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Modifica dell 'ordinanza sull 'imposizione degli oli minerali - ordinamento parzialmente riveduto per i voli di coincidenza

COMUNICATO STAMPA

Modifica dell 'ordinanza sull 'imposizione degli oli minerali -
ordinamento parzialmente riveduto per i voli di coincidenza

I carburanti per i voli di linea a destinazione dell 'estero sono
tuttora esenti da imposta. Sono invece assoggettati i carburanti
utilizzati nei voli di coincidenza non effettuati con il medesimo aereo.

Mercoledì scorso il Consiglio federale ha deciso di non prorogare la
prassi vigente secondo sui i carburanti utilizzati per i voli di
coincidenza nel traffico di linea internazionale sono esenti da imposta
anche se effettuati con un altro velivolo. Esso è infatti del parere che
l 'ordinamento vigente dal 1961 non è compatibile con la politica
climatica.

Il Consiglio federale ha inoltre adeguato le disposizioni concernenti la
marcatura dell 'olio da riscaldamento a quelle della Comunità europea.
Così facendo s 'intende impedire che il commercio tra l 'UE e la
Svizzera non venga ostacolato da differenti norme. Contemporaneamente a
tali modifiche l 'ordinanza sull 'imposizione degli oli minerali è
completata da disposizioni di natura amministrativa.

Informazioni:
Peter Iseli, Amministrazione federale delle dogane, tel. 031 322 67 28
Roland Clément, Amministrazione federale delle dogane, tel. 031 32267 83

09.07.2002

Dipartimento federale delle finanze
Comunicazione
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