0.747.305.91

Traduzione1

Convenzione istitutiva
dell'Organizzazione marittima internazionale2

Conchiusa a Ginevra il 6 marzo 1948
Approvata dall'Assemblea federale il 6 giugno 19553
Entrata in vigore il 17 marzo 1958

(Stato 2  maggio 2007)

Gli stati che partecipano alla presente convenzione decidono di istituire l'Organizzazione marittima internazionale (chiamata qui di seguito «l'Organizzazione»).

Parte I Scopi dell'Organizzazione

Art. 1

Gli scopi dell'Organizzazione sono:

a)1
l'istituzione di un sistema di collaborazione tra i governi nel campo della regolamentazione e degli usi governativi su le questioni tecniche di ogni genere relative alla navigazione commerciale internazionale e il promovimento e l'agevolazione della generalizzazione di norme il più possibile elevate per quanto concerne la sicurezza marittima, l'efficacia della navigazione, la prevenzione dell'inquinamento marino da navi e la lotta contro questo inquinamento, come anche l'esame delle questioni amministrative e giuridiche vincolate alle finalità di cui al presente articolo;
b)
il promovimento della rinuncia alle misure discriminanti e alle limitazioni non indispensabili, applicate dai Governi alla navigazione commerciale mondiale, allo scopo di mettere a disposizione del commercio mondiale, senza restrizione, i mezzi della navigazione marittima; l'aiuto e l'incoraggiamento da parte di un Governo intesi a sviluppare la marina mercantile nazionale e a salvaguardare la sicurezza non costituiscono per sé una discriminazione, eccetto che siano fondati su misure le quali mirino a limitare le libertà dei navigli di qualunque bandiera di partecipare al commercio internazionale;
c)
l'esame, giusta la Parte II, delle questioni concernenti le pratiche ristrettive sleali d'imprese di navigazione marittima;
d)2
l'esame di tutti i problemi concernenti la navigazione marittima e i suoi effetti sull'ambiente marino, che a essa potranno essere affidati da qualsiasi organo o da qualsiasi istituzione specializzata delle Nazioni Unite;
e)
lo scambio intergovernativo di informazioni sulle questioni studiate dall'Organizzazione.

1 Nuovo testo giusta la resoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670, FF 1980 II 681).
2 Nuovo testa giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dal'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU1984 1268 1982 670, FF 1980 II 681).


Parte II Funzioni

Art. 21

Per raggiungere gli scopi indicati nella Parte I, all'Organizzazione sono affidate le funzioni seguenti:

a)
con riserva delle disposizioni dell'articolo 3, esaminare le questioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, che le fossero sottoposte da qualunque membro, organo, istituzione specializzata delle Nazioni Unite o da qualunque altra organizzazione intergovernativa, come pure tutti i problemi che le saranno sottoposti a norma della lettera d) dell'articolo 1 e fare raccomandazioni a tale riguardo;
b)
elaborare disegni di convenzioni, accordi e altri documenti appropriati, raccomandarli ai governi e alle organizzazioni intergovernative e convocare le conferenze che reputasse necessarie;
c)
istituire un sistema di consultazioni fra i membri e di scambio di informazione fra i governi;
d)
svolgere le funzioni risultanti dalle lettere a), b) e c) del presente articolo, segnatamente quelle che le sono affidate da o in virtù di strumenti internazionali concernenti problemi marittimi e gli effetti della navigazione marittima sull'ambiente marino;
e)
agevolare secondo il bisogno e in conformità delle disposizioni della Parte X, la cooperazione tecnica nel quadro delle attribuzioni dell'organizzazione:

1 Nuovo testo giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670, FF 1980 II 681). Giusta detta risoluzione, gli originari art. 3 a 31 diventano art. 2 a 30, le riferenze a detti articoli che figurano nel testo della conv., sono stati adattati in conseguenza.


Art. 3

L'Organizzazione raccomanda di risolvere le questioni, applicando, ove sia possibile, i metodi commerciali usuali in materia di trasporti marittimi internazionali. Se essa fosse d'avviso che una questione concernente le pratiche ristrettive sleali delle imprese di navigazione marittima non possa essere risolta con i metodi commerciali usuali in materia di trasporti marittimi internazionali oppure se la questione non sia potuta essere risolta mediante tali metodi, l'Organizzazione la esamina, su proposta di uno dei membri interessati, a condizione che essa sia già stata oggetto di negoziati diretti.


Parte III Membri

Art. 4

Tutti gli Stati possono diventare membri dell'Organizzazione alle condizioni previste nella Parte III.


Art. 5

I Membri delle Nazioni Unite possono diventare membri dell'Organizzazione aderendo alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 57.


Art. 6

Gli Stati non membri delle Nazioni Unite che sono stati invitati a mandare rappresentanti alla Conferenza marittima delle Nazioni Unite, convocata a Ginevra il 19 febbraio 1948, possono diventare membri aderendo alla Convenzione conformemente all'articolo 71.


Art. 7

Ogni Stato che non possiede i requisiti previsti negli articoli 5 e 6 può domandare, per il tramite del Segretario generale dell'Organizzazione, di diventare membro; esso sarà accolto come membro quando avrà aderito alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 71, purché la domanda d'ammissione sia stata accettata, mediante raccomandazione del Consiglio, dai due terzi dei membri dell'Organizzazione, esclusi i membri associati.


Art. 8

Ogni territorio o gruppo di territori cui, in virtù dell'articolo 72, la Convenzione è stata dichiarata applicabile dal Membro che ne assicura le relazioni internazionali oppure dalle Nazioni Unite, può divenire membro associato dell'Organizzazione mediante notificazione scritta fatta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dal membro responsabile oppure, dato il caso, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.


Art. 91

Un membro associato ha i diritti e gli obblighi riconosciuti a qualsiasi membro dalla Convenzione. Esso, Tuttavia, non può partecipare alle votazioni del Consiglio né essere membro di quest'organo. Con questa riserva, la parola «membro», nella presente Convenzione, è considerata salvo indicazione contraria del contesto, designare anche i membri associati.


1 Nuovo testo giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 ott. 1974, approvata dall'Ass. fed. il 24 set. 1975, in vigore per la Svizzera il 1° apr. 1978 (RU 1978 365, 1977 1074 art. 1 cpv. 1 lett. d; FF 1975 I 917).


Art. 10

Nessuno Stato o territorio può divenire o rimanere membro dell'Organizzazione contrariamente a una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.


Parte IV Organi

Art. 11

L'Organizzazione comprende un'Assemblea, un Consiglio, un Comitato di sicurezza marittima, un Comitato giuridico, un Comitato della protezione dell'ambiente marino, un Comitato della cooperazione tecnica e gli organi ausiliari che l'organizzazione ritenesse necessario istituire, come anche una Segretaria.


Parte V L'Assemblea

Art. 12

L'Assemblea è composta di tutti i membri.


Art. 13

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni due anni. Dovrà essere convocata una sessione straordinaria, dopo un preavviso di sessanta giorni, ogni volta che un terzo dei membri ne notifichi la domanda al Segretario generale oppure ogni volta che il Consiglio lo reputi necessario, parimenti dopo un preavviso di sessanta giorni.


Art. 14

Per deliberare validamente, l'Assemblea deve riunire la maggioranza dei membri che non siano membri associati.


Art. 151

Le funzioni dell'Assemblea sono le seguenti:

a)
eleggere, in ogni sessione ordinaria, fra i membri, che non siano membri associati, un Presidente e due Vicepresidenti che restano in carica fino alla sessione ordinaria successiva;
b)
stabilire il regolamento interno, salvo disposizione contraria della Convenzione;
c)
istituire, se lo reputi necessario, tutti gli organi temporanei oppure, su raccomandazione del Consiglio, permanenti;
d)
eleggere i Membri che saranno rappresentati nel Consiglio, conformemente all'articolo 17;
e)
ricevere e esaminare i rapporti del Consiglio e pronunciarsi su tutte le questioni che quello le sottoponesse;
f)
approvare il programma di lavoro dell'Organizzazione;
g)
votare il bilancio di previsione e stabilire l'ordinamento finanziario dell'Organizzazione, conformemente alla Parte XII;
h)
esaminare le spese e approvare i conti dell'Organizzazione;
i)
adempiere le funzioni affidate all'Organizzazione, con la riserva che l'Assemblea trasmetterà al Consiglio le questioni indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 2 affinché faccia raccomandazioni o proponga strumenti appropriati, come pure con la riserva che tutti gli strumenti o raccomandazione sottoposti dal Consiglio all'Assemblea e che questa non avrà accettato saranno trasmessi al consiglio per riesame, con le eventuali osservazioni dell'Assemblea;
j)
raccomandare ai Membri l'introduzione di norme e di direttive relative alla sicurezza marittima, alla prevenzione dell'inquinamento marittimo da navi, alla lotta contro questo inquinamento e ad altre questioni concernenti gli effetti della navigazione marittima sull'ambiente marino, assegnate all'Organizzazione da o in virtù di strumenti internazionali, oppure l'adozione d'emendamenti a questo norme e direttive sottopostele;
k)
adottare qualsiasi provvedimento che giudicasse appropriato per promuovere la cooperazione tecnica conformemente alle disposizioni della lettera e) dell'articolo 2, tenendo conto dei bisogni propri ai Paesi in via di sviluppo;
l)
decidere di adunare una conferenza internazionale o di seguire qualsiasi altra procedura adeguata per l'adozione di convenzioni internazionali o di emendamenti a convenzioni internazionali elaborate dal Comitato della sicurezza marittima, dal Comitato giuridico, dal Comitato per la protezione dell'ambiente marino, dal Comitato per la cooperazione tecnica o da altri organi dell'Organizzazione;
m)
rinviare al consiglio, per esame o decisione, qualsiasi affare di competenza dell'Organizzazione, restando però inteso che non deve essere delegata la facoltà di presentare raccomandazioni, prevista nella lettera j) del presente articolo.

1 Nuovo testo giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670, FF 1980 II 709).


Parte VI Il consiglio

Art. 161

Il Consiglio è composto di quaranta Membri eletti dall'Assemblea.


1 Nuovo testo giusta gli emendamenti dell'Assemblea generale dell'Organizzazione del 4 nov. 1993, in vigore dal 7 nov. 2002 (RU 2004 3291).


Art. 171

L'Assemblea, eleggendo i Membri del Consiglio, osserva i principi seguenti:

a)
dieci appartengono agli Stati che sono i più interessati a fornire servizi internazionali di navigazione marittima;
b)
dieci appartengono ad altri Stati che sono i più interessati nel commercio internazionale marittimo;
c)
venti appartengono agli Stati che non sono stati scelti in virtù delle lettere a) o b) suindicate, che hanno interesse particolare nel trasporto marittimo o nella navigazione e la cui elezione garantisce la rappresentanza nel Consiglio di tutte le grandi regioni geografiche del mondo.

1 Nuovo testo giusta gli emendamenti dell'Assemblea generale dell'Organizzazione del 4 nov. 1993, in vigore dal 7 nov. 2002 (RU 2004 3291).


Art. 18

I membri rappresentanti nel Consiglio, in virtù dell'articolo 16, rimangono in carica fino alla chiusura della successiva sessione ordinaria dell'Assemblea. I membri uscenti possono essere rieletti.


Art. 191

a)  Il consiglio nomina il suo presidente e adotta il regolamento interno, salvo disposizioni contrarie della presente convenzione.

b)  Ventisei Membri del Consiglio costituiscono il quorum.2

c)  Il consiglio si aduna, dopo preavviso di un mese, su convocazione del suo presidente o a domanda di almeno quattro dei suoi Membri, ogni qualvolta sia necessario per la buona esecuzione della sua missione. Esso si aduna in qualsiasi luogo che giudica appropriato.


1 Nuovo testo giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 15 nov. 1979, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1276 1982 670, FF 1980 II 681).
2 Nuovo testo giusta gli emendamenti dell'Assemblea generale dell'Organizzazione I del 4 nov. 1993, in vigore dal 7 nov. 2002 (RU 2004 3291).


Art. 20

Il Consiglio, ove esamini una questione che interessa particolarmente un membro dell'Organizzazione, invita quest'ultimo a partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni.


Art. 211

a)  Il Consiglio esamina il progetto di programma di lavoro e il preventivo approntato dal Segretario generale al lume delle proposte del Comitato per la sicurezza marittima, del Comitato giuridico, del Comitato per la protezione dell'ambiente marino, del Comitato per la cooperazione tecnica e di altri organi dell'Organizzazione e ne tiene conto per compilare e sottoporre all'Assemblea il programma di lavoro e il preventivo dell'Organizzazione, considerando l'interesse generale e le priorità dell'Organizzazione.

b)  Il Consiglio riceve i rapporti, le proposte e le raccomandazioni del Comitato per la sicurezza marittima, del giuridico, del Comitato per la protezione dell'ambiente marino e del Comitato per la cooperazione tecnica, come anche di altri organi dell'Organizzazione. Li trasmette all'Assemblea e, se essa non è adunata, ai membri, per informazione, aggiungendo osservazioni e raccomandazioni.

c)  Il Consiglio esamina le questioni risultanti dagli articoli 28, 33, 38, e 43 soltanto dopo aver consultato il Comitato per la sicurezza marittima, il comitato giuridico, il Comitato per la protezione dell'ambiente marino o il Comitato per la cooperazione tecnica, secondo i casi.


1 Nuovo testo giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670,FF 1980 II 681).


Art. 22

Il consiglio nomina, con l'approvazione dell'Assemblea, il Segretario generale. Il Consiglio prende tutte le disposizioni utili per l'assunzione del personale necessario. Esso stabilisce le condizioni d'impiego del Segretario generale e del personale, uniformandosi per quanto possibile alle disposizioni prese dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle sue istituzioni specializzate.


Art. 231

Il Consiglio dovrà redigere un rapporto all'Assemblea, in occasione di ogni Sessione Ordinaria, circa il lavoro svolto dall'Organizzazione a partire dalla precedente Sessione Ordinaria dell'Assemblea.


1 Nuovo testo giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670, FF 1980 II 681).


Art. 241

Il consiglio sottoporrà all'Assemblea i rendiconti finanziari dell'Organizzazione, insieme ai commenti e alle raccomandazioni del Consiglio stesso.


1 Nuovo testo giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670, FF 1980 II 681).


Art. 251

a)  Il Consiglio può conchiudere accordi o prendere disposizioni concernenti i rapporti con le altre organizzazioni, conformemente alle disposizioni della Parte XV. Questi accordi e queste disposizioni soggiacciono all'approvazione dell'Assemblea.

b)  Tenuto conto delle disposizioni della Parte XV e dei rapporti intrattenuti con altri organismi dai rispettivi in virtù degli articoli 28, 33, 38 e 43, il Consiglio assicura, tra le sessione dell'Assemblea, le relazioni con altre organizzazioni.


1 Nuovo testa giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670, FF 1980 II 681).


Art. 261

Nell'intervallo tra le sessione dell'Assemblea, il Consiglio svolgerà tutte le funzioni dell'Organizzazione, salvo la funzione de fare raccomandazioni ai sensi dell'articolo 15j). In particolare, il Consiglio coordinerà le attività degli organi dell'Organizzazione e potrà apportare al programma di lavoro quegli adeguamenti che siano strettamente necessari per assicurare l'efficace funzionalmente dell'Organizzazione.


1 Nuovo testo giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670, FF 1980 II 681).


Parte VII Comitato di sicurezza marittima

Art. 271

Il Comitato di sicurezza marittima si compone di tutti i membri.


1 Nuovo testo giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 ott. 1974, approvata dall'Ass. fed. il 24 sett. 1975, in vigore per la Svizzera dal 1° apr. 1978 (RU 1978 365,1977 1074 Art. 1 lett d, FF 1980 II 917).


Art. 281

a)  il Comitato per la Sicurezza Marittima esaminerà ogni questione che ricade nella sfera di competenza dell'Organizzazione riguardante gli aiuti alla navigazione marittima, la costruzione e l'equipaggiamento delle navi, le questioni relative all'equipaggio dal punto di vista della sicurezza, le norme per la prevenzione di collisioni, il modo di maneggiare merci pericolose, le procedure e i requisiti sicurezza marittima, l'informazione idrografica, i giornali di bordo e i documenti relativi alla navigazione marittima, le inchieste sugli incidenti in mare, il salvataggio di beni e persone e ogni altra questione direttamente connessa alla sicurezza marittima.

b)  Il Comitato per la Sicurezza Marittima dovrà provvedere a tutti quei meccanismi che gli permettono di svolgere le funzioni ad esso assegnate dalla Convenzione, dall'Assemblea o dal Consiglio, o qualsiasi compito che ricada nell'ambito di quanto previsto al presente articolo, che possa essergli attribuito da o ai sensi di qualsiasi altro strumento internazionale che l'Organizzazione avrà accettato.

c)  Fatte salve le disposizioni dell'articolo 25, il Comitato per la Sicurezza Marittima su richiesta dell'Assemblea e2 del Consiglio o qualora esso stesso reputi tale azione utile all'interesse del proprio lavoro, aumenterà con altri organismi quelle strette relazioni che possano promuovere gli scopi dell'Organizzazione.


1 Nuovo testo giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670, FF 1980 II 681).
2 Espressione introdotta dalla risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670, FF 1980 II 681).


Art. 291

Il Comitato per la Sicurezza Marittima sottoporrà al Consiglio:

a)
proposte di regolamenti di sicurezza o di emendamenti ai regolamenti di sicurezza da esso stesso elaborati;
b)
raccomandazioni e direttive che esso stesso ha elaborato;
c)
un Rapporto sul lavoro del Comitato a partire dalla precedente sessione del Consiglio.

1 Nuovo testa giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670, FF 1980 II 681).


Art. 301

Il Comitato di sicurezza marittima si riunisce almeno una volta l'anno. Esso nomina l'Ufficio una volta l'anno e adotta il suo regolamento interno.


1 Nuovo testo giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 ott. 1974, approvata dall'Ass. fed. il 24 set. 1975, in vigore per la svizzera il 1° apr. 1978 (RU 1978 365, 1977 1074 art. 1 cpv. 1 lett. d; FF 1975 I 917).


Art. 311

Nonostante qualsiasi disposizione contrastante alla presente Convenzione, ma subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 27, il Comitato per la Sicurezza Marittima, allorché eserciterà le funzioni ad esso conferite da o ai sensi di qualsiasi convenzione internazionale o altro strumento, dovrà confermarsi alle pertinenti disposizioni della Convenzione o dello strumento in questione, in particolare per quanto concerne le norme di procedura da seguire.


1 Abrogato dalla risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 ott. 1974, approvata dall'Ass. fed. il 24 set. 1975 (RU 1978 365; FF 1975 I 917). Nuovo testa giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670, FF 1980 II 681). Giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670, FF 1980 II 681), gli originari art. 32 a 42 diventano art. 31 a 41, le riferenze a detti articoli che figurano nel testo della conv., sono stati adattati in conseguenza.


Parte VIII4 Comitato giuridico

Art. 32

Il Comitato Giuridico sarà composto da tutti i Membri.


Art. 33

a)  Il Comitato Giuridico esaminerà ogni questione giuridica che ricada nell'ambito della competenza dell'Organizzazione.

b)  Il Comitato Giuridico compirà tutti quei passi necessari all'espletamento dei compiti assegnatogli dalla presente Convenzione o dell'Assemblea o dal Consiglio, o qualsiasi compito, che ricada nell'ambito delle materie trattate al presente articolo, che possa esserle assegnato da o ai sensi di un qualsiasi altro strumento internazionale che l'Organizzazione avrà accettato.

c)  Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 25, il Comitato Giuridico, su richiesta dell'Assemblea e1 del Consiglio o qualora esso stesso reputi tale azione utile nell'interesse del proprio lavoro, manterrà con altri organismi quelle strette relazioni che possano promuovere gli scopi dell'Organizzazione.


1 Espressione introdotta dalla risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670, FF 1980 II 681).


Art. 34

Il Comitato Giuridico sottoporrà al Consiglio:

a)
le bozze di convenzioni internazionali e degli emendamenti a versioni internazionali che siano state esso elaborate;
b)
un rapporto circa il lavoro svolto dal Comitato a partire dalla precedente sessione del Consiglio.

Art. 35

Il Comitato Giuridico si riunirà almeno una volta all'anno. Eleggerà i propri funzionari una volta all'anno e adotterà le proprie Norme di Procedura.


Art. 36

Nonostante qualsiasi disposizione contrastante alla presente Convenzione ma subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 32, il Comitato Giuridico, allorché eserciterà le funzioni ad esso conferite da o ai sensi di qualsiasi convenzione internazionale o altro strumento, dovrà conformarsi alle pertinenti disposizioni della Convenzione o dello strumento in questione, in particolare per quanto concerne le norme di procedura da seguire.


Parte IX5 Comitato per la Protezione dell'ambiente marino

Art. 37

Il Comitato per la Protezione dell'ambiente Marino è composto di tutti i Membri.


Art. 38

Il Comitato per la Protezione dell'Ambiente Marino esaminerà ogni questione che ricada nell'ambito della competenza dell'Organizzazione relativa alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento marino da parte di navi, in particolare esso:

a)
dovrà svolgere quelle funzioni che sono o possono essere attribuite all'Organizzazione da o ai sensi si convenzioni internazionali per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento marino da parte di navi, particolarmente in materia di adozione o emendamento di regolamenti o altre disposizioni, ai sensi di tali convenzioni;
b)
esaminerà le misure appropriate per facilitare l'attuazione delle convenzioni di cui al paragrafo a) che precede;
c)
si adopererà per accogliere informazioni scientifiche, tecniche e ogni altra informazione pratica circa la prevenzione e il controllo dell'inquinamento marino da parte di navi da diramare agli Stati, in particolare ai Paesi in via di sviluppo e, ove ciò sia opportuno, esse farà raccomandazioni ed elaborerà direttive;
d)
promuoverà la cooperazione con le organizzazioni regionali competenti in materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento marino da parte di navi, tenendo presenti le disposizioni di cui all'articolo 25;
e)
esaminerà e intraprenderà le opportune azioni relativamente a ogni altra questione che rientri nell'ambito delle competenze dell'Organizzazione e che possa contribuire alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento marino da parte di navi, ivi inclusa la cooperazione su questioni dell'ambiente con altre organizzazione internazionali, tenendo presenti le disposizioni di cui all'articolo 25.

Art. 39

Il comitato per la Protezione dell'Ambiente Marino sottoporrà al Consiglio:

a)
proposte su regolamenti concernenti la prevenzione e il controllo dell'inquinamento marino da parte di navi ed emendamenti a quei regolamenti che sono stati elaborati dal Comitato stesso;
b)
raccomandazioni e direttive che il Comitato ha elaborato;
c)
un rapporto sul lavoro svolto dal Comitato a partire dalla precedente sessione del Consiglio.

Art. 40

Il Comitato per la Protezione dell'Ambiente Marino si riunirà almeno una volta all'anno. Esso eleggerà il proprio ufficio presidenziale una volta all'anno e adotterà le proprie norme di procedura.


Art. 41

Nonostante qualsiasi disposizione contrastante alla presente Convenzione, ma subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 37, il Comitato per la Protezione dell'Ambiente Marino, allorché eserciterà le funzioni ad esso conferite da o ai sensi si qualsiasi convenzione internazionale o altro strumento, dovrà conformarsi alle pertinenti disposizioni della convenzione o dello strumento in questione, in particolare per quanto concerne le norme di procedura da seguire.


Parte X6 Comitato per la cooperazione tecnica

Art. 42

Il Comitato per la cooperazione tecnica è composto di tutti i Membri.


Art. 43

a)  Il Comitato per la cooperazione tecnica esamina, secondo l'opportunità, tutte le questioni di competenza dell'Organizzazione per quanto concerne l'esecuzione dei progetti di cooperazione tecnica finanziati dal programma pertinente delle Nazioni Unite, di cui l'Organizzazione è l'agente d'esecuzione o di cooperazione, oppure da fondi a destinazione speciale, volontariamente messi a disposizione dell'Organizzazione, e qualsiasi altra questione vincolata alle attività dell'Organizzazione nel settore della cooperazione tecnica.

b)  Il Comitato per la cooperazione tecnica controlla i lavori della Segretaria nel settore della cooperazione tecnica.

c)  Il Comitato per la cooperazione tecnica svolge le funzioni assegnategli, nella presente Convenzione dall'Assemblea o dal Consiglio, oppure le missioni che possono essergli affidate nel quadro del presente articolo, da o in virtù di qualsiasi altro strumento internazionale, e che possono essere accettate dall'Organizzazione.

d)  Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 25, il comitato per la cooperazione tecnica, a domanda dell'Assemblea e del Consiglio, oppure, se lo giudica utile nell'interesse dei propri lavori, mantiene con altri organismi stretti rapporti intesi a promuovere le finalità dell'Organizzazione.


Art. 44

Il Comitato per la cooperazione tecnica sottopone al Consiglio:

a)
le raccomandazioni che ha elaborate;
b)
il rapporto sui lavori dopo l'ultima sessione del Consiglio.

Art. 45

Il Comitato per la cooperazione tecnica si aduna almeno una volta all'anno. Elegge il suo ufficio annualmente e adotta il suo regolamento interno.


Art. 46

Nonostante qualsiasi disposizione contraria alla presente Convenzione, ma con riserva delle disposizioni dell'articolo 42, il Comitato per la cooperazione tecnica, quando esercita le funzioni assegnategli da o in virtù di una convenzione internazionale o di qualsiasi altro strumento, si conforma alle pertinenti disposizioni della convenzione o di questo strumento, in particolare per le norme procedurali.


Parte XI7 Il segretariato

Art. 471

Il Segretariato comprenderà il Segretario Generale e tutto quel personale che possa necessitare all'Organizzazione. Il Segretario Generale sarà il principale funzionario amministrativo dell'Organizzazione e, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 22, nominerà il suddetto personale.


1 Nuovo testo giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670, FF 1980 II 681).


Art. 481

Il Segretariato conserverà tutte quelle raccolte di documenti che siano necessarie per l'efficiente svolgimento delle funzioni dell'Organizzazione e preparerà, raccoglierà e farà circolare gli scritti, documenti, ordini del giorno, verbali e informazioni che siano necessari al lavoro dell'Organizzazione.


1 Nuovo testo giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670, FF 1980 II 681).


Art. 49

Il Segretario generale allestisce e sottopone al consiglio i conti annuali come pure il bilancio di previsione biennale indicando separatamente le previsioni corrispondenti a ciascun anno.


Art. 50

Il Segretario generale é incaricato di tenere informati i membri sull'attività dell'Organizzazione. Ogni membro può accreditare uno o più rappresentanti i quali si terranno in rapporto con il segretario generale.


Art. 51

Il Segretario generale e il personale, nell'esercizio delle loro funzioni, non devono domandare né ricevere istruzioni da alcun Governo o da autorità estranea all'Organizzazione. Essi devono astenersi da qualunque atto incompatibile con la loro condizione di funzionari internazionali e sono responsabili soltanto verso l'Organizzazione. Ogni membro dell'Organizzazione si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzione del Segretario generale e del personale e riunisca a esercitare qualsiasi influenza sulle loro funzioni.


Art. 521

Il Segretario Generale assumerà qualsiasi altra funzione che potrà essergli assegnata dalla Convenzione, dall'Assemblea o dal Consiglio.


1 Nuovo testo giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670, FF 1980 II 681).


Parte XII Finanze

Art. 531

Ogni Membro si assumerà gli oneri relativi alla remunerazione, spese di viaggio e altre spese della propria delegazione in occasione delle riunioni indette dall'Organizzazione.


1 Nuovo testo giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670, FF 1980 II 681).


Art. 54

Il Consiglio esamina i conti e le previsioni del bilancio allestiti dal Segretario generale e li sottopone all'Assemblea con le sue osservazioni e raccomandazioni.


Art. 55

a.  Con riserva di qualunque accordo che potesse essere conchiuso fra l'Organizzazione e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'Assemblea esamina e approva il bilancio di previsione.

b.  L'Assemblea ripartisce l'importo delle spese fra i membri conformemente a una graduatoria da esse stabilita, tenuto conto delle proposte del Consiglio.


Art. 561

Qualsiasi Membro che non adempie i suoi obblighi finanziari rispetto all'Organizzazione entro il termine di un anno dalla data della scadenza no ha diritto di voto all'Assemblea, né al Consiglio, né al Comitato per la sicurezza marittima, né al Comitato giuridico, né al comitato per la protezione dell'Ambiente marino, né al Comitato per la cooperazione tecnica; l'Assemblea può però, se lo auspica, derogare a queste disposizioni.


1 Nuovo testa giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670, FF 1980 II 681).


Parte XIII Voto

Art. 571

Se la Convenzione o un accordo internazionale conferente attribuzioni all'Assemblea, al Consiglio, al Comitato per la sicurezza marittima, al Comitato giuridico, al Comitato per la protezione dell'Ambiente marino o al Comitato per la cooperazione tecnica non dispone altrimenti, il voto questi organi è retto dalle disposizioni seguenti:

a)
Ogni Membro dispone di un voto.
b)
Le decisioni sono prese alla maggioranza dei Membri presenti e votanti e, quando è richiesta una maggioranza dei due terzi, ad una maggioranza dei due terzi dei Membri presenti.
c)
Per la presente Convenzione, l'espressione «Membri presenti e votanti» significa «Membri presenti ed esprimenti un voto affermativo o negativo». I Membri che si astengono sono considerati come Membri non votanti.

1 Nuovo testa giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670, FF 1980 II 681).


Parte XIV Sede dell'Organizzazione

Art. 58

a.  L'Organizzazione ha la sede a Londra.

b.  Qualora fosse necessario, l'Assemblea può, alla maggioranza dei due terzi, stabilire in un altro luogo la sede dell'Organizzazione.

c.  Ove il Consiglio lo reputi necessario, l'Assemblea può riunirsi in qualsiasi altro luogo.


Parte XV Rapporti con le Nazioni Unite e le altre Organizzazioni

Art. 591

Conformemente all'articolo 57 della Carta2, l'Organizzazione è collegata all'Organizzazione delle Nazioni Unite come istituzione specializzata nel settore della navigazione marittima e dei suoi effetti sull'ambiente marino. Le relazioni sono istituite mediante un accordo concluso con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, in virtù dell'articolo 63 della Carta e secondo le disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione.


1 Nuovo testa giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670, FF 1980 II 681).
2 RS 0.120


Art. 60

Se si presentassero problemi di comune interesse fra l'Organizzazione e un'istituzione delle Nazioni Unite, l'Organizzazione collaborerà con quest'ultima; essa esaminerà questi problemi e prenderà provvedimenti di concerto con detta istituzione.


Art. 61

Per tutti i problemi di sua competenza, l'Organizzazione può collaborare con altre organizzazioni intergovernative che, senz'essere istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, hanno interessi e attività affini agli scopi che essa persegue.


Art. 62

L'Organizzazione può, per quanto concerne le questioni di sua competenza, prendere tutte le disposizioni adatte per accordarsi e collaborare con organizzazioni internazionali non intergovernative.


Art. 63

Riservata l'approvazione, con due terzi dei voti, dell'Assemblea, l'Organizzazione può rilevare da qualsiasi altra organizzazione internazionale, intergovernativa o no, le attribuzioni, i mezzi e gli obblighi di sua competenza che le fossero trasferiti in virtù di accordi internazionali o di intese accettabili per le due parti, conchiusi dalle autorità competenti delle organizzazioni interessate. L'Organizzazione potrà parimente assumere tutte le funzioni amministrative di sua competenza, che sono state affidate a un Governo in virtù di un istrumento internazionale.


Parte XVI Capacità giuridica, privilegi e immunità

Art. 64

La capacità giuridica, come pure i privilegi e le immunità riconosciuti all'Organizzazione oppure ad essa concessi in ragione della sua esistenza, sono definiti nella Convenzione generale su i privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947, e sono retti da quella. Rimangono riservate le modifiche che potessero essere apportate dal testo finale (o riveduto) dell'Allegato approvato dall'Organizzazione, conformemente ai capi 36 e 38 di detta Convenzione generale.


Art. 65

Ogni membro si impegna ad applicare le disposizioni dell'Allegato II della presente Convenzione, fin tanto che non abbia aderito a detta Convenzione generale per quanto concerne l'Organizzazione.


Parte XVII Emendamenti

Art. 661

I testi dei progetti d'emendamenti alla Convenzione sono comunicati ai Membri dalla Segreteria generale sei mesi almeno primo che siano sottoposti all'esame dell'Assemblea. Gli emendamenti sono adottati dall'Assemblea alla maggioranza di due terzi dei voti. Dodici mesi dopo la sua approvazione da parte dei due terzi dei Membri dell'Organizzazione, esclusi i Membri associati, ogni emendamento entra in vigore per tutti i Membri. Se, entro un termine di 60 giorni dall'inizio di questo periodo di dodici mesi, un Membro comunica il ritiro dall'Organizzazione a cagione di un emendamento, il ritiro ha effetto, nonostante le disposizioni dell'articolo 58, alla data in cui entra in vigore l'emendamento.


1 Nuovo testa giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 15 nov. 1979, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1276 1982 670, FF 1980 II 681).


Art. 67

Ogni emendamento, approvato conformemente alle disposizioni dell'articolo 66, è depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che immediatamente ne comunicherà il testo a tutti i membri.


Art. 68

Le dichiarazioni o accettazioni previste nell'articolo 66 sono notificate mediante comunicazione d'un documento ufficiale al Segretario generale, affinché siano depositate presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica ai membri il ricevimento di detto documento, come pure la data alla quale entra in vigore l'emendamento.


Parte XVIII Interpretazione

Art. 691

Ogni questione o disputa riguardante l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione verrà demandata all'Assemblea per la sua soluzione, o verrà risolta in qualsiasi altro modo sul quale si accorderanno le Parti in disputa. Nulla nel presente articolo preclude a qualsiasi organo dell'Organizzazione la possibilità di risolvere una qualsiasi questione o disputa che possa sorgere nell'esercizio delle sue funzioni.


1 Nuovo testo giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670, FF 1980 II 681).


Art. 70

Qualsiasi questione giuridica che non possa essere regolata con i rimedi indicati nell'articolo 69 può essere deferita dall'Organizzazione alla Corte Internazionale di Giustizia per parere consultivo conformemente all'articolo 96 della Carta delle Nazioni Unite1.


1 RS 0.120


Parte XIX Disposizioni varie

Art. 71 Firma e accettazione

Con riserva delle disposizioni della Parte III, la presente Convenzione rimarrà aperta alla firma o all'accettazione e gli Stati potranno divenir parte della Convenzione mediante

a.
la firma, senza riserva d'accettazione;
b.
la firma, con riserva d'accettazione e consecutiva accettazione; oppure
c.
l'accettazione.

L'accettazione è effettiva con il deposito di un documento ufficiale presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.


Art. 72 Territori

a.  I membri possono dichiarare in qualunque momento che la loro partecipazione alla Convenzione include quella di tutti, d'un gruppo o d'uno solo dei territori dei quali assicurano le relazioni internazionali.

b.  La presente Convenzione si applica ai territori di cui i membri assicurano le relazioni internazionali soltanto se a tale scopo è stata fatta una dichiarazione in loro nome conformemente alla lettera a del presente articolo.

c.  Qualunque dichiarazione fatta conformemente alla lettera a del presente articolo è comunicata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne manda copia a tutti gli Stati invitati alla Conferenza marittima delle Nazioni Unite, come pure a tutti gli altri Stati che fossero divenuti membri.

d.  Nel caso in cui, in virtù di un accordo di amministrazione fiduciaria, l'Organizzazione delle Nazioni Unite è l'Autorità incaricata dell'amministrazione di certi territori, l'Organizzazione delle Nazioni Unite può accettare la Convenzione in nome di uno, di alcuni o di tutti i territori sotto la sua amministrazione fiduciaria, conformemente alla procedura indicata nell'articolo 71.


Art. 73 Recesso

a.  I membri possono recedere dall'Organizzazione mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite. Questi ne informa immediatamente gli altri membri e il Segretario generale dell'Organizzazione. La notificazione del recesso può essere fatta in qualunque momento dopo un periodo di dodici mesi a contare dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. Il recesso ha effetto dodici mesi dopo il ricevimento della notificazione scritta da parte del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

b.  L'applicazione della Convenzione ai territori o gruppi di territori indicati nell'articolo 72 può cessare in qualunque momento mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da parte del membro incaricato delle loro relazioni esterne oppure delle Nazioni Unite se si tratta di territorio del quale esse hanno l'amministrazione fiduciaria. Il Segretario generale delle Nazioni Unite ne dà immediatamente avviso a tutti i membri e al Segretario generale dell'Organizzazione. La notificazione ha effetto dodici mesi dopo la data nella quale essa è giunta al Segretario generale delle Nazioni Unite.


Parte XX Entrata in vigore

Art. 74

La presente Convenzione entra in vigore allorché vi avranno aderito conformemente all'articolo 71 ventun nazioni, sette delle quali devono possedere un tonnellaggio complessivo pari, almeno, a un milione di tonnellate di stazza lorda.


Art. 75

Tutti gli stati invitati alla Conferenza marittima delle Nazioni Unite e tutti gli altri stati che ne saranno divenuti membri saranno informati, dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della data in cui ciascun Stato diverrà parte della Convenzione, come pure della data in cui la Convenzione entrerà in vigore.


Art. 76

La presente Convenzione, i cui testi inglese, francese e spagnolo fanno parimente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascun Stato invitato alla Conferenza marittima delle Nazioni Unite come pure a qualsiasi altro Stato che fosse divenuto membro.


Art. 77

L'Organizzazione delle Nazioni Unite è autorizzata a registrare la Convenzione non appena essa sarà entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato la Convenzione.

Fatto a Ginevra, il 6 marzo 1948.

(Seguono le firme)



Allegato I1

Allegato II

(indicato nell'art. 65)

Capacità giuridica, privilegi e immunità

Fin tanto che non avranno aderito alla Convenzione generale sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, per quanto concerne l'Organizzazione, i membri applicheranno all'Organizzazione o rispetto a questa le disposizioni concernenti la capacità giuridica, i privilegi e le immunità, seguenti.

Capo I

L'Organizzazione gode, sul territorio di ciascun membro, della capacità giuridica necessaria al raggiungimento dei suoi scopi e all'esercizio delle sue funzioni.

Capo II

a.  L'Organizzazione gode, sul territorio di ciascun membro, dei privilegi e delle immunità necessari al raggiungimento dei suoi scopi e all'esercizio delle sue funzioni.

b.  I rappresentanti dei membri, compresi i supplenti, i consiglieri, i funzionari e gl'impiegati dell'Organizzazione fruiscono parimente dei privilegi e delle immunità necessari al libero esercizio delle funzioni che assumono nell'Organizzazione.

Capo III

Nell'applicare le disposizioni dei Capi primo e secondo del presente Allegato, i membri si uniformeranno, per quanto sia possibile, alle clausole normali della Convenzione generale su i privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate.

Campo d'applicazione il 2 maggio 20072

Stati partecipanti

Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Albania

24 maggio

1993

24 maggio

1993

Algeria

31 ottobre

1963

31 ottobre

1963

Angola

  6 giugno

1977

  6 giugno

1977

Antigua e Barbuda

13 gennaio

1986

13 gennaio

1986

Arabia Saudita

25 febbraio

1969

25 febbraio

1969

Argentina

18 giugno

1953

17 marzo

1958

Australia

13 febbraio

1952

17 marzo

1958

Austria

  2 aprile

1975

  2 aprile

1975

Azerbaigian

15 maggio

1995

15 maggio

1995

Bahamas

22 luglio

1976

22 luglio

1976

Bahrein

22 settembre

1976

22 settembre

1976

Bangladesh

27 maggio

1976

27 maggio

1976

Barbados

  7 gennaio

1970

  7 gennaio

1970

Belgio

  9 agosto

1951

17 marzo

1958

Belize

13 settembre

1990

13 settembre

1990

Benin

19 marzo

1980

19 marzo

1980

Bolivia

  6 luglio

1987

  6 luglio

1987

Bosnia e Erzegovina

16 luglio

1993

16 luglio

1993

Brasile

  4 marzo

1963

  4 marzo

1963

Brunei

31 dicembre

1984

31 dicembre

1984

Bulgaria

  5 aprile

1960

  5 aprile

1960

Cambogia*

  3 gennaio

1961

  3 gennaio

1961

Camerun

  1° maggio

1961

  1° maggio

1961

Canada

15 ottobre

1948

17 marzo

1958

Capo Verde

24 agosto

1976

24 agosto

1976

Ceca, Repubblica

18 giugno

1993

18 giugno

1993

Cile

17 febbraio

1972

17 febbraio

1972

Cina

  1° marzo

1973

  1° marzo

1973

Hong Konga

  1° luglio

1997

  1° luglio

1997

Macaob

19 dicembre

1999

19 dicembre

1999

Cipro

21 novembre

1973

21 novembre

1973

Colombia

19 novembre

1974

19 novembre

1974

Comore

  3 agosto

2001

  3 agosto

2001

Congo (Brazzaville)

  5 settembre

1975

  5 settembre

1975

Congo (Kinshasa)

16 agosto

1973

16 agosto

1973

Corea (Nord)

16 aprile

1986

16 aprile

1986

Corea (Sud)

10 aprile

1962

10 aprile

1962

Costa Rica

  4 marzo

1981

  4 marzo

1981

Côte d'Ivoire

  4 novembre

1960

  4 novembre

1960

Croazia

  8 luglio

1992

  8 luglio

1992

Cuba*

  6 maggio

1966

  6 maggio

1966

Danimarca*

  3 giugno

1959

  3 giugno

1959

Isole Faeröer

18 dicembre

2002

18 dicembre

2002

Dominica

18 dicembre

1979

18 dicembre

1979

Dominicana, Repubblica

25 agosto

1953

17 marzo

1958

Ecuador*

12 luglio

1956

17 marzo

1958

Egitto

17 marzo

1958

17 marzo

1958

El Salvador

12 febbraio

1981

12 febbraio

1981

Emirati Arabi Uniti

  4 marzo

1980

  4 marzo

1980

Eritrea

31 agosto

1993

31 agosto

1993

Estonia

31 gennaio

1992

31 gennaio

1992

Etiopia

  3 luglio

1975

  3 luglio

1975

Figi

14 marzo

1983

14 marzo

1983

Filippine

  9 novembre

1964

  9 novembre

1964

Finlandia*

21 aprile

1959

21 aprile

1959

Francia

  9 aprile

1952

17 marzo

1958

Gabon

  1° aprile

1976

  1° aprile

1976

Gambia

11 gennaio

1979

11 gennaio

1979

Georgia

22 giugno

1993

22 giugno

1993

Germania

  7 gennaio

1959 F

  7 gennaio

1959

Ghana

  6 luglio

1959

  6 luglio

1959

Giamaica

11 maggio

1976

11 maggio

1976

Giappone

17 marzo

1958

17 marzo

1958

Gibuti

20 febbraio

1979

20 febbraio

1979

Giordania

  9 novembre

1973

  9 novembre

1973

Grecia*

31 dicembre

1958

31 dicembre

1958

Grenada

  3 dicembre

1999

  3 dicembre

1998

Guatemala

16 marzo

1983

16 marzo

1983

Guinea

  3 dicembre

1975

  3 dicembre

1975

Guinea equatoriale

  6 settembre

1972

  6 settembre

1972

Guinea-Bissau

  6 dicembre

1977

  6 dicembre

1977

Guyana

13 maggio

1980

13 maggio

1980

Haiti

23 giugno

1953

17 marzo

1958

Honduras

23 agosto

1954

17 marzo

1958

India*

  6 gennaio

1959

  6 gennaio

1959

Indonesia*

18 gennaio

1961

18 gennaio

1961

Iran

  2 gennaio

1958

17 marzo

1958

Iraq*

28 agosto

1973

28 agosto

1973

Irlanda

26 febbraio

1951

17 marzo

1958

Islanda*

  8 novembre

1960

  8 novembre

1960

Isole Marshall

26 marzo

1998

26 marzo

1998

Israele

24 aprile

1952

17 marzo

1958

Italia

28 gennaio

1957

17 marzo

1958

Kazakstan

11 marzo

1994

11 marzo

1994

Kenya

22 agosto

1973

22 agosto

1973

Kiribati

28 ottobre

2003

28 ottobre

2003

Kuwait

  5 luglio

1960

  5 luglio

1960

Lettonia

  1° marzo

1993

  1° marzo

1993

Libano

  3 maggio

1966

  3 maggio

1966

Liberia

  6 gennaio

1959

  6 gennaio

1959

Libia

16 febbraio

1970

16 febbraio

1970

Lituania

  7 dicembre

1995

  7 dicembre

1995

Lussemburgo

14 febbraio

1991 A

14 febbraio

1991

Macedonia

13 ottobre

1993

13 ottobre

1993

Madagascar

  8 marzo

1961

  8 marzo

1961

Malawi

19 gennaio

1989

19 gennaio

1989

Malaysia*

17 giugno

1971

17 giugno

1971

Maldive

31 maggio

1967

31 maggio

1967

Malta

22 giugno

1966 F

22 giugno

1966

Marocco*

30 luglio

1962

30 luglio

1962

Mauritania

  8 maggio

1961

  8 maggio

1961

Maurizio

18 maggio

1978

18 maggio

1978

Messico*

21 settembre

1954

17 marzo

1958

Moldova

12 dicembre

2001

12 dicembre

2001

Monaco

22 dicembre

1989

22 dicembre

1989

Mongolia

11 dicembre

1996

11 dicembre

1996

Montenegro

10 ottobre

2006

10 ottobre

2006

Mozambico

17 gennaio

1979

17 gennaio

1979

Myanmar

  6 luglio

1951

17 marzo

1958

Namibia

27 ottobre

1994

27 ottobre

1994

Nepal

31 gennaio

1979

31 gennaio

1979

Nicaragua

17 marzo

1982

17 marzo

1982

Nigeria

15 marzo

1962

15 marzo

1962

Norvegia*

29 dicembre

1958

29 dicembre

1958

Nuova Zelanda

  9 novembre

1960

  9 novembre

1960

Oman

30 gennaio

1974

30 gennaio

1974

Paesi Bassi

31 marzo

1949

17 marzo

1958

Antille olandesi

  3 ottobre

1949

17 marzo

1958

Arubac

  1° gennaio

1986

  1° gennaio

1986

Pakistan

21 novembre

1958

21 novembre

1958

Panama

31 dicembre

1958

31 dicembre

1958

Papua Nuova Guinea

  6 maggio

1976

  6 maggio

1976

Paraguay

15 marzo

1993

15 marzo

1993

Perù

15 aprile

1968

15 aprile

1968

Polonia*

16 marzo

1960

16 marzo

1960

Portogallo

17 marzo

1976

17 marzo

1976

Qatar

19 maggio

1977

19 maggio

1977

Regno Unito

14 febbraio

1994

17 marzo

1958

Romania

28 aprile

1965

28 aprile

1965

Russia

24 dicembre

1958

24 dicembre

1958

Saint Kitts e Nevis

  8 ottobre

2001

  8 ottobre

2001

Saint Lucia

10 aprile

1980

10 aprile

1980

Saint Vincent e Grenadine

29 aprile

1981

29 aprile

1981

Salomone, Isole

27 giugno

1988

27 giugno

1988

Samoa

25 ottobre

1996

25 ottobre

1996

San Marino

12 marzo

2002

12 marzo

2002

São Tomé e Príncipe

  9 luglio

1990

  9 luglio

1990

Seicelle

13 giugno

1978

13 giugno

1978

Senegal

  7 novembre

1960

  7 novembre

1960

Serbia

11 dicembre

2000

11 dicembre

2000

Sierra Leone

14 marzo

1973

14 marzo

1973

Singapore

17 gennaio

1966

17 gennaio

1966

Siria

28 gennaio

1963

28 gennaio

1963

Slovacchia

24 marzo

1993

24 marzo

1993

Slovenia

10 febbraio

1993

10 febbraio

1993

Somalia

  4 aprile

1978

  4 aprile

1978

Spagna*

23 gennaio

1962

23 gennaio

1962

Sri Lanka

  6 aprile

1972

  6 aprile

1972

Stati Uniti*

17 agosto

1950

17 marzo

1958

Sudafrica

28 febbraio

1995

28 febbraio

1995

Sudan

  5 luglio

1974

  5 luglio

1974

Suriname

14 ottobre

1976

14 ottobre

1976

Svezia*

27 aprile

1959

27 aprile

1959

Svizzera*

20 luglio

1955

17 marzo

1958

Tanzania

  8 gennaio

1974

  8 gennaio

1974

Thailandia

20 settembre

1973

20 settembre

1973

Timor-Leste

10 maggio

2005

10 maggio

2005

Togo

20 giugno

1983

20 giugno

1983

Tonga

23 febbraio

2000

23 febbraio

2000

Trinidad e Tobago

27 aprile

1965

27 aprile

1965

Tunisia

23 maggio

1963

23 maggio

1963

Turchia*

25 marzo

1958

25 marzo

1958

Turkmenistan

26 agosto

1993

26 agosto

1993

Tuvalu

19 maggio

2004

19 maggio

2004

Ucraina

28 marzo

1994

28 marzo

1994

Ungheria

10 giugno

1970

10 giugno

1970

Uruguay

10 maggio

1968 F

10 maggio

1968

Vanuatu

21 ottobre

1986

21 ottobre

1986

Venezuela

27 ottobre

1975

27 ottobre

1975

Vietnam

12 giugno

1984

12 giugno

1984

Yemen

14 marzo

1979

14 marzo

1979

Zimbabwe

16 agosto

2005

16 agosto

2005

*

Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

a

Dal 7 giu. 1967 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 19 dic. 1984, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

b

Dal 2 feb. 1990 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 apr. 1987, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

c

Il 1° gen. 1986 l'isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l'autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno

Riserve e dichiarazioni

Cambogia

Il regio Governo del Cambogia, con l'accettazione della Convenzione per l'istituzione di un'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, dichiara che i provvedimenti da esso adottati o che potesse adottare per promuovere o aiutare la propria marina mercantile e le imprese nazionali di trasporti marittimi (come ad es. il finanziamento mediante prestiti a interesse di favore o privilegiato delle compagnie nazionali di navigazione marittima o l'attribuzione alle navi cambogiane di carichi appartenenti al regio Governo o da esso controllati, o ancora, il fatto di riservare il cabotaggio alla marina mercantile nazionale) come anche qualsiasi altra disposizione che esso dovesse prendere per promuovere lo sviluppo della marina mercantile cambogiana sono compatibili con gli scopi dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, così come sono definiti all'articolo 1 b della Convenzione.

Conseguentemente il regio Governo, prima di metterle in vigore, procederà a un riesame di tutte le raccomandazioni che dovesse adottare l'Organizzazione.

Il regio Governo dichiara inoltre che l'accettazione della Convenzione non produce e non produrrà né modifiche né emendamenti di sorta alla legislazione in vigore sul territorio del Regno di Cambogia.

Cuba

Con l'accettazione della Convenzione per l'istituzione di un'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, il Governo rivoluzionario della Repubblica di Cuba dichiara che la sua legislazione attuale, contenente disposizioni intese volutamente a promuovere e sviluppare la marina mercantile, è conforme agli scopi generali dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, definiti all'articolo 1b della Convenzione. Conseguentemente, qualsiasi raccomandazione in materia che fosse adottata dall'Organizzazione sarà riesaminata dal Governo cubano con speciale riguardo alla propria politica nazionale.

Danimarca

Il Governo danese approva il programma di lavoro adottato alla prima Assemblea dell'Organizzazione nel gennaio 1959 e ritiene che quest'ultima possa contribuire, nel campo tecnico e nautico, allo sviluppo del commercio e della navigazione marittimi nel mondo.

Qualora l'Organizzazione dovesse occuparsi di problemi aventi carattere prettamente commerciale od economico, il Governo danese potrebbe essere indotto a invocare le disposizioni dell'articolo 59 della Convenzione, concernenti il ritiro dei membri dall'Organizzazione.

Ecuador

Il governo d'Ecuador dichiara che le misure protezionistiche adottate in quanto concerne la propria marina mercantile e la flotta mercantile della Grande Colombia (Flotta Mercante Grancolombiana) le cui navi sono considerate ecuadoriane in virtù della partecipazione a detta flotta da parte del Governo d'Ecuador, perseguono unicamente lo scopo di promuovere lo sviluppo della marina mercantile nazionale nonché della flotta mercantile della Grande Colombia e sono conformi ai fini dell'Organizzazione marittima intergovernativa così come definiti all'articolo 1 b della Convenzione. Conseguentemente, il Governo d'Ecuador riesaminerà tutte le raccomandazioni che l'Organizzazione dovesse formulare in materia.

Finlandia

Stessa dichiarazione della Danimarca.

Grecia

Stessa dichiarazione della Danimarca.

India

Con l'accettazione della Convenzione per l'istituzione di un'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, il Governo indiano dichiara che tutti i provvedimenti ch'esso dovesse adottare o aver adottato per promuovere e aiutare la propria marina mercantile e le imprese nazionali di trasporti marittimi (come ad es. il finanziamento mediante concessione di prestiti a saggio ridotto o privilegiato, di compagnie nazionali di navigazione marittima o l'attribuzione a navi indiane di carichi appartenenti al Governo o da esso controllati, o, anche il fatto di riservare il cabotaggio alla marina mercantile nazionale) come anche tutte le altre disposizioni che il Governo indiano dovesse prendere promuovere lo sviluppo della marina mercantile indiana, sono compatibili con gli scopi dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, così come sono definiti all'articolo 1b della Convenzione. Conseguentemente, qualsiasi raccomandazione che l'Organizzazione dovesse adottare in materia sarà riesaminata da parte del Governo indiano. Inoltre, il Governo indiano dichiara esplicitamente che l'accettazione della Convenzione surriferita non ha e non avrà come effetto quello di modificare o emendare in qualsiasi modo la legislazione vigente sui territori della Repubblica dell'India.

Indonesia

Con l'accettazione della Convenzione, il Governo della Repubblica d'Indonesia dichiara che è nel campo tecnico e nautico che l'Organizzazione può contribuire allo sviluppo della navigazione e del commercio marittimi nel mondo.

Riguardo ai problemi puramente commerciali o economici, il Governo ritiene che l'assistenza e il sostegno alle imprese marittime mercantili del paese, per l'espansione del proprio commercio interno ed esterno nonché per la sua sicurezza, corrispondono agli scopi dell'Organizzazione così come sono specificati all'articolo 1 b della Convenzione.

Conseguentemente, l'accettazione non produrrà mai l'effetto d'alterare o di modificare in qualsiasi modo la legislazione vigente nella Repubblica d'Indonesia e qualsiasi raccomandazione che fosse adottata in materia dall'Organizzazione sarà riesaminata dal Governo della Repubblica d'Indonesia.

Iraq

L'Iraq dichiara che le disposizioni di cui al paragrafo b) dell'articolo primo non sono incompatibili con le misure adottate dall'Iraq, sia allo scopo d'incoraggiare e d'aiutare le sue proprie compagnie nazionali di navigazione marittima quali l'attribuzione di prestiti, il trasporto di determinate merci a bordo di navi da carico battenti la propria bandiera, l'impiego della marina mercantile nazionale per il cabotaggio, sia allo scopo di sviluppare e di accrescere la flotta o i trasporti marittimi su scala nazionale.

Islanda

L'Islanda si riserva il diritto di rivenire sulla propria ratificazione se fosse successivamente deciso di estendere la competenza dell'OMCI a problemi di natura prettamente commerciale o finanziaria.

L'Islanda concede grande importanza alla validità reale dell'articolo 59 della Convenzione, concernente il ritiro.

Malaysia

Con l'accettazione della Convenzione per l'istituzione d'una Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, il Governo malese dichiara che tutti i provvedimenti ch'esso dovesse adottare per promuovere e aiutare la propria marina mercantile e le imprese nazionali di trasporti marittimi (come ad es. il finanziamento mediante concessione di prestiti a saggio ridotto o privilegiato, di compagnie nazionali di navigazione marittima o l'attribuzione a navi malesi di carichi appartenenti al Governo o da esso controllati, o, anche il fatto di riservare il cabotaggio alla marina mercantile nazionale) come anche tutte le altre disposizioni che il Governo malese dovesse prendere per promuovere lo sviluppo della marina mercantile malese, sono compatibili con gli scopi dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, così come sono definiti all'articolo 1 b della convenzione. Conseguentemente, qualsiasi raccomandazione che l'Organizzazione dovesse adottare in materia sarà riesaminata da parte del Governo malese. Inoltre, il Governo malese dichiara esplicitamente, che l'accettazione della Convenzione surriferita non ha e non avrà come effetto quello di modificare o emendare in qualsiasi modo la legislazione vigente in Malaysia.

Marocco

Divenendo membro dell'Organizzazione, il Governo del Regno del Marocco dichiara di non accettare l'idea d'un ampliamento delle attività dell'Organizzazione che, dal campo prettamente tecnico e nautico, fossero estese a quello economico e commerciale, così come previsto ai capoversi b e c dell'articolo 1 della Convenzione. Se ciò fosse attuato, il Governo del Regno del Marocco si riserva il diritto di riconsiderare la propria posizione tenuto conto della situazione che ne risulterebbe, e potrebbe essere indotto a invocare l'articolo 59 della Convenzione, concernente il ritiro.

Messico

Il Governo degli Stati Uniti del Messico, aderendo alla Convenzione, considera che nessuna delle disposizioni di quest'ultima è intesa a modificare le legislazioni nazionali concernenti le pratiche commerciali restrittive e pertanto dichiara esplicitamente che l'adesione del Messico non ha e non avrà come effetto quello di modificare l'applicazione delle leggi contro i monopoli, in vigore sul territorio della Repubblica messicana.

Norvegia

Stessa dichiarazione della Danimarca.

Polonia

Con l'accettazione della Convenzione per l'istituzione di un'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, firmata a Ginevra il 6 marzo 1948, il Governo della Repubblica popolare di Polonia dichiara d'approvare il programma di lavoro dell'Organizzazione, adotto dall'Assemblea nella prima sessione del gennaio 1959.

Il Governo della Repubblica popolare di Polonia ritiene che l'Organizzazione debba contribuire allo sviluppo del commercio e della navigazione marittimi nel mondo, nel campo tecnico e nautico.

Spagna

L'Organizzazione marittima consultiva intergovernativa non deve estendere la propria azione e problemi d'ordine economico o commerciale e si limiterà all'esame di problemi di carattere tecnico.

Stati Uniti

Restando inteso che nessuna delle disposizioni della convenzione per l'istituzione di un'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima miri a modificare la legislazione nazionale concernente le pratiche commerciali restrittive, con la presente è dichiarato che la ratificazione della Convenzione da parte del Governo degli stati Uniti non ha e non avrà effetto di mutare o modificare in alcun modo l'applicazione delle leggi americane anti-trust.

Svezia

Dichiarazione analoga a quella della Danimarca.

Svizzera

In occasione del deposito del proprio istrumento di ratificazione per la convenzione concernente l'istituzione d'una organizzazione marittima (IMCO), la Svizzera fa la riserva generale che la propria collaborazione col IMCO, segnatamente in quanto concerne i rapporti fra questa organizzazione con quella delle Nazioni Unite, non può superare quei limiti determinati dal suo atteggiamento di Stato perpetuamente neutrale. Nel senso di tale riserva generale è fatta una riserva speciale sia per quanto concerne il testo dell'articolo VI, dell'accordo, attualmente in fase di disegno fra l'IMCO e l'UNO, sia per qualsiasi altra clausola analoga che dovesse sostituire o completare questa disposizione, nell'accordo menzionato o in qualsiasi altro trattato.

Turchia

L'accettazione non produce effetto sulle disposizioni della legislazione turca concernente il cabotaggio e il monopolio.


1 Privo d'oggetto. Vedi ora gli art. 16 e17 della conv.
2 Una versione aggiornata campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv.html).



RU 1958 1031; FF 1954 II 473 ediz. franc. 1954 II ediz. ted.


1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Nuovo testo giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1984 (RU 1982 671 670, FF 1980 II 681).
3 RU 1958 1029
4 Introdotto dalla risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670, FF 1980 II 681).
5 Introdotto dalla risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670, FF 1980 II 681).
6 Introdotta dalla risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670, FF 1980 II 681).
7 Giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670, FF 1980 II 681), le originari parti VIII a XVII diventano parti XI a XX, rispettivamente gli art. 33 a 63 diventano art. 43 a 73, le riferenze a tali parti ed articoli che figurano nel testo della conv., sono stati adattati in conseguenza.