0.916.20

Traduzione1

Convenzione internazionale
per la protezione dei vegetali

Conclusa a Roma il 6 dicembre 1951
Riveduta a Roma il 28 novembre 1979
Approvata dall'Assemblea federale il 20 marzo 19962
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 26 settembre 1996
Entrata in vigore per la Svizzera il 26 settembre 1996

(Stato 3  maggio 2011)

Preambolo

Le Parti contraenti, riconoscendo l'utilità di una cooperazione internazionale in materia di lotta contro i nemici dei vegetali e prodotti vegetali e contro la loro diffusione e specialmente la loro introduzione al di là delle frontiere nazionali, desiderose di assicurare uno stretto coordinamento delle misure miranti a questo fine, hanno convenuto quanto segue:

Art. I Oggetto e obblighi

(1)  In vista di assicurare un'azione comune ed efficace contro la diffusione e l'introduzione dei nemici dei vegetali e prodotti vegetali, e in vista di promuovere l'adozione di misure a questo effetto, le Parti contraenti s'impegnano a prendere le misure legislative, tecniche e regolamentari specificate nella presente Convenzione e negli accordi complementari adottati dalle Parti contraenti in virtù dell'articolo III.

(2)  Ogni Parte contraente s'impegna a vigilare, sul proprio territorio, circa l'applicazione delle misure prescritte dalla presente Convenzione.


Art. II Campo d'applicazione

(1)  Nella presente Convenzione, il termine «vegetali» designa le piante vive e parti di piante vive, comprese le sementi, delle quali le Parti contraenti giudicano necessario controllare l'importazione in virtù dell'articolo VI della presente Convenzione o certificare lo stato fitosanitario in virtù dell'articolo IV, paragrafo 1, punto a) sottopunto iv), e dell'articolo V della presente Convenzione; il termine «prodotti vegetali» designa i prodotti non lavorati di origine vegetale (comprese le sementi non contemplate dalla definizione del termine «vegetali»), come anche i prodotti lavorati che, per la loro natura o quella della loro trasformazione, possono costituire un rischio di diffusione dei nemici dei vegetali e prodotti vegetali.

(2)  Ai fini della presente Convenzione, il termine «nemici» designa tutte le forme di vita vegetale o animale, come anche tutti gli agenti patogeni, nocivi o potenzialmente nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e l'espressione «nemici presi in considerazione dalla regolamentazione fitosanitaria» designa un nemico che ha un'importanza potenziale per l'economia nazionale del Paese esposto e che non è ancora presente in questo Paese, o che vi si trova già ma che non è largamente diffuso ed è attivamente combattuto.

(3)  Secondo le necessità, le disposizioni della presente Convenzione possono ugualmente applicarsi, se le Parti contraenti lo giudicano utile, ai depositi, mezzi di trasporto, contenitori e altri oggetti o materiali di altra natura suscettibili di ospitare o di diffondere nemici dei vegetali e prodotti vegetali, in particolare quelli che intervengono nei trasporti internazionali.

(4)  La presente Convenzione si applica soprattutto ai nemici dei vegetali presi in considerazione dalla regolamentazione fitosanitaria che sono veicolati dagli scambi internazionali.

(5)  Le definizioni date in quest'articolo sono limitate all'applicazione della presente Convenzione, non inficiano le definizioni date dalle leggi o regolamenti delle Parti contraenti.


Art. III Accordi complementari

(1)  Accordi complementari applicabili a regioni particolari, a nemici determinati, a vegetali e prodotti vegetali specificati o a certi modi di trasporto internazionale dei vegetali e prodotti vegetali, o accordi complementari tendenti in un'altra maniera all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, possono essere elaborati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (denominata di seguito «FAO»), sia su raccomandazione di una Parte contraente, sia di sua propria iniziativa, al fine di risolvere, in materia di protezione dei vegetali, problemi speciali richiedenti un'attenzione o soluzioni particolari.

(2)  Ogni accordo complementare di questa natura entra in vigore, per ciascuna Parte contraente, dopo essere stato accettato conformemente alle disposizioni dell'Atto costitutivo della FAO1 e del Regolamento generale dell'Organizzazione.



Art. IV Organizzazione nazionale della protezione dei vegetali

(1)  Ciascuna Parte contraente s'impegna a prendere le disposizioni necessarie per mettere a punto, nel più breve termine, e nella misura delle sue possibilità:

a)
un'organizzazione ufficiale della protezione dei vegetali, principalmente incaricata:
i)
dell'ispezione dei vegetali sul posto, dei terreni coltivati (compresi i campi, le piantagioni, i vivai e le serre) e dei vegetali e prodotti vegetali immagazzinati o in corso di trasporto, in particolare nell'intento di segnalare l'esistenza, la comparsa e la propagazione dei nemici dei vegetali e di lottare contro questi nemici,
ii)
dell'ispezione degli invii di vegetali e prodotti vegetali oggetto di scambi internazionali e, secondo le necessità, dell'ispezione di altri articoli o prodotti trasportati oggetto di scambi internazionali in condizioni tali che essi possono essere occasionalmente i veicoli di nemici dei vegetali e prodotti vegetali, dell'ispezione e della sorveglianza di installazioni d'immagazzinamento e di mezzi trasporto di ogni ordine utilizzati negli scambi internazionali, trattandosi di vegetali e prodotti vegetali o altri prodotti, nell'intento di impedire la propagazione dei nemici dei vegetali e prodotti vegetali oltre le frontiere nazionali,
iii)
della disinfestazione o della disinfezione degli invii di vegetali e prodotti vegetali oggetto di scambi internazionali, nonché dei contenitori (compresi i materiali d'imballaggio o materiali di qualsiasi natura che accompagnano i vegetali e prodotti vegetali), delle installazioni d'immagazzinamento e dei mezzi di trasporto di ogni ordine che sono utilizzati,
iv)
del rilascio di certificati concernenti lo stato fitosanitario e la provenienza degli invii di vegetali e prodotti vegetali (designati sotto la denominazione di «certificati fitosanitari»);
b)
la diffusione, sul piano nazionale, di informazioni sui nemici dei vegetali e prodotti vegetali e i mezzi di prevenzione e di lotta;
c)
la ricerca e l'indagine nel settore della protezione dei vegetali.

(2)  Ciascuna Parte contraente presenta al Direttore generale della FAO un rapporto sul campo di attività della sua organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali e le modifiche che sono state apportate a questa organizzazione; il Direttore generale della FAO comunica questo rapporto a tutte le Parti contraenti.


Art. V Certificati fitosanitari

(1)  Ciascuna Parte contraente prende le disposizioni necessarie per rilasciare certificati fitosanitari conformi alla regolamentazione sulla protezione dei vegetali in vigore presso le altri Parti contraenti e alle prescrizioni seguenti:

a)
l'ispezione degli invii e il rilascio dei certificati fitosanitari possono essere affidati soltanto ad agenti tecnicamente competenti e debitamente autorizzati o a persone collocate sotto la loro diretta autorità. Questo personale deve disporre delle conoscenze e delle informazioni necessarie e esercitare le sue funzioni in condizioni tali che le autorità dei Paesi importatori possano accettare i certificati come documenti attendibili;
b)
i certificati per l'esportazione e la riesportazione dei vegetali e prodotti vegetali devono essere redatti conformemente ai modelli riprodotti in allegato alla presente Convenzione;
c)
le correzioni o soppressioni non validate renderanno nulli i certificati.

(2)  Ciascuna Parte contraente s'impegna a non esigere, per accompagnare gli invii di vegetali o prodotti vegetali importati dentro il proprio territorio, certificati fitosanitari non conformi ai modelli riprodotti in allegato alla presente Convenzione. Tutte le dichiarazioni supplementari richieste sono ridotte al minimo.


Art. VI Disposizioni concernenti le importazioni

(1)  Ciascuna Parte contraente ha piena competenza di regolamentare l'importazione dei vegetali e dei prodotti vegetali, al fine di lottare contro l'introduzione dei loro nemici sul proprio territorio e, a questo scopo, può:

a)
imporre restrizioni o condizioni all'importazione dei vegetali e prodotti vegetali;
b)
vietare l'importazione di certi vegetali o prodotti vegetali o di certi lotti di vegetali o prodotti vegetali;
c)
ispezionare o mettere in quarantena determinati invii di vegetali e prodotti vegetali;
d)
procedere alla disinfezione, alla disinfestazione o alla distruzione o vietare l'entrata degli invii di vegetali o prodotti vegetali che non adempiono le condizioni previste dalle lettere a) o b) del presente paragrafo, o esigere la loro disinfezione, disinfestazione, distruzione o evacuazione dal Paese;
e)
specificare i nemici la cui importazione è vietata o limitata perché essi presentano un'importanza economica potenziale per il Paese interessato.

(2)  Al fine di intralciare il meno possibile il commercio internazionale, ciascuna Parte contraente s'impegna a esercitare la sorveglianza prevista nel paragrafo 1 del presente articolo in conformità alle disposizioni seguenti:

a)
le Parti contraenti non devono prendere, in virtù della loro regolamentazione sulla protezione dei vegetali, nessuna delle misure menzionate dal paragrafo 1 del presente articolo, a meno che queste rispondano a necessità di ordine fitosanitario;
b)
ciascuna Parte contraente che impone restrizioni o condizioni all'importazione dei vegetali e prodotti vegetali nel proprio territorio deve divulgare le citate restrizioni o condizioni e comunicarle immediatamente alla FAO, a ogni organizzazione regionale della protezione dei vegetali alla quale la Parte contraente potrebbe appartenere e a tutte le altre Parti contraenti direttamente interessate;
c)
ciascuna Parte contraente che vieta, conformemente alla propria regolamentazione sulla protezione dei vegetali, l'importazione di vegetali o prodotti vegetali deve divulgare la propria decisione motivata e informare immediatamente la FAO, ogni organizzazione regionale della protezione dei vegetali alla quale la Parte contraente potrebbe appartenere e tutte le altri Parti contraenti direttamente interessate;
d)
ciascuna Parte contraente che limita i punti di entrata per l'importazione di certi vegetali o prodotti vegetali deve scegliere i sopraccitati punti in modo da non intralciare senza necessità il commercio internazionale. La Parte contraente deve divulgare una lista di questi ultimi e comunicarla alla FAO, a ogni organizzazione regionale della protezione dei vegetali alla quale la Parte contraente potrebbe appartenere e a tutte le altri Parti contraenti direttamente interessate. Qualsiasi restrizione di questo ordine è autorizzata soltanto se i vegetali o prodotti vegetali in causa devono essere accompagnati da certificati fitosanitari o sottoposti a un'spezione o a un trattamento;
e)
l'ispezione, attraverso l'organizzazione della protezione dei vegetali di una Parte contraente, degli invii di vegetali o prodotti vegetali destinati all'importazione deve essere effettuata nel più breve termine possibile, tenendo debitamente conto della natura deteriorabile di questi vegetali o prodotti vegetali. Se l'invio commerciale o certificato di vegetali o prodotti vegetali è riconosciuto non conforme alle esigenze della legislazione fitosanitaria del Paese importatore, l'organizzazione della protezione dei vegetali del Paese importatore deve controllare che l'organizzazione della protezione dei vegetali del Paese esportatore ne sia debitamente informata. Se l'invio è deperito totalmente o in parte, un verbale ufficiale deve essere trasmesso senza proroga all'organizzazione della protezione dei vegetali del Paese esportatore;
f)
le Parti contraenti devono fare in modo di ridurre al minimo, nella misura in cui la loro propria produzione non sia minacciata, le loro esigenze in materia di certificazione, soprattutto quando si tratta dei vegetali o prodotti vegetali non destinati alla piantagione come cereali, frutti, legumi e fiori recisi;
g)
le Parti contraenti possono prendere disposizioni per importare, al fine della ricerca scientifica o al fine educativo, vegetali o prodotti vegetali e campioni dei loro nemici, prendendo le precauzioni necessarie. Le precauzioni necessarie devono anche essere prese per introdurre agenti di lotta biologica e organismi ritenuti utili.

(3)  Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili al transito attraverso il territorio delle Parti contraenti, a meno che queste misure non siano necessarie alla protezione dei loro vegetali.

(4)  La FAO comunica a intervalli frequenti a tutte le Parti contraenti e alle organizzazioni regionali della protezione dei vegetali le informazioni che ha ricevuto (in applicazione dei par. 2 b), 2 c) e 2 d) del presente articolo) sulle restrizioni, condizioni e sui divieti all'importazione.


Art. VII Collaborazione Internazionale

Le Parti contraenti collaborano nella misura del possibile alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione, in particolare nella maniera seguente:

a)
ciascuna Parte contraente si impegna a collaborare con la FAO all'istituzione di un servizio mondiale di informazione sui nemici dei vegetali, utilizzando pienamente le possibilità e i servizi offerti a questo fine dalle organizzazioni esistenti, e, dopo la sua istituzione, a fornire periodicamente alla FAO le informazioni così di seguito specificate alle Parti contraenti:
i)
rapporti concernenti l'esistenza, la comparsa e la propagazione sul proprio territorio dei nemici dei vegetali o prodotti vegetali che sono importanti dal punto di vista economico e che possono presentare un pericolo immediato o potenziale,
ii)
informazioni sui loro metodi di lotta che si sono rivelati efficaci contro i nemici dei vegetali e prodotti vegetali;
b)
ciascuna Parte contraente s'impegna, nella misura del possibile, a partecipare a ogni campagna speciale contro alcuni nemici distruttori che possono minacciare seriamente i raccolti e la cui gravità esige un'azione internazionale.

Art. VIII Organizzazioni regionali di protezione dei vegetali

(1)  Le Parti contraenti si impegnano a collaborare per istituire, nelle regioni appropriate, organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali.

(2)  Queste organizzazioni esercitano un ruolo di coordinamento nelle regioni di loro competenza, prendendo parte a differenti attività per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione e, all'occorrenza, radunano e diffondono le informazioni.


Art. IX Regolamento delle controversie

(1)  In caso di contestazione sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, o se una Parte contraente considera che un'azione intrapresa dall'altra Parte contraente sia incompatibile con gli obblighi imposti a quest'ultima dagli articoli V e VI della presente Convenzione, particolarmente per quanto concerne i motivi di un divieto o di una restrizione all'importazione di vegetali o di prodotti vegetali provenienti dal proprio territorio, il governo o i governi interessati possono domandare al Direttore generale della FAO di designare un Comitato incaricato di esaminare la controversia.

(2)  Il Direttore generale della FAO, consultando i governi interessati, designa un Comitato di esperti che comprende i rappresentanti di detti governi. Questo Comitato esamina la controversia tenendo conto di tutti i documenti e degli elementi probatori utili presentati dai governi interessati. Il Comitato sottopone un rapporto al Direttore generale della FAO, che lo comunica ai governi interessati e ai governi delle altre Parti contraenti.

(3)  Pur non riconoscendo un carattere obbligatorio alle raccomandazioni del Comitato, le Parti contraenti convengono di prenderle come base di tutti i nuovi esami, effettuati dai governi interessati, della questione che è all'origine della controversia.

(4)  I governi interessati si assumono una parte uguale delle spese del mandato affidato a esperti.


Art. X Sostituzione di accordi anteriori

La presente Convenzione mette fine e si sostituisce, nelle relazioni tra le Parti contraenti, alla Convenzione internazionale sulle misure contro la fillossera del 3 novembre 18811, alla Convenzione addizionale di Berna del 15 aprile 18892 e alla Convenzione internazionale di Roma del 16 aprile 19293 sulla protezione dei vegetali.


1 [CS 6 228. RU 1954 207]
2 [CS 11 338. RU 1954 207]
3 [CS 4 713. RU 1984 679 art. 16]


Art. XI Applicazione territoriale

(1)  Ciascuno Stato può, alla data della ratifica o dell'adesione, o in ogni momento dopo questa data, comunicare al Direttore generale della FAO una dichiarazione che indichi che la presente Convenzione è applicabile a tutti o parte dei territori di cui assicura la rappresentanza sul piano internazionale. Questa decisione entra in vigore trenta giorni dopo il recepimento da parte del Direttore generale della dichiarazione in cui sono specificati detti territori.

(2)  Ciascuno Stato che ha trasmesso al Direttore generale della FAO una dichiarazione, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, può in ogni momento comunicare una nuova dichiarazione che modifica la portata della dichiarazione precedente, o che mette fine all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in qualsiasi territorio. Questa dichiarazione entra in vigore trenta giorni dopo la data di recepimento da parte del Direttore generale.

(3)  Il Direttore generale della FAO informa tutti gli Stati firmatari o aderenti circa le dichiarazioni che ha ricevuto in applicazione del presente articolo.


Art. XII Ratifica e adesione

(1)  La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati sino al primo maggio 1952, e sarà ratificata il più presto possibile. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Direttore generale della FAO che avviserà ciascuno Stato firmatario della data di questo deposito.

(2)  Gli Stati che non hanno firmato la presente Convenzione sono ammessi ad aderirvi non appena quest'ultima sarà entrata in vigore conformemente all'articolo XIV. L'adesione si effettua tramite il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale della FAO, il quale ne informa ognuno degli Stati firmatari e aderenti.


Art. XIII Emendamenti

(1)  Ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione introdotta da una Parte contraente deve essere comunicata al Direttore generale della FAO.

(2)  Ogni proposta di emendamento introdotta da una Parte contraente e ricevuta dal Direttore generale della FAO deve essere sottoposta per approvazione alla Conferenza della FAO, riunita in sessione ordinaria o speciale. Se l'emendamento implica importanti modifiche d'ordine tecnico o impone nuovi obblighi alle Parti contraenti, è studiato da un Comitato consultivo di esperti convocato dalla FAO prima della Conferenza.

(3)  Ogni proposta di emendamento è notificata alle Parti contraenti dal Direttore generale della FAO, al più tardi alla data dell'invio dell'ordine del giorno della sessione della Conferenza in cui deve essere esaminata questa proposta.

(4)  Ogni proposta di emendamento deve essere adottata dalla Conferenza della FAO ed entra in vigore a partire dal trentesimo giorno che segue la sua accettazione da parte dei due terzi delle Parti contraenti. Tuttavia, gli emendamenti che implicano nuovi obblighi a carico delle Parti contraenti entrano in vigore, per ogni Parte contraente, soltanto dopo essere stati accettati da essa e a partire dal trentesimo giorno che segue questa accettazione.

(5)  Gli strumenti di accettazione degli emendamenti che implicano nuovi obblighi devono essere depositati presso il Direttore generale della FAO, che informa tutte le Parti contraenti del recepimento di detti strumenti e dell'entrata in vigore degli emendamenti suddetti.


Art. XIV Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore tra le Parti allorché tre Stati firmatari l'avranno ratificata. Essa entrerà in vigore per gli altri Stati alla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.


Art. XV Denuncia

(1)  Ciascuna delle Parti contraenti può in ogni momento far sapere che denuncia la presente Convenzione tramite notifica indirizzata al Direttore generale della FAO. Il Direttore generale della FAO informerà immediatamente tutti gli Stati firmatari o aderenti.

(2)  La denuncia produrrà i suoi effetti solo un anno dopo la data di recepimento della notifica da parte del Direttore generale della FAO.



Allegato

Modello di certificato fitosanitario

Organizzazione della protezione dei vegetali

N.

di:

A: Organizzazione(i) della protezione dei vegetali

di:

Descrizione dell'invio

Nome e indirizzo del mittente

Nome e indirizzo dichiarati del destinatario

Numero e natura dei colli

Marchi dei colli

Luogo d'origine

Mezzo di trasporto dichiarato

Punto d'entrata dichiarato

Denominazione del prodotto e quantità dichiarata

Si certifica che i vegetali o i prodotti vegetali sopra descritti sono stati ispezionati secondo procedure appropriate e considerati esenti da nemici contemplati dalla regolamentazione fitosanitaria e praticamente esenti da altri nemici pericolosi, e sono giudicati conformi alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel Paese importatore

Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione

Data

Trattamento

Prodotto chimico (sostanza attiva)

Durata e temperatura

Concentrazione

Informazioni supplementari

Dichiarazione supplementare

Luogo di rilascio

Nome del funzionario autorizzato

Timbro dell'Organizzazione

Data

Firma

Il presente certificato non comporta nessuna responsabilità finanziaria per (nome dell'organizzazione della protezione dei vegetali), né per i suoi funzionari o rappresentanti*.

* Clausola facoltativa

Modello di certificato fitosanitario per la riesportazione

Organizzazione della protezione dei vegetali

N.

di:

(Paese di riesportazione)

A: Organizzazione(i) della protezione dei vegetali

di:

(il o i Paesi di riesportazione)

Descrizione dell'invio

Nome e indirizzo del mittente

Nome e indirizzo dichiarati del destinatario

Numero e natura dei colli

Marchi dei colli

Luogo d'origine

Mezzo di trasporto dichiarato

Punto d'entrata dichiarato

Denominazione del prodotto e quantità dichiarata

Denominazione botanica dei vegetali

Si certifica che i vegetali o i prodotti vegetali sopra descritti sono stati importati in .................... (Paese di riesportazione) in provenienza da .................... (Paese d'origine) e corredati del certificato fitosanitario n. ........ il cui originale *) ¨ la copia certificata ¨ è allegata al presente certificato. Che sono imballati *) ¨ reimballati ¨ nell'imballaggio d'origine *) ¨ in nuovi imballaggi ¨ Che, in base al certificato fitosanitario originale *) ¨ e a un'ispezione supplementare ¨ la partita è giudicata conforme alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel Paese importatore e che durante il deposito in .................... (Paese di riesportazione) essa non è stata esposta a rischi di contaminazione o d'infezione.

* Mettere una x nella casella corrispondente.

Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione

Data

Trattamento

Prodotto chimico (sostanza attiva)

Durata e temperatura

Concentrazione

Informazioni supplementari

Dichiarazione supplementare

Luogo di rilascio

Nome del funzionario autorizzato

Timbro dell'Organizzazione

Data

Firma

Il presente certificato non comporta nessuna responsabilità finanziaria per (nome dell'organizzazione della protezione dei vegetali), né per i suoi funzionari o rappresentanti*.

* Clausola facoltativa

Campo d'applicazione il 3 maggio 20111

Stati partecipanti

Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

29 luglio

1999 A

29 luglio

1999

Algeria

1° ottobre

1985 A

1° ottobre

1985

Antigua e Barbuda

24 gennaio

2006 A

24 gennaio

2006

Arabia Saudita

  7 agosto

2000

  7 agosto

2000

Argentina

23 settembre

1954 A

23 settembre

1954

Armenia

  9 giugno

2006 A

  9 giugno

2006

Australia

27 agosto

1952

27 agosto

1952

Isola di Norfolk

  9 agosto

1954 A

  8 settembre

1954

Nauru

  9 agosto

1954 A

  8 settembre

1954

Austria

22 ottobre

1952

22 ottobre

1952

Azerbaigian

  8 agosto

2000 A

  8 agosto

2000

Bahamas

19 settembre

1997 A

19 settembre

1997

Bahrein

29 marzo

1971 A

29 marzo

1971

Bangladesh

1° settembre

1978 A

1° settembre

1978

Barbados

  6 dicembre

1976 A

  6 dicembre

1976

Belarus

21 febbraio

2005 A

21 febbraio

2005

Belgio

22 luglio

1952

22 luglio

1952

Belize

14 maggio

1987 A

14 maggio

1987

Benin

12 ottobre

2010 A

12 ottobre

2010

Bhutan

20 giugno

1994 A

20 giugno

1994

Bolivia

27 ottobre

1960 A

27 ottobre

1960

Bosnia e Erzegovina

30 luglio

2003 A

30 luglio

2003

Botswana

30 giugno

2009

30 giugno

2009

Brasile

14 settembre

1961

14 settembre

1961

Bulgaria

  8 novembre

1991 A

  8 novembre

1991

Burkina Faso

  8 giugno

1995 A

  8 giugno

1995

Burundi

  3 aprile

2006 A

  3 aprile

2006

Cambogia

10 giugno

1952 A

10 giugno

1952

Camerun

  5 aprile

2006 A

  5 aprile

2006

Canada

10 luglio

1953

10 luglio

1953

Capo Verde

19 marzo

1980 A

19 marzo

1980

Ceca, Repubblica

  6 aprile

1994 S

1° gennaio

1993

Ciad

15 marzo

2004 A

15 marzo

2004

Cile

11 marzo

1952

  3 aprile

1952

Cinaa

20 ottobre

2005 A

20 ottobre

2005

Macao

20 ottobre

2005

20 ottobre

2005

Cipro

11 febbraio

1999 A

11 febbraio

1999

Colombia

26 gennaio

1970

26 gennaio

1970

Comore

17 gennaio

2007 A

17 gennaio

2007

Congo (Brazzaville)

14 dicembre

2004 A

14 dicembre

2004

Corea (Nord)

25 agosto

2003 A

25 agosto

2003

Corea (Sud)

  8 dicembre

1953 A

  8 dicembre

1953

Costa Rica

23 luglio

1973

23 luglio

1973

Côte d'Ivoire

17 dicembre

2004 A

17 dicembre

2004

Croazia

14 maggio

1999 A

14 maggio

1999

Cuba

14 aprile

1976

14 aprile

1976

Danimarcab

13 febbraio

1953

13 febbraio

1953

Dominica

30 marzo

2006 A

30 marzo

2006

Dominicana, Repubblica

23 giugno

1952 A

23 giugno

1952

Ecuador

  9 maggio

1956

  9 maggio

1956

Egitto

22 luglio

1953

22 luglio

1953

El Salvador

12 febbraio

1953

12 febbraio

1953

Emirati Arabi Uniti

  2 aprile

2001 A

  2 aprile

2001

Eritrea

  6 aprile

2001 A

  6 aprile

2001

Estonia

  7 dicembre

2000 A

  7 dicembre

2000

Etiopia

20 giugno

1977 A

20 giugno

1977

Figi

10 agosto

2005 A

10 agosto

2005

Filippine

  3 dicembre

1953

  3 dicembre

1953

Finlandia

22 giugno

1960 A

22 giugno

1960

Francia

20 agosto

1957

20 agosto

1957

Gabon

23 aprile

2008 A

23 aprile

2008

Georgia

  8 marzo

2007 A

  8 marzo

2007

Germania

  3 maggio

1957

  3 maggio

1957

Ghana

22 febbraio

1991 A

22 febbraio

1991

Giamaica

24 novembre

1969 A

24 novembre

1969

Giappone

11 agosto

1952

11 agosto

1952

Gibuti

25 marzo

2008 A

25 marzo

2008

Giordania

24 aprile

1970 A

24 aprile

1970

Grecia

  9 dicembre

1954 A

  9 dicembre

1954

Grenada

27 novembre

1985 A

27 novembre

1985

Guatemala

25 maggio

1955

25 maggio

1955

Guinea

22 maggio

1991 A

22 maggio

1991

Guinea equatoriale

27 agosto

1991

27 agosto

1991

Guinea-Bissau

24 ottobre

2007 A

24 ottobre

2007

Guyana

31 agosto

1970 A

31 agosto

1970

Haiti

  6 novembre

1970 A

  6 novembre

1970

Honduras

30 luglio

2003 A

30 luglio

2003

India

  9 giugno

1952

  9 giugno

1952

Indonesia*

21 giugno

1977

21 giugno

1977

Iran

18 settembre

1972 A

18 settembre

1972

Iraq

1° luglio

1954 A

1° luglio

1954

Irlanda

31 marzo

1955

31 marzo

1955

Islanda

11 aprile

2005 A

11 aprile

2005

Isole Cook

  2 dicembre

2004 A

  2 dicembre

2004

Israele

  3 settembre

1956

  3 settembre

1956

Italia

  3 agosto

1955

  3 agosto

1955

Kazakistan

13 settembre

2010 A

13 settembre

2010

Kenya

  7 maggio

1974 A

  7 maggio

1974

Kirghizistan

11 dicembre

2003 A

11 dicembre

2003

Kuwait

12 settembre

2007 A

12 settembre

2007

Laos

28 febbraio

1955 A

28 febbraio

1955

Lettonia

18 agosto

2003 A

18 agosto

2003

Libano

18 settembre

1970 A

18 settembre

1970

Liberia

  2 luglio

1986 A

  2 luglio

1986

Libia

  9 luglio

1970 A

  9 luglio

1970

Lituania

12 gennaio

2000 A

12 gennaio

2000

Lussemburgo

13 gennaio

1955

13 gennaio

1955

Macedonia

  9 agosto

2004 A

  9 agosto

2004

Madagascar

24 maggio

2006 A

24 maggio

2006

Malawi

21 maggio

1974 A

21 maggio

1974

Malaysia

17 maggio

1991 A

17 maggio

1991

Maldive

  3 ottobre

2006 A

  3 ottobre

2006

Mali

31 agosto

1987 A

31 agosto

1987

Malta

13 maggio

1975 A

13 maggio

1975

Marocco

12 ottobre

1972 A

12 ottobre

1972

Mauritania

29 aprile

2002 A

29 aprile

2002

Maurizio

11 giugno

1971 A

11 giugno

1971

Messico

26 maggio

1976 A

26 maggio

1976

Micronesia

  6 luglio

2007 A

  6 luglio

2007

Moldova

25 gennaio

2001 A

25 gennaio

2001

Mongolia

26 maggio

2009 A

26 maggio

2009

Montenegro

27 luglio

2009 A

27 luglio

2009

Mozambico

15 maggio

2008 A

15 maggio

2008

Myanmar

26 maggio

2006 A

26 maggio

2006

Namibia

23 febbraio

2007 A

23 febbraio

2007

Nepal

  8 maggio

2006 A

  8 maggio

2006

Nicaragua

  2 agosto

1956 A

  2 agosto

1956

Niger

  4 giugno

1985 A

  4 giugno

1985

Nigeria

17 agosto

1993 A

17 agosto

1993

Niue

27 ottobre

2005 A

27 ottobre

2005

Norvegia

23 aprile

1956 A

23 aprile

1956

Nuova Zelanda

16 settembre

1952

16 settembre

1952

Oman

23 gennaio

1989 A

23 gennaio

1989

Paesi Bassi

29 ottobre

1954

29 ottobre

1954

Pakistan

10 novembre

1954 A

10 novembre

1954

Palau

23 giugno

2006 A

23 giugno

2006

Panama

14 febbraio

1968 A

14 febbraio

1968

Papua Nuova Guinea

1° giugno

1976 A

1° giugno

1976

Paraguay

  5 aprile

1968 A

  5 aprile

1968

Perù

1° luglio

1975

1° luglio

1975

Polonia

29 maggio

1996 A

29 maggio

1996

Portogallo

20 ottobre

1955

20 ottobre

1955

Qatar

  8 giugno

2006 A

  8 giugno

2006

Regno Unito

  7 settembre

1953

  7 settembre

1953

Guernesey

  9 marzo

1966 A

  8 aprile

1966

Isola di Man

1° ottobre

1953

1° ottobre

1953

Jersey

1° ottobre

1953 A

31 ottobre

1953

Rep. Centrafricana

27 ottobre

2004 A

27 ottobre

2004

Romania*

17 novembre

1971 A

17 novembre

1971

Ruanda

26 agosto

2008 A

26 agosto

2008

Russia

24 aprile

1956 A

24 aprile

1956

Saint Kitts e Nevis

17 aprile

1990 A

17 aprile

1990

Saint Lucia

23 ottobre

2002 A

23 ottobre

2002

Saint Vincent e Grenadine

15 novembre

2001 A

15 novembre

2001

Salomone, Isole

18 ottobre

1978 A

18 ottobre

1978

Samoa

  2 marzo

2005 A

  2 marzo

2005

São Tomé e Príncipe

  7 aprile

2006 A

  7 aprile

2006

Seicelle

31 ottobre

1996

31 ottobre

1996

Senegal

  3 marzo

1975 A

  3 marzo

1975

Serbia

11 febbraio

1955

11 febbraio

1955

Sierra Leone

23 giugno

1981 A

23 giugno

1981

Singapore

18 agosto

2010 A

18 agosto

2010

Siria

  5 novembre

2003 A

  5 novembre

2003

Slovacchia

24 marzo

2006 A

24 marzo

2006

Slovenia

27 maggio

1998 A

27 maggio

1998

Spagna

18 febbraio

1952

  3 aprile

1952

Sri Lanka

  3 aprile

1952

  3 aprile

1952

Stati Uniti

18 agosto

1972

18 agosto

1972

Tutti i territori di cui gli Stati Uniti garantiscono le relazioni internazionali

18 agosto

1972

17 settembre

1972

Sudafrica

21 settembre

1956

21 settembre

1956

Sudan

16 luglio

1971 A

16 luglio

1971

Suriname

22 aprile

1977 S

25 novembre

1975

Svezia

30 maggio

1952

30 maggio

1952

Svizzera

26 settembre

1996

26 settembre

1996

Swaziland

12 luglio

2005 A

12 luglio

2005

Tagikistan

  4 ottobre

2010 A

  4 ottobre

2010

Tanzania

21 febbraio

2005 A

21 febbraio

2005

Thailandia

16 agosto

1978

16 agosto

1978

Togo

  2 aprile

1986 A

  2 aprile

1986

Tonga

23 novembre

2005 A

23 novembre

2005

Trinidad e Tobago

30 giugno

1970 A

30 giugno

1970

Tunisia

22 luglio

1971 A

22 luglio

1971

Turchia

29 luglio

1988 A

29 luglio

1988

Tuvalu

15 dicembre

2006 A

15 dicembre

2006

Ucraina

31 maggio

2006 A

31 maggio

2006

Uganda

29 agosto

2007 A

29 agosto

2007

Ungheria

17 maggio

1960 A

17 maggio

1960

Unione europea

  6 ottobre

2005 A

  6 ottobre

2005

Uruguay

15 luglio

1970

15 luglio

1970

Vanuatu

  2 agosto

2007 A

  2 agosto

2007

Venezuela

12 maggio

1966 A

12 maggio

1966

Vietnam

22 febbraio

2005 A

22 febbraio

2005

Yemen

20 dicembre

1990 A

20 dicembre

1990

Zambia

24 giugno

1986 A

24 giugno

1986

*

Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet dell'Organizzazione della Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO): http://www.fao.org/legal od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

a

La Conv. non vale per la Regione amministrava speciale (SAR) di Hong Kong.

b

Il testo emendato della Conv. (1997) non vale per la Groenlandia e le Isole Färöer.




RU 1997 1515; FF 1995 IV 589


1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 1997 1514