Libro primo:1 Disposizioni generali
Parte prima: Dei crimini e dei delitti
Titolo primo: Del campo d'applicazione
Art. 1
1. Nessuna sanzione senza legge
Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena.
Art. 2
2. Condizioni di tempo
Art. 3
3. Condizioni di luogo.
Crimini o delitti commessi in Svizzera
1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
3 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 19501 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
- a.
- è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero;
- b.
- la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
Art. 4
Crimini o delitti commessi all'estero contro lo Stato
Art. 5
Reati commessi all'estero su minorenni
- a.1
- tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minore di diciotto anni;
- b.
- atti sessuali con fanciulli (art. 187), se la vittima è minore di quattordici anni;
- c.
- pornografia qualificata (art. 197 n. 3), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con fanciulli.
2 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU2, l'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
- a.
- è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero;
- b.
- la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
1 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Conv. sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437; FF 2005 2513).
2 RS 0.101
Art. 6
Reati commessi all'estero e perseguiti in conformità di un obbligo internazionale
- a.
- l'atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale, e
- b.
- l'autore si trova in Svizzera e non è estradato all'estero.
3 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU1, l'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
- a.
- è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero;
- b.
- la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
Art. 7
Altri reati commessi all'estero
- a.
- l'atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale;
- b.
- l'autore si trova in Svizzera o, per questo suo atto, è estradato alla Confederazione, e
- c.
- secondo il diritto svizzero l'atto consente l'estradizione, ma l'autore non viene estradato.
- a.
- la richiesta di estradizione è stata respinta per un motivo non inerente alla natura dell'atto; oppure
- b.
- l'autore ha commesso un crimine particolarmente grave proscritto dalla comunità giuridica internazionale.
4 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e dalla CEDU1, l'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
- a.
- è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero;
- b.
- la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
Art. 8
Luogo del reato
Art. 9
4. Condizioni personali
2 Per le persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i diciott'anni rimangono salve le disposizioni del diritto penale minorile del 20 giugno 20031 (DPMin). Se vanno giudicati nel contempo un atto commesso prima del compimento dei diciott'anni e un atto commesso dopo, si applica l'articolo 3 capoverso 2 DPMin.2
Titolo secondo: Della punibilità
Art. 10
1. Crimini e delitti.
Definizioni
1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2 Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3 Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 11
Commissione per omissione
1 Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.
- a.
- della legge;
- b.
- di un contratto;
- c.
- di una comunità di rischi liberamente accettata; o
- d.
- della creazione di un rischio.
Art. 13
Errore sui fatti
Art. 14
3. Atti leciti e colpa.
Atto permesso dalla legge
Chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l'atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o a un'altra legge.
Art. 15
Legittima difesa esimente
Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri.
Art. 16
Legittima difesa discolpante
Art. 17
Stato di necessità esimente
Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti.
Art. 18
Stato di necessità discolpante
Art. 19
Incapacità e scemata imputabilità
3 Possono essere ordinate tuttavia le misure previste negli articoli 59-61, 63, 64, 67 e 67b.
Art. 20
Dubbio sull'imputabilità
Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore, l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia.
Art. 21
Errore sull'illiceità
Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.
Art. 23
Desistenza e pentimento attivo
Art. 25
Complicità
Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con pena attenuata.
Art. 26
Partecipazione a un reato speciale
Se la punibilità è giustificata o aggravata da uno speciale obbligo dell'autore, il compartecipe che non sia vincolato a tale obbligo è punito con pena attenuata.
Art. 27
Circostanze personali
Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali che aggravano, attenuano o escludono la punibilità solo per l'autore o il compartecipe a cui si riferiscono.
Art. 28
6. Punibilità dei mass media
Art. 28a
Tutela delle fonti
2 Il capoverso 1 non si applica se il giudica accerta che:
- a.
- la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l'integrità fisica di una persona; oppure
- b.1
- senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111-113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189-191, 197 numero 3, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies del presente Codice, come pure ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 19512 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.
Art. 29
7. Rapporti di rappresentanza
Se fonda o aggrava la punibilità, la violazione di un dovere particolare che incombe unicamente alla persona giuridica, alla società o alla ditta individuale1 è imputata a una persona fisica allorquando essa agisce:
- a.
- in qualità di organo o membro di un organo di una persona giuridica;
- b.
- in qualità di socio;
- c.
- in qualità di collaboratore di una persona giuridica, di una società o di una ditta individuale2 nella quale esercita competenze decisionali autonome nel proprio settore di attività;
- d.
- in qualità di dirigente effettivo senza essere organo, membro di un organo, socio o collaboratore.
Art. 30
8. Querela della parte lesa.
Diritto di querela
2 Se la persona lesa non ha l'esercizio dei diritti civili, il diritto di querela spetta al suo rappresentante legale. Se essa si trova sotto tutela o curatela generale, il diritto di querela spetta anche all'autorità di protezione degli adulti.1
3 La persona lesa minorenne o sotto curatela generale può anch'essa presentare la querela se è capace di discernimento.2
5 Se l'avente diritto ha espressamente rinunciato a presentare la querela, la rinuncia è definitiva.
1 Nuovo testo del per. giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
2 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
Art. 31
Termine
Il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore del reato.
Art. 32
Indivisibilità
Quando l'avente diritto presenta querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi devono essere perseguiti.
Art. 33
Desistenza
2 Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla.
3 La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti.
Titolo terzo: Delle pene e delle misure
Capo primo: Delle pene
Sezione 1: Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità e della pena detentiva
Art. 34
1. Pena pecuniaria.
Commisurazione
4 Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.
Art. 35
Esazione
Art. 36
Pena detentiva sostitutiva
- a.
- la proroga del termine di pagamento per ventiquattro mesi al massimo;
- b.
- la riduzione dell'importo dell'aliquota giornaliera; oppure
- c.
- l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità.
Art. 38
Esecuzione
L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità.
Art. 39
Commutazione
Art. 40
3. Pena detentiva.
In generale
Di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi; la durata massima è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.
Art. 41
Pena detentiva di breve durata senza condizionale
2 Il giudice deve motivare in modo circostanziato questa forma di pena.
Sezione 2: Della condizionale
Art. 42
1. Pene con la condizionale
4 Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell'articolo 106.1
Art. 44
3. Disposizioni comuni.
Periodo di prova
3 Il giudice spiega al condannato l'importanza e le conseguenze della sospensione condizionale.
Art. 45
Successo del periodo di prova
Se il condannato supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più eseguita.
Art. 46
Insuccesso del periodo di prova
3 Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca.
5 La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova.
Sezione 3: Della commisurazione della pena
Art. 47
1. Principio
Art. 48
2. Attenuazione della pena.
Circostanze attenuanti
Il giudice attenua la pena se:
- a.
- l'autore ha agito:
- 1.
- per motivi onorevoli,
- 2.
- in stato di grave angustia,
- 3.
- sotto l'impressione d'una grave minaccia,
- 4.
- ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
- b.
- l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
- c.
- l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
- d.
- l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
- e.
- la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.
Art. 49
3. Concorso di reati
Art. 50
4. Obbligo di motivazione
Se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.
Art. 51
5. Computo del carcere preventivo
Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell'ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità.
Sezione 4: Dell'impunità e della sospensione del procedimento2
Art. 52
1. Motivi d'impunità.
Punizione priva di senso1
L'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità.
Art. 53
Riparazione
Se l'autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora:
- a.
- le condizioni per la sospensione condizionale della pena siano adempiute (art. 42); e
- b.
- l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza.
Art. 54
Autore duramente colpito
Se l'autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
Art. 55
2. Disposizioni comuni
Art. 55a1
3. Sospensione del procedimento.
Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima 2
1 In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3-5), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, bbis e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), il pubblico ministero e il giudice possono sospendere il procedimento se:3
- a.4
- la vittima è:
- 1.
- il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, o
- 2.
- il partner registrato o l'ex partner registrato dell'autore e il fatto è stato commesso durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento, o
- 3.
- il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l'ex partner convivente dell'autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell'anno successivo alla separazione; e
- b.
- la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda dell'autorità competente.
2 Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per scritto o verbalmente, entro sei mesi dalla sospensione. 5
3 Qualora il consenso non sia revocato, il pubblico ministero e il giudice dispongono l'abbandono del procedimento. 6
1 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
2 Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
3 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
4 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
5 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
6 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
7 Abrogato dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Capo secondo: Delle misure
Sezione 1: Delle misure terapeutiche e dell'internamento
Art. 56
1. Principi
1 Una misura deve essere ordinata se:
- a.
- la sola pena non è atta a impedire il rischio che l'autore commetta altri reati;
- b.
- sussiste un bisogno di trattamento dell'autore o la sicurezza pubblica lo esige; e
- c.
- le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute.
- a.
- la necessità e le prospettive di successo di un trattamento dell'autore;
- b.
- il genere e la probabilità di eventuali altri reati; e
- c.
- la possibilità di eseguire la misura.
4bis Se entra in linea di conto l'internamento a vita di cui all'articolo 64 capoverso 1bis, il giudice, per ordinarlo, si fonda sulle perizie di almeno due periti esperti e reciprocamente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l'autore.1
5 Di regola il giudice ordina una misura soltanto se è disponibile un'istituzione adeguata.
6 La misura i cui presupposti non siano più adempiuti dev'essere soppressa.
Art. 56a
Concorso di misure
2 Se più misure si rivelano necessarie, il giudice può ordinarle congiuntamente.
Art. 57
Relazione tra le misure e le pene
3 La privazione della libertà connessa alla misura è computata nella pena.
Art. 58
Esecuzione
2 Le istituzioni terapeutiche ai sensi degli articoli 59-61 devono essere separate dai penitenziari.
Art. 59
2. Misure terapeutiche stazionarie.
Trattamento di turbe psichiche
- a.
- l'autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba, e
- b.
- vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba.
3 Fintanto che sussiste il pericolo che l'autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un'istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato.1
Art. 60
Trattamento della tossicodipendenza
- a.
- l'autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con il suo stato di dipendenza, e
- b.
- vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato di dipendenza.
Art. 61
Misure per i giovani adulti
- a.
- l'autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità, e
- b.
- vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità.
Art. 62
Liberazione condizionale
- a.
- di volta in volta da uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all'articolo 59;
- b.
- da uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.
Art. 62a
Insuccesso del periodo di prova
- a.
- ordinare il ripristino dell'esecuzione;
- b.
- sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare una nuova misura; o
- c.
- sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare l'esecuzione di una pena detentiva.
5 Se prescinde dal ripristino dell'esecuzione o da una nuova misura, il giudice può:
- a.
- ammonire il liberato condizionalmente;
- b.
- ordinare un trattamento ambulatoriale o un'assistenza riabilitativa;
- c.
- impartire norme di condotta, e
- d.
- prorogare il periodo di prova da uno a cinque anni in caso di misura secondo l'articolo 59 e da uno a tre anni in caso di misura secondo gli articoli 60 o 61.
Art. 62b
Liberazione definitiva
Art. 62c
Soppressione della misura
- a.
- la sua esecuzione o prosecuzione non ha prospettive di successo; o
- b.
- è stata raggiunta la durata massima secondo gli articoli 60 e 61 e non risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale; oppure
- c.
- non esiste o non esiste più un'istituzione adeguata.
5 Se all'atto della soppressione della misura ritiene opportuna una misura di protezione degli adulti, l'autorità competente ne avvisa l'autorità di protezione degli adulti.1
Art. 62d
Esame della liberazione e della soppressione
Art. 63
3. Trattamento ambulatoriale.
Condizioni e esecuzione
- a.
- l'autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato, e
- b.
- vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.
Art. 63a
Soppressione della misura
2 Il trattamento ambulatoriale è soppresso dall'autorità competente se:
- a.
- si è concluso con successo;
- b.
- la sua prosecuzione non ha prospettive di successo; o
- c.
- è stata raggiunta la durata massima legale, ove si tratti di trattamento di alcolizzati, tossicomani o farmacodipendenti.
Art. 63b
Esecuzione della pena detentiva sospesa
Art. 64
4. Internamento.
Condizioni e esecuzione
1 Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:1
- a.
- in base alle caratteristiche della personalità dell'autore, nonché in base alle circostanze in cui fu commesso il reato e vi è seriamente da attendersi che costui commetta nuovi reati di questo genere; o
- b.
- in base a una turba psichica di notevole gravità, permanente o di lunga durata, con cui aveva connessione il reato, vi è seriamente da attendersi che l'autore commetta nuovi reati di questo genere e che una misura secondo l'articolo 59 non abbia prospettive di successo.
1bis Il giudice ordina l'internamento a vita se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d'ostaggio, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimoter) e se sono adempite le condizioni seguenti:2
- a.
- con il crimine l'autore ha pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona;
- b.
- è altamente probabile che l'autore commetta di nuovo uno di questi crimini;
- c.
- l'autore è considerato durevolmente refrattario alla terapia, poiché il trattamento non ha prospettive di successo a lungo termine.3
2 L'esecuzione dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva. Non sono applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva (art. 86-88).4
3 Se già nel corso dell'esecuzione della pena detentiva vi è da attendersi che l'autore supererà con successo il periodo di prova in libertà, il giudice dispone la liberazione condizionale dalla pena detentiva al più presto per il giorno in cui l'autore avrà scontato i due terzi della pena detentiva o quindici anni se la pena detentiva è a vita. È competente il giudice che ha ordinato l'internamento. Per il resto è applicabile l'articolo 64a.5
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
3 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Art. 64a
Fine dell'interna-mento e liberazione
1 L'autore è liberato condizionalmente dall'internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1 appena vi è da attendersi ch'egli supererà con successo il periodo di prova in libertà.1 Il periodo di prova è di due a cinque anni. Per la durata del periodo di prova può essere ordinata un'assistenza riabilitativa e possono essere impartite norme di condotta.
Art. 64b1
Esame della liberazione
1 L'autorità competente esamina d'ufficio o su richiesta:
- a.
- almeno una volta all'anno, e la prima volta dopo due anni, se e quando l'autore possa essere liberato condizionalmente dall'internamento (art. 64a cpv. 1);
- b.
- almeno ogni due anni, e la prima volta prima che abbia inizio l'internamento, se sono adempiute le condizioni per un trattamento terapeutico stazionario e se deve essere presentata una richiesta in tal senso al giudice competente (art. 65 cpv. 1).
2 L'autorità competente prende una decisione secondo il capoverso 1:
- a.
- fondandosi su un rapporto della direzione dell'istituto;
- b.
- fondandosi su una perizia di un esperto indipendente ai sensi dell'articolo 56 capoverso 4;
- c.
- dopo aver sentito una commissione ai sensi dell'articolo 62d capoverso 2;
- d.
- dopo aver sentito l'autore.
Art. 65
5. Modifica della sanzione
1 Se, prima o durante l'esecuzione della pena detentiva o dell'internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1, le condizioni per una misura terapeutica stazionaria risultano adempiute, il giudice può ordinare questa misura a posteriori.1 È competente il giudice che ha pronunciato la pena o ordinato l'internamento. L'esecuzione della pena residua è sospesa.
2 Se, durante l'esecuzione della pena detentiva, sulla base di nuovi fatti o mezzi di prova, risulta che le condizioni per un internamento sono adempiute e sussistevano già al momento della condanna, senza che il giudice ne potesse essere a conoscenza, il giudice può ordinare l'internamento a posteriori. La competenza e la procedura sono rette dalle norme applicabili alla revisione.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
2 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Sezione 2: Delle altre misure
Art. 66
1. Cauzione preventiva
Art. 67
2. Interdizione dell'esercizio di una professione
Art. 67a
Esecuzione
Art. 67b
3. Divieto di condurre
Se l'autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può ordinare congiuntamente a una pena o a una misura secondo gli articoli 59-64 il ritiro della licenza di allievo conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni.
Art. 68
4. Pubblicazione della sentenza
4 Il giudice fissa le modalità e l'estensione della pubblicazione.
Art. 69
5. Confisca
a. Confisca di oggetti pericolosi
2 Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
Art. 71
Risarcimenti
Art. 72
Confisca di valori patrimoniali di una organizzazione criminale
Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.
Art. 73
6. Assegnamenti al danneggiato
- a.
- la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato;
- b.
- gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
- c.
- le pretese di risarcimento;
- d.
- l'importo della cauzione preventiva prestata.
Titolo quarto: Dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà
Art. 74
1. Principi dell'esecuzione
La dignità umana del detenuto o collocato dev'essere rispettata. I diritti di costui possono essere limitati soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell'istituzione d'esecuzione lo richiedano.
Art. 75
2. Esecuzione delle pene detentive.
Principi
5 Va tenuto conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei detenuti d'ambo i sessi.
- a.
- essa non sia stata eseguita simultaneamente all'altra pena detentiva per un motivo addebitabile alle autorità d'esecuzione;
- b.
- il detenuto potesse presumere in buona fede che all'atto della liberazione non sarebbe esistita contro di lui alcun'altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva; e
- c.
- l'esecuzione medesima compromettesse il reinserimento sociale del detenuto.
Art. 75a1
Misure particolari di sicurezza
- a.
- l'autore ha commesso un crimine di cui all'articolo 64 capoverso 1; e
- b.
- l'autorità di esecuzione non è in grado di valutare con certezza la pericolosità pubblica del detenuto.
Art. 77
Esecuzione ordinaria
Di regola, il detenuto trascorre nel penitenziario il tempo di lavoro e di riposo e il tempo libero.
Art. 77a
Lavoro e alloggio esterni
Art. 77b
Semiprigionia
Le pene detentive da sei mesi a un anno sono scontate in forma di semiprigionia se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati. Il detenuto continua a lavorare o a seguire la sua formazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. Durante questa fase dell'esecuzione, il condannato deve comunque essere debitamente assistito.
Art. 78
Segregazione cellulare
La segregazione cellulare, in forma di isolamento ininterrotto dagli altri detenuti, può essere ordinata soltanto:
- a.
- all'inizio della pena e al fine di avviare l'esecuzione, per un periodo di non oltre una settimana;
- b.
- a tutela del detenuto o di terzi;
- c.
- come sanzione disciplinare.
Art. 79
Forma dell'esecuzione per pene detentive di breve durata
Art. 80
Deroghe alle forme d'esecuzione
1 Alle norme in materia di esecuzione può essere derogato a favore del detenuto:
- a.
- qualora il suo stato di salute lo richieda;
- b.
- in caso di gravidanza, parto e puerperio;
- c.
- per permettere a madri detenute di tenere con sé i loro infanti, se nell'interesse anche del bambino medesimo.
Art. 81
Lavoro
2 Il detenuto che vi acconsente può essere occupato presso un datore di lavoro privato.
Art. 82
Formazione e perfezionamento
Al detenuto idoneo deve per quanto possibile essere data la possibilità di acquisire una formazione e un perfezionamento corrispondenti alle sue capacità.
Art. 83
Retribuzione
Art. 84
Relazioni con il mondo esterno
5 I rapporti con le autorità di vigilanza non possono essere controllati.
6bis Ai criminali internati a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto durante l'esecuzione della pena che precede l'internamento a vita.1
7 Rimangono salvi l'articolo 36 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19632 sulle relazioni consolari e le altre norme di diritto internazionale pubblico concernenti le visite e la corrispondenza, vincolanti per la Svizzera.
Art. 85
Controlli e ispezioni
Art. 87
b. Periodo di prova
Art. 88
c. Successo del periodo di prova
Se il liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.
Art. 89
d. Insuccesso del periodo di prova
Art. 90
3. Esecuzione di misure
- a.
- come misura terapeutica temporanea;
- b.
- a tutela del collocato medesimo o di terzi;
- c.
- come sanzione disciplinare.
2bis Le misure di cui agli articoli 59-61 e 64 possono essere eseguite in forma di lavoro e alloggio esterni se vi sono fondate probabilità che ciò contribuisca in modo determinante a realizzare lo scopo della misura e purché non vi sia il pericolo che il collocato si dia alla fuga o commetta nuovi reati. L'articolo 77a capoversi 2 e 3 si applica per analogia.1
4bis Al trasferimento in un penitenziario aperto e all'autorizzazione di un regime aperto si applica per analogia l'articolo 75a.2
4ter Durante l'internamento a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto.3
5 Controlli e perquisizioni sono retti per analogia dall'articolo 85.
1 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
2 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
3 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
Art. 91
4. Disposizioni comuni.
Diritto disciplinare
2 Le sanzioni disciplinari sono:
- a.
- l'ammonizione;
- b.
- la revoca temporanea o limitazione del diritto di disporre di mezzi finanziari, dell'occupazione del tempo libero o dei contatti con l'esterno;
- c.1
- la multa;
- d.2
- l'arresto quale ulteriore restrizione alla libertà.
Art. 92
Interruzione dell'esecuzione
L'esecuzione di pene e misure può essere interrotta per gravi motivi.
Titolo quinto: Dell'assistenza riabilitativa, delle norme di condotta e dell'assistenza sociale volontaria
Art. 93
Assistenza riabilitativa
Art. 94
Norme di condotta
Le norme di condotta che il giudice o l'autorità preposta all'esecuzione delle pene può impartire al condannato per il periodo di prova concernono in particolare l'esercizio di una professione, la dimora, la guida di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e psicologica.
Art. 95
Disposizioni comuni
4 Il giudice o l'autorità preposta all'esecuzione delle pene può, nei casi previsti dal capoverso 3:
- a.
- prorogare della metà la durata del periodo di prova;
- b.
- por fine all'assistenza riabilitativa o riorganizzarla;
- c.
- modificare o abrogare le norme di condotta o impartirne di nuove.
Art. 96
Assistenza sociale volontaria
Per la durata del procedimento penale e dell'esecuzione della pena i Cantoni assicurano un'assistenza sociale cui gli interessati possono far capo volontariamente.
Titolo sesto: Della prescrizione
Art. 97
1. Prescrizione dell'azione penale.
Termini
1 L'azione penale si prescrive:
- a.
- in trent'anni, se per il reato è comminata la pena detentiva a vita;
- b.
- in quindici anni, se per il reato è comminata una pena detentiva superiore a tre anni;
- c.
- in sette anni, se per il reato è comminata un'altra pena.
2 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.1
4 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111-113, 122, 182, 189-191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescrizione dell'azione penale è retta dai capoversi 1-3 se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 20012 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941 4967).
2 HYPERLINK "http://www.bk.admin.ch/ch/i/as/2002/2993.pdf"
3 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Conv. sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437; FF 2005 2513).
Art. 98
Decorrenza
La prescrizione decorre:
- a.
- dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato;
- b.
- se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto;
- c.
- se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.
Art. 99
2. Prescrizione della pena.
Termini
- a.
- in trent'anni, se si tratta di una pena detentiva a vita;
- b.
- in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o più anni;
- c.
- in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni;
- d.
- in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva di oltre un anno ma inferiore a cinque anni;
- e.
- in cinque anni, se si tratta di un'altra pena.
2 Il termine di prescrizione di una pena detentiva è sospeso:
- a.
- durante l'esecuzione ininterrotta di questa pena o di un'altra pena detentiva o misura eseguita immediatamente prima;
- b.
- nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.
Art. 100
Decorrenza
La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata. In caso di sospensione condizionale della pena o di previa esecuzione di una misura, decorre dal giorno in cui è ordinata l'esecuzione della pena.
Art. 101
3. Imprescrittibilità
- a.
- il genocidio (art. 264);
- b.
- i crimini contro l'umanità (art. 264a cpv. 1 e 2);
- c.
- i crimini di guerra (art. 264c cpv. 1-3, 264d cpv. 1 e 2, 264e cpv. 1 e 2, 264f, 264g cpv. 1 e 2 e 264h);
- d.
- i crimini che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di molte persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio;1
- e.2
- gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1), la coazione sessuale (art. 189), la violenza carnale (art. 190), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), gli atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192 cpv. 1) e lo sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 cpv. 1), se commessi su fanciulli minori di 12 anni.
3 I capoversi 1 lettere a, c e d e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell'entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2010 della presente legge l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera e si applica se il 30 novembre 2008 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.3 4
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
2 Introdotta dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393).
3 Per. introdotto dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393).
4 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
Titolo settimo: Della responsabilità dell'impresa
Art. 102
Punibilità
2 Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies o 322septies capoverso 1 oppure di un reato secondo l'articolo 4a capoverso 1 lettera a della legge federale del 19 dicembre 19861 contro la concorrenza sleale, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.2
4 Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo:
- a.
- le persone giuridiche di diritto privato;
- b.
- le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;
- c.
- le società;
- d.
- le ditte individuali3.
Parte seconda: Delle contravvenzioni
Art. 104
Applicabilità delle disposizioni della parte prima
Le disposizioni della parte prima del presente Codice si applicano anche alle contravvenzioni, con le modifiche qui appresso.
Art. 105
Inapplicabilità o applicabilità condizionale
1 Le disposizioni sulla condizionale (art. 42 e 43) e sulla responsabilità dell'impresa (art. 102 e 102a1) non sono applicabili alle contravvenzioni.
2 Il tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
Art. 106
Multa
1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi.
5 Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli articoli 35 e 36 capoversi 2-5.
Art. 107
Lavoro di pubblica utilità
Parte terza: Definizioni
Art. 110
1 Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.1
3bis Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali.2
Libro secondo: Disposizioni speciali
Titolo primo: Dei reati contro la vita e l'integrità della persona
Art. 111
1. Omicidio.
Omicidio intenzionale
Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva1 non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti.
Art. 1121
Assassinio
Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.2
Art. 1131
Omicidio passionale
Se il colpevole ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.2
Art. 1141
Omicidio su richiesta della vittima
Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria2.
Art. 115
Istigazione e aiuto al suicidio
Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria1.
Art. 1161
Infanticidio
La madre che, durante il parto o finché si trova sotto l'influenza del puerperio, uccide l'infante, è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 117
Omicidio colposo
Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 1181
2. Interruzione della gravidanza.
Interruzione punibile della gravidanza
2 Chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della gestante è punito con una pena detentiva da uno2 a dieci anni.
4 Nei casi di cui ai capoversi 1 e 3, l'azione penale si prescrive in tre anni.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381 4285).
2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 4 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986; FF 2002 2416 1513).
Art. 1191
Interruzione non punibile della gravidanza
3 Se la gestante è incapace di discernimento è necessario il consenso del suo rappresentante legale.
Art. 1201
Contravvenzioni commesse dal medico
- a.
- chiedere alla gestante una richiesta scritta;
- b.
- tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:
- 1.
- un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,
- 2.
- una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,
- 3.
- informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e
- c.
- assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni,
è punito con la multa2.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381 4285).
2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 1221
3. Lesioni personali.
Lesioni gravi
Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita,
chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso,
chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona,
è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.2
Art. 1231
Lesioni semplici
1. Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena (art. 48a).2
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria e il colpevole è perseguito d'ufficio,
se egli ha fatto uso di veleno, di un'arma o di un oggetto pericoloso,
se egli ha agito contro una persona incapace di difendersi o contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura,
se egli è il coniuge della vittima e ha agito durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio,3
se egli è il partner registrato o l'ex partner registrato della vittima e ha agito durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento,4
se egli è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l'atto sia stato commesso durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.5
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 Comma introdotto dal il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
4 Comma. introdotto dal n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
5 Originario comma 4. Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Art. 125
Lesioni colpose
1 Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d'una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria1.
2 Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d'ufficio.
Art. 126
Vie di fatto
2 Il colpevole è perseguito d'ufficio se ha agito reiteratamente:
- a.
- contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura;
- b.
- contro il proprio coniuge durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio; o
- bbis.1
- contro il proprio partner registrato o ex partner registrato, durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento; o
- c.
- contro il proprio partner eterosessuale o omosessuale, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l'atto sia stato commesso durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.2
1 Introdotta dal n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
2 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Art. 1271
4. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui.
Abbandono
Chiunque espone a pericolo di morte od a grave imminente pericolo di perdita della salute una persona incapace di provvedere a se stessa e della quale egli ha la custodia o deve aver cura, ovvero l'abbandona in siffatto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 1281
Omissione di soccorso
Chiunque omette di prestare soccorso a una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere,
chiunque impedisce ad un terzo di prestare soccorso o lo ostacola nell'adempimento di tale dovere,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 128bis1
Falso allarme
Chiunque, cosciente della gratuità del suo atto, allarma senza motivo i servizi pubblici di sicurezza o di interesse generale, un servizio di salvataggio o di soccorso, in particolare la polizia, i pompieri o i servizi sanitari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 1291
Esposizione a pericolo della vita altrui
Chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 1341
Aggressione
Chiunque prende parte ad un'aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria2.
Art. 1351
Rappresentazione di atti di cruda violenza
1bis Chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il capoverso 1 che mostrano atti di violenza verso esseri umani o animali, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.2 3
2 Gli oggetti sono confiscati.
3 Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena pecuniaria.4
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001(Reati contro l'integrità sessuale; divieto del possesso di pornografia dura), in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 408; FF 2000 2609). Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
4 Nuove espr. del cpv. giusta il n. II 1 cpv. 7 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 1361
Somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute
Chiunque somministra a una persona minore di sedici anni, o le mette a disposizione per il consumo, bevande alcoliche o altre sostanze in quantità pericolose per la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Titolo secondo:1 Dei reati contro il patrimonio
Art. 137
1. Reati contro il patrimonio.
Appropriazione semplice
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, in quanto non ricorrano le condizioni degli articoli 138-140.
2. Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà,
se egli ha agito senza fine di lucro o
se il reato è stato commesso a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica,
è punito soltanto a querela di parte.
Art. 138
Appropriazione indebita
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
L'appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria1 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.
Art. 139
Furto
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere1 se fa mestiere del furto.
3. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere2 se
ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine,
per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa o,
per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.
4. Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.
1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 9 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
2 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 10 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Art. 140
Rapina
1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell'intento di conservare la cosa rubata.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno1 se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
3. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o
per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.
4. La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.
Art. 141
Sottrazione di una cosa mobile
Chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 141bis
Impiego illecito di valori patrimoniali
Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 142
Sottrazione di energia
Art. 143
Acquisizione illecita di dati
Art. 144
Danneggiamento
Art. 144bis
Danneggiamento di dati
1. Chiunque, illecitamente, cancella, modifica o rende inservibili dati registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.
2. Chiunque allestisce, importa, mette in circolazione, propaganda, offre o rende comunque accessibili programmi che sa o deve presumere destinati a scopi di cui al numero 1, o dà indicazioni per allestirli, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha agito per mestiere, può essere punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.
Art. 145
Appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione
Il debitore che, nell'intenzione di nuocere al proprio creditore, gli sottrae una cosa su cui grava un diritto di pegno o di ritenzione, oppure ne dispone arbitrariamente, la deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile, è punito, a querela di parte, una con pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 146
Truffa
Art. 147
Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati
Art. 148
Abuso di carte- chèques o di credito
Art. 149
Frode dello scotto
Chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l'esercente della somma dovuta è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 150
Conseguimento fraudolento di una prestazione
Chiunque, senza pagare, ottiene fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, in modo particolare l'utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico,
l'accesso ad una rappresentazione, ad un'esposizione o ad una manifestazione simile,
il funzionamento di un impianto per l'elaborazione di dati o di un apparecchio automatico,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 150bis1
Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l'illecita decodificazione di offerte in codice
1 Chiunque fabbrica, importa, esporta, fa transitare, immette in commercio o installa apparecchiature, loro componenti o programmi per l'elaborazione di dati, destinati o atti a decodificare illecitamente programmi radiofonici o servizi di telecomunicazione in codice è punito, a querela di parte, con la multa.2
2 Il tentativo e la complicità sono punibili.
Art. 151
Danno patrimoniale procurato con astuzia
Chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 152
False indicazioni su attività commerciali
Chiunque come fondatore, titolare, socio illimitatamente responsabile, procuratore o membro dell'organo di gestione, del consiglio d'amministrazione o dell'ufficio di revisione, oppure liquidatore di una società commerciale, cooperativa o di un'altra azienda esercitata in forma commerciale,
dà o fa dare, in comunicazioni al pubblico o in rapporti o proposte all'insieme dei soci o agli associati all'azienda, indicazioni false o incomplete di importanza considerevole, tali da determinare terzi ad atti di disposizione pregiudizievoli al proprio patrimonio,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 153
False comunicazioni alle autorità del registro di commercio
Chiunque induce l'autorità preposta al registro di commercio a iscrivere un fatto contrario al vero o omette di segnalarle un fatto che dovrebbe venir iscritto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 154
Abrogato
Art. 155
Contraffazione di merci
1. Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d'affari, fabbrica merci il cui reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze, segnatamente perché contraffà o falsifica merci, importa, tiene in deposito o mette in circolazione tali merci,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione.
2. Se il colpevole fa mestiere di tali operazioni, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione.1
Art. 156
Estorsione
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell'estorsione, o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona.
3. Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 140.
4. Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno1.
Art. 157
Usura
1. Chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l'inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione,
chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena o lo fa valere,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell'usura.
Art. 158
Amministrazione infedele
1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui.
Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.
2. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3. L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
Art. 159
Appropriazione indebita di trattenute salariali
Il datore di lavoro che disattende l'obbligo di versare trattenute salariali quale pagamento di imposte, tasse, premi e contributi d'assicurazione, oppure di utilizzarle altrimenti a favore del lavoratore e cagiona in tal modo a quest'ultimo un danno patrimoniale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 160
Ricettazione
1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.
Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere della ricettazione.
Art. 162
2. Violazione del segreto di fabbrica o commerciale
Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l'obbligo di custodire,
chiunque trae profitto per sè o per altri da questa rivelazione,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 163
3. Crimini o delitti nel fallimento e nell'esecuzione per debiti.
Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento
1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare
distrae o occulta valori patrimoniali,
simula debiti,
riconosce debiti fittizi oppure incita un terzo a farli valere,
è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
Art. 164
Diminuzione dell'attivo in danno dei creditori
1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce il proprio attivo in quanto
deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili valori patrimoniali, aliena gratuitamente o contro una prestazione manifestamente inferiore valori patrimoniali,
rifiuta senza validi motivi diritti che gli spettano o rinuncia gratuitamente a tali diritti,
è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
Art. 165
Cattiva gestione
1. Il debitore che, in un modo non previsto nell'articolo 164, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni,
cagiona o aggrava il proprio eccessivo indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione conoscendo la propria insolvenza,
è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il debitore escusso in via di pignoramento è perseguito penalmente soltanto a querela di un creditore che ha ottenuto contro di lui un attestato di carenza di beni.
La querela deve essere presentata entro tre mesi dal rilascio dell'attestato di carenza di beni.
Non ha diritto di querela il creditore che ha indotto il debitore a contrarre debiti alla leggera, a fare spese sproporzionate o speculazioni avventate, ovvero che l'ha sfruttato in modo usurario.
Art. 166
Omissione della contabilità
Il debitore che viola il dovere impostogli dalla legge di tenere regolarmente e conservare i libri di commercio e di allestire un bilancio in modo che non si possa rilevare il suo stato patrimoniale o non si possa rilevarlo interamente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni in seguito ad un pignoramento eseguito in conformità dell'articolo 43 della legge federale dell'11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).
Art. 167
Favori concessi ad un creditore
Il debitore che, conoscendo la propria insolvenza e al fine di favorire alcuni dei suoi creditori in danno degli altri, compie atti tendenti a tale scopo, in ispecie paga debiti non scaduti, estingue un debito scaduto con mezzi di pagamento diversi dagli usuali, garantisce un debito con mezzi propri senza essere obbligato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni.
Art. 168
Corruzione nell'esecuzione forzata
3 È punito con la stessa pena chi si è fatto accordare o promettere tali vantaggi.
Art. 169
Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale
Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali
pignorati o sequestrati,
compresi in un inventario della procedura di esecuzione in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di ritenzione,
appartenenti al patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell'attivo, oppure
deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori patrimoniali,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 170
Conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale
Il debitore che, allo scopo di ottenere una moratoria o l'omologazione di un concordato giudiziale, induce in errore sulla propria situazione patrimoniale i creditori, il commissario del concordato o l'autorità dei concordati, in modo particolare mediante contabilità inesatta o bilanci falsi,
il terzo che compie tali atti a vantaggio del debitore,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 171
Concordato giudiziale
Art. 171bis
Revoca del fallimento
1 Quando il fallimento è revocato (art. 195 LEF1), l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
Art. 172bis
Cumulo di pena privativa della libertà e multa
In tutti i casi in cui nel presente titolo è comminata esclusivamente una pena privativa della libertà, il giudice può in ogni caso cumulare questa pena con una pena pecuniaria.1
Art. 172ter
Reati di poca entità
1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa.
2. Il presente disposto non è applicabile al furto aggravato (art. 139 n. 2 e 3), alla rapina e all'estorsione.
Titolo terzo: Dei delitti contro l'onore e la sfera personale riservata2
Art. 1731
1. Delitti contro l'onore.
Diffamazione
1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,
chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,
è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere2.
2. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.
3. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.
4. Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.
5. Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.
Art. 174
Calunnia
1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,
chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la riputazione di una persona, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.1
3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.
Art. 175
Diffamazione e calunnia contro un defunto o uno scomparso
Art. 176
Disposizione comune
Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.
Art. 177
Ingiuria
1 Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.1
Art. 178
Prescrizione
1 Per i delitti contro l'onore, l'azione penale si prescrive in quattro anni.1
2 Per l'estinzione del diritto di querela vale l'articolo 31.2
Art. 179
2.1 Delitti contro la sfera personale riservata.
Violazione di segreti privati
Chiunque, senza averne il diritto, apre uno scritto o un involto chiuso per prendere cognizione del suo contenuto,
chiunque, avendo preso cognizione di fatti coll'apertura di uno scritto o di un involto chiuso a lui non destinato, li divulga o ne trae profitto,
è punito, a querela di parte, con la multa.
Art. 179bis1
Ascolto e registrazione di conversazioni estranee
Chiunque ascolta, con un apparecchio d'intercettazione, o registra, su un supporto del suono, una conversazione, estranea non pubblica senza l'assenso di tutti gl'interlocutori,
chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1,
chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una registrazione, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 179ter1
Registrazione clandestina di conversazioni
Chiunque, senza l'assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi,
chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.2
Art. 179quater1
Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini
Chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d'immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz'altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d'una persona, senza l'assenso di quest'ultima,
chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1,
chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una presa d'immagini, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 179quinquies1
Registrazioni non punibili
- a.
- registra conversazioni telefoniche con servizi d'assistenza, di salvataggio o di sicurezza;
- b.
- registra, in ambito di relazioni commerciali, conversazioni telefoniche vertenti su ordinazioni, su mandati, su prenotazioni o su analoghe operazioni preliminari.
Art. 179sexies1
Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini
1. Chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista, immagazzina, possiede, trasporta, consegna a un terzo, vende, noleggia, presta o, in qualsiasi altro modo, mette in circolazione apparecchi tecnici destinati specificatamente all'ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od immagini, fornisce indicazioni per fabbricarli, oppure fa propaganda a loro favore,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Il terzo, nel cui interesse l'agente ha operato, è passibile della stessa pena, qualora conoscesse l'infrazione e non abbia fatto tutto il possibile per impedirla.
Se il terzo è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita o una ditta individuale2, il capoverso 1 è applicabile a coloro che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.
Art. 179septies1
Abuso di impianti di telecomunicazioni
Chiunque, per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di parte, con la multa.
Art. 179octies1
Sorveglianza ufficiale, impunibilità
2 Le condizioni della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché la relativa procedura sono disciplinate dalla legge federale del 6 ottobre 20002 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.
1 Introdotto dal n. VII della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Nuovo testo giusta il n.1 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3096; FF 1998 3319).
2 RS 780.1
Art. 179novies1
Sottrazione di dati personali
Chiunque sottrae da una collezione dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità non liberamente accessibili è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Titolo quarto: Del crimini o dei delitti contro la libertà personale
Art. 180
Minaccia
2 Il colpevole è perseguito d'ufficio se:
- a.
- è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio; o
- abis.1 è il partner registrato della vittima o l'ex partner registrato e la minaccia è stata commessa durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento; o
- b.
- è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.2
1 Introdotta dal n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
2 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Art. 181
Coazione
Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 1821
Tratta di esseri umani
3 In ogni caso è pronunciata anche una pena pecuniaria.
4 È punibile anche chi commette il reato all'estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili.
1 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Conv. sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437; FF 2005 2513).
Art. 1831
Sequestro di persona e rapimento
1. Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale,
chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Parimenti è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.
Art. 1841
Circostanze aggravanti
Il sequestro di persona ed il rapimento sono puniti con una pena detentiva non inferiore ad un anno se il colpevole ha cercato di ottenere un riscatto,
ha trattato la vittima con crudeltà,
la privazione della libertà è durata più di dieci giorni o
la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo.
Art. 1851
Presa d'ostaggio
1. Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto, chiunque per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da altri,
è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2. La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà.
3. In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l'atto è diretto contro molte persone, il colpevole può essere punito con la pena detentiva a vita.
5. È punibile anche chi commette il reato all'estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
2 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 186
Violazione di domicilio
Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Titolo quinto:3 Dei reati contro l'integrità sessuale
Art. 187
1. Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni.
Atti sessuali con fanciulli
1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni,
induce una tale persona ad un atto sessuale,
coinvolge una tale persona in un atto sessuale,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.
4. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore.
5. …2
6. …3
1 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
2 Abrogato dal n. I della LF del 21 mar. 1997, con effetto dal 1° set. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139).
3 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139). Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell'azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2993; FF 2000 2609).
Art. 188
Atti sessuali con persone dipendenti
1. Chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minorenne di età superiore ai sedici anni,
chiunque induce una tale persona ad un atto sessuale, profittando della dipendenza in cui essa si trova,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 189
2. Offese alla libertà ed all'onore sessuali.
Coazione sessuale
3 Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.2
1 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Art. 190
Violenza carnale
3 Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.2
1 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
Art. 191
Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere
Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
Art. 192
Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate
2 Se la vittima ha contratto matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.1
Art. 193
Sfruttamento dello stato di bisogno
2 Se la vittima ha contratto matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.1
Art. 194
Esibizionismo
Art. 195
3. Sfruttamento di atti sessuali.
Promovimento della prostituzione
Chiunque sospinge alla prostituzione un minorenne,
chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale, sospinge altri alla prostituzione,
chiunque lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione od altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione,
chiunque mantiene una persona nella prostituzione,
è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
Art. 1961
1 Abrogato dall'art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Conv. sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, con effetto dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437; FF 2005 2513).
Art. 197
4. Pornografia
1. Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1 o li offre ad una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa.
Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiusi, attira previamente l'attenzione degli spettatori sul carattere pornografico di queste, è esente da pena.
3. Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali, escrementi umani o atti violenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Gli oggetti sono confiscati.
3bis.1 Chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali o atti violenti, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.2
Gli oggetti sono confiscati.
4. Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena pecuniaria.
5. Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei numeri 1-3 non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001(Reati contro l'integrità sessuale; divieto del possesso di pornografia dura), in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 408; FF 2000 2609). Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 198
5. Contravvenzioni contro l'integrità sessuale.
Molestie sessuali
Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava,
chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona,
è punito, a querela di parte, con la multa.
Art. 199
Esercizio illecito della prostituzione
Chiunque infrange le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le modalità dell'esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con la multa.
Art. 200
6. Reato collettivo
Se un reato previsto nel presente titolo è stato commesso insieme da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.
Titolo sesto: Dei crimini o dei delitti contro la famiglia
Art. 2131
Incesto
2 Il minorenne va esente da pena se è stato sedotto.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
2 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell'azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2993; FF 2000 2609).
Art. 2151
Bigamia nel matrimonio o nell'unione domestica registrata
Chiunque contrae matrimonio o un'unione domestica registrata essendo già coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata,
chiunque contrae matrimonio o un'unione domestica registrata con una persona coniugata o vincolata da un'unione domestica registrata,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 2191
Violazione del dovere d'assistenza o educazione
2 Se il colpevole ha agito per negligenza, invece della pena detentiva o pecuniaria può essere pronunciata la multa.2
Art. 2201
Sottrazione di minorenne
Chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenne alla persona che ne ha la custodia, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Titolo settimo: Dei crimini o dei delitti di comune pericolo
Art. 221
Incendio intenzionale
Art. 222
Incendio colposo
Art. 223
Esplosione
1. Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o l'altrui proprietà, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 224
Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi
Art. 225
Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi
Art. 226
Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi
2 Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati ad uso delittuoso, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere1.
Art. 227
Inondazione. Franamento
1. Chiunque intenzionalmente cagiona un'inondazione o il crollo di una costruzione o un franamento e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 228
Danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione
1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta impianti elettrici, opere idrauliche, in ispecie argini, dighe, traverse, chiuse, opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 229
Violazione delle regole dell'arte edilizia
Art. 230
Rimozione od omissione di apparecchi protettivi
1. Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altrimenti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un'altra azienda, ovvero gl'infortuni che possono esser cagionati da macchine,
chiunque, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare tali apparecchi,
e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Titolo ottavo: Dei crimini o dei delitti contro la salute pubblica
Art. 230bis1
Pericoli causati da organismi geneticamente modificati o patogeni
- a.
- mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone; o
- b.
- mette in pericolo in modo grave la composizione naturale di bicenosi della fauna e della flora o i loro biotopi.
Art. 231
Propagazione di malattie dell'uomo
1. Chiunque intenzionalmente propaga una malattia dell'uomo pericolosa e trasmissibile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.1 Se il colpevole ha agito con animo abietto, la pena é una pena detentiva da uno a cinque anni.
2. La pena una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 232
Propagazione di epizoozie
1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è con una pena detentiva da uno a cinque anni.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 233
Propagazione di parassiti pericolosi
1. Chiunque intenzionalmente propaga un parassita od un germe pericoloso per l'agricoltura o selvicoltura, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni.
2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 234
Inquinamento di acque potabili
Art. 235
Fabbricazione di foraggi nocivi
1. Chiunque intenzionalmente manipola o fabbrica foraggi naturali od artificiali destinati agli animali domestici in modo da metterne in pericolo la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole fa mestiere di tale manipolazione o fabbricazione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.1 La sentenza di condanna è resa pubblica.
2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
3. I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.
Art. 236
Commercio di foraggi adulterati
2 La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
3 I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.
Titolo nono: Dei crimini o dei delitti contro le pubbliche comunicazioni
Art. 237
Perturbamento della circolazione pubblica
1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua o nell'aria e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità di molte persone, può essere pronunciata una pena detentiva da uno a dieci anni.
2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 238
Perturbamento del servizio ferroviario
1 Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo il servizio delle strade ferrate e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, in modo particolare chiunque cagiona il pericolo di un deviamento o di uno scontro di treni, è punito con una pena detentiva o pecuniaria1.
Art. 239
Perturbamento di pubblici servizi
1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l'esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni,
chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Titolo decimo: Della falsificazione delle monete, dei valori ufficiali di bollo, delle marche ufficiali, dei pesi e delle misure
Art. 240
Contraffazione di monete
2 Nei casi d'esigua gravità la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 241
Alterazione di monete
1 Chiunque altera monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione con l'apparenza di un valore superiore, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.1
2 Nei casi di esigua gravità la pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 242
Messa in circolazione di monete false
1 Chiunque mette in circolazione come genuini o inalterati monete, cartamonete o biglietti di banca contraffatti od alterati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria1.
Art. 2431
Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione
chiunque, senza fine di falsificazione, fabbrica oggetti simili per conio, peso o dimensioni alle monete in corso, o che presentano valori nominali o singole particolarità di una coniatura ufficiale, in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con le monete in corso,
chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita valori di bollo ufficiali in modo che possa esistere il pericolo di confusione con i valori di bollo ufficiali,
chiunque importa, mette in vendita o in circolazione siffatti oggetti,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.2
2 La pena è la multa se il colpevole ha agito per negligenza.3
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1144; FF 1999 6201).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 244
Importazione, acquisto e deposito di monete false
1 Chiunque importa, acquista o tiene in deposito monete, cartamoneta o biglietti di banca contraffatti o alterati, al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1
Art. 245
Falsificazione di valori di bollo ufficiali
1. Chiunque, al fine di metterli in circolazione come genuini od inalterati, contraffà od altera valori di bollo ufficiali, in ispecie francobolli o marche da bollo o da tassa,
chiunque a valori di bollo ufficiali annullati dà l'apparenza di bolli ancora validi per usarli come tali,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all'estero, se è arrestato nella Svizzera e non è estradato all'estero e se l'atto è punito nello Stato in cui fu compiuto.
2. Chiunque usa come genuini, inalterati o validi valori di bollo ufficiali contraffatti, alterati od annullati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 246
Falsificazione di marche ufficiali
Chiunque, al fine di usarne come genuine od inalterate, contraffà od altera marche ufficiali apposte dall'autorità ad un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d'oro e d'argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell'Amministrazione delle dogane,
chiunque usa come genuini od inalterati segni di detto genere contraffatti od alterati,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 247
Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti
Chiunque, al fine di farne uso indebito, fabbrica o si procura strumenti per la contraffazione o l'alterazione di monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali,
chiunque fa uso indebito di strumenti coi quali si fabbricano monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 248
Falsificazione dei pesi e delle misure
Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d'affari, appone una falsa bollatura a misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura od altera la bollatura esistente,
altera misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura bollati,
usa misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura falsi od alterati,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 250
Monete e bolli di valore esteri
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche a monete, cartamonete, biglietti di banca e valori di bollo esteri.
Titolo undecimo: Della falsità in atti
Art. 2511
Falsità in documenti
1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,
o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi di esigua gravità, può essere pronunciata la pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 2521
Falsità in certificati
Chiunque, al fine di migliorare la situazione propria o altrui,
contraffà od altera carte di legittimazione, certificati, attestati,
fa uso, a scopo di inganno, di un atto di questa natura contraffatto od alterato da un terzo,
abusa, a scopo di inganno, di uno scritto di questa natura,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 253
Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale,
chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 254
Soppressioni di documento
Art. 256
Rimozione di termini
Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sopprime, rimuove, rende irriconoscibile, altera o colloca falsamente un termine od altro segno di confine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 257
Soppressione di segnali trigonometrici e limnimetrici
Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibile o colloca falsamente un segnale pubblico trigonometrico o limnimetrico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica
Art. 2581
Pubblica intimidazione
Chiunque diffonde lo spavento nella popolazione con la minaccia o con il falso annuncio di un pericolo per la vita, la salute o la proprietà, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 2591
Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza
1bis La pubblica istigazione al genocidio (art. 264), da commettere del tutto o in parte in Svizzera, è punibile anche se l'istigazione avviene all'estero.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
2 Introdotto dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
Art. 260
Sommossa
Art. 260bis1
Atti preparatori punibili
- a.
- Omicidio intenzionale (art. 111);
- b.
- Assassinio (art. 112);
- c.
- Lesioni gravi (art. 122);
- cbis.2
- Mutilazione di organi genitali femminili (art. 124);
- d.
- Rapina (art. 140);
- e.
- Sequestro di persona e rapimento (art. 183);
- f.
- Presa d'ostaggio (art. 185);
- g.
- Incendio intenzionale (art. 221);
- h.
- Genocidio (art. 264);
- i.
- Crimini contro l'umanità (art. 264a);
- j.
- Crimini di guerra (art. 264c-264h).3
2 Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.
3 È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile.4
1 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
2 Introdotta dal n. I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941 4967). FF 1918 II 1
3 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
4 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 260ter1
Organizzazione criminale
1. Chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali,
chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale,
è punito una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il giudice può attenuare la pena (art. 48a)2 se l'agente si sforza d'impedire la prosecuzione dell'attività criminale dell'organizzazione.
3. È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile.3
1 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 260quater1
Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi
Chiunque vende, loca, dona, lascia a disposizione di terzi o procura per mediazione armi da fuoco, armi vietate dalla legge, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni, sapendo o dovendo sapere che essi serviranno alla commissione di un delitto o di un crimine, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, in quanto non ricorrano le condizioni costitutive di un reato più grave.2
1 Introdotto dall'art. 41 della LF del 20 giu. 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2535; FF 1996 I 875).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 261
Perturbamento della libertà di credenza e di culto
Chiunque pubblicamente ed in modo abietto offende o schernisce le convinzioni altrui in materia di credenza, particolarmente di credenza in Dio, ovvero profana oggetti di venerazione religiosa,
chiunque con malanimo impedisce, perturba o schernisce pubblicamente un atto di culto garantito dalla Costituzione,
chiunque profana con malanimo un luogo od un oggetto destinati ad un culto o ad un atto di culto garantiti dalla Costituzione,
è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
Art. 261bis1
Discriminazione razziale
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione;
chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione;
chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;
chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità;2
chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 262
Turbamento della pace dei defunti
1. Chiunque profana grossolanamente la tomba di un defunto,
chiunque con malanimo turba o profana un funerale od un servizio funebre,
chiunque profana o pubblicamente insulta un cadavere umano,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Chiunque, contro la volontà dell'avente diritto, sottrae un cadavere umano o parti di esso, ovvero le ceneri di un defunto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 263
Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa
2 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un crimine punibile con la sola pena detentiva.1
Titolo dodicesimo:bis4 Genocidio e crimini contro l'umanità
Art. 264
Genocidio
Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:
- a.
- uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale;
- b.
- sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;
- c.
- ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo;
- d.
- trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo,
è punito con una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.
Art. 264a
Crimini contro l'umanità
1 Chiunque, nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:
a. Omicidio intenzionale
- a.
- uccide intenzionalmente una persona;
b. Sterminio
- b.
- uccide intenzionalmente molte persone o sottopone la popolazione, nell'intento di distruggerla del tutto o in parte, a condizioni di vita dirette a provocarne la distruzione;
c. Riduzione in schiavitù
- c.
- si arroga un diritto di proprietà su una persona ed esercita su questa un potere di disposizione, segnatamente nel contesto della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato;
d. Sequestro di persona
- d.
- priva una persona della libertà contravvenendo in modo grave alle regole fondamentali del diritto internazionale;
e. Sparizione forzata di persone
- e.
- nell'intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:
- 1.
- priva la persona della libertà su mandato o con l'approvazione di uno Stato o di un'organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, o
- 2.
- si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un'organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale;
f. Tortura
- f.
- infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica;
g. Lesione dell'autodetermi- nazione sessuale
- g.
- stupra una persona di sesso femminile o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, costringe una persona a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;
h. Deportazione o trasferimento forzato
- h.
- deporta persone dalla regione nella quale si trovano legittimamente o le trasferisce con la forza in un altro luogo;
i. Persecuzione e apartheid
- i.
- lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di persone non riconoscendo loro tali diritti, o privandole degli stessi, per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale, in relazione a un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter o ai fini dell'oppressione e dominazione sistematica di un gruppo razziale;
j. Altri atti inumani
- j.
- commette un altro atto di gravità paragonabile ai crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica,
è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
Titolo dodicesimoter:5 Crimini di guerra
Art. 264b
1. Campo d'applicazione
Gli articoli 264d-264j si applicano nel contesto di conflitti armati internazionali, inclusi i casi di occupazione, come pure nel contesto di conflitti armati non internazionali, sempreché non risulti diversamente dalla natura dei reati.
Art. 264c
2. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra
1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in modo grave le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19491, commettendo uno dei seguenti atti contro persone o beni protetti da queste Convenzioni:
- a.
- omicidio intenzionale;
- b.
- presa d'ostaggio;
- c.
- inflizione di grandi sofferenze o di gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, segnatamente mediante tortura, trattamento inumano o esperimenti biologici;
- d.
- distruzione o appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala;
- e.
- costrizione a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
- f.
- deportazione, trasferimento o detenzione illegali;
- g.
- privazione del diritto a un equo e regolare processo prima dell'inflizione o dell'esecuzione di una pena severa,
è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
1 Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (CG I), RS 0.518.12; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (CG II), RS 0.518.23; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (CG III), RS 0.518.42; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV), RS 0.518.51.
Art. 264d
3. Altri crimini di guerra
a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile
1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato, dirige attacchi contro:
- a.
- la popolazione civile in quanto tale o contro persone che non partecipano direttamente alle ostilità;
- b.
- persone, installazioni, materiale o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 19451, nella misura in cui gli stessi siano protetti dal diritto internazionale umanitario;
- c.
- beni di carattere civile, luoghi o edifici non difesi oppure contro zone smilitarizzate che non costituiscono un obiettivo militare;
- d.
- unità sanitarie, edifici, materiale o veicoli che portano un emblema distintivo del diritto internazionale umanitario, o il cui carattere protetto è riconoscibile anche senza emblemi distintivi, ospedali o luoghi dove sono riuniti malati e feriti;
- e.
- beni culturali, persone cui è affidata la loro protezione o veicoli adibiti al trasporto di tali beni, edifici dedicati al culto religioso, all'arte, all'educazione, alla scienza o a scopi umanitari, nella misura in cui siano protetti dal diritto internazionale umanitario,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
Art. 264e
b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell'autodetermi- nazione sessuale e della dignità umana
1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
- a.
- cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale, sottoponendola a un trattamento medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti;
- b.
- stupra una persona di sesso femminile protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, la costringe a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;
- c.
- sottopone una persona protetta dal diritto internazionale a un trattamento gravemente umiliante o degradante,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
Art. 264f
c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
Art. 264g
d. Metodi di guerra vietati
1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
- a.
- dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stessi avranno come conseguenza l'uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai vantaggi militari concreti e diretti previsti;
- b.
- utilizza come scudo una persona protetta dal diritto internazionale umanitario per influire sulle operazioni militari;
- c.
- come metodo di guerra saccheggia o si appropria in altro indebito modo di beni altrui, distrugge o confisca beni del nemico senza che la distruzione o la confisca siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto, priva persone civili di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o impedisce l'invio di soccorsi;
- d.
- uccide o ferisce un combattente nemico in modo perfido o quando questi si trova fuori combattimento;
- e.
- mutila il cadavere di un combattente nemico;
- f.
- come comandante militare, impartisce l'ordine di non lasciare in vita nessuno o minaccia il nemico di impartire tale ordine;
- g.
- fa uso improprio della bandiera bianca, della bandiera, dell'uniforme o delle insegne militari del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi del diritto internazionale umanitario;
- h.
- come appartenente a una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato, oppure trasferisce tutta o parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
Art. 264h
e. Impiego di armi vietate
1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
- a.
- utilizza veleno o armi velenose;
- b.
- utilizza armi biologiche o chimiche, inclusi gas, sostanze e liquidi tossici o asfissianti;
- c.
- utilizza proiettili che all'interno del corpo umano si espandono o si appiattiscono facilmente oppure vi esplodono;
- d.
- utilizza armi il cui effetto principale è ferire con schegge che non possono essere localizzate nel corpo umano mediante raggi X;
- e.
- utilizza armi laser il cui effetto principale è procurare la cecità permanente,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 In casi particolarmente gravi il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
Art. 264i
4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
- a.
- continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace, o viola in altro modo le condizioni dell'armistizio;
- b.
- maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico o una persona che l'accompagna;
- c.
- ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra dopo la fine delle operazioni militari.
Art. 264j
5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nel contesto di un conflitto armato e in modo diverso da quanto previsto dagli articoli 264c-264i, viola una disposizione del diritto internazionale umanitario, se tale violazione è dichiarata punibile dal diritto internazionale consuetudinario o da una convenzione riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.
Titolo dodicesimoquater:6 Disposizioni comuni ai titoli dodicesimobis e dodicesimoter
Art. 264k
Punibilità dei superiori
Art. 264l
Commissione di un reato in esecuzione di un ordine
È punibile il subalterno che su ordine di un superiore o eseguendo un altro ordine di carattere vincolante commette un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter, se al momento del reato era consapevole della punibilità dell'atto.
Art. 264m
Reati commessi all'estero
- a.
- un'autorità estera o un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza persegue il reato e l'autore del reato viene estradato o consegnato a tale tribunale; o
- b.
- l'autore del reato non si trova più in Svizzera e un suo ritorno in Svizzera appare improbabile.
Art. 264n
Esclusione dell'immunità relativa
Il perseguimento dei reati previsti dai titoli dodicesimobis e dodicesimoter e dall'articolo 264k non è subordinato a nessuna delle autorizzazioni di cui agli articoli seguenti:
- a.
- articolo 7 capoverso 2 lettera b del Codice di procedura penale1;
- b.
- articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 19582 sulla responsabilità;
- c.
- articolo 17 della legge federale del 13 dicembre 20023 sull'Assemblea federale;
- d.
- articolo 61a della legge federale del 21 marzo 19974 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;
- e.
- articolo 11 della legge federale del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale;
- f.
- articolo 12 della legge del 17 giugno 20056 sul Tribunale amministrativo federale;
- g.
- articolo 16 della legge del 20 marzo 20097 sul Tribunale federale dei brevetti;
- h.
- articolo 50 della legge del 19 marzo 20108 sull'organizzazione delle autorità penali.
Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale
Art. 265
1. Crimini o delitti contro lo Stato.
Alto tradimento
Chiunque commette un atto diretto
a mutare con la violenza la Costituzione della Confederazione1 o d'un Cantone2,
ad abbattere con la violenza le autorità politiche costituzionali od a ridurle nell'impossibilità di esercitare i loro poteri,
a distaccare con la violenza una parte del territorio svizzero dalla Confederazione o una parte di territorio da un Cantone,
è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno3.
Art. 266
Attentati contro l'indipendenza della Confederazione
1. Chiunque commette un atto diretto
a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,
a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,
è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.
Art. 266bis1
Imprese e mene dell'estero contro la sicurezza della Svizzera
2 Nei casi gravi, può essere pronunciata una pena detentiva non inferiore ad un anno.
Art. 267
Tradimento nelle relazioni diplomatiche
1. Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile a uno Stato estero o ad agenti di esso un segreto che doveva essere conservato nell'interesse della Confederazione,1
chiunque intenzionalmente espone a pericolo gli interessi della Confederazione o di un Cantone falsificando, distruggendo, facendo scomparire o sottraendo documenti o mezzi di prova concernenti rapporti di diritto tra la Confederazione od un Cantone ed uno Stato estero,
chiunque, come rappresentante della Confederazione, intenzionalmente intavola con un Governo estero negoziati a danno della Confederazione,
è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
Art. 268
Rimozione di termini di confine pubblici
Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibili, altera o colloca falsamente un termine od altro contrassegno del confine della Confederazione, d'un Cantone o d'un Comune è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 2691
Violazione della sovranità territoriale svizzera
Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
Art. 270
Offese agli emblemi svizzeri
Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia un emblema di sovranità svizzero esposto da una autorità, in modo particolare lo stemma o la bandiera della Confederazione o di un Cantone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 2711
Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero
1. Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici;
chiunque compie siffatti atti per conto di un partito estero o di un'altra organizzazione dell'estero;
chiunque favorisce tali atti,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e, in casi gravi, con una pena detentiva non inferiore a un anno.2
2. Chiunque, usando violenza, astuzia o minaccia, trae all'estero una persona per consegnarla ad un'autorità, ad un partito o ad una organizzazione analoga dell'estero o per metterne in pericolo la vita o la integrità personale, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
3. Chiunque prepara un tale atto, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
Art. 2721
2. Spionaggio.
Spionaggio politico
1. Chiunque, a profitto di uno Stato estero, o di un partito estero o di un'altra organizzazione dell'estero, e a pregiudizio della Svizzera o dei suoi attinenti, abitanti o delle sue organizzazioni, esercita un servizio di spionaggio politico od organizza un servizio siffatto,
chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi gravi, il giudice pronuncia una pena detentiva non inferiore ad un anno. È in modo particolare considerato come caso grave incitare ad azioni ovvero dare false informazioni atte a compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione.
Art. 273
Spionaggio economico
Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,
chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.1
Art. 2741
Spionaggio militare
1. Chiunque raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno della Svizzera, ovvero organizza un servizio siffatto;
chiunque arruola persone per siffatti servizi o li favorisce,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi gravi, può essere pronunciata una pena detentiva non inferiore ad un anno.
2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.
Art. 2751
3. Messa in pericolo dell'ordine costituzionale.
Attentati contro l'ordine costituzionale
Chiunque commette un atto diretto a turbare o a mutare in modo illecito l'ordine fondato sulla Costituzione della Confederazione2 o di un Cantone3, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 275bis
Propaganda sovversiva
Chiunque svolge una propaganda dell'estero intesa a sovvertire con la violenza l'ordine costituzionale della Confederazione o di un Cantone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 275ter1
Associazioni illecite
Chiunque costituisce un'associazione che si propone di svolgere o svolge un'attività diretta a compiere atti puniti negli articoli 265, 266, 266bis, 271 a 274, 275 e 275bis,
chiunque aderisce a una tale associazione o partecipa alle sue mene,
chiunque promuove la costituzione di una tale associazione o ne segue le istruzioni,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 276
4. Attentati contro la sicurezza militare.
Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari
1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione,
chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione.
Art. 277
Falsificazione d'ordini o di istruzioni
1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un'istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare,
chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati,
è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 278
Turbamento del servizio militare
Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
Titolo quattordicesimo: Dei delitti contro la volontà popolare
Art. 279
Perturbamento ed impedimento di elezioni e votazioni
Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce o turba un'assemblea, un'elezione od una votazione ordinata dalla costituzione o dalla legge,
chiunque impedisce od ostacola, con violenza o minaccia di grave danno, la raccolta o la consegna di firme per una domanda di referendum o d'iniziativa,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 280
Attentati contro il diritto di voto
Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce ad un elettore d'esercitare il diritto di voto o di firmare una domanda di referendum o d'iniziativa,
chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, costringe un elettore ad esercitare uno di questi diritti o ad esercitarlo in un senso determinato,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 281
Corruzione elettorale
Chiunque offre, promette, dà o procura ad un elettore un dono od altro profitto perché voti in un senso determinato o perché aderisca o non aderisca ad una domanda di referendum o d'iniziativa,
chiunque offre, promette, dà o procura ad un elettore un dono od altro profitto perché si astenga da una elezione o votazione,
l'elettore che si fa dare o promettere un tale profitto,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 282
Frode elettorale
1. Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,
chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,
chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 282bis1
Incetta di voti
Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa.
Art. 283
Violazione del segreto del voto
Chiunque con manovre illecite procura di conoscere il voto dato da singoli elettori, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Titolo quindicesimo: Dei reati contro la pubblica autorità
Art. 285
Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 20093 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 20084 sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 20105 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall'Ufficio federale dei trasporti.6
2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.7
1 Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 5597 5629; FF 2183, 2007 2457).
2 RS 742.101
3 RS 745.1
4 RS 742.41
5 RS 745.2
6 Nuovo testo giusta l'art. 11 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3961; FF 2010 793 817).
7 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 2861
Impedimento di atti dell'autorità
Chiunque impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere.
Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 20093 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 20084 sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 20105 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall'Ufficio federale dei trasporti. 6
1 Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
2 RS 742.101
3 RS 745.1
4 RS 742.41
5 RS 745.2
6 Nuovo testo giusta l'art. 11 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3961; FF 2010 793 817).
Art. 287
Usurpazione di funzioni
Chiunque per un fine illecito si arroga l'esercizio di una pubblica funzione od il potere di dare ordini militari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 289
Sottrazione di cose requisite o sequestrate
Chiunque sottrae cose requisite o sequestrate dall'autorità, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 290
Rottura di sigilli
Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall'autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 292
Disobbedienza a decisioni dell'autorità
Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.
Art. 293
Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete
3 Il giudice può prescindere da qualsiasi pena se il segreto portato a conoscenza del pubblico è di poca importanza.1
Art. 294
Violazione della interdizione di esercitare una professione
Chiunque esercita una professione, un'industria od un commercio, il cui esercizio gli fu interdetto da sentenza penale, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.1
Titolo sedicesimo: Dei crimini o dei delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri
Art. 2961
Oltraggio ad uno Stato estero
Chiunque pubblicamente offende uno Stato estero nella persona del suo capo, nel suo Governo ovvero nella persona di uno dei suoi agenti diplomatici o di uno dei suoi delegati ufficiali a una conferenza diplomatica riunita nella Svizzera o di uno dei suoi rappresentanti ufficiali presso un'istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita nella Svizzera, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 2971
Oltraggi a istituzioni internazionali
Chiunque pubblicamente offende un'istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita in Svizzera nella persona di uno dei suoi rappresentanti ufficiali è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 298
Offese agli emblemi di uno Stato estero
Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia gli emblemi di sovranità di uno Stato estero esposti pubblicamente dal rappresentante riconosciuto di questo Stato, in modo particolare lo stemma o la bandiera, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 299
Violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero
1. Chiunque viola la sovranità territoriale di uno Stato estero, in modo particolare compiendo illecitamente atti ufficiali nel territorio di esso,
chiunque penetra nel territorio di uno Stato estero contrariamente al diritto delle genti,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Chiunque, dal territorio della Svizzera, tenta di perturbare con violenza l'ordine politico di uno Stato estero, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 300
Atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere
Chiunque, dal territorio neutrale della Svizzera, intraprende o favorisce atti di ostilità contro un belligerante,
chiunque intraprende atti di ostilità contro le truppe straniere ammesse nella Svizzera,
è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
Art. 301
Spionaggio in danno di Stati esteri
1. Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto,
chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.
Art. 3021
Procedimento
3 Nei casi previsti negli articoli 296 e 297 l'azione penale si prescrive in due anni.2
Titolo diciassettesimo: Dei crimini o dei delitti contro l'amministrazione della giustizia
Art. 303
Denuncia mendace
1. Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,
chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente,
è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 304
Sviamento della giustizia
1. Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,
chiunque falsamente incolpa, presso l'autorità, sé medesimo di un atto punibile,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi di esigua gravità il giudice può prescindere da ogni pena.
Art. 305
Favoreggiamento
1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1
1bis È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59-61, 63 o 64 una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 101.2
1 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
2 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981 (RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 305bis1
Riciclaggio di denaro
1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere.2
Vi è caso grave segnatamente se l'autore:
- a.
- agisce come membro di un'organizzazione criminale;
- b.
- agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
- c.
- realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3. L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
Art. 305ter1
Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione2
1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.3
2 Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine.4
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077; FF 1989 II 837).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193).
3 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
4 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).
Art. 306
Dichiarazione falsa di una parte in giudizio
2 Se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.1
Art. 307
Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione
2 Se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.1
3 Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.2
Art. 308
Attenuazione di pene
1 Se l'autore d'un crimine o d'un delitto previsto negli articoli 303, 304, 306 e 307 rettifica spontaneamente la sua falsa denuncia o falsa dichiarazione prima che ne sia risultato un pregiudizio dei diritti altrui, il giudice può attenuare la pena (art. 48a) o prescindere da ogni pena.1
2 Se l'autore d'un crimine o d'un delitto previsto negli articoli 306 e 307 ha fatto una falsa dichiarazione perché, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale sé medesimo o un prossimo congiunto, il giudice può attenuare la pena (art. 48a).2
Art. 3091
Cause amministrative e procedura davanti a tribunali internazionali
Gli articoli 306-308 si applicano anche:
- a.
- alla procedura davanti ai tribunali amministrativi, davanti agli arbitri e davanti alle autorità e ai funzionari dell'amministrazione ai quali compete il diritto di assumere testimoni;
- b.
- alla procedura davanti ai tribunali internazionali la cui competenza è riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.
Art. 310
Liberazione di detenuti
1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione dell'autorità, o le presta aiuto nell'evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.1
Art. 311
Ammutinamento di detenuti
1. I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione dell'autorità, che si assembrano
per aggredire di concerto i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza,
per costringere con violenza o con minaccia di violenza i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza a fare o ad omettere un atto,
per evadere violentemente,
sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.1
2. I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.2
Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d'ufficio e professionali
Art. 312
Abuso di autorità
I membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 313
Concussione
Il funzionario che per fine di lucro riscuote tasse, emolumenti od indennità non dovuti o eccedenti la tariffa legale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 3141
Infedeltà nella gestione pubblica
I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procurare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.2
Art. 3171
Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari
1. I funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente formano un atto falso od alterano un atto vero, oppure abusano dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un atto suppositizio,
i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d'importanza giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all'originale,
sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 317bis1
Atti non punibili
1 Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia, sempre che vi sia stato autorizzato dal giudice nell'ambito di un'inchiesta mascherata oppure dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) conformemente all'articolo 14c della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).
3 Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti conformemente alla legge federale del 23 dicembre 20113 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni.4
1 Introdotto dall'art. 24 n. 1 della LF del 20 giu. 2003 sull'inchiesta mascherata (RU 2004 1409; FF 1998 3319). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).
2 RS 120
3 RS 312.2
4 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6715; FF 2011 1).
Art. 318
Falso certificato medico
1. I medici, i dentisti, i veterinari e le levatrici che intenzionalmente rilasciano un certificato contrario alla verità, il quale sia destinato ad essere prodotto all'autorità od a conseguire un indebito profitto o sia atto a ledere importanti e legittimi interessi di terzi, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole aveva per tale atto domandato, accettato o si era fatto promettere una ricompensa speciale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 319
Aiuto alla evasione di detenuti
Il funzionario che presta aiuto alla evasione di un arrestato, di un detenuto o di altra persona collocata in uno stabilimento per ordine dell'autorità o che lo lascia evadere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 320
Violazione del segreto d'ufficio
1. Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica o della funzione.
2. La rivelazione fatta col consenso scritto dell'autorità superiore non è punibile.
Art. 321
Violazione del segreto professionale
1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni1, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.2
Sono parimente puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi.
La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell'esercizio della professione o dopo la fine degli studi.
2. La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell'interessato o con l'autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall'autorità superiore o dall'autorità di vigilanza.
3. Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio.
Art. 321bis1
Segreto professionale in materia di ricerca medica
3 La Commissione rilascia l'autorizzazione se:
- a.
- la ricerca non può essere effettuata con dati anonimizzati;
- b.
- è impossibile o particolarmente difficile ottenere il consenso dell'interessato, e
- c.
- l'interesse della ricerca prevale su quello della segretezza.
6 La Commissione non è vincolata a istruzioni.
Art. 3221
Violazione dell'obbligo d'informare dei mass media
1 Le imprese dei mezzi di comunicazione sociale sono obbligate a rendere note a ogni persona, su domanda, senza indugio e per scritto la propria sede nonché l'identità del responsabile (art. 28 cpv. 2 e 3).2
3 In caso di violazione delle prescrizioni del presente articolo il direttore dell'impresa è punito con la multa. Vi è violazione anche quando un'interposta persona è indicata come responsabile della pubblicazione (art. 28 cpv. 2 e 3).3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 852; FF 1996 IV 449).
2 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Art. 322bis1
Mancata opposizione a una pubblicazione punibile
Chiunque, in quanto responsabile giusta l'articolo 28 capoversi 2 e 32, intenzionalmente non impedisce una pubblicazione con la quale è commesso un reato è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se ha agito per negligenza, la pena è la multa.
Titolo diciannovesimo:7 Della corruzione
Art. 322ter
1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri.
Corruzione attiva
Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 322quater
Corruzione passiva
Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 322quinquies
Concessione di vantaggi
Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 322sexies
Accettazione di vantaggi
Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 322septies
2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri
Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
chiunque in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, di arbitro o di militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,1
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.2
1 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).
2 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).
Art. 322octies
3. Disposizioni comuni
1. …1
2. Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.
3. Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti pubblici.
Titolo ventesimo:8 Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale
Art. 3231
Inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento
Sono puniti con la multa:
- 1.
- il debitore che, avvisato nelle forme di legge, non assiste e non si fa rappresentare ad un pignoramento o a una compilazione d'inventario (art. 91 cpv. 1 n. 1, 163 cpv. 2, 345 cpv. 12 LEF3);
- 2.
- il debitore che non indica, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento o per l'esecuzione di un sequestro, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art. 91 cpv. 1 n. 2, 275 LEF);
- 3.
- il debitore che, all'atto della compilazione di un inventario, non indica tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art. 163 cpv. 2, 345 cpv. 14 LEF);
- 4.
- il fallito che non indica all'ufficio dei fallimenti tutti i suoi beni e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 1 LEF);
- 5.
- il fallito che, senza esserne stato espressamente dispensato, non sta a disposizione dell'amministrazione durante la procedura di fallimento (art. 229 cpv. 1 LEF).
Art. 3241
Inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria
Sono puniti con la multa:
- 1.
- la persona adulta che, essendo convissuta col fallito, morto o latitante, non indica all'ufficio dei fallimenti tutti i beni del debitore e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 2 LEF2);
- 2.
- chi non notifica i suoi debiti verso il fallito entro il termine per le notificazioni (art. 232 cpv. 2 n. 3 LEF);
- 3.
- chi non mette a disposizione dell'ufficio dei fallimenti, entro il termine per le notificazioni, gli oggetti del fallito che egli detiene a titolo di pegno o per altro titolo (art. 232 cpv. 2 n. 4 LEF);
- 4.
- chi, scaduto il termine di realizzazione, non consegna ai liquidatori oggetti del fallito che detiene a titolo di creditore pignoratizio (art. 324 cpv. 2 LEF);
- 5.
- il terzo che non ottempera al dovere di informare e di mettere a disposizione giusta gli articoli 57a capoverso 1, 91 capoverso 4, 163 capoverso 2, 222 capoverso 4 e 345 capoverso 13 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.
Art. 325
Inosservanza delle norme legali sulla contabilità
Chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all'obbligo imposto dalla legge di tenere regolarmente i libri di commercio,
chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all'obbligo imposto dalla legge di conservare i libri di commercio, le lettere ed i telegrammi d'affari,
è punito con la multa.
Art. 325bis1
Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d'abitazione e commerciali
Chiunque, minacciando svantaggi, segnatamente lo scioglimento successivo del rapporto di locazione, impedisce o tenta di impedire il conduttore a contestare pigioni od altre pretese del locatore,
chiunque dà la disdetta al conduttore poiché questi tutela o intende tutelare i diritti spettantigli in virtù del Codice delle obbligazioni2,
chiunque impone o tenta di imporre illecitamente pigioni o altre pretese dopo il fallimento di un esperimento di conciliazione o dopo una decisione giudiziale,
è punito, a querela del conduttore, con la multa.
Art. 326bis1
2. Nel caso dell'articolo 325bis
1 Se una delle infrazioni previste nell'articolo 325bis è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale2, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.
3 Se il padrone d'azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale3 o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.
Art. 326ter1
Contravvenzioni alle disposizioni su ditte e nomi commerciali
Chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale iscritti nel registro di commercio una denominazione non conforme a quella iscritta a registro e tale da indurre in errore,
chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale non iscritti nel registro di commercio una denominazione fallace,
chiunque suscita l'impressione che un soggetto giuridico straniero non iscritto nel registro di commercio abbia la sede o una succursale in Svizzera,
è punito con la multa2.
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797). Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. al LF del 16 dic. 2006 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
2 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 2 LParl; RS 171.10).
Art. 326quater1
False informazioni da parte di istituzioni di previdenza a favore del personale
Chiunque, tenuto legalmente nella sua qualità di organo di un istituto di previdenza in favore del personale a informare i beneficiari e le autorità di sorveglianza, viola quest'obbligo o fornisce informazioni inveritiere, è punito con la multa.
Art. 328
Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione
1. Chiunque contraffà segni di valore postali svizzeri od esteri per metterli in circolazione come imitazioni, senza apporre a ciascuno di essi un contrassegno che indichi la contraffazione,
chiunque importa, mette in vendita od in circolazione tali contraffazioni,
è punito con la multa.
2.1 Le contraffazioni sono confiscate.
Art. 329
Violazione di segreti militari
1. Chiunque indebitamente
penetra in uno stabilimento od in altro luogo, il cui accesso è proibito dall'autorità militare,
prende disegni di stabilimenti o di oggetti che interessano la difesa nazionale oppure riproduce o pubblica tali disegni,
è punito con la multa.
2. Il tentativo e la complicità sono punibili.
Art. 330
Commercio di materiali sequestrati o requisiti dall'esercito
Chiunque indebitamente vende od acquista, dà o riceve in pegno, consuma, fa scomparire, distrugge o rende inservibili oggetti, che furono sequestrati o requisiti dall'Amministrazione dell'esercito a scopo di difesa nazionale, è punito con la multa.1
Art. 331
Uso indebito della uniforme militare
Chiunque indebitamente porta l'uniforme dell'esercito svizzero, è punito con la multa.1
Art. 3321
Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite
Chiunque non dà l'avviso prescritto dall'articolo 720 capoverso 2, 720a e 725 capoverso 1 del Codice civile2 per una cosa che ha trovata o che è venuta in suo potere, è punito con la multa.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).
3 Nuovo testo giusta il n. I del DAF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU 1992 1670; FF 1985 II 901).
4 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000 (RU 2000 2725; FF 1999 4611). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
5 Introdotto dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
6 Introdotto dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
7 Introdotto dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).
8 Originariamente tit. diciannovesimo.
Libro terzo:1 Dell'attuazione e dell'applicazione del Codice penale
Titolo primo: Della relazione del presente Codice con altre leggi della Confederazione e con le leggi dei Cantoni
Art. 333
Applicazione della parte generale ad altre leggi federali
2 Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue:
- a.
- la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno;
- b.
- la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;
- c.
- la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva.
3 Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 19741 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi.
- a.
- i termini di prescrizione dell'azione penale per i crimini e i delitti sono aumentati della metà e quelli per le contravvenzioni aumentati del doppio;
- b.
- i termini di prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni, se superiori a un anno, sono raddoppiati;
- c.
- le norme sull'interruzione e la sospensione della prescrizione dell'azione penale sono abrogate. È fatto salvo l'articolo 11 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo;
- d.
- l'azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza in prima istanza;
- e.
- i termini di prescrizione della pena per i crimini e i delitti sono mantenuti mentre quelli per le contravvenzioni sono aumentati della metà;
- f.
- le norme sulla sospensione della prescrizione della pena sono mantenute mentre quelle sull'interruzione della medesima sono abrogate.
Art. 334
Riferimento a disposizioni abrogate
Se in una disposizione di diritto penale è fatto riferimento a norme modificate o abrogate dal presente Codice, il riferimento si applica alle corrispondenti disposizioni del Codice stesso.
Art. 335
Leggi cantonali
Titolo quarto: Dell'assistenza in materia di polizia2
Art. 350
2. Collaborazione con INTERPOL
a. Competenza1
2 Esso è competente a mediare scambi d'informazioni tra le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale, da un canto, e gli uffici centrali nazionali di altri Stati e il Segretariato generale di INTERPOL, dall'altro.
Art. 351
b. Compiti1
2 Esso può trasmettere informazioni di polizia criminale se, sulla base di circostanze concrete, si può prevedere con grande probabilità che sarà commesso un crimine o un delitto.
3 Esso può trasmettere informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse o all'identificazione di sconosciuti.
Art. 352
c. Protezione dei dati1
1 Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 19812 sull'assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d'INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale.
2 La legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati regge lo scambio d'informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse e all'identificazione di sconosciuti e per scopi amministrativi.
Art. 353
d. Aiuti finanziari e indennità1
La Confederazione può accordare a INTERPOL aiuti finanziari e indennità.
Art. 354
3. Collaborazione a scopo d'identificazione di persone1
2 Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
- a.
- il centro di calcolo del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
- b.
- l'Ufficio federale di polizia;
- c.
- i posti di confine;
- d.
- le autorità cantonali di polizia.
3 I dati personali inerenti ai dati segnaletici secondo il capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 20082 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge federale del 26 giugno 19983 sull'asilo e dalla legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri. Il sistema d'informazione basato sui profili del DNA è disciplinato dalla legge del 20 giugno 20035 sui profili del DNA.6
- a.
- disciplina le modalità, segnatamente la responsabilità del trattamento dei dati, le categorie dei dati da rilevare, la durata di conservazione dei dati e la collaborazione con i Cantoni;
- b.
- designa le autorità che mediante procedura di richiamo possono immettere direttamente dati personali nel sistema, quelle che possono consultarli direttamente e quelle cui i dati personali possono essere comunicati nel singolo caso;
- c.
- disciplina i diritti procedurali delle persone interessate, segnatamente la consultazione, la rettifica, l'archiviazione e la distruzione dei dati che le concernono.
1 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
2 RS 361
3 RS 142.31
4 RS 142.20
5 RS 363
6 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
Art. 355a1
5. Cooperazione con Europol
a. Scambio di dati2
1 L'Ufficio federale di polizia (fedpol) e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) possono trasmettere all'Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità.3
2 La trasmissione di questi dati sottostà segnatamente alle condizioni indicate negli articoli 3 e 10-13 dell'Accordo del 24 settembre 20044 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.
1 Introdotto dall'art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Acc. tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1017; FF 2005 859).
2 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
3 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 dic. 2009 sull'adeguamento di disposizioni legali in seguito all'istituzione del Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6921).
4 RS 0.362.2
Art. 355b1
b. Estensione del mandato2
Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con Europol modifiche del campo d'applicazione del mandato nell'ambito dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo del 24 settembre 20043 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.
1 Introdotto dall'art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Acc. tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1017; FF 2005 859).
2 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
3 RS 0.362.2
Art. 355c1
5bis. Cooperazione nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen.
Competenza
Gli organi di polizia federali e cantonali eseguono le disposizioni contenute negli accordi di associazione alla normativa di Schengen2 attenendosi alla legislazione nazionale.
1 Introdotto dall'art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 447 2179 2227; FF 2004 5273).
2 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.31); Acc. del 20 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS 0.362.33); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32); Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.311).
Art. 355d1
5ter. …
1 Introdotto dall'art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2008 447 2179 2227; FF 2004 5273). Abrogato dal n. II dell'all. 2 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
Art. 355e1
5quater. Ufficio SIRENE
1 Presso l'Ufficio federale di polizia è istituito un servizio centrale (ufficio SIRENE2) responsabile del N-SIS.
1 Introdotto dall'art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 447 2179 2227; FF 2004 5273).
2 Supplementary information request at the national entry (richieste di informazioni supplementari presso il servizio nazionale).
Art. 355f1
5quinquies Cooperazione giudiziaria nell'ambito degli accordi di associazione a Schengen: comunicazione di dati personali
a. A uno Stato terzo o a un organo internazionale
1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen2 (Stato Schengen) possono essere comunicati all'autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se:
- a.
- la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione in materia penale;
- b.
- il destinatario è competente per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione in materia penale;
- c.
- lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e
- d.
- lo Stato terzo o l'organo internazionale assicura un'adeguata protezione dei dati.
2 In deroga al capoverso 1 lettera c, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:
- a.
- il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e
- b.
- la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.
4 In deroga al capoverso 1 lettera d, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:
- a.
- la comunicazione è necessaria per tutelare interessi preponderanti degni di protezione della persona interessata o di terzi;
- b.
- la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante; o
- c.
- garanzie sufficienti assicurano un'adeguata protezione dei dati.
1 Introdotto dal n. 4 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873).
2 Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono: a. l'Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.31); b. l'Acc. del 26 ott. 2004 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS 0.362.1); c. l'Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32); d. l'Acc. del 28 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS 0.362.33); e. il Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.311).
Art. 355g1
b. A una persona fisica o giuridica
- a.
- la legislazione speciale o un trattato internazionale lo prevede;
- b.
- lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare;
- c.
- nessun interesse preponderante degno di protezione della persona interessata si oppone alla comunicazione; e
- d.
- la comunicazione è indispensabile:
- 1.
- all'adempimento di un compito legale da parte della persona fisica o giuridica,
- 2.
- per prevenire, accertare o perseguire un reato oppure per eseguire una decisione in materia penale,
- 3.
- per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica, o
- 4.
- per prevenire una grave violazione dei diritti di terzi.
Art. 362
6. Avviso in caso di pornografia1
L'autorità istruttoria, se accerta che oggetti pornografici (art. 197 n. 3) sono stati fabbricati all'estero o importati, ne informa immediatamente l'ufficio centrale federale istituito per la repressione della pornografia.
Titolo quinto: Dell'avviso concernente i reati commessi contro minorenni
Art. 3641
Diritto d'avviso
Se è stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute al segreto d'ufficio o professionale (art. 320 e 321) hanno il diritto, nell'interesse del minorenne, di avvisarne l'autorità di protezione dei minori.
Titolo sesto: Del casellario giudiziale
Art. 365
Scopo
- a.
- attuazione di procedimenti penali;
- b.
- procedure internazionali in materia d'assistenza giudiziaria e d'estradizione;
- c.
- esecuzione delle pene e delle misure;
- d.
- controlli di sicurezza civili e militari;
- e.
- pronuncia e revoca delle misure d'allontanamento nei confronti di stranieri ai sensi della legge federale del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nonché delle altre misure d'espulsione e d'allontanamento dal territorio svizzero;
- f.
- esame della dignità ad ottenere asilo ai sensi della legge del 26 giugno 19982 sull'asilo;
- g.
- procedura di naturalizzazione;
- h.
- rilascio e revoca di licenze di condurre o per allievo conducente ai sensi della legge federale del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale;
- i.
- esecuzione della protezione consolare;
- j.
- trattamento di dati statistici ai sensi della legge del 9 ottobre 19924 sulla statistica federale;
- k.5
- pronuncia o revoca di misure di protezione dei minori o degli adulti;
- l.6
- esclusione dal servizio civile ai sensi della legge del 6 ottobre 19957 sul servizio civile;
- m.8 valutazione dell'idoneità a determinati impieghi ai sensi della legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile;
- n.9
- esame di una decisione di non reclutamento o di un'ammissione al reclutamento, di un'esclusione dall'esercito o di una riammissione nell'esercito oppure di una degradazione ai sensi della legge militare del 3 febbraio 199510 (LM);
- o.11
- esame dell'idoneità a una promozione o a una nomina ai sensi della LM;
- p.12
- esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale ai sensi della LM;
- q.13
- esame di un'esclusione dal servizio di protezione civile ai sensi della legge federale del 4 ottobre 200214 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.
1 [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20).
2 RS 142.31
3 RS 741.01
4 RS 431.01
5 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
6 Introdotta dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).
7 RS 824.0
8 Introdotta dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).
9 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
10 RS 510.10
11 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
12 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
13 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
14 RS 520.1
Art. 366
Contenuto
2 Nel casellario si iscrivono:
- a.
- le condanne per crimini e delitti sempreché sia stata pronunciata una pena o una misura;
- b.
- le condanne per contravvenzioni al presente Codice o ad altre leggi federali, designate con ordinanza del Consiglio federale;
- c.
- le comunicazioni provenienti dall'estero circa condanne pronunciate all'estero e sottoposte all'obbligo dell'iscrizione secondo il presente Codice;
- d.
- i fatti che rendono necessaria la modifica di iscrizioni esistenti.
- a.
- una privazione della libertà (art. 25 DPMin1);
- b.
- un collocamento (art. 15 DPMin); o
- c.
- un trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMin).2
4 Nel casellario sono registrate anche le persone contro cui è pendente in Svizzera un procedimento penale per crimini o delitti.3
Art. 367
Trattamento dei dati e accesso
1 Le autorità seguenti trattano nel casellario dati personali concernenti le sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1-3:1
- a.
- Ufficio federale di giustizia;
- b.
- autorità della giustizia penale;
- c.
- autorità della giustizia militare;
- d.
- autorità preposte all'esecuzione penale;
- e.
- servizi di coordinamento cantonali.
2 Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a e b:2
- a.
- autorità di cui al capoverso 1;
- b.
- Ministero pubblico della Confederazione;
- c.
- Ufficio federale di polizia nell'ambito di indagini della polizia giudiziaria;
- d.
- Gruppo del personale dell'esercito;
- e.3 Ufficio federale della migrazione;
- f.4
- …
- g.
- autorità cantonali di polizia degli stranieri;
- h.
- autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale;
- i.
- autorità federali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 19975 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- j.6
- organo d'esecuzione del servizio civile;
- k.7
- organi cantonali competenti per le decisioni concernenti l'esclusione dal servizio di protezione civile;
- l.8
- Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 20119 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti.
- a.
- lo Stato maggiore di condotta dell'esercito per l'esame di una decisione di non reclutamento o di un'ammissione al reclutamento, di un'esclusione dall'esercito o di una riammissione nell'esercito oppure di una degradazione ai sensi della LM10, per l'esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale ai sensi della LM, per l'esame dell'idoneità a una promozione o a una nomina ai sensi della LM;
- b.
- le autorità federali competenti per eseguire i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 199711 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- c.
- le autorità della giustizia penale per l'attuazione di procedimenti penali (art. 365 cpv. 2 lett. a);
- d.
- i servizi di coordinamento cantonali e l'Ufficio federale di giustizia per adempiere i loro compiti legali nell'ambito della gestione del casellario;
- e.
- le autorità preposte all'esecuzione penale per l'esecuzione delle pene e delle misure (art. 365 cpv. 2 lett. c).12
- a.
- le sentenze penali per un crimine o un delitto;
- b.
- le misure privative della libertà;
- c.
- le decisioni concernenti l'insuccesso del periodo di prova di persone soggette all'obbligo di leva e di militari.13
2quater Sono comunicate le generalità degli Svizzeri registrati secondo il capoverso 2ter che hanno compiuto i 17 anni di età. Se lo Stato maggiore di condotta dell'esercito constata che una persona di cui sono state comunicate le generalità è soggetta all'obbligo di leva o è un militare, l'organo competente per il casellario comunica anche i dati penali.14
2quinquies La comunicazione e la constatazione di cui al capoverso 2quater possono essere effettuate mediante un'interfaccia elettronica tra il PISA e il casellario.15
2sexies Per verificare la reputazione in vista del rilascio o della revoca di un riconoscimento di quadro Gioventù e Sport, l'Ufficio federale dello sport può consultare, su domanda scritta, i dati personali relativi alle sentenze.16
3 Qualora il numero delle domande d'informazione lo giustifichi e previa consultazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza17, il Consiglio federale può estendere il diritto d'accesso di cui al capoverso 2 ad altre autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni sino all'entrata in vigore di una base legale in senso formale.
4 I dati personali concernenti richieste di estratti del casellario giudiziale registrate in relazione a procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a-e, nonché l.18
4bis Per adempiere il compito secondo l'articolo 365 capoverso 2 lettera m, l'autorità di cui al capoverso 2 lettera j può, previa domanda scritta e con il consenso dell'interessato, consultare i dati personali concernenti procedimenti penali pendenti.19
4ter Per verificare la reputazione in vista del rilascio o della sospensione di un riconoscimento di quadro Gioventù e Sport, l'Ufficio federale dello sport può consultare, su domanda scritta, i dati personali concernenti procedimenti penali pendenti.20
5 Ogni Cantone designa un servizio di coordinamento per il trattamento dei dati nel casellario.
6 Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente:
- a.
- la responsabilità del trattamento dei dati;
- b.
- il genere dei dati raccolti e la loro durata di conservazione;
- c.
- la collaborazione con le autorità interessate;
- d.
- i compiti dei servizi di coordinamento;
- e.
- il diritto d'informazione e gli altri diritti procedurali a tutela delle persone interessate;
- f.
- la sicurezza dei dati;
- g.
- le autorità che possono notificare per scritto dati personali, quelle che possono introdurre dati nel registro, quelle che possono consultarlo e quelle cui i dati personali possono essere di caso in caso comunicati;
- h.
- la trasmissione elettronica dei dati all'Ufficio federale di statistica.
1 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
2 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
3 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 3 nov. 2004 concernente l'adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4655).
4 Abrogata dal n. I 3 dell'O del 3 nov. 2004 concernente l'adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4655).
5 RS 120
6 Introdotta dal n. II della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).
7 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
8 Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6715; FF 2011 1).
9 RS 312.2
10 RS 510.10
11 RS 120
12 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari (RU 2009 6617; FF 2008 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
13 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari (RU 2009 6617; FF 2008 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
14 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari (RU 2009 6617; FF 2008 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
15 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari (RU 2009 6617; FF 2008 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
16 Introdotto dall'art. 34 n. 1 e 36 della LF del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3953; FF 2009 7113).
17 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
18 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6715; FF 2011 1).
19 Introdotto dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).
20 Introdotto dall'art. 34 n. 1 della LF del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3953; FF 2009 7113).
Art. 368
Comunicazione dei fatti che devono essere iscritti
L'autorità federale competente può comunicare le iscrizioni nel casellario allo Stato di origine del condannato.
Art. 369
Eliminazione dell'iscrizione
- a.
- vent'anni in caso di pena detentiva di cinque o più anni;
- b.
- quindici anni in caso di pena detentiva da uno a meno di cinque anni;
- c.
- dieci anni in caso di pena detentiva inferiore a un anno;
- d.1
- dieci anni in caso di privazione della libertà secondo l'articolo 25 DPMin2.
2 I termini di cui al capoverso 1 sono protratti della durata di una pena detentiva già iscritta.
3 Le sentenze che contengono come pena principale una pena detentiva con la condizionale, una privazione della libertà con la condizionale, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni.3
- a.
- quindici anni in caso di misure secondo gli articoli 59-61 e 64;
- b.
- dieci anni in caso di collocamento in un istituto chiuso ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 20034 sul diritto penale minorile;
- c.5
- sette anni in caso di collocamento in un istituto aperto o presso privati ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 DPMin. 6
4bis Le condanne unicamente a un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'articolo 63 sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni. Le condanne a un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'articolo 14 DPMin sono eliminate d'ufficio dopo cinque anni per quanto un computo dei termini secondo i capoversi 1-4 non sia possibile.7
4ter Le condanne unicamente a una misura secondo gli articoli 66-67b o gli articoli 48, 50 e 50a del Codice penale militare del 13 giugno 19278, nella versione del 21 marzo 20039, sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni.10
5 I termini di cui al capoverso 4 sono protratti della durata di una pena residua.
- a.
- in caso di condanne secondo i capoversi 1, 3 e 4ter, dal giorno in cui la sentenza diviene giuridicamente esecutiva;
- b.
- in caso di condanne secondo i capoversi 4 e 4bis, dal giorno della soppressione della misura o della liberazione definitiva dalla misura.11
8 I dati del casellario giudiziale non devono essere archiviati.
1 Introdotta dall'art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545; FF 1999 1669).
2 RS 311.1
3 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
4 RS 311.1
5 Introdotta dal n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
7 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale) (RU 2006 3539; FF 2005 4197). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
8 RS 321.0
9RU 2006 3389
10 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Art. 370
Diritto di consultazione
1 Ognuno ha il diritto di consultare integralmente le iscrizioni che lo concernono.
Art. 371
Estratti del casellario rilasciati a privati
1 Ognuno può chiedere al Casellario giudiziale centrale svizzero un estratto scritto delle iscrizioni che lo concernono. Nell'estratto figurano le sentenze pronunciate per crimini e delitti; le condanne per contravvenzioni vi figurano soltanto se è stata pronunciata un'interdizione dall'esercizio di una professione secondo l'articolo 67.1
3bis Le sentenze che contengono una pena con la condizionale, totale o parziale, non vengono riportate nell'estratto se il condannato ha superato con successo il periodo di prova.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
2 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Titolo settimo: Dell'esecuzione delle pene e delle misure, dell'assistenza riabilitativa, dei penitenziari e delle istituzioni
Art. 372
1. Obbligo di eseguire pene e misure
3 I Cantoni garantiscono un'esecuzione uniforme delle sanzioni penali.1
Art. 373
2. Pene pecuniarie, multe, spese e confische.
Esecuzione
Le decisioni passate in giudicato e pronunciate in applicazione del diritto penale federale o cantonale sono esecutive in tutta la Svizzera per quanto concerne le pene pecuniarie, le multe, le spese e le confische.
Art. 374
Diritto di disposizione
3 Rimane salvo l'impiego a favore del danneggiato secondo l'articolo 73.
4 Sono salve le disposizioni della legge federale del 19 marzo 20041 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.2
Art. 375
3. Lavoro di pubblica utilità
1 I Cantoni sono competenti per l'attuazione del lavoro di pubblica utilità.
2 L'autorità competente determina il genere e la forma del lavoro di pubblica utilità.
Art. 376
4. Assistenza riabilitativa
2 L'assistenza è prestata di regola dal Cantone di domicilio dell'assistito.
Art. 377
5. Penitenziari e istituzioni.
Obbligo dei Cantoni di istituirli e gestirli
2 Possono inoltre gestire reparti per speciali gruppi di detenuti, in particolare per:
- a.
- donne;
- b.
- detenuti di determinate classi d'età;
- c.
- detenuti che devono espiare pene di assai lunga o assai breve durata;
- d.
- detenuti che abbisognano di cure o trattamento intensivi o che ricevono una formazione o un perfezionamento professionali.
5 Promuovono la formazione e il perfezionamento professionali del personale.
Art. 378
Collaborazione intercantonale
Art. 379
Stabilimenti privati
2 I penitenziari e le istituzioni gestiti da privati sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.
Art. 380
Spese
1 Le spese dell'esecuzione di pene e misure sono a carico dei Cantoni.
2 Il condannato è tenuto a partecipare in modo adeguato alle spese di esecuzione:
- a.
- mediante compensazione con il lavoro da lui prestato nell'ambito dell'esecuzione di pene e misure;
- b.
- proporzionalmente al suo reddito e alla sua sostanza se rifiuta di eseguire il lavoro che gli è assegnato, benché questo corrisponda alle esigenze dell'articolo 81 o 90 capoverso 3;
- c.
- mediante deduzione di una quota del reddito realizzato per il tramite di un'attività nell'ambito della semiprigionia, del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni.
Titolo settimo a:3 Responsabilità in caso di soppressione dell'internamento a vita
Art. 380a
2 Al diritto di regresso contro l'autore e alla prescrizione dell'azione di risarcimento del danno o di riparazione si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni1 in materia di atti illeciti.
3 Al diritto di regresso contro i membri dell'autorità disponente si applica il diritto cantonale o la legge del 14 marzo 19582 sulla responsabilità.
Titolo ottavo: Della grazia, dell'amnistia e della revisione
Art. 381
1. Grazia.
Competenza
Per le sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, il diritto di grazia spetta:
- a.
- all'Assemblea federale, nelle cause giudicate dalla Corte penale del Tribunale penale federale o da un'autorità amministrativa della Confederazione;
- b.
- all'autorità competente dei Cantoni, nelle cause giudicate dalle autorità cantonali.
Art. 382
Domanda di grazia
1 La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore, dal coniuge o dal partner registrato.1
Art. 383
Effetti
Art. 384
2. Amnistia
Art. 385
3. Revisione
I Cantoni devono prevedere la revisione del processo a favore del condannato contro sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al tribunale nel primo processo.
Titolo nono: Misure preventive, disposizioni completive e disposizioni generali transitorie
Art. 3861
1. Misure preventive
2 Può sostenere progetti che perseguono gli obiettivi del capoverso 1.
4 Il Consiglio federale disciplina il contenuto, gli obiettivi e il genere delle misure preventive.
Art. 387
2. Disposizioni completive del Consiglio federale
1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, è autorizzato a emanare disposizioni su:
- a.
- l'esecuzione di pene uniche, di pene suppletive e di più pene e misure da eseguire simultaneamente;
- b.
- l'assunzione dell'esecuzione di pene e misure da parte di un altro Cantone;
- c.
- l'esecuzione di pene e misure pronunciate nei confronti di ammalati, persone gracili e anziani;
- d.
- l'esecuzione di pene e misure nei confronti di donne, secondo l'articolo 80;
- e.
- la retribuzione del lavoro del detenuto secondo l'articolo 83.
1bis Riguardo alla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita (art. 64c cpv. 1), il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concernenti la scelta dei membri e la loro retribuzione, nonché la procedura e l'organizzazione interna. 1
4 Il Consiglio federale può, in via sperimentale e per un tempo determinato:
- a.
- introdurre o permettere nuove pene e misure nonché nuove forme d'esecuzione e modificare il campo d'applicazione di sanzioni e forme d'esecuzione esistenti;
- b.
- disporre o permettere che l'esecuzione di pene detentive sia affidata a stabilimenti gestiti da privati e rispondenti alle esigenze del presente Codice in materia di esecuzione delle pene (art. 74-85, 91 e 92). Questi stabilimenti sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.
Art. 389
Prescrizione
2 Il periodo di tempo decorso prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto è computato.
Art. 390
Reati perseguibili a querela di parte
Art. 391
4. Disposizioni cantonali d'applicazione
I Cantoni comunicano alla Confederazione le necessarie disposizioni di applicazione del presente Codice.
Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 19714
Disposizionifinali della modifica del 13 dicembre 20025
1. Esecuzione delle pene
2 Le seguenti pene accessorie, pronunciate secondo il diritto anteriore, sono soppresse con l'entrata in vigore del nuovo diritto: incapacità ad esercitare una carica o un ufficio (ex art. 516), privazione della potestà dei genitori e della tutela (ex art. 537), espulsione in base a una sentenza penale (ex art. 558) e divieto di frequentare osterie (ex art. 569).
2.10 Misure: decisione e esecuzione
- a.
- il giudice può ordinare l'internamento a posteriori secondo l'articolo 65 capoverso 2 soltanto se l'internamento avrebbe potuto essere ordinato anche sulla base degli articoli 42 o 43 numero 1 secondo comma del diritto anteriore;
- b.
- il collocamento di giovani adulti in una casa d'educazione al lavoro (art. 100bis nel tenore del 18 mar. 197111) e le misure pronunciate nei loro confronti (art. 61) non possono protrarsi al di là dei quattro anni.
3. Casellario giudiziale
- a.
- le misure educative (art. 91 nel tenore del 18 mar. 197112), eccetto quelle ordinate in virtù dell'articolo 91 numero 2 nel tenore del 18 marzo 1971;
- b.
- il trattamento speciale (art. 92 nel tenore del 18 mar. 1971);
- c.
- l'obbligo di prestare un lavoro (art. 95 nel tenore del 18 mar. 1971).13
3 Le iscrizioni cancellate secondo il diritto previgente non figurano più su estratti del casellario giudiziale rilasciati a privati.14
4. Istituzioni per l'esecuzione delle misure
Al più tardi dieci anni dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto i Cantoni istituiscono le istituzioni per l'esecuzione delle misure di cui agli articoli 59 capoverso 3 e 64 capoverso 3.
Indice
1. Nessuna sanzione senza legge Art. 1
2. Condizioni di tempo Art. 2
Crimini o delitti commessi in Svizzera Art. 3
Crimini o delitti commessi all'estero contro lo Stato Art. 4
Reati commessi all'estero su minorenni Art. 5
Reati commessi all'estero e perseguiti in conformità di un obbligo internazionale Art. 6
Altri reati commessi all'estero Art. 7
Luogo del reato Art. 8
4. Condizioni personali Art. 9
Definizioni Art. 10
Commissione per omissione Art. 11
Definizioni Art. 12
Errore sui fatti Art. 13
Atto permesso dalla legge Art. 14
Legittima difesa esimente Art. 15
Legittima difesa discolpante Art. 16
Stato di necessità esimente Art. 17
Stato di necessità discolpante Art. 18
Incapacità e scemata imputabilità Art. 19
Dubbio sull'imputabilità Art. 20
Errore sull'illiceità Art. 21
Punibilità Art. 22
Desistenza e pentimento attivo Art. 23
Istigazione Art. 24
Complicità Art. 25
Partecipazione a un reato speciale Art. 26
Circostanze personali Art. 27
6. Punibilità dei mass media Art. 28
Tutela delle fonti Art. 28a
7. Rapporti di rappresentanza Art. 29
Diritto di querela Art. 30
Termine Art. 31
Indivisibilità Art. 32
Desistenza Art. 33
Commisurazione Art. 34
Esazione Art. 35
Pena detentiva sostitutiva Art. 36
Contenuto Art. 37
Esecuzione Art. 38
Commutazione Art. 39
In generale Art. 40
Pena detentiva di breve durata senza condizionale Art. 41
1. Pene con la condizionale Art. 42
2. Pene con condizionale parziale Art. 43
Periodo di prova Art. 44
Successo del periodo di prova Art. 45
Insuccesso del periodo di prova Art. 46
1. Principio Art. 47
Circostanze attenuanti Art. 48
Effetti Art. 48a
3. Concorso di reati Art. 49
4. Obbligo di motivazione Art. 50
5. Computo del carcere preventivo Art. 51
Punizione priva di senso Art. 52
Riparazione Art. 53
Autore duramente colpito Art. 54
2. Disposizioni comuni Art. 55
Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima Art. 55a
1. Principi Art. 56
Concorso di misure Art. 56a
Relazione tra le misure e le pene Art. 57
Esecuzione Art. 58
Trattamento di turbe psichiche Art. 59
Trattamento della tossicodipendenza Art. 60
Misure per i giovani adulti Art. 61
Liberazione condizionale Art. 62
Insuccesso del periodo di prova Art. 62a
Liberazione definitiva Art. 62b
Soppressione della misura Art. 62c
Esame della liberazione e della soppressione Art. 62d
Condizioni e esecuzione Art. 63
Soppressione della misura Art. 63a
Esecuzione della pena detentiva sospesa Art. 63b
Condizioni e esecuzione Art. 64
Fine dell'interna-mento e liberazione Art. 64a
Esame della liberazione Art. 64b
Esame della liberazione dall'internamento a vita e liberazione condizionale Art. 64c
5. Modifica della sanzione Art. 65
1. Cauzione preventiva Art. 66
2. Interdizione dell'esercizio di una professione Art. 67
Esecuzione Art. 67a
3. Divieto di condurre Art. 67b
4. Pubblicazione della sentenza Art. 68
a. Confisca di oggetti pericolosi Art. 69
b. Confisca di valori patrimoniali
Principi Art. 70
Risarcimenti Art. 71
Confisca di valori patrimoniali di una organizzazione criminale Art. 72
6. Assegnamenti al danneggiato Art. 73
1. Principi dell'esecuzione Art. 74
Principi Art. 75
Misure particolari di sicurezza Art. 75a
Luogo dell'esecuzione Art. 76
Esecuzione ordinaria Art. 77
Lavoro e alloggio esterni Art. 77a
Semiprigionia Art. 77b
Segregazione cellulare Art. 78
Forma dell'esecuzione per pene detentive di breve durata Art. 79
Deroghe alle forme d'esecuzione Art. 80
Lavoro Art. 81
Formazione e perfezionamento Art. 82
Retribuzione Art. 83
Relazioni con il mondo esterno Art. 84
Controlli e ispezioni Art. 85
Liberazione condizionale
a. Concessione Art. 86
b. Periodo di prova Art. 87
c. Successo del periodo di prova Art. 88
d. Insuccesso del periodo di prova Art. 89
3. Esecuzione di misure Art. 90
Diritto disciplinare Art. 91
Interruzione dell'esecuzione Art. 92
Assistenza riabilitativa Art. 93
Norme di condotta Art. 94
Disposizioni comuni Art. 95
Assistenza sociale volontaria Art. 96
Termini Art. 97
Decorrenza Art. 98
Termini Art. 99
Decorrenza Art. 100
3. Imprescrittibilità Art. 101
Punibilità Art. 102
Abrogato Art. 102a
Definizione Art. 103
Applicabilità delle disposizioni della parte prima Art. 104
Inapplicabilità o applicabilità condizionale Art. 105
Multa Art. 106
Lavoro di pubblica utilità Art. 107
Privo di contenuto Art. 108
Prescrizione Art. 109
Art. 110
Omicidio intenzionale Art. 111
Assassinio Art. 112
Omicidio passionale Art. 113
Omicidio su richiesta della vittima Art. 114
Istigazione e aiuto al suicidio Art. 115
Infanticidio Art. 116
Omicidio colposo Art. 117
Interruzione punibile della gravidanza Art. 118
Interruzione non punibile della gravidanza Art. 119
Contravvenzioni commesse dal medico Art. 120
Abrogato Art. 121
Lesioni gravi Art. 122
Lesioni semplici Art. 123
Mutilazione di organi genitali femminili Art. 124
Lesioni colpose Art. 125
Vie di fatto Art. 126
Abbandono Art. 127
Omissione di soccorso Art. 128
Falso allarme Art. 128bis
Esposizione a pericolo della vita altrui Art. 129
Abrogati Art. 130 a 132
Rissa Art. 133
Aggressione Art. 134
Rappresentazione di atti di cruda violenza Art. 135
Somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute Art. 136
Appropriazione semplice Art. 137
Appropriazione indebita Art. 138
Furto Art. 139
Rapina Art. 140
Sottrazione di una cosa mobile Art. 141
Impiego illecito di valori patrimoniali Art. 141bis
Sottrazione di energia Art. 142
Acquisizione illecita di dati Art. 143
Accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati Art. 143bis
Danneggiamento Art. 144
Danneggiamento di dati Art. 144bis
Appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione Art. 145
Truffa Art. 146
Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati Art. 147
Abuso di carte- chèques o di credito Art. 148
Frode dello scotto Art. 149
Conseguimento fraudolento di una prestazione Art. 150
Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l'illecita decodificazione di offerte in codice Art. 150bis
Danno patrimoniale procurato con astuzia Art. 151
False indicazioni su attività commerciali Art. 152
False comunicazioni alle autorità del registro di commercio Art. 153
Abrogato Art. 154
Contraffazione di merci Art. 155
Estorsione Art. 156
Usura Art. 157
Amministrazione infedele Art. 158
Appropriazione indebita di trattenute salariali Art. 159
Ricettazione Art. 160
Abrogati Art. 161 e 161bis
2. Violazione del segreto di fabbrica o commerciale Art. 162
Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento Art. 163
Diminuzione dell'attivo in danno dei creditori Art. 164
Cattiva gestione Art. 165
Omissione della contabilità Art. 166
Favori concessi ad un creditore Art. 167
Corruzione nell'esecuzione forzata Art. 168
Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale Art. 169
Conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale Art. 170
Concordato giudiziale Art. 171
Revoca del fallimento Art. 171bis
Abrogato Art. 172
Cumulo di pena privativa della libertà e multa Art. 172bis
Reati di poca entità Art. 172ter
Diffamazione Art. 173
Calunnia Art. 174
Diffamazione e calunnia contro un defunto o uno scomparso Art. 175
Disposizione comune Art. 176
Ingiuria Art. 177
Prescrizione Art. 178
Violazione di segreti privati Art. 179
Ascolto e registrazione di conversazioni estranee Art. 179bis
Registrazione clandestina di conversazioni Art. 179ter
Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini Art. 179quater
Registrazioni non punibili Art. 179quinquies
Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini Art. 179sexies
Abuso di impianti di telecomunicazioni Art. 179septies
Sorveglianza ufficiale, impunibilità Art. 179octies
Sottrazione di dati personali Art. 179novies
Minaccia Art. 180
Coazione Art. 181
Tratta di esseri umani Art. 182
Sequestro di persona e rapimento Art. 183
Circostanze aggravanti Art. 184
Presa d'ostaggio Art. 185
Violazione di domicilio Art. 186
Atti sessuali con fanciulli Art. 187
Atti sessuali con persone dipendenti Art. 188
Coazione sessuale Art. 189
Violenza carnale Art. 190
Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere Art. 191
Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate Art. 192
Sfruttamento dello stato di bisogno Art. 193
Esibizionismo Art. 194
Promovimento della prostituzione Art. 195
Abrogato Art. 196
4. Pornografia Art. 197
Molestie sessuali Art. 198
Esercizio illecito della prostituzione Art. 199
6. Reato collettivo Art. 200
Abrogati Art. 201 a 212
Incesto Art. 213
Abrogato Art. 214
Bigamia nel matrimonio o nell'unione domestica registrata Art. 215
Abrogato Art. 216
Trascuranza degli obblighi di mantenimento Art. 217
Abrogato Art. 218
Violazione del dovere d'assistenza o educazione Art. 219
Sottrazione di minorenne Art. 220
Incendio intenzionale Art. 221
Incendio colposo Art. 222
Esplosione Art. 223
Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi Art. 224
Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi Art. 225
Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi Art. 226
Pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti Art. 226bis
Atti preparatori punibili Art. 226ter
Inondazione. Franamento Art. 227
Danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione Art. 228
Violazione delle regole dell'arte edilizia Art. 229
Rimozione od omissione di apparecchi protettivi Art. 230
Pericoli causati da organismi geneticamente modificati o patogeni Art. 230bis
Propagazione di malattie dell'uomo Art. 231
Propagazione di epizoozie Art. 232
Propagazione di parassiti pericolosi Art. 233
Inquinamento di acque potabili Art. 234
Fabbricazione di foraggi nocivi Art. 235
Commercio di foraggi adulterati Art. 236
Perturbamento della circolazione pubblica Art. 237
Perturbamento del servizio ferroviario Art. 238
Perturbamento di pubblici servizi Art. 239
Contraffazione di monete Art. 240
Alterazione di monete Art. 241
Messa in circolazione di monete false Art. 242
Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione Art. 243
Importazione, acquisto e deposito di monete false Art. 244
Falsificazione di valori di bollo ufficiali Art. 245
Falsificazione di marche ufficiali Art. 246
Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti Art. 247
Falsificazione dei pesi e delle misure Art. 248
Confisca Art. 249
Monete e bolli di valore esteri Art. 250
Falsità in documenti Art. 251
Falsità in certificati Art. 252
Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione Art. 253
Soppressioni di documento Art. 254
Documenti esteri Art. 255
Rimozione di termini Art. 256
Soppressione di segnali trigonometrici e limnimetrici Art. 257
Pubblica intimidazione Art. 258
Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza Art. 259
Sommossa Art. 260
Atti preparatori punibili Art. 260bis
Organizzazione criminale Art. 260ter
Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi Art. 260quater
Finanziamento del terrorismo Art. 260quinquies
Perturbamento della libertà di credenza e di culto Art. 261
Discriminazione razziale Art. 261bis
Turbamento della pace dei defunti Art. 262
Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa Art. 263
Genocidio Art. 264
Crimini contro l'umanità Art. 264a
a. Omicidio intenzionale
b. Sterminio
c. Riduzione in schiavitù
d. Sequestro di persona
e. Sparizione forzata di persone
f. Tortura
g. Lesione dell'autodeterminazione sessuale
h. Deportazione o trasferimento forzato
i. Persecuzione e apartheid
j. Altri atti inumani
1. Campo d'applicazione Art. 264b
2. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra Art. 264c
3. Altri crimini di guerra Art. 264d
a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile
b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell'autodeterminazione sessuale e della dignità umana Art. 264e
c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato Art. 264f
d. Metodi di guerra vietati Art. 264g
e. Impiego di armi vietate Art. 264h
4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra Art. 264i
5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario Art. 264j
Punibilità dei superiori Art. 264k
Commissione di un reato in esecuzione di un ordine Art. 264l
Reati commessi all'estero Art. 264m
Esclusione dell'immunità relativa Art. 264n
Alto tradimento Art. 265
Attentati contro l'indipendenza della Confederazione Art. 266
Imprese e mene dell'estero contro la sicurezza della Svizzera Art. 266bis
Tradimento nelle relazioni diplomatiche Art. 267
Rimozione di termini di confine pubblici Art. 268
Violazione della sovranità territoriale svizzera Art. 269
Offese agli emblemi svizzeri Art. 270
Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero Art. 271
Spionaggio politico Art. 272
Spionaggio economico Art. 273
Spionaggio militare Art. 274
Attentati contro l'ordine costituzionale Art. 275
Propaganda sovversiva Art. 275bis
Associazioni illecite Art. 275ter
Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari Art. 276
Falsificazione d'ordini o di istruzioni Art. 277
Turbamento del servizio militare Art. 278
Perturbamento ed impedimento di elezioni e votazioni Art. 279
Attentati contro il diritto di voto Art. 280
Corruzione elettorale Art. 281
Frode elettorale Art. 282
Incetta di voti Art. 282bis
Violazione del segreto del voto Art. 283
Abrogato Art. 284
Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari Art. 285
Impedimento di atti dell'autorità Art. 286
Usurpazione di funzioni Art. 287
Abrogato Art. 288
Sottrazione di cose requisite o sequestrate Art. 289
Rottura di sigilli Art. 290
Violazione del bando Art. 291
Disobbedienza a decisioni dell'autorità Art. 292
Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete Art. 293
Violazione della interdizione di esercitare una professione Art. 294
Abrogato Art. 295
Oltraggio ad uno Stato estero Art. 296
Oltraggi a istituzioni internazionali Art. 297
Offese agli emblemi di uno Stato estero Art. 298
Violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero Art. 299
Atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere Art. 300
Spionaggio in danno di Stati esteri Art. 301
Procedimento Art. 302
Denuncia mendace Art. 303
Sviamento della giustizia Art. 304
Favoreggiamento Art. 305
Riciclaggio di denaro Art. 305bis
Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione Art. 305ter
Dichiarazione falsa di una parte in giudizio Art. 306
Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione Art. 307
Attenuazione di pene Art. 308
Cause amministrative e procedura davanti a tribunali internazionali Art. 309
Liberazione di detenuti Art. 310
Ammutinamento di detenuti Art. 311
Abuso di autorità Art. 312
Concussione Art. 313
Infedeltà nella gestione pubblica Art. 314
Abrogati Art. 315 e 316
Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari Art. 317
Atti non punibili Art. 317bis
Falso certificato medico Art. 318
Aiuto alla evasione di detenuti Art. 319
Violazione del segreto d'ufficio Art. 320
Violazione del segreto professionale Art. 321
Segreto professionale in materia di ricerca medica Art. 321bis
Violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni Art. 321ter
Violazione dell'obbligo d'informare dei mass media Art. 322
Mancata opposizione a una pubblicazione punibile Art. 322bis
Corruzione attiva Art. 322ter
Corruzione passiva Art. 322quater
Concessione di vantaggi Art. 322quinquies
Accettazione di vantaggi Art. 322sexies
2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri Art. 322septies
3. Disposizioni comuni Art. 322octies
Inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento Art. 323
Inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria Art. 324
Inosservanza delle norme legali sulla contabilità Art. 325
Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d'abitazione e commerciali Art. 325bis
Persone giuridiche, società commerciali e ditte individuali
1. Abrogato Art. 326
2. Nel caso dell'articolo 325bis Art. 326bis
Contravvenzioni alle disposizioni su ditte e nomi commerciali Art. 326ter
False informazioni da parte di istituzioni di previdenza a favore del personale Art. 326quater
Abrogato Art. 327
Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione Art. 328
Violazione di segreti militari Art. 329
Commercio di materiali sequestrati o requisiti dall'esercito Art. 330
Uso indebito della uniforme militare Art. 331
Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite Art. 332
Applicazione della parte generale ad altre leggi federali Art. 333
Riferimento a disposizioni abrogate Art. 334
Leggi cantonali Art. 335
Abrogati Art. 336 a 338
Abrogati Art. 339 a 348
1. Abrogato Art. 349
a. Competenza Art. 350
b. Compiti Art. 351
c. Protezione dei dati Art. 352
d. Aiuti finanziari e indennità Art. 353
3. Collaborazione a scopo d'identificazione di persone Art. 354
4. Abrogato Art. 355
a. Scambio di dati Art. 355a
b. Estensione del mandato Art. 355b
Competenza Art. 355c
5ter. Abrogato Art. 355d
5quater. Ufficio SIRENE Art. 355e
a. A uno Stato terzo o a un organo internazionale Art. 355f
b. A una persona fisica o giuridica Art. 355g
Abrogati Art. 356 a 361
6. Avviso in caso di pornografia Art. 362
Abrogato Art. 363
Diritto d'avviso Art. 364
Scopo Art. 365
Contenuto Art. 366
Trattamento dei dati e accesso Art. 367
Comunicazione dei fatti che devono essere iscritti Art. 368
Eliminazione dell'iscrizione Art. 369
Diritto di consultazione Art. 370
Estratti del casellario rilasciati a privati Art. 371
1. Obbligo di eseguire pene e misure Art. 372
Esecuzione Art. 373
Diritto di disposizione Art. 374
3. Lavoro di pubblica utilità Art. 375
4. Assistenza riabilitativa Art. 376
Obbligo dei Cantoni di istituirli e gestirli Art. 377
Collaborazione intercantonale Art. 378
Stabilimenti privati Art. 379
Spese Art. 380
Art. 380a
Competenza Art. 381
Domanda di grazia Art. 382
Effetti Art. 383
2. Amnistia Art. 384
3. Revisione Art. 385
1. Misure preventive Art. 386
2. Disposizioni completive del Consiglio federale Art. 387
Esecuzione di sentenze anteriori Art. 388
Prescrizione Art. 389
Reati perseguibili a querela di parte Art. 390
4. Disposizioni cantonali d'applicazione Art. 391
5. Entrata in vigore Art. 392
1 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
2 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
3 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
4 DF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RS 1971 777 808; FF 1965 I 474) e per gli art. 49 n. 4 cpv. 2, 82-99, 370, 372, 373, 379 n. 1 cpv. 2, 385 e 391 in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1840). Abrogate dal n. IV della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).
5RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669
6 RU 1971 777
7 CS 3 187
8 RU 1951 1
9 CS 3 187
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
11 RU 1971 777
12 RU 1971 777
13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
14 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
1 RS 101
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941 4967).
3 FF 1918 II 1
