Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

L'indennità di maternità entrerà in vigore il 1° luglio 2005

Dipartimento federale dell'interno

        Comunicato stampa

     Berna, 24 novembre 2004

L'indennità di maternità entrerà in vigore il 1° luglio 2005

L'indennità di maternità per le madri esercitanti un'attività lucrativa sarà
introdotta il 1° luglio 2005. Dalla stessa data verranno aumentati gli
importi delle indennità per chi presta servizio.  Il Consiglio federale ha
deciso che la modifica delle indennità di perdita di guadagno, approvata in
votazione popolare il 26 settembre 2004, entrerà in vigore alla metà del
prossimo anno. Nel contempo ha adottato l'ordinanza di esecuzione relativa
alla revisione della Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG).

Il Consiglio federale ha messo in vigore le disposizioni concernenti le
indennità di perdita di guadagno in caso di maternità con effetto a partire
dal 1° luglio 2005. Da questa data le madri esercitanti un'attività
lucrativa dipendente o indipendente o che collaborano nell'azienda del
marito percependo un salario in contanti avranno diritto all'indennità di
maternità. Durante 14 settimane esse riceveranno l'80 per cento del reddito
lavorativo medio conseguito prima del parto, ma al massimo 172 franchi al
giorno.

Nell'ambito della revisione delle indennità di perdita di guadagno, a
partire dal 1° luglio 2005 l'indennità per le persone esercitanti un'
attività lucrativa che prestano servizio militare, servizio civile o
servizio di protezione civile verrà aumentata dal 65 all'80 per cento del
reddito lavorativo medio. L'indennità per le reclute e l'indennità di base
per le persone senza attività lucrativa passeranno da 43 a 54 franchi al
giorno.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione

Informazioni:                        tel. 031 / 322 90 21
tel. 031 / 322 91 97

                        Beatrix De Cupis, caposettore
Mario Christoffel, caposettore

                        Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegati:                        - "Panoramica delle disposizioni
transitorie più importanti"

                        - testo dell'ordinanza

Informazioni dettagliate concernenti l'indennità di maternità e l'aumento
delle indennità per chi presta servizio sono disponibili all'indirizzo
Internet dell'UFAS:

www.ufas.admin.ch/eo/aktuell/i/index.htm

Indennità di maternità / Aumento delle indennità per chi presta servizio a
partire dal 1° luglio 2005

Panoramica delle disposizioni transitorie più importanti

Parto avvenuto prima del 1° luglio 2005
Le madri esercitanti un'attività lucrativa che partoriranno durante le 14
settimane precedenti il 1° luglio 2005 avranno diritto in proporzione all'
indennità di maternità.  Dal 1° luglio 2005 riceveranno indennità
giornaliere per il periodo restante fino alla scadenza delle 14 settimane.
Se, ad esempio, il parto avverrà due settimane prima del 1° luglio 2005, le
indennità giornaliere saranno pagate per 12 settimane. Il primo giorno che
darà già diritto ad una (sola) indennità giornaliera sarà quindi il 26 marzo
2005.

Se il parto avverrà più di 14 settimane prima del 1° luglio 2005, la madre
non avrà diritto alle indennità di perdita di guadagno.

Le madri esercitanti un'attività lucrativa che partoriranno a partire dal 1°
luglio 2005 avranno il "normale" diritto alle indennità di perdita di
guadagno durante 14 settimane.

Obbligo del datore di lavoro di versare il salario conformemente al CO
Se, in caso di parto prima del 1° luglio 2005, la madre ha diritto al
versamento del salario conformemente al Codice delle obbligazioni oltre
questa data (ad es. secondo la scala bernese, zurighese o basilese), il suo
diritto rimane garantito. Per il periodo in cui la madre ha diritto al
versamento del salario il datore di lavoro riceve in compenso le prestazioni
dell'indennità di maternità dalla cassa di compensazione AVS.

Assicurazioni d'indennità giornaliere private o concluse dai datori di
lavoro

Con l'entrata in vigore della modifica della Legge sulle indennità di
perdita di guadagno decadono i contratti d'assicurazione che prevedono
indennità giornaliere in caso di maternità. I premi pagati in eccesso vanno
restituiti.

Le madri che già prima del 1° luglio 2005 beneficiano di prestazioni in caso
di maternità versate da un assicuratore d'indennità giornaliera
continueranno a riceverle nella misura convenuta per contratto, e questo
anche se dal 1° luglio 2005 avranno diritto anche alle indennità di
maternità previste dalla LIPG. Tuttavia, se l'indennità giornaliera delle
IPG e la prestazione dell'assicurazione d'indennità giornaliera privata
supereranno il salario assicurato (sovrassicurazione), l'assicuratore d'
indennità giornaliera potrà riscuotere, nel quadro del sovrindennizzo, l'
indennità di maternità presso la cassa di compensazione AVS.

Servizio militare, servizio di protezione civile o servizio civile iniziati
prima del 1° luglio 2005

Chi, il 1° luglio 2005, presta servizio militare, servizio nella protezione
civile o servizio civile riceve le nuove indennità retroattivamente dalla
data in cui ha iniziato il servizio.