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Il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza sull'equipaggiamento personale - misure per l'incremento della sicurezza

3003 Berna, 21 novembre 2001

Informazione per i media

Il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza sull'equipaggiamento
personale - misure per l'incremento della sicurezza

Dal 1° gennaio 2002, le persone soggette all'obbligo militare che all'uscita
dall'esercito intendono conservare la loro pistola devono notificare al
pertinente ufficio federale i dati seguenti: cognome, nome, numero di
matricola, indirizzo, numero dell'arma e anno di cessione in proprietà. Tali
dati saranno conservati per almeno dieci anni. Mercoledì, il Consiglio
federale ha modificato l'ordinanza sull'equipaggiamento personale in tal
senso. Finora, questi dati erano registrati soltanto in occasione della
cessione del fucile d'assalto 57.

Contemporaneamente, nell'ordinanza si precisa che all'uscita dall'esercito i
militari non possono conservare la loro arma personale qualora vi fossero
motivi che rappresentano un ostacolo dal punto di vista della legge sulle
armi.

In tal modo il Consiglio federale soddisfa una richiesta del Gruppo di
lavoro per la revisione della legge sulle armi. Questa modifica dell'
ordinanza è in sintonia con la legislazione sulle armi ed è in relazione con
le misure che contribuiranno a impedire o a chiarire rapidamente reati
violenti e di conseguenza a incrementare la sicurezza.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA, DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E
DELLO SPORT
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