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Il Consiglio federale adotta l'ordinanza relativa alla legge sul trasferimento dei beni culturali

Il Consiglio federale ha approvato le disposizioni esecutive relative alla
legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali e ha
adottato la rispettiva ordinanza. La legge e l'ordinanza entrano in vigore
il 1° giugno 2005. La legge sul trasferimento dei beni culturali disciplina
l'importazione di beni culturali in Svizzera, il loro transito, l'
esportazione e il rimpatrio dalla Svizzera. Con questa legge la
Confederazione intende contribuire alla salvaguardia del patrimonio
culturale dell'umanità e impedire il furto, il saccheggio e l'importazione
ed esportazione illecite di beni culturali.

L'ordinanza sul trasferimento internazionale dei beni culturali (ordinanza
sul trasferimento dei beni culturali) contiene le disposizioni esecutive
relative alla legge sul trasferimento dei beni culturali. Essa disciplina in
particolare gli obblighi di diligenza che i mercanti d'arte e le case d'aste
sono tenuti a rispettare dal 1° giugno 2005 nell'ambito del commercio di
beni culturali. Tra questi figura in particolare l'obbligo di accertare l'
identità dei clienti al fine di impedire le transazioni anonime di beni
culturali. Inoltre i mercanti d'arte e le case d'aste sono tenuti a
compilare un registro in cui devono riportare i dati dettagliati dei singoli
beni culturali.

Quanto agli obblighi di diligenza dei mercanti d'arte e delle case d'aste, l
'ordinanza sul trasferimento dei beni culturali è impostata in modo liberale
e si fonda sull'autoresponsabilità del settore. Obblighi di diligenza
particolari vigono per il commercio di oggetti archeologici ed etnologici.
Il rispetto di questi obblighi è controllato da un servizio specializzato
dell'Ufficio federale della cultura che coadiuverà e consiglierà gli
ambienti interessati al momento di applicare la nuova normativa federale.

Con l'entrata in vigore della legge sul trasferimento dei beni culturali la
Svizzera adempie l'impegno scaturito dalla Convenzione UNESCO del 14
novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'
illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni
culturali.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

Servizio stampa e informazione

Per informazioni: Andrea F. G. Raschèr, responsabile Diritto e Affari
internazionali, Ufficio federale della cultura, tel. 031 322 86 08

La legge sul trasferimento dei beni culturali e l'ordinanza sul
trasferimento dei beni culturali sono disponibili sul sito dell'Ufficio
federale della cultura  (www.bak.admin.ch).