Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Risultato della procedura di consultazione sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori


COMUNICATO STAMPA

Risultato della procedura di consultazione sull'imposizione delle
partecipazioni dei collaboratori

28 gen 2004 (DFF) Nella consultazione è stata accolta pressoché all'unisono
una soluzione legislativa immediata per l'imposizione delle partecipazioni
dei collaboratori. La maggioranza degli interpellati è inoltre favorevole a
un'adeguata imposizione al momento dell'esercizio del diritto. L'esenzione
del 50 per cento della prestazione valutabile in denaro al momento
dell'esercizio dell'opzione proposta nel rapporto allestito da un gruppo di
lavoro, costituito da rappresentanti dei Cantoni, della consulenza fiscale,
dell'economia e dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, è stata
accolta favorevolmente dalla maggioranza degli interpellati; una cospicua
parte delle associazioni e delle aziende auspica addirittura un'esenzione
del 70 per cento. In data odierna il Consiglio federale ha preso conoscenza
del risultato della procedura di consultazione e incaricato il Dipartimento
federale delle finanze di elaborare il messaggio concernente una legge
federale sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori.

I pareri espressi nell'ambito della procedura di consultazione
sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori, conclusasi a fine
giugno 2003, indicano l'urgenza di una soluzione legislativa per eliminare
l'insicurezza giuridica determinata da diverse prassi cantonali in materia
di partecipazioni bloccate dei collaboratori. Secondo i partecipanti alla
procedura di consultazione l'incertezza è stata alimentata anche dalle
recenti decisioni di commissioni di ricorso cantonali o di tribunali
amministrativi.

Una maggioranza composta prevalentemente da Cantoni, associazioni mantello
dell'economia e dalle aziende di consulenza interpellate si è dichiarata
contraria alla proposta del Consiglio federale e chiede l'imposizione al
momento dell'esercizio dell'opzione anziché al momento dell'acquisizione
irrevocabile del diritto. I motivi principali sono i seguenti:

- il momento dell'acquisizione irrevocabile del diritto non è determinabile
con chiarezza;

- per il datore di lavoro l'amministrazione è oltremodo dispendiosa;

- per le autorità fiscali l'esecuzione è impraticabile;

- fatta eccezione per i Paesi Bassi e il Belgio, gli Stati membri dell'OCSE
applicano l'imposizione al momento dell'esercizio del diritto.

La maggioranza degli interpellati accoglie invece la proposta del Consiglio
federale di esentare del 50 per cento la prestazione valutabile in denaro al
momento dell'esercizio di opzioni proprie bloccate dei collaboratori. La
maggior parte delle associazioni e delle ditte auspica addirittura
un'esenzione del 70 per cento.

Sulla base dei pareri espressi, il Consiglio federale ha incaricato il DFF
di elaborare il messaggio concernente una legge federale sull'imposizione
delle partecipazioni dei collaboratori. In pari tempo è pure necessario
elaborare una proposta di soluzione al fine di evitare l'elusione
dell'assoggettamento attraverso il trasferimento all'estero del domicilio.

Spiegazione dei termini relativi alle opzioni dei collaboratori

- Opzioni proprie dei collaboratori: assegnando opzioni proprie dei
collaboratori, si conferisce ai dipendenti di un'impresa la facoltà di
acquistare diritti di partecipazione di suddetta impresa o di un'impresa
associata.

- Opzioni improprie dei collaboratori: esse contengono mere aspettative per
un futuro compenso, che viene subordinato all'entità del guadagno conseguito
o all'evoluzione dei corsi delle azioni. Tali opzioni sono interamente
soggette all'imposta.

- Opzioni bloccate dei collaboratori: il diritto di acquistare azioni può
essere esercitato soltanto dopo un certo lasso di tempo. Anche se tale
diritto può essere esercitato, di regola le opzioni non possono essere
trasferite ad altre persone.

- Opzioni commercializzabili: le opzioni di imprese quotate in borsa che
possono essere trasferite liberamente o esercitate immediatamente.

Informazioni:
Peter Stebler, Amm. federale delle contribuzioni, tel.: 031 322 74 07

Dipartimento federale delle finanze DFF
Comunicazione
CH-3003 Berna
http://www.dff.admin.ch