311.0

Codice penale svizzero

del 21 dicembre 1937 (Stato 1° maggio 2013)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 123 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale1,2 visto il messaggio del Consiglio federale del 23 luglio 19183,

decreta:

Libro primo:1 Disposizioni generali

Parte prima: Dei crimini e dei delitti

Titolo primo: Del campo d'applicazione

Art. 1

1. Nessuna sanzione senza legge

Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena.





Art. 5

Reati commessi all'estero su minorenni

1 Il presente Codice si applica inoltre a chiunque si trova in Svizzera, non è estradato e ha commesso all'estero uno dei seguenti reati:

a.1
tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minore di diciotto anni;
b.
atti sessuali con fanciulli (art. 187), se la vittima è minore di quattordici anni;
c.
pornografia qualificata (art. 197 n. 3), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con fanciulli.

2 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU2, l'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:

a.
è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero;
b.
la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.

3 Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all'estero, ma all'estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.




Art. 7

Altri reati commessi all'estero

1 Il presente Codice si applica a chiunque commette all'estero un crimine o un delitto, senza che siano adempiute le condizioni di cui agli articoli 4, 5 o 6, se:

a.
l'atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale;
b.
l'autore si trova in Svizzera o, per questo suo atto, è estradato alla Confederazione, e
c.
secondo il diritto svizzero l'atto consente l'estradizione, ma l'autore non viene estradato.

2 Se l'autore non è svizzero e il crimine o il delitto non è stato commesso contro uno svizzero, il capoverso 1 è applicabile soltanto se:

a.
la richiesta di estradizione è stata respinta per un motivo non inerente alla natura dell'atto; oppure
b.
l'autore ha commesso un crimine particolarmente grave proscritto dalla comunità giuridica internazionale.

3 Il giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessivamente più severe di quelle previste dalla legge del luogo in cui l'atto è stato commesso.

4 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e dalla CEDU1, l'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:

a.
è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero;
b.
la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.

5 Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all'estero, ma all'estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.





Titolo secondo: Della punibilità





Art. 14

3. Atti leciti e colpa.

Atto permesso dalla legge

Chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l'atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o a un'altra legge.


Art. 15

Legittima difesa esimente

Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri.



Art. 17

Stato di necessità esimente

Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti.




Art. 20

Dubbio sull'imputabilità

Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore, l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia.


Art. 21

Errore sull'illiceità

Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.





Art. 25

Complicità

Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con pena attenuata.


Art. 26

Partecipazione a un reato speciale

Se la punibilità è giustificata o aggravata da uno speciale obbligo dell'autore, il compartecipe che non sia vincolato a tale obbligo è punito con pena attenuata.


Art. 27

Circostanze personali

Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali che aggravano, attenuano o escludono la punibilità solo per l'autore o il compartecipe a cui si riferiscono.



Art. 28a

Tutela delle fonti

1 Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull'identità dell'autore dell'opera o su contenuto e fonti delle informazioni.

2 Il capoverso 1 non si applica se il giudica accerta che:

a.
la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l'integrità fisica di una persona; oppure
b.1
senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111-113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189-191, 197 numero 3, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies del presente Codice, come pure ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 19512 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.


Art. 29

7. Rapporti di rappresentanza

Se fonda o aggrava la punibilità, la violazione di un dovere particolare che incombe unicamente alla persona giuridica, alla società o alla ditta individuale1 è imputata a una persona fisica allorquando essa agisce:

a.
in qualità di organo o membro di un organo di una persona giuridica;
b.
in qualità di socio;
c.
in qualità di collaboratore di una persona giuridica, di una società o di una ditta individuale2 nella quale esercita competenze decisionali autonome nel proprio settore di attività;
d.
in qualità di dirigente effettivo senza essere organo, membro di un organo, socio o collaboratore.



Art. 31

Termine

Il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore del reato.


Art. 32

Indivisibilità

Quando l'avente diritto presenta querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi devono essere perseguiti.



Titolo terzo: Delle pene e delle misure

Capo primo: Delle pene

Sezione 1: Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità e della pena detentiva





Art. 38

Esecuzione

L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità.



Art. 40

3. Pena detentiva.

In generale

Di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi; la durata massima è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.



Sezione 2: Della condizionale




Art. 45

Successo del periodo di prova

Se il condannato supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più eseguita.



Sezione 3: Della commisurazione della pena


Art. 48

2. Attenuazione della pena.

Circostanze attenuanti

Il giudice attenua la pena se:

a.
l'autore ha agito:
1.
per motivi onorevoli,
2.
in stato di grave angustia,
3.
sotto l'impressione d'una grave minaccia,
4.
ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
b.
l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
c.
l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
d.
l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
e.
la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.



Art. 50

4. Obbligo di motivazione

Se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.


Art. 51

5. Computo del carcere preventivo

Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell'ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità.


Sezione 4: Dell'impunità e della sospensione del procedimento2

Art. 52

1. Motivi d'impunità.

Punizione priva di senso1

L'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità.



Art. 53

Riparazione

Se l'autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora:

a.
le condizioni per la sospensione condizionale della pena siano adempiute (art. 42); e
b.
l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza.

Art. 54

Autore duramente colpito

Se l'autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.



Art. 55a1

3. Sospensione del procedimento.

Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima 2

1 In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3-5), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, bbis e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), il pubblico ministero e il giudice possono sospendere il procedimento se:3

a.4
la vittima è:
1.
il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, o
2.
il partner registrato o l'ex partner registrato dell'autore e il fatto è stato commesso durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento, o
3.
il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l'ex partner convivente dell'autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell'anno successivo alla separazione; e
b.
la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda dell'autorità competente.

2 Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per scritto o verbalmente, entro sei mesi dalla sospensione. 5

3 Qualora il consenso non sia revocato, il pubblico ministero e il giudice dispongono l'abbandono del procedimento. 6

4 … 7



Capo secondo: Delle misure

Sezione 1: Delle misure terapeutiche e dell'internamento

Art. 56

1. Principi

1 Una misura deve essere ordinata se:

a.
la sola pena non è atta a impedire il rischio che l'autore commetta altri reati;
b.
sussiste un bisogno di trattamento dell'autore o la sicurezza pubblica lo esige; e
c.
le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute.

2 La misura può essere pronunciata se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell'autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati.

3 Per ordinare una misura prevista negli articoli 59-61, 63 e 64, come pure in caso di modifica della sanzione secondo l'articolo 65, il giudice si fonda su una perizia. La perizia verte su:

a.
la necessità e le prospettive di successo di un trattamento dell'autore;
b.
il genere e la probabilità di eventuali altri reati; e
c.
la possibilità di eseguire la misura.

4 Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, la perizia dev'essere effettuata da un esperto che non abbia né curato né assistito in altro modo l'autore.

4bis Se entra in linea di conto l'internamento a vita di cui all'articolo 64 capoverso 1bis, il giudice, per ordinarlo, si fonda sulle perizie di almeno due periti esperti e reciprocamente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l'autore.1

5 Di regola il giudice ordina una misura soltanto se è disponibile un'istituzione adeguata.

6 La misura i cui presupposti non siano più adempiuti dev'essere soppressa.






Art. 59

2. Misure terapeutiche stazionarie.

Trattamento di turbe psichiche

1 Se l'autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:

a.
l'autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba, e
b.
vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba.

2 Il trattamento stazionario si svolge in un'appropriata istituzione psichiatrica o in un'istituzione per l'esecuzione delle misure.

3 Fintanto che sussiste il pericolo che l'autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un'istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato.1

4 La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni.





Art. 62

Liberazione condizionale

1 L'autore è liberato condizionalmente dall'esecuzione stazionaria della misura appena il suo stato giustifichi che gli sia data la possibilità di essere messo alla prova in libertà.

2 Il periodo di prova è di uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all'articolo 59 e di uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.

3 Durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente può essere obbligato a sottoporsi a trattamento ambulatoriale. Per la durata del periodo di prova, l'autorità d'esecuzione può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.

4 Se, alla scadenza del periodo di prova, appare necessario proseguire con il trattamento ambulatoriale, l'assistenza riabilitativa o le norme di condotta, al fine di ovviare al rischio che il liberato condizionalmente commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare la protrazione del periodo di prova:

a.
di volta in volta da uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all'articolo 59;
b.
da uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.

5 Il periodo di prova dopo la liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61 non deve eccedere complessivamente sei anni.

6 Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il periodo di prova può essere prorogato finquando appaia necessario per impedire nuovi reati dello stesso genere.


Art. 62a

Insuccesso del periodo di prova

1 Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un reato mostrando così che permane il rischio cui doveva ovviare la misura, il giudice competente per giudicare il nuovo reato può, dopo aver sentito l'autorità d'esecuzione:

a.
ordinare il ripristino dell'esecuzione;
b.
sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare una nuova misura; o
c.
sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare l'esecuzione di una pena detentiva.

2 Se, in base al nuovo reato, risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di una pena detentiva senza condizionale e questa pena viene ad aggiungersi a quella sospesa a favore della misura, il giudice fissa una pena unica in applicazione dell'articolo 49.

3 Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il giudice che ha ordinato la misura può ordinarne il ripristino su proposta dell'autorità d'esecuzione.

4 La durata massima dell'esecuzione ripristinata è di cinque anni per la misura di cui all'articolo 59 e di due anni per le misure di cui agli articoli 60 e 61.

5 Se prescinde dal ripristino dell'esecuzione o da una nuova misura, il giudice può:

a.
ammonire il liberato condizionalmente;
b.
ordinare un trattamento ambulatoriale o un'assistenza riabilitativa;
c.
impartire norme di condotta, e
d.
prorogare il periodo di prova da uno a cinque anni in caso di misura secondo l'articolo 59 e da uno a tre anni in caso di misura secondo gli articoli 60 o 61.

6 Se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5.



Art. 62c

Soppressione della misura

1 La misura è soppressa se:

a.
la sua esecuzione o prosecuzione non ha prospettive di successo; o
b.
è stata raggiunta la durata massima secondo gli articoli 60 e 61 e non risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale; oppure
c.
non esiste o non esiste più un'istituzione adeguata.

2 Se la privazione della libertà connessa alla misura è inferiore alla durata della pena detentiva sospesa, la pena residua viene eseguita. Se riguardo a quest'ultima risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale o per la sospensione condizionale, l'esecuzione è sospesa.

3 Invece dell'esecuzione della pena il giudice può ordinare un'altra misura se vi è da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato.

4 Se all'atto della soppressione della misura ordinata per un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 vi è seriamente da attendersi che l'autore commetta nuovi reati di questo genere, il giudice può ordinare l'internamento su proposta dell'autorità di esecuzione.

5 Se all'atto della soppressione della misura ritiene opportuna una misura di protezione degli adulti, l'autorità competente ne avvisa l'autorità di protezione degli adulti.1

6 Il giudice può inoltre sopprimere una misura terapeutica stazionaria, prima o dopo la sua esecuzione, e ordinare in sua vece un'altra misura terapeutica stazionaria se vi è da attendersi che con questa nuova misura si potrà manifestamente ovviare meglio al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.




Art. 63

3. Trattamento ambulatoriale.

Condizioni e esecuzione

1 Se l'autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora:

a.
l'autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato, e
b.
vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.

2 Per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l'esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell'esecuzione. Per la durata del trattamento può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.

3 L'autorità competente può disporre che l'autore venga temporaneamente sottoposto a trattamento stazionario, se necessario per dare inizio al trattamento ambulatoriale. Il trattamento stazionario non deve complessivamente durare più di due mesi.

4 Di regola, il trattamento ambulatoriale non può durare più di cinque anni. Se, trascorsa la durata massima, risulta necessaria una protrazione per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti connessi alla sua turba psichica, il giudice può di volta in volta protrarre il trattamento da uno a cinque anni su proposta dell'autorità d'esecuzione.




Art. 64

4. Internamento.

Condizioni e esecuzione

1 Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:1

a.
in base alle caratteristiche della personalità dell'autore, nonché in base alle circostanze in cui fu commesso il reato e vi è seriamente da attendersi che costui commetta nuovi reati di questo genere; o
b.
in base a una turba psichica di notevole gravità, permanente o di lunga durata, con cui aveva connessione il reato, vi è seriamente da attendersi che l'autore commetta nuovi reati di questo genere e che una misura secondo l'articolo 59 non abbia prospettive di successo.

1bis Il giudice ordina l'internamento a vita se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d'ostaggio, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimoter) e se sono adempite le condizioni seguenti:2

a.
con il crimine l'autore ha pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona;
b.
è altamente probabile che l'autore commetta di nuovo uno di questi crimini;
c.
l'autore è considerato durevolmente refrattario alla terapia, poiché il trattamento non ha prospettive di successo a lungo termine.3

2 L'esecuzione dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva. Non sono applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva (art. 86-88).4

3 Se già nel corso dell'esecuzione della pena detentiva vi è da attendersi che l'autore supererà con successo il periodo di prova in libertà, il giudice dispone la liberazione condizionale dalla pena detentiva al più presto per il giorno in cui l'autore avrà scontato i due terzi della pena detentiva o quindici anni se la pena detentiva è a vita. È competente il giudice che ha ordinato l'internamento. Per il resto è applicabile l'articolo 64a.5

4 L'internamento è eseguito in un'istituzione per l'esecuzione delle misure o in un penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2. La sicurezza pubblica dev'essere garantita. Per quanto necessario, l'interessato fruisce di assistenza psichiatrica.




Art. 64b1

Esame della liberazione

1 L'autorità competente esamina d'ufficio o su richiesta:

a.
almeno una volta all'anno, e la prima volta dopo due anni, se e quando l'autore possa essere liberato condizionalmente dall'internamento (art. 64a cpv. 1);
b.
almeno ogni due anni, e la prima volta prima che abbia inizio l'internamento, se sono adempiute le condizioni per un trattamento terapeutico stazionario e se deve essere presentata una richiesta in tal senso al giudice competente (art. 65 cpv. 1).

2 L'autorità competente prende una decisione secondo il capoverso 1:

a.
fondandosi su un rapporto della direzione dell'istituto;
b.
fondandosi su una perizia di un esperto indipendente ai sensi dell'articolo 56 capoverso 4;
c.
dopo aver sentito una commissione ai sensi dell'articolo 62d capoverso 2;
d.
dopo aver sentito l'autore.


Art. 64c1

Esame della liberazione dall'internamento a vita e liberazione condizionale

1 In caso di internamento a vita secondo l'articolo 64 capoverso 1bis, l'autorità competente esamina, d'ufficio o su richiesta, se vi sono nuove conoscenze scientifiche che permettano di prevedere che l'autore possa essere curato in modo da non costituire più un pericolo per la collettività. Essa decide fondandosi sul rapporto della commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita.

2 Se conclude che l'autore può essere curato, l'autorità competente gli propone un trattamento. Tale trattamento si svolge in un'istituzione chiusa. Le disposizioni in materia di esecuzione dell'internamento a vita restano applicabili fino alla soppressione dell'internamento secondo il capoverso 3.

3 Se il trattamento dimostra che la pericolosità dell'autore è diminuita in maniera considerevole e può essere ridotta al punto che costui non costituisca più un pericolo per la collettività, il giudice sopprime l'internamento a vita e ordina che sia eseguita in un'istituzione chiusa una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59-61.

4 Il giudice può liberare condizionalmente l'autore dall'internamento a vita se costui non costituisce più un pericolo per la collettività per età avanzata, grave malattia o altro motivo. La liberazione condizionale è retta dall'articolo 64a.

5 La soppressione dell'internamento a vita e la liberazione condizionale competono al giudice che ha ordinato l'internamento a vita. Egli decide fondandosi sulle perizie di almeno due periti esperti e reciprocamente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l'autore.

6 I capoversi 1 e 2 si applicano anche durante l'esecuzione della pena detentiva che precede l'internamento a vita. La soppressione dell'internamento a vita secondo il capoverso 3 è possibile al più presto quando l'autore ha espiato due terzi della pena o quindici anni di pena detentiva a vita.




Sezione 2: Delle altre misure




Art. 67b

3. Divieto di condurre

Se l'autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può ordinare congiuntamente a una pena o a una misura secondo gli articoli 59-64 il ritiro della licenza di allievo conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni.






Art. 72

Confisca di valori patrimoniali di una organizzazione criminale

Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.



Titolo quarto: Dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà

Art. 74

1. Principi dell'esecuzione

La dignità umana del detenuto o collocato dev'essere rispettata. I diritti di costui possono essere limitati soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell'istituzione d'esecuzione lo richiedano.


Art. 75

2. Esecuzione delle pene detentive.

Principi

1 L'esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena. Essa deve corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà e tenere conto adeguatamente della protezione della collettività, del personale incaricato dell'esecuzione e degli altri detenuti.

2 …1

3 Il regolamento del penitenziario prevede l'allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e perfezionamento, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà.

4 Il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione.

5 Va tenuto conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei detenuti d'ambo i sessi.

6 Se il detenuto è liberato condizionalmente o definitivamente e risulta a posteriori che all'atto della liberazione esisteva contro di lui un'altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva, quest'ultima non viene più eseguita qualora:

a.
essa non sia stata eseguita simultaneamente all'altra pena detentiva per un motivo addebitabile alle autorità d'esecuzione;
b.
il detenuto potesse presumere in buona fede che all'atto della liberazione non sarebbe esistita contro di lui alcun'altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva; e
c.
l'esecuzione medesima compromettesse il reinserimento sociale del detenuto.




Art. 77

Esecuzione ordinaria

Di regola, il detenuto trascorre nel penitenziario il tempo di lavoro e di riposo e il tempo libero.



Art. 77b

Semiprigionia

Le pene detentive da sei mesi a un anno sono scontate in forma di semiprigionia se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati. Il detenuto continua a lavorare o a seguire la sua formazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. Durante questa fase dell'esecuzione, il condannato deve comunque essere debitamente assistito.


Art. 78

Segregazione cellulare

La segregazione cellulare, in forma di isolamento ininterrotto dagli altri detenuti, può essere ordinata soltanto:

a.
all'inizio della pena e al fine di avviare l'esecuzione, per un periodo di non oltre una settimana;
b.
a tutela del detenuto o di terzi;
c.
come sanzione disciplinare.


Art. 80

Deroghe alle forme d'esecuzione

1 Alle norme in materia di esecuzione può essere derogato a favore del detenuto:

a.
qualora il suo stato di salute lo richieda;
b.
in caso di gravidanza, parto e puerperio;
c.
per permettere a madri detenute di tenere con sé i loro infanti, se nell'interesse anche del bambino medesimo.

2 Se la pena non è scontata in un penitenziario bensì in un'altra istituzione appropriata, il detenuto ne sottostà ai regolamenti, salvo disposizione contraria dell'autorità d'esecuzione.



Art. 82

Formazione e perfezionamento

Al detenuto idoneo deve per quanto possibile essere data la possibilità di acquisire una formazione e un perfezionamento corrispondenti alle sue capacità.



Art. 84

Relazioni con il mondo esterno

1 Il detenuto ha il diritto di ricevere visite e di mantenere contatti con persone all'esterno del penitenziario. Dev'essergli agevolato il contatto con persone a lui vicine.

2 Tali contatti possono essere sottoposti a controllo e, per salvaguardare la disciplina e la sicurezza nel penitenziario, essere limitati o vietati. Le visite non possono essere sorvegliate all'insaputa degli interessati. Rimangono salvi i provvedimenti processuali ordinati per assicurare un procedimento penale.

3 Gli assistenti spirituali, i medici, gli avvocati, i notai e i tutori nonché le persone con funzioni analoghe possono essere autorizzati a comunicare liberamente con i detenuti nei limiti dell'ordinamento generale del penitenziario.

4 I contatti con i difensori sono consentiti. Le visite dei difensori possono essere sorvegliate, ma i colloqui non possono essere ascoltati. La corrispondenza nonché gli scritti degli avvocati non possono essere esaminati quanto al contenuto. In caso di abuso, i rapporti tra detenuto e avvocati possono essere vietati dall'autorità competente.

5 I rapporti con le autorità di vigilanza non possono essere controllati.

6 Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati.

6bis Ai criminali internati a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto durante l'esecuzione della pena che precede l'internamento a vita.1

7 Rimangono salvi l'articolo 36 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19632 sulle relazioni consolari e le altre norme di diritto internazionale pubblico concernenti le visite e la corrispondenza, vincolanti per la Svizzera.






Art. 88

c. Successo del periodo di prova

Se il liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.


Art. 89

d. Insuccesso del periodo di prova

1 Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto, il giudice competente per giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell'esecuzione.

2 Se, nonostante il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova, non vi è da attendersi che il condannato commetta nuovi reati, il giudice rinuncia al ripristino dell'esecuzione. Può ammonire il condannato e prorogare il periodo di prova della metà al massimo della durata stabilita inizialmente dall'autorità competente. Se subentra al termine del periodo di prova, la proroga decorre a partire dal giorno in cui è stata ordinata. Le disposizioni sull'assistenza riabilitativa e sulle nome di condotta (art. 93-95) sono applicabili.

3 Se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5.

4 Il ripristino dell'esecuzione non può più essere ordinato trascorsi tre anni dalla fine del periodo di prova.

5 Il carcere preventivo sofferto durante la procedura di ripristino dell'esecuzione è computato nel resto della pena.

6 Se in seguito al nuovo reato risultano adempiute le condizioni per una pena detentiva senza condizionale e tale pena è in concorso con il resto della pena divenuta esecutiva a motivo della revoca, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione dell'articolo 49. Alla pena unica sono nuovamente applicabili le norme della liberazione condizionale. Se deve essere eseguito soltanto il resto della pena è applicabile l'articolo 86 capoversi 1-4.

7 Se il resto di una pena divenuta esecutiva in seguito a una decisione di ripristino dell'esecuzione è in concorso con una delle misure previste negli articoli 59-61, è applicabile l'articolo 57 capoversi 2 e 3.


Art. 90

3. Esecuzione di misure

1 Nell'esecuzione di una misura secondo gli articoli 59-61 il collocato può essere ininterrottamente separato dagli altri collocati soltanto se tale segregazione è indispensabile:

a.
come misura terapeutica temporanea;
b.
a tutela del collocato medesimo o di terzi;
c.
come sanzione disciplinare.

2 All'inizio dell'esecuzione della misura è allestito un piano di esecuzione insieme con il collocato o il suo rappresentante legale. Il piano contiene in particolare indicazioni sul trattamento della turba psichica, della dipendenza o dell'alterazione caratteriale del collocato nonché sul come evitare che terzi siano esposti a pericolo.

2bis Le misure di cui agli articoli 59-61 e 64 possono essere eseguite in forma di lavoro e alloggio esterni se vi sono fondate probabilità che ciò contribuisca in modo determinante a realizzare lo scopo della misura e purché non vi sia il pericolo che il collocato si dia alla fuga o commetta nuovi reati. L'articolo 77a capoversi 2 e 3 si applica per analogia.1

3 Il collocato abile al lavoro è tenuto a lavorare per quanto il trattamento o le cure stazionari lo richiedano o consentano. Gli articoli 81-83 si applicano per analogia.

4 Le relazioni con il mondo esterno sono rette per analogia dall'articolo 84, sempreché ragioni inerenti al trattamento stazionario non richiedano restrizioni ulteriori.

4bis Al trasferimento in un penitenziario aperto e all'autorizzazione di un regime aperto si applica per analogia l'articolo 75a.2

4ter Durante l'internamento a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto.3

5 Controlli e perquisizioni sono retti per analogia dall'articolo 85.




Art. 92

Interruzione dell'esecuzione

L'esecuzione di pene e misure può essere interrotta per gravi motivi.


Titolo quinto: Dell'assistenza riabilitativa, delle norme di condotta e dell'assistenza sociale volontaria


Art. 94

Norme di condotta

Le norme di condotta che il giudice o l'autorità preposta all'esecuzione delle pene può impartire al condannato per il periodo di prova concernono in particolare l'esercizio di una professione, la dimora, la guida di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e psicologica.



Art. 96

Assistenza sociale volontaria

Per la durata del procedimento penale e dell'esecuzione della pena i Cantoni assicurano un'assistenza sociale cui gli interessati possono far capo volontariamente.


Titolo sesto: Della prescrizione

Art. 97

1. Prescrizione dell'azione penale.

Termini

1 L'azione penale si prescrive:

a.
in trent'anni, se per il reato è comminata la pena detentiva a vita;
b.
in quindici anni, se per il reato è comminata una pena detentiva superiore a tre anni;
c.
in sette anni, se per il reato è comminata un'altra pena.

2 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.1

3 Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

4 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111-113, 122, 182, 189-191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescrizione dell'azione penale è retta dai capoversi 1-3 se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 20012 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.3



Art. 98

Decorrenza

La prescrizione decorre:

a.
dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato;
b.
se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto;
c.
se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.

Art. 99

2. Prescrizione della pena.

Termini

1 La pena si prescrive:

a.
in trent'anni, se si tratta di una pena detentiva a vita;
b.
in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o più anni;
c.
in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni;
d.
in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva di oltre un anno ma inferiore a cinque anni;
e.
in cinque anni, se si tratta di un'altra pena.

2 Il termine di prescrizione di una pena detentiva è sospeso:

a.
durante l'esecuzione ininterrotta di questa pena o di un'altra pena detentiva o misura eseguita immediatamente prima;
b.
nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.

Art. 100

Decorrenza

La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata. In caso di sospensione condizionale della pena o di previa esecuzione di una misura, decorre dal giorno in cui è ordinata l'esecuzione della pena.


Art. 101

3. Imprescrittibilità

1 Sono imprescrittibili:

a.
il genocidio (art. 264);
b.
i crimini contro l'umanità (art. 264a cpv. 1 e 2);
c.
i crimini di guerra (art. 264c cpv. 1-3, 264d cpv. 1 e 2, 264e cpv. 1 e 2, 264f, 264g cpv. 1 e 2 e 264h);
d.
i crimini che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di molte persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio;1
e.2
gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1), la coazione sessuale (art. 189), la violenza carnale (art. 190), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), gli atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192 cpv. 1) e lo sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 cpv. 1), se commessi su fanciulli minori di 12 anni.

2 Il giudice può attenuare la pena nel caso in cui l'azione penale fosse caduta in prescrizione in applicazione degli articoli 97 e 98.

3 I capoversi 1 lettere a, c e d e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell'entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2010 della presente legge l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera e si applica se il 30 novembre 2008 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.3 4



Titolo settimo: Della responsabilità dell'impresa

Art. 102

Punibilità

1 Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all'impresa. In questo caso l'impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.

2 Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies o 322septies capoverso 1 oppure di un reato secondo l'articolo 4a capoverso 1 lettera a della legge federale del 19 dicembre 19861 contro la concorrenza sleale, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.2

3 Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell'impresa.

4 Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo:

a.
le persone giuridiche di diritto privato;
b.
le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;
c.
le società;
d.
le ditte individuali3.



Parte seconda: Delle contravvenzioni

Art. 103

Definizione

Sono contravvenzioni i reati cui è comminata la multa.


Art. 104

Applicabilità delle disposizioni della parte prima

Le disposizioni della parte prima del presente Codice si applicano anche alle contravvenzioni, con le modifiche qui appresso.






Art. 109

Prescrizione

L'azione penale e la pena si prescrivono in tre anni.


Parte terza: Definizioni

Art. 110

1 Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.1

2 Per membri della comunione domestica s'intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica.

3 Per funzionari s'intendono i funzionari e impiegati di un'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni.

3bis Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali.2

4 Per documenti s'intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d'immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva al medesimo scopo.

5 Per documenti pubblici s'intendono i documenti emanati da membri di un'autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti emanati in affari di diritto civile dall'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.

6 Il giorno è contato in ragione di ventiquattr'ore consecutive. Il mese e l'anno sono computati secondo il calendario comune.

7 È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell'istruzione, per motivi di sicurezza o in vista d'estradizione.




Libro secondo: Disposizioni speciali

Titolo primo: Dei reati contro la vita e l'integrità della persona


Art. 1121

Assassinio

Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.2



Art. 1131

Omicidio passionale

Se il colpevole ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.2



Art. 1141

Omicidio su richiesta della vittima

Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria2.



Art. 115

Istigazione e aiuto al suicidio

Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria1.



Art. 1161

Infanticidio

La madre che, durante il parto o finché si trova sotto l'influenza del puerperio, uccide l'infante, è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.



Art. 117

Omicidio colposo

Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.




Art. 1201

Contravvenzioni commesse dal medico

1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:

a.
chiedere alla gestante una richiesta scritta;
b.
tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:
1.
un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,
2.
una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,
3.
informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e
c.
assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni,

è punito con la multa2.

2 È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5.




Art. 1221

3. Lesioni personali.

Lesioni gravi

Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita,

chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso,

chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona,

è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.2



Art. 1231

Lesioni semplici

1.  Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena (art. 48a).2

2.  La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria e il colpevole è perseguito d'ufficio,

se egli ha fatto uso di veleno, di un'arma o di un oggetto pericoloso,

se egli ha agito contro una persona incapace di difendersi o contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura,

se egli è il coniuge della vittima e ha agito durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio,3

se egli è il partner registrato o l'ex partner registrato della vittima e ha agito durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento,4

se egli è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l'atto sia stato commesso durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.5





Art. 126

Vie di fatto

1 Chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con la multa.

2 Il colpevole è perseguito d'ufficio se ha agito reiteratamente:

a.
contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura;
b.
contro il proprio coniuge durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio; o
bbis.1
contro il proprio partner registrato o ex partner registrato, durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento; o
c.
contro il proprio partner eterosessuale o omosessuale, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l'atto sia stato commesso durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.2


Art. 1271

4. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui.

Abbandono

Chiunque espone a pericolo di morte od a grave imminente pericolo di perdita della salute una persona incapace di provvedere a se stessa e della quale egli ha la custodia o deve aver cura, ovvero l'abbandona in siffatto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.



Art. 1281

Omissione di soccorso

Chiunque omette di prestare soccorso a una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere,

chiunque impedisce ad un terzo di prestare soccorso o lo ostacola nell'adempimento di tale dovere,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.



Art. 128bis1

Falso allarme

Chiunque, cosciente della gratuità del suo atto, allarma senza motivo i servizi pubblici di sicurezza o di interesse generale, un servizio di salvataggio o di soccorso, in particolare la polizia, i pompieri o i servizi sanitari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.



Art. 1291

Esposizione a pericolo della vita altrui

Chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.





Art. 1341

Aggressione

Chiunque prende parte ad un'aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria2.



Art. 1351

Rappresentazione di atti di cruda violenza

1 Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni che, senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali e pertanto offendono gravemente la dignità umana, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1bis Chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il capoverso 1 che mostrano atti di violenza verso esseri umani o animali, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.2 3

2 Gli oggetti sono confiscati.

3 Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena pecuniaria.4



Art. 1361

Somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute

Chiunque somministra a una persona minore di sedici anni, o le mette a disposizione per il consumo, bevande alcoliche o altre sostanze in quantità pericolose per la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.



Titolo secondo:1 Dei reati contro il patrimonio

Art.  137

1. Reati contro il patrimonio.

Appropriazione semplice

1.  Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, in quanto non ricorrano le condizioni degli articoli 138-140.

2.  Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà,

se egli ha agito senza fine di lucro o

se il reato è stato commesso a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica,

è punito soltanto a querela di parte.


Art. 138

Appropriazione indebita

1.  Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,

chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

L'appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.

2.  Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria1 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.



Art. 139

Furto

1.  Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2.  Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere1 se fa mestiere del furto.

3.  Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere2 se

ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine,

per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa o,

per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.

4.  Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.



Art. 140

Rapina

1.  Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.

È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell'intento di conservare la cosa rubata.

2.  Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno1 se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.

3.  Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o

per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.

4.  La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.



Art. 141

Sottrazione di una cosa mobile

Chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 141bis

Impiego illecito di valori patrimoniali

Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.






Art. 144bis

Danneggiamento di dati

1.  Chiunque, illecitamente, cancella, modifica o rende inservibili dati registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.

2.  Chiunque allestisce, importa, mette in circolazione, propaganda, offre o rende comunque accessibili programmi che sa o deve presumere destinati a scopi di cui al numero 1, o dà indicazioni per allestirli, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se il colpevole ha agito per mestiere, può essere punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.


Art. 145

Appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione

Il debitore che, nell'intenzione di nuocere al proprio creditore, gli sottrae una cosa su cui grava un diritto di pegno o di ritenzione, oppure ne dispone arbitrariamente, la deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile, è punito, a querela di parte, una con pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.





Art. 149

Frode dello scotto

Chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l'esercente della somma dovuta è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 150

Conseguimento fraudolento di una prestazione

Chiunque, senza pagare, ottiene fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, in modo particolare l'utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico,

l'accesso ad una rappresentazione, ad un'esposizione o ad una manifestazione simile,

il funzionamento di un impianto per l'elaborazione di dati o di un apparecchio automatico,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.



Art. 151

Danno patrimoniale procurato con astuzia

Chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 152

False indicazioni su attività commerciali

Chiunque come fondatore, titolare, socio illimitatamente responsabile, procuratore o membro dell'organo di gestione, del consiglio d'amministrazione o dell'ufficio di revisione, oppure liquidatore di una società commerciale, cooperativa o di un'altra azienda esercitata in forma commerciale,

dà o fa dare, in comunicazioni al pubblico o in rapporti o proposte all'insieme dei soci o agli associati all'azienda, indicazioni false o incomplete di importanza considerevole, tali da determinare terzi ad atti di disposizione pregiudizievoli al proprio patrimonio,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 153

False comunicazioni alle autorità del registro di commercio

Chiunque induce l'autorità preposta al registro di commercio a iscrivere un fatto contrario al vero o omette di segnalarle un fatto che dovrebbe venir iscritto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 154

Abrogato


Art. 155

Contraffazione di merci

1.  Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d'affari, fabbrica merci il cui reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze, segnatamente perché contraffà o falsifica merci, importa, tiene in deposito o mette in circolazione tali merci,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione.

2.  Se il colpevole fa mestiere di tali operazioni, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione.1



Art. 156

Estorsione

1.  Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2.  Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell'estorsione, o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona.

3.  Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 140.

4.  Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno1.



Art. 157

Usura

1.  Chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l'inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione,

chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena o lo fa valere,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2.  Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell'usura.


Art. 158

Amministrazione infedele

1.  Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui.

Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

2.  Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

3.  L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.


Art. 159

Appropriazione indebita di trattenute salariali

Il datore di lavoro che disattende l'obbligo di versare trattenute salariali quale pagamento di imposte, tasse, premi e contributi d'assicurazione, oppure di utilizzarle altrimenti a favore del lavoratore e cagiona in tal modo a quest'ultimo un danno patrimoniale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 160

Ricettazione

1.  Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.

Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta.

2.  Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere della ricettazione.




Art. 162

2. Violazione del segreto di fabbrica o commerciale

Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l'obbligo di custodire,

chiunque trae profitto per sè o per altri da questa rivelazione,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 163

3. Crimini o delitti nel fallimento e nell'esecuzione per debiti.

Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento

1.  Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare

distrae o occulta valori patrimoniali,

simula debiti,

riconosce debiti fittizi oppure incita un terzo a farli valere,

è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2.  Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.


Art. 164

Diminuzione dell'attivo in danno dei creditori

1.  Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce il proprio attivo in quanto

deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili valori patrimoniali, aliena gratuitamente o contro una prestazione manifestamente inferiore valori patrimoniali,

rifiuta senza validi motivi diritti che gli spettano o rinuncia gratuitamente a tali diritti,

è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2.  Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.


Art. 165

Cattiva gestione

1.  Il debitore che, in un modo non previsto nell'articolo 164, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni,

cagiona o aggrava il proprio eccessivo indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione conoscendo la propria insolvenza,

è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2.  Il debitore escusso in via di pignoramento è perseguito penalmente soltanto a querela di un creditore che ha ottenuto contro di lui un attestato di carenza di beni.

La querela deve essere presentata entro tre mesi dal rilascio dell'attestato di carenza di beni.

Non ha diritto di querela il creditore che ha indotto il debitore a contrarre debiti alla leggera, a fare spese sproporzionate o speculazioni avventate, ovvero che l'ha sfruttato in modo usurario.


Art. 166

Omissione della contabilità

Il debitore che viola il dovere impostogli dalla legge di tenere regolarmente e conservare i libri di commercio e di allestire un bilancio in modo che non si possa rilevare il suo stato patrimoniale o non si possa rilevarlo interamente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni in seguito ad un pignoramento eseguito in conformità dell'articolo 43 della legge federale dell'11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).



Art. 167

Favori concessi ad un creditore

Il debitore che, conoscendo la propria insolvenza e al fine di favorire alcuni dei suoi creditori in danno degli altri, compie atti tendenti a tale scopo, in ispecie paga debiti non scaduti, estingue un debito scaduto con mezzi di pagamento diversi dagli usuali, garantisce un debito con mezzi propri senza essere obbligato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni.



Art. 169

Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale

Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali

pignorati o sequestrati,

compresi in un inventario della procedura di esecuzione in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di ritenzione,

appartenenti al patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell'attivo, oppure

deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori patrimoniali,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 170

Conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale

Il debitore che, allo scopo di ottenere una moratoria o l'omologazione di un concordato giudiziale, induce in errore sulla propria situazione patrimoniale i creditori, il commissario del concordato o l'autorità dei concordati, in modo particolare mediante contabilità inesatta o bilanci falsi,

il terzo che compie tali atti a vantaggio del debitore,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.





Art. 172bis

Cumulo di pena privativa della libertà e multa

In tutti i casi in cui nel presente titolo è comminata esclusivamente una pena privativa della libertà, il giudice può in ogni caso cumulare questa pena con una pena pecuniaria.1



Art. 172ter

Reati di poca entità

1.  Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa.

2.  Il presente disposto non è applicabile al furto aggravato (art. 139 n. 2 e 3), alla rapina e all'estorsione.


Titolo terzo: Dei delitti contro l'onore e la sfera personale riservata2

Art. 1731

1. Delitti contro l'onore.

Diffamazione

1.  Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,

chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,

è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere2.

2.  Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.

3.  Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.

4.  Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.

5.  Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.



Art. 174

Calunnia

1.  Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,

chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2.  Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la riputazione di una persona, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.1

3.  Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.




Art. 176

Disposizione comune

Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.




Art. 179

2.1 Delitti contro la sfera personale riservata.

Violazione di segreti privati

Chiunque, senza averne il diritto, apre uno scritto o un involto chiuso per prendere cognizione del suo contenuto,

chiunque, avendo preso cognizione di fatti coll'apertura di uno scritto o di un involto chiuso a lui non destinato, li divulga o ne trae profitto,

è punito, a querela di parte, con la multa.



Art. 179bis1

Ascolto e registrazione di conversazioni estranee

Chiunque ascolta, con un apparecchio d'intercettazione, o registra, su un supporto del suono, una conversazione, estranea non pubblica senza l'assenso di tutti gl'interlocutori,

chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1,

chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una registrazione, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.



Art. 179ter1

Registrazione clandestina di conversazioni

Chiunque, senza l'assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi,

chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.2



Art. 179quater1

Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini

Chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d'immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz'altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d'una persona, senza l'assenso di quest'ultima,

chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1,

chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una presa d'immagini, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.




Art. 179sexies1

Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini

1.  Chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista, immagazzina, possiede, trasporta, consegna a un terzo, vende, noleggia, presta o, in qualsiasi altro modo, mette in circolazione apparecchi tecnici destinati specificatamente all'ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od immagini, fornisce indicazioni per fabbricarli, oppure fa propaganda a loro favore,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2.  Il terzo, nel cui interesse l'agente ha operato, è passibile della stessa pena, qualora conoscesse l'infrazione e non abbia fatto tutto il possibile per impedirla.

Se il terzo è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita o una ditta individuale2, il capoverso 1 è applicabile a coloro che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.



Art. 179septies1

Abuso di impianti di telecomunicazioni

Chiunque, per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di parte, con la multa.




Art. 179novies1

Sottrazione di dati personali

Chiunque sottrae da una collezione dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità non liberamente accessibili è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.



Titolo quarto: Del crimini o dei delitti contro la libertà personale


Art. 181

Coazione

Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.



Art. 1831

Sequestro di persona e rapimento

1.  Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale,

chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2.  Parimenti è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.



Art. 1841

Circostanze aggravanti

Il sequestro di persona ed il rapimento sono puniti con una pena detentiva non inferiore ad un anno se il colpevole ha cercato di ottenere un riscatto,

ha trattato la vittima con crudeltà,

la privazione della libertà è durata più di dieci giorni o

la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo.



Art. 1851

Presa d'ostaggio

1.  Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto, chiunque per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da altri,

è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

2.  La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà.

3.  In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l'atto è diretto contro molte persone, il colpevole può essere punito con la pena detentiva a vita.

4.2  Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima, la pena può essere attenuata (art. 48a).

5.  È punibile anche chi commette il reato all'estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.3



Art. 186

Violazione di domicilio

Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Titolo quinto:3 Dei reati contro l'integrità sessuale

Art. 187

1. Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni.

Atti sessuali con fanciulli

1.  Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni,

induce una tale persona ad un atto sessuale,

coinvolge una tale persona in un atto sessuale,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2.  L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.

3.1 Se il colpevole, al momento dell'atto, non aveva ancora compiuto gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o un'unione domestica registrata, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

4.  La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore.

5.  …2

6.  …3



Art. 188

Atti sessuali con persone dipendenti

1.  Chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minorenne di età superiore ai sedici anni,

chiunque induce una tale persona ad un atto sessuale, profittando della dipendenza in cui essa si trova,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2.1  Se la vittima ha contratto successivamente matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.





Art. 191

Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.





Art. 195

3. Sfruttamento di atti sessuali.

Promovimento della prostituzione

Chiunque sospinge alla prostituzione un minorenne,

chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale, sospinge altri alla prostituzione,

chiunque lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione od altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione,

chiunque mantiene una persona nella prostituzione,

è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.



Art. 197

4. Pornografia

1.  Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2.  Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1 o li offre ad una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa.

Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiusi, attira previamente l'attenzione degli spettatori sul carattere pornografico di queste, è esente da pena.

3.  Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali, escrementi umani o atti violenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Gli oggetti sono confiscati.

3bis.1 Chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali o atti violenti, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.2

Gli oggetti sono confiscati.

4.  Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena pecuniaria.

5.  Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei numeri 1-3 non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.



Art. 198

5. Contravvenzioni contro l'integrità sessuale.

Molestie sessuali

Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava,

chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona,

è punito, a querela di parte, con la multa.


Art. 199

Esercizio illecito della prostituzione

Chiunque infrange le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le modalità dell'esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con la multa.


Art. 200

6. Reato collettivo

Se un reato previsto nel presente titolo è stato commesso insieme da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.



Titolo sesto: Dei crimini o dei delitti contro la famiglia



Art. 2151

Bigamia nel matrimonio o nell'unione domestica registrata

Chiunque contrae matrimonio o un'unione domestica registrata essendo già coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata,

chiunque contrae matrimonio o un'unione domestica registrata con una persona coniugata o vincolata da un'unione domestica registrata,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.







Art. 2201

Sottrazione di minorenne

Chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenne alla persona che ne ha la custodia, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.



Titolo settimo: Dei crimini o dei delitti di comune pericolo



Art. 223

Esplosione

1.  Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o l'altrui proprietà, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

2.  La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.







Art. 227

Inondazione. Franamento

1.  Chiunque intenzionalmente cagiona un'inondazione o il crollo di una costruzione o un franamento e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

2.  La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.


Art. 228

Danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione

1.  Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta impianti elettrici, opere idrauliche, in ispecie argini, dighe, traverse, chiuse, opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

2.  La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.



Art. 230

Rimozione od omissione di apparecchi protettivi

1.  Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altrimenti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un'altra azienda, ovvero gl'infortuni che possono esser cagionati da macchine,

chiunque, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare tali apparecchi,

e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena pecuniaria.

2.  La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.


Titolo ottavo: Dei crimini o dei delitti contro la salute pubblica


Art. 231

Propagazione di malattie dell'uomo

1.  Chiunque intenzionalmente propaga una malattia dell'uomo pericolosa e trasmissibile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.1 Se il colpevole ha agito con animo abietto, la pena é una pena detentiva da uno a cinque anni.

2.  La pena una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.



Art. 232

Propagazione di epizoozie

1.  Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è con una pena detentiva da uno a cinque anni.

2.  La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.


Art. 233

Propagazione di parassiti pericolosi

1.  Chiunque intenzionalmente propaga un parassita od un germe pericoloso per l'agricoltura o selvicoltura, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni.

2.  La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.



Art. 235

Fabbricazione di foraggi nocivi

1.  Chiunque intenzionalmente manipola o fabbrica foraggi naturali od artificiali destinati agli animali domestici in modo da metterne in pericolo la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se il colpevole fa mestiere di tale manipolazione o fabbricazione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.1 La sentenza di condanna è resa pubblica.

2.  La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.

3.  I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.




Titolo nono: Dei crimini o dei delitti contro le pubbliche comunicazioni

Art. 237

Perturbamento della circolazione pubblica

1.  Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua o nell'aria e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità di molte persone, può essere pronunciata una pena detentiva da uno a dieci anni.

2.  La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.



Art. 239

Perturbamento di pubblici servizi

1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l'esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni,

chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

2.  La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.


Titolo decimo: Della falsificazione delle monete, dei valori ufficiali di bollo, delle marche ufficiali, dei pesi e delle misure




Art. 2431

Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione

1 Chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita biglietti di banca in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con i biglietti di banca autentici, in particolare quando l'intero biglietto di banca, una sua faccia o la maggior parte di una faccia è riprodotta o imitata su un materiale e in un formato identici o simili a quelli dell'originale,

chiunque, senza fine di falsificazione, fabbrica oggetti simili per conio, peso o dimensioni alle monete in corso, o che presentano valori nominali o singole particolarità di una coniatura ufficiale, in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con le monete in corso,

chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita valori di bollo ufficiali in modo che possa esistere il pericolo di confusione con i valori di bollo ufficiali,

chiunque importa, mette in vendita o in circolazione siffatti oggetti,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.2

2 La pena è la multa se il colpevole ha agito per negligenza.3




Art. 245

Falsificazione di valori di bollo ufficiali

1.  Chiunque, al fine di metterli in circolazione come genuini od inalterati, contraffà od altera valori di bollo ufficiali, in ispecie francobolli o marche da bollo o da tassa,

chiunque a valori di bollo ufficiali annullati dà l'apparenza di bolli ancora validi per usarli come tali,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all'estero, se è arrestato nella Svizzera e non è estradato all'estero e se l'atto è punito nello Stato in cui fu compiuto.

2.  Chiunque usa come genuini, inalterati o validi valori di bollo ufficiali contraffatti, alterati od annullati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 246

Falsificazione di marche ufficiali

Chiunque, al fine di usarne come genuine od inalterate, contraffà od altera marche ufficiali apposte dall'autorità ad un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d'oro e d'argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell'Amministrazione delle dogane,

chiunque usa come genuini od inalterati segni di detto genere contraffatti od alterati,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 247

Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti

Chiunque, al fine di farne uso indebito, fabbrica o si procura strumenti per la contraffazione o l'alterazione di monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali,

chiunque fa uso indebito di strumenti coi quali si fabbricano monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 248

Falsificazione dei pesi e delle misure

Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d'affari, appone una falsa bollatura a misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura od altera la bollatura esistente,

altera misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura bollati,

usa misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura falsi od alterati,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.



Art. 250

Monete e bolli di valore esteri

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche a monete, cartamonete, biglietti di banca e valori di bollo esteri.


Titolo undecimo: Della falsità in atti

Art. 2511

Falsità in documenti

1.  Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,

o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2.  Nei casi di esigua gravità, può essere pronunciata la pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.



Art. 2521

Falsità in certificati

Chiunque, al fine di migliorare la situazione propria o altrui,

contraffà od altera carte di legittimazione, certificati, attestati,

fa uso, a scopo di inganno, di un atto di questa natura contraffatto od alterato da un terzo,

abusa, a scopo di inganno, di uno scritto di questa natura,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.



Art. 253

Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale,

chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.



Art. 255

Documenti esteri

Gli articoli 251 a 254 si applicano anche ai documenti esteri.


Art. 256

Rimozione di termini

Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sopprime, rimuove, rende irriconoscibile, altera o colloca falsamente un termine od altro segno di confine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 257

Soppressione di segnali trigonometrici e limnimetrici

Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibile o colloca falsamente un segnale pubblico trigonometrico o limnimetrico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica

Art. 2581

Pubblica intimidazione

Chiunque diffonde lo spavento nella popolazione con la minaccia o con il falso annuncio di un pericolo per la vita, la salute o la proprietà, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.





Art. 260bis1

Atti preparatori punibili

1 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

a.
Omicidio intenzionale (art. 111);
b.
Assassinio (art. 112);
c.
Lesioni gravi (art. 122);
cbis.2
Mutilazione di organi genitali femminili (art. 124);
d.
Rapina (art. 140);
e.
Sequestro di persona e rapimento (art. 183);
f.
Presa d'ostaggio (art. 185);
g.
Incendio intenzionale (art. 221);
h.
Genocidio (art. 264);
i.
Crimini contro l'umanità (art. 264a);
j.
Crimini di guerra (art. 264c-264h).3

2 Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.

3 È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile.4



Art. 260ter1

Organizzazione criminale

1.  Chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali,

chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale,

è punito una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2.  Il giudice può attenuare la pena (art. 48a)2 se l'agente si sforza d'impedire la prosecuzione dell'attività criminale dell'organizzazione.

3.  È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile.3



Art. 260quater1

Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi

Chiunque vende, loca, dona, lascia a disposizione di terzi o procura per mediazione armi da fuoco, armi vietate dalla legge, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni, sapendo o dovendo sapere che essi serviranno alla commissione di un delitto o di un crimine, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, in quanto non ricorrano le condizioni costitutive di un reato più grave.2




Art. 261

Perturbamento della libertà di credenza e di culto

Chiunque pubblicamente ed in modo abietto offende o schernisce le convinzioni altrui in materia di credenza, particolarmente di credenza in Dio, ovvero profana oggetti di venerazione religiosa,

chiunque con malanimo impedisce, perturba o schernisce pubblicamente un atto di culto garantito dalla Costituzione,

chiunque profana con malanimo un luogo od un oggetto destinati ad un culto o ad un atto di culto garantiti dalla Costituzione,

è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.


Art. 261bis1

Discriminazione razziale

Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione;

chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione;

chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;

chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità;2

chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.



Art. 262

Turbamento della pace dei defunti

1.  Chiunque profana grossolanamente la tomba di un defunto,

chiunque con malanimo turba o profana un funerale od un servizio funebre,

chiunque profana o pubblicamente insulta un cadavere umano,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2.  Chiunque, contro la volontà dell'avente diritto, sottrae un cadavere umano o parti di esso, ovvero le ceneri di un defunto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.



Titolo dodicesimo:bis4 Genocidio e crimini contro l'umanità

Art. 264

Genocidio

Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:

a.
uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale;
b.
sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;
c.
ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo;
d.
trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo,

è punito con una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.


Art. 264a

Crimini contro l'umanità

1 Chiunque, nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:

a. Omicidio intenzionale

a.
uccide intenzionalmente una persona;

b. Sterminio

b.
uccide intenzionalmente molte persone o sottopone la popolazione, nell'intento di distruggerla del tutto o in parte, a condizioni di vita dirette a provocarne la distruzione;

c. Riduzione in schiavitù

c.
si arroga un diritto di proprietà su una persona ed esercita su questa un potere di disposizione, segnatamente nel contesto della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato;

d. Sequestro di persona

d.
priva una persona della libertà contravvenendo in modo grave alle regole fondamentali del diritto internazionale;

e. Sparizione forzata di persone

e.
nell'intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:
1.
priva la persona della libertà su mandato o con l'approvazione di uno Stato o di un'organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, o
2.
si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un'organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale;

f. Tortura

f.
infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica;

g. Lesione dell'autodetermi- nazione sessuale

g.
stupra una persona di sesso femminile o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, costringe una persona a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;

h. Deportazione o trasferimento forzato

h.
deporta persone dalla regione nella quale si trovano legittimamente o le trasferisce con la forza in un altro luogo;

i. Persecuzione e apartheid

i.
lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di persone non riconoscendo loro tali diritti, o privandole degli stessi, per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale, in relazione a un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter o ai fini dell'oppressione e dominazione sistematica di un gruppo razziale;

j. Altri atti inumani

j.
commette un altro atto di gravità paragonabile ai crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica,

è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

3 Nei casi meno gravi rientranti nel campo d'applicazione del capoverso 1 lettere c-j il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.


Titolo dodicesimoter:5 Crimini di guerra

Art. 264b

1. Campo d'applicazione

Gli articoli 264d-264j si applicano nel contesto di conflitti armati internazionali, inclusi i casi di occupazione, come pure nel contesto di conflitti armati non internazionali, sempreché non risulti diversamente dalla natura dei reati.


Art. 264c

2. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra

1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in modo grave le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19491, commettendo uno dei seguenti atti contro persone o beni protetti da queste Convenzioni:

a.
omicidio intenzionale;
b.
presa d'ostaggio;
c.
inflizione di grandi sofferenze o di gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, segnatamente mediante tortura, trattamento inumano o esperimenti biologici;
d.
distruzione o appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala;
e.
costrizione a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
f.
deportazione, trasferimento o detenzione illegali;
g.
privazione del diritto a un equo e regolare processo prima dell'inflizione o dell'esecuzione di una pena severa,

è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

2 Gli atti elencati al capoverso 1 commessi nel contesto di un conflitto armato non internazionale sono equiparati alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, se sono diretti contro una persona o un bene protetti dal diritto internazionale umanitario.

3 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

4 Nei casi meno gravi rientranti nel campo d'applicazione del capoverso 1 lettere c-g il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.



Art. 264d

3. Altri crimini di guerra

a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile

1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato, dirige attacchi contro:

a.
la popolazione civile in quanto tale o contro persone che non partecipano direttamente alle ostilità;
b.
persone, installazioni, materiale o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 19451, nella misura in cui gli stessi siano protetti dal diritto internazionale umanitario;
c.
beni di carattere civile, luoghi o edifici non difesi oppure contro zone smilitarizzate che non costituiscono un obiettivo militare;
d.
unità sanitarie, edifici, materiale o veicoli che portano un emblema distintivo del diritto internazionale umanitario, o il cui carattere protetto è riconoscibile anche senza emblemi distintivi, ospedali o luoghi dove sono riuniti malati e feriti;
e.
beni culturali, persone cui è affidata la loro protezione o veicoli adibiti al trasporto di tali beni, edifici dedicati al culto religioso, all'arte, all'educazione, alla scienza o a scopi umanitari, nella misura in cui siano protetti dal diritto internazionale umanitario,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

2 Nei casi particolarmente gravi concernenti attacchi contro persone, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.



Art. 264e

b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell'autodetermi- nazione sessuale e della dignità umana

1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

a.
cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale, sottoponendola a un trattamento medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti;
b.
stupra una persona di sesso femminile protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, la costringe a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;
c.
sottopone una persona protetta dal diritto internazionale a un trattamento gravemente umiliante o degradante,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.



Art. 264g

d. Metodi di guerra vietati

1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

a.
dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stessi avranno come conseguenza l'uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai vantaggi militari concreti e diretti previsti;
b.
utilizza come scudo una persona protetta dal diritto internazionale umanitario per influire sulle operazioni militari;
c.
come metodo di guerra saccheggia o si appropria in altro indebito modo di beni altrui, distrugge o confisca beni del nemico senza che la distruzione o la confisca siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto, priva persone civili di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o impedisce l'invio di soccorsi;
d.
uccide o ferisce un combattente nemico in modo perfido o quando questi si trova fuori combattimento;
e.
mutila il cadavere di un combattente nemico;
f.
come comandante militare, impartisce l'ordine di non lasciare in vita nessuno o minaccia il nemico di impartire tale ordine;
g.
fa uso improprio della bandiera bianca, della bandiera, dell'uniforme o delle insegne militari del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi del diritto internazionale umanitario;
h.
come appartenente a una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato, oppure trasferisce tutta o parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.


Art. 264h

e. Impiego di armi vietate

1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

a.
utilizza veleno o armi velenose;
b.
utilizza armi biologiche o chimiche, inclusi gas, sostanze e liquidi tossici o asfissianti;
c.
utilizza proiettili che all'interno del corpo umano si espandono o si appiattiscono facilmente oppure vi esplodono;
d.
utilizza armi il cui effetto principale è ferire con schegge che non possono essere localizzate nel corpo umano mediante raggi X;
e.
utilizza armi laser il cui effetto principale è procurare la cecità permanente,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

2 In casi particolarmente gravi il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.


Art. 264i

4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

a.
continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace, o viola in altro modo le condizioni dell'armistizio;
b.
maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico o una persona che l'accompagna;
c.
ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra dopo la fine delle operazioni militari.

Art. 264j

5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nel contesto di un conflitto armato e in modo diverso da quanto previsto dagli articoli 264c-264i, viola una disposizione del diritto internazionale umanitario, se tale violazione è dichiarata punibile dal diritto internazionale consuetudinario o da una convenzione riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.


Titolo dodicesimoquater:6 Disposizioni comuni ai titoli dodicesimobis e dodicesimoter


Art. 264l

Commissione di un reato in esecuzione di un ordine

È punibile il subalterno che su ordine di un superiore o eseguendo un altro ordine di carattere vincolante commette un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter, se al momento del reato era consapevole della punibilità dell'atto.



Art. 264n

Esclusione dell'immunità relativa

Il perseguimento dei reati previsti dai titoli dodicesimobis e dodicesimoter e dall'articolo 264k non è subordinato a nessuna delle autorizzazioni di cui agli articoli seguenti:

a.
articolo 7 capoverso 2 lettera b del Codice di procedura penale1;
b.
articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 19582 sulla responsabilità;
c.
articolo 17 della legge federale del 13 dicembre 20023 sull'Assemblea federale;
d.
articolo 61a della legge federale del 21 marzo 19974 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;
e.
articolo 11 della legge federale del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale;
f.
articolo 12 della legge del 17 giugno 20056 sul Tribunale amministrativo federale;
g.
articolo 16 della legge del 20 marzo 20097 sul Tribunale federale dei brevetti;
h.
articolo 50 della legge del 19 marzo 20108 sull'organizzazione delle autorità penali.


Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale

Art. 265

1. Crimini o delitti contro lo Stato.

Alto tradimento

Chiunque commette un atto diretto

a mutare con la violenza la Costituzione della Confederazione1 o d'un Cantone2,

ad abbattere con la violenza le autorità politiche costituzionali od a ridurle nell'impossibilità di esercitare i loro poteri,

a distaccare con la violenza una parte del territorio svizzero dalla Confederazione o una parte di territorio da un Cantone,

è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno3.



Art. 266

Attentati contro l'indipendenza della Confederazione

1.  Chiunque commette un atto diretto

a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,

a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,

è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.

2.1 Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.




Art. 267

Tradimento nelle relazioni diplomatiche

1.  Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile a uno Stato estero o ad agenti di esso un segreto che doveva essere conservato nell'interesse della Confederazione,1

chiunque intenzionalmente espone a pericolo gli interessi della Confederazione o di un Cantone falsificando, distruggendo, facendo scomparire o sottraendo documenti o mezzi di prova concernenti rapporti di diritto tra la Confederazione od un Cantone ed uno Stato estero,

chiunque, come rappresentante della Confederazione, intenzionalmente intavola con un Governo estero negoziati a danno della Confederazione,

è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.

2.2  Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile al pubblico un segreto che doveva essere conservato nell'interesse della Confederazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

3.3  La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.



Art. 268

Rimozione di termini di confine pubblici

Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibili, altera o colloca falsamente un termine od altro contrassegno del confine della Confederazione, d'un Cantone o d'un Comune è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.


Art. 2691

Violazione della sovranità territoriale svizzera

Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria.



Art. 270

Offese agli emblemi svizzeri

Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia un emblema di sovranità svizzero esposto da una autorità, in modo particolare lo stemma o la bandiera della Confederazione o di un Cantone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 2711

Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero

1.  Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici;

chiunque compie siffatti atti per conto di un partito estero o di un'altra organizzazione dell'estero;

chiunque favorisce tali atti,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e, in casi gravi, con una pena detentiva non inferiore a un anno.2

2.  Chiunque, usando violenza, astuzia o minaccia, trae all'estero una persona per consegnarla ad un'autorità, ad un partito o ad una organizzazione analoga dell'estero o per metterne in pericolo la vita o la integrità personale, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

3.  Chiunque prepara un tale atto, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.



Art. 2721

2. Spionaggio.

Spionaggio politico

1.  Chiunque, a profitto di uno Stato estero, o di un partito estero o di un'altra organizzazione dell'estero, e a pregiudizio della Svizzera o dei suoi attinenti, abitanti o delle sue organizzazioni, esercita un servizio di spionaggio politico od organizza un servizio siffatto,

chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2.  Nei casi gravi, il giudice pronuncia una pena detentiva non inferiore ad un anno. È in modo particolare considerato come caso grave incitare ad azioni ovvero dare false informazioni atte a compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione.



Art. 273

Spionaggio economico

Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,

chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.1



Art. 2741

Spionaggio militare

1.  Chiunque raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno della Svizzera, ovvero organizza un servizio siffatto;

chiunque arruola persone per siffatti servizi o li favorisce,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi gravi, può essere pronunciata una pena detentiva non inferiore ad un anno.

2.  La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.



Art. 2751

3. Messa in pericolo dell'ordine costituzionale.

Attentati contro l'ordine costituzionale

Chiunque commette un atto diretto a turbare o a mutare in modo illecito l'ordine fondato sulla Costituzione della Confederazione2 o di un Cantone3, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.



Art. 275bis

Propaganda sovversiva

Chiunque svolge una propaganda dell'estero intesa a sovvertire con la violenza l'ordine costituzionale della Confederazione o di un Cantone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 275ter1

Associazioni illecite

Chiunque costituisce un'associazione che si propone di svolgere o svolge un'attività diretta a compiere atti puniti negli articoli 265, 266, 266bis, 271 a 274, 275 e 275bis,

chiunque aderisce a una tale associazione o partecipa alle sue mene,

chiunque promuove la costituzione di una tale associazione o ne segue le istruzioni,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.



Art. 276

4. Attentati contro la sicurezza militare.

Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari

1.  Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione,

chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2.  La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione.


Art. 277

Falsificazione d'ordini o di istruzioni

1.  Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un'istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare,

chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati,

è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

2.  La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.


Art. 278

Turbamento del servizio militare

Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.


Titolo quattordicesimo: Dei delitti contro la volontà popolare

Art. 279

Perturbamento ed impedimento di elezioni e votazioni

Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce o turba un'assemblea, un'elezione od una votazione ordinata dalla costituzione o dalla legge,

chiunque impedisce od ostacola, con violenza o minaccia di grave danno, la raccolta o la consegna di firme per una domanda di referendum o d'iniziativa,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 280

Attentati contro il diritto di voto

Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce ad un elettore d'esercitare il diritto di voto o di firmare una domanda di referendum o d'iniziativa,

chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, costringe un elettore ad esercitare uno di questi diritti o ad esercitarlo in un senso determinato,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 281

Corruzione elettorale

Chiunque offre, promette, dà o procura ad un elettore un dono od altro profitto perché voti in un senso determinato o perché aderisca o non aderisca ad una domanda di referendum o d'iniziativa,

chiunque offre, promette, dà o procura ad un elettore un dono od altro profitto perché si astenga da una elezione o votazione,

l'elettore che si fa dare o promettere un tale profitto,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 282

Frode elettorale

1.  Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,

chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,

chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2.1 Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.



Art. 282bis1

Incetta di voti

Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa.



Art. 283

Violazione del segreto del voto

Chiunque con manovre illecite procura di conoscere il voto dato da singoli elettori, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.



Titolo quindicesimo: Dei reati contro la pubblica autorità

Art. 285

Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

1.1 Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 20093 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 20084 sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 20105 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall'Ufficio federale dei trasporti.6

2.  Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.7




Art. 287

Usurpazione di funzioni

Chiunque per un fine illecito si arroga l'esercizio di una pubblica funzione od il potere di dare ordini militari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.



Art. 289

Sottrazione di cose requisite o sequestrate

Chiunque sottrae cose requisite o sequestrate dall'autorità, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 290

Rottura di sigilli

Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall'autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.



Art. 292

Disobbedienza a decisioni dell'autorità

Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.



Art. 294

Violazione della interdizione di esercitare una professione

Chiunque esercita una professione, un'industria od un commercio, il cui esercizio gli fu interdetto da sentenza penale, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.1




Titolo sedicesimo: Dei crimini o dei delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri

Art. 2961

Oltraggio ad uno Stato estero

Chiunque pubblicamente offende uno Stato estero nella persona del suo capo, nel suo Governo ovvero nella persona di uno dei suoi agenti diplomatici o di uno dei suoi delegati ufficiali a una conferenza diplomatica riunita nella Svizzera o di uno dei suoi rappresentanti ufficiali presso un'istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita nella Svizzera, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.



Art. 2971

Oltraggi a istituzioni internazionali

Chiunque pubblicamente offende un'istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita in Svizzera nella persona di uno dei suoi rappresentanti ufficiali è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.



Art. 298

Offese agli emblemi di uno Stato estero

Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia gli emblemi di sovranità di uno Stato estero esposti pubblicamente dal rappresentante riconosciuto di questo Stato, in modo particolare lo stemma o la bandiera, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 299

Violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero

1.  Chiunque viola la sovranità territoriale di uno Stato estero, in modo particolare compiendo illecitamente atti ufficiali nel territorio di esso,

chiunque penetra nel territorio di uno Stato estero contrariamente al diritto delle genti,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2.  Chiunque, dal territorio della Svizzera, tenta di perturbare con violenza l'ordine politico di uno Stato estero, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 300

Atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere

Chiunque, dal territorio neutrale della Svizzera, intraprende o favorisce atti di ostilità contro un belligerante,

chiunque intraprende atti di ostilità contro le truppe straniere ammesse nella Svizzera,

è punito con una pena detentiva o pecuniaria.


Art. 301

Spionaggio in danno di Stati esteri

1.  Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto,

chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2.  La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.



Titolo diciassettesimo: Dei crimini o dei delitti contro l'amministrazione della giustizia

Art. 303

Denuncia mendace

1.  Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,

chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente,

è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

2.  Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.


Art. 304

Sviamento della giustizia

1.  Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,

chiunque falsamente incolpa, presso l'autorità, sé medesimo di un atto punibile,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2.  Nei casi di esigua gravità il giudice può prescindere da ogni pena.



Art. 305bis1

Riciclaggio di denaro

1.  Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2.  Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere.2

Vi è caso grave segnatamente se l'autore:

a.
agisce come membro di un'organizzazione criminale;
b.
agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c.
realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.

3.  L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.







Art. 3091

Cause amministrative e procedura davanti a tribunali internazionali

Gli articoli 306-308 si applicano anche:

a.
alla procedura davanti ai tribunali amministrativi, davanti agli arbitri e davanti alle autorità e ai funzionari dell'amministrazione ai quali compete il diritto di assumere testimoni;
b.
alla procedura davanti ai tribunali internazionali la cui competenza è riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.


Art. 310

Liberazione di detenuti

1.  Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione dell'autorità, o le presta aiuto nell'evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2.  Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.1



Art. 311

Ammutinamento di detenuti

1.  I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione dell'autorità, che si assembrano

per aggredire di concerto i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza,

per costringere con violenza o con minaccia di violenza i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza a fare o ad omettere un atto,

per evadere violentemente,

sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.1

2.  I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.2



Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d'ufficio e professionali

Art. 312

Abuso di autorità

I membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.


Art. 313

Concussione

Il funzionario che per fine di lucro riscuote tasse, emolumenti od indennità non dovuti o eccedenti la tariffa legale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 3141

Infedeltà nella gestione pubblica

I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procurare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.2




Art. 3171

Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari

1.  I funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente formano un atto falso od alterano un atto vero, oppure abusano dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un atto suppositizio,

i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d'importanza giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all'originale,

sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2.  La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.




Art. 318

Falso certificato medico

1.  I medici, i dentisti, i veterinari e le levatrici che intenzionalmente rilasciano un certificato contrario alla verità, il quale sia destinato ad essere prodotto all'autorità od a conseguire un indebito profitto o sia atto a ledere importanti e legittimi interessi di terzi, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se il colpevole aveva per tale atto domandato, accettato o si era fatto promettere una ricompensa speciale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

2.  La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.


Art. 319

Aiuto alla evasione di detenuti

Il funzionario che presta aiuto alla evasione di un arrestato, di un detenuto o di altra persona collocata in uno stabilimento per ordine dell'autorità o che lo lascia evadere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 320

Violazione del segreto d'ufficio

1.  Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica o della funzione.

2.  La rivelazione fatta col consenso scritto dell'autorità superiore non è punibile.


Art. 321

Violazione del segreto professionale

1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni1, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.2

Sono parimente puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi.

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell'esercizio della professione o dopo la fine degli studi.

2.  La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell'interessato o con l'autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall'autorità superiore o dall'autorità di vigilanza.

3.  Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio.







Titolo diciannovesimo:7 Della corruzione

Art. 322ter

1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri.

Corruzione attiva

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.


Art. 322quater

Corruzione passiva

Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.


Art. 322quinquies

Concessione di vantaggi

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 322sexies

Accettazione di vantaggi

Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 322septies

2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,

chiunque in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, di arbitro o di militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,1

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.2



Art. 322octies

3. Disposizioni comuni

1.  …1

2.  Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.

3.  Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti pubblici.



Titolo ventesimo:8 Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale

Art. 3231

Inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento

Sono puniti con la multa:

1.
il debitore che, avvisato nelle forme di legge, non assiste e non si fa rappresentare ad un pignoramento o a una compilazione d'inventario (art. 91 cpv. 1 n. 1, 163 cpv. 2, 345 cpv. 12 LEF3);
2.
il debitore che non indica, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento o per l'esecuzione di un sequestro, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art. 91 cpv. 1 n. 2, 275 LEF);
3.
il debitore che, all'atto della compilazione di un inventario, non indica tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art. 163 cpv. 2, 345 cpv. 14 LEF);
4.
il fallito che non indica all'ufficio dei fallimenti tutti i suoi beni e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 1 LEF);
5.
il fallito che, senza esserne stato espressamente dispensato, non sta a disposizione dell'amministrazione durante la procedura di fallimento (art. 229 cpv. 1 LEF).


Art. 3241

Inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria

Sono puniti con la multa:

1.
la persona adulta che, essendo convissuta col fallito, morto o latitante, non indica all'ufficio dei fallimenti tutti i beni del debitore e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 2 LEF2);
2.
chi non notifica i suoi debiti verso il fallito entro il termine per le notificazioni (art. 232 cpv. 2 n. 3 LEF);
3.
chi non mette a disposizione dell'ufficio dei fallimenti, entro il termine per le notificazioni, gli oggetti del fallito che egli detiene a titolo di pegno o per altro titolo (art. 232 cpv. 2 n. 4 LEF);
4.
chi, scaduto il termine di realizzazione, non consegna ai liquidatori oggetti del fallito che detiene a titolo di creditore pignoratizio (art. 324 cpv. 2 LEF);
5.
il terzo che non ottempera al dovere di informare e di mettere a disposizione giusta gli articoli 57a capoverso 1, 91 capoverso 4, 163 capoverso 2, 222 capoverso 4 e 345 capoverso 13 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.


Art. 325

Inosservanza delle norme legali sulla contabilità

Chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all'obbligo imposto dalla legge di tenere regolarmente i libri di commercio,

chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all'obbligo imposto dalla legge di conservare i libri di commercio, le lettere ed i telegrammi d'affari,

è punito con la multa.


Art. 325bis1

Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d'abitazione e commerciali

Chiunque, minacciando svantaggi, segnatamente lo scioglimento successivo del rapporto di locazione, impedisce o tenta di impedire il conduttore a contestare pigioni od altre pretese del locatore,

chiunque dà la disdetta al conduttore poiché questi tutela o intende tutelare i diritti spettantigli in virtù del Codice delle obbligazioni2,

chiunque impone o tenta di imporre illecitamente pigioni o altre pretese dopo il fallimento di un esperimento di conciliazione o dopo una decisione giudiziale,

è punito, a querela del conduttore, con la multa.





Art. 326ter1

Contravvenzioni alle disposizioni su ditte e nomi commerciali

Chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale iscritti nel registro di commercio una denominazione non conforme a quella iscritta a registro e tale da indurre in errore,

chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale non iscritti nel registro di commercio una denominazione fallace,

chiunque suscita l'impressione che un soggetto giuridico straniero non iscritto nel registro di commercio abbia la sede o una succursale in Svizzera,

è punito con la multa2.



Art. 326quater1

False informazioni da parte di istituzioni di previdenza a favore del personale

Chiunque, tenuto legalmente nella sua qualità di organo di un istituto di previdenza in favore del personale a informare i beneficiari e le autorità di sorveglianza, viola quest'obbligo o fornisce informazioni inveritiere, è punito con la multa.




Art. 328

Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione

1.  Chiunque contraffà segni di valore postali svizzeri od esteri per metterli in circolazione come imitazioni, senza apporre a ciascuno di essi un contrassegno che indichi la contraffazione,

chiunque importa, mette in vendita od in circolazione tali contraffazioni,

è punito con la multa.

2.1 Le contraffazioni sono confiscate.



Art. 329

Violazione di segreti militari

1.  Chiunque indebitamente

penetra in uno stabilimento od in altro luogo, il cui accesso è proibito dall'autorità militare,

prende disegni di stabilimenti o di oggetti che interessano la difesa nazionale oppure riproduce o pubblica tali disegni,

è punito con la multa.

2.  Il tentativo e la complicità sono punibili.


Art. 330

Commercio di materiali sequestrati o requisiti dall'esercito

Chiunque indebitamente vende od acquista, dà o riceve in pegno, consuma, fa scomparire, distrugge o rende inservibili oggetti, che furono sequestrati o requisiti dall'Amministrazione dell'esercito a scopo di difesa nazionale, è punito con la multa.1



Art. 331

Uso indebito della uniforme militare

Chiunque indebitamente porta l'uniforme dell'esercito svizzero, è punito con la multa.1





Libro terzo:1 Dell'attuazione e dell'applicazione del Codice penale

Titolo primo: Della relazione del presente Codice con altre leggi della Confederazione e con le leggi dei Cantoni

Art. 333

Applicazione della parte generale ad altre leggi federali

1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.

2 Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue:

a.
la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno;
b.
la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;
c.
la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva.

3 Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 19741 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi.

4 Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106.

5 Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000.

6 Nelle altre leggi federali, fintanto che non siano formalmente adeguate al nuovo diritto, vale quanto segue:

a.
i termini di prescrizione dell'azione penale per i crimini e i delitti sono aumentati della metà e quelli per le contravvenzioni aumentati del doppio;
b.
i termini di prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni, se superiori a un anno, sono raddoppiati;
c.
le norme sull'interruzione e la sospensione della prescrizione dell'azione penale sono abrogate. È fatto salvo l'articolo 11 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo;
d.
l'azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza in prima istanza;
e.
i termini di prescrizione della pena per i crimini e i delitti sono mantenuti mentre quelli per le contravvenzioni sono aumentati della metà;
f.
le norme sulla sospensione della prescrizione della pena sono mantenute mentre quelle sull'interruzione della medesima sono abrogate.

7 Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente.



Art. 334

Riferimento a disposizioni abrogate

Se in una disposizione di diritto penale è fatto riferimento a norme modificate o abrogate dal presente Codice, il riferimento si applica alle corrispondenti disposizioni del Codice stesso.



Titolo secondo: …


Titolo terzo: …


Titolo quarto: Dell'assistenza in materia di polizia2


Art. 350

2. Collaborazione con INTERPOL

a. Competenza1

1 L'Ufficio federale di polizia assume i compiti di ufficio centrale nazionale ai sensi degli statuti dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).

2 Esso è competente a mediare scambi d'informazioni tra le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale, da un canto, e gli uffici centrali nazionali di altri Stati e il Segretariato generale di INTERPOL, dall'altro.





Art. 353

d. Aiuti finanziari e indennità1

La Confederazione può accordare a INTERPOL aiuti finanziari e indennità.



Art. 354

3. Collaborazione a scopo d'identificazione di persone1

1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.

2 Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:

a.
il centro di calcolo del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
b.
l'Ufficio federale di polizia;
c.
i posti di confine;
d.
le autorità cantonali di polizia.

3 I dati personali inerenti ai dati segnaletici secondo il capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 20082 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge federale del 26 giugno 19983 sull'asilo e dalla legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri. Il sistema d'informazione basato sui profili del DNA è disciplinato dalla legge del 20 giugno 20035 sui profili del DNA.6

4 Il Consiglio federale:

a.
disciplina le modalità, segnatamente la responsabilità del trattamento dei dati, le categorie dei dati da rilevare, la durata di conservazione dei dati e la collaborazione con i Cantoni;
b.
designa le autorità che mediante procedura di richiamo possono immettere direttamente dati personali nel sistema, quelle che possono consultarli direttamente e quelle cui i dati personali possono essere comunicati nel singolo caso;
c.
disciplina i diritti procedurali delle persone interessate, segnatamente la consultazione, la rettifica, l'archiviazione e la distruzione dei dati che le concernono.





Art. 355c1

5bis. Cooperazione nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen.

Competenza

Gli organi di polizia federali e cantonali eseguono le disposizioni contenute negli accordi di associazione alla normativa di Schengen2 attenendosi alla legislazione nazionale.





Art. 355f1

5quinquies Cooperazione giudiziaria nell'ambito degli accordi di associazione a Schengen: comunicazione di dati personali

a. A uno Stato terzo o a un organo internazionale

1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen2 (Stato Schengen) possono essere comunicati all'autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se:

a.
la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione in materia penale;
b.
il destinatario è competente per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione in materia penale;
c.
lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e
d.
lo Stato terzo o l'organo internazionale assicura un'adeguata protezione dei dati.

2 In deroga al capoverso 1 lettera c, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

a.
il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e
b.
la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.

3 L'autorità competente informa senza indugio lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso 2.

4 In deroga al capoverso 1 lettera d, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

a.
la comunicazione è necessaria per tutelare interessi preponderanti degni di protezione della persona interessata o di terzi;
b.
la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante; o
c.
garanzie sufficienti assicurano un'adeguata protezione dei dati.

1 Introdotto dal n. 4 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873).
2 Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono: a. l'Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.31); b. l'Acc. del 26 ott. 2004 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS 0.362.1); c. l'Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32); d. l'Acc. del 28 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS 0.362.33); e. il Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.311).


Art. 355g1

b. A una persona fisica o giuridica

1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati in singoli casi a una persona fisica o giuridica in uno Stato Schengen se:

a.
la legislazione speciale o un trattato internazionale lo prevede;
b.
lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare;
c.
nessun interesse preponderante degno di protezione della persona interessata si oppone alla comunicazione; e
d.
la comunicazione è indispensabile:
1.
all'adempimento di un compito legale da parte della persona fisica o giuridica,
2.
per prevenire, accertare o perseguire un reato oppure per eseguire una decisione in materia penale,
3.
per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica, o
4.
per prevenire una grave violazione dei diritti di terzi.

2 L'autorità competente comunica i dati alla persona fisica o giuridica con il divieto esplicito di utilizzarli per scopi diversi da quelli stabiliti dall'autorità.




Art. 362

6. Avviso in caso di pornografia1

L'autorità istruttoria, se accerta che oggetti pornografici (art. 197 n. 3) sono stati fabbricati all'estero o importati, ne informa immediatamente l'ufficio centrale federale istituito per la repressione della pornografia.



Titolo quinto: Dell'avviso concernente i reati commessi contro minorenni


Art. 3641

Diritto d'avviso

Se è stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute al segreto d'ufficio o professionale (art. 320 e 321) hanno il diritto, nell'interesse del minorenne, di avvisarne l'autorità di protezione dei minori.



Titolo sesto: Del casellario giudiziale

Art. 365

Scopo

1 L'Ufficio federale di giustizia gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni (art. 367 cpv. 1), un casellario giudiziale informatizzato nel quale sono iscritte le condanne e le richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti, contenente dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione. Nel casellario giudiziale informatizzato, i dati relativi alle condanne e quelli relativi alle richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti sono trattati separatamente.

2 Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

a.
attuazione di procedimenti penali;
b.
procedure internazionali in materia d'assistenza giudiziaria e d'estradizione;
c.
esecuzione delle pene e delle misure;
d.
controlli di sicurezza civili e militari;
e.
pronuncia e revoca delle misure d'allontanamento nei confronti di stranieri ai sensi della legge federale del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nonché delle altre misure d'espulsione e d'allontanamento dal territorio svizzero;
f.
esame della dignità ad ottenere asilo ai sensi della legge del 26 giugno 19982 sull'asilo;
g.
procedura di naturalizzazione;
h.
rilascio e revoca di licenze di condurre o per allievo conducente ai sensi della legge federale del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale;
i.
esecuzione della protezione consolare;
j.
trattamento di dati statistici ai sensi della legge del 9 ottobre 19924 sulla statistica federale;
k.5
pronuncia o revoca di misure di protezione dei minori o degli adulti;
l.6
esclusione dal servizio civile ai sensi della legge del 6 ottobre 19957 sul servizio civile;
m.8 valutazione dell'idoneità a determinati impieghi ai sensi della legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile;
n.9
esame di una decisione di non reclutamento o di un'ammissione al reclutamento, di un'esclusione dall'esercito o di una riammissione nell'esercito oppure di una degradazione ai sensi della legge militare del 3 febbraio 199510 (LM);
o.11
esame dell'idoneità a una promozione o a una nomina ai sensi della LM;
p.12
esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale ai sensi della LM;
q.13
esame di un'esclusione dal servizio di protezione civile ai sensi della legge federale del 4 ottobre 200214 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.

1 [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20).
2 RS 142.31
3 RS 741.01
4 RS 431.01
5 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
6 Introdotta dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).
7 RS 824.0
8 Introdotta dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).
9 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
10 RS 510.10
11 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
12 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
13 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
14 RS 520.1


Art. 366

Contenuto

1 Nel casellario sono registrate le persone condannate nel territorio della Confederazione nonché gli Svizzeri condannati all'estero.

2 Nel casellario si iscrivono:

a.
le condanne per crimini e delitti sempreché sia stata pronunciata una pena o una misura;
b.
le condanne per contravvenzioni al presente Codice o ad altre leggi federali, designate con ordinanza del Consiglio federale;
c.
le comunicazioni provenienti dall'estero circa condanne pronunciate all'estero e sottoposte all'obbligo dell'iscrizione secondo il presente Codice;
d.
i fatti che rendono necessaria la modifica di iscrizioni esistenti.

3 Le sentenze contro minori sono iscritte soltanto se la sanzione inflitta per il crimine o il delitto commesso è:

a.
una privazione della libertà (art. 25 DPMin1);
b.
un collocamento (art. 15 DPMin); o
c.
un trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMin).2

4 Nel casellario sono registrate anche le persone contro cui è pendente in Svizzera un procedimento penale per crimini o delitti.3



Art. 367

Trattamento dei dati e accesso

1 Le autorità seguenti trattano nel casellario dati personali concernenti le sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1-3:1

a.
Ufficio federale di giustizia;
b.
autorità della giustizia penale;
c.
autorità della giustizia militare;
d.
autorità preposte all'esecuzione penale;
e.
servizi di coordinamento cantonali.

2 Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a e b:2

a.
autorità di cui al capoverso 1;
b.
Ministero pubblico della Confederazione;
c.
Ufficio federale di polizia nell'ambito di indagini della polizia giudiziaria;
d.
Gruppo del personale dell'esercito;
e.3 Ufficio federale della migrazione;
f.4
g.
autorità cantonali di polizia degli stranieri;
h.
autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale;
i.
autorità federali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 19975 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
j.6
organo d'esecuzione del servizio civile;
k.7
organi cantonali competenti per le decisioni concernenti l'esclusione dal servizio di protezione civile;
l.8
Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 20119 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti.

2bis Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere anche ai dati personali concernenti le sentenze di cui all'articolo 366 capoverso 3 lettera c:

a.
lo Stato maggiore di condotta dell'esercito per l'esame di una decisione di non reclutamento o di un'ammissione al reclutamento, di un'esclusione dall'esercito o di una riammissione nell'esercito oppure di una degradazione ai sensi della LM10, per l'esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale ai sensi della LM, per l'esame dell'idoneità a una promozione o a una nomina ai sensi della LM;
b.
le autorità federali competenti per eseguire i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 199711 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
c.
le autorità della giustizia penale per l'attuazione di procedimenti penali (art. 365 cpv. 2 lett. a);
d.
i servizi di coordinamento cantonali e l'Ufficio federale di giustizia per adempiere i loro compiti legali nell'ambito della gestione del casellario;
e.
le autorità preposte all'esecuzione penale per l'esecuzione delle pene e delle misure (art. 365 cpv. 2 lett. c).12

2ter L'organo della Confederazione competente per il casellario comunica senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, ai fini menzionati all'articolo 365 capoverso 2 lettere n-p:

a.
le sentenze penali per un crimine o un delitto;
b.
le misure privative della libertà;
c.
le decisioni concernenti l'insuccesso del periodo di prova di persone soggette all'obbligo di leva e di militari.13

2quater Sono comunicate le generalità degli Svizzeri registrati secondo il capoverso 2ter che hanno compiuto i 17 anni di età. Se lo Stato maggiore di condotta dell'esercito constata che una persona di cui sono state comunicate le generalità è soggetta all'obbligo di leva o è un militare, l'organo competente per il casellario comunica anche i dati penali.14

2quinquies La comunicazione e la constatazione di cui al capoverso 2quater possono essere effettuate mediante un'interfaccia elettronica tra il PISA e il casellario.15

2sexies Per verificare la reputazione in vista del rilascio o della revoca di un riconoscimento di quadro Gioventù e Sport, l'Ufficio federale dello sport può consultare, su domanda scritta, i dati personali relativi alle sentenze.16

3 Qualora il numero delle domande d'informazione lo giustifichi e previa consultazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza17, il Consiglio federale può estendere il diritto d'accesso di cui al capoverso 2 ad altre autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni sino all'entrata in vigore di una base legale in senso formale.

4 I dati personali concernenti richieste di estratti del casellario giudiziale registrate in relazione a procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a-e, nonché l.18

4bis Per adempiere il compito secondo l'articolo 365 capoverso 2 lettera m, l'autorità di cui al capoverso 2 lettera j può, previa domanda scritta e con il consenso dell'interessato, consultare i dati personali concernenti procedimenti penali pendenti.19

4ter Per verificare la reputazione in vista del rilascio o della sospensione di un riconoscimento di quadro Gioventù e Sport, l'Ufficio federale dello sport può consultare, su domanda scritta, i dati personali concernenti procedimenti penali pendenti.20

5 Ogni Cantone designa un servizio di coordinamento per il trattamento dei dati nel casellario.

6 Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente:

a.
la responsabilità del trattamento dei dati;
b.
il genere dei dati raccolti e la loro durata di conservazione;
c.
la collaborazione con le autorità interessate;
d.
i compiti dei servizi di coordinamento;
e.
il diritto d'informazione e gli altri diritti procedurali a tutela delle persone interessate;
f.
la sicurezza dei dati;
g.
le autorità che possono notificare per scritto dati personali, quelle che possono introdurre dati nel registro, quelle che possono consultarlo e quelle cui i dati personali possono essere di caso in caso comunicati;
h.
la trasmissione elettronica dei dati all'Ufficio federale di statistica.

1 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
2 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
3 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 3 nov. 2004 concernente l'adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4655).
4 Abrogata dal n. I 3 dell'O del 3 nov. 2004 concernente l'adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4655).
5 RS 120
6 Introdotta dal n. II della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).
7 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
8 Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6715; FF 2011 1).
9 RS 312.2
10 RS 510.10
11 RS 120
12 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari (RU 2009 6617; FF 2008 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
13 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari (RU 2009 6617; FF 2008 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
14 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari (RU 2009 6617; FF 2008 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
15 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari (RU 2009 6617; FF 2008 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
16 Introdotto dall'art. 34 n. 1 e 36 della LF del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3953; FF 2009 7113).
17 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
18 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6715; FF 2011 1).
19 Introdotto dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).
20 Introdotto dall'art. 34 n. 1 della LF del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3953; FF 2009 7113).


Art. 368

Comunicazione dei fatti che devono essere iscritti

L'autorità federale competente può comunicare le iscrizioni nel casellario allo Stato di origine del condannato.


Art. 369

Eliminazione dell'iscrizione

1 Le iscrizioni di condanne a una pena detentiva sono eliminate d'ufficio se al di là della durata della pena commisurata dal giudice sono trascorsi i seguenti termini:

a.
vent'anni in caso di pena detentiva di cinque o più anni;
b.
quindici anni in caso di pena detentiva da uno a meno di cinque anni;
c.
dieci anni in caso di pena detentiva inferiore a un anno;
d.1
dieci anni in caso di privazione della libertà secondo l'articolo 25 DPMin2.

2 I termini di cui al capoverso 1 sono protratti della durata di una pena detentiva già iscritta.

3 Le sentenze che contengono come pena principale una pena detentiva con la condizionale, una privazione della libertà con la condizionale, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni.3

4 Le condanne a una pena cumulata con una misura stazionaria o a una misura stazionaria soltanto sono eliminate d'ufficio dopo:

a.
quindici anni in caso di misure secondo gli articoli 59-61 e 64;
b.
dieci anni in caso di collocamento in un istituto chiuso ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 20034 sul diritto penale minorile;
c.5
sette anni in caso di collocamento in un istituto aperto o presso privati ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 DPMin. 6

4bis Le condanne unicamente a un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'articolo 63 sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni. Le condanne a un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'articolo 14 DPMin sono eliminate d'ufficio dopo cinque anni per quanto un computo dei termini secondo i capoversi 1-4 non sia possibile.7

4ter Le condanne unicamente a una misura secondo gli articoli 66-67b o gli articoli 48, 50 e 50a del Codice penale militare del 13 giugno 19278, nella versione del 21 marzo 20039, sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni.10

5 I termini di cui al capoverso 4 sono protratti della durata di una pena residua.

6 Il termine decorre:

a.
in caso di condanne secondo i capoversi 1, 3 e 4ter, dal giorno in cui la sentenza diviene giuridicamente esecutiva;
b.
in caso di condanne secondo i capoversi 4 e 4bis, dal giorno della soppressione della misura o della liberazione definitiva dalla misura.11

7 Le iscrizioni eliminate non devono poter essere ricostruite. La sentenza eliminata non è più opponibile all'interessato.

8 I dati del casellario giudiziale non devono essere archiviati.




Art. 371

Estratti del casellario rilasciati a privati

1 Ognuno può chiedere al Casellario giudiziale centrale svizzero un estratto scritto delle iscrizioni che lo concernono. Nell'estratto figurano le sentenze pronunciate per crimini e delitti; le condanne per contravvenzioni vi figurano soltanto se è stata pronunciata un'interdizione dall'esercizio di una professione secondo l'articolo 67.1

2 Le sentenze pronunciate per reati commessi nell'adolescenza sono riportate nell'estratto soltanto se vi figurano anche altri reati per i quali l'interessato è stato condannato in età adulta.

3 Le sentenze che contengono una pena non vengono riportate nell'estratto se sono trascorsi due terzi della durata determinante per l'eliminazione secondo l'articolo 369.

3bis Le sentenze che contengono una pena con la condizionale, totale o parziale, non vengono riportate nell'estratto se il condannato ha superato con successo il periodo di prova.2

4 Le condanne a una pena cumulata con una misura o a una misura soltanto non vengono riportate nell'estratto se è trascorsa la metà della durata determinante per l'eliminazione secondo l'articolo 369.

5 Scaduto il termine di cui ai capoversi 3 e 4, la sentenza viene riportata nell'estratto se quest'ultimo contiene anche una sentenza per la quale il termine non è ancora scaduto.



Titolo settimo: Dell'esecuzione delle pene e delle misure, dell'assistenza riabilitativa, dei penitenziari e delle istituzioni


Art. 373

2. Pene pecuniarie, multe, spese e confische.

Esecuzione

Le decisioni passate in giudicato e pronunciate in applicazione del diritto penale federale o cantonale sono esecutive in tutta la Svizzera per quanto concerne le pene pecuniarie, le multe, le spese e le confische.








Art. 380

Spese

1 Le spese dell'esecuzione di pene e misure sono a carico dei Cantoni.

2 Il condannato è tenuto a partecipare in modo adeguato alle spese di esecuzione:

a.
mediante compensazione con il lavoro da lui prestato nell'ambito dell'esecuzione di pene e misure;
b.
proporzionalmente al suo reddito e alla sua sostanza se rifiuta di eseguire il lavoro che gli è assegnato, benché questo corrisponda alle esigenze dell'articolo 81 o 90 capoverso 3;
c.
mediante deduzione di una quota del reddito realizzato per il tramite di un'attività nell'ambito della semiprigionia, del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni.

3 I Cantoni emanano disposizioni dettagliate sulla partecipazione alle spese da parte dei condannati.


Titolo settimo a:3 Responsabilità in caso di soppressione dell'internamento a vita


Titolo ottavo: Della grazia, dell'amnistia e della revisione

Art. 381

1. Grazia.

Competenza

Per le sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, il diritto di grazia spetta:

a.
all'Assemblea federale, nelle cause giudicate dalla Corte penale del Tribunale penale federale o da un'autorità amministrativa della Confederazione;
b.
all'autorità competente dei Cantoni, nelle cause giudicate dalle autorità cantonali.




Art. 385

3. Revisione

I Cantoni devono prevedere la revisione del processo a favore del condannato contro sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al tribunale nel primo processo.


Titolo nono: Misure preventive, disposizioni completive e disposizioni generali transitorie


Art. 387

2. Disposizioni completive del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, è autorizzato a emanare disposizioni su:

a.
l'esecuzione di pene uniche, di pene suppletive e di più pene e misure da eseguire simultaneamente;
b.
l'assunzione dell'esecuzione di pene e misure da parte di un altro Cantone;
c.
l'esecuzione di pene e misure pronunciate nei confronti di ammalati, persone gracili e anziani;
d.
l'esecuzione di pene e misure nei confronti di donne, secondo l'articolo 80;
e.
la retribuzione del lavoro del detenuto secondo l'articolo 83.

1bis Riguardo alla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita (art. 64c cpv. 1), il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concernenti la scelta dei membri e la loro retribuzione, nonché la procedura e l'organizzazione interna. 1

2 Il Consiglio federale, su proposta dell'autorità cantonale competente, può emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti del Cantone Ticino.

3 Il Consiglio federale può prevedere che i dati eliminati dal casellario giudiziale possano ancora essere conservati a scopo di ricerca; vanno salvaguardati i diritti della personalità e rispettati i principi della protezione dei dati.

4 Il Consiglio federale può, in via sperimentale e per un tempo determinato:

a.
introdurre o permettere nuove pene e misure nonché nuove forme d'esecuzione e modificare il campo d'applicazione di sanzioni e forme d'esecuzione esistenti;
b.
disporre o permettere che l'esecuzione di pene detentive sia affidata a stabilimenti gestiti da privati e rispondenti alle esigenze del presente Codice in materia di esecuzione delle pene (art. 74-85, 91 e 92). Questi stabilimenti sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.

5 Le disposizioni cantonali d'attuazione per la sperimentazione di nuove sanzioni e forme d'esecuzione e per l'esecuzione delle pene sotto gestione privata (cpv. 4) sottostanno all'approvazione della Confederazione.






Art. 391

4. Disposizioni cantonali d'applicazione

I Cantoni comunicano alla Confederazione le necessarie disposizioni di applicazione del presente Codice.


Art. 392

5. Entrata in vigore

Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 1942.


Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 19714

Disposizionifinali della modifica del 13 dicembre 20025

1. Esecuzione delle pene

1 L'articolo 46 è applicabile alla revoca della sospensione condizionale della pena ordinata secondo il diritto anteriore. Il giudice può, invece della pena detentiva, pronunciare una pena pecuniaria (art. 34-36) o un lavoro di pubblica utilità (art. 37-39).

2 Le seguenti pene accessorie, pronunciate secondo il diritto anteriore, sono soppresse con l'entrata in vigore del nuovo diritto: incapacità ad esercitare una carica o un ufficio (ex art. 516), privazione della potestà dei genitori e della tutela (ex art. 537), espulsione in base a una sentenza penale (ex art. 558) e divieto di frequentare osterie (ex art. 569).

3 Le disposizioni del nuovo diritto concernenti l'esecuzione delle pene detentive (art. 74-85, 91 e 92) nonché l'assistenza riabilitativa, le norme di condotta e l'assistenza sociale volontaria (art. 93-96) sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.

2.10 Misure: decisione e esecuzione

1 Le disposizioni del nuovo diritto in materia di misure (art. 56-65) e di esecuzione delle misure (art. 90) si applicano anche quando il fatto è stato commesso o l'autore condannato prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto. Tuttavia:

a.
il giudice può ordinare l'internamento a posteriori secondo l'articolo 65 capoverso 2 soltanto se l'internamento avrebbe potuto essere ordinato anche sulla base degli articoli 42 o 43 numero 1 secondo comma del diritto anteriore;
b.
il collocamento di giovani adulti in una casa d'educazione al lavoro (art. 100bis nel tenore del 18 mar. 197111) e le misure pronunciate nei loro confronti (art. 61) non possono protrarsi al di là dei quattro anni.

2 Al più tardi dodici mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, il giudice esamina se le persone internate secondo gli articoli 42 o 43 numero 1 secondo comma del diritto anteriore adempiono le condizioni per essere sottoposte a una misura terapeutica (art. 59-61 o 63). Se tali condizioni sono realizzate, il giudice ordina la misura pertinente; in caso contrario l'internamento prosegue secondo il nuovo diritto.

3. Casellario giudiziale

1 Le disposizioni del nuovo diritto concernenti il casellario giudiziale (art. 365-371) sono applicabili anche alle sentenze pronunciate in base al diritto anteriore.

2 Al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, l'autorità competente elimina d'ufficio le iscrizioni concernenti:

a.
le misure educative (art. 91 nel tenore del 18 mar. 197112), eccetto quelle ordinate in virtù dell'articolo 91 numero 2 nel tenore del 18 marzo 1971;
b.
il trattamento speciale (art. 92 nel tenore del 18 mar. 1971);
c.
l'obbligo di prestare un lavoro (art. 95 nel tenore del 18 mar. 1971).13

3 Le iscrizioni cancellate secondo il diritto previgente non figurano più su estratti del casellario giudiziale rilasciati a privati.14

4. Istituzioni per l'esecuzione delle misure

Al più tardi dieci anni dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto i Cantoni istituiscono le istituzioni per l'esecuzione delle misure di cui agli articoli 59 capoverso 3 e 64 capoverso 3.

Indice

1. Nessuna sanzione senza legge Art. 1

2. Condizioni di tempo Art. 2

Crimini o delitti commessi in Svizzera Art. 3

Crimini o delitti commessi all'estero contro lo Stato Art. 4

Reati commessi all'estero su minorenni Art. 5

Reati commessi all'estero e perseguiti in conformità di un obbligo internazionale Art. 6

Altri reati commessi all'estero Art. 7

Luogo del reato Art. 8

4. Condizioni personali Art. 9

Definizioni Art. 10

Commissione per omissione Art. 11

Definizioni Art. 12

Errore sui fatti Art. 13

Atto permesso dalla legge Art. 14

Legittima difesa esimente Art. 15

Legittima difesa discolpante Art. 16

Stato di necessità esimente Art. 17

Stato di necessità discolpante Art. 18

Incapacità e scemata imputabilità Art. 19

Dubbio sull'imputabilità Art. 20

Errore sull'illiceità Art. 21

Punibilità Art. 22

Desistenza e pentimento attivo Art. 23

Istigazione Art. 24

Complicità Art. 25

Partecipazione a un reato speciale Art. 26

Circostanze personali Art. 27

6. Punibilità dei mass media Art. 28

Tutela delle fonti Art. 28a

7. Rapporti di rappresentanza Art. 29

Diritto di querela Art. 30

Termine Art. 31

Indivisibilità Art. 32

Desistenza Art. 33

Commisurazione Art. 34

Esazione Art. 35

Pena detentiva sostitutiva Art. 36

Contenuto Art. 37

Esecuzione Art. 38

Commutazione Art. 39

In generale Art. 40

Pena detentiva di breve durata senza condizionale Art. 41

1. Pene con la condizionale Art. 42

2. Pene con condizionale parziale Art. 43

Periodo di prova Art. 44

Successo del periodo di prova Art. 45

Insuccesso del periodo di prova Art. 46

1. Principio Art. 47

Circostanze attenuanti Art. 48

Effetti Art. 48a

3. Concorso di reati Art. 49

4. Obbligo di motivazione Art. 50

5. Computo del carcere preventivo Art. 51

Punizione priva di senso Art. 52

Riparazione Art. 53

Autore duramente colpito Art. 54

2. Disposizioni comuni Art. 55

Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima Art. 55a

1. Principi Art. 56

Concorso di misure Art. 56a

Relazione tra le misure e le pene Art. 57

Esecuzione Art. 58

Trattamento di turbe psichiche Art. 59

Trattamento della tossicodipendenza Art. 60

Misure per i giovani adulti Art. 61

Liberazione condizionale Art. 62

Insuccesso del periodo di prova Art. 62a

Liberazione definitiva Art. 62b

Soppressione della misura Art. 62c

Esame della liberazione e della soppressione Art. 62d

Condizioni e esecuzione Art. 63

Soppressione della misura Art. 63a

Esecuzione della pena detentiva sospesa Art. 63b

Condizioni e esecuzione Art. 64

Fine dell'interna-mento e liberazione Art. 64a

Esame della liberazione Art. 64b

Esame della liberazione dall'internamento a vita e liberazione condizionale Art. 64c

5. Modifica della sanzione Art. 65

1. Cauzione preventiva Art. 66

2. Interdizione dell'esercizio di una professione Art. 67

Esecuzione Art. 67a

3. Divieto di condurre Art. 67b

4. Pubblicazione della sentenza Art. 68

a. Confisca di oggetti pericolosi Art. 69

b. Confisca di valori patrimoniali

Principi Art. 70

Risarcimenti Art. 71

Confisca di valori patrimoniali di una organizzazione criminale Art. 72

6. Assegnamenti al danneggiato Art. 73

1. Principi dell'esecuzione Art. 74

Principi Art. 75

Misure particolari di sicurezza Art. 75a

Luogo dell'esecuzione Art. 76

Esecuzione ordinaria Art. 77

Lavoro e alloggio esterni Art. 77a

Semiprigionia Art. 77b

Segregazione cellulare Art. 78

Forma dell'esecuzione per pene detentive di breve durata Art. 79

Deroghe alle forme d'esecuzione Art. 80

Lavoro Art. 81

Formazione e perfezionamento Art. 82

Retribuzione Art. 83

Relazioni con il mondo esterno Art. 84

Controlli e ispezioni Art. 85

Liberazione condizionale

a. Concessione Art. 86

b. Periodo di prova Art. 87

c. Successo del periodo di prova Art. 88

d. Insuccesso del periodo di prova Art. 89

3. Esecuzione di misure Art. 90

Diritto disciplinare Art. 91

Interruzione dell'esecuzione Art. 92

Assistenza riabilitativa Art. 93

Norme di condotta Art. 94

Disposizioni comuni Art. 95

Assistenza sociale volontaria Art. 96

Termini Art. 97

Decorrenza Art. 98

Termini Art. 99

Decorrenza Art. 100

3. Imprescrittibilità Art. 101

Punibilità Art. 102

Abrogato Art. 102a

Definizione Art. 103

Applicabilità delle disposizioni della parte prima Art. 104

Inapplicabilità o applicabilità condizionale Art. 105

Multa Art. 106

Lavoro di pubblica utilità Art. 107

Privo di contenuto Art. 108

Prescrizione Art. 109

Art. 110

Omicidio intenzionale Art. 111

Assassinio Art. 112

Omicidio passionale Art. 113

Omicidio su richiesta della vittima Art. 114

Istigazione e aiuto al suicidio Art. 115

Infanticidio Art. 116

Omicidio colposo Art. 117

Interruzione punibile della gravidanza Art. 118

Interruzione non punibile della gravidanza Art. 119

Contravvenzioni commesse dal medico Art. 120

Abrogato Art. 121

Lesioni gravi Art. 122

Lesioni semplici Art. 123

Mutilazione di organi genitali femminili Art. 124

Lesioni colpose Art. 125

Vie di fatto Art. 126

Abbandono Art. 127

Omissione di soccorso Art. 128

Falso allarme Art. 128bis

Esposizione a pericolo della vita altrui Art. 129

Abrogati Art. 130 a 132

Rissa Art. 133

Aggressione Art. 134

Rappresentazione di atti di cruda violenza Art. 135

Somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute Art. 136

Appropriazione semplice Art. 137

Appropriazione indebita Art. 138

Furto Art. 139

Rapina Art. 140

Sottrazione di una cosa mobile Art. 141

Impiego illecito di valori patrimoniali Art. 141bis

Sottrazione di energia Art. 142

Acquisizione illecita di dati Art. 143

Accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati Art. 143bis

Danneggiamento Art. 144

Danneggiamento di dati Art. 144bis

Appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione Art. 145

Truffa Art. 146

Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati Art. 147

Abuso di carte- chèques o di credito Art. 148

Frode dello scotto Art. 149

Conseguimento fraudolento di una prestazione Art. 150

Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l'illecita decodificazione di offerte in codice Art. 150bis

Danno patrimoniale procurato con astuzia Art. 151

False indicazioni su attività commerciali Art. 152

False comunicazioni alle autorità del registro di commercio Art. 153

Abrogato Art. 154

Contraffazione di merci Art. 155

Estorsione Art. 156

Usura Art. 157

Amministrazione infedele Art. 158

Appropriazione indebita di trattenute salariali Art. 159

Ricettazione Art. 160

Abrogati Art. 161 e 161bis

2. Violazione del segreto di fabbrica o commerciale Art. 162

Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento Art. 163

Diminuzione dell'attivo in danno dei creditori Art. 164

Cattiva gestione Art. 165

Omissione della contabilità Art. 166

Favori concessi ad un creditore Art. 167

Corruzione nell'esecuzione forzata Art. 168

Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale Art. 169

Conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale Art. 170

Concordato giudiziale Art. 171

Revoca del fallimento Art. 171bis

Abrogato Art. 172

Cumulo di pena privativa della libertà e multa Art. 172bis

Reati di poca entità Art. 172ter

Diffamazione Art. 173

Calunnia Art. 174

Diffamazione e calunnia contro un defunto o uno scomparso Art. 175

Disposizione comune Art. 176

Ingiuria Art. 177

Prescrizione Art. 178

Violazione di segreti privati Art. 179

Ascolto e registrazione di conversazioni estranee Art. 179bis

Registrazione clandestina di conversazioni Art. 179ter

Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini Art. 179quater

Registrazioni non punibili Art. 179quinquies

Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini Art. 179sexies

Abuso di impianti di telecomunicazioni Art. 179septies

Sorveglianza ufficiale, impunibilità Art. 179octies

Sottrazione di dati personali Art. 179novies

Minaccia Art. 180

Coazione Art. 181

Tratta di esseri umani Art. 182

Sequestro di persona e rapimento Art. 183

Circostanze aggravanti Art. 184

Presa d'ostaggio Art. 185

Violazione di domicilio Art. 186

Atti sessuali con fanciulli Art. 187

Atti sessuali con persone dipendenti Art. 188

Coazione sessuale Art. 189

Violenza carnale Art. 190

Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere Art. 191

Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate Art. 192

Sfruttamento dello stato di bisogno Art. 193

Esibizionismo Art. 194

Promovimento della prostituzione Art. 195

Abrogato Art. 196

4. Pornografia Art. 197

Molestie sessuali Art. 198

Esercizio illecito della prostituzione Art. 199

6. Reato collettivo Art. 200

Abrogati Art. 201 a 212

Incesto Art. 213

Abrogato Art. 214

Bigamia nel matrimonio o nell'unione domestica registrata Art. 215

Abrogato Art. 216

Trascuranza degli obblighi di mantenimento Art. 217

Abrogato Art. 218

Violazione del dovere d'assistenza o educazione Art. 219

Sottrazione di minorenne Art. 220

Incendio intenzionale Art. 221

Incendio colposo Art. 222

Esplosione Art. 223

Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi Art. 224

Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi Art. 225

Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi Art. 226

Pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti Art. 226bis

Atti preparatori punibili Art. 226ter

Inondazione. Franamento Art. 227

Danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione Art. 228

Violazione delle regole dell'arte edilizia Art. 229

Rimozione od omissione di apparecchi protettivi Art. 230

Pericoli causati da organismi geneticamente modificati o patogeni Art. 230bis

Propagazione di malattie dell'uomo Art. 231

Propagazione di epizoozie Art. 232

Propagazione di parassiti pericolosi Art. 233

Inquinamento di acque potabili Art. 234

Fabbricazione di foraggi nocivi Art. 235

Commercio di foraggi adulterati Art. 236

Perturbamento della circolazione pubblica Art. 237

Perturbamento del servizio ferroviario Art. 238

Perturbamento di pubblici servizi Art. 239

Contraffazione di monete Art. 240

Alterazione di monete Art. 241

Messa in circolazione di monete false Art. 242

Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione Art. 243

Importazione, acquisto e deposito di monete false Art. 244

Falsificazione di valori di bollo ufficiali Art. 245

Falsificazione di marche ufficiali Art. 246

Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti Art. 247

Falsificazione dei pesi e delle misure Art. 248

Confisca Art. 249

Monete e bolli di valore esteri Art. 250

Falsità in documenti Art. 251

Falsità in certificati Art. 252

Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione Art. 253

Soppressioni di documento Art. 254

Documenti esteri Art. 255

Rimozione di termini Art. 256

Soppressione di segnali trigonometrici e limnimetrici Art. 257

Pubblica intimidazione Art. 258

Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza Art. 259

Sommossa Art. 260

Atti preparatori punibili Art. 260bis

Organizzazione criminale Art. 260ter

Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi Art. 260quater

Finanziamento del terrorismo Art. 260quinquies

Perturbamento della libertà di credenza e di culto Art. 261

Discriminazione razziale Art. 261bis

Turbamento della pace dei defunti Art. 262

Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa Art. 263

Genocidio Art. 264

Crimini contro l'umanità Art. 264a

a. Omicidio intenzionale

b. Sterminio

c. Riduzione in schiavitù

d. Sequestro di persona

e. Sparizione forzata di persone

f. Tortura

g. Lesione dell'autodeterminazione sessuale

h. Deportazione o trasferimento forzato

i. Persecuzione e apartheid

j. Altri atti inumani

1. Campo d'applicazione Art. 264b

2. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra Art. 264c

3. Altri crimini di guerra Art. 264d

a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile

b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell'autodeterminazione sessuale e della dignità umana Art. 264e

c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato Art. 264f

d. Metodi di guerra vietati Art. 264g

e. Impiego di armi vietate Art. 264h

4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra Art. 264i

5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario Art. 264j

Punibilità dei superiori Art. 264k

Commissione di un reato in esecuzione di un ordine Art. 264l

Reati commessi all'estero Art. 264m

Esclusione dell'immunità relativa Art. 264n

Alto tradimento Art. 265

Attentati contro l'indipendenza della Confederazione Art. 266

Imprese e mene dell'estero contro la sicurezza della Svizzera Art. 266bis

Tradimento nelle relazioni diplomatiche Art. 267

Rimozione di termini di confine pubblici Art. 268

Violazione della sovranità territoriale svizzera Art. 269

Offese agli emblemi svizzeri Art. 270

Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero Art. 271

Spionaggio politico Art. 272

Spionaggio economico Art. 273

Spionaggio militare Art. 274

Attentati contro l'ordine costituzionale Art. 275

Propaganda sovversiva Art. 275bis

Associazioni illecite Art. 275ter

Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari Art. 276

Falsificazione d'ordini o di istruzioni Art. 277

Turbamento del servizio militare Art. 278

Perturbamento ed impedimento di elezioni e votazioni Art. 279

Attentati contro il diritto di voto Art. 280

Corruzione elettorale Art. 281

Frode elettorale Art. 282

Incetta di voti Art. 282bis

Violazione del segreto del voto Art. 283

Abrogato Art. 284

Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari Art. 285

Impedimento di atti dell'autorità Art. 286

Usurpazione di funzioni Art. 287

Abrogato Art. 288

Sottrazione di cose requisite o sequestrate Art. 289

Rottura di sigilli Art. 290

Violazione del bando Art. 291

Disobbedienza a decisioni dell'autorità Art. 292

Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete Art. 293

Violazione della interdizione di esercitare una professione Art. 294

Abrogato Art. 295

Oltraggio ad uno Stato estero Art. 296

Oltraggi a istituzioni internazionali Art. 297

Offese agli emblemi di uno Stato estero Art. 298

Violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero Art. 299

Atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere Art. 300

Spionaggio in danno di Stati esteri Art. 301

Procedimento Art. 302

Denuncia mendace Art. 303

Sviamento della giustizia Art. 304

Favoreggiamento Art. 305

Riciclaggio di denaro Art. 305bis

Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione Art. 305ter

Dichiarazione falsa di una parte in giudizio Art. 306

Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione Art. 307

Attenuazione di pene Art. 308

Cause amministrative e procedura davanti a tribunali internazionali Art. 309

Liberazione di detenuti Art. 310

Ammutinamento di detenuti Art. 311

Abuso di autorità Art. 312

Concussione Art. 313

Infedeltà nella gestione pubblica Art. 314

Abrogati Art. 315 e 316

Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari Art. 317

Atti non punibili Art. 317bis

Falso certificato medico Art. 318

Aiuto alla evasione di detenuti Art. 319

Violazione del segreto d'ufficio Art. 320

Violazione del segreto professionale Art. 321

Segreto professionale in materia di ricerca medica Art. 321bis

Violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni Art. 321ter

Violazione dell'obbligo d'informare dei mass media Art. 322

Mancata opposizione a una pubblicazione punibile Art. 322bis

Corruzione attiva Art. 322ter

Corruzione passiva Art. 322quater

Concessione di vantaggi Art. 322quinquies

Accettazione di vantaggi Art. 322sexies

2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri Art. 322septies

3. Disposizioni comuni Art. 322octies

Inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento Art. 323

Inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria Art. 324

Inosservanza delle norme legali sulla contabilità Art. 325

Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d'abitazione e commerciali Art. 325bis

Persone giuridiche, società commerciali e ditte individuali

1. Abrogato Art. 326

2. Nel caso dell'articolo 325bis Art. 326bis

Contravvenzioni alle disposizioni su ditte e nomi commerciali Art. 326ter

False informazioni da parte di istituzioni di previdenza a favore del personale Art. 326quater

Abrogato Art. 327

Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione Art. 328

Violazione di segreti militari Art. 329

Commercio di materiali sequestrati o requisiti dall'esercito Art. 330

Uso indebito della uniforme militare Art. 331

Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite Art. 332

Applicazione della parte generale ad altre leggi federali Art. 333

Riferimento a disposizioni abrogate Art. 334

Leggi cantonali Art. 335

Abrogati Art. 336 a 338

Abrogati Art. 339 a 348

1. Abrogato Art. 349

a. Competenza Art. 350

b. Compiti Art. 351

c. Protezione dei dati Art. 352

d. Aiuti finanziari e indennità Art. 353

3. Collaborazione a scopo d'identificazione di persone Art. 354

4. Abrogato Art. 355

a. Scambio di dati Art. 355a

b. Estensione del mandato Art. 355b

Competenza Art. 355c

5ter. Abrogato Art. 355d

5quater. Ufficio SIRENE Art. 355e

a. A uno Stato terzo o a un organo internazionale Art. 355f

b. A una persona fisica o giuridica Art. 355g

Abrogati Art. 356 a 361

6. Avviso in caso di pornografia Art. 362

Abrogato Art. 363

Diritto d'avviso Art. 364

Scopo Art. 365

Contenuto Art. 366

Trattamento dei dati e accesso Art. 367

Comunicazione dei fatti che devono essere iscritti Art. 368

Eliminazione dell'iscrizione Art. 369

Diritto di consultazione Art. 370

Estratti del casellario rilasciati a privati Art. 371

1. Obbligo di eseguire pene e misure Art. 372

Esecuzione Art. 373

Diritto di disposizione Art. 374

3. Lavoro di pubblica utilità Art. 375

4. Assistenza riabilitativa Art. 376

Obbligo dei Cantoni di istituirli e gestirli Art. 377

Collaborazione intercantonale Art. 378

Stabilimenti privati Art. 379

Spese Art. 380

Art. 380a

Competenza Art. 381

Domanda di grazia Art. 382

Effetti Art. 383

2. Amnistia Art. 384

3. Revisione Art. 385

1. Misure preventive Art. 386

2. Disposizioni completive del Consiglio federale Art. 387

Esecuzione di sentenze anteriori Art. 388

Prescrizione Art. 389

Reati perseguibili a querela di parte Art. 390

4. Disposizioni cantonali d'applicazione Art. 391

5. Entrata in vigore Art. 392



 RU 54 799, 57 1408 e CS 3 187


1 RS 101
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941 4967).
3 FF 1918 II 1