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Messaggio concernente l'approvazione della procedura individuale di ricorso conformemente all'articolo 14 della Convenzione delle Nazioni Unite sull'elimi-nazione di ogni forma di discriminazione razziale

Berna, 29 agosto 2001

Comunicato stampa

Messaggio concernente l'approvazione della procedura individuale di ricorso
conformemente all'articolo 14 della Convenzione delle Nazioni Unite sull'
elimi-nazione di ogni forma di discriminazione razziale

Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente il
riconoscimento della competenza del Comitato delle Nazioni Unite per l'
eliminazione della discriminazione razziale (CERD) di ricevere e esaminare
comunicazioni conformemente all'articolo 14 della Convenzione internazionale
del 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.

La Svizzera ha aderito alla Convenzione, che codifica il divieto della
discrimi-nazione razziale, il 29 novembre 1994.

L'articolo 14 della Convenzione prevede l'introduzione di una procedura
individuale di ricorso per le vittime di discriminazione e intolleranza
dettate da motivi razzisti o xenofobi. Conformemente a questa disposizione
uno Stato contraente può dichiarare in ogni momento di riconoscere al
Comitato (CERD) la competenza di ricevere e esaminare comunicazioni
provenienti da persone o gruppi di persone sotto la propria giurisdizione
che si lamentino di essere vittime di una violazione, da parte del detto
Stato contraente, di uno qualunque dei diritti sanciti dalla Convenzione.

Alle vittime è data in tal modo la possibilità, dopo aver esaurito le
istanze nazionali, di rivolgersi al Comitato con una comunicazione
individuale. Quest'ultimo è allora autorizzato a esaminare la comunicazione,
tenendo conto di tutti i dati a sua disposizione, e di sottoporre allo Stato
contraente, se del caso, proposte e raccomandazioni. Queste raccomandazioni
non sono giuridicamente vincolanti; si tratta di constatazioni con le quali
il Comitato invita lo Stato interessato a prendere misure corrispondenti.

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