531.55
Decreto del Consiglio federale
concernente misure preventive di protezione
dei titoli di credito e documenti analoghi1
del 12 aprile 1957
Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 16 della legge federale del 30 settembre 19552 concernente la preparazione della difesa nazionale economica,
decreta:
Titolo I. Annullamento di atti di disposizione
Art. 1
1 Tutti gli atti di disposizione concernenti titoli di credito e documenti analoghi, come gli «Investment Trust Certificates» (detti qui di seguito «titoli di credito»), compiuti in un luogo assoggettato all'influsso di una potenza nemica, possono essere dichiarati nulli.
2 Le condizioni d'annullamento saranno stabilite ulteriormente mediante disposizioni speciali. Queste potranno derogare alle disposizioni del Codice civile svizzero1 e del Codice delle obbligazioni2, prevedere cause suppletive di nullità degli atti di disposizione, limitare la protezione dell'acquirente di buona fede, riconoscere al precedente proprietario o possessore un diritto d'azione immediato contro gli acquirenti successivi e stabilire altre misure a favore degli aventi diritto che fossero privati del loro possesso.
Titolo II. Annullamento di titoli di credito
Art. 2
1 L'amministrazione delle società anonime e delle società in accomandita per azioni disciplinate dal Codice delle obbligazioni1 può, come misura cautelare, per il caso in cui la Svizzera fosse coinvolta in un conflitto internazionale e nonostante qualsiasi disposizione in contrario degli statuti, annullare mediante distruzione od obliterazione, le azioni al portatore o le azioni nominative, i buoni di godimento e le quote di fondatori appartenenti agli azionisti o ai titolari di buoni di godimento e di quote di fondatori (detti qui di seguito «aventi diritto»), i quali ne facciano domanda.
2 Il richiedente riceve un certificato nominativo, attestante che i titoli, prima di essere annullati, sono stati iscritti in un registro tenuto nella sede sociale e del quale almeno un esemplare deve dalla società essere depositato all'estero. Tale esemplare può essere una fotocopia oppure una copia conforme all'originale e autenticata.
3 L'amministrazione della società provvede a far conoscere agli aventi diritto l'ufficio che all'estero è incaricato di mantenere le relazioni tra la società e gli interessati.
Art. 3
1 I registri ed i loro esemplari, stabiliti conformemente all'articolo 2, fanno fede della qualità di azionista, di titolare di buoni di godimento o di quote di fondatori, nonchè del valore nominale delle azioni, dei buoni di godimento e delle quote di fondatori annullati. Essi devono contenere tutte le indicazioni concernenti il nome e l'indirizzo dell'avente diritto, la quantità ed i numeri dei titoli annullati, la data del rilascio ed il numero del certificato nominativo.
2 L'avente diritto può esercitare i suoi diritti ove provi di essere la persona iscritta nel registro o di esserne legittimato.
3 L'avente diritto può sempre domandare, presso la sede della società in Svizzera o all'estero, sul fondamento delle iscrizioni dei registri e mediante restituzione del certificato nominativo, il rilascio di nuovi titoli in sostituzione di quelli annullati. Ove sia presumibile che la domanda non è fatta liberamente, la società può negare il rilascio di nuovi titoli. È applicabile per analogia l'articolo 90 del Codice delle obbligazioni1.
Art. 4
1 I certificati nominativi di azionista, di titolare di buoni di godimento o di quote di fondatori non sono titoli di credito, nè possono essere trasferiti mediante girata.
2 Ogni avente diritto può non di meno, ove sia iscritto nel registro, cedere in forma scritta i diritti che a lui derivano da azioni, buoni di godimento o da quote di fondatori. La cessione deve essere comunicata alla società; ad essa deve, inoltre, essere restituito il certificato nominativo.
3 Il cessionario è iscritto nel registro e ha diritto al rilascio del certificato nominativo nel quale sia menzionata la cessione oppure al rilascio di un nuovo certificato nominativo. Ove sia presumibile che la cessione non sia regolare, la società può negare l'iscrizione.
4 È ammessa la trasmissione di diritti comprovati da certificati nominativi in quanto avvenga in virtù di successione ereditaria, di un mutamento del regime matrimoniale o di una procedura di esecuzione forzata intesa al soddisfacimento di un debito di diritto comune.
5 Ogni cessionario iscritto nel registro può esigere dalla società il rilascio di nuove azioni, buoni di godimento e quote di fondatori, mediante la restituzione del certificato nominativo. È applicabile per analogia l'articolo 90 del Codice delle obbligazioni1.
Art. 5
I titoli rilasciati ad un avente diritto in sostituzione di quelli distrutti oppure obliterati sono negoziabili alle medesime condizioni che i titoli annullati.
Titolo III. Ammortamento dei titoli
Art. 6
1 Le persone giuridiche di diritto privato oppure pubblico, le società di persone e le ditte individuali che hanno trasferito la loro sede all'estero o in una parte del territorio svizzero non occupata dalle forze nemiche possono, come il trasferimento della sede sia divenuta efficace in virtù dell'articolo 10 del decreto del Consiglio federale del 12 aprile 19571 concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali ammortizzare, a domanda dell'avente diritto, i titoli di credito emessi e rilasciarne ad esso dei nuovi.
2 L'ammortamento deve essere deliberato a maggioranza semplice dei votanti:
- a.
- dall'organo amministrativo supremo, se si tratta di persone giuridiche;
- b.
- dai soci illimitatamente responsabili e incaricati della rappresentanza, se si tratta di società di persone.
3 Il richiedente deve giustificare di essere proprietario dei titoli di credito e d'essere privo, a cagione dei conflitti internazionali nei quali è coinvolta la Svizzera, della possibilità di presentarli presso la sede della persona giuridica di diritto pubblico oppure privato, della società di persone o della ditta individuale che li ha emessi, sia perchè in effetto o presumibilmente sono stati distrutti, sia perchè divenuti oggetto di confisca, di sequestro o di qualsiasi altra misura che gli impedisca di disporne.
4 L'ammortamento deve essere pubblicato immediatamente.
5 In caso di diniego, è applicabile, in Svizzera, la procedura d'ammortamento prevista negli articoli 977 e 981 del Codice delle obbligazioni2 .
6 Le pubblicazioni devono essere fatte, se possibile, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, altrimenti in un giornale della nuova sede della persona giuridica, società di persone o della ditta individuale.
Art. 7
Le persone che si reputano lese per l'ammortamento, secondo l'articolo 6, di titoli di credito loro spettanti possono, nel termine di un anno dalla cessazione dei conflitti internazionali, far valere i loro diritti innanzi al tribunale della sede della persona giuridica, società di persone o ditta individuale che ha emesso i titoli. L'azione è intesa all'ammortamento dei titoli di credito rilasciati a un richiedente conformemente all'articolo 6 e al rilascio di nuovi titoli alla persona lesa.
Titolo IV. Comunioni di obbligazionisti e di portatori di buoni di godimento
Art. 8
Nel caso di imprese le quali avessero trasferito la sede all'estero o in un luogo nella Svizzera non occupato dai nemico, gli interessi delle comunioni di obbligazionisti e di portatori di buoni di godimento sono protetti, a contare dal giorno in cui è divenuto efficace il trasferimento della sede giusta l'articolo 10 del decreto del Consiglio federale del 12 aprile 19571 concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali, dai tre commissari speciali nominati o da nominare in virtù dell'articolo 14 del medesimo decreto2.
Disposizioni finali
Art. 9
1 Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 1957.
2 L'Ufficio federale di giustizia1 del Dipartimento federale di giustizia e polizia è incaricato di eseguirlo.
1 Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).
