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Il Consiglio federale licenzia il messaggio relativo alla legge sui profili di DNA

Oggi, mercoledì, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la legge federale sull'utilizzo di profili di DNA nel procedimento penale e l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (legge sui profili di DNA). In tal modo mette in atto il proposito espresso nel maggio scorso e mirante a presentare con celerità al Parlamento una base legale formale per l'esercizio di un sistema d'informazione nazionale volto all'identificazione di persone mediante profili di DNA.

 

Dal 1° luglio 2000 la Confederazione gestisce, a titolo sperimentale, un sistema d'informazione basato sui profili di DNA, la cui base legale è costituita dall'ordinanza del 31 maggio 2000 sul sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA, RS 361.1), la quale resterà in vigore fino alla fine del 2004.

Il disegno di legge non disciplina unicamente il trattamento dei profili di DNA nel sistema d'informazione, ma l'intera procedura dal prelievo del campione sino alla valutazione e alla cancellazione dei profili, concretizzando già oggi, in un settore limitato, la futura unificazione del diritto di procedura penale. Il disegno di legge scorpora dall'avamprogetto di legge federale sugli esami genetici umani, legge inviata in consultazione alla fine del 1998, le disposizioni della sezione concernente l'identificazione nel procedimento penale.

 

L'"impronta genetica": un moderno strumento d'indagine

Le autorità preposte al perseguimento penale di tutti i livelli sono confrontate con forme moderne di criminalità, contraddistinte da un'accresciuta specializzazione, dall'azione concertata e dall'impiego di mezzi tecnici. Ai fini del perseguimento di tali forme di criminalità rivestono grande importanza una celere identificazione degli autori o dei gruppi di autori e l'individuazione di attività criminali e di connessioni di fatto travalicanti i confini cantonali e nazionali. Rientra in tale contesto la valutazione sistematica delle tracce, segnatamente di quelle biologiche.

Nel corso degli ultimi anni, l'analisi del DNA è assurta a importante strumento al servizio del perseguimento penale. Nell'ambito della preservazione e della valutazione delle tracce biologiche, il profilo di DNA, la cosiddetta "impronta genetica", offre una possibilità supplementare di identificare l'autore del reato. Come dimostrano esempi recenti registrati negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, l'analisi del DNA può inoltre fornire un contributo decisivo per scagionare un presunto autore di reato.

Nel procedimento penale, il profilo di DNA è divenuto un importante mezzo di prova in quanto, mediante il confronto con il profilo di DNA di una persona sospetta, permette di attribuire al presunto autore tracce rinvenute sul luogo del delitto.

 

Esperienze positive all'estero

Esperienze estere (p. es. Gran Bretagna, Stati Uniti, Olanda e Germania) hanno dimostrato che l'analisi e il raffronto di tracce biologiche permettono di conseguire maggiori e più celeri successi nel decifrare complesse fattispecie criminali, nel produrre le prove concernenti reati gravi e nel prevenire nuovi reati da parte di delinquenti seriali. L'identificazione mediante il profilo di DNA si integra razionalmente e in modo efficace ai classici metodi di identificazione e di indagine, quali ad esempio le impronte digitali (con il relativo sistema d'identificazione delle impronte digitali, AFIS, già attivo).

Negli Stati in cui si fa capo all'analisi del DNA ed esistono sistemi d'informazione, si riscontrano due forme di base:

  • in Gran Bretagna, ad esempio, l'analisi del DNA è utilizzata nell'intero ambito del perseguimento penale e consente di individuare connessioni tra numerosi reati commessi in modo ripetuto o per mestiere, in particolare reati patrimoniali. In tali Stati, l'analisi del DNA è uno strumento di polizia giudiziaria.
  • In altri Paesi, come l'Olanda, essa è utilizzata in modo restrittivo, al fine di individuare celermente le persone condannate che si macchiano di una recidiva, come ad esempio gli autori di reati sessuali. In questi Paesi, l'analisi del DNA e la registrazione del profilo nel sistema d'informazione sono ordinati mediante decreto giudiziario.

Il disegno del Consiglio federale opta per una soluzione di compromesso tra le due tipologie summenzionate, la quale permette di far capo all'analisi del DNA anche a fronte di gravi reati patrimoniali che compromettono seriamente il sentimento di sicurezza della popolazione.

Il disegno di legge prevede che la misura venga ordinata dalla polizia nel contesto del trattamento segnaletico. Se una persona si oppone al prelievo di un campione mediante uno striscio della mucosa orale, l'ordine va confermato da un giudice, il che consente di rispettare fedelmente il principio della proporzionalità. Oltre alla polizia, anche le autorità giudiziarie d'istruzione e di giudizio possono disporre l'analisi del DNA. Taluni ordini delicati (indagini a tappeto, prelievo di un campione con un metodo invasivo, indagine su altri dati genetici) possono essere emanati soltanto da autorità giudiziarie.

 

Il disegno di legge sui profili di DNA

La legge sui profili di DNA si applica a tutti i procedimenti penali ordinari e militari, sia a livello federale che cantonale. Essa realizza pertanto, in un settore ben determinato, l'unificazione del diritto di procedura penale, che potrà essere raggiunta soltanto fra alcuni anni.

Oltre alle applicazioni nell'ambito del procedimento penale, l'analisi del DNA sarà utilizzata anche per identificare persone sconosciute o scomparse, benché tale misura non venga ordinata da autorità preposte al perseguimento penale (p es. l'Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici).

Per l'esercizio sperimentale del sistema d'informazione basato sui profili di DNA, il Consiglio federale ha optato per un elenco dei reati relativamente ristretto, onde permettere a tutti i Cantoni di partecipare al progetto. All'atto pratico è tuttavia emerso che la polizia e le autorità preposte al perseguimento penale considerano il prelievo di un campione ai fini dell'analisi del DNA parte integrante del trattamento segnaletico e intendono pertanto utilizzare tale analisi quale misura d'identificazione di polizia. Il Consiglio federale ha pertanto rinunciato a inserire un elenco dei reati nel disegno di legge. L'analisi del DNA può essere utilizzata al fine di far luce su un crimine o un delitto.

 

Trattamento nel sistema d'informazione e protezione dei dati

Nel sistema d'informazione basato sui profili di DNA vengono registrati i profili di DNA delle persone sospettate di aver commesso un crimine o un delitto o condannate a una pena detentiva a causa di un crimine o di un delitto. In caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, il profilo di DNA viene cancellato. Dopo una condanna, le persone interessate possono invocare la cancellazione del loro profilo allo scadere di termini determinati, analoghi a quelli previsti per il sistema d'identificazione delle impronte digitali AFIS, anche se in parte sono più brevi. I relativi diritti all'informazione sono retti dalla legge sulla protezione dei dati.

Onde garantire la protezione dei dati, i profili di DNA sono resi anonimi e trattati separatamente dagli altri dati personali (comprese le generalità). I profili di DNA e gli altri dati personali, trattati in un sistema d'informazione fisicamente disgiunto, vengono collegati mediante un numero di controllo. Il collegamento può essere operato esclusivamente dal Servizio AFIS dell'Ufficio federale di polizia, responsabile della gestione dell'intero sistema.

Berna, 9 novembre 2000

Altre informazioni:

Martin Keller, vicedirettore, SG DFGP, tel. 031 324 48 20