaðir

1

BIVM

Vestmannaeyjar

1

BIIS

Ísafjörður

1

BIBA

Bakki

1

Norvegia: Elenco degli aeroporti comunitari

Codice ICAO dell'aeroporto

Denominazione dell'aeroporto

Airport category in 2007

ENAL

Ålesund Vigra

2

ENAN

Andenes Andøya

1

ENAT

Alta

2

ENBL

Førde Bringeland

1

ENBN

Brønnøysund Brønnøy

1

ENBO

Bodø

2

ENBR

Bergen Flesland

3

ENBS

Båtsfjord

0

ENCN

Kristiansand Kjevik

2

ENDU

Bardufoss

2

ENEV

Harstad/Narvik Evenes

2

ENFL

Florø

1

ENGM

Oslo Gardermoen

3

ENHD

Haugesund Karmøy

2

ENHF

Hammerfest

1

ENHV

Honningsvåg

0

ENKB

Kristiansund Kvernberget

2

ENKR

Kirkenes Høybuktmoen

2

ENLK

Leknes

1

ENMH

Mehamn

0

ENML

Molde Årø

2

ENMS

Mosjøen Kjærstad

1

ENNA

Lakselv Banak

1

ENNK

Narvik Framnes

1

ENNM

Namsos

1

ENRA

Mo i Rana Røssvold

1

ENRM

Rørvik Ryum

1

ENSB

Svalbard Longyear

1

ENSD

Sandane Anda

1

ENSG

Sogndal Haukåsen

1

ENSH

Svolvær Helle

1

ENSK

Stokmarknes Skagen

1

ENSN

Skien Geitryggen

1

ENSO

Stord Sørstokken

1

ENSR

Sørkjosen

0

ENSS

Vardø Svartnes

0

ENST

Sandnessjøen

1

ENTC

Tromsø Langnes

2

ENTO

Sandefjord Torp

2

ENVA

Trondheim Værnes

3

ENVD

Vadsø

1

ENZV

Stavanger Sola

3



Allegato R

Appalti pubblici

(art. 37 della Convenzione)

Art. 1 Campo d'applicazione

L'accesso dei fornitori e dei prestatori di servizi degli Stati membri agli appalti di prodotti e servizi, compresi i servizi di costruzione, aggiudicati dagli operatori ferroviari e dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica e dagli enti privati che assicurano un servizio al pubblico nei campi dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del trasporto urbano, dei porti e degli aeroporti degli Stati membri è disciplinato dalle disposizioni del presente allegato.


Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente allegato s'intendono per:

(a)
«operatori ferroviari» (qui di seguito denominati OF) gli enti che sono poteri pubblici o imprese pubbliche, oppure che beneficiano di diritti esclusivi o speciali loro attribuiti ai fini dell'esercizio di questa attività dalla competente autorità di uno degli Stati membri, tra le cui attività rientra la gestione di reti destinate a fornire un servizio pubblico nel campo dei trasporti per ferrovia;
(b)
«enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica», gli enti che sono poteri pubblici o imprese pubbliche, oppure che beneficiano di diritti esclusivi o speciali loro attribuiti ai fini dell'esercizio di questa attività dalla competente autorità di uno degli Stati membri, tra le cui attività rientrano una o più di quelle citate ai punti (i) e (ii) qui di seguito:
(i)
la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di gas o di calore o l'approvvigionamento di queste reti in gas o calore,
(ii)
lo sfruttamento di un'area geografica per la prospezione o l'estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi1;
(c)
«enti privati che forniscono un servizio al pubblico» gli enti che, pur esulando dall'ambito dell'AAP2, beneficiano di diritti esclusivi o speciali loro attribuiti ai fini dell'esercizio di questa attività dalla competente autorità di uno degli Stati membri, tra le cui attività rientrino una o più di quelle citate ai punti da (i) a (v) qui di seguito:
(i)
la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione d'acqua potabile o l'approvvigionamento di queste reti in acqua potabile,
(ii)
la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica o l'approvvigionamento di queste reti in energia elettrica,
(iii)
la messa a disposizione dei vettori aerei di aeroporti o di altri terminali di trasporto,
(iv)
la messa a disposizione dei vettori marittimi o fluviali di porti marittimi o interni o di altri terminali di trasporto,
(v)
l'utilizzazione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto urbano su rotaia, dei sistemi automatici, delle tramvie, delle filovie, delle linee d'autobus o delle funivie.
(d)
Il presente allegato si applica sia alle leggi, ai regolamenti e alle pratiche riguardanti gli appalti aggiudicati dagli OF delle parti, dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica e da altri enti privati che assicurano un servizio al pubblico (qui di seguito denominati «enti interessati») quali sono definiti nel presente articolo e specificati nelle appendici da 1 a 9, sia all'aggiudicazione di qualsiasi appalto da parte di detti enti interessati.

1 In seguito ai cambiamenti delle norme nazionali concernenti gli enti che assicurano un servizio al pubblico in Norvegia, ed essendo state stabilite norme alternative che assicurano che gli enti preposti agli acquisti impegnati nello sfruttamento di petrolio o di gas attribuiscono gli appalti su base non discriminatoria, trasparente e concorrenziale, la Norvegia è esentata dall'applicazione delle norme procedurali della direttiva sugli enti che forniscono un servizio al pubblico (Direttiva 93/38/CEE del Consiglio del 14 giu. 1993) agli enti impegnati nello sfruttamento di aree geografiche per la prospezione o l'estrazione di petrolio o di gas. Questa esenzione è stata accordata alla Norvegia, dietro sua richiesta, in seguito a una Dec. dell'Autorità di vigilanza AELS che sanciva che la Norvegia ha correttamente trasposto la Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 mag. 1994, una condizione indispensabile per la concessione di una simile esenzione.
2 RS 0.632.231.422. Testo in vigore il 21 giu. 2001.


Art. 3 Concorrenza

Il presente allegato non si applica agli appalti aggiudicati dagli OF, dagli enti che operano nel campo delle energie diverse da quella elettrica e dagli enti privati che assicurano un servizio al pubblico non appena questi settori saranno stati liberalizzati, per i loro acquisti che abbiano lo scopo esclusivo di permettere loro di assicurare uno o più servizi di telecomunicazione quando altri enti siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente identiche. Ogni Stato membro informa gli altri Stati membri quanto più rapidamente possibile in merito a tali appalti.


Art. 4 Servizi

Per quanto concerne i servizi, compresi quelli di costruzione, il presente allegato si applica a quelli enumerati alle appendici 10 e 11 del presente allegato.


Art. 5 Valori soglia

Il presente allegato si applica agli appalti o alle serie di appalti il cui valore stimato, IVA esclusa, è uguale o superiore a:

(a)
nel caso di appalti aggiudicati dagli OF e dagli enti che esercitano la propria attività nel campo delle energie diverse da quella elettrica:
(i)
400 000 EURO per le forniture e i servizi;
(ii)
5 000 000 EURO per i lavori;
(b)
nel caso di appalti aggiudicati da enti privati che assicurano un servizio al pubblico:
(i)
400 000 DSP per le forniture e i servizi;
(ii)
5 000 000 DSP per i lavori.

Art. 6 Trattamento nazionale e non discriminazione

Per quanto riguarda le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche di aggiudicazione degli appalti previsti dal presente allegato, ogni Stato membro accorda il trattamento previsto nell'articolo III dell'AAP.


Art. 7 Regime al di sotto dei valori soglia

Per quanto riguarda le procedure e le pratiche di aggiudicazione degli appalti al di sotto dei valori soglia fissati nell'articolo 5, gli Stati membri s'impegnano a incoraggiare i rispettivi enti interessati a trattare i fornitori e i prestatori di servizi di altri Stati membri conformemente alle disposizioni dell'articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione. Tale disposizione non pregiudica i provvedimenti resi necessari dallo sviluppo del mercato interno svizzero1 o altri provvedimenti notificati dagli Stati membri e che figurano nell'appendice 12 del presente allegato.


1 Questa esenzione interessa unicamente le procedure di contestazione previste dalla LF del 6 ott. 1995 sul mercato interno mediante procedure di aggiudicazione al di sotto dei valori soglia (RS 943.02). La legge tratta dello sviluppo del mercato interno svizzero tenendo conto della struttura federale della Svizzera.


Art. 8 Eccezioni

Il presente allegato non si applica agli enti interessati se questi soddisfano le condizioni di cui nelle appendici 10 e 13.


Art. 9 Procedure di aggiudicazione e di contestazione

Gli Stati membri assicurano che le procedure di aggiudicazione e di contestazione siano non discriminatorie e trasparenti. Le procedure di aggiudicazione e di contestazione specificate nell'appendice 14 sono applicabili agli enti previsti dal presente allegato.


Art. 10 Scambio d'informazioni

Gli Stati membri si comunicano reciprocamente i nomi e gli indirizzi dei punti di contatto incaricati di fornire informazioni sulle regole e i regolamenti nel campo degli appalti pubblici.


Art. 11 Comitato

1.  Il Consiglio costituisce un Comitato sugli appalti pubblici (qui di seguito denominato «Comitato») che assicura l'attuazione e l'esecuzione effettiva del presente allegato.

2.  Il Comitato può in particolare proporre al Consiglio modifiche del presente allegato e delle appendici.

3.  Il Consiglio può modificare l'articolo 5 e le appendici del presente allegato.



Allegato R - Appendice 1

Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile

Islanda

Enti che producono o distribuiscono acqua potabile secondo la lög nr. 81/1991, um vatnsveitur sveitarfélaga.

Liechtenstein

Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland.

Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.

Norvegia

Enti che producono o distribuiscono acqua secondo la Forskrift om drikkevann og vannforsyning (FOR 1995-01-01 Nr 68).

Svizzera

Enti di produzione, trasporto e distribuzione di acqua potabile. Tali enti operano conformemente alla legislazione cantonale o locale, oppure in base ad accordi individuali conformi a tale legislazione.

Ad esempio: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen.


Allegato R-Appendice 2

Produzione, trasporto o distribuzione d'energia elettrica

Islanda

Landsvirkjun (the National Power Company), lög nr. 42/1983;

Rafmagnsveitur ríkisins (the State Electric Power Works), orkulög nr. 58/1967;

Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavìk Energy), lög nr. 38/1940;

Hitaveita Suðurnesja (Suðurnes Regional Heating), lög nr. 100/1974;

Orkubú Vestfjarða (Vestfjord Power Company), lög nr. 66/1976;

Altri enti secondo la orkulög nr. 58/1967.

Liechtenstein

Liechtensteinische Kraftwerke.

Norvegia

Enti preposti alla produzione, al trasporto o alla distribuzione di energia elettrica secondo la Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., kap. I, jf. kap. V (LOV 1917-12-14 16, kap. 1), oppure

Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17) oppure Energiloven (LOV 1990-06-29 50).

Svizzera

Enti di trasporto e di distribuzione di energia elettrica ai quali può essere accordato il diritto di esproprio a norma della legge federale del 24 giugno 19021 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole.

Enti di produzione di energia elettrica a norma della legge federale del 22 dicembre 19162 sull'utilizzazione delle forze idriche e della legge federale del 23 dicembre 19593 sull'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni.

Ad esempio: CKW, ATEL, EGL.


1 RS 734.0
2 RS 721.80
3 [RU 1960 571, 1983 1886 art. 36 n. 2, 1987 544, 1993 901 all. n. 9, 1994 1933 art. 48 n. 1, 1995 4954, 2002 3673 art. 17 n. 3, 2004 3503 all. n. 4. RU 2004 4719 all. n. I 1]. Vedi ora la LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare (RS 732.1).


Allegato R - Appendice 3

Trasporto o distribuzione di gas o di calore

Islanda

Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavík Energy), lög nr. 38/1940.

Hitaveita Suðurnesja (Suðurnes Regional Heating), lög nr. 100/1974.

Altri enti secondo la orkulög nr. 58/1967.

Liechtenstein

Liechtensteinische Gasversorgung.

Norvegia

Enti che trasportano o distribuiscono il calore secondo la Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m (LOV 1990-06-29 50) (Energiloven).

Svizzera

Enti preposti al trasporto o alla distribuzione di gas in virtù di una concessione a norma dell'articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 19631 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi.

Enti che si occupano di trasporto o di distribuzione del calore in virtù di una concessione cantonale.

Ad esempio: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA.


1 RS 746.1


Allegato R - Appendice 4

Prospezione ed estrazione di petrolio o gas

Islanda

-

Liechtenstein

-

Norvegia

Enti secondo la Lov om petroleumsvirksomhet (LOV 1996-11-29 72) (Legge sul petrolio) e regolamentazioni secondo la legge sul petrolio oppure secondo la Lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landomrade (LOV 1973-05-04 21).

Svizzera

Enti preposti alla prospezione e allo sfruttamento di giacimenti di petrolio o di gas in conformità del Concordato del 24 settembre 19551 concernente la ricerca e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi tra i Cantoni di Zurigo, Svitto, Glarona, Zugo, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Argovia e Turgovia.

Ad esempio : Seag AG.


1 RU 1957 169


Allegato R - Appendice 5

Prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili
solidi

Islanda

-

Liechtenstein

-

Norvegia

-

Svizzera

-


Allegato R - Appendice 6

Enti contraenti che assicurano servizi ferroviari

Islanda

-

Liechtenstein

-

Norvegia

Norges Statsbaner (NSB) ed enti che operano secondo la Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven).

Svizzera

Ferrovie federali svizzere (FFS)

Enti ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 e dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie, nella misura in cui gestiscano servizi di trasporto pubblico per ferrovia a scartamento normale e ridotto.2

Ad esempio: BLS, MthB, Chemin de fer du Jura, RhB, FO, GFM.


1 RS 742.101
2 Ad eccezione delle partecipazioni finanziarie e delle imprese che non operano direttamente nel settore dei trasporti.


Allegato R - Appendice 7

Enti preposti agli acquisti nel campo dei trasporti urbani
su rotaia, delle tramvie, delle filovie o delle linee d'autobus

Islanda

Straetisvagnar Reykjavíkur (the Reykjavík Municipal Bus Service).

Almeningsvagnar bs.

Altri prestatori comunali di servizio di bus

Enti attivi nel trasporto terrestre ai sensi dell'articolo 3 della lög nr. 13/1999 skipulag á fólksflutningum með hópferðabifreiðum.

Liechtenstein

Liechtenstein Bus Anstalt

Norvegia

NSB BA ed enti che operano nel trasporto terrestre secondo la Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven).

Svizzera

Enti che gestiscono servizi di tramvia a norma dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie.

Enti che offrono servizi di trasporto pubblico a norma dell'articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 29 marzo 19502 sulle imprese filoviarie.

Enti che, a titolo professionale, effettuano percorsi regolari di trasporto di passeggeri secondo un orario in forza di una concessione a norma dell'articolo 4 della legge federale del 18 giugno 19933 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada qualora le loro linee abbiano una funzione di collegamento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 dell'ordinanza del 18 dicembre 19954 concernente le indennità, i prestiti e gli aiuti finanziari secondo la legge federale sulle ferrovie.


1 RS 742.101
2 RS 744.21
3 [RU 1993 3128, 1997 2452 all. n. 6, 1998 2859, 2000 2877 n. I 2, 2006 5753 all. n. 2. RU 2009 5631 art. 64]. Vedi ora la LF del 20 mar. 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.1).
4 [RU 1996 443 2747, 1999 1070 art. 28 n. 1. RU 2009 5981 art. 26 lett. a]. Vedi ora l'O del 4 nov. 2009 sulle concessioni e sul finanziamentodell'infrastruttura ferroviaria (RS 742.120).


Allegato R - Appendice 8

Enti contraenti nel campo degli impianti aeroportuali

Islanda

Flugmálastjórn (Directorate of Civil Aviation).

Liechtenstein

-

Norvegia

Enti attivi nel campo degli impianti aeroportuali secondo la Luftfartsloven (LOV 1993-06-11 101).

Svizzera

Enti che gestiscono aeroporti in forza di una concessione a norma dell'articolo 37 capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea.

Ad esempio: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan.


1 RS 748.0


Allegato R - Appendice 9

Enti contraenti nel campo degli impianti portuali marittimi
o interni o altri terminali

Islanda

Siglingastofnun, (Icelandic Maritime Administration).

Altri enti secondo la Hafnalög nr. 23/1994.

Liechtenstein

-

Norvegia

Norges Statsbaner (NSB) (terminali ferroviari).

Enti secondo la Havneloven (LOV 1984-06-08 51).

Svizzera

-


Allegato R - Appendice 10

Servizi

Il presente allegato si applica ai servizi seguenti, che figurano nella classifica settoriale dei servizi ripresa nel documento dell'OMC MTN.GNS/W/120:

Oggetto

Numeri di riferimento CPC (classifica centrale dei prodotti)

Servizi di manutenzione e riparazione

6112, 6122, 633, 886

Servizi di trasporto terrestre1, compresi quelli effettuati con veicoli blindati e i servizi di corriere, ma esclusi i trasporti di posta

712 (eccetto 71235) 7512, 87304

Servizi di trasporto aereo: trasporto di passeggeri e merci, esclusi i trasporti di posta

73 (eccetto 7321)

Trasporti di posta per via di terra (esclusi i servizi di trasporti per ferrovia) e per via aerea

71235, 7321

Servizi di telecomunicazione

7522

Servizi finanziari:

ex 81

a)
servizi assicurativi
812, 814
b)
servizi bancari e d'investimento3

Servizi informatici e connessi

84

Servizi contabili, di revisione dei conti e di tenuta dei registri contabili

862

Servizi di studio di mercato e di sondaggio

864

Servizi di consulenza nel campo della gestione e servizi connessi

865, 8664

Servizi d'architettura; servizi d'ingegneria, anche integrata; servizi d'urbanistica e architettura del paesaggio, servizi connessi di consultazione scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione e di analisi tecnica

867

Servizi pubblicitari

871

Servizi di pulizia degli edifici e servizi di gestione di proprietà immobiliari

874, 82201-82206

Servizi di pubblicazione e di stampa a tariffa o su base contrattuale

88442

Servizi di manutenzione delle strade e di rimozione dei rifiuti: servizi di risanamento e servizi affini

94

Gli impegni presi dagli Stati membri nel campo dei servizi in forza dell'allegato, compresi quelli relativi all'edilizia, sono circoscritti agli impegni iniziali specificati negli elenchi degli impegni specifici del 15 aprile 1994 presentati nell'ambito dell'Accordo generale sugli scambi di servizi5.

Il presente allegato non si applica:

1.
agli appalti di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del presente allegato e degli allegati 1, 2 o 3 dell'AAP6 in base a un diritto esclusivo, di cui tale ente beneficia in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate;
2.
agli appalti di servizi che un ente aggiudicatore attribuisce a un'impresa collegata o che siano attribuiti da una consociata, costituita da più enti aggiudicatori ai fini dello svolgimento delle attività ai sensi dell'articolo 3 del presente allegato, a uno di tali enti aggiudicatori o a un'impresa collegata a uno di essi, se e in quanto l'80 per cento almeno del fatturato medio realizzato da tale impresa nel corso degli ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla fornitura dei servizi suddetti alle imprese cui essa è collegata. Qualora lo stesso servizio o servizi analoghi siano forniti da diverse imprese collegate all'ente aggiudicatore, si dovrà tenere conto del fatturato globale relativo alla fornitura di servizi da parte di tali imprese;
3.
agli appalti di servizi finalizzati, indipendentemente dalle modalità finanziarie, all'acquisizione o all'affitto di terreni, edifici già esistenti e altri beni immobili, ovvero attinenti a diritti relativi ai beni suddetti;
4.
all'appalto di manodopera;
5.
agli appalti riguardanti l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di elementi di programmi da parte di organismi radiotelevisivi e agli appalti relativi alle fasce orarie per le trasmissioni.

1 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia.
2 Esclusi i servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia, di radioavviso e di telecomunicazione via satellite.
3 Esclusi gli appalti di servizi finanziari relativi a emissione, acquisto, vendita e trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, come pure dei servizi forniti dalle banche centrali.
4 Esclusi i servizi d'arbitraggio e di conciliazione.
5 RS 0.632.20 All. 1B
6 RS 0.632.231.422


Allegato R - Appendice 11

Servizi di costruzione

Indicazione precisa dei servizi di costruzione interessati:

Definizione:

Un contratto di servizi di costruzione è un contratto il cui oggetto è la realizzazione, a prescindere dai mezzi utilizzati, di lavori d'ingegneria civile o d'edilizia ai sensi della divisione 51 della classifica centrale dei prodotti (CPC).

Elenco di servizi pertinenti ex divisione 51 della CPC

Lavori di preparazione dei siti e cantieri edili

511

Lavori di costruzione di edifici

512

Lavori di costruzione d'opere d'ingegneria civile

513

Montaggio e installazione di opere prefabbricate

514

Lavori svolti da imprese edili specializzate

515

Lavori di posa d'impianti

516

Lavori di finitura degli edifici

517

Altri servizi

518

Gli impegni presi dagli Stati membri nell'ambito dei servizi di costruzione conformemente al presente allegato sono circoscritti agli impegni iniziali specificati negli elenchi degli impegni specifici del 15 aprile 1994 presentati nell'ambito dell'Accordo generale sugli scambi di servizi1 (GATS).


1 RS 0.632.20 All. 1B


Allegato R - Appendice 12

Provvedimenti notificati dagli Stati membri

Provvedimenti notificati dalla Svizzera:

-
I mezzi di ricorso di cui all'articolo 9 dell'allegato introdotti nei Cantoni e nei Comuni per gli appalti inferiori alle soglie disposte dalla legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 19951.


Allegato R - Appendice 13

Eccezioni

Servizi di trasporto per mezzo di autobus:

Il servizio al pubblico di trasporto per mezzo di autobus non è considerato un'attività ai sensi dell'articolo 2 (c) dell'allegato qualora altri enti possano liberamente offrire questo servizio, sia a titolo generale, sia in una determinata area geografica specifica, alle stesse condizioni di cui godono gli enti aggiudicatori.

Approvvigionamento d'acqua potabile, d'elettricità, di gas o di calore delle reti:

L'approvvigionamento d'acqua potabile, d'elettricità, di gas o di calore delle reti destinate a fornire un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore diverso dai poteri pubblici non è considerato un'attività ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato quando:

(a)
Per quanto riguarda l'acqua potabile e l'elettricità:
(1)
l'erogazione d'acqua potabile o di energia elettrica da parte dell'ente in questione ha luogo poiché il loro consumo è necessario all'esercizio di un'attività diversa da quella di cui all'articolo 2 paragrafo (c) numeri i) e ii) dell'allegato; e quando
(2)
l'alimentazione della rete pubblica dipenda unicamente dal consumo proprio dell'ente in questione e non superi il 30 per cento dell'erogazione complessiva d'acqua potabile o d'energia dell'ente in questione, prendendo in considerazione a tal fine la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.
(b)
Per quanto riguarda il gas o il calore:
(1)
la produzione di gas o di calore da parte dell'ente in questione sia il risultato inevitabile dell'esercizio di un'attività diversa da quella di cui all'articolo 2 paragrafo (b) numero i); e
(2)
l'alimentazione della rete pubblica abbia l'unico scopo di sfruttare in modo economico tale produzione e corrisponda al massimo al 20 per cento del fatturato dell'ente in questione, prendendo in considerazione a tal fine la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

Attività a certe condizioni che non utilizzano le reti o l'area geografica in uno Stato membro:

Le disposizioni dell'allegato non si applicano agli appalti che gli enti aggiudicatori attribuiscono per fini diversi dal perseguimento delle loro attività di cui all'articolo 2 dell'allegato, ovvero per perseguire le proprie attività al di fuori di ciascuno Stato membro, non utilizzando la rete o l'area geografica di tale Stato membro.

Rivendita o affitto a terzi

Le disposizioni dell'allegato non si applicano agli appalti aggiudicati a fini di rivendita o di affitto a terzi, quando l'ente aggiudicatore non goda di diritti speciali o esclusivi a vendere o affittare l'oggetto di tali appalti e quando altri enti possano liberamente venderlo o affittarlo a condizioni identiche a quelle di cui gode l'ente aggiudicatore.

Contratti d'acquisto

Le disposizioni dell'allegato non si applicano:

(a)
agli appalti conclusi da enti contraenti per l'acquisto d'acqua;
(b)
agli appalti conclusi per la fornitura d'energia o di combustibili destinati alla produzione di tale energia.

Sicurezza nazionale

Le disposizioni dell'allegato non si applicano agli appalti che siano stati dichiarati segreti dagli Stati membri o la cui esecuzione debba essere corredata di particolari misure di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti negli Stati membri in questione, ovvero quando lo esiga la tutela d'interessi fondamentali attinenti alla sicurezza di tali Stati.

Obblighi internazionali

Le disposizioni dell'allegato non si applicano:

(a)
agli appalti conclusi in forza di un accordo internazionale e riguardanti la realizzazione o lo sfruttamento in comune di un'opera da parte delle parti;
(b)
agli appalti conclusi in forza della procedura specifica di un'organizzazione internazionale.
(c)
ad accordi in Norvegia, Islanda, nel Liechtenstein o in uno Stato terzo che attuano un accordo internazionale concernente lo stazionamento di truppe.

Disposizione speciale concernente gli OF

Le disposizioni dell'allegato non si applicano a contratti conclusi da enti preposti agli acquisti che esercitano un'attività ai sensi dell'articolo 2(a) dell'allegato quando questi contratti hanno per oggetto il rifinanziamento secondo il modello «sale and lease back» di un appalto aggiudicato conformemente alle regole dell'allegato.


Allegato R - Appendice 14

Procedure di aggiudicazione e di contestazione

Le seguenti disposizioni dell'AAP1 sono applicabili all'allegato:

Articolo II

Valutazione degli appalti

Articolo III

Trattamento nazionale e non discriminazione

Articolo IV

Regole d'origine

Articolo VI

Specifiche tecniche

Articolo VII

Procedure per le gare d'appalto

Articolo VIII

Qualificazione dei fornitori

Articolo IX

Invito di partecipazione a gare per appalti previsti

Articolo X

Procedure di preselezione

Articolo XI

Termine di presentazione delle offerte e di fornitura

Articolo XII

Fascicolo di gara

Articolo XIII

Presentazione, ricevimento e apertura delle offerte e aggiudicazione degli appalti

Articolo XIV

Negoziazione

Articolo XV

Gara ristretta

Articolo XVII

Trasparenza

Articolo XVIII

Informazione ed esame degli obblighi delle entità

Articolo XX

Procedure di contestazione

Articolo XXIII

Eccezioni all'Accordo

Articolo XXIV (6) (a & b)

Disposizioni finali (Rettifiche o modifiche)



Allegato S

Organi, comitati e altri organismi istituiti dal Consiglio

(art. 43 par. 3 della Convenzione)

Comitati

  1.  ...1

  2.  Comitato degli esperti in materia di ostacoli tecnici agli scambi2

  3.  Comitato degli esperti in materia di origine e dogana3

  4.  ...4

  5.  Comitato economico5

  6.  ...6

  7.  Comitato di parlamentari7

  8.  Comitato consultivo8

  9.  Comitato del bilancio9

10.  Commissione di revisione dei conti10

11.  ...11

12.  Comitato per le relazioni con i Paesi terzi12

13.  Comitato in materia di sementi (allegato E)

14.  Comitato in materia di agricoltura biologica (allegato F)

15.  Comitato istituito nell'allegato I

16.  Comitato in materia di circolazione delle persone (allegato K)

17.  Comitato in materia di trasporti terrestri (allegato P)

18.  Comitato in materia di trasporto aereo (allegato Q)

19.  Comitato in materia di appalti pubblici (allegato R)

20.  Comitato di facilitazione del commercio13

Gruppo di esperti

1.
a 6. ...14

1 Dec. del Consiglio n. 2/2010 (RU 2010 3531).
2 Dec. del Consiglio n. 10/84, emendata dalle Dec. n. 8/88 e 4/94.
3 Dec. del Consiglio n. 8/74, emendata dalle Dec. n. 4/92.
4 Dec. del Consiglio n. 2/2010 (RU 2010 3531).
5 Dec. del Consiglio n. 16/64, emendata dalla Dec. n. 11/73 in seguito sostituita da EFTA/C.SR 9/95 (EFTA/EC 1/95)
6 Dec. del Consiglio n. 2/2010 (RU 2010 3531).
7 Dec. del Consiglio n. 11/77.
8 Dec. del Consiglio n. 5/61, emendata dalle Dec. n. 10/68, 11/88, 1/94 e 2/94.
9 Dec. del Consiglio n. 10/60.
10 Istituita dall'EFTA/C.SR 14/92 (EFTA/EEA 46/92 par. 14) e dalla Dec. del Consiglio n. 6/98.
11 Dec. del Consiglio n. 2/2010 (RU 2010 3531).
12 Dec. del Consiglio n. 2/96.
13 Dec. del Consiglio n. 1/2010 (RU 2010 3989).
14 Dec. del Consiglio n. 2/2010 (RU 2010 3531).


Allegato T

Arbitrato

(art. 48 della Convenzione)

Art. 1 Costituzione e funzionamento del tribunale arbitrale, esecuzione delle sentenze

1.  Il tribunale arbitrale si compone di tre membri.

2.  Con la notifica scritta, conformemente all'articolo 48 della Convenzione, lo Stato o gli Stati membri che sottopongono la controversia all'arbitrato designano un membro del tribunale arbitrale.

3.  Entro 15 giorni dal ricevimento della notifica citata nel paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato o gli Stati membri ai quali la notifica è indirizzata designano a loro volta un membro.

4.  Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica citata nel paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri parti della controversia si accordano sulla scelta di un terzo arbitro. Quest'ultimo non deve né essere cittadino di uno Stato parte della controversia né risiedere in modo permanente nel territorio di uno Stato membro. L'arbitro così designato presiede il tribunale arbitrale.

5.  Se i tre membri del tribunale arbitrale non sono stati designati o nominati entro 30 giorni dal ricevimento della notifica citata nel paragrafo 2 del presente articolo, le nomine necessarie sono effettuate, su richiesta di una parte della controversia, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia, secondo i criteri definiti nei paragrafi 3 e 4. In caso di impedimento del Presidente della Corte internazionale di giustizia o se questi è cittadino di uno Stato parte della controversia, le nomine sono eseguite dal membro più anziano della Corte per il quale non vi sia impedimento e che non sia cittadino di uno Stato membro.

6.  Eccetto che le parti della controversia non dispongano altrimenti e fatti salvi l'articolo 48 della Convenzione e il presente allegato, si applica il regolamento facoltativo della Corte permanente d'arbitrato per la procedura arbitrale tra due Stati, entrato in vigore il 20 ottobre 1992.

7.  Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti. Le opinioni di minoranza non sono rese pubbliche.

8.  Uno Stato membro che non è parte della controversia può sottoporre, mediante una notifica scritta alle parti della controversia, proposte scritte al tribunale arbitrale, ricevere proposte scritte dalle parti della controversia, assistere a tutte le udienze e formulare proposte orali.

9.  La sentenza arbitrale è pronunciata entro sei giorni dalla nomina del presidente del tribunale arbitrale. Con l'accordo delle parti della controversia, è possibile prorogare questo termine di tre mesi.

10.  Le parti della controversia si assumono in misura uguale le spese del tribunale arbitrale, compresi gli onorari dei suoi membri. Gli onorari e le spese dovuti ai membri del tribunale arbitrale fissati in virtù dei presenti articoli sottostanno alle tariffe stabilite dal Consiglio e in vigore al momento della costituzione del tribunale arbitrale.


Art. 2 Esecuzione delle sentenze del tribunale arbitrale

1.  Dal giorno del ricevimento della sentenza arbitrale, le parti della controversia si accordano sull'esecuzione della sentenza arbitrale che deve essere conforme alle decisioni e alle raccomandazioni del tribunale arbitrale, salvo se le parti decidono diversamente di comune accordo. Le parti della controversia devono notificare agli altri Stati membri ogni soluzione della controversia.

2.  La soluzione deve possibilmente consistere nella mancata esecuzione o nell'abbandono della misura contraria alla Convenzione o, in caso contrario, in un risarcimento.

3.  In caso di disaccordo sull'esistenza o la conformità di una misura esecutiva della sentenza arbitrale con le raccomandazioni del tribunale arbitrale, quest'ultimo deve decidere sulla controversia, prima che sia possibile chiedere un risarcimento o prima di poter applicare la sospensione dei vantaggi ai sensi dell'articolo 3 del presente allegato.

4.  Lo Stato membro attore non può adire l'arbitrato in virtù del paragrafo precedente prima della scadenza di un termine di 12 mesi successivi alla sentenza pronunciata ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 48.


Art. 3 Mancata applicazione - sospensione dei vantaggi

1.  Se il tribunale arbitrale ha stabilito, conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 48, che una misura è contraria agli obblighi derivanti dalla Convenzione e se lo Stato membro convenuto non è riuscito a trovare una soluzione reciprocamente accettabile con lo Stato membro attore entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della sentenza arbitrale, o se non è stata presa alcuna misura esecutiva, lo Stato o gli Stati membri attori possono:

a)
chiedere un risarcimento danni mediante un accordo con lo Stato membro convenuto; o
b)
sospendere l'applicazione di benefici con effetti equivalenti al pregiudizio subìto fintanto che gli Stati membri parti della controversia trovino un accordo sulla soluzione della lite.

2.  Su richiesta scritta di una parte della controversia da indirizzare all'altro o agli altri Stati membri, lo stesso tribunale arbitrale si riunisce nuovamente per determinare se la portata dei benefici sospesi da uno Stato membro secondo il paragrafo 1 ha un effetto equivalente al pregiudizio subìto.

3.  Il tribunale arbitrale dirige la procedura conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente allegato. Il tribunale arbitrale pronuncia la sentenza entro 60 giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2 o entro un altro termine pattuito dalle parti della controversia.



Atto finale

Concluso a Vaduz il 21 giugno 2001

Entrato in vigore il 1° giugno 2002

I plenipotenziari

della Repubblica d'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia, della Confederazione Svizzera,

qui di seguito denominati gli «Stati dell'AELS»,

riuniti a Vaduz, il 21 giugno 2001, per la firma dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, hanno approvato i testi seguenti:

1.
l'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio;
2.
i testi menzionati qui di seguito, allegati all'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.

Allegato I

Allegato Dbis della Convenzione - Elenco delle concessioni tariffali relative ai prodotti agricoli

Allegato II

Allegato J della Convenzione - Sementi

Allegato III

Allegato K della Convenzione - Agricoltura biologica

Allegato IV

Allegato L della Convenzione - Misure sanitarie e fitosanitarie

Allegato V

Allegato H della Convenzione - Procedura di notifica relativa ai progetti di regolamentazioni tecniche e di regole relative ai servizi della società dell'informazione

Allegato VI

Allegato M della Convenzione - Riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità

Appendice 1

Settori di prodotti

Appendice 2

Principi generali della nomina d'organismi di valutazione della conformità

Allegato VII

Allegato N della Convenzione - Protezione della proprietà intellettuale

Allegato VIII

Allegato O della Convenzione - Circolazione delle persone

Appendice 1

Circolazione delle persone

Appendice 2

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Protocollo 1

Protocollo 2

Protocollo 3

Appendice 3

Riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali (diplomi, certificati e altri titoli)

Annexe IX

Allegato P della Convenzione - Riserve dell'Islanda relative agli investimenti e ai servizi

Allegato X

Allegato Q della Convenzione - Riserve del Liechtenstein relative agli investimenti e ai servizi

Allegato XI

Allegato R della Convenzione - Riserve della Norvegia relative agli investimenti e ai servizi

Allegato XII

Allegato S della Convenzione - Riserve della Svizzera relative agli investimenti e ai servizi

Allegato XIII

Allegato T della Convenzione - Trasporti terrestri

Appendice 1

Disposizioni applicabili

Appendice 2

Modalità di applicazione delle tariffe di cui all'articolo 8

Appendice 3

Modello d'autorizzazione

Appendice 4

Categorie di trasporti esonerate da qualsiasi sistema di licenza o autorizzazione

Appendice 5

Elenco delle disposizioni contenute negli accordi bilaterali stradali conclusi fra i diversi Stati membri relativi al trasporto di merci nel traffico triangolare

Appendice 6

Esenzioni dal limite di peso e dal divieto di circolare la notte e la domenica

Appendice 7

Trasporti internazionali di viaggiatori in autobus

Appendice 8

Elenco delle disposizioni contenute negli accordi stradali bilaterali conclusi fra gli Stati membri relative al rilascio di autorizzazioni al trasporto di viaggiatori nel traffico triangolare

Appendice 9

Elenco degli accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri e interamente o parzialmente relativi al campo di applicazione materiale dell'allegato

Appendice 10

Zona di frontiera della Svizzera

Allegato XIV

Allegato U della Convenzione - Trasporto aereo

Appendice

Allegato XV

Allegato V della Convenzione - Appalti pubblici

Appendice 1

Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile

Appendice 2

Produzione, trasporto o distribuzione d'energia elettrica

Appendice 3

Trasporto o distribuzione di gas o di calore

Appendice 4

Prospezione ed estrazione di petrolio o gas

Appendice 5

Prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi

Appendice 6

Enti contraenti che assicurano servizi ferroviari

Appendice 7

Enti preposti agli acquisti nel campo dei trasporti urbani su rotaia, delle tramvie, delle filovie o delle linee d'autobus

Appendice 8

Enti contraenti nel campo degli impianti aeroportuali

Appendice 9

Enti contraenti nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali

Appendice 10

Servizi

Appendice 11

Servizi di costruzione

Appendice 12

Provvedimenti notificati dagli Stati membri

Appendice 13

Eccezioni

Appendice 14

Procedure di aggiudicazione e di contestazione

Allegato XVI

Allegato W della Convenzione - Organi, comitati e altri organismi istituiti dal Consiglio

Allegato XVII

Allegato X della Convenzione - Arbitrato

Allegato XVIII

Allegato F della Convenzione - Applicazione territoriale

Allegato XIX

Tavola della concordanze

Allegato XX

Versione consolidata della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio

I plenipotenziari degli Stati dell'AELS hanno preso atto che il Liechtenstein e la Svizzera hanno adottato un Protocollo concernente la libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera, il quale è parte integrante dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio ed è annesso all'allegato VIII e al presente Atto finale.

I plenipotenziari degli Stati dell'AELS hanno adottato le dichiarazioni comuni menzionate qui di seguito e allegate al presente Atto finale:

1.
Evoluzione del diritto;
2.
Concorrenza;
3.
Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
4.
Applicazione parallela dell'Allegato I (versione consolidata) sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e dell'Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Svizzera e la CE;
5.
Reciproco riconoscimento delle buone pratiche cliniche e delle relative ispezioni;
6.
Contingenti per i veicoli pesanti;
7.
Protezione degli investimenti in relazione con Stati terzi.

I plenipotenziari degli Stati dell'AELS hanno pure preso atto della Dichiarazione della Norvegia e della Svizzera relativa al protocollo 1, appendice 2 dell'allegato K (versione consolidata) sulle indennità di disoccupazione.

I plenipotenziari degli Stati dell'AELS hanno infine preso atto dell'errata corrige allegata al presente Atto finale.

Fatto a Vaduz, il 21 giugno 2001, in un solo esemplare in inglese, facente fede, che sarà depositato presso il Governo di Norvegia.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione dell'emendamento il 1° giugno 2002

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Islanda

22 aprile

2002

1° giugno

2002

Liechtenstein

24 aprile

2002

1° giugno

2002

Norvegia

  8 marzo

2002

1° giugno

2002

Svizzera

12 aprile

2002

1° giugno

2002

Dichiarazione comune

Evoluzione del diritto

Gli Stati membri assicurano un aggiornamento regolare della Convenzione in modo da adeguarla all'evoluzione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo1 e agli Accordi bilaterali del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la CE ed eventualmente i suoi Stati membri, dall'altra. Nei tre mesi successivi all'entrata in vigore dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS del 21 giugno 2001, gli Stati membri adeguano la Convenzione tenendo conto degli sviluppi comuni dell'Accordo SEE e degli Accordi bilaterali Svizzera-CE.



Dichiarazione comune

Concorrenza

1.  Gli Stati membri riconoscono che le disposizioni dell'articolo 18 (ex art. 15) della Convenzione non devono essere interpretate come implicanti obblighi diretti per le imprese. Essi confermano inoltre che le pratiche trattate all'articolo 18 (ex art. 15) devono essere interpretate alla luce delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di concorrenza.

2.  Gli Stati membri riconoscono l'importanza della cooperazione in questioni relative alla politica di sorveglianza del rispetto delle leggi in materia di concorrenza, in particolare le notifiche, le consultazioni e gli scambi di informazioni, allo scopo di facilitare un'applicazione efficace dell'articolo 18 (ex art. 15). Gli Stati membri concludono accordi di cooperazione qualora lo ritengano auspicabile.


Dichiarazione comune

Reciproco riconoscimento in materia di valutazione
della conformità

Gli Stati membri hanno convenuto di integrare nella Convenzione disposizioni sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità a condizione che le modalità previste agli articoli 53 e 59 della Convenzione (versione consolidata) e all'articolo 10 dell'allegato I non ostacolino il buon funzionamento della cooperazione in questo ambito, anche nei confronti della Comunità europea. Gli Stati membri riesaminano tali modalità se necessario.


Dichiarazione comune

Applicazione parallela dell'Allegato I (versione consolidata)
sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione
della conformità e dell'Accordo sul reciproco riconoscimento
tra la Svizzera e la CE

Gli Stati membri convengono che l'allegato deve essere applicato parallelamente all'accordo tra la Svizzera e la CE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità1.

Gli Stati membri si impegnano ad aggiornare le appendici dell'allegato I (versione consolidata) al più tardi un mese dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo.

Per evitare ogni dubbio gli Stati membri confermano che, ai sensi dell'allegato, i rapporti, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità rilasciati da organismi riconosciuti in virtù dell'ARR tra la Svizzera e la CE sono accettati.



Dichiarazione comune

Reciproco riconoscimento delle buone pratiche cliniche
e delle relative ispezioni

Per i prodotti medicinali, l'inclusione dei risultati delle sperimentazioni cliniche effettuate sul territorio degli Stati membri nelle richieste di autorizzazione di immissione sul mercato o ogni variante o estensione di quest'ultima è attualmente accettata. In linea di principio, gli Stati membri si impegnano a continuare ad accettare dette sperimentazioni cliniche per le richieste di autorizzazione di immissione sul mercato. Essi convengono di adoperarsi per il ravvicinamento delle loro buone pratiche cliniche, in particolare mettendo in atto le attuali dichiarazioni di Helsinki e di Tokyo nonché tutte le raccomandazioni relative alle sperimentazioni cliniche adottate nel quadro della Conferenza internazionale sull'armonizzazione. Tuttavia, data l'evoluzione della legislazione applicabile alla verifica e all'autorizzazione delle sperimentazioni cliniche nella Comunità europea, il reciproco riconoscimento del controllo ufficiale di dette sperimentazioni dovrà essere esaminato dettagliatamente in un futuro prossimo e le modalità pratiche dovranno essere fissate in un capitolo distinto.


Dichiarazione comune

Contingenti per i veicoli pesanti

Per quanto concerne gli articoli 8 paragrafi 2 e 3 e 26 dell'allegato P sui trasporti terrestri (versione consolidata), gli Stati membri dichiarano di riesaminare gli accordi conclusi in considerazione delle proprie esperienze e dei propri bisogni. La Svizzera trasmetterà regolarmente al Consiglio le statistiche e le informazioni riguardanti l'utilizzazione dei contingenti per i veicoli pesanti.


Dichiarazione comune

Protezione degli investimenti in relazione con Stati terzi

Gli Stati membri intendono convenire linee direttive comuni per proteggere gli investimenti dei loro rispettivi investitori in Stati terzi.


Dichiarazione

Dichiarazione della Norvegia e della Svizzera
relativa al protocollo 1, appendice 2 dell'allegato K
sulle indennità di disoccupazione

Per quanto concerne la retrocessione dei contributi dell'assicurazione contro la disoccupazione, le disposizioni di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3 del protocollo 1, appendice 2, allegato K della Convenzione, devono essere stabilite fra le autorità del mercato del lavoro di Norvegia e Svizzera prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS del 21 giugno 2001.



 RU 1960 621; FF 1960 I 365



1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.
2RU 2003 2685 All. XX
3RU 2003 2684
4 RS 0.632.20