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Per gli autotreni, il limite di velocità fuori delle località passerà a 80 km/h

COMUNICATO STAMPA

Per gli autotreni, il limite di velocità fuori delle località passerà a 80
km/h

Il Consiglio federale ha deciso la modifica dell'ordinanza sulle norme della
circolazione stradale (ONC) per il 1° gennaio 2001. Le principali novità
sono l'innalzamento a 80 km/h della velocità massima fuori delle località
per gli autotreni e i veicoli articolati, l'obbligo di fissare i bambini
negli autoveicoli mediante dispositivi di sicurezza e norme meno restrittive
per il trasporto di biciclette tramite dispositivi da applicare alla coda
del veicolo.

Già oggi, sulle strade extraurbane, gli autotreni e i veicoli articolati
circolano come se per loro valesse un limite di velocità di 80 km/h. Questo
dato è emerso da uno studio svolto dall'Istituto per la pianificazione del
traffico, la tecnica dei trasporti e la costruzione di strade e ferrovie del
Politecnico federale di Zurigo. Ciò non ha tuttavia compromesso la sicurezza
stradale: fra il 1984 e il 1998, gli incidenti che hanno coinvolto questi
tipi di veicoli sono addirittura diminuiti in termini assoluti, nonostante
il forte aumento del numero di mezzi pesanti in circolazione. La velocità
effettiva tenuta da questi automezzi, e la conseguente maggiore
armonizzazione con la velocità degli altri utenti della strada, ha portato
ad una diminuzione degli incidenti dovuti a sorpassi e a collisioni con i
veicoli circolanti in senso inverso. Il Consiglio federale ha voluto tenere
conto di questo fatto e ha modificato le relative disposizioni della ONC,
portando da 60 a 80 km/h la velocità massima consentita agli autotreni e ai
veicoli articolati fuori delle località.

Ulteriori modifiche

- Anche sui sedili posteriori, tutti i bambini fino a 7 anni dovranno essere
trattenuti da appositi dispositivi di sicurezza (per es. seggiolini)
omologati conformemente alle disposizioni del regolamento ECE. Pure i
bambini di età compresa fra i sette e i dodici anni dovranno essere
assicurati per mezzo di tali dispositivi oppure indossare le cinture di
sicurezza esistenti. Queste modifiche entreranno in vigore solamente il 1°
gennaio 2002, per lasciare agli automobilisti il tempo di acquistare i
necessari dispositivi.

- Le biciclette trasportate mediante dispositivi applicati alla coda del
veicolo potranno sporgere lateralmente dal veicolo stesso. Per ragioni di
sicurezza, le biciclette potranno sporgere al massimo di 20 centimetri per
lato; la larghezza massima complessiva non dovrà essere superiore a 2 metri.
Il dispositivo di trasporto, invece, non può sporgere lateralmente dal
veicolo.

Berna, 15 novembre 2000

ATEC Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e
delle comunicazioni
Servizio stampa

Informazioni: Werner Jeger, capo della divisione comportamento nel traffico,
Ufficio federale delle strade, tel. 031/323 42 53