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Più trasparenza nella raccolta di dati personali

Il Consiglio federale licenzia il messaggio relativo alla revisione della
legge sulla protezione dei dati

Berna, 19.02.2003. La revisione della legge sulla protezione dei dati ha
come scopo principale di informare maggiormente le persone interessate dalla
raccolta e dal trattamento di dati. Mercoledì il Consiglio federale ha
licenziato il messaggio relativo alla revisione della legge.

La legge sulla protezione dei dati, che ha quasi compiuto dieci anni, si è
fondamentalmente imposta nella prassi. Tuttavia, mediante una piccola
revisione s'intende colmare le lacune puntuali.

Migliorare l'informazione al momento della raccolta dei dati
La revisione della legge prevede segnatamente l'obbligo da parte dei privati
e degli organi federali d'informare attivamente la persona interessata se
vengono raccolti o trattati dati degni di particolare protezione (ad es.
concernenti la salute o l'appartenenza religiosa). La persona interessata
deve perlomeno essere informata dell'identità del detentore della raccolta
dei dati, delle finalità del trattamento e degli eventuali destinatari.
Qualora si raccolgano dati che non sono degni di particolare protezione, la
persona interessata deve perlomeno essere al corrente del fatto che sono
raccolti dati che la concernono. Inoltre, è migliorata la posizione delle
persone che si oppongono al trattamento dei dati che la riguardano.

Uno standard minimo di protezione dei dati per la Svizzera intera
La revisione della legge garantisce altresì un livello minimo di protezione
dei dati in tutta la Svizzera. A tal fine, essa definisce esigenze minime
che i Cantoni devono rispettare quando applicano il diritto federale e, nel
contempo, ne assicura in modo più efficace il rispetto, in quanto prevede
espressamente che gli organi federali possano effettuare controlli presso le
autorità cantonali nel caso in cui i dati vengano trattati congiuntamente.

Collaudare le banche dati
È previsto che, durante la futura fase sperimentale dalla durata limitata,
il Consiglio federale avrà la facoltà, nel quadro di progetti pilota, di
autorizzare il trattamento automatizzato di dati degni di particolare
protezione. A determinate condizioni - segnatamente quando, a causa di
innovazioni tecniche o di complessi provvedimenti di carattere
organizzativo, deve essere obbligatoriamente effettuato un esperimento
pilota - occorrerà garantire la possibilità di collaudare nuove banche dati
prima dell'entrata in vigore della base legale formale per il trattamento
automatizzato dei dati. Tale innovazione garantisce che la base legale
formale necessaria all'istituzione di tali sistemi, destinata a entrare in
vigore al termine della fase di sperimentazione, sia in piena sintonia con
le finalità del sistema di trattamento dei dati.

Trasmissione transfrontaliera di dati
Infine, il Consiglio federale sottopone per approvazione al Parlamento il
protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 alla Convenzione europea per la
protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a
carattere personale. La revisione della legge adegua il diritto svizzero al
protocollo aggiuntivo. Essa stabilisce i criteri per una trasmissione
transfrontaliera di dati conforme alla legge e riconosce all'Incaricato
federale della protezione dei dati un diritto di ricorso nel quadro della
sorveglianza sugli organi federali.

Altre informazioni:
Simone Füzesséry, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 47 59