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Commissioni extraparlamentari

Di che si tratta?

Le commissioni extraparlamentari svolgono due funzioni principali. In primo luogo, sono un organo di milizia che completa l’Amministrazione federale nei settori in cui le mancano le conoscenze specifiche. L’Amministrazione beneficia così di conoscenze specialistiche che altrimenti dovrebbe ottenere allargando l’apparato amministrativo o investendo in costosi mandati ad esperti. In tal modo, anche la collettività trae vantaggio dalle competenze di specialisti. Nuove commissioni extraparlamentari sono generalmente istituite quando lo Stato deve assumere nuovi compiti e non dispone al suo interno delle conoscenze specialistiche necessarie.
In secondo luogo, le commissioni extraparlamentari sono uno strumento efficace per rappresentare gli interessi delle organizzazioni politiche, economiche e sociali nonché una possibilità di influenzare in modo più o meno diretto le attività dell’Amministrazione. Al contempo, contribuiscono al raggiungimento di compromessi nelle questioni che vanno oltre la mera rappresentanza di interessi. Sotto questo profilo, le commissioni extraparlamentari possono essere considerate come uno strumento della democrazia partecipativa; per questo motivo vantano di una lunga tradizione nel nostro sistema politico basato sul compromesso e il consenso.

Nuova normativa

a) Situazione iniziale

Il 7 settembre 2005, nell’ambito della riforma dell’Amministrazione federale (progetto trasversale 9), il Consiglio federale ha deciso di avviare un riesame delle commissioni extraparlamentari della Confederazione. In una prima fase, l’esecutivo ha invitato i dipartimenti a procedere a una verifica delle commissioni esistenti, disponendo di ridurre di circa un terzo il loro numero e incaricando la Cancelleria federale di coordinare i lavori e presentare altre proposte.

b) Disciplina unitaria per le commissioni extraparlamentari

In una seconda fase la Cancelleria federale è stata incaricata di elaborare l'avamprogetto di revisione parziale della legge federale sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione del 21 marzo 1997 (LOGA; RS 172.010) e il relativo progetto per la consultazione, al fine di definire le basi legali in materia di commissioni extraparlamentari. Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 29 novembre 2006 la Cancelleria federale ha in seguito avviato la procedura di consultazione, conclusasi il 15 marzo 2007. I punti principali del progetto e le modifiche proposte sono stati accolti favorevolmente dalla grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione. La necessità di una nuova normativa, la disciplina proposta e gli obiettivi del progetto non sono stati messi in discussione. Il 12 settembre 2007 il progetto è stato adottato dal Consiglio federale all'attenzione del Parlamento (FF 2007 6027 e 6049). Nella votazione finale del 20 marzo 2008 le Camere hanno approvato la modifica della LOGA (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari; FF 2008 1987, RU 2008 5941). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 10 luglio 2008.
Il 26 novembre 2008 il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2009 l'entrata in vigore della modifica della LOGA del 20 marzo 2008, fatto salvo l'articolo 57g. La modifica dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, approvata il 25 novembre 1998, è entrata in vigore alla stessa data (OLOGA; RS 172.010.1; RU 2008 5949).

c) Armonizzazione delle indennità per i membri delle commissioni extraparlamentari

In terzo luogo il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare direttive e criteri volti ad armonizzare le diarie e le indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari. In seno al DFF il progetto corrispondente è stato messo a punto sotto la direzione dell'Ufficio federale del personale (UFPER). La Cancelleria federale ha infine integrato nell'OLOGA i criteri elaborati dall'UFPER nonché la relativa classificazione delle singole commissioni.
L'entrata in vigore della modifica dell'OLOGA, decisa il 27 novembre 2009 dal Consiglio federale, e dell'articolo 57g della modifica del 20 marzo 2008 è stata fissata al 1° gennaio 2010. Contemporaneamente sono stati abrogati con effetto al 1° gennaio 2010 l'articolo 17 dell'ordinanza del 12 dicembre 1996 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari, rimasto ancora in vigore, e l'ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione.

Le commissioni extraparlamentari sono ora disciplinate globalmente nella LOGA e nell'OLOGA.
I commenti sono disponibili in tedesco e francese

d) Attribuzione alle unità amministrative decentralizzate ed elenco esaustivo nell'Allegato 2 LOGA

Nell'ambito della modifica del 30 giugno 2010 della LOGA (Articolazione dell'Amministrazione federale) sono state eliminate tutte le ambiguità riguardo all'attribuzione sia delle commissioni decisionali sia di quelle consultive. Fanno parte dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'articolo 7a capoverso 1 lettera a LOGA le commissioni extraparlamentari, vale a dire le commissioni decisionali e le commissioni consultive (art. 8a LOGA). Inoltre, nell'Allegato 2 LOGA sono elencate esaustivamente le commissioni extraparlamentari con la loro attribuzione a un dipartimento.

Rinnovo integrale

Nell’ambito delle elezioni per il rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari la Cancelleria federale ha il compito di garantire il coordinamento dei lavori preliminari con i dipartimenti, di sottoporre proposte al Consiglio federale e di presentare successivamente un rapporto al Parlamento. A tal fine è autorizzata a emanare le corrispondenti istruzioni (art. 8h OLOGA).

Verifica

La ragion d'essere, i compiti e la composizione delle commissioni extraparlamentari (commissioni decisionali e consultive) sono verificati globalmente ogni quattro anni, in occasione del loro rinnovo integrale (art. 57d LOGA).

Verifica 2011

L'istituzione e la nomina dei membri da parte del dipartimento o della Cancelleria federale non è più prevista a partire dalle elezioni per il rinnovo integrale 2012-2015 (cfr. disposizione transitoria relativa alla modifica del 26 novembre 2008 della LOGA). Gli attuali gremi dipartimentali sono stati pertanto soppressi nell'ambito della verifica o nuovamente istituiti dal Consiglio federale alla luce delle corrispondenti condizioni (cfr. art. 57b, 57c cpv. 1 e 57e LOGA).

Nell'Allegato 2 della LOGA sono elencate esaustivamente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LOGA le commissioni extraparlamentari. Le commissioni extraparlamentari che non figuravano ancora nell'Allegato 2 della LOGA sono state quindi esaminate e inserite nell'Allegato 2 o soppresse (cfr. disposizione transitoria alla modifica del 30 giugno 2010 della LOGA).


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