Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni: stabiliti il premio minimo e il supplemento per le spese amministrative
Dipartimento federale
dell'interno
Comunicato stampa
Berna, 16 novembre 2005
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni: stabiliti il premio minimo
e il supplemento per le spese amministrative
L'8 ottobre 2004 le Camere federali hanno approvato una modifica della Legge
federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) concernente il
supplemento per le spese amministrative e l'introduzione di un premio
minimo. Il Consiglio federale metterà in vigore la modifica il 1° gennaio
2006 assieme ad un corrispondente adeguamento dell'ordinanza sull'
assicurazione contro gli infortuni (OAINF).
La modifica dell'articolo 92 LAINF permetterà d'ora in poi di fissare un
premio minimo, indipendente dal rischio d'infortunio, per le piccole imprese
e per i rapporti di lavoro domestici con un salario esiguo. Il Consiglio
federale ha deciso che gli assicuratori AINF potranno riscuotere dalle
piccole imprese un premio forfetario minimo di 100 franchi all'anno,
adeguando così la legislazione alla prassi finora in uso.
Per quanto concerne la modifica relativa al supplemento per le spese
amministrative, gli assicuratori privati potranno in futuro riscuotere il
supplemento senza essere vincolati a quello dell'INSAI. Diversamente
rispetto al disciplinamento precedente si è rinunciato a stabilire a livello
d'ordinanza un limite massimo per il supplemento per le spese
amministrative. Il Consiglio federale è convinto che grazie alla concorrenza
le spese amministrative nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
resteranno modeste.
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione
Informazioni: Ufficio federale della sanità pubblica, Peter Schlegel,
Sezione Assicurazione infortuni, tel. 031 / 322 95 05
Modificha d'ordinanza: www.bag.admin.ch/uv/gesetze/i/index.htm