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Diritto di ricorso delle organizzazioni: il Consiglio federale vuole procedure più rapide e maggior trasparenza

Comunicato stampa

Diritto di ricorso delle organizzazioni: il Consiglio federale vuole
procedure più rapide e maggior trasparenza

L'attuazione del diritto di ricorso delle organizzazioni va migliorata con
misure mirate. E il Consiglio federale si sta adoperando in tal senso. Come
sottolineato nelle sue risposte a diversi interventi parlamentari, il
Governo ritiene che sia ancora possibile intervenire sulla durata dei
procedimenti, sull'esame d'impatto ambientale e sulla trasparenza delle
procedure interne alle organizzazioni e degli accordi fra committenti e
ricorrenti. Precisa inoltre che le prescrizioni volte ad accelerare le
procedure sono innanzitutto di competenza dei Cantoni.

Il Consiglio federale si è espresso venerdì su numerosi interventi
parlamentari relativi al diritto di ricorso delle organizzazioni, escludendo
categoricamente l'abolizione di tale strumento. Sancito a suo tempo nella
legge sulla protezione della natura e del paesaggio ed in quella sulla
protezione dell'ambiente, questo diritto ha l'obiettivo di garantire il
rispetto delle norme ambientali. Di solito, infatti, gli interessi delle
persone fisiche e giuridiche non coincidono con gli scopi della legge sulla
protezione dell'ambiente. E il diritto di ricorso delle organizzazioni
garantisce che, in caso di progetti relativi ad impianti con un forte
impatto ambientale, le decisioni prese dalle autorità e dal popolo vengano
esaminate in modo indipendente dagli organi di ricorso competenti, favorendo
così soluzioni equilibrate. L'efficacia in tal senso del diritto di ricorso
delle organizzazioni è dimostrata da un'esperienza pluriennale. Se venisse
abolito, sarebbe necessario introdurre altri strumenti per assicurare la
corretta attuazione della legislazione ambientale. Occorre tuttavia ancora
impegnarsi a fondo per ovviare alle carenze ancora presenti e impedire
eventuali abusi, soprattutto nel settore degli accordi finanziari fra
ricorrenti e committenti.

Il Governo ritiene inoltre che, in aggiunta alle misure già adottate
(riquadro 1), esistano ancora possibilità di miglioramento. Si tratta in
particolare di semplificare l'esame d'impatto ambientale e di evitare gli
abusi mediante una definizione più precisa del diritto di ricorso delle
organizzazioni. Ed è questa la direzione indicata anche dalla Commissione
degli affari giuridici del Consiglio nazionale il 23 agosto 2003 durante la
trattazione dell'iniziativa parlamentare Hofmann.

·         Procedure più brevi
·
È necessario introdurre disposizioni specifiche per prevenire i ritardi
legati ai ricorsi delle organizzazioni. In particolare, dev'essere possibile
anticipare l'inizio dei lavori per le parti delle opere edili la cui
realizzazione non dipende dall'esito delle procedure di ricorso. Inoltre, i
punti contestati che possono essere trattati nelle prime fasi di una
procedura non devono più essere ammessi nelle fasi successive.

·         EIA più semplice
·
Occorre portare avanti le misure previste dal Consiglio federale l'11
febbraio 2004 nella sua risposta al postulato della Commissione degli affari
giuridici del Consiglio nazionale sulla valutazione dell'EIA (01.3266). In
particolare, è necessario aggiornare l'elenco degli impianti soggetti ad
esame d'impatto ambientale, allegato all'OEIA, e semplificare l'elaborazione
del RIA (rapporto d'impatto ambientale). Al fine di ottimizzare la
procedura, le esigenze ambientali vanno inoltre considerate non solo a
livello di progetti, bensì già nell'ambito della pianificazione del
territorio.

·         Informazione sui ricorsi presentati dalle organizzazioni
·
Con un rapporto annuale, le organizzazioni devono informare l'opinione
pubblica sulle opposizioni ed i ricorsi presentati. Sarebbe inoltre
opportuno obbligare le stesse organizzazioni a pubblicare i propri conti
economici relativi alle attività legate al diritto di ricorso.

·         Disposizioni giuridiche sul contenuto degli accordi fra
committenti ed organizzazioni
·
Occorre stabilire, nell'ambito del diritto federale, quali accordi, in
particolare di tipo finanziario, possono essere ammessi fra committenti ed
organizzazioni.

Le lunghe controversie intorno ai grandi progetti vengono spesso imputate, a
torto, al diritto di ricorso delle organizzazioni. In realtà, sono invece i
privati a presentare il maggior numero di ricorsi. Inoltre, proprio nell'
ambito di grandi progetti in aree densamente popolate ed intensamente
sfruttate, il diritto di ricorso delle organizzazioni induce al contrario i
privati a rinunciare all'opposizione quando un'organizzazione è coinvolta
nella procedura. Per quanto riguarda la durata delle procedure stesse, il
Consiglio federale sottolinea che gran parte dei progetti interessati dal
diritto di ricorso delle organizzazioni è di competenza dei Cantoni. Spetta
pertanto alle autorità cantonali emanare le relative prescrizioni.

Berna, 1º ottobre 2004
DATEC Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e
delle comunicazioni

Servizio stampa e informazione

Informazioni:

Gérard Poffet, vicedirettore dell'UFAFP, 031 324 78 60

Christoph Zäch, capo della Divisione giuridica dell'UFAFP, 031 322 93 54

Allegato:

Ordinanza del 27 giugno 1990 che designa le organizzazioni di protezione
dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate
a ricorrere (ODO) ed elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere.

Ottimizzazione del diritto di ricorso delle organizzazioni: cosa è già stato
fatto?

·         Per migliorare il coordinamento fra l'attuazione della legge sulla
pianificazione del territorio e quella della legge sulla protezione dell'
ambiente nell'ambito degli impianti a forte affluenza (ad es. centri
commerciali), l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e l'
Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) hanno
elaborato specifiche raccomandazioni, inviate in consultazione nell'estate
del 2004. Si stanno ora valutando i risultati di tale consultazione.
·
·         Nell'aprile del 2004 sono state pubblicate le raccomandazioni del
DATEC sulle trattative legate ai progetti sottoposti al diritto di ricorso
delle organizzazioni. Il documento stabilisce in particolare l'
inammissibilità del versamento di indennità finanziarie alle organizzazioni
in cambio della non presentazione o del ritiro di ricorsi. Ciò contraddice
infatti lo scopo legale dello stesso diritto di ricorso delle
organizzazioni.
·
·         La valutazione del diritto di ricorso delle organizzazioni,
effettuata nel 2000, e quella dell'esame d'impatto ambientale (EIA), nel
2003, hanno dimostrato la sostanziale efficacia dei ricorsi delle
organizzazioni e dell'EIA, definendo inoltre le possibili soluzioni per
ottimizzare questi due strumenti.
·
·         La legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle
procedure d'approvazione dei piani (con il pacchetto di ordinanze) mira ad
uniformare, accelerare, ottimizzare e concentrare i progetti di
infrastrutture che rientrano nelle competenze della Confederazione.

Diritto di ricorso delle organizzazioni: lunga tradizione in Svizzera

L'istituto del diritto di ricorso delle organizzazioni, sancito da decenni
nella legislazione svizzera, ha dimostrato di essere uno strumento efficace
ed economico per l'attuazione del diritto.

È contemplato:

·         dal 1980 nella legge sulla protezione dei marchi, e in particolare
all'articolo 56, come diritto di ricorso delle associazioni professionali ed
economiche, esteso nel 1992 anche alle organizzazioni per la protezione dei
consumatori;
·
·         dal 1966 all'articolo 12 della legge sulla protezione della natura
e del paesaggio;
·
·         dal 1966 all'articolo 58 della legge sul lavoro come diritto di
ricorso delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori;
·
·         dal 1985 all'articolo 55 della legge sulla protezione dell'
ambiente come diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell'
ambiente;
·
·         dal 2003 all'articolo 28 della legge sull'ingegneria genetica come
diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell'ambiente;
·
·         nelle questioni relative alla protezione dei consumatori e persino
all'articolo 97 della Costituzione federale. È stato infine concretizzato
all'articolo 10 capoverso 2 lettera b della legge federale contro la
concorrenza sleale.