Novità in materia di diritti politici – avvio della
procedura di consultazione
In futuro
"l’iniziativa popolare generica" consentirà di proporre in Svizzera sia
modifiche di livello costituzionale sia modifiche di livello legislativo. Il
nuovo diritto popolare approvato nel 2003 deve ora essere precisato in una legge
federale. Nel contempo sono previste alcune semplificazioni nell’ambito
dell’elezione del Consiglio
nazionale. Il
Consiglio
federale ha
autorizzato la Cancelleria federale a inviare in procedura di consultazione il
relativo avamprogetto e il rapporto esplicativo. I Cantoni, i
partiti politici e le cerchie interessate possono esprimere il loro parere entro
il 28 febbraio 2005.
La "legge federale
sull’introduzione dell’iniziativa popolare generica" attua la nuova forma di
iniziativa popolare accettata nella votazione popolare del 9 febbraio 2003. Tale
diritto popolare consente a 100 000 aventi diritto di voto di chiedere che
la Costituzione o le leggi siano modificate. Il Parlamento ha in seguito il
compito di attuare opportunamente le proposte a livello costituzionale o a
livello legislativo. Il nuovo diritto popolare contribuisce pertanto a garantire
che nella Costituzione siano disciplinate solo le questioni fondamentali
concernenti il nostro Stato, rafforzando l’effetto della democrazia diretta
sulla legislazione. Se il Parlamento non rispetta il contenuto e lo scopo di
un'”iniziativa popolare generica” è possibile interporre ricorso dinanzi al
Tribunale federale.
Durante l’elaborazione
dell’avamprogetto si è constatato che la necessità di legiferare è vasta:
secondo le nuove disposizioni costituzionali occorre segnatamente garantire
il raggiungimento di una decisione nonostante l’eventuale disaccordo delle
Camere federali, senza tuttavia arrivare a conferire un peso maggiore a una
Camera rispetto all’altra. La garanzia del raggiungimento di una decisione, la
possibilità di contrapporre un controprogetto, l’accertamento del risultato
della votazione richiedono molte differenziazioni. La regolamentazione a
livello legislativo deve tenere conto di tali esigenze, ma deve nel
contempo essere comprensibile e facilmente
applicabile.
La modifica della
„legge sui diritti politici“ solleva anche la discussione in merito alle novità
in materia di elezioni e votazioni. Alcune proposte riprendono suggerimenti
formulati nei Cantoni poco prima delle
votazioni popolari e dell’elezione del Consiglio
nazionale. Si tratta
fra l’altro:
* di studiare le
preferenze presso Cantoni e partiti in merito a possibili
facilitazioni in occasione dell’elezione del Consiglio
nazionale, senza rischiare che il numero di
liste, il fabbisogno di carta e la pressione crescano a dismisura e che
l’esercizio del diritto di voto diventi troppo
complesso;
* della
precisazione del concetto di „rappresentanza“ nell’ambito del diritto di voto
(un terzo può unicamente deporre nell’urna la scheda dell’avente diritto di
voto, ma non può naturalmente votare per conto di
quest’ultimo);
* dell’ammissione nelle Spiegazioni del Consiglio
federale di indirizzi Internet dei
comitati d’iniziativa e referendari soltanto se questi ultimi dichiarano per
scritto che tali indirizzi non rimandano verso contenuti illeciti.
* della
differenziazione della guida per l’elezione del Consiglio
nazionale a
seconda del sistema elettorale impiegato nei Cantoni (proporzionale o
maggioritario);
* dell'autorizzazione di limitare il numero delle candidature concessa ai
Cantoni che impiegano il sistema maggioritario e che
prevedono l'eventualità dell'elezione
tacita;
* dell’armonizzazione, alla luce degli esperimenti pilota con
il voto elettronico, del catalogo elettorale degli Svizzeri all’estero a livello
cantonale;
CANCELLERIA FEDERALE
SVIZZERA
Informazione e
comunicazione
19.11.2004
Per informazioni: Hans-Urs
Wili, Sezione diritti politici; tel. 031 322 37 49
La documentazione sulla
procedura di consultazione è ottenibile
all’indirizzo