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Chiare norme giuridiche sulla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche

Aperta la consultazione sull'avamprogetto di revisione della legge sui bevetti

Nella seduta del 7 dicembre 2001, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di eseguire una consultazione su larga scala in merito a una revisione parziale delle legge sui bevetti. Il punto principale della revisione parziale è costituito dall'armonizzazione della legge sui brevetti con la direttiva CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Lo spunto in proposito fu dato dalla mozione 98.3243 della consigliera agli Stati, signora Helen Leumann. L'obiettivo è definire principi chiari e unitari per la protezione delle invenzioni biotecnologiche.

Il Consiglio federale è d'avviso che la Svizzera debba sfruttare le opportunità che offre la biotecnologia, segnatamente nel campo della salute. La protezione conferita dai brevetti è infatti un incentivo essenziale agli investimenti nella ricerca e nello sviluppo, spesso molto onerosi, (p.es. per medicinali contro malattie come SIDA, cancro, morbo di Parkinson o sindrome di Alzheimer), ma di grande utilità per tutti. Il Consiglio federale ha sempre sostenuto, anche se con le debite riserve, la possibilità che esiste già oggi di proteggere mediante brevetto le invenzioni biotecnologiche.

Un importante intento della revisione è di precisare i limiti della brevettabilità: i procedimenti di clonazione dell'uomo o di modificazione del patrimonio genetico dell'uomo, l'utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali così come dell'uomo in quanto tale nei singoli stadi della sua costituzione e del suo sviluppo devono essere esplicitamente esclusi dalla brevettabilità. Ciononostante il Consiglio federale non vuol perdere di vista gli interessi economici della Svizzera. La forte posizione della nostra industria, specialmente nella ricerca medica di punta, va di pari passo con una forte protezione dei brevetti.

Il Consiglio federale attira tuttavia l'attenzione sul fatto che la legge sui brevetti non è uno strumento né per guidare la ricerca e lo sviluppo tecnologico né per evitare abusi di nuove tecnologie: essa non può infatti distinguere fra le applicazioni auspicate e quelle deprecate di un'invenzione. Il Consiglio federale ricorda inoltre che un brevetto non è un lasciapassare che consente di immettere sul mercato qualsiasi invenzione. Se e a quali condizioni un'invenzione possa essere utilizzata, ciò è determinato da altre leggi, p.es. la legge sull'ingegneria genetica, che è attualmente all'esame del Parlamento, o la legge sul disciplinamento della ricerca su embrioni umani, attualmente in fase di preparazione.

La revisione persegue inoltre la ratifica di tre convenzioni nel campo del diritto dei brevetti; l'obiettivo di tali convenzioni è di rendere più consoni all'utente e più efficaci le procedure amministrative per la concessione di un brevetto sul piano internazionale.

In considerazione dell'importanza dell'oggetto, la consultazione si svolge su ampia scala e durerà un mese più del solito, vale a dire quattro mesi. La fine della procedura di consuItazione è infatti stata fissata al 30 aprile 2002. I risultati della procedura dovrebbero permettere un'analisi approfondita dei temi controversi in materia di brevetto. I documenti messi in consultazione possono essere richiesti all'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), 3003 Berna, o consultati direttamente sul sito http://www.ige.ch . Su tale sito vi sono anche informazioni supplementari e le risposte alle domande più frequenti.

Berna, 7 dicembre 2001

Altre informazioni:

Felix Addor, 031 322 48 02

Istituto federale della proprietà intellettuale