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Misure di risanamento nella previdenza professionale: il Consiglio federale stabilisce la data per l'entrata in vigore

Dipartimento federale
dell'interno

        Comunicato stampa

     Berna, 27 ottobre 2004

Misure di risanamento nella previdenza professionale: il Consiglio federale
stabilisce la data per l'entrata in vigore

Le nuove disposizioni legali volte a rimediare alla copertura insufficiente
nella previdenza professionale entreranno in vigore il 1° gennaio 2005. Per
quella data, il Consiglio federale ha previsto l'entrata in vigore delle
relative modifiche alla legge federale sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Allo stesso momento
prenderanno effetto le modifiche alle ordinanze d'esecuzione e alle
istruzioni destinate alle autorità di vigilanza. In questo modo gli istituti
di previdenza disporranno di strumenti efficaci per ristabilire il grado di
copertura qualora fosse insufficiente.

Affinché gli istituti di previdenza con copertura insufficiente abbiano un
maggior margine di manovra, soprattutto nell'ambito della previdenza
professionale obbligatoria, verrà data loro, a certe condizioni, la
possibilità di non adempiere al requisito legale, che prevede una copertura
in grado di garantire costantemente la totalità degli obblighi. Allo stesso
tempo verrà ampliato il catalogo di misure applicabili in caso di copertura
insufficiente. Nella LPP, nella Legge sul libero passaggio e nelle relative
ordinanze d'esecuzione saranno disciplinate le seguenti misure di
risanamento:

  1.. Contributi per il risanamento: per rimediare ad una copertura
insufficiente gli istituti di previdenza possono prelevare contributi (a
fondo perso) presso datori di lavoro e lavoratori. Questi contributi
rimangono alla cassa pensioni anche nel caso in cui il lavoratore dovesse
lasciare l'azienda.
  2.. Un contributo per il risanamento può essere richiesto anche ai
beneficiari di rendite, ma solo a condizioni molto restrittive. In
particolare, durante i 10 anni precedenti l'introduzione della misura, essi
devono aver beneficiato di aumenti di rendite spontanei. Le rendite
iniziali, compresi gli aumenti legali apportati da allora, non possono
essere ridotte.
  3.. Riduzione del tasso d'interesse: se la riscossione di contributi di
risanamento si rivela insufficiente, gli istituti di previdenza hanno la
possibilità di applicare all'avere di vecchiaia LPP un tasso d'interesse
inferiore di al massimo mezzo punto percentuale al tasso minimo LPP (che
attualmente è del 2,25% e passerà al 2,5% il 1° gennaio 2005) .
  4.. Sospensione dei versamenti anticipati: durante il periodo di copertura
insufficiente, l'istituto di previdenza ha la competenza di limitare, nel
tempo o nell'importo, i versamenti anticipati di fondi del secondo pilastro
per la promozione della proprietà di abitazioni destinati al rimborso di
prestiti ipotecari.
  5.. Versamenti da parte del datore di lavoro che possono essere dedotti
dalle imposte per il risanamento dell'istituto di previdenza: vi è la
possibilità di procedere a versamenti fino a concorrenza dell'importo
scoperto su un conto destinato alla riserva dei contributi del datore di
lavoro, nella misura in cui siano utilizzati per impedire l'adozione di
altre misure volte a rimediare alla copertura insufficiente.

Affinché l'istituto di previdenza con copertura insufficiente possa
ricorrere a queste misure, il suo regolamento dovrà prevederle in modo
esplicito. L'autorità di vigilanza cantonale, o federale nel caso di
istituti di previdenza attivi a livello nazionale, verificherà che i
regolamenti siano conformi al diritto.

DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione

Informazioni:                        Tel. 031 / 322 90 61

                        Jürg Brechbühl, vicedirettore

                        Ambito Vecchiaia e superstiti

                        Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Allegati:            Modifica d'ordinanza, commento, istruzioni