0.916.20
Traduzione1
Convenzione internazionale
per la protezione dei vegetali
Conclusa a Roma il 6 dicembre 1951
Riveduta a Roma il 28 novembre 1979
Approvata dall'Assemblea federale il 20 marzo 19962
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 26 settembre 1996
Entrata in vigore per la Svizzera il 26 settembre 1996
(Stato 3 maggio 2011)
Preambolo
Le Parti contraenti, riconoscendo l'utilità di una cooperazione internazionale in materia di lotta contro i nemici dei vegetali e prodotti vegetali e contro la loro diffusione e specialmente la loro introduzione al di là delle frontiere nazionali, desiderose di assicurare uno stretto coordinamento delle misure miranti a questo fine, hanno convenuto quanto segue:
Art. I Oggetto e obblighi
(1) In vista di assicurare un'azione comune ed efficace contro la diffusione e l'introduzione dei nemici dei vegetali e prodotti vegetali, e in vista di promuovere l'adozione di misure a questo effetto, le Parti contraenti s'impegnano a prendere le misure legislative, tecniche e regolamentari specificate nella presente Convenzione e negli accordi complementari adottati dalle Parti contraenti in virtù dell'articolo III.
(2) Ogni Parte contraente s'impegna a vigilare, sul proprio territorio, circa l'applicazione delle misure prescritte dalla presente Convenzione.
Art. II Campo d'applicazione
(1) Nella presente Convenzione, il termine «vegetali» designa le piante vive e parti di piante vive, comprese le sementi, delle quali le Parti contraenti giudicano necessario controllare l'importazione in virtù dell'articolo VI della presente Convenzione o certificare lo stato fitosanitario in virtù dell'articolo IV, paragrafo 1, punto a) sottopunto iv), e dell'articolo V della presente Convenzione; il termine «prodotti vegetali» designa i prodotti non lavorati di origine vegetale (comprese le sementi non contemplate dalla definizione del termine «vegetali»), come anche i prodotti lavorati che, per la loro natura o quella della loro trasformazione, possono costituire un rischio di diffusione dei nemici dei vegetali e prodotti vegetali.
(2) Ai fini della presente Convenzione, il termine «nemici» designa tutte le forme di vita vegetale o animale, come anche tutti gli agenti patogeni, nocivi o potenzialmente nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e l'espressione «nemici presi in considerazione dalla regolamentazione fitosanitaria» designa un nemico che ha un'importanza potenziale per l'economia nazionale del Paese esposto e che non è ancora presente in questo Paese, o che vi si trova già ma che non è largamente diffuso ed è attivamente combattuto.
(3) Secondo le necessità, le disposizioni della presente Convenzione possono ugualmente applicarsi, se le Parti contraenti lo giudicano utile, ai depositi, mezzi di trasporto, contenitori e altri oggetti o materiali di altra natura suscettibili di ospitare o di diffondere nemici dei vegetali e prodotti vegetali, in particolare quelli che intervengono nei trasporti internazionali.
(4) La presente Convenzione si applica soprattutto ai nemici dei vegetali presi in considerazione dalla regolamentazione fitosanitaria che sono veicolati dagli scambi internazionali.
(5) Le definizioni date in quest'articolo sono limitate all'applicazione della presente Convenzione, non inficiano le definizioni date dalle leggi o regolamenti delle Parti contraenti.
Art. III Accordi complementari
(1) Accordi complementari applicabili a regioni particolari, a nemici determinati, a vegetali e prodotti vegetali specificati o a certi modi di trasporto internazionale dei vegetali e prodotti vegetali, o accordi complementari tendenti in un'altra maniera all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, possono essere elaborati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (denominata di seguito «FAO»), sia su raccomandazione di una Parte contraente, sia di sua propria iniziativa, al fine di risolvere, in materia di protezione dei vegetali, problemi speciali richiedenti un'attenzione o soluzioni particolari.
(2) Ogni accordo complementare di questa natura entra in vigore, per ciascuna Parte contraente, dopo essere stato accettato conformemente alle disposizioni dell'Atto costitutivo della FAO1 e del Regolamento generale dell'Organizzazione.
Art. IV Organizzazione nazionale della protezione dei vegetali
(1) Ciascuna Parte contraente s'impegna a prendere le disposizioni necessarie per mettere a punto, nel più breve termine, e nella misura delle sue possibilità:
- a)
- un'organizzazione ufficiale della protezione dei vegetali, principalmente incaricata:
- i)
- dell'ispezione dei vegetali sul posto, dei terreni coltivati (compresi i campi, le piantagioni, i vivai e le serre) e dei vegetali e prodotti vegetali immagazzinati o in corso di trasporto, in particolare nell'intento di segnalare l'esistenza, la comparsa e la propagazione dei nemici dei vegetali e di lottare contro questi nemici,
- ii)
- dell'ispezione degli invii di vegetali e prodotti vegetali oggetto di scambi internazionali e, secondo le necessità, dell'ispezione di altri articoli o prodotti trasportati oggetto di scambi internazionali in condizioni tali che essi possono essere occasionalmente i veicoli di nemici dei vegetali e prodotti vegetali, dell'ispezione e della sorveglianza di installazioni d'immagazzinamento e di mezzi trasporto di ogni ordine utilizzati negli scambi internazionali, trattandosi di vegetali e prodotti vegetali o altri prodotti, nell'intento di impedire la propagazione dei nemici dei vegetali e prodotti vegetali oltre le frontiere nazionali,
- iii)
- della disinfestazione o della disinfezione degli invii di vegetali e prodotti vegetali oggetto di scambi internazionali, nonché dei contenitori (compresi i materiali d'imballaggio o materiali di qualsiasi natura che accompagnano i vegetali e prodotti vegetali), delle installazioni d'immagazzinamento e dei mezzi di trasporto di ogni ordine che sono utilizzati,
- iv)
- del rilascio di certificati concernenti lo stato fitosanitario e la provenienza degli invii di vegetali e prodotti vegetali (designati sotto la denominazione di «certificati fitosanitari»);
- b)
- la diffusione, sul piano nazionale, di informazioni sui nemici dei vegetali e prodotti vegetali e i mezzi di prevenzione e di lotta;
- c)
- la ricerca e l'indagine nel settore della protezione dei vegetali.
(2) Ciascuna Parte contraente presenta al Direttore generale della FAO un rapporto sul campo di attività della sua organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali e le modifiche che sono state apportate a questa organizzazione; il Direttore generale della FAO comunica questo rapporto a tutte le Parti contraenti.
Art. V Certificati fitosanitari
(1) Ciascuna Parte contraente prende le disposizioni necessarie per rilasciare certificati fitosanitari conformi alla regolamentazione sulla protezione dei vegetali in vigore presso le altri Parti contraenti e alle prescrizioni seguenti:
- a)
- l'ispezione degli invii e il rilascio dei certificati fitosanitari possono essere affidati soltanto ad agenti tecnicamente competenti e debitamente autorizzati o a persone collocate sotto la loro diretta autorità. Questo personale deve disporre delle conoscenze e delle informazioni necessarie e esercitare le sue funzioni in condizioni tali che le autorità dei Paesi importatori possano accettare i certificati come documenti attendibili;
- b)
- i certificati per l'esportazione e la riesportazione dei vegetali e prodotti vegetali devono essere redatti conformemente ai modelli riprodotti in allegato alla presente Convenzione;
- c)
- le correzioni o soppressioni non validate renderanno nulli i certificati.
(2) Ciascuna Parte contraente s'impegna a non esigere, per accompagnare gli invii di vegetali o prodotti vegetali importati dentro il proprio territorio, certificati fitosanitari non conformi ai modelli riprodotti in allegato alla presente Convenzione. Tutte le dichiarazioni supplementari richieste sono ridotte al minimo.
Art. VI Disposizioni concernenti le importazioni
(1) Ciascuna Parte contraente ha piena competenza di regolamentare l'importazione dei vegetali e dei prodotti vegetali, al fine di lottare contro l'introduzione dei loro nemici sul proprio territorio e, a questo scopo, può:
- a)
- imporre restrizioni o condizioni all'importazione dei vegetali e prodotti vegetali;
- b)
- vietare l'importazione di certi vegetali o prodotti vegetali o di certi lotti di vegetali o prodotti vegetali;
- c)
- ispezionare o mettere in quarantena determinati invii di vegetali e prodotti vegetali;
- d)
- procedere alla disinfezione, alla disinfestazione o alla distruzione o vietare l'entrata degli invii di vegetali o prodotti vegetali che non adempiono le condizioni previste dalle lettere a) o b) del presente paragrafo, o esigere la loro disinfezione, disinfestazione, distruzione o evacuazione dal Paese;
- e)
- specificare i nemici la cui importazione è vietata o limitata perché essi presentano un'importanza economica potenziale per il Paese interessato.
(2) Al fine di intralciare il meno possibile il commercio internazionale, ciascuna Parte contraente s'impegna a esercitare la sorveglianza prevista nel paragrafo 1 del presente articolo in conformità alle disposizioni seguenti:
- a)
- le Parti contraenti non devono prendere, in virtù della loro regolamentazione sulla protezione dei vegetali, nessuna delle misure menzionate dal paragrafo 1 del presente articolo, a meno che queste rispondano a necessità di ordine fitosanitario;
- b)
- ciascuna Parte contraente che impone restrizioni o condizioni all'importazione dei vegetali e prodotti vegetali nel proprio territorio deve divulgare le citate restrizioni o condizioni e comunicarle immediatamente alla FAO, a ogni organizzazione regionale della protezione dei vegetali alla quale la Parte contraente potrebbe appartenere e a tutte le altre Parti contraenti direttamente interessate;
- c)
- ciascuna Parte contraente che vieta, conformemente alla propria regolamentazione sulla protezione dei vegetali, l'importazione di vegetali o prodotti vegetali deve divulgare la propria decisione motivata e informare immediatamente la FAO, ogni organizzazione regionale della protezione dei vegetali alla quale la Parte contraente potrebbe appartenere e tutte le altri Parti contraenti direttamente interessate;
- d)
- ciascuna Parte contraente che limita i punti di entrata per l'importazione di certi vegetali o prodotti vegetali deve scegliere i sopraccitati punti in modo da non intralciare senza necessità il commercio internazionale. La Parte contraente deve divulgare una lista di questi ultimi e comunicarla alla FAO, a ogni organizzazione regionale della protezione dei vegetali alla quale la Parte contraente potrebbe appartenere e a tutte le altri Parti contraenti direttamente interessate. Qualsiasi restrizione di questo ordine è autorizzata soltanto se i vegetali o prodotti vegetali in causa devono essere accompagnati da certificati fitosanitari o sottoposti a un'spezione o a un trattamento;
- e)
- l'ispezione, attraverso l'organizzazione della protezione dei vegetali di una Parte contraente, degli invii di vegetali o prodotti vegetali destinati all'importazione deve essere effettuata nel più breve termine possibile, tenendo debitamente conto della natura deteriorabile di questi vegetali o prodotti vegetali. Se l'invio commerciale o certificato di vegetali o prodotti vegetali è riconosciuto non conforme alle esigenze della legislazione fitosanitaria del Paese importatore, l'organizzazione della protezione dei vegetali del Paese importatore deve controllare che l'organizzazione della protezione dei vegetali del Paese esportatore ne sia debitamente informata. Se l'invio è deperito totalmente o in parte, un verbale ufficiale deve essere trasmesso senza proroga all'organizzazione della protezione dei vegetali del Paese esportatore;
- f)
- le Parti contraenti devono fare in modo di ridurre al minimo, nella misura in cui la loro propria produzione non sia minacciata, le loro esigenze in materia di certificazione, soprattutto quando si tratta dei vegetali o prodotti vegetali non destinati alla piantagione come cereali, frutti, legumi e fiori recisi;
- g)
- le Parti contraenti possono prendere disposizioni per importare, al fine della ricerca scientifica o al fine educativo, vegetali o prodotti vegetali e campioni dei loro nemici, prendendo le precauzioni necessarie. Le precauzioni necessarie devono anche essere prese per introdurre agenti di lotta biologica e organismi ritenuti utili.
(3) Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili al transito attraverso il territorio delle Parti contraenti, a meno che queste misure non siano necessarie alla protezione dei loro vegetali.
(4) La FAO comunica a intervalli frequenti a tutte le Parti contraenti e alle organizzazioni regionali della protezione dei vegetali le informazioni che ha ricevuto (in applicazione dei par. 2 b), 2 c) e 2 d) del presente articolo) sulle restrizioni, condizioni e sui divieti all'importazione.
Art. VII Collaborazione Internazionale
Le Parti contraenti collaborano nella misura del possibile alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione, in particolare nella maniera seguente:
- a)
- ciascuna Parte contraente si impegna a collaborare con la FAO all'istituzione di un servizio mondiale di informazione sui nemici dei vegetali, utilizzando pienamente le possibilità e i servizi offerti a questo fine dalle organizzazioni esistenti, e, dopo la sua istituzione, a fornire periodicamente alla FAO le informazioni così di seguito specificate alle Parti contraenti:
- i)
- rapporti concernenti l'esistenza, la comparsa e la propagazione sul proprio territorio dei nemici dei vegetali o prodotti vegetali che sono importanti dal punto di vista economico e che possono presentare un pericolo immediato o potenziale,
- ii)
- informazioni sui loro metodi di lotta che si sono rivelati efficaci contro i nemici dei vegetali e prodotti vegetali;
- b)
- ciascuna Parte contraente s'impegna, nella misura del possibile, a partecipare a ogni campagna speciale contro alcuni nemici distruttori che possono minacciare seriamente i raccolti e la cui gravità esige un'azione internazionale.
Art. VIII Organizzazioni regionali di protezione dei vegetali
(1) Le Parti contraenti si impegnano a collaborare per istituire, nelle regioni appropriate, organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali.
(2) Queste organizzazioni esercitano un ruolo di coordinamento nelle regioni di loro competenza, prendendo parte a differenti attività per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione e, all'occorrenza, radunano e diffondono le informazioni.
Art. IX Regolamento delle controversie
(1) In caso di contestazione sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, o se una Parte contraente considera che un'azione intrapresa dall'altra Parte contraente sia incompatibile con gli obblighi imposti a quest'ultima dagli articoli V e VI della presente Convenzione, particolarmente per quanto concerne i motivi di un divieto o di una restrizione all'importazione di vegetali o di prodotti vegetali provenienti dal proprio territorio, il governo o i governi interessati possono domandare al Direttore generale della FAO di designare un Comitato incaricato di esaminare la controversia.
(2) Il Direttore generale della FAO, consultando i governi interessati, designa un Comitato di esperti che comprende i rappresentanti di detti governi. Questo Comitato esamina la controversia tenendo conto di tutti i documenti e degli elementi probatori utili presentati dai governi interessati. Il Comitato sottopone un rapporto al Direttore generale della FAO, che lo comunica ai governi interessati e ai governi delle altre Parti contraenti.
(3) Pur non riconoscendo un carattere obbligatorio alle raccomandazioni del Comitato, le Parti contraenti convengono di prenderle come base di tutti i nuovi esami, effettuati dai governi interessati, della questione che è all'origine della controversia.
(4) I governi interessati si assumono una parte uguale delle spese del mandato affidato a esperti.
Art. X Sostituzione di accordi anteriori
La presente Convenzione mette fine e si sostituisce, nelle relazioni tra le Parti contraenti, alla Convenzione internazionale sulle misure contro la fillossera del 3 novembre 18811, alla Convenzione addizionale di Berna del 15 aprile 18892 e alla Convenzione internazionale di Roma del 16 aprile 19293 sulla protezione dei vegetali.
Art. XI Applicazione territoriale
(1) Ciascuno Stato può, alla data della ratifica o dell'adesione, o in ogni momento dopo questa data, comunicare al Direttore generale della FAO una dichiarazione che indichi che la presente Convenzione è applicabile a tutti o parte dei territori di cui assicura la rappresentanza sul piano internazionale. Questa decisione entra in vigore trenta giorni dopo il recepimento da parte del Direttore generale della dichiarazione in cui sono specificati detti territori.
(2) Ciascuno Stato che ha trasmesso al Direttore generale della FAO una dichiarazione, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, può in ogni momento comunicare una nuova dichiarazione che modifica la portata della dichiarazione precedente, o che mette fine all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in qualsiasi territorio. Questa dichiarazione entra in vigore trenta giorni dopo la data di recepimento da parte del Direttore generale.
(3) Il Direttore generale della FAO informa tutti gli Stati firmatari o aderenti circa le dichiarazioni che ha ricevuto in applicazione del presente articolo.
Art. XII Ratifica e adesione
(1) La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati sino al primo maggio 1952, e sarà ratificata il più presto possibile. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Direttore generale della FAO che avviserà ciascuno Stato firmatario della data di questo deposito.
(2) Gli Stati che non hanno firmato la presente Convenzione sono ammessi ad aderirvi non appena quest'ultima sarà entrata in vigore conformemente all'articolo XIV. L'adesione si effettua tramite il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale della FAO, il quale ne informa ognuno degli Stati firmatari e aderenti.
Art. XIII Emendamenti
(1) Ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione introdotta da una Parte contraente deve essere comunicata al Direttore generale della FAO.
(2) Ogni proposta di emendamento introdotta da una Parte contraente e ricevuta dal Direttore generale della FAO deve essere sottoposta per approvazione alla Conferenza della FAO, riunita in sessione ordinaria o speciale. Se l'emendamento implica importanti modifiche d'ordine tecnico o impone nuovi obblighi alle Parti contraenti, è studiato da un Comitato consultivo di esperti convocato dalla FAO prima della Conferenza.
(3) Ogni proposta di emendamento è notificata alle Parti contraenti dal Direttore generale della FAO, al più tardi alla data dell'invio dell'ordine del giorno della sessione della Conferenza in cui deve essere esaminata questa proposta.
(4) Ogni proposta di emendamento deve essere adottata dalla Conferenza della FAO ed entra in vigore a partire dal trentesimo giorno che segue la sua accettazione da parte dei due terzi delle Parti contraenti. Tuttavia, gli emendamenti che implicano nuovi obblighi a carico delle Parti contraenti entrano in vigore, per ogni Parte contraente, soltanto dopo essere stati accettati da essa e a partire dal trentesimo giorno che segue questa accettazione.
(5) Gli strumenti di accettazione degli emendamenti che implicano nuovi obblighi devono essere depositati presso il Direttore generale della FAO, che informa tutte le Parti contraenti del recepimento di detti strumenti e dell'entrata in vigore degli emendamenti suddetti.
Art. XIV Entrata in vigore
La presente Convenzione entrerà in vigore tra le Parti allorché tre Stati firmatari l'avranno ratificata. Essa entrerà in vigore per gli altri Stati alla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.
Art. XV Denuncia
(1) Ciascuna delle Parti contraenti può in ogni momento far sapere che denuncia la presente Convenzione tramite notifica indirizzata al Direttore generale della FAO. Il Direttore generale della FAO informerà immediatamente tutti gli Stati firmatari o aderenti.
(2) La denuncia produrrà i suoi effetti solo un anno dopo la data di recepimento della notifica da parte del Direttore generale della FAO.
Allegato
Modello di certificato fitosanitario
Organizzazione della protezione dei vegetali | N. |
di:
A: Organizzazione(i) della protezione dei vegetali
di:
Descrizione dell'invio
Nome e indirizzo del mittente
Nome e indirizzo dichiarati del destinatario
Numero e natura dei colli
Marchi dei colli
Luogo d'origine
Mezzo di trasporto dichiarato
Punto d'entrata dichiarato
Denominazione del prodotto e quantità dichiarata
Si certifica che i vegetali o i prodotti vegetali sopra descritti sono stati ispezionati secondo procedure appropriate e considerati esenti da nemici contemplati dalla regolamentazione fitosanitaria e praticamente esenti da altri nemici pericolosi, e sono giudicati conformi alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel Paese importatore
Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione
Data | Trattamento |
Prodotto chimico (sostanza attiva)
Durata e temperatura
Concentrazione
Informazioni supplementari
Dichiarazione supplementare
Luogo di rilascio | Nome del funzionario autorizzato | |
Timbro dell'Organizzazione | Data | |
Firma | ||
Il presente certificato non comporta nessuna responsabilità finanziaria per (nome dell'organizzazione della protezione dei vegetali), né per i suoi funzionari o rappresentanti*.
* Clausola facoltativa
Modello di certificato fitosanitario per la riesportazione
Organizzazione della protezione dei vegetali | N. |
di: | (Paese di riesportazione) |
A: Organizzazione(i) della protezione dei vegetali
di: | (il o i Paesi di riesportazione) |
Descrizione dell'invio
Nome e indirizzo del mittente
Nome e indirizzo dichiarati del destinatario
Numero e natura dei colli
Marchi dei colli
Luogo d'origine
Mezzo di trasporto dichiarato
Punto d'entrata dichiarato
Denominazione del prodotto e quantità dichiarata
Denominazione botanica dei vegetali
Si certifica che i vegetali o i prodotti vegetali sopra descritti sono stati importati in .................... (Paese di riesportazione) in provenienza da .................... (Paese d'origine) e corredati del certificato fitosanitario n. ........ il cui originale *) ¨ la copia certificata ¨ è allegata al presente certificato. Che sono imballati *) ¨ reimballati ¨ nell'imballaggio d'origine *) ¨ in nuovi imballaggi ¨ Che, in base al certificato fitosanitario originale *) ¨ e a un'ispezione supplementare ¨ la partita è giudicata conforme alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel Paese importatore e che durante il deposito in .................... (Paese di riesportazione) essa non è stata esposta a rischi di contaminazione o d'infezione.
* Mettere una x nella casella corrispondente.
Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione
Data | Trattamento |
Prodotto chimico (sostanza attiva)
Durata e temperatura
Concentrazione
Informazioni supplementari
Dichiarazione supplementare
Luogo di rilascio | Nome del funzionario autorizzato | |
Timbro dell'Organizzazione | Data | |
Firma | ||
Il presente certificato non comporta nessuna responsabilità finanziaria per (nome dell'organizzazione della protezione dei vegetali), né per i suoi funzionari o rappresentanti*.
* Clausola facoltativa
Campo d'applicazione il 3 maggio 20111
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
Albania | 29 luglio | 1999 A | 29 luglio | 1999 |
Algeria | 1° ottobre | 1985 A | 1° ottobre | 1985 |
Antigua e Barbuda | 24 gennaio | 2006 A | 24 gennaio | 2006 |
Arabia Saudita | 7 agosto | 2000 | 7 agosto | 2000 |
Argentina | 23 settembre | 1954 A | 23 settembre | 1954 |
Armenia | 9 giugno | 2006 A | 9 giugno | 2006 |
Australia | 27 agosto | 1952 | 27 agosto | 1952 |
Isola di Norfolk | 9 agosto | 1954 A | 8 settembre | 1954 |
Nauru | 9 agosto | 1954 A | 8 settembre | 1954 |
Austria | 22 ottobre | 1952 | 22 ottobre | 1952 |
Azerbaigian | 8 agosto | 2000 A | 8 agosto | 2000 |
Bahamas | 19 settembre | 1997 A | 19 settembre | 1997 |
Bahrein | 29 marzo | 1971 A | 29 marzo | 1971 |
Bangladesh | 1° settembre | 1978 A | 1° settembre | 1978 |
Barbados | 6 dicembre | 1976 A | 6 dicembre | 1976 |
Belarus | 21 febbraio | 2005 A | 21 febbraio | 2005 |
Belgio | 22 luglio | 1952 | 22 luglio | 1952 |
Belize | 14 maggio | 1987 A | 14 maggio | 1987 |
Benin | 12 ottobre | 2010 A | 12 ottobre | 2010 |
Bhutan | 20 giugno | 1994 A | 20 giugno | 1994 |
Bolivia | 27 ottobre | 1960 A | 27 ottobre | 1960 |
Bosnia e Erzegovina | 30 luglio | 2003 A | 30 luglio | 2003 |
Botswana | 30 giugno | 2009 | 30 giugno | 2009 |
Brasile | 14 settembre | 1961 | 14 settembre | 1961 |
Bulgaria | 8 novembre | 1991 A | 8 novembre | 1991 |
Burkina Faso | 8 giugno | 1995 A | 8 giugno | 1995 |
Burundi | 3 aprile | 2006 A | 3 aprile | 2006 |
Cambogia | 10 giugno | 1952 A | 10 giugno | 1952 |
Camerun | 5 aprile | 2006 A | 5 aprile | 2006 |
Canada | 10 luglio | 1953 | 10 luglio | 1953 |
Capo Verde | 19 marzo | 1980 A | 19 marzo | 1980 |
Ceca, Repubblica | 6 aprile | 1994 S | 1° gennaio | 1993 |
Ciad | 15 marzo | 2004 A | 15 marzo | 2004 |
Cile | 11 marzo | 1952 | 3 aprile | 1952 |
Cinaa | 20 ottobre | 2005 A | 20 ottobre | 2005 |
Macao | 20 ottobre | 2005 | 20 ottobre | 2005 |
Cipro | 11 febbraio | 1999 A | 11 febbraio | 1999 |
Colombia | 26 gennaio | 1970 | 26 gennaio | 1970 |
Comore | 17 gennaio | 2007 A | 17 gennaio | 2007 |
Congo (Brazzaville) | 14 dicembre | 2004 A | 14 dicembre | 2004 |
Corea (Nord) | 25 agosto | 2003 A | 25 agosto | 2003 |
Corea (Sud) | 8 dicembre | 1953 A | 8 dicembre | 1953 |
Costa Rica | 23 luglio | 1973 | 23 luglio | 1973 |
Côte d'Ivoire | 17 dicembre | 2004 A | 17 dicembre | 2004 |
Croazia | 14 maggio | 1999 A | 14 maggio | 1999 |
Cuba | 14 aprile | 1976 | 14 aprile | 1976 |
Danimarcab | 13 febbraio | 1953 | 13 febbraio | 1953 |
Dominica | 30 marzo | 2006 A | 30 marzo | 2006 |
Dominicana, Repubblica | 23 giugno | 1952 A | 23 giugno | 1952 |
Ecuador | 9 maggio | 1956 | 9 maggio | 1956 |
Egitto | 22 luglio | 1953 | 22 luglio | 1953 |
El Salvador | 12 febbraio | 1953 | 12 febbraio | 1953 |
Emirati Arabi Uniti | 2 aprile | 2001 A | 2 aprile | 2001 |
Eritrea | 6 aprile | 2001 A | 6 aprile | 2001 |
Estonia | 7 dicembre | 2000 A | 7 dicembre | 2000 |
Etiopia | 20 giugno | 1977 A | 20 giugno | 1977 |
Figi | 10 agosto | 2005 A | 10 agosto | 2005 |
Filippine | 3 dicembre | 1953 | 3 dicembre | 1953 |
Finlandia | 22 giugno | 1960 A | 22 giugno | 1960 |
Francia | 20 agosto | 1957 | 20 agosto | 1957 |
Gabon | 23 aprile | 2008 A | 23 aprile | 2008 |
Georgia | 8 marzo | 2007 A | 8 marzo | 2007 |
Germania | 3 maggio | 1957 | 3 maggio | 1957 |
Ghana | 22 febbraio | 1991 A | 22 febbraio | 1991 |
Giamaica | 24 novembre | 1969 A | 24 novembre | 1969 |
Giappone | 11 agosto | 1952 | 11 agosto | 1952 |
Gibuti | 25 marzo | 2008 A | 25 marzo | 2008 |
Giordania | 24 aprile | 1970 A | 24 aprile | 1970 |
Grecia | 9 dicembre | 1954 A | 9 dicembre | 1954 |
Grenada | 27 novembre | 1985 A | 27 novembre | 1985 |
Guatemala | 25 maggio | 1955 | 25 maggio | 1955 |
Guinea | 22 maggio | 1991 A | 22 maggio | 1991 |
Guinea equatoriale | 27 agosto | 1991 | 27 agosto | 1991 |
Guinea-Bissau | 24 ottobre | 2007 A | 24 ottobre | 2007 |
Guyana | 31 agosto | 1970 A | 31 agosto | 1970 |
Haiti | 6 novembre | 1970 A | 6 novembre | 1970 |
Honduras | 30 luglio | 2003 A | 30 luglio | 2003 |
India | 9 giugno | 1952 | 9 giugno | 1952 |
Indonesia* | 21 giugno | 1977 | 21 giugno | 1977 |
Iran | 18 settembre | 1972 A | 18 settembre | 1972 |
Iraq | 1° luglio | 1954 A | 1° luglio | 1954 |
Irlanda | 31 marzo | 1955 | 31 marzo | 1955 |
Islanda | 11 aprile | 2005 A | 11 aprile | 2005 |
Isole Cook | 2 dicembre | 2004 A | 2 dicembre | 2004 |
Israele | 3 settembre | 1956 | 3 settembre | 1956 |
Italia | 3 agosto | 1955 | 3 agosto | 1955 |
Kazakistan | 13 settembre | 2010 A | 13 settembre | 2010 |
Kenya | 7 maggio | 1974 A | 7 maggio | 1974 |
Kirghizistan | 11 dicembre | 2003 A | 11 dicembre | 2003 |
Kuwait | 12 settembre | 2007 A | 12 settembre | 2007 |
Laos | 28 febbraio | 1955 A | 28 febbraio | 1955 |
Lettonia | 18 agosto | 2003 A | 18 agosto | 2003 |
Libano | 18 settembre | 1970 A | 18 settembre | 1970 |
Liberia | 2 luglio | 1986 A | 2 luglio | 1986 |
Libia | 9 luglio | 1970 A | 9 luglio | 1970 |
Lituania | 12 gennaio | 2000 A | 12 gennaio | 2000 |
Lussemburgo | 13 gennaio | 1955 | 13 gennaio | 1955 |
Macedonia | 9 agosto | 2004 A | 9 agosto | 2004 |
Madagascar | 24 maggio | 2006 A | 24 maggio | 2006 |
Malawi | 21 maggio | 1974 A | 21 maggio | 1974 |
Malaysia | 17 maggio | 1991 A | 17 maggio | 1991 |
Maldive | 3 ottobre | 2006 A | 3 ottobre | 2006 |
Mali | 31 agosto | 1987 A | 31 agosto | 1987 |
Malta | 13 maggio | 1975 A | 13 maggio | 1975 |
Marocco | 12 ottobre | 1972 A | 12 ottobre | 1972 |
Mauritania | 29 aprile | 2002 A | 29 aprile | 2002 |
Maurizio | 11 giugno | 1971 A | 11 giugno | 1971 |
Messico | 26 maggio | 1976 A | 26 maggio | 1976 |
Micronesia | 6 luglio | 2007 A | 6 luglio | 2007 |
Moldova | 25 gennaio | 2001 A | 25 gennaio | 2001 |
Mongolia | 26 maggio | 2009 A | 26 maggio | 2009 |
Montenegro | 27 luglio | 2009 A | 27 luglio | 2009 |
Mozambico | 15 maggio | 2008 A | 15 maggio | 2008 |
Myanmar | 26 maggio | 2006 A | 26 maggio | 2006 |
Namibia | 23 febbraio | 2007 A | 23 febbraio | 2007 |
Nepal | 8 maggio | 2006 A | 8 maggio | 2006 |
Nicaragua | 2 agosto | 1956 A | 2 agosto | 1956 |
Niger | 4 giugno | 1985 A | 4 giugno | 1985 |
Nigeria | 17 agosto | 1993 A | 17 agosto | 1993 |
Niue | 27 ottobre | 2005 A | 27 ottobre | 2005 |
Norvegia | 23 aprile | 1956 A | 23 aprile | 1956 |
Nuova Zelanda | 16 settembre | 1952 | 16 settembre | 1952 |
Oman | 23 gennaio | 1989 A | 23 gennaio | 1989 |
Paesi Bassi | 29 ottobre | 1954 | 29 ottobre | 1954 |
Pakistan | 10 novembre | 1954 A | 10 novembre | 1954 |
Palau | 23 giugno | 2006 A | 23 giugno | 2006 |
Panama | 14 febbraio | 1968 A | 14 febbraio | 1968 |
Papua Nuova Guinea | 1° giugno | 1976 A | 1° giugno | 1976 |
Paraguay | 5 aprile | 1968 A | 5 aprile | 1968 |
Perù | 1° luglio | 1975 | 1° luglio | 1975 |
Polonia | 29 maggio | 1996 A | 29 maggio | 1996 |
Portogallo | 20 ottobre | 1955 | 20 ottobre | 1955 |
Qatar | 8 giugno | 2006 A | 8 giugno | 2006 |
Regno Unito | 7 settembre | 1953 | 7 settembre | 1953 |
Guernesey | 9 marzo | 1966 A | 8 aprile | 1966 |
Isola di Man | 1° ottobre | 1953 | 1° ottobre | 1953 |
Jersey | 1° ottobre | 1953 A | 31 ottobre | 1953 |
Rep. Centrafricana | 27 ottobre | 2004 A | 27 ottobre | 2004 |
Romania* | 17 novembre | 1971 A | 17 novembre | 1971 |
Ruanda | 26 agosto | 2008 A | 26 agosto | 2008 |
Russia | 24 aprile | 1956 A | 24 aprile | 1956 |
Saint Kitts e Nevis | 17 aprile | 1990 A | 17 aprile | 1990 |
Saint Lucia | 23 ottobre | 2002 A | 23 ottobre | 2002 |
Saint Vincent e Grenadine | 15 novembre | 2001 A | 15 novembre | 2001 |
Salomone, Isole | 18 ottobre | 1978 A | 18 ottobre | 1978 |
Samoa | 2 marzo | 2005 A | 2 marzo | 2005 |
São Tomé e Príncipe | 7 aprile | 2006 A | 7 aprile | 2006 |
Seicelle | 31 ottobre | 1996 | 31 ottobre | 1996 |
Senegal | 3 marzo | 1975 A | 3 marzo | 1975 |
Serbia | 11 febbraio | 1955 | 11 febbraio | 1955 |
Sierra Leone | 23 giugno | 1981 A | 23 giugno | 1981 |
Singapore | 18 agosto | 2010 A | 18 agosto | 2010 |
Siria | 5 novembre | 2003 A | 5 novembre | 2003 |
Slovacchia | 24 marzo | 2006 A | 24 marzo | 2006 |
Slovenia | 27 maggio | 1998 A | 27 maggio | 1998 |
Spagna | 18 febbraio | 1952 | 3 aprile | 1952 |
Sri Lanka | 3 aprile | 1952 | 3 aprile | 1952 |
Stati Uniti | 18 agosto | 1972 | 18 agosto | 1972 |
Tutti i territori di cui gli Stati Uniti garantiscono le relazioni internazionali | 18 agosto | 1972 | 17 settembre | 1972 |
Sudafrica | 21 settembre | 1956 | 21 settembre | 1956 |
Sudan | 16 luglio | 1971 A | 16 luglio | 1971 |
Suriname | 22 aprile | 1977 S | 25 novembre | 1975 |
Svezia | 30 maggio | 1952 | 30 maggio | 1952 |
Svizzera | 26 settembre | 1996 | 26 settembre | 1996 |
Swaziland | 12 luglio | 2005 A | 12 luglio | 2005 |
Tagikistan | 4 ottobre | 2010 A | 4 ottobre | 2010 |
Tanzania | 21 febbraio | 2005 A | 21 febbraio | 2005 |
Thailandia | 16 agosto | 1978 | 16 agosto | 1978 |
Togo | 2 aprile | 1986 A | 2 aprile | 1986 |
Tonga | 23 novembre | 2005 A | 23 novembre | 2005 |
Trinidad e Tobago | 30 giugno | 1970 A | 30 giugno | 1970 |
Tunisia | 22 luglio | 1971 A | 22 luglio | 1971 |
Turchia | 29 luglio | 1988 A | 29 luglio | 1988 |
Tuvalu | 15 dicembre | 2006 A | 15 dicembre | 2006 |
Ucraina | 31 maggio | 2006 A | 31 maggio | 2006 |
Uganda | 29 agosto | 2007 A | 29 agosto | 2007 |
Ungheria | 17 maggio | 1960 A | 17 maggio | 1960 |
Unione europea | 6 ottobre | 2005 A | 6 ottobre | 2005 |
Uruguay | 15 luglio | 1970 | 15 luglio | 1970 |
Vanuatu | 2 agosto | 2007 A | 2 agosto | 2007 |
Venezuela | 12 maggio | 1966 A | 12 maggio | 1966 |
Vietnam | 22 febbraio | 2005 A | 22 febbraio | 2005 |
Yemen | 20 dicembre | 1990 A | 20 dicembre | 1990 |
Zambia | 24 giugno | 1986 A | 24 giugno | 1986 |
* | Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet dell'Organizzazione della Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO): http://www.fao.org/legal od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. | |||
a | La Conv. non vale per la Regione amministrava speciale (SAR) di Hong Kong. | |||
b | Il testo emendato della Conv. (1997) non vale per la Groenlandia e le Isole Färöer. | |||
