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Revisione parziale dell'ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone

3003 Berna, 7 settembre 2005

Informazione per i media

Revisione parziale dell'ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle
persone

Mercoledì 6 settembre 2005 il Consiglio federale ha approvato la revisione
parziale dell'ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone
(OCSP) e ne ha fissato l'entrata in vigore per il 1° ottobre 2005. La
revisione consiste essenzialmente in un aggiornamento degli elenchi delle
funzioni.

I controlli disciplinati dall'ordinanza sono eseguiti dal «Servizio
specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone» in seno al
DDPS (Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport), su richiesta dei servizi della Confederazione. Sono soggetti
ai controlli gli impiegati della Confederazione, i militari e terzi che, in
Svizzera o all'estero, nell'esercizio di una funzione in qualche modo
«sensibile» sotto il profilo della politica di sicurezza, devono avere
accesso a informazioni, materiali o impianti militari «classificati». Le
procedure dei controlli di sicurezza relativi alle persone sono conformi
agli standard internazionali e costituiscono le basi della collaborazione
tra Stati in settori sensibili e classificati.

I controlli di sicurezza hanno luogo solo con il consenso della persona
interessata e se il servizio richiedente è in grado di documentare il
carattere sensibile, a livello di politica di sicurezza, della funzione
esercitata. Conformemente a principi di efficacia ed economicità, le
procedure di controllo sono proporzionali alla funzione esercitata. Al
termine della procedura, il servizio addetto ai controlli rilascia una
cosiddetta «decisione sui rischi» alla persona controllata e al servizio
della Confederazione competente.

Le funzioni amministrative e militari soggette ai controlli sono elencate
negli allegati 1 («Funzioni dell'Amministrazione federale») e 2 («Funzioni
dell'esercito»), aggiornati al più tardi ogni cinque anni.

Le denominazioni delle unità amministrative, dei decisori e delle formazioni
militari sono state aggiornate prima della scadenza del termine di cinque
anni affinché il tenore dell'ordinanza corrispondesse ai risultati delle
riforme in atto nell'Amministrazione e nell'esercito.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA,
DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT
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