Nell'ordinanza sull'integrazione
si rimanda esplicitamente al significato della corresponsabilità degli stranieri
per il successo dell'integrazione. Al momento del rilascio o della proroga del
permesso di dimora, le autorità competenti devono tenere conto del grado
d'integrazione degli interessati: nel caso di un'integrazione coronata da
successo l'interessato può ottenere il permesso di domicilio già dopo cinque
anni. Se si tratta di persone incaricate dell'assistenza religiosa o
dell'insegnamento della lingua o cultura d'origine a comunità stabilite in
Svizzera, le autorità possono prescrivere la frequenza di corsi linguistici o
integrativi. Le misure integrative potranno inoltre essere estese anche alle
persone ammesse provvisoriamente.
L'Ufficio federale della migrazione
assume una funzione di coordinamento per quel che
concerne l'integrazione ed è incaricato di armonizzare le misure
integrative. I Cantoni devono designare un servizio che funge da interlocutore
nelle questioni relative all'integrazione.
Per ulteriori
informazioni:
Brigitte Hauser-Süess, Ufficio
federale della migrazione, 031 325 93
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