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Modifiche in vista per la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati

Il Consiglio federale invia in consultazione l'avamprogetto di revisione
redatto dall'apposita commissione peritale

Berna, 19.12.2002. La legge federale concernente l'aiuto alle vittime di
reati (LAV), entrata in vigore dieci anni or sono, ha dato buoni risultati,
fornendo in molti casi un aiuto efficace. Sotto diversi aspetti, la LAV ha
tuttavia palesato carenze che ne hanno reso auspicabile la revisione.
Mercoledì il Consiglio federale ha perciò inviato in consultazione
l'avamprogetto relativo, redatto da un'apposita commissione peritale. La
procedura di consultazione si concluderà il 10 aprile 2003.

Benché concepito quale revisione totale, l'avamprogetto si ispira ampiamente
al diritto vigente, apportando le modifiche necessarie in numerosi ambiti.
Le principali innovazioni dell'avamprogetto riguardano l'istituto della
riparazione morale, la cui abolizione era stata proposta da vari Cantoni. La
commissione peritale, presieduta dall'ex consigliere di Stato neocastellano
Jean Guinand, propone di mantenerla, in quanto rispondente all'esigenza di
riconoscimento sociale della vittima, ma stabilisce nel contempo un tetto
massimo, definito in funzione del guadagno annuo assicurato ai sensi della
legge sull'assicurazione contro gli infortuni. Alle vittime e ai loro
congiunti possono dunque essere versati, rispettivamente, al massimo 2/3 e
1/3 di detto importo (attualmente, ciò equivale a 71'200 franchi per le
prime e a 35'600 franchi per i secondi).

Per arginare i costi (basti pensare che l'anno scorso i Cantoni hanno speso
complessivamente circa 8 milioni di franchi in riparazioni morali), i periti
propongono inoltre di porre condizioni più restrittive in materia. Il
diritto alla riparazione va dunque riconosciuto soltanto se il reato ha
cagionato un grave pregiudizio alla vittima, condizionandone per un periodo
rilevante la capacità lavorativa, le attività extra professionali o i
rapporti interpersonali. La riparazione morale può inoltre essere ridotta o
esclusa se la vittima ha contribuito a creare o ad aggravare il pregiudizio
(ad es. esponendosi a un rischio).

Proroga dei termini
Il termine utile entro il quale inoltrare la domanda di indennizzo o di
riparazione morale viene portato da due a cinque anni. È inoltre previsto un
termine più lungo per i fanciulli vittime di reati sessuali o di altri reati
gravi.

Aiuto alle vittime di un reato commesso all'estero
L'avamprogetto disciplina anche condizioni e portata dell'aiuto alle vittime
di reati commessi all'estero. La commissione peritale è dell'avviso che i
consultori debbano prestare aiuto anche alle persone che sono vittima di un
reato in occasione di un viaggio all'estero. In materia di indennizzo e di
riparazione morale, la commissione propone poi due varianti: l'una esclude
il versamento di tali prestazioni pecuniarie, l'altra lo subordina alla
condizione che, al momento del reato, la vittima fosse domiciliata in
Svizzera da almeno cinque anni.

Contributi federali controversi
Un'ampia maggioranza della commissione ritiene che la Confederazione
dovrebbe stanziare maggiori risorse finanziarie a favore dell'aiuto alle
vittime. A tal fine, propone che la Confederazione versi ai Cantoni delle
indennità, a compensazione dell'aiuto fornito dai consultori cantonali e
delle spese sostenute dai Cantoni per gli indennizzi e le riparazioni
morali, prevedendo nondimeno che l'importo di tali indennità non superi il
35 per cento delle spese cantonali. Nella lettera d'accompagnamento
indirizzata ai partecipanti alla consultazione, il Dipartimento federale di
giustizia e polizia (DFGP) rileva tuttavia come tali indennità siano in
contrasto con l'impostazione della nuova perequazione finanziaria, con la
quale si intende svincolare da utilizzi specifici il finanziamento federale
a favore dei Cantoni.

La revisione della LAV concerne soltanto due dei tre pilastri su cui poggia
l'aiuto alle vittime, vale a dire la consulenza a favore degli interessati,
da un lato, e l'indennizzo e la riparazione morale dall'altro. Il terzo
pilastro, la protezione della vittima nel procedimento penale, è stato
analizzato dal rapporto intermedio inviato in consultazione lo scorso anno
unitamente all'avamprogetto di Codice di procedura penale svizzero. La
commissione peritale propone di traslare nel Codice di procedura penale le
norme speciali a tutela della vittima, rinunciando a disciplinare tale
questione all'interno della LAV.

Altre informazioni:
Jean Guinand, presidente della commissione peritale ed ex consigliere di
Stato, tel. 032 / 731 16 53
Luzius Mader, vicedirettore dell'Ufficio federale di giustizia,
tel. 031 / 322 41 02