Stemma della Svizzera

CONFOEDERATIO HELVETICA
Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Home page
Mail
Cerca

Fideiussioni federali per il promovimento della flotta svizzera di alto mare

COMMUNIQUE DE PRESSE / Berna, le 14.6.2002

Fideiussioni federali per il promovimento della flotta svizzera di
alto mare

Il Consiglio federale ha fissato per il 1° luglio 2002 l'entrata in
vigore della nuova ordinanza concernente la fideiussione di mutui per
il finanziamento di navi svizzere d'alto mare, dopo che, recentemente,
le Camere federali hanno approvato un credito quadro di fideiussione
ammontante a 600 milioni di franchi per finanziare le navi svizzere
d'alto mare.

Questa politica di promovimento della navigazione mira a conservare un
numero sufficiente di navi d'alto mare battenti bandiera svizzera,
allo scopo di assicurare, in caso di crisi, l'approvvigionamento
economico del Paese in beni e servizi d'importanza vitale. La
Svizzera, Paese senza un accesso al mare, è molto più esposta alle
perturbazioni del traffico marittimo rispetto ad altri Stati. La
possibilità di disporre di una nostra flotta mercantile non migliora
soltanto la sicurezza dell'approvvigionamento del nostro Paese, ma
accresce altresì i margini di manovra politica ed economica in caso di
crisi.

Secondo le prescrizioni di questa ordinanza, durante i prossimi dieci
anni potranno essere concesse fideiussioni federali per facilitare il
finanziamento delle navi d'alto mare. Considerata l'importanza dei
sussidi accordati in tutto il mondo alla navigazione marittima, la
Confederazione offre agli armatori svizzeri, grazie a questo
strumento, condizioni quadro favorevoli per la registrazione sotto
bandiera svizzera di navi mercantili giudicate idonee. In assenza di
questo incentivo si correrebbe il rischio che gli armatori svizzeri
scelgano di operare sotto bandiere straniere, in grado di offrire loro
maggiori vantaggi. Nel caso di navi di nuova costruzione le
fideiussioni accordate possono arrivare fino all'85% delle spese
d'acquisto e avere una durata di 15 anni al massimo. Per le navi di
seconda mano, il valore e la durata della fideiussione sono ridotti
proporzionalmente.
Dal 1948, primo anno in cui la Confederazione si è impegnata nel
promovimento della flotta - dapprima accordando mutui a interesse
favorevole (fino al 1959), in seguito tramite fideiussioni - essa non
ha ancora perso un solo franco.

L'ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento
di navi svizzere d'alto mare entrerà in vigore il 1o luglio 2002.

Il testo dell'ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il
finanziamento di navi svizzere d'alto mare può essere consultato sul
sito www.bwl.admin.ch (rubrica attualità).

Informazioni:
Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese, 3003
Berna 
Michael Eichmann, capo della Sezione giuridica, tel. 031 322 21 58