510.518

Legge federale
concernente la protezione delle opere militari

del 23 giugno 1950 (Stato 1° gennaio 2007)


L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 20 e 85 numero 6 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 gennaio 1950,

decreta:

Art. 1

1 Sono considerate opere militari nel senso della presente legge tutte le opere fortificate ultimate o in costruzione, come pure altre opere militari che richiedono, nell'interesse della difesa nazionale, speciali provvedimenti di sicurezza.

2 Il Consiglio federale designa le opere militari alle quali si applica la presente legge.


Art. 2

I Comuni e i Cantoni sono tenuti a notificare al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)1:

a.
prima dell'esecuzione: le costruzioni o i provvedimenti d'economia forestale che potrebbero pregiudicare l'efficacia delle opere militari o comprometterne l'uso;
b.
i progetti di trasformazione o di costruzione d'aerodromi e di manufatti stradali o ferroviari d'interesse militare.

1 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.


Art. 3

1 Quando la sicurezza militare lo esige, il DDPS può, dopo aver sentito l'autorità cantonale e comunale, vietare a determinate persone di soggiornare in prossimità di opere militari. Esso determina in ogni caso la zona vietata.

2 Le decisioni del DDPS possono essere deferite entro trenta giorni al Consiglio federale, il quale pronuncia in via definitiva.


Art. 4

1 È vietato di eseguire fotografie, cinematografie, disegni, misurazioni o altri rilievi di opere militari e l'accesso alle stesse senza autorizzazione.

2 Sono riservate le autorizzazioni espressamente concesse.


Art. 5

È vietato, nella Svizzera e fuori della Svizzera, di pubblicare o di mettere in commercio, senza autorizzazione:

a.
fotografie, pellicole, disegni o altre riproduzioni che si riferiscono ad opere militari;
b.
descrizioni e rapporti sulle opere militari;
c.
descrizioni e rapporti sulle esercitazioni o altre attività che si svolgono nelle opere militari.

Art. 6

1 Il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari per assicurare la vigilanza delle opere militari e l'applicazione delle presenti prescrizioni.

2 Nell'esercizio delle loro funzioni, gli organi preposti alla vigilanza dispongono del potere militare di polizia.

3 Se gli organi preposti alla vigilanza non sono sottoposti da altre disposizioni al diritto penale militare, il Consiglio federale può prescrivere che questo diritto sia loro applicabile.


Art. 7

1 Chiunque danneggia, distrugge o rende inservibile un'opera militare, chiunque trasgredisce le disposizioni degli articoli 2 a 6, le disposizioni emanate o i provvedimenti presi in applicazione della presente legge dal Consiglio federale, dal DDPS, da un altro ufficio competente o da un comandante militare,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1 Le due pene possono essere cumulate. I casi poco gravi sono puniti disciplinarmente.

2 Chiunque agisce per negligenza è punibile.

3 È riservato il perseguimento secondo le disposizioni del Codice penale militare del 13 giugno 19272.


1 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).
2 RS 321.0


Art. 8

Le disposizioni generali del Codice penale militare del 13 giugno 19271 e le disposizioni di detto Codice concernenti le mancanze di disciplina sono applicabili.


1 RS 321.0


Art. 9

Chiunque commette un atto represso dalla presente legge è sottoposto alla giurisdizione militare.


Art. 10

1 Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

2 A contare da questa data, è abrogato il decreto federale del 18 marzo 19371 concernente le zone fortificate.

3 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge.


1 [CS 5 542]


Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 19512


RU 1950 II 1485


1 [CS 1 3]
2 DCF del 28 dic. 1950 (RU 1950 II 1487).