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2a fase della revisione LPP: modifiche d'ordinanza e armonizzazione dell'età di pensionamento delle donne

Dipartimento federale
dell'interno

        Comunicato stampa

     Berna, 2 luglio 2004

2a fase della revisione LPP: modifiche d'ordinanza e armonizzazione dell'età
di pensionamento delle donne

Il Consiglio federale ha approvato le modifiche d'ordinanza relative all'
entrata in vigore della 2a fase della 1a revisione LPP. Inoltre ha adeguato
l'età di pensionamento delle donne prevista dalla LPP a quella dell'AVS.
Queste modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2005, contemporaneamente
alla 2a fase della revisione LPP.

Disposizioni principali dell'ordinanza relative alla revisione LPP

·        Procedura in caso di liquidazione parziale o totale di una cassa
pensioni.
Il Consiglio federale ha fissato i principi ai quali un istituto di
previdenza si deve attenere in caso di liquidazione. Ha in particolare
precisato il modo in cui vanno distribuite le riserve.

·        Aliquota di conversione (vedi riquadro).
Per tener conto dell'aumento della speranza di vita, la 1a revisione della
LPP ha fissato una riduzione progressiva dell'aliquota di conversione dal
7,2% al 6,8% su un periodo di 10 anni. Il Consiglio federale doveva quindi
fissare nell'OPP2 la graduazione di questa riduzione (ordinanza sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).

·        Principio di lealtà nella gestione della sostanza.
L'ordinanza fissa i principi che vanno rispettati da coloro che amministrano
o gestiscono la sostanza degli istituti di previdenza. In particolare è loro
vietato trarre vantaggi personali da affari abusivi resi possibili da
informazioni o pratiche privilegiate.

Armonizzazione dell'età di pensionamento delle donne
Il coordinamento dell'età di pensionamento delle donne tra il 1° ed il 2°
pilastro finora era garantito dalla legge urgente sulla continuazione della
previdenza professionale per le donne che esercitano un'attività lucrativa
adottata dal Parlamento nel 2001, la cui validità scade però il 31 dicembre
2004. Le modifiche di legge necessarie per l'armonizzazione dell'età
pensionabile delle donne erano state previste nell'ambito dell'11a revisione
AVS. Poiché quest'ultima non entrerà in vigore come previsto, il Consiglio
federale ha fissato a 64 anni con effetto a partire dal 2005 l'età ordinaria
di pensionamento delle donne nel 2° pilastro nel quadro delle modifiche all'
OPP2.

Aliquota di conversione
L'aliquota di conversione permette di calcolare la rendita di vecchiaia
basandosi su dati attuariali. Moltiplicando l'aliquota per i capitali di
vecchiaia accumulati all'età di pensionamento si ottiene l'importo della
rendita annuale.

Revisione della LPP in tre fasi
Nel marzo 2004, il Consiglio federale ha optato per un'entrata in vigore
della 1a revisione LPP in tre fasi. La 1a fase, entrata in vigore il 1°
aprile 2004, concerneva la trasparenza, la gestione paritetica e la
disdetta. La 2a fase entrerà in vigore il 1° gennaio 2005 e toccherà tutte
le altre disposizioni della 1a revisione LPP, ad eccezione delle
disposizioni relative alla nozione di previdenza e di riscatto, previste
nella 3a fase, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2006.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione

Informazioni:             031 322 91 86

                        Erika Schnyder
caposettore Questioni giuridiche
Previdenza professionale
Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il testo dell'ordinanza ed il commento esplicativo sono pubblicati su
Internet:

http://www.bsv.admin.ch/bv/aktuell/i/index.htm

Ulteriori informazioni sul tema sono disponibili sul sito Internet dell'UFAS
all'indirizzo www.ufas.admin.ch