281.1

Legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento

(LEF)1

dell'11 aprile 1889 (Stato 1° gennaio 2013)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 64 della Costituzione federale2 (Cost.),3

decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali

I. Della organizzazione

Art. 1

A. Circondari d'esecuzione e circondari dei fallimenti1

1 Per la procedura d'esecuzione e di fallimento il territorio di ogni Cantone forma uno o più circondari.

2 I Cantoni determinano il numero e la circoscrizione di questi circondari.

3 Un circondario pei fallimenti può comprendere più circondari d'esecuzione.


1 Ogni art. viene corredato di un Tit. marginale, n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto in tutto il presente testo.


Art. 2

B. Uffici d'esecuzione e uffici dei fallimenti

1. Organizzazione

1 In ogni circondario d'esecuzione è istituito un ufficio d'esecuzione diretto da un ufficiale esecutore.

2 In ogni circondario dei fallimenti è istituito un ufficio dei fallimenti diretto da un ufficiale dei fallimenti.1

3 All'ufficiale è aggiunto un supplente che ne fa le veci nei casi di incompatibilità o d'impedimento alla direzione dell'ufficio.2

4 Gli uffici d'esecuzione e gli uffici dei fallimenti possono essere diretti dallo stesso ufficiale.3

5 Per il resto, l'organizzazione degli uffici spetta ai Cantoni.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 31

2. Retribuzione

La retribuzione dell'ufficiale esecutore, di quello dei fallimenti e dei loro supplenti è di competenza dei Cantoni.






Art. 71

3. Competenza del Tribunale federale

Se l'azione di risarcimento è fondata sull'atto illecito dell'autorità cantonale superiore di vigilanza o dell'istanza cantonale superiore dei concordati, il Tribunale federale è solo competente.





Art. 9

F. Deposito di somme e di oggetti preziosi

Gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti sono tenuti a depositare presso lo stabilimento dei depositi le somme, le carte-valori e gli oggetti preziosi di cui entro tre giorni dal ricevimento non sia stato disposto.



Art. 111

H. Negozi giuridici vietati

Ai funzionari e impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti è vietato concludere negozi per proprio conto riguardo al credito per il quale l'ufficio procede o all'oggetto che è incaricato di realizzare. Gli atti che contravvengono a questo divieto sono nulli.



Art. 12

I. Pagamenti all'ufficio d'esecuzione

1 L'ufficio d'esecuzione è tenuto ad accettare ogni pagamento fatto per conto del creditore istante.

2 Il pagamento fatto all'ufficio libera il debitore.


Art. 13

K. Autorità di vigilanza

1. Autorità cantonale

a. Designazione

1 Ogni Cantone deve designare un'autorità incaricata di vigilare sugli uffici d'esecuzione e sugli uffici dei fallimenti.1

2 I Cantoni possono inoltre istituire autorità inferiori di vigilanza per uno o più circondari.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 14

b. Ispezione e sanzioni disciplinari

1 L'autorità di vigilanza deve ispezionare almeno una volta all'anno la gestione di ogni ufficio.

2 Nei confronti dell'ufficiale o dell'impiegato possono essere prese le misure disciplinari seguenti:1

1.2
l'ammonimento;
2.3
la multa sino a 1000 franchi;
3.
la sospensione dall'ufficio per una durata non maggiore di sei mesi;
4.
la destituzione.

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 15

2. Consiglio federale1

1 Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti e cura l'uniforme applicazione della presente legge.2

2 Emana le disposizioni e i regolamenti necessari all'attuazione della medesima.

3 Può impartire istruzioni alle autorità cantonali di vigilanza e richiedere da esse annuali relazioni.

4 …3

5 Coordina la comunicazione elettronica tra gli uffici di esecuzione e dei fallimenti, tra gli uffici del registro fondiario e del registro di commercio, nonché tra i tribunali e il pubblico.4


1 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).
2 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).
3 Abrogato dal n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
4 Introdotto dal n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).


Art. 16

L. Tasse

1 Il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.

2 Gli atti della procedura d'esecuzione e di fallimento sono esenti da bollo.


Art. 17

M. Ricorso

1. All'autorità di vigilanza

1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.1

2 Il ricorso2 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.

3 È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.

4 In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.3


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
3 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).




Art. 201

4. Termini in materia di esecuzione cambiaria

Nelle esecuzioni cambiarie i termini d'impugnazione sono ridotti a cinque giorni; l'autorità deve decidere entro ugual termine.



Art. 20a1

5. Procedura avanti alle autorità cantonali di vigilanza 2

1 …3

2 Alla procedura davanti alle autorità cantonali di vigilanza si applicano le disposizioni seguenti:4

1.
le autorità di vigilanza, ogni volta che agiscono in questa veste, devono designarsi come tali e se del caso come autorità superiore o inferiore di vigilanza;
2.
l'autorità di vigilanza constata i fatti d'ufficio. Essa può chiedere la collaborazione delle parti e, se rifiutano di prestare la collaborazione che da esse ci si può ragionevolmente attendere, dichiararne irricevibili le conclusioni;
3.5
l'autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove; fatto salvo l'articolo 22, essa è vincolata dalle conclusioni delle parti;
4.
la decisione sul ricorso deve essere motivata e indicare i rimedi di diritto; essa è notificata per scritto alle parti, all'ufficio e agli altri eventuali interessati;
5.6
le procedure sono gratuite. La parte o il suo rappresentante che agiscono in mala fede o in modo temerario possono essere condannati a una multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese.

3 Per il resto, i Cantoni stabiliscono la procedura.



Art. 21

6. Decisioni su ricorso

L'autorità che dichiara fondato un ricorso annulla o riforma gli atti impugnati. Essa ordina l'esecuzione di quelli dei quali il funzionario abbia senza motivo rifiutato o ritardato il compimento.



Art. 231

O. Disposizioni cantonali d'esecuzione

1. Autorità giudiziarie

I Cantoni designano le autorità giudiziarie competenti per le decisioni deferite al giudice dalla presente legge.



Art. 24

2. Stabilimenti di deposito

I Cantoni designano gli stabilimenti obbligati ad accettare i depositi nei casi previsti dalla presente legge («stabilimenti di depositi»). Essi sono responsabili dei depositi fatti presso tali stabilimenti.








Art. 30a1

S. Trattati internazionali e diritto internazionale privato

Sono salvi i trattati internazionali e le disposizioni della legge federale del 18 dicembre 19872 sul diritto internazionale privato (LDIP).



II. Regole diverse

Art. 311

A. Termini

1. In genere

Salvo che la presente legge disponga altrimenti, al computo, all'osservanza e al decorso dei termini si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile del 19 dicembre 20082 (CPC).




Art. 33

3. Modificazione e restituzione

1 I termini fissati nella presente legge non possono essere modificati mediante accordo delle parti.

2 Un termine più lungo o una proroga possono essere concessi alla parte interessata nel procedimento, se abita all'estero o se deve essere avvisata mediante pubblicazione.1

3 La parte interessata nel procedimento può rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse.2

4 Chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza o all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell'impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l'autorità competente l'atto omesso.3


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).





Art. 361

C. Effetto sospensivo

Le appellazioni e i ricorsi hanno effetto sospensivo soltanto per decreto speciale dell'autorità adita o del suo presidente. Tale decreto deve essere immediatamente comunicato alle parti.




Titolo secondo: Della esecuzione

I. Delle diverse specie d'esecuzione

Art. 38

A. Oggetto dell'esecuzione e specie d'esecuzione

1 L'esecuzione ha per scopo di ottenere il pagamento di danaro o la prestazione di garanzie.

2 L'esecuzione comincia con la notificazione del precetto esecutivo e si prosegue in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, oppure in via di fallimento.

3 L'ufficiale esecutore determina quale specie d'esecuzione si debba applicare.


Art. 39

B. Esecuzione in via di fallimento

1. Campo d'applicazione

1 L'esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come «esecuzione ordinaria in via di fallimento» (art. 159 a 176) o come «esecuzione cambiaria» (art. 177 a 189) quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio in una delle seguenti qualità:

1.
titolare di una ditta commerciale (art. 934 e 935 CO1);
2.
socio di una società in nome collettivo (art. 554 CO);
3.
socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita (art. 596 CO);
4.
membro dell'amministrazione di una società in accomandita per azioni (art. 765 CO);
5.
2
6.
società in nome collettivo (art. 552 CO);
7.
società in accomandita (art. 594 CO);
8.
società anonima o in accomandita per azioni (art. 620 e 764 CO);
9.
società a garanzia limitata (art. 772 CO);
10.
società cooperativa (art. 828 CO);
11.
associazione (art. 60 CC3);
12.4
fondazione (art. 80 CC5);
13.6
società di investimento a capitale variabile (art. 36 della L del 23 giu. 20067 sugli investimenti collettivi, LICol);
14.8
società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 LICol).

2 …9

3 L'inscrizione produce effetto soltanto dal giorno susseguente a quello della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio10.


1 RS 220
2 Abrogato dal n. 3 dell'all. al LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
3 RS 210
4 Introdotta dal n. II 3 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
6 Introdotto dal n. II 3 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
7 RS 951.31
8 Introdotto dal n. II 3 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
9 Abrogato dall'art. 15 n. 1 disp. fin. e trans. Tit. XXIV-XXXIII CO (RU 53 189).
10 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


Art. 40

2. Durata degli effetti dell'iscrizione nel registro di commercio

1 Le persone inscritte nel registro di commercio rimangono soggette alla procedura di fallimento, anche dopo la cancellazione da quel registro, per sei mesi dalla pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

2 Se prima dello scadere di questo termine il creditore ha chiesto la continuazione dell'esecuzione o il precetto per l'esecuzione cambiaria, l'esecuzione si prosegue in via di fallimento.1


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).




Art. 431

E. Eccezioni all'esecuzione in via di fallimento

L'esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per:

1.
imposte, tributi, tasse, sportule, multe e altre prestazioni fondate sul diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari;
1bis.2 premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
2.3
contributi periodici di mantenimento o d'assistenza in virtù del diritto di famiglia e contributi di mantenimento secondo la legge del 18 giugno 20044 sull'unione domestica registrata;
3.
pretese tendenti alla prestazione di garanzia.



Art. 451

2. Prestito a pegno

La realizzazione dei crediti degli istituti di prestito a pegno è disciplinata dall'articolo 910 del Codice civile (CC)2.



II. Del luogo dell'esecuzione

Art. 46

A. Foro ordinario d'esecuzione

1 Il debitore dev'essere escusso al suo domicilio.

2 Le persone giuridiche e le società inscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non inscritte, alla sede principale della loro amministrazione.

3 Per debiti di un'indivisione ognuno dei partecipanti può essere escusso al luogo dove la comunione esercita la sua attività economica, quando non esista una rappresentanza.1

4 La comunione dei comproprietari per piani è escussa al luogo in cui si trova il fondo.2


1 Introdotto dall'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).
2 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).



Art. 48

B. Fori speciali d'esecuzione

1. Foro del luogo di dimora

I debitori che non hanno stabile domicilio possono essere escussi nel luogo di loro dimora.


Art. 491

2. Foro della successione

Fino alla divisione od alla costituzione di una indivisione od alla liquidazione d'ufficio, l'eredità può essere escussa colla specie di esecuzione applicabile al defunto, al luogo in cui egli poteva essere escusso al momento della sua morte.



Art. 50

3. Foro del debitore domiciliato all'estero

1 Per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all'estero possono essere escussi alla sede della medesima.

2 I debitori domiciliati all'estero, che per l'adempimento di un'obbligazione hanno eletto un domicilio speciale nella Svizzera, possono essere escussi per la medesima al domicilio eletto.


Art. 51

4. Foro del luogo in cui si trova la cosa

1 Per i crediti garantiti da pegno manuale l'esecuzione si può promuovere tanto al luogo determinato giusta gli articoli 46 a 50, quanto al luogo in cui si trova il pegno o la sua parte di maggior valore.1

2 Pei crediti ipotecari l'esecuzione si può fare soltanto nel luogo in cui si trova il fondo ipotecato. Se è diretta contro più fondi ipotecati situati in diversi circondari, si fa in quello dove trovasi la parte di maggior valore dei medesimi.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 52

5. Foro del sequestro

L'esecuzione preceduta da sequestro può essere promossa anche al luogo in cui si trova l'oggetto sequestrato.1 Tuttavia la comminatoria e la domanda di fallimento possono essere notificate soltanto nel luogo in cui si deve escutere il debitore in via ordinaria.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 53

C. Foro in caso di cambiamento di domicilio

Se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del pignoramento, della comminatoria di fallimento o del precetto nella esecuzione cambiaria, l'esecuzione si prosegue al domicilio precedente.


Art. 54

D. Foro in caso di fallimento del debitore in fuga

Contro un debitore in fuga il fallimento si dichiara nel luogo dell'ultimo suo domicilio.


Art. 55

E. Principio dell'unità del fallimento

Il fallimento di uno stesso debitore non può essere aperto contemporaneamente, nella Svizzera, in più di un luogo. Si reputa aperto dove venne prima dichiarato.


III. Dei periodi preclusi, delle ferie e delle sospensioni4

Art. 56

A. Principi e nozioni

Fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi:

1.
nei periodi preclusi, cioè tra le ore 20 e le 7, come pure di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi;
2.
durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio; questa disposizione non si applica tuttavia all'esecuzione cambiaria;
3.
contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57 a 62).





Art. 57d1

e. Revoca da parte del giudice

Il giudice competente per il rigetto dell'opposizione può revocare con effetto immediato, in generale oppure per singoli crediti, la sospensione concessa a causa del servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, se il creditore istante rende verosimile che:

1.
il debitore ha sottratto beni all'azione dei suoi creditori o compie atti intesi a favorire singoli creditori a danno di altri o a danneggiare i creditori in genere, oppure
2.
il debitore, in servizio militare volontario o in servizio volontario di protezione civile, non ha bisogno della sospensione per poter provvedere alla propria esistenza economica, oppure
3.
il debitore presta servizio militare volontario o servizio volontario di protezione civile per sottrarsi ai suoi impegni.


Art. 57e1

f. Servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile del rappresentante legale

Le disposizioni sulla sospensione sono applicabili anche alle persone ed alle società il cui rappresentante legale si trova in servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, fintanto che esse non siano in grado di designare un altro rappresentante.



Art. 581

2. Decesso

L'esecuzione contro un debitore cui sia morto il coniuge, il partner registrato, un parente o un affine in linea retta o una persona che vive in comunione domestica con lui è sospesa durante due settimane a contare dal giorno della morte.



Art. 59

3. Nell'esecuzione per i debiti della successione

1 L'esecuzione per debiti di una successione è sospesa durante due settimane a contare dal giorno della morte, nonché durante il termine per accettare o rinunciare1 all'eredità.2

2 L'esecuzione iniziata contro il defunto prima della morte può essere continuata contro la sua eredità a termini dell'articolo 49.3

3 Contro gli eredi può essere proseguita soltanto quando si tratti di realizzazione del pegno o quando, in una esecuzione per via di pignoramento, siano decorsi i termini stabiliti dagli articoli 110 e 111 per la partecipazione al medesimo.


1 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
2 Nuovo testo giusta l'art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
3 Nuovo testo giusta l'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).


Art. 60

4. Incarcerazione

Se viene escusso un detenuto che non sia provvisto di rappresentante, l'ufficiale gli assegna un termine per provvedersene.1 Durante questo termine l'esecuzione è sospesa.


1 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).


Art. 61

5. Malattia grave

In caso di grave malattia del debitore, l'ufficiale può accordargli la sospensione per un tempo determinato.


Art. 621

6. Epidemia o pubblica calamità

In caso di epidemia o di pubblica calamità e in tempo di guerra, il Consiglio federale, o il Governo cantonale con il consenso del Consiglio federale, può accordare la sospensione per determinate parti del territorio o di popolazione.



Art. 631

C. Effetti sulla decorrenza dei termini

Le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini. Tuttavia, il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo del termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi.



IV. Della notificazione degli atti esecutivi

Art. 64

A. Alle persone fisiche

1 Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de' suoi impiegati.

2 Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l'atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore.


Art. 65

B. Alle persone giuridiche, società ed eredità indivise

1 Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè:

1.1 per un Comune, un Cantone o la Confederazione, al presidente dell'autorità esecutiva, o al servizio designato da quest'autorità;
2.2 per una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia limitata, una società cooperativa o un'associazione iscritta nel registro di commercio, a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore;
3.
per altra persona giuridica, al presidente dell'amministrazione o all'amministratore;
4.
per una società in nome collettivo o in accomandita, a qualunque socio amministratore ed a qualunque direttore e procuratore3.

2 Ove però le ricordate persone non si trovino in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario od impiegato.

3 Se l'esecuzione è diretta contro un'eredità non divisa, la notificazione si fa al rappresentante dell'eredità o se questi non è conosciuto ad uno degli eredi.4


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
4 Introdotto dall'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).


Art. 66

C. Al debitore domiciliato all'estero o in caso di notificazione impossibile

1 Quando il debitore non dimori nel luogo dell'esecuzione, gli atti esecutivi si consegnano alla persona o nel locale da lui indicati in quel luogo stesso.

2 In mancanza di tale indicazione, la notificazione si fa per mezzo dell'ufficio del domicilio del debitore o per posta.

3 Se il debitore è domiciliato all'estero, la notificazione si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta.1

4 La notificazione si fa mediante pubblicazione quando:

1.
il domicilio del debitore è sconosciuto;
2.
il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione;
3.
il debitore è domiciliato all'estero e la notificazione giusta il capoverso 3 non è possibile in un termine ragionevole.2

5 …3


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


V. Della domanda d'esecuzione

Art. 67

A. Domanda d'esecuzione

1 La domanda d'esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'ufficio d'esecuzione. Essa deve enunciare:

1.
il nome ed il domicilio del creditore e dell'eventuale suo rappresentante e, ove dimori all'estero, il domicilio da lui eletto nella Svizzera;
in mancanza d'indicazione speciale, questo domicilio si reputa eletto presso l'ufficio d'esecuzione;
2.1
il nome ed il domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante; nella domanda di esecuzione contro un'eredità dev'essere indicato a quali eredi debba farsi la notificazione;
3.
l'ammontare del credito o delle garanzie richieste, in valuta legale svizzera, e pei crediti fruttiferi la misura degli interessi e il giorno dal quale sono domandati;
4.
il titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito.

2 Pei crediti garantiti da pegno la domanda deve contenere inoltre le indicazioni prescritte dall'articolo 151.2

3 Della domanda d'esecuzione si deve dar atto gratuitamente al creditore che lo richieda.


1 Nuovo testo giusta l'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 68

B. Spese d'esecuzione

1 Le spese d'esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

2 Il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d'esecuzione.


VI. Dell'esecuzione contro un coniuge vivente in comunione di beni5



VII.6 Dell'esecuzione in caso di rappresentanza legale o curatela



Art. 68e

3. Limitazione della responsabilità

Nella procedura di rivendicazione (art. 106 a 109), se il debitore risponde soltanto con i beni liberi, si può far valere l'estraneità del bene pignorato a questi beni.


VIII.7 Del precetto esecutivo e della opposizione

Art. 69

A. Precetto esecutivo

1. Contenuto

1 Ricevuta la domanda d'esecuzione, l'ufficio stende il precetto esecutivo.

2 Il precetto contiene:

1.
le indicazioni della domanda d'esecuzione;
2.
l'ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d'esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;
3.
l'avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all'ufficio («fare opposizione») entro dieci giorni dalla notificazione del precetto;
4.
la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia opposizione, l'esecuzione seguirà il suo corso.

Art. 70

2. Stesura

1 Il precetto è steso in doppio originale; l'uno pel debitore, l'altro pel creditore. In caso di difformità dei due originali, prevale quello notificato al debitore.

2 Se per lo stesso debito si procede contemporaneamente contro più debitori, a ciascuno di essi è notificato un precetto.1


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 71

3. Momento della notificazione

1 Ricevuta la domanda d'esecuzione, il precetto è notificato al debitore.1

2 Ove siano presentate più domande d'esecuzione contro lo stesso debitore, tutti i precetti devono essere notificati contemporaneamente.

3 Ad una domanda presentata posteriormente non si può in alcun caso dare corso prima che ad una anteriore.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 72

4. Forma della notificazione

1 La notificazione è fatta dall'ufficiale, da un impiegato dell'ufficio o per posta.1

2 All'atto della consegna colui che procede alla notificazione deve attestare su ambedue gli originali, in qual giorno ed a chi questa sia stata fatta.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).



Art. 74

C. Opposizione

1. Termine e forma

1 Se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione.1

2 Se l'escusso contesta soltanto una parte del credito, deve indicare esattamente l'importo contestato, altrimenti si reputa contestato l'intero credito.2

3 Della dichiarazione di opposizione si deve dar atto gratuitamente al debitore che lo richieda.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).



Art. 76

3. Comunicazione al creditore

1 Il contenuto dell'opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare; quando l'opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa menzione.

2 Detto esemplare dev'essere notificato al creditore istante immediatamente dopo l'opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine della medesima.


Art. 77

4. Opposizione tardiva per cambiamento del creditore

1 Se il creditore cambia in corso d'esecuzione, l'escusso può fare opposizione in un secondo tempo, sino alla ripartizione o alla dichiarazione di fallimento.1

2 L'escusso deve presentare opposizione scritta e motivata al giudice del luogo dell'esecuzione entro dieci giorni dalla conoscenza del cambiamento del creditore, rendendo verosimili le eccezioni opponibili al nuovo creditore.2

3 Il giudice, ricevuto l'atto di opposizione, può ordinare la provvisoria sospensione dell'esecuzione; udite le parti, decide sull'ammissibilità dell'opposizione.

4 Se l'opposizione tardiva è ammessa ma un pignoramento è già stato eseguito, l'ufficiale impartisce al creditore un termine di dieci giorni per promuovere l'azione di riconoscimento del suo credito. Trascorso infruttuosamente il termine, il pignoramento decade.3

5 L'ufficio d'esecuzione avvisa il debitore di ogni cambiamento di creditore.4


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
4 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 78

5. Effetti

1 L'opposizione sospende l'esecuzione.

2 Se il debitore contesta soltanto una parte del credito, l'esecuzione può proseguirsi per l'ammontare non contestato.


Art. 791

D. Eliminazione dell'opposizione

1. Mediante la procedura civile o amministrativa

Se è stata fatta opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura civile o amministrativa. Può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l'opposizione.



Art. 801

2. Mediante rigetto definitivo

a. Titoli di rigetto

1 Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.2

2 Sono parificati alle decisioni giudiziarie:3

1.
le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali;
1bis.4 i documenti pubblici esecutivi secondo gli articoli 347-352 CPC5;
2.6
le decisioni di autorità amministrative svizzere;
3.
7
4.8
le decisioni definitive relative alle spese di controllo pronunciate dagli organi di controllo in virtù dell'articolo 16 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20059 contro il lavoro nero.



Art. 82

3. Mediante rigetto provvisorio

a. Condizioni

1 Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

2 Il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito.


Art. 83

b. Effetti

1 Spirato il termine del pagamento, il creditore che fece rigettare l'opposizione può chiedere, secondo la persona del debitore, il pignoramento provvisorio o instare per la formazione dell'inventario a' termini dell'articolo 162.

2 Tuttavia l'escusso, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione.1

3 Se l'escusso omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell'opposizione e, secondo i casi, il pignoramento provvisorio diventano definitivi.2

4 Il decorso del termine di cui all'articolo 165 capoverso 2 è sospeso tra il giorno in cui venne promossa l'azione di disconoscimento del debito e la sua definizione giudiziale. Nondimeno, il giudice del fallimento pone termine agli effetti dell'inventario quando cessano di esistere le condizioni per ordinarlo.3


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).



Art. 851

E. Annullamento o sospensione giudiziali dell'esecuzione

1. In procedura sommaria

Se l'escusso prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell'esecuzione nel primo caso l'annullamento, e nel secondo la sospensione dell'esecuzione.




Art. 86

F. Azione di ripetizione per pagamento indebito

1 Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l'indebito può, entro un anno dal pagamento, ripetere in giudizio la somma sborsata.1

2 L'azione per la ripetizione dell'indebito si può promuovere, a scelta dell'attore, o avanti al giudice dell'esecuzione o al foro ordinario del convenuto.

3 In eccezione all'articolo 63 del Codice delle obbligazioni (CO)2, per avere diritto alla restituzione è sufficiente provare l'inesistenza del debito.3


1 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
2 RS 220
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 87

G. Esecuzione in via di realizzazione del pegno ed esecuzione cambiaria

Pel precetto nella esecuzione in via di realizzazione del pegno, valgono le speciali disposizioni degli articoli 151 a 153; pel precetto e per l'opposizione nella esecuzione cambiaria, quelle degli articoli 178 a 189.


IX. Continuazione dell'esecuzione8

Titolo terzo:9 Della esecuzione in via di pignoramento

I.10 Del pignoramento

Art. 891

A. Esecuzione

1. Momento

Se il debitore è soggetto all'esecuzione in via di pignoramento, l'ufficio d'esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall'ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare.



Art. 90

2. Avviso

Il debitore dev'essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima. L'avviso richiamerà le disposizioni dell'articolo 91.



Art. 92

4. Beni impignorabili

1 Sono impignorabili:

1.1 gli oggetti destinati all'uso personale del debitore o della sua famiglia, quali abiti, effetti personali, utensili, utensili di casa, mobili o altri oggetti, in quanto indispensabili a garantire una qualità minima di vita;
1a.2 gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo;
2.3 i libri religiosi e gli oggetti del culto;
3.4 gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l'esercizio della professione;
4.5 a scelta del debitore, due vacche da latte, due giovenche, quattro capre o pecore, oltre al bestiame minuto, col foraggio e con la paglia necessari per quattro mesi, quando detti animali siano indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia o al mantenimento della sua azienda;
5.6 le provviste di vitto e di combustibile necessarie al debitore ed alla sua famiglia per i due mesi successivi al pignoramento, ovvero il denaro liquido o i crediti indispensabili per acquistarli;
6.7 gli effetti di abbigliamento, di equipaggiamento e armamento, il cavallo di servizio e il soldo di un militare, l'importo giornaliero per le piccole spese versato a chi presta servizio civile, nonché gli effetti di abbigliamento e di equipaggiamento e l'indennità di una persona tenuta a prestare servizio di protezione civile;
7.8 il diritto a rendite vitalizie costituite giusta gli articoli 516 a 520 CO9;
8.10 le prestazioni d'assistenza e i sussidi elargiti da associazioni o casse di beneficenza o di soccorso in caso di malattia, indigenza o morte, come pure da altre simili istituzioni;
9.11
le rendite, indennità in capitale e altre prestazioni elargite alla vittima o ai suoi parenti per lesioni corporali, danno alla salute o morte d'uomo, in quanto costituiscano indennità a titolo di riparazione morale, o risarcimento per le spese di cura o per l'acquisto di mezzi ausiliari;
9a.12 le rendite giusta l'articolo 20 della legge federale del 20 dicembre 194613 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o giusta l'articolo 50 della legge federale del 19 giugno 195914, sull'assicurazione per l'invalidità le prestazioni giusta l'articolo 12 della legge federale del 19 marzo 196515 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, come pure le prestazioni delle casse di compensazione per indennità familiari;
10.16 
i diritti non ancora esigibili a prestazioni previdenziali e al libero passaggio nei confronti di fondi di previdenza professionale;
11.17 i beni destinati a svolgere compiti di pubblico imperio appartenenti a uno Stato estero o a una banca centrale estera.

2 Sono inoltre impignorabili gli oggetti per i quali vi è senz'altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione. Tali oggetti devono tuttavia essere indicati nel verbale di pignoramento con il loro valore di stima.18

3 Gli oggetti di cui al capoverso 1 numeri 1 a 3 sono pignorabili se di valore elevato; tuttavia essi possono essere tolti al debitore soltanto dopo che il creditore ha messo a disposizione del debitore, in loro sostituzione, oggetti del medesimo valore d'uso oppure la somma necessaria per il loro acquisto.19

4 Sono salve le disposizioni speciali sull'impignorabilità previste dalla legge federale del 2 aprile 190820 sul contratto d'assicurazione (art. 79 cpv. 2 e 80 LCA), dalla legge federale del 9 ottobre 199221 sul diritto d'autore (art. 18 LDA) e dal Codice penale (CP)22 (art. 378 cpv. 2 CP).23


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introdotto dal n. IV della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
3 Nuovo testo giusta l'art. 3 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
5 Nuovo testo giusta l'art. 3 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
6 Nuovo testo giusta l'art. 3 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
7 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).
8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
9 RS 220
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
12 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
13 RS 831.10
14 RS 831.20
15 [RU 1965 535, 1971 32, 1972 2483 n. III, 1974 1589 n. II, 1978 391 n. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 all. n. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 n. I 6 3371 all. n. 9 3453, 2003 3837 all. n. 4, 2006 979 art. 2 n. 8. RU 2007 6055 art. 35]. Ora: giusta l'art. 20 della LF del 6. ott. 2006 (RS 831.30).
16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
17 Introdotto dall'art. 3 della LF del 28 set. 1949 (R 1950 I 57). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
18 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
19 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
20 RS 221.229.1
21 RS 231.1
22 RS 311.0. Ora: l'art 83 cpv. 2.
23 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).



Art. 94

6. Pignoramento di frutti prima del raccolto

1 I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati:

1.
sui prati, avanti al primo aprile
2.
sui campi, avanti al primo giugno;
3.
nelle vigne, avanti al venti agosto.

2 L'alienazione delle messi fatta prima o nei giorni suindicati è nulla di fronte al creditore pignorante.

3 Sono salvi i diritti spettanti al creditore con pegno immobiliare sui frutti non ancora raccolti o separati dal suolo come parti costitutive del pegno, a condizione però che il creditore stesso abbia iniziato la procedura di realizzazione del pegno prima della realizzazione dei frutti pignorati.1


1 Nuovo testo giusta l'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).


Art. 95

7. Ordine del pignoramento

a. In generale

1 Si devono pignorare in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili (art. 93). Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno necessari prima degli indispensabili.1

2 I beni immobili possono essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire il credito.2

3 Da ultimo sono pignorati gli oggetti colpiti da sequestro, quelli indicati dal debitore come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi.

4 Ove siano pignorate provviste di foraggi, si dovrà pignorare, a richiesta del debitore, anche una corrispondente quantità di bestiame.

4bis L'ufficiale può scostarsi da quest'ordine qualora le circostanze lo giustifichino o se il creditore e il debitore di comune accordo lo richiedono.3

5 In ogni caso il funzionario deve conciliare, per quanto sia possibile, gli interessi del creditore e quelli del debitore.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 95a1

b. Crediti verso il coniuge o il partner registrato

I crediti del debitore verso il suo coniuge o il suo partner registrato sono pignorati soltanto in caso di insufficienza dei suoi altri beni.



Art. 96

B. Effetti del pignoramento

1 È fatto divieto al debitore, sotto minaccia di pena (art. 169 CP1), di disporre, senza autorizzazione dell'ufficiale, degli oggetti pignorati. L'ufficiale procedente ricorda esplicitamente al debitore il divieto come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.2

2 Gli atti di disposizione del debitore sono nulli in quanto ne siano pregiudicati i diritti che il creditore ha acquisito col pignoramento, sotto riserva degli effetti dell'acquisto del possesso da parte di terzi di buona fede.3


1 RS 311.0
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Introdotto dall'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).


Art. 97

C. Stima. Entità del pignoramento

1 Il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti.

2 Il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti.


Art. 98

D. Misure cautelari

1. Per i beni mobili

1 Il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall'ufficio.1

2 Le altre cose mobili possono essere lasciate provvisoriamente nelle mani del debitore o del terzo possessore con l'obbligo di tenerle pronte ad ogni richiesta.

3 Questi oggetti dovranno però essere collocati in custodia dell'ufficio o d'un terzo, se l'ufficiale lo reputi opportuno o se il creditore giustifichi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti in suo favore dal pignoramento.2

4 L'ufficio può interessarsi anche di cose sulle quali un terzo abbia un diritto di pegno. Ove non vengano realizzate, gli saranno restituite.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 apr. 1924, in vigore dal 1° gen. 1925 (RU 40 391).


Art. 99

2. Per i crediti

In caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da titoli al portatore o all'ordine, si avverte il terzo debitore che d'ora innanzi non potrà fare un pagamento valido se non all'ufficio.


Art. 100

3. Per gli altri diritti. Riscossione

L'ufficio cura la conservazione dei diritti pignorati e riscuote i crediti scaduti.




Art. 103

c. Raccolta dei frutti

1 L'ufficio cura la raccolta dei frutti (art. 94 e 102).

2 In caso di bisogno, si preleverà da essi quanto sia necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia.


Art. 104

5. Per i beni comuni

In caso di pignoramento di un usufrutto o di una quota in un'eredità indivisa, in una società o altra comunione, l'ufficio ne dà avviso ai terzi interessati.


Art. 105

6. Spese di conservazione e mantenimento dei beni pignorati

A richiesta dell'ufficio, il creditore deve anticipare le spese di conservazione e di mantenimento dei beni pignorati.






Art. 110

F. Partecipazione al pignoramento

1. In generale

1 I creditori che presentano domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento partecipano a questo. L'ufficio d'esecuzione completa il pignoramento man mano, in quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo.1

2 I creditori che presentano la domanda di continuazione dell'esecuzione solo dopo lo scadere del termine di trenta giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato.2

3 I beni già pignorati possono essere nuovamente oggetto di un successivo pignoramento, ma soltanto nella misura in cui la somma ricavatane non spetti ai creditori che procedettero al pignoramento anteriore.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 1111

2. Partecipazione privilegiata

1 Hanno diritto di partecipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento durante quaranta giorni a contare dall'esecuzione del pignoramento:

1.2
il coniuge o il partner registrato del debitore;
2.3
i figli del debitore per i crediti inerenti ai rapporti con i genitori e le persone maggiorenni per i crediti derivanti da un mandato precauzionale (art. 360-369 CC4);
3.
i figli maggiorenni e gli abiatici del debitore per i crediti fondati sugli articoli 334 e 334bis CC5;
4.
il costituente di un contratto di vitalizio per i crediti fondati sull'articolo 529 CO6.

2 Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1 e 2 possono esercitare tale diritto soltanto se il pignoramento è avvenuto durante il matrimonio, l'unione domestica registrata, l'autorità parentale o l'efficacia del mandato precauzionale, oppure nel termine di un anno dopo la loro fine; la durata di un processo o di un procedimento esecutivo non viene computata. Per i minorenni o le persone sottoposte a una misura di protezione degli adulti la dichiarazione di partecipazione al pignoramento può essere fatta anche dall'autorità di protezione dei minori e da quella di protezione degli adulti.7

3 In quanto da esso conosciuti, l'ufficio d'esecuzione informa, con lettera semplice, gli aventi diritto di partecipazione al pignoramento.

4 L'ufficio d'esecuzione dà avviso della domanda di partecipazione al debitore e ai creditori, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarla.

5 Se viene contestata, la partecipazione è ammessa soltanto con gli effetti di un pignoramento provvisorio, e l'istante deve promuovere l'azione entro venti giorni al luogo dell'esecuzione; trascorso infruttuosamente il termine, la sua partecipazione è caduca. …8



Art. 112

G. Atto di pignoramento

1. Stesura

1 Per ogni pignoramento viene steso un verbale («atto di pignoramento») sottoscritto dall'ufficiale o dall'impiegato che vi procede. Esso enuncia i nomi dei creditori e del debitore, l'ammontare del credito, il giorno e l'ora del pignoramento, i beni pignorati ed il loro prezzo di stima, come pure, quando ne sia il caso, le pretese dei terzi.

2 Se vengono pignorati oggetti già colpiti da sequestro, la partecipazione del creditore sequestrante al pignoramento è menzionata nel verbale (art. 281).

3 Ove non si trovino beni pignorabili o non se ne trovino in quantità sufficiente, se ne fa pure menzione.


Art. 1131

2. Aggiunte

La partecipazione di nuovi creditori a un pignoramento e i pignoramenti complementari sono annotati in coda all'atto di pignoramento.



Art. 1141

3. Notificazione ai creditori e al debitore

Trascorso il termine di partecipazione di trenta giorni, l'ufficio d'esecuzione notifica senza indugio una copia degli atti di pignoramento ai creditori e al debitore.



Art. 115

4. Atto di pignoramento valido come attestato di carenza di beni

1 Se non esistono beni pignorabili, il verbale di pignoramento costituisce pel creditore l'attestato di carenza di beni a' sensi dell'articolo 149.

2 Esso vale come attestato provvisorio di carenza di beni ed ha gli effetti indicati nell'articolo 271 numero 5 e nell'articolo 285, quando in base alla stima ufficiale i beni pignorabili non siano sufficienti.

3 L'attestato provvisorio di carenza di beni conferisce inoltre al creditore il diritto di esigere, entro il termine di un anno previsto dall'articolo 88 capoverso 2, il pignoramento di beni nuovamente scoperti. Le disposizioni sulla partecipazione (art. 110 e 111) sono applicabili.1


1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


II. Della realizzazione11

12


Art. 117

2. Legittimazione attiva

1 Il diritto di chiedere la realizzazione compete, in ciascun gruppo, ad ogni singolo partecipante.

2 Possono chiedere la realizzazione anche i creditori che a' termini dell'articolo 110 capoverso 3 pignorarono beni soltanto per l'eccedenza.


Art. 118

3. In caso di pignoramento provvisorio

Non possono chiederla invece i creditori che ottennero soltanto un pignoramento provvisorio. Contro di loro non decorrono frattanto i termini dell'articolo 116.



Art. 120

5. Avviso al debitore

L'ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha domandato la realizzazione.


Art. 121

6. Estinzione dell'esecuzione

L'esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata.


13

Art. 122

B. Realizzazione di beni mobili e crediti

1. Termini

a. In generale

1 I beni mobili e i crediti sono realizzati dall'ufficio d'esecuzione non prima di dieci giorni né più tardi di due mesi dal ricevimento della domanda di realizzazione.1

2 I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, non possono essere realizzati senza il consenso del debitore prima che siano giunti a maturità.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 1231

b. Differimento della realizzazione

1 Se il debitore rende verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti rateali il suo debito e si impegna a versare congrui e regolari acconti all'ufficio d'esecuzione, l'ufficiale, dopo pagamento della prima rata, può differire la realizzazione di dodici mesi al massimo.2

2 Nell'esecuzione per crediti collocati in prima classe (art. 219 cpv. 4), la realizzazione può essere differita di sei mesi al massimo.3

3 L'ufficiale fissa l'importo e la scadenza delle rate tenendo conto delle condizioni tanto del debitore quanto del creditore.

4 In caso di sospensione dell'esecuzione, la proroga si ritiene prolungata per la durata della sospensione. Le rate e le loro scadenze sono fissate di nuovo allo spirare della sospensione.4

5 L'ufficiale modifica la sua decisione, d'ufficio o su istanza del creditore o del debitore, in quanto le circostanze lo richiedano. La proroga cade se una rata non è versata a tempo debito.5



Art. 124

c. Realizzazione anticipata

1 Sulla domanda del debitore, la realizzazione si può fare anche prima che il creditore sia autorizzato a chiederla.

2 L'ufficiale può sempre procedere alla realizzazione degli oggetti esposti a rapido deprezzamento, ovvero la cui conservazione o deposito comportino spese eccessive.1


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 125

2. Pubblici incanti

a. Preparativi

1 La realizzazione si fa ai pubblici incanti, dei quali sono resi noti precedentemente il luogo, il giorno e l'ora.2 La forma di pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati dall'ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è richiesta l'inserzione del bando nel foglio ufficiale.

3 Quando il debitore, il creditore e i terzi interessati abbiano in Svizzera una dimora conosciuta o un rappresentante, l'ufficio d'esecuzione li avvisa con lettera semplice, almeno tre giorni prima, del giorno, dell'ora e del luogo dell'incanto.1


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).



Art. 1271

c. Rinuncia alla realizzazione

Se appare evidente che un'aggiudicazione non sarà possibile in base all'articolo 126, l'ufficiale può, a domanda del creditore procedente, rinunziare alla realizzazione e rilasciare un attestato di carenza di beni.



Art. 1281

d. Oggetti di metallo prezioso

Gli oggetti di metallo prezioso non si possono aggiudicare per un prezzo inferiore al valore del metallo.



Art. 129

e. Modo di pagamento e conseguenze della mora

1 L'aggiudicazione si fa contro pagamento in contanti.1

2 Tuttavia l'ufficiale può accordare un termine al pagamento non maggiore di venti giorni. In ogni caso, la consegna non si fa se non contro pagamento del prezzo.

3 Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l'ufficio ordina un nuovo incanto al quale si applica l'articolo 126.2

4 Il precedente deliberatario ed i suoi fideiussori rispondono della minor somma ricavata e d'ogni altro danno. Gli interessi perduti sono calcolati nella misura del cinque per cento.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta l'art. 7 della LF del 8 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).


Art. 130

3. Vendita a trattative private

In luogo dell'incanto si può procedere alla vendita a trattative private:1

1.2
quando tutti gli interessati vi acconsentono esplicitamente;
2.
quando si tratti di carte-valori o d'altri oggetti che hanno un prezzo di borsa o di mercato ed il prezzo offerto raggiunga il corso della giornata;
3.3
quando si tratta di oggetti di metallo prezioso per i quali le offerte fatte all'incanto non hanno raggiunto il valore del metallo e se ne offre questo prezzo;
4.
nel caso dell'articolo 124 capoverso 2.

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 131

4. Assegnazione dei crediti

1 I crediti del debitore che non hanno un prezzo di borsa o di mercato, se tutti i creditori pignoranti lo richiedano, sono assegnati in pagamento per il loro valore nominale ai creditori ovvero ad alcuni di essi per conto di tutti. In questo caso, i creditori subentrano nei diritti del debitore fino a concorrenza dei loro crediti.

2 Con l'accordo di tutti i creditori pignoranti, tutti o alcuni di essi, senza pregiudizio dei loro diritti verso il debitore, possono fare valere a proprio nome, conto e rischio i crediti pignorati. Essi devono ottenere l'autorizzazione dell'ufficio d'esecuzione. La somma ricavata serve a coprire le spese e i crediti di coloro che hanno proceduto in tal modo. L'eccedenza è consegnata all'ufficio d'esecuzione.1


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).




14


Art. 134

2. Condizioni dell'incanto

a. Avviso

1 Le condizioni dell'incanto sono stabilite dall'ufficio in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile.

2 Esse vengono esposte nell'ufficio almeno dieci giorni prima dell'incanto, perché ognuno possa prenderne cognizione.


Art. 135

b. Contenuto

1 Le condizioni dell'incanto devono indicare che i fondi sono aggiudicati con tutti gli oneri che li gravano (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati) e che le obbligazioni personali che ne derivano sono accollate al deliberatario. Il precedente debitore di un'ipoteca o di una cartella ipotecaria è liberato se il creditore non gli notifica entro un anno dall'aggiudicazione di tenerlo ancora per obbligato (art. 832 CC1). Se sono esigibili, i debiti garantiti da pegno immobiliare non vengono assegnati, bensì estinti col ricavo della realizzazione.2

2 Le condizioni dell'incanto stabiliscono inoltre quali spese debba sostenere il deliberatario.


1 RS 210
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 1361

c. Modo di pagamento

L'aggiudicazione si fa contro pagamento in contanti o dietro concessione di un termine di sei mesi al massimo.



Art. 1371

d. Termine per il pagamento

Quando sia concesso un termine, il fondo rimane, fino al pagamento del prezzo, sotto l'amministrazione dell'ufficio d'esecuzione, per conto e rischio dell'acquirente. Non può nel frattempo essere fatta alcuna iscrizione nel registro fondiario senza il consenso dell'ufficio d'esecuzione. L'ufficio può inoltre esigere altre garanzie per il pagamento.



Art. 138

3. Incanto

a. Bando. Insinuazione dei diritti

1 L'avviso dell'incanto, («bando») è pubblicato almeno un mese prima.

2 Il bando contiene:

1.
il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto;
2.
l'indicazione del giorno dal quale saranno esposte le condizioni dell'incanto;
3.1 l'ingiunzione ai creditori ipotecari e a tutti gli altri interessati di insinuare all'ufficio d'esecuzione, entro venti giorni, le loro pretese sul fondo, specialmente per interessi e spese. L'ingiunzione deve contenere la comminatoria che, scaduto il termine predetto, essi potranno partecipare alla somma ricavata dalla realizzazione soltanto in quanto i loro diritti siano iscritti nel registro fondiario.

3 Simile ingiunzione è diretta anche ai possessori di servitù, in quanto sia ancora applicabile il diritto cantonale.2


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta l'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).


Art. 1391

b. Avviso agli interessati

L'ufficio d'esecuzione notifica, con lettera semplice, copia del bando al creditore, al debitore e, all'occorrenza, al terzo proprietario del fondo, nonché ad ogni altro interessato iscritto nel registro fondiario, sempreché abbiano un domicilio conosciuto o un rappresentante.






Art. 142a1

4. Aggiudicazione. Principio dell'offerta sufficiente. Rinuncia alla realizzazione

Sono applicabili le disposizioni riguardanti l'aggiudicazione e il principio dell'offerta sufficiente (art. 126), come pure la rinuncia alla realizzazione (art. 127).



Art. 143

5. Conseguenze della mora

1 Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l'aggiudicazione è revocata e l'ufficio d'esecuzione ordina immediatamente un nuovo incanto. L'articolo 126 è applicabile.1

2 Il precedente deliberatario ed i suoi fideiussori rispondono della minor somma ricavata e d'ogni altro danno. Gli interessi perduti sono calcolati nella misura del cinque per cento.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 143a1

6. Disposizioni complementari

Per il resto, alla realizzazione dei fondi si applicano gli articoli 123 e 132a.




15

Art. 144

D. Ripartizione

1. Momento. Modalità

1 La ripartizione ha luogo tostochè siano realizzati tutti i beni colpiti da un medesimo pignoramento.

2 Si possono fare anche prima delle ripartizioni provvisorie.

3 Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d'amministrazione, di realizzazione e di ripartizione e, all'occorrenza, d'acquisto di un oggetto di sostituzione (art. 92 cpv. 3).1

4 La somma netta ricavata viene distribuita ai creditori interessati sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell'ultima realizzazione e le spese d'esecuzione (art. 68).2

5 Le quote spettanti ai crediti pei quali ebbe luogo un pignoramento provvisorio sono depositate nel frattempo presso lo stabilimento dei depositi.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).




Art. 1471

b. Avviso

La graduatoria e lo stato di ripartizione sono depositati presso l'ufficio d'esecuzione. Questo ne informa gli interessati e notifica a ogni creditore un estratto concernente il suo credito.



Art. 148

c. Azione di contestazione

1 Il creditore che intende contestare il credito o il grado di un altro creditore deve promuovere contro l'interessato, entro venti giorni dal ricevimento dell'estratto e davanti al tribunale del luogo d'esecuzione, l'azione di contestazione della graduatoria.1

2 …2

3 Se la domanda è ammessa, la parte della somma ricavata dalla realizzazione destinata secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore, sino a concorrenza della perdita stabilita nello stato di ripartizione e delle spese processuali. L'eccedenza spetta al convenuto.3


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Abrogato dal n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
3 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 149

4. Attestato di carenza di beni

a. Rilascio e effetti

1 Il creditore partecipante al pignoramento riceve per l'ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza di beni. Il debitore ne riceve una copia.1

1bis L'ufficio d'esecuzione rilascia l'attestato di carenza di beni non appena stabilito l'ammontare della perdita.2

2 Questo attestato vale come riconoscimento di debito a sensi dell'articolo 82 e conferisce al creditore i diritti indicati nell'articolo 271 numero 5 e nell'articolo 285.

3 Entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il creditore può proseguire l'esecuzione senza bisogno di nuovo precetto.

4 Il debitore non può essere costretto a corrispondere interessi su di un credito accertato mediante un attestato di carenza di beni, né possono chiedergliene la rifusione i condebitori, fideiussori o altri obbligati in via di regresso che avessero dovuto pagarli.

5 …3


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).



Art. 150

5. Restituzione del titolo di credito

1 I creditori devono, per mezzo dell'ufficiale, restituire quitanzati al debitore i titoli dei crediti intieramente soddisfatti.1

2 Ove il credito sia soddisfatto soltanto in parte, il creditore conserva il titolo; l'ufficio vi indica o fa indicare dall'autorità competente per quale importo il credito continui a sussistere.

3 Trattandosi di realizzazione di fondi, l'ufficio d'esecuzione procede alle necessarie cancellazioni e mutazioni nel registro fondiario di servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e diritti personali annotati.2


1 Nuovo testo giusta l'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Titolo quarto: Dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno


Art. 152

B. Precetto esecutivo

1. Contenuto. Avviso ai locatari e agli affittuari

1 Ricevuta la domanda d'esecuzione, l'ufficio d'esecuzione stende il precetto secondo l'articolo 69, con le seguenti modificazioni:1

1.
il termine da assegnarsi al debitore pel pagamento è di un mese se si tratta di un pegno manuale, di sei mesi se si tratta di un'ipoteca;
2.2
la comminatoria dichiara che, qualora il debitore non ottemperi al precetto né faccia opposizione, il pegno sarà realizzato.

2 Se il fondo è dato in locazione o in affitto e il creditore pignoratizio procedente pretende che il diritto di pegno sia esteso ai crediti per pigioni e fitti (art. 806 CC3 ), l'ufficio d'esecuzione ne dà comunicazione ai locatari e agli affittuari, ingiungendo loro che il pagamento delle pigioni e dei fitti che verranno a scadenza andrà fatto all'ufficio d'esecuzione.4


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 RS 210
4 Introdotto dall'art. 58 Tit. fin. CC (RU 24 233 Tit. fin. art. 60). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 153

2. Stesura. Situazione del terzo proprietario del pegno

1 Il precetto è steso in conformità dell'articolo 70.

2 L'ufficio d'esecuzione notifica il precetto anche alle seguenti persone:

a.
al terzo che ha costituito il pegno o ne è diventato proprietario;
b.1
al coniuge o al partner registrato del debitore o del terzo se il fondo pignorato è l'abitazione familiare (art. 169 CC2) o l'abitazione comune (art. 14 della L del 18 giu. 20043 sull'unione domestica registrata).

Il terzo e il coniuge possono fare opposizione alla stregua del debitore.4

2bis Le persone di cui al capoverso 2 possono fare opposizione alla stregua del debitore.5

3 Qualora il terzo abbia chiesto la purgazione delle ipoteche (art. 828 e 829 CC), il fondo può essere realizzato soltanto se, terminato il procedimento, il creditore dimostra all'ufficio d'esecuzione di essere ancora titolare di un diritto di pegno sul fondo per il credito per cui procede.6

4 Si applicano inoltre al precetto ed alla opposizione le disposizioni degli articoli 71 a 86.7


1 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
2 RS 210
3 RS 211.231
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
5 Introdotto dal n. 16 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
6 Introdotto dall'art. 58 Tit. fin. CC (RU 24 233 Tit. fin. art. 60). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
7 Primitivo cpv. 3.



Art. 154

D. Termini di realizzazione

1 Il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno manuale non prima di un mese né più tardi di un anno, quella di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l'azione e quello della sua definitiva definizione giudiziale.1

2 L'esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 155

E. Procedura di realizzazione

1. Introduzione

1 Se il creditore ha domandato la realizzazione, gli articoli 97 capoverso 1, 102 capoverso 3, 103 e 106 a 109 si applicano per analogia al pegno.1

2 L'ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha domandato la realizzazione.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).



Art. 157

3. Ripartizione

1 Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d'amministrazione, di realizzazione e di ripartizione.1

2 La somma netta ricavata viene quindi distribuita ai creditori pignoratizi sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell'ultima realizzazione e le spese d'esecuzione.2

3 Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l'ufficiale forma la graduatoria dei creditori e determina i loro riparti, avuto riguardo all'articolo 219 capoversi 2 e 3.

4 Si applicano per analogia gli articoli 147, 148 e 150.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 158

4. Attestato di insufficienza del pegno

1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.1

2 Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC2) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.3

3 L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.4


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 RS 210
3 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
4 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Titolo quinto: Della procedura di fallimento

I. Della procedura ordinaria di fallimento

Art. 1591

A. Comminatoria di fallimento

1. Momento

Ricevuta la domanda di continuazione, se il debitore è soggetto all'esecuzione in via di fallimento, l'ufficio d'esecuzione gli commina senza indugio il fallimento.



Art. 160

2. Contenuto

1 La comminatoria di fallimento contiene:

1.
le indicazioni della domanda d'esecuzione;
2.
la data del precetto;
3.1 l'avvertenza che, scaduto il termine di venti giorni, il creditore potrà chiedere il fallimento del debitore;
4.2 l'avvertenza che il debitore che intende contestare l'ammissibilità della procedura di fallimento può ricorrere entro dieci giorni all'autorità di vigilanza (art. 17).

2 Si ricorderà inoltre al debitore che la legge gli permette di proporre un concordato.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 161

3. Notificazione

1 La notificazione della comminatoria di fallimento si fa giusta l'articolo 72.1

2 Un esemplare ne è trasmesso al creditore, tostochè l'altro sia stato notificato al debitore.

3 …2


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 162

B. Inventario dei beni

1. Decisione

A richiesta del creditore, il giudice del fallimento, quando lo reputi opportuno, ordina che sia fatto un inventario di tutti i beni del debitore.


Art. 163

2. Esecuzione

1 L'ufficio d'esecuzione compila l'inventario. Esso non può procedervi prima della notificazione della comminatoria di fallimento; sono salve le eccezioni previste negli articoli 83 capoverso 1 e 183.1

2 Si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 90, 91 e 92.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).



Art. 165

b. Durata

1 L'obbligazione del debitore derivante dall'inventario viene annullata dall'ufficiale, se tutti i creditori istanti lo consentono.

2 Gli effetti dell'inventario cessano di diritto quattro mesi dopo la formazione.1


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 166

C. Domanda di fallimento

1. Termine

1 Decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato.

2 Tale diritto si estingue quindici mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, questo termine rimane sospeso a partire dal giorno in cui l'azione fu promossa sino a quello della sua definizione giudiziale.1


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 167

2. Ritiro

Il creditore che ritira la domanda di fallimento non può rinnovarla prima del decorso di un mese.


Art. 168

3. Udienza fallimentare

Presentata la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Esse possono comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare.

Art. 169

4. Responsabilità per le spese

1 Chi presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232) comprese.1

2 Il giudice può pretendere dal creditore una conveniente anticipazione delle medesime.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 170

5. Provvedimenti conservativi

Appena presentata domanda di fallimento, il giudice può prendere i provvedimenti conservativi che reputi necessari a tutela dei diritti dei creditori.


Art. 1711

D. Decisione giudiziale

1. Dichiarazione di fallimento

Il giudice decide seduta stante anche in assenza delle parti. Egli dichiara il fallimento, salvo nei casi previsti dagli articoli 172 a 173a.



Art. 172

2. Reiezione della domanda di fallimento

Il giudice rigetta la domanda di fallimento:

1.
quando la comminatoria sia stata annullata dall'autorità di vigilanza;
2.1 quando al debitore siano stati restituiti i termini (art. 33 cpv. 4) o quando egli sia stato ammesso al beneficio dell'opposizione tardiva (art. 77);
3.
quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 173

3. Differimento della decisione

a. Per sospensione dell'esecuzione o motivi di nullità

1 Se l'autorità di vigilanza in seguito a ricorso o il giudice in applicazione degli articoli 85 o 85a capoverso 2 hanno ordinato la sospensione dell'esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda di fallimento.1

2 Se ritiene che nel procedimento sia stata anteriormente emanata una decisione nulla (art. 22 cpv. 1), il giudice differisce anche la sua decisione e sottopone il caso all'autorità di vigilanza.2

3 Il decreto dell'autorità di vigilanza è comunicato al giudice del fallimento, il quale decide.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).



Art. 173b1

3bis. Procedura dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Se la domanda di fallimento concerne una banca, un commerciante di valori mobiliari, un'impresa di assicurazione, una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie, una direzione di un fondo, una società d'investimento a capitale variabile (SICAV), una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale o una società d'investimento a capitale fisso (SICAF), il giudice del fallimento trasmette gli atti all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La stessa procede conformemente alle norme di leggi speciali.




Art. 175

E. Momento dell'apertura del fallimento

1 Il fallimento si considera aperto dal momento in cui è dichiarato.

2 Il giudice stabilisce tale momento nella sentenza.



II. Della esecuzione cambiaria

Art. 177

A. Condizioni

1 Pei crediti derivanti da cambiale o da chèque, anche se garantiti con pegno, si può chiedere all'ufficio d'esecuzione che si proceda in via cambiaria, sempreché il debitore sia soggetto alla procedura di fallimento.

2 Con la domanda d'esecuzione si devono consegnare all'ufficio la cambiale o lo chèque.


Art. 178

B. Precetto esecutivo

1 Quando ricorrano le condizioni della procedura cambiaria, l'ufficio notifica immediatamente al debitore un precetto esecutivo.

2 Il precetto contiene:

1.
le indicazioni della domanda d'esecuzione;
2.1 l'ingiunzione di pagare al creditore, entro cinque giorni, il credito e le spese d'esecuzione;
3.2 l'avvertenza che il debitore può fare opposizione (art. 179) o ricorrere all'autorità di vigilanza per violazione delle disposizioni della presente legge (art. 17 e 20);
4.3 l'indicazione che il creditore può domandare il fallimento, se il debitore non ottempera al precetto esecutivo, benché non sia stata fatta opposizione o questa non sia stata ammessa (art. 188).

3 Sono applicabili gli articoli 70 e 72.


1 Nuovo testo giusta l'art. 15 n. 4 disp. fin. e trans. Tit. XXIV-XXXIII CO, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53 189).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).



Art. 180

2. Notificazione al creditore

1 Il contenuto dell'opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare. Quando l'opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa menzione.

2 Detto esemplare dev'essere notificato al creditore istante subito dopo l'opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine della medesima.


Art. 1811

3. Trasmissione al giudice

L'ufficio sottopone senza indugio l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione. Il giudice cita le parti al contraddittorio e statuisce, anche in loro assenza, entro dieci giorni dal ricevimento dell'opposizione.



Art. 182

4. Ammissibilità

Il giudice ammette l'opposizione:

1.
quando venga provato con documenti che il debito è stato pagato al portatore della cambiale o dello chèque ovvero che questi ha accordato la rimessione od una dilazione;
2.
quando appaia verosimile la falsità del titolo allegata dal debitore;
3.
quando un'eccezione ammessa dal diritto cambiario sembri attendibile;
4.1
quando sia opposta un'altra eccezione fondata sull'articolo 1007 del CO2 ed essa sembri attendibile; in questo caso, tuttavia, il debitore deve depositare l'importo del credito in denaro o in valori oppure fornire una garanzia equivalente.

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 RS 220


Art. 183

5. Rigetto dell'opposizione. Provvedimenti conservativi

1 Ove il giudice rigetti l'opposizione, può ordinare provvedimenti conservativi, segnatamente la formazione dell'inventario a sensi degli articoli 162 a 165.

2 Egli può anche esigere, occorrendo, che il creditore presti cauzione.1


1 Nuovo testo giusta l'art. 15 n. 6 disp. fin. e trans. Tit. XXIV-XXXIII CO (RU 53 189).


Art. 184

6. Notificazione della decisione. Termine per agire in caso di deposito

1 La decisione sull'ammissibilità dell'opposizione è immediatamente notificata alle parti.1

2 Ove l'opposizione sia stata ammessa soltanto contro deposito dell'ammontare contestato, il creditore è diffidato a promuovere entro dieci giorni l'azione di pagamento. Non ottemperando egli a tale diffida, il deposito viene restituito.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 1851

7. Impugnazione

La decisione sull'ammissibilità dell'opposizione può essere impugnata entro cinque giorni mediante reclamo secondo il CPC2.



Art. 186

8. Effetti dell'ammissione dell'opposizione

Se l'opposizione è stata ammessa, si sospende l'esecuzione ed il creditore, per far valere il suo diritto, deve seguire la procedura ordinaria.


Art. 187

D. Azione di ripetizione

Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l'indebito può ripeterlo a' termini dell'articolo 86.


Art. 188

E. Domanda di fallimento

1 Quando l'opposizione non sia stata fatta o non sia stata ammessa e ciò non ostante non siasi ottemperato al precetto, il creditore può, mediante produzione di questo e del titolo di credito come anche, occorrendo, della giudiziale decisione, domandare che sia dichiarato il fallimento.

2 Questo diritto si estingue decorso un mese dalla notificazione del precetto. Ove il debitore abbia fatto opposizione, non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui questa ebbe luogo a quello della decisione sulla sua ammissibilità, e, qualora sia stata ammessa, il tempo trascorso dal giorno in cui l'azione fu promossa a quello della sua giudiziale definizione.



III. Della dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione

Art. 190

A. Su istanza di un creditore

1 Il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione:

1.
contro qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni od abbia compiuto o tentato di compiere atti fraudolenti in pregiudizio dei suoi creditori o nascosto oggetti del suo patrimonio in una esecuzione in via di pignoramento;
2.
contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti;
3.
nel caso dell'articolo 309.

2 Il debitore che dimori nella Svizzera o vi abbia un rappresentante è citato in giudizio a breve termine per essere udito.


Art. 191

B. Su istanza del debitore

1 Il debitore può chiedere egli stesso la dichiarazione del suo fallimento facendo nota al giudice la propria insolvenza.

2 Se non sussistono possibilità di appuramento bonale dei debiti secondo gli articoli 333 segg., il giudice dichiara il fallimento.1


1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 1921

C. Società di capitali e società cooperative

Il fallimento delle società anonime, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative può essere dichiarato senza preventiva esecuzione nei casi previsti dal CO2 (art. 725a, 764 cpv. 2, 8173, 903 CO).



Art. 1931

D. In caso di rinuncia all'eredità o di eredità oberata

1 L'autorità competente informa il giudice qualora:

1.
tutti gli eredi abbiano espressamente rinunciato all'eredità o si debba presumere la rinuncia (art. 566 segg., 573 CC2);
2.
l'eredità della quale è stata chiesta oppure ordinata la liquidazione d'ufficio risulti oberata (art. 597 CC).

2 Nei casi summenzionati, il giudice ordina la liquidazione in via di fallimento.

3 La liquidazione in via di fallimento può essere chiesta anche da un creditore o da un erede.




IV. Della revoca16 del fallimento

Art. 195

A. In generale

1 Il giudice del fallimento ne decreta la revoca e reintegra il debitore nella libera disposizione del suo patrimonio, quando:

1.
il debitore provi che tutti i debiti sono stati estinti;
2.
il debitore produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni; ovvero
3.
sia intervenuto un concordato.1

2 La rivocazione può essere pronunciata dalla scadenza dei termini per le insinuazioni fino alla chiusura del fallimento.

3 La rivocazione del fallimento viene pubblicata.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 1961

B. In caso di rinuncia all'eredità

La liquidazione in via di fallimento di un'eredità a cui gli eredi hanno rinunciato è inoltre sospesa se, prima della chiusura della medesima, un avente diritto all'eredità dichiara di accettarla e presta sufficienti garanzie per il pagamento dei debiti.



Titolo sesto: Degli effetti del fallimento

I. Degli effetti del fallimento sui beni del debitore

Art. 197

A. Massa del fallimento

1. In generale

1 Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori.

2 Appartengono alla massa anche i beni che pervengono al fallito prima che sia chiusa la procedura di fallimento.


Art. 198

2. Beni costituiti in pegno

I beni su cui gravano diritti di pegno sono compresi nella massa, salvo il diritto preferenziale1 dei creditori pignoratizi.


1 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


Art. 199

3. Beni pignorati o sequestrati

1 Sono pure devoluti alla massa i beni pignorati non peranco realizzati al momento della dichiarazione di fallimento e gli oggetti sequestrati.

2 Tuttavia, se i termini di partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111) sono scaduti, le somme già ricavate dal pignoramento di denaro, di crediti e di salari, nonché dalla realizzazione di beni, sono ripartite a norma degli articoli 144 a 150; l'eventuale eccedenza spetta alla massa.1


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 200

4. Valori oggetto di azione revocatoria

Appartiene inoltre alla massa tutto ciò che a' termini degli articoli 214 e 285 a 292 è oggetto di azione rivocatoria.


Art. 201

5. Titoli al portatore o all'ordine

Se presso il fallito si trovano titoli al portatore o all'ordine a lui consegnati o girati soltanto per l'incasso o come fondi per un determinato pagamento futuro, chi li ha consegnati o girati può chiederne la restituzione.


Art. 202

6. Cessione del credito o restituzione del prezzo

Ove il fallito abbia venduto cose altrui e al tempo della dichiarazione di fallimento non ne abbia ancora riscosso il prezzo, il proprietario precedente, rimborsando la massa di quanto ha diritto d'esigere sulle medesime, può domandare la cessione del credito verso il compratore o la restituzione del prezzo pagato nel frattempo all'amministrazione del fallimento.


Art. 203

7. Diritto di rivendicazione del venditore

1 Ove una cosa comprata dal fallito, senza che ne abbia pagato il prezzo, gli sia stata spedita, ma al tempo della dichiarazione di fallimento non sia ancora pervenuta in suo possesso, il venditore può rivendicarla, sempreché l'amministrazione del fallimento non ne paghi il prezzo.

2 La rivendicazione non è più ammessa quando prima della pubblicazione del fallimento la cosa sia stata venduta o data in pegno ad un terzo di buona fede, su lettera di vettura, bolletta di spedizione o polizza di carico.


Art. 204

B. Incapacità di disporre del fallito

1 Sono nulli, rimpetto ai creditori, tutti gli atti giuridici compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, riguardo ad oggetti appartenenti alla massa.

2 Tuttavia se prima della pubblicazione del fallimento il fallito ha pagato alla scadenza una cambiale propria da lui emessa od una cambiale tratta sopra di lui, il pagamento è valido, purché il portatore della cambiale non conoscesse la dichiarazione di fallimento e, in caso di mancato pagamento, avesse potuto esercitare utilmente il regresso cambiario verso i terzi.


Art. 205

C. Pagamenti al fallito

1 Dopo la dichiarazione di fallimento, i crediti appartenenti alla massa non possono più essere estinti mediante pagamento al fallito; siffatto pagamento non produce liberazione dal debito, di fronte ai creditori del fallimento, se non in quanto ciò che fu pagato sia pervenuto alla massa.

2 Chi però ha pagato prima della pubblicazione del fallimento rimane liberato se non conosceva ancora la dichiarazione del medesimo.




II. Degli effetti del fallimento sui diritti dei creditori

Art. 208

A. Esigibilità dei debiti

1 La dichiarazione di fallimento rende esigibili rimpetto alla massa tutti i debiti del fallito eccettuati quelli che sono effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi. Il creditore può far valere col suo credito gli interessi fino al giorno della dichiarazione e le spese di esecuzione.1

2 Dai crediti infruttiferi non ancora scaduti si deduce lo sconto del cinque per cento.


1 Nuovo testo giusta l'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).




Art. 211

D. Conversione in crediti pecuniari

1 I crediti che non hanno per oggetto il pagamento di una somma di danaro si risolvono in crediti pecuniari di valore corrispondente.

2 Tuttavia, l'amministrazione del fallimento ha il diritto di adempiere in luogo del debitore i crediti risultanti da contratti bilaterali non ancora eseguiti o eseguiti solo in parte al momento della dichiarazione di fallimento. Il cocontraente può pretendere garanzia per l'adempimento.1

2bis Il diritto dell'amministrazione del fallimento previsto dal capoverso 2 è tuttavia escluso in caso di obbligazioni a tempo determinato (art. 108 n. 3 CO2), come pure in caso di operazioni finanziarie a termine, swaps e opzioni, qualora il valore delle prestazioni contrattuali il giorno della dichiarazione di fallimento sia determinabile in base al prezzo di mercato o al corso di borsa. L'amministrazione del fallimento e il cocontraente hanno entrambi il diritto di far valere la differenza tra il valore convenuto delle prestazioni contrattuali e il valore di mercato al momento della dichiarazione di fallimento.3

3 Sono salve le disposizioni di altre leggi federali sullo scioglimento di contratti in caso di fallimento, come pure le disposizioni sulla riserva di proprietà (art. 715 e 716 CC4).5


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 RS 220
3 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
4 RS 210
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 212

E. Diritto di recesso del venditore

Il venditore che prima della dichiarazione di fallimento avesse consegnato al fallito la cosa vendutagli non può più recedere dal contratto né rivendicare la cosa quand'anche si fosse riservato tale diritto espressamente.


Art. 213

F. Compensazione

1. Condizioni

1 Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui.

2 La compensazione non ha luogo:

1.1 quando un debitore del fallito diventi creditore di lui soltanto dopo la dichiarazione di fallimento, sempreché non abbia adempito un'obbligazione sorta precedentemente o abbia riscattato una cosa data in pegno per un debito del fallito e gli competa su questa cosa la proprietà o un diritto reale limitato (art. 110 n. 1 CO2);
2.
quando un creditore del fallito diventi debitore di lui o della massa soltanto dopo la dichiarazione di fallimento;
3.
3

3 La compensazione con crediti derivanti da titoli al portatore può aver luogo se e nella misura in cui il creditore fornisce la prova che ha acquistato i titoli in buona fede prima dell'apertura del fallimento.4

4 In caso di fallimento di una società in accomandita, di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a responsabilità limitata o di una società cooperativa, non si possono compensare le quote non versate del capitale accomandato o del capitale sociale, né gli arretrati dei contributi statutari di una società cooperativa.5


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 RS 220
3 Abrogato dall'art. 13 della LF del 28 set. 1949 (RU 1950 I 57).
4 Introdotto dall'art. 13 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
5 Originario cpv. 3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 214

2. Impugnazione

La compensazione può essere impugnata quando un debitore del fallito, prima della dichiarazione di fallimento, conoscendo l'insolvenza di lui, abbia acquistato un credito verso il medesimo allo scopo di procurare mediante la compensazione un vantaggio a sé o ad altri in pregiudizio della massa.


Art. 215

G. Responsabilità dei coobbligati

1. Fideiussione

1 I crediti derivanti da fideiussioni del fallito, ancorché non scaduti, si possono far valere nel fallimento.

2 La massa è surrogata nei diritti del creditore verso il debitore principale e i coobbligati fino a concorrenza della somma che ha pagato (art. 507 CO1). Tuttavia, se viene dichiarato il fallimento anche del debitore principale o di un coobbligato, si applicano gli articoli 216 e 217.2


1 RS 220
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 216

2. Fallimento contemporaneo di più coobbligati

1 Se viene dichiarato contemporaneamente il fallimento di più coobbligati, il creditore può far valere il suo credito per l'intiero ammontare in ogni singolo fallimento.

2 Ove i riparti delle singole masse eccedano complessivamente l'ammontare dell'intiero credito, l'eccedenza torna alle medesime in proporzione dei diritti di regresso spettanti reciprocamente ai coobbligati.

3 Finché l'importo complessivo dei riparti delle singole masse non raggiunga l'ammontare dell'intero credito, esse non hanno, l'una in confronto dell'altra, alcun regresso pei riparti pagati.


Art. 217

3. Acconto pagato da un coobbligato del fallito

1 Quando un creditore sia stato soddisfatto in parte pel suo credito da un coobbligato del fallito, tale credito è ammesso ciò nondimeno per l'importo originario al passivo della massa, abbia o non abbia il coobbligato un diritto di regresso verso il fallito.

2 Il diritto d'insinuare tale credito nel fallimento spetta al creditore ed al coobbligato.

3 Il riparto assegnato al credito spetta al creditore sino a totale suo soddisfacimento. Sull'eccedenza il coobbligato avente diritto di regresso ottiene la somma che otterrebbe facendo valere direttamente tale diritto. Il residuo rimane alla massa.


Art. 218

4. Fallimento contemporaneo della società in nome collettivo, della società in accomandita e dei loro soci

1 Qualora sia stato dichiarato contemporaneamente il fallimento di una società in nome collettivo e di un socio di questa, i creditori della società non possono far valere nel fallimento del socio se non il residuo dei loro crediti rimasto insoddisfatto nel fallimento della società. Riguardo al pagamento di tale residuo per parte dei singoli soci valgono le disposizioni degli articoli 216 e 217.

2 Qualora sia stato dichiarato il fallimento di un socio, ma non contemporaneamente quello della società, i creditori di questa possono far valere nel fallimento del socio i loro crediti per l'intiero ammontare e la massa è surrogata nei diritti menzionati all'articolo 215.

3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita.1


1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 219

H. Ordine dei creditori

1 I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni.

2 Se più pegni garantiscono il medesimo credito, le somme da essi ricavate s'impiegano, in proporzione del loro ammontare, pel pagamento di quello.

3 Il grado dei crediti garantiti da pegno e l'estensione della garanzia agli interessi ed accessori sono regolati dalle disposizioni sul pegno immobiliare.1

4 I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento:

Prima classe

a.2 I crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro, sorti o divenuti esigibili nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento o successivamente, sino all'importo annuo massimo del guadagno assicurato secondo l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
abis.3
I crediti dei lavoratori per la cauzione fornita al datore di lavoro.
ater.4 I crediti dei lavoratori derivanti da un piano sociale, sorti o divenuti esigibili nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento o successivamente.
b.
I crediti degli assicurati secondo la legge federale del 20 marzo 19815 sull'assicurazione infortuni, come pure quelli derivanti dalla previdenza professionale non obbligatoria e i crediti degli istituti di previdenza del personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati.
c.6 I crediti pecuniari per contributi di mantenimento e d'assistenza in virtù del diritto di famiglia, come pure quelli per contributi di mantenimento secondo la legge del 18 giugno 20047 sull'unione domestica registrata, sorti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento.

Seconda classe8

a.
I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell'autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime.
Questo privilegio vale soltanto quando il fallimento sia stato dichiarato durante l'autorità parentale o entro l'anno dalla cessazione della stessa.
b.
I crediti di contributi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 19469 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale del 19 giugno 195910 sull'assicurazione per l'invalidità, alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale del 25 settembre 195211 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e alla legge federale del 25 giugno 198212 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza.
c.
I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie sociale.
d.
I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari.
e.13
I crediti fiscali conformemente alla legge federale del 12 giugno 200914 concernente l'imposta sul valore aggiunto, ad eccezione dei crediti fondati su prestazioni effettuate in virtù di una legge o su ordine di un'autorità.
f.15
I depositi di cui all'articolo 37a della legge dell'8 novembre 193416 sulle banche.

Terza classe

Tutti gli altri crediti.17

5 Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe:

1.
la durata della procedura di concordato precedente la dichiarazione di fallimento;
2.
la durata di un differimento della dichiarazione di fallimento giusta gli articoli 725a, 764, 817 o 903 CO18;
3.
la durata di una causa concernente il credito;
4.
in caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione.19

1 Nuovo testo giusta l'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 4921; FF 2009 6941 6951). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
3 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 4921; FF 2009 6941 6951). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
4 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 4921; FF 2009 6941 6951). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
5 RS 832.20
6 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
7 RS 211.231
8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2531; FF 1999 8077 8458).
9 RS 831.10
10 RS 831.20
11 RS 834.1. Ora : LF del 25 set. 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità.
12 RS 837.0
13 Introdotta dall'art. 111 n. 1 della LF del 12 giu. 2009 sull'IVA, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5203; FF 2008 6033).
14 RS 641.20
15 Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).
16 RS 952.0
17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
18 RS 220
19 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 220

I. Rapporto tra le classi

1 I creditori della medesima classe concorrono fra loro a parità di diritto.

2 I creditori di una classe susseguente non hanno alcun diritto se non dopo soddisfatti quelli della classe precedente.


Titolo settimo: Della liquidazione del fallimento

I. Della determinazione dell'attivo e della definizione della procedura17

Art. 221

A. Formazione dell'inventario

1 Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione.

2 …1


1 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).



Art. 223

C. Misure cautelari

1 L'ufficio dei fallimenti fa chiudere immediatamente, con apposizione di sigilli, i magazzini, i depositi di merci, le officine, le botteghe ecc., quando non possano essere amministrati con sufficiente vigilanza fino alla prima assemblea1 dei creditori.

2 Esso prende in custodia il danaro contante, le carte-valori, i libri di commercio e di famiglia e le altre carte di qualche importanza.

3 Tutti gli altri beni, finché non siano inventariati, sono posti sotto sigillo; i sigilli si possono apporre di nuovo anche dopo la registrazione nell'inventario, se l'ufficio lo reputa necessario.

4 L'ufficio provvede alla custodia degli oggetti che si trovano fuori dei locali utilizzati dal fallito.


1 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


Art. 224

D. Beni necessari

I beni enumerati nell'articolo 92 sono lasciati a disposizione del fallito, ma indicati ciò nondimeno nell'inventario.


Art. 225

E. Diritti di terzi

1. Su cose mobili

Le cose indicate come proprietà di terzi o rivendicate da terzi devono ciò non ostante essere inventariate, con menzione di tale circostanza.


Art. 2261

2. Su fondi

I diritti dei terzi sui fondi del fallito che risultano dal registro fondiario sono annotati d'ufficio nell'inventario.



Art. 227

F. Stima

Nell'inventario si indica il prezzo di stima di ogni singolo oggetto.


Art. 228

G. Dichiarazione del fallito circa l'inventario

1 L'ufficio sottopone l'inventario al fallito, invitandolo a dichiarare se lo riconosca esatto e completo.

2 La dichiarazione del fallito è menzionata nell'inventario e dev'essere sottoscritta da lui.


Art. 229

H. Collaborazione e sussistenza del fallito

1 Durante la procedura di fallimento, il fallito è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 323 n. 5 CP1), a rimanere a disposizione dell'amministrazione, a meno che ne venga dispensato espressamente. Se necessario, egli è tradotto sul luogo dall'autorità di polizia. L'amministrazione del fallimento gli ricorda esplicitamente il suo obbligo come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.2

2 L'amministrazione del fallimento può assegnargli un equo soccorso, specialmente quando lo obblighi a stare a sua disposizione.

3 L'amministrazione del fallimento determina a quali condizioni e fino a quando il fallito e la sua famiglia possono rimanere nell'abitazione, sempreché questa faccia parte della massa.3


1 RS 311.0
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 230

I. Sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi

1. In generale

1 Se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell'ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento.1

2 L'ufficio dei fallimenti pubblica la sospensione della procedura di fallimento. La pubblicazione avverte che la procedura sarà chiusa se entro dieci giorni nessun creditore ne chiederà la continuazione fornendo la garanzia richiesta per la quota di spese non coperte dalla massa.2

3 Durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento.3

4 Dopo la sospensione della procedura di fallimento, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso. Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti dalla presente legge.4


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Introdotto dall'art. 15 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
4 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 230a1

2. Eredità alle quali tutti gli eredi hanno rinunciato e persone giuridiche

1 Se la liquidazione in via di fallimento di un'eredità alla quale tutti gli eredi hanno rinunciato viene sospesa per mancanza di attivi, gli eredi possono esigere che gli attivi appartenenti all'eredità siano ceduti a loro favore o ad alcuni di essi, purché i richiedenti si dichiarino personalmente responsabili per il pagamento dei crediti garantiti da pegno e delle spese di liquidazione non coperte dalla massa. Se nessun erede se ne avvale, questo diritto può essere esercitato dai creditori o, in caso di loro inattività, da terzi interessati.

2 Se la massa di una persona giuridica in fallimento comprende valori gravati da diritti di pegno e la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi, ogni creditore pignoratizio può nondimeno pretendere dall'ufficio dei fallimenti la realizzazione del proprio pegno. L'ufficio impartisce un termine.

3 In mancanza di una cessione ai sensi del capoverso 1 e se nessun creditore domanda la realizzazione del proprio pegno entro il termine stabilito dall'ufficio, gli attivi, previo prelevamento delle spese, sono devoluti allo Stato con gli oneri che li gravano ma senza le obbligazioni personali, sempreché l'autorità cantonale competente non rifiuti la devoluzione.

4 Se l'autorità cantonale competente rifiuta la devoluzione, l'ufficio dei fallimenti procede alla realizzazione degli attivi.



Art. 2311

K. Liquidazione sommaria

1 L'ufficio dei fallimenti propone al giudice del fallimento di procedere alla liquidazione secondo la procedura sommaria quando constata che:

1.
il ricavo della realizzazione dei beni inventariati non sarà prevedibilmente sufficiente per coprire le spese della procedura ordinaria; o
2.
il caso è semplice.

2 Se il giudice è dello stesso parere, la massa è liquidata con la procedura sommaria, sempreché prima della ripartizione della somma ricavata nessun creditore chieda che si proceda secondo la procedura ordinaria di fallimento, fornendo una garanzia sufficiente per le spese presumibilmente non coperte.

3 La liquidazione sommaria ha luogo secondo le regole della procedura ordinaria, fatte salve le eccezioni seguenti:

1.
Di regola non hanno luogo assemblee dei creditori. Tuttavia, se in ragione di circostanze particolari una consultazione dei creditori sembra opportuna, l'ufficio dei fallimenti può riunirli in assemblea o provocare una loro risoluzione per mezzo di circolare.
2.
Allo scadere del termine per le insinuazioni (art. 232 cpv. 2 n. 2), l'ufficio dei fallimenti procede alla realizzazione; esso osserva le disposizioni degli articoli 256 capoversi 2 a 4 e tiene conto con il maggior riguardo possibile degli interessi dei creditori. I fondi possono essere realizzati soltanto dopo che sia stato allestito l'elenco degli oneri.
3.
L'ufficio dei fallimenti designa i beni necessari nell'inventario e lo deposita insieme con la graduatoria.
4.
Non è necessario depositare lo stato di ripartizione.


II. Della grida e della convocazione dei creditori18

Art. 232

A. Pubblicazione

1 L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.1

2 La pubblicazione contiene:

1.
la designazione del fallito e del suo domicilio, nonché la data della dichiarazione di fallimento;
2.2 l'ingiunzione ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sui beni che sono in suo possesso d'insinuare all'ufficio dei fallimenti, entro un mese dalla pubblicazione, i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (riconoscimenti di debito, estratti di libri ecc.);
3.3 l'ingiunzione ai debitori del fallito di annunciarsi all'ufficio dei fallimenti entro il termine per le insinuazioni, nonché l'avvertenza circa le conseguenze penali dell'omissione (art. 324 n. 2 CP4);
4.5 l'ingiunzione a coloro che posseggono oggetti del fallito a titolo di pegno o per altro titolo, di porli a disposizione dell'ufficio dei fallimenti entro il termine per le insinuazioni, nonché l'avvertenza circa le conseguenze penali dell'omissione (art. 324 n. 3 CP) e l'avviso che, ove questa non sia giustificata, i diritti di prelazione saranno estinti;
5.6 la convocazione della prima assemblea dei creditori, che deve aver luogo al più tardi entro venti giorni dalla pubblicazione e alla quale possono intervenire anche i condebitori e i fideiussori del fallito, come pure gli obbligati in via di regresso;
6.7 l'avvertenza che per gli interessati residenti all'estero l'ufficio dei fallimenti vale quale luogo per la notificazione, fintanto che non ne venga designato un altro in Svizzera.

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
4 RS 311.0
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
7 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 233

B. Avviso speciale ai creditori

L'ufficio dei fallimenti trasmette un esemplare non raccomandato della pubblicazione a tutti i creditori dei quali siano conosciuti il nome e la dimora.


Art. 2341

C. Casi speciali

Se, prima della liquidazione di un'eredità alla quale tutti gli eredi abbiano rinunciato o nel corso di una procedura concordataria precedente il fallimento, ha già avuto luogo una grida ai creditori, l'ufficio dei fallimenti riduce il termine per le insinuazioni a dieci giorni, comunicando nella pubblicazione che i debitori già insinuatisi sono dispensati dal farlo una seconda volta.



III. Dell'amministrazione della massa

Art. 235

A. Prima assemblea dei creditori

1. Costituzione e quorum

1 Nella prima assemblea dei creditori un funzionario dell'ufficio dei fallimenti dirige le deliberazioni e costituisce con due creditori scelti da lui la presidenza (burò).

2 La presidenza decide sull'ammissione di persone che, senza essere state invitate particolarmente, intendano prender parte alle deliberazioni.

3 L'assemblea è costituita legalmente quando il numero dei creditori presenti o rappresentati raggiunga almeno il quarto dei creditori conosciuti. Ove siano soltanto quattro o meno, possono deliberare validamente, purché costituiscano almeno la metà dei creditori conosciuti.

4 L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei creditori votanti. A parità di voti, prevale quello del presidente. La presidenza decide sulle contestazioni relative al computo dei voti.1


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 2361

2. Mancanza di quorum

Se l'assemblea non può essere costituita, l'ufficio dei fallimenti lo constata. Esso informa i creditori presenti sullo stato della massa e amministra la stessa sino alla seconda assemblea dei creditori.



Art. 237

3. Competenze

a. Designazione dell'amministrazione e di una delegazione dei creditori

1 Costituita l'assemblea, l'ufficio presenta una relazione sull'inventario e sulla massa.

2 L'assemblea delibera se intende affidare l'amministrazione all'ufficio dei fallimenti oppure ad una o più persone di sua scelta.

3 In entrambi i casi, l'assemblea può costituire fra i suoi membri una delegazione dei creditori, alla quale sono affidati, se l'assemblea non decide altrimenti, i seguenti compiti:1

1.
vigilare sulla gestione dell'amministrazione del fallimento, dar pareri sulle questioni ad essa sottoposte dall'amministrazione, fare opposizione ad ogni provvedimento contrario agli interessi dei creditori;
2.
autorizzare la continuazione del commercio o dell'industria del fallito, determinandone le condizioni;
3.
approvare i conti, autorizzare a stare in giudizio, a transigere e compromettere;
4.
opporsi ai crediti ammessi dall'amministrazione;
5.
autorizzare ripartizioni provvisorie durante la procedura di fallimento.

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 238

b. Deliberazioni su questioni urgenti

1 L'assemblea dei creditori può deliberare su questioni la cui soluzione non ammetta indugio, in particolare circa la continuazione dell'industria o del commercio del fallito, circa il tenere aperte le officine, i magazzini e le botteghe dello stesso, circa la prosecuzione delle cause pendenti e le vendite a trattative private.

2 Se il fallito propone un concordato, l'assemblea può sospendere la liquidazione.1


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 239

4. Impugnazione delle deliberazioni

1 Le deliberazioni dell'assemblea possono essere deferite, entro cinque giorni, all'autorità di vigilanza.1

2 L'autorità di vigilanza decide a breve termine, udito l'ufficio dei fallimenti e, se lo giudichi opportuno, il ricorrente ed i creditori che ne facciano istanza.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 240

B. Amministrazione del fallimento

1. Compiti in generale

L'amministrazione del fallimento cura gli interessi della massa e provvede alla sua liquidazione. Essa rappresenta la massa in giudizio.


Art. 2411

2. Situazione dell'amministrazione speciale

Le disposizioni contenute negli articoli 8 a 11, 13, 14 capoverso 2 numeri 1, 2 e 4, nonché 17 a 19, 34 e 35 valgono anche per l'amministrazione speciale del fallimento.




Art. 243

4. Riscossione dei crediti. Realizzazione d'urgenza

1 L'amministrazione del fallimento riscuote i crediti liquidi e scaduti della massa; occorrendo, in via di esecuzione.

2 L'amministrazione del fallimento realizza senza indugio gli oggetti esposti a rapido deprezzamento, che richiedono una manutenzione costosa o la cui conservazione comporta spese eccessive. Essa può inoltre ordinare la realizzazione immediata di cartevalori e altri oggetti che hanno un prezzo di borsa o di mercato.1

3 Gli altri beni della massa sono realizzati soltanto dopo la seconda assemblea dei creditori.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


IV. Della verificazione dei crediti e della graduazione dei creditori

Art. 244

A. Esame delle insinuazioni

Trascorso il termine per le insinuazioni, l'amministrazione del fallimento esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni. Su ciascuna insinuazione chiede la dichiarazione del fallito.


Art. 245

B. Decisione

L'amministrazione decide sull'ammissione dei singoli crediti senza essere vincolata alla dichiarazione del fallito.


Art. 2461

C. Crediti ammessi d'ufficio

I crediti risultanti dal registro fondiario, anche se non sono insinuati, sono ammessi, con gli interessi in corso, al passivo del fallimento.




Art. 248

2. Crediti rigettati

Nella graduatoria è fatta menzione anche dei crediti rigettati, con l'indicazione dei motivi del rigetto.


Art. 249

3. Deposito della graduatoria e avviso speciale

1 La graduatoria viene depositata per l'ispezione presso l'ufficio.

2 L'amministrazione ne avverte con pubblico avviso i creditori.

3 Coloro i cui crediti furono in tutto o in parte rigettati o non furono collocati nel grado domandato ricevono speciale avviso del deposito e del rigetto.



Art. 251

5. Insinuazioni tardive

1 Le insinuazioni tardive sono ammesse fino alla chiusura del fallimento.

2 Il creditore deve pagare le spese cagionate dal ritardo e può essere costretto ad una conveniente anticipazione.

3 Egli non ha alcun diritto sulle ripartizioni provvisorie fatte prima della sua insinuazione.

4 Se l'amministrazione del fallimento ritiene giustificata l'insinuazione tardiva, modifica la graduatoria e pubblica le modificazioni.

5 È applicabile l'articolo 250.


V. Della liquidazione della massa

Art. 252

A. Seconda assemblea dei creditori

1. Convocazione

1 Dopo aver depositato la graduatoria, l'amministrazione del fallimento convoca ad una seconda assemblea i creditori i cui crediti non sono stati rigettati definitivamente. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno venti giorni prima dell'assemblea.1

2 Qualora in quest'assemblea si debba deliberare su un concordato, l'avviso di convocazione ne fa menzione.2

3 L'assemblea è presieduta da un membro dell'amministrazione. Si applica per analogia l'articolo 235 capoversi 3 e 4.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 253

2. Competenza

1 L'amministrazione presenta all'assemblea una relazione particolareggiata sull'andamento della gestione, nonché sullo stato attivo e passivo.

2 L'assemblea delibera sulla conferma dell'amministrazione ed eventualmente della delegazione dei creditori; essa ordina inappellabilmente quanto richiede la gestione del fallimento.


Art. 2541

3. Mancanza di quorum

Se l'assemblea non può essere costituita, l'amministrazione del fallimento lo constata e informa i creditori presenti sullo stato della massa. L'amministrazione e la delegazione dei creditori rimangono in funzione sino alla chiusura della liquidazione.



Art. 2551

B. Ulteriori assemblee dei creditori

Ulteriori assemblee dei creditori sono convocate, qualora un quarto dei creditori o la delegazione dei creditori ne faccia domanda, oppure l'amministrazione del fallimento lo reputi necessario.




Art. 256

D. Modo di realizzazione

1 I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell'amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private.

2 I beni costituiti in pegno non possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti se non col consenso dei creditori pignoratizi.

3 I beni di cospicuo valore e i fondi possono essere realizzati a trattative private soltanto se è stata data la possibilità ai creditori di formulare offerte superiori.1

4 Le pretese fondate sugli articoli 286 a 288 non possono essere realizzate ai pubblici incanti né altrimenti alienate.2


1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 257

E. Pubblici incanti

1. Pubblicazione

1 Il luogo, il giorno e l'ora dell'incanto sono resi pubblicamente noti.

2 Ove siano da realizzare fondi, il bando dev'essere pubblicato almeno un mese prima dell'incanto e indicare il giorno dal quale le condizioni dell'incanto saranno depositate, per l'ispezione, presso l'ufficio dei fallimenti.

3 Un esemplare del bando sarà notificato ad ogni singolo creditore ipotecario con l'indicazione del prezzo di stima.



Art. 2591

3. Condizioni dell'incanto

Alle condizioni dell'incanto si applicano per analogia gli articoli 128, 129, 132a, 134 a 137 e 143. Le funzioni dell'ufficio d'esecuzione spettano all'amministrazione del fallimento.



Art. 260

F. Cessione dei diritti

1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.

2 La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.

3 Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.1


1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


VI. Della ripartizione

Art. 261

A. Stato di ripartizione e conto finale

Incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l'amministrazione compila lo stato di ripartizione ed il conto finale.



Art. 263

C. Deposito dello stato di ripartizione e del conto finale

1 Lo stato di ripartizione ed il conto finale sono depositati per dieci giorni presso l'ufficio dei fallimenti.

2 Il deposito è notificato a ciascun creditore insieme ad un estratto riguardante il suo riparto.


Art. 264

D. Ripartizione

1 Appena trascorso il termine del deposto, l'amministrazione del fallimento procede alla ripartizione.

2 Sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 150.

3 I riparti spettanti ai crediti sottoposti a condizione sospensiva od a scadenza incerta sono depositati presso lo stabilimento dei depositi.


Art. 265

E. Attestato di carenza di beni

1. Contenuto ed effetti

1 All'atto della ripartizione finale ciascun creditore riceve, per l'ammontare rimasto scoperto del suo credito, un attestato di carenza di beni, nel quale si indica se il credito sia stato riconosciuto o contestato dal fallito. Nel primo caso, l'attestato di carenza di beni vale come riconoscimento di debito a' sensi dell'articolo 82.

2 L'attestato di carenza di beni permette di chiedere il sequestro e produce gli effetti enunciati negli articoli 149 capoverso 4 e 149a. Tuttavia, non si può promuovere una nuova esecuzione, in base al medesimo, se non quando il debitore sia ritornato a miglior fortuna. A tale effetto si tien conto anche dei beni di cui il debitore disponga economicamente.1

3 …2


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 265a1

2. Determinazione del ritorno a miglior fortuna

1 Se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'ufficio d'esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione. Questi statuisce dopo aver sentito le parti; contro la decisione non è dato alcun mezzo di impugnazione.2

2 Il giudice ammette l'opposizione se il debitore espone la sua situazione economica e patrimoniale e rende verosimile di non essere ritornato a miglior fortuna.

3 Se il giudice non ammette l'opposizione, esso determina in quale misura il debitore è ritornato a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2). Il giudice può dichiarare pignorabili i beni appartenenti a terzi ma di cui il debitore dispone economicamente, qualora il diritto del terzo si fondi su una atto compiuto dal debitore nell'intenzione riconoscibile per il terzo di impedire il ritorno a miglior fortuna.

4 Il debitore e il creditore possono promuovere l'azione di contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna davanti al giudice del luogo dell'esecuzione, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione sull'opposizione.3



Art. 265b1

3. Inammissibilità della dichiarazione d fallimento su domanda del debitore

Il debitore che si oppone all'esecuzione contestando di essere ritornato a miglior fortuna non può domandare egli stesso, durante l'esecuzione medesima, la dichiarazione del suo fallimento (art. 191).



Art. 266

F. Ripartizioni provvisorie

1 Si possono fare delle ripartizioni provvisorie tostochè sia trascorso il termine per impugnare la graduatoria.

2 L'articolo 263 si applica per analogia.1


1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 267

G. Crediti non insinuati

I creditori che non hanno partecipato alla liquidazione sottostanno alle limitazioni di coloro che ricevettero un attestato di carenza di beni.


VII. Della chiusura del fallimento

Art. 268

A. Relazione finale e decisione di chiusura

1 Ultimata la ripartizione, l'amministrazione presenta una relazione finale al giudice del fallimento.

2 Quando il giudice ritenga esaurita la procedura di fallimento, ne pronuncia la chiusura.

3 Ove abbia a fare osservazioni sulla gestione dell'amministrazione, ne informa l'autorità di vigilanza.

4 L'ufficio pubblica la chiusura del fallimento.


Art. 269

B. Beni scoperti successivamente

1 Se, chiuso il fallimento, si scoprono beni che sarebbero spettati alla massa, ma non vi furono compresi, l'ufficio ne prende possesso e li realizza senz'altra formalità, distribuendo la somma ricavatane fra i creditori perdenti, secondo il grado rispettivo.

2 L'ufficio dei fallimenti procede nello stesso modo riguardo alle somme depositate che divengono disponibili o che non sono state riscosse entro dieci anni.1

3 Trattandosi di pretesa dubbia, l'ufficio ne avvisa i creditori mediante pubblicazione o con lettera. Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 260.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 270

C. Termine di ultimazione della procedura di fallimento

1 La procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo.1

2 In caso di bisogno, questo termine può essere prorogato dall'autorità di vigilanza.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Titolo ottavo: Del sequestro

Art. 271

A. Cause di sequestro

1 Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:1

1.
quando il debitore non abbia domicilio fisso;
2.
quando il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga;
3.
quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle persone che frequentano le fiere ed i mercati e si tratti di crediti per loro natura immediatamente esigibili;
4.2
quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1;
5.3
quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni;
6.4
quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione.

2 Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito.

3 Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 20075 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice pronuncia anche sull'esecutività della stessa.6


1 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF (Convenzione di Lugano) dell'11 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
2 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
4 Introdotto dall'art. 3 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
5 RS 0.275.12
6 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).




Art. 274

D. Decreto di sequestro

1 Il giudice incarica dell'esecuzione del sequestro l'ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro.1

2 Il decreto enuncia:

1.
il nome ed il domicilio del creditore, dell'eventuale mandatario e del debitore;
2.
il credito pel quale il sequestro è concesso;
3.
la causa del sequestro;
4.
gli oggetti da sequestrare;
5.
la menzione della responsabilità del creditore pei danni ed eventualmente della prestazione di garanzia a lui imposta.

1 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).


Art. 2751

E. Esecuzione del sequestro

Gli articoli 91 a 109 concernenti il pignoramento si applicano per analogia all'esecuzione del sequestro.



Art. 276

F. Verbale di sequestro

1 Il funzionario o l'impiegato incaricato del sequestro ne stende il verbale, attestando a piè del decreto l'avvenuto sequestro ed indicando gli oggetti sequestrati con la loro stima, e lo trasmette immediatamente all'ufficio.

2 Questo comunica immediatamente copia del verbale al creditore e al debitore e informa i terzi i cui diritti sono toccati dal sequestro.1


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 277

G. Garanzia prestata dal debitore

Gli oggetti sequestrati sono lasciati a disposizione del debitore, ove presti garanzia che in caso di pignoramento o di fallimento presenterà gli identici oggetti o ne sostituirà altri di egual valore. La garanzia si presta mediante deposito, fideiussione solidale o un'altra garanzia equivalente.1


1 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).



Art. 2791

I. Convalida del sequestro

1 Il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l'esecuzione o l'azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro.

2 Se il debitore ha fatto opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla notificazione dell'esemplare a lui destinato del precetto esecutivo, fare domanda di rigetto dell'opposizione o promuovere l'azione di accertamento del suo credito. Se la domanda di rigetto non è ammessa, il creditore deve promuovere l'azione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.2

3 Se il debitore non ha fatto opposizione, il creditore deve chiedere la continuazione dell'esecuzione entro venti giorni dalla notificazione dell'esemplare a lui destinato del precetto esecutivo. Se l'opposizione è stata rimossa, il termine decorre dal passaggio in giudicato della relativa decisione. L'esecuzione si prosegue in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore.3

4 Se il creditore ha promosso l'azione di accertamento del suo credito senza preventiva esecuzione, deve promuovere l'esecuzione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

5 I termini previsti dal presente articolo rimangono sospesi:

1.
durante la procedura di opposizione e in caso di impugnazione della decisione sull'opposizione;
2.
durante la procedura per la dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione del 30 ottobre 20074 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e in caso di impugnazione della decisione sulla dichiarazione di esecutività.5


Art. 2801

K. Revoca del sequestro

Il sequestro è revocato se il creditore:

1.
non osserva i termini stabiliti dall'articolo 279;
2.
ritira o lascia perimere l'azione o l'esecuzione;
3.
la sua azione è respinta definitivamente dal giudice.


Art. 281

L. Partecipazione provvisoria

1 Qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento, questi partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria.

2 Egli preleva sulla somma ricavata le spese del sequestro.

3 Il sequestro non produce altro diritto di prelazione.


Titolo nono: Disposizioni speciali relative a pigioni e affitti


Art. 283

Inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione

1 Anche prima d'iniziare l'esecuzione, il locatore di locali commerciali può domandare l'assistenza dell'ufficio per la provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione (art. 268 segg. e 299c del CO).1

2 Quando siavi pericolo nel ritardo, si può chiedere l'assistenza della polizia o delle autorità comunali.

3 L'ufficio fa l'inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l'esecuzione in via di realizzazione del pegno.


1 Nuovo testo giusta il n. II art. 3 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802 disp. fin. Tit. VIII e VIIIbis; FF 1985 I 1202).


Art. 284

Reintegrazione di oggetti

Ove tali oggetti siano stati asportati clandestinamente o con violenza, potranno essere riportati, con l'assistenza della polizia, nei locali appigionati o affittati, entro dieci giorni dall'asportazione. Sono salvi i diritti dei terzi di buona fede. In caso di contestazione, decide il giudice.1


1 Nuovo testo del per. giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).


Titolo nonobis:19 Disposizioni speciali relative ai rapporti di trust

Art. 284a

A. Esecuzione per debiti sui beni in trust

1 L'esecuzione per debiti per cui rispondono beni in trust ai sensi del capitolo 9a LDIP1 dev'essere diretta contro un trustee, in qualità di rappresentante del trust.

2 Il luogo dell'esecuzione è la sede del trust ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3 LDIP. Se il luogo designato dell'amministrazione non si trova in Svizzera, l'esecuzione del trust deve avvenire nel luogo in cui il trust è amministrato effettivamente.

3 L'esecuzione si prosegue in via di fallimento. Il fallimento verte unicamente sui beni in trust.


1 RS 291


Art. 284b

B. Fallimento di un trustee

In caso di fallimento di un trustee, i beni in trust vengono separati dalla massa del fallimento, previa deduzione delle pretese del trustee su di essi.


Titolo decimo: Della revocazione20

Art. 285

A. Scopo. Legittimazione attiva

1 La revocazione ha per scopo di assoggettare all'esecuzione i beni che le sono stati sottratti in seguito a uno degli atti enumerati dagli articoli 286 a 288.1

2 Possono domandare la revocazione:

1.2 i creditori che hanno ottenuto un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni dopo pignoramento;
2.
l'amministrazione del fallimento o, a termini degli articoli 260 e 269 capoverso 3, i singoli creditori.

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 286

B. Atti revocabili

1. Disposizioni a titolo gratuito

1 Sono revocabili tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito, eccetto gli usuali regali occasionali, fatte dal debitore nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento.1

2 Sono equiparati alle donazioni:

1.
gli atti pei quali il debitore avesse accettato un correspettivo non proporzionato alla sua prestazione;
2.2 gli atti mediante i quali il debitore avesse costituito a sé o ad altri una rendita vitalizia, un vitalizio, un usufrutto o un diritto di abitazione.

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 287

2. Insolvenza

1 Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:1

1.2 la costituzione di garanzie per obbligazioni preesistenti per le quali il debitore non si era già prima obbligato a prestar garanzia;
2.
l'estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento;
3.
il pagamento di un debito non scaduto.

2 Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell'atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l'insolvenza del debitore.3

3 La revocazione non è in particolare ammessa se valori mobiliari, titoli contabili o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo sono stati costituiti in garanzia e in precedenza il debitore:

1.
si è impegnato ad aumentare la garanzia in caso di cambiamenti del valore della garanzia o dell'importo dell'impegno garantito; o
2.
si è fatto concedere il diritto di sostituire una garanzia con una garanzia dello stesso valore.4

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
4 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533).


Art. 2881

3. Dolo

Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.



Art. 288a1

4. Computo dei termini

Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286 a 288:

1.
la durata della procedura concordataria precedente alla dichiarazione di fallimento;
2.
la durata di un differimento della dichiarazione di fallimento ai sensi degli articoli 725a, 764, 817 o 903 del CO2;
3.
nel caso di liquidazione in via di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l'ordine di liquidazione;
4.
la durata della preventiva esecuzione.


Art. 2891

C. Azione revocatoria

1. Foro

L'azione revocatoria si promuove al domicilio del convenuto. Se questi non ha domicilio in Svizzera, l'azione può essere promossa al luogo del pignoramento o del fallimento.



Art. 2901

2. Legittimazione passiva

L'azione revocatoria si promuove contro coloro che stipularono col debitore l'atto revocabile o che furono da lui favoriti mediante un atto revocabile, nonché contro i loro eredi o altri successori a titolo universale e contro terzi di mala fede. L'azione non pregiudica i diritti dei terzi di buona fede.



Art. 291

D. Effetti

1 Chi per l'atto rivocabile avesse acquistato beni del debitore è tenuto a restituirli. Il correspettivo dev'essere restituito, in quanto si trovi ancora nelle mani del debitore o in quanto questi se ne sia arricchito. Per l'eccedenza non si ha che un semplice credito verso il debitore.

2 Il creditore che ha restituito quanto gli fu dato in pagamento in virtù di un atto revocabile, rientra nei suoi diritti.1

3 Il donatario di buona fede è tenuto a restituire soltanto ciò di cui si è arricchito.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Art. 2921

E. Perenzione

L'azione revocatoria è perenta:

1.
due anni dopo la notificazione dell'attestato di carenza di beni dopo pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1);
2.
due anni dopo la dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2 n. 2).


Titolo undecimo:21 Della procedura concordataria

I. Moratoria concordataria

Art. 293

A. Procedura

1. Domanda; provvedimenti cautelari

1 Il debitore che vuole ottenere un concordato deve presentare al giudice del concordato una domanda motivata e una proposta di concordato. Egli deve allegarvi il bilancio e il conto di esercizio o un documento equivalente, da cui si possa conoscere il suo stato patrimoniale e il suo andamento reddituale, come pure l'elenco dei suoi libri di commercio, se è obbligato a tenerne (art. 957 CO1).

2 Il creditore che può presentare domanda di fallimento è legittimato anche a chiedere al giudice del concordato, con domanda motivata, l'apertura della procedura concordataria.

3 Presentata la domanda o nel caso in cui il fallimento sia differito d'ufficio (art. 173a cpv. 2), il giudice ordina senza indugio i provvedimenti necessari alla conservazione dei beni del debitore. In casi motivati, può concedere una moratoria provvisoria di due mesi al massimo e nominare un commissario provvisorio incaricato di esaminare lo stato patrimoniale e l'andamento reddituale del debitore, nonché le possibilità di risanamento.

4 Gli articoli 296, 297 e 298 sono applicabili alla moratoria provvisoria.


1 RS 220


Art. 294

2. Convocazione, decisione e reclamo1

1 In caso di domanda di moratoria concordataria o di provvedimenti cautelari, il giudice del concordato convoca senza indugio il debitore e il creditore richiedente. Egli può inoltre sentire altri creditori oppure esigere dal debitore che produca un bilancio dettagliato, un conto d'esercizio o un documento equivalente e l'elenco dei suoi libri di commercio.

2 Non appena in possesso dei documenti necessari, il giudice del concordato decide nel tempo più breve sulla domanda; egli ha riguardo allo stato patrimoniale e all'andamento reddituale del debitore, nonché alle possibilità di concordato.

3 Il debitore e il creditore richiedente possono impugnare la decisione del giudice dei concordati mediante reclamo secondo il CPC2.3

4 Ogni creditore è legittimato al reclamo se la decisione riguarda la nomina del commissario.4


1 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
2 RS 272
3 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, n vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
4 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).


Art. 295

3. Concessione e durata della moratoria. Nomina e compiti del commissario

1 Se la domanda non appare a prima vista infondata, il giudice del concordato concede al debitore una dilazione da quattro a sei mesi (moratoria concordataria) e nomina uno o più commissari. La durata della moratoria provvisoria non è computata.

2 Il commissario:

a.
vigila sugli atti del debitore;
b.
esercita le attribuzioni indicate negli articoli 298 a 302 e 304;
c.
presenta su domanda del giudice del concordato rapporti intermedi e informa i creditori sull'andamento della moratoria.

3 Gli articoli 8, 10, 11, 14, 17 a 19, 34 e 35 si applicano per analogia al commissario.

4 Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a dodici mesi al massimo e, nei casi particolarmente complessi, fino a ventiquattro mesi al massimo. In caso di proroga oltre dodici mesi, i creditori devono essere sentiti.

5 Su domanda del commissario, la moratoria può essere revocata prima dello scadere del termine, se necessario per preservare il patrimonio del debitore o se la conclusione del concordato non è manifestamente più possibile. Il debitore e i creditori devono essere sentiti. Gli articoli 307 a 309 sono applicabili per analogia.


Art. 296

4. Pubblicazione

La concessione della moratoria è pubblicata e comunicata senza indugio all'ufficio dei fallimenti e al registro fondiario. La moratoria concordataria è menzionata nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo essere stata concessa.1


1 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 19 mar. 2004 (Menzione del fallimento nel registro fondiario), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4033; FF 2003 5655 5663).


Art. 297

B. Effetti della moratoria

1. Sui diritti dei creditori

1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati.

2 Anche durante la moratoria sono ammissibili:

1.
l'esecuzione in via di pignoramento per i crediti della prima classe (art. 219 cpv. 4);
2.
l'esecuzione in via di realizzazione del pegno per i crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno, invece, non può aver luogo.

3 La concessione della moratoria sospende nei confronti del debitore il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.

4 Per la compensazione valgono gli articoli 213 a 214a. La pubblicazione della moratoria e, all'occorrenza, il precedente differimento della dichiarazione di fallimento ai sensi degli articoli 725a, 764, 817 e 903 del CO1 valgono come dichiarazione di fallimento.


1 RS 220


Art. 298

2. Sulla capacità di disporre del debitore

1 Il debitore può continuare la sua attività sotto la vigilanza del commissario. Il giudice del concordato può tuttavia ordinare che determinati atti possano essere compiuti validamente soltanto con il concorso del commissario, oppure autorizzare il commissario a proseguire l'attività aziendale in luogo del debitore.

2 Salvo autorizzazione del giudice del concordato, durante la moratoria il debitore non può validamente alienare o ipotecare elementi degli attivi fissi, costituire pegni, prestare fideiussioni e disporre a titolo gratuito.

3 Se il debitore contravviene a queste disposizioni o alle istruzioni del commissario, il giudice del concordato può, su rapporto del commissario, togliere al debitore la facoltà di disporre dei suoi beni o revocare la moratoria. Il debitore e i creditori devono essere sentiti. Sono applicabili gli articoli 307 a 309.


Art. 299

C. Compiti specifici del commissario

1. Formazione dell'inventario e stima del pegno

1 Il commissario, appena nominato, fa l'inventario di tutti i beni del debitore e procede alla stima dei singoli oggetti.

2 Il commissario tiene a disposizione dei creditori la decisione sulla stima dei pegni; la comunica per scritto, prima dell'assemblea dei creditori, ai creditori ipotecari e al debitore.

3 Ogni interessato può domandare al giudice del concordato, entro dieci giorni e anticipandone le spese, una nuova stima del pegno. Se la medesima è stata domandata da un creditore, questi può pretendere dal debitore il rimborso delle spese soltanto se la prima stima è stata modificata in notevole misura.


Art. 300

2. Avviso ai creditori

1 Il commissario invita i creditori, mediante pubblico avviso (art. 35 e 296), ad insinuare entro venti giorni i loro crediti, sotto la comminatoria che in caso di omissione non avranno diritto di voto alle deliberazioni sul concordato. Egli invia, con lettera semplice, una copia della pubblicazione ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.

2 Il commissario invita il debitore a pronunciarsi sui crediti insinuati.


Art. 301

3. Convocazione dell'assemblea dei creditori

1 Allestita la proposta di concordato, il commissario convoca, mediante pubblico avviso, l'assemblea dei creditori, avvertendo che gli atti possono essere esaminati nei venti giorni che precedono detta assemblea.1 La pubblicazione dell'avviso deve aver luogo almeno un mese prima dell'assemblea.

2 L'articolo 300 capoverso 1 secondo periodo è applicabile.



Art. 302

D. Assemblea dei creditori

1 Nell'assemblea dei creditori il commissario dirige le deliberazioni e riferisce sullo stato patrimoniale e sull'andamento reddituale del debitore.

2 Il debitore deve intervenire all'assemblea per dare gli schiarimenti che gli venissero chiesti.

3 Il commissario sottopone il concordato ai creditori riuniti in assemblea, perché l'approvino con la loro sottoscrizione.

4 …


Art. 303

E. Diritti contro i coobbligati

1 Il creditore che non ha aderito al concordato non perde i suoi diritti contro i condebitori, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso (art. 216).

2 Parimenti, il creditore che vi ha aderito non perde i suoi diritti contro le persone summenzionate, a condizione che le abbia avvisate, almeno dieci giorni prima, del giorno e del luogo dell'assemblea, offrendo loro la cessione del proprio credito contro pagamento (art. 114, 147, 501 CO1).

3 Il creditore può altresì, senza pregiudizio dei suoi diritti, autorizzare i condebitori, fideiussori e obbligati in via di regresso a deliberare in sua vece sull'adesione al concordato.


1 RS 220


Art. 304

F. Relazione del commissario; pubblicazione dell'udienza d'omologazione

1 Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l'omologazione o il rigetto del concordato.

2 Il giudice del concordato pronuncia a breve termine.

3 Il giorno e il luogo dell'udienza sono comunicati mediante pubblico avviso, con l'avvertenza che i creditori potranno farvi valere le loro opposizioni al concordato.


II. Disposizioni generali sul concordato

Art. 305

A. Accettazione da parte dei creditori

1 Il concordato è accettato qualora vi abbia aderito, prima della decisione di omologazione, la maggioranza dei creditori, rappresentanti almeno i due terzi dell'ammontare complessivo dei crediti, oppure un quarto dei creditori, rappresentanti almeno i tre quarti di detto ammontare.

2 I creditori privilegiati e il coniuge o il partner registrato del debitore non sono compresi nel computo né per la loro persona né per i loro crediti. I crediti garantiti da pegno si computano soltanto per l'ammontare che in base alla stima del commissario rimane scoperto.1

3 Il giudice2 decide se e per qual somma si debbano computare anche i crediti sotto condizione, quelli sottoposti a termine incerto e quelli contestati, senza che ne rimanga pregiudicata la questione sulla sussistenza dei medesimi.


1 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
2 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


Art. 306

B. Omologazione

1. Condizioni

1 …

2 L'omologazione è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

1.
La somma offerta deve essere in giusta proporzione con i mezzi del debitore; il giudice può tener conto delle sue aspettative.
1bis.
Se il concordato prevede l'abbandono dell'attivo (art. 317 cpv. 1), il ricavo della realizzazione o la somma offerta dal terzo devono apparire superiori al prezzo conseguibile mediante una liquidazione in via di fallimento.
2.
L'esecuzione del concordato, l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati ammessi e l'adempimento delle obbligazioni contratte durante la moratoria con il consenso del commissario devono essere sufficientemente garantiti, a meno che singoli creditori abbiano esplicitamente rinunciato a esigere una garanzia per il loro credito.

3 Il giudice può, d'ufficio o su domanda di un partecipante, completare un concordato non disciplinato in modo sufficiente.


Art. 306a

2. Sospensione della realizzazione di pegni immobiliari

1 Su domanda del debitore, il giudice del concordato può sospendere, durante un anno al massimo a contare dall'omologazione del concordato, la realizzazione di un fondo gravato di un pegno per un credito anteriore all'inizio della procedura concordataria, a condizione che gli interessi del suo debito ipotecario non siano impagati da più di un anno. Il debitore deve tuttavia rendere verosimile che il fondo è necessario per l'esercizio della sua azienda e che con la realizzazione egli correrebbe il rischio di vedere compromessa la sua esistenza economica.

2 Ai creditori interessati deve essere dato modo di presentare le loro osservazioni scritte prima della discussione sull'omologazione del concordato (art. 304); essi sono convocati personalmente all'assemblea dei creditori (art. 302) e all'udienza avanti il giudice del concordato.

3 La sospensione della realizzazione cade d'ufficio quando il debitore aliena volontariamente il pegno, quando è dichiarato in fallimento o quando muore.

4 Su domanda di un creditore interessato e dopo aver sentito il debitore, il giudice del concordato revoca la sospensione della realizzazione, se il creditore rende verosimile che:

1.
il debitore l'ha ottenuta dando indicazioni non veritiere al giudice del concordato;
2.
il patrimonio o il reddito del debitore sia aumentato e che di conseguenza questi può rimborsare il debito senza compromettere la sua esistenza economica; oppure
3.
la realizzazione del pegno immobiliare non mette più in pericolo l'esistenza economica del debitore.


Art. 308

4. Pubblicazione

1 Appena divenuta definitiva, la decisione è pubblicata e comunicata all'ufficio d'esecuzione e al registro fondiario. La decisione è inoltre comunicata al registro di commercio, se un debitore iscritto nel registro di commercio ottiene un concordato con abbandono dell'attivo.

2 Con la pubblicazione della decisione cessano gli effetti della moratoria.


Art. 309

C. Effetti

1. In caso di rigetto

In caso di rigetto del concordato o di revoca della moratoria (art. 295 cpv. 5 e 298 cpv. 3), ogni creditore può chiedere, entro venti giorni dalla pubblicazione, l'immediata dichiarazione di fallimento di qualsiasi debitore.


Art. 310

2. In caso di omologazione

a. Obbligatorietà per i creditori

1 Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti prima della pubblicazione della moratoria o, senza il consenso del commissario, dopo detta pubblicazione. Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno per l'ammontare coperto da questo.

2 I debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario costituiscono debiti della massa in un concordato con abbandono dell'attivo o in un fallimento successivo.


Art. 311

b. Estinzione delle esecuzioni

L'omologazione del concordato produce estinzione di tutte le esecuzioni promosse prima della moratoria ad eccezione di quelle in via di realizzazione del pegno; l'articolo 199 capoverso 2 è applicabile per analogia.


Art. 312

c. Nullità delle promesse fatte al di fuori del concordato

È nulla ogni promessa con cui il debitore assicuri ad un creditore più di quanto gli spetti secondo i termini del concordato (art. 20 CO1).


1 RS 220


Art. 313

D. Revoca del concordato

1 Ogni creditore può domandare al giudice del concordato la revoca di un concordato ottenuto con mezzi sleali (art. 20, 28, 29 CO1).

2 Gli articoli 307 a 309 sono applicabili per analogia.


1 RS 220


III. Del concordato ordinario

Art. 314

A. Contenuto

1 Il concordato indica in quale misura i creditori rinunciano ai loro crediti, come il debitore adempirà le sue obbligazioni e, all'occorrenza, come queste saranno garantite.

2 Il commissario o un terzo può essere incaricato di prendere i provvedimenti di vigilanza, di gestione e di liquidazione necessari per eseguire il concordato e garantirne l'adempimento.


Art. 315

B. Crediti contestati

1 Omologando il concordato, il giudice assegna ai creditori le cui pretese sono contestate un termine di venti giorni per promuovere l'azione al luogo del concordato, sotto la comminatoria che in caso di omissione perderanno il diritto alla garanzia del dividendo.

2 A richiesta del giudice del concordato, il debitore deve depositare presso lo stabilimento dei depositi, sino a causa definita, i riparti relativi ai crediti contestati.


Art. 316

C. Revocazione di un concordato nei confronti di un creditore

1 Ogni creditore riguardo al quale non sia stato adempito il concordato può, senza pregiudizio dei diritti che questo gli assicura, domandare al giudice del concordato la revoca per il suo credito.

2 L'articolo 307 è applicabile per analogia.


IV. Del concordato con abbandono dell'attivo

Art. 317

A. Nozione

1 Il concordato con abbandono dell'attivo può conferire ai creditori il diritto di disporre dei beni del debitore o consistere nel trasferimento a terzi di tutti o di parte di questi beni.

2 I creditori esercitano i loro diritti per il tramite di liquidatori e di una delegazione dei creditori. Questi sono nominati dall'assemblea che si pronuncia sul concordato. Possono fungere da commissario i liquidatori.


Art. 318

B. Contenuto

1 Il concordato contiene disposizioni circa:

1.
la rinuncia dei creditori alla parte del credito non coperta dal ricavo della liquidazione dei beni o del prezzo del trasferimento di tali beni a un terzo, oppure la regolamentazione precisa dei diritti spettanti ad essi a questo riguardo;
2.
la designazione dei liquidatori e dei membri della delegazione dei creditori, nonché la delimitazione delle loro attribuzioni;
3.
il modo di liquidazione, in quanto non disciplinato dalla legge; se i beni sono ceduti a un terzo, il modo e le garanzie d'esecuzione della cessione;
4.
gli organi, oltre i fogli ufficiali, nei quali le pubblicazioni destinate ai creditori devono essere fatte.

2 In particolare, il concordato che non concerne la totalità dei beni del debitore deve indicare esattamente quali beni sono ceduti ai creditori e quali a un terzo.


Art. 319

C. Effetti dell'omologazione

1 Quando l'omologazione del concordato con abbandono dell'attivo è divenuta definitiva, il debitore non ha più diritto di disporre dei suoi beni ed i precedenti aventi diritto non sono più autorizzati a firmare.

2 Se il debitore è iscritto nel registro di commercio, alla sua ragione sociale devono essere aggiunte le parole: «in liquidazione concordataria». Sotto questa ragione la massa può essere escussa per i debiti non compresi nel concordato.

3 I liquidatori provvedono a tutti gli atti necessari alla conservazione e alla realizzazione della massa o, all'occorrenza, al trasferimento dei beni.

4 Essi rappresentano la massa in giustizia. L'articolo 242 è applicabile per analogia.


Art. 320

D. Situazione dei liquidatori

1 I liquidatori soggiacciono alla vigilanza e al controllo della delegazione dei creditori.

2 I provvedimenti dei liquidatori concernenti la realizzazione dell'attivo possono essere impugnati avanti la delegazione dei creditori, e le decisioni di questa commissione possono essere deferite all'autorità di sorveglianza entro dieci giorni dalla comunicazione.

3 Per il resto, gli articoli 8 a 11, 14, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione dei liquidatori.


Art. 321

E. Determinazione dei creditori legittimati a partecipare alla ripartizione

1 Per determinare le persone che parteciperanno al riparto del ricavo della liquidazione ed il grado dei loro crediti, i liquidatori, senza pubblicare nuova grida e fondandosi sui libri e sulle insinuazioni, compileranno uno stato di collocazione (graduatoria), che sarà messo a disposizione dei creditori.

2 Gli articoli 244 a 251 si applicano per analogia.


Art. 322

F. Realizzazione

1. In generale

1 I beni che compongono l'attivo sono di regola realizzati separatamente o in blocco. La realizzazione si fa per via d'incasso o di vendita se si tratta di crediti e a trattative private o mediante pubblico incanto se si tratta di altri beni.

2 Il modo e il momento della realizzazione sono determinati dai liquidatori d'accordo con la delegazione dei creditori.


Art. 323

2. Fondi gravati da pegno

Eccezion fatta per i casi in cui gli attivi siano trasferiti a un terzo, i fondi gravati da pegno possono essere venduti dai liquidatori a trattative private soltanto col consenso dei creditori pignoratizi non coperti dal prezzo di vendita. In mancanza di consenso, essi dovranno essere realizzati ai pubblici incanti (art. 134 a 137, 142, 143, 257 e 258). La graduatoria (art. 321) fa stato per l'esistenza e il grado degli oneri (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e diritti personali annotati) che li gravano.


Art. 324

3. Pegni mobiliari

1 I creditori garantiti da pegni manuali non hanno l'obbligo di consegnarli ai liquidatori. Se il concordato comportante moratoria non lo vieta, i creditori garantiti da pegni manuali possono realizzarli al momento che loro sembra opportuno, mediante esecuzione in via di realizzazione del pegno, ovvero, se vi sono autorizzati dall'atto costitutivo del pegno, mediante vendita a trattative private o in borsa.

2 Se tuttavia l'interesse della massa esige che il pegno sia realizzato, i liquidatori possono assegnare al creditore pignoratizio un termine non inferiore a sei mesi per procedere alla realizzazione. Contemporaneamente, essi ingiungono al creditore pignoratizio, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 4 CP1), di consegnare loro il pegno dopo la scadenza del termine per la realizzazione, e lo avvisano che, se la mancata consegna non è giustificata, il diritto preferenziale sarà estinto.


1 RS 311.0


Art. 325

4. Cessione di pretese ai creditori

Se i liquidatori o la delegazione dei creditori rinunciano ad una pretesa contestata o di realizzazione difficile, in ispecial modo, se rinunciano ad un diritto che dovrebbe essere fatto valere mediante l'azione rivocatoria od un'azione di responsabilità contro gli organi o gl'impiegati del debitore, essi ne informeranno i creditori con avviso personale o mediante pubblicazione ufficiale ed offriranno loro la cessione di dette pretese conformemente all'articolo 260.


Art. 326

G. Ripartizione

1. Stato di riparto

Prima di ogni distribuzione, anche provvisoria, i liquidatori sono tenuti a compilare un estratto dello stato di riparto e a tenerlo a disposizione dei creditori per dieci giorni. Entro questo termine, è ammesso il ricorso contro lo stato di riparto all'autorità di vigilanza.


Art. 327

2. Importo scoperto in caso di credito garantito da pegno

1 I creditori pignoratizi i cui pegni sono già stati realizzati al momento del deposito dello stato di riparto provvisorio partecipano al riparto provvisorio per l'importo effettivamente scoperto. Questo importo è determinato dai liquidatori, la cui decisione può essere impugnata soltanto mediante ricorso conformemente all'articolo 326.

2 Se il pegno non è ancora stato realizzato al momento del deposito dello stato di riparto provvisorio, il creditore pignoratizio parteciperà alla distribuzione per l'importo presumibilmente scoperto, a stima del commissario. Se dimostra che il ricavo della realizzazione del pegno è rimasto inferiore a questa stima, il creditore pignoratizio avrà diritto al dividendo e agli acconti corrispondenti.

3 Se il ricavo della realizzazione del pegno e i dividendi provvisori già riscossi superano l'ammontare del credito, il creditore dovrà restituire l'eccedenza.


Art. 328

3. Conto finale

Con lo stato di riparto definitivo, i liquidatori devono depositare il conto finale, che comprenderà anche il conto delle spese.


Art. 329

4. Deposito

1 I dividendi che non sono stati ritirati entro il termine fissato sono depositati presso la cassa dei depositi designata dal giudice dei concordati.

2 I dividendi che non saranno stati ritirati entro il termine di dieci anni saranno distribuiti a cura dell'ufficio dei fallimenti; è applicabile per analogia l'articolo 269.


Art. 330

H. Relazione sulla gestione

1 Terminata la liquidazione, i liquidatori stendono una relazione finale. Questa deve essere approvata dalla delegazione dei creditori, comunicata al giudice del concordato e tenuta a disposizione dei creditori.

2 Se la liquidazione dura più di un anno, i liquidatori hanno l'obbligo di allestire al 31 dicembre di ogni anno uno stato del patrimonio liquidato e dei beni non ancora realizzati ed una relazione sulla loro gestione. Entro i due primi mesi dell'anno seguente, essi devono trasmettere lo stato del patrimonio e la relazione al giudice dei concordati, per il tramite della delegazione dei creditori, e metterli a disposizione dei creditori stessi.


Art. 331

I. Revoca di atti giuridici

1 Gli atti giuridici compiuti dal debitore prima dell'omologazione del concordato sono revocabili conformemente agli articoli 285 a 292.

2 Per il computo dei termini fa stato, in luogo del pignoramento o della dichiarazione di fallimento, la concessione della moratoria concordataria o il differimento della dichiarazione di fallimento (art. 725a, 764, 817 o 903 CO1), se quest'ultima precede la concessione della moratoria concordataria.

3 I liquidatori possono e debbono opporre ai creditori tutte le eccezioni che competono alla massa in virtù dei disposti relativi all'azione rivocatoria.


1 RS 220


V. Del concordato nella procedura di fallimento

Art. 332

1 Se il debitore propone un concordato dopo la dichiarazione del suo fallimento, l'amministrazione lo sottopone col proprio parere ai creditori, i quali deliberano sul medesimo al più presto nella seconda assemblea.

2 Gli articoli 302 a 307 e 310 a 331 si applicano per analogia. Tuttavia le funzioni del commissario spettano all'amministrazione del fallimento. La realizzazione è sospesa sino a decisione del giudice del concordato sull'omologazione.

3 La decisione sul concordato è comunicata all'amministrazione, la quale, in caso di omologazione, propone al giudice la rivocazione del fallimento.


VI. Dell'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private

Art. 333

1. Domanda del debitore

1 Ogni debitore non soggetto all'esecuzione in via di fallimento può domandare al giudice del concordato che si proceda all'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private.

2 Nella domanda, il debitore deve presentare lo stato dei suoi debiti e la situazione quanto al suo patrimonio e ai suoi proventi.


Art. 334

2. Moratoria. Nomina di un commissario

1 Se l'appuramento bonale dei debiti non appare escluso già di primo acchito e le spese del procedimento sono garantite, il giudice del concordato concede al debitore una moratoria di tre mesi al massimo e nomina un commissario.

2 Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a sei mesi al massimo. Inoltre, può essere revocata innanzi tempo, se l'appuramento non è manifestamente più possibile.

3 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore, fatta eccezione per i contributi periodici di mantenimento o d'esistenza in virtù del diritto di famiglia. I termini previsti dagli articoli 88, 93 capoverso 2, 116 e 154 sono sospesi.

4 La decisione del giudice del concordato è comunicata ai creditori. L'articolo 294 capoversi 3 e 4 è applicabile per analogia.


Art. 335

3. Compiti del commissario

1 Il commissario assiste il debitore nell'elaborazione di una proposta di appuramento. Il debitore può in particolare proporre ai creditori un dividendo, oppure richiedere una moratoria o ogni altra misura per facilitare il pagamento del capitale o degli interessi.

2 Il commissario conduce le trattative con i creditori in vista dell'accettazione delle proposte di appuramento fatte dal debitore.

3 Il giudice del concordato può incaricare il commissario di vigilare sul debitore nell'esecuzione dell'appuramento bonale.


Art. 336

4. Rapporto con la moratoria concordataria

In caso di successiva procedura concordataria, la durata della moratoria secondo gli articoli 333 segg. è computata sulla durata della moratoria concordataria.


Titolo dodicesimo:22 Della moratoria straordinaria

Art. 337

A. Applicabilità

In circostanze straordinarie, soprattutto nel caso di crisi economica persistente, il Governo cantonale può, col consenso della Confederazione1, dichiarare applicabili per un determinato tempo le disposizioni del presente titolo ai debitori di un determinato territorio resi vittime da siffatte circostanze.


1 Espr. modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).


Art. 338

B. Concessione

1. Condizioni

1 Un debitore che, senza sua colpa, in seguito alle circostanze previste dall'articolo 337, non è in grado di soddisfare i suoi impegni, può chiedere al giudice del concordato una moratoria straordinaria di sei mesi al massimo, sempreché si possa presumere che, scaduta la moratoria, egli possa soddisfare integralmente i suoi creditori.

2 A questo scopo egli deve allegare alla sua domanda gli atti giustificativi richiesti circa le sue condizioni patrimoniali, presentare un elenco dei suoi creditori, fornire tutti gli schiarimenti chiesti dal giudice dei concordati e produrre gli altri documenti che gli fossero domandati.

3 Se il debitore è sottoposto alla procedura di fallimento, deve allegare alla domanda anche un bilancio e i suoi libri di commercio.

4 Dopo la presentazione della domanda, il giudice del concordato può sospendere, con una misura provvisionale, le esecuzioni pendenti, eccezion fatta di quelle per crediti indicati nell'articolo 342. Egli decide se e in quale misura il tempo della sospensione debba essere computato nella durata della moratoria straordinaria.


Art. 339

2. Decisione

1 Il giudice dei concordati compie le indagini che ancora fossero necessarie e, quando la domanda non risulti senz'altro infondata, cita, mediante pubblico avviso, tutti i creditori ad una discussione orale; ove occorra, saranno assunti dei periti.

2 Se l'elenco dei creditori presentato dal debitore indica un numero relativamente esiguo di creditori e il giudice lo reputa degno di fede, la convocazione pubblica dei creditori, fideiussori e condebitori può essere sostituita da una citazione personale.1

3 Prima della discussione i creditori possono vedere gli atti e anche presentare per iscritto le loro obiezioni contro la domanda.2

4 Il giudice dei concordati decide entro breve termine. Essa può, concedendo la moratoria, imporre al debitore il pagamento di una o più rate.3


1 Introdotto dall'art. 25 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
2 Primitivi cpv. 2 e 3.
3 Primitivi cpv. 2 e 3.


Art. 340

3. Reclamo1

1 Il debitore e ogni creditore possono impugnare la decisione mediante reclamo secondo il CPC2.3

2 Ai dibattimenti sono citati a comparire il debitore e i creditori che erano presenti o si erano fatti rappresentare davanti alla prima istanza.

3 La moratoria concessa dal giudice dei concordati è operativa fino alla decisione definitiva dell'autorità giudiziaria superiore.4


1 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
2 RS 272
3 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
4 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).


Art. 341

4. Misure cautelari

1 Il giudice del concordato ordina, al più tardi al momento della concessione della moratoria, la formazione di un inventario dei beni. Gli articoli 163 e 164 si applicano per analogia. Il giudice può prendere altri provvedimenti per la tutela degli interessi dei creditori.

2 Concedendo la moratoria, egli può affidare a un commissario l'incarico di vigilare sulla gestione del debitore.


Art. 342

5. Comunicazione della decisione

La decisione che concede la moratoria è notificata all'ufficio d'esecuzione e, se il debitore è sottoposto alla procedura di fallimento, al giudice del fallimento. Essa viene pubblicata non appena sia divenuta definitiva.


Art. 343

C. Effetti della moratoria straordinaria

1. Sulle esecuzioni e sui termini

1 Finché dura la moratoria, contro il debitore possono essere iniziate e proseguite delle esecuzioni fino al pignoramento o alla comminatoria di fallimento. I salari pignorati sono riscossi anche durante la moratoria. Lo stesso dicasi delle pigioni e dei fitti, in quanto siano compresi nella garanzia reale in virtù di un'esecuzione chiesta prima o durante la moratoria. Per contro, non può essere dato corso a una domanda di realizzazione o a una domanda di fallimento.

2 I termini previsti dagli articoli 116, 154, 166, 188, 219, 286, 287 e 288 sono prolungati di un periodo corrispondente alla moratoria. Parimenti, viene prolungata di un periodo corrispondente alla moratoria la garanzia reale per gli interessi dei crediti garantiti da pegno immobiliare (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC1).


1 RS 210


Art. 344

2. Sulla capacità di disporre del debitore

a. In generale

Il debitore può continuare il suo commercio o la sua industria, ma gli è vietato di compiere durante la moratoria degli atti giuridici tali da nuocere agli interessi legittimi dei creditori o da favorire certi creditori a detrimento di altri.


Art. 345

b. Per decisione del giudice del concordato

1 Concedendo la moratoria, il giudice del concordato può disporre che il debitore non potrà, senza il consenso del commissario o, in sua assenza, del giudice del concordato, validamente alienare o ipotecare fondi, costituire pegni, prestare fideiussioni, disporre dei propri beni a titolo gratuito, né fare pagamenti per debiti contratti anteriormente alla moratoria. Il consenso non è però richiesto per il pagamento di debiti della seconda classe giusta l'articolo 219 capoverso 4, né per il versamento delle rate previste dall'articolo 339 capoverso 4.

2 Se il giudice del concordato, nel concedere la moratoria, formula siffatta riserva, quest'ultima deve essere indicata nella pubblicazione e la moratoria deve essere menzionata nel registro fondiario come restrizione del diritto di disporre.


Art. 346

3. Crediti non soggetti alla moratoria

1 La moratoria non si estende né ai crediti inferiori a cento franchi, né ai crediti della prima classe (art. 219 cpv. 4).

2 Tuttavia, durante la moratoria, anche contro il creditore sottoposto alla procedura di fallimento è possibile, per questi crediti, soltanto l'esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.


Art. 347

D. Proroga

1 Entro il termine dell'articolo 337, il giudice del concordato può, su istanza del debitore, prorogare per quattro mesi al massimo la moratoria concessagli, quando continuino a sussistere, senza che egli ne abbia colpa, i motivi che ne hanno determinato la concessione.

2 Il debitore deve, con la domanda, completare l'elenco dei creditori e, qualora sia sottoposto alla procedura di fallimento, presentare un nuovo bilancio.

3 Il giudice dei concordati, con pubblico avviso, informa della domanda di proroga i creditori e fissa loro un termine entro il quale essi possono far valere le loro opposizioni per iscritto alla domanda stessa. Se è stato designato un commissario, esso sarà invitato a riferire.

4 Trascorso il termine, il giudice dei concordati decide. Contro la sua decisione è ammesso il ricorso come per la moratoria straordinaria; essa va pubblicata nello stesso modo di quest'ultima.

5 L'istanza superiore giudiziaria dei concordati decide fondandosi sugli atti.


Art. 348

E. Revoca

1 Su proposta di un creditore o del commissario, il giudice dei concordati deve revocare la moratoria:

1.
se il creditore non paga puntualmente le rate che gli sono state imposte;
2.
se esso contravviene alle istruzioni del commissario, lede gli interessi legittimi dei creditori o favorisce alcuni creditori a detrimento d'altri;
3.
se un creditore fornisce la prova che le indicazioni date dal debitore all'autorità dei concordati sono false o che egli è in grado di soddisfare tutti i suoi impegni.

2 Il debitore deve poter esporre oralmente o in iscritto le sue ragioni circa la domanda di revoca. Il giudice dei concordati, dopo aver fatto le indagini eventualmente ancora necessarie, decide in base agli atti; altrettanto fa l'autorità giudiziaria superiore in caso di reclamo.1 La revoca vien pubblicata nello stesso modo della concessione della moratoria.

3 Se la moratoria vien revocata giusta il numero 2 o 3, non può essere concessa nè una moratoria ordinaria nè una nuova moratoria straordinaria.


1 Nuovo testo del per. giusta il n. II 17 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).


Art. 349

F. Rapporto con la moratoria ordinaria

1 Se, durante la moratoria straordinaria, il debitore intende chiedere un concordato, il disegno di concordato, corredato di tutti gli atti e del preavviso del commissario, dev'essere presentato prima che scada la moratoria.

2 Entro il semestre che segue la scadenza della moratoria straordinaria, non può essere chiesta nè una moratoria ordinaria nè una nuova moratoria straordinaria.

3 Il debitore, che abbia ritirato la domanda di moratoria straordinaria o la cui domanda sia stata respinta, non può presentare una nuova domanda prima che siano scorsi sei mesi.1


1 Introdotto dall'art. 28 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).


Art. 350

G. Rapporto con il differimento della dichiarazione di fallimento

1 Se una società anonima ha ottenuto una moratoria straordinaria, non le può essere concesso alcun differimento della dichiarazione di fallimento, in virtù dell'articolo 7251 CO2, entro il termine di un anno dallo spirare della moratoria.

2 Allorché il giudice ha differito la dichiarazione di fallimento di una società anonima in virtù dell'articolo 7253 CO, non può essere concessa a quest'ultima alcuna moratoria straordinaria entro il termine di un anno dallo spirare di questo differimento.

3 Queste disposizioni si applicano parimenti al differimento della dichiarazione di fallimento della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata e alla società cooperativa (art. 764, 817 e 903 CO).


1 Ora: art. 725a.
2 RS 220
3 Ora: art. 725a.


Titolo tredicesimo:23 Disposizioni finali

Art. 351

A. Entrata in vigore

1 La presente legge andrà in vigore il primo gennaio 1892.

2 L'articolo 333 entra in vigore con l'inserzione della legge nella Raccolta federale delle leggi.

3 Con l'attuazione della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie delle legislazioni federale e cantonale, dei regolamenti e dei concordati, salvo le eccezioni contenute nei seguenti articoli.


Art. 352

B. Pubblicazione

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare la presente legge, conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 18741 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.


1 [CS 1 168; RU 1962 848 art. 11 cpv. 3. RU 1978 688 art. 89 lett. b]


Disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 199424

Art. 1

A. Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale, il Tribunale federale e i Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione.


Art. 2

B. Disposizioni transitorie

1 Le disposizioni di procedura previste dalla presente legge e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano a partire dalla loro entrata in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili.

2 Per la durata dei termini il cui decorso è cominciato prima dell'entrata in vigore della presente legge, vale il diritto anteriore.

3 I diritti di prelazione previsti dal diritto anteriore (art. 146 e 219) si applicano ai fallimenti pronunciati e ai pignoramenti eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4 Il credito privilegiato della moglie è collocato in una classe speciale tra la seconda e la terza classe nei casi seguenti:

a.
quando i coniugi continuano a vivere sotto il regime dell'unione di beni o sotto il regime esterno della comunione di beni giusta gli articoli 211 e 224 CC1 nel tenore del 1907;
b.
quando i coniugi vivono sotto il regime della partecipazione agli acquisti giusta l'articolo 9c del titolo finale CC nel tenore del 19842.

5 La prescrizione dei crediti accertati mediante un attestato di carenza di beni rilasciato precedentemente all'entrata in vigore della presente legge comincia a decorrere dall'entrata in vigore di questa.


1 CS 2 3
2 RU 1984 778


Art. 3

C. Referendum

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.


Art. 4

D. Entrata in vigore

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.


Disposizione finale della modifica del 24 marzo 200025

I privilegi previsti dal diritto anteriore (art. 146 e 219) si applicano ai fallimenti dichiarati, ai pignoramenti eseguiti e alle moratorie concordatarie concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Disposizione finale della modifica del 19 dicembre 200326

I privilegi previsti nel diritto previgente si applicano ai fallimenti dichiarati, ai pignoramenti eseguiti e alle moratorie concesse prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

Disposizione finale della modifica del 17 giugno 20052728

Le ordinanze di esecuzione del Tribunale federale che non derogano materialmente al nuovo diritto rimangono in vigore sino a quando il Consiglio federale non disponga altrimenti.

Disposizione transitoria della modifica del 18 giugno 201029

I privilegi previsti dal diritto anteriore si applicano ai fallimenti dichiarati, ai pignoramenti eseguiti e alle moratorie concordatarie concesse prima dell'entrata in vigore della presente modifica

Indice

A. Circondari d'esecuzione e circondari dei fallimenti Art. 1

1. Organizzazione Art. 2

2. Retribuzione Art. 3

C. Assistenza Art. 4

1. Principio Art. 5

2. Prescrizione Art. 6

3. Competenza del Tribunale federale Art. 7

1. Tenuta, prova e rettificazione Art. 8

2. Consultazione Art. 8a

F. Deposito di somme e di oggetti preziosi Art. 9

G. Ricusazione Art. 10

H. Negozi giuridici vietati Art. 11

I. Pagamenti all'ufficio d'esecuzione Art. 12

1. Autorità cantonale

a. Designazione Art. 13

b. Ispezione e sanzioni disciplinari Art. 14

2. Consiglio federale Art. 15

L. Tasse Art. 16

1. All'autorità di vigilanza Art. 17

2. All'autorità superiore di vigilanza Art. 18

3. Al Tribunale federale Art. 19

4. Termini in materia di esecuzione cambiaria Art. 20

5. Procedura avanti alle autorità cantonali di vigilanza Art. 20a

6. Decisioni su ricorso Art. 21

N. Decisioni nulle Art. 22

1. Autorità giudiziarie Art. 23

2. Stabilimenti di deposito Art. 24

3. … Art. 25

4. Effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento Art. 26

5. Professione di rappresentante Art. 27

P. Comunicazione circa l'organizzazione nel Cantone Art. 28

Q. … Art. 29

R. Procedimenti esecutivi speciali Art. 30

S. Trattati internazionali e diritto internazionale privato Art. 30a

1. In genere Art. 31

2. Osservanza del termine Art. 32

3. Modificazione e restituzione Art. 33

Abis. Atti scritti fatti pervenire per via elettronica Art. 33a

1. Per scritto e per via elettronica Art. 34

2. Mediante pubblicazione Art. 35

C. Effetto sospensivo Art. 36

D. Definizioni Art. 37

A. Oggetto dell'esecuzione e specie d'esecuzione Art. 38

1. Campo d'applicazione Art. 39

2. Durata degli effetti dell'iscrizione nel registro di commercio Art. 40

C. Esecuzione in via di realizzazione del pegno Art. 41

D. Esecuzione in via di pignoramento Art. 42

E. Eccezioni all'esecuzione in via di fallimento Art. 43

1. Realizzazione degli oggetti confiscati Art. 44

2. Prestito a pegno Art. 45

A. Foro ordinario d'esecuzione Art. 46

Art. 47

1. Foro del luogo di dimora Art. 48

2. Foro della successione Art. 49

3. Foro del debitore domiciliato all'estero Art. 50

4. Foro del luogo in cui si trova la cosa Art. 51

5. Foro del sequestro Art. 52

C. Foro in caso di cambiamento di domicilio Art. 53

D. Foro in caso di fallimento del debitore in fuga Art. 54

E. Principio dell'unità del fallimento Art. 55

A. Principi e nozioni Art. 56

1. Servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

a. Durata Art. 57

b. Obbligo d'informare dei terzi Art. 57a

c. Garanzia del pegno immobiliare Art. 57b

d. Inventario Art. 57c

e. Revoca da parte del giudice Art. 57d

f. Servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile del rappresentante legale Art. 57e

2. Decesso Art. 58

3. Nell'esecuzione per i debiti della successione Art. 59

4. Incarcerazione Art. 60

5. Malattia grave Art. 61

6. Epidemia o pubblica calamità Art. 62

C. Effetti sulla decorrenza dei termini Art. 63

A. Alle persone fisiche Art. 64

B. Alle persone giuridiche, società ed eredità indivise Art. 65

C. Al debitore domiciliato all'estero o in caso di notificazione impossibile Art. 66

A. Domanda d'esecuzione Art. 67

B. Spese d'esecuzione Art. 68

A. Notificazione degli atti esecutivi. Opposizione Art. 68a

B. Disposizioni speciali Art. 68b

1. Debitore minorenne Art. 68c

2. Debitore maggiorenne sottoposto a una misura di protezione degli adulti Art. 68d

3. Limitazione della responsabilità Art. 68e

1. Contenuto Art. 69

2. Stesura Art. 70

3. Momento della notificazione Art. 71

4. Forma della notificazione Art. 72

B. Produzione dei mezzi di prova Art. 73

1. Termine e forma Art. 74

2. Motivi Art. 75

3. Comunicazione al creditore Art. 76

4. Opposizione tardiva per cambiamento del creditore Art. 77

5. Effetti Art. 78

1. Mediante la procedura civile o amministrativa Art. 79

2. Mediante rigetto definitivo

a. Titoli di rigetto Art. 80

b. Eccezioni Art. 81

3. Mediante rigetto provvisorio

a. Condizioni Art. 82

b. Effetti Art. 83

4. Procedura di rigetto Art. 84

1. In procedura sommaria Art. 85

2. In procedura ordinaria e in procedura semplificata Art. 85a

F. Azione di ripetizione per pagamento indebito Art. 86

G. Esecuzione in via di realizzazione del pegno ed esecuzione cambiaria Art. 87

Art. 88

1. Momento Art. 89

2. Avviso Art. 90

3. Obblighi del debitore e dei terzi Art. 91

4. Beni impignorabili Art. 92

5. Redditi limitatamente pignorabili Art. 93

6. Pignoramento di frutti prima del raccolto Art. 94

7. Ordine del pignoramento

a. In generale Art. 95

b. Crediti verso il coniuge o il partner registrato Art. 95a

B. Effetti del pignoramento Art. 96

C. Stima. Entità del pignoramento Art. 97

1. Per i beni mobili Art. 98

2. Per i crediti Art. 99

3. Per gli altri diritti. Riscossione Art. 100

4. Per i fondi

a. Annotazione nel registro fondiario Art. 101

b. Frutti e redditi Art. 102

c. Raccolta dei frutti Art. 103

5. Per i beni comuni Art. 104

6. Spese di conservazione e mantenimento dei beni pignorati Art. 105

1. Menzione e comunicazione Art. 106

2. Seguito della procedura

a. In caso di possesso esclusivo del debitore Art. 107

b. In caso di possesso o di copossesso del terzo Art. 108

c. Foro Art. 109

1. In generale Art. 110

2. Partecipazione privilegiata Art. 111

1. Stesura Art. 112

2. Aggiunte Art. 113

3. Notificazione ai creditori e al debitore Art. 114

4. Atto di pignoramento valido come attestato di carenza di beni Art. 115

1. Termine Art. 116

2. Legittimazione attiva Art. 117

3. In caso di pignoramento provvisorio Art. 118

4. Effetti Art. 119

5. Avviso al debitore Art. 120

6. Estinzione dell'esecuzione Art. 121

1. Termini

a. In generale Art. 122

b. Differimento della realizzazione Art. 123

c. Realizzazione anticipata Art. 124

2. Pubblici incanti

a. Preparativi Art. 125

b. Aggiudicazione. Principio dell'offerta sufficiente Art. 126

c. Rinuncia alla realizzazione Art. 127

d. Oggetti di metallo prezioso Art. 128

e. Modo di pagamento e conseguenze della mora Art. 129

3. Vendita a trattative private Art. 130

4. Assegnazione dei crediti Art. 131

5. Procedure speciali di realizzazione Art. 132

6. Contestazione della realizzazione Art. 132a

1. Termine Art. 133

2. Condizioni dell'incanto

a. Avviso Art. 134

b. Contenuto Art. 135

c. Modo di pagamento Art. 136

d. Termine per il pagamento Art. 137

3. Incanto

a. Bando. Insinuazione dei diritti Art. 138

b. Avviso agli interessati Art. 139

c. Appuramento dell'elenco oneri. Stima Art. 140

d. Differimento dell'incanto Art. 141

e. Doppio turno d'asta Art. 142

4. Aggiudicazione. Principio dell'offerta sufficiente. Rinuncia alla realizzazione Art. 142a

5. Conseguenze della mora Art. 143

6. Disposizioni complementari Art. 143a

7. Vendita

a trattative private Art. 143b

1. Momento. Modalità Art. 144

2. Pignoramento complementare Art. 145

3. Graduatoria e stato di ripartizione

a. Graduazione dei creditori Art. 146

b. Avviso Art. 147

c. Azione di contestazione Art. 148

4. Attestato di carenza di beni

a. Rilascio e effetti Art. 149

b. Prescrizione e cancellazione Art. 149a

5. Restituzione del titolo di credito Art. 150

A. Domanda d'esecuzione Art. 151

1. Contenuto. Avviso ai locatari e agli affittuari Art. 152

2. Stesura. Situazione del terzo proprietario del pegno Art. 153

C. Opposizione. Annullamento dell'avviso ai locatari e agli affittuari Art. 153a

D. Termini di realizzazione Art. 154

1. Introduzione Art. 155

2. Attuazione Art. 156

3. Ripartizione Art. 157

4. Attestato di insufficienza del pegno Art. 158

1. Momento Art. 159

2. Contenuto Art. 160

3. Notificazione Art. 161

1. Decisione Art. 162

2. Esecuzione Art. 163

3. Effetti

a. Obblighi del debitore Art. 164

b. Durata Art. 165

1. Termine Art. 166

2. Ritiro Art. 167

3. Udienza fallimentare Art. 168

4. Responsabilità per le spese Art. 169

5. Provvedimenti conservativi Art. 170

1. Dichiarazione di fallimento Art. 171

2. Reiezione della domanda di fallimento Art. 172

3. Differimento della decisione

a. Per sospensione dell'esecuzione o motivi di nullità Art. 173

b. Per domanda di moratoria concordataria o straordinaria oppure d'ufficio Art. 173a

3bis. Procedura dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari Art. 173b

4. Reclamo Art. 174

E. Momento dell'apertura del fallimento Art. 175

F. Comunicazione delle decisioni giudiziali Art. 176

A. Condizioni Art. 177

B. Precetto esecutivo Art. 178

1. Termini e forma Art. 179

2. Notificazione al creditore Art. 180

3. Trasmissione al giudice Art. 181

4. Ammissibilità Art. 182

5. Rigetto dell'opposizione. Provvedimenti conservativi Art. 183

6. Notificazione della decisione. Termine per agire in caso di deposito Art. 184

7. Impugnazione Art. 185

8. Effetti dell'ammissione dell'opposizione Art. 186

D. Azione di ripetizione Art. 187

E. Domanda di fallimento Art. 188

F. Decisione del giudice del fallimento Art. 189

A. Su istanza di un creditore Art. 190

B. Su istanza del debitore Art. 191

C. Società di capitali e società cooperative Art. 192

D. In caso di rinuncia all'eredità o di eredità oberata Art. 193

E. Procedura Art. 194

A. In generale Art. 195

B. In caso di rinuncia all'eredità Art. 196

1. In generale Art. 197

2. Beni costituiti in pegno Art. 198

3. Beni pignorati o sequestrati Art. 199

4. Valori oggetto di azione revocatoria Art. 200

5. Titoli al portatore o all'ordine Art. 201

6. Cessione del credito o restituzione del prezzo Art. 202

7. Diritto di rivendicazione del venditore Art. 203

B. Incapacità di disporre del fallito Art. 204

C. Pagamenti al fallito Art. 205

D. Esecuzioni contro il fallito Art. 206

E. Sospensione delle cause civili e dei procedimenti amministrativi Art. 207

A. Esigibilità dei debiti Art. 208

B. Decorso degli interessi Art. 209

C. Crediti sottoposti a condizione Art. 210

D. Conversione in crediti pecuniari Art. 211

E. Diritto di recesso del venditore Art. 212

1. Condizioni Art. 213

2. Impugnazione Art. 214

1. Fideiussione Art. 215

2. Fallimento contemporaneo di più coobbligati Art. 216

3. Acconto pagato da un coobbligato del fallito Art. 217

4. Fallimento contemporaneo della società in nome collettivo, della società in accomandita e dei loro soci Art. 218

H. Ordine dei creditori Art. 219

I. Rapporto tra le classi Art. 220

A. Formazione dell'inventario Art. 221

B. Obbligo d'informare e di mettere a disposizione Art. 222

C. Misure cautelari Art. 223

D. Beni necessari Art. 224

1. Su cose mobili Art. 225

2. Su fondi Art. 226

F. Stima Art. 227

G. Dichiarazione del fallito circa l'inventario Art. 228

H. Collaborazione e sussistenza del fallito Art. 229

1. In generale Art. 230

2. Eredità alle quali tutti gli eredi hanno rinunciato e persone giuridiche Art. 230a

K. Liquidazione sommaria Art. 231

A. Pubblicazione Art. 232

B. Avviso speciale ai creditori Art. 233

C. Casi speciali Art. 234

1. Costituzione e quorum Art. 235

2. Mancanza di quorum Art. 236

3. Competenze

a. Designazione dell'amministrazione e di una delegazione dei creditori Art. 237

b. Deliberazioni su questioni urgenti Art. 238

4. Impugnazione delle deliberazioni Art. 239

1. Compiti in generale Art. 240

2. Situazione dell'amministrazione speciale Art. 241

3. Rivendicazione di terzi e della massa Art. 242

4. Riscossione dei crediti. Realizzazione d'urgenza Art. 243

A. Esame delle insinuazioni Art. 244

B. Decisione Art. 245

C. Crediti ammessi d'ufficio Art. 246

1. Formazione Art. 247

2. Crediti rigettati Art. 248

3. Deposito della graduatoria e avviso speciale Art. 249

4. Contestazione della graduatoria Art. 250

5. Insinuazioni tardive Art. 251

1. Convocazione Art. 252

2. Competenza Art. 253

3. Mancanza di quorum Art. 254

B. Ulteriori assemblee dei creditori Art. 255

C. Deliberazioni per mezzo di circolare Art. 255a

D. Modo di realizzazione Art. 256

1. Pubblicazione Art. 257

2. Aggiudicazione Art. 258

3. Condizioni dell'incanto Art. 259

F. Cessione dei diritti Art. 260

A. Stato di ripartizione e conto finale Art. 261

B. Spese Art. 262

C. Deposito dello stato di ripartizione e del conto finale Art. 263

D. Ripartizione Art. 264

1. Contenuto ed effetti Art. 265

2. Determinazione del ritorno a miglior fortuna Art. 265a

3. Inammissibilità della dichiarazione d fallimento su domanda del debitore Art. 265b

F. Ripartizioni provvisorie Art. 266

G. Crediti non insinuati Art. 267

A. Relazione finale e decisione di chiusura Art. 268

B. Beni scoperti successivamente Art. 269

C. Termine di ultimazione della procedura di fallimento Art. 270

A. Cause di sequestro Art. 271

B. Concessione del sequestro Art. 272

C. Responsabilità per sequestro infondato Art. 273

D. Decreto di sequestro Art. 274

E. Esecuzione del sequestro Art. 275

F. Verbale di sequestro Art. 276

G. Garanzia prestata dal debitore Art. 277

H. Opposizione al decreto di sequestro Art. 278

I. Convalida del sequestro Art. 279

K. Revoca del sequestro Art. 280

L. Partecipazione provvisoria Art. 281

Art. 282

Inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione Art. 283

Reintegrazione di oggetti Art. 284

A. Esecuzione per debiti sui beni in trust Art. 284a

B. Fallimento di un trustee Art. 284b

A. Scopo. Legittimazione attiva Art. 285

1. Disposizioni a titolo gratuito Art. 286

2. Insolvenza Art. 287

3. Dolo Art. 288

4. Computo dei termini Art. 288a

1. Foro Art. 289

2. Legittimazione passiva Art. 290

D. Effetti Art. 291

E. Perenzione Art. 292

1. Domanda; provvedimenti cautelari Art. 293

2. Convocazione, decisione e reclamo Art. 294

3. Concessione e durata della moratoria. Nomina e compiti del commissario Art. 295

4. Pubblicazione Art. 296

1. Sui diritti dei creditori Art. 297

2. Sulla capacità di disporre del debitore Art. 298

1. Formazione dell'inventario e stima del pegno Art. 299

2. Avviso ai creditori Art. 300

3. Convocazione dell'assemblea dei creditori Art. 301

D. Assemblea dei creditori Art. 302

E. Diritti contro i coobbligati Art. 303

F. Relazione del commissario; pubblicazione dell'udienza d'omologazione Art. 304

A. Accettazione da parte dei creditori Art. 305

1. Condizioni Art. 306

2. Sospensione della realizzazione di pegni immobiliari Art. 306a

3. Reclamo Art. 307

4. Pubblicazione Art. 308

1. In caso di rigetto Art. 309

2. In caso di omologazione

a. Obbligatorietà per i creditori Art. 310

b. Estinzione delle esecuzioni Art. 311

c. Nullità delle promesse fatte al di fuori del concordato Art. 312

D. Revoca del concordato Art. 313

A. Contenuto Art. 314

B. Crediti contestati Art. 315

C. Revocazione di un concordato nei confronti di un creditore Art. 316

A. Nozione Art. 317

B. Contenuto Art. 318

C. Effetti dell'omologazione Art. 319

D. Situazione dei liquidatori Art. 320

E. Determinazione dei creditori legittimati a partecipare alla ripartizione Art. 321

1. In generale Art. 322

2. Fondi gravati da pegno Art. 323

3. Pegni mobiliari Art. 324

4. Cessione di pretese ai creditori Art. 325

1. Stato di riparto Art. 326

2. Importo scoperto in caso di credito garantito da pegno Art. 327

3. Conto finale Art. 328

4. Deposito Art. 329

H. Relazione sulla gestione Art. 330

I. Revoca di atti giuridici Art. 331

Art. 332

1. Domanda del debitore Art. 333

2. Moratoria. Nomina di un commissario Art. 334

3. Compiti del commissario Art. 335

4. Rapporto con la moratoria concordataria Art. 336

A. Applicabilità Art. 337

1. Condizioni Art. 338

2. Decisione Art. 339

3. Reclamo Art. 340

4. Misure cautelari Art. 341

5. Comunicazione della decisione Art. 342

1. Sulle esecuzioni e sui termini Art. 343

2. Sulla capacità di disporre del debitore

a. In generale Art. 344

b. Per decisione del giudice del concordato Art. 345

3. Crediti non soggetti alla moratoria Art. 346

D. Proroga Art. 347

E. Revoca Art. 348

F. Rapporto con la moratoria ordinaria Art. 349

G. Rapporto con il differimento della dichiarazione di fallimento Art. 350

A. Entrata in vigore Art. 351

B. Pubblicazione Art. 352

A. Disposizioni d'esecuzione Art. 1

B. Disposizioni transitorie Art. 2

C. Referendum Art. 3

D. Entrata in vigore Art. 4


RU 11 529 e CS 3 3


1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 [CS 1 3]. A questa disp. corrisponde l'art. 122 cpv. 1 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2531; FF 1999 8077 8458).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
5 Originario Tit. Vbis. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
6 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
7 Originario Tit. VI.
8 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
9 Originario Tit. avanti l'art. 88.
10 Originario Tit. avanti l'art. 88.
11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
12 Tit. abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
13 Tit. abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
14 Tit. abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
15 Tit. abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
16 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
18 Prima avanti l'art. 231.
19 Introdotto dall'art. 3 del DF del 20 dic. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. dell'Aia relativa alla L applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2849; FF 2006 517).
20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
22 Introdotto dal n. IV della LF del 3 apr. 1924 (RU 40 391).Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
23 Nuovo numerazione giusta il n. V della LF del 3 apr. 1924 (RU 40 391). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
24 RU 1995 1227; FF 1991 III 1
25RU 2000 2531; FF 1999 8077 8458
26RU 2004 4031; FF 2003 5537 5547
27 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
28RU 2006 1205; FF 2001 3764
29RU 2010 4921; FF 2009 6941 6951